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- Separazione e assegno di mantenimento nel caso di redditi non dichiarati
Famiglia e Separazione, quale valore dare ai Dati reddituali della moglie? Cosa comporta l’Omessa comunicazione da parte del legale della donna? Cosa accade all’Assegno di mantenimento per i figli? É possibile un Incremento anche se ci sono redditi in nero? Vediamo cosa ne pensa la recente giurisprudenza della Cassazione 676/2020 In assenza della formale comunicazione di dati reddituali da parte della moglie è illegittimo l’aumento dell’assegno di mantenimento per i figli posto a carico del marito essendo fondamentale che il giudice verifichi preventivamente la situazione economica di entrambi i genitori, se necessario anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di svolgere una adeguata ed equa valutazione. Nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale, la situazione reddituale della madre non rappresenta un elemento secondario. Il mantenimento dei figli, infatti, non grava automaticamente o esclusivamente sul genitore non convivente, ma deve essere ripartito tra entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse economiche. Attenzione al principio di proporzionalità L’articolo 337-ter del Codice civile stabilisce che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per determinare l’eventuale assegno periodico, il giudice considera: le esigenze attuali del figlio; il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi; il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. I redditi della moglie o della madre devono quindi essere valutati insieme a quelli dell’altro genitore. Un aumento delle sue entrate può incidere sulla ripartizione interna dell’obbligo, ma non determina automaticamente la riduzione o la soppressione dell’assegno dovuto dall’altro genitore. Il diritto al mantenimento appartiene, infatti, ai figli. Non costituisce un beneficio personale riconosciuto alla madre. Leggi il blog con articolo a tema Nel rito unitario della famiglia le parti sono tenute a depositare la documentazione economica richiesta dalla legge, normalmente comprendente le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione relativa agli immobili, ai beni mobili registrati, alle partecipazioni societarie e agli estratti conto bancari e finanziari. I dati reddituali hanno piena rilevanza nella determinazione del contributo per i figli, ma devono essere letti all’interno di una valutazione più ampia della capacità economica di entrambi i genitori. Cass. civ., ord. 13 dicembre 2024, n. 32349: La Corte ha ribadito che, in materia di assegno di separazione, le dichiarazioni fiscali non costituiscono l’unico elemento di valutazione. Il tenore di vita e la capacità economica devono essere ricostruiti anche considerando: patrimonio mobiliare e immobiliare; stile di vita particolarmente agiato; redditi occultati al fisco; risultanze di indagini di polizia tributaria; eventuale consulenza tecnica d’ufficio. Pertanto, la mancata produzione delle scritture contabili non impedisce al giudice di ricostruire aliunde la capacità economica e può, anzi, rendere opportuno il ricorso a strumenti istruttori officiosi. Questa pronuncia apre la strada alla ricostruzione induttiva anche dei redditi in nero per situazioni in cui il tenore di vita non corrisponda ai redditi dichiarati. Con pronuncia del 09.02.2026 la Corte di Cassazione n. 2884 ha anche sottolineato la possibilità per il Giudice di ricorrere alle presunzioni in tema di completezza della prova, si legge nella sentenza che in tema di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, il giudice di merito può riconoscere la componente perequativo-compensativa dell’assegno anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, allorché accerti un significativo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, con particolare riguardo al prevalente apporto di uno di essi alla cura della famiglia e dei figli e al correlato sacrificio delle proprie aspettative professionali. (principio applicato anche dalla Cassazione 10285 da ultimo nella pronuncia del 20 Aprile 2026). La determinazione dell’assegno e la successiva controversia di modifica, quindi può basarsi anche su “altri” strumenti e non semplicemente sulle scritture contabilità. Prima di chiudere una precisazione in tema di revisione dell’assegno: Grava infatti sul soggetto richiedente l’onere di provare il diritto ad una revisione dell’assegno divorzile in presenza di fatti nuovi e sopravvenuti in grado di incidere concretamente sull’equilibrio economico degli ex coniugi. (Cass 13683/2016) Senza dimenticare che Il criterio decisivo comunque resta sempre quello della proporzionalità, applicato nel preminente interesse della prole. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto di Famiglia
- Revoca o Annullamento d’ufficio della farmacia?
Revoca del provvedimento o Annullamento d’ufficio, quali differenze sul piano pratico operativo? Si pensi alla revoca di una autorizzazione (Scuola privata/Farmacia et ) avvenuta a distanza di anni dall’ottenimento. In tali ambiti - quando quindi l’attività è aperta da tempo - la differenza tra la revoca e l’annullamento costituisce uno spartiacque importante. L’effetto delle dichiarazioni false o mendaci sul possesso dei requisiti o sulle incompatibilità a distanza di anni nel caso della farmacia In tema di farmacie si pensi all’annullamento dell’autorizzazione a distanza di tempo a causa della intervenuta scoperta di dichiarazioni false o mendaci da parte dei titolari in fase di apertura o all’esito di un concorso farmacie. L’annullamento dunque, interviene a privare di efficacia un’autorizzazione senza che sia intervenuto un sostanziale mutamento delle condizioni fattuali che avevano indotto in precedenza la stessa amministrazione comunale a concedere l’autorizzazione in questione. Cosa accade in questi casi? Non si tratta, dunque, di revoca, ma di annullamento d’ufficio. Ed invero, come correttamente statuito in sentenza (CdS 5048/26) mentre la revoca di un atto amministrativo costituisce espressione della facoltà di riesame riconosciuta dal legislatore all’amministrazione ma presuppone la sopravvenienza di un vizio o di una valutazione postuma circa l’opportunità di rimuovere gli effetti dell’atto o del provvedimento amministrativo, con efficacia dal momento stesso in cui la revoca è adottata, l’annullamento di ufficio, pur costituendo parimenti espressione del potere di riesame in via di autotutela, presuppone l’accertamento dell’invalidità originaria dell’atto o del provvedimento amministrativo in precedenza adottato, essendo riconosciuta all’amministrazione la facoltà di ritiro di un proprio provvedimento illegittimo entro il termine ragionevole di dodici mesi dall’adozione, tenendo in considerazione sia l’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di annullamento che quello del privato al mantenimento in vigore dell’atto. Invero, in presenza dei vizi riscontrati l’amministrazione non è obbligata a disporre l’annullamento in autotutela del provvedimento in precedenza adottato, essendo tenuta al bilanciamento dell’interesse pubblico all’annullamento con quello dei titolari delle situazioni giuridiche cristallizzate nel tempo in conseguenza della pregressa determinazione. L’annullamento in via di autotutela deve essere, dunque, motivato con la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino delle condizioni di legalità, che comparato rispetto alle posizioni giuridiche soggettive consolidatesi in capo ai destinatari del provvedimento agli stessi favorevole prevalga sulle stesse in modo da giustificarne la rimozione. Diversamente, nel caso di specie non risultano sopravvenute ragioni di interesse pubblico diverse dal mero ripristino della legalità che potessero giustificare l’annullamento del titolo autorizzativo, né risulta che la determinazione sfavorevole all’appellato sia stata preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco, anche in considerazione del fatto che erano trascorsi già due anni dall’ultimo rinnovo, nonchè del sacrificio imposto al titolare dello stallo, soggetto con “particolari condizioni di invalidità”. E’ stato, invero, affermato che “… il principio fondamentale che regola il potere di annullamento in autotutela è quello espresso dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale norma attribuisce all’Amministrazione un margine di discrezionalità che si concretizza nella valutazione dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento del destinatario dell’atto. È necessario che sussistano i presupposti dell’originaria illegittimità del provvedimento e dell’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, tenendo conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate. La mancanza di motivazione, la genericità nel richiamo all’interesse pubblico e la mancata valutazione degli interessi dei destinatari possono configurare l’illegittimità dell’annullamento in autotutela … il regime dell’annullamento in autotutela è quello descritto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Perché l’autotutela possa considerarsi legittima è necessario che esista un interesse pubblico all’esercizio del potere di autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell’efficacia dell’atto, che deve risultare, all’esito, meritevole di minor tutela. Nell’atto impugnato non è dato rinvenire alcuna enunciazione relativa all’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento né tanto meno esso contiene la comparazione tra l’interesse pubblico e l’affidamento ingeneratosi nel privato …” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI, 26 febbraio 2025, n. 1684). Dopo 12 mesi si é al sicuro? No o almeno non sempre Nella fattispecie all’esame del Collegio non vi erano, dunque, i presupposti di legge per disporre l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione allo stallo personalizzato, anche in ragione dell’evidente superamento del “termine non superiore a dodici mesi dall’adozione dell’atto”. Per consolidata giurisprudenza amministrativa, invero, detto termine può essere superato, con adeguata motivazione del differimento, solo laddove sia stata la condotta della parte istante ad indurre in errore l’amministrazione e cioè laddove sia stata prospettata una falsa rappresentazione della realtà o siano state prodotte dichiarazioni mendaci. Hai un caso? Contattaci Nel caso dei concorsi deve essere dato risalto al valore delle dichiarazioni dei candidati al momento dell’accettazione o della richiesta di autorizzazione, ove tali dichiarazioni siano false o mendaci tali da aver indotto l’amministrazione Comune o Regione o Asl al rilascio del provvedimento su base poi rivelatesi “false” il termine dei 12 mesi potrebbe facilmente essere ignorato da parte della Pubblica Amministrazione con la logica conseguente che apparirebbe ammissibile un annullamento anche a distanza di anni. In caso si venga “colpiti” da un provvedimento di revoca o di annullamento la tutela legale é focalizzata a scoprirne i presupposti e la corretta applicazione da parte della Pubblica Amministrazione con possibilità di ricorso al Tar per valutarne la legittimità. Leggi il blog e rimani informato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Agenzia delle Entrate ed Srl quando la transazione fiscale salva il business
Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale: quando conviene e quali vantaggi offre a una Srl Quando una Srl accumula debiti verso banche, fornitori e Fisco ma conserva ancora una prospettiva di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale è spesso lo strumento più efficiente previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) per uscire dalla crisi senza passare da una procedura concorsuale maggiore. Cos’è l’accordo di ristrutturazione dei debiti L’accordo di ristrutturazione (ADR), disciplinato dagli artt. 57 e seguenti del CCII, è un contratto tra l’impresa debitrice e una parte dei suoi creditori, con cui si definiscono dilazioni, stralci o nuove modalità di pagamento del debito, sostenibili per il risanamento aziendale. A differenza del concordato preventivo, l’ADR vincola solo i creditori che lo firmano: chi resta fuori (il “creditore estraneo”) deve essere pagato per intero, di regola entro 120 giorni dalla scadenza o dall’omologazione. Il CCII prevede tre varianti principali: • Accordo ordinario (art. 57): richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. • Accordo agevolato (art. 60): il quorum scende al 30%, se l’impresa non chiede misure protettive e paga tempestivamente i creditori estranei. • Accordo ad efficacia estesa (art. 61): consente, raggiunto il 75% di adesioni all’interno di una classe omogenea di creditori, di estendere gli effetti anche ai dissenzienti della stessa classe. Dopo il deposito e la pubblicazione nel Registro delle Imprese si apre un periodo di protezione del patrimonio: i creditori non aderenti non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per almeno 60 giorni, dando respiro operativo all’impresa durante la trattativa. La transazione fiscale: il debito con il Fisco dentro il piano L’art. 63 CCII consente di inserire nell’accordo anche il debito tributario e contributivo, proponendo all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e agli enti previdenziali (INPS, INAIL) il pagamento parziale o dilazionato di imposte, sanzioni, interessi e contributi maturati fino alla data della proposta. È un punto centrale, perché nelle PMI italiane il debito fiscale è spesso la voce più pesante del passivo e, senza una transazione, rischierebbe di bloccare qualunque piano di risanamento. Il professionista indipendente che attesta il piano deve certificare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la convenienza del trattamento proposto al Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale (se l’accordo è liquidatorio) o la non peggiorità dello stesso (se è previsto il proseguimento dell’attività). Il cram down fiscale. Se l’amministrazione finanziaria non risponde entro 90 giorni o nega l’adesione, il tribunale può comunque omologare l’accordo “forzando” il dissenso del Fisco, a condizione che il piano si dimostri più conveniente della liquidazione. Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha però introdotto paletti più rigidi: il soddisfacimento dei crediti fiscali deve essere almeno pari al 50% del dovuto e, quando il debito tributario supera l’80% del passivo complessivo, il tribunale deve valutare con particolare rigore la convenienza relativa, rendendo il cram down meno automatico nei casi di crisi più gravi. Un punto da non trascurare: la transazione si risolve automaticamente se l’impresa non esegue integralmente i pagamenti dovuti al Fisco e agli enti previdenziali entro i termini concordati (60 giorni dalle scadenze previste), riportando il debito alla sua misura originaria. Quando è opportuno attivare la procedura? L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale è indicato quando coesistono alcune condizioni: • La crisi è reversibile: l’impresa ha un nucleo di attività sano e flussi di cassa prospettici sufficienti a sostenere il piano, anche se l’indebitamento attuale è insostenibile. • Il debito fiscale e previdenziale è rilevante rispetto al totale del passivo, e da solo renderebbe impraticabile un accordo puramente privato con banche e fornitori. • I creditori principali sono pochi e individuabili (banche, Agenzia delle Entrate, pochi fornitori strategici), il che rende più semplice raggiungere le soglie di adesione richieste senza la macchina organizzativa di un concordato. • Si vuole evitare lo stigma e i costi di una procedura concorsuale maggiore, mantenendo la gestione ordinaria nelle mani degli amministratori. • C’è ancora tempo: prima si interviene rispetto al deterioramento della crisi, più ampio è il margine negoziale con i creditori e più facile è ottenere l’attestazione di convenienza richiesta dalla legge. Leggi il blog e trova il tuo caso Al contrario, se i creditori sono numerosi e frammentati, se manca una maggioranza realisticamente raggiungibile, o se la crisi è già insolvenza conclamata senza prospettive di continuità, è più indicato valutare un concordato preventivo o, nei casi più gravi, la liquidazione giudiziale. Dopo la rommazione quali vantaggi per una Srl? Ove la rottamazione non sia andata a buon fine o non sia stata possibile, questa strada appare la più probabile sebbene non immune da insidie e costi. Per una società a responsabilità limitata, questo strumento offre vantaggi specifici che vale la pena evidenziare: • Continuità della gestione: a differenza del concordato preventivo, non c’è un commissario giudiziale che si affianca agli amministratori nella gestione ordinaria; il management mantiene il controllo operativo dell’impresa durante tutta la procedura. • Riduzione del rischio di responsabilità degli amministratori: attivarsi per tempo con un piano attestato e una transazione fiscale dimostra di aver adottato assetti organizzativi adeguati e di aver agito diligentemente nella gestione della crisi, riducendo l’esposizione personale degli amministratori ai sensi degli artt. 2486 c.c. e 3 CCII. • Stralcio di sanzioni e interessi sul debito fiscale: la transazione consente spesso un abbattimento significativo di sanzioni amministrative e interessi, oltre a piani di rateizzazione pluriennali, liberando liquidità da reinvestire nell’attività. • Moratoria fino a 24 mesi sui creditori privilegiati (art. 67 CCII), utile per dare tempo all’impresa di ristabilire i flussi di cassa prima di tornare a onorare integralmente i debiti pregressi. • Protezione temporanea dal patrimonio: lo stand-still di almeno 60 giorni dalla pubblicazione blocca le azioni esecutive dei creditori non aderenti, evitando pignoramenti che disgregherebbero il patrimonio aziendale durante la trattativa. • Flessibilità contrattuale e quorum contenuti: con l’accordo agevolato basta il 30% dei crediti, una soglia spesso raggiungibile coinvolgendo solo banca/banche e Fisco, senza dover negoziare con la totalità dei fornitori. • Minore impatto reputazionale: trattandosi di un accordo negoziale e non di una procedura concorsuale “piena”, l’ADR è generalmente percepito sul mercato come una scelta di gestione responsabile della crisi, preservando rapporti commerciali e bancari per il futuro. • Salvaguardia del valore d’impresa e dei posti di lavoro, elemento che pesa anche nella valutazione di convenienza richiesta al tribunale per l’omologazione, anche in caso di cram down fiscale. Attenzione non si tratta di un semplice accordo con il fisco! L’accordo non è esente da rischi: richiede un piano industriale credibile, un’attestazione indipendente solida e tempi tecnici (fino a 90 giorni per la risposta del Fisco) che vanno gestiti con margini di liquidità adeguati. Inoltre, se il debito tributario supera l’80% del passivo, ottenere l’omologazione forzata diventa più difficile dopo le modifiche del 2024, e potrebbe essere necessario integrare il piano con risorse esterne (nuova finanza, dismissioni) per rendere la proposta sufficientemente convincente. In sintesi Per una Srl con un nucleo di attività ancora valido ma un indebitamento fiscale e bancario diventato insostenibile, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rappresenta spesso il punto di equilibrio ideale tra rapidità, costi contenuti, mantenimento del controllo gestionale e possibilità reale di alleggerire il debito verso l’Erario. La condizione decisiva è il tempismo: muoversi quando la crisi è ancora reversibile! Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La competenza per l’istituzione di una nuova farmacia
La competenza alla istituzione di una nuova farmacia in un Comune é atto della Giunta Comunale in sede di revisione della pianta organica, essendo una attività di carattere esecutivo e non strategico. Il Consiglio Comunale pertanto non ha competenza e la sua deliberazione può essere annullata dal Tar in sede di ricorso del farmacista confinante. Questo il sunto della recente giurisprudenza sul punto, Tar Perugia 203/2026 che ha annullato la delibera istitutiva di una nuova farmacia adottata dal Consiglio Comunale. l’istituzione di una nuova sede farmaceutica non rientra nella competenza del Consiglio comunale bensì in quella, c.d. residuale, attribuita alla Giunta comunale dall’art. 48 del TUEL. Infatti, come recentemente riaffermato, “… deve ritenersi che la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie presenti nel territorio comunale esorbiti dalle attribuzioni del Consiglio comunale, rientrando invece tra le prerogative della Giunta. L’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240). Sul piano giurisprudenziale, poi, l’orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2019, n. 5256; Id., 28 novembre 2018, n. 6757). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 15 settembre 2020, n. 537; TAR Campania, Salerno, sez. III, 29 marzo 2023, n. 717). Segui la pagina on Line In termini è stato, altresì, recentemente ribadito che “la valenza programmatoria della localizzazione di nuove sedi è alquanto sfumata - poiché non si tratta di riorganizzare il servizio farmaceutico in ambito comunale ma di completarlo - e, comunque, non è tale da attrarla alla ristretta competenza dell'organo consiliare” (TAR Sardegna, sez. I, 11 gennaio 2023, n. 5).”. (così, TAR Calabria, RC, n. 168/2025; vedi anche, nello stesso senso, TAR Marche, n. 64/2024, TAR Salerno, II, n. 918/2024 e Cons. Stato, II, n. 5821/2021). Cerca nel blog il tuo caso i contattaci per una consulenza specifica Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Concorso Scuola e Riserva Servizio Civile: Lo "Scavalcamento" Legittimo che Ti Porta Subito in Cattedra
Superare le prove di un concorso PNRR per la scuola in contesti regionali ad altissima densità di candidati,, e su classi di concorso strategiche, rappresenta un traguardo importante per ogni candidato. Tuttavia, una volta pubblicate le graduatorie di merito, per molti vincitori e idonei si apre una seconda fase di complessa interpretazione burocratica: come funzionano esattamente le quote riservate? Il dubbio più frequente riguarda la riserva del 15% per chi ha svolto ad esempio il Servizio Civile. Ove candidato si trova in una posizione di graduatoria che non garantirebbe l'immissione in ruolo ordinaria, ma possiede questo titolo, la domanda é: viene assunto immediatamente o deve attendere lo scorrimento negli anni successivi? Facciamo chiarezza con un’analisi tecnica e legale del meccanismo di reclutamento ma anticipiamo la risposta, Sì, l'assunzione è immediata, il candidato riservista che rientra nella quota d'obbligo spettante alla sua categoria viene assunto immediatamente. Non esiste l'obbligo di attendere che la graduatoria "scorra" naturalmente nel tempo fino a raggiungere la propria posizione di merito generale. Il meccanismo delle riserve nasce precisamente per garantire una tutela rafforzata a determinate categorie individuate dal legislatore. Questo significa che la riserva permette di scavalcare i candidati privi di titolo preferenziale, anche se posizionati più in alto per punteggio generale, fino alla saturazione della quota percentuale prevista per quel contingente. il Meccanismo dello "Scavalcamento" Durante la fase delle immissioni in ruolo, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di riferimento applica le riserve di legge sul totale dei posti autorizzati per l'anno scolastico in corso. Il sistema informatizzato INR (Informatizzazione Nomine in Ruolo) opera secondo passaggi matematici e normativi ben precisi. Prendiamo come modello uno scenario tipo con un contingente regionale di 15 posti disponibili per la classe di concorso interessata (ricordando che il minimo é 4) La legge riserva il 15% dei posti al Servizio Civile. Il 15% di 15 equivale a 2,25. Poiché nel comparto scuola i decimali si arrotondano per difetto, i posti riservati al Servizio Civile per quel contingente saranno esattamente 2. Il sistema quindi assegna i primi posti seguendo il mero ordine di punteggio della graduatoria generale. Quando arriva il momento di coprire le quote di riserva (denominata Riserva "S"), l'algoritmo ministeriale effettua un "salto" verso il basso nella graduatoria per individuare il primo candidato utile che abbia dichiarato il titolo. Hai un caso? Consulta il blog o contattaci Ove il candidato riservista si trovasse, per esempio, in 15° posizione (teoricamente fuori dai posti utili in base al solo punteggio), il sistema lo "pescherebbe" d'ufficio assegnandogli il ruolo e lasciando momentaneamente fuori i candidati privi di riserva che lo precedevano. I Paletti Normativi ed i Limiti all'Applicazione della Riserva Il diritto allo scavalcamento non è però assoluto, ma è subordinato al rispetto di rigidi equilibri legislativi che l'amministrazione scolastica è tenuta a verificare: Il tetto massimo del 50%: Per legge, la somma di tutte le riserve attive in una procedura concorsuale (Legge 68/99 per le categorie protette, 30% per i Militari congedati e 15% per il Servizio Civile) non può mai superare il 50% dei posti complessivamente assegnati per le immissioni in ruolo di quell'anno. Nella gerarchia delle riserve, la Legge 68/99 ha sempre la priorità assoluta: se i posti riservati vengono interamente assorbiti dai candidati disabili o dai riservisti militari, la quota per il Servizio Civile potrebbe ridursi o azzerarsi. La riserva del 15% poi non si applica sui micro-contingenti. Per poter attivare la riserva sulla singola classe di concorso a livello regionale, è necessario che il numero dei posti messi a disposizione per le assunzioni sia pari o superiore a 4. È utile ricordare un importante chiarimento legislativo. Inizialmente la riserva del 15% era nata esclusivamente per il Servizio Civile Universale (istituito con il Dlgs 40/2017). Tuttavia, i successivi interventi di modifica hanno esteso il diritto anche a chi ha svolto il vecchio Servizio Civile Nazionale, (Legge 64/2001), purché l'anno di servizio sia stato concluso regolarmente e senza demerito, garantendo così una tutela piena e retroattiva. Sul punto si segnala Tar Lazio 12019/2025. Siamo quasi alla conclusione ma non inciampiamo alla fine.. ‼️ Vademecum Operativo per il Candidato Il diritto alla riserva non opera in automatico: spetta al candidato azionarlo e dichiararlo correttamente durante le finestre temporali di compilazione delle istanze di assunzione. Nello specifico, durante la compilazione della Istanza Online è fondamentale seguire questi passaggi: 1. Flag sulla Riserva: Individuare e sbarrare con la massima attenzione la casella relativa alla **Riserva "S"** (Servizio Civile). 2. **Tracciabilità del Titolo:** Dichiarare gli estremi dell'attestato di fine servizio rilasciato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, oppure procedere alla compilazione dell'autocertificazione in cui si dichiara che il servizio è stato svolto e concluso senza demerito. Molte volte siamo stati chiamati a “riparare” la mancata indicazione della S nella fase di compilazione, é un errore banale ma spesso imperdonabile! La macchina burocratica ministeriale sa essere complessa, ma le regole dello scavalcamento per i riservisti sono chiare e blindate dalla normativa vigente. Se i numeri del contingente regionale confermano la presenza della quota, il posto in cattedra spetta di diritto sin dal primo giorno. Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche
La questione che viene in rilievo riguarda l’applicazione del principio di equivalenza, con riferimento al quale la giurisprudenza ha affermato che “In linea generale, il tema va inquadrato in principi di derivazione unionale che attribuiscono la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169)” (Cons. St., sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066). La stessa giurisprudenza ha avuto altresì modo di delineare il confine tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio rilevando che: “…il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile(Cons. Stato, n. 5258 del 2019; id. n. 7558 del 2022; id. n. 2418 del 2025)” (Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5706). Il principio di equivalenza trova dunque un limite nell’aliud pro alio poiché il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto non può offrire un bene difforme rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi, per l’appunto, un aliud pro alio non rimediabile (Cons. Stato, sez. V, n. 5258/2019; sez. III, n. 7558/2022; sez. IV, n. 2418/2025). L’offerta di un prodotto sostanzialmente diverso si risolve difatti nella lesione dello stesso principio di concorrenza che invece con l’equivalenza funzionale si intende tutelare. È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che “le "specifiche tecniche" variamente individuate dalla lex specialis di gara, non necessariamente coincidono con i "requisiti minimi obbligatori", questi ultimi potendosi al più considerare come una sottospecie delle prime, ma non l'opposto. In estrema sintesi, non tutte le specifiche hanno carattere "minimo" e "condizionante", tant'è che per quelle che ne sono prive (ma solo per esse), generalmente di carattere funzionale, trova applicazione il più volte richiamato art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016. Per contro, [...] per quelle specifiche aventi invece tali stringenti caratteristiche (dalle quali può altresì desumersi, per eminenti ragioni di ordine logico, il carattere di essenzialità), vale il diverso principio desumibile dall'art. 86 del Codice dei contratti pubblici, per cui va sanzionata con l'esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori della fornitura richiesta" (Cons .St., sez. V, 4 novembre 2022 n. 9693, nonché, ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV , 1° agosto 2022, n. 10815). Dunque, il principio di equivalenza trova il proprio ambito di applicazione di elezione nell’ambito delle specifiche tecniche, ovvero quelle caratteristiche del prodotto che possono essere rispettate mediante l’offerta di prodotti non identici ma simili, purché soddisfino la finalità specifica richiesta; al contrario “la carenza nell’offerta dei cd. “requisiti di minima” individuati dalla lex specialis si configura come mancanza di una “condizione di partecipazione” oggettiva, riferita alla necessaria qualità della prestazione e non ai requisiti dell’offerente ed è quindi idonea a determinare l’esclusione dalla gara secondo le indicazioni espresse dalla stazione appaltante. In coerenza con quanto sopra, non sarebbe stata quindi neppure ammissibile una qualche “sanatoria postuma” dell’offerta difforme quanto ad elementi essenziali, come tale riconducibile ad un aliud pro alio” (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2020 n. 4996). Leggi il blog e trova il tuo caso o contattaci “Gli specifici requisiti tecnici di minima, indicati negli atti di gara come caratterizzanti l’oggetto della domanda della Stazione appaltante, costituiscono difatti il parametro di riferimento rispetto al quale gli operatoti economici valutano la possibilità di presentare un’offerta e dunque di partecipare alla gara stessa. Conseguendone che l’ammissione poi alla gara di offerte sostanzialmente difformi rispetto alle caratteristiche richieste negli atti di gara si risolve in una violazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza (“In ogni caso la disapplicazione del vincolo autoimpostosi dalla stazione appaltante integra la dedotta violazione del principio della par condicio, non potendosi escludere che la natura perentoria delle caratteristiche minime richieste abbia scoraggiato altri operatori del mercato dal partecipare alla gara non potendole garantire”, così TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 7.1.2025 n.10). Infine la giurisprudenza ha così distinto le specifiche tecniche strutturali da quelle sostanziali rilevando che in tali ultimi casi, l’estensione in via giurisprudenziale dell’ambito di applicazione del principio di equivalenza, ancorché in sé e per sé non confliggente con il diritto europeo, trova fondamento – a ben vedere – non già nelle esigenze pro-concorrenziali perseguite dal citato articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE, ma nel più generale principio del favor partecipationis (e, difatti, come già rilevato, trova il limite del rispetto della par condiciotra i concorrenti, che si verificherebbe laddove fosse consentito a un concorrente di offrire aliud pro alio). Le considerazioni che precedono devono essere valutate con l’avvertenza che, nella giurisprudenza da ultimo citata, la distinzione – richiamata dal primo giudice nella sentenza qui appellata – tra requisiti tecnici minimi “strutturali” (a cui il principio de quo non sarebbe mai applicabile) e “funzionali” (per i quali varrebbe quanto sopra detto subc) è molto sfumata e opinabile, essendo stato adottato l’approccio “funzionale” finanche per ammettere la possibilità di offrire prodotti di materiale diverso da quello richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis (come nelle fattispecie esaminate in Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10536, e 25 novembre 2020, n. 7404). Pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata (per esempio previsione della composizione del prodotto in uno specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare (e queste vi erano nelle fattispecie esaminate dalle richiamate sentenze n. 10536/2023 e n. 7404/2020). È appena il caso di aggiungere che sul punto non è dato trarre argomenti ermeneutici utili neanche dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale si limita a riprodurre il testo del previgente articolo 68 decreto legislativo n. 50/2016 nell’allegato II.5, e quindi in un testo destinato ad assumere rango regolamentare, con ciò mostrando di non aver tenuto conto degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati (un principio di equivalenza di portata “espansiva” come quella sopra evidenziata avrebbe forse richiesto una disposizione primaria) e di aver – forse – voluto ribadire la circoscrizione della portata del principio in questione alla sola sfera delle “specifiche tecniche” (in senso stretto).” (Cons. St. sez. III, 9 maggio 2024, n. 4155. Tar Lazio 5927/2026. Hai un caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Agenzia delle Entrate e pignoramenti cosa fare con i debiti post rottamazione
Riscossione 2026: pignoramenti più mirati, cartelle esattoriali e difesa del contribuente La riscossione cambia passo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione punta a recuperi più selettivi e rapidi, soprattutto tramite pignoramenti presso terzi, cioè aggredendo crediti che il debitore vanta verso clienti, committenti, banche o altri soggetti. La novità più rilevante è l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche: con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, sono state definite le modalità operative per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione informazioni utili a individuare crediti pignorabili riferiti a debitori iscritti a ruolo e coobbligati. Questo significa una cosa molto concreta: imprese, professionisti e contribuenti con cartelle pendenti non devono più ragionare solo in termini di “quando arriverà la cartella”, ma anche di quanto velocemente il Fisco potrà intercettare flussi finanziari, fatture attive e rapporti con terzi. Dalla cartella al pignoramento: il tempo per agire è prima, non dopo Quando viene notificata una cartella di pagamento, il contribuente ha normalmente 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o valutare un ricorso. Decorso tale termine, in assenza di pagamento o sospensione, Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive, come fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento. Il punto centrale è questo: aspettare l’atto esecutivo è quasi sempre una scelta sbagliata. Quando arriva il pignoramento, il margine di manovra si restringe, il terzo pignorato può essere coinvolto direttamente e l’impatto reputazionale o operativo può essere pesante, soprattutto per chi lavora con aziende, pubbliche amministrazioni o clienti continuativi. La rateizzazione: il primo rimedio pratico per bloccare l’emergenza La rateizzazione è spesso lo strumento più immediato per evitare che il debito fiscale si trasformi in blocco dell’attività. Dal 1° gennaio 2025, per le richieste presentate nel 2025 e 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente piani fino a 84 rate mensili “a semplice richiesta” per debiti entro determinate soglie; se il contribuente documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il piano può arrivare fino a 120 rate mensili. La domanda di rateizzazione va valutata rapidamente, soprattutto quando vi sono debiti già scaduti, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, ipoteche o rischio di pignoramento presso terzi. Non è solo una richiesta amministrativa: è una scelta strategica. Una rateizzazione sostenibile può salvare liquidità, continuità aziendale e rapporti commerciali. Attenzione, però: il piano va rispettato. Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Dopo la decadenza, il debito torna aggredibile e possono ripartire le azioni di riscossione. Ricorso contro cartella o atto della riscossione: quando serve davvero Non tutte le cartelle vanno impugnate, ma non tutte vanno pagate senza controllo. Il ricorso è necessario quando esistono vizi dell’atto, errori di notifica, prescrizione, decadenza, duplicazioni, pagamenti già effettuati, sgravi non considerati, difetti dell’atto presupposto o carichi non dovuti. Per le cartelle relative a tributi, il ricorso va generalmente proposto entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Per altri crediti, come contributi previdenziali, sanzioni amministrative o multe, possono cambiare giudice competente e termini: per questo è essenziale leggere la natura del carico e non limitarsi alla sola intestazione della cartella. Il ricorso va presentato quando c’è un motivo giuridico concreto, non come semplice strumento dilatorio. Un’impugnazione generica o tardiva rischia di produrre solo costi, condanne alle spese e perdita di tempo prezioso. Ricorso, autotutela e sospensione: non sono la stessa cosa Uno degli errori più frequenti è confondere ricorso, istanza in autotutela e richiesta di sospensione. Il ricorso è l’azione giudiziale con cui si chiede al giudice di annullare l’atto. Ha termini precisi e, se non viene proposto nei tempi, il debito può consolidarsi. L’autotutela è una richiesta rivolta all’ente per correggere o annullare un errore evidente. Può essere utile, ad esempio, in caso di pagamento già effettuato, doppia iscrizione a ruolo o errore materiale. Ma non sempre sospende i termini per ricorrere e non deve essere usata come sostituto del ricorso. La sospensione serve a fermare temporaneamente la riscossione quando vi sono ragioni documentate. È decisiva nei casi in cui il contribuente rischia un pignoramento imminente, ma va chiesta con prove solide e tempestive. Pignoramenti presso terzi: perché le fatture elettroniche cambiano lo scenario Il pignoramento presso terzi consente all’Agente della riscossione di rivolgersi direttamente al soggetto che deve somme al contribuente debitore. Per esempio, un cliente che deve pagare una fattura può ricevere l’ordine di versare all’Erario invece che al fornitore. Con l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche, l’azione esecutiva può diventare più mirata: l’amministrazione dispone di informazioni più precise sui rapporti commerciali e sui crediti potenzialmente aggredibili. Secondo le ricostruzioni pubblicate sul tema, l’obiettivo è migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi, rendendo la riscossione meno casuale e più basata su dati disponibili. Per imprese e professionisti questo impone una gestione preventiva del debito fiscale. Una cartella ignorata oggi può diventare domani un blocco su crediti commerciali, con effetti immediati su cassa, fornitori, dipendenti e continuità dell’attività. Ma Cosa fare subito quando arriva una cartella? La prima cosa da fare è verificare la data di notifica. Da lì decorrono i termini. Poi occorre identificare la natura del debito: imposte, IVA, IRPEF, INPS, sanzioni, bollo auto, multe, contributi o altri carichi. Ogni categoria può avere regole, termini e giudici diversi. Recupero crediti fiscali: il Fisco accelera, il contribuente deve anticipare Subito dopo bisogna controllare se l’importo è corretto, se vi sono pagamenti già effettuati, se l’atto presupposto è stato notificato, se il credito è prescritto o decaduto, se vi sono precedenti rateizzazioni, rottamazioni, sgravi o sospensioni. Solo dopo questa analisi si sceglie la strada: pagamento, rateizzazione, ricorso, autotutela, sospensione o combinazione di più rimedi. E Cosa evitare assolutamente Il primo errore è ignorare la cartella. Dopo 60 giorni, in assenza di pagamento o sospensione, la riscossione può procedere con strumenti incisivi. Il secondo errore è chiedere una rateizzazione troppo alta rispetto alla propria reale capacità di pagamento. Una rata insostenibile porta alla decadenza e riapre la strada alle azioni esecutive. Il terzo errore è presentare ricorsi “standard”, senza verificare documenti, notifiche, estratti di ruolo, atti presupposti e termini. Nel contenzioso tributario la forma conta, ma la prova conta ancora di più. Il quarto errore è pensare che l’autotutela fermi automaticamente i termini. In molti casi non è così: mentre si attende una risposta dell’ufficio, il termine per impugnare può scadere. Il quinto errore è muoversi solo dopo il pignoramento. A quel punto il danno può essere già operativo: somme bloccate, clienti coinvolti, conti aggrediti e margini difensivi ridotti. Conclusione: nella riscossione oggi vince chi anticipa La nuova stagione della riscossione non premia l’attesa, ma la prevenzione. Cartelle, intimazioni, rateizzazioni e pignoramenti non sono semplici pratiche amministrative: sono snodi decisivi per la tenuta finanziaria di famiglie, professionisti e imprese. La difesa efficace non consiste nel “bloccare tutto a ogni costo”, ma nel scegliere il rimedio giusto al momento giusto: rateizzare quando il debito è dovuto, impugnare quando l’atto è illegittimo, chiedere sospensione quando l’esecuzione è ingiusta, evitare decadenze e agire prima che il credito venga intercettato. Prima di chiudere segnaliamo poi che la Cassazione 5986/2026 in tema di sanzioni tributarie ha precisato che In campo tributario si applica la regola della intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società, dopo l'estinzione di quest'ultima. In ordine poi, alla rilevabilità della questione, se su istanza di parte o d'ufficio, deve ritenersi che l'intrasmissibilità, essendo regola conformatrice della fattispecie legale astratta, sia rilevabile d'ufficio. Possiamo affermare quindi che il contribuente che controlla, documenta e interviene per tempo non subisce la riscossione: la governa. Leggi il blog e rimani informato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Indennità al farmacista uscente, quando il Tribunale decide sulla continuità aziendale
Il Tar Catanzaro 771/2026 torna sullo spinoso tema della indennità ex art 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 richiesta dagli eredi di una sede decaduta a seguito di “Avviso Pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione”. Indennità farmacia ex art 110 al Tribunale ordinario anche in presenza di una determinazione amministrativa Sul punto leggi i nostri interventi precedenti Indennità al farmacista uscente é sempre dovuta? Indennità al farmacista uscente quale giudice? I criteri di determinazione dell’indennità ex art 110 Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del TAR in favore del Giudice Ordinario e ciò anche ove vi sia un provvedimento amministrativo dí quantizzazione disposto dalla Commissione Regionale. Per quanto i ricorrenti abbiano rivolto la loro azione verso un provvedimento amministrativo di determinazione dell’indennità di avviamento, di cui lamentano l’illegittimità per ragioni procedimentali e sostanziali, la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio vede come destinatario non già la Regione titolare della Commissoone, bensì un soggetto privato, che si assume tenuta al pagamento della citata indennità. Si tratta della pretesa ad una prestazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro da determinare, ritenendosi illegittima ed erronea l’esclusione da parte dell’amministrazione. La posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è, quindi, chiaramente di diritto soggettivo. Ora, benché la controversia si collochi nel contesto di una materia, quella dei servizi pubblici, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nondimeno da questa sono escluse le liti concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 133, comma 1, lett. c)c.p.a.). Il Tribunale è consapevole che in alcune occasioni il giudice amministrativo si è occupato di controversie similari. Nondimeno, si ritiene più convincente l’orientamento per cui le controversie relative all’indennità di avviamento per le sedi farmaceutiche spetta al giudice ordinario. Secondo la Corte di Cassazione, per esempio, «il diritto soggettivo del precedente titolare a ricevere l'indennità in questione e, correlativamente, l'obbligo del farmacista subentrante di corrisponderlo sorgono al momento in cui quest'ultimo dichiara validamente di accettare la graduatoria. Pertanto, le successive vicende del provvedimento amministrativo di autorizzazione (qualunque sia la sua efficacia) devono considerarsi irrilevanti per la nascita dei predetti diritto e obbligo. Di modo che, una volta instaurato il giudizio davanti al giudice ordinario per la tutela del diritto soggettivo (all'indennità di avviamento) del farmacista cedente, non ricorre l'ipotesi della sospensione necessaria del processo se il farmacista subentrante (convenuto in quel giudizio) adduce che il provvedimento di autorizzazione potrebbe restare travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo davanti al quale pende il giudizio di legittimità promosso da un terzo per l'annullamento del precedente provvedimento» (Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13891). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Indennità e continuità aziendale si deve poi precisare che in tema di indennità ex art 110 sussiste un orientamento che vede l’indennità subordinata alla sussistenza di una continuità aziendale tra il gestore uscente ed il gestore subentrante tale che un intervallo di tempo volto a “interrompere” tale continuità dissolverebbe tale diritto. L’assunto appare confermato dalla recente decisione della Commissione Regionale Calabria che investita di una vicenda di indennità per attività farmaceutica interrotte per anni ha così stabilito “La sede farmaceutica di cui si tratta è stata quindi messa a gara ai fini della gestione provvisoria e assegnata con decreto dirigenziale. In tale decreto si dà atto che l’assegnataria aveva «chiesto l’accertamento dell’ammontare dell’indennità di avviamento, eventualmente dovuto, da parte della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 18/1990». Tale ultimo norma, infatti, stabilisce che che «in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell’indennità». Ciò posto, l’amministrazione regionale, tenuto conto del parere reso all’unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, ha considerato che «la sede farmaceutica del Comune risulta inattiva dall’anno 2014, attesa l’intervenuta decadenza dalla titolarità dei coeredi del defunto titolare». Quindi, «tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l’assunzione del provvedimento di decadenza e l’assegnazione della sede a gestore provvisorio, l’obbligazione indennitaria e l’ulteriore obbligo di rilevo degli arredi, provviste e dotazioni, posti a carico del gestore subentrante dall’art. 110 T.U. LL.SS. non possono ritenersi sussistenti per assenza di continuità aziendale tra il vecchio ed il nuovo esercizio farmaceutico; parimenti, non sussistendo la continuità aziendale con la precedente gestione della farmacia non sussiste neanche il diritto all’indennità di avviamento in capo agli eredi del precedente titolare della farmacia». Hai un caso? Contattaci Più di recente la giurisprudenza ordinaria di merito ha affermato che deve ritenersi che la controversia in cui si discute dell'indennità dovuta al gestore provvisorio di una farmacia non di nuova istituzione per effetto del subentro del nuovo titolare ai sensi 110 del r.d. n. 1265 del 1934, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe un diritto soggettivo, garantito da una norma di relazione (e non da una norma di azione), rispetto al quale la determinazione operata dal perito nominato dalla Commissione per le farmacie, in caso di contestazione, ha valore meramente indicativo (Trib. Potenza 18 ottobre 2019, n. 808). In questi termini, il ricorso al TAR contro una determina relativa all indennità ex art 110 deve essere dichiarato inammissibile. Contattaci per il tuo caso specifico o leggi gli articoli a tema sul blog. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Nullità del testamento e gestioni aziendali come difendere i propri interessi
Il Testamento Falso dell'Imprenditore e le Manovre sull'Impresa Familiare: Quali Rimedi Legali? La morte di un imprenditore apre quasi sempre una fase delicata, in cui il passaggio generazionale dell'azienda può trasformarsi da opportunità a terreno di scontro. Il quadro si complica drammaticamente quando l'apertura del testamento rivela disposizioni sospette, scritte a macchina o con firme dubbie, e quando parallelamente uno dei coeredi (spesso guidato da consulenti di parte) riorganizza l'assetto aziendale — attraverso imprese familiari o contratti di associazione in partecipazione — a danno degli altri membri della famiglia. In questo articolo analizzeremo lo snodo cruciale tra l'azione di nullità del testamento, i limiti della sanatoria successoria e i rimedi legali a tutela del patrimonio aziendale e dei coeredi esclusi. 1. La Nullità del Testamento e il Falso: Oltre lo Scoglio dell'Art. 590 c.c. Nel diritto delle successioni vige un principio generale di conservazione della volontà del defunto. L’articolo 590 del Codice Civile stabilisce infatti che la nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, vi ha dato volontaria esecuzione o conferma dopo la morte del testatore. Tuttavia, quando si parla di testamento falso (ad esempio, un testo scritto a macchina con una firma apocrifa non riconducibile all'imprenditore), lo scenario cambia radicalmente. Leggi il blog e trova il tuo caso La Corte di Cassazione è orientata nel ritenere che il testamento integralmente falso o privo della firma autografa del testatore sia insanabile, sul punto si segnala Cassazione n 10065/2020 secondo cui “La Corte di Cassazione, sul punto, richiama l’orientamento secondo il quale “l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicchè detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (Cass. n. 11195/2012; Cass. n. 13487/2005).” Mancando totalmente l'atto di provenienza del *de cuius*, non esiste una "volontà originaria" che possa essere confermata o sanata dall'esecuzione dei parenti. La nullità del testamento non é soggetta a scadenza L'azione di nullità per falsità è imprescrittibile e l'eventuale accettazione dell'eredità basata su un atto falso può essere travolta dall'esito del giudizio. 2. Le Manovre sull'Azienda: Impresa Familiare e Svuotamento degli Utili Subito dopo l'apertura del testamento, non è raro che il coerede favorito (nominato gestore o associante) utilizzi strumenti societari per blindare il controllo e ridurre i margini di profitto degli altri familiari più o meno consapevoli. Le strategie più comuni riguardano: L'Impresa Familiare (Art. 230-bis c.c.): Utilizzata per regolare il lavoro dei congiunti, ma talvolta piegata a logiche di esclusione. Va ricordato che nell'impresa familiare i partecipanti hanno per legge ampi poteri di co-decisione sulla gestione straordinaria e sull'impiego degli utili, oltre al diritto di voto a maggioranza. L'Associazione in Partecipazione (Art. 2549 c.c.): Un contratto in cui un associato apporta capitale in cambio di una quota di utili. Qui il rischio è la mala gestio: l'amministratore (il coerede) potrebbe accendere debiti fittizi come mutui ingiustificati al solo scopo di aumentare i costi aziendali, abbattere l'utile netto e azzerare la quota spettante all'associato. Merita quindi una grande attenzione lo studio della contabilità e dei bilanci aziendali. 3. I Rimedi Legali: Come Ripristinare l'Equità Per contrastare un disegno finalizzato allo svuotamento del patrimonio ereditario e aziendale, l'ordinamento offre un pacchetto di tutele urgenti e coordinate. Nullità del testamento e gestioni aziendali come difendere i propri interessi. A. L'Azione Civile di Falso e la Perizia Grafologica Il primo passo per far cadere l'impalcatura è l'azione di accertamento negativo della provenienza del testamento** (o querela di falso). È fondamentale avviare una perizia grafologica di parte, comparando la firma del testamento con firme storiche e certe del defunto (es. contratti bancari, rogiti o cartelle cliniche). Se viene accertata la falsità, il testamento viene dichiarato nullo e la successione si regolerà secondo le quote di legge (successione legittima). B. L'Azione di Rendiconto e l'Impugnazione dei Bilanci Se il gestore dell'azienda sta occultando i profitti o creando passività artificiali (come i citati mutui non necessari), i coeredi e gli associati esclusi hanno il diritto di promuovere un'azione di rendiconto giudiziale. Il giudice può ordinare l'esibizione di tutti i libri contabili, delle fatture e degli estratti conto, depurando il bilancio dai costi fittizi per ricalcolare gli utili reali dovuti. C. Tutela d'Urgenza (Art. 700 c.p.c.) Se vi è il rischio concreto che, nelle more della causa, l'azienda venga svuotata o portata al fallimento, è possibile richiedere al Tribunale un provvedimento d'urgenza. Questo può tradursi nel sequestro giudiziario dell'azienda o nella nomina di un amministratore custode che tolga temporaneamente il controllo della gestione al coerede infedele. Affrontare la falsità di un testamento combinata con la gestione opaca di un'impresa richiede una strategia combinata. Non si tratta solo di una battaglia di diritto successorio, ma di un delicato intervento di diritto commerciale e societario. Il fattore tempo è cruciale: congelare le attività aziendali sospette e verificare la contabilità tramite periti indipendenti sono i primi passi obbligati per salvare il valore dell'impresa creata dal defunto. Non sempre é agevole rendersi conto della situazione che ci si trova davanti, il primo passo quindi è fotografare la situzione e cristallizzare i comportamenti evitando di muoversi prima di avere una corretta strategia successoria. Hai un caos? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Quando può essere aumentato l'assegno divorzile?
La determinazione dell'assegno divorzile non è scolpita nella pietra. Le vicende della vita cambiano, e il diritto di famiglia italiano prevede che gli assetti economici post-matrimoniali possano essere adeguati alle nuove realtà. La revisione dell'assegno divorzile rappresenta uno degli istituti più dibattuti nelle aule di tribunale, soprattutto alla luce delle recenti riforme processuali (Riforma Cartabia) e dei radicali mutamenti di prospettiva della Suprema Corte, confermati con forza dalle pronunce del 2026. Ma quando è davvero possibile chiedere la riduzione, l'aumento o la revoca dell'assegno? Quali sono i principi che guidano oggi i Giudici e come entrano in gioco le presunzioni per dimostrare chi ha davvero diritto all'assegno? 1. I Requisiti Fondamentali: I "Giustificati Motivi" e le Sopravvenienze Il principio cardine che regola gli accordi e le sentenze in materia di crisi familiare è la clausola *rebus sic stantibus* (stando così le cose). Ciò significa che le disposizioni economiche sono valide finché non mutano le condizioni di fatto e di diritto che le hanno originate. Oggi, la materia è regolata dal nuovo art. 473-bis.29 del Codice di Procedura Civile. Per ottenere la revisione (modifica in aumento, in diminuzione o revoca totale), è necessario che sussistano **"giustificati motivi"**, i quali si traducono in **fatti nuovi e sopravvenuti** rispetto al momento in cui l'assegno è stato quantificato. Affinché l'istanza di revisione venga accolta, il fatto sopravvenuto deve avere tre caratteristiche: Novità: Non doveva essere presente, né facilmente prevedibile, al momento della pronuncia di divorzio. Incidenza economica: Deve alterare in modo significativo l'equilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi. Oggettività:La modifica non deve derivare da un comportamento meramente colposo o volontariamente preordinato a impoverirsi (ad esempio, licenziarsi volontariamente). 2. L'Evoluzione: Dalla Rendita al Criterio Compensativo e l'Intervento della Cassazione 2026 Per decenni, l'assegno divorzile è stato ancorato al criterio del "mantenimento del tenore di vita". Questo approccio trasformava spesso l'assegno in una sorta di rendita vitalizia. La storica svolta delle **Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) ha ridefinito la natura dell'assegno, attribuendogli una funzione **assistenziale, perequativa e compensativa. Questo orientamento è giunto a un punto di massima rigidità proprio con la recente giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1999 del gennaio 2026 (e successive conformi del febbraio e maggio 2026), ha ribadito un concetto fondamentale: l'assegno di divorzio non è una pensione a vita. Oggi, la sola disparità reddituale tra gli ex coniugi non è più sufficiente per giustificare l'assegno. Chi richiede o difende l'assegno in sede di revisione deve superare un onere probatorio rigoroso, dimostrando: 1. L'impossibilità oggettiva di autosostentamento. 2. Che tale impossibilità (o il divario reddituale) derivi strettamente dalle scelte condivise durante il matrimonio (es. aver rinunciato alla carriera per dedicarsi alla cura dei figli e della casa). Se non vi è prova del "sacrificio familiare", la Cassazione 2026 stabilisce la revoca dell'assegno e persino la legittimità della restituzione delle somme percepite. Si segnalano le pronunce della Cassazione n. 300/2026 la 2884/2026 e la cassazione 10285/2026. 3. Il Ruolo Decisivo delle Presunzioni di Legge e del "Ragionamento Presuntivo" Proprio in merito all'onere della prova del "sacrificio familiare" e della reale capacità economica delle parti, si innesta uno dei meccanismi legali più importanti in sede civile: le presunzioni (art. 2727 del Codice Civile). La giurisprudenza del 2026 (es. Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2026 n 2884) ha chiarito come i giudici possano e debbano farvi ricorso. Essendo spesso difficile fornire una "prova documentale" di un accordo verbale preso dai coniugi vent'anni prima (ad esempio, la decisione che la moglie smettesse di lavorare per badare ai figli), il Giudice ricorre al **ragionamento presuntivo**: Presunzioni sulla dedizione alla famiglia: Si può dedurre l'esistenza di un sacrificio compensabile attraverso fatti noti e pacifici. Se un coniuge ha lavorato per 5 anni, poi ha avuto 3 figli, si è licenziato in concomitanza con la prima nascita e l'altro coniuge ha contestualmente avviato una brillante carriera imprenditoriale, il Giudice "presume" (presunzione semplice, grave, precisa e concordante) che vi sia stata una scelta familiare condivisa che oggi merita di essere compensata. Presunzioni sulle reali capacità economiche: Spesso in sede di revisione chi deve pagare l'assegno lamenta una contrazione dei redditi (es. l'imprenditore che dichiara reddito zero). La giurisprudenza del 2026 autorizza i giudici a usare indici presuntivi (il tenore di vita attuale, i social network, l'uso di auto aziendali, la capacità di spesa documentata) per desumere la reale capacità economica dell'obbligato, andando oltre la mera dichiarazione dei redditi. 4. Nuova Convivenza e Assegno (Il Doppio Binario) Un'altra casistica frequente in sede di revisione è la “nuova convivenza stabile” (*more uxorio*) del beneficiario. Fino a qualche anno fa questo comportava la revoca automatica dell'assegno, poiché operava la presunzione assoluta che il nuovo nucleo familiare provvedesse al sostentamento del soggetto. Confermando la strada tracciata dalle Sezioni Unite nel 2021, anche oggi si applica il cosiddetto "doppio binario": Prescrive la Cassazione a sezioni Unite 2021 n 32198 che "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonche'sulla quantificazione del suo ammontare, in virtu' del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo el'ex coniuge economicamente piu' debole questi, se privo anche all'attualita' di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovra' fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza dimatrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non e' ancorato al tenore di vita endomatrimoniale ne' alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresi' della durata del matrimonio" Decadenza della componente assistenziale: La nuova convivenza fa decadere il diritto al sostentamento (opera la presunzione che il nuovo compagno vi contribuisca). Salvezza della componente compensativa: Il "credito" guadagnato per aver sacrificato la propria giovinezza e carriera per l'ex coniuge non si cancella. La parte compensativa dell'assegno rimane dovuta, proprio perché legata a una dinamica passata e ormai consolidata. L'Impatto della Riforma Cartabia A chiudere il cerchio vi è il nuovo rito della **Riforma Cartabia**. Il nuovo procedimento impone una trasparenza immediata: fin dal primo atto bisogna depositare una *discovery* patrimoniale completa (estratti conto degli ultimi tre anni, dichiarazioni dei redditi, estratti fiduciari). Questo sistema lavora in perfetta sinergia con le presunzioni: se una parte rifiuta di fornire i propri estratti conto o occulta risorse, il Giudice può trarre da tale comportamento processuale argomenti di prova (art. 116 c.p.c.) per *presumere* che la persona abbia risorse economiche superiori a quelle dichiarate, negando così l'aumento o ordinando la revoca dell'assegno. Le nostre Conclusioni La revisione dell'assegno divorzile nel 2026 richiede pragmatismo. Non si vive più di "rendite di posizione". Per mantenere, revocare o modificare l'assegno occorre dimostrare con i fatti – o tramite un logico e solido ragionamento presuntivo – i reali sacrifici compiuti per la famiglia e l'impossibilità oggettiva di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Avv. Ilaria Paletti
- La mancanza dei locali della farmacia vinta non comporta la decadenza dell'assegnazione
La mancanza dei locali della farmacia vinta non comporta la decadenza dell'assegnazione a patto che vi siano attività istruttorie volte a certificare l'assenza dei locali idonei all'apertura, (C1) e non vi sia inerzia del titolare del diritto. Ma cosa vuol dire inerzia dell'assegnatario? Si tratta di attività di diritto amministrativo pertanto quando si parla di inerzia si fa riferimento ad Istanze volte a sopperire alle necessità operative per adempiere agli obblighi di apertura ordinati dai decreti dirigenziali delle Regioni. Come chiarito dal Tar Palermo nella sentenza n. 2576/23, in caso di assoluta e oggettiva impossibilità a trovare un locale idoneo nella sede come originariamente perimetrata, il comune è ipso facto legittimato a rivedere i confini territoriali della sede onde consentire l’apertura di una nuova farmacia all’assegnatario, ancorché in una posizione meno periferica. La decisione di aprire una nuova farmacia, alla luce dell’acclarata impossibilità di garantire la presenza di un esercizio farmaceutico nella sede di periferia come in precedenza delimitata, assicura di per sé l’interesse pubblico a una migliore accessibilità del servizio farmaceutico da parte della cittadinanza, anche rispetto agli abitanti delle poche case sparse presenti in periferia, i quali dovrebbero comunque spostarsi verso il centro per trovare una farmacia e, in generale, accudire alle normali attività quotidiane. E cosa dire del caso in cui un concorrente farmacista predisponga una "istanza di decadenza" contro l'assegnatario che non abbia, o non abbia potuto, aprire nei tempi previsti dalla assegnazione? I Farmacisti confinanti in un caso del genere osservano che la sede assegnata alla controinteressata dovrebbe essere soppressa perché soprannumeraria rispetto alla popolazione attualmente residente (il parametro, ex art. 1, L. 475/1968 è quello di una sede ogni 3.300 abitanti, con possibilità di aprire una ulteriore sede qualora la popolazione eccedente “sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”). L’art. 380, comma secondo del R.D. n. 1265 del 1934 dispone infatti che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”. Leggi pure: Fusione tra Comuni e revisione della pianta organica La decadenza dall’assegnazione della sede, in caso di mancata apertura nel termine previsto dal bando, non è automatica, ma richiede un accertamento in concreto sull’impossibilità di trovare dei locali disponibili e, allo stato, una dichiarazione di decadenza non risulta essere mai stata pronunciata dagli organi competenti. Leggi i centinaia di casi affrontati in diritto farmaceutico Per altro, il Tar Palermo, con la sentenza n. 3542 del 19 dicembre 2024, nell’accogliere l’azione avverso il silenzio tenuto dall’Assessorato Regionale nel provvedere sulla richiesta di decadenza della Farmacia ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, “residuando ancora dei limitati margini di discrezionalità valutativa dell’Amministrazione procedente in ordine alla verifica della sussistenza della causa di decadenza indicata da parte ricorrente (o di altra prevista dalla legge) ed essendo necessari ulteriori adempimenti istruttori – avuto particolare riguardo all’imputabilità in capo all’odierna controinteressata dell’inerzia da questa teoricamente tenuta nella ricerca di un nuovo locale per la riapertura – che devono essere compiuti dall’amministrazione (art. 31, comma 3, c.p.a.)”. Segui la pagina on line Possiamo quindi concludere che nei procedimenti volti all'apertura di una nuova farmacia, le attività poste in essere dai titolari del diritto - assegnatari - segnano lo spartiacque tra diritto ad aprire, e legittimità del comune o dei controinteressati a censurare l'assenza dei requisiti di apertura. Leggi i nostri casi o contattaci per un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Diritto per la Farmacia
- Come risolvere le dispute edilizie tra confinanti? Il permesso di costruzione conteso
Come si risolve il conflitto tra due richieste di permesso di costruzione (interesse pretensivo) avviate da due confinati ed incompatibili tra loro? Nel conflitto tra due richieste di permesso di costruzione 🏗️ cosa é tenuta a fare l’amministrazione? Innanzitutto, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento. Come è noto, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire (art. 12, t.u. edilizia) e, in particolare, deve rilasciare il titolo abilitativo “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (art. 12, comma 1, t.u. edilizia). Per quanto attiene al profilo delle distanze tra costruzioni, l’art. 9, d.m. n. 1444 del 1968 stabilisce che per i “nuovi edifici” ricadenti in zone come quella di specie “è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”. Ciò posto è necessario stabilire quale sia la regola da osservare nel caso in cui vi siano due progetti incompatibili tra loro sotto il profilo del rispetto delle distanze (10 metri tra pareti finestrate), laddove il primo preveda la costruzione con arretramento di 5 metri dal lotto confinante e, il secondo, la realizzazione di uno stabilimento, senza finestre, direttamente sul confine. In linea generale, occorre evidenziare che la fattispecie in esame pone un problema di conflitto fra più interessi legittimi pretensivi aventi ad oggetto un medesimo bene della vita, al di fuori di una procedura selettiva di tipo concorsuale o comparativo. Come risolvere le dispute edilizie tra confinanti? Il permesso di costruzione conteso In una fattispecie analoga, il Consilgio di Stato ha avuto modo di precisare che, in materia di procedimento amministrativo, non sussiste un generale principio di risoluzione del conflitto fra interessi legittimi pretensivi basato sulla priorità cronologica dell’istanza (prior in tempore, potior in iure) “salvo differente indicazione legislativa e salvo diversa determinazione dell’amministrazione qualora tale discrezionalità sia conforme al dato normativo” (Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2025, n. 6723, punto 9.1 della motivazione). In particolare, è stato chiarito che “in caso di concorrenza fra interessi legittimi pretensivi, che può originarsi quando tali interessi legittimi sono potenzialmente in grado di “apprendere” o “trovare soddisfazione” sul medesimo bene, la regola desumibile dal sistema risulta essere quella che individua nel coordinamento nell’ambito del medesimo procedimento (come avviene, ad es., nell’ambito dei procedimenti di selezione o nell’evidenza pubblica) o fra i due procedimenti “paralleli” la sede dove l’amministrazione deciderà a quale delle “pretese” collegate all’interesse legittimo sia opportuno dare soddisfazione nella prospettiva del perseguimento dell’interesse da essa tutelato” (Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2025, n. 6723, punto 9.1 della motivazione, in fattispecie relativa alla parziale incompatibilità di un impianto eolico con un impianto fotovoltaico per la proiezione di un cono d’ombra da parte di due pale eoliche sul fondo ove erano collocati i moduli fotovoltaici). – Nel caso di specie, tuttavia, la legge prevede uno specifico criterio di esame delle istanze di permesso di costruire che è di tipo cronologico, laddove stabilisce che “L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione” (art. 20, comma 2, ultimo periodo, t.u. edilizia). In base a tale criterio legale di risoluzione del conflitto, l’amministrazione avrebbe potuto accogliere la prima istanza in ordine cronologico e respingere la seconda. Tuttavia, deve ritenersi corretto l’operato dell’amministrazione nella parte in cui non si è limitata ad una formalistica applicazione del criterio cronologico nel momento in cui ha preso atto della contemporanea pendenza di due progetti tra loro incompatibili. Pertanto, va condivisa la motivazione dell’amministrazione resistente nella parte in cui ha ritenuto di dover esaminare entrambe le domande congiuntamente senza pregiudicare nessuno dei due istanti, in base al principio di correttezza ed imparzialità (art. 97 Cost.). – Tuttavia, non può condividersi la decisione amministrativa assunta nella fattispecie in esame di non accogliere nessuno dei due progetti, in applicazione di un sostanziale non liquet, non potendo tale conflitto di posizioni essere di per sé idoneo a fondare un legittimo diniego. Edilizia: Come risolvere le dispute edilizie tra confinanti? Il permesso di costruzione conteso In tal senso, va letto anche il precedente di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 31 ottobre 2019, n. 7455), con cui è stata dichiarata l’illegittimità di un permesso di costruire rilasciato per ultimo, in quanto già risultava essere stato rilasciato un precedente permesso di costruire in favore di altro soggetto ed incompatibile con il primo. Si tratta, infatti, di una fattispecie diversa dalla presente in quanto, in quel caso, il criterio cronologico è stato applicato in relazione al rilascio del titolo abilitativo e non già con riguardo all’esame delle domande. Peraltro, il criterio adottato in tale precedente è costituito, a ben vedere, dalla semplice applicazione del principio del tempus regit actum, in base al quale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 ottobre 2019, n. 7455: “ciò che rileva è la data di rilascio del permesso di costruire e non delle attività amministrative precedenti cui non ha ancora fatto seguito il provvedimento di concessione”, evidenziando che, al momento in cui il Comune aveva rilasciato il secondo permesso di costruire risultava già approvato definitivamente il progetto presentato per primo, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto rigettare il secondo progetto, oltre ad aggiungere, altresì, che non “vale lamentare la successiva decadenza del primo permesso, dato che al momento della emanazione del provvedimento impugnato esso era pienamente efficace”). Non spetta, poi, al giudice stabilire se, e in che termini, ciascuna delle parti in causa possa o debba modificare il proprio progetto, dal momento che la valutazione delle ragioni ostative alle rispettive modifiche costituisce una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, con conseguente necessità di riformare la sentenza sul punto. Pertanto, deve ritenersi che sia l’amministrazione a dover verificare in prima battuta la possibilità di accogliere entrambe le domande sulla base dei seguenti dei criteri e in applicazione dei principi generali. – In primo luogo, l’amministrazione è tenuta a verificare, mediante un’adeguata istruttoria, la possibilità di assentire entrambi i progetti mediante modifiche progettuali compatibili con le esigenze dimensionali e tecniche rappresentate dalle parti istanti, nei limiti in cui ciò non comporti un eccessivo aggravio procedimentale, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento (cfr. art. 1, comma 2, legge n. 241 del 1990). A tal riguardo, infatti, deve ritenersi che, ove l’amministrazione venga a conoscenza della contemporanea pendenza di due istanze di permesso di costruire fra loro incompatibili, la stessa sia tenuta innanzitutto a verificare la possibilità di accogliere entrambe le domande esercitando d’ufficio i propri poteri istruttori (cfr. art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990), anche attraverso la richiesta di modifiche progettuali specificamente rivolte a tal fine, nei limiti in cui ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio per la parte istante, in applicazione dei principi generali di collaborazione e buona fede oggettiva (art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990). Ove le parti in conflitto non siano in grado di raggiungere una soluzione progettuale condivisa (come avvenuto nella specie), allora spetterà all’amministrazione, nel contraddittorio procedimentale con le parti, l’onere di individuare le eventuali modifiche progettuali tali da contemperare i contrapposti interessi, sulla base di un preciso accertamento dei fatti, anche di natura tecnica, e facendo applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che presidiano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. Leggi il blog e trova il tuo caso o contattaci Le parti istanti, a loro volta, sono tenute a collaborare nella individuazione di eventuali modifiche progettuali, sempre nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per il proprio interesse, in applicazione del principio di correttezza e buona fede, che costituisce espressione del più generale dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) che impone di tollerare quel minimo pregiudizio che non superi la soglia della significatività, al fine di contemperare le contrapposte esigenze che possono porsi in conflitto nella vita di relazione. In subordine, ove la suddetta possibilità non risulti praticabile, occorrerà fare applicazione del criterio legale, avente nella specie natura residuale, relativo all’ordine cronologico di esame delle istanze (art. 20, t.u. edilizia). Consiglio di stato 4004/2026 Il buon senso anche in sede giudiziaria prevale! Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli























