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Il socio accomandante farmacista


Mettiamo a fuoco le problematiche del socio accomandante nella farmacia, al riparo da molte responsabilità ma non immune a tutto e per lo meno con attenzione ai rapporti con clienti e banche per cui che attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità.


Il socio accomandante infatti avrà un sicuro futuro nella vita delle farmacie gestite in modo tradizionale in quanto sebbene sia socio di società di persone si avvantaggia di limiti di responsabilità al riparo dalla gestione e da posizioni tipiche delle società di capitali.


Quando si espande la responsabilità illimitata al socio farmacista accomandante?

Il socio farmacista accomandante può essere destinatario degli accertamenti fiscali?

La responsabilità limitata del socio farmacista accomandante si estende anche ai rapporti bancari ed ai fornitori?

Il socio accomandante non farmacista é soggetto alle incompatibilità della legge 362 del 1991?

In questo breve post cerchiamo di focalizzare i casi pratici in cui la Corte di Cassazione si é concentrata sulla estensibilità della responsabilità illimitata ai soci accomandati nelle SaS normalmente al riparo da fonti di responsabilità oltre la propria quota.


L'uso del nome del socio accomandante nella ragione sociale della società.

Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, comma 2, cod. civ., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società”. Cass 30882/18


Il socio accomandante ha legittimazione passiva ed é quindi legittimato a ricevere gli accertamenti fiscali della società?


No. Ed infatti secondo la Cass 26264/2022

il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cuiall’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.


Socio accomandante ed Iva

E solo il caso di evidenziare che ai sensi degli articoli 2313 e 2318 c.c., i soci accomandanti

non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate,

dovute dalla società in accomandita semplice.


Il socio accomandante farmacista
Il socio accomandante farmacista

Il socio accomandante farmacista


A tal proposito é sufficiente ricordare che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione 26262/22 nella società in

accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva -

rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di

cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le

obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario,

ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i

rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429

del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate).


Né può affermarsi che l’IVA indebitamente detratta costituisca un maggior reddito della

società e, quindi, di tutti i soci della società personale, per la decisiva considerazione che

l’avviso di accertamento si riferisce esclusivamente alla detta imposta

evasa e non contiene alcun accertamento di maggiori redditi tratti dalla società che sono

normalmente imputati per trasparenza ai soci ex art. 5 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.


Il socio accomandante farmacista


La posizione del socio accomandante quindi si pone al riparo sia dalle notifiche degli accertamenti che della responsabilità sociale a patto di non invadere né la gestione sociale né il nome sociale, elementi propri del socio accomandatario, ed in quanto tale illimitatamente responsabile.


Socio accomandante Banche e fornitori

Prima di chiudere però é opportuno evidenziare che il quesito del nostro lettore si concentrava su un aspetto non secondario ovvero i rapporti con la banca ed i fornitori.


In tal caso il socio accomandante ove abbia sottoscritto delle garanzie come una fideiussione risponderà con il proprio patrimonio non per la propria figura di socio accomandante ma quale garante ed in forza della garanzia prestata alla Banca.


Discorso diverso per i fornitori generici i quali potranno invece aggredire solo il patrimonio sociale o alternativamente e sussidiariamente il patrimonio del socio accomandatario.


Sul tema delle incompatibilità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 é stato precisato che le stesse non si applicano sempre al socio non farmacista e non lavoratore.


Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991.”.


Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente articolo, deve addivenirsi alla conclusione che la causa di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991 non sia applicabile nei confronti del socio accomandante non essendo egli un farmacista iscritto all’albo e non essendo in alcun modo coinvolto nella gestione della società in accomandita semplice in questione, all’interno della quale egli riveste la posizione di accomandante. (Tar Toscana 233/20)



Avv Aldo Lucarelli

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