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Farmacia on line, vendita dei farmaci via web. Caratteristiche e normativa.

In Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. 
Ma è possibile per quelli senza obbligo di ricetta.

La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti  SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico.


Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili.  


Sul sito del Ministero della Salute è possibile effettuare la richiesta.


In ogni caso è opportuno fare il quadro normativo della vendita on line dei farmaci




Obbligo di preventiva specifica autorizzazione alla vendita on line e di registrazione - Sanzioni.


Si rende doveroso richiamare l'attenzione dei titolari delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 223/2006, convertito in legge, che non è consentita alcuna attività di vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione, in assenza della preventiva autorizzazione all'uopo rilasciata dalla competente Regione o Provincia autonoma ovvero delle altre Autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.


Parimenti, non è consentito avviare detta attività prima della registrazione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali gestito dal Ministero della salute e dell'implementazione delle pagine web destinate alla vendita di farmaci con il logo identificativo nazionale, di cui al Decreto Direttoriale 6.07.2015, contenente il collegamento ipertestuale verso detto elenco.


La condotta contraria alle predette norme integra, per i titolari di farmacia o degli esercizi commerciali che vendono medicinali al pubblico ex articolo 5 del decreto-legge 223/2006, l'ipotesi di violazione dell'articolo 122 del R.D. n. 1265/1934 (mentre, i soggetti diversi dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui al predetto art. 5 che vendono on line medicinali al pubblico sono puniti ai sensi dell'art. 147, comma 4-ter).


Ed infatti, la vendita a distanza dei medicinali SOP – in assenza della specifica autorizzazione che consente, in particolare, al soggetto autorizzato (farmacia o esercizio commerciale) di avvalersi anche di uno specifico sito web per la vendita – si configura come una vendita al pubblico fuori dalla farmacia o dall'apposito reparto ex articolo 5 del summenzionato decreto-legge ed in quanto tale sanzionabile ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 122.


Restano ferme le sanzioni penali stabilite al comma 4-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 219/2006, nel caso di vendita on line di medicinali soggetti a prescrizione medica da parte delle farmacie ed esercizi commerciali, nonché i provvedimenti previsti dai commi 3,4 e 6 dell'art. 142-quinques del decreto legislativo 219/2006.


Divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico – Sanzioni

I distributori all'ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita on line ex articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006.



Il farmacista o la società di farmacisti titolari di farmacia, in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione, può vendere on line al pubblico solo i medicinali SOP acquistati dalla farmacia di cui è titolare con il codice univoco della stessa, e pertanto destinati alla vendita al pubblico, conservati presso il magazzino della farmacia.


Un'operazione di vendita on line al pubblico di medicinali acquistati con il codice univoco del distributore e conservati nel magazzino del distributore è una vendita di medicinali effettuata dal distributore, quindi da parte di un soggetto non autorizzato a dispensare medicinali al pubblico.


Parimenti, il farmacista o la società di farmacisti titolare di farmacia può vendere on line solo i medicinali di cui è già in possesso.

Nel caso sia sprovvisto del medicinale richiesto dal cliente a mezzo web e proceda, pertanto, ad effettuare l'ordine al distributore deve, prima di provvedere alla spedizione al cliente del farmaco richiesto, entrare nel materiale possesso dello stesso, non potendo richiedere direttamente al distributore di recapitarlo al cliente.


Il farmacista, infatti, essendo l'unico responsabile della vendita del farmaco e dovendo effettuare, per obbligo professionale, la verifica dell'integrità del farmaco venduto, della corretta conservazione dello stesso, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto spedito, deve prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, prima di qualunque spedizione al cliente.


L'inosservanza dei quanto sopra configura in capo al distributore la violazione dell'art. 104, comma 1, lett.c). del d.lgs 219/2006, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili, prevista dall'art. 148, comma 13.


Sussiste poi il divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzato.


I siti autorizzati ed i titolari sono inseriti in un elenco di libera consultazione.

 





Avv Aldo Lucarelli

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