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  • Farmacie, L'unione dei Comuni e la pianificazione.

    All'Unione dei Comuni, è possibile attribuire la pianificazione delle farmacie? Facciamo una premessa, l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti. Da qui io quesito, nato dalla prassi secondo cui all'unione dei comuni possa essere demandata l'organizzazione territoriale delle farmacie, ovvero l'organizzazione della pianta organica. La pianta organica è la suddivisione dell’intero territorio comunale in aree delimitate (“sedi farmaceutiche”). Nel quadro normativo regionale, la pianta organica delle farmacie è lo strumento preordinato alla pianificazione della dislocazione degli esercizi farmaceutici, volta ad assicurare l'equa distribuzione sul territorio di tali esercizi, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, come previsto dall’art. 2 della L. 475/1968. La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, negli anni pari, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione comunale, sia quantitative che distributive, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento. Da qui il quesito, la revisione della pianta organica può essere attribuita ad una unione dei Comuni? Rispondiamo con la prassi, abbiamo verificato l'esistenza di Unioni di Comuni sopratutto montani, che ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico degli Enti Locali hanno convenzionalmente attribuito tale competenza all'unione stessa o per lo meno l'organizzazione. È solo il caso di evidenziare infatti che le variazioni al progetto proposte dall'Azienda USL al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici sono suggerimenti, consigli, che l'Azienda USL dà al Comune in un'ottica di efficiente collaborazione tra enti, entrando nel merito delle decisioni discrezionali assunte dal Comune disegnando il progetto di pianta organica e che il Comune è libero di accogliere o meno, permanendo in capo al Comune stesso la competenza in materia. Gli aspetti della pianta organica sono invece elementi del progetto che lo rendono illegittimo in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, come per esempio una pianta organica con un numero di sedi farmaceutiche diverso (inferiore o superiore) da quello risultante dall'applicazione del criterio demografico. In altre parole, rispetto alle decisioni di merito assunte dal Comune per predisporre il progetto, il Servizio farmaceutico aziendale ha un mero potere propositivo. Se quindi nè l'ordine dei Farmacisti nè la ASL hanno simili poteri, appare non percorribile una potestà in tal senso all'unione dei Comuni anche lì dove venisse appositamente attribuita dal singolo comune stesso e ciò in quanto sarebbe snaturato la natura del collegamento Comune/territorio. Questa è una opinione. Rimane quindi il fatto che la competenza territoriale è del Comune, il quale dovrà garantire la capillarità del servizio, appare quindi poco probabile che L'unione dei Comuni possa oltrepassare dall'alto le competenze proprie dei Comuni. Vedremo nella prassi cosa accadrà alle Unioni dei Comuni che hanno pianificato l'organizzazione del servizio farmaceutico in proprio. Hai un quesito? Contattaci Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia: la chiusura non autorizzata... e le conseguenze aziendali.

    Come noto, l'art. 113 del testo unico elenca i casi in cui si incorre nella decadenza dell'autorizzazione alla Farmacia, in caso di chiusura non autorizzata. «la fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni. Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio»; Il potere ispettivo da parte dell'amministrazione è esercitato - ai sensi dell'art. 111 T.U.L.S. sulla base della "vigilanza ispettiva" prevista dall'art. 111, RD 1265/1934 e art. 78, comma 1, l.r. 33/2009. La vigilanza ispettiva è quindi il modo con cui l'amministrazione "conosce" le eventuali negligenze del farmacista, il tutto tramite verbali di sopralluogo degli Ispettori della ASL o dei NAS che in quanto redatti da pubblici ufficiali, fanno prova fino a querela di falso. Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato «è pur vero che gli effetti lesivi del provvedimento impongono un’istruttoria rigorosa". Ecco quindi che per i provvedimenti di decadenza è necessaria una attività istruttoria articolata e non episodica. Da qui il ruolo centrale svolto dalle Ispezioni ASL e Nas. Ma come reagire dinanzi a questioni dibattute ove il farmacista titolare si sente parte lesa? Farmacia "la liberalizzazione dei turni" Post ed Articoli di diritto farmaceutico trova il tuo caso In alcuni casi i provvedimenti amministrativi possono compromettere la stabilità aziendale e condurre ad un rischio di fallimento dell'azienda Farmacia. Ecco quindi che in via preliminare sarà necessario avere a disposizione TUTTA la documentazione contestata. Il rischio "fallimento" della società può essere motivo di opposizione alle sanzioni ricevute? No, sebbene sembri naturale opporre una simile motivazione, non appare una strada vincente, ed infatti per il Consiglio di Stato l'eccezione "rischio fallimento" dell'azienda farmacia in caso di sanzioni amministrative assai severe non è una strada percorribile. Afferma di recente il CdS "Trattasi di interesse e circostanze di sicuro rilievo, che tuttavia non sono contemplati dalla norma sanzionatoria, la quale configura un potere vincolato quando sussistono i presupposti, che nella specie, alla luce di quanto innanzi esposto, risultano comprovati" pertanto le vicende aziendali, ove sussistano i requisiti imposti dall'art. 113 T.U., non potranno costituire motivo di gravame. Puo' interessarti "La successione della farmacia" In sintesi il rischio di insolvenza, e la procedura fallimentare, saranno "remissivi" dinanzi alle disposizioni poste a tutela del buon funzionamento della farmacia. Ecco quindi che il rischio fallimento dell'azienda farmacia non potrà essere motivo di opposizione avverso le contestazioni amministrative ricevute. Hai un quesito? Contattaci senza impegno In tali casi sarà possibile aprire un dialogo con l'amministrazione tramite lo strumento dell'auto tutela, oppure ricorrere al TAR per difetto di istruttoria e motivazione. L'assistenza legale in diritto farmaceutico infatti non puo' prescindere dalle problematiche amministrative del procedimento che lo compongono. Leggi anche "casi di decadenza dall'autorizzazione della farmacia" Contattaci per la Tua esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia on line, vendita dei farmaci via web. Caratteristiche e normativa.

    In Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. Ma è possibile per quelli senza obbligo di ricetta. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti  SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico. Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili. Sul sito del Ministero della Salute è possibile effettuare la richiesta. In ogni caso è opportuno fare il quadro normativo della vendita on line dei farmaci Obbligo di preventiva specifica autorizzazione alla vendita on line e di registrazione - Sanzioni. Si rende doveroso richiamare l'attenzione dei titolari delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 223/2006, convertito in legge, che non è consentita alcuna attività di vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione, in assenza della preventiva autorizzazione all'uopo rilasciata dalla competente Regione o Provincia autonoma ovvero delle altre Autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Parimenti, non è consentito avviare detta attività prima della registrazione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali gestito dal Ministero della salute e dell'implementazione delle pagine web destinate alla vendita di farmaci con il logo identificativo nazionale, di cui al Decreto Direttoriale 6.07.2015, contenente il collegamento ipertestuale verso detto elenco. La condotta contraria alle predette norme integra, per i titolari di farmacia o degli esercizi commerciali che vendono medicinali al pubblico ex articolo 5 del decreto-legge 223/2006, l'ipotesi di violazione dell'articolo 122 del R.D. n. 1265/1934 (mentre, i soggetti diversi dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui al predetto art. 5 che vendono on line medicinali al pubblico sono puniti ai sensi dell'art. 147, comma 4-ter). Ed infatti, la vendita a distanza dei medicinali SOP – in assenza della specifica autorizzazione che consente, in particolare, al soggetto autorizzato (farmacia o esercizio commerciale) di avvalersi anche di uno specifico sito web per la vendita – si configura come una vendita al pubblico fuori dalla farmacia o dall'apposito reparto ex articolo 5 del summenzionato decreto-legge ed in quanto tale sanzionabile ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 122. Restano ferme le sanzioni penali stabilite al comma 4-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 219/2006, nel caso di vendita on line di medicinali soggetti a prescrizione medica da parte delle farmacie ed esercizi commerciali, nonché i provvedimenti previsti dai commi 3,4 e 6 dell'art. 142-quinques del decreto legislativo 219/2006. Divieto per i distributori di vendere on line medicinali al pubblico – Sanzioni I distributori all'ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita on line ex articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006. Il farmacista o la società di farmacisti titolari di farmacia, in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione, può vendere on line al pubblico solo i medicinali SOP acquistati dalla farmacia di cui è titolare con il codice univoco della stessa, e pertanto destinati alla vendita al pubblico, conservati presso il magazzino della farmacia. Un'operazione di vendita on line al pubblico di medicinali acquistati con il codice univoco del distributore e conservati nel magazzino del distributore è una vendita di medicinali effettuata dal distributore, quindi da parte di un soggetto non autorizzato a dispensare medicinali al pubblico. Parimenti, il farmacista o la società di farmacisti titolare di farmacia può vendere on line solo i medicinali di cui è già in possesso. Nel caso sia sprovvisto del medicinale richiesto dal cliente a mezzo web e proceda, pertanto, ad effettuare l'ordine al distributore deve, prima di provvedere alla spedizione al cliente del farmaco richiesto, entrare nel materiale possesso dello stesso, non potendo richiedere direttamente al distributore di recapitarlo al cliente. Il farmacista, infatti, essendo l'unico responsabile della vendita del farmaco e dovendo effettuare, per obbligo professionale, la verifica dell'integrità del farmaco venduto, della corretta conservazione dello stesso, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto spedito, deve prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, prima di qualunque spedizione al cliente. L'inosservanza dei quanto sopra configura in capo al distributore la violazione dell'art. 104, comma 1, lett.c). del d.lgs 219/2006, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili, prevista dall'art. 148, comma 13. Sussiste poi il divieto di utilizzo di siti diversi da quello autorizzato. I siti autorizzati ed i titolari sono inseriti in un elenco di libera consultazione. Hai un quesito? Ricerchi normativa di settore? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie e Comune ed il segreto tecnico nella gara.

    Cosa è il segreto tecnico in un bando pubblico? Rispondiamo a questa domanda che ha una duplice valenza, dal punto di vista del controinteressato può avere valore "conoscere" gli aspetti tecnici del proprio concorrente, dal punto di vista del titolare, è necessario tutelare le proprie conoscenze tecniche, il proprio know how, (cioè il proprio sapere) e quindi il proprio "segreto tecnico". È possibile tutelare il segreto tecnico? Quel concetto di principi mezzi e regole che sono state presentate nella propria offerta? È un concetto ben noto nell'ambito del diritto dei farmaci, meno noto ma molto presente nel diritto farmaceutico relativo alle gare pubbliche tecniche, quelle che prevedono una offerta articolata su base tecnica. Cerchiamo di capire di più... In linea generale, va poi detto che la disposizione di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), la quale si pone in termini di specialità o comunque di coerente sviluppo normativo rispetto all’art. 24 della l. n. 241 del 1990, prevede: a) al comma 5, in chiave di principio generale, che sono escluse dal diritto di accesso quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”; b) al comma 6, in termini di eccezione rispetto al predetto principio generale, che “è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”; Va confermato, al riguardo, il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, V, 26 ottobre, n. 6463; V, 21 agosto 2020,; V, 1° luglio 2020, V, 28 febbraio 2020, n. 1451; V, 7 gennaio 2020,) secondo cui la ratio della norma consiste nell’escludere dall’accesso quella parte dell’offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme del “saper fare” costit8uito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento; Hai un questi? Contattaci Ma cosa occorre evitare in tema di accesso agli atti e uso emulativo? Quel che occorre evitare, in altre parole, è un “uso emulativo” del diritto di accesso finalizzato, ossia, unicamente a “giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri”. Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale; Leggi in blog in diritto Farmaceutico Condizione di operatività di siffatta esclusione dall’accesso agli atti è data dalla “motivata e comprovata dichiarazione” da parte del concorrente interessato a far valere il suddetto segreto tecnico o commerciale; la stessa peraltro non opera laddove altro concorrente “dimostri che l’ostensione documentale è finalizzata alla difesa in giudizio dei propri interessi” (c.d. accesso difensivo); Leggi pure "Farmacie, quando è possibile sopprimere una sede" In quest’ultima direzione “è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della ridetta documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio; Come si valuta la "stretta indispensabilità" nel codice degli appalti? La valutazione di “stretta indispensabilità”, in altre parole, costituisce il criterio che regola il rapporto tra accesso difensivo e tutela della segretezza industriale e commerciale; Una simile valutazione va effettuata in concreto e verte, in particolare, “sull’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate”; Come poi affermato da Cons Stato, Ad. plenaria del 18 marzo 2021, in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, deve però escludersi che sia sufficiente fare generico riferimento, nell’istanza di accesso, a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, laddove l’ostensione del documento richiesto, E quindi in conclusione.. "dovrà comunque passare attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare;" Trova quindi conferma la tesi di maggior rigore secondo cui deve esservi un giudizio di stretto collegamento (o nesso di strumentalità necessaria) tra documentazione richiesta e situazione finale controversa.: la parte interessata, in tale ottica, dovrebbe allora onerarsi di dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. E tanto, come evidenziato in diverse occasioni dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014,), attraverso una sia pur minima indicazione delle “deduzioni difensive potenzialmente esplicabili”; In questo quadro l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe – secondo il consueto criterio di riparto – su colui che agisce, ossia sul ricorrente (in sede procedimentale, il richiedente l’accesso agli atti); Quindi in assenza di tale dimostrazione circa la “stretta indispensabilità” della richiesta documentazione, la domanda di accesso finisce per tradursi nel tentativo “meramente esplorativo” di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, come tale inammissibile.(CdS 873) Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Terzo Condono e vincolo paesaggistico..

    Analizziamo un caso di appello nel quale è stata avanzata impugnazione in relazione all'istanza di condono (terzo tipo) in presenza di un vincolo paesaggistico. Possiamo anticipare la risposta a cui è pervenuto il Consiglio di Stato, ovvero non è possibile il condono in presenza di qualunque vincolo. Ma quale è la funzione dell'appello amministrativo in simili casi? La funzione devolutiva dell'appello amministrativo Per pacifica giurisprudenza, gli eventuali vizi della motivazione della sentenza restano assorbiti dall’effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare eventuali deficit motivazionali od omissioni della pronuncia gravata (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 3/11/2022, n. 9656; 23/11/2021, n. 7840; 3/11/2021, n. 7345). Ecco quindi che l'appello in sé e per sé quale mezzo di gravame risulta il mezzo idoneo per correggere e integrare eventuali deficit motivazionali od omissioni Ma in relazione al condono è necessario analizzare la funzione del vincolo paesaggistico. Orbene, nei gravati provvedimenti di diniego, si individua, come condizione ostativa a un positivo esito delle domande di sanatoria, la soggezione dell’area a vincolo ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 “parte terza titolo I”. Il vincolo quindi al di là dei poteri devolutivi dell'appello, non consente l'accoglimento dell'istanza di condono e cio' a prescindere da discordanze circa elementi probatori come il certificato di destinazione urbanistica. Ed infatti nella comunicazione di avvio del procedimento, è specificato che il vincolo ambientale che impedisce la sanatoria è quello previsto dall’art. 142 del citato D. Lgs n. 42/2004, il quale individua svariate categorie di beni, caratterizzati, tutti, dall’essere sottoposti a tutela ex lege. Inoltre, come si ricava dagli artt. 32, comma 26, del D.L. n. 269/2003 e 4, comma 1, della L.R. n. 5/2004, la disciplina del c. d. terzo condono edilizio non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta Sul punto si registra una costante giurisprudenza, da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 29/7/2022, n. 6684. Ecco quindinche alla luce di ciò, non è rilevante stabilire a quale delle diverse categorie di beni individuate nel citato art. 142 l’amministrazione abbia inteso riferirsi, nel ravvisare l’esistenza di un vincolo sull’area d’intervento, atteso che, in ogni caso, la sanatoria non sarebbe stata ammissibile. Non sussiste, quindi il vizio di contraddittorietà, in relazione al certificato di destinazione urbanistica anche ove lo stesso neghi la presenza di vincoli Infatti tale vizio, che costituisce figura sintomatica di eccesso di potere, non è, infatti, configurabile in relazione ad atti di natura vincolata, come nella specie sono gli impugnati dinieghi di condono edilizio (Cons. Stato, Sez. II, 1/7/2020, n. 4184). A prescindere da ciò, il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo della regolamentazione cui è soggetta una determinata area e il ché non consente di ipotizzare la sussistenza dell’invocato vizio di contraddittorietà, il quale può ricorrere unicamente, fra atti di natura provvedimentale (fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 8/2/2016, n. 476; 26/8/2014, n. 4306; 4/2/2014, n. 505). Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie di nuova istituzione, la proroga per l'apertura è perentoria?

    Rispondiamo ad un quesito posto piu' volte ovvero in caso di assegnazione di nuova sede derivante da Concorso, l'apertura entro il termine previsto dal bando e dalla ordinanza di assegnazione una volta accetta la sede è soggetta ad un rigido termine? La risposta non puo' che essere affermativa, nel senso che il termine per l'apertura della sede è perentorio e non dilatorio, il che vuol dire che "oltre" tale termine non si puo' andare, a meno di proroghe, chiare univoche e motivate. Si ma quante proroghe? A tale domanda non è agevole rispondere e sussiste poi l'ulteriore elemento della "verifica" delle proroghe da parte degli "altri" farmacisti o candidati interessati. Ecco quindi che abbiamo assistito a termini di apertura tassativi in 180 giorni dalla data di assegnazione, prorogabili per una volta con un periodo totale di 1 anno previa presentazione di idonea e motivata istanza. Così come vi sono state ulteriori proroghe che in periodo di pandemia sono state ottenute per le lungaggini causate dal virus, anche per 2/3 volte consecutive. La giurisprudenza incaricata di dirimere la diatriba sul numero delle proroghe e sulla perentorietà del termine ha stabilito di recente che esso (il termine) è chiaramente perentorio, ma rimesso alla disposizione della Regione, la quale quindi, quale ente titolare di detta scadenza, deve valutare a propria discrezione la concessione - previa istanza anticipata - di una o piu' proroghe. Così infatti ha precisato il CdS 887/2023: "Quanto, infine, alla riproposta censura afferente alle proroghe concesse dall’Amministrazione alla controinteressata per l’apertura della nuova sede farmaceutica, rispetto all’originario termine di decadenza di dodici mesi, è sufficiente osservare che, nella specie, si tratta invero di un termine decadenziale, non previsto dalla legge, ma dalla stessa Regione essenzialmente per esigenze di programmazione e organizzazione del servizio farmaceutico.. È evidente quindi che l’Amministrazione regionale aveva ampia discrezionalità nel valutare le ragioni addotte dalla controinteressata a sostegno delle proprie istanze di proroga, dovendo queste essere commisurate non già a un dato astratto ossia al carattere imputabile o non imputabile, oggettivo o soggettivo, delle ragioni medesime, quanto alle ridette esigenze, delle quali, solo la Regione era titolare... Se dunque, nonostante il decorso del tempo, rimaneva opportuno consentire l’apertura della nuova sede farmaceutica alla controinteressata - anziché operare scelte differenti - la proroga del termine di decadenza, purché tempestivamente richiesta come nella specie avvenuto, ben poteva essere legittimamente concessa." La discrezionalità amministrativa quindi appare dirimente sia in termini di "apertura di una nuova sede" che di "proroga dei termini di apertura", ed infatti quanto all'apertura di nuova sede la stessa pronuncia ha tenuto a precisare che “il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori ed agevolmente acquisibili tramite accesso, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6169). Leggi i nostri articoli in diritto farmaceutico Sembra quindi che l'orientamento prevalente nel 2023 sia quello di lasciare ampio spazio alla discrezionalità amministrativa degli enti, con la possibilità - ad avviso di chi scrive - di poter trovare però ampi margini di concertazione in casi specifici. Hai un quesito sul tema? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Il murales necessita di permesso? Street Art e permesso urbano.

    La street art o la realizzazione di un murales deve essere preventivamente autorizzata? Si, La realizzazione di un dipinto con caratteri decorativi (murales) importa la trasformazione irreversibile della facciata dell’edificio e, in quanto tale, si deve qualificare come intervento di manutenzione straordinaria che richiede il preventivo rilascio del titolo edilizio abilitativo. Murales come intervento che richiede permesso. Infatti, come appare più che evidente sotto il profilo fenomenologico, la realizzazione di un’opera edilizia, nella quale rientra a pieno titolo un dipinto murale (qualsiasi sia la rappresentazione figurativa che reca), è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, il quale deciderà se rimuoverla e quando rimuoverla, pur sempre chiedendo preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione (anche solo visiva) del territorio, sia per la realizzazione che per la rimozione dell’opera stessa. Il murales, street art come intervento edilizio Ne consegue che la realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo assume le medesime caratteristiche della realizzazione di un intervento edilizio, diversificandosene, semmai, in ragione della complessità dell’eventuale rimozione, ma tale aspetto materiale non incide sulla qualificazione giuridica dell’opera come “irreversibile”, in quanto la “reversibilità” dell’opera non assume rilievo obiettivo ma soggettivo, essendo condizionata (per come già sopra detto) dalla volontà del soggetto realizzatore o del proprietario dell’edificio sul quale è stata eseguita. Hai un quesito? Contattaci Murales e dispositivi urbanistiche Si veda anche TAR Campania, Napoli, sez. IV, 30 agosto 2012, n. 1289.   Nella fattispecie, veniva realizzato un murales di oltre trentacinque metri quadrati sulla facciata di un edificio sito nel centro storico di Napoli in palese violazione delle disposizioni urbanistiche poste per la conservazione e la garanzia del mantenimento storico dello stile architettonico caratterizzante il centro storico della Città. Segui il blog sui social Consulta il nostro artichivio di pareri in diritto urbanistico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Riconoscimento titoli esteri e la direttiva 2005/36 per gli insegnanti di sostegno.

    Riportiamo gli stralci resi dall'Adunanza Plenaria 22 nel 2023 che ha statuito il principio secondo cui «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE» Tale principio di diritto deriva dalla ricostruzione operata per gli insegnanti di sostengo ed in relazione ai "Adeverinta” ovvero (certificati) rilasciati dal Ministero rumeno al termine dei percorsi formativi. Se, dunque, il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania, non vi è ragione per ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Rileva al riguardo l’articolo 13, comma 1, del d. lgs. n. 206 del 2007, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, per il quale «se, in uno Stato Membro Ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio». Tale disposizione indica, dunque, il procedimento da seguire e dispone che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso solo dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio. Il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, e all’esito dell’istruttoria può disporre: 1) o il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d. lgs. 206 del 2007; 2) misure compensative (il tirocinio triennale o l’esame) di cui al successivo art. 22 del d. lgs. n. 206 del 2007. Sulla rilevanza dei titoli c.d. “Nivel I” e “Nivel II”, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Romania Nel rilevare che il programma di formazione di livello I e II (‘Nivel I’ e ‘Nivel II’) è soltanto una parte del programma formativo dell’abilitazione a insegnare, nella medesima nota del 31 luglio 2019 la Direzione Generale della Commissione europea ha concluso che «il cittadino italiano [che] non ha né completato il periodo di tirocinio né superato l’esame nazionale […] non è quindi pienamente qualificato ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che […] la direttiva non è pertanto applicabile». Osserva l’Adunanza Plenaria che questa osservazione della Commissione non va intesa nel senso che al certificato rilasciato dal Ministero rumeno – c.d. Adeverinta – non vada riconosciuta alcuna equipollenza in Italia. Infatti, come ha sottolineato la nota della Commissione europea del 29 marzo 2019, non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza per far scaturire il dovere di riconoscere il titolo conseguito all’estero: il certificato va considerato non automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE. Anche ai cittadini italiani o dell’Unione, che abbiano superato tutte queste fasi (e, in particolare, il tirocinio pratico) e l’esame nazionale, è comunque consentito insegnare in Romania. Al contrario, la certificazione rilasciata dall’Autorità rumena va qualificata come attestato di competenza, rilevante per l’ordinamento italiano così come è rilevante in quello rumeno. D’altra parte, tale certificazione va qualificata come ‘titolo assimilato’ ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2005/36/CE, per il quale «è assimilato a un titolo di formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio» ed «è altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni». Assistenza Legale per Concorsi, Graduatorie e Riconoscimenti Del resto, anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, Rileva infatti il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia UE, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser). Ti puo' interessare: "Concorso Farmacie, i requisiti nel tempo" Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno, poi, si deve qui rilevare come la giurisprudenza di questo Consiglio (v., ad esempio, Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6827) abbia già osservato, in modo del tutto condivisibile, come un analogo provvedimento di rigetto dell’istanza adottato dal Ministero sia illegittimo per difetto di motivazione in quanto si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno. In Italia, difatti, l’insegnante di sostegno è un docente di classe a tutti gli effetti, previsto dalla l. n. 517 del 1977, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto cui è destinata la sua attività per attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Ti puo' interessare che "l'accesso agli atti del concorso" Tale figura deve perciò conseguire una “specializzazione specifica”, nel senso di acquisire una professionalità ulteriore, tenuto conto delle esigenze speciali degli studenti per i quali l’attuazione del diritto allo studio richiede più intense modalità di assistenza. Questi docenti, dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. ti puo' interessare "Concorsi Pubblici, quali rimedi in caso di esclusione"? Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria. Conclusione: Per le ragioni che precedono, in continuità con la giurisprudenza della Sesta Sezione, si deve affermare il seguente principio di diritto: «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE». tratto da Adunanza Plenaria 22/2023 Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie, quando il trasferimento dipende dalla pianta organica

    Ci è stato chiesto di chiarire cosa accade nel caso in cui un Comune provvede ad una serie di modifiche della pianta organica comunale delle farmacie, e queste siano di scarso valore, non mutando né il numero né sostanzialmente la conformazione territoriale. Il quesito nasce dal fatto che accade spesso che le amministrazioni una volta individuata una nuova sede territoriale, ad esempio come accaduto in occasione del concorso del 2012, abbiano poi rimandato a future revisioni la corretta delimitazione, vuoi per motivi tecnici, vuoi per motivi politici. E' il caso delle zone delimitate solo graficamente ma non le strade, oppure graficamente ma senza civici. Ecco quindi che ci si trova dinanzi a modifiche territoriali a step, ovvero a fasi, in cui da una iniziale zona individuata per il concorso sia demandata a distanza di 4/6 anni ad altre delibere l'effettiva pianificazione territoriale. In tali casi quale è l'atto lesivo degli interessi dei farmacisti già presenti sul territorio? Per rispondere è necessario precisare che è necessario impugnare sicuramente la delibera che concludendo il procedimento ordinario di revisione della pianta organica delle farmacie comunali da effettuarsi ogni due anni sulla base della popolazione residente al termine di ogni anno pari (ai sensi dell'art. 2 L. n. 475/1968 come introdotto dall'art. 11, comma 1, D.l. n. 1/2012), assume necessariamente valenza di “conferma” e non di atto meramente confermativo. Ecco quindi che a livello amministrativo, tale atto sarà da impugnare ove abbia i caratteri di conferma. Come si distingue un atto di conferma da un atto meramente confermativo? come insegna consolidata giurisprudenza “Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione”. (cfr. TAR Milano, sez. II, 9 maggio; Cons. Stato sez. IV, 3 giugno n. 4237). Hai un quesito in diritto farmaceutico? Contattaci Ecco quindi che nel caso in esame, rileva proprio il fatto che la revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie Comunali, pur non riscontrando mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, deve dare conto di un preciso ed ulteriore adempimento istruttorio, quindi di una effettiva attività innovativa compiuta dall'amministrazione comunale per essere qualificata come atto autonomamente impugnabile. Atto compiuto successivamente all’adozione della prima revisione e che ha condotto l’Amministrazione ad aggiornare il quadro degli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie considerata. Ma cosa accade se l'atto successivo, quindi la pianta organica sia confermativa? Cioè non innovi la situazione esistente? Allorquando l'Amministrazione, sulla scorta di un supplemento istruttorio e di una nuova motivazione, addivenga alle stesse determinazioni assunte con un atto precedente, il conseguente provvedimento ha valore di atto di conferma (e non di atto meramente confermativo), la quale (comunque) costituisce la nuova determinazione amministrativa che va a sostituirsi con autonoma efficacia lesiva a quella precedente, non più idonea a determinare il concreto assetto di interessi regolato dalla nuova valutazione dell’organo amministrativo procedente (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, 10 novembre 2020, n. 11609, richiamata da TAR Reggio Calabria 27 aprile 2021 n. 354). In tema di successione di una pluralità di atti di revisione della pianta organica delle farmacie comunali, si richiama la non recente ma sempre valida giurisprudenza amministrativa, perfettamente applicabile alla fattispecie, secondo cui “È improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, qualora non siano stati tempestivamente impugnati i provvedimenti di revisione successivi, poiché l'annullamento giurisdizionale di una pianta organica non comporta affatto la caducazione di quelle successive, le quali, anche quando non dispongano alcuna variazione rispetto al precedente assetto delle farmacie, non costituiscono provvedimenti meramente confermativi, ciascuna rilevando per diversi ed autonomi presupposti” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 4 maggio 2004; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2000). E cosa accade quindi in caso in cui vi sia un trasferimento della sede come conseguenza della nuova pianta organica? Il trasferimento è impugnabile? Si ma attenzione. Infatti dalla natura di provvedimento presupposto ed autonomamente impugnabile (ma non impugnato come la revisione della pianta organica non immediatamente lesiva) puo' discendere l’inammissibilità della impugnazione proposta via derivata contro l’autorizzazione al trasferimento della sede. Tale circostanza, tutt'altro che infrequente si verifica quando a ledere non sia la revisione della pianta organica in sé bensì il trasferimento, all'interno della nuova organicazione, da parte di un farmacista già esistente. Ed invero “in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi riconducibili all'atto presupposto." In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l'atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell'atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato” (v. TAR Milano sez. II, 8 febbraio 2021 n. 360). In definitiva quindi per la pianta organica sarà necessario impugnare l'ultima revisione, sebbene impugnata quella precedente, poiché l'annullamento giurisdizionale di una pianta organica non comporta affatto la caducazione di quelle successive, le quali, anche quando non dispongano alcuna variazione rispetto al precedente assetto delle farmacie, non costituiscono provvedimenti meramente confermativi, ciascuna rilevando per diversi ed autonomi presupposti”, per cio' che attiene al trasferimento invece si dovrà valutare la lesività diretta del trasferimento alla nuova sede rispetto alla lesività derivata dalla precedente revisione della pianta organica. Hai un quesito? Contattaci Seguici su Facebook e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Videolottery e distanze minime dai luoghi sensibili.

    “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” quale distanza dai luoghi sensibili? I sistemi di gioco video lottery o VLT (di cui all’art. 110 comma 6 lettera b. del TULPS), autorizzati dalla Questura sono soggetti al limite minimo dei 300 metri secondo le leggi regionali ed i regolamenti comunali. Tale distanza deve essere misurata - e verificata poi dall'amministrazione comunale - oltre che rispettare ai sensi dell'art. 9 del decreto direttoriale AAMS 22.02.2010, il principio degli ambienti dedicati. E' poi posta a carico delle leggi regionali la determinazione ed il contenuto precettivo, ed infatti è potesta delle legge regionale distinguere le “sale da gioco” (quali “locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”) dagli “spazi per il gioco” (quali “gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente”), oltre che la disciplina, delle distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco (definiti come” gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”) Sussiste poi la competenza regolamentare comunale per l'applcazione delle norme in tema i pubblica sicurezza di cui al TULP articoli 86 e successivi che puo' anche integrare come nel caso delle zone sensibili la normativa regionale. E' solo il caso di precisare che Videolotterie (VLT) sono quelle apparecchiature nel settore dei giochi da divertimento ed intrattenimento legali; si può affermare che le VLT rappresentino un'evoluzione delle tradizionali AWP poiché connessi ad un sistema centralizzato. Distanza degli apparecchi di gioco di 300 metri dalle zone sensibili Quanto alla distanza è prescritto dalla leggi regionali il rispetto del limite dei 300 metri dalla zone contenenti luoghi sensibili. La distanza - di solito imposta dalla legge regionale - deve essere misurata secondo il percorso penale piu' breve Quali sono le zone sensibili? Esiste un elenco? Di recente il Tar ha ritenuto "sensibili" le “strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori” ma anche i luoghi pubblici adibiti allo svago, come ad esempio i giardinetti pubblici. Le amministrazioni comunali, pertanto, possono anche ampliare il novero dei luoghi sensibili purché tengano di conto del contesto e dei profili di sicurezza pubblica. Orbene, la inclusione delle aree verdi pubbliche nel contesto delle aree sensibili ben risponde a tale principio, dal momento che risulta del tutto ragionevole affiancare a scuole e case di riposo (definite direttamente dalla legge come aree sensibili) anche punti di maggior ritrovo e aggregazione delle medesime fasce di popolazione che frequentano i primi. Ecco quindi che possiamo fissare alcuni punti comuni della legislazione in tema di giochi e di contrasto alla ludopatia, L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente, Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dalla normativa regionale di riferimento per i quali non puo' essere rilasciata l'autorizzazione tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. Facendo tesore di alcuni testi regionali possiamo quindi individuare i seguenti concetti chiave, ovvero a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attivita' di gioco con vincita in denaro il cui esercizio e' autorizzato ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico; c) per "luoghi sensibili", salvo l'attività Comunal che ne individui di ulteriori, devono intendersi: 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le universita'; 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; 4) le caserme militari; 5) i centri di aggregazione di anziani; 6) tutti i luoghi di culto; 7) i cimiteri e le camere mortuarie; La normativa, coordinanata a livello nazioale e soggetta ai controlli di AAMS è comunque demandata a regolamentazione regionale e comunale, sarà quindi necessario una analisi caso per caso salvi i punti prestabiliti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e segg e 110 e segg.) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Dehors, per Bar e Ristoranti, la stagione estiva è salva.

    Le strutture a servizio di attività commerciali installate su suolo pubblico, comunemente denominate “dehors”, per poter rientrare nella dizione di “attività edilizia libera” di cui all’art. 6, comma 1, lett. e - bis), del d.P.R. n. 380 del 2001, devono rispondere a due requisiti: uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, palesato dalla loro permanenza massima sul suolo per un periodo non superiore a centottanta giorni (termine che deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore); l’altro strutturale, consistente nella loro realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale, e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente. E la tutela del paesaggio? Dalla diversa angolazione della tutela del paesaggio, le installazioni in controversia sono esonerate dall’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ove si tratti di opere “di lieve entità”, Ma attenzione lieve entità va valutata nell’accezione declinata alla voce “A.16” dell’Allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che intende per tali quelle (tra l’altro) destinate a permanere sul suolo per un periodo «comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare». Hai un quesito? Leggi il Blog, Seguici o Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Reati Edilizi, la doppia conformità e l'autorizzazione sismica.

    In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. Cass.Pen. 2357/2023 Tale assunto risale ad una compiuta ricostruzione in tema di reati edilizi, di doppia conformità e di incidenza che ha l'autorizzazione sismica compiuta dal 2021 dal Tar Napoli. Scopri gli articoli in Urbanistica, o Fai il tuo quesito In estrema sintesi la disciplina sismica non consente il meccanismo della doppia conformità stante l'elevata pericolosità per l'incolumità pubblica. Vediamo il perché, se non hai tempo corri alle conclusioni In via preliminare occorre muovere dall’art. 94, comma 1, del d.P.R. n.380 del 2001 che, riprendendo l’art. 18 della Legge n.64 del 1974, stabilisce che: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”. Sul punto è stato chiarito che l’intento unificatore del citato art.94 è “palesemente orientato ad eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile”, materia in cui peraltro, come per il governo del territorio, compete sempre allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (Corte cost., 20.7.2012, n.201; 5.5.2006, n.182). In questa ottica l’art. 94, che esprime il fondamentale principio della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale per l’inizio dei lavori nelle località dichiarate sismiche, è stato così ritenuto espressione di un “principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile” (Corte cost., 12.4.2013, n.64; 5.11.2010, n.312). Non hai tempo? Corri alle conclusioni La giurisprudenza maggioritaria è consolidata nel ritenere, alla stregua del citato art.94, che l’autorizzazione sismica, sebben non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), è pur sempre condizione di efficacia dello stesso e, quindi, è necessaria per l’inizio dei lavori ( Cass. Pen., III, 9.7.2008, n. 38405); Così' come la stessa incompletezza dell'autorizzazione sismica in sanatoria sia un profilo rilevante ai fini del rigetto dell'istanza. Hai un quesito? Contattaci Peraltro va considerato che anche disposizioni in materia di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, come l’art. 96 del d.P.R. n. 380 cit. secondo cui “1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni”, sono norme relative all’accertamento in sede penale delle violazioni sismiche, che in alcun modo possono essere interpretate come volte a consentire il rilascio di un’autorizzazione postuma rispetto a interventi già posti in essere. Egualmente è a dirsi per i successivi artt. 98, 99 e 100, che consentono: a) al giudice penale di impartire con il decreto o la sentenza di condanna le “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme […], fissando il relativo termine” che, in caso di irrevocabilità della sentenza o di esecutività del decreto, possono essere eseguite dal competente ufficio tecnico regionale, “se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato”; b) alla Regione, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, di ordinare con provvedimento definitivo, adottato sentito l’organo tecnico consultivo della Regione, “l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse”. Seguici sui Social È di ogni evidenza che le disposizioni da ultimo citate, quali applicabili ratione temporis, non danno in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita. Puo' anche interessarti "Gli interessi paesaggistici ed i vincoli comunali" Opere soppalcate, quando necessitano di un permesso di costruzione. In proposito la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che, ai fini della costruzione di aree soppalcate, occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che “occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 10.12.2007, n. 15871; 27.6.2005, n. 8681). Come anche statuito dal giudice di appello (Cons. Stato, IV, 3.9.2014, n. 4468), “un soppalco realizzato, avente superficie di 20 mq. e posto a mt. 1,98 dal soffitto, amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell'immobile destinato ad attività commerciale e, creando un'ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10 comma 1 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di costruire”. Articoli in Diritto Urbanistico ed Amministrativo L'opera repressiva della Pubblica Amministrazione una volta "scoperta" la non legittimità. In mancanza di siffatte prescrizioni ben puo' l'amministrazione procedere a sanzione demolitoria prevista dal DPR 380/01 nell’esercizio del suo potere di vigilanza e di repressione degli abusi ex art. 27 DPR n.380/2001, a fronte di un opera realizzata in violazione dell’art. 32 comma 1, lett. f) che sanziona con la demolizione le opere realizzate in spregio della normativa antisismica. (“entro un termine ragionevole”) perché, se così fosse, si dovrebbe considerare comunque e sempre “ragionevole” l’autoannullamento effettuato dall’Amministrazione entro 18 mesi, laddove nulla vieta di ritenere irragionevole anche un provvedimento in autotutela adottato entro il predetto termine. Hai un quesito? Scopri il blog e trova il tuo caso La stessa Adunanza Plenaria (17.10.2017, n.8) ha di recente chiarito che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro. L’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); in ogni caso la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte. L'autorizzazione sismica.. Peraltro non sarebbe in ipotesi neanche invocabile l’art. 36 del d.P.R. n.380 cit., dal momento che l’applicazione dell’istituto dell’accertamento di conformità non può che essere armonizzata con i successivi artt. 96, 98, 99 e 100, che delineano le uniche modalità attraverso le quali la legge rende possibile pervenire all’effetto utile di conservare un manufatto realizzato ab origine in carenza di autorizzazione sismica. Mancando una puntuale disciplina positiva dell’autorizzazione sismica in sanatoria, va evitato il rischio di introdurre in una materia così delicata per l’incolumità delle persone – peraltro neppure pienamente disponibile da parte del legislatore regionale – una sorta di sanatoria giurisprudenziale fondata sull’accertamento postumo della conformità dell’opera comunque edificata alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche al momento della richiesta. Una simile sanatoria evocherebbe l’omologo controverso istituto riconosciuto privo di valore qualificante in molte pronunce del giudice amministrativo (Cons. Stato, VI, 18.1.2019, n.470; ed espressamente escluso dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 cit. Conclusione: In definitiva, può ritenersi che nel sistema introdotto dagli artt. 94 ss. del d.P.R. n.380, si ribadisce come applicabile ratione temporis, non sia stato previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite ed assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria, ovvero che sia portato a conoscenza dell’ufficio tecnico regionale per effetto di una auto-denuncia di chi ne sia stato l’autore.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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