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Responsabilità medica, il consenso informato, un obbligo autonomo.




Consenso informato ed Intervento chirurgico, due distinte fasi, due distinte responsabilità.


L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce una differente e diversa prestazione da quella dell'intervento medico richiesto, assumendo quindi autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria.

La responsabilità per l'intervento chirurgico e la sua buona riuscita quindi si distacca dal dovere di corretta informazione da parte del medico e della struttura sanitaria, in quanto fonte di autonoma responsabilità.


Responsabilità medica da intervento, e responsabilità medica da mancato o inesatta captazione del consenso, sono quindi due distinte fattispecie. 


Tale divisione è talmente marcata che arriva sino a considerare distinte le domande risarcitorie proposte all'interno di un procedimento, tant'è che ove presente una domanda di risarcimento danni da errore medico, questa domanda giudiziale è distinta dalla richiesta di danni per mancata o inesatta captazione del consenso.


Va infatti evidenziato che il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute ( art. 32, co., Costituzione )

L'esito dell'intervenuto chirurgico pertanto avrà una autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano derivate secondo un principio probabilistico.


Con l'ulteriore avvertenza che la raccolta del consenso informato da parte del medico o della struttura, è un obbligo attivo, ovvero di cui egli stesso deve preoccuparsi, e deve essere dettagliato e completo, includendo anche l'analisi delle conseguenze, delle spese e dei patimenti a cui andrà in contro il paziente.


In mancanza di consenso informato l'intervento del medico è ( al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno

stato di necessità) è illecito, anche quando sia nell'interesse del

paziente. ( v. Cass., 8/10/2008, n. 24791 ),


Infatti l' obbligo del consenso informato costituisce fondamento del trattamento sanitario.


Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cu i il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi.








Tratto da ricerca su: Cass., 25/6/2021, n. 18283; Cass., 10/12/2019, n. 32124 e Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/05/2013, n. 11950)( v. Cass., 6/6/2014, n. 12830, Cass. 2021 n. 27112



Responsabilità medica da mancato o inesatto consenso è distinta dalla responsabilità medica relativa alla prestazione sanitaria in sé considerata.









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