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  • Società in house, controllo analogo e corte dei conti, il diritto erariale.

    La società in house - è ben noto - rappresenta un istituto ibrido (non a caso è stata definita frutto di diritto pretorio della CGUE), il quale si colloca formalmente entro la specie disegnata dal codice civile ma parimenti, in particolare per giustificarne l'esonero dalla sottoposizione ai bandi di gara con evidente ripercussione sul principio unionale della concorrenza (principio intensamente forte, tanto che potrebbe definirsi "insistente"), se ne distanzia costruendo la propria struttura di eccezione soprattutto mediante la caratteristica/requisito su cui si impernia - tra le tre connotazioni che devono in essa coesistere - il nucleo della discussione svoltasi in questa causa, cioè l'assoggettamento al controllo analogo dell'ente pubblico cui si rapporta (o degli enti pubblici, come nel caso in esame) così da assumere una concretezza funzionale insita, "interna" all'ente pubblico, costituendone una effettiva propaggine nonostante il rivestimento privatistico. Il "controllo analogo" così emerso viene confermato (richiamando la Teckal) dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza 11 gennaio 2005, C-26/2003, Stadt Halle, per cui non sussiste l'obbligo di gara competitiva qualora "l'autorità pubblica, che sia n'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano". Ulteriore presidio della natura in house viene altresì identificato nella cristallizzazione dell'oggetto sociale come manifestazione del rapporto fondamentale tra l'entità in house e gli enti pubblici, opponendosi a tale natura anche solo un'astratta possibilità di attivarsi in altri settori per elasticità dell'oggetto sociale nell'ambito di un'assoluta autonomia. Società in house "La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare ... in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13...); di talché <> (così Cons. Stato, Ad. plen., n.1/08...). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare." E da questo, alla fine dell'analisi, S.U. 26283/2013 deduce la ricorrenza del danno erariale. È il caso, in particolare, di S.U. ord. 12 dicembre 2019 n. 32608, che, nella motivazione, descrive e, per così dire, accetta sine metu l'evoluzione, deformalizzante in quanto teleologica, che ha colpito il danno erariale in questi anni, riconoscendo che: "si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno"; e dunque "la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica: relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l'autore del danno compartecipe dell'operato dell'amministrazione o dell'ente". Tale rapporto di servizio sussiste nel caso in cui "un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte". Cass. ord. 32608/2019, in seguito, ribadisce che la partecipazione pubblica è il presupposto del controllo analogo, ma osserva poi che "nel corso degli ultimi anni, la nozione di pubblica amministrazione si è progressivamente frantumata e relativizzata ... l'ingresso di nuovi soggetti, l'ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi e, soprattutto, il carattere flessibile della nozione di ente pubblico hanno mutato l'assetto tradizionale: se prima la pubblica amministrazione evocava l'immagine di un pianeta con i suoi satelliti (l'amministrazione statale, in posizione di centralità, con gli altri enti pubblici che le gravitavano intorno), oggi essa ha invece assunto le sembianze di una costellazione multilivello e policentrica. Questa trasformazione, dalla pubblica amministrazione alle pubbliche amministrazioni, è rispecchiata nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale: con il legislatore che via via sottopone, con espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche, e con il formante giurisprudenziale pronto a riconoscere, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali, natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un regime di diritto amministrativo". Ed ecco quindi il principio di diritto In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Giugno 2022) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il Contratto Preliminare ed il divieto temporaneo di vendita.

    Il Contratto Preliminare e l'anticipazione degli Effetti. Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo, il contratto definitivo, determinandone il contenuto essenziale. Il contratto preliminare non è un pre-contratto ma un vero contratto, ed è a effetti obbligatori. A seguito del contratto preliminare quindi tra le parti – di solito due – sorte un rapporto obbligatorio avente a oggetto la stipulazione e la conclusione di un contratto definitivo. L'obbligo consiste quindi nella stipula del contratto definitivo. Tra le peculiarità va segnalato che il contratto preliminare (ad esempio di vendita) non produce effetti traslativi e, di conseguenza, non è qualificabile quale atto dispositivo del patrimonio, assoggettabile come tale all'azione revocatoria ordinaria, così come non è soggetto ai divieti imposti alle riserva di vendita, come ad esempio quelle inerenti la riserva di proprietà o la riserva di gestione triennale in caso di concorso farmacie. Nulla vieta in sintesi di poter concordare oggi, gli effetti futuri che si andranno a realizzare in una certa data, o al verificarsi di alcuni eventi. In tale secondo caso infatti si andrà ad inserire nel contratto una convenzione – futura ed incerta - che ne condizionerà gli effetti. In tale seconda ipotesi tuttavia si potrebbe obiettare che non si tratterà piu' di contratto preliminare ma di contratto sottoposto a condizione. Ci si chiede se con il contratto preliminare se sia valido, o meno, il contratto preliminare stipulato nel periodo in cui sussista un vincolo temporaneo di inalienabilità dell’immobile promesso in vendita. O per fare un parallelismo, se sia valido un contratto preliminare nel periodo in cui vi sia un vincolo alla inalienabilità dell'impresa, come ad esempio vincoli alla concorrenza, patti di non concorrenza, vincoli di natura pubblica come la non alienabilità triennale per le nuove farmacie nel concorso ordinario farmacie. La Corte di Cassazione in casi del genere ha ritenuto valido tra le parti il preliminare di compravendita anche quando gravi sull’immobile un divieto temporaneo di trasferimento. I giudici hanno ritenuto ad esempio ammissibile, anche, l’anticipata immissione nel possesso del bene in favore del promissario acquirente. Il motivo della validità del contratto preliminare in ipotesi coperte da vincoli, (concorso farmacie, concorrenza, vincoli pubblici) il punto centrale, su cui si basa la Corte, è che, il preliminare è in grado di produrre soltanto effetti obbligatori e non traslativi. Ne risulta, di conseguenza, non violato il divieto temporaneo che invece incombe sul contratto definitivo, anche se previsto da separata convenzione. (Cass. 21605/2001). La ragione di tale differenziazione si ravvede nella differenza degli effetti, infatti mentre nel contratto preliminare, (diversamente dal diritto di opzione) si avranno effetti obbligarori, nel contratto definitivo di compravendita si ravvederanno effetti reali, previsti dall'art. 1376 del codice civile. Si puo' infine porre l'attenzione anche su un altro fenomeno, ovvero l'anticipazione degli effetti da parte del contratto preliminare, “il contratto preliminare ad effetti anticipati”. Nel caso in cui il promissario acquirente ottenga l'immobile a seguito di contratto preliminare ad effetti anticipati si dovrà comunque parlare di “detenzione” e non di “possesso” cio' vale anche nel caso in cui il promissario acquirente consegua anche parzialmente il bene dedotto nel contratto definitivo. Leggi l'archivio Articoli Tale anticipazione degli effetti, secondo la Cassazione non vale a sminuire la funzione obbligatoria del contratto preliminare che rimane contratto obbligatorio e non reale, e quindi l'anticipazione degli effetti del preliminare altro non è se non la combinazione di piu' contratti dedotti tra le parti, che non rappresenteranno tuttavia alcuna efficacia definitiva, tipica del contratto di compravendita. Tale fattispecie non è però, ad avviso di chi scrive, utilizzabile in quelle vicende contrattuali ove non è possibile sdoppiare Titolarità e Possesso, e quindi ove non sia ammessa la detenzione, come nel caso di gestione di enti soggetti ad autorizzazione quali imprese in concessione pubblica e farmacie. Hai un quesito, Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie, assegnazione nuova sede, rinuncia della farmacia rurale ed indennità.

    Parliamo di un tema caro ai lettori e partecipanti del Concorso Farmacie, sia di quello esaurito Ordinario che di quello Straordinario. Vero che il bando di concorso ha previsto la possibilità di partecipazione, in forma singola o associata a due particolari forme di Titolari effettivi di farmacia, e come molti di voi hanno già compreso, stiamo parlando - titolari di farmacia rurale sussidiata; - titolari di farmacia soprannumeraria Ecco quindi che è sorta sovente una domanda: Ma cosa accade alle Farmacie dei titolari una volta che abbiano vinto il concorso? Sia in caso in cui tale titolarità sia in forma individuale che in forma collettiva, la risposta è quella prevista dall'art. 112 del testo unico secondo cui, si decade ed infatti: "l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. E quindi la sorte in caso di rinuncia è una incompatibilità successiva alla assegnazione che osterà all'autorizzazione. Ecco quindi che nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso. Il vero rischio nascosto è quello di trascinare nella incompatibilità anche gli altri membri dell'associazione vincitrice del concorso, fattispecie questa che è stata già affrontata in altri casi di applicabilità dell'art. 8 della legge 362 del 1991 in cui ad esempio il Tar dopo aver pronunciato la decadenza ha ribadito che il punteggio in graduatoria era dell'intera associazione e che pertanto non residuavano diritti in capo all'associato rimasto orfano del proprio partner dichiarato incompatibile. Attenzione poi alla previsione dell'art. 8 co. 1 della legge 362 del 1991 configurandosi in questa ipotesi l’incompatibilità tra lo status di socio e quello di “titolare di altra farmacia” prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91. Quanto invece ai titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta videntemente della “parafarmacia”, il problema è relativo in quanto la parafarmacia rientra nel settore del commercio. La incompatibilità atterrà piu che altro alle modalità di gestione della sede - necessariamente distaccata dalla farmacia, alla gestione, in quanto il Direttore della Farmacia non potrà svolgere contemporaneamente due mansioni per limite di ore. Quindi la posizione di "titolare di farmacia rurale sussidiata" o "soprannumeraria" da una parte consente la partecipazione al concorso, qualifica che non è necessario mantenere fino alla fine del concorso, dall'altra tuttavia dovrà semplicemente rinunciare alla sede di cui è titolare e/o socio, una volta vinta la posizione in graduatoria. Leggi i nostri articoli nell'archivio Post di Diritto Farmaceutico Va precisato che non è possibile ipotizzare la cessione e/o il conferimento e/o una forma anche indiretta di monetizzazione della proprio precedente sede per non incorrere nel divieto della "preventiva vendita nei 10 anni dal concorso", elemento di cui abbiamo parlato in altro post e su cui abbiamo ribadito il concetto del "divieto del doppio vantaggio", ovvero Titolarità/monetizzazione e concorso, comunque venga realizzato. Chiaramente la farmacia sussidiata rinunciata sarà vacante, e sarà inserita in un prossimo concorso, presumibilmente ordinario per titoli ed esami, e sarà segnala quale sede oggetto di indennità ex artt. 110. E' anche possibile che il Comune del territorio chieda la gestione provvisoria ove si tratti dell'unico presidio. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Edilizia ed Appalti: L'Autotutela deve essere motivata concretamente.

    Hai un quesito? Contattaci Questo è quanto emerge dalla recente sentenza con cui il Consiglio di Stato in tema di autotutela amministrativa ed obbligo di motivazione. Ed infatti in linea di diritto i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 che, ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto; Bene la discrezionalità amministrativa, ma esistono limiti? Si ma prima vi sono i requisiti. Secondo l'Adunanza plenaria (sentenza 17 ottobre 2017 n. 8), si rivela come i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi siano costituiti 1) dall'originaria illegittimità del provvedimento, 2) dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tuttavia tutto cio' tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; E poi vi sono i presupposti per l'esercizio. L’esercizio del potere di autotutela è dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 7 settembre 2018 n. 5277); In materia Edilizia l'autotutela deve essere esercitata in tempo ragionevole. in particolare, in materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall'esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia; E con motivazione di interesse pubblico concreta. di conseguenza, nell'esternazione dell'interesse pubblico l'Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti Segui il canale su Facebook Esiste tuttavia un corollario in caso di atti mendaci e/o falsi che non richiedono una repressione immediata. Ed infatti in tale materia va comunque ribadito che la p.a. nell'esercitare i propri poteri di autotutela gode di discrezionalità, dal momento che le rappresentazioni non veritiere non determinano l'insorgenza di un interesse in re ipsa dell'Amministrazione al ripristino della legalità violata, in quanto l’asserito “mendacio” (o dichiarazioni non veritiere) non obbliga l'Amministrazione all'esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell'atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 21/12/2021 , n. 8495); Contattaci per ogni esigenza. Conclusione: Per l'esercizio dell'attività di autotutela la Pubblica Amministrazione deve dare seguito a: - una necessaria attività istruttoria concreta sullo stato dei luoghi, - no uso astratto del potere amministrativo pubblico. - individuazione concreta degli interessi pubblici sottesi tutelati. - il tutto con un onere motivazione in capo alla Pubblica Amministrazione. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Famiglia divorzio ed eredità.

    Separazione e Divorzio sono due fasi della cessazione della relazione coniugale, mentre la separazione puo' però avere effetti reversibili, il divorzio invece cessano "quasi" tutti gli effetti ed i coniugi possono anche procedere a nuove nozze. Separazione e Divorzio cosa accade ai diritti Ereditari? al Trattamento di Fine Rapporto? ed alla Pensione di Reversibilità? Ecco quindi che in caso di separazione, al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. Quindi la separazione, ove non vi sia l'addebito di responsabilità nella sentenza di separazione, non incide sui profili ereditari. Diverso discorso in caso di addebito della separazione, (addebito della responsabilità della fine dell'unione materiale e spirituale pronunciata in sentenza). Infatti Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Quando di parla di assegno divorzile si tratta della previsione dell'art. 5 della legge 898 del 1979 secondo cui: Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. E cosa accade al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e Trattamento di Fine Servizio (TFS) in caso di divorzio? La legge 898 del 1970 art. 12 bis stabilisce che all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR/TFS ma solo relativamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Pertanto l’ex coniuge può avere aspettative solo sulla quota relativa agli anni di lavoro svolta in costanza di matrimonio, e non sull'intero TFR o TFS. Tali diritti però sono subordinati alla doppia condizione 1) non vi sia nuovo matrimonio 2) il coniuge sia già titolare di assegno di mantenimento. Quindi, l’ex coniuge che non è titolare di assegno di mantenimento periodico non può rivendicare la quota del TFR/TFS. La Cassazione recentemente ha precisato che il TFR potrà essere devoluto al coniuge solo in caso questi sia titolare di un assegno di mantenimento liquidato secondo l'art. 5 della legge e non riguarda quindi tutti i casi di accordi economici tra i coniugi. Sembra escludersi la possibilità della quota del 40 del TFR quindi ove l'accordo sia giunto tra le parti e non abbia le caratteristiche richieste dalla legge. Divorzio e Pensione di reversibilità. Il coniuge separato avrà diritto alla pensione di reversibilità ove sia presente un assegno di mantenimento. In caso di addebito, la pensione è dovuta solo nella residuale ipotesi in cui sia stato riconosciuto un assegno alimentare a favore di questi. Analogo discorso in caso di divorzio, ove l'ex coniuge avrà diritto alla pensione di reversibilità solo in caso di precedente assegnazione di assegno di mantenimento a titolo di alimenti, ed il rapporto di lavoro sia iniziato alla dal matrimonio. infine il caso dell'eredità, l'ex coniuge, ancorché uscito dall'asse ereditario, ove abbia ottenuto in sede di divorzio un assegno di mantenimento potrà fare identica domanda a carico dell'asse ereditario del proprio precedente partner. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacia, la successione ereditaria esclude i medici!

    In caso di decesso è ammessa la gestione provvisoria da parte degli eredi non farmacisti. Tale gestione, di carattere provvisorio deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune, oltre che comunicata alla ASL ed all'ordine dei Farmacisti, e comporta la necessità che la Farmacia sia gestita da un farmacista titolare che quale Direttore ne assumerà la responsabilità da un punto di vista farmaceutico. La gestione provvisoria è un caso di separazione tra titolarità e gestione di carattere temporaneo ammesso ai sensi degli articoli 7 della legge 362 del 1991 secondo cui in caso di successione, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione, e dell'art. 12 comma 12 della legge 475 del 1968 che tratta della gestione provvisoria da parte degli eredi prima della necessaria vendita. Cosa accade in caso di mancato rispetto del termine dei sei mesi di gestione provvisoria? Prima di rispondere a tale domanda è necessario precisare che il termine dei sei mesi è elastico sebbene perentorio nel limite massimo, in quanto decorrerà dalla data della dichiarazione di successione, obbligo di legge di carattere fiscale in capo agli eredi. Ecco quindi che si potrà ritenere un termine massimo di sei mesi a cui aggiungere l'anno entro cui effettuare la successione. Dalla somma di tali due termini si arriva ad un periodo transitorio complessivo di 18 mesi, decorsi i quali si incorrerà in irregolarità sanzionabili con la decadenza dall'autorizzazione della gestione provvisoria. E quindi decorso inutilmente il termine dei 18 mesi, la farmacia gestita in via provvisoria tornerà vacante e sarà soggetta al concorso, così come previsto dal richiamato articolo 4 della citata legge. Tutto chiarito? No. Ed infatti oggi a seguito della riforma del 2017 sarà possibile per gli eredi continuare a possedere la Farmacia, stante la nota apertura del legislatore in favore di tutte le società. E' solo il caso di evidenziare che la pluralità degli eredi costituisce sin dal momento della morte del Titolare già di per sé società di fatto, quindi in comunione ereditaria, che in assenza di apposito testamento, diviene titolare della Farmacia. Il periodo transitorio sopra descritto, chiamato periodo di “gestione provvisoria”, sarà quindi utilizzabile per formalizzare le volontà tra gli eredi, ad esempio nel costituire una società di persone o meglio se di capitali (SRL) al fine di avere la titolarità della farmacia, la quale avrà il solo residuale onere di essere gestita un Farmacista Direttore responsabile abilitato che potrà anche non essere socio. Il periodo di gestione provvisoria quindi è divenuto con le riforme succedute nel tempo, quella finestra temporale per formalizzare la nuova titolarità e la gestione nonché la verifica delle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991in capo ai nuovi soci eredi, ovvero le incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica ( 8, comma 1, lettera a, L. n. 362/91), incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia ( 8, comma 1, lettera b, L. n. 362/91); incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 8, comma 1, lett. c della L. n. 362/91); Per il medico il divieto implicito di ereditare una farmacia. Da sottolineare che a seguito della recente pronuncia del Consiglio di Stato del dicembre 2021 bisognerà tener presente altresì l'incompatibilità medico/farmacista per cio' che attiene alla proprietà delle quote. La proprietà delle quote della neo istituita SRL non è compatibile con la professione medica, o con società che sia titolari a loro volta di presidi medici o di cliniche private. Si tratta di un nuovo elemento dirimenti derivante dalla costruzione giurisprudenziale del dicembre 2021 e cio' in quanto anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, può considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. In precedenza, una regola di incompatibilità era dettata all’art. 8, comma 1, della medesima legge, prevedendosi che "1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”. La nuova normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica. La necessità di tale previsione deriva dalla possibilità, introdotta nel 2017, che i soci non siano più farmacisti, laddove in precedenza potevano ritenersi sufficienti – quanto all’esercizio della professione medica - i divieti posti dal r.d. n. 1256 del 1934 (in specie agli artt. 102 e 112) dettati per i farmacisti persone fisiche titolari ovvero esercenti (da soli o in società di persone) di farmacia. Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito l’esistenza di due distinte e separate regole di incompatibilità. La prima definisce la partecipazione (societaria) alle società titolari di farmacie private incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonchè con l'esercizio della professione medica; la seconda, “valorizzando l’inciso “per quanto compatibili”, fa rinvio alle disposizioni del successivo art. 8 che, per quanto più rileva in questa sede, definiscono quella medesima partecipazione (societaria) incompatibile, tra le altre cose, “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Leggi i nostri articoli a tema Farmaceutico Da quanto sopra deriva che il periodo di gestione provvisoria richiamato sarà essenziale per eliminare i casi di incompatibilità che nel caso specifico del Medico/Erede costituirà elemento insormontabile da risolvere solo attraverso la cessione della propria quota ereditaria. Contattaci per ogni esigenza anche senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La Farmacia, l'affitto di azienda e gli atti elusivi della legge.

    Siamo spesso difronte ad ad atti o contratti che sebbene formalmente corretti, o ipoteticamente ammissibili si scontrano con le finalità della legge, e pertanto sono illegittimi. Abbiamo già parlato di casi in cui i meccanismi legali, spesso collegati al sistema societario, consentano sotterfugi che però poi non sorpassano il controllo legale da parte della giurisprudenza. E' il caso delle trasformazioni e donazioni collegate, di cui abbiamo già parlato, o di altri atti di natura elusiva. Affrontiamo il tema dell'affitto di azienda in chiave farmacia. Ricordiamo che l'affitto di azienda è quel contratto con cui un imprenditore concede ad altro soggetto anch'esso imprenditore, la disponibilità ed il godimento di una impresa, quale complesso di beni organizzati di carattere produttivo, dietro il corrispettivo di un canone. Con l'affitto di azienda si verifica quindi un trasferimento temporaneo nella gestione dell'impresa, che impone il rispetto del divieto di concorrenza del concedente verso il nuovo conduttore. Il concetto di “trasferimento temporaneo” è tuttavia elastico, nel senso di poterlo ritenere anche di lunga durata, quindi pluriennale ma pur sempre non di carattere definitivo. Ecco quindi il quesito, L'affitto d'azienda è lecito in Farmacia? A livello teorico infatti ormai risulta scindibile la titolarità dalla gestione della farmacia, fermo restandone l’esercizio in capo a persona fisica in possesso del titolo idoneo; e poi anche il fatto che le società di capitali possono divenire titolari di farmacia, con direzione della stessa affidata a un farmacista. Quindi giungiamo alla risposta, No non è ammissibile l'affitto d'azienda in Farmacia, infatti come ha avuto modo di analizzare il Tar Lazio ed ancor prima la Cassazione, è necessario rilevare al riguardo che, in base al chiaro disposto di cui all’art.11, comma 1 della Legge n.362 del 1991, titolarità e gestione della farmacia devono essere abbinate; Con il contratto di affitto di azienda la gestione verrebbe scissa dalla titolarità e pertanto l’autorizzazione a detto trasferimento non puo' essere rilasciata dal Comune (cfr., per tutte, sull’inderogabilità del principio di coincidenza tra titolarità e gestione della farmacia, Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014). Va quindi evidenziato che non è si supporto e quindi conduce alla medesima conclusione di escludere l'affitto di azienda tra i contratti adatti alla farmacia, la sopravvenuta possibilità per le società di divenire titolari di farmacie, fermo rimanendo il principio, anche per tali soggetti, di assicurarne nel contempo la gestione; Nè potrà essere utilizzato il meccanismo di sostituzione temporanea previsto dall'art. 11 della Legge 362 del 1991 che attiene a fattispecie specifiche riferite alla persona del farmacista, né potra farsi altresì riferimento al principio di libera iniziativa economica, tenuto conto del regime pubblicistico di preventiva autorizzazione e di controllo sull’attività cui sono sottoposte le farmacie (cfr. ancora Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014 ed anche art.41, commi 2, 3 Cost.). Ecco quindi che non potrà essere utilizzato il contratto di affitto di azienda per la farmacia. (conforme anche Tar Lazio 10894). Abbiamo avuto modo in altri articoli di rilevare che nel diritto farmaceutico la sostanza degli atti ed il loro scopo prevale sulla forma e non il contrario. Leggi i nostri contributi in Diritto Farmaceutico Come è stato infatti evidenziato nell'articolo (qui) del doppio vantaggio relativo alla non ammissibilità di procedere ad una trasformazione della ditta individuale Farmacia in SRL per poi procedere alla donazione delle quote, al solo scopo di aggirare il divieto di cessione decennale ai fini concorsuali, anche nella presente ipotesi constatiamo che il Giudice chiamato a decidere non si ferma allo schermo esteriore degli atti legali astrattamente idonei, ma indaga il fine c.d. “teleologico” dell'atto, ovvero lo scopo a cui è teso, ecco quindi che si giunge alla conclusione di vietare queli atti che sebbene astrattamente idonei, di fatto raggiungono uno scopo vietato dal legislatore, per l'appunto nell'affitto di azienda, si vuole evitare di “eludere” il trasferimento e la scissione temporanea tra Titolarità e Gestione. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Altro elemento utile a sostegno della tesi su menzionata si ricava dall'art. 12 delle legge 476 del 1968, circa la inscindibilità tra titolarità ed azienda, ed infatti, “Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. (art. 12 Legge 475/1968)”. E che l'azienda farmacia non sia soggetta neanche ad ipotesi di usucapione è ricavabile dall'analisi compiuta dalla Corte di Cassazione secondo cui bisogna tener conto anche di ulteriori aspetti della definizione dell'azienda, dove l'elemento unificatore della pluralità dei beni - indicato nell'organizzazione per l'esercizio dell'impresa - è ancorato a un'attività (l'organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l'impresa): l'attività svolta ovvero la Farmacia, come tale, è certamente un'espressione del soggetto Farmacista, che trascende la categoria dei singoli beni giuridici che la compongono e non può essere oggetto di possesso volto alla usucapione così come all'affitto di azienda. Nel caso di specie, inoltre, l’azienda Farmacia presenta alcune particolarità come l'assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico per cio' che riguarda l'autorizzazione nonché l'inderogabile principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia. Tali peculiarità però non escludono la nullità degli acquisti derivativi mortis causa o inter vivos che abbiano il loro fondamento nella previsione dell'art. 369 del r.d. n. 1265 del 1934, ovvero i trasferimenti autorizzati come le cessioni, e le successioni ereditarie entro i termini di legge in favore degli eredi anche non farmacisti. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • How to buy a property in Italy.

    The purchase of a property in Italy is a dream but to be realized it must be done with a secure payment, for example the trust deposit of the price in front of a notary. Let' look how does it is possible. Nowadays, after the 2017 Reform Act 124, a deposit or price payment mechanism, well-known in France and the UK, is increasingly in vogue, providing additional security for the parties and placing the notary and title registry at the centre of the matter. Let us see why and how it works. It often happens that the buyer does not want to expose himself to giving sums as a deposit in the hands of the seller before being "sure" that the deal will go through. In fact, the practice in Italy provides for the mechanism of the carrara confirmatoria, which entails the payment of a sum - usually between 5 and 10 percent in the seller's hands, which acts as a guarantee of the sale, with the "penalty" of double repayment by the seller in case of default by the latter. The down payments are divided into two different figures: the deposit and the penalty deposit. The first payment is intended to guarantee the precise fulfilment of the agreement, while the second one is only the payment for any unilateral withdrawal. A valid mechanisms, which sometimes clashes with the practice of confusing the deposit with a down payment which is tipically a sum payable at first instalment on the entire price, or with a security deposit mechanism, often used for rental or lease and with the purpose of compensating in advance for any damage. It should be noticed, in fact, that while the security deposit is subject to a double repayment mechanism, i.e., the seller who received it is obliged to return it in double amount if he or she defaults, the penitential deposit is the consideration for the right of withdrawal, meaning that above mentioned sum will be lost if the person who paid it, exercises withdrawal by a certain date. The sore point of this mechanism is that the sums, even if small in amount, are already in the possession and availability of the seller. So after this premise, here is the mechanism proposed by the 2017 Law reform. Therefore, if you want to avoid materially delivering the deposit into the hands of the seller and you want, therefore, a greater guarantee, also, with the help of professionals, it is possible to insert in the preliminary sales contract, drawn up by a lawyer or notary, a mechanism providing for a fiduciary deposit. The Fiduciary Deposit is therefore a deposit of the down payment, or price, not to the viewer but to the Notary, who will register these amounts in a special register, called the Sums and Values ​​Register. This payment in the hands of the Notary will have the same value as the payment to the seller, and you can have: - payment of sums and values, for example sums or checks as a down payment or deposit. - payment of the entire price to the Notary. In the first case, the deposit will be inserted by way of a specific clause of the preliminary contract. In the second case, however, the Notary will insert this mechanism by way of deed itself and release the sums deposited in favor of the seller once the deed is completed. Follow Us on Facebook To proceed with these formalities, however, a specific request will be necessary, and a special mention pursuant to the new art. 63 of law 147 2013, post reform 2017, in relation to the register of sums and values ​​provided for by law 22 January 1934, n. 64; In the case of a transaction involving a bank transfer, or that of a foreign sales, it will be possible to proceed only if a specific preliminary sales has been drawn up, and registered, as being sums destined to the current account of the notary, but separated from it is subject to the controls of the Revenue Agency, and this in order to avoid tax evasion activities. Unlike where both a bank check and a cashier's check, are used in this case the "good value" will be registered by the notary and would not require any further registration. You should read: "Law Guarantee" Do you have a question? Contact us Angelini Lucarelli Law Firm Aldo Lucarelli Lawyer

  • Pharmacy in Italian system. How does it work and how it is organized.

    Edited by Aldo Lucarelli #Lawyer In Italy, you can buy many medications, both over-the-counter and prescription, at the pharmacy or "farmacia". Pharmacy or "Farmacia" is the fisical place where to buy medications, even if also exist para-farmacia that describe a place where buy medications without prescription. In this article we summarize Law concerning the institution of a Pharmacy in Italy and its life. 1) Type of Pharmacies in Italy The pharmaceutical service is provided mainly through local pharmacies, which can be: - Urban - Rural - Subsidized - Branch - i.e. Farmacia Succursale, open for a limited period of the year, in toursim place. 2) Pharmacy Organization in Italy There are two type of Pharmacy - Ordinary: with a territorial reference in each municipality, one Pharmacy any 3.300 inhabitants (pursuant to Law 1/2012). - Extra Ordinary: Pharmacy established by a special rule "topographic criterion". According to this criterion when special needs of pharmaceutical assistance in relation to topographic and road conditions require it, can establish a pharmacy, in derogation from the criterion of the population 1/3.330 inhabitans. 3) Pharmacy Authorization Pharmacy can be open and duly authorized to 1) Pharmacist in Individual form, 2) By a Company, even in the Limited Liability Form, such as LLC. (Srl or Spa in Italian Corporate Law). In accordance with Law 124/2017 the pharmacy as a medical center must be managed by a pharmacist, while the company that owns the pharmacy may be held by Individuals even not pharmacists for the sole purpose of investment. 4) How to open a Pharmacy in Italy. There are two different ways to open a private Pharmacy in Italy. The first one is the acquisition of Pharmacy from a precedent Pharmacist by an ordinary sale contract. The few restriction regarding such kind of acquisition regard the Director, and the unit must have at least three years of seniority from the competition to be sold. Pharmacies that are opened by Public Competition can't be sell before three years from the 1° authorization. 5) Public Competition to open a Pharmacy in Italy Public competition is required to the assignment of vacant unit or newly established pharmacies. Vacant unit are the Pharmacies that have not a Director, owner, or that conducted temporally by a Pharmacist. Newly Established: units required by the major, and not open yet. One way to open a Pharmacy is the Public Competition. There are two types of Competitions, one is the Ordinary, in which Pharmacist must meet strictly requirements and pass an attitude exam, and the Extraordinary Competitions, in which are calculated only the Pharmacist Academic Qualifications. The second type of Competition has made pursuant Law 1/2012 and is still ongoing. The "extraordinary" competition is extraordinary if compared with the ordinary rules, set below, such as the "aptitude test". CONTACT US FOR ANY QUERIES Public Competition Requirements: Can partecipate to the Competition, Italians or European Union Pharmacists, already registered in the Italian professional register or equivalent (if applicable), that meet one this options: 1) non-holders of a pharmacy; 2) holders of subsidised rural pharmacy; 3) holders of supernumerary pharmacy; 4) owners of "parapharmacies". Aptitude test. - The main difference between ordinary competition and extraordinary competition is the aptitude test. The aptitude test is question test concerning pharmacology; toxicology; and pharmaceutical technique. At the end of the competition, both ordinary and extraordinary, a final ranking is drawn up. The ranking allows the attribution of a pharmacy unit to the participants on the basis of merit. #Pharmacy rules and restriction. Pharmacy Incompatibility in Italy: there are many case of incompatibilities, such as previous works and other, so that is not a free job but strictly regulated by law. Ask more if need. Authorization loss: there are many case in which the pharmacist can lose its authorization, duly to bad behaviour or miss use of the pharmacy such as bankruptcy of the company or unauthorized closures for a long period. Contact Us, or visit our web site. Angelini Lucarelli Law Firm

  • Super Bonus e scadenza del 30 settembre 2022 consigli e casi pratici.

    L’attuale formulazione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede infatti: Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Come é stato sostenuto dagli esperti del settore, e dalla prassi operativa, si tratta tuttavia di una scadenza intermedia nella quale bisogna avere la prova di aver compiuto la soglia del 30% ma tranquillamente in tale soglia ricadono anche lavori non oggetto di agevolazione . Seguici On line L'importo quindi potrà computate il valore dei contratti di appalto e sub appalto in corso di esecuzione. Sara quindi possibile fare riferimento ai SAL (stato avanzato lavori) controfirmato dalla ditta appaltatrice e con documentazione fotografica e relativa prova della data, ad esempio foto con giornale attestante la data, e successivo invio a mezzo PEC dalla ditta appaltatrice al committente al fine di avere la data certa di esecuzione. Possibile anche l'uso della c.d. marca temporale telematica. Dagli esperti del settore derivano alte indicazioni come ad esempio la contabilizzazione degli acconti e quindi dei relativi bonifici attestanti la prova del valore dei lavori e dei corrispettivi e della relativa data relativa a lavori svolti. Così come appare logico ritenere nel computo del 30% anche le prestazioni professionali e spese tecniche effettivamente svolte il tutto nell'ottica del intervento complessivo. Il soggetto chiamato ad effettuare tali valutazioni é il Direttore Tecnico nominato per l'opera. Blog Legale Attendiamo sviluppi prima di valutare l'eventualità di ricorrere a Bonus Minori in caso di perdita del Super beneficio. Le conseguenze infatti potranno variare da una ipotesi "grave" di risoluzione contrattuale ad ipotesi "meno gravi" di variazioni economiche in relazione ai minori bonus da ottenere e scomputare. Hai un quesito? Partecipa alla discussione sul Forum L'ipotesi peggiore della risoluzione contrattuale é percorribile ove il Super Bonus sia stato ritenuto il "trigger element" della vicenda contrattuale, nel senso che senza di esso il committente non avrebbe mai appaltato i lavori. Ma questa é un'altra storia. Il consiglio del legale é quello di prevedere tutto contrattualmente anche solo nella formula dello scambio di PEC. Infine é il caso di sottolineare che le detrazioni sono applicabili solo se viene utilizzato il c.d. bonifico parlante. Il bonifico parlante per le detrazioni relative a lavori di ristrutturazione è obbligatorio e rappresenta ad oggi quindi l’unico mezzo di pagamento idoneo. Ai fini della corretta compilazione bisognerà inserire i seguenti dati: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La tracciabilitá dei pagamenti quindi diviene requisito di validità dell'accesso ai bonus, con ovvie ripercussioni di carattere fiscale. Hai un quesito? Consulta i nostri articoli nel Blog o contattaci. Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concorso Straordinario Farmacie, l’indennità al farmacista uscente.

    a cura dell’Avvocato Aldo Lucarelli Quesiti: 1) Vincitore di sede nel concorso farmacie, ma la sede assegnata è già aperta e vi è un titolare provvisorio, quale indennità gli spetta? 2) L’autorizzazione alla apertura della farmacia è subordinata al pagamento dell’indennità? 3) Entro quando deve essere corrisposta l’indennità? Superato lo scoglio del concorso, per i farmacisti vincitori sorgono nuovi quesiti, soprattutto nel caso in cui la sede assegnata sia già aperta e gestita da collega in via provvisoria, quali sono gli obblighi di legge, e qual’è l’indennità da corrispondere? I quesiti trovano risposta in una serie di norme risalenti nel tempo, e precisamente nel Regio Decreto 1265 del 1934, articoli 110 e 113, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475,” norme concernenti il servizio farmaceutico, ed in particolare nell’articolo 9. Dalla applicazione di tali norme si ricava che “l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare od ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio…” Nella pratica, oggi l’Autorità a cui è demandata la determinazione dell’indennità è la Regione – Commissione Regionale Farmacie o equivalente – la quale dopo aver individuato l’indennità la comunica al nuovo soggetto vincitore di concorso. Leggi gli altri contributi sulla indennità in fondo alla pagina Da tale meccanismo deriva il primo dubbio, ovvero, entro quanto tempo dovrà essere corrisposta l’indennità? A tale domanda risponde l’articolo 9 del DPR 1275/1971 secondo cui “ Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresi’ contenere l’invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera; la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l’avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l’anzidetto termine, non si puo’ optare per altre sedi.. Entro lo stesso termine, l’assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sara’ aperto l’esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell’indennita’ di avviamento, di cui agli articoli 110 del testounico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. Si ricava in via logica che il termine sia quindi quello di 30 giorni entro cui quindi il nuovo titolare deve dimostrare di “aver provveduto al pagamento dell’indennnità”. Trattasi di norma che presuppone l’esistenza e la quantificazione di una indennità, quindi in mancanza di una effettiva quantificazione si ritiene che non sussista tale stringente limite temporale. Tale ipotesi è avvalorata dalla Giurisprudenza Amministrativa secondo cui “L’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura di una farmacia non è subordinato alla previa determinazione e corresponsione dell’indennità d’avviamento prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 1275 del 1971 in favore del gestore provvisorio,” (C.d.S., IV, 4988/2002). Ed infatti come confermato dalla ricostruzione della pronuncia del Tar Catania 2436/16, “…in nessuna parte la disposizione in esame (articolo 110 Rg. 1265/1934) condiziona la validità o l’efficacia del provvedimento di assegnazione della sede alla determinazione o al pagamento dell’indennità..” Sussistono per legge due distinti obblighi legali di natura patrimoniale gravanti sul soggetto subentrante, ovvero 1) l’acquisto dei beni strumentali, e 2) il pagamento dell’indennità, attribuendo altresì al soggetto pubblico che governa la procedura di subentro l’obbligo di determinare ex officio l’entità dell’indennità, senza subordinare tuttavia a tale obbligo (ed al conseguente versamento) l’efficacia o la validità della procedura pubblicistica. Anzi, vi è di più. La irrilevanza del momento adempitivo delle obbligazioni pecuniarie ai fini del perfezionamento del procedimento pubblicistico di conferimento della gestione si ricava indirettamente dall’art. 113 del medesimo T.U.LL.SS, nella parte in cui contempla il “mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo di cui all’art. 110” tra le cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, lasciando così intendere che il provvedimento autorizzativo si perfezioni già con la semplice statuizione dell’amministrazione, e che l’inadempimento degli obblighi accessori e consequenziali rilevi solo come fattore estintivo successivo rispetto ad un provvedimento già perfetto ed efficace. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’art. 9 del D.P.R. 1275/1971.Anche quest’ultima norma, infatti, non configura il pagamento dell’indennità quale condizione di validità o efficacia dell’assegnazione, e ciò in quanto: a) per un verso, l’accettazione della sede farmaceutica può essere legittimamente effettuata dal vincitore di concorso anche solo in presenza di un accordo interprivato sulla misura dell’indennità; ne consegue che l’accettazione, ed il successivo atto di autorizzazione, non sono condizionati dal pagamento; b) per altro verso, per espressa previsione di legge “Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia”ad una autorizzazione alla gestione che, evidentemente, si era già compiutamente realizzata”. La giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia 5388/03) ha convincentemente affermato che l’inserimento, previsto dall’art. 9 d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275, della corresponsione dell’indennità di avviamento, nella sequenza procedimentale attinente all’autorizzazione per l’apertura della farmacia determina l’obbligatorietà di detta corresponsione prima del rilascio dell’autorizzazione solo nel caso di determinatezza dell’obbligazione; pertanto, nel caso di indeterminatezza della stessa, per accertata impossibilità di accordi col gestore provvisorio.. il pagamento dell’indennità non condiziona l’autorizzazione, fatto salvo ovviamente il potere di comminare la decadenza dall’assegnazione, ex art. 113 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, nel caso di mancata corresponsione dell’indennità dopo la quantificazione della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 1993, n. 15; T.a.r. Lazio, sez. II, 27 febbraio 1997, n. 422) In ogni caso, occorre ricordare, l’unico effetto del mancato pagamento dell’indennità determinata sarebbe quello, d’imporre all’autorità amministrativa di procedere all’assegnazione della farmacia in favore del concorrente che segue immediatamente in graduatoria. Tali conclusioni discendono d’altronde dalla stessa natura sostanzialmente interprivata della questione relativa al calcolo e al pagamento dell’indennità di avviamento, affidata perciò alla giurisdizione ordinaria (Cons. Stato, Ad. plen., 29 giugno 1984 n. 14; sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 108); correlativamente, le dispute che possano insorgere su tale indennità non possono interferire negativamente con la funzionalità del servizio pubblico farmaceutico. In conclusione si ritiene che l’indennità dovrà essere pagata, nella misura stabilita dall’art. 110 RD 1265/1934, entro 30 giorni, solo laddove questa sia stata precedentente determinata dall’autorità, pena la decadenza dell’autorizzazione, diversamente invece ove detta somma non fosse individuata, non si configurerebbe un obbligo così’ stringente nel limite dei 30 giorni. Prima di chiudere la disamina si segnalano comportamenti differenti tra le varie Regioni Italiane. Alcune rimandano alla autonomia dei privati il compito di trovare la "quadra" tra domanda ed offerta, altre invece indicano il calcolo matematico secondo i coefficienti delineati. Si segnalano anche casi di rimessione ad arbitri o al giudice ordinario la determinazione del quantum, sempre nel solco dell'art. 110 del Testo Unico Sanitario. Oggi comunque nel concorso straordinario farmacie che si sta concludendo, nelle tabelle delle farmacie disponibili è sempre indicato se la sede oggetto di concorso è soggetta alla indennità per il farmacista uscente. Hai un quesito sul tema? Consulta i nostri articoli a tema, o contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • LLC Company in Italy: The ordinary “pre-emption right” doesn't work under the bankruptcy la

    First of all we can describe pre-emption right as the right of existing shareholders in a company to buy shares offered for sale before they are offered to the public. Secondly we can describe “under bankruptcy law” as the period in which a company is surveilled by the Judge due to the risk of insolvency, Do you have a question? Contact us LLC Companies in Italy are governed by a specific Company bylaws which provides the shareholders rights, such as the pre-emption right in case of selling by other shareholder. Usually such right can be exercised under certain conditions, there in indicated, such as time, price, and others details to be sent to the company and to others shareholders, within a number of days before the act. So such rights, as defined above, does not apply if the company is still under the composition with creditors or under bankruptcy law. In such cases will be applicable a special procedure, pursuant by Italian civil code article n. 2471 as referred by article n. 106 of Bankruptcy law. And in fact the aforementioned article provides that: The participation can be subject to expropriation. The attachment is carried out by notification to the debtor and the company and subsequent registration in the register of companies. The order of the judge ordering the sale of the shareholding must be notified to the company by the creditor. If the shareholding is not freely transferable and the creditor, the debtor and the company do not agree on the sale of the share, the sale takes place at the auction; but the sale is ineffective if, within ten days of the award, the company presents another buyer offering the same price. The provisions of the preceding paragraph also apply in the event of the bankruptcy of a shareholder. In the mechanism above mentioned described, the right to vote belongs to the debtor shareholder up to the moment of the sale of the share. Follow us on Social and stay updated First Refusal Right or Pre-emptive Righ?"First refusal's right", the right of first refusal, is often used to identify those situations in which one of the contractors guarantees to the other that they prefer it to any third party in the stipulation of a specific contracts. When the pre-emption regards the sale of shares in a limited liability company it is more correct to use the term "pre-emptive right" instead of the generic right of first refusal. And for the pre-emption in favour of the other shareholders provided for by the Company's bylaws? First Refusal Right or Pre-emptive Right? "First refusal's right", the right of first refusal, is often used to identify those situations in which one of the contractors guarantees to the other that they prefer it to any third party in the stipulation of a specific contracts. When the pre-emption regards the sale of shares in a limited liability company it is more correct to use the term "pre-emptive right" instead of the generic right of first refusal. And for the pre-emption in favour of the other shareholders provided for by the Company's bylaws? It was pointed out that these mechanisms work as well for pre-emptive clauses as for approval clauses. Therefore, the mechanism to be followed will not ones provided by the company bylaws but the legal one provided pursuant to article n. 2471 of the Italian civil code. The described mandatory mechanism has been set up for the protection of the company and their shareholders. The above mentioned mechanisms are important to avoid making mandatory the provisions of the company's by-laws if the provisions of the law are automatically applicable. Law Firm Angelini Lucarelli, Lawyer Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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