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  • Farmacia dei Servizi Vs Ambulatori Specialistici

    Si possono sovrapporre i servizi dell’ambulatorio specialistico a quelli previsti dalla farmacia dei servizi? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Sono assimilabili gli #ambulatori specialistici alla #farmacie nell’ottica della farmacia dei servizi? Al contrario, come si vedrà, numerose sono le differenze tra le farmacie e gli ambulatori specialistici avuto riguardo: 1) alla peculiare posizione giuridica delle prime nel nostro ordinamento, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. C. Cost., sentenze nn. 171 del 2022 e 66 del 2017; Cons. Stato, Ad. Plen. 14 aprile 2022, n. 5; Cons. Stato, Comm. Spec. ad. 22 dicembre 2017, par. 3 gennaio 2018, n. 69/2018; Cass. civ., Sez. Un., 14 dicembre 2023, n. 35092); 2) alle prestazioni che vengono rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi (in forza della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal successivo d.lgs. n. 153 del 2009) le quali non possono essere assimilate alle attività svolte all’interno delle strutture sanitarie convenzionate, considerato che le farmacie rendono “servizi a forte valenza socio-sanitaria” (ai sensi dell’art. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69) e le strutture ambulatoriali sono abilitate, invece, all’esercizio di “attività sanitarie” (ai sensi dell’art. 8 bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502). Seguici on Line Con riferimento al primo profilo, va osservato che le farmacie sono direttamente e stabilmente legate al SSN in forza della Convenzione nazionale alla quale devono necessariamente aderire per poter svolgere la loro attività. Leggi pure: indennità ex art 110 al farmacista uscente La Corte costituzionale ha chiarito che le farmacie “erogano l’assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 […], e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» (sentenza n. 312 del 1983; Leggi pure I locali separati della farmacia dei servizi Anche il Consiglio di Stato, ha sottolineato, da un lato, che le farmacie sono parte integrante del SSN, anche in considerazione della loro capillarità, e, dall’altro, che l’assistenza farmaceutica è compresa tra i livelli essenziali di assistenza: “All’indomani dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978 le farmacie […] ne sono divenute parte integrante e costituiscono lo strumento attraverso il quale è erogata l’assistenza farmaceutica alla popolazione […], in ragione della loro capillarità e del loro obbligo di erogare i farmaci agli assistiti ed a chiunque intenda acquistarli e di non interrompere lo svolgimento del servizio soggetto ad ampi poteri di vigilanza e di controllo dell’amministrazione (Corte cost., n. 87 del 2006; Cons. St., Ad. plen., n. 1 del 2000 e n. 5 del 2002)” (nello stesso senso, in precedenza, ex multis, Cons. Stato, Comm. Spec. ad. 22 dicembre 2017, par. 3 gennaio 2018, n. 69/2018: “la farmacia è qualificata come luogo a primaria vocazione pubblicistica a tutela della salute. Invero, le farmacie […] integrano un’organizzazione strumentale di cui il servizio Sanitario […] si avvale per l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore”). Hai un quesito in diritto farmaceutico? Leggi il blog e contattaci La stessa Corte di Cassazione ha definito la farmacia “segmento di diretta articolazione del Servizio sanitario nazionale” (Cass. SS.UU. 14 dicembre 2023 n. 35092), cui peraltro corrispondono anche una serie di oneri, che gravano sul suo assetto organizzativo e condizionano direttamente la qualità e l’affidabilità del relativo servizio (a titolo esemplificativo v. artt. (art. 119 ess. del T.U.L.S. approvato con r. d. n. 1265 del 1934). Nel far ciò la Cassazione ha richiamato “plurime decisioni della Corte Costituzionale (sentenze nn. 155 del 2013, 231 del 2012, 150 del 2011, 295 del 2009, 448 e 87 del 2006, 275 e 27 del 2003, nonché la sentenza n. 66 del 2017 - occupatasi anche della nuova figura della farmacia dei servizi, la quale (dato rilevante per una interpretazione che correttamente tenga in conto pure l'orientamento evolutivo del sistema) ha ulteriormente ampliato il ruolo d'interesse pubblico attribuito nella tutela della salute alle farmacie, in forza dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 – e soprattutto la sentenza n. 216 del 2014: quest'ultima, nel raffronto con le c.d. parafarmacie, ha ribadito che le farmacie sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute, al riguardo non rivestendo incidenza alcuna né l'articolo 41 Cost. né il principio di tutela della concorrenza, proprio perché "il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della "tutela della salute", anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza” (Cass. SS.UU. del 20/11/2020 n. 26496). Giova inoltre rammentare che, con specifico riferimento alla farmacia di servizi, se dopo l’approvazione del d.lgs. n. 153 del 2009, essa ha avuto un limitato sviluppo, con la l. n. 205 del 2017, è diventata un perno centrale della complessiva assistenza sanitaria erogata dal SSN. La Corte costituzionale ha evidenziato che “Con questa riforma, l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi. Per la concreta operatività della cosiddetta «farmacia dei servizi» è stata, poi, prevista l’emanazione di decreti ministeriali da adottare previa intesa o sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome” (Corte Costituzionale, sentenza n. 66 del 2017). Farmacia dei Servizi Vs Ambulatori Specialistici Farmacia dei Servizi Vs Ambulatori Specialistici Anche il Consiglio di Stato ha evidenziato l’importanza della farmacia dei servizi: “È evidente come, per effetto del delineato quadro normativo [la l. 18 giugno 2009, n. 69 e il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153], si sia consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute (ma, rispetto alla precedente conformazione, «delocalizzati» ed insediati anche in ambiente farmaceutico)” (Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021, n. 111). La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 171 del 2022, ha sottolineato il profondo e significativo collegamento fra la capillarità della presenza delle farmacie e la c.d. farmacia dei servizi. «l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi» (sentenza n. 66 del 2017), la cui determinazione avviene nell’ambito dei princìpi fondamentali, stabiliti dal legislatore statale, in materia di «tutela della salute», perché «finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei [relativi] servizi in tutto il territorio» (sentenza n. 66 del 2017)”. Tali servizi comprendono una tipologia di prestazioni non coincidenti con quelle che possono essere effettuate presso i centri ambulatoriali. Ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato, e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall’altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Tale diversità di prestazioni è stata colta anche dalla giurisprudenza la quale - in sede di impugnativa del citato decreto del D.M. del 16 dicembre del 2010 - ha avuto modo di rilevare come l’introduzione della farmacia dei servizi non contrasta con i servizi e le competenze specifiche resi da professionisti sanitari. Ed invero, in seguito alle novità legislative introdotte dalla normativa sopra richiamata, alcune società di analisi cliniche e relative associazioni rappresentative avevano lamentato che: a) in attuazione della nuova normativa, le farmacie avrebbero di fatto assunto le caratteristiche proprie dell’ambulatorio medico, senza tuttavia soggiacere alle autorizzazioni e ai controlli necessari per tali strutture; b) la possibilità per le farmacie di erogare i menzionati servizi era fonte di danno alla salute per l’intera collettività, attesa l’assenza di un medico all’interno della farmacia e la difficoltà nell’effettuare una corretta lettura dei risultati dei test autodiagnostici da parte del paziente. Ebbene il TAR Lazio ha precisato che “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione (è sufficiente sul punto ricordare che le farmacie sono distribuite sul territorio, secondo la relativa pianta organica, che a ciascuna di esse assegna una zona geografica, perché possano provvedere alle esigenze dei relativi abitanti, senza particolari difficoltà per gli stessi, in modo da servire senza eccessiva difficoltà tutti gli interessati. In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione” (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814). Inoltre è stato rilevato che la diversa tipologia di prestazioni svolte presso le farmacie rende giustificabili “i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività” rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701). Il Ministero della Salute ha quindi confermato detta interpretazione affermando che in base al D.M. 16.12.2010, il farmacista ha il compito di mettere a disposizione degli utenti i dispositivi, fornendo le indicazioni necessarie all’utilizzo e specificando che gli esiti degli stessi dovranno poi essere mostrati al medico; in ogni caso, il supporto del farmacista ha carattere esclusivamente materiale, dal momento che i risultati dei dispositivi autodiagnostici giungono automaticamente e senza alcun intervento umano. Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal TAR Campania, Napoli, il quale ha precisato che l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) è un’attività ausiliaria ai compiti del SSN e non costituisce un’invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poiché non implica diagnosi o prescrizioni; (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 6225). Seguici on Line leggi il blog o sottoponici un tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il ricorso avverso le sanzioni di diritto del lavoro

    Il ricorso avverso le sanzioni amministrative dell'Ispettorato del Lavoro è un procedimento che consente di contestare i verbali di accertamento e le successive ordinanze-ingiunzioni emesse a seguito di violazioni in materia di lavoro emesse dagli Ispettori a seguito di ispezioni e controlli. Capita che i controlli possano durare per più mesi ed abbiano più verbali di constatazione che si concludono in una unica ingiunzione al termine del periodo di verifica che può durare anche mesi. avverso le sanzioni amministrative é possibile proporre un ricorso amministrativo direttamente al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro senza passare per il giudice Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ed il Comitato ha 90 giorni di tempo per decidere sul ricorso; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto) e si apre la strada alla Opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione . Il ricorso avverso le sanzioni di diritto del lavoro Il ricorso avverso le sanzioni di diritto del lavoro Avverso l’ordinanza-ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Per le sanzioni in materia di lavoro, la competenza è spesso del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e il ricorso è regolato dal rito del lavoro. Scopri il blog e trova il tuo caso con il motore e si ricerca tra quelli risolti dallo Studio altrimenti contattaci Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza e se non richiesto specificatamente NON sospende la validità della ingiunzione che quindi rimarrà esecutiva. Hai un quesito? Contattaci senza impegno questa é una fase cruciale della procedura, proporre un ricorso senza richiesta di sospensione o non ottenere una sospensione pure se richiesto può essere determinante nella vita di una azienda a fronte di sanzioni anche di decine di mila euro , ecco quindi che la programmazione delle fasi iniziali della impugnazione sono determinati per il buon esito della pratica. Segui la pagina sui social una volta discussa la sospensione si apre la fase di merito nella quale si procederà con i punti di diritto avverso l’ingiunzione fino ad arrivare alla sentenza di merito che decide la controversia. l’assistenza legale per le impugnazioni delle ingiunzioni assume rilevanza determinante nella vita aziendale poiché le fasi iniziali della procedura determinano il buon esito della pratica. Contattaci per il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Renata Angelini Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia e Dispensario Stagionale, Estate tempo di nuovi servizi

    Arriva l'estate, sale il turismo, si crea l'opportunità e la necessità di un dispensario stagionale. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Ma dove ? nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico…con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni … possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti … l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici …” . Leggi pure "il dispensario farmaceutico sopravvive al concorso" La competenza è del Comune nella persona del Sindaco, che quale soggetto più vicino al territorio, previa ricognizione delle strutture ricettive atte a dimostrare l'incremento di popolazione e l'individuazione della zona "sfornita" dal servizio farmaceutico, potrà richiedere alla Regione l'istituzione stagionale. Leggi pure "dispensario e nuova farmacia cosa fare?" La valutazione quindi è di carattere discrezionale almeno nella prima parte della procedura, al fine di individurne i requisiti e le necessita terriforiali. Leggi pure "Le Associazioni di Farmacisti a concorso" Chiaramente ove si trattasse di necessità non stagionali si potrebbe aprire la strada per una soluzione radicale e non provvisoria quale che sia la farmacia ex art 104 di carattere straordinaria istituita con il sistema topografico. ( Viabilita, poca accessibilità da parte della popolazione, distanza minima di 3km, anche se il Tar Abruzzo ha sottolineato di recente che la distanza non è un requisito tassativo) Tale richiesta deve riferirsi specificatamente ad una località di rilevanza turistica riconosciuta anche solo di fatto e deve riportare l’identificazione della popolazione ivi residente (non più di 12.500 abitanti) deve inoltre riportare l’esistenza di strutture alberghiere, camping, alloggi privati ecc. che determinano l’incremento del flusso turistico. segui la pagina on line   cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico  se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno Il Sindaco ricevuta l’autorizzazione all’istituzione del dispensario da parte della Regione , adotterà il relativo decreto autorizzativo alla gestione del dispensario. Il dispensario verrà affidato in gestione al titolare più vicino in zona di pertinenza (inteso come ambito territoriale e non locale). E se il farmacista più vicino non è concorde? Nel caso di rinuncia del farmacista più vicino alla zona turistica, l’affidamento alla gestione del relativo esercizio, potrà essere affidata dal Sindaco con ricorso ad avviso pubblico aperto a tutti i farmacisti limitrofi alla località interessata. Hai un quesito? Contattaci Consulta il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • incompatibilità nella professione di agente immobiliare

    Ci occupiamo di un caso specifico relativo alla presunta incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio Segui la pagina sui social e rimani aggiornato l'incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio Il Consiglio di Stato (n.1925/2025) chiamato a risolvere una delicata questione circa la presunta incompatibilità nel concreto tra l'attività di mediatore e quella di amministratore di condominio ha evidenziato, che quando un agente immobiliare svolge contemporaneamente l’attività di amministratore di condominio può nascere il rischio che le unità immobiliari amministrate siano indebitamente “favorite” rispetto alla platea di quelle disponibili, con la conseguenza che l’imparzialità propria del mediatore venga meno. In sostanza un professionista che gestisce numerosi condomini potrebbe essere indotto ad orientare i potenziali acquirenti verso i locali inseriti negli immobili da lui gestiti, trascurando, di conseguenza, altre opportunità abitative ugualmente interessanti. incompatibilità nella professione di agente immobiliare Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Per altro verso, dal punto di vista del consumatore, forse sarebbe più efficace, ed economicamente vantaggioso, avere un’unica figura professionale che segue l’acquirente sia nel momento dell’acquisto, che nella successiva fase di gestione dell’immobile, visto che, in fatto, i sistemi per aggirare le incompatibilità possono essere molteplici (rapporti di parentela, ecc.), con il risultato del raddoppio delle figure professioni e quindi dei costi a carico dell’utente finale. segui la pagina on line   cerca il tuo caso nel blog  se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno La sesta sezione del Consiglio di Stato ha altresì rilevato che la nuova disciplina contenuta nell’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 garantisce (proprio nell’ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l’oggetto della mediazione stessa. L’incompatibilità diviene infatti relativa e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell'attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni). In ogni caso l’incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente. La sesta sezione ha altresì precisato che “ il Collegio, nel mentre esclude la ricorrenza dei presupposti per procedere alla diretta disapplicazione della normativa nazionale contestata, in quanto le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione non sono né immediate né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, ravvisa la sussistenza di una questione interpretativa relativa all’esatto ambito interpretativo da riconoscere ad atti normativi dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità con essi di un provvedimento legislativo nazionale ”. Alla luce delle considerazioni svolte la Sezione ha sollevato questione di pregiudizialità, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti: A) Se l’art. 5, comma 3, della L. 39/1989, come riformulato a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2175, deve intendersi oggi pienamente conforme al diritto comunitario specie in ragione dell’avvenuta archiviazione della procedura di infrazione che ha interessato tale questione. B) Se i principi e gli scopi dell’articolo 59, paragrafo 3, della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE), nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE e più in generale dell'articolo 49 T.F.U.E. ostano ad una normativa come quella italiana di cui all’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 che sancisce in via preventiva e generale l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini sul presupposto del mero esercizio congiunto delle due attività e senza, quindi, la necessità per le Camere di Commercio di svolgere alcuna verifica a posteriori riferita in concreto all’oggetto delle mediazioni svolte e senza che ciò risulti motivato da un “motivo imperativo di interesse generale” specificatamente individuato e comprovato o comunque senza la dimostrazione della proporzionalità della prevista incompatibilità generale rispetto allo scopo perseguito. C) Se l’agente immobiliare può comunque svolgere anche l’attività di amministratore di condominio salvo il caso in cui non cerchi di vendere/acquistare, il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi. Leggi il blog e trova il tuo caso Con la sentenza del 4.10.2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che: 1) L’articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura. 2) L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente. Se non trovi la risposta contattaci, avrai un preventivo specifico per il Tuo caso Alla luce di tale pronuncia, il Consiglio di Stato ritiene di concludere che la Corte di Giustizia ha sancito che un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare è contraria ai principi ed al diritto dell’Unione europea; ne discende l’illegittimità dei provvedimenti che sanciscano aprioristicamente l'incompatibilità tenuto anche conto del fatto che, per quel che consta, che è necessario valutare nel caso pratico se il soggetto intermedi gli immobili che, contemporaneamente, gestisce, sicché non sussiste alcuna ragione per vietare a priori l’esercizio contestuale delle due attività. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Il decentramento della farmacia e le nuove sedi

    1) La pianta organica della farmacia La pianta organica è lo strumento di pianificazione territoriale delle Farmacie che compete ai Comuni come Enti piu' prossimi al cittadino al fine di localizzare le sedi di farmacie nel territorio dell'ente. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato il rapporto farmacie - abitanti è stato modificato dalla riforma del 2012 che ha previsto l'istituzione di una sede di farmacia ogni 3.300 abitanti, detto metodo si definisce "demografico" in quanto il rapporto farmacie abitanti è legato al numero degli abitanti. Cerchiamo però di fare un po’ di chiarezza tra revisione della pianta organica, perimetro, trasferimento e decentramento della farmacia ai sensi dell’art 2 della legge 475/1968 ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, secondo cui Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.  La  popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso. segui la pagina on line   cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico  se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno Ciò implica che la seconda sede scatta al raggiungimento di 4950 abitanti e non di 6.600. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La pianta organica ed i pareri obbligatori I punti di riferimento sono quindi da una parte i pareri obbligatori ma non vincolanti dell'ordine dei farmacisti e delle aziende sanitarie locali, (leggi qui in tema di pareri per la revisione della pianta organica)  e dall'altro l'individuazione delle esigenze della popolazione volte a garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico. Revisione del numero di farmacie e controllo del rapporto abitanti/farmacie Leggi pure: I locali distaccati della farmacia il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. La revisione è un obbligo comunale - sicché in caso di inerzia - il farmacista interessato potrà sollecitare l'avvio del procedimento e ricorrere al TAR con il meccanismo dell'art. 117 cpa in caso di inerzia. Leggi pure: La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti Attenzione, il Comune è vincolato all'avvio del procedimento e non al merito del procedimento, il cui contenuto rimane di discrezionalità amministrativa. Il decentramento della farmacia e l'istituzione delle nuove sedi 2) il trasferimento della farmacia all’interno della propria sede prevista in pianta organica Quanto al tema del trasferimento l'art. 1 comma 2 della legge 475 del 1968 prevede che Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. 3) il decentramento della farmacia in luoghi di nuova istituzione al di fuori della sede assegnata in pianta organica Da non confondere con il trasferimento della farmacia è il decentramento della farmacia ai sensi dell'art. 5 della legge 362 del 1991 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare,  sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti,  competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo,  tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Hai un quesito? consulta il blog gratuito 4) l’istituzione della farmacia con il criterio topografico in deroga al numero di abitanti Istituzione di farmacie con metodo Topografico o speciale articolo 104 rd. 1265 del 1934 L' articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Leggi pure: Farmacie e calo demografico Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero. Leggi pure: "Farmacie e le deroghe ai principi di perimetrazione per i flussi quodiani" Si tratta di farmacie che non seguono il rapporto sede/abitanti ma la topografica del territorio che giusticica l'istituzione di una sede di farmacia anche li dove il rapporto demografico non è sufficiente. E' il caso di centri abitanti dislocati su un vasto territorio con centri abitati a valle ed a monte, oppure in frazioni che sono difficilmente raggiungibili. Leggi: Farmacie e l'istituzione con medoto topografico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110

    Come si determina l'indennità di avviamento ex art. 110 del R.D. 1265 del 1934 per le farmacie? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Esistono metodi univoci per la determinazione dell'indennità di avviamento farmacie? Quanto alle modalità di computo del valore aziendale - in ambito schiettamente commerciale - deve riconoscersi l'esistenza di metodi diversi di quantificazione del valore aziendale, sotto il profilo dell'avviamento commerciale. La differenza basilare è quella tra metodi definiti #patrimoniali, #reddituali, #misti e #finanziari. Nei metodi patrimoniali, ovviamente, si attribuisce valore al patrimonio dell'azienda ceduta, mentre nei metodi reddituali, ci si concentra sulla valorizzazione dei flussi reddituali attesi. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel primo caso, il valore dell'azienda viene assunto come funzione del patrimonio, mentre nell'altro, come funzione del flusso di reddito, come avviene per il rendiconto finanziario delle società di capitali, ai sensi dell' art. 2525-ter c.c. (Rendiconto finanziario). Nel metodo patrimoniale complesso si prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali. segui la pagina on line   cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico  se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno Ciò in quanto una parte degli investimenti è stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di beni di medio e lungo periodo, come pure il know how aziendale (Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9075). La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110 La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110 Si è sul punto rilevato che la molteplicità dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., sez. I, 23 luglio 1969, n. 2772). Leggi pure: "calcolo di indennità farmacie per gestioni farmacie di breve durata" Inoltre, per la Cassazione ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale (Cass., sez. I, n. 2772 del 1969, cit.). Ma tali criteri commerciali puri sono sempre applicabili al caso delle Farmacie e dei farmacisti in tema di quella indennità ex art. 110 Tuls che ha connotati pubblicistici? La risposta è negativa. Un primo datato orientamento reputava, infatti, che tale tipologia di avviamento commerciale, in realtà, fosse già in re ipsa ricompreso nella cessione della farmacia, derivando ex lege, come una sorta di cristallizzazione di tale tipologia di posta nel bilancio aziendale. Si è, infatti, affermato che "pure se non può condividersi il rilievo secondo cui l'obbligazione relativa al pagamento dell'indennità di avviamento abbia natura di debito di valore, trattandosi di obbligazione ex lege rivolta a compensare non già una perdita di avviamento... ma , unicamente, il fatto della sopravvenuta disponibilità dell'esercizio con il passaggio ad altri della sua titolarità" . (Cass., sez. I, 8 settembre 1995, n. 9477; Cass., 17 ottobre 1986, n. 6099; Cass., n. 424 del 1977; n. 3492 del 1975; n. 2945 del 1971; di recente in giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cagliari, 21 aprile 2021). Più recentemente, la Corte, nell'ambito del subentro dell'attività farmaceutica a seguito di successione ereditaria, ha ritenuto che tale attività non può non risentire del fatto che si tratta di un bene inerente ad un'azienda in cui, accanto ai profili privatistici, convergono spiccati caratteri pubblicistici. Tali vincoli influenzano inevitabilmente il margine di profitto conseguibile dall'esercente e "non consentono di equiparare l'iniziativa economica di un farmacista a quella di un qualunque altro imprenditore" (Cass., sez. n. 2, 22 ottobre 2015, n. 21523). Tuttavia, in questa fattispecie la questione atteneva soprattutto alla determinazione del quantum delle indennità di avviamento, affermandosi che "l'avviamento di una farmacia non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni il libero commercio"; quindi con i criteri restrittivi di cui all'art. 110 TULS. Alla prima tesi, se n'è contrapposta un'altra che ha invece fatto riferimento espresso all'avviamento commerciale, proprio delle società e dell'impresa (Cass., sez. I, 23 maggio 1978, n. 2561). Si è dunque sostenuto (Cass., sez. I, 26 giugno 1995, n. 7220; di recente nella giurisprudenza di merito cfr. C. App., Venezia, 18 luglio 2022, n. 1638) che, anche in base all'interpretazione letterale dell'art. 110 TULS, per ""reddito... imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'Irpef..." non può che intendersi che il reddito imponibile prodotto dall'impresa farmacia". Di conseguenza, "per "reddito accertato agli effetti dell'Irpef e non può intendersi il reddito della farmacia decurtato del tutto quanto sia consentito detrarre allo specifico contribuente che effettua la dichiarazione, ma soltanto il reddito della farmacia decurtato di quanto è stato necessario spendere per la sua produzione" (Cass., n. 7220 del 1995). Tale necessarietà va intesa "quale strumentalità obiettiva per la produzione del reddito, nel senso che la spesa deve costituire il mezzo necessitato per detta produzione e non il mezzo che il gestore ha usato discrezionalmente, e cioè soggettivamente, per la produzione stessa" (Cass., n. 7220 del 1995). In quella fattispecie la Corte ha ritenuto che "allorché il gestore si faccia coadiuvare da altri che prestino la loro mera attività nella gestione della farmacia, mentre costituisce spesa detraibile - al fine della determinazione del reddito imponibile de quo - il compenso da corrispondersi al coadiutore secondo la normativa vigente o secondo il mercato specifico ambientale, non può concretare tale spesa l'utile che il gestore, in virtù di un contratto di associazione in partecipazione, corrisponda l'associato" (Cass. n. 7220 del 1995). Tale ultima interpretazione ha ricevuto un autorevole avallo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 333 del 1988, già citata, per la quale l'indennità di avviamento "consiste nell'incremento o addirittura nella creazione del bene fondamentale dell'avviamento". Una sintesi coerente delle due interpretazioni e avvenuta da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13891 del 19 settembre 2003. Si è rammentato che, in realtà, nell'ordinamento vigente prima del RD n. 1265 del 1934 non era previsto l'avviamento, in quanto "la disciplina dell'esercizio della farmacia era informata dal principio della personalità della gestione, subordinata al rilascio di autorizzazioni". La precedente disciplina era improntata al canone "della libera trasferibilità e (all'apertura) della farmacia previo inoltro alla PA di una mera comunicazione". Solo con la legge n. 468 del 1913 si è stabilito a carico del concessionario subentrante una farmacia, non di nuova istituzione, "l'obbligo di rilevare dal precedente titolare, o dei suoi eredi, gli arredi, le provviste e le dotazioni inerenti all'esercizio", senza però prevedere nulla in ordine all'avviamento "sia in considerazione del carattere personale della autorizzazione, sia dell'impossibilità di conformare la disciplina secondo i criteri propri "della libera concorrenza commerciale senza danno della pubblica incolumità"" (Cass., n. 13891 del 2003). Con l'art. 110 TULS del RD n. 1265 del 1934 "il contenuto dell'obbligo è stato esteso all'avviamento, mediante la previsione dell'indennità" (Cass. n. 13891 del 2003). Con l'importante precisazione per cui tale disposizione "costituisce una significativa espressione dell'acquisizione da parte del legislatore della consapevolezza sia della convergenza nella gestione della farmacia di interessi pubblici ed interessi privati, sia della peculiarità dell'attività svolta rispetto a quella espletata da tutti gli altri professionisti del settore della sanità". Ciò perché il farmacista "anche quando spedisce la ricetta medica, utilizza sostanze spesso del valore rilevante che egli cede al cliente, contro il pagamento di un prezzo nel quale è compreso anche il compenso per la prestatore professionale" (Cass. n. 13891 del 2003). Leggi pure: indennità di avviamento farmacie tra principio pubblicistico e privatistico Con l'importante precisazione per cui tale disposizione "costituisce una significativa espressione dell'acquisizione da parte del legislatore della consapevolezza sia della convergenza nella gestione della farmacia di interessi pubblici ed interessi privati, sia della peculiarità dell'attività svolta rispetto a quella espletata da tutti gli altri professionisti del settore della sanità". Leggi pure per il tuo interesse: "No ad indennità ex art. 110 per farmacia chiusa da tempo" "Farmacia successione, divisione ed indennità" Ciò perché il farmacista "anche quando spedisce la ricetta medica, utilizza sostanze spesso del valore rilevante che egli cede al cliente, contro il pagamento di un prezzo nel quale è compreso anche il compenso per la prestatore professionale" (Cass. n. 13891 del 2003). Successivamente, con l'evoluzione della scienza, ha assunto marcata prevalenza la vendita del prodotto confezionato, divenuto assorbente dell'interattività. Per tale ragione "si è imposta la rilevanza nella farmacia del profitto dell'esercizio dell'impresa commerciale, in quanto attività svolta attraverso un complesso di beni strumentali a questo scopo (azienda), non avente una funzione meramente ancillare, che ne ha perciò giustificato l'assoggettamento alla disciplina civilistica". E tuttavia, pure nell'ambito di questa evoluzione, "sono rimasti fermi alcuni dei caratteri salienti derivanti dal coinvolgimento nell'attività di interessi pubblici, nonché dalla sua strumentalità necessaria con l'assistenza sanitaria e con la cura della salute pubblica, i quali hanno giustificato la perdurante previsione di un regime pubblicistico". Una volta richiamati i due orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, questa Corte ha ritenuto che gli stessi "non sono affatto in contrasto tra loro, e comunque devono essere apprezzati alla luce dell'esigenza di bilanciamento, imposta dalla ratio della norma e dal contesto di riferimento nel quale sorte va applicata, tra il principio pubblicistico della personalità e della intrasmissibilità dell'esercizio correlata alla peculiarità di un'attività regolamentata in quanto coinvolge interessi pubblici con il diritto all'avviamento che si giova di questa disciplina pubblicistica, in quanto influenzata da fattori obiettivi, legati alla limitazione numerica degli esercizi ed alla ubicazione della sede ed alla conformazione del bacino di utenza". È stata nel tempo acquisita piena consapevolezza "in ordine alla peculiarità dell'attività, della rilevanza nel suo svolgimento dell'azienda e delle imprescindibilità di apprezzare appieno quei caratteri tipici dell'impresa commerciale che la connotano". Si è sottolineato che l'attività di esercizio della farmacia pone in rilievo l'azienda e la riferibilità d'essa "di alcuni caratteri tipici dell'esercizio dell'impresa commerciale, sia del fatto che, tradizionalmente, è stato consentito l'abbinamento all'impresa farmaceutica di attività connesse, in armonia con l'evoluzione conosciuta da questa attività". È stata dunque valorizzata la circostanza che nell'ambito dell'attività di farmacia possono essere vendute tipologie di prodotti diversi dei farmaci, sì che nel reddito della farmacia va ricompreso "quello derivante dalla vendita di tutti questi prodotti che il farmacista è legittimato a vendere che concorrono evidentemente a costituire l'avviamento del quale si avvantaggi farmacista subentrante". Questa Corte, poi, ha ritenuto che la quantificazione del reddito va effettuata sulla scorta delle dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui la gestione abbia avuto durata almeno pari a un quadriennio (Cass., n. 13891 del 2003). Ove la durata sia inferiore, si lascia un margine di apprezzamento al giudice di merito, con la possibilità di individuare altri elementi - diversi dalle dichiarazioni dei redditi - per il computo dell'avviamento. Risulta maggiormente condivisibile la tesi giurisprudenziale da ultimo richiamata che è in grado di contemperare gli interessi privatistici, relativi allo svolgimento di un'impresa commerciale, con gli interessi pubblicistici, strettamente connessi alla tutela della salute pubblica, e che giustificano l'esistenza di una disciplina vincolistica, perlomeno per taluni aspetti. Leggi pure: "Farmacia e società mista l'indennità è dovuta al gestore uscente?" In questa sede non è in discussione la modalità di quantificazione dell'indennità di avviamento, in quanto costituisce risultato pacifico dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità quello per cui, nel caso in cui l'esercizio della farmacia abbia avuto una durata almeno quinquennale, è sufficiente, ai fini del computo dell'indennità di avviamento, il riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dal precedente gestore della farmacia, mentre in caso di non raggiungimento del termine quinquennale, è possibile fare uso di ulteriori elementi, al di fuori dei limiti di cui all'art. 110 TULS. Cass. 3374/2025. Seguici on line o contattaci Prima di chiudere una precisazione di carattere piu' tecnico in tema di avviamento. La valutazione dell' avviamento  è particolarmente critico in quanto viene definito come un asset intangibile ed a vita utile indefinita e non ammortizzabile (secondo i criteri IFRS/OIC con test di impairment), la sua corretta valutazione e il costante monitoraggio della sua recuperabilità sono fondamentali. L'obiettivo principale del test di impairment è quello di garantire che gli asset intangibili come nel nostro caso l'avviamento aziendale, non siano iscritti in bilancio per un valore superiore a quanto la farmacia potrà effettivamente recuperare attraverso il suo utilizzo e/o la loro vendita. Va infatti rilevato che una svalutazione dell'avviamento non genera un'uscita di cassa, ma riduce il patrimonio netto, peggiorando gli indici patrimoniali e finanziari. I test di “impairment” deve essere condotto con criteri oggettivi affinché le assunzioni sottostanti (come i flussi di cassa attesi, il relativo tasso di crescita negli anni, ed il tasso di attualizzazione) siano giusti e ragionevoli e sopratutto supportate da evidenze riscontrabili. Errori o omissioni in questo test possono mascherare una perdita di valore dell'azienda o ad una alterazione del valore dell'avviamento e quindi di tutta la farmacia. A tal proposito è necessario monitorare i c.d. “driver” di valore, quindi quei fattori che generano l'avviamento e sono sintomatici, quali ad esempio 1) numero di ricette, 2) le ricette ricorrenti 3) la fedeltà clienti per gli acquisti non ricorrenti, 4) la reputazione della farmacia con particolare riguardo ai servizi extra ad esempio della “farmacia dei servizi”, 5) l'efficienza operativa dei fattori aziendali, quali ad esempio l'efficacia del robot di dispensazione farmaci in relazione al costo/tempo che si sarebbe speso con un magazziniere fisico, il tutto per capire il valore aziendale ed il valore implicito dell'avviamento e sopratutto se tale valore si stia erodendo nel tempo. Tali valutazioni – utili secondo il sottoscritto – sono determinanti sopratutto per le farmacie storiche che hanno attraversato decenni di attività, per le quali è necessario monitorare nel tempo l'andamento aziendale ed i valori in campo. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie rurali indennità e revisione della pianta organica

    Ci viene spesso chiesto da cosa dipende l’erogazione dell’indennità della farmacia rurale e quale sia l'impatto della revisione della pianta organica La somma corrisposta al farmacista rurale a titolo di indennità, comunemente chiamata indennità di residenza, dipende principalmente da due fattori, stabiliti dalla normativa nazionale (Art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Legge 8 marzo 1968, n. 221) e integrati dalle leggi regionali:  * Popolazione della località in cui è situata la farmacia: Questo è il criterio principale e la base per la determinazione dell'importo. Le farmacie rurali sono quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ma l'indennità è destinata specificamente alle farmacie situate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Leggi il blog e trova il tuo caso L'ammontare dell'indennità  varia in base a scaglioni di popolazione, generalmente decrescendo all'aumentare degli abitanti. Se non trovi la risposta nel blog contattaci    * Esempio di scaglioni (possono variare a livello regionale):      * Popolazione fino a 1.000 abitanti      * Popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti      * Popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti  * Altri parametri indicatori di disagio (spesso stabiliti a livello regionale): Oltre alla popolazione, alcune Regioni e Province Autonome possono considerare ulteriori criteri per modulare l'indennità o per stabilire contributi aggiuntivi, ad esempio: I criteri di determinazione e dell’indennità della farmacia rurale    * Volume d'affari complessivo ai fini IVA: Alcune regioni, come l'Emilia-Romagna, concedono contributi differenziati per fasce di volume d'affari, con l'obiettivo di supportare le farmacie a bassa redditività e garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nelle zone disagiate.    * Distanza da altri centri abitati o servizi essenziali: Si cerca di considerare la reale distanza dai centri abitati dotati di servizi.    * Caratteristiche del territorio:  Valutazione della ruralità del contesto in cui opera la farmacia. Leggi i post dedicati alla farmacia rurale: Farmacia Rurale ed il regime degli sconti del SSN Farmacia Rurale ed il trasferimento della sede Il punteggio dei farmacisti rurali nel concorso farmacisti Il trasferimento della farmacia rurale    * Servizi offerti alla comunità: In alcuni casi, può essere introdotta una valutazione "meritocratica" basata sul grado di servizio offerto dalla farmacia. È importante sottolineare che l'indennità di residenza è finalizzata a compensare, almeno in parte, la situazione di disagio  in cui operano le farmacie rurali, spesso caratterizzate da un minor numero di utenti e, di conseguenza, da una minore redditività rispetto alle farmacie urbane. segui la pagina on line   cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico  se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno Da qui la domanda, può subire variazioni l’indennità di residenza della farmacia rurale a seguito di una modifica della pianta organica? Segui il blog on Line La risposta é affermativa anche se la questione appare più teorica che pratica Infatti la somma corrisposta al farmacista rurale a titolo di indennità può essere indirettamente influenzata dalla revisione della pianta organica, sebbene la relazione non sia diretta e immediata. Ecco come:  * Criterio della popolazione : L'indennità di residenza è strettamente legata alla popolazione della località in cui si trova la farmacia (inferiore a 3.000 abitanti). La revisione della pianta organica, che avviene periodicamente (teoricamente ogni due anni), tiene conto delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione residente nel comune. Se a seguito di questa revisione la popolazione di una località dovesse superare la soglia dei 3.000 abitanti, la farmacia perderebbe lo status di "rurale sussidiata"  e, di conseguenza, il diritto all'indennità di residenza. (Ipotesi remota in Italia con i tassi di natalità che abbiamo!) Leggi il post:  "revisione della pianta organica ed iniquità della ripartizione territoriale" Viceversa, se una località rientrasse nei parametri di popolazione, potrebbe acquisire tale diritto.  * Apertura di nuove farmacie:  La revisione della pianta organica può portare all'apertura di nuove farmacie in base ai parametri demografici (una farmacia ogni 3.300 abitanti, con la possibilità di un'ulteriore farmacia se l'eccedenza supera i 1.650 abitanti). Se una nuova farmacia viene aperta in una località precedentemente servita da una farmacia rurale, questo potrebbe alterare la distribuzione della popolazione e, in teoria, influenzare il calcolo dell'indennità se la nuova apertura incidesse sulla classificazione della farmacia esistente in termini di popolazione servita.  Tuttavia, la legge stabilisce che per l'indennità di residenza si tiene conto della popolazione  della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica. ( Leggi il post dedicato )  * Discrezionalità regionale e criteri aggiuntivi: Le leggi regionali possono introdurre criteri aggiuntivi (come il volume d'affari, la distanza da altri servizi, ecc.) che, pur non essendo direttamente legati alla pianta organica, possono essere oggetto di revisione e influenzare l'entità dell'indennità. A titolo esemplificativo riportiamo lo schema della Regione Emilia Romagna (consultabile qui)     VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA           CONTRIBUTO fino a € 200.000,00            € 12.500,00    da € 200.000,01    fino a € 250.000,00            € 10.000,00    da € 250.000,01    fino a € 300.000,00            € 7.500,00    da € 300.000,01    fino a € 325.000,00            € 5.000,00  Conclusivamente la revisione della pianta organica, aggiornando i dati demografici e la distribuzione delle farmacie sul territorio, può   avere un impatto sulla classificazione  di una farmacia come "rurale sussidiata" e, di conseguenza, sul diritto e sull'ammontare dell'indennità di residenza. Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Il trasferimento della farmacia rurale

    La farmacia rurale può trasferirsi in un'altra zona da servire? Quali sono i limiti di trasferimento di una farmacia istituita con il sistema topografico? L'istituzione topografica di una nuova sede di farmacia è soggetta a particolari prescrizioni anche a distanza di anni? segui la pagina on line cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno L'istituzione di una farmacia con criterio speciale topografico, ovvero non per il rapporto tra popolazione e servizio ma a causa della conformazione territoriale che impone anche in assenza del parametro demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti una nuova farmacia per garantire l'approvvigionamento dei farmaci alla popolazione del territorio, non consente né una riperimetrazione tale da comportare ad uno spostamento, né un riassorbimento soggetto all'andamento demografico. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed infatti precisa la giurisprudenza che “ E’ intuitivo che, se dopo l’istituzione della farmacia (con criterio topografico) si attuano provvedimenti che permettano il trasferimento di una delle due per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo della farmacia mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragione d’essere di due farmacie invece che una sola ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014 e n. 1142/2017). ”. Il trasferimento della farmacia rurale Il trasferimento della farmacia rurale Ed ancora deve essere precisato che “ L’utilizzo del criterio “topografico” per l’istituzione della farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri (invece degli ordinari 200);… A parte il vincolo della distanza .. resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge. Tali presupposti si compendiano nell’espressione «particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità»: in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola ”. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014). Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Tale statuizione è stata altresì confermata da successive pronunce secondo cui “ Deve essere quindi ribadito che «la farmacia rurale può essere autorizzata a trasferirsi, ma solo ed esclusivamente all’interno della medesima zonizzazione nel quale la stessa è stata originariamente ubicata onde non vanificare le ragioni di interesse pubblico alla base della sua istituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, 10 settembre 2018, n. 5312). ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6360/2022). Il trasferimento della farmacia rurale In analogo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di primo grado secondo cui “ La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è difatti soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5607). Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale (Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312), allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3807; Id., 22 maggio 2019, n. 3334) .” (TAR Calabria - Catanzaro, sentenza n. 1218/2021). Tali principi soventemente vengono sottovaluti nei Comuni ove l'istituzione della farmacia con criterio topografico molto spesso è assai risalente nel tempo e ciò comporta una “normalizzazione” della sede che tuttavia anche a distanza di anni non potrà ottenere quei benefici di trasferimento e/o dislocazione che appartengono per natura alle sole farmacie istituite con il criterio ordinario, come ribadito da ultimo anche dal Tar Emilia Romagna, sede di Parma n. 196/2023. Hai un quesito da sottoporci? Contattaci o Consulta il blog gratuito Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Si può procedere all'impianto dell'embrione anche dopo la separazione o il divorzio?

    Per rispondere al quesito sarà necessario specificare in cosa consistono i trattamenti di PMA. La fecondazione medicalmente assistita (PMA) è un insieme di tecniche mediche utilizzate per favorire il concepimento quanto risulta difficile per la coppia ottenere naturalmente una gravidanza. Più in particolare, la tecnica della fecondazione in vitro è una specifica procedura che avviene fuori dall'utero materno tramite la festilizzazione dell'ovocita che viene inseminato con gli spermatozoi per la creazione dell'embrione. Si può procedere all'impianto dell'embrione anche dopo la separazione o il divorzio? Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 40/2004 da questo momento in poi non è possibile unilateralmente revocare il consenso da parte dell'uomo e della donna che hanno fornito i propri gamenti per la tecnica di PMA consapevoli di voler formare una nuova vita. La coppia, infatti, dal preciso istante in cui si forma l'embrione, acquista lo status di genitori e non può più decidere di revocare la volontà prestata. La motivazione risiede nel fatto che l'embrione è considerato un essere vivente ed ha diritto a svilupparsi. La questione è stata affrontata per la prima volta nello scenario giuridico italiano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha riconosciuto "il diritto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge in costanza di matrimonio e poi congelati, anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell'ex". Infatti con le ordinanze dell'11 ottobre 2020 e 27 gennaio 2021 il Tribunale suindicato ha stabilito che l'uomo deve assumere degli obblighi genitoriali anche dopo la separazione. A fondamento delle suindicate pronunce ci sono la tutele del diritto alla vita ed allo sviluppo dell'embrione ed il principio di autoresponsabilità della coppia. Il fatto che solo in un momento successivo subentrino nuove circostanze, come la fine di un matrimonio, e’ assolutamente irrilevante ai fini giuridici. Resta ferma, infatti, la responsabilità che l'uomo e la donna hanno assunto sottoponendosi consapevolmente al trattamento di procreazione medicalmente assistita che ha portato alla formazione di una vita. Nel caso in cui, dunque, la donna anche dopo la separazione decida di procedere con il trasferimento dell'embrione, il padre non potrà opporsi e sarà, pertanto, costretto ad assumere la paternità giuridica con tutti i relativi obblighi verso il figlio concepito in costanza di matrimonio, compreso il versamento dell'assegno di mantenimento. Avv. Ilaria Paletti

  • Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro

    Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro Riportiamo alcuni passaggi di sentenze in tema di revisione della pianta organica di farmacie, sui confini e sulla assenza di zone cuscinetto. Leggi pure l'articolo dedicato alla “ revisioni a cascata nel tempo delle varie piante organiche”   contattaci per un caso specifico. Osserva il Consiglio di Stato “ secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di “pianta organica” è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613). Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2024, n. 6141). Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro Cerca la risposta nel sito dedicato ai farmacisti "FarmaDiritto" Inoltre, la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini. Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. È inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza,  salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata. (Consiglio di Stato 1144 del 12 febbraio 2025). Pianta Organica Farmacie, quale planimetria in caso di contrasto? Nella fattispecie in esame, è risultato un contrasto tra le parti in merito alla tavola allegata alla delibera ..al riguardo, mette conto rilevare che la sentenza impugnata recepisce i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui, pur non essendo obbligatoria in linea generale l’allegazione di una planimetria esplicativa per individuare una zona, la sua previsione non ne comporta la prevalenza sul dato descrittivo dei luoghi (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 agosto 2021, n., 6112), pur considerando in generale che “ la circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico - essendo poi, evidentemente, i cittadini ed utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza  (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2023). Leggi pure: - “Trasformazione della Farmacia da SNC ad SRL quando conviene”   Ora, nel caso in esame la Regione rilascia l’autorizzazione all’apertura sulla base dei dati forniti dal Comune, che ha competenza esclusiva nell’individuazione della pianta organica delle farmacie, secondo un principio radicato, sul punto (Consiglio di Stato n. 2553/2018 e 4525/2016). Segui la pagina on line con articoli quotidiani Quindi in merito al contrasto tra le due farmacie sulla prevalenza dell’una o dell’altra planimetria   deve considerarsi corretto il ragionamento logico seguito dal Tribunale territoriale (Tar Friuli n. 192/2021) , il quale ha stabilito quanto segue, pur dovendo ritenersi dirimente ai fini del decidere la descrizione letterale della zona di pertinenza e che da questo punto di vista, correttamente il Tar ha ritenuto attendibile la planimetria consegnata dall’Ordine dei farmacisti perché munita di timbro. Leggi il blog e rimani aggiornato In questa prospettiva, perde consistenza l’ulteriore doglianza che fa leva sull’asserita applicabilità del cosiddetto principio della mezzeria, ovvero il principio secondo cui: “ nell’ipotesi in cui gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici della via di pertinenza di una sede farmaceutica (della sua zona di competenza), appartenendo gli altri numeri civici a diversa zona (cfr. Cons. St., Sez. III, 19 marzo 2020, n. 1976; Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5391) ” (Consiglio di Stato, Sezione 21 giugno 2022, n. 5096). Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie ed isole pedonali

    Il piano urbanistico di mobilità sostenibile, le nuove aree pedonali ed il danno per i commercianti e farmacisti a cui viene sottratto il traffico carraio Segui la pagina su Facebook e rimani aggiornato quotidianamente L’istituzione di nuove isole pedonali e sensi unici di circolazione come strumenti di pianificazione del traffico danneggiano le farmacie e le attività commerciali esistenti che perdono flussi di traffico. É possibile prevenire o opporsi alla pianificazione urbanistica di nuove isole pedonali? Se hai un caso da risolvere trova il tuo tra i casi trattati per farmacisti Ci viene chiesto se é possibile impugnare il PUMS (piano urbanistico di mobilità sostenibile) da parte di commercianti e farmacisti del centro storico volto ad una pedonalizzato ed in vista quindi del divieto di transito carraio con l’istituzione di nuove isole pedonali. Può un farmacista o un commerciante impugnare il PUMS per lesione dei propri interessi #commerciali? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La risposta non é scontata scopriamo il motivo La Nuova isola pedonale prevista nel PUMS priva gli esercizi dell’accesso stradale diretto, e costituirebbe danno all’attività commerciale (farmacia e negozi di varia natura) in quanto svierebbe la clientela con riflessi gravemente pregiudizievoli sulle attività economiche coinvolte, ma é proprio così? Leggi pure: Edilizia quando interviene il Prefetto al posto del Comune Al riguardo, occorre considerare che il DM 4 agosto 2017, recante la “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”, stabilisce che “ Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali ” . Leggi pure Farmacia l’ampliamento dei locali ed i rischi connessi Il PUMS è, quindi, un atto pianificatorio nel quale vengono definiti gli obiettivi del complessivo sistema di mobilità che dovranno poi essere attuati attraverso “specifiche azioni e interventi”. Ci si deve quindi chiedere se tale atto sia sin da subito lesivo degli interessi e dei diritti dei commercianti che sarebbero coinvolti nelle future isole pedonali. In pratica, il PUMS è qualificabile alla stregua di uno strumento di pianificazione strategica , con natura programmatica, che, di norma, non esprime statuizioni finali e prescrittive rimandate in successivi atti amministrativi. Leggi il blog e trova il tuo caso Ciò premesso, per quanto riguarda specificamente il nostro caso è decisivo osservare che la previsione ritenuta lesiva per le rispettive attività commerciali – vale a dire l’estensione della pedonalizzazione è qualificata in termini di “ pedonalità ipotizzata ” che per quanto estesa, dovrà essere realizzata per step attuativi successivi . Leggi pure La cessione della farmacia aspetti contrattuali Farmacie ed isole pedonali Si tratta, pertanto, di indicazioni programmatiche che risultano concretamente lesive solo ove recepite ed attuate dalle delibere di regolamentazione del traffico potendo, in tal caso, - a fronte di un effettivo pregiudizio della sfera soggettiva - essere impugnate con il provvedimento attuativo e istitutivo delle zone pedonali, quanto la presupposta indicazione programmatica contenuta nel PUMS. Farmacie ed isole pedonali Leggi pure : Farmacia Succursale e Dispensario Stagionale Le sole previsioni del PUMS non sono idonee a pregiudicare la posizione dei farmacisti e dei commercianti di zona da ciò deriva che il PUMS non é impugnabile fino a quando non si traduca da strumento programmatorio ad elemento concreto realizzato tramite apposite delibere ricettive del PUMS ed istitutive di zone pedonali ben definite quelle si, arrecanti un pregiudizio concreto agli esercenti. Leggi pure : Farmacisti ed i limiti dell'accesso agli atti In conclusione come sancito da recente giurisprudenza sul punto, le sole previsioni del PUMS non sono idonee a pregiudicare la posizione degli esercenti, da ciò discende la non ammissibilità dei ricorsi avverso tale strumento programmatorio urbanistico (Tar Catania 2187/2024) Sarà quindi necessario l’analisi della programmazione generale, dei programmi di mobilità sostenibili attesi unitamente alle delibere comunali recettive e/o lesive di tali atti programmatori, prima di poter valutare 🤔 la lesione della propria posizione soggettiva, il tutto corredato anche - su consiglio di chi scrive - da una perizia tecnica che mostri i flussi di traffico con i pro ed i contro delle misure adottate dall'amministrazione, che tuttavia, è bene ricordarlo (Tar Sicilia n. 1299/18) godono di ampia discrezionalità. Ti può anche interessare: "Farmacie e controllo Regionale" Hai un quesito? Seguici on line o Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare

    È nota la disputa sulla qualificazione giuridica delle piscine e il formarsi di un orientamento giurisprudenziale non del tutto univoco. Seguici on line La giurisprudenza ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza , non ci si debba affidare ad astratte affermazioni di principio, ma sia necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Consulta gli articoli in Edilizia ed Urbanistica Deve condividersi, in punto di diritto, quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6644 del 2019 secondo cui “ l'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell'ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/4/2014, n. 1951); - in tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un'autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell'immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso ”. Segui la pagina on line È facilmente accertabile se la piscina ricada o meno nell’unica proprietà privata e se alla stessa si acceda da un unico ingresso: con riferimento al caso di specie, comunque, la sussistenza di tali elementi di fatto (unicità della proprietà della piscina e del manufatto principale, nonché dell’accesso a essi) non è mai stata revocata in dubbio, neanche in sede procedimentale, sicché può considerarsi pacificamente assodata. La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare Resta dunque da considerare – al fine di ritenere integrati, nella loro interezza, gli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella citata sentenza del Consiglio di Stato (ossia il carattere pertinenziale della piscina di cui qui trattasi) – come assumano rilievo dirimente le dimensioni della piscina: che, secondo un orientamento consolidato, risulterà di natura pertinenziale solo qualora esse possano considerarsi “ non rilevanti ”. per essere considerata pertinenziale la piscina deve essere di “non rilevanti dimensioni” (meglio ancora, se di dimensioni contenute, o “piccole”). La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare: E' stato osservato ai fini della valutazione della “rilevanza” delle misure delle piscine, la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato bensì il metro lineare ,ma tale criterio non è pienamente preciso, tenuto conto anche del fatto che le piscine (soprattutto quelle che pretendano di essere ritenute pertinenziali) non sempre hanno la forma di un quadrato o di un rettangolo . La principale critica concettuale che sembra corretto riferire all’impostazione che assume la superficie totale (anziché la lunghezza massima) a parametro della “rilevanza” della grandezza di una piscina muove dalla preliminare considerazione che il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale : ove una piscina, in ragione delle sue contenute dimensioni, sia del tutto priva di tale attitudine, essa non può svolgere altre funzioni che quelle di ornamento, o di commoditas , della cosa principale (di norma costituita da un’unità residenziale), in quanto ne migliora la godibilità estetica o anche climatica, ma restando comunque priva di un’autonoma sfruttabilità economico-sociale. In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico.. ritiene il Collegio di Giustizia Siciliana che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale. CdG 926/2024 Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le caratteristiche appena accennate possano rinvenirsi solo in opere di dimensioni contenute; in particolare, ribadendo una costante giurisprudenza, esso ha puntualizzato che “ il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto di quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa ” (Cons., St., sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605). In molte occasioni il Consiglio di Stato ha fatto ricorso alla misurazione lineare della larghezza e della lunghezza ( id est : della superficie ) per escludere la natura pertinenziale di una piscina: mentre “ è stata qualificata, in particolare, come pertinenza urbanistica una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola (Cons. Stato, sez. V, 16.4.2014, n. 1951), invece Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807, ha qualificato quale nuovo volume una piscina di m. 4,20 x m. 8,70, fuori terra; e così pure Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9646, che ha qualificato in termini di nuova costruzione una piscina in vetroresina di m. 6,30 x m. 3,30, richiamando l’orientamento secondo cui “ in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché ‒ ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo – la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (cfr. (Cons Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570) ”. Leggi il blog con articoli a tema o contattaci per un tuo caso specifico In un altro caso si è trattato di una piscina avente “ una superficie di circa 30 mq., prefabbricata, adagiata sul terrazzamento posto a quota – 6,80; il solarium a bordo vasca si collocherebbe, invece, a quota – 4,42, e quindi la piscina dovrebbe avere una altezza di circa 2,40 mt., come pure il muro che dovrebbe celarla. Si tratta, dunque, di un’opera edilizia di non modeste dimensioni e, per questo solo fatto, non qualificabile in termini di pertinenza urbanistica ” (Cons., St., sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8290 ). È, dunque, proprio per superare l’intrinseca soggettività – si potrebbe dire apoditticità – di tutte tali coordinate di giudizio che il Collegio Siciliano ha ritenuto di modificare il parametro valutativo, sostituendo alla misura della superficie espressa in metri quadrati con quella della lunghezza massima ovviamente espressa in metri lineari, perché solo tale unità di misura risulta intrinsecamente correlata all’attitudine natatoria dell’opera (anziché di mero ornamento o di accessorio rinfrescante o sollazzevole). È doveroso precisare, tuttavia, che la lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezzoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare). Possiamo concludere che con l'orientamento proposto dal Collegio di Giustizia la piscina quindi sarà pertinenziale ove - misurata in metri lineari anche orizzontali - NON consenta il nuoto agonistico o amatoriale ma abbia una finalità ornamentale e sia di modeste dimensioni rispetto all'edificio principale. Studio Legale Angelini Lucarelli

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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