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  • Famiglia divorzio ed eredità.

    Separazione e Divorzio sono due fasi della cessazione della relazione coniugale, mentre la separazione puo' però avere effetti reversibili, il divorzio invece cessano "quasi" tutti gli effetti ed i coniugi possono anche procedere a nuove nozze. Separazione e Divorzio cosa accade ai diritti Ereditari? al Trattamento di Fine Rapporto? ed alla Pensione di Reversibilità? Ecco quindi che in caso di separazione, al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. Quindi la separazione, ove non vi sia l'addebito di responsabilità nella sentenza di separazione, non incide sui profili ereditari. Diverso discorso in caso di addebito della separazione, (addebito della responsabilità della fine dell'unione materiale e spirituale pronunciata in sentenza). Infatti Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Quando di parla di assegno divorzile si tratta della previsione dell'art. 5 della legge 898 del 1979 secondo cui: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. E cosa accade al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e Trattamento di Fine Servizio (TFS) in caso di divorzio? La legge 898 del 1970 art. 12 bis stabilisce che all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR/TFS ma solo relativamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Pertanto l’ex coniuge può avere aspettative solo sulla quota relativa agli anni di lavoro svolta in costanza di matrimonio, e non sull'intero TFR o TFS. Tali diritti però sono subordinati alla doppia condizione 1) non vi sia nuovo matrimonio 2) il coniuge sia già titolare di assegno di mantenimento. Quindi, l’ex coniuge che non è titolare di assegno di mantenimento periodico non può rivendicare la quota del TFR/TFS. La Cassazione recentemente ha precisato che il TFR potrà essere devoluto al coniuge solo in caso questi sia titolare di un assegno di mantenimento liquidato secondo l'art. 5 della legge e non riguarda quindi tutti i casi di accordi economici tra i coniugi. Sembra escludersi la possibilità della quota del 40 del TFR quindi ove l'accordo sia giunto tra le parti e non abbia le caratteristiche richieste dalla legge. Divorzio e Pensione di reversibilità. Il coniuge separato avrà diritto alla pensione di reversibilità ove sia presente un assegno di mantenimento. In caso di addebito, la pensione è dovuta solo nella residuale ipotesi in cui sia stato riconosciuto un assegno alimentare a favore di questi. Analogo discorso in caso di divorzio, ove l'ex coniuge avrà diritto alla pensione di reversibilità solo in caso di precedente assegnazione di assegno di mantenimento a titolo di alimenti, ed il rapporto di lavoro sia iniziato alla dal matrimonio. infine il caso dell'eredità, l'ex coniuge, ancorché uscito dall'asse ereditario, ove abbia ottenuto in sede di divorzio un assegno di mantenimento potrà fare identica domanda a carico dell'asse ereditario del proprio precedente partner. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacia, la successione ereditaria esclude i medici!

    In caso di decesso è ammessa la gestione provvisoria da parte degli eredi non farmacisti. Tale gestione, di carattere provvisorio deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune, oltre che comunicata alla ASL ed all'ordine dei Farmacisti, e comporta la necessità che la Farmacia sia gestita da un farmacista titolare che quale Direttore ne assumerà la responsabilità da un punto di vista farmaceutico. La gestione provvisoria è un caso di separazione tra titolarità e gestione di carattere temporaneo ammesso ai sensi degli articoli 7 della legge 362 del 1991 secondo cui in caso di successione, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, e dell'art. 12 comma 12 della legge 475 del 1968 che tratta della gestione provvisoria da parte degli eredi prima della necessaria vendita. Cosa accade in caso di mancato rispetto del termine dei sei mesi di gestione provvisoria? Prima di rispondere a tale domanda è necessario precisare che il termine dei sei mesi è elastico sebbene perentorio nel limite massimo, in quanto decorrerà dalla data della dichiarazione di successione, obbligo di legge di carattere fiscale in capo agli eredi. Ecco quindi che si potrà ritenere un termine massimo di sei mesi a cui aggiungere l'anno entro cui effettuare la successione. Dalla somma di tali due termini si arriva ad un periodo transitorio complessivo di 18 mesi, decorsi i quali si incorrerà in irregolarità sanzionabili con la decadenza dall'autorizzazione della gestione provvisoria. E quindi decorso inutilmente il termine dei 18 mesi, la farmacia gestita in via provvisoria tornerà vacante e sarà soggetta al concorso, così come previsto dal richiamato articolo 4 della citata legge. Tutto chiarito? No. Ed infatti oggi a seguito della riforma del 2017 sarà possibile per gli eredi continuare a possedere la Farmacia, stante la nota apertura del legislatore in favore di tutte le società. E' solo il caso di evidenziare che la pluralità degli eredi costituisce sin dal momento della morte del Titolare già di per sé società di fatto, quindi in comunione ereditaria, che in assenza di apposito testamento, diviene titolare della Farmacia. Il periodo transitorio sopra descritto, chiamato periodo di “gestione provvisoria”, sarà quindi utilizzabile per formalizzare le volontà tra gli eredi, ad esempio nel costituire una società di persone o meglio se di capitali (SRL) al fine di avere la titolarità della farmacia, la quale avrà il solo residuale onere di essere gestita un Farmacista Direttore responsabile abilitato che potrà anche non essere socio. Il periodo di gestione provvisoria quindi è divenuto con le riforme succedute nel tempo, quella finestra temporale per formalizzare la nuova titolarità e la gestione nonché la verifica delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991in capo ai nuovi soci eredi, ovvero le incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica ( 8, comma 1, lettera a, L. n. 362/91), incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia ( 8, comma 1, lettera b, L. n. 362/91); incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 8, comma 1, lett. c della L. n. 362/91); Per il medico il divieto implicito di ereditare una farmacia. Da sottolineare che a seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato del dicembre 2021 bisognerà tener presente altresì l'incompatibilità medico/farmacista per cio' che attiene alla proprietà delle quote. La proprietà delle quote della neo istituita SRL non è compatibile con la professione medica, o con società che sia titolari a loro volta di presidi medici o di cliniche private. Si tratta di un nuovo elemento dirimenti derivante dalla costruzione giurisprudenziale del dicembre 2021 e cio' in quanto anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, può considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. In precedenza, una regola di incompatibilità era dettata all’art. 8, comma 1, della medesima legge, prevedendosi che "1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”. La nuova normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica. La necessità di tale previsione deriva dalla possibilità, introdotta nel 2017, che i soci non siano più farmacisti, laddove in precedenza potevano ritenersi sufficienti – quanto all’esercizio della professione medica - i divieti posti dal r.d. n. 1256 del 1934 (in specie agli artt. 102 e 112) dettati per i farmacisti persone fisiche titolari ovvero esercenti (da soli o in società di persone) di farmacia. Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito l’esistenza di due distinte e separate regole di incompatibilità. La prima definisce la partecipazione (societaria) alle società titolari di farmacie private incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonchè con l'esercizio della professione medica; la seconda, “valorizzando l’inciso “per quanto compatibili”, fa rinvio alle disposizioni del successivo art. 8 che, per quanto più rileva in questa sede, definiscono quella medesima partecipazione (societaria) incompatibile, tra le altre cose, “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Leggi i nostri articoli a tema Farmaceutico Da quanto sopra deriva che il periodo di gestione provvisoria richiamato sarà essenziale per eliminare i casi di incompatibilità che nel caso specifico del Medico/Erede costituirà elemento insormontabile da risolvere solo attraverso la cessione della propria quota ereditaria. Contattaci per ogni esigenza anche senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La Farmacia, l'affitto di azienda e gli atti elusivi della legge.

    Siamo spesso difronte ad ad atti o contratti che sebbene formalmente corretti, o ipoteticamente ammissibili si scontrano con le finalità della legge, e pertanto sono illegittimi. Abbiamo già parlato di casi in cui i meccanismi legali, spesso collegati al sistema societario, consentano sotterfugi che però poi non sorpassano il controllo legale da parte della giurisprudenza. E' il caso delle trasformazioni e donazioni collegate, di cui abbiamo già parlato, o di altri atti di natura elusiva. Affrontiamo il tema dell'affitto di azienda in chiave farmacia. Ricordiamo che l'affitto di azienda è quel contratto con cui un imprenditore concede ad altro soggetto anch'esso imprenditore, la disponibilità ed il godimento di una impresa, quale complesso di beni organizzati di carattere produttivo, dietro il corrispettivo di un canone. Con l'affitto di azienda si verifica quindi un trasferimento temporaneo nella gestione dell'impresa, che impone il rispetto del divieto di concorrenza del concedente verso il nuovo conduttore. Il concetto di “trasferimento temporaneo” è tuttavia elastico, nel senso di poterlo ritenere anche di lunga durata, quindi pluriennale ma pur sempre non di carattere definitivo. Ecco quindi il quesito, L'affitto d'azienda è lecito in Farmacia? A livello teorico infatti ormai risulta scindibile la titolarità dalla gestione della farmacia, fermo restandone l’esercizio in capo a persona fisica in possesso del titolo idoneo; e poi anche il fatto che le società di capitali possono divenire titolari di farmacia, con direzione della stessa affidata a un farmacista. Quindi giungiamo alla risposta, No non è ammissibile l'affitto d'azienda in Farmacia, infatti come ha avuto modo di analizzare il Tar Lazio ed ancor prima la Cassazione, è necessario rilevare al riguardo che, in base al chiaro disposto di cui all’art.11, comma 1 della Legge n.362 del 1991, titolarità e gestione della farmacia devono essere abbinate; Con il contratto di affitto di azienda la gestione verrebbe scissa dalla titolarità e pertanto l’autorizzazione a detto trasferimento non puo' essere rilasciata dal Comune (cfr., per tutte, sull’inderogabilità del principio di coincidenza tra titolarità e gestione della farmacia, Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014). Va quindi evidenziato che non è si supporto e quindi conduce alla medesima conclusione di escludere l'affitto di azienda tra i contratti adatti alla farmacia, la sopravvenuta possibilità per le società di divenire titolari di farmacie, fermo rimanendo il principio, anche per tali soggetti, di assicurarne nel contempo la gestione; Nè potrà essere utilizzato il meccanismo di sostituzione temporanea previsto dall'art. 11 della Legge 362 del 1991 che attiene a fattispecie specifiche riferite alla persona del farmacista, né potra farsi altresì riferimento al principio di libera iniziativa economica, tenuto conto del regime pubblicistico di preventiva autorizzazione e di controllo sull’attività cui sono sottoposte le farmacie (cfr. ancora Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014 ed anche art.41, commi 2, 3 Cost.). Ecco quindi che non potrà essere utilizzato il contratto di affitto di azienda per la farmacia. (conforme anche Tar Lazio 10894). Abbiamo avuto modo in altri articoli di rilevare che nel diritto farmaceutico la sostanza degli atti ed il loro scopo prevale sulla forma e non il contrario. Leggi i nostri contributi in Diritto Farmaceutico Come è stato infatti evidenziato nell'articolo (qui) del doppio vantaggio relativo alla non ammissibilità di procedere ad una trasformazione della ditta individuale Farmacia in SRL per poi procedere alla donazione delle quote, al solo scopo di aggirare il divieto di cessione decennale ai fini concorsuali, anche nella presente ipotesi constatiamo che il Giudice chiamato a decidere non si ferma allo schermo esteriore degli atti legali astrattamente idonei, ma indaga il fine c.d. “teleologico” dell'atto, ovvero lo scopo a cui è teso, ecco quindi che si giunge alla conclusione di vietare queli atti che sebbene astrattamente idonei, di fatto raggiungono uno scopo vietato dal legislatore, per l'appunto nell'affitto di azienda, si vuole evitare di “eludere” il trasferimento e la scissione temporanea tra Titolarità e Gestione. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Altro elemento utile a sostegno della tesi su menzionata si ricava dall'art. 12 delle legge 476 del 1968, circa la inscindibilità tra titolarità ed azienda, ed infatti, “Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. (art. 12 Legge 475/1968)”. E che l'azienda farmacia non sia soggetta neanche ad ipotesi di usucapione è ricavabile dall'analisi compiuta dalla Corte di Cassazione secondo cui bisogna tener conto anche di ulteriori aspetti della definizione dell'azienda, dove l'elemento unificatore della pluralità dei beni - indicato nell'organizzazione per l'esercizio dell'impresa - è ancorato a un'attività (l'organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l'impresa): l'attività svolta ovvero la Farmacia, come tale, è certamente un'espressione del soggetto Farmacista, che trascende la categoria dei singoli beni giuridici che la compongono e non può essere oggetto di possesso volto alla usucapione così come all'affitto di azienda. Nel caso di specie, inoltre, l’azienda Farmacia presenta alcune particolarità come l'assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico per cio' che riguarda l'autorizzazione nonché l'inderogabile principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia. Tali peculiarità però non escludono la nullità degli acquisti derivativi mortis causa o inter vivos che abbiano il loro fondamento nella previsione dell'art. 369 del r.d. n. 1265 del 1934, ovvero i trasferimenti autorizzati come le cessioni, e le successioni ereditarie entro i termini di legge in favore degli eredi anche non farmacisti. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • How to buy a property in Italy.

    The purchase of a property in Italy is a dream but to be realized it must be done with a secure payment, for example the trust deposit of the price in front of a notary. Let' look how does it is possible. Nowadays, after the 2017 Reform Act 124, a deposit or price payment mechanism, well-known in France and the UK, is increasingly in vogue, providing additional security for the parties and placing the notary and title registry at the centre of the matter. Let us see why and how it works. It often happens that the buyer does not want to expose himself to giving sums as a deposit in the hands of the seller before being "sure" that the deal will go through. In fact, the practice in Italy provides for the mechanism of the carrara confirmatoria, which entails the payment of a sum - usually between 5 and 10 percent in the seller's hands, which acts as a guarantee of the sale, with the "penalty" of double repayment by the seller in case of default by the latter. The down payments are divided into two different figures: the deposit and the penalty deposit. The first payment is intended to guarantee the precise fulfilment of the agreement, while the second one is only the payment for any unilateral withdrawal. A valid mechanisms, which sometimes clashes with the practice of confusing the deposit with a down payment which is tipically a sum payable at first instalment on the entire price, or with a security deposit mechanism, often used for rental or lease and with the purpose of compensating in advance for any damage. It should be noticed, in fact, that while the security deposit is subject to a double repayment mechanism, i.e., the seller who received it is obliged to return it in double amount if he or she defaults, the penitential deposit is the consideration for the right of withdrawal, meaning that above mentioned sum will be lost if the person who paid it, exercises withdrawal by a certain date. The sore point of this mechanism is that the sums, even if small in amount, are already in the possession and availability of the seller. So after this premise, here is the mechanism proposed by the 2017 Law reform. Therefore, if you want to avoid materially delivering the deposit into the hands of the seller and you want, therefore, a greater guarantee, also, with the help of professionals, it is possible to insert in the preliminary sales contract, drawn up by a lawyer or notary, a mechanism providing for a fiduciary deposit. The Fiduciary Deposit is therefore a deposit of the down payment, or price, not to the viewer but to the Notary, who will register these amounts in a special register, called the Sums and Values ​​Register. This payment in the hands of the Notary will have the same value as the payment to the seller, and you can have: - payment of sums and values, for example sums or checks as a down payment or deposit. - payment of the entire price to the Notary. In the first case, the deposit will be inserted by way of a specific clause of the preliminary contract. In the second case, however, the Notary will insert this mechanism by way of deed itself and release the sums deposited in favor of the seller once the deed is completed. Follow Us on Facebook To proceed with these formalities, however, a specific request will be necessary, and a special mention pursuant to the new art. 63 of law 147 2013, post reform 2017, in relation to the register of sums and values ​​provided for by law 22 January 1934, n. 64; In the case of a transaction involving a bank transfer, or that of a foreign sales, it will be possible to proceed only if a specific preliminary sales has been drawn up, and registered, as being sums destined to the current account of the notary, but separated from it is subject to the controls of the Revenue Agency, and this in order to avoid tax evasion activities. Unlike where both a bank check and a cashier's check, are used in this case the "good value" will be registered by the notary and would not require any further registration. You should read: "Law Guarantee" Do you have a question? Contact us Angelini Lucarelli Law Firm Aldo Lucarelli Lawyer

  • Pharmacy in Italian system. How does it work and how it is organized.

    Edited by Aldo Lucarelli #Lawyer In Italy, you can buy many medications, both over-the-counter and prescription, at the pharmacy or "farmacia". Pharmacy or "Farmacia" is the fisical place where to buy medications, even if also exist para-farmacia that describe a place where buy medications without prescription. In this article we summarize Law concerning the institution of a Pharmacy in Italy and its life. 1) Type of Pharmacies in Italy The pharmaceutical service is provided mainly through local pharmacies, which can be: - Urban - Rural - Subsidized - Branch - i.e. Farmacia Succursale, open for a limited period of the year, in toursim place. 2) Pharmacy Organization in Italy There are two type of Pharmacy - Ordinary: with a territorial reference in each municipality, one Pharmacy any 3.300 inhabitants (pursuant to Law 1/2012). - Extra Ordinary: Pharmacy established by a special rule "topographic criterion". According to this criterion when special needs of pharmaceutical assistance in relation to topographic and road conditions require it, can establish a pharmacy, in derogation from the criterion of the population 1/3.330 inhabitans. 3) Pharmacy Authorization Pharmacy can be open and duly authorized to 1) Pharmacist in Individual form, 2) By a Company, even in the Limited Liability Form, such as LLC. (Srl or Spa in Italian Corporate Law). In accordance with Law 124/2017 the pharmacy as a medical center must be managed by a pharmacist, while the company that owns the pharmacy may be held by Individuals even not pharmacists for the sole purpose of investment. 4) How to open a Pharmacy in Italy. There are two different ways to open a private Pharmacy in Italy. The first one is the acquisition of Pharmacy from a precedent Pharmacist by an ordinary sale contract. The few restriction regarding such kind of acquisition regard the Director, and the unit must have at least three years of seniority from the competition to be sold. Pharmacies that are opened by Public Competition can't be sell before three years from the 1° authorization. 5) Public Competition to open a Pharmacy in Italy Public competition is required to the assignment of vacant unit or newly established pharmacies. Vacant unit are the Pharmacies that have not a Director, owner, or that conducted temporally by a Pharmacist. Newly Established: units required by the major, and not open yet. One way to open a Pharmacy is the Public Competition. There are two types of Competitions, one is the Ordinary, in which Pharmacist must meet strictly requirements and pass an attitude exam, and the Extraordinary Competitions, in which are calculated only the Pharmacist Academic Qualifications. The second type of Competition has made pursuant Law 1/2012 and is still ongoing. The "extraordinary" competition is extraordinary if compared with the ordinary rules, set below, such as the "aptitude test". CONTACT US FOR ANY QUERIES Public Competition Requirements: Can partecipate to the Competition, Italians or European Union Pharmacists, already registered in the Italian professional register or equivalent (if applicable), that meet one this options: 1) non-holders of a pharmacy; 2) holders of subsidised rural pharmacy; 3) holders of supernumerary pharmacy; 4) owners of "parapharmacies". Aptitude test. - The main difference between ordinary competition and extraordinary competition is the aptitude test. The aptitude test is question test concerning pharmacology; toxicology; and pharmaceutical technique. At the end of the competition, both ordinary and extraordinary, a final ranking is drawn up. The ranking allows the attribution of a pharmacy unit to the participants on the basis of merit. #Pharmacy rules and restriction. Pharmacy Incompatibility in Italy: there are many case of incompatibilities, such as previous works and other, so that is not a free job but strictly regulated by law. Ask more if need. Authorization loss: there are many case in which the pharmacist can lose its authorization, duly to bad behaviour or miss use of the pharmacy such as bankruptcy of the company or unauthorized closures for a long period. Contact Us, or visit our web site. Angelini Lucarelli Law Firm

  • Super Bonus e scadenza del 30 settembre 2022 consigli e casi pratici.

    L’attuale formulazione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede infatti: Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Come é stato sostenuto dagli esperti del settore, e dalla prassi operativa, si tratta tuttavia di una scadenza intermedia nella quale bisogna avere la prova di aver compiuto la soglia del 30% ma tranquillamente in tale soglia ricadono anche lavori non oggetto di agevolazione . Seguici On line L'importo quindi potrà computate il valore dei contratti di appalto e sub appalto in corso di esecuzione. Sara quindi possibile fare riferimento ai SAL (stato avanzato lavori) controfirmato dalla ditta appaltatrice e con documentazione fotografica e relativa prova della data, ad esempio foto con giornale attestante la data, e successivo invio a mezzo PEC dalla ditta appaltatrice al committente al fine di avere la data certa di esecuzione. Possibile anche l'uso della c.d. marca temporale telematica. Dagli esperti del settore derivano alte indicazioni come ad esempio la contabilizzazione degli acconti e quindi dei relativi bonifici attestanti la prova del valore dei lavori e dei corrispettivi e della relativa data relativa a lavori svolti. Così come appare logico ritenere nel computo del 30% anche le prestazioni professionali e spese tecniche effettivamente svolte il tutto nell'ottica del intervento complessivo. Il soggetto chiamato ad effettuare tali valutazioni é il Direttore Tecnico nominato per l'opera. Blog Legale Attendiamo sviluppi prima di valutare l'eventualità di ricorrere a Bonus Minori in caso di perdita del Super beneficio. Le conseguenze infatti potranno variare da una ipotesi "grave" di risoluzione contrattuale ad ipotesi "meno gravi" di variazioni economiche in relazione ai minori bonus da ottenere e scomputare. Hai un quesito? Partecipa alla discussione sul Forum L'ipotesi peggiore della risoluzione contrattuale é percorribile ove il Super Bonus sia stato ritenuto il "trigger element" della vicenda contrattuale, nel senso che senza di esso il committente non avrebbe mai appaltato i lavori. Ma questa é un'altra storia. Il consiglio del legale é quello di prevedere tutto contrattualmente anche solo nella formula dello scambio di PEC. Infine é il caso di sottolineare che le detrazioni sono applicabili solo se viene utilizzato il c.d. bonifico parlante. Il bonifico parlante per le detrazioni relative a lavori di ristrutturazione è obbligatorio e rappresenta ad oggi quindi l’unico mezzo di pagamento idoneo. Ai fini della corretta compilazione bisognerà inserire i seguenti dati: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La tracciabilitá dei pagamenti quindi diviene requisito di validità dell'accesso ai bonus, con ovvie ripercussioni di carattere fiscale. Hai un quesito? Consulta i nostri articoli nel Blog o contattaci. Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concorso Straordinario Farmacie, l’indennità al farmacista uscente.

    a cura dell’Avvocato Aldo Lucarelli Quesiti: 1) Vincitore di sede nel concorso farmacie, ma la sede assegnata è già aperta e vi è un titolare provvisorio, quale indennità gli spetta? 2) L’autorizzazione alla apertura della farmacia è subordinata al pagamento dell’indennità? 3) Entro quando deve essere corrisposta l’indennità? Superato lo scoglio del concorso, per i farmacisti vincitori sorgono nuovi quesiti, soprattutto nel caso in cui la sede assegnata sia già aperta e gestita da collega in via provvisoria, quali sono gli obblighi di legge, e qual’è l’indennità da corrispondere? I quesiti trovano risposta in una serie di norme risalenti nel tempo, e precisamente nel Regio Decreto 1265 del 1934, articoli 110 e 113, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475,” norme concernenti il servizio farmaceutico, ed in particolare nell’articolo 9. Dalla applicazione di tali norme si ricava che “l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare od ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio…” Nella pratica, oggi l’Autorità a cui è demandata la determinazione dell’indennità è la Regione – Commissione Regionale Farmacie o equivalente – la quale dopo aver individuato l’indennità la comunica al nuovo soggetto vincitore di concorso. Leggi gli altri contributi sulla indennità in fondo alla pagina Da tale meccanismo deriva il primo dubbio, ovvero, entro quanto tempo dovrà essere corrisposta l’indennità? A tale domanda risponde l’articolo 9 del DPR 1275/1971 secondo cui “ Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresi’ contenere l’invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera; la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l’avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l’anzidetto termine, non si puo’ optare per altre sedi.. Entro lo stesso termine, l’assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sara’ aperto l’esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell’indennita’ di avviamento, di cui agli articoli 110 del testounico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. Si ricava in via logica che il termine sia quindi quello di 30 giorni entro cui quindi il nuovo titolare deve dimostrare di “aver provveduto al pagamento dell’indennnità”. Trattasi di norma che presuppone l’esistenza e la quantificazione di una indennità, quindi in mancanza di una effettiva quantificazione si ritiene che non sussista tale stringente limite temporale. Tale ipotesi è avvalorata dalla Giurisprudenza Amministrativa secondo cui “L’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura di una farmacia non è subordinato alla previa determinazione e corresponsione dell’indennità d’avviamento prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 1275 del 1971 in favore del gestore provvisorio,” (C.d.S., IV, 4988/2002). Ed infatti come confermato dalla ricostruzione della pronuncia del Tar Catania 2436/16, “…in nessuna parte la disposizione in esame (articolo 110 Rg. 1265/1934) condiziona la validità o l’efficacia del provvedimento di assegnazione della sede alla determinazione o al pagamento dell’indennità..” Sussistono per legge due distinti obblighi legali di natura patrimoniale gravanti sul soggetto subentrante, ovvero 1) l’acquisto dei beni strumentali, e 2) il pagamento dell’indennità, attribuendo altresì al soggetto pubblico che governa la procedura di subentro l’obbligo di determinare ex officio l’entità dell’indennità, senza subordinare tuttavia a tale obbligo (ed al conseguente versamento) l’efficacia o la validità della procedura pubblicistica. Anzi, vi è di più. La irrilevanza del momento adempitivo delle obbligazioni pecuniarie ai fini del perfezionamento del procedimento pubblicistico di conferimento della gestione si ricava indirettamente dall’art. 113 del medesimo T.U.LL.SS, nella parte in cui contempla il “mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo di cui all’art. 110” tra le cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, lasciando così intendere che il provvedimento autorizzativo si perfezioni già con la semplice statuizione dell’amministrazione, e che l’inadempimento degli obblighi accessori e consequenziali rilevi solo come fattore estintivo successivo rispetto ad un provvedimento già perfetto ed efficace. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’art. 9 del D.P.R. 1275/1971.Anche quest’ultima norma, infatti, non configura il pagamento dell’indennità quale condizione di validità o efficacia dell’assegnazione, e ciò in quanto: a) per un verso, l’accettazione della sede farmaceutica può essere legittimamente effettuata dal vincitore di concorso anche solo in presenza di un accordo interprivato sulla misura dell’indennità; ne consegue che l’accettazione, ed il successivo atto di autorizzazione, non sono condizionati dal pagamento; b) per altro verso, per espressa previsione di legge “Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia”ad una autorizzazione alla gestione che, evidentemente, si era già compiutamente realizzata”. La giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia 5388/03) ha convincentemente affermato che l’inserimento, previsto dall’art. 9 d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275, della corresponsione dell’indennità di avviamento, nella sequenza procedimentale attinente all’autorizzazione per l’apertura della farmacia determina l’obbligatorietà di detta corresponsione prima del rilascio dell’autorizzazione solo nel caso di determinatezza dell’obbligazione; pertanto, nel caso di indeterminatezza della stessa, per accertata impossibilità di accordi col gestore provvisorio.. il pagamento dell’indennità non condiziona l’autorizzazione, fatto salvo ovviamente il potere di comminare la decadenza dall’assegnazione, ex art. 113 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, nel caso di mancata corresponsione dell’indennità dopo la quantificazione della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 1993, n. 15; T.a.r. Lazio, sez. II, 27 febbraio 1997, n. 422) In ogni caso, occorre ricordare, l’unico effetto del mancato pagamento dell’indennità determinata sarebbe quello, d’imporre all’autorità amministrativa di procedere all’assegnazione della farmacia in favore del concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Tali conclusioni discendono d’altronde dalla stessa natura sostanzialmente interprivata della questione relativa al calcolo e al pagamento dell’indennità di avviamento, affidata perciò alla giurisdizione ordinaria (Cons. Stato, Ad. plen., 29 giugno 1984 n. 14; sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 108); correlativamente, le dispute che possano insorgere su tale indennità non possono interferire negativamente con la funzionalità del servizio pubblico farmaceutico. In conclusione si ritiene che l’indennità dovrà essere pagata, nella misura stabilita dall’art. 110 RD 1265/1934, entro 30 giorni, solo laddove questa sia stata precedentente determinata dall’autorità, pena la decadenza dell’autorizzazione, diversamente invece ove detta somma non fosse individuata, non si configurerebbe un obbligo così’ stringente nel limite dei 30 giorni. Prima di chiudere la disamina si segnalano comportamenti differenti tra le varie Regioni Italiane. Alcune rimandano alla autonomia dei privati il compito di trovare la "quadra" tra domanda ed offerta, altre invece indicano il calcolo matematico secondo i coefficienti delineati. Si segnalano anche casi di rimessione ad arbitri o al giudice ordinario la determinazione del quantum, sempre nel solco dell'art. 110 del Testo Unico Sanitario. Oggi comunque nel concorso straordinario farmacie che si sta concludendo, nelle tabelle delle farmacie disponibili è sempre indicato se la sede oggetto di concorso è soggetta alla indennità per il farmacista uscente. Hai un quesito sul tema? Consulta i nostri articoli a tema, o contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • LLC Company in Italy: The ordinary “pre-emption right” doesn't work under the bankruptcy la

    First of all we can describe pre-emption right as the right of existing shareholders in a company to buy shares offered for sale before they are offered to the public. Secondly we can describe “under bankruptcy law” as the period in which a company is surveilled by the Judge due to the risk of insolvency, Do you have a question? Contact us LLC Companies in Italy are governed by a specific Company bylaws which provides the shareholders rights, such as the pre-emption right in case of selling by other shareholder. Usually such right can be exercised under certain conditions, there in indicated, such as time, price, and others details to be sent to the company and to others shareholders, within a number of days before the act. So such rights, as defined above, does not apply if the company is still under the composition with creditors or under bankruptcy law. In such cases will be applicable a special procedure, pursuant by Italian civil code article n. 2471 as referred by article n. 106 of Bankruptcy law. And in fact the aforementioned article provides that: The participation can be subject to expropriation. The attachment is carried out by notification to the debtor and the company and subsequent registration in the register of companies. The order of the judge ordering the sale of the shareholding must be notified to the company by the creditor. If the shareholding is not freely transferable and the creditor, the debtor and the company do not agree on the sale of the share, the sale takes place at the auction; but the sale is ineffective if, within ten days of the award, the company presents another buyer offering the same price. The provisions of the preceding paragraph also apply in the event of the bankruptcy of a shareholder. In the mechanism above mentioned described, the right to vote belongs to the debtor shareholder up to the moment of the sale of the share. Follow us on Social and stay updated First Refusal Right or Pre-emptive Righ?"First refusal's right", the right of first refusal, is often used to identify those situations in which one of the contractors guarantees to the other that they prefer it to any third party in the stipulation of a specific contracts. When the pre-emption regards the sale of shares in a limited liability company it is more correct to use the term "pre-emptive right" instead of the generic right of first refusal. And for the pre-emption in favour of the other shareholders provided for by the Company's bylaws? First Refusal Right or Pre-emptive Right? "First refusal's right", the right of first refusal, is often used to identify those situations in which one of the contractors guarantees to the other that they prefer it to any third party in the stipulation of a specific contracts. When the pre-emption regards the sale of shares in a limited liability company it is more correct to use the term "pre-emptive right" instead of the generic right of first refusal. And for the pre-emption in favour of the other shareholders provided for by the Company's bylaws? It was pointed out that these mechanisms work as well for pre-emptive clauses as for approval clauses. Therefore, the mechanism to be followed will not ones provided by the company bylaws but the legal one provided pursuant to article n. 2471 of the Italian civil code. The described mandatory mechanism has been set up for the protection of the company and their shareholders. The above mentioned mechanisms are important to avoid making mandatory the provisions of the company's by-laws if the provisions of the law are automatically applicable. Law Firm Angelini Lucarelli, Lawyer Aldo Lucarelli

  • Società: cessione di quote di SRL e prelazione durante il concordato, non si applica.

    Hai un quesito? Contattaci senza impegno Lo statuto che prevede un diritto di prelazione in favore degli altri soci, da esercitarsi nelle condizioni ivi indicate, ad esempio tramite comunicazione di da inviare alla società o similari, a parità di prezzo, ed entro una quantità di giorni, non si applica in sede di concordato, in quanto in tale fase la disciplina applicabile risulta quella dell'art. 2471 cc come richiamato dall'art. 106 della legge fallimentare. Ed infatti il citato articolo prevede che: La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio. Nel meccanismo di pignoramento descritto il diritto di voto spetta al socio debitore fino al momento della vendita della quota. Seguici sui Social e rimani aggiornato E per la prelazione in favore degli altri soci prevista dallo Statuto della Società? Premesso che l'interesse del creditore procedente deve essere bilanciato congiuntamente con quello della stessa società, (Cass. Civ. 186/2008 e n. 15602/2002), è stato precisato che tali meccanismi operino sia per le clausole di prelazione che di gradimento. Ecco quindi che il meccanismo da seguire non sarà quello della clausola contenuta nello statuto bensì quello legale previsto dall'articolo 2471 cc. Richiamato dall'articolo 106 della legge fallimentare, comma 2, e cio' in quanto detto meccanismo è stato predisposto per la tutela omogeneità della compagine sociale e per la tutela di tutti i soci. (dello stesso tenore Trib. Siracusa 1688 del 22.05.22). Home Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Superbonus e Bonus Edilizia: 10 Consigli utili per evitare problemi

    Attenzione al doppio contratto! 10 Consigli utili per affrontare un contratto edile di costruzione/ristrutturazione I materiali, le responsabilità, le vicende burocratiche, quante insidie, Ma oggi però il Bonus 110 è realtà! Con questo articolo cerchiamo di focalizzare i principali problemi pratici a cui si va incontro nel momento in cui ci si trova di fronte alla necessità di redigere un contratto per la costruzione o la ristrutturazione edile di una abitazione o per la realizzazione di un progetto. La prima cosa a cui pensare è quella di stabilire i termini dell'accordo, il tempo per la realizzazione. Avete mai pensato alla tela di penelope? Il giorno veniva tessuta, e la sera disfatta, con il risultato che il termine finale non arrivava mai! E bene per evitare brutte sorprese inserite sin da subito un termine di consegna, ma attenzione a non essere troppo esigenti, un termine troppo stretto porterà ad una sicura lotta, o nel caso peggiore ad una risoluzione per inadempimento. 1) Primo consiglio: inserite un termine di realizzazione comodo ma attenzione alla fine degli incentivi! Il termine avrà due funzioni, la prima sarà quella di organizzare i lavori, la seconda sarà quella di delimitare il perimetro entro cui il progetto dovrà essere terminato! Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo 2) Secondo consiglio: individuate attentamente il vostro desiderio, cosa volete ottenere dal contratto. Anche se appare paradossale, l'errore più comune nella redazione di un contratto è quello della corretta individuazione del suo oggetto, del suo scopo, di quello che materialmente è il traguardo finale. Sia esso un recinto, una abitazione, una istallazione, una ristrutturazione, il contratto dovrà correttamente individuare quale sia l'oggetto, e chiarire sin da subito cosa sia escluso. E' usuale infatti trovarsi difronte a contratti che recitano la clausola “chiavi in mano”, “pronto all'uso”, e bene in tali situazioni anche i piccoli accorgimenti o accessori devono ritenersi “inclusi” nel contratto senza che siano autonomamente individuati, cosa differente invece ove l'oggetto sia la “costruzione di un edificio” o la realizzazione di un opera, in questi casi solo gli elementi strutturali saranno compresi mentre gli accessori, gli arredi e quant'altro non funzionale all'oggetto principale, dovrà essere specificatamente accordato, con il calcolo dei relativi ulteriori costi. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo cooperative di abitazione a proprietà indivisa Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 3) Terzo Consiglio: Indicazione del costo finale e della tassazione. Individuate con attenzione il costo complessivo, e la tassazione applicabile. A volte nel contratto è indicata solo la somma senza l'indicazione della tassazione applicabile 4/10/22 %, a seconda se si tratti di una prima casa, di un opera di ristrutturazione ad aliquota agevolata, o di una aliquota normale. La tassazione spesso non è calcolata nei preventivi, oppure non è indicata nell'ammontare di un finanziamento, con il rischio di trovarsi esposti a variazioni di costo indipendenti dall'impresa e dovuti solo alla differenza tra quanto conteggiato senza tassazione rispetto al costo finito a carico dell'utente. Quindi fatevi indicare con precisione l'aliquota fiscale del progetto, e dei materiali e quindi il costo finale effettivo da sostenere al netto di eventuali sconti. Interventi principali o trainanti Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Interventi aggiuntivi o trainati Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico installazione di impianti solari fotovoltaici infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR). 4) Consiglio: Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento del vostro progetto rappresenterà il punto nevralgico della scelta da un progetto ad un altro, e nella scelta di un materiale rispetto ad un altro. La modalità di pagamento ed i tempi dello stesso saranno l'anima principale che determinerà la scelta del contraente. Fate quindi attenzione ai tempi del pagamento. Sarà possibile un pagamento dilazionato a giorni, oppure suddiviso a SAL o stati di avanzamento lavori. Immaginate infatti che l'oggetto del vostro contratto sia la costruzione di una abitazione, e quindi l'impresa vi chiederà delle somme a chiusura di fasi di avanzamento, come ad esempio al termine della progettazione, o alla realizzazione della struttura portante, o ancora alla posa in opera degli impianti. La modalità di pagamento ed i relativi termini, a volte molto dilazionati tra loro, costituiranno un elemento dirimente nella stesura del vostro contratto. 5) Pagamento – Finanziamento - Banca- Bonus E' altresì possibile che il vostro contratto sia finanziato da una banca o da un intermediario. E bene attenzione al tasso applicato, anche se in questo periodo storico i tassi sono ai minimi storici. Molto più complesso invece è la tempistica del finanziamento richiesto. Dopo aver avuto l'approvazione del finanziamento sarà necessario conoscere in anticipo quali siano i tempi di erogazione della banca per evitare di dover anticipare somme all'impresa che abbia iniziato i lavori. Ecco quindi che tornando al punto 1 di questo articolo, è necessario che i termini concessi all'impresa per i lavori siano allineati a quelli che la Banca vi ha indicato per l'erogazione del finanziamento relativo all''opera. Ancora più delicato è il problema relativo ai BONUS (Ristrutturazione/Sisma/Termico/Eco etc). In tal caso sarà necessario prima di procedere, aver valutato con il progettista unitamente ad un commercialista, l'impatto dei bonus e degli sgravi fiscali sui costi dell'impresa. E' anche possibile interpellare una Banca per verificare la possibilità di farsi anticipare il valore del Bonus da girare all'impresa al fine di abbattere i costi di costruzione. 6) Vantaggi dell'Ecobonus, La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi - di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) - di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013). Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 7) Materiali e Detrazione - art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) Nella scelta dei materiali fissate i prezzi del catalogo al tempo della consegna. Sovente potete imbattervi in fluttuazioni dei prezzi dovuti alla eccessiva domanda in un particolare periodo dell'anno. E' opportuno quindi che al momento della scelta il prezzo sia perfettamente individuato e conteggiato, con la specificazione che non sono ammesse variazioni di prezzo dall'ordine alla consegna. State molto attenti anche in questa fase ai termini di consegna, ed alle modalità della stessa. I termini di consegna condizioneranno sia il tempo del progetto che la spesa per l'impresa, avere un ' idea chiara sull'arrivo dei materiali o sulla disponibilità/reperibilità vi aiuterà a non avere soprese. Le alternative concesse dal decreto ai fini della detrazione. L’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi che accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere di optare alternativamente: per uno sconto in fattura da parte dei fornitori; per la cessione del credito maturato ad altri soggetti, comprese Banche. I crediti di imposta possono essere utilizzati anche in compensazione con le rate residue di detrazioni precedenti ma non usufruite. 8) Progettazione Rivolgetevi ad un professionista esperto. La corretta progettazione è infatti elemento principale per non avere intoppi durate la realizzazione. La progettazione richiede tempistiche che variano da Comune a Comune, informatevi prima di iniziare ed affidate la supervisione del contratto ad un Direttore dei lavori esperto. 9) Penali e Doppio Contratto Inserite delle penali per i ritardi e per le omissioni da parte delle imprese. Le penali dovranno prevedere un pagamento – congruo – ove non vengano raggiunti gli obiettivi che vi state prefissando. Si possono prevedere penali per i giorni di ritardo o per piccole variazioni dell'opera. Sta prendendo piede il meccanismo del doppio contratto, è il caso di Tizio che vende la stessa abitazione con due formule differenti, ad esempio con lo sconto Ecobonus e senza sconto Ecobonus, applicando nel primo caso il meccanismo dello sconto in fattura e nel secondo caso senza detto sconto. Tale prassi nasce dal timore che l'immobile non sia "pronto" alla data di scadenza delle detrazioni. Il doppio contratto non vi tutela da una diatriba sul costo, in quanto si tratta sempre di una sola transazione, e quindi di un unico accordo che avrà alla base una condizione sospensiva, o risolutiva. L'unica ipotesi in cui a mio parere possa valere il doppio contratto, è il caso in cui venga stipulato un terzo accordo "quadro" in cui si ci si accorda sul meccanismo del doppio contratto o della opzione sul costo. Dovrebbe essere inserita anche una clausola che preveda l'esclusione di un eventuale arricchimento ingiustificato da parte della ditta o del consumatore che abbia usufruito in parte delle detrazioni, o un meccanismo di ricalco del costo/prezzo al termine dei lavori nell'ipotesi in cui tali lavori non fossero completati alla data di scadenza delle detrazioni. 10) Assicurazione e Tutela Legale e Responsabilità Contraete un'assicurazione contro i rischi del cantiere, o del committente, e dormirete sogni tranquilli. Fatevi assistere da un legale per la realizzazione degli accordi con l' imprese o con la Banca e mettetevi al riparo da ogni imprevisto! Delicato tema riguarda infine le responsabilità previste per la fattibilità di un progetto con il beneficio dell'eco bonus. Il Decreto Rilancio prevede sia l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli oltre che una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. E' previsto poi l'obbligo per l'asseveratore di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata Ma attenzione che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Va inoltre precisato che fornitori ed i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Fonte: Agenzia delle Entrate. Decreto Rilancio D.L. 34/2020 Hai una necessità specifica? O un quesito? Sottoponi il tuo quesito, avrai una risposa in tempi brevissimi. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • SuperBonus, mancato raggiungimento della soglia di legge, recesso o risoluzione di diritto?

    La domanda della fine dell'estate 2022 piu' ricorrente è quella relativa alle sorti di quei contratti – di appalto – tra impresa e committente volti alla ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con superbonus 110 e casi simili. Che sorte avrà il contratto in caso di mancato raggiungimento della soglia? Abbiamo già trattato della questione, e in precedenti articoli avevamo consigliato l'inserimento di apposite clausole che salvaguardassero acquirente – fiducioso nei bonus – ed il lavoro dell'impresa esposta al rischio. Ora trattiamo un altro aspetto, Quale è il valore della clausola inserita nel contratto? E Come funziona? In caso di mancato raggiungimento della soglia del 30% al 30 settembre, o nel caso di mancato raggiungimento delle soglie previste dal contratto, Quale è il meccanismo di funzionamento della clausola? In proposito, si osserva che la pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione di diritto (automatica) qualora in relazione ad un immobile da costruire – non vengano raggiunti i parametri previsti dal Super Bonus, ad esempio il 30 % entro il 30 settembre, o in altri casi, ad esempio il previsto rilascio dei permessi a costruire entro una determinata data - per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, tale clausola dovrà qualificarsi come condizione risolutiva propria, determinando l'effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell'avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti sebbene specificamente dedotto pattiziamente nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune. Questo assunto lo si puo' ricavare da pronunce delle Cassazione che in caso di contratti per la costruzione di immobili subordinavano la validità del contratto al rilascio del permesso di costruzione, e/o della sanatoria ad una certa data, già precisamente dedotta nel contratto, ecco quindi che nel nostro caso BONUS, potremo utilizzare lo stesso meccanismo previsto in tali vicende, seppure la data sia in effetti imposta dal legislatore con la scadenza dei bonus. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21215 del 27/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 22310 del 30/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17181 del 24/06/2008). Leggi anche "10 Consigli per il contratto immobili Superbonus" Ne discende che dal tenore testuale della clausola emergerà che la statuizione sull'efficacia del contratto contemplata nel preliminare deve essere ancorata, non già ad una facoltà del predisponente di sciogliersi unilateralmente dal contratto con efficacia immediata, bensì ad un avvenimento futuro e incerto con efficacia retroattiva. Leggi i nostri contributi nel Blog In sintesi, tale contratto dovrà contenere una clausola la cui validità non è rimessa alla libera volontà – arbitrio delle parti – ma ad un evento futuro ed incerto, ovvero l'avvenuta realizzazione della costruzione appaltata, entro la data del 30 settembre. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 16/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 3626 del 07/08/1989; Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 18/09/1974). Diverso è invece il caso in cui i contraenti, acquirente ed impresa, si siano riservati con apposita clausola,la possibilità di recedere dal contratto. Articoli in diritto dei Contratti ed Appalti Tale previsione quindi deve essere chiaramente individuata come “facoltà di recesso”, che non avrà quindi alcun riferimento ad un “evento futuro ed incerto” come sopra descritto, ma sarà rimessa alla volontà delle parti. Le conseguenze sono importantissime sul piano pratico ed economico, infatti nel primo caso lo sciogliersi del contratto deriverà da un evento, mentre nel secondo caso deriverà dalla volontà di una delle parti. Difettando qualsiasi riferimento ad una potestà di sciogliersi dal contratto ove ricorra una determinata condizione - ed essendo, per converso, previsto che il preliminare non abbia efficacia qualora la condizione stabilita non si verifichi entro la data indicata -, neanche può ritenersi che si tratti dell'attribuzione ad una delle parti della facoltà di recesso subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 19/05/1979). Seguici sui Social Tanto più che la clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 987 del 12/02/1990; Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 26/11/1987; Sez. 2, Sentenza n. 7579 del 22/12/1983). Quindi ove sia inserita una clausola riferita ad un evento futuro, come il rilascio di una concessione edilizia, non sussisteranno dubbi che, per quanto anzidetto, ricorrono nel caso in disputa, così da escludere la sua qualificazione giuridica in termini di recesso convenzionale. Hai un quesito? Contattaci Speciale Contratto Superbonus Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Offesa a mezzo social, quando é reato?

    Ci é stato chiesto quando si incappa in un reato se l'offesa é realizzata a mezzo social, (Facebook, instagram, tiktok, whatsapp e simili) in un post o in un gruppo. Per rispondere a tale domanda partiamo da un presupposto, oggi non esiste più l'offesa diretta, in quanto l'ingiuria é stata depenalizzazione nel 2016, esiste invece la diffamazione a mezzo social, quando ci si rivolge ad un gruppo indefinito di utenti, tramite un post pubblico su Facebook o Instagram oppure ad un gruppo ben identificato di persone esempio gruppo whataspp di cui si fa parte. É possibile quindi essere responsabili di diffamazione anche quando loffesa é riferita in modo indiretto ad un soggetto purché sia identificabile ad esempio perché fa parte del gruppo whatspp dei colleghi o amici oppure perché é tra gli amici di Facebook o instagram. Non sembra possibile parlare di diffamazione invece quando il soggetto destinatario della critica/offesa non sia facilmente identificabile. Attenzione ⚠️ quindi alle offese al "capo" all'amico del capo alla signora dai capelli corti rossi, insomma attenzione a tutte quelle locuzioni che possono far identificare anche da un esterno al discorso il soggetto a cui si riferiscono le frasi offensive. Sara invece semplice critica o cronaca o personale opinione ove non si trascenda in offese ma in semplici considerazioni. Ecco quindi che si può parlare di la diffamazione a mezzo social così da ricadere nell’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3 ove si offenda l'altrui reputazione oppure si attribuisca un fatto determinato a mezzo della stampa o con mezzi di comunicazione, come i social con contenuti offensivi. In questo senso, recentemente l'orientamento della Cassazione prevede che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone". É tuttavia da tener presente che il reato di diffamazione di cui all'art.595 c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Ecco quindi che occorre l'impulso della persona offesa. Il consiglio quindi é quello di evitare gli sfoghi impulsivi sui social! Hai un quesito? Contattaci Seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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