diritto ambitale: la Verifica di assoggettabilità a VIA al Comune
- Avv Aldo Lucarelli
- 23 set 2024
- Tempo di lettura: 3 min
È legittimo il conferimento da parte delle regioni ai comuni di funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (fase di screening),
è quanto si ricava dalla sentenza del CdS n. 7314 del 2024.
Ed infatti non vi è alcun elemento idoneo a supportare una tesi secondo cui la Regione non potrebbe riallocare anche le competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA come ritiene più opportuno, sia pure rispettando i criteri di cui al citato art. 7 – bis, comma 8, del codice dell’ambiente.
Le funzioni in materia sono infatti del tutto omogenee, inerenti alle medesime verifiche di compatibilità ambientale da effettuare con riguardo a determinati interventi, alcuni dei quali, in seguito all’esito dello screening, sottoposti ad entrambi i procedimenti.

Con specifico riguardo alla fase di screening è stato sottolineato (CdS del 2021, n. 3597), che essa svolge “una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione”.
Lo screening sul VIA ambientale al Comune
Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità.
In tal senso, l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi [...]”.
Pertanto, incombe sull’Amministrazione titolare del potere l’obbligo di adottare una deliberazione “adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’Allegato V al Codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata” (cfr., Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 5379 del 2020).
Questo approccio è il diretto precipitato del principio di precauzione che “[…] presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura” (cfr., Cons. St., sez. III, sentenza n. 6655 del 2019).
Da quanto precede deriva che l’espressione contenta nel comma 8 dell’art. 7 – bis secondo cui “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali” non può che essere riferita anche alla verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è peraltro disciplinata nell’ambito del titolo III della parte I del Codice dell’ambiente, complessivamente dedicato alla “valutazione di impatto ambientale”.
Per concludere nello stesso senso depongono sul piano letterale, il comma 5 dello stesso art. 7 bis (“In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”) nonché l’ultima parte del comma 8 (“In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis”), laddove l’art. 19, come in precedenza evidenziato, riguarda appunto la disciplina della fase di screening.
Avv. Aldo Lucarelli
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