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Le incompatibilità dei Farmacisti

Sovente ci viene riproposto il quesito in tema di incompatibilità dei farmacisti, sia in relazione alle società, cooperative farmaceutiche, concessionari di servizi, sia in relazione alle attività svolte dal singolo farmacista in farmacia o presso altre sedi di lavoro.


Sebbene la rassegna sembri chiara e delimitata, la pratica quotidiana offre sempre spunti innovativi ed intrecci impresit e crea confusione sul tema delle incompatibilità dei farmacisti.

Molte sono le domande a cui rispondere: 

Farmacisti,quando si è incompatibili? 
Esistono incompatibilità dei farmacisti che possono essere rimosse?
L'incompatibilità del farmacista è differente dal requisito di partecipazione ad un concorso?
Posso creare una incompatibilità a mia insaputa? 
Come si certifica il possesso dei requisiti? 

Ricordiamo che la normativa in tema di incompatibilità è delineata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 così come innovata nel tempo e quindi


Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata Le società hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.

In tema di partecipazioni è stato precisato che l'attività medica anche di carattere "societario" è incompatibile, e così estendendo il dato normativo dell'art 7 secondo periodo secondo cui:


La partecipazione alle societa' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica.

Ad avvalorare tale impostazione poi soggiunge l'articolo 8 della medesima legge secondo cui l'attività di farmacista è incompatibile


con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Tali prescrizione sono mitigate nel caso di successione della farmacia.


Le incompatibilità dei Farmacisti

E' stato quindi osservato che l'attività di gestione della farmacia intesa come compendio sanitario è incompatibile con "altre" gestioni mentre la partecipazione societaria intesa come pluralità di cespiti aziendali è ammissibile nel limite massimo del 20% regionale.


E' altresì necessario precisare che anche dopo la riforma del diritto societario in farmacia ad opera della legge 124 del 2017 sussiste sempre il divieto di cumulo di due autorizzazioni (art. 112 T.U.)

Ecco quindi che per gestione della farmacia andrà scissa la figura del farmacista quale esercente attività farmaceutica e la figura oggi ammissibile del farmacista quale socio non attivo in una società.


Da tale distinzione recentemente il Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha tratto spunti per tornare sul tema delle incompatibilità del farmacista socio non operativo nella SaS.


Leggi Qui:





In tale prospettiva va ad inserirsi il Concorso Farmacie che ha tra l'altro fissato la gestione vincolata dei vincitori in 3 anni dall'autorizzazione, ha altresì imposto la gestione diretta da parte dei vincitori, ha concretizzato in una unica autorizzazione con responsabilità pro quota indiviso le cause di incompatibilità degli associati, nel senso che il mancato o il venire meno di un requisito da parte dell'associato di associazione vincitrice di concorso travolgerà l'intero compendio della farmacia, e cio' in quanto lo stesso concorso ha permesso la partecipazione in forma associata con il cumulo dei titoli ai fini di punteggio.



Deve quindi essere calato il discorso delle incompatibilità nel sistema concorso, ove si tratti di farmacia a concorso, oppure diversamente depurato di tutti quei "paletti" imposti nel concorso ove si tratti di farmacie non di nuova istituzione derivanti dal concorso.

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Le incompatibilità dei Farmacisti:


Partecipazione Vs. Incompatibilità

Altra ed importante differenza attiene al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso farmacie rispetto ai requisiti di incompatibilità alla gestione di una farmacia.

Spesso i due concetti vengono sovrapposti creando confusione.

Poter partecipare ad un concorso - come nel caso di titolari di farmacia rurale - non equivale al concetto di "compatibilità" ai fini dell'apertura della sede.


Si potrà quindi essere idonei alla partecipazione ma sarà necessario dimettersi dalle attività espletate "prima" della delibera di autorizzazione.


Il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione all'apertura quindi sarà verificato in procinto della stessa autorizzazione, ben distante dal tempo in cui si è partecipato al concorso farmacie.

Le incompatibilità dei Farmacisti


Ecco quindi che a tal proposito vengono in esame due aspetti rilevanti:


1) i requisiti dei farmacisti non devono essere mantenuti immutati dal momento della partecipazione al concorso ma devono essere presenti in due momenti chiave ovvero all'atto di iscrizione al concorso ed al momento della chiamata da parte della pubblica amministrazione, con cio' ammettendo che tali requisiti possano anche essere persi e ripresi nella finestra temporale a volte di un decennio tra la partecipazione e l'assegnazione.


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2) I requisiti all'atto dell'apertura possono essere autocertificati sebbene l'amministrazione successivamente possa verificarne la fondatezza, ed in caso di errata dichiarazione o addirittura di falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti o sulla assenza delle incompatibilità potrà procedere anche successivamente all'apertura della farmacia all'annullamento dell'autorizzazione.


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Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli

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