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- Società controllata ed accesso ai documenti, profili pratici.
Sono titolare di una quota di società a responsabilità limitata, la quale a sua volta è titolare di una quota di altra società, posso accere ai documenti di questa seconda società? La risposta è si, ma non per la mia posizione di socio della prima società, bensì quale componente della seconda società, ed ho accesso quindi nella veste di socioche non partecipa all'amministrazione. Infatti nessuna norma prevede che il socio di una società che ne controlli un’altra, o che eserciti su questa l’attività di direzione e di coordinamento, possa per il solo fatto del rapporto di controllo o direzione/coordinamento, accedere anche alla documentazione della controllata o diretta/coordinata. Non vi è quindi una norma diretta che ammetta tale diritto, in quanto l’accesso alla documentazione previsto per le s.r.l. ha carattere tipico, e attiene alla documentazione amministrativa e sociale della s.r.l.. Ma poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, quindi non solo in relazione al rapporto sociale tra le due società, bensì in relazione ai doveri degli amministratori, i quali quindi nell'essere responsabili dell'amministrazione della società, sono anche tenuti a dare informazione sulla gestione ai soci che non amministrino. Tale informazione avrà un ruolo essenziale per i soci della società controllante, anche ai fini del controllo e della verifica di posizioni conflittuali o di incompatibilità in relazione all'attività prestata. Immaginiamo infatti che la società controllante svolta una attività come un'attività medica, o clinica, potenzialmente incompatibile con quella della società controllata quale ad esempio una farmacia sotto forma di SRL, ed i soci della prima non riescano ad avere accesso ai documenti della seconda società, potenzialmente in conflitto di interesse o soggetta a norme in tema di incompatibilità, come ad esempio quelle dettate per le SRL di farmacia dalla legge 362 del 1991. L'accesso alla documentazione avrà un ruolo preponderante nella gestione dei rapporti. Ecco quindi che nell'alveo di questo diritto di accesso derivato, ricadente sulla società, rientra anche l'accesso a quella documentazione attinente alla società controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due società o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda società, e quindi rientri nell'alveo dei doveri degli amministratori della controllata, fornirla ai soci della controllante. Questa documentazione può fra l’altro fare comprendere al socio della controllante se questa effettivamente anche diriga/coordini la controllata, e come lo faccia. Il fulcro del discorso quindi è contenuto nella previsione di legge che prevede: "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione." (art. 2476 co. 2, cc). Conclusione: "il diritto di accesso per i soci non amministratori è presente ma per la società controllante deriva di riflesso dal dovere di informazione a cui sono tenuti gli amministratori della società controllata." Sei interessato all'argomento? Seguici sui Social Poni il tuo quesito Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Edilizia: Il vincolo paesaggistico ed il titolo edilizio...
l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Quale é il rapporto tra Assenso Paesaggistico e Permesso di Costruire? Il titolo edilizio ed il vincolo paesaggistico, due strade autonome con una stessa direzione. Vediamo come si incontrano senza scontrarsi, nel senso che la presenza di una delle due non è sufficiente per l'altra! I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia. Sussiste quindi una specifica disciplina dettata per il vincolo paesaggistico secondo cui il parametro paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, E quindi “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia.. Ne deriva che nella ipotesi in cui siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l’interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, nonché con la giurisprudenza che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l’istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (Cons. St. n. 6591/2008). Risulta in sintonia con quanto appena ricordato il dato per cui esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (Cons. St. 2150/2013). Il Vincolo Paesaggistico ed il Titolo Edilizio sono quindi due aspetti autonomi seppur coincidenti per l'interesse del privato che non potrà subordinare l'uno all'altro né sottovalutare la sussistenza di entrambi. In caso di procedura amministrativa quindi sarà necessario verificare la sussistenza di entrambi prima di poter avviare i lavori edili. Il Tar sarà l'ultimo rimedio ove uno dei due venga a mancare per errori di istruttoria e/o di valutazione da parte delle amministrazioni coinvolte. Attenzione però a non dare per scontato il rilascio del nulla osta paesaggistico ove il titolo edile sia regolare! Seguici On Line O consultaci per un Tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo.
- Assicurazione sul finanziamento, ma a vantaggio di chi?
I finanziamento oggi sono sempre piu' spesso collegati ad assicurazioni volte a coprire il rischio che il titolare del finanziamento - debitore - non sia piu' in grado di pagare le rate, ad esempio del mutuo, del leasing, del factoring o altri generi di finanziamenti... ma siamo sicuri che siano nell'interesse del debitore? Non sempre.. Ecco quindi che le Banche o le finanziarie richiedano accanto alla stipula del finanziamento, la copertura assicurativa, volta per l'appunto a coprire "il rischio inadempimento" a causa di eventi che possono colpire il debitore. Vi sono diversi eventi coperti dall'assicurazione, dal caso vita - morte - alla perdita temporanea del lavoro, alla perdita della capacità lavorativa totale... Il quesito che ci è stato prospettato è il seguente.. Se, stipulo un mutuo/finanziamento con annessa l'assicurazione per il caso di perdita del lavoro, dovrò pagare il debito? Per rispondere alla domanda partiamo dalla disciplina del contratto di mutuo, che consente a chi lo stipula di ricevere somme, e per chi lo eroga, di ottenere come corrispettivo degli interessi. Il mutuo è spesso collegato ad una garanzia come l'ipoteca. Ecco quindi che in caso in cui non vi sia l'ipoteca, con la quale la Banca si garantisce del rischio insolvenza, viene stipulata la polizza assicurativa, con cui il debitore, dietro il pagamento del premio, garantisce comunque la restituzione del capitale... ma siamo sicuri che detta polizza sia stipulata a favore del debitore? Ove vi sia l'ipoteca, la Banca è già garantita per il capitale prestato, ma ciò esporrà il bene, ad esempio casa, alla espropriazione, ove non venga pagato il capitale. Ecco quindi che l'assicurazione copre il rischio di perdere l'immobile ove a causa di un evento, come la perdita del lavoro non si riesca a far fronte alle rate mancanti.. E quindi veniamo alla risposta. Nel caso in cui accanto al mutuo/finanziamento, venga stipulata una polizza assicurativa in favore dell'ente finanziatore, ove il debitore perda il lavoro, l'assicurazione pagherà all'ente finanziatore il debito residuo... ma attenzione alle successive conseguenze.. Va infatti evidenziato che spesso le polizze assicurative prevedono il diritto di surroga, ovvero il meccanismo con il quale una volta corrisposta la somma assicurata all'ente finanziatore, l'assicurazione si riverserà sul debitore per la surroga e quindi per il recupero della somma. Questo è il caso dell'assicurazione volta a garantire la somma, contratta a favore dell'ente finanziatore. Tutto dipenderà dalle clausole del contratto, e dei collegamenti che queste clausole assicurative avranno con il finanziamento posto alla base, attenzione quindi alle postille che si firmano, le quali potranno essere poste anche nell'interesse della Banca/finanziaria e non del debitore principale. Recenti casi hanno visto affermarsi la validità di clausole assicurative nell'interesse della Banca/Ente e che prevedono quindi il diritto di surroga/sostituzione della compagnia assicuratrice nei confronti del debitore in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato alla Banca per l'avveramento del rischio perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato. In tali contesti quindi anche se vi è l'assicurazione, questa opererà per tutelare la Banca, e quindi l'assicurazione una volta pagato il capitale alla Banca, richiederà la somma al debitore.. hai un quesito? Leggi i nostri articoli nel blog gratuito o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Immobile all'asta, conviene? si, ma attenzione al prezzo massimo!
L'acquisto dell'immobile è un momento delicato, da seguire con attenzione e soprattutto da affrontare con la giusta competenza, in particolare modo ove si ricorra all'asta immobiliare quale metodo di acquisizione, vista la probabile convenienza del prezzo. Ma conviene acquistare un immobile all'asta? Rispondere affermativamente sarebbe fin troppo semplice, diffidate da facili entusiasmi, vale sempre il motto "nessun regala nulla". Ed infatti l'asta è solo una "modalità" di acquisto dell'immobile che può diventare anche assai sconveniente ove il prezzo salga al di sopra della soglia che siamo prefissati. Ecco quindi il primo punto da tener fermo: l'asta conviene solo se il prezzo di mercato è superiore a quello disposto nell'asta stessa. Sarà necessario quindi conoscere il prezzo di mercato dell'immobile di riferimento, con attenzione alla città, al quartiere, ai servizi e soprattutto allo stato dell'immobile. Senza dilungarci su ovvie questioni inerenti il valore dell'immobile tra città, campagna e piccoli paesi, è molto piu' importante porre l'attenzione sul valore di perizia dell'immobile, perizia resa disponibile tra i documenti dell'asta e consultabile on line nell'annuncio di vendita, o nella peggiore della situazione nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale della città di riferimento. La perizia infatti è un documento obbligatorio nelle aste! Dalla perizia emergerà la situazione dell'immobile, la regolarità urbanistica, la consistenza ed il prezzo, e cosa assai importante, la modalità di valutazione di detto immobile, ad esempio valore per metro quadrato, zona di riferimento a livello urbanistico, presenza di servizi nella zona, e parametri valutativi, quali ad esempio "immobile in località turistica ad alto valore recettizio" o similari. Da tali dati si potrà partire per farsi un idea del valore del bene al momento della perizia, ma non è tutto! Infatti sarà necessario paragonare il valore di perizia al valore di mercato del momento dell'asta... spesso accade che la perizia sia stata svolta in una epoca commerciale differente, si pensi al boom edilizio degli anni '90 ed alla crisi del 2010, pertanto la perizia avrà un grande valore, ma dovrà essere comparata con il valore di mercato del periodo dell'asta. Ed allora come è possibile scoprire il "reale" valore del bene oggetto di asta? Sarà sufficiente rivolgersi ad una agenzia immobiliare che saprà fornire indicazioni per immobili simili in quella determinata zona, o città ad esempio "piazza Duomo a Milano" oppure consultando i famosi siti internet di vendita di immobili. A questo punto siamo pronti per fare un offerta nella nostra asta.. offerta che oggi è affidata ad un gestore telematico, e che viene posta per via telematica. Vi consiglio di rivolgervi ad un professionista per la redazione e la presentazione dell'offerta, nella quale indicare quindi il prezzo di offerta che attenzione.. non potrà essere inferire al prezzo base decurtato del 25%. L'asta potrà svolgersi in modalità "asincrona telematica" nome complicato per rappresentare un meccanismo semplice, che già molti conoscono grazie ai siti di aste come #Ebay. Home Nell'asta asincrona telematica, sarà possibile partecipare con una offerta iniziale, e poi verificare nei 5 giorni successivi di asta se siano pervenute offerte al rialzo, fino ad un determinata data di scadenza, termine nel quale il bene sarà aggiudicato al migliore offerente. Ecco quindi la conclusione: avremo la possibilità di offrire una somma e fare delle contro offerte al rialzo fin tanto che perduri quella "convenienza" all'affare che ci siamo pre-costituiti con lo studio dei parametri sopra descritti. Ora siete pronti per partecipare ad un'asta immobiliare! Se ti è piaciuto l'articolo, seguici o consultaci anche senza impegno. #immobiliare #contratti #aste Studio Lega Angelini Lucarelli
- Edilizia ed Appalti il Contratto-Concessione le sanzioni e le penali
In caso di contratto-concessione, il Comune o l'Ente pubblico puo' applicare sanzioni e penali di fonte pubblica al contratto col privato? Per rispondere a tale domanda, dobbiamo fare un passo indietro ed inquadrare la vicenda. Se alcuni di voi non hanno tempo di leggere, anticipiamo la conclusione, La conclusione è affermativa, si, il Comune o l'Ente puo' obbligare il privato a pagare la penale, perché vi è una commistione di rapporti pubblici e privatisti. Stiamo infatti parlando di contratti tra il Privato ed Comune/Ente volti alla realizzazione di opere che prevedono autorizzazioni e concessioni da qui quindi la base pubblicistica del rapporto, che definiremo “concessione-contratto” La “Concessione-contratto” è un rapporto che porta con sé aspetti pubblici ed aspetti privati e che viene spesso utilizzato per la realizzazione di opere che sebbene gestite nell'ambito di una contrattazione privata, richiedono un intervento autorizzativo o concessorio da parte di un ente ad esempio di un comune. Si pensi alla installazione di Tubi, Opere Edili che richiedono interventi urbanistici etc.. Consulta gratuitamente gli articoli del canale "amministrativo ed appalti" La “concessione-contratto” è infatti una convenzione ove convergono un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione, ed un contratto, capitolato o disciplinare privato, ed è quindi un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci. Ove dalla concessione-contratto derivino sanzioni e/o penali, queste saranno attratte nella disciplina pubblicistica perché connesse all'operazione principale, che anche se retta da contratto avrà comunque una base pubblicistica. Si è, infatti, precisato che la figura della concessione-contratto “è caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, per effetto della quale … un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubblicistiche, mentre l’Amministrazione viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all’altra parte, in quanto dispone, oltre che dei pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore al quale inerisce la concessione, anche dei diritti e delle facoltà che nascono comunemente dal contratto …, tra i quali può essere previsto anche quello di esigere dalla controparte il pagamento di una penale in caso l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico”. Ecco quindi che nella concessione/contratto l'ente pubblico avrà un duplice potere in una unica veste. Da quanto sopra deriva la legittimità di “clausole penali” nell’ambito di tale complesso rapporto pur rimarcandosi le “peculiarità dell’esercizio di pubblici poteri” rispetto ai quali il contratto pubblico/privato si presenta come strumento ausiliario, idoneo alla regolazione di aspetti patrimoniali. Da ultimo richiamo il caso in cui vengano irrogate sanzioni per collegamento ad atti implicitamente accettati dal privato. A nostro avviso per il principio della prova è sempre necessaria la fonte scritta sulla applicabilità di tali atti, infatti la normativa di settore prevede la forma scritta sotto pena di nullità, tuttavia l’esigenza della forma scritta per i contratti con gli enti pubblici “non esclude che il complesso obbligatorio che astringe la pubblica amministrazione al privato possa risultare da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, dichiarazioni che nella fase normativa del contratto si atteggiano come proposta e come accettazione tra assenti, così come avviene nella sfera della negoziazione comune. (Cass. Civ. 1167 del 1969). A nostro avviso l'argomento andrà valutato caso per caso. Sei interessato all'argomento? Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Quale è il valore delle "FAQ"? Possono integrare un avviso di gara?
Per rispondere alla domanda bisogna fare qualche premessa iniziale. La domanda sorge ove l'avviso o il bando di gara rimandasse a chiarimenti o integrazioni documentali previste dalle o nelle "Frequently Asked Question", ovvero l'elenco delle "domande frequenti" a cui sempre piu' spesso Enti ed Operatori pubblici e Privati, rimandano per fornire informazioni ulteriori o dare chiarimenti pratici ed operativi. Ma mentre in ambito di contrattazione privata, e quindi rivolta tra società e soggetti privati tali FAQ potranno considerarsi integrative del contenuto del contratto, ove espressamente richiamate, aventi quindi una valore suppletivo ed integrativo, il problema sorge, in modo preponderante ove le FAQ, o domande frequenti, siano ri-chiamate in ambito pubblicistico o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. E' il caso delle FAQ a cui un avviso pubblico per l'erogazione di un finanziamento rimandi per la produzione di documenti e/o integrazioni. Ma tutto cio' è legittimo? Quale è il valore delle FAQ? In premessa va precisato che l’avviso con il quale è dato avvio alla procedura è l’unico atto cui occorre far riferimento per stabilire i requisiti di ammissione delle imprese a finanziamento; non gli altri atti che l’avviso abbiano preceduto e in seguito ai quali sia stato adottato, quali ad esempio atti pubblicitari o post di altro genere. Attenzione quindi ad individuare quale sia l'atto principe della gara/concorso a cui si sta partecipando, L’avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto, è l’atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l’amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è lex specialis della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi, per l'appunto le regole istituzionali della gara o dell'avviso che sono per l'appunto le Leggi Nazionali, Regionali, o molto piu' di frequente i DPR. Gli atti che precedono l’avviso, se provengono da organi politici o che esprimono l’indirizzo politico – amministrativo dell’ente – come nel caso di delibere della Giunta regionale – possono fornire indicazioni di massima circa i criteri e il metodo da seguire per la selezione dei progetti finanziabili (o, comunque, degli operatori meritevoli di essere supportati ad esempio con finanziamenti pubblici), non dettano però essi stessi le regole della procedura, né, in definitiva, potrebbero farlo per il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, tra la quale ultima rientra l’adozione degli atti di una procedura amministrativa per l’erogazione di contributi pubblici. Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali stante la presenza di previsioni intangibiii (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203 e 3769/2020); Da quanto sopra ecco quindi la risposta alla domanda inziale.. NO.. Quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto. CdS 1486/22 Hai un quesito specifico? Consultaci senza impegno Leggi l'archivio dei nostri articoli Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano.
- Colonnine elettriche, Ascensori, e le spese superflue del Condominio.
Ci è stato chiesto quale sia il regime delle spese non necessarie in un condominio, Ovvero per tutte quelle migliorie di cui si potrebbero avvantaggiare tutti, ma che almeno inizialmente, sono di interesse solo di alcuni. E' un tema molto caldo, perché riguarda spese ingenti come per l'istallazione di un ascensore, di una piscina, di una colonnina di ricarica per auto elettriche, ma che spesso non sono di interesse comune... Prendiamo l'esempio di un immobile non dotato di ascensore, ove uno o una parte dei condomini ne decidano l'istallazione. Trattasi sicuramente di spesa ingente e probabilmente non accettata all'unanimità. Infatti ove vi fosse il consenso di tutti, non si creerebbe alcun caso giuridico da affrontare, ma quasi sempre così non è. Si è infatti più volte affermato che l'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione, che può essere deliberata dall'assemblea condominiale a maggioranza, secondo il canone dell'art. 1136 maggioranza degli intervenuti a seconda poi se in prima o seconda convocazione) Oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune. Solo con il consenso unanime quindi l'impianto diventa di proprietà comune. Ma... trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, quindi anche da parte di un solo condomino, proprio quando l'innovazione e cioè la realizzazione ad esempio dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea, essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini, salvo peró, il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, con la precisazione che é necessario contribuire nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Infatti in tema condominiale, per le spese ingenti o non necessarie, denominate “voluttuarie” dal codice, che siano utilizzabili in maniera “separata” da uno dei condomini o una parte di essi, ad esempio un ascensore, non obbligano gli altri condomini che non saranno tenuti a versare alcunché, e chiaramente saranno esclusi dall'uso della cosa, ecco il senso della possibilità prevista dalla legge di “utilizzo separato”. La legge parla infatti di “trarre vantaggio”. Attenzione, il limite alle installazioni deriva dal regime dell'uso, infatti se l'utilizzazione separata della miglioria non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Ove invece l'istallazione sia realizzata inizialmente a carico di uno o parte dei condomini, gli altri condomini successivamente possono in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di dell'opera. Ecco quindi che in tema di ascensore se questo è stato realizzato con uso separato, gli altri condomini anche dopo l'installazione potranno partecipare all'uso, fermo l'obbligo di partecipare anche alle spese. Dunque, "l'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. Consulta l'archivio dei nostri post Contattaci per ogni esigenza senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli
- Dall'appalto diretto alla società in house non è possibile passare al contraente singolo senza gara.
Riportiamo l'estratto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea chiamata a dirimere una vicenda in cui la Pubblica Amministrazione aveva appaltato un servizio ad Società interna, per l'appunto una società in house (società sui cui l'amministrazione svolge un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi) senza indire una gara di appalto. Una sorta di affidamento diretto, nell'assunto che si trattasse per l'appunto di società in house. E' solo il caso di ricordare che si parla di società in house o di in house providing, o affidamento diretto, qualora si tratti di auto produzione da parte dell'ente. Ci troviamo nell'ambito dell'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione: essa, cioè, acquisisce un bene o servizio attingendo direttamente da una società formalmente privata di cui ha il controllo, senza ricorrere al mercato. E quindi secondo la Corte di Giustizia Europea ove vi sia mutamento di titolarità e di compagine societaria, non è compatibile con il diritto europeo una disposizione nazionale in forza della quale il servizio a suo tempo affidato senza gara ad una società in house pluripartecipata, sulla quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava originariamente un controllo analogo, possa proseguire automaticamente con il nuovo soggetto che abbia acquisito la società, quantunque detta acquisizione sia avvenuta all’esito di una procedura di gara, in assenza del controllo analogo della p.a. Questa la sintesi della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 12 maggio 2022, C-719/20. Ed infatti nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato attribuito, come nella fattispecie in esame, senza indizione di una gara, ad una società a capitale pubblico, l’acquisizione di detta società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell’appalto in parola, è tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di indire una gara. Infatti una siffatta modifica può difatti comportare che l’ente affidatario non possa più essere in pratica assimilato ai servizi interni dell’amministrazione aggiudicatrice, e, pertanto, a che l’esecuzione dell’appalto pubblico di cui trattasi non possa più essere proseguita senza una gara d’appalto, non potendosi più ritenere che tale amministrazione aggiudicatrice ricorra alle proprie risorse; #società #impresa #commercio #contratto #appalto E' il caso di precisare che l’art. 72, par. 1, lett. d), della direttiva n. 2014/24/UE prevede che un appalto pubblico possa essere modificato, senza nuova procedura d’appalto se l’aggiudicatario iniziale è sostituito da un nuovo contraente, in seguito, segnatamente, all’acquisizione del primo da parte del secondo, purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva in parola; Sei interessato, scopri la sezione dedicata alle imprese pertanto, una modifica del contraente, , non può rientrare nell’ambito di applicazione poiché l’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente affidato ad un ente “in house”, senza gara Seguici oppure Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Interesse economico in Farmacia, quale è il punto di equilibrio?
Gli interessi economici del farmacista titolare di sede, così come quello di associati titolari di sede, non possono andare a nuocere sul servizio pubblico, il quale ha come scopo primario quello della distribuzione capillare dei farmaci, in ossequio al principio ispiratore del Concorso Straordinario Farmacie, su cui è stato già scritto molto. Ed infatti abbiamo già rinvenuto pronunce del Consiglio di Stato in cui si evidenziava che l'interesse della distribuzione dei farmaci, unito al secondario interesse di dare una spinta ai giovani e meno titolati farmacisti, ha permesso l'istituzione di un maggior numero di farmacie in rapporto alla popolazione, anche a scapito della tutela delle esperienze sul campo da parte di farmaci direttori con molti anni di servizio. (Da cui è nato la disputa sulla sommatoria algebrica delle esperienze professionali in ambito concorsuale). Ora rimane da comprendere SE l'interesse economico anche delle nuove farmacie istituite su base demografica/concorsuale possa scontrarsi con la richiesta dell'amministrazione pubblica (Comune) che ritiene doveroso un supplemento in tema di distribuzione di farmaci; Si tratta di quei comuni di piccole dimensioni che però hanno una morfologia territoriale discontinua e con problematiche di viabilità. Si pensi a Comuni poco abitati ma molto estesi, oppure a Comuni suddivisi in centro storico e zona nuova a valle, o ancora Comuni attraversati da importanti arterie stradali che dividono il territorio. In tali casi stiamo assistendo a richieste delle amministrazioni, che sebbene siano ben consapevoli dei limiti normativi in tema di rapporto farmacie/abitanti (3.300/1), e ben consapevoli delle limitazioni legali in tema di servizi supplementari come dispensari, o farmacie succursali, richiedono alle Regioni l'istituzioni di sedi aggiuntive su base topografica, quindi in deroga, e sul presupposto della difficoltà di raggiungimento delle sedi "ordinarie" da parte della popolazione. Ove venga concessa o ammessa l'istituzione di una sede di farmacia in deroga, o disposta l'apertura e/o il mantenimento di un presidio ancillare (armadietto/dispensario/farmacia succursale/proiezione di farmacia etc), è possibile per i titolari farmacia ordinarie reagire? E' quindi tutelabile l'interesse del farmacista titolare già insediato? Sul punto, peraltro lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati è destinato ad essere sacrificato quando si persegue un interesse pubblico e si persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico o un maggior servizio territoriale con il criterio topografico; L’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico. (Cons. St., sez. III, 11 giugno 2019, n. 3901, Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475). Anche se in riferimento alle problematiche connesse con il numero di abitanti della “zona” delle farmacie istituite si afferma che in tale materia lo scopo della norma non è quello di garantire ai titolari di una sede farmaceutica una rendita di posizione, ma quella di garantire l’efficacia del servizio farmaceutico nei confronti della popolazione, la cui valutazione non può che essere riservata al potere discrezionale della competente autorità: il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 L. n. 475 del 1968 è indicato per individuare il numero di autorizzazioni che l’Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello» Ecco quindi che numerose pronunce della giustizia amministrativa giungano alla conclusione di voler sacrificare l'interesse economico del singolo ed il profilo concorrenziale in favore di una capillare distribuzione dei farmaci e della proliferazione di quella nuova tipologia di Farmacia dei servizi sempre piu' vicina al cittadino. Non mancano però pronunce di senso opposto, come quella che abbiamo analizzato in altro articolo, in cui il TAR abbia tutelato le scelte "restrittive" della Commissione farmacie, in tema di garanzia sulla distanza tra esercizi, tramite l'apposizione di regole ferree volte a limitare il trasferimento nel rispetto della pianta organica, in favore stavolta, della capacità economica degli esercizi. Sono forze opposte che si scontrano... ognuna portatrice di legittimi interessi o di interessi soggettivi.. come quelli patrimoniali. Attendiamo gli sviluppi. Sei interessato all'argomento? Seguici o contattaci senza impegno. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1659).
- Farmacie: Il dispensario per sopravvivere deve avere una motivazione "aggravata"
Questo nel sunto il pensiero del TAR Salerno che con la sentenza di Giugno 2022 è tornato sul tema caldo della sussistenza dei dispensari farmaceutici dopo l'apertura della farmacia titolare del territorio. Sul tema abbiamo già scritto numerose volte (articoli a fondo pagina) stante l'importanza dell'argomento che rimane un tema molto discusso soprattutto ove permangano profili di discrezionalità in capo all'amministrazione locale, come nel caso che si tratta. La Regione Campania ha poi una legislazione articolata sul tema, che è opportuno richiamare. Infatti l’art.1, co. 54- 54 ter della legge regionale Campania n.5 del 2013, così come modificata dalla legge regionale n.35/2020, dispone: “54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate. 54 bis. La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). Ma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis. A sua volta, il richiamato art. 1 della legge 8 marzo 1968, n.221 così dispone: “Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati. Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. Sulla nozione di dispensario farmaceutico si è pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza del 27/02/2018, affermando che “Il dispensario farmaceutico non può essere assimilato alla farmacia, trattandosi di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è soggetto economico in grado di competere con le farmacie, né come struttura autonoma essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante; in effetti anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione; nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico il dispensario costituisce quindi un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale”. #farmacia #dispensario Quindi l'istituzione del Dispensario risulta giustificata e condizionata ex lege dalla mancata attivazione della farmacia prevista in Pianta Organica, costituendo un presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacie, con il solo fine di garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione. La loro coeva sussistenza Farmacia/dispensario viene, quindi, a confliggere con tale natura ancillare del dispensario e con l’attuale pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, rispondente a criteri di capillarità e adeguata distribuzione dell’assistenza sul territorio. Ecco però l'apertura del sistema ad una ipotesi di coesistenza: "L’eccezionale coesistenza, al più, andrebbe valutata dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, con onere motivazionale aggravato dalla considerazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione del dispensario in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà nella distribuzione del farmaco. Il dispensario quindi sebbene svincolato dalla pianta organica, quale presidio ancillare della farmacia potrà permanere, a discrezione dell'amministrazione locale (Comune) il quale tuttavia è chiamato ad effettuare una approfondita disamina e ricognizione del territorio al fine di giustificarne l'esistenza. Elemento questo sorto di recente in un caso simile, e giustificato dalla morfologia e dalla viabilità del territorio, articolo consultabile a fondo pagina. Sei interessato all'argomento? Consulta l'archivio gratuito oppure contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Trattasi di reato di pericolo punito con la reclusione da uno a sei anni, e riguarda il profilo fiscale del contribuente sia esso persona fisica o ente. In altro post abbiamo affrontato la questione delle Criptovalute e del Fisco, qui invece ci soffermiamo sul tema delle conseguenze penali. Hai un dubbio? Contattaci E' prevista quindi sia per le persone fisiche, che per gli enti, per i quali consiste in una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote qualora il reato sia stato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa al fine di conseguire un interesse o vantaggio per l’ente stesso (art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 231/2001). Seguici sui Social La condotta del soggetto responsabile deve essere volta alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La sottrazione avviene per alienazione simulata o tramite il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La sottrazione fraudolenta é quindi un reato riferito non alla alienazione in sé considerata, ma alla sottrazione fiscale che si verifica per causa dell'atto simulato o di altri atti fraudolenti. Da quanto sopra deriva che si potrà parlare di sottrazione fraudolenta ove tali condotte rechino danno al fisco, quindi non ad ogni debitore, infatti il bene giuridico tutelato è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari Da quanto sopra deriva che il debito tributario debba essere antecedente la condotta incriminata e sia anche maturo ed esigibile. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Sussiste poi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Avremo quindi la penale responsabilità quindi anche in azioni volte all'alterazione "attiva" o passiva tale che conduca ad una sottrazione fiscale, infatti come ha avuto modo di precisare la Cassazione "è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento, totale o parziale del fisco" C'è anche chi ha addirittura configurato l'ipotesi di reato per atti simulatori endo familiari, come la separazione coniugale fittizia volta quindi alla sottrazione del pagamento dei debiti fiscali preesistenti, ipotesi astrattamente configurabile ma difficile da dimostrare. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Smart Contract tra intelligenza artificiale ed algoritmo..
Gli smart contract stanno avendo una repentina evoluzione e divulgazione nel nostro sistema legale. Apparati semi automatizzati offrono contratti pre compilati al rispetto di determinati requisiti che una volta impostati diventano vincolanti tra le parti. Il futuro dei contratti con le grandi società di servizi é sempre più legato agli smart contract ove la presenza umana é relegata alla pre impostazione del format e dove il Computer avrà un ruolo pre dominante. Si pensi alle tariffe aeree, agli hotel, alle formule assicurative, alle auto in affitto tramite app, ed alle conseguenti tariffe applicate in automatico al verificarsi di certi eventi quali ad esempio una data, un evento, un requisito soggettivo come la detenzione di un codice sconto. Ma prima dello smart contract occorre capire quale sia le differenza tra Intelligenza Artificiale ed Algoritmo. Il quesito sembra di carattere tecnologico invece il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato, quindi da un "giudice" chiamato verificare la differenza tra l'intelligenza, così chiamata perché capace di apprendere nozioni, dall'algoritmo, visto come serie pre imposta di regole da applicare in automazione. Ha chiarito il Consiglio di Stato che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato” Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano. Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accuratezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole sofware e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico. Dalla intelligenza artificiale all'algoritmo quindi si passa in chiave legale agli smart contract. Gli smart contracts vengono definiti dal nostro regolamento – nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8-ter – come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. È necessario inoltre che “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”. Con questo concetto si intende l'elaborazione in un contratto di condizioni auto applicative, a cascata ove vengano rispettati requisiti pre indoviduati. Il metodo è quello del “if-this-then-that”, ovvero “se questo accade allora succede”. Una volta scritti tali contratti procedono in maniera automatica al rispetto di determinate condizioni si pensi ai contratti Assicurativi, ove una volta impostati i parametri vengono individuate le tariffe applicative. Ma sono impugnabili? Ci si può ribellare ad un inadempimento creatosi a seguito di uno smart contract? La risposta é affermativa a patto però di non aver indotto in errore il sistema tramite la comunicazione di pre requisiti errati. Si potrà quindi contestare una tariffa, o un servizio, solo ove tale tariffa sia effettivamente errata alla luce dei requisiti impostati o il servizio non sia stato conforme alle caratteristiche pre comunicate. La difficoltà della tutela legale sarà nell'individuare la "prova" dell'inadempimento da imputare al responsabile dello smart contract. Ti é piaciuto l'argomento? Seguici o contattaci per ogni esigenza. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Può anche interessare CryptoValute e Fisco. CdS 7891/2021























