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Il socio di srl può agire verso terzi?

Per la Cassazione la risposta è negativa, ma vediamo il perché.


I poteri di controllo del socio della s.r.l. sono disciplinati nel codice civile, nell’art 2476 ai sensi del quale «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».



Sulla sorta dell’art. 2476 c.c. il codice ha riconosciuto al socio della s.r.l, che non partecipa all’amministrazione, due diritti di controllo di differente carattere, distinti quindi per oggetto e modalità di esercizio: il diritto di essere informati ed il diritto di consultazione dei libri sociali, anche mediante professionisti di loro fiducia.

Il diritto di “essere informati“ consiste nel potere/dovere del socio di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari» a seguito di uno specifico impulso di parte, nel senso che non si tratta di un diritto posto in automatico.

Il diritto di accesso ai libri sociali o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo senza filtri

in quanto il socio senza il “filtro” degli

amministratori e/o del CdA, accede e quindi apprende di quei documenti dei quali gli è riconosciuto l’accesso, e ciò anche mediante l’apporto tecnico di professionisti di fiducia.



Orbene alla luce di siffatti principi sussisterebbe poi l’aspirazione del socio ad agire verso l'esterno, verso terzi per la tutela della propria posizione, ma secondo il recente indirizzo della Corte di Cassazione tale potenziale diritto si arresta dinanzi ai rimedi interni nel senso che al socio non è data la possibilità e quindi la legittimazione di attivare rimedi verso l'esterno, e cio' in quanto allo stesso è concessa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni sociali - quindi interne - ritenute invalide, ai sensi dell'art. 2377 e 2378 del codice civile, oltre che agire verso gli amministratori inadempienti. Accanto ai poteri di informazione quindi al socio di srl è riconosciuto il diritto alla 'azione di responsabilità contro gli amministratori il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.


Rimane quindi il dubbio sulla possibilità per il singolo socio di “reagire” verso terzi, dubbio risolto negativamente dal recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui:

L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.

E cio' a maggior ragione che i soci non hanno rappresentanza verso l'esterno della società, per la quale quindi sarà compito ed onere degli amministratori operare, e rispondere del proprio lavoro ai soci nell’ambito dei poteri di controllo dell'assemblea sull'amministrazione.



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