top of page

Risultati di ricerca nel sito

631 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Buy Property in Italy, the road map.

    Six Steps to be taken to buy a property in Italy edited by lawyer Aldo Lucarelli. First of all take a look around, there are many place to buy an house, someone are famous others not but they are nevertheless a good bargain. Check the medium house price for square metre or ask to an agency. Second, when you have focused the property you need to check the documentation, usually with the help of Agency or Professionist, such as Italian Geometra. Third, You have to check the cadastral documents in order to carry on a safe purchase. If all is ok, and there aren't any problems and the property to be bought is registered regularly, you need an Italian Fiscal Code to be requested to the Fiscal Office of the property region. Fourth, the Proposal. Proposal must contain: personal information of the proposer; elements that identify the property (cadastral elements); Deadline. Price Additional clauses. The Proposal could came from the buyer and contain some prescriptions, options and the duration of the purchase proposal, i.e., the term up to which it is irrevocable (usually between 7 and 15 days); The proposal could also be written in accordance between seller and buyer in front of Agency, Notary, Lawyer, and it will be as preliminary contract, or real Estate compromise. The commitment to purchase is usually followed by an amount of money that has the value of a deposit, calculated in proportion to the value of the property The confirmation deposit will guarantee the contract and must be returned (double by the seller) if one of the parties decide to exercise the right of withdrawal. Fifth: Deed, public contract in front of a Notary. Usually in double languages, or with the assistance of a third person that will received the power of attorney to sign the deed. Sixth, Property additional clauses. Taxes of the Deed to be paid to the Notary, local Municipality Tax for waste and for Utilities, Shared Tax in case of condominium. For any legal query don't hesitate to contact us. Investing in real estate in Italy with our legal advise is an excellent opportunity. Law firm Angelini Lucarelli.

  • Interdittiva antimafia: chi puo' impugnarla?

    Gli #amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. Seguici sui Social Questa la sintesi a cui è giunta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente pronuncia di Gennaio 2022. Sulla specifica questione dei soggetti legittimati ad impugnare le informative prefettizie, la sentenza rileva come non si registri un orientamento univoco nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Un primo orientamento ha stabilito che il ricorso proposto da soggetti diversi dall’impresa destinataria dell’interdittiva è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto il decreto prefettizio può essere impugnato solo dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti sulla sua posizione giuridica di interesse legittimo (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6205, 22 gennaio 2019 n. 539, 16 maggio 2018 n. 2895, 11 maggio 2018, nn. 2824 e 2829). Contatti Un altro orientamento (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2017, n. 1559) ha invece riconosciuto la legittimazione ad impugnare l’informativa, a tutela di un proprio interesse morale, in una ipotesi relativa a ricorso proposto da ex #amministratori della società, o loro parenti, menzionati nella #interdittiva quali soggetti partecipi degli elementi indiziari da cui viene desunto il pericolo di condizionamento di stampo #mafioso, ritenendosi la sussistenza della legittimazione al ricorso, in ragione della lesione concreta ed attuale della situazione professionale e patrimoniale dei soggetti che abbiano dovuto rinunciare all’incarico di amministratori della società, nonché sotto il profilo della potenziale lesione dell’onore e reputazione personale dei soggetti sui quali nel provvedimento venga ipotizzato un condizionamento mafioso. Nell’ambito di tale secondo orientamento, viene anche ricordato altro precedente (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021 n. 2793), sebbene nella diversa fattispecie di scioglimento dell'organo consiliare comunale, ai sensi dell'art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000. L’Adunanza Plenaria ritiene che gli amministratori ed i soci di una società destinataria di interdittiva #antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. non appare possibile, onde riconoscere la legittimazione attiva in sede processuale (ai fini del ricorso avverso tale provvedimento), argomentare in termini di “bilanciamento” del “sacrificio delle garanzie procedimentali” ovvero di “compensazione” della “omessa garanzia del contraddittorio endoprocedimentale” per il tramite di un riconoscimento di legittimazione ad agire. Appare, infatti, evidente che ciò che rileva, ai fini della soluzione del quesito sottoposto all’Adunanza Plenaria, è la individuazione della sussistenza (o meno) di una situazione soggettiva in capo agli amministratori ed ai soci della persona giuridica, con la conseguenza che, laddove tale situazione venga individuata ed abbia, in particolare, la consistenza di interesse legittimo, su di essa potrà fondarsi la legittimazione ad agire in giudizio a tutela della posizione medesima, in piena attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. e, non ultimo, la stessa possibilità di partecipazione procedimentale, ai sensi degli artt. 7 ss., l. n. 241 del 1990 (salvo verificare la specifica compatibilità degli istituti della l. n. 241 del 1990 con la disciplina del Codice delle leggi antimafia); non sussistendo, in caso contrario, né la legittimazione ad agire in giudizio né quella a partecipare al procedimento. Torna alla Home fonte Adunanza Plenaria CdS Legale Oggi

  • Concorso Farmacie, nuove aperture, vecchie questioni.

    La Regione #Abruzzo é in procinto di lanciare la selezione per il terzo #interpello, cosi da concludere l'iter nel 2022, o forse 2023 a meno di ulteriori ricorsi amministrativi. La Regione #Lazio annulla il 6° interpello, ma attenzione ai 6 anni di validità, termine differente per ciascuna regione, in quanto valido dal primo interpello di ciascuna di esse. La Regione Lazio si era attivata per il 6° interpello nel mese di febbraio 2021, così da cercare di completare le assegnazioni più difficili rimaste senza vincitori a causa di decadenze o rinunce delle originarie 285 sedi disponibili. Cammino arduo visto che la selezione telematica è stata annullata subito dopo, in data 6 marzo '21 al fine di procedere all’aggiornamento dell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione, considerato che le sedi sub iudice dovevano, necessariamente, essere espunte dall’elenco di quelle disponibili per l’assegnazione. La Regione Abruzzo a Gennaio 2021, ha avviato il 2° interpello per l'assegnazione delle oltre 64 sedi ancora disponibili dopo il lungo travaglio del 1° interpello che ha visto l'apertura si solo 21 delle 85 sedi disponibili. Nel frattempo la Regione Campania con determina del 14 Gennaio 2022 ha approvato la graduatoria definitiva riconoscendo spazi anche ai concorrenti con punteggi calcolati secondo l'equipollenza dei titoli di studio sancita di recente dal Consiglio di Stato. Il lungo cammino del concorso farmacie bandito nell'anno 2012, (DL 24.01.2012) continua inesorabile tra mille difficoltà interpretative prima, ed operative poi, soprattutto per quelle associazioni di giovani – oggi un po' meno giovani – candidati dottori farmacisti che poche speranze di aggiudicazione riponevano nell'esito delle graduatorie vecchia ormai di 9 anni e che invece oggi risultano assegnatari vincitori. Oggi la durata delle graduatorie è fissato in 6 anni per ciascuna regione, a decorrere dal primo interpello emanato dalle stesse. Infatti la legge n. 19/2017 ha stabilito che la validità della graduatoria sia di 6 anni dal primo interpello, cosicchè ad esempio in #Toscana la validità è terminata - almeno teoricamente - a settembre 2021 stante il primo interpello pubblicato nel lontano 2015. Vero poi che il Covid e la normativa specifica - 103 del D.L. n. 18 /2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020 - ha allungato i termini, e quindi il conteggio della durata è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun partecipante per Regione. Vero poi che alcuni piccoli Comuni, a volte anche difficilmente raggiungibili, hanno richiesto una sede nel lontano 2012 ma che la stessa sede non venga scelta per l'effettiva impossibilità di funzionamento, nel senso atecnico del termine, ovvero il bacino di utenza risulti troppo esiguo per far fronte alle spese di apertura ed esercizio di una farmacia. Un problema questo che unitamente a quello della carenza dei locali idonei, si sta rilevando “letale” per le sedi di farmacie in piccoli Comuni, o per aree eccessivamente decentrate, o zone urbane prive di bacino di utenza in quanto di solo transito. Rimane infatti il nodo della “mappa” delle nuove farmacie, i Comuni spesso hanno richiesto l'apertura sulla base del solo calcolo demografico matematico semplice senza “mappare” il bacino di utenza effettivo in relazione alla topografie del territorio. E' il caso di quei #Comuni suddivisi su una vasta area geografica scarsamente popolata, o popolata solo in alcuni periodi dell'anno, si pensi ai comuni di montagna o alle zone di mare, anche ai Comuni suddivisi in zone basse e zone alte. E' bene, in tali territori è sorto il problema dell'ubicazione in relazione alla possibilità di sopravvivenza della neo istituita sede, problema da ricondurre sia alla pianta organica perlomeno sotto il profilo “organizzativo”, che al nodo tecnico ma anche politico per il territorio di riferimento. Una questione articolata che impone un tavolo di confronto tra amministrazioni, farmacie esistenti e neo istituite o da istituire. Senza dimenticare che l'Italia è affetta da un evidente calo demografico, (come riportato dagli organi di stampa Il Fatto Quotidiano del 13.07.20) a volte così marcato da aver intaccato le soglie di apertura delle sedi; Ci si riferisce a quei piccoli Comuni ove la 2a sede è scattata con il nuovo conteggio di 4950 abitanti e che oggi si ritrovano meno abitanti di quelli sufficienti per l'apertura delle sede ancora da assegnare. Un tema delicato che sembra aver trovato comunque una risposta confortante e positiva da parte del Consiglio di Stato. Quindi tra vecchi problemi di compatibilità per la pluralità delle sedi e di candidati, e nuovi problemi organizzativi di carattere operativo il concorso straordinario nazionale prosegue, lasciando le ardue sfide operative ai neo vincitori assegnatari, pionieri nell'affrontare problematiche inimmaginabili al momento di partecipazione al concorso. Se necessiti di consulenza contattaci, anche per raccontarci la tua esperienza. Ti può interessare: - Le problematiche dell'associazione di candidati. #concorsofarmacie Sei interessato al tema? visita a cura di #AvvAldoLucarelli per Legale Oggi #farmacia Oggi la durata delle graduatorie è fissato in 6 anni per ciascuna regione, a decorrere dal primo interpello emanato dalle stesse. Concorso Straordinario Farmacie Farmacie Ricorso Concorso Assistenza Apertura Sede avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia: Il negozio in frode alla legge

    Il negozio in frode alla legge nel regime della #farmacia e dei #Farmacisti Spendiamo considerazione su un concetto ben noto al nostro sistema civilistico meno usato nell'ambito farmaceutico e amministrativo, il “negozio in frode alla legge”. Premettiamo che per “negozio” si intende un atto negoziale, quindi un contratto o una serie di contratti, che potranno quindi avere contenuto tipico, quindi perfettamente individuato nel codice civile (vendita,affitto, locazione, etc) o #atipico, ovvero creato dalla autonomia delle parti, si pensi al leasing, al factoring o a tutti i contratti – meritevoli di tutela – comunque riferibili ad uno schema concordato tra le parti e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc. La figura giuridica che emerge nella fattispecie sopra delineata volta cioè ad aggirare una legge, quindi è quella del negozio in frode alla legge. Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici. Seguici sui Social Nel codice civile l'articolo 1344 cc prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere 9l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato. (Sul punto anche il T.A.R. Lombardia Brescia, oltre ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.) In effetti, la donazione delle proprie quote – volta ad aggirare le norme concorsuali - si pone in contrasto con la già evidenziata ratio legis, poiché impedisce la redistribuzione mediante scorrimento della sede farmaceutica di provenienza e così perpetua la perdurante titolarità a mezzo di un prossimo congiunto (sotto la propria direzione): l’inibita monetizzazione contestuale è analoga al consolidamento della voce patrimoniale attiva. #Trasformazione e successiva #donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge ai fini #concorsuali, ma attenzione non sono atti vietati, né contrari alla legge, ove lo scopo quindi sia lecito o ammesso dalla legge. Vedi gli altri Post sul tema Farmacia Possiamo concludere quindi che allo stato dell'arte entra di diritto il “negozio in frode alle legge” tra gli istituti considerabili nell'alveo del diritto farmaceutico/amministrativo, con un ruolo predominante per la corretta interpretazione dei meccanismi oggi ammessi grazie agli schemi societari della norma 124 del 2017. Contattaci Come abbiamo avuto modo di evidenziar infatti tale figura deriva dal codice civile, articolo 1344 cc "contratto in frode alla legge", secondo cui “La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Il contratto in frode alla legge è quindi un contratto, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una legge. Torna alla Home Se fino ad ora rare erano le analisi di “schermo #societario” rimesse ad altre branche del diritto – commerciale/finanziario – con la rivoluzione societaria bisognerà tenere conto del valore dello schermo societaria anche nell'alveo farmaceutico, in attesa che l'Adunanza Plenaria chiarisca i perimetri delle incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1992. #LegaleOggi #AvvAldoLucarelli

  • Quale è il valore delle Circolari Ministeriali nel diritto e nel modo della farmacia?

    #farmacia #ministero #salute La Giustizia amministrativa ha avuto modo di approfondire il valore di Circolari Ministeriali che avevano analizzato alcune fattispecie in tema di “donazioni di quote”, ed in generale, la portata della circolare ministeriale. Il tema è di assoluto rilievo in quanto la Giustizia Amministrativa nei recenti interventi anche in tema “Covid-19” ha già espresso i propri dubbi sulla portata precettiva delle circolari, e sull'uso distorto delle stesse, si pensi al caso della Circolare in tema di “vigilante attesa” Covid annullata dal Tar Lazio l'8 gennaio 2022 e ripristinata dal Consiglio di Stato il 15 dello stesso mese. Leggi il post sul tema qui. Hai un quesito? Contattaci Nel presente caso analizziamo un caso specifico per la farmacia, ci si riferisce al parere reso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali in data 23/3/2009 sulla donazione di quote. Secondo la tradizionale impostazione, le circolari sono qualificabili come atti amministrativi contenenti norme interne, emanati dagli organi sovraordinati per indirizzare e coordinare l'azione dei sottoposti, in vista di una più efficace ed incisiva realizzazione degli scopi istituzionali loro affidati. Seguici Sui Social, Rimani Aggiornato Le circolari sono normalmente atti la cui operatività è circoscritta all'ordinamento particolare dell'amministrazione dalla quale promanano (senza vincolare i soggetti estranei a quest'ultima) e non esplicano alcuna efficacia vincolante nei confronti del giudice, il quale non è tenuto ad estendere ad esse la propria attività di cognizione. Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l'effettiva pertinenza delle circolari e l'esistenza di un contrasto con la riserva legale le indicazioni di una circolare disallineate rispetto a una fonte del diritto legislativa e regolamentare non possono interferire con quest'ultima, vero punto di riferimento dell'azione amministrativa vincolata e doverosa, stante l'obbligo di disapplicazione della circolare “contra legem”. Torna alla Home Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge. #federfarma cosa ne penserà delle circolari ministeriali? Articolo del Canale Diritto Farmaceutico, Scopri. Legale Oggi Avv Aldo Lucarelli #avvaldolucarelli #avvocatodirittofarmaceutico

  • Nuova farmacia, vecchia zona, chi deve individuarla?

    #concorsofarmacie #farmacia Ci è stato chiesto a chi spetti individuare la mappa delle farmacie, soprattutto per le nuove istituzioni, o per la modifica delle vecchie perimetrazioni che sono modificate a seguito dell'espansione delle città o della nascita di nuove sedi. Abbiamo già affrontato il tema della revisione delle piante organiche da parte degli Enti titolari, ovvero il Comune, così come è stato piu' volte ribadita la competenza all'interno del Comune da parte della Giunta Comunale, e non piu alla Regione, e cio' in ragione del maggior rapporto con il territorio che il Comune esplica nella vita quotidiana. L'attività del Comune è chiaramente una attività di carattere politico discrezionale, sorretta dai parametri di legge, secondo quelle che sono le direttrici del criterio demografico, o del criterio topografico. Elementi questi ormai di conoscenza comune. Quello che ci viene chiesto nel presente caso, una volta risolto il valore non vincolante del parere obbligatorio rilasciato dall'ordine dei farmacisti competente per territorio è la “criticabilità” della scelta operata dall'amministrazione in relazione all'istituzione in una determinata zona piuttosto che in un'altra. Hai un quesito? Scrivici. Ci siamo già occupati delle problematiche inerenti le distante tra una farmacia ed un'altra, così come è stata già esaminata la problematica su come calcolare la distanza, tramite il percorso pedonale, o quello piu' logico. Venendo così all’esame del caso qui richiesto è opportuno richiamare le parole del Consiglio di Stato in un recentissimo (2021) caso per il quale quindi “il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, d.l. n. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini; la decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali — come si è detto — sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà” . Vedi il Canale Diritto della Farmacia Dalla formula della norma di legge si ricava, in primo luogo, che sono appunto “diversi” i fattori che vengono in considerazione ai fini della scelta di una nuova sede farmaceutica cosicché non assume carattere decisivo quanto criticabile da un ricorrente farmacista a proposito della distribuzione dei residenti sul territorio di riferimento. Seguici sui Social Invero, come pure si è osservato, “la finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica. Il riferimento, contenuto nella da ultimo richiamata pronuncia, alla “ampia discrezionalità” dell’Amministrazione implica che trovi applicazione l’ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa (amministrazione) la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione”. Torna alla Home Non va infine trascurato il fatto che l'amministrazione deve rispettare i parametri di legge, (“una farmacia ogni 3300 abitanti”) previsto dalla legge n. 2/2012 nonché gli elementi del procedimento amministrativo tenendo conto “dello sviluppo urbanistico e demografico” della zona interessata dalla istituzione della sede farmaceutica interessata, e pertanto “al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle sedi esistenti, nonché tenendo conto della attuale localizzazione delle sedi esistenti” alla luce della pianta organica e del meccanismo di revisione della stessa imposto anch'esso dalla legge. In conclusione il Comune ha il diritto/potere di individuare le zone di competenza per l'istituzione di nuove sedi, nonché quello di monitorare la pianta organica, a sua volta revisionabile ogni biennio – anche su istanza di parte – con il solo limite della irrazionalità delle scelte effettuate, limite oltre il quale – sebbene sia difficile da dimostrare – subentrerebbe il sindacato del Giudice Amministrativo. Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Il Trasferimento della Farmacia, il caso delle soprannumerarie ed il concorso.

    il trasferimento di una farmacia è argomento spinoso che genera spesso conflittualità con i titolari di esercizi adiacenti il "perimetro" di azione della farmacia esistente. #farmacia Le legge di riferimento è chiara, prescrive infatti che chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la legge non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, essendo previsto quale unico requisito la distanza dei 200 metri, Contatti Né una motivazione addizionale puo' essere richiesta oltre i pareri (non vincolanti di cui abbiamo già parlato) resi da parte della Asl di riferimento e dell'ordine dei farmacisti. Addirittura il Tar ha precisato in un recente arresto che il Comune non è nemmeno tenuto ad effettuare in proprio le misurazioni, essendo sufficienti i rilievi - veritieri - del privato che ha provveduto ad effettuare l'istanza. Il trasferimento della sede è svincolato quindi da obblighi motivazionali particolarmente complessi che NON gravano sull'ente comunale. E per le farmacie soprannumerarie? Fatta salva la procedura concorsuale del concorso straordinario, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarieper decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, il tutto attenzione sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. E' solo il caso di precisare che la sede soprannumeraria non puo' essere soppressa ove sussista un gestore attivo. Le Regioni avviano procedure per effettuare, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze, il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti. Ove tali graduatorie vadano deserte per mancanza di domande "interne" di trasferimento, le stesse saranno assegnate mediante procedura regionale di concorso ordinario; Seguici Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia: il doppio vantaggio è vietato, in ogni modo si realizzi.

    Attenzione agli atti in frode alla legge. Scopo della legge è infatti evitare il “doppio vantaggio” consistente nella monetizzazione della precedente sede e nella assegnazione di una nuova sede tramite concorso. Questo in estrema sintesi il pensiero della giustizia amministrativa che ha analizzato una vicenda tecnica in cui il titolare di una farmacia in forma individuale ha dapprima “trasformato” la farmacia in società, per poi “donare” le quote ad un famigliare. Scopri il Canale Farmacia e Diritto Per la giustizia amministrativa tale pratica è scorretta e costituisce un contratto in frode alla legge in quanto di fatto realizza una fattispecie vietata dalle norme farmaceutiche, ovvero il divieto di vendite infra decennale – art. 12 legge 475/1968 e la contestuale doppia autorizzazione ex art. 112 Testo Unico. Hai un quesito? Contattaci Il ragionamento è il seguente. Ai fini concorsuale non è ammesso il farmacista che abbia trasferito la titolarità della farmacia nell'ultimo decennio. Tale norma deve essere coordinata con la previsione concorsuale che prevede lo scorrimento delle graduatorie, perchè? Perché solo rinunciando ad una sede di cui si è già titolari per poter accettare una nuova sede vinta a concorso, oppure rinunciando alla sede assegnata, si potrà avere l'effetto voluto dalla legge, che è appunto lo scorrimento delle graduatorie, evitando il “doppio vantaggio” a chi già possedeva una farmacia. l punto di equilibrio è ancora quello codificato nell’art. 112 comma 3 del RD 1265/1934, ossia la decadenza dall’autorizzazione per la vecchia farmacia nel momento in cui viene accettata e aperta la nuova sede. Rimani Aggiornato Seguici Già il Consiglio di Stato, sez. IV – 15/11/2004 n. 7468 - in epoca lontana dal concorso straordinario - aveva stabilito che l’art. 12 della L. 475/68, dopo aver introdotto il principio della trasferibilità della farmacia – sia pure con l'osservanza di talune restrizioni, al fine di impedire che si instauri un vero e proprio “commercio” – pone il divieto di “concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento”, al fine di evitare che il farmacista “riceva un doppio vantaggio dal conferimento per concorso di una sede farmaceutica e dalla vendita di una sede di cui sia precedentemente titolare”. Ha aggiunto che “la norma in questione pone un principio di alternatività tra conferimento di sede farmaceutica mediante concorso e trasferibilità di una diversa farmacia, che si esplica fino a precludere, non solo la partecipazione al concorso del farmacista che abbia alienato la propria farmacia, ma anche l'assegnazione della farmacia a seguito di concorso al farmacista che non rinunci alla precedente. Si evidenzia così … la stretta correlazione, sul duplice piano applicativo e interpretativo, che intercorre tra il divieto posto dall'art. 12 e il divieto di cumulo di cui all'art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, che si concreta nella fissazione di un principio di alternatività, imposto al farmacista ancorché rimesso alla sua scelta, tra rendersi assegnatario di una sede farmaceutica per concorso, rinunciando a quella precedente ai sensi dell'art. 112, e vendere la medesima sede di cui sia già titolare”. Ha chiarito in particolare che “Se tale è la ratio di sistema, è giocoforza ritenere che il divieto dell'art. 12 comporta l'impossibilità che al farmacista che abbia alienato una farmacia possa essere conferita una sede farmaceutica per concorso, indipendentemente dal momento (ovviamente nell'arco dei dieci anni) in cui avviene la vendita. In altri termini, se vende prima del concorso, egli non potrà partecipare allo stesso; se vende durante le procedure concorsuali, non potrà risultare assegnatario della sede, ancorché vincitore e, se già assegnatario all'esito della graduatoria, non potrà essere emesso il decreto di autorizzazione. Una volta autorizzato, poi, la questione nemmeno si pone, perché egli, per non decadere dal conferimento a seguito di concorso, è tenuto a rinunciare alla precedente titolarità”. Torna alla Home In definitiva lo scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia – anche di tipo rurale, poiché la norma non opera alcuna distinzione al riguardo – si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile. Ed in caso di Società ai sensi della legge 124/2017 ? Siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l'assetto societario”. Segui il canale "Farmaceutico". Legale Oggi. A cura dell' Avv Aldo Lucarelli In definitiva lo scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia – anche di tipo rurale, poiché la norma non opera alcuna distinzione al riguardo – si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile. Lo schermo societario copre gli atti elusivi? la risposta appare negativa, dopo l'ingresso nelle sentenze amministrative di analisi volte ad evidenziare la nullità di accordi in frode alla legge, quindi solo apparentemente corretti ma aventi "scopi illeciti", dove illecito è configurato in relazione ad una lex specialis come quella farmaceutica. 475/1968 e Testo unico R.d. 27 Luglio 1934 n. 1265.

  • Farmacia: trasformazione in Srl e Donazione, attenzione agli atti elusivi di leggi.

    Analizziamo il caso di un farmacista che abbia trasformato la propria farmacia in società e poi donato le quote ad un parente, quali conseguenze in chiave concorso? Si tratta di atto lecito, ma è valido ai fini concorsuali, oppure costituisce un modo indiretto per aggirare le norme? Attenzione, sebbene non vi sia "apparente" monetizzazione della precedente sede, si è realizzato di fatto di un trasferimento, vietato ai sensi dell'art. 12 della legge 475/1968 con l'ulteriore questione spinosa dell'atto in frode alla legge, vediamo il perché. Le due operazioni poste in essere - trasformazione della farmacia in Srl e successiva donazione delle quote detenute, producono – nella sostanza – l’effetto della cessione di farmacia in origine di proprietà del farmacista individuale ed ora configurabile come Società di capitali appartenente ad un altro soggetto. E' noto infatti che la cessione di quote non segue il rigido schema del trasferimento della titolarità dell'azienda ma attenzione ai contratti elusivi. In questo post non ci soffermiamo sui vantaggi che stanno spingendo molti farmacisti ad utilizzare lo schema societario ammesso dalla legge 12/2017 ed in particolare la Srl unipersonale. Hai un quesito? Contattaci Dalla titolarità piena della farmacia si transita alla perdita di ogni diritto dominicale sul patrimonio vantato, per effetto del meccanismo giuridico utilizzato (trasformazione e donazione. Il vecchio titolare quindi apparentemente potrebbe concorre per una sede posta a concorso in quanto almeno teoricamente non avrebbe "monetizzato" la precedente sede, e così non sarebbe incorso nel divieto di partecipazione infra decennale prescritto dall'art. 12 citato. Sei interessato? Seguici sui social Non è cosi. Per la giustizia amministrativa il divieto di cumulo dell’assegnazione, derivante dalla somma tra la vecchia titolarità trasformata e donata, e la nuova sede accettata a seguito di concorso realizza comunque quel “doppio vantaggio” economicamente apprezzabile che la norma di legge intende evitare. Ma perchè? Trasformazione e successiva donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge” La figura giuridica che emerge nella fattispecie è quella del negozio in frode alla legge. Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici. Nel codice civile l'articolo 1344 prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato. In effetti, la donazione delle proprie quote si pone in contrasto con la già evidenziata ratio legis, poiché impedisce la redistribuzione mediante scorrimento della sede farmaceutica di provenienza e così perpetua la perdurante titolarità a mezzo di un prossimo congiunto (sotto la propria direzione): l’inibita monetizzazione contestuale è analoga al consolidamento della voce patrimoniale attiva. Quindi dalla giurisprudenza amministrativa emergono dubbi sull'uso distorto o elusivo dei meccanismi societari, lo scopo vietato raggiunto dalla combinazione di contratti leciti è sanzionabile dall'ordinamento. Appare chiaro tuttavia che il legislatore stia procedendo ad una giustizia "sostanziale" nel senso di colpire fenomeni elusivi realizzati con schemi societari, solo formalmente corretti. Siamo all'inizio, come ha dimostrato il Consiglio di Stato nella remissione all'adunanza plenaria per risolvere l'arduo quesito delle incompatibilità relative all'oggetto sociale di società partecipate, il caso Marche. Torna alla Home Ti è piaciuto l'argomento? Segui il canale Farmaceutico. Avv. Aldo Lucarelli Trasformazione farmacia in Srl e successiva donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge” ove utilizzati per aggirare i divieti imposti dall'art. 12 della Legge 475/1968. La figura giuridica che emerge nella fattispecie è quella del negozio in frode alla legge.

  • Covid 19 - TAR Lazio accoglie ricorso sulla “vigilante attesa” ora medici liberi di intervenire? No.

    Aggiorniamo la notizia di qualche giorno fa alla luce del decreto del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar Lazio qui riportata in tema Covid-19 e autonomia medica. Vediamo il perché. Home Il Tar Lazio dopo la sospensione dello scorso marzo 2021, ha annullato il contenuto della nota ministeriale aggiornata all’aprile 2021 con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una "vigilante attesa" e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, «si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». Il Tar annulla la circolare del ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la "vigilante attesa" nei primi giorni d'insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Afferma il Tar - In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica". Secondo il Tar del Lazio il "contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale” Seguici Il medico quindi tornava libero di agire secondo la propria professonalità scienza coscienza e deontologia, svincolato da regole prestabilite e sotto la propria responsabilità. La pronuncia quindi sembrava ristabilire una certa autonomia medica, lasciando i medici svincolati dalle prescrizioni, e tornado ad un principio di scienza e coscienza secondo professionalità. Così' era stata accolta e commentata la sentenza del Tar Lazio. Tuttavia qualche giorno dopo, ovvero il 19 gennaio 2022 - il Consiglio di Stato ha deciso per la sospensione della sentenza, in quanto "Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell’Aifa e la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19." Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19. Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto. Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente. La vicenda è ancora in itinere, ora la palla passa alla fase merito del Consiglio di Stato il prossimo febbraio. CdS 207/2022 - Presidente Frattini - Aifa - Covid 19 - Legale Oggi

  • Le incompatibilità nelle società di capitali titolari di Farmacia.

    Quali sono le incompatibilità sussistenti per un socio non farmacista di una società di capitali che è titolare di una farmacia? Si applicano anche ai soci - non farmacisti - le incompatibilità dell'art. 8 della legge 362/1991? Per rispondere al quesito richiamiamo la ricostruzione operata di recente dalla Corte costituzionale così come recepita dal Consiglio di Stato. Oggetto del giudizio costituzionale era l’art. 8, comma 1, lett. c), della l. n. 362d el 1991, il quale dispone l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. L’impostazione licenziata come conforme a costituzione è quella per cui “la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”, ma può applicarsi “solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia”. A giudizio della Corte il punto decisivo per determinare l’incompatibilità è, pertanto, proprio il collegamento o meno con la effettiva “gestione” della farmacia. Seguici e Rimani Aggiornato In aggiunta ad argomenti di esegesi testuale, la Corte ha osservato, su un piano sistematico, come “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Contattaci Se hai un Quesito Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Torna alla Home Legale Oggi

  • Edilizia: Acquisto su carta, quali garanzie per l'acquirente?

    Oggi la legge è chiara, il preliminare su immobile da costruire deve garantire l'acquirente, scopriamo come. La normativa di settore è dettata dal decreto legislativo 122 del 2005 che è stato recentemente emendato dal Codice della Crisi di Impresa nel 2019 nella parte centrale del testo, la piu' importante per quel che ci riguarda. Il primo punto – stabilito nell'articolo 6 – è che il contratto preliminare o il contratto relativo al trasferimento di diritti reali di godimento su immobile da costruire deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale atto quindi sarà demandato ad un Notaio al quale è imposto di seguire tutte le prescrizioni della nuova legge ed in particolare la verifica sulla stipula della fideiussione obbligatoria per il costruttore oltre che della polizza assicurativa all'atto del trasferimento. Sono queste due le chiavi portanti della norma oltre che il Fondo indennitario su cui si tornerà piu' avanti. Il costruttore infatti è obbligato, a pena di nullita' del contratto (nullità che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente) a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale di Torino nella pronuncia del 29.09.2021 tale garanzia fideiussoria concerne anche le somme versate dall’acquirente a titolo non di acconto, bensì di “caparra confirmatoria” ex art. 1385 c.c.. La fideiussione deve garantire sia il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo. La fideiussione quindi va a garantire a sua volta l'obbligo di stipula dell'assicurazione a cui il costruttore è tenuto. La mancata consegna dal costruttore all'acquirente della polizza assicurativa determina la nullità del contratto stipulato. Ma anche in questo caso la nullità potrà essere fatta valere solo dall'acquirente, e ciò con il chiaro scopo di evitare la comminatoria di una nullità strumentale fatta valere dal costruttore. Trattasi quindi di nullità relativa. Ma a cosa serve l'assicurazione indennitaria? La polizza assicurativa indennitaria prevista dalla legge avrà durata decennale e sarà a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori è volta alla copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ecco quindi che il ruolo del Notaio, nel su menzionato modello di contratto da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, riveste un ruolo centrale per l'individuazione della fideiussione e la menzione della polizza assicurativa nel successivo contratto di alienazione. Sussistono poi tutta una serie di ulteriori garanzie come: - diritto di prelazione per il promissario acquirente - esenzione dalla revocatoria fallimentare - Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti che non hanno ottenuto l'immobile. E' opportuno precisare che le garanzie descritte scattano al verificarsi di uno stato di crisi del costruttore, secondo standard ben individuati e precisamente si intende verificata la "cristi del costruttore" in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. Un buon compromesso per l'acquisto dell'immobile, soprattutto in questo periodo di Bonus, consentirà di dormire sogni tranquilli Sei un costruttore, o un acquirente? Hai domande sull'argomento? Legale Oggi

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page