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  • Testamento, Successione e quote di legittima.

    Il decesso della persona è un momento triste ed un momento in cui si realizzano importanti effetti giuridici, quali ad esempio la successione mortis causa. La successione mortis causa è infatti il passaggio di consegne da un soggetto ad un altro, non tramite contratto - successione inter vivos - ma in funzione ed a causa dell'evento morte. Ti puo' anche interessare la "Successione Ereditaria in Farmacia" In tali casi tuttavia, mentre è possibile scegliere nella successione inter vivos, quindi contrattuale, quali siano i soggetti, nel senso che ognuno è libero di contrarre con chi ritiene, nella successione mortis causa lo Stato tutela una serie di soggetti che succederanno per legge, questi sono il coniuge, i parenti, gli affini. Puo' anche interessarti "famiglia divorzio ed eredità" Il testatore può disporre validamente dell'intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre. Chi ha diritto alla quota di legittima Ne hanno diritto il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e - in assenza di figli - i genitori. Questi soggetti sono chiamati legittimari. La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia a seconda di come gli stessi concorrono tra loro (uno più figli, coniuge e figli, etc.) Accanto a detti soggetti è possibile poi disporre dei beni residui e/o ancora disponibili tramite il testamento. Come ben noto tuttavia il testamento non potrà ledere le quote previste per legge in favore dei coniugi e dei figli, non sarà quindi possibile disporre di tutto il patrimonio in danno di un figlio o del coniuge, i quali rimarranno comunque titolari di quote di diritto. Esistono poi questioni legali legate alla successione ereditaria dell'azienda di famiglia, come nel caso di imprese, o di attività soggette ad autorizzazione come le farmacie. Puo' anche interessarti "la successione ereditaria della farmacia" Sussistano rimedi in casi in cui il testatore de cuis abbia disposto in danno di alcuni degli eredi legittimari, ad esempio donando in vita gran parte dei propri beni, o lasciando i beni in modo sproporzionato a favore solo di alcuni di essi. Si tratterà quindi di procedere con un legale ad una azione di riduzione proprio per ripristinare le quote di legge. E' possibile invece che un erede non accetti l'eredità per timore di dover soddisfare i propri creditori. E' il caso di un soggetto indebitato che abbia diritto di ricevere un eredità ma che non la voglia accettare per evitare di veicolare tale eredità in favore dei propri creditori. Anche in tali casi è possibile un'azione legale da parte dei creditori affinché chi ha ha diritto accetti l'eredità. Sarà necessario anche in tale caso un'azione legale da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 524 cc. L'apertura della successione quindi si apre al momento della morte del soggetto. La prima cosa da verificare in tale situazione è l'esistenza o meno di un testamento. La successione legittima è disciplinata agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile. I soggetti che ereditano per legge sono il coniuge o la parte dell’unione civile; i figli; i genitori; i fratelli e le sorelle; i parenti fino al sesto grado. Le quote di eredità dipendono da quali tra i soggetti elencati siano effettivamente presenti. La presenza di figli esclude tanto i genitori quanto i fratelli e sorelle e i parenti meno prossimi. Può succedere che il testamento vi sia ma disponga solo di una parte del patrimonio: in questo caso per la parte restante operano le regole della successione legittima in concorso con quella testamentaria. Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l'eredità è devoluta allo Stato Ove esistesse un testamento sarà necessario procedere immediatamente alla sua pubblicazione, tramite notaio, ove invece non sussista un testamento si potrà procedere con la successione ordinaria, nella quale quindi riassumere tutta la consistenza patrimoniale del de cuis. Si possono distinguere tre fasi della successione. L’apertura della successione L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Tale norma individua anche il Tribunale competente alla trattazione delle diverse cause che possono essere connesse alla successione del defunto, che è il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La fase della delazione o chiamata all’eredità Si tratta della fase nella quale si deve individuare a chi spetta il patrimonio ereditario ed in quale misura. L’erede infatti diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità, prima si parla di chiamato. Il chiamato è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto. L’accettazione o la rinuncia all’eredità Con l’accettazione il chiamato diventa erede, accettando l’eredità. L’accettazione non è obbligatoria, infatti il chiamato può anche scegliere di rinunciare all’eredità, ad esempio quando l’eredità sia composta in gran parte da debiti. Ove sussistano dubbi sulla consistenza del patrimonio che si andrà ad ereditare è necessario procedere prima con una stima delle attività e delle passività dell'asse ereditario, e valutare la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio d'inventario. Hai necessità di assistenza? Contattaci Potrebbe interessarti anche "La rinuncia all'eredità danneggia i creditori" Hai un quesito specifico per il Tuo caso? Devi predisporre delle attività legali legate ad una successione o ad un testamento? Contattaci per un parere preventivo o un consulto. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Contratto di Compravendita, compromesso, preliminare e mancanza di agibilità dell'immobile

    Mancanza di Agibilità nel contratto immobiliare, il preliminare è valido? Si, l'agibilità sarà necessaria per procedere al Rogito. Mancanza di Agibilità dell'immobile prima del rogito, l'acquirente puo' rifiutarsi di stipulare l'atto? Si, fintanto che tale agibilità non sia stata fornita, o vi sia specifico accordo differente. Mancanza di Agibilità, sussiste una incommerciabilità assoluta? No, infatti come previsto dalla giurisprudenza si tratta di incommerciabilità economica, da cui derivano conseguenze legali, (risoluzione-risarcimento). Vediamo nel dettaglio secondo le sentenze della Cassazione. E ciò perché, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), pur non incidendo sul piano della validità del contratto, integra però un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19749 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12324 del 23/06/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23265 del 18/09/2019). Leggi i Post nell'archivio Sicché il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo del certificato di abitabilità o di agibilità, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché il predetto certificato è essenziale, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2196 del 30/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10820 del 11/05/2009; Sez. 2, Sentenza n. 15969 del 19/12/2000). Hai un quesito? Un caso pratico? Contattaci Né a tale conclusione può derogarsi in ragione dell'asserita conoscenza, a cura del promissario acquirente, del difetto di tale attestazione. E tanto in quanto se, per un verso, l'eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile non può essere proposta qualora risulti che il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione, per altro verso, il presupposto dell'obbligo che l'art. 1477, ultimo comma, c.c. pone a carico del venditore (e non del promittente venditore), in ordine alla consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà comunque curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20426 del 02/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25427 del 12/11/2013; Sez. 2, Sentenza n. 16024 del 14/11/2002). Ebbene, nella fattispecie risulta appunto che la mancanza del certificato di abitabilità ha costituito la ragione preminente che ha indotto il promissario acquirente a disattendere l'invito del promittente alienante, come da diffida inoltrata, a stipulare il definitivo nella data indicata. Leggi i Post di Diritto Civile e Commerciale Ne discende che, se la conoscenza di tale difetto non poteva determinare in sé larisoluzione del preliminare prima che fossero maturate le condizioni per la stipulazione del definitivo, in ogni caso, tale conoscenza non poteva legittimare la pretesa del promittente alienante di concludere il definitivo prima che il certificato di abitabilità fosse rilasciato. Puo' anche interessarti “il preliminare ed il divieto temporaneo di vendita” Né emerge dalle argomentazioni su cui si fonda la sentenza impugnata che il promissario acquirente abbia rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque abbia esonerato il promittente venditore dall'obbligo di ottenere la relativa attestazione. Seguici sui Social Altro orientamento, Cass. Civ. 2294/2017 prescrive che In materia di vendita di immobile destinato ad abitazione, integra ipotesi di consegna di aliud pro alio il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili violazioni della legge urbanistica. Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha infatti l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile; la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile. Secondo Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701 in Riv. not., 2009, 1280, cit. “il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di agibilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile. La violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore al momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile”. Secondo la recente ordinanza della Cassazione del 10 ottobre 2019 n.25418 (in Ced cassazione) si tratta di un danno che deve essere liquidato in via equitativa Per quanto sopra, in caso di mancanza dell'agibilità, il bene oggetto della compravendita risulta in tal caso economicamente incommerciabile, non essendo idoneo a svolgere la funzione economico-sociale a cui è deputato e che ne costituisce la causa. Da ciò deriva che non sussistono invece ostacoli giuridici alla sua circolazione. Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concorso Straordinario Farmacie il criterio del punteggio per le associazioni di farmacisti.

    Concorso Straordinario Farmacie, perché è ammesso la sommatoria dei titoli per entrare in graduatoria? E' una domanda piu' volte pervenuta da parte dei Farmacisti titolari di farmacia e con decenni di attività che si sono visti scavalcare dalle Associazioni di giovani farmacisti nelle graduatorie, ormai in scadenza, del Concorso Straordinario Farmacie. In questo articolo tratteggiamo la normativa e troviamo la spiegazione a tale fenomeno, per ora unico nel suo genere e che potrebbe essere riutilizzato in futuri concorsi, ove una legge ad hoc, lo prevede. E quindi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1/2020 e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 69/2018 sono i capisaldi della giurisprudenza in tema di Concorso Straordinario Farmacie e punteggi. Come ha avuto modo di precisare qualche mese fa il Consiglio di Stato la normativa del Concorso Straordinario Farmacie è specifica. Ed infatti quello della specificità della normativa che regola la fattispecie è specifica e trova fondamento nell'art. 11 del D.L. 1/2012, ed è relativa all’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia in forma associata a due farmaciste con obbligo di co-gestione per un minimo di tre anni. La specialità è insita nella modalità, quella della sommatoria -lineare dei titoli. Questo concetto era stato già esaminato dal Consiglio di Stato nella sentenza 5667 del 2015 secondo cui - in tema di tetto massimo delle rurali - "il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM in ordine al punteggio attribuibile per i l’attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto anche della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968... in sostanza, spiegano i giudici, "osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità. Ecco quindi che il criterio di attribuzione del punteggio nel concorso farmacie ha subito delle deroghe al sistema ordinario, ma tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso straordinario che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria. Abbiamo già visto che gestione paritetica è garantita da un particolare tipo di società, la SRL. La gestione paritaria.. Nel successivo punto 23 del parere la Commissione Speciale ha rappresentato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società di capitali “purché sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso”. Hai un quesito? Contattaci senza impegno I medesimi principi sono stati ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020 che, in particolare, ha rilevato che: “la titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (…) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012). Hai un quesito? Contattaci “I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l’art. 11, comma 7, del D.L. n. 1 del 2012, “sommando i titoli posseduti” e la loro partecipazione associata al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione” (….) associata della sede agognata”. L’Adunanza Plenaria ha quindi precisato, in sintesi, che “i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, della L. n. 362/1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni”. Nella sentenza n. 2804/2019 il Consiglio di Stato – richiamando il parere della Commissione speciale n. 69/2018 -, ha affermato che in seguito alla vincita del concorso straordinario possono essere costituite società di capitali purchè “sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni, da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso”. Consulta la nostra sezione di Diritto Farmaceutico Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020 e dalla giurisprudenza la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni. Trova il tuo post nell'archivio di Diritto Farmaceutico Se così non fosse, infatti, potrebbero verificarsi fenomeni elusivi della disciplina straordinaria che in deroga alle normali regole concorsuali, ha consentito la cumulabilità dei titoli condizionatamente, però, alla gestione congiunta e paritaria tra gli associati. Leggi anche "il doppio vantaggio é vietato" Ecco quindi il collegamento e la giustificazione nel punteggio delle graduatorie della sommatoria dei titoli ammessi per l'associazione dei farmacisti. Seguici per rimanere aggiornato Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie, spopolamento e chiusura della sede, un automatismo?

    In caso di decremento della popolazione, sussiste un obbligo di soppressione della farmacia? Facciamo il punto della situazione sulla modalità di istituzione secondo il criterio speciale, topografico, in deroga ai parametri demografici. E' possibile la soppressione di una sede di farmacia? E' possibile ritenere richiedere un dispensario farmaceutico al posto di una sede dichiarata vacante? La soppressione di una sede è un diritto concorrenziale di un altro farmacista? Che ruolo ha l'ordine professionale in caso di soppressione di una sede di farmacia? Cerchiamo di rispondere ad una serie di interrogativi spinosi ed articolati, creando un collegamento tra le norme esistenti. Il criterio topografico previsto dalla legge n. 362 del 1991, secondo l’art. 104 dispone che: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della L. 475/1968 e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. In sede di revisione delle piante organiche.. le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti demografici sono considerate in soprannumero. Ecco quindi che le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. . E cosa accade alle Farmacie istituite con Criterio Topografico in sede di Revisione della Pianta Organica? Per rispondere a tale domanda partiamo da dati normativi. La legge n. 362 del 1991 ha stabilito in tema di “revisione della pianta organica” all’art. 5, che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l’unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell’area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”; Ecco quindi che la revisione della pianta organica è giustificata biennalmente a Dicembre e per qualunque mutamento della distribuzione della popolazione. Tale locuzione oggi è altamente utilizzata per giustificare gli insediamenti in quei Comuni con pochi abitanti ma su un territorio molto esteso, oppure frazionato in zone alte e basse ove è suddivisa la comunità. Hai un quesito? Consulta il nostro archivio Criterio Topografico e classificazione delle farmacie: Sussiste la divisione tra rurali ed urbane poi l’art. 1 della legge n. 221 del 1968 aveva previsto che le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Tuttavia la stessa legge precisa che “ Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.” Effetti della riforma 2012 e Farmacie Soprannumerarie L’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, al dichiarato scopo di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ha ridotto il quorum delle farmacie da istituire con criterio demografico, abbassando la soglia a 3.300 abitanti. Ecco quindi che secondo quanto previsto dall’art. 380 del r.d. n. 1265 del 1934, le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica sono “gradatamente assorbite nella pianta stessa con l’accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”. Ai sensi della legge n. 475 del 1968, per farmacie soprannumerarie si intendono “le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione." Dalla lettura sistematica delle norme richiamate, si desume: che in deroga al criterio “demografico”, nei Comuni piccoli è ammessa la costituzione di ulteriori sedi farmaceutiche, definite “rurali” nei Comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, in base al criterio “topografico e della viabilità” relativo alla particolare configurazione del territorio; e che la soppressione può essere disposta solo con riferimento a quelle sedi che non possano essere riassorbite per effetto dell’incremento del numero degli abitanti e che, comunque, si siano prima rese vacanti; che l’apertura del dispensario farmaceutico è consentita solo quando manchi una farmacia, mentre essa non può essere disposta in sostituzione di una sede esistente. Infatti come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2018; Id., sez. III, del 2019), l’obiettivo della riforma del 2012 non è stato quello del massimo decentramento delle sedi, ma piuttosto quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti del Comune, nella considerazione complessiva dell’intero territorio comunale. La tendenziale apertura alla concorrenza rende recessivo, nella riforma del 2012, l’interesse commerciale delle farmacie preesistenti in opposizione al potere di pianificazione degli enti locali. In tale prospettiva, la finalità di garantire l’accesso degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che si debba procedere all’allocazione delle nuove sedi solo in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie (cfr. Cons. Stato, sez. III, del 2016). Il d.l. n. 1 del 2012 ha inteso dunque incrementare il numero delle sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico, ma non ha fatto venir meno, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il concorrente criterio topografico (Cons. Stato, sez. III, n. 5701 del 2015). Non sono state abrogate le diverse e previgenti disposizioni di settore, che miravano ad incrementare il numero delle sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico: la riforma del 2012 è intervenuta sull’ordinario criterio demografico, consentendo una maggiore presenza di farmacie in relazione al numero di abitanti, ma nulla ha modificato in ordine all’ulteriore e preesistente opzione incrementale topografica, di natura straordinaria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4085 del 2016). Ne discende che i Comuni non sono tenuti a promuovere la soppressione delle sedi farmaceutiche che non possano essere comunque assorbite nella pianta organica: la revisione in diminuzione delle sedi, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è dunque un provvedimento obbligatorio o automatico, ma richiede una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico alla riduzione delle sedi, pur in presenza dei presupposti di carattere demografico. Il richiamato alla legge n. 362 del 1991 consente, quando siano intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione comunale, la “nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche”, senza che per ciò il Comune sia obbligato alla soppressione delle farmacie nella cui circoscrizione sia venuto a concentrarsi un minor numero di abitanti. La primaria considerazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito comporta una valutazione prudente e discrezionale circa il mantenimento delle sedi farmaceutiche, per rimuovere ogni possibile sperequazione di ordine territoriale, nella considerazione dell’interesse pubblico alla soppressione ove “ritenuta non più utile per le esigenze della popolazione locale”. Oltre a ciò, ai fini della soppressione assume rilevanza la dimostrata vacanza della sede. In questo senso, si è affermato che “l’adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico), ma anche in diminuzione (in caso di decremento). È vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio – non essendovi previsioni normative in tal senso – ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga, per altra legittima causa, a trovarsi vacante” (Cons. Stato, sez. III, del 2015; Id., sez. III, del 2016 e Tar Piemonte 2021). Secondo un orientamento oggi presente la previsione del comma 2 dell’art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934, sul riassorbimento stabilito in base alla popolazione in sede di revisione delle piante organiche e sulla conseguente classificazione in soprannumero, si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza, non anche alle farmacie rurali che sono istituite in base al diverso criterio topografico. Come si è detto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221 del 1968, il criterio normativo per la distinzione delle categorie di farmacie è quello topografico demografico, per cui sono “rurali” le farmacie situate in Comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti ovvero in quartieri periferici non congiunti alla città; sono invece farmacie “urbane” quelle situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Secondo la giurisprudenza, non è previsto il riassorbimento delle farmacie rurali, ciò in considerazione del fatto che tali farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza locale, che prescinde dall’ordinario criterio legato ai dati della popolazione residente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2019; Id., sez. III, del 2018). La disciplina dettata dall’art. 104 del Testo Unico del 1934 sul riassorbimento, in sede di revisione della pianta organica, trova quindi esclusiva applicazione per le farmacie urbane e non anche per le farmacie rurali, istituite in base al criterio topografico (Cons. Stato, sez. III, del 2019). Leggi anche "La decadenza dell'autorizzazione della farmacia" Ed in tali circostanze, quale è il ruolo del dispensario farmaceutico? Il dispensario farmaceutico rappresenta invece un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, non un soggetto economico in grado di competere con le farmacie.. ed in quanto tale non è assimilabile all’ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che resta privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, sez. III del 2015). Ne consegue che il dispensario farmaceutico non può essere aperto in sostituzione di una farmacia, trattandosi di diversi strumenti di erogazione dei farmaci (Cons. Stato, sez. III, del 2015). L’istituzione di un dispensario farmaceutico a tempo indeterminato inirebbe per tradursi, oltre che in un livello inferiore di assistenza farmaceutica, anche in un’elusione dei principi concorsuali di assegnazione delle sedi, con una privativa a vantaggio del farmacista viciniore per il tempo presente e futuro, costituente un’eccezione rispetto alla regola generale che prevede, invece, l’indizione del concorso per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, del 2017). In contrario, si è già chiarito che le farmacie costituite secondo il criterio topografico nei Comuni fino a 5.000 abitanti non soggiacciono al meccanismo del riassorbimento e soppressione, quando la sede non possa essere assorbita nell’incremento della popolazione. Ciò premesso, deve ribadirsi che la scelta di mantenere o meno una sede farmaceutica è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo quando la relativa valutazione sia palesemente irrazionale, irragionevole, arbitraria. Le scelte assunte dalle Amministrazioni competenti in sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non abbisognano di specifica motivazione e sono frutto di un ampio potere discrezionale, finalizzato a garantire, attraverso una razionale distribuzione delle farmacie sul territorio, l’interesse pubblico alla conservazione di un adeguato livello di assistenza farmaceutica. La scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie ed ai mezzi di comunicazione. Essa è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. Stato, sez. III, 2020; Id., sez. III, del 2018). Leggi i Post di Diritto Farmaceutico E quale è il ruolo dell'ordine dei Farmacisti in caso di “conferma della pianta organica”? L’obbligo di acquisizione dei pareri grava sul Comune solo in caso di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, non nell’ipotesi in cui il Comune confermi la pianta organica già esistente. L’art. 2, comma 1, della legge n. 475 del 1968 prevede infatti che “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”. Seguici sui Social Del valore dei pareri ci siamo già occupati in altri articoli, possiamo concludere affermando che essi sono obbligatori ma non vincolanti, costituenti quindi un contributo di carattere “istruttorio” alla emananda ordinanza amministrativa, valutabile dal Tar in sede di ricorso ove sussista un “difetto di istruttoria”, ma questa è un'altra storia. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli casi di studio che non costituiscono consulenza né raccomandazione.

  • Concorso Farmacie, le sedi istituite nei Centri Commerciali, Porti ed Aeroporti e la scadenza del 22

    L'istituzione delle farmacie nei porti, aeroporti, e centri commerciali Il problema della distanza con le sedi ordinarie Le sorti della sede di nuova istituzione ed il divieto di cessione ed affitto. Il mancato riassorbimento delle sedi nei centri commerciali. Il concorso farmacie dopo aver abbassato la soglia ordinaria delle farmacie da istituire con criterio demografico ha previsto una categoria a sé di farmacie, ovvero quelle in località ad alta affluenza. Si tratta di sedi in aggiunta alle sedi farmaceutiche sorte sulla base del solo parametro demografico di 3.300 abitanti, come previsto dall'art. 1 del d.l. 1/2012, e quindi di sedi previste in aree ad alta affluenza di persone, ed entro il limite del 5 per cento delle sedi regionali comprese quelle di nuova istituzione. Ecco quindi che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri"; Tali farmacie (istituite in stazioni, porti e centri commerciali) sono offerte in prelazione ai Comuni, che non possono cedere o affidarne la gestione a privati. Tale precisazione è necessaria per bilanciare invece il divieto di prelazione in favore dei Comuni per le farmacie di nuova istituzione con il metodo ordinario demografico dei 3.300 abitanti. Hai un quesito? Contattaci Il senso di tale disposizione si coglie nel principio del decreto, se infatti lo scopo è quello di liberalizzare, le nuove sedi nei Comuni non possono essere prelazionate ai Comuni, cosa diversa per quelle inerenti particolari situazioni di afflusso, come le stazioni e gli aeroporti, ove invece l'avviamento potrebbe essere maggiormente difficoltoso oneroso e critico e quindi vengono “protette” con il beneficio della prelazione comunale. Leggi i Posti di Diritto Farmaceutico Esiste poi una data limite, ovvero il 31.12.2022 entro cui tali farmacie sono prelazionate dai comuni. Ed infatti la stessa norma prevede che fino al 2022, tutte le farmacie istituite nelle stazioni e nei centri commerciali (art. 1 lett. B d.l.1/12), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. Leggi anche “indennità al farmacista uscente” Trattandosi di prelazione, il Comune potrà decidere la modalità di gestione secondo le regole ordinarie e quindi azienda speciale, società di capitali, consorzio tra comuni.Tuttavia è da precisare che i comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. Cio' chiaramente è stato imposto per evitare sviamenti dalle modalità di reclutamento dei titolari. Infatti ove la gestione venisse prima data in prelazione (metodo di diritto pubblico) e poi ceduta o affidata (metodo di diritto privato) dal comune al singolo farmacista, vi sarebbe una elusione della modalità concorsuale di cui all'articolo 4 della legge 362 del 1991 ed art. 1 del D.L. 1/12. Leggi anche Farmacia “il divieto del doppio vantaggio” Ecco quindi che solo in caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante e quindi andrà al successivo concorso.Si pone infine il problema della distanza. La norma al fine di tutelare i privati già presenti sul territorio assegna due tipologie di distanze, ovvero 400 metri in caso di stazioni ed aeroporti, e 1500 in caso di centri commerciali. Secondo i principi dettati dalla Giurisprudenza si tratta di distanze pedonali secondo le regole di deambulazione, ovvero senza contare attraversamenti pericolosi o infrazioni, ecco quindi che tali distanze sono poi molto elevate se si comparano con le distanze ordinarie imposte per le farmacie ordinarie. Abbiamo già visto (Leggi Qui) infatti che si parla di 200 metri dalla sogli per esercizio, e 3000 metri per i comuni confinati in caso di farmacie istituite con sistema topografico ex art. 104. La legge infatti prevede che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.” Le farmacie dei Centri Commerciali/Porti/Aeroporti sono escluse dalla pianta organica, rispondono infatti al limite del 5% territoriale gestito dalla Regione, e sono istituite per particolari afflussi di carattere episodico e temporale, come gli afflussi turistici o logistici e non hanno un collegamento con la popolazione residente. Per tale medesimo motivo, le farmacie istituite nei centri commerciali, porti ed aeroporti, ad oggi sembrano escluse dal meccanismo del riassorbimento, facendo proprie per analogia, le argomentazioni spese dalla giurisprudenza amministrativa per le farmacie rurali. Secondo la giurisprudenza infatti non è previsto il riassorbimento delle farmacie rurali, ciò in considerazione del fatto che tali farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza locale, che prescinde dall’ordinario criterio legato ai dati della popolazione residente (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2302 del 2019; Id., sez. III, n. 3807 del 2018). “Sul divieto dell'affitto di azienda Farmacia” Quanto all'indennità ex art. 110 è stata riconosciuta anche alle farmacie gestite in forma mista pubblico/privato in favore del farmacista privato uscente, e cio' per salvaguardare l'avviamento comunque dato in dotazione alla nuova proprietà in caso di nuovo affidamento. Seguici Sui Social e Rimani Aggiornato Conclusione: Quello delle farmacie dei Centri Commerciali e Stazioni è un capitolo a sé che avrà un ruolo importante nelle economie di quelle zone urbane già servite da farmacie ordinarie, soprattutto nelle grandi città, ove centri commerciali, stazioni e porti convivono con le ordinarie regole cittadine. Contattaci o Leggi i Post dedicati Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, la liberalizzazione dei turni, ed i parametri minimi di legge.

    Farmacia, turni notturni, turni festivi, la libertà del singolo farmacista di aprire, ma non di chiudere, quali sono i criteri? Quale è la normativa in tema di orario e turni notturni delle farmacie? Cosa vuol dire liberalizzazione dei turni delle farmacie? La regolamentazione oraria delle farmacie è regolata su base regionale da disposizioni regionali, sotto il controllo e responsabilità della Giunta, la quale riceve annualmente il calendario e gli orari di riferimento. Oggi infatti il riferimento legislativo è dato dal decreto legge 1/2012, che recita: I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. E dalla legge 124 del 2017 secondo cui Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. Trattasi quindi di liberalizzazione, con criteri minimi imposti per legge, nel senso che sebbene vi sia libertà di organizzazione, non si puoì scendere al di sotto di una certa soglia, ecco il senso della liberalizzazione. Sussiste poi un interrogativo, chi è tenuto a stabilire i turni? E chi può eccepire tali turni? I turni sono gestiti dalle autorità locali, individuate da leggi regionali. Sono le singole Leggi Regionali a dettare la competenza in tema di turni e trasmissione dei calendari notturni. Molto dipende dalla dimensione delle città, suddivise per soglie di popolazione e/o accentramento di centri urbani ove siano di modeste dimensioni. Ecco quindi che un ruolo predominante è affidato ai Sindaci, alla ASL ed agli Ordini professionali. Questi ultimi talvolta con funzioni consultive altre volte con funzioni regolamentari. Ed infatti come sostanzialmente già rilevato in sede amministrativa (T.A.R. Toscana n. 268), la legittimazione e l’interesse all’impugnazione del provvedimento di regolamentazione (o, meglio, di deregolamentazione) degli orari delle farmacie appare radicato in capo ai farmacisti in linea con l’esigenza fondamentale di “impostare un servizio farmaceutico efficiente e rispondente ai bisogni della collettività”. Leggi anche " Le incompatibilità del Socio di Farmacia" Ove sorgano quindi disagi al funzionamento del servizio farmaceutico, sarà diritto/onere dei singoli farmacisti farsi portori di tale interesse ma chiaramente anche della popolazione (organizzata in comitati ad esempio comitati di quartiere)e certamente avrà un ruolo determinante l'amministrazione Comunale e la ASL di competenza. Del resto, l’attualità e concretezza nell’interesse al buon funzionamento delle farmacie non appaiono certo escluse dal fatto che non si siano ancora verificati sostanziali disagi nell’erogazione del servizio farmaceutico o dal richiamo del potere/dovere del Comune di precedere rivedere criteri di organizzazione del servizio, ove dovessero verificarsi disservizi. E' solo il caso si sottolineare che in tela tematica, condita per così dire di normativa nazionale e di normativa regionale, oltre che di provvedimenti amministrativi comunali, gioca un ruolo fondamentale la riforma del 2017. Tale norma da un lato richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. ( T.A.R. Campania, Napoli, n. 1125; Cons. Stato 2012). La norma attribuisce inoltre direttamente a ciascun esercente, titolare di farmacia, la facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno dell'intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi. (T.A.R. Toscana). Nella successiva giurisprudenza si è poi definitivamente affermata la soluzione sopra richiamata, che attribuisce agli orari di apertura delle farmacie (regolamentate sulla base della specifica normativa oggi prevista dalla legislazione regionale) la funzione di una garanzia “minima” e cogente dei limiti temporali di apertura del servizio, lasciando libero il gestore della singola sede farmaceutica di osservare orari più ampi di quelli fissati dall’autorità comunale: "conviene partire dalla norma principale che regola la materia, ossia il decreto legge n. 1/2012: "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori". Hai un quesito? Contattaci Come già osservato dalla Giustizia Amministrativa (CdS 2014) la disposizione di legge nazionale chiarisce, senza possibilità di equivoci, che i provvedimenti delle autorità locali (Sindaci/ASL/Ordini Professionali) che stabiliscono turni e orari del servizio farmaceutico non hanno altra funzione, e non producono altro effetto, che quello di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il "servizio minimo garantito" all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento. Blog di Diritto Farmaceutico Conclusione, in tema di turni di Farmacia, ecco quindi che per poter inquadrare correttamente tutta la vicenda, una volta delineati i parametri minimi imposti dalla legge sull'intero territorio nazionale sarà necessario analizzare le fattispecie delineate nelle singole regioni, a volte integrate anche da delibere comunali. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Responsabilità Medica, profili ed interpretazioni.

    L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Ci è stato chiesto di dare una indicazione sul metodo “logico” seguito nella disamina legale di una controversia di diritto sanitario e sulla responsabilità medica. E' solo il caso di evidenziare che oggi la legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 ha rivoluzionato la ricostruzione operata ed attuata dalla legge Balduzzi, abrogata. La domanda quindi è qual'è il ragionamento seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza per condurre un esame di responsabilità medica? La risposta è complessa, ed usando le parole della dottrina e della giurisprudenza si puo' rappresentare quanto segue. Come è noto, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato: 1) un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); 2) non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Hai un quesito o un caso? Contattaci Secondo il predetto criterio, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica - "legge di copertura "- , frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto (Sez. U., 10 - 7- 2002, Franzese). Ad ogni spiegazione causale è, dunque, in linea di massima, coessenziale il riferimento ad una legge idonea ad istituire una correlazione fra l'accadimento di cui si cerca la spiegazione e determinati antecedenti fattuali. In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). L'importanza della ricostruzione è dirimente giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Cass., Sez. 4, 25.5.2005, Lucarelli) – Cass. 77/2022. Chiudiamo la disamina con la pronuncia della Cassazione in commetto sulla legge “Gelli-Bianco” e sul ruolo delle linee guida. “«In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse»; «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto»; Seguici e Rimani Aggiornato «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l’esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene». Cass. Sez. Un. 8770/2017. Torna alla Home Contattaci per Ogni esigenza . Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Le Vetrate diventano edilizia libera e gli abusi decadono?

    Con il decreto aiuti bis é stato inserito l'articolo 33 introdotto al Senato che è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili. Come specificato si tratta gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici. Nonché gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo. Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art 10 del DPR 380 del 2001 Sono Interventi subordinati a permesso di costruire quelli che 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma.. Ecco quindi che le Vepa saranno soggette ad edilizia libera in quanto mobili e non costituenti aumento stabile della volumetria. Si ritiene quindi che rientrino tra le opere temporanee di edilizia libera. Cosa accade alle sanzioni ed ai processi pendenti per abuso edilizio? Ove La fattispecie ricada in tale nuova previsione è facile ipotizzare in una depenalizzazione della fattispecie in esame stante però un necessario onere probatorio a carico della parte interessata volto a dimostrare l'applicabilità del caso concreto alla nuova disposizione di legge. É solo il caso di ricordare che La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali.. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento... e le relative modifiche. Ecco quindi che in caso di Edilizia libera nessuno di tali passaggi sarà necessario. Home Consulta i nostri articoli nel blog gratuito Leggi i nostri articoli qui su - Abuso Edilizio - Vincolo Paesaggistico Contattaci per Ogni Esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il recesso del Socio dalla Farmacia e la liquidazione della quota.

    Diritto Societario e Diritto Farmaceutico si incontrano Questione che sta sorgendo a seguito delle aperture dovute al Concorso straordinario farmacie da parte delle associazioni di farmacisti che hanno optato per l'apertura tramite una Società a Responsabilità Limitata, Srl, è quella del recesso del socio o di uno dei soci. Post di Diritto Societario Premesso che la gestione su base paritetica e l'autorizzazione in capo ad ognuno degli associati è elemento dirimente ed essenziale per almeno un triennio dall'ottenimento dell'autorizzazione, il problema si pone ove al termine del triennio, o anche prima ma solo in modo celato privatistico, uno dei soci decida di vendere o recedere dalla compagine sociale. I motivi possono essere i piu' vari, il piu' comune però tra i farmacisti che ci interpellano, è quello della lontananza dalla sede abituale di vita quotidiana, rispetto alla sede di nuova apertura a seguito del concorso. Molto spesso infatti si è aperta una nuova sede in una regione vicina, scelta sulla base di criteri personali che risalivano al 2011 e che oggi a seguito di mutate esigenze personali non sono piu' attuali. Ecco quindi che si pone la questione di voler recedere dalla società costituita, dopo il triennio, e di avere indietro non solo la quota investita bensì' il valore che nel tempo l'azienda SRL farmacia ha realizzato sul territorio. Ma quali sono i casi di recesso in una SRL? Ve ne sono molteplici, alcune delle quali non praticabili per una SRL di Farmacia, quindi ci focalizziamo su quelle piu' comuni L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Ecco quindi che il primo passo da compiere è l'analisi del proprio atto costitutivo/statuto che è stato redatto al momento della costituzione della società In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero. Esistono poi altri casi piu' personali, come ad esempio il diritto di recesso competete ai soci in caso di eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci quali ad esempio i diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Hai un quesito Contattaci Esistono poi casi di recesso relative al “tempo della società” quindi alla durata. puo' anche interessarti "il recesso del socio nelle SNC". Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. Diritto Societario e d'Impresa Successivamente al recesso di apre la questione della liquidazione della quota. La liquidazione della quota potrà avvenire con il metodo patrimoniale, ovvero il valore di una società coincide con il valore del suo patrimonio espresso a valori correnti. Si tratta del prezzo che occorrerebbe pagare alla data di valutazione per acquisire tutte le attività in bilancio, al netto delle passività. Il punto di partenza per l’utilizzo del metodo è quella dell'ultimo bilancio depositato. Nel caso dell'impresa SRL farmacia appare però piu' opportuno valutare la quota con il metodo reddituale. Post di Diritto Farmaceutico Diverso sarà il discorso invece in caso di alienazione, decorsi i tre anni in caso di concorso farmacie, in tale ipotesi infatti si dovrà offrire in prelazione, a prezzo determinato la quota a ciascuno degli altri soci, salvo un meccanismo differente ove però specificamente preveduto dallo Statuto al momento della nascita della società. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, come sapere se apre una nuova sede nel Comune.

    Ci è stato chiesto da parte di un Farmacista, titolare individuale di sede, se è possibile verificare presso il Comune di riferimento, l'esistenza di una nuova pratica per la richiesta di una nuova sede, nel caso specifico il timore riguarda la richiesta "speciale" in deroga da parte del Comune di una nuova sede da richiedere alla Regione con il criterio topografico, quindi in deroga rispetto al parametro dei 3.300 abitanti. E' solo il caso di ricordare che il criterio topografico, consente ai sensi dell'104 R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.), l'apertura di una sede di farmacia in considerazione del disagio arrecato alla popolazione dalla distanza esistente tra la frazione e tutte le sedi farmaceutiche, soprattutto in assenza di trasporto pubblico. Tali farmacie devono rispettare il limite dei 3000 metri dalla piu' vicina, anche se di altro comune (si pensi alle farmacie su strade statali extraurbane che attraversino piu' comuni). Ed ecco il quesito, E' possibile richiedere al Comune i documenti per l'apertura di una nuova farmacia con criterio topografico anche nel caso in cui non si abbiano riferimenti dei documenti? A tale domanda rispondiamo con una recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui "l'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta" E cio' in quanto "l'ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio. Ecco quindi che non è possibile effettuare una richiesta di accesso agli atti per pratiche in itinere ove non sia abbiano riferimenti e/o informazioni ufficiali, stante un generale divieto di controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione. Esiste però un altro principio, ovvero che l'amministrazione deve evitare che il povero Farmacista faccia "istanze" al buio. Ed infatti Tuttavia, incombe in capo all'amministrazione il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio”. Post di Diritto Farmaceutico Quindi è possibile che una volta effettuato l'accesso agli atti, quegli atti richiesti, non esistano. In tali casi l'amministrazione è tenuta ad informare la parte della inesistenza, al fine di evitare i c.d. “accessi agli atti al buio”. Consulta l'archivio Post di Diritto Amministrativo L'istanza di accesso agli atti sarà la giusta strada anche per conoscere lo stato dell'arte in tema di revisione della pianta organica, i lavori preparatori e l'istruttoria in corso da parte del Comune interessato, soprattutto dopo le numerose aperture a seguito del Concorso Straordinario Farmacie. Va infatti rilevato che le farmacie aperte in deroga secondo l'art. 104, criterio topografico, sono soggetto al c.d. riassorbimento ex art. 380 del testo unico. Puo' anche interessarti: accesso agli atti e graduatoria del concorso farmacie. (qui). Conclusione: Per rispondere al nostro farmacista lettore, possiamo dire affermare che sebbene non vi sia un generale potere di accesso ai documenti sconosciuti, vi è comunque l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione e quindi del Comune, di informare il cittadino dell'esistenza o meno di tali documenti, o nel caso peggiore dello smarrimento di tali documenti ove precedentemente esistenti, e quindi di evitare quelli che abbiamo definito come "accesso agli atti al buio". Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Diritto di Accesso agli atti, requisiti e limiti, il caso Rai e la mancanza di tutela

    Ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241 del 1990, la legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso deve essere riconosciuta in capo ai "soggetti privati" (anche portatori di interessi superindividuali) titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Leggi anche Accesso agli atti in diritto farmaceutico Requisiti dell'accesso agli atti: Come precisato da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603), tale interesse deve essere: a) diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata; b) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un’istanza finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 cit.); c) attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali; sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni, non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in "documenti". La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona, in particolare, l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551). Esiste poi un accesso agli atti difensivo, Con specifico riferimento all’accesso cd. difensivo è stato, inoltre, osservato che la parte istante è tenuta all’adempimento di un onere di allegazione e di prova aggravato, dovendo specificare le finalità dell’accesso nell’istanza di ostensione, nonché dimostrare la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza. In particolare, “la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa. La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva ‘finale’, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva. Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. Archivio Articoli a tema In altri termini, muovendo dall’assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 21). Hai un quesito? Contattaci Si è, altresì, chiarito che le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte “in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. Leggi i post di Diritto Amministrativo Ed in tema di accesso civico generalizzato ex D. Lgs. n. 33/2013 e Società Pubbliche quotate es. RAI? Si tratta, infatti, di disciplina che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati). Come precisato dalla Sezione con la recente sentenza n. 2655 dell’11 aprile 2022 - intervenuta in un giudizio in cui era parte la RAI - alle cui considerazioni si rinvia ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., “l’art. 2-bis in questione traccia l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso civico, dettando regimi differenziati in ragione delle particolari caratteristiche strutturali che connotano le diverse persone giuridiche. Diritto Amministrativo Ed in questo senso è evidente la scelta del legislatore di voler sottrarre all’accesso civico le società in controllo pubblico quotate. Hai un quesito? Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, il divieto di doppia autorizzazione ex 112 e la trasformazione in SRL.

    La trasformazione della Farmacia ditta da partita iva individuale in SRL e la successiva donazione delle quote puo' costituire in senso ampio una ipotesi di cessione della Farmacia? La previsione dell'articolo 112 del testo unico può essere applicato alle Società a Responsabilità Limitata? Abbiamo già affrontato il tema nell'articolo "doppio vantaggio", torniamo a parlarne alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che si è spinta sino ad analizzare il concetto di "cessione" da un punto di vista logico - fattuale, con particolare riguardo al #Concorso #Farmacie. Premesso infatti che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata, non vi è dubbio che sia riconducibile in tale concetto l’attribuzione della titolarità della farmacia a titolo di conferimento aziendale a favore della neo costituita società. il conferimento aziendale puo' considerarsi quindi una “cessione” nell'ambito del sistema concorsuale Farmacie. ciò in quanto non assume rilievo il concetto di “gratuità-onerosità” dell'atto. E ció in quanto non può negarsi che il conferimento da parte del Farmacista abbia natura di prestazione corrispettiva, finalizzata a compensare, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, della neo nata società. il concetto di “cessione”, quindi assume un significato ulteriore che si concentra sul risultato dell'operazione in sé piuttosto che sul valore letterale dell'atto. Deve solo aggiungersi, a completamento di tale ricostruzione che il distacco della titolarità della farmacia dal patrimonio giuridico risulta completato a seguito della donazione del pacchetto di quote societarie in favore di un familiare. Ecco quindi che “trasformazione” della ditta individuale in quote di SRL e successiva “donazione” è una operazione che integra la previsione di “cessione”, così prevista come causa escludente dall’art. 2.6 del bando di concorso straordinario Farmacie e del suo referente legislativo di cui all’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968. E ció in totale aderenza al principio sancito dalla pronuncia del CdS n. 229 del 10 gennaio 2020 secondo cui lo scopo del legislatore di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Ad integrazione di tale presupposto è necessario evidenziare il concetto di "doppio canale" attraverso il quale è prevista la circolazione della “farmacia” ovvero concorsuale e tramite compravendita privata. Tale doppio canale é a sua volta regolamentato in chiave privatistica ed in chiave pubblica. Sul piano privatistico da un lato viene in rilievo il diritto di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione del privato, mentre sul piano pubblicistico si esalta il concetto di servizio farmaceutico strettamente connesso all’erogazione di un servizio pubblico di carattere essenziale. Scopo della normativa é quello di coniugare il profilo pubblicistico di erogazione di farmaci con quello di tutelare il privato farmacista imprenditore per “perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica, nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione. Traendo le fila da questa pronuncia di stampo sostanzialistico, unitamente ad altre pronunce analizzate in altri Post (il doppio vantaggio é vietato), creiamo un parallelismo sul divieto posto dall'art 112 rd 1265 del 1934 secondo cui: L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona. Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso. Come si colloca un simile divieto con la possibilità concessa dalla riforma del 2017 in tema si Srl? Non ravvisandosi risposte normative specifiche appare prospettabile una tesi che privilegi la sostanza sulla forma. L'articolo 112 mira infatti ad evitare il "cumulo di autorizzazioni", la riforma 124 del 2017 ha invece aperto la strada alla gestione societaria dell'impresa farmacia. Ecco quindi che l'apparente contrasto tra autorizzazione e gestione societaria cessa nel momento in cui il cumulo venga riferito alla sola autorizzazione in capo ad un singolo soggetto inteso come titolare di autorizzazione e non quale proprietario dell'impresa. Ecco che una Società potrà essere proprietaria di più farmacie nel limite del 20% di quelle presenti sul territorio regionale, ma l'autorizzazione rilasciata alle singole farmacie non si cumulerá nella società, di cui ricordiamo potranno far parte anche soci NON farmacisti sempre nei limiti delle incompatibilità della legge 362 del 1991 (artt. 7 e 8). Affermare quindi la possibilità per non farmacisti di far parte della compagine sociale, così come la possibilità per una società di essere proprietaria di più farmacie, NON inciderà sulla natura concessionaria/autorizzativa di diritto pubblico a cui tende L'autorizzazione ex art 112 dpr 1234 del 1965, salvo diversa valutazione dell'ufficio regionale competente. Problema più delicato nella residuale ipotesi della Srl unipersonale ove lo schermo societario apparentemente proteggerà da possibili divienti di cumulo, schermo societario che però se astrattamente possa rendere possibile una doppia titolarità, nei fatti potrebbe confliggere con la natura sostanziale e pubblicistica del divieto ex art 112. Hai un quesito? Raccontaci la Tua esperienza, contattaci senza impegno. Seguici Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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