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La rinuncia all’eredità può danneggiare i creditori?




Si, la rinuncia all‘eredità può essere fonte di danno per i creditori del chiamato all’eredità che abbia deciso di rinunciare proprio in virtù dei propri debiti, ma esiste un rimedio, ed è quello previsto dall’art 524 cpc.


Il chiamato all'eredità infatti può rinunciare alla stessa ai sensi dell' art. 521 del codice civile, e viene considerato come se non fosse MAI stato chiamato, così come potrà tornare su i suoi passi ed accettare successivamente a meno che non sia stata già acquistata da altro dei chiamati. (art. 525 c.c.)



Ed i creditori?
I creditori possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori però si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.


Ma cosa accade se invece della rinuncia il chiamato all’eredità non la accetti nei termini?

In questo caso viene in soccorso l’articolo 481 c.c. che prevede la possibilità di esperire l’azione interrogatoria, ovvero la richiesta formale rivolta dai creditori all’erede di accettare l’eredità entro un certo termine.



Per le recenti pronunce della Cassazione, i creditori potranno ricorrere contro l’erede ”furbetto” sia in caso di rinuncia espressa che in caso di decadenza dalla accettazione, purché ci sia una “variazione quantitativa” o “solo qualitativa” del patrimonio che renda o possa rendere nel concreto più complessa la realizzazione del credito.


Va infine evidenziato che esiste la possibilità per il rinunciante stesso, per i suoi eredi, ed ancora per i creditori, di impugnare la rinuncia se la stessa è l'effetto di violenza o dolo, quindi allorquando la rinuncia non sia stata una libera scelta ma sia stata "indotta" da qualcuno con mezzi come la violenza morale, o un raggiro volto a deviare la volontà del chiamato all'eredità.

E' invece esclusa la possibilità di impugnare la rinuncia effettuata per errore e ciò in quanto l'errore vizio è tutelato tramite il meccanismo dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In tale ipotesi infatti il chiamato all'eredità potrà prima valutare la consistenza del patrimonio da ereditare e dei debiti gravanti e poi decidere liberamente se accettare o meno.


L'inventario dovrà essere svolto entro tre mesi e l'accettazione nei 40 giorni susseguenti. Per effettuare l'accettazione con beneficio di inventario sarà necessario l'intervento del cancellerie della volontaria giurisdizione del Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto oppure di un notaio.


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Redazione Studio Legale Angelini Lucarelli








La rinuncia all'eredità può danneggiare i creditori? Si ma i creditori potranno impugnarla davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 524 c.c. ed essere autorizzati ad accettare l'eredità in nome del rinunciante.

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