top of page

Risultati di ricerca nel sito

674 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Dall'appalto diretto alla società in house non è possibile passare al contraente singolo senza gara.

    Riportiamo l'estratto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea chiamata a dirimere una vicenda in cui la Pubblica Amministrazione aveva appaltato un servizio ad Società interna, per l'appunto una società in house (società sui cui l'amministrazione svolge un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi) senza indire una gara di appalto. Una sorta di affidamento diretto, nell'assunto che si trattasse per l'appunto di società in house. E' solo il caso di ricordare che si parla di società in house o di in house providing, o affidamento diretto, qualora si tratti di auto produzione da parte dell'ente. Ci troviamo nell'ambito dell'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione: essa, cioè, acquisisce un bene o servizio attingendo direttamente da una società formalmente privata di cui ha il controllo, senza ricorrere al mercato. E quindi secondo la Corte di Giustizia Europea ove vi sia mutamento di titolarità e di compagine societaria, non è compatibile con il diritto europeo una disposizione nazionale in forza della quale il servizio a suo tempo affidato senza gara ad una società in house pluripartecipata, sulla quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava originariamente un controllo analogo, possa proseguire automaticamente con il nuovo soggetto che abbia acquisito la società, quantunque detta acquisizione sia avvenuta all’esito di una procedura di gara, in assenza del controllo analogo della p.a. Questa la sintesi della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 12 maggio 2022, C-719/20. Ed infatti nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, come nella fattispecie in esame, senza indizione di una gara, ad una società a capitale pubblico, l’acquisizione di detta società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell’appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di indire una gara. Infatti una siffatta modifica può difatti comportare che l’ente affidatario non possa più essere in pratica assimilato ai servizi interni dell’amministrazione aggiudicatrice, e, pertanto, a che l’esecuzione dell’appalto pubblico di cui trattasi non possa più essere proseguita senza una gara d’appalto, non potendosi più ritenere che tale amministrazione aggiudicatrice ricorra alle proprie risorse; #società #impresa #commercio #contratto #appalto E' il caso di precisare che l’art. 72, par. 1, lett. d), della direttiva n. 2014/24/UE prevede che un appalto pubblico possa essere modificato, senza nuova procedura d’appalto se l’aggiudicatario iniziale è sostituito da un nuovo contraente, in seguito, segnatamente, all’acquisizione del primo da parte del secondo, purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva in parola; Sei interessato, scopri la sezione dedicata alle imprese pertanto, una modifica del contraente, , non può rientrare nell’ambito di applicazione poiché l’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente affidato ad un ente “in house”, senza gara Seguici oppure Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Interesse economico in Farmacia, quale è il punto di equilibrio?

    Gli interessi economici del farmacista titolare di sede, così come quello di associati titolari di sede, non possono andare a nuocere sul servizio pubblico, il quale ha come scopo primario quello della distribuzione capillare dei farmaci, in ossequio al principio ispiratore del Concorso Straordinario Farmacie, su cui è stato già scritto molto. Ed infatti abbiamo già rinvenuto pronunce del Consiglio di Stato in cui si evidenziava che l'interesse della distribuzione dei farmaci, unito al secondario interesse di dare una spinta ai giovani e meno titolati farmacisti, ha permesso l'istituzione di un maggior numero di farmacie in rapporto alla popolazione, anche a scapito della tutela delle esperienze sul campo da parte di farmaci direttori con molti anni di servizio. (Da cui è nato la disputa sulla sommatoria algebrica delle esperienze professionali in ambito concorsuale). Ora rimane da comprendere SE l'interesse economico anche delle nuove farmacie istituite su base demografica/concorsuale possa scontrarsi con la richiesta dell'amministrazione pubblica (Comune) che ritiene doveroso un supplemento in tema di distribuzione di farmaci; Si tratta di quei comuni di piccole dimensioni che però hanno una morfologia territoriale discontinua e con problematiche di viabilità. Si pensi a Comuni poco abitati ma molto estesi, oppure a Comuni suddivisi in centro storico e zona nuova a valle, o ancora Comuni attraversati da importanti arterie stradali che dividono il territorio. In tali casi stiamo assistendo a richieste delle amministrazioni, che sebbene siano ben consapevoli dei limiti normativi in tema di rapporto farmacie/abitanti (3.300/1), e ben consapevoli delle limitazioni legali in tema di servizi supplementari come dispensari, o farmacie succursali, richiedono alle Regioni l'istituzioni di sedi aggiuntive su base topografica, quindi in deroga, e sul presupposto della difficoltà di raggiungimento delle sedi "ordinarie" da parte della popolazione. Ove venga concessa o ammessa l'istituzione di una sede di farmacia in deroga, o disposta l'apertura e/o il mantenimento di un presidio ancillare (armadietto/dispensario/farmacia succursale/proiezione di farmacia etc), è possibile per i titolari farmacia ordinarie reagire? E' quindi tutelabile l'interesse del farmacista titolare già insediato? Sul punto, peraltro lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati è destinato ad essere sacrificato quando si persegue un interesse pubblico e si persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico o un maggior servizio territoriale con il criterio topografico; L’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico. (Cons. St., sez. III, 11 giugno 2019, n. 3901, Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475). Anche se in riferimento alle problematiche connesse con il numero di abitanti della “zona” delle farmacie istituite si afferma che in tale materia lo scopo della norma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello» Ecco quindi che numerose pronunce della giustizia amministrativa giungano alla conclusione di voler sacrificare l'interesse economico del singolo ed il profilo concorrenziale in favore di una capillare distribuzione dei farmaci e della proliferazione di quella nuova tipologia di Farmacia dei servizi sempre piu' vicina al cittadino. Non mancano però pronunce di senso opposto, come quella che abbiamo analizzato in altro articolo, in cui il TAR abbia tutelato le scelte "restrittive" della Commissione farmacie, in tema di garanzia sulla distanza tra esercizi, tramite l'apposizione di regole ferree volte a limitare il trasferimento nel rispetto della pianta organica, in favore stavolta, della capacità economica degli esercizi. Sono forze opposte che si scontrano... ognuna portatrice di legittimi interessi o di interessi soggettivi.. come quelli patrimoniali. Attendiamo gli sviluppi. Sei interessato all'argomento? Seguici o contattaci senza impegno. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1659).

  • Farmacie: Il dispensario per sopravvivere deve avere una motivazione "aggravata"

    Questo nel sunto il pensiero del TAR Salerno che con la sentenza di Giugno 2022 è tornato sul tema caldo della sussistenza dei dispensari farmaceutici dopo l'apertura della farmacia titolare del territorio. Sul tema abbiamo già scritto numerose volte (articoli a fondo pagina) stante l'importanza dell'argomento che rimane un tema molto discusso soprattutto ove permangano profili di discrezionalità in capo all'amministrazione locale, come nel caso che si tratta. La Regione Campania ha poi una legislazione articolata sul tema, che è opportuno richiamare. Infatti l’art.1, co. 54- 54 ter della legge regionale Campania n.5 del 2013, così come modificata dalla legge regionale n.35/2020, dispone: “54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate. 54 bis. La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). Ma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis. A sua volta, il richiamato art. 1 della legge 8 marzo 1968, n.221 così dispone: “Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati. Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. Sulla nozione di dispensario farmaceutico si è pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza del 27/02/2018, affermando che “Il dispensario farmaceutico non può essere assimilato alla farmacia, trattandosi di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né come struttura autonoma essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante; in effetti anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione; nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico il dispensario costituisce quindi un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale”. #farmacia #dispensario Quindi l'istituzione del Dispensario risulta giustificata e condizionata ex lege dalla mancata attivazione della farmacia prevista in Pianta Organica, costituendo un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, con il solo fine di garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione. La loro coeva sussistenza Farmacia/dispensario viene, quindi, a confliggere con tale natura ancillare del dispensario e con l’attuale pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, rispondente a criteri di capillarità e adeguata distribuzione dell’assistenza sul territorio. Ecco però l'apertura del sistema ad una ipotesi di coesistenza: "L’eccezionale coesistenza, al più, andrebbe valutata dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, con onere motivazionale aggravato dalla considerazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione del dispensario in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà nella distribuzione del farmaco. Il dispensario quindi sebbene svincolato dalla pianta organica, quale presidio ancillare della farmacia potrà permanere, a discrezione dell'amministrazione locale (Comune) il quale tuttavia è chiamato ad effettuare una approfondita disamina e ricognizione del territorio al fine di giustificarne l'esistenza. Elemento questo sorto di recente in un caso simile, e giustificato dalla morfologia e dalla viabilità del territorio, articolo consultabile a fondo pagina. Sei interessato all'argomento? Consulta l'archivio gratuito oppure contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

    Trattasi di reato di pericolo punito con la reclusione da uno a sei anni, e riguarda il profilo fiscale del contribuente sia esso persona fisica o ente. In altro post abbiamo affrontato la questione delle Criptovalute e del Fisco, qui invece ci soffermiamo sul tema delle conseguenze penali. Hai un dubbio? Contattaci E' prevista quindi sia per le persone fisiche, che per gli enti, per i quali consiste in una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote qualora il reato sia stato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa al fine di conseguire un interesse o vantaggio per l’ente stesso (art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 231/2001). Seguici sui Social La condotta del soggetto responsabile deve essere volta alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La sottrazione avviene per alienazione simulata o tramite il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La sottrazione fraudolenta é quindi un reato riferito non alla alienazione in sé considerata, ma alla sottrazione fiscale che si verifica per causa dell'atto simulato o di altri atti fraudolenti. Da quanto sopra deriva che si potrà parlare di sottrazione fraudolenta ove tali condotte rechino danno al fisco, quindi non ad ogni debitore, infatti il bene giuridico tutelato è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari Da quanto sopra deriva che il debito tributario debba essere antecedente la condotta incriminata e sia anche maturo ed esigibile. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Sussiste poi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Avremo quindi la penale responsabilità quindi anche in azioni volte all'alterazione "attiva" o passiva tale che conduca ad una sottrazione fiscale, infatti come ha avuto modo di precisare la Cassazione "è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento, totale o parziale del fisco" C'è anche chi ha addirittura configurato l'ipotesi di reato per atti simulatori endo familiari, come la separazione coniugale fittizia volta quindi alla sottrazione del pagamento dei debiti fiscali preesistenti, ipotesi astrattamente configurabile ma difficile da dimostrare. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Smart Contract tra intelligenza artificiale ed algoritmo..

    Gli smart contract stanno avendo una repentina evoluzione e divulgazione nel nostro sistema legale. Apparati semi automatizzati offrono contratti pre compilati al rispetto di determinati requisiti che una volta impostati diventano vincolanti tra le parti. Il futuro dei contratti con le grandi società di servizi é sempre più legato agli smart contract ove la presenza umana é relegata alla pre impostazione del format e dove il Computer avrà un ruolo pre dominante. Si pensi alle tariffe aeree, agli hotel, alle formule assicurative, alle auto in affitto tramite app, ed alle conseguenti tariffe applicate in automatico al verificarsi di certi eventi quali ad esempio una data, un evento, un requisito soggettivo come la detenzione di un codice sconto. Ma prima dello smart contract occorre capire quale sia le differenza tra Intelligenza Artificiale ed Algoritmo. Il quesito sembra di carattere tecnologico invece il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato, quindi da un "giudice" chiamato verificare la differenza tra l'intelligenza, così chiamata perché capace di apprendere nozioni, dall'algoritmo, visto come serie pre imposta di regole da applicare in automazione. Ha chiarito il Consiglio di Stato che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano. Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accuratezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole sofware e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico. Dalla intelligenza artificiale all'algoritmo quindi si passa in chiave legale agli smart contract. Gli smart contracts vengono definiti dal nostro regolamento – nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8-ter – come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. È necessario inoltre che “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”. Con questo concetto si intende l'elaborazione in un contratto di condizioni auto applicative, a cascata ove vengano rispettati requisiti pre indoviduati. Il metodo è quello del “if-this-then-that”, ovvero “se questo accade allora succede”. Una volta scritti tali contratti procedono in maniera automatica al rispetto di determinate condizioni si pensi ai contratti Assicurativi, ove una volta impostati i parametri vengono individuate le tariffe applicative. Ma sono impugnabili? Ci si può ribellare ad un inadempimento creatosi a seguito di uno smart contract? La risposta é affermativa a patto però di non aver indotto in errore il sistema tramite la comunicazione di pre requisiti errati. Si potrà quindi contestare una tariffa, o un servizio, solo ove tale tariffa sia effettivamente errata alla luce dei requisiti impostati o il servizio non sia stato conforme alle caratteristiche pre comunicate. La difficoltà della tutela legale sarà nell'individuare la "prova" dell'inadempimento da imputare al responsabile dello smart contract. Ti é piaciuto l'argomento? Seguici o contattaci per ogni esigenza. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Può anche interessare CryptoValute e Fisco. CdS 7891/2021

  • Società Occulta quali requisiti?

    La Società Occulta, requisiti e particolarità. Ci é stato chiesto di focalizzare l'attenzione sulla Società Occulta, al fine di comprendere quando le azioni del singolo possono essere ricondotte non a lui soltanto bensì ad una Società non dichiarata, quindi Occulta... E bene va precisato peró che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario, (Società Occulta) costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre l'esistenza e la coesistenza di altri requisiti ovvero 1) partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno societario. Ordinamento interno che dovrà quindi avere un modello di comportamento sulla falsa riga di uno statuto societario di fatto. 2) i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi secondo le regole geneali dettate dall'art. 2256 c.c. 3) esclusione delle azioni esecutive dei creditori dei singoli soci dalle azioni esecutive dei loro creditori personali sul presupposto degli articoli 2270 e 2305 c.c. l'unica effettiva particolarità quindi della peculiare struttura collettiva della Societa Occulta rispetto al modello legale si Socita dichiarata consisterá nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio per poi quindi far riferimento ad una Società interna denominata per l'appunto Occulta. Hai un quesito? Consulta il sito o Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia e Società mista, è dovuta l'indennità al gestore provvisorio uscente?

    Si e vediamo il perché! Come noto, l’art. 110, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che “L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio” (assegnando - al successivo comma 2 - alla commissione indicata nel precedente art. 105 il compito di “accertare la somma a tale titolo dovuta”); al riguardo, la giurisprudenza dei TAR ha avuto modo in più occasioni di affermare che la disciplina de qua, definibile “speciale”, trova la propria ragione d’essere nella constatazione che l’avviamento di una farmacia costituisce un bene inerente ad un’azienda in cui, accanto ai profili privatistici concernenti l’attività di gestione svolta dal farmacista, convergono spiccati caratteri pubblicistici, connessi ai superiori interessi dell’assistenza sanitaria e della cura della salute pubblica, quali – appunto – quelli dell’art. 110 in argomento – cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 21523; Stante quindi il disposto dell’art. 17 dela legge n. 475 del 1968, comportante l’estensione dell’operatività dell’art. 110 in argomento anche “ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione”, “come corrispettivo dell’incremento di attività dell’esercizio”, il quesito non può che ricevere risposta affermativa. Va tuttavia spesa qualche ulteriore considerazione sulla posizione della Società mista pubblico/privato chiamata ad ottemperare al versamento in base al bando. Per la giurisprudenza amministrativa la previsione di un bando pubblico con società mista pubblico privato con l'obbligo di corrispondere al gestore precario “le somme relative al pagamento dei farmaci presenti in farmacia”, di versare a favore di quest’ultimo le spese già sostenute per “stigliature, arredi, attrezzature ed impianti e merci rilevati dal precedente titolare” e ancora, di corrispondere l’indennità di avviamento, appare più che coerente e ciò anche ove tale indennità sia rivolta ad indennizzare il precedente gestore ancorché provvisorio che ha gestito la farmacia in veste di gestore “precario”, in virtù di un’ordinanza urgente adottata dal sindaco ex art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000. La gestione provvisoria ed in via di urgenza infatti va intesa come una semplice “parentesi” nella gestione della farmacia tantoppiu che in caso di eventuale rivendita della sede si applicheranno in favore della neo nata società mista, il diritto a ricevere le indennità di legge.(Tar Lazio 3778/16). Hai un quesito? contattaci o consulta la nostra lista di articoli gratuitamente. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Famiglia, cosa è la Comunione de residuo? E quali sono le sorti dell'azienda dopo la separazione?

    #separazione #divorzio #azienda Il termine “comunione de residuo“ è volto ad indicare una residualità dei beni dopo la separazione. Allo scioglimento consegue quindi l'effetto dell'ingresso nel patrimonio comune dei beni oggetto d comunione residuale o de residuo. Ai fini della individuazione del momento di formazione di detta comunione l'attuale legge sul divorzio ha previsto che l'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, determina lo scioglimento della comunione; analogamente è previsto che detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Per cio che attiene alla pubblicità verso i terzi, ai fini della conoscibilitàdella modifica dei rapporti patrimoniali dei coniugi, l'articolo 191 cc dispone che l'ordinanza di cui sopra debba essere comunicata all'ufficiale di stato civile, ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Ecco quindi che a seguito della novella di cui alla legge n. 151/1975, la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi (applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per effetto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016, ed è accessibile anche ai conviventi di fatto, a determinate condizioni). La prevalente dottrina ha reputato che la scelta di tale regime risponda alla considerazione della famiglia come consortium omnis vitae, nonché ad una specifica esigenza di tutela del coniuge economicamente e socialmente più “debole”, e ciò in funzione complementare rispetto al sistema degli obblighi nascenti dal matrimonio stesso ed incidenti, direttamente o indirettamente, sul patrimonio dei coniugi. Se la finalità dell’istituto è quella di garantire l’uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio, il legislatore ha avuto anche ben presente l’esigenza di assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell’esercizio delle proprie attività professionali o imprenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi da lavoro come pure dei frutti ricavati dai beni personali. L’obiettivo era quello di fornire una disciplina che operasse un necessario ed equilibrato bilanciamento fra alcuni principi, tutti di rango costituzionale e, come tali, meritevoli in ugual modo di tutela, quali la tutela della famiglia (art. 29 Cost.), il principio di pari uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la remunerazione del lavoro (art. 35). La risposta è stata quindi quella di prevedere accanto ai beni che ricadono in comunione immediata, e che entrano cioè nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, una serie di beni che ricadono in comunione de residuo, restando quindi personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui gli stessi siano sussistenti al momento dello scioglimento della comunione (essendovi poi una serie di beni che nascono come personali e restano tali anche una volta cessata la comunione legale). Affinché possa insorgere il diritto dell'altro coniuge su detti beni è però necessario che gli stessi siano effettivamente e concretamente esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento, di guisa che l’instaurazione di una situazione di comunione de residuo è configurata nel sistema della riforma come evento incerto nell’an, in quanto subordinato alla circostanza della sussistenza del residuum al momento dello scioglimento della comunione legale, ed incerto altresì nel quantum, poiché la contitolarità riguarderebbe esclusivamente quella parte di beni che residuino alla cessazione del regime patrimoniale legale. L’individuazione dei beni oggetto della cd. comunione de residuo si trae dagli articoli 177 lett. b) e c) e 178 c.c., che però differiscono nella loro formulazione letterale, in quanto mentre l’art. 177 prevede che i beni ivi contemplati «costituiscono oggetto» della comunione, se ed in quanto esistenti all’atto dello scioglimento, nell’art. 178 c.c. i beni destinati all’esercizio dell’impresa costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa, anche costituita precedentemente, «si considerano oggetto». La disciplina dei beni personali e quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd. comunione de residuo testimoniano l’evidente emersione, pur all’interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rilevanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della persona e della sua sfera di autonomia come valore primario che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto ove l’attività individuale si rivolga all’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Seguici per rimanere aggiornato Ed ecco quindi la conclusione a cui giunge la Suprema Corte a Sezioni Unite 2022, “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano

  • Srl contrasti tra soci come risolverli?

    Il quesito che ci è stato posto riguarda l'ipotesi di l'impossibilità di funzionamento dovuta a contrasti insanabili tra soci nella SRL paritaria titolare di azienda come risolvere i contrasti? Quindi cosa accade ad una SRL con contrasti di gestione ove vi sia una base paritaria, ad esempio un CDA con numero pari di componenti o amministrazione congiunta? Diamo la risposta, e successivamente vediamo i risvolti operativi: 1) la società si scioglie per impossibilità di funzionamento; oppure 2) lo statuto della società prevede modi di risoluzione delle controversie tra soci paritari, come ad esempio la nomina di un arbitro esterno. Adesso cerchiamo di comprendere come si giunge a tale conclusioni. La società a responsabilità limitata si sciolgono ai sensi dell'art. 2484 cc in alcuni casi, tra i quali troviamo, i tipici esempi di “impossibilità di funzionamento” ed “impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale”. E quindi come si risolve un contrasto insanabile in caso di gestione paritaria della SRL? Chiaro che ove tale assunto sia stato sottoposto ad un esperto di diritto societario prima della costituzione della SRL lo stesso statuto avrebbe potuto prevedere alcune garanzie. Vi sono però rimedi del diritto societario applicabili ove espressamente previsti nello statuto e quindi parleremo delle varie ipotesi di “patti parasociali”, clausole di “cooling off”, “casting vote” “roulette russa”, oltre al caso qui prospettato di "arbitrato". parleremo di roulette russa, quale rimedio atipico ammissibile ai sensi dell'art. 1322 del codice civile, secondo cui “ad uno dei soci è conferita la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. Il socio oblato è posto dinnanzi all’alternativa tra accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato al socio che ha intrapreso l’iniziativa ovvero acquistare la partecipazione dell’altro assumendo come base di determinazione del prezzo il valore del capitale sociale comunicato dalla controparte e quindi ad un prezzo ancora una volta rapportato percentualmente all’intera partecipazione da acquistare” patti parasociali: Gli accordi parasociali possono sono gli accordi tra soci, non inseriti nell’atto costitutivo e dello statuto, finalizzati a regolamentare alcuni rapporti e ed obblighi che nascono dal contratto sociale. I patti parasociali possono essere sottoscritti tra tutti o solo tra alcuni soci. I patti parasociali , a volte vengono stipulati contestualmente alla costituzione della società; altre volte, vengono sottoscritti successivamente. I patti parasociali sono contratti plurilaterali, ad efficacia obbligatoria, con la finalità di stabilizzare dell'assetto proprietario Spesso per rendere più efficaci questi patti, viene sottoscritta anche una I principali tipi di patti parasociali sono: a) Sindacati di voto mediante i quali i sottoscrittori si impegnano a votare in un certo modo in assemblea. B) Sindacati di blocco attraverso i quali quali ci si impegna a non alienare a terzi la propria partecipazione (a meno di aver concesso il diritto di prelazione agli soci sottoscriventi il patto parasociale). L’articolo 2341 bis del codice civile stabilisce che vengono disciplinati solo i patti stipulati che "al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società" clausola cooling off o di raffreddamento. La decisione dei soci viene rinviata ad un determinato tempo, al fine di permettere un raffreddamento delle tensioni di gestione createsi in relazione ad un determinato affare. Tali patti, detti anche sindacati di voto o di blocco, possono avere una durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo. E’ possibile, altresì, sottoscrivere patti parasociali con durata indeterminata, salva la facoltà di recesso con preavviso di sei mesi. I patti parasociali rientrano nella categoria dei contratti atipici. L’unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l’eventuale violazione di norme inderogabili. casting vote: la decisione è rimessa ad esempio al Presidente, o ad uno dei soci. Ecco quindi che le ipotesi rimangono due, ovvero abbandonare l'impresa, con lo scioglimento per impossibilità di funzionamento, o di raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure prevedere nello statuto della SRL la remissione della decisione ed il superamento del contrasto ad un arbitro nominato dal Tribunale del luogo per la risoluzione delle controversie societarie, oppure alle applicazione di clausole come quelle citate a titolo esemplificativo. Doveroso quindi rammentare che le clausole statutarie sono delle condizioni contrattuali che i soci inseriscono nel contratto sociale, in sede di costituzione o in un momento successivo, per regolare il funzionamento della società sotto i diversi profili che la caratterizzano. Possono dunque essere inserite nell’atto costitutivo oppure nello statuto. Conclusione: Attraverso l’inserimento in statuto delle clausole sopra richiamate, il meccanismo è destinato a produrre effetti nei confronti di qualsiasi soggetto che subentrerà nel contratto sociale, con la conseguenza che la clausola in argomento dispiegherà tali effetti nei confronti di qualunque socio subentrante. Diversamente, la previsione della clausola all’interno di un patto parasociale - contratto - determinerà la produzione di tali effetti soltanto verso soci i contraenti. Ne consegue la fondamentale distinzione, già da tempo avanzata tra i cd. effetti “sociali” e quelli “parasociali”, ove i primi avranno quindi portata generale, maggiormente garantista ai fini di una ipotesi "anti stallo" ovvero anti blocco della gestione societaria, mentre la seconda avrà una portata limitata ai soli contraenti e quindi seppure con idonea garanzia di funzionamento come l'ipotesi di roulette russa, ma con meno incidenza ai fini gestionali per ovviare alle previsioni di "impossibilità di funzionamento", ricordiamo infatti che lo scopo è quello di prevenire, oppure ovviare a causa di impossibilità di funzionamento della Società. Ecco quindi che per poter far combaciare i profili societari gestionali della SRL con i principi delineati dal Consiglio di Stato, la gestione associata sotto forma di Società dovrà essere configurata nell'ambito di una SRL preferibilmente con un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari, e con previsione statutaria di risoluzione delle controversie rimesse ad un arbitro esterno, per ovviare a quella paralisi gestionale che porterebbe inevitabilmente ad una ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento ove si ravvisassero contrasti ineludibili tra soci, o contrasti dovuti alla vendita delle quote una volta scaduto il triennio, con correlativo diritto di prelazione... ma questa è un'altra storia.. Hai un caso particolare o sei un appassionato? Consulta i nostri articoli, o contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Concorso Farmacie, SRL, contrasti tra soci modi di sopravvivenza!

    A seguito del concorso ordinario ma ancor piu' del concorso straordinario farmacie si è assistito dopo la riforma del decreto 124 del 2017 a Società di capitali che gestiscono su basi paritarie nuove farmacie. Il quesito che ci è stato posto riguarda l'ipotesi di l'impossibilità di funzionamento dovuta a contrasti insanabili tra soci nella SRL paritaria titolare di farmacia, di una sede di nuova istituzione di farmacia. Quindi cosa accade ad una SRL di Farmacia, istituita a seguito della vittoria di sede e gestita su base paritaria? Diamo la risposta, e successivamente vediamo i risvolti operativi: 1) la società si scioglie per impossibilità di funzionamento; oppure 2) lo statuto della società prevede modi di risoluzione delle controversie tra soci paritari, come ad esempio la nomina di un arbitro esterno. Adesso cerchiamo di comprendere come si giunge a tale conclusioni. La società a responsabilità limitata si sciolgono ai sensi dell'art. 2484 cc in alcuni casi, tra i quali troviamo, i tipici esempi di “impossibilità di funzionamento” ed “impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale”. Abbiamo dato per scontato che all'esito del Concorso Straordinario Farmacia, i nostri candidati abbiano partecipato in forma associata e soprattutto che in caso di gestione di Farmacia abbiano costituito una SRL, modello preferito dallo stesso Consiglio di Stato nel parere 69/18. Risulta altresì logico che gli associati ex candidati al concorso, siano in numero paritario 2/4 talché si possa verificare l'ipotesi di una paralisi della gestione ove si arrivi a contrasti insanabili tra i soci già titolari pro quota di farmacia. E quindi come si risolve un contrasto insanabile in caso di gestione paritaria della SRL di Farmacia? Chiaro che ove tale assunto sia stato sottoposto ad un esperto di diritto societario prima della costituzione della SRL lo stesso statuto avrebbe potuto prevedere alcune garanzie. Vi sono però rimedi del diritto societario NON applicabili nel triennio dalla costituzione della SRL a seguito del concorso, quindi superfluo è parlare delle varie ipotesi di “patti parasociali”, clausole di “cooling off”, “casting vote” “roulette russa”, delle quali parleremo ove sorgerà la necessità, ma che sin da subito sia chiaro NON sono applicabili al caso del Concorso Farmacie, stante l'obbligo di parità di titolarità e gestione imposto dalla giurisprudenza. Ecco quindi che le ipotesi rimangono due, ovvero abbandonare l'impresa, con lo scioglimento per impossibilità di funzionamento, o di raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure prevedere nello statuto della SRL la remissione della decisione ed il superamento del contrasto ad un arbitro nominato dal Tribunale del luogo per la risoluzione delle controversie societarie. Immaginiamo quindi che questa SRL abbia soci pari, e quindi amministrazione congiunta, e quindi solo la clausola arbitrale già prevista nello statuto, con possibilità di ricorrere ad un esperto estraneo nominato dal Tribunale. sarà il rimedio per superare l'impasse societario, come ad esempio la scelta gestionale di compiere un determinato investimento o trasferire la sede o altre scelte che esulando il campo del diritto farmaceutico e vadano ad incidere sulla gestione della società. Assistiamo quindi ad un problema gestionale della SRL o addirittura della Spa, che vanno al di fuori del perimetro della farmacia intesa come presidio sanitario e che invadono campi propri del diritto societario. Elementi questi sempre piu' frequenti in tutte quelle realtà che hanno visto la vittoria di sedi da parte di associazioni di candidati farmacisti di 3/5 aspiranti e che oggi si trovano nel difficile tunnel della gestione paritaria su base plurale della neo farmacia. Per dirla in sintesi, un effetto collaterale del concetto di “sommatoria del punteggio da titoli degli associati” Fatta questa lunga premessa, quindi vediamo come il sistema societario delineato nel 2017 NON offra per i neo titolari tutti i rimedi del diritto societario, tant'è che già il Consiglio di Stato nel 2018 aveva rilevato che “tale interpretazione – l'applicazione del diritto societario - seppur formalmente corretta, potrebbe nella realtà comportare il rischio di elusione delle condizioni normative poste per la gestione associata”. Tra le peculiarità del concorso straordinario, infatti, vi è la possibilità di partecipazione in forma associata, dal che il vincolo della gestione associata su base paritaria per almeno tre anni. Chiaro che anche in caso di Società per Azioni che gestiscano simili situazioni è configurabile tale rimedio. Per tali ragioni il Parere conclude nel senso di “ammettere che i vincitori del concorso straordinario in forma associata possano costituire una società, anche di capitali, ed anche prima della scadenza del triennio, ma che ad essa non possano partecipare, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, neppure farmacisti non vincitori e non farmacisti”. Inoltre “il rispetto del vincolo della gestione paritaria impone che l’organizzazione interna garantisca ai vincitori la piena parità di poteri di gestione e di amministrazione”, dal che “la necessità di prediligere modelli che, nella loro configurazione tipica, garantiscano il rispetto dei citati vincoli di legge, rappresentati in particolare dalla garanzia del mantenimento della gestione su base paritaria”. Il Consiglio di Stato, peraltro, conclude proponendo anche la propria preferenza per un tipo di società di capitali. Anzitutto, esclude la s.a.p.a., in quanto non prevista per le società titolari di farmacie comunali, prediligendo le s.p.a. e le s.r.l. Tuttavia, afferma che “appare preferibile la seconda in quanto questa, per la sua disciplina tipica, garantisce maggiormente il rispetto della gestione paritaria”. Conclusione: Ecco quindi che per poter far combaciare i profili societari gestionali della SRL con i principi delineati dal Consiglio di Stato, la gestione associata sottoforma di Società dovrà essere configurata nell'ambito di una SRL preferibilmente con un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari, e con previsione statutaria di risoluzione delle controversie rimesse ad un arbitro esterno, per ovviare a quella paralisi gestionale che porterebbe inevitabilmente ad una ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento ove si ravvisassero contrasti ineludibili tra soci, o contrasti dovuti alla vendita delle quote una volta scaduto il triennio, con correlativo diritto di prelazione... ma questa è un'altra storia.. Hai un caso particolare o sei un appassionato? Consulta i nostri articoli, o contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Concorso Farmacie, premorienza ed eredità... cosa accade?

    Analizziamo un caso, inizialmente poco frequente, ma oggi non inusuale a distanza di 10 anni dal d.l. 1/2012 che ha indetto il Concorso Straordinario Farmacie, ovvero, Cosa accade in caso di decesso di uno degli associati durante il concorso straordinario farmacie? Vogliamo anticipare la risposta, dipenderà dal caso in cui vi sia stata l'assegnazione e l'apertura della nuova sede, dal caso, assai non infrequente in cui il decesso avvenga nelle more della graduatoria. Cosicché si avrà una conservazione della sede, ed un subentro dell'erede, ove l'assegnazione sia stata adempiuta e l'autorizzazione ottenuta con la sede aperta, mentre aimé vi sarà la decurtazione del punteggio dell'associazione, con retrocessione della posizione nella graduatoria ove vi si trovi ancora in fase di assegnazione. (Sul punto sono concordi sia il TAR Toscana che il TAR Lazio). In tale secondo caso infatti, la mancata assegnazione o l'assegnazione in corso di apertura, comporta il venir meno della situazione di diritto che consenta un mantenimento della sede, in ossequio ad una interpretazione sfavorevole dell'art. 11 co. 7 del D.L. 1/2012. Quindi la mancata apertura della sede, perché ancora in corso di perfezionamento, comporterà la possibilità per l'ente Regionale di rivalutare il punteggio, che lo ricordiamo, è la somma aritmetica dei titoli dei canditati. Ma l'erede del co-assegnatario vanta qualche diritto? Anche tale domanda troverà la sua risposta dalla fase in cui si trova la procedura concorsuale, e quindi avremo un diritto legittimo, concretizzato in posizione soggettiva piena ove, la farmacia sia stata assegnata ed aperta, e magari gestita in forma di SRL, con tutto cio' che attiene alla successione della quota, INVECE, vi sarà una assenza di tutela ove l'associazione veda la scomparsa dell'associato nella fase ancora in itinere concorsuale, prima del rilascio dell'autorizzazione, allorquando nessuna posizione potrà essere reclamata dall'erede del defunto associato. Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634). È, dunque, dalla previsione normativa in argomento e all’interpretazione della giurisprudenza richiamata discende la non ammissibilità del subentro dell’erede, soggetto estraneo all’associazione, e del mantenimento del punteggio dell’associato deceduto. Va solo ricordato che è onere/obbligo del referente dell'associazione quello di comunicare in corso di procedura all'Ente Regionale l'avvenuto decesso di uno degli associati, stante il ricalcolo del punteggio in difetto. La mancata comunicazione infatti comporterà decadenza dall'assegnazione in fase successiva al momento dei controlli di regolarità pre-apertura della sede. Se hai un dubbio o un caso da sottoporre, Consulta l'archivio gratuito degli articoli nella sezione Farmacia del sito, oppure contattaci senza impegno. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia, "topografica", la posso trasferire? No.

    Sono titolare di una farmacia istituita con il criterio topografico in deroga, quello previsto dall'art. 104 del TULS, è possibile richiedere il trasferimento in un'altra zona del medesimo Comune? Per rispondere a tale quesito senza perdere tempo, vai alle conclusioni, Se invece hai qualche istante per inquadrare il quesito facciamo un passo indietro, e quindi precisiamo che oltre a criterio ordinario previsto dalla normativa nazionale, casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com'è noto, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.), quello della farmacia succursale (art. 116 t.u.l.s.) e quello del dispensario farmaceutico (legge n. 221/1968, art. 1). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico non è un dogma intangibile in senso assoluto. Queste figure hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; quindi, con riferimento al caso di specie, l’autorizzazione di una farmacia con criterio topografico, o di una succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa, seppure nei limiti delle censure dei TAR, per casi di illogicità manifesta o arbitrarietà. Fatta tale premessa è doveroso altresì evidenziare che recentemente la giurisprudenza dei TAR ha stabilito per la farmacia ex art. 104, quella del nostro caso, una impossibilità ad essere trasferita, e cio' nell'assunto che oggi la "zona" è un concetto nuovo rispetto alla sede della farmacia, e che pertanto l'istituzione della farmacia con criterio topografico, è giustificata proprio dalle necessità di quella determinata "zona" dalché ne deriva la non possibilità al trasferimento. Ciò posto, deve osservarsi che la legislazione vigente lascia in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. E’ stato, altresì, rimarcato che “le modifiche all’ordinamento farmaceutico se da una parte hanno soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale, dall’altra hanno lasciato “invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” .. Non si parla più di “sedi” ma di “zone”, ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. E quindi ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». In estrema sintesi il quadro normativo su richiamato impone di mantenere una precisa ed univoca individuazione dell’ambito territoriale assegnato a ciascuna sede farmaceutica in funzione di garanzia della capillarità del servizio. applicando le suesposte coordinate ermeneutiche deriva che la Farmacia istituita secondo il parametro topografico, per la sua peculiarità non può essere liberamente trasferita proprio perché la sua collocazione in quella determinata "zona" è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitati, che hanno ne hanno giustificato l'istituzione. Può interessare anche: - "Il trasferimento dal centro alla periferia, e spunta il dispensario". - "Farmacia, Esistono vincoli al trasferimento?" Sei interessato all'argomento? Consulta i nostri articoli gratuitamente. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Farmacia: trasferimento farmacia negato se la sede è istituita con il criterio topografico. di Aldo Lucarelli.

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page