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Offesa a mezzo social, quando é reato?


Ci é stato chiesto quando si incappa in un reato se l'offesa é realizzata a mezzo social, (Facebook, instagram, tiktok, whatsapp e simili) in un post o in un gruppo.


Per rispondere a tale domanda partiamo da un presupposto, oggi non esiste più l'offesa diretta, in quanto l'ingiuria é stata depenalizzazione nel 2016, esiste invece la diffamazione a mezzo social, quando ci si rivolge ad un gruppo indefinito di utenti, tramite un post pubblico su Facebook o Instagram oppure ad un gruppo ben identificato di persone esempio gruppo whataspp di cui si fa parte.


É possibile quindi essere responsabili di diffamazione anche quando loffesa é riferita in modo indiretto ad un soggetto purché sia identificabile ad esempio perché fa parte del gruppo whatspp dei colleghi o amici oppure perché é tra gli amici di Facebook o instagram.


Non sembra possibile parlare di diffamazione invece quando il soggetto destinatario della critica/offesa non sia facilmente identificabile.


Attenzione ⚠️ quindi alle offese al "capo" all'amico del capo alla signora dai capelli corti rossi, insomma attenzione a tutte quelle locuzioni che possono far identificare anche da un esterno al discorso il soggetto a cui si riferiscono le frasi offensive.


Sara invece semplice critica o cronaca o personale opinione ove non si trascenda in offese ma in semplici considerazioni.

Ecco quindi che si può parlare di la diffamazione a mezzo social così da ricadere nell’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3 ove si offenda l'altrui reputazione oppure si attribuisca un fatto determinato a mezzo della stampa o con mezzi di comunicazione, come i social con contenuti offensivi.


In questo senso, recentemente l'orientamento della Cassazione prevede che


la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone".



É tuttavia da tener presente che il reato di diffamazione di cui all'art.595 c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Ecco quindi che occorre l'impulso della persona offesa.


Il consiglio quindi é quello di evitare gli sfoghi impulsivi sui social!


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