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Concorsi: i criteri di valutazione delle prove sono sempre un requisito necessario per la validità.


Ho partecipato ad un concorso per un posto pubblico ma non mi sono collocata in posizione utile per mancanza del voto minimo, ho preso 18/30 ma il voto minimo era 21/30, a me sembrava fosse andato tutto bene, cosa posso fare?


Gentile Sig.ra la prima cosa da verificare in un concorso è il rispetto della legge del concorso, ovvero del bando che è l'insieme delle regole sia per i candidati sia per l'amministrazione giudicante.


Altro requisito essenziale, è la dimostrazione da parte della commissione di gara/concorso di aver fissato i criteri di valutazione, mediante apposito verbale prima dell'inizio del concorso.


Infatti i criteri di valutazione della commissione servono per esplicare quali sono le regole logico - giuridiche seguite nella fase di controllo, e dare quindi l'opportunità di riscontrare la correttezza delle operazioni di verifica, e quindi la trasparenza, non essendo sufficiente a tal proposito il solo voto numerico.


I criteri quindi devono essere esplicati in apposito verbale redatto dalla commissione, prima dello svolgimento della prova, in ossequio al principio di trasparenza a cui deve tendere l'agire della Pubblica Amministrazione.


Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94 è infatti necessaria la preventiva predeterminazione e formalizzazione, nei relativi verbali, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall’esigenza di garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (cfr., per tutti, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115).



Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che: “la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi” (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979).



La natura necessariamente preventiva di tale determinazione e verbalizzazione si desume dal fatto che nello stesso art.12 appena citato si stabilisce che tale operazione deve avvenire alla prima riunione delle commissioni esaminatrici.

I criteri devono esser pertanto indicati in apposito verbale da redigersi prima dell’esame o dello svolgimento delle prove.



In caso contrario, non sarebbe possibile alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica spesa dalla Commissione, escludendosi, di fatto, ogni possibilità di verifica circa il percorso logico-argomentativo seguito da quest’ultima nella valutazione degli elaborati scritti e dell’esposizione orale dei candidati e in ordine all’effettiva rispondenza dei giudizi espressi alle prove effettivamente da questi sostenute, nonché dei singoli punteggi attribuiti ad una griglia di valori preventivamente stabilita, al fine di assicurare il regolare esito della selezione e garantire il fine proprio della procedura concorsuale (Cons. di Stato, V,17 dicembre 2018, n. 7115).


Hai partecipato ad un concorso? Contattaci per ogni esigenza, se hai colleghi nelle tue stesse condizioni, valuteremo un ricorso collettivo.
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