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- Farmacisti l'associazione come ente autonomo
Ci vengono spesso chiesti chiarimenti sulla "gestione associata" della farmacia, cosa sia, come sia regolata e soprattutto se sia un qualcosa di diverso dal singolo farmacista e dalla società ai fini delle incompatibilità e dei risvolti dell'autorizzazione soprattutto dopo che lo stesso Consiglio di Stato ha tenuto a precisare che l'autorizzazione degli associati del concorso è unica pro indiviso . Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Cerchiamo quindi di capire cosa sia l'associazione di farmacisti post concorso e quali risvolti abbia. Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog. Le questioni circa la natura della c.d. gestione associata , se essa sia riconducibile ad una forma individuale o al modello societario di attività imprenditoriale, vengono a perdere di decisività alla luce di quanto qui verrà detto. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Molto spesso infatti ci viene chiesto ed anzi sentiamo affermare che la gestione associata, soprattutto ove confluita a seguito del concorso in una società sia qualcosa di diverso, (per il diritto farmaceutico) a soggetto singolo farmacista ed ai propri obblighi, ma così non è, come confermato nella complessa ricostruzione da ultimo del Consiglio di Stato 2024. Il Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha già chiarito comunque che la forma associata non è una realtà giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. Stato, parere n. 69 del 3 gennaio 2018) né un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia, assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte più in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, §§ 20-32). Hai un quesito? Contattaci In particolare si è già avuto modo di chiarire che la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569). La titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). Occorre quindi sgombrare il campo dell’analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell’insidiosa locuzione giuridica di “ gestione associata ”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale. I farmacisti concorrono alla sede messa a concorso straordinario « per la gestione associata », come espressamente prevede l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, gestione che, al momento del concorso e fino all’assegnazione della sede, non può essere realizzabile e ciò significa che detta gestione in forma associativa della sede, non conseguibile se non all’esito del concorso, indica solo la finalità della partecipazione in forma associata o, se si preferisce, cumulativa, non già una realtà esistente (del resto impossibile prima che la sede sia ottenuta), sicché è vano sul piano cronologico, prima che ancora errato sul piano giuridico, discettare se la gestione associata sia un quid diverso e ulteriore rispetto ai singoli farmacisti associati o un tertium genus rispetto alla gestione individuale o collettiva. L’esigenza razionalizzatrice o, se si preferisce, la naturale espansività delle categorie civilistiche, nella loro indubbia forza ordinante, non deve condurre a fuorvianti letture delle normative pubblicistiche di settore e all’ipostasi di concetti, spesso fluidi o elastici, che descrivono una realtà in divenire e non già ancora entificata o tipizzata dal legislatore, come quello, appunto, della gestione associata la quale, come ha ricordato la Commissione speciale di questo Consiglio, consente con il cumulo dei titoli una ulteriore deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario, nell’assegnazione della sede, per l’eccezionalità delle esigenze sottese al concorso straordinario (§§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018). E se questa fluidità o elasticità del legislatore pubblicistico può creare incertezze e interrogativi, sul piano della coerenza sistematica, i dubbi non possono essere risolti solo con la posizione di alternative secche, di irriducibili anfibologie, o con la forzata riconduzione delle norme di diritto pubblico, secondo armonie prestabilite, ad un sistema – quello civilistico – che può applicarsi alla disciplina del diritto amministrativo solo nei limiti della compatibilità. Puo' anche interessare: "Il divieto di cessione infradecennale della farmacia ai fini concorsuali" E da questo rischio occorre guardarsi nell’interpretare anche la controversa categoria della gestione associata. I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, « sommando i titoli posseduti », e la loro partecipazione “associata” al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione - assimilabile, forse e a tutto concedere, ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo o ad un pactum de ineunda societate - comporta un mero cumulo di titoli in vista -appunto: « per la » – futura gestione associata della sede agognata. Solo ove detto cumulo – previsto dal legislatore, anche in questo caso, per « favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge », con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non già, ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità di ben due farmacie – risulterà fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà all’assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà, poi, l’effettivo problema della gestione della farmacia in forma “collettiva”. La titolarità della farmacia attribuita alla società da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà peraltro « condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità » (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). L'autorizzazione della Farmacia come un unico pro indiviso: In altri termini, e più semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso , per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva – v. il già citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 – sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell’art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l’esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte , dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all’esito del concorso straordinario. La risposta è all’evidenza negativa , per le ragioni già dette, ed è quindi irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche. Il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società, prevista dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità o meno della incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società titolare di due farmacie, ma solo se un farmacista persona fisica concorrente possa ottenere/mantenere due sedi all’esito del concorso straordinario. Né sul piano della coerenza sistematica la straordinarietà del concorso, previsto dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, consente di porsi eventuali questioni di contrasto con l’indirizzo legislativo assunto dalla l. n. 124 del 2017, inteso a garantire l’apertura del settore farmaceutico anche ai capitali azionari e alla gestione delle farmacie da parte di società di capitali, oltre che di persone. Leggi il blog e trova il tuo caso È evidente, infatti, che la ratio del concorso straordinario, come si è visto più volte, è quella di « favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico », e non già quella di far conseguire due sedi ad eventuali, successive, società di persone o di capitali, alle quali è precluso in radice di partecipare al concorso straordinario, aperto solo ai farmacisti persone fisich che non siano già titolari di sede, mentre le generali perevisioni della l. n. 124 del 2017 sono invece intese a consentire un cumulo temperato di titolarità, in capo alle società di persone e ora anche di capitali, peraltro nei limiti segnati dall’art. 1, comma 558, della stessa legge e sotto il controllo, ai sensi del successivo comma 559, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essi attribuiti dalla l. n. 287 del 1990. Le due normative operano su due piani differenti e non interferenti, nemmeno nell’ipotesi in cui ad ottenere due sedi messe a concorso straordinario siano i singoli farmacisti concorrenti per la gestione associata, piani che non devono essere in nessun modo confusi , sovrapposti o addirittura contrapposti per la specialità o, per meglio dire, l’eccezionalità delle esigenze sottese al regime del concorso straordinario. CdS 3683/2024. Leggi pure: "Farmacie e la decadenza dell'autorizzazione" Possiamo quindi concludere che la “gestione associata” non è un terzo genus rispetto al singolo farmacista per quel che concerne le norme che regolano la normativa farmaceutica ma solo una forma di partecipazione in divenire del Concorso che si concretizzerà in una unica autorizzazione. Hai un quesito? Leggi il Blog in diritto farmaceutico o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- La Società in nome Collettivo il patto di famiglia ed il creditore del socio
Ci viene chiesto quale sia la sorte di un creditore particolare del singolo socio titolare di SNC una volta che questa sia stata ceduta a terzi e sia stato eseguito un patto di famiglia. Prima di procedere è necessario precisare che nelle società in nome collettivo, SNC, il creditore particolare del socio, ovvero del singolo socio e quindi non della farmacia, finché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota (art. 2305 cc). Ed ancora che in tema di “patto di famiglia” è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote social i. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie. I beneficiari sono infatti tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. Assistenza legale in diritto civile e commerciale scopri la consulenza on line A questo punto si innesta il caso prospettato, ove un creditore del singolo socio di SNC abbia agito in giudizio con azione revocatoria ordinaria (art. 2910 cc) al fine di recuperare il proprio credito, pregiudicato a suo dire dall'avvenuta cessione della SNC da parte del titolare suo debitore. Patto di Famiglia, Creditore del Singolo Socio Il primo punto da chiarire è che nel giudizio di revocazione ordinaria intrapreso ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768 - bis cod. civ. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiché da esso consegue l'obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell'azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile (art. 768 - quater cod. civ.), a conclusioni diverse deve però pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione. Segui la pagina Chiarito che i coniugi sono chiamati nella causa intenta dal creditore solo se questi abbiano avuto un vantaggio liquidato dal patto si famiglia, è necessario ora soffermarsi sulle sorti della quota della SNC (azienda) ceduta. Quota di SNC non espropriabile dal creditore del singolo socio finché dura la società Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Leggi il blog e trova la risposta al tuo caso Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui. L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. assistenza legale in societario e controversie civili Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione, perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: "il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota" Cass. 12228/2023. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Civile e Commerciale Avv. Aldo Lucarelli
- Medico e Farmacista in società tramite una società?
Avrebbe potuto un Medico esercitare anche indirettamente attività di farmacista? Chiesta in tal modo appariva una domanda infondata, ma forse se avessimo chiesto Puo' una società gestire sia una attività clinica che una farmacia? A questa seconda domanda molti non avrebbero saputo dare una risposta visto che poi nella pratica non sarebbe difficile per una società gestire contemporaneamente una clinica, una RsA ed appunto una farmacia. Oggi possiamo dire che non è possibile in via generale una risposta univoca ed automatica sebbene il punto cruciale attiene al rapporto tra la clinica privata e i medici che in essa (e per essa) svolgono la loro attività . Per quanto indubbiamente peculiare, in ragione della autonomia e libertà di cura del medico anche alla luce delle regole deontologiche di tale professione, tale rapporto vede pur sempre rispondere la struttura a titolo contrattuale per il comportamento dei medici della cui collaborazione si avvale per l’adempimento della propria obbligazione, ancorché possano non essere suoi dipendenti, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costoro effettuata e l’organizzazione aziendale della casa di cura, il che giustifica l’applicazione della regola posta dall’art. 1228 c.c. (come ribadito da ultimo dall’art. 7 della l. n. 24 del 2017). L’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. Va precisato ancora come non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale” (così Cass. sez. III, n. 4657 del 2006, che richiama Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004 e CdS 5/22.) Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. Pertanto, anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, può considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. Non può avere – giova precisare – alcuna partecipazione, ovvero non può esserne socio in nessun modo, senza che occorra distinguere in ragione della natura e della incidenza della singola partecipazione, essendo la disposizione di legge sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale, nella misura in cui ad essa si correla comunque la prospettiva di ricavarne degli utili. Diversa può essere la conclusione, sulla scorta di Corte cost. n. 11 del 2020, al cospetto di incompatibilità differenti, segnatamente quella di essere il socio titolare di rapporti di lavoro pubblico o privato, rispetto a cui si può valorizzare la formula “per quanto compatibili” impiegata all’art. 7, comma 2, terzo periodo, senza della quale un’interpretazione rigorosamente letterale finirebbe per consentire la partecipazione solo (o quasi) a studenti, disoccupati o pensionati Questa la sintesi del Consiglio di Stato n. 5/2022 che dopo aver analizzato le differenti ratio ispiratrici delle incompatibilità descritte nelle norme di riferimento ed in particolare nella legge 362 del 1991 articolo 7 co. 2 ed 8, ha concluso in modo sorprendente affermando che Differentemente, in assenza di una società unipersonale e quindi di una partecipazione totalitaria, (ma sempre ragionando in relazione ad un diverso tipo di incompatibilità) dovrebbe assumere rilevanza una partecipazione che comunque permetta di concorrere nella gestione della farmacia, n el senso di influenzarne le scelte aziendali. Non rileverebbe quindi qualunque partecipazione sociale ma quella che possa dare al socio il controllo della società, nei modi gradatamente indicati dal citato art. 2359 e in presenza dei quali, come si è già osservato, opera la presunzione di direzione e coordinamento (ricavabile anche aliunde , in specie dall’essere la società tenuta al consolidamento del proprio bilancio). Soccorrono evidentemente le regole e gli istituti propri del diritto societario, nell’elaborazione offertane in primo luogo dalla giurisprudenza civile. Da quanto sopra si ricavano due principi di diritto nel il rapporto medico - farmacista - impresa secondo l'adunanza plenaria del CdS 5/22: Scopri il sito dedicato agli articoli per farmacisti (i) la nozione di “esercizio della professione medica” , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia; (ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. CdS 5/22 Tale principio, ad avviso di chi scrive, è estendibile alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato anche in altri casi in cui si generi di fatto detta commistione in cui un centro di interessi detenga partecipazioni comuni all'ambito medico ed alla farmacia. Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Home Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico a cura di Aldo Lucarelli.
- Le autorizzazioni in Farmacia per altri prodotti
Quali sono le autorizzazioni necessarie per il farmacista che voglia vendere anche altri prodotti in farmacia? Quali sono i prodotti vendibili in farmacia oltre ai farmaci? Posso vendere la pelletteria in farmacia? Nel presente articolo cerchiamo di rispondere a tali domande facendo il punto della situazione sulle Autorizzazioni in farmacia Oggi la farmacia nella evoluzione del settore da presidio di vendita e punto nevralgico per l’approvvigionamento dei farmaci 💊 con o senza ricetta sta diventando il centro di una sete di servizi (farmacia dei servizi e farmacia di comunità) oltre che porta di ingresso del sistema in fase di sviluppo della telemedicina. Leggi pure “ La contraffazione dei prodotti cosmetici” Ma accanto a tale sviluppo “farmaco centrico” che include anche i presidi medico chirurgici ed i dispotici medici , vi é tutto un altro business relativo a quei prodotti che il cliente non paziente si aspetta di trovare in farmacia e che diviene funzionale all’impresa farmacia nell’ottima di un ampliamento dell’offerta, così trovano ingresso in farmacia i cosmetici , articoli sanitari, gli alimenti dietetici, gli integratori , oltre che ha serie di presidi anallergici come oggetti/gioielli ipoallergenici nickel free et similia. (Elenco esemplificativo non indicativo di cosa é autorizzato) Ma come si deve organizzare una farmacia ai fini autorizzativi? Le farmacie sono autorizzate alla vendita di medicinali e prodotti complementari dell’area farmaceutica e sanitaria quale presidio di salute in base alla autorizzazione sanitaria di cui alla legge 475/1998 ottenuta tramite concorso o trasferimento, questa quindi riguarda per l’appunto farmaci con o senza ricetta, con o senza convenzione con il SSN e per l’appunto i dispositivi medici ed i presidi medico chirurgici. Per la vendita di “altri” prodotti della area sanitaria é necessaria l’autorizzazione commerciale da parte del Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Autorizzazione rilasciata con il meccanismo della Scia e relativa a Tabella merceologica allegato 9 Dm Industria Farmacia per i seguenti elementi: Prodotti dietetici per l'infanzia , gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura , quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine , pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti , cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari , liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti , disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. Leggi pure Il segreto commerciale in Farmacia previsti nell’ allegato 9, Decreto Ministeriale Industria n. 375/88 oppure altri prodotti compatibili con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare, secondo le disposizioni del D.lgs 114/1998. É quindi da escludere che si possano vendere prodotti non compatibili con la farmacia e con la sua autorizzazione originaria Ma mentre con l’elenco dell’allegato 9 del DM industria si può ragionevolmente essere sereni sulla idoneità dei prodotti in farmacia, per tutti gli altri NON ricompresi o riconducibili alla autorizzazione farmaceutica ed alla tabella 9, sussiste un’area di grigiore oggetto di potenziali sanzioni, ecco quindi che un elenco tassativo non esiste e sarà la compatibilità all’autorizzazione farmacia a costituire criterio dirimente. Leggi e trova il tuo caso nei 500 articoli a tema É solo il caso di precisare che per la normativa sul commercio un elemento dirimente sarà anche la grandezza del locale se fino a 150 mq oppure fino a 250 mq nel qual caso sarà considerato media struttura di vendita. Per “altri ed ulteriori prodotti” anche alimentari compatibili con la farmacia non oggetto di convenzione con il SSN e fermo restando la possibilità di una specifico requisito professionale, é necessaria anche una ulteriore autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del dlgs. 114/98 di carattere discrezionale da parte del Comune ma sempre collegati all’area sanitaria/salute nella quale é necessario dimostrare la compatibilità con l’esercizio della sede di farmacia. Procedura per le autorizzazioni le domande si presentano nella forma della segnalazione di inizio attività Scia a cui o presenza dei requisiti si accede al provvedimento amministrativo salvo il caso di controllo successivo. Per le strutture oltre i 250 mq invece le domande si devono ritenere accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 90 giorni, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della 241 del 1990. Leggi pure Il ritardo nei pagamenti del SSN alle farmacie e gli interessi É possibile che a seguito di controlli successivi alla Scia alcuni prodotti non vengano ritenuti idonei alla Scia ottenuta e quindi non compatibili con l’autorizzazione della farmacia oppure con la dislocazione degli spazi nella farmacia, ad esempi locali separati, divisione degli spazi. Il consiglio é quello di chiedere ai propri fornitori la categoria merceologica di riferimento e di aprire un contraddittorio con la Asl competente. In ogni caso avverso sospensioni dinieghi o sanzioni é sempre possibile ricorrere dinanzi alla giustizia ordinaria per le sanzioni ed al TAR per le autorizzazioni. Leggi il blog in diritto farmaceutico o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Società la remissione di querela del legale rappresentante
Ci è stato chiesto di chiarire come opera il meccanismo della remissione di querela previsto dall'art. 152 del codice di procedura penale per comportamenti taciti incompatibili con la volontà di procedere in quei procedimenti a querela di parte, come ad esempio l'appropriazione indebita. E' il caso di un componente del consiglio di amministrazione o ex dirigente accusato dalla Società di essersi appropriato di beni dell'azienda o di aver effettuato spese oltre i propri limiti di mandato e che pertanto sia stato soggetto ad una querela penale per tali comportamenti. Amministratore denunciato dal suo Presidente, come si rimette la querela? La questione è dunque la seguente: se la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Si deve innanzitutto osservare che la disposizione in argomento recepisce una prassi diffusa dettata dagli intenti deflattivi, recepita dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016). Non sono mancate, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce che hanno opportunamente posto l'accento sul fatto che la volontà di rimettere la querela, manifestata dal querelante citato a comparire in qualità di testimone e non comparso, debba essere effettiva, ciò che del resto è suggerito dallo stesso tenore letterale della disposizione di nuovo conio, che collega l'effetto della remissione alla mancata comparizione del querelante "senza giustificato motivo". Si è, in particolare, osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà ad esempio la costituzione di parte civile. (Cass. Pen. n. 43636 del 05/10/2023) Ed infatti " integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell' interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Cass. 5801 del 29/01/2021). Come si vede, sia il tenore letterale della nuova disposizione in tema di remissione tacita di querela che le pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema enucleano il principio secondo il quale, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, il giudice deve procedere all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante d i rimettere la querela Come si individua la volontà della Società di rimettere la querela? In tema di società tuttavia ritiene la Corte di Cassazione nella pronuncia del 2024 che nel caso qui trattato tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma. Per prima cosa deve, innanzitutto, essere accertato che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo. In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela. E' quindi necessario che lo Statuto della società – da provare in udienza – contempli un siffatto potere. Invero, la riferibilità all'ente rappresentato del comportamento concludente previsto dalla norma di nuovo conio e adottato dal legale rappresentante può essere ritenuta in termini di certezza soltanto con la espressa previsione, nello statuto dell'ente, del potere del legale rappresentante di rimettere la querela semplicemente non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone; in assenza di una tale previsione statutaria residuerebbe sempre il dubbio circa la riferibilità del comportamento costituente remissione tacita all'ente-persona offesa, piuttosto che al teste persona fisica non comparso. Cass. Pena. 29959/2024. Diversamente ad avviso di chi scrive è necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'organo sociale deputato ad esprimere tale potere, quindi nel caso in cui la querela sia stata attivata a seguito di determina assembleare, sarà necessaria ancora un determina assembleare per “rimettere la querela” ove invece di tale potere sia stato investito il Consiglio di Amministrazione, sarà quest'ultimo ad autorizzare il legale rappresentante a rimettere la querela. Leggi il blog o contattaci per un Tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie ed il controllo Regionale
Ci viene chiesto se é possibile chiedere alla Regione l’indicazione della zona di apertura di una farmacia. La Regione ha competenza sulla zona di una farmacia? La materia é regolata dalla legge del 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune , sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. Ecco quindi che l’individuazione concreata delle zone di competenze per una farmacia e del relativo perimetro é materia riservata al Comune a cui la Regione richiede regolare attestazione circa la regolarità della legittimità delle ubicazioni degli esercizi farmaceutici. Da quanto sopra deriva non solo che la Regione non ha competenze in tema di ubicazioni territoriali (mappa comunale) ma non ha competenza nemmeno sulla verifica tecnica delle distanze (200 metri) che sono demandate quindi alla Polizia Locale. Ricordiamo tuttavia che le singole leggi regionali dettano iter procedurali e che sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale , al fine di assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale. Leggi pure: Farmacie quali sono le competenze del Comune Leggi il blog in diritto farmaceutico Inoltre, è stato precisato ( Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250 ) che la zonizzazione del territorio assolve alla funzione di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro assegnato e non anche a dislocare le farmacie secondo la regola della corrispondenza esatta di una ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento; la scelta del legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto di fattori diversi dal numero dei residenti, come l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Assistenza preparazione Aste
Partecipare ad una asta immobiliare o mobiliare é utile sopratutto per chi cerca di ottenere un vantaggio economico da sfruttare per la propria abitazione o per una futura rivendita, l’ asta può essere un affare La partecipazione avviene su piattaforma digitali di facile consultazione ove é possibile rintracciare le caratteristiche del bene, le foto , le planimetrie , la perizia con la stima , l’avviso di vendita oltre che il cronologico delle aste già svolte con il susseguirsi del prezzo nel tempo ⏱️ Asta e documenti Ogni documento tra quelli citati ha una sua funzione ma di certo il più importante é l’avviso nel quale sono riportare tutte le modalità che il Tribunale ha stabilito, così come le modalità di versamento della cauzione. Aste e Piattaforme Telematiche La lettura dell’avviso non é sufficiente in quanto come già anticipato oggi le aste si svolgono in piattaforme telematiche presso le quali sarà necessario registrarsi prima di poter partecipare. Asta requisiti Prima di avviare la registrazione dotatevi di 1) indirizzo PEC, 2) firma digitale, 3) spid. Sono requisiti imprescindibili a meno che non vogliate utilizzare la modalità “presentatore per persona da nominare” in tal caso avrete bisogno di un avvocato che presenti la pratica oltre ad una procura notarile per conferire detto potere. Stante la laboriosità di tale seconda opzione é consigliabile rispondere in prima persona. Asta marca da bollo digitale La busta di partecipazione deve contenere il bollo digitale da 16 euro 💶 acquistabile mediante la piattaforma dedicata del Ministero previa indicazione del codice seriale che vi verrà rilasciato dalla piattaforma stessa al termine della compilazione del modello. Asta a tempo e gara al Rialzo L’asta offre la possibilità della gara tra gli offerenti nel caso in cui l’offerta non sia unica. Oggi il metodo più utilizzato é la gara asincrona nella quale gli offerenti possono effettuare rialzi programmati (la somma del rialzo é indicata nell’avviso) durante un lasso di tempo che solitamente é di 24/48 ore dal giorno di apertura della gara. Asta soggetti partecipanti All’asta potrà partecipare la persona fisica come la società o l’ente collettivo a cui interessa il bene. É tassativamente esclusa la partecipazione del vecchio proprietario debitore. Asta quali sono gli organi della procedura Alle attività di asta sovraintende il Tribunale , l’asta é organizzata dal delegato (notaio avvocato o commercialista) iscritto in un apposito albo, oltre ad un custode che (se nominato) custodisce il bene ed organizza le visite. Hai un quesito? Contattaci offriamo assistenza legale per Aste e Procedure esecutive L’asta deriva da un procedura sia essa esecutiva o fallimentare. Potrebbe essere necessario conoscere le vicende processuali della procedura in tal caso sarà necessario avvalersi di un legale. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limite dei 10 anni
Nei primi bandi regionali si stanno verificando spinte innovative sul limite dei dieci anni, con la comparsa di "eccezioni" applicabili come nel caso delle Emilai Romagna per la derivazione "ereditaria" della sede, che in tal caso permetterebbe la partecipazione al concorso e quindi l'insussistenza del divieto dei dieci anni per quei farmacisti che abbiano si ceduto una quota di farmacia ma che tale quota o farmacia sia di derivazione successoria. In Applicazione dell'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 circa il Requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente il concorso - nel caso di cessione di quote sociali la Regione Emilia Romagna ha individuato delle “ esimenti ” in favore dei farmacisti che abbiamo ceduto quote di Srl di Farmacia a seguito di acquisito a titolo oneroso o di derivazione ereditaria/atti a titolo gratuito donazioni. Sono sufficienti tali esimenti in favore dei Farmacisti? Sembra di sì Ed infatti la delibera del luglio 2024 modifica, in autotutela, la delibera n. 1301/2024 relativa al concorso ordinario farmacie, chiarendo che devono essere esclusi dalla procedura concorsuale (solo) i farmacisti che nel decennio precedente abbiano: - trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali; - trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario; mentre non può applicarsi tale preclusione decennale al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità. Ma che in tali casi il concetto di “doppio vantaggio economico vietato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (6016/23) non risulta aggirato? Lo vedremo, nel frattempo per l’Emilia Romagna si tratterà di individuare attentamente la fonte della titolarità quindi se da concorso oppure da atto di acquisto o atto successorio al fine di valutare la preclusione decennale che sembra colpire senza esimenti i concorrenti del concorso straordinario. Un punto delicato che ci è stato sollevato è la parità di trattamento nelle altre Regioni Italiane. Questi principi sono validi al di fuori del territorio dell'Emilia Romagna? Cosa accadrebbe se una Regione ponesse una interpretazione differente del limite dei dieci anni offerto dall'Emilia Romagna, vi sarebbe disparità di trattametno? Sono domande a cui oggi non vi è risposta univoca, bisognerà attendere che le altre Regioni bandiscano i concorsi per comprendere se i concetti espressi in Emilia saranno sposati dalle altre Regioni e se la Giurisprudenza amministrativa, di cui parliamo appresso, collimi con tali dettati. Di certo possiamo dire che in caso di conflitto di interpretazione varrà sempre quello secondo stretto senso della legge nazionale applicato dai Tribunali Amministrativi. E la rinuncia della farmacia per la nuova sede? É sempre possibile rinunciare alla sede di cui si é titolari al fine di poter ottenere una nuova sede a concorso ma attenzione alla associazione dei farmacisti. Nel citato provvedimento è inoltre evidenziato che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso. Hai un caso specifico? Contattaci Trattasi di autorizzazione unica pro indiviso la cui sorte é legata e comune a tutti i candidati che abbiano avuto il privilegio della partecipazione al concorso straordinario con la sommatoria aritmetica dei titoli posseduti, la sorte comune, già individuata nel bando del concorso straordinario con il vincolo di gestione paritetica per tre anni segue anche nel campo del concorso ordinario ove per poter partecipare il candidato già parte di una associazione dovrà rinunciare alla sede UNITAMENTE a tutti i propri colleghi in modo che la sede torni disponibile per un prossimo concorso. In sintesi ove il candidato sia socio di società di persone, la rinuncia (probabilmente non conveniente a livello economico) dovrebbe intervenire dalla società nel suo complesso non essendo ammissibile, secondo una cessione di quota nemmeno dopo una trasformazione per poter ottenere una nuova sede da concorso farmacie. Ci sentiamo quindi di concludere (salvo sviluppi ed opinioni differenti) che l'autorizzazione della Farmacia è unica sia per il titolare individuale che per la società questo il senso dell'Adunanza Plenaria CdS 1/2020 secondo cui “ i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro indiviso la titolarità della sede farmaceutica messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa anche in forma collettiva.” Leggi il blog Seguici sui social Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Difficile immaginare una rinuncia collettiva da parte di tutti gli associati per consentire ad un singolo farmacista l’ottenimento di una nuova sede da concorso ordinario, più che altro sembra proprio una interpretazione (parere personale) volta ad evitare che chi abbia già ottenuto una sede da concorso straordinario in associazione si avvalga di un nuovo concorso per ottenere una nuova farmacia. Ti può anche interessare: "Farmacia la revisione delle sedi in pendenza di concorso" Caso risolto? A nostro avviso non direi, manca ad avviso di chi scrive e senza critica alcuna, la verifica dei Tribunali Amministrativi sulla legittimità di una delibera regionale, la 1584 che interpreta la legge nazionale dando un contenuto che la stessa legge oggi non prescrive pedissequamente, quindi si tratta di una interpretazione non autentica da parte di un ente Regionale su normativa nazionale e per tale motivo permangono dubbi che in futuro saranno sicuramente risolti. I dubbi derivano dalle recenti interpretazioni rese dalla Giurisprudenza amministrativa nel caso citati in questo nostro precedente articolo leggi qui. Permettere la partecipazione al concorso da parte del farmacista che abbia acquistato e rivenduto la sede o abbia ceduto la sede a seguito di successione ereditaria SEMBRA sostanzialmente la stessa fattispecie preclusa per i casi di divieto di doppio vantaggio sanciti sin qui dalla giurisprudenza amministrativa. Sul punto leggi Farmacia e cessione Apparirebbe più coerente limitare il divieto alla cessione di quote minoritarie di Srl che non investano la titolarità della farmacia a prescindere dell’origine della stessa, secondo quando lascia intendere il CdS nella sentenza n. 2763/2022 ha precisato che la cessione di quote minoritarie di srl comunque non integra cessione della farmacia, con tutto ciò che ne consegue, ed infatti si legge “ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Leggi pure "Farmacie e Comune quando l'Ente Comunale può fare marcia indietro" Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Le quote di farmacia e le posizioni sociali quindi andranno distinte oltre che per natura, ovvero se di società di persone o di capitali, anche di derivazione come nel caso delineato innovativamente dalla Regione Emilia Romagna con la delibera in commento del luglio 2024, quindi se derivano da una precedente trasformazione di società di persone (fattispecie vietata secondo il CdS 6016/23), ed oggi all'alba dei nuovi orientamenti per i concorsi ordinari regionali bisognerà valutare se le cessioni di quote di SRL (pure non trasformate) siano probabilmente svincolate dall'art. 12 della legge 475/1968 come lascia presagire la giurisprudenza citata (TAR Napoli 1341/23 e CdS 2763/22) oppure torneranno anch'esse vietate perché abbiano “aggirato” la legge con negozi elusivi della legge, il tutto sempre secondo e nei limiti dell'opinione personale di chi scrive. Attendiamo evoluzioni giuridiche e giurisprudenziali che facciano chiarezza su tali apparenti e personali discrasie. Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni Prima di chiudere alcuni chiarimenti, mentre il Tar Napoli 1341 2023 e il CdS 6016 2023 hanno censurato la vendita di quote societarie di società di capitali ai fini concorsuali in quanto derivanti ad precedente trasformazione di società di persone , il Consiglio di Stato n. 2763/2022 ha precisato che la cessione di quote minoritarie di srl comunque non integra cessione della farmacia, con tutto ciò che ne consegue, ed infatti si legge “ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. La medesima ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale “perfetta”, elemento già emerso in sede ministeriale nella nota del 27.01.2014. Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Si legge nel TAR Campano: “Ne consegue allora che, per tale ipotesi, in caso di cessione di quote societarie, non possa ragionevolmente applicarsi la preclusione decennale di cui all’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968, invocata dalla parte ricorrente - fattispecie che, come visto, si attaglia unicamente al caso in cui la singola persona fisica in qualità di titolare cede e trasferisce la titolarità (titolo e azienda) ad un soggetto terzo.” Leggi i casi svolti e trovali nel motore di ricerca Le quote di farmacia e le posizioni sociali quindi andranno distinte oltre che per natura, ovvero se di società di persone o di capitali, anche di derivazione come nel caso delineato innovativamente dalla Regione Emilia Romagna con la delibera in commento del luglio 2024, quindi se derivano da una precedente trasformazione di società di persone (fattispecie vietata secondo il CdS 6016/23), ed oggi all'alba dei nuovi orientamenti per i concorsi ordinari regionali bisognerà valutare se le cessioni di quote di SRL (pure non trasformate) siano probabilmente svincolate dall'art. 12 della legge 475/1968 come lascia presagire la giurisprudenza citata (TAR Napoli 1341/23 e CdS 2763/22) oppure torneranno anch'esse vietate perché abbiano “aggirato” la legge con negozi elusivi della legge, il tutto sempre secondo e nei limiti dell'opinione personale di chi scrive. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Il trasferimento della Farmacia atto discrezionale del titolare
In tema di trasferimento della propria farmacia vale il principio secondo cui il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri ” (Cons. Stato, Sezione III, 6.8.2018 n. 4832). Tutt’al più, oggetto di verifica ai fini dell’autorizzazione del trasferimento è che il luogo ove la farmacia viene trasferita soddisfi le esigenze degli abitanti della zona (cfr. C.d.S., Sez. III, 19.6.2018 n. 3744). Ma se il Comune nega l'autorizzazione? La giurisprudenza ha affermato l’obbligo di comunicare le ragioni ostative all’accoglimento delle istanze, secondo la regola sancita dall’art. 10 bis della L. 241/1990, nei procedimenti ad avvio di parte, tra cui rientra anche la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia (Consiglio di Stato sez. III, 14/09/2021, n.6288). Da qui l'importanza della comunicazione del preavviso di rigetto, elemento fondamentale per procedere al dialogo con l'amministrazione comunale. Ti può anche interessare: "Il trasferimento del dispensario farmaceutico" Quindi il trasferimento di sede farmaceutica costituisce il risultato di un procedimento amministrativo caratterizzato da profili di ridotta discrezionalità amministrativa , la quale deve esprimersi in ordine alla sussistenza di particolari condizioni oggettive e dimostrate che ostacolino la fruizione del servizio da parte della popolazione interessata e con particolare riferimento all'idoneità dei locali e al limite delle distanze. Il trasferimento della Farmacia In materia vige, in linea tendenziale, il principio della libera scelta del farmacista in ordine all'ubicazione del proprio esercizio all’interno della sede di pertinenza, qualificandosi l'autorizzazione al trasferimento come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all'esercizio di un diritto. Leggi pure: "Il trasferimento della farmacia in altro comune?" Pertanto, la discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l'inesistenza di cause ostative al servizio in favore dell’utenza (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014). Ti puo' anche interessare: \ "Il trasferimento della farmacia rurale" Una volta individuate le sedi farmaceutiche (gran parte delle amministrazioni hanno provveduto a farlo in occasione del concorso straordinario) la valutazione comparativa dell’interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona non può ignorare l’interesse privato di natura imprenditoriale , alla stregua dei principi costituzionali di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza. Segui la pagina sui social con articoli quotidiani sul mondo della farmacia L'eventuale diniego si giustifica, dunque, solo in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, risulta mal accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa (Consiglio di Stato sez. III, 19/06/2018, n.3744) La stessa individuazione delle sedi rappresenta una forma di idoneo soddisfacimento dell’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio nel territorio, salvo particolari esigenze legate alla conformazione del territorio e alla situazione demografica che vanno espressamente motivate. Il Comune quindi manterrà un ruolo di regolatore della pianta ma la propria discrezionalità dovrà essere bilanciata con l'interesse imprenditoriale del Titolare di Farmacia. Leggi i casi pratici svolti nel blog dedicato al mondo della farmacia Non trovi il tuo caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli In tema di trasferimento della propria farmacia vale il principio secondo cui il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri ” (Cons. Stato, Sezione III, 6.8.2018 n. 4832).
- Il segreto commerciale e la tutela aziendale
Azienda, concorrenza sleale, dipendente infedele, patto di riservatezza o patto di non concorrenza? La tutela del segreto aziendale. Cerchiamo di fare chiarezza. Hai un quesito per la tua azienda? Scoprilo nel blog gratuito per imprese o Contattaci Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. (art. 98 cpi). Leggi il Blog o seguici on line Come tutelare i segreti commerciali? Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. La rivelazione dei segreti commerciali è concorrenza sleale? Le due discipline si incrociano ma non si fondono. Il segreto commerciale è tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (art. 98 e segg. ) mentre la concorrenza sleale intesa come “storno di clientela e pratiche commerciali scorrette” è tutelata dal codice civile 2598 cc e è focalizzata non sul segreto in sé bensì sulla concorrenza ed il mercato. Attenzione che la tutela della segretezza impone la necessità di individuare quale siano le informazioni segrete e se costituiscono un “know how” acquisito dall'azienda deve essere anche indicato per essere oggetto di tutela . (Cass. 37362/19). Per la concorrenza sleale invece andrà individuata quale sia la condotta posta in essere dal responsabile per la quale si chiede la tutela... storno e sviamento di cliente, confusione tra prodotti a seguito di imitazione, discredito... etc (art. 2598 cc) Leggi pure: "La concorrenza sleale e le figure collegate" Il patto di riservatezza o di non divulgazione E' un patto concretizzato in un contratto atipico con cui si vincola il dipendente a non divulgare – dopo la conclusione del rapporto – per dati ed informazioni ritenute confidenziali, documenti finanziari, lista clienti e documenti. Il patto di non divulgazione ha una sua funzione dopo la cessazione del rapporto in quanto durante il rapporto di lavoro vige il generale principio di fedeltà secondo l'art. 2105 del codice civile. E' importante individuare quale siano le informazioni da non divulgare, la durata del patto che può essere anche indeterminata e la “penale” in caso di divulgazione. Il patto di riservatezza non deve essere confuso con le altre discipline a cui impropriamente si accosta ad esempio con il “patto di non concorrenza” e con le tutele sopra individuate in tema di protezione del know how, proprietà industriale e concorrenza sleale. Il Patto di non concorrenza Il patto di non concorrenza è un accordo con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del contratto, esso è nullo e non risulta da atto scritto, e se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata di cinque anni. (art. 2125 cc.) Ti può anche interessare: "Patto di non concorrenza e concorrenza sleale" La tutela del segreto commerciale rivelato da terzi Prima di chiudere la disamina precisiamo che in tema di “segreto commerciale” oggi è ammessa un'ampia tutela soggetta tuttavia al termine di 5 anni ed estensibile anche in caso di - L'acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali di cui quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente. La violazione del segreto commerciale riferito alle merci La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione , le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente. Leggi il blog o contattaci La tutela del “segreto commerciale” si spinge anche nella fase processuale in quanto il il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Scopri il sito dedicato all'impresa commerciale con i casi affrontati Assistenza legale specifica per la tua azienda, codice della proprietà industriale e tutela processuale Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacista escluso dalla farmacia di famiglia
Sono dipendente della farmacia di famiglia ma a causa di disaccordi voglio cambiare lavoro o lavorare in altra sede, posso uscire dalla farmacia senza perdere i miei diritti ereditari? Nel caso cambiassi lavoro potrò rientrare in un secondo tempo nella gestione della farmacia di famiglia? Per rispondere a tali interrogativi é importante evidenziare che una cosa é l’asse ereditario e quindi il diritto di successione altro é invece il rapporto lavorativo personale con l’azienda farmacia. Hai un quesito? Leggi il blog in diritto farmaceutico o contattaci Quindi se é volontà del nostro farmacista cambiare lavoro o svolgere lo stesso presso altra farmacia non vi sono problemi in ordine ai rapporti successori per la farmacia di famiglia ove si verificasse il “ trapasso ” di uno dei titolari. Leggi pure: La successione della Farmacia Immaginiamo dai quesiti che si tratti di farmacia in forma societaria Sas/snc o con quote di Srl . Tuttavia attenzione ai patti sociali o allo statuto della farmacia É più volte accaduto di trovarsi di fronte a patti sociali della farmacia che abbiano previsto in caso di decesso di uno dei soci familiari l’obbligo di liquidazione della quota in favore degli eredi ma non la prosecuzione dei rapporti né la successione degli stessi. In tali casi quindi a succedere non é il rapporto sociale bensì il diritto di credito dell’erede nei confronti della farmacia cosicché il socio superstite sarà tenuto alla liquidazione della quota del socio deceduto senza tuttavia l’ingresso di nuovi soci nella farmacia nemmeno figli o nipoti Leggi pure: Farmacia e gestione da parte di un non farmacista Attenzione però che la liquidazione dovrà tener conto della posizione economica della farmacia oltre all’avviamento ed ai rapporti in pendenza dalla data del fatto alla data della liquidazione. Liquidazione della quota di Farmacia Sas Snc ed Srl, i diritti degli eredi Per concludere quindi e rispondere ai quesiti posti dal nostro farmacista lettore, si é possibile cambiare lavoro senza perdere i diritti successori della farmacia di famiglia tuttavia non é detto che tra i diritti successori ci sia la prosecuzione dell’azienda farmacia, elemento questo che è andrà valutato caso per caso e ricercato negli accordi pre evento morte. Leggi il blog in diritto farmaceutico con centinaia di casi oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacisti nuovi concorsi per vecchi candidati
analizziamo senza presunzione né di completezza i principali quesiti che ci vengono rivolti piu' spesso. Ove non trovi quello di tuo interesse, consulta il blog gratuito in diritto farmaceutico oppure contattaci Seguici con articoli quotidiani sui social Quando usce il prossimo concorso farmacie? Il prossimo concorso farmacie uscirà scaglionato per regioni. Molte regioni sono alle prese con l'organizzazione del nuovo concorso farmacie, la prima di queste é stata l’Emilia Romagna ove è in corso, poi toccherà alle Regioni che per prime hanno ultimato gli interpelli del concorso straordinario della durata di 6 anni dalla prima edizione. Quali sedi andranno a concorso nei prossimi concorsi farmacie? Andranno a concorso le sedi dichiarate decadute, quelle non assegnate, le sedi di farmacie vacanti in gestione provvisoria e quelle di nuova istituzione che i Comuni abbiano confermato nella propria pianta organica e che non sono state optate oppure aperte nei termini (6 mesi) dalla assegnazione del presente concorso straordinario farmacie. ho perso l’assegnazione di una sede nel concorso straordinario posso partecipare al prossimo concorso farmacie? Sì la partecipazione al concorso ordinario per quanto oggi conosciuto non é preclusa ai candidati non vincitori del precedente concorso farmacie. Vendita della quota di farmacia e concorso farmacie, ho venduto la precedente farmacia, posso partecipare al concorso farmacie? La cessione infradecennale della propria farmacia impedisce la possibilità di partecipare al concorso farmacie per il divieto del doppio vantaggio ovvero la monetizzazione della precedente sede e la partecipazione ad un nuovo concorso. Lo prevedono i bandi di concorso delle singole regioni e l'art. 12 della legge 475 del 1968. Oggi tuttavia vi sono delle specificazioni operate dal Consiglio di Stato con la sentenza 6016 del 2023 ed a seguito delle precisazioni operate dalla Regione Emilia Romagna con la nota del 8 Luglio 2024, Leggi qui Ti può anche interessare: Vendita delle quote differenza tra farmacisti persone fisiche e società Farmacisti nuovi concorsi per vecchi candidati: Cosa accade se mi ritiro dal concorso ordinario farmacie? Il candidato al concorso ha la possibilità di ritirarsi dal concorso ordinario farmacie, così come in ogni altro concorso pubblico. Va tuttavia differenziato il concorso ordinario a prove dal concorso straordinario, che probabilmente rimarrà una esperienza unica nel tempo. Il primo infatti consiste in vere e proprie prove da superare il ché implica la possibilità di ritirarsi nel corso delle prove stesse, il secondo invece essendo un concorso per titoli conferisce la possibilità di non accettare una volta che si è in posizione utile in graduatoria. Cosa diversa accade invece nel caso di concorso straordinario farmacie da parte di farmacisti associati, in tal caso infatti sarà necessario avere il via libera da parte degli altri associati per non incorrere in potenziali responsabilità. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Cosa accade se mi ritiro dall'associazione del concorso farmacie? Non esistono vincoli indissolubili tuttavia è necessario distinguere i propri diritti dalle conseguenze che creano nel caso siano coinvolte altre persone. Ed infatti la fase del ritiro è fondamentale per valutare le possibili conseguenze. Ogni fase ha le sue caratteristiche, il ritiro fino al momento della assegnazione costituisce un comportamento solo potenzialmente dannoso per gli altri in quanto non si è ancora concretizzata una sede da aprire sebbene vi sia una aspettativa che puo' ritenersi lesa, mentre un ritiro dopo l'accettazione dalla sede puo' costituire fonte di responsabilità in quanto il bene giuridico, ovvero la farmacia da aprire, è stato individuato e concretizzato, il terzo caso, ovvero il ritiro pre apertura post autorizzazione costituisce, in mancanza di valide giustificazioni, un caso tipico di responsabilità. Va tuttavia ricordato che il vincolo tra associati sorge al momento della presentazione della domanda di concorso e non al momento di assegnazione della sede. Non trovi il tuo caso? Cerca nel blog gratuito Posso vendere la mia farmacia prima dei tre anni di gestione? La vendita della farmacia così come della quota della farmacia è libera a meno che la stessa non sia stata conseguita nel concorso straordinario farmacie secondo il quale vige il principio della gestione paritetica per tre anni dall'apertura. Leggi: vendita della farmacia e preliminare di vendita Quanto vale una farmacia? Il valore della farmacia è dato dal suo fatturato, dall'avviamento sulla zona di competenza dagli utili conseguiti, dall'indebitamento e dall'attivo circolante. Il solo fatturato senza la valutazione dei costi sostenuti e degli altri parametri indicati (solo a titolo esemplificativo) e privi della valutazione dell'indebitamento tuttavia non è sufficiente a dare un valore alla farmacia, è quindi necessaria una valutazione almeno degli ultimi 3 anni. Particolare attenzione va posta poi all'indebitamento verso il fisco, i dipendenti ed i fornitori, oltre che agli accantonamenti del TfR dei propri dipendenti, un consulente fiscale sarà utile nella valutazione di tali cespiti. Quali sono le incompatibilità dei farmacisti Esistono numerose norme che dettano le incompatibilità dei farmacisti in relazione al lavoro ed in relazione alle proprietà. La principale fonte è dettata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 oltre che dai bandi di concorso per l'assunzione nelle ASL e nei bandi di concorso per la gestione delle farmacie comunali o per l'apertura di nuove sedi. Esistono poi divieti che spesso vengono confusi con le prescrizioni di incompatibilità come il divieto di partecipazione ad un concorso una volta ceduta la precedente sede nel decennio precedente. L'individuazione corretta della propria posizione e della propria potenziale incompatibilità è determinante per potersi orientare correttamente. ti puo' interessare: "Farmacisti ed incompatibilità" Hai un quesito? Cerca nei centinai di casi svolti nel blog oppure contattaci per il Tuo caso Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli diritto farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Articolo di carattere informativo non costituisce consulenza, opinioni del proprio autore.























