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  • Quando la partecipazione di una farmacia in una società di gestione di farmacia è vietata

    Gestione farmacia comunale da parte di società, quale incompatibilità? Ci viene chiesto di evidenziare quale sia il regime della gestione della farmacia comunale e se per la gestione si possa ricorrere ad una società partecipata a sua volta da altra farmacia. A tal proposito si può richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale del CdS per il quale la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. leggi pure Impresa familiare in farmacia e la fiscalità del collaboratore Fatta tale premessa è necessario evidenziare che la procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione ( Cons. Stato Sez. III, Sent., 08/02/2013, n. 729). Sulla concessione può anche interessarti "Farmacia la concessione comunale" Venendo dunque al merito della questione della compatibilità tra titolare di farmacia privata persona fisica e socio nella gestione di una farmacia comunale, sulla scorta di quanto a suo tempo chiarito da Cons. Stato Sez. V, Sent., 06/10/2010, n. 7336, secondo il quale “la formulazione del citato art. 8 L.n.362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”. Detto diversamente, non si intravedono ragioni per le quali l’incompatibilità sancita dall’art. 8 lett. b) ovvero incompatibilità di partecipazione alle società titolari di farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; non debba estendersi anche alla partecipazione societaria ad una società che ha per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia comunale, una volta che il diritto vivente è giunto ad ammettere tale modalità di gestione. (CdS 474/17). Del resto lo stesso parere del Consiglio di Stato nel lontano 2018 aveva precisato nel punto 41.5 che l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione. E farmacia di farmacia? Sempre secondo il parere del 2018 prendendo in considerazione l’ipotesi della partecipazione sociale alla società di farmacia da parte di altra società di farmacia, la Commissione speciale non ravvisa ostacoli alla applicabilità anche ad essa, nei termini anzidetti, della forma di incompatibilità in esame (art. 8, c. 1, lett. b). Del resto, già nella precedente giurisprudenza veniva ammessa l’applicabilità per il caso di società di capitali titolari di farmacie comunali, in ragione dell’operare del c.d. principio dell’alternatività. Principio dell'alternatività previsto in numerose disposizioni normative farmaceutiche che impone quindi una scelta pre-gestione. Hai un quesito? Cerca nel motore di ricerca o contattaci Prima di chiudere si ricorda che in tema di gestione di farmacia comunale è pacifico a livello giurisprudenziale l'uso della concessione. È stato altresì chiarito con la sentenza CdS 687/22 che “si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Del resto l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico”. Leggi il blog di diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione

    Ci viene chiesto di individuare quale sia il "momento" effettivo della cessione della farmacia tra cedente e acquirente. La domanda non è di facile soluzione in quanto alle regole ordinarie si applicano alcuni "correttivi" tipici del diritto farmaceutico e delle farmacie molto spesso ignorati Ed infatti se in un normale contratto di compravendita l'effetto reale sarà riconducibile al momento di perfezionamento del contratto o in diverso momento se viene così stabilito, si immagini alle vendite di quote con effetti futuri... la cessione della farmacia deve fare i conti con l'effetto "sospensivo" del passaggio dell'autorizzazione amministrativa da parte della pubblica amministrazione (art. 12 L. 475/1968) Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione Va infatti ribadito quanto già affermato dalla Cassazione circa la subordinazione dell’effetto traslativo di una farmacia al riconoscimento del medico provinciale. Il provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione (prima medico provinciale ora Regione) al trasferimento dell’azienda (come richiesto dalla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2) ha valore di condizione legale sospensiva (Cass. SS.UU. n. 6587 del 1983). In particolare, su tale solco la Cassazione n. 6050 del 1995, ha avuto modo di precisare che in tema di Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione: “poiché ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva“. (conforme, Cass. n. 12747 del 2014). A ciò aggiungasi che il mancato avveramento di tale condizione quindi il riconoscimento dell'autorizzazione al nuovo acquirente, comporta il venir meno con effetto ex tunc (da allora quindi retroattivo) dell’effetto traslativo, quindi della cessione. In sintesi la compravendita della farmacia è soggetta alla "sospensione" temporale dovuta al passaggio dell'autorizzazione con tutto ciò che comporta in termini di problemi e questioni che dovessero sorgere tra il tempo del contratto di compravendita ed il tempo di autorizzazioine, come ad esempio i rapporti con i fornitori in caso di cessione di azienda e quindi di debiti e di rapporti con i dipendenti. Tale aspetto viene spesso sottovalutato con grandi rischi per la parte acquirente. Ciò comporta che in caso di mancata autorizzazione non essendosi verificato l’effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019). Ed ecco quindi che in tema di rapporti di lavoro soggiunge la Cassazione del 2020 n. 9090, "Il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale (Cass. n. 21161 del 2019)." Consulta il Blog e trova il Tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Società la bancarotta ed il concorso dei revisori dei conti

    Quale è l'apporto dei revisori dei conti in caso di bancarotta? Possono ritenersi responsabili i revisori dei conti nella causazione della bancarotta? I revisori dei conti quali "estranei" alla gestione possono essere coinvolti a titolo di concorso? Cerchiamo senza presunzione di completezza di rispondere a tali quesiti tramite la recente giurisprudenza sul tema di diritto societario penale. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza nel reato di bancarotta la condotta dei revisori dei conti “si sostanzia nella fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza né con l’art. 2621 c.c. né con l’art. 223 c.2 n. 1 legge fall. e, per tale ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità“. Hai un quesito tecnico? Consulta il blog Quindi “nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l’imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell’impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali“. In tale ottica, “ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell’organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo). A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo (soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010)“. Società la bancarotta ed il concorso dei revisori dei conti Quindi “ciò non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all’autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria“. Tuttavia, “si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all’art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie“. Ecco quindi che nel caso di concorrente morale “il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice un obbligo di motivar sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà“. Hai un quesito contattaci Ecco quindi alla luce di quanto sopra esposto che sarà necessario evitare sillogismi semplicisti visto che la valutazione probatoria a carico del revisore ed il concetto di concorso nel reato avrà una sua necessaria ed approfondita istruttoria con onere motivazionale in sentenza. Studio Legale Angelini Lucarelli Cass. Penale 47900/2023.

  • AGCM ed il rating di legalità

    Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione 12/2024 la Revoca da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del rating può derivare dalla mancata comunicazione di elementi che intaccano i requisiti oltre che sussiste un obbligo di comunicazione dell'impresa di tali eventi entro il termine perentorio di 10 giorni. Prima di tutto ricordiamo che ai sensi del sito web della AGCM Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: sede operativa in Italia; fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda; iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento. Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”. Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche Tutta la procedura di Rating é disciplinata dal regolamento 24075/12 della AGCM che legifera in termini di requisiti termini durata ed obblighi tra cui gli obblighi informativi. Ed infatti ai sensi dell’art. 7, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del predetto rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa costituiscono sanzioni in senso stretto aventi natura punitiva, cui si applicano i principi fissati dalla l. n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative, pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l’elemento soggettivo quindi un requisito inerente il profilo di colpa. AGCM il rating di legalità Ecco quindi che una misura cautelare ad esempio un provvedimento del G. i. p. con cui si dispongono gli arresti domiciliari in capo al rappresentante legale, é provvedimento che rappresenta un evento che incide sul possesso di un requisito obbligatorio ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, di cui la Società é tenuta a farne comunicazione alla A.G.C.M. entro 10 giorni pena la sanzione amministrativa. É opportuno sottolineare che ai sensi dell'articolo 6.4 del regolamento In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. Secondo il Tar Lazio 13576/23 poi la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento. La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale). Hai bisogno di assistenza o desideri conoscere nel dettaglio la normativa? Contattaci. #antitrust #appalti hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Accreditamento dei Servizi Sanitari

    Tracciamo i tratti peculiari del sistema dell'accreditamento dei Servizi Sanitari ed il sistema dei controlli. Sanità pubblica – Accreditamento – Natura giuridica L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale (CdS 9148/22). Accreditamento dei Servizi Sanitari La Procedura selettiva La procedura selettiva per l’iscrizione nell’albo degli accreditati all’erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l’operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d’appalto, ma i soggetti che possono svolgerlo, con oneri a carico dell’Amministrazione, su richiesta dell’utente. Ne deriva che la presentazione dell’istanza di partecipazione non è necessaria ai fini dell’impugnazione delle clausole non escludenti in quanto non si tratta di una gara in senso stretto e, pertanto, non si determina nessun effetto preclusivo rispetto all’iscrizione degli altri operatori; in altri termini, l’eventuale accoglimento del ricorso comporta l’aggiunta di un nuovo soggetto a quelli già individuati e non la loro esclusione, per cui è, comunque, soddisfatto l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti che erogano il servizio ( Tar Catania 311/23). Accreditamento Sanitario Vigilanza e controllo Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro - unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti. Leggi il Blog in diritto Sanitario Solo una valutazione periodicamente rinnovata e aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, con la precisazione che, quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa pubblica. Avvocato esperto di diritto sanitario Tali consolidati principi vanno coordinati con quelli - parimenti consolidati - che evidenziano come il sistema dell’accreditamento risponda ad esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in quanto esonerano l’Amministrazione dall’onere di verificare, in occasione della concreta erogazione delle prestazioni e fermo restando il suo potere di controllo e vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi, tecnici ed organizzativi (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043;) Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacista distributore i vincoli del doppio codice

    Per rispondere al quesito posto da un nostro lettore circa la figura di Farmacista e di distributore di farmaci, proponiamo uno stralcio del testo condiviso dalle Regioni, Aifa, Ferderfarma e Ministero della Salute nel 2016 per porre delle linee guida sulle modalità di vendita ed approvvigionamento dei farmaci dopo l'apertura del canale della distribuzione per le farmacie. Prima però è opportuno precisare che è annessa la duolice figura di farmacista e distributore si sensi dell'art. 100 co 1 bis del d.lgs 219 2006 secondo cui “ farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.” Leggi pure "Farmacista distributore limiti operativi" Sulle modalità operative vi è sono state due dirimenti pubblicazioni la prima come detto è il testo condiviso dalle Regioni e dal Ministero del 2016 secondo cui: “I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco che la identifica debbono essere conservati nei magazzini annessi alla stessa, quali risultanti dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio o da successivi provvedimenti e possono essere venduti solo al pubblico o ad altri utilizzatori finali previa prescrizione medica e non anche a grossisti, in quanto la farmacia è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare è in possesso di due distinte autorizzazioni. Nei magazzini della farmacia, di conseguenza, non possono essere stoccati medicinali acquistati in qualità di distributore all’ingrosso. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso; detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia, una volta avvenuta la cessione dal distributore al farmacista, e non possono rimanere nei magazzini del distributore, ma dovranno essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che potrà venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia. Farmacista distributore i vincoli del doppio codice L'altra fonte è determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha sancito la legittimità di limiti operativi alla distribuzione nel senso di impedire commistione di qualunque genere con la farmacia, se non per la residuale ipotesi dei resi, e quindi sulla necessità di strutture separate con codici separati univoci e sulla illegittimità degli acquisti da fonti diverse da quelle previste dalla legge ex art. 104 del d.lgs. 219 2006 secondo cui: “Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a: a) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli; b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di possederla ai sensi dell'articolo 100, comma 3; tale obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea, compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti; c) fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;” Farmacista distributore i vincoli del doppio codice Ecco quindi che la combinazione delle prescrizioni sopra richiamate con il vincolo ex art. 105 co. 5 della legge 219/2006 (documento delle dotazioni minime del distributore) autorizzano la doppia figura di farmacista e grossista pur tuttavia con prescrizione volte ad evitare la ingerenza e la commistione di attività tra cui quindi rientra l'obbligo del doppio codice oltre alla separazione dei locali. Leggi il blog Il rischio é una ispezione straordinaria con sanzioni da parte della ASL e dei NAS ove non vengano rispettate le su menzionate previsioni. Hai un quesito? Leggi il blog o contatti senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci

    Ci viene chiesto se é possibile ed in che misura possa accadere il diritto di ripensamento da parte del Comune in merito alla istituzione di una farmacia o alla Modica di una pianta organica. La domanda sembra essere di difficile prospettazione sebbene non é infrequente che dopo una delibera istitutiva di una sede o di una delibera di Modica della pianta organica il Comune mosso da nuova linfa ispiratrice possa tornare sui propri passi. Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Ma é possibile che un Comune cambi idea? In linea di principio sì ed é un procedimento amministrativo non raro che ricade nell'alveo della autotutela amministrativa dell'Ente pubblico che potrà annullare d'ufficio quanto già diposto alla luce di una nuova valutazione dell'interesse pubblico. É accaduto infatti che Comuni di medie dimensioni abbiamo proceduto a modificare le piante organiche delle farmacie durante il concorso delle sedi già rese disponibili ma che poi siano tornati sui propri passi alla luce della riqualificazione dell'interesse pubblico sotteso alla precedente qualificazione. Trattasi di provvedimento specifico denominato "Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto un Provvedimento di pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale." A tal proposito é stato osservato che deve ritenersi legittima una revoca in autotutela del Comune ogni qual volta essa sia volta alla tutela di un concorso in corso di svolgimento e quindi non é ammessa una Modica della pianta organica delle farmacie esistenti. Tar Aq 229/22 Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; Hai un quesito ? Contattaci senza impegno Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico.. Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia Snc e SaS come escludere un socio

    La forma societaria SNC oppure SaS é molto frequente nelle farmacie di più antica data in quanto il Consiglio di Stato con il parere del 2018 ha tracciato la strada per quelle di nuova apertura da concorso preferendo le Srl per garantire una facilità di gestione in forma paritaria ai nuovi titolari. In questo post parliamo della fase "litigiosa" delle Snc o SaS al di fuori del concorso ovvero quando tra i vecchi soci si vengano a creare dissidi di gestione. Cosa fare in caso di contrasti tra Soci o in caso di disinteresse di uno dei soci alla gestione sociale? una delle strade possibili è quella di deliberarne l’esclusione L'esclusione del socio di una società di persone, sia essa SNC o SaS o anche Società semplice è una procedura regolamentata dal codice civile che tuttavia lascia spazio ad applicazioni pratiche differenti con profili critici, vediamo il perché. Ai sensi dell'art. 2286 del codice civile "L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS" L'esclusione di un socio nella società di pesone può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge quali ad esempio la tenuta delle scritture contabili o dal contratto sociale quali ad esempio i conferimeti sociali o altri patti derivanti dai patti sociali, nonché per l'interdizione , l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità delle stesse a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società, oppure il socio che si sia reso responsabile di concorrenza nei confronti della soceità ai sensi dell'art. 2301 cc. Esiste poi il caso della esclusione di diritto,ovvero in caso di liquidazione giudiziale o liquidazione della quota su istanza di un creditore particolare del singolo socio (art. 2288 cc). Farmacia Snc e SaS come escludere un socio Il procedimento: l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci in assemblea ma sembra ammissibile anche altra modalità purché palese, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso la cui presenza quindi non è necessaria sebbene debba essere informato ufficialmente. Ove si tratti di un socio con poteri di rappresentanza sarà necessaria la pubblicità legale in camera di commercio e la comunicazione presso gli istitui di credito per interrompere i rapporti e determinare la legale conoscenza dei terzi. Quindi entro il termine di 30 giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione ed ordinanrne la reintegrazione. Farmacia Snc e SaS come escludere un socio,l'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Leggi pure: "Il recesso del socio dalla SNC" Aspetto particolarmente complesso è quello interente l'individuazione delle valide ragioni che non potranno limitarsi a meri contrasti interni ma dovranno essere tali ad esempio da rendere impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale. Leggi pure: "Farmacia SaS il contrasto con tra i soci" Problematica a sé riguarda la liquidazione della quota eventualmente residua o la restituzione delle somme dovute al socio dalla società per le attività poste in essere o in corso alla data della esclusione mentre non è prevista la restituzione del conferimento della quota. Leggi il blog in diritto societario Trattasi di un debito della società verso il socio quindi in caso di riserve queste saranno utilizzate per tali attività altrimenti sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale. Hai un quesito in diritto societario? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli si tratta di articolo di opinione non costituisce consulenza

  • Le incompatibilità dei Farmacisti

    Sovente ci viene riproposto il quesito in tema di incompatibilità dei farmacisti, sia in relazione alle società, cooperative farmaceutiche, concessionari di servizi, sia in relazione alle attività svolte dal singolo farmacista in farmacia o presso altre sedi di lavoro. Sebbene la rassegna sembri chiara e delimitata, la pratica quotidiana offre sempre spunti innovativi ed intrecci impresit e crea confusione sul tema delle incompatibilità dei farmacisti. Molte sono le domande a cui rispondere: Farmacisti,quando si è incompatibili? Esistono incompatibilità dei farmacisti che possono essere rimosse? L'incompatibilità del farmacista è differente dal requisito di partecipazione ad un concorso? Posso creare una incompatibilità a mia insaputa? Come si certifica il possesso dei requisiti? Ricordiamo che la normativa in tema di incompatibilità è delineata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 così come innovata nel tempo e quindi Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata Le società hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. In tema di partecipazioni è stato precisato che l'attività medica anche di carattere "societario" è incompatibile, e così estendendo il dato normativo dell'art 7 secondo periodo secondo cui: La partecipazione alle societa' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica. Ad avvalorare tale impostazione poi soggiunge l'articolo 8 della medesima legge secondo cui l'attività di farmacista è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Tali prescrizione sono mitigate nel caso di successione della farmacia. Le incompatibilità dei Farmacisti E' stato quindi osservato che l'attività di gestione della farmacia intesa come compendio sanitario è incompatibile con "altre" gestioni mentre la partecipazione societaria intesa come pluralità di cespiti aziendali è ammissibile nel limite massimo del 20% regionale. E' altresì necessario precisare che anche dopo la riforma del diritto societario in farmacia ad opera della legge 124 del 2017 sussiste sempre il divieto di cumulo di due autorizzazioni (art. 112 T.U.) Ecco quindi che per gestione della farmacia andrà scissa la figura del farmacista quale esercente attività farmaceutica e la figura oggi ammissibile del farmacista quale socio non attivo in una società. Da tale distinzione recentemente il Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha tratto spunti per tornare sul tema delle incompatibilità del farmacista socio non operativo nella SaS. Leggi Qui: "Farmacista, socio accomandante ed incompatibilità" Consulta il Sito specialistico FarmaDiritto In tale prospettiva va ad inserirsi il Concorso Farmacie che ha tra l'altro fissato la gestione vincolata dei vincitori in 3 anni dall'autorizzazione, ha altresì imposto la gestione diretta da parte dei vincitori, ha concretizzato in una unica autorizzazione con responsabilità pro quota indiviso le cause di incompatibilità degli associati, nel senso che il mancato o il venire meno di un requisito da parte dell'associato di associazione vincitrice di concorso travolgerà l'intero compendio della farmacia, e cio' in quanto lo stesso concorso ha permesso la partecipazione in forma associata con il cumulo dei titoli ai fini di punteggio. Blog in Diritto Farmaceutico Deve quindi essere calato il discorso delle incompatibilità nel sistema concorso, ove si tratti di farmacia a concorso, oppure diversamente depurato di tutti quei "paletti" imposti nel concorso ove si tratti di farmacie non di nuova istituzione derivanti dal concorso. Leggi "Lo scioglimento dell'associaizone di farmacisti" Le incompatibilità dei Farmacisti: Partecipazione Vs. Incompatibilità Altra ed importante differenza attiene al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso farmacie rispetto ai requisiti di incompatibilità alla gestione di una farmacia. Spesso i due concetti vengono sovrapposti creando confusione. Poter partecipare ad un concorso - come nel caso di titolari di farmacia rurale - non equivale al concetto di "compatibilità" ai fini dell'apertura della sede. Si potrà quindi essere idonei alla partecipazione ma sarà necessario dimettersi dalle attività espletate "prima" della delibera di autorizzazione. Il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione all'apertura quindi sarà verificato in procinto della stessa autorizzazione, ben distante dal tempo in cui si è partecipato al concorso farmacie. Le incompatibilità dei Farmacisti Ecco quindi che a tal proposito vengono in esame due aspetti rilevanti: 1) i requisiti dei farmacisti non devono essere mantenuti immutati dal momento della partecipazione al concorso ma devono essere presenti in due momenti chiave ovvero all'atto di iscrizione al concorso ed al momento della chiamata da parte della pubblica amministrazione, con cio' ammettendo che tali requisiti possano anche essere persi e ripresi nella finestra temporale a volte di un decennio tra la partecipazione e l'assegnazione. Ti puo' interessare: "Requisiti del Farmacisti e decorso del tempo" 2) I requisiti all'atto dell'apertura possono essere autocertificati sebbene l'amministrazione successivamente possa verificarne la fondatezza, ed in caso di errata dichiarazione o addirittura di falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti o sulla assenza delle incompatibilità potrà procedere anche successivamente all'apertura della farmacia all'annullamento dell'autorizzazione. Ti puo' anche interessare sul tema delle autodichiarazioni e sul possesso dei requisiti: "Autotutela della Regione e revoca dell'autorizzazione alla farmacia" Hai un caso da sottoporre? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Fideiussioni nulle e plurimi rapporti

    Affrontiamo in questo post un caso non raro ovvero la presenza di due distinte fideiussioni rilasciate dallo stesso imprenditore per la medesima impresa ed il caso della nullità delle garanzie per la disposizione di Banda d'Italia. Leggi pure: "Cessione di Credito tra Banche" E' storia e fatto noto che la Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato, dichiarandoli nulli, gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale “tipo” predisposto dall’ ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, poiché in contrasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Trattasi di intese vietate tra piu' istituti. Leggi pure "Fideiussione cosa si può contestare alla Banca" Il primo passo quindi è quello di verificare che nelle fideiussioni vi siano riproposte le clausole qualificate nulle da Banca d'Italia, il secondo passo sarà quello di collocare temporalmente tali fideiussioni al fine di avere per usare le parole della Cassazione n. 41994/21, una contiguità temporale tra le condotte anti-concorrenziali accertate dall’ABI e le fideiussioni rilasciate.. Leggi il Blog in diritto Bancario e Societario Fideiussioni nulle e plurimi rapporti Quindi Banca d’Italia con il provvedimento 55/2005 (valevole come prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anti - concorrenziale cit. Trib. Napoli 2a Sez. del 09.02.23) ha infatti precisato che “tali clausole […] hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. La presenza di due fideiussioni rilasciate a due distinti istituti bancari può costituire un vantaggio in termini di prove processuali al fine di eccepire la nullità delle stesse, seppure l'orientamento vigente tende a ricondurre la nullità della fideiussione allo schema della nullità parziale secondo la Corte di Cass. A Sez Un. n. 41994/21 Leggi pure diritto bancario "l'acquisto di azioni proprie" in contrasto con l'orientamento piu' garantista espresso in altre pronunce precedenti come la sentenza di Cassazione n. 6023/2021 che aveva statuito sulla nullità totale delle fideiussioni, poiché in “tema di condotte anticoncorrenziali nella pronuncia ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.” Tali contratti realizzerebbero quindi applicazione concreta dell'intesa vietata e sarebbero totalmente nulli, conforme sentenza Cass. n. 13846/19. Hai un quesito in tema di Banche e Contratti? Contattaci Possiamo concludere precisando quindi che qualunque sia l'orientamento che si voglia seguire, la strada della nullità parziale o totale delle fideiussioni sullo schema ABI del provvedimento del 2005 è tracciata, seppure vi sono aspetti secondari ma non meno importanti, come la riferibilità temporale delle proprie fideiussioni, la sussistenza di fideiussioni speciali oppure omnimbus, o ancora l'aver depositato proceduralmente il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 nel procedimento che rendono ardua la tutela processuale che andrà valutata caso per caso e che nel caso prospettato sembra potersi avvantaggiare della sussistenza di due fideiussioni al fine di comprovare la lesività della condotta anti concorrenziale delle Banche. Leggi pure: "Fideiussione, quale è il limite?" Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Bancario

  • How to open a pharmacy in Italy

    How to be part from abroad of the Italian Pharma world? How to open a pharmacy in Italy? To open a pharmacy the pharmacist has two ways. The first one is the public competition from which he/she should receive a pharmacy authorization to open in a specific area requested by the State. The area is not chosen by the pharmacist. The second one is to buy a pharmacy or a relative company. The first way is possible only for Italian pharmacists or pharmacists in the EU who have converted their decree into the Italian decree by a procedure. It depends if it is for UE or not UE countries. In Italy, the practice of healthcare professions is permitted to those who have obtained the required qualifications and qualifications abroad, subject to recognition by the Ministry of Health. It is important to keep in mind that pharmacists need to be enrolled in the order of pharmacist “ordine dei farmacisti”. You could be interested in the "Pharmacy in Italian System" The second one – buying the pharma – is possible also for pharmacists from abroad even if they will not be allowed to work at the counter–bar to sell products or medicine to customers but they need an Italian pharmacist to work as a director. They could only manage the company that will own the pharma after the 2017 new legislation. The other issue regards the “PARA FARMACIA” which is a shop where it is possible to sell non-prescription medicine because it is a shop allowed to sell medicine directly used by customers without the doctor's prescription. A para pharmacy so in a few words is a commercial activity that deals with the distribution of "Over the Counter (Otc)"products, non-prescription drugs (Sop), and extra-pharmaceuticals for the purchase of which no prescription is required. Anyway also this king of shops requested an Italian pharmacist to work, but the pharmacist from abroad as a private person could use a company to buy the shop where an Italian pharmacist would work. Pharma in Italy is a good bargain due to the market flexibility the high profile of the ROI, the return on investment. Contact us Studio Legale Angelini Lucarelli

  • L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS

    L'esclusione del socio di una società di persone, sia essa SNC o SaS o anche Società semplice è una procedura regolamentata dal codice civile che tuttavia lascia spazio ad applicazioni pratiche differenti con profili critici, vediamo il perché. Ai sensi dell'art. 2286 del codice civile "L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS" L'esclusione di un socio nella società di pesone può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge quali ad esempio la tenuta delle scritture contabili o dal contratto sociale quali ad esempio i conferimeti sociali o altri patti derivanti dai patti sociali, nonché per l'interdizione , l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità delle stesse a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società, oppure il socio che si sia reso responsabile di concorrenza nei confronti della soceità ai sensi dell'art. 2301 cc. Esiste poi il caso della esclusione di diritto,ovvero in caso di liquidazione giudiziale o liquidazione della quota su istanza di un creditore particolare del singolo socio (art. 2288 cc). Il procedimento: l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci in assemblea ma sembra ammissibile anche altra modalità purché palese, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso la cui presenza quindi non è necessaria sebbene debba essere informato ufficialmente. Ove si tratti di un socio con poteri di rappresentanza sarà necessaria la pubblicità legale in camera di commercio e la comunicazione presso gli istitui di credito per interrompere i rapporti e determinare la legale conoscenza dei terzi. Quindi entro il termine di 30 giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione ed ordinanrne la reintegrazione. L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Leggi pure: "Il recesso del socio dalla SNC" Aspetto particolarmente complesso è quello interente l'individuazione delle valide ragioni che non potranno limitarsi a meri contrasti interni ma dovranno essere tali ad esempio da rendere impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale. Leggi pure: "Farmacia SaS il contrasto con tra i soci" Problematica a sé riguarda la liquidazione della quota eventualmente residua o la restituzione delle somme dovute al socio dalla società per le attività poste in essere o in corso alla data della esclusione mentre non è prevista la restituzione del conferimento della quota. Leggi il blog in diritto societario Trattasi di un debito della società verso il socio quindi in caso di riserve queste saranno utilizzate per tali attività altrimenti sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale. Hai un quesito in diritto societario? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli si tratta di articolo di opinione non costituisce consulenza

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