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  • Edilizia: Cumulabilità Superbonus e contributo per la ricostruzione sisma.

    Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede specifiche disposizioni relative ad interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici. I limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma in tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma, riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. La maggiorazione del 50 per cento va sempre parametrata al limite di spesa anche quando la norma prevede un ammontare massimo di detrazione, come nel caso di alcuni interventi “trainati” di efficienza energetica In tal caso, pertanto, ai fini del calcolo della maggiorazione del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus, è necessario, preliminarmente, dividere l’ammontare massimo di detrazione spettante per 1.1; Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. E' possibile quindi fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quanto generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Tale principio è stato ribadito anche con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e le agevolazioni fiscali, quali il sismabonus di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 e il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio. Nella risoluzione, in particolare, viene generalizzato il principio suesposto in base al quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi e viene precisato che il Superbonus spetta: - a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso; - nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia). Ulteriori indicazioni - con specifico riguardo agli aspetti applicativi e operativi connessi all’accesso al contributo post sisma e alla contestuale fruizione del Superbonus - sono state fornite con la Guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione prevista dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, ai fini del sismabonus o del Superbonus il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. U. 0003315 del 30 marzo 2021). E' altresì previsto l’aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni già indicati Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia delle entrate con la Guida “Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici- quesiti e soluzioni” nella quale sono stati, tra l’altro, generalizzati i principi e i chiarimenti già espressi nella Guida riferita alla ricostruzione post sisma dell’Italia centrale, sopra richiamata, rendendoli applicabili anche alle attività delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione post sisma nel resto dell’Italia. Particolari indicazioni sono state fornite in merito proprio all’applicazione del citato comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilendo, così come fatto per gli eventi sismici che hanno interessato i Comuni dell’Italia centrale, che il professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 di rinuncia al contributo per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali. Nella Guida viene inoltre precisato che “la ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell’offrire una compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del citato comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell’appartenenza territoriale e che la natura compensativa dell’incremento del 50 per cento delle spese ammissibili non trova giustificazione qualora l’immobile non risulti danneggiato. Pertanto, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che il contribuente produca l’attestazione del danno e del nesso di causalità danno-evento. Ciò comporta che è esclusa l’applicazione qualora: - il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta; - il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato Contattaci e Seguici normativa: Contattaci senza impegno per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concorso Ordinario Farmacie, quali saranno le deroghe applicabili?

    Siamo alla fase conclusiva dell'esperienza del Concorso Straordinario Farmacie, che dal 2012 ha caratterizzato interamente il decennio delle attribuzioni delle nuove sedi di farmacie, nuove istituzioni in zone vergini o per lo meno poco servite. Abbiamo assistito tuttavia ad episodiche divergenze tra quanto previsto e quanto attuato nei singoli Comuni, è il caso di quelle sedi ritenute poco appetibili perché lontane dal centro urbano, oppure da istituire in zone scarsamente abitate, o in zone prive di manufatti idonei. Una vasta platea di episodiche divergenze rispetto a quanto i Comuni si erano prefissati nel le revisioni del 2010, con prospettive ben diverse da quelle che effettivamente sono state realizzate. Sono iniziate altresì le dismissioni - decorsi il triennio - di quelle sedi aperte da i neo titolari, sempre piu' spesso in forma associata, ma che hanno offerto un ritorno economico non all'altezza delle aspettative, e dei sacrifici imposti dai trasferimenti in zone differenti da quelle ove si esercitava - in modo subordinato - la professione di farmacista. Poi l'esperienza tamponi Covid, da un lato un vero e proprio boost (spinta) alle attività della farmacia, dall'altro una incombenza difficile da gestire per mansioni e compiti non sempre pari allo status della farmacia. Ecco quindi che il Concorso Straordinario con le sue peculiarità ha aperto ad un vasto repertorio di innovazioni volute o capitate, che prima d'ora non esistevano. Ed ora che siamo alle prese con un concorso ordinario farmacie in procinto di essere bandito cosa accadrà? Abbiamo focalizzato una serie di argomentazioni da tenere a mente alle porte delle nuova selezione. Infatti il farmacista, iscritto all’albo professionale, può ottenere la titolarità di una farmacia: A) Concorso (ordinario o Straordinario) B) Trasferimento (acquisto/donazione/cessione/conferimento/trasformazione) Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di una sede farmaceutica di nuova istituzione o vacante (per decadenza o rinuncia del titolare). Ecco quindi il primo punto: il punteggio: sarà attribuito con le medesime modalità attivate per il Concorso Straordinario? Ricordiamo infatti che per rendere trasparenti ed uniformi le procedure concorsuali è stata avviata anche una piattaforma tecnologica unica nel suo genere e che il concorso straordinario, ha riconosciuto legittimità nella procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. Tali innovazioni saranno traghettate nel Concorso Farmacie Ordinario? Il Concorso Ordinario poi a seguito della notissima legge 362/91, nello stabilire i principi in materia di procedure concorsuali a sedi farmaceutiche, ha rinviato al DPCM 298/94, il disciplinare delle prove di esame ed ha introdotto una prova attitudinale articolata in cento domande riguardanti la farmacologia, la tecnica farmaceutica, anche con riferimento alla chimica farmaceutica, e la legislazione farmaceutica; ha inoltre stabilito che le domande debbano essere estratte a sorte tra le tremila domande predisposte dal Ministero della Salute, su proposta di una commissione nominata dal Ministro. Con il DPCM 18 aprile 2011, sono state introdotte ulteriori le materie tra quelle oggetto della prova, quali: Farmacognosia; Tossicologia; Farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della Farmacia; Diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Tali aspetti non sono stati presenti nel concorso straordinario indetto con il D.L. 1/12, concorso per soli titoli che ha anche ammesso la partecipazioni di associazioni di farmacisti, consentendo la somma dei titoli per periodo temporale. Lo stesso concorso inoltre ha stabilito che ciascun candidato poteva partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni, che gli interessati possano partecipare al concorso straordinario in gestione associata, sommando i titoli posseduti e che, in deroga a quanto stabilito dal DPCM 298/94, l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di “parafarmacia” siano equiparate, ivi comprese le maggiorazioni e che l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori di “parafarmacia” è stata equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. Tali aspetti hanno portato a numerose vicende ed in particolare: - Criterio di calcolo dei punteggi - sommatoria del punteggio per le associazioni Tale questione oggi al vaglio della Cassazione, attiene alle modalità di calcolo dei punteggi ed alla possibilità offerta nel concorso straordinario di sommare i titoli per gli stessi periodi temporali da parte dei candidati che hanno fatto domanda in forma associata. Oggi siamo in attesa di conoscere cosa ne pensa la Cassazione. Leggi Qui. - Punteggio con tetto a 35 punti e farmacie rurali. (Leggi qui) Ricordiamo infatti che “Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50” (art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221) ma il Consiglio di Stato è piu' volte intervenuto sul punto, prima affermando una deroga anche per il concorso ordinario (CdS 5667/15) e poi ritrattando in chiave di rispetto del diritto Comunitario. (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07). Nel bando di concorso tra i poteri della Commissione tali deroghe saranno recepite oppure si dovrà tornare nelle aule dei Tar a discutere dell'applicabilità della maggiorazione per le farmacie rurali e del relativo tetto applicabile? - Diritti di accesso alle informazioni da parte dei candidati. Dell'argomento ci siamo occupati in tema di accesso alle informazioni, alla piattaforma ed alle problematiche inerenti la conoscibilità degli interpelli. Spesso è accaduto infatti che l'associato referente non abbia controllato la PEC fornita al sistema ed abbia irrimediabilmente perso la propria chance di partecipare all'assegnazione. Sul punto abbiamo offerto un contributo, qui di seguito consultabile. Ma quali diritti vanta un candidato al concorso? - Partecipazione in piu' Regioni. Come ben noto il concorso straordinario farmacie ha permesso ai candidati singoli o in forma associata, di partecipare agli interpelli in due regioni contemporaneamente, con ciò aumentando le possibilità di ottenere una sede. Sarà una mossa replicabile? Molte sono state le problematiche vista l'elevata differenza tra le Regioni, le sedi disponibili, le modalità di svolgimento degli interpelli ed il numero degli aspiranti. - Vincita di una precedente selezione e/o di un precedente concorso, a cui non è seguita l'aperta della sede per causa imputabile al candidato. Il punto di maggiore perplessità è dato dalla possibilità di uno sbarramento all'accesso e/o assegnazione delle nuove sedi a concorso ordinario, ove venga disposta ex lege, una nuova preclusione per coloro che non abbiano accettato la sede offerta in fase di interpello di un precedente concorso, o che non abbiano aperto nei tempi imposti dalla propria Regione la sede di riferimento e quindi abbiano dato luogo ad una decadenza. E' ipotizzabile che venga creato uno sbarramento, sulla cui legittimità si potrà poi disquisire, ma che vada a precludere l'accesso a coloro i quali non abbiano "onorato" precedenti impegni come ad esempio l'apertura della sede assegnata. Ecco quindi che nel prossimo concorso ordinario finiranno le sedi di nuova istituzione, quelle ancora disponibili dai precedenti concorsi, quelle la cui autorizzazione sia decaduta o ritirata al precedente titolare e quelle straordinarie richieste dai Comuni. I Comuni, e la geografia farmaceutica, La revisione delle piante organiche sarà il punto di maggiore incentivo per la individuazione delle nuove sedi, visto che sono trascorsi oltre 10 anni dalla individuazione delle sedi confluite nel concorso straordinario. Sul punto abbiamo avuto modo di focalizzare l'attenzione sulla "organizzazione territoriale" e sulla adeguata istruttoria comunale, (Leggi Qui) Associazioni di Farmacisti a concorso - un caso unico Il concorso straordinario farmacie ha avuto un ruolo predominante nella esplosione del fenomeno associativo in farmacia, che si è tradotto dal 2017, nelle SRL tra soci ex associati, individuati a livello concorsuale da una unica idea, quella di aprire una nuova sede sommando i titoli. Della modalità di accesso agli interpelli abbiamo argomentato molto, così come anche della possibile differenziazione di ruoli all'interno dell'associazione. In piu' di un caso abbiamo dovuto analizzare i rapporti contrattuali tra gli associati, visto che il Bando del Concorso Straordinario ha previsto la figura del referente. La chiamata dell'associazione tramite PEC e la responsabilità dell'associato referente nei confronti degli altri candidati ha dato vista ad un dibattito sulle possibile responsabilità del referente in caso di omessa risposta all'interpello, contributo consultabile. L'esperienza associativa sarà riproposta ancora? Procediamo ora con la disamina e parliamo del Bando. Il bando di concorso deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971): a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso; b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ; c) l'ammontare della tassa di concessione governativa; d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall'art. 17 della L. 475/1968; e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile; f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso; g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli. Pubblicità del bando di concorso Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. (art. 2 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298). Dalla Pubblicazione del bando decorrono i termini di impugnazione. Il bando e la sua struttura nonché i richiami a Decreti secondari, sono elementi da valutare immediatamente per tutte quelle censure che possono essere elevate davanti ai TAR nei termini di decadenza ordinari, ecco quindi che i 60 giorni successivi alla pubblicazione rivestono un ruolo essenziale per chi, come molti dei candidati nei passati concorsi, hanno individuato censure che si sono rivelate tardive quando proposte in occasione dei propri ricorsi. Incompatibilità Capitolo ostico e pieno di insidie, dalle incompatibilità proprie del farmacista in relazione alla propria attività (artt. 7 e 8 Legge 362/1991) così come chiarite dalle Sentenza della Corte Costituzionale e dall'Adunanza Plenaria CdS nel 2018 e nel 2022, fino alle decadenze ed alle incompatibilità proprio relative al concorso. - Associazioni di Farmacisti e Soci di Società, quale incompatibilità? - Titolarità e Gestione della Farmacia - Società Partecipata da Medico e Farmacista - Concorso Farmacie il limite dei 10 anni e le società. - Le incompatibilità nelle Società di capitali titolari di Farmacia. Valutazione dei titoli di studio e di carriera. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell'art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4; d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298) Prova attitudinale. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81). Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). Graduatoria. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). La graduatoria, mille profili di contestazione sui punteggi. Il punteggio in graduatoria finisce davanti alla Corte di Cassazione. E le graduatorie rettificate saranno impugnabili autonomamente? Assegnazione delle sedi. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). E cosa accade alle graduatorie del Concorso, scadranno dopo 6 anni? Sedi Farmacie disponibili e Sedi soppresse. Sulla vicenda abbiamo avuto modo di approfondire la questione e possiamo dire che se i Comuni mantengono una certa autonomia nella rivalutazione del loro interesse ad una sede, non si puo' affermare l'esistenza di un automatismo tra calo demografico e soppressione sede. E' possibile sopprimere una sede di farmacia per calo demografico? Sedi soppresse, manca l'automatismo. Presidi Ausiliari, Dispensario, Farmacia Succursale, Proiezioni di Farmacia. I concorsi farmacie hanno un immediato impatto sulle sorti delle sedi ausiliarie, ovvero dei presidi temporanei per turismo. I dispensari farmaceutici, così come le farmacie succursali non sono al riparo dai Concorsi, ma a volte possono sopravvivere ove se ne dimostri la necessità - in accordo con l'amministrazione Comunale - stante una motivazione aggravata. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”. Ce ne siamo occupati in numerosi casi: - il dispensario di farmacia chiude se arriva la nuova sede; - il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale sopravvivono se arriva la nuova sede. - dispensario a chi tocca gestirlo? Ecco quindi la fase conclusiva dell'iter, entro 30 giorni l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta. Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione. Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell'ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale (ora l'Autorità sanitaria locale) emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata; c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio; d) eventuale indennità di residenza. Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti. (art. 11 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). L' Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l'art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali). Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della L. 892/1984). Sui poteri di controllo leggi il nostro articolo. Seguici sui Social e rimai aggiornato Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. (Leggi). Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub Giudice" o assegnata "con riserva" ? Infine, quale è la sorte delle sedi sub Giudice, per intenderci quelle su cui verte una controversia. Ne parliamo in questo contributo. I temi da analizzare sono molteplici, Contattaci senza Impegno per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Sanitari No vax, questione aperta davanti gli Ordini Professionali e davanti ai TAR.

    Come ben noto il decreto legge 44 del 2021 all'articolo 4 ha disposto Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Si tratta di norma assai dettagliata e stringente, che in estrema sintesi obbliga Tutti i Sanitari alla vaccinazione Sars Covid 2, sino alla data del 31.12.2022, con annessa la dose di richiamo. E' stato istituito un controllo centralizzato da parte degli Ordini Professionali di appartenenza, che effettuano la ricognizione per via telematica, e dispongono di ampi poteri, dapprima un invito e poi la sospensione dall'attività. Ne sono nate numerose controversie, stante la riluttanza di una bassa percentuale di professionisti sanitari che non ritenevano necessario vaccinarsi, anche mediante istante di differimento e/o rinvio. La vicenda è finita dapprima davanti agli Ordini Professionali chiamati ad avviare i procedimenti disciplinari, e l'applicazione “anche” del codice deontologico di riferimento, ad esempio l'art. 25 e 40 di quello dei Farmacisti e poi dinanzi ai TAR chiamati a verificare l'applicazione della legge e la legittimità dei procedimenti. Diverse sono le questioni sollevate, in primis, la legittimità della sospensione dall'attività per gli esercenti, e secundis, sulla legittimità della sospensione della retribuzione per i medici e sanitari dipendenti. Nell'ambito della farmacia, il provvedimento puo' colpire sia il farmacista dipendente, con sospensione della retribuzione, sia il Responsabile della Farmacia con conseguente e grave obbligo di chiusura dell'esercizio, sino alla ipotesi della contestazione da parte della ASL di riferimento (solo per i farmacisti) della sanzione disciplinare ex art. 113 di negligenza, il ché potrebbe nei casi piu' gravi portare addirittura ad una procedura di revoca dell'autorizzazione della farmacia. Nella clinica e nell'Ospedale, puo' colpire il medico, come l'infermiere o l'OSS che verrebbero sospesi dal lavoro. Seguici sui social Per ora si registrano numerose controversie dinanzi agli Ordini professionali, mentre il TAR piu' attivo in materia, Milano ha disposto la rimessione davanti alla Corte Costituzionale limitatamente alla portata della della sanzione ed alla sospensione della retribuzione, il tutto per la salvaguardia dei principi di proporzionalità. Già conosciamo però il pensiero del Consiglio di Stato che lo scorso anno ha sottolineato come l'obbligo vaccinale sia agganciato a principi di solidarietà sociale. La questione – di chiaro valore sociale – a livello legale quindi si sposta nei procedimenti disciplinari dinanzi agli ordini, e nelle aule dei TAR almeno per tutto il 2022, ove è necessario difendersi per non incorrere in ulteriori sanzioni. In ogni caso la legge ha sottolineato che la sanzione è dichiarativa e non disciplinare, con ovvie e positive ricadute sul lavoro. Sei interessato? Contattaci senza impegno Diritto Sanitario Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Parafarmacie e Farmacie, cosa le distingue?

    Quale é la differenza tra Farmacia e Parafarmacia? La prima attiene al sistema sanitario nazionale e ne fa parte, la seconda pur avendo farmacisti al proprio Interno rientra nell'ambito del commercio. Ecco quindi che alcuni servizi, comw i tamponi Covid oltre ai medicinali con ricetta, sono di esclusiva competenza della Farmacia. Nel dettaglio. Le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che, «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio» (comma 1), e sempre che la vendita sia «effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine». Contattaci per la Tua esigenza Le farmacie, invece, erogano l’assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista». I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio. Seguici sui Social Le farmacie, dunque, rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione, il quale, dettando laspecifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti, è volto ad «assicurarel’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini. In tal modo «l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi in tutto il territorio. Corte Cost. 171/22. Hai un quesito sul tema? Contattaci Segui il canale dedicato Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Covid- Obbligo al vaccino dei sanitari no vax? E' arrivata la pronuncia del Consiglio di Stato.

    Sanitari No Vax la lotta giuridica in sede di conflitto con il proprio Ordine Professionale chiamato a verificare e sospendere, o in sede amministrativa davanti ai TAR è in costante aumento, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci. Visita la pagina dedicata alle vicende No Vax. La sanzione è dichiarativa, e non disciplinare, ma poco importa visto che oggi è ancora in vigore la sospensione del servizio, elemento che da un lato priva i dipendenti della retribuzione, e dall'altro espone Medici e Farmacisti a problemi di grande rilievo nella gestione delle proprie attività che rischiano la paralisi e quindi la possibile chiusura.. temporanea. Hai necessità di supporto sul tema? Contattaci. Era già giunta la decisione del Consiglio di Stato che nella pronuncia 6461 aveva già stabilito che: Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, sussiste la prevalenza dell’interesse della collettività. In sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto. Ed aggiunge il Consiglio di Stato nelle motivazioni Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione; fonte CdS 6461/2021 Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva – Prevalenza dell’interesse della collettività. Siamo alle prese con gli Ordini Professionali chiamati a vigilare tramite piatta forma telematica il rispetto dell'obbligo vaccinale imposto ex Legge dal D.L. 44/2021 articolo 4, che nel comma 1 precisa: Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. E sugli Ordini delle Professioni Sanitarie: Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2... E sul provvedimento di sospensione: l'Ordine professionale accertATO il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. che determina.. la sospensione della retribuzione.. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Avverso tali passaggi sono in corso numerose controversie amministrative, non da ultimo dopo le sospensioni operate dagli ordini la parola è passata ai TAR, e da ultimo il TAR Milano con due separate ordinanze di Marzo e Giugno 2022 ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale, limitatamente al rispetto del principio di proporzionalità della norma, e sugli effetti relativi alla sospensione delle retribuzioni. Seguici sui Social La diatriba è ancora aperta, anche se, come abbiamo avuto modo di precisare in apertura dell'articolo, il Consiglio di Stato si era già pronunciato sulla questione, a favore di un rigido formalismo. Rimani aggiornato e seguici, leggi anche "Sanitari No Vax" e "Farmacisti No Vax". Per ogni esigenza non esitare a contattarci. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Covid, Responsabilità Medica e Green Pass

    Responsabilità medica - Covid – E' arrivata la Cassazione a curare la responsabilità del medico? E' giunta dopo una breve attesa, la sentenza chiave della Cassazione che oggi delinea in modo chiaro quali sono i profili della responsabilità medica, soprattutto con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria per i casi nuovi ed atipici sprovvisti di linee guida. La sentenza non tratta direttamente la vicenda Covid-19 ma i principi enunciati sembrano avere un lungo presagio su quello che sarà il tema di scontro nei prossimi mesi, la responsabilità del sanitario di fronte a vicende atipiche e nuove. Va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia Del pari, va ricordato della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare: "sul punto,... possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare. Necessaria quindi una valutazione complessiva di tali indicatori - come pure di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito - al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell'ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze" L'individuazione della regola cautelare violata è compito al quale l'interprete non può sottrarsi, in generale, nel giudizio di responsabilità per colpa ma in modo particolare nella materia della colpa medica, ove le regole cautelaci sono a volte sfuggenti, a volte rigidamente determinate, più spesso di natura elastica ed in quanto tali in grado di mostrare diversa incidenza sulla stessa esigibilità della condotta salvifica. Conseguentemente, il giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo in questa materia è particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza. Oggi è la Cassazione a deliberare gli ambiti della responsabilità medica proprio alla vigilia del primo maxi processo di risarcimento Covid iniziato a Roma in concomitanza con l'indagine della Procura della Repubblica di Bergamo per i fatti relativi all'emergenza Covid dell'inverno 2020. Vediamo altri punti salienti ed innovativi, La Cassazione pone l'accento su un' indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista In sintesi cosa avrebbe dovuto fare diversamente il medico nel caso concreto? Ecco alcuni passi della sentenza: L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo. Una decisione, come quella in esame, in cui si sia trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si ispira la descrizione del comportamento doveroso, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, e di specificare la natura ed il grado della colpa considerando se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico assistenziali, risulta viziata da carenza di motivazione (in merito alla distinzione tra attuazione ed adattamento rispetto alle linee-guida ovvero alle best practices, Sez. 4, n. 15258 del 11/02/2020, Agnello, Rv. 27924202). 5.1. Con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia. Non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie. Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia. Chiaro l'intento della Cassazione offrire un riparo dalla caccia alle streghe. La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate. Prima di chiudere la disamina una nota sul Green Pass che diventa obbligatorio a partire dal 6 agosto. Il certificato servirà ai maggiori di 12 anni in zona bianca per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti ma non per le consumazioni in piedi. E in piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso. Il green pass, che già è necessario per partecipare a feste di nozze, visitare parenti nelle residenze per anziani e accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso consente di entrare nei reparti ospedalieri per le visite. Limite alla propria libertà oppure garanzia collettiva di salute? Leggi pure "Sanitari No Vax" Studio Legale Ang elini Lucarelli Diritto Sanitario Legale Oggi

  • Concorso Farmacie e gli interpelli a singhiozzo tra le diverse Regioni, il caso Abruzzo.

    Abruzzo nuovo interpello, sono rimaste 43 sedi da assegnare dopo il 2° interpello dell'aprile 2021. Ad oggi l'Abruzzo rimane ancora un po' attardato rispetto alle Regioni come la Toscana o l'Emilia Romagna ove il processo di apertura delle sedi è quasi completato. Ricordiamo infatti che la validità delle graduatorie regionali per il concorso straordinario indetto nel 2012 dal governo Monti si è allunga da due a sei anni, calcolati non più dalla data di pubblicazione sul Bur ma da quella del primo interpello, e che quindi nel caso dell'Abruzzo dovrebbe arrivare alla soglia della fine dell'anno 2023 mentre per la Toscana siamo agli sgoccioli con la fine del 2021. La giunta regionale Abruzzo ha sbloccato il concorso per le nuove sedi di farmacie sul territorio abruzzese, sono ancora 43 le sedi disponibili, un numero rilevante in rapporto alla popolazione ed alle sedi già esistenti. Tra le sedi non accettate nel 2 interpello e quelle che nel frattempo si sono rese vacanti rimangono 20 sedi in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo E' infatti il caso di ricordare che la riforma Monti del 2012 ha permesso l'istituzione di nuova farmacia con un numero inferiore di abitanti per città. Si è passati da oltre 5000 abitanti per sede a 3.300 abitanti necessari per l'istituzione di una nuova sede di farmacia nel territorio comunale. Il Comune è l'ente chiamato a verificare periodicamente - ogni due anni - la sussistenza del rapporto abitanti/farmacie nel territorio, al fine di garantire il miglior servizio possibile per il cittadino. Da parte sua il cittadino, o il farmacista, può anche chiedere la revisione delle pianta organica per il proprio comune, una sorta di verifica prevista dalla legge, ma attenzione, il Comune mantiene sempre una propria discrezionalità sulla necessità o meno di avviare una verifica. Di questo tema ce ne siamo occupato in un precedente articolo. Clicca qui. Sono quindi 21 le sedi previste nel 2012 già assegnate sulle 85 individuate in Abruzzo, ne rimangono ben 64, alcune delle quali risultano anche gestiste in via provvisoria, e necessitano quindi di una indennità per il farmacista uscente. Tema delicato da valutare caso per caso vista l'esosità dell'operazione di buona uscita prevista dalla legge. Sul tema dell'indennità al farmacista uscente leggi l'approfondimento, clicca qui. Le sedi disponibili in Abruzzo sono 22 per la provincia dell'Aquila, 18 nella provincia di Chieti, 16 in provincia di Pescara, e 8 nella provincia di Teramo. E così mentre il Abruzzo si è in attesa del nuovo interpello, ci sono Regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna dove l'iter è praticamente concluso, non per le sedi da assegnare ma per la scadenza delle graduatorie, la cui validità è stata fissata in 6 anni. C' è poi lo scoglio decadenze, per quelle farmacie non aperte nei 180 giorni o che non abbiano chiesto/ottenuto la proroga. Già lo scorso luglio 2020 la Regione Abruzzo ha approvato il provvedimento di decadenza per quelle farmacie assegnate ma non aperte nel termine di legge previsto in 6 mesi, termine prorogabile per giustificate motivazioni che la Regione valuta caso per caso. La decadenza per mancata apertura comporta infatti che la sede già assegnata torni disponibile per l'interpello successivo. Con questo nuovo interpello la Regione Abruzzo punta a migliorare il servizio delle farmacie su tutto il territorio, nonché in quelle frazioni montane e rurali, ove la reperibilità dei farmaci è ancora difficoltosa. Sul tema delle farmacie rurali e sul punteggio può anche interessarti: "Concorso Farmacie, il punteggio delle rurali". Farmacie Concorso Ordinario Concorso Farmacie Indennità Farmacista uscente Interpello Abruzzo Apertura Farmacia Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Concorso Farmacie: L'Equipollenza ai fini di legge, o solo di ricorso?

    #farma #concorso #farmacia #laurea #equipollenza L'ultima graduatoria del Concorso Straordinario Farmacie Campania del 14.01.22, con le motivazioni ivi riportate, ha aperto un dibattito che rimarrà nel tempo, in tema di equipollenza di lauree e titoli, ed accesso ai concorsi pubblici, vediamo il perché. Sul bollettino n. 9 del 24/01/2022 delle Regione Campania è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 5 del 14/01/2022 con il quale è stata approvata la #graduatoria definitiva rettificata delle candidature partecipanti al #Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche in #Regione #Campania. Si legge nel testo del decreto che la graduatoria rettificata della Campania vede l'inserimento con nuovo punteggio - 3.5 punti - di ben 13 posizioni a seguito del riconoscimento della equipollenza della laurea in Scienze degli alimenti e #nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze Biologiche, avvenuto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 7301/2021, estendibile anche ai procedimenti in corso in quanto vertente sulla medesima questione. Quindi in recepimento del nuovo orientamento in tema di equipollenza sulla laurea in Scienze degli Alimenti e nutrizione, viene emanata la nuova graduatoria per oltre 180 sedi rimaste disponibili con la previsione per tutti "di riconoscere l’ #equipollenza della #laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze Biologiche". La questione è pacifica? No, ed anzi prevediamo sviluppi di carattere nazionale. Ammettere l'equipollenza di una laurea, non prevista originariamente nel format preimpostato, e quindi considerarla solo per i candidati ricorrenti a seguito di procedimento giudiziario, vuol dire introdurre nuove regole valutative del concorso durante l'emanazione delle graduatorie, anche se la fonte normativa pre-esisteva ma non era applicata. Questo un nostro punto di vista, che attenzione critica solo gli "effetti collaterali" della sentenza e non certo i soggetti coinvolti, né tantomeno l'amministrazione coinvolta. Ammette una rettifica dirimente, per ben 3.5 punti a coloro i quali hanno presentato ricorso per la vicenda dell'equipollenza, vuol dire sacrificare tutti coloro che - sul piano nazionale - non hanno (potuto) utilizzare la laurea Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 come seconda laurea equipollente, e non si sono rivolti alla Giustizia Amministrativa. L'equipollenza avviene per disposizione di legge, pertanto vale quale presupposto per TUTTI i partecipanti al bando, con relativa modifica delle graduatorie di Tutte le Regioni. Ed è questo in sintesi il percorso logico seguito dal Consiglio di Stato, nelle motivazioni che riportiamo di seguito. Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra #titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: #laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare. Si distingue tra: equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento: per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004. (fonte Ministero). Come ha sancito il CdS nella citata sentenza: Il criterio di riferimento, nel caso di specie, non può che essere quello legale fissato nel decreto interministeriale del 2009, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Orbene, se è vero che la lettera della legge indica la “partecipazione”, con essa non può che intendersi il complesso di valutazione comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini dei concorsi. Né del resto, l’Amministrazione – nell’affermare un permanere di un margine di discrezionalità tecnica – esplicita motivatamente – per quale ragione, ai fini dell’assegnazione delle farmacie, le lauree di cui si discute non dovrebbero essere equiparate (Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1523)» e dunque «apparirebbe contrastante il lasciare un così ampio margine di discrezionalità all’amministrazione – peraltro in assenza di un’articolata motivazione». Ad avviso di chi scrive la risposta legale è contenuta nel secondo comma del Decreto Interministeriale del 9 Luglio del 2009 secondo cui: “...sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea” Rimane aperta la questione se sarà possibile offrire la medesima opportunità anche a coloro i quali pur in possesso della Laurea Scienze degli Alimenti e Nutrizione, o si son trovati nella medesima situazione, non hanno avviato un contenzioso amministrativo, con buona pace delle graduatorie andate in esecuzione. Torna alla Home Riproduzione ammessa con citazione. Legale Oggi Equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici Le questioni di maggiore interesse che rimangono aperte e sulle quali approfondiremo lo studio rimango "Validità graduatorie concorso straordinario farmacie" La data e le modalità del "Prossimo concorso straordinario farmacie" L'analisi se il concorso sarà ordinario o straordinario al fine del collocamento delle sedi vacanti. Attendiamo quindi news sul Prossimo concorso sedi farmaceutiche. Rimani Aggiornato! Leggi "Concorso Ordinario Farmacie" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli L'ultima graduatoria del Concorso Straordinario Farmacie Campania del 14.01.22, con le motivazioni ivi riportate, ha aperto un dibattito che rimarrà nel tempo, in tema di equipollenza di lauree e titoli, ed accesso ai concorsi pubblici, vediamo il perché.

  • Concorso Farmacie, Scadenza graduatorie farmacie, cosa fare?

    Molti degli aspiranti titolari di farmacia si stanno ponendo un quesito, Ma se l'interpello nella mia Regione non arriva entro i 6 anni dal primo esperimento, la mia aspirazione ad una nuova sede di Farmacia andrà persa? Il quesito nasce dal fatto che la legge n.19/2017 ha stabilito in sei anni la durata massima entro cui le Regioni potranno utilizzare le graduatorie del concorso straordinario farmacie, ma con una notevole differenziazione tra regioni. É il caso della Lombardia giunta all'ottavo interpello nel marzo 2022 o del Lazio, Regioni molto attive nella ri pubblicazione degli interpelli, a differenza di altre Regioni meno virtuose ferme ancora al terzo interpello, o ancora di Regioni come la Toscana che hanno invece, già definito la scadenza della procedura concorsuale. Bisogna subito evidenziare che il calcolo dei 6 anni deve tener presente due aspetti, il primo é la data di pubblicazione del primo interpello, il secondo sono le sospensioni temporali causate dal covid, e/o dovute dalla giustizia amministrativa. Va da sé che il calcolo di durata non potrà che essere rimesso alle stesse Regioni che dovranno sobbarcarsi l'onere di dare una scadenza alla propria graduatoria. Ma cosa accade alle sedi disponibili di Farmacie non ancora assegnate? La risposta "normativa" é semplice, andranno al prossimo concorso ordinario ove non riassorbite nelle piante organiche nel frattempo modificate. Potranno sparire delle Sedi di Farmacia oggi esistenti in quanto previste ma non ancora assegnate? Ad avviso di chi scrive si. Sul problema delle piante organiche e la loro revisione ci siamo già occupati in altro articolo. articolo. É il caso di quelle sedi di farmacie in zone poco abitate che oggi a distanza di 10 dal concorso "Monti" non hanno più i requisiti demografici necessari, ad esempio, perché si tratta di comuni con meno di 4950 abitanti per i quali quindi decadrebbe la seconda sede! Ed é il anche di quei Comuni ove sia stata proprio l'amministrazione locale a rinunciare ad una sede precedentemente richiesta per modifica delle condizioni pre esistenti (demografiche o di viabilità). Rimane però un quesito, Ma tutto ciò é giusto? Cosa dire di quelle candidati farmacisti che hanno atteso 10 anni per lo scorrimento della graduatoria ed ora assisterebbero alla scadenza della graduatoria? Chiaramente la risposta dipende dalle sensibilità, ma di impulso propenderei per una risposta negativa, nel senso che non appare giusto. Esistono peró modi per sollecitate l'amministrazione regionale a dare una risposta almeno in termini di certezza, soprattutto ove si pensi alla forte disparità tra coloro che hanno partecipato in Regioni che hanno espletato 8 interpelli e coloro che hanno partecipato in Regioni che hanno avviato solo 2 o 3 interpelli, con buona frustrazione degli aventi diritto. Home Prima di chiudere rispondiamo già a chi pensa di avere una risposta, il Tar Lazio nel 2022 ha sottolineato che in tema di concorsi pubblici il legislatore può modificare la durata delle graduatorie concorsuali, ma qui il problema attiene alla mancata previsione della scadenza della graduatoria sin dal momento della indizione del concorso straordinario, ed alla disparità di trattamento dei candidati, aspiranti Titolari farmacisti tra le Regioni coinvolte. Si tratta di un' Italia suddivisa per velocità, ove la residenza anagrafica o la partecipazione al concorso in una determinata Regione modifica le opportunità di vita. Per questo ritengo personalmente che vi possano essere dei rimedi o delle cautele da intraprendere, almeno teoriche, avverso la scadenza delle graduatorie, volte alla tutela delle ambizioni ed aspirazioni dei Candidati Farmacisti al concorso farmacie in corso. Leggi "Concorso Ordinario" #farmacie #concorso #scadenza #graduatorie Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, con il criterio demografico sono sufficienti anche solo 1500 abitanti!

    Torniamo a parlare di nuove istituzioni di sede farmaceutiche mediante il criterio "straordinario" dell'art. 104 del Testo Unico, ovvero il criterio (cd. topografico) di cui all’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, a mente del quale “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune”. La scelta di istituire nuove sedi farmaceutiche con il criterio topografico è connessa alla ravvisata esigenza di garantire il servizio farmaceutico alla luce delle “oggettive difficoltà di raggiungere il centro urbano da parte degli abitanti delle frazioni”, causate “dalla scarsa presenza nelle predette località di mezzi pubblici di collegamento e dalle difficoltà di uso dei mezzi privati che in alcuni casi non sono posseduti ovvero non possono più essere utilizzati dai numerosi cittadini ivi presenti, con conseguente. necessità di fare ricorso all’ausilio di terzi”. Ecco quindi che i requisiti per l'istituzione ed il mantenimento di una sede di farmacia istituita con criterio topografico attengono: - alla morfologia del territorio; - la sicurezza stradale del tratto di collegamento con la farmacia principale; - alla difficoltà di raggiungimento della sede principale; - alla scarsità dei mezzi pubblici di collegamento e/o all'insufficienza degli stessi in tutte le fasce orarie. A nulla rileva secondo la recente ricostruzione della giurisprudenza a cui abbiamo partecipato direttamente, che possa essere fornita assistenza domiciliare, riservato a particolari categorie di soggetti deboli. Bisogna altresì evidenziare l'alta discrezionalità per l'istituzione di una sede di farmacia - da motivare compiutamente - che ricade in capo alle amministrazioni regionali, su base delle indicazioni e raccolta di informazioni avanzate dagli stessi Comuni. Tale mix di contenuti quindi rende possibile l'istituzione di una sede di farmacia anche in zone scarsamente abitate, con un bacino di "soli" 1500 abitanti, sede che dovrà però ad avviso di chi scrive, essere gestita dal Comune, avendo lo stesso la prelazione alla gestione, per non svantaggiare le sedi già operanti sul territorio. Rimani Aggiornato Seguici anche sui Social Tale criterio delineato dal Consiglio di Stato nella recente pronuncia del 7 Luglio 22, sposa appieno l'indirizzo avallato anche in altre pronunce degli anni passati, circa la possibile sopravvivenza di presidi ausiliari, come Farmacie Succursali, Dispensari Ordinaria, Dispensari Stagionali, ove particolari necessità lo richiedano, con l'unica precisazione che sarà onere della Amministrazione Regionale giustificare appieno tale scelta, tramite una motivazione aggravata o particolarmente stringente al dato geografico. Se hai dubbi o casi pratici da sottoporci Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Edilizia: Soprintendenza ai beni paesaggistici e potere di controllo sui lavori di Ristrutturazione.

    Quali sono i poteri della Soprintendenza ai beni paesaggistici? Quale è il suo ruolo in relazione alle opere da ristrutturare? E' ammesso un potere di controllo penetrante anche nella fase realizzativa? Quali sono i rimedi avverso gli atti della Soprintendenza? Per rispondere a tali domande facciamo un passo indietro. Se invece il lettore non ha tempo, vada subito alle Conclusioni e Risposte o ci Contatti. La Soprintendenza svolge attività finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio in conformità di quanto disposto dal “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell’art. 1, c. 404 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. In base a tale norma, infatti, le Soprintendenze esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati dal Codice. La Soprintendenza in particolare: detiene e cura l’archivio dei decreti ministeriali di vincolo riguardanti le bellezze individue e d’insieme ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; cura, custodisce e aggiorna la cartografia dei vincoli paesaggistici depositate presso l’Ufficio; cura i rapporti con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia cura l’istruttoria per la proposizione di nuovi decreti di vincolo paesaggistico, ove si ritiene che sussista la necessità di tutela del territorio, a supporto ed in collaborazione con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lombardia e, per il suo tramite, con la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, sia nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 138 del D.Lgs. 42/2004, attraverso le Commissioni Provinciali appositamente costituite ai sensi dell’art. 137 del medesimo D.Lgs., oppure nell’ambito del procedimento surrogatorio di parte ministeriale previsto dal successivo 141. La Tutela paesaggistica Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire ad “una definizione congiunta degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (art.132). Le categorie di beni che la Legge 431/85 (art. 1) sottoponeva a tutela (oggi tutelati dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004) sono i seguenti: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 122; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.). Con il Testo Unico (D. Lgs 490 del 29.10.1999) viene ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da: L. 1497/39 sulla tutela del paesaggio; L. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico; L. 431/85 c.d. “Galasso”. Nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” vengono sanciti nuovi principi che dispongono l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PRG) agli strumenti dei piani paesistici (PTP) e la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo il potere sostitutivo del Ministero per l’azione pianificatoria in caso di inerzia da parte della regione. Il 1 ottobre 2000 a Firenze viene siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita. Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e quindi dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio della Convenzione Europea come patrimonio culturale dei popoli. Conclusioni e Risposte: Quanto ai poteri, l'ultima sentenza del TAR Sardegna ha evidenziato un ampissimo potere anche in autotutela volto alla tutela del territorio e stabilendo che la Soprintendenza ai beni paesaggistici, dopo aver rilevato, a seguito di un sopralluogo nell’area di cantiere, che i lavori in corso di esecuzione e quelli ancora da eseguire, oggetto di procedimento in conferenza di servizi presso il Suape del Comune, potevano arrecare un grave danno all’area protetta da rigorosi vincoli di immodificabilità, ha ritenuto, nell’esercizio dei suoi poteri, di inibire ogni ulteriore compromissione dell’area protetta ed ha quindi annullato in autotutela anche l’atto con il quale, sulla base di una diversa rappresentazione della realtà, aveva in precedenza ritenuto che i lavori potessero essere realizzati (sia pure con le prescrizioni imposte dalla Regione). Tenendo conto, peraltro, che il precedente atto di assenso era risultato privo di ogni effetto per la mancata conclusione della conferenza di servizi. La Soprintendenza ha quindi un costante potere di controllo sulle opere soggette alle proprie attività su descritte, verso le quali puo' esercitare poteri amministrativi contenitivi e repressivi. Avverso le disposizioni della Soprintendenza è possibile un colloquio scritto con memorie esplicative, o nei casi piu' complessi con perizie e progetti, ed in ultimo attraverso il ricorso al TAR per la verifica dei requisiti del procedimento e delle istruttorie avviate dalla stessa. Assistenza e Consulenza per profili Amministrativi e Contrattuali. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie, un modello di oggetto sociale pluriservizi.

    Riportiamo un modello di oggetto sociale ideato per una multiservizi farmacia, alla luce di tutte le novità legislative che vedono la farmacia verso un concetto ampio non piu' limitato alla vendita del farmaco, ma quale presidio sanitario pluriservizi, con risvolti anche di carattere commerciale societario per cio' che attiene alle partecipazioni, sempre nei limiti del 20% regionale, e nel rispetto delle incompatibilità della legge 362/1991 così come emendate dal Consiglio di Stato in termini di incompatibilità con la professione medica, e con i rapporti di lavoro pubblici e privati che ledano l'autonomia gestionale. L'azienda pluriservizi è utilizzata in ambito comunale per la gestione di tutti i servizi collegati alla farmacia, e partecipata dai comuni, ai sensi della legge 142/1990. #società #farmacia Ecco quindi le clausole ipotetiche da poter utilizzare, non si tratta di raccomandazioni e/o indicazioni. Gestione e Vendita Farmaci “A GESTIONE DI FARMACIE, COMPRENDENTE LA VENDITA DI SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, ARTICOLI SANITARI, ALIMENTARI PER LA PRIMA INFANZIA,PRODOTTI DIETETICI SPECIALI, COMPLEMENTI ALIMENTARI, PRODOTTI APISTICI, INTEGRATORI DELLA DIETA, ERBORISTERIA, APPARECCHI MEDICALI ED ELETTROMEDICALI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NORMALMENTE IN VENDITA NELLE FARMACIE; Produzione di Prodotti Officinali LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; Test e diagnosi – Farmacia dei Servizi L'EFFETTUAZIONE DI TEST DI AUTO - DIAGNOSI E DI SERVIZI DI CARATTERE SANITARIO RIVOLTI ALL'UTENZA; Preparazioni Galeniche – Veterinarie - Erboristiche LA PREPARAZIONE, LA DISPENSAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, VETERINARIE E DEI PREPARATI GALENICI, OFFICINALI E MAGISTRALI, OMEOPATICI DI ERBORISTERIA, DI OGNI ALTRO PRODOTTO PROPRIO DELLA MEDICINA NATURALE E DEI PRODOTTI DI CUI ALLA TABELLA DELL'ALLEGATO 9 DEL D.M. N. 375 DEL 04.08.1988 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; Prodotti di Parafarmacia e Cosmetici LA VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DIETETICI, COSMETICI E PER L'IGIENE PERSONALE, NONCHE' DI INTEGRATORI ALIMENTARI E DI ALIMENTARI SPECIALI; Materiale di Medicazione ed Apparati LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE, DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, DI REATTIVI E DIAGNOSTICI, DI APPARATI PROTESICI E APPARECCHI ELETTROMEDICALI; Benessere Psicofisico della Persona LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' LEGATE AL MANTENIMENTO E ALLA CURA DEL BENESSERE FISICO E PSICHICO DELLA PERSONA; Vendita all'ingrosso ed attività commerciali complementari LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DI ARTICOLI VARI NORMALMENTE COLLEGATI CON IL SERVIZIO FARMACEUTICO, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI UTILI COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE; Distribuzione intermedia ed erogazione servizi. LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA E L'EROGAZIONE DI SERVIZI, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, A FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI, ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, ED A CASE DI CURA E AD OGNI ALTRO TIPO DI STRUTTURA SOCIO-SANITARIA PUBBLICA O PRIVATA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. Attività commerciali e finanziarie connesse. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE: COMPIERE TUTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI AD ESSO ATTINENTI E STRUMENTALI E COMUNQUE RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. Limitazioni alle attività finanziarie e commerciali connesse. LE SUDDETTE ATTIVITA' FINANZIARIE POTRANNO ESSERE ESERCITATE IN VIA ESCLUSIVAMENTE SECONDARIA, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DAL D.LGS. N. 385/1993 E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN CONFORMITA' DELL'ART. 106 DEL CITATO D.LGS. N. 385/1993; Acquisizioni Societarie e partecipazioni. ACQUISIRE PARTECIPAZIONI IN CONSORZI E/O SOCIETA' DI CAPITALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' COMPLEMENTARI O STRUMENTALI A QUELLE STATUTARIE, PRECISANDOSI CHE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON DOVRA' AVVENIRE IN VIA PREVALENTE E, COMUNQUE, NELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL CITATO D.LGS. N. 385/1993. CONNESSE CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. Formazione ed Informazione Sanitaria. EFFETTUARE L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE SANITARIA, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LA RICERCA FARMACEUTICA ANCHE MEDIANTE FORME DIRETTE DI GESTIONE; PARTECIPARE AD INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE; - SVOLGERE UN RUOLO DI STIMOLO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL FARMACO NEL SUO COMPLESSO, ANCHE ATTRAVERSO: A) LA LOCALIZZAZIONE DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI APPARTENENZA IN AREE TERRITORIALI CHE SI PRESENTANO COMMERCIALMENTE PIU' ADATTE; B) LA PARTECIPA ZIONE AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO VOLTE ALLA DIFFUSIONE DI UN MIGLIOR USO DEL FARMACO DA PARTE DEL CITTADINO; C) LA QUALIFICAZIONE E LA PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI. LE PREDETTE FINALITA' DOVRANNO ESSERE PERSEGUITE SALVAGUARDANDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' ED EFFICACIA. Modello esemplificativo da sottoporre all'approvazione della Pubblica Amministrazione. Studio Legale Angelini Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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