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- Le garanzie nel codice degli appalti
Nel contesto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), la garanzia per l'adempimento si identifica principalmente nella garanzia definitiva. Questa garanzia è un istituto fondamentale che tutela la stazione appaltante (l'ente pubblico che affida il contratto) contro il rischio di inadempimento da parte dell'appaltatore (l'operatore economico che si è aggiudicato la gara). ma quali sono le funzione e scopi della garanzia definitiva? Rispondiamo precisando che la garanzia definitiva ha una duplice funzione: * Garantire la corretta e puntuale esecuzione del contratto: copre tutti gli obblighi e gli oneri che l'appaltatore si è assunto con la sottoscrizione del contratto d'appalto, inclusi la qualità dei lavori, dei servizi o delle forniture, il rispetto dei tempi e la conformità alle specifiche tecniche. * Coprire gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante : in caso di inadempimento, la stazione appaltante può "escotere" la garanzia, ovvero chiedere al garante (banca o compagnia assicurativa) il pagamento dell'importo garantito per risarcire i danni subiti, come il costo per affidare il completamento dell'opera ad un altro soggetto o le penali contrattuali. Le garanzie nel codice degli appalti L'istituto della garanzia definitiva è disciplinato principalmente dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. I punti chiave della normativa sono: * Obbligatorietà: L'appaltatore è obbligato a costituire la garanzia definitiva prima della stipulazione del contratto. La sua mancanza impedisce la formalizzazione dell'accordo. * Importo : L'importo della garanzia è stabilito dal bando di gara. Generalmente è pari al 5% dell'importo contrattuale. Tuttavia, l'importo può variare in determinate circostanze: * Aumento in caso di ribasso eccessivo: Se l'offerta dell'appaltatore ha ottenuto un ribasso superiore a determinate soglie, l'importo della garanzia viene incrementato per tutelare maggiormente la stazione appaltante. * Riduzioni : Sono previste riduzioni dell'importo per gli operatori economici in possesso di certificazioni di qualità, come l'attestazione SOA (per i lavori) o altre certificazioni specifiche (ad esempio, per la gestione ambientale o la sicurezza). *La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione (deposito di denaro o titoli) o di fideiussione bancaria o assicurativa. Nella pratica, la fideiussione assicurativa è la forma più diffusa. * Durata : La garanzia rimane in vigore fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque entro dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Una parte della garanzia può essere svincolata progressivamente in base all'avanzamento dell'esecuzione del contratto. Vediamo le Differenza con altre garanzie: È importante non confondere la garanzia definitiva con le altre garanzie previste dal Codice degli appalti: * Garanzia provvisoria : Ha lo scopo di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta durante la fase di gara. Viene svincolata al momento dell'aggiudicazione (per gli esclusi e il secondo classificato) o alla sottoscrizione del contratto (per l'aggiudicatario). * Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile : Non sostituisce la garanzia definitiva, ma la integra. Ha una funzione diversa, che è quella di coprire i danni a cose o persone durante l'esecuzione dell'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 10, del Codice. * Polizza di garanzia decennale postuma : È una garanzia successiva al collaudo che copre i vizi e i difetti dell'opera che si manifestano dopo la sua ultimazione, per un periodo di dieci anni. Leggi il blog o contattaci La giurisprudenza ritiene che per l’escussione della garanzia il rischio debba essersi effettivamente concretizzato e nel caso risarcitorio deve essere quindi quantizzata anche la somma oggetto di danno non essendo sufficiente il semplice pericolo di subire un pregiudizio. Diversa invece e la Garanzia Provvisoria: Inadempimento in fase di gara La giurisprudenza, in particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 7/2022), ha chiarito che l'escussione della garanzia provvisoria è una misura che ha natura compensativa, non sanzionatoria. Questo significa che la sua finalità non è punire l'operatore economico, ma risarcire la stazione appaltante per i costi e i disagi derivanti dall'esclusione dell'operatore che, ad esempio, non possedeva i requisiti dichiarati. L'Adunanza Plenaria ha anche stabilito che: * Solo l'aggiudicatario può essere soggetto all'escussione: La garanzia provvisoria può essere escussa solo nei confronti dell'aggiudicatario che, per un fatto a lui imputabile, non sottoscrive il contratto. * Non è necessaria la dimostrazione del danno: Trattandosi di un effetto legale dell'inadempimento, la stazione appaltante non è tenuta a provare in concreto l'entità del danno subito. L'incameramento ha una funzione di compensazione predeterminata. Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) ha recepito questo orientamento, specificando che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario. Mentre per Garanzia Definitiva: Inadempimento in fase esecutiva la giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali: * Necessaria la dimostrazione dell'inadempimento: L'escussione è possibile solo in presenza di un inadempimento grave e imputabile all'appaltatore. Non basta un semplice ritardo o un piccolo errore. L'inadempimento deve giustificare la risoluzione del contratto o, comunque, un danno rilevante per la stazione appaltante. * Fideiussione "a prima richiesta": Le fideiussioni negli appalti pubblici sono quasi sempre "a prima richiesta" (o on demand). Ciò significa che il garante (la banca o la compagnia assicurativa) è obbligato a pagare alla semplice richiesta della stazione appaltante, senza poter eccepire l'inadempimento dell'appaltatore o la mancanza di un danno. Il garante paga e solo in un secondo momento potrà rivalersi sull'appaltatore per recuperare la somma. * Natura risarcitoria: A differenza di quella provvisoria, la giurisprudenza ha tradizionalmente riconosciuto alla garanzia definitiva una funzione risarcitoria. Di conseguenza, una parte della giurisprudenza (specialmente quella di merito) ha sostenuto la necessità per la stazione appaltante di provare l'esistenza e l'entità del danno subito per incamerare la garanzia, sebbene questa tesi sia spesso superata dalla prassi delle fideiussioni a prima richiesta. Sul punto Trib. Roma 10268/2024. Giurisdizione competente Le controversie relative all'escussione della garanzia hanno una ripartizione di competenza tra giudice amministrativo e giudice ordinario: Giudice amministrativo : È competente per le controversie relative all'escussione della garanzia provvisoria, in quanto l'atto di incameramento è strettamente collegato a una fase procedurale della gara d'appalto. Giudice ordinario : È competente per le controversie relative all'escussione della garanzia definitiva , poiché si tratta di un'azione che riguarda l'esecuzione di un contratto (la fideiussione) e presuppone la risoluzione del contratto d'appalto, materia che rientra nella giurisdizione del giudice civile. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio
E' possibile subire una azione revocatoria a seguito di un trasferimento immobiliare accordato tra coniugi in sede di separazione o divorzio? L'atto con cui è assegnata la casa coniugale è revocabile su azione di una Banca per un debito pre esistente alla separazione o al divorzio? Un banca - che ha acquistato la posizione da una precedente Banca, può agire in revocatoria contro l'atto con cui viene sottratto un immobile a garanzia del credito? La risposta ai quesiti è affermativa (Cassazione 26127/2024). La Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana (revocatoria) in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741) In particolare, Cass. n. 8516/2006 ha evidenziato come, in accordo con i postulati della concezione c.d. “privatistica” della separazione consensuale la Corte ha ripetutamente affermato che l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l'interesse di questi ultimi”. Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio Con la conseguenza, tra l'altro, che l'avvenuta omologazione lascia affatto impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle regole generali (Cass., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6625). Al tempo stesso, la Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass., sez. I, 11 novembre 1992, n. 12110) ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione (cfr., in tal senso, già la remota Cass., sez. I, 12 giugno 1963, n. 1594), clausole che presentano, peraltro, una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (cfr. Cass., sez. I, 02 dicembre 1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass., sez. II, 17 giugno 2004, n. 11342); con riguardo altresì a clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cass., sez. I, 17 giugno 1992, n. 7470). Leggi il blog e trova il tuo caso oppure contattaci Considerato, tuttavia, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, si è pure affermato che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare; Sulla possibilità di cessione dei crediti da una Banca ad altro soggetto si evidenzia la legittimità secondo quando chiarito dalla Cassazione del 22 febbraio 2022, n. 5857. in conclusione, gli atti se posti in essere in danno dei creditori sono revocabili con gli ordinari mezzi del processo civile Studio Legale Angelini Lucarelli
- Come disfarsi di un immobile scomodo la rinuncia abdicativa
É possibile rinunciare ad una proprietà immobiliare senza procede né alla donazione né alla vendita? La risposta appare affermativa, con il meccanismo della rinuncia abdicativa, questo é quando si ricava dalla sentenza della Cassazione 23093/2025, unica nel suo genere. La rinuncia abdicativa in favore dello Stato, quando é possibile rinunciare ad un immobile “scomodo” in favore dello Stato. La sentenza tra spunto da un atto di rinuncia operato da un privato in favore dello Stato e nella conseguente impugnativa avviata dall’avvocatura dello Stato per violazione dei parametri legali e costituzionali. Come disfarsi di un immobile la rinuncia abdicativa La Cassazione ha precisato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Vedi il video sull'articolo Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››. Leggi pure: L'immobile all'asta e le clausole abusive Ed ancor allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare appaia, non di meno animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo Leggi il blog e trova il tuo caso, altrimenti contattaci ...esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio..." Cass. 23093/2025. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Le domande del concorso farmacie tra vecchio e nuovo modello
Nel concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, la prova d'esame è basata su un test a risposte multiple. Le domande riguardano diverse materie professionali e legislative. le domande del concorso ordinario per le farmacie sono estratte da una banca dati ufficiale, solitamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sui siti istituzionali. Storicamente, il concorso ha fatto riferimento a una banca dati di 3000 domande. Le materie che tipicamente sono oggetto delle domande includono: * Farmacologia: principi attivi, meccanismi d'azione dei farmaci, interazioni, effetti collaterali. * Tecnica farmaceutica: preparazione di farmaci, galenica, norme di buona preparazione. * Chimica farmaceutica: struttura dei farmaci e loro sintesi. * Legislazione farmaceutica: normative che regolano la professione e l'esercizio della farmacia, come la legge 475/1968, la legge 362/1991 e altre disposizioni correlate. * Farmacognosia: studio dei principi attivi di origine naturale. * Tossicologia: sostanze tossiche e loro effetti. * Farmacoeconomia: gestione e organizzazione della farmacia, aspetti economici del servizio farmaceutico. * Diritto sanitario: legislazione che regola il sistema sanitario in generale, oltre alla specifica legislazione farmaceutica. Per prepararti al meglio, è fondamentale: * Consultare il bando di concorso: ogni bando (pubblicato a livello regionale a cadenza almeno quadriennale) specifica esattamente le modalità della prova e l'eventuale banca dati di domande da cui verranno estratte. * Studiare la normativa di riferimento: le leggi e i decreti che regolano la professione sono una parte cruciale del programma. Le domande del concorso farmacie tra vecchio e nuovo modello La base normativa é costituita dal Dpcm 298 del 1994 oltre alla normativa dettata dal decreto 269 del 2003 e dalla legge 362 del 1991. Le domande su base Regionale vengono invece estratte da una banca dati nazionale oggi aggiornata con il Decreto Legge 205 del 11 agosto 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2025. Link al nuovo decreto * Utilizzare software di preparazione: esistono numerosi programmi e siti che simulano la prova d'esame con le domande ufficiali per permettere un'esercitazione mirata. Segui la pagina sui social È importante sottolineare che la procedura e le domande possono variare leggermente in base al bando specifico indetto dalla singola Regione le cui sedi sono aggiornate periodicamente a seguito delle revisioni biennali disposte dai Comuni. Leggi il blog in diritto farmaceutico É solo il caso di evidenziare che nel concorso ordinario finiscono le sedi non aperte nei precedenti concorsi (straordinario e ordinario) che siano state confermate dai Comuni in fase di approvazione e conferma della pianta organica. Leggi i post sui concorsi A ciò si aggiunga che a settembre 2025 sono stati pubblicati i nuovi quiz da parte del Ministero con le domande ma tali quesiti si dovrebbero applicare SOLO ai concorsi successivi a quelli indetti alla data di pubblicazione ecco quindi che al concorso Puglia si applicano i quiz della versione dell’anno 2011 sebbene tale scelta non sia condivisa dagli Ordini . Tale aspetto potrà essere oggetto anche di ricorsi amministrativi. Hai un dubbio? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Tv pirata e conseguenze per l’utente abusivo
In caso di abbomanti o collegamenti pirata a Pay-tv a pagamento quali sono le conseguenze per l’utente finale? L'utilizzo di abbonamenti pirata per la visione di contenuti a pagamento (come nel caso dell'IPTV, noto come "pezzotto") costituisce un reato e può comportare conseguenze legali significative per l'utente finale. Ecco i principali rischi che i clienti abusivi possono affrontare: 1. Sanzioni Penali: La legge sul diritto d'autore punisce l'utilizzo fraudolento di apparati per la decodificazione di trasmissioni audiovisive. Le pene possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e multe che possono superare i 25.000 euro. In alcuni casi, si è parlato anche di pene più severe, a seconda del contesto e della gravità del reato. (Art 171 e segg legge 633/1941). Vi sono poi le ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico 615 ter cp e frode informatica 640 ter. Confisca dei dispositivi: In caso di condanna, le autorità possono disporre la confisca dei dispositivi utilizzati per la fruizione dei contenuti pirata, come televisori, decoder, computer o smartphone. 2. Sanzioni Amministrative: La visione di contenuti protetti da copyright attraverso canali non autorizzati espone l'utente a sanzioni amministrative. Le multe possono variare, ma in caso di recidiva possono raggiungere anche i 5.000 euro. Risarcimento danni: Le società detentrici dei diritti (le pay-tv) possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti, che possono ammontare a diverse migliaia di euro. 3. Rischi Tecnici e di Sicurezza: I servizi di streaming pirata sono spesso veicoli per la diffusione di malware e virus, mettendo a rischio i dati personali e la sicurezza dei dispositivi utilizzati. Attacchi hacker: L'utilizzo di piattaforme illegali espone gli utenti a rischi di attacchi informatici e furto di dati sensibili e furto di dati 📊 Ma Cosa c'è di nuovo? Negli ultimi anni, grazie a nuove leggi e all'evoluzione delle tecnologie investigative, le forze dell'ordine e le società titolari dei diritti sono diventate molto più efficaci nell'identificare e sanzionare gli utenti finali . Le indagini non si limitano più a colpire solo chi trasmette illegalmente, ma risalgono con facilità anche agli acquirenti dei servizi pirata, tracciando i pagamenti e gli indirizzi IP, basta leggere la cronaca di settembre 2025 . Le recenti operazioni di Guardia di Finanza e Polizia Postale, che hanno portato all'identificazione e alla sanzione di migliaia di utenti, dimostrano che il rischio di essere scoperti è diventato molto concreto. Tv pirata e conseguenze per l’utente abusivo ma quali sono le norme violate? La Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d'autore): L’ Art. 171-ter è una delle disposizioni centrali. Punisce chiunque, a fini fraudolenti, installa o utilizza apparati (come un decoder pirata o un servizio IPTV illegale) per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La pena può essere la reclusione e una multa. L’Art. 171-octies: norma fondamentale, in quanto si riferisce specificamente all'utilizzo fraudolento di apparati o codici di accesso per la visione di programmi a pagamento. La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 ("Legge anti-pirateria"): tale legge ha introdotto modifiche significative alla normativa esistente, inasprendo le sanzioni e ampliando i poteri dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per contrastare più efficacemente il fenomeno. Le principali novità sono: Ultimamente si é giunti alI’inasprimento delle sanzioni per l'utente finale: La legge ha aumentato la sanzione amministrativa pecuniaria per chi fruisce illegalmente di contenuti audiovisivi, portandola fino a 5.000 euro. Esiste poi il “Blocco dinamico" delle trasmissioni: L'AGCOM ha ottenuto il potere di ordinare il blocco immediato (entro 30 minuti) delle piattaforme di streaming pirata, in particolare durante gli eventi sportivi in diretta. É opportuno però soffermarsi sulla differenza tra reato e illecito amministrativo: È importante distinguere tra la sanzione penale e quella amministrativa. Il reato penale (reclusione e/o multa salata) è solitamente contestato a chi vende, distribuisce o gestisce i servizi pirata, in quanto la loro condotta è finalizzata al lucro e alla diffusione illecita su larga scala. L'illecito amministrativo (multa) è quello che viene contestato più frequentemente all'utente finale che acquista l'abbonamento per uso personale, senza scopo di lucro . Tuttavia, la giurisprudenza ha anche riconosciuto in alcuni casi la possibilità di contestare il reato penale anche all'utente finale, a seconda della gravità del fatto e del contesto o se tale utente abbia ad esempio un civile o o una attività che a sua volta diffonde il servizio pirata. In tali casi si può arrivare anche a disposizioni di chiusura da parte dell’autorità. Segui il blog on Line Quindi per concludere l'utente finale di un abbonamento pirata ove individuato viola sia la legge sul diritto d'autore (con specifiche disposizioni penali e amministrative) sia la più recente legge anti-pirateria, che ha reso le sanzioni più severe e il rischio di essere scoperti molto più alto. Le disposizioni sulla violazione del diritto di autore colpiscono svariati comportamenti sia da parte degli autori che degli intermediari che dell’utente finale, con possibilità anche di ravvedimento e ammorbidimento delle sanzioni in caso di collaborazione. (Articoli da 171 e seguenti della legge 633/1941). L’analisi del singolo caso quindi é determinante per comprendere il tipo di illecito e di sanzione a cui si potrebbe essere esposti anche in modo incolpevole. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità
Intestarsi un bene del defunto, come l'automobile, e poi rinunciare all'eredità, crea una situazione giuridica complessa e rischiosa in quanto determina la nullità della successiva rinuncia. La rinuncia all'eredità ha infatti un effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato a ereditare. Tuttavia, l'atto di "intestare" a proprio nome un bene che fa parte del patrimonio del defunto, come un veicolo, viene quasi sempre interpretato come un atto di accettazione tacita dell'eredità . L'accettazione tacita dell'eredità si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. segui la pagina su facebook Il passaggio di proprietà di un'automobile è considerato un atto di gestione o disposizione che va oltre la semplice conservazione dei beni. Pertanto, nel momento in cui un erede si intesta un bene, ad esempio una automobile, ha di fatto già accettato l'eredità in modo tacito. Conseguenze in caso di accettazione tacita dell'eredità L'atto di rinuncia all'eredità non avrà effetto. Avendo già compiuto un'azione che configura un'accettazione tacita, la successiva rinuncia sarà considerata invalida. Si diventa eredi a tutti gli effetti: con l'accettazione tacita si diviene eredi a tutti gli effetti e responsabilità per tutti i debiti del defunto (ad esempio, mutui, debiti fiscali, debiti con fornitori, ecc.) anche oltre il valore dell'eredità (accettazione pura e semplice). Ma a chi compete il controllo dell'accettazione tacita? Come si viene "scoperti" dai creditori? L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità Ecco i principali soggetti che possono rilevare e far valere un'accettazione tacita: 1. Il Notaio Quando si effettua un atto che riguarda un bene ereditario (ad esempio, la vendita di un immobile o la voltura di un veicolo), il notaio ha il dovere di accertare la provenienza del bene. Se il venditore è un erede, il notaio deve accertare la sua qualità di erede. Nel caso in cui non ci sia stata un'accettazione espressa (tramite atto notarile o scrittura privata autenticata), il notaio deve verificare se il chiamato all'eredità ha compiuto atti che configurano un'accettazione tacita. Per l'atto di vendita, il notaio trascriverà l'accettazione tacita dell'eredità, dando così una pubblicità legale a questa condizione. 2. I Creditori del defunto Se il defunto ha lasciato dei debiti, i suoi creditori hanno un interesse diretto a individuare gli eredi per poter richiedere il pagamento. Se un chiamato all'eredità rinuncia, ma in precedenza ha compiuto un atto di accettazione tacita (come, ad esempio, l'intestazione di un bene), i creditori possono impugnare la rinuncia e agire in giudizio per far dichiarare l'accettazione tacita e, di conseguenza, richiedere all'erede il pagamento dei debiti. In questo caso, sarà il giudice, nell'ambito del processo civile, a valutare i comportamenti del chiamato e a stabilire se costituiscono o meno un'accettazione tacita. 3. Tutti gli altri chiamati all'eredità Anche gli altri potenziali eredi (ad esempio, fratelli o cugini) potrebbero avere interesse a contestare la rinuncia di un altro chiamato, specialmente se questa rinuncia ha un impatto sulle loro quote ereditarie o se pensano che il chiamato abbia già disposto di beni ereditari. Anche in questo caso, la questione verrebbe affrontata in tribunale. 4. L'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate può agire per riscuotere le imposte di successione o altri debiti fiscali del defunto. Se un chiamato all'eredità ha compiuto atti che presuppongono l'accettazione, ma ha omesso la dichiarazione di successione o ha cercato di rinunciare, l'Agenzia delle Entrate può accertare e richiedere il pagamento delle imposte e delle sanzioni, sostenendo che l'accettazione tacita è già avvenuta. In sintesi, il "controllo" sull'accettazione tacita avviene non in modo automatico da parte di un ente specifico, ma si manifesta in caso di necessità, ovvero quando un soggetto (come un notaio, un creditore o un altro erede) ha un interesse legittimo a far valere in sede legale la qualità di erede di chi ha compiuto determinati atti. Leggi il blog e trova il tuo caso con il motore di ricerca, se hai un caso specifico contattaci È importante sottolineare che, sebbene la presentazione della dichiarazione di successione non costituisca di per sé accettazione tacita (è un mero adempimento fiscale), il pagamento delle relative imposte con denaro proprio o la voltura catastale di un immobile sono considerati dalla giurisprudenza atti che manifestano la volontà di accettare. Leggi i pure gli altri post in tema di successioni ed eredità Famiglia Divorzio ed Eredità Successione ed Eredità quali rimedi in caso di lesione della legittima Testamento e quote di legittima Studio Legale Angelini Lucarelli diritto delle successione Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacista Socio di Sas ed incompatibilità
Riprendiamo il tema caldo delle #incompatibilità in #farmacia per tornare su un tema più volte dibattuto ovvero la posizione non operativa del socio accomodante di SaS, una società di persone caratterizzata dalla differente posizione e responsabilità tra soci, per l’appunto accomandatari (amministratori ed illimitatamente responsabili) ed accomandanti (soci non operativi che possono avere anche una funzione di supporto) e quindi per evidenziare che un farmacista che è socio accomandante di una farmacia società in accomandita semplice (SAS) titolare di una farmacia non può operare in un'altra farmacia . E ciò in quanto come ben noto la Legge n. 362/1991, all'art. 8, comma 1, lettera b), stabilisce un'incompatibilità tra la partecipazione a una società titolare di farmacia e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (dipendente o lavoratore autonomo) di un'altra farmacia. socio di sas accomandante in farmacia Questa incompatibilità è considerata "assoluta" e si applica a tutti i soci, inclusi quelli accomandanti, anche se non hanno poteri di amministrazione o gestione . La ragione di tale norma è quella di evitare conflitti di interesse e di assicurare che il farmacista dedichi la sua attività professionale principalmente alla farmacia di cui è socio. A chi compente il controllo sulle incompatibilità di diritto farmaceutico? Il controllo é demandato alla Azienda Sanitaria locale a meno che non si tratti di procedura concorsuale nella quale il controllo é esercitato dagli uffici Regionali. Attenzione ⚠️ i controlli possono avvenire anche a distanza di tempo e portare all’avvio di procedimenti di sanzione/sospensione oppure all’avvio nei casi più severi di revoca o annullamento delle autorizzazioni regionali ottenute sulla base delle auto dichiarazioni del farmacista ritenute false o mendaci. Farmacia SaS e la pluripartecipazione Appare invece possibile che un farmacista sia socio accomandante di una farmacia possa avere la stessa posizione in altra farmacia a patto di non essere operativo in nessuna delle due e quindi a patto di non svolgere alcuna attività che possa generale conflitto di interessi. Tale impostazione valida per le società di capitali sembra replicabile anche nelle società di persone come la SaS ove l’accomandante non svolge attività gestorie Conclusivamente in tema di incompatibilità della legge 362/1991, anche se il socio accomandante non è coinvolto nella gestione quotidiana, la sua partecipazione in una farmacia SAS gli preclude la possibilità di lavorare in qualsiasi altra farmacia. Leggi pure: Le incompatibilità del socio nel concorso farmacie Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Societario Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie e lo sconfinamento dalla zona assegnata
In caso di sconfinamento dalla zona assegnata o prevista in pianta organica è possibile procedere a ricorso amministrativo nei termini di legge - 60 giorni - e chiedere l'annullamento degli atti autorizzativi. Questa la sintesi della sentenza con cui il Tar Napoli seguendo un pacifico orientamento sul tema, ha accolto il ricorso avverso la Regione Campania in una controversia che vedeva autorizzata una #farmacia ad aprire nella propria zona, pur invadendo con una pertinenza o una apertura la sede di altra farmacia. (Tar Napoli 5109/2025). Sul tema abbiamo scritto molto leggi pure: i confini della farmacia Tale sentenza segue il solco delineato dalla giurisprudenza in tema di "interesse a ricorrere" ovvero della possibilità di un #farmacista ad avviare un ricorso avverso le delibere istitutive autorizzative, sul tema si veda la sentenza Tar Napoli 869/2017 secondo cui: ".. è altrettanto indubitabile che sussiste in capo alle ricorrenti, già titolari di sede farmaceutica, una situazione soggettiva differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini e un interesse a che la collocazione della nuova farmacia sia rispettosa della zonizzazione comunale e dei limiti legali in tema di distanze in funzione della corretta distribuzione sul territorio comunale delle farmacie autorizzate e del principio di concorrenza.." Leggi pure: "L'interesse a ricorrere del farmacista" Prima di concludere una notazione pratica, è necessario valutare l'interesse a ricorrere PRIMA di procedere ad un ricorso" al fine di evitare problemi procedurali che nulla hanno a che vedere con il problema oggettivo riscontrato nel territorio La sentenza di Napoli 5109/25 infatti oggi è sospesa dal Consiglio di Stato, il quale dovrà pronunciarsi nel merito della vicenda. Attendiamo sviluppi. Seguici e rimani aggiornato, oppure contattaci per un Tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Le spese per la palestra dei figli nella separazione
Le spese per la palestra dei figli sono spese straordinarie all’interno di una separazione tra coniugi? Generalmente le spese per la palestra dei figli sono considerate spese straordinarie in una separazione tra coniugi. Vediamo però la Differenza tra Spese Ordinarie e Straordinarie ⚖️ La distinzione è fondamentale in quanto: Le Spese ordinarie : sono quelle prevedibili, periodiche e necessarie per la vita di tutti i giorni del figlio. Rientrano nell'assegno di mantenimento mensile (es. vitto, abbigliamento, utenze, spese scolastiche di base). Le Spese straordinarie: sono imprevedibili, eccezionali o saltuarie, e solitamente di una certa rilevanza economica. Non rientrano nell'assegno mensile e devono essere ripartite tra i genitori, di norma al 50% (a meno di diversi accordi). Ecco quindi che le spese per le attività sportive e ricreative, come l'iscrizione in palestra, rientrano in quest'ultima categoria. Non bisogna dimettere però le regole applicative in tema Criteri e Consenso 🤔 delle spese di famiglia Per le spese straordinarie, il genitore che le sostiene deve generalmente seguire alcune regole: 1) Preventivo accordo : è fondamentale ottenere il consenso dell'altro genitore prima di sostenere la spesa. La richiesta può essere fatta via email, messaggio o raccomandata. Se l'altro genitore non risponde entro un certo periodo (solitamente stabilito nei protocolli dei tribunali, ad esempio 5-10-30 giorni), il silenzio può essere interpretato come assenso tacito. Attenzione però che questa non é una regola giudica ma una usanza che ricorre. Vi é poi da evitare conflitti su spese di modico valore che potrebbero rappresentare solo atti emulativi. Necessaria quindi una rilevanza economica: le spese devono essere di un importo significativo. Vi é poi il capitolo “ prove delle spese ” ovvero della documentazione: è necessario conservare le ricevute, le fatture o gli scontrini per poter richiedere il rimborso. Si tratta di rimborso quindi di spese che sono state anticipate Le spese per palestra dei figli nella separazione Leggi gli altri post in diritto di famiglia Il punto fondamentale é quello dell’ del minore: la spesa deve essere sostenuta nell'interesse del figlio ma compatibile con il tenore di vita dei genitori. ecco quindi per tornare al nostro quesito in tema di spese per la palestra, in alcuni casi specifici, se lo sport era già praticato dal figlio prima della separazione, il consenso può non essere strettamente necessario, a meno che non ci siano gravi motivi per cui un genitore si opponga, ad esempio motivi di salute o di sicurezza per il minore. Per le nuove attività, invece, l'accordo è sempre consigliabile. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- I benefit aziendali per i farmacisti
In questo periodo di alta richiesta di personale qualificato per lavorare nelle farmacie e nelle aziende farmaceutiche ci viene chiesto quali possono essere i “benefit” da aggiungere alla busta paga per attirare nuove risorse. Da qui la domanda, Quali sono i benefit per i farmacisti dipendenti? I titolari possono offrire una varietà di benefit ai propri dipendenti, che rappresentano un'aggiunta alla retribuzione base. I benefit possono essere distinti in diverse categorie: * Welfare Aziendale : Questi benefit sono volti a migliorare il benessere dei dipendenti e includono: * Buoni pasto: per coprire le spese del pranzo, molto in voga in questo periodo. * Assicurazioni sanitarie integrative : per coprire visite mediche, esami e altre spese sanitarie non completamente coperte dal sistema sanitario nazionale, oppure assicurazioni per servizi accessori come le spese di diagnostica sanitaria di alta specializzazione. * Fondi pensione integrativi: per integrare la pensione futura. Da non sottovalutare in quanto rientranti in una retribuzione indiretta. Leggi gli articoli a tema in diritto farmaceutico * Asili nido o rimborsi per le spese scolastiche : per aiutare i genitori a conciliare lavoro e famiglia. Si pensi all’assistenza nelle città per le giovani coppie. * Convenzioni con palestre o centri benessere: per promuovere uno stile di vita sano. * Servizi di supporto psicologico : per gestire lo stress e migliorare il benessere psico mentale. Esistono poi i cd “ Fringe Benefit ” Si tratta di beni e servizi che l'azienda offre ai dipendenti, come ad esempio: * Auto aziendale: spesso concessa anche per uso personale, ad un farmacista già Q2 o direttore. * Telefoni cellulari e computer portatili: anche per uso personale. * Alloggi : in alcuni casi, la farmacia può fornire un alloggio al dipendente, si pensi alle sedi montane o alle farmacie succursali o al responsabile del dispensario farmaceutico di una zona disagiata o turistica. * Incentivi economici: Questi benefit sono direttamente legati alla performance del dipendente o dell'azienda, come ad esempio: * Bonus e premi di produzione: legati al raggiungimento di obiettivi individuali o di gruppo per determinati sevizi come quelli legati alla farmacia dei servizi. * Stock option o piani di azionariato diffuso : che permettono ai dipendenti di diventare azionisti dell'azienda. Questo tipo di benefit può riguardare grandi imprese o gruppi societari, non é il tipico caso legato alla farmacia Italiana. I benefit aziendali per i farmacisti L'introduzione di questi benefit può avere dei vantaggi fiscali sia per la farmacia o l’azienda del settore che per il dipendente, in quanto spesso sono esenti o parzialmente esenti da tassazione e contributi. I benefit non solo arricchiscono la retribuzione, ma possono anche aumentare la motivazione, la fedeltà e la soddisfazione dei dipendenti, rendendo l'azienda più competitiva sul mercato del lavoro. E tu di a quale benefit daresti maggior valore ? Prima di chiudere é opportuno fare una precisazione, il benefit solitamente é offerto dalla farmacia in fase di assunzione per attirare nuovi collaboratori ma nulla esclude che possa essere oggetto di trattativa anche in corso di rapporto lavorativo per il raggiungimento di obiettivi o per un periodo proficuo di lavoro. Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il contratto di rent to buy ed i vantaggi nella gestione dei bonus
Il "rent to buy" è un contratto atipico di carattere immobiliare che combina un contratto di locazione come l’affitto con un normale contratto preliminare di vendita, ma con lo scopo di permettere di acquistare l'immobile in non subito ma in un secondo momento godendo però dell’immobile sin da subito e poi detraendo dal prezzo finale tutto o una parte dei canoni di affitto già pagati. In sintesi l’affitto pagato andrà decurtato dal prezzo e costituirà come acconto del prezzo finale Il contratto di rent to buy ha più fasi poiché ad una prima parte di godimento dell’immobile che tecnicamente é in affitto (locazione) dietro il pagamento di un canone se ne affianca un’altra di acquisto vero e proprio dove parte del canone pagato verrà detratto dal prezzo finale. L’acquisto rimane comunque una possibilità e non un obbligo per il conduttore che avrà anche la possibile di avere indietro la parte di canoni pagati per la quota relativa al prezzo/valore dell’immobile. Immaginiamo infatti di avere un canone in cui a fronte di 500 euro pagati mese, la metà sia imputabile al godimento e l’altra metà avrà valore di acconto. In tale ipotesi in caso di mancato contratto finale di acquisto sarà restituita la parte che é stata pagata in virtù a dell’acquisto. Ma Perché procedere con il rent to buy? L’acquirente può ritardare l’acquisto e usare il bene sin da subito. in termini legali se Il contratto, se trascritto nei registri immobiliari, protegge il conduttore da eventuali vendite dell'immobile a terzi o da pignoramenti che potrebbero colpire il proprietario. il venditore dal proprio conto potrà aggirare (legalmente) i termini di rivendita, si pensi al caso dei vincoli per i bonus edilizi o alle plusvalenze, rimandando il perfezionamento della vendita nel futuro ma mettendo sin da subito a reddito il proprio patrimonio immobiliare. Vantaggi per il venditore (concedente): * Aumento del bacino di acquirenti: Il contratto attira persone che non possono accedere subito a un mutuo, ampliando il mercato. * Reddito immediato: Il proprietario riceve un canone mensile, garantendo un'entrata costante per tutto il periodo. * Mantenimento della proprietà: Mantiene la proprietà dell'immobile fino alla conclusione dell'affare, e in caso di mancato acquisto, può rientrarne in possesso. Svantaggi per il venditore (concedente): * Rinvio dell'incasso: L'incasso dell'intera somma viene posticipato nel tempo. * Rischio di inadempienza: In caso di mancato pagamento da parte del conduttore, il proprietario potrebbe dover affrontare una procedura legale per rientrare in possesso dell'immobile.
- Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota
Eredità e successioni: la Lesione della quota legittima ed il valore dell’asse ereditario da dividere Nel presente post affrontiamo il tipico caso in cui un familiare si sente leso dalle attività distrattive poste in essere dal defunto prima di morire che hanno impoverito l’asse ereditario. Ricostruiamo quindi un caso studio per comprendere quali siano i passaggi legali da affrontare in sede di successione ereditaria. Un farmacista (chiamiamolo nel nostro esempio Mario) ha due figli, un maschio (Paolo) e una femmina (Anna). In vita, Mario compie due atti che, dopo la sua morte, potrebbero aver leso la quota legittima del figlio Paolo e precisamente: L’aver donato un appartamento alla figlia Anna. L’aver donato il 30% delle quote della S.r.l. della farmacia al proprio fratello, zio di Paolo. Alla morte di Mario, quindi il figlio Paolo si accorge che il patrimonio ereditario del Padre defunto è composto solo da una piccola somma di denaro in banca e nota che le donazioni fatte in vita dal padre hanno ridotto drasticamente la sua parte di eredità, che per legge dovrebbe essere tutelata. Per far valere il suo diritto, Paolo decide quindi di agire in giudizio con l'azione di riduzione , chiedendo al Tribunale che le donazioni fatte dal padre siano ricalcolate nellasse ereditario e quindi “ridotte” in modo da ricostituire la sua quota legittima. In esecuzione del principio stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 20954 del 2025, Paolo non dovrà preoccuparsi, nella fase iniziale della causa, di produrre una perizia dettagliata che quantifichi esattamente il valore dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni. Il problema infatti é sempre stato quello di dover assolvere all’onere di provare sin da subito la lesione della quota e l’individuazione della esatta quota. É questa la grande novità in tema di azioni a difesa della legittima Secondo il principio stabilito dalla Cassazione, a Paolo sarà sufficiente: Rendere verosimile la lesione : Nella sua domanda giudiziale, Paolo dovrà semplicemente allegare che le due donazioni del padre degli defunto (l'appartamento alla sorella Anna e la donazione delle quote della farmacia allo zio) hanno ecceduto la quota disponibile del padre, danneggiando la sua quota legittima di erede. Non deve allegare un calcolo matematico preciso, ma semplicemente dimostrare che le donazioni sono state effettuate e che, in linea di principio, potrebbero aver causato il danno. leggi pure in tema di eredità: Testamento successivo e quote di legittima La successione ereditaria della farmacia Dimostrare il quantum in corso di causa: Sarà poi nel corso del processo che il giudice, anche avvalendosi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU), stabilirà il valore esatto dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni. Leggi pure Famiglia divorzio ed eredità In questo modo, verrà calcolata la " riunione fittizia" dell'intero patrimonio del defunto, e solo allora si potrà determinare con esattezza l'entità della lesione e, di conseguenza, la misura della riduzione necessaria per reintegrare la quota di Paolo. In conclusione , la sentenza del luglio 2025 in tema di successione e lesione della quota di legittima della Cassazione agevola l’erede che ritiene di essere stato leso consentendogli di avviare il processo senza dover sostenere subito i costi e la complessità di una perizia tecnica, che diventerà invece uno strumento probatorio fondamentale nelle fasi successive del giudizio. Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota Secondo questa decisione, nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima ( la parte di eredità che spetta per legge agli eredi più stretti) vengano contestate in sede giudiziale, l'erede legittimario non ha (più) l'onere di quantificare con precisione l'entità della lesione fin dall'inizio. Patrimonio del defunto al momento della morte e ricostituzione fittizia ai fini del calcolo delle quote Prima di chiudere una precisazione, l’azione si riduzione opera sul patrimonio virtuale del defunto che viene fittiziamente ricalcolato. Ed infatti per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre al momento della morte e quindi per calcolare le quote , si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. Leggi i post dedicati al l’argomento se non trovi il tuo caso contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli























