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  • Concorso Farmacie, SRL, contrasti tra soci modi di sopravvivenza!

    A seguito del concorso ordinario ma ancor piu' del concorso straordinario farmacie si è assistito dopo la riforma del decreto 124 del 2017 a Società di capitali che gestiscono su basi paritarie nuove farmacie. Il quesito che ci è stato posto riguarda l'ipotesi di l'impossibilità di funzionamento dovuta a contrasti insanabili tra soci nella SRL paritaria titolare di farmacia, di una sede di nuova istituzione di farmacia. Quindi cosa accade ad una SRL di Farmacia, istituita a seguito della vittoria di sede e gestita su base paritaria? Diamo la risposta, e successivamente vediamo i risvolti operativi: 1) la società si scioglie per impossibilità di funzionamento; oppure 2) lo statuto della società prevede modi di risoluzione delle controversie tra soci paritari, come ad esempio la nomina di un arbitro esterno. Adesso cerchiamo di comprendere come si giunge a tale conclusioni. La società a responsabilità limitata si sciolgono ai sensi dell'art. 2484 cc in alcuni casi, tra i quali troviamo, i tipici esempi di “impossibilità di funzionamento” ed “impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale”. Abbiamo dato per scontato che all'esito del Concorso Straordinario Farmacia, i nostri candidati abbiano partecipato in forma associata e soprattutto che in caso di gestione di Farmacia abbiano costituito una SRL, modello preferito dallo stesso Consiglio di Stato nel parere 69/18. Risulta altresì logico che gli associati ex candidati al concorso, siano in numero paritario 2/4 talché si possa verificare l'ipotesi di una paralisi della gestione ove si arrivi a contrasti insanabili tra i soci già titolari pro quota di farmacia. E quindi come si risolve un contrasto insanabile in caso di gestione paritaria della SRL di Farmacia? Chiaro che ove tale assunto sia stato sottoposto ad un esperto di diritto societario prima della costituzione della SRL lo stesso statuto avrebbe potuto prevedere alcune garanzie. Vi sono però rimedi del diritto societario NON applicabili nel triennio dalla costituzione della SRL a seguito del concorso, quindi superfluo è parlare delle varie ipotesi di “patti parasociali”, clausole di “cooling off”, “casting vote” “roulette russa”, delle quali parleremo ove sorgerà la necessità, ma che sin da subito sia chiaro NON sono applicabili al caso del Concorso Farmacie, stante l'obbligo di parità di titolarità e gestione imposto dalla giurisprudenza. Ecco quindi che le ipotesi rimangono due, ovvero abbandonare l'impresa, con lo scioglimento per impossibilità di funzionamento, o di raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure prevedere nello statuto della SRL la remissione della decisione ed il superamento del contrasto ad un arbitro nominato dal Tribunale del luogo per la risoluzione delle controversie societarie. Immaginiamo quindi che questa SRL abbia soci pari, e quindi amministrazione congiunta, e quindi solo la clausola arbitrale già prevista nello statuto, con possibilità di ricorrere ad un esperto estraneo nominato dal Tribunale. sarà il rimedio per superare l'impasse societario, come ad esempio la scelta gestionale di compiere un determinato investimento o trasferire la sede o altre scelte che esulando il campo del diritto farmaceutico e vadano ad incidere sulla gestione della società. Assistiamo quindi ad un problema gestionale della SRL o addirittura della Spa, che vanno al di fuori del perimetro della farmacia intesa come presidio sanitario e che invadono campi propri del diritto societario. Elementi questi sempre piu' frequenti in tutte quelle realtà che hanno visto la vittoria di sedi da parte di associazioni di candidati farmacisti di 3/5 aspiranti e che oggi si trovano nel difficile tunnel della gestione paritaria su base plurale della neo farmacia. Per dirla in sintesi, un effetto collaterale del concetto di “sommatoria del punteggio da titoli degli associati” Fatta questa lunga premessa, quindi vediamo come il sistema societario delineato nel 2017 NON offra per i neo titolari tutti i rimedi del diritto societario, tant'è che già il Consiglio di Stato nel 2018 aveva rilevato che “tale interpretazione – l'applicazione del diritto societario - seppur formalmente corretta, potrebbe nella realtà comportare il rischio di elusione delle condizioni normative poste per la gestione associata”. Tra le peculiarità del concorso straordinario, infatti, vi è la possibilità di partecipazione in forma associata, dal che il vincolo della gestione associata su base paritaria per almeno tre anni. Chiaro che anche in caso di Società per Azioni che gestiscano simili situazioni è configurabile tale rimedio. Per tali ragioni il Parere conclude nel senso di “ammettere che i vincitori del concorso straordinario in forma associata possano costituire una società, anche di capitali, ed anche prima della scadenza del triennio, ma che ad essa non possano partecipare, prima della conclusione del vincolo, soggetti diversi da essi, neppure farmacisti non vincitori e non farmacisti”. Inoltre “il rispetto del vincolo della gestione paritaria impone che l’organizzazione interna garantisca ai vincitori la piena parità di poteri di gestione e di amministrazione”, dal che “la necessità di prediligere modelli che, nella loro configurazione tipica, garantiscano il rispetto dei citati vincoli di legge, rappresentati in particolare dalla garanzia del mantenimento della gestione su base paritaria”. Il Consiglio di Stato, peraltro, conclude proponendo anche la propria preferenza per un tipo di società di capitali. Anzitutto, esclude la s.a.p.a., in quanto non prevista per le società titolari di farmacie comunali, prediligendo le s.p.a. e le s.r.l. Tuttavia, afferma che “appare preferibile la seconda in quanto questa, per la sua disciplina tipica, garantisce maggiormente il rispetto della gestione paritaria”. Conclusione: Ecco quindi che per poter far combaciare i profili societari gestionali della SRL con i principi delineati dal Consiglio di Stato, la gestione associata sottoforma di Società dovrà essere configurata nell'ambito di una SRL preferibilmente con un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari, e con previsione statutaria di risoluzione delle controversie rimesse ad un arbitro esterno, per ovviare a quella paralisi gestionale che porterebbe inevitabilmente ad una ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento ove si ravvisassero contrasti ineludibili tra soci, o contrasti dovuti alla vendita delle quote una volta scaduto il triennio, con correlativo diritto di prelazione... ma questa è un'altra storia.. Hai un caso particolare o sei un appassionato? Consulta i nostri articoli, o contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Concorso Farmacie, premorienza ed eredità... cosa accade?

    Analizziamo un caso, inizialmente poco frequente, ma oggi non inusuale a distanza di 10 anni dal d.l. 1/2012 che ha indetto il Concorso Straordinario Farmacie, ovvero, Cosa accade in caso di decesso di uno degli associati durante il concorso straordinario farmacie? Vogliamo anticipare la risposta, dipenderà dal caso in cui vi sia stata l'assegnazione e l'apertura della nuova sede, dal caso, assai non infrequente in cui il decesso avvenga nelle more della graduatoria. Cosicché si avrà una conservazione della sede, ed un subentro dell'erede, ove l'assegnazione sia stata adempiuta e l'autorizzazione ottenuta con la sede aperta, mentre aimé vi sarà la decurtazione del punteggio dell'associazione, con retrocessione della posizione nella graduatoria ove vi si trovi ancora in fase di assegnazione. (Sul punto sono concordi sia il TAR Toscana che il TAR Lazio). In tale secondo caso infatti, la mancata assegnazione o l'assegnazione in corso di apertura, comporta il venir meno della situazione di diritto che consenta un mantenimento della sede, in ossequio ad una interpretazione sfavorevole dell'art. 11 co. 7 del D.L. 1/2012. Quindi la mancata apertura della sede, perché ancora in corso di perfezionamento, comporterà la possibilità per l'ente Regionale di rivalutare il punteggio, che lo ricordiamo, è la somma aritmetica dei titoli dei canditati. Ma l'erede del co-assegnatario vanta qualche diritto? Anche tale domanda troverà la sua risposta dalla fase in cui si trova la procedura concorsuale, e quindi avremo un diritto legittimo, concretizzato in posizione soggettiva piena ove, la farmacia sia stata assegnata ed aperta, e magari gestita in forma di SRL, con tutto cio' che attiene alla successione della quota, INVECE, vi sarà una assenza di tutela ove l'associazione veda la scomparsa dell'associato nella fase ancora in itinere concorsuale, prima del rilascio dell'autorizzazione, allorquando nessuna posizione potrà essere reclamata dall'erede del defunto associato. Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634). È, dunque, dalla previsione normativa in argomento e all’interpretazione della giurisprudenza richiamata discende la non ammissibilità del subentro dell’erede, soggetto estraneo all’associazione, e del mantenimento del punteggio dell’associato deceduto. Va solo ricordato che è onere/obbligo del referente dell'associazione quello di comunicare in corso di procedura all'Ente Regionale l'avvenuto decesso di uno degli associati, stante il ricalcolo del punteggio in difetto. La mancata comunicazione infatti comporterà decadenza dall'assegnazione in fase successiva al momento dei controlli di regolarità pre-apertura della sede. Se hai un dubbio o un caso da sottoporre, Consulta l'archivio gratuito degli articoli nella sezione Farmacia del sito, oppure contattaci senza impegno. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia, "topografica", la posso trasferire? No.

    Sono titolare di una farmacia istituita con il criterio topografico in deroga, quello previsto dall'art. 104 del TULS, è possibile richiedere il trasferimento in un'altra zona del medesimo Comune? Per rispondere a tale quesito senza perdere tempo, vai alle conclusioni, Se invece hai qualche istante per inquadrare il quesito facciamo un passo indietro, e quindi precisiamo che oltre a criterio ordinario previsto dalla normativa nazionale, casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, com'è noto, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico (art. 104 t.u.l.s.), quello della farmacia succursale (art. 116 t.u.l.s.) e quello del dispensario farmaceutico (legge n. 221/1968, art. 1). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico non è un dogma intangibile in senso assoluto. Queste figure hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; quindi, con riferimento al caso di specie, l’autorizzazione di una farmacia con criterio topografico, o di una succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa, seppure nei limiti delle censure dei TAR, per casi di illogicità manifesta o arbitrarietà. Fatta tale premessa è doveroso altresì evidenziare che recentemente la giurisprudenza dei TAR ha stabilito per la farmacia ex art. 104, quella del nostro caso, una impossibilità ad essere trasferita, e cio' nell'assunto che oggi la "zona" è un concetto nuovo rispetto alla sede della farmacia, e che pertanto l'istituzione della farmacia con criterio topografico, è giustificata proprio dalle necessità di quella determinata "zona" dalché ne deriva la non possibilità al trasferimento. Ciò posto, deve osservarsi che la legislazione vigente lascia in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. E’ stato, altresì, rimarcato che “le modifiche all’ordinamento farmaceutico se da una parte hanno soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale, dall’altra hanno lasciato “invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” .. Non si parla più di “sedi” ma di “zone”, ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. E quindi ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». In estrema sintesi il quadro normativo su richiamato impone di mantenere una precisa ed univoca individuazione dell’ambito territoriale assegnato a ciascuna sede farmaceutica in funzione di garanzia della capillarità del servizio. applicando le suesposte coordinate ermeneutiche deriva che la Farmacia istituita secondo il parametro topografico, per la sua peculiarità non può essere liberamente trasferita proprio perché la sua collocazione in quella determinata "zona" è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitati, che hanno ne hanno giustificato l'istituzione. Può interessare anche: - "Il trasferimento dal centro alla periferia, e spunta il dispensario". - "Farmacia, Esistono vincoli al trasferimento?" Sei interessato all'argomento? Consulta i nostri articoli gratuitamente. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Farmacia: trasferimento farmacia negato se la sede è istituita con il criterio topografico. di Aldo Lucarelli.

  • Il ruolo del Consiglio di Amministrazione in Farmacia, la SRL con CdA.

    Oggi ci occupiamo di un tema caldo, dopo l'arrivo della riforma 124 del 2017 che ha permesso l'ingresso del modello societario all'interno del mondo "individuale" della farmacia dapprima governato dalla sola persona fisica. Oggi è possibile infatti che una società, ed in particolare una srl, gestisca una farmaciia. E' solo il caso di ricordare che il noto parere 69 del 2018 del Consiglio di Stato ha eletto la Srl ordinaria a categoria privilegiata della gestione della farmacia in forma societaria. Ed è anche oggi possibile che una SRL detenga il 20% delle farmacie della regione, sempre secondo la normativa vigente. E quindi, in caso di SRL che gestisca la farmacia, o le farmacie, come si organizza la gestione societaria? Abbiamo già focalizzato l'attenzione della differenza tra la Direzione della Farmacia e l'amministrazione, oggi binomio spesso che NON si incontra sopratutto in quelle realtà ove il Titolare effettivo non gestisca in senso proprio la farmacia, che rimane quindi affidata ad un responsabile Direttore di sede, il quale sarà chiamato ad una presenza costante, incompatibile con contratti part time.. E quindi tornado alla gestione possiamo quindi dire che in tema societario la SRL che gestisce la farmacia potrà avere un Consiglio di Amministrazione, chiamato a dirigere il lato imprenditoriale dell'attività. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è infatti l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione del lato aziendale, avrà infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare il lato business dell'attività farmacia. Il CdA è composto dai consiglieri ed è guidato dal suo presidente. La definizione del numero degli amministratori (art. 2383 Codice Civile), se non è stabilita dall’atto costitutivo, spetta all’assemblea che ne stabilisce anche la retribuzione. Gli amministratori restano in carica per tre anni. Salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente. Ove il CdA lo reputi opportuno potrà essere nominato un amministratore delegato a determinate funzioni, per ovviare ad una gestione accentrate in un unico amministratore titolare, ma pur sempre focalizzata su un unico ruolo operativo. Ma accanto alla gestione della farmacia, nella responsabilità del Direttore, gli amministratori, quali componenti del CdA avranno il compito di: deliberare sulla intera gestione della società farmacia; convocare l’assemblea; curare la contabilità; redigere il bilancio di esercizio; rappresentano la società di fronte a terzi e in giudizio. E poi c'è l'ipotesi del conflitto di interessi nella SRL... Singole persone possono essere membri di consigli di amministrazione in più società, tuttavia “gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea” (art. 2390 cc). Tuttavia l’articolo 2391 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e di ogni interesse diretto o indiretto in una determinata operazione della società.. il concetto chiave è che il potenziale conflitto di interessi deve essere quindi palesato! Vediamo infine la questione inerente la la responsabilità degli amministratori, ovvero dei componenti del CdA. Gli amministratori hanno l’obbligo di svolgere i propri compiti con la diligenza del mandatario (art. 2392) e sono responsabili solidalmente nei confronti della società per i danni provocati nell’inosservanza di tale dovere. Conclusione, la gestione della Farmacia nella Srl con CdA: Oggi la gestione della farmacia sotto la forma di una società ha un ruolo assoluto rispetto rispetto al passato ove titolarità e gestione si incontravano in una unica persona fisica. Se da una parte la SRL unipersonale ha reso possibile una gestione societaria, ancora ancorata ad una unica persona, è pur sempre vero che il diritto societario ed i rapporti societari contaminano da vicino la gestione della farmacia, seppure nel Marzo 2022 il Consiglio di Stato nella recente Adunanza plenaria ha ribadito la possibile sussistenza delle incompatibilità delle legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8, in capo alle società, alla luce dello Statuto adottato, che andrà comunicato volta per volta alla Regione competente. Il Consiglio di Amministrazione nella SRL potrà essere il luogo di incontro di interessi differenti ed anche conflittuali nella gestione societaria della farmacia. Sei interessato, se hai un quesito specifico, visita il nostro archivio gratuito QUI oppure il sito specializzato Farma&Diritto. Contattaci. Avv. Aldo Lucarelli

  • Appalti: Procuratore dell’Aggiudicatario privo dei requisiti?

    annullamento in autotutela Consiglio di Stato n. 728 del 29.01.2020 Il possesso dei requisiti del procuratore dell’aggiudicatario negli appalti pubblici ed i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti. 1) Con la sentenza 728/2020 il Consiglio di Stato si cimenta sul delicato dei “motivi di esclusione” delle offerte negli appalti pubblici previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti. 2) La vicenda trae origine dall’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, a distanza di 5 mesi e mezzo, da parte del Comune in quanto la società aggiudicataria risultava non aver comunicato tutti i propri procuratori, fra i quali ve n’era uno - designato proprio per la stipula del contratto con il Comune - condannato per reati rilevanti a fini d’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016. 3) Come è noto l’articolo 80 del nuovo codice degli appalti detta una normativa assai stringente ed impone tassativi motivi di esclusione dalla gara pubblica anche in capo ai subappaltatori per le condanne ivi previste. L’esclusione prevista dall’art. 80 è disposta, tra l’altro, se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali. 4) Nel caso in esame la procura controversa venne rilasciata dall’amministratore unico della società il 1° marzo 2018 in favore di una pluralità di soggetti, fra cui la persona poi designata dallo stesso amministratore ai fini della stipula del contratto con il Comune, attinta però da condanna penale per turbata libertà degli incanti ex art. 353 Cod. pen. Detta procura, qualificata come “procura speciale”, attribuiva ai beneficiari significativi poteri di rappresentanza e gestione, molti dei quali proprio in materia di contratti pubblici. 5) A tal riguardo il Consiglio di Stato richiamando proprie precedenti pronunce ha da tempo chiarito come “nella modulazione degli assetti societari la prassi mostr[i] (…) l’emersione, in talune ipotesi, di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Anche in questo caso (…), si pone l’esigenza di evitare, nell’ottica garantista dell’art. 38, comma 1, lett. c), che l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate in sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche sprovviste dei necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si giovino dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di amministratore con potere di rappresentanza” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23 del 2013).In tali casi “il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 23 del 2013, cit.; IV, 4 maggio 2015, n. 2231; per l’affermazione del principio, cfr. anche Id., 8 gennaio 2016, n. 36). 6) I principi così enunciati si fondano sulla lettura dell’art. 45, par. 1, direttiva 2004/18/UE, che prevede gli obblighi dichiarativi o documentali in ordine ai requisiti morali in relazione a «qualsiasi persona» che «eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo» dell’impresa. Tali principi di rammenta che furono raccolti dalla previdente normativa di cui al d.lgs 163/2006, e secondo i Giudici di Palazzo Spada sono ben applicabili anche a seguito dell’ingresso in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, a causa proprio della identità di ratio tra il vecchio art. 38 comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2016 che riguardava «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza» nell’ambito delle società di capitali) e l’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 (riferito, nell’ambito delle stesse società, ai soggetti «muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(…)»), assume rilievo l’analogia fra le pertinenti previsioni della disciplina europea, su cui l’affermazione dei principi suindicati si fonda. 7) La procura rilasciata in favore del soggetto designato per la stipula del contratto ben ricade infatti - a fronte dell’ampiezza dei poteri devoluti fra gli obblighi di comunicazione ex art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai procuratori designati; in ogni caso, al di là dei profili dichiarativi, occorre che i procuratori muniti di siffatti ampi poteri soddisfino i requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80, comma 1, il che ben legittima, secondo i suindicati principi affermati da questo Consiglio di Stato, l’esclusione dalla competizione - e, quindi, anche l’annullamento dell’aggiudicazione già intervenuta - senza che ciò configuri causa atipica di esclusione, trattandosi di ipotesi riconducibile proprio all’art. 80, comma 1, lett. b) e comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016. 8) Conclude poi il Giudice di ultima istanza che nessun rilievo assume la dedotta ignoranza della condanna penale da parte della società.. e non incide sulla legittimità del provvedimento, la circostanza che il reato commesso fosse anteriore alla costituzione della società, risultando comunque integrata la corrispondente ca usa d’esclusione né rileva l’affermazione che il procuratore non esercitasse alcuna funzione nella società stessa, risultando in ogni caso titolare di tutti i poteri, ed essendo stato in realtà designato proprio per la sottoscrizione del contratto con il Comune. Con tali motivazioni è stato quindi respinto l’appello e confermata la legittimità dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti. Hai un quesito sul tema? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avvocato Aldo Lucarelli

  • Apertura Farmacia, la perimetrazione Comunale è modificabile?

    Torniamo a parlare di perimetrazione della sede farmaceutica, soprattutto ove manchino locali idonei all'apertura, è possibile proporre una istanza di riperimetrazione al Comune? La risposta dovrebbe essere affermativa, soprattutto se il Comune non ha adeguatamente ponderato gli interessi in gioco tra farmacie limitrofe ed accessibilità al servizio farmaceutico nelle zone di nuova istituzione. Questa la sintesi del pensiero del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di alcuni farmacisti attesa l’impossibilità di reperire un locale idoneo nell’ambito dell’originaria perimetrazione comunale e così nel bilanciamento degli interessi contrapposti tra farmacie esistenti e farmacie di nuova istituzione in zona sfornita di strutture idonee, viene ad essere privilegiata la possibilità di riesaminare la perimetrazione. Non si tratta di una vittoria netta ma di un “peso” che la Giustizia Amministrativa pone a carico del Comune che nell'esaminare le istanze di parametrazione territoriale deve comunque adeguatamente motivare e porre adeguata istruttoria soprattutto ove manchi il servizio nelle neo-istituite sedi e non vi sia la prova di un concreto pregiudizio per le farmacie esistenti. Per il Tar infatti l’amministrazione sarebbe obbligata “ad assumere ogni legittima iniziativa tale da consentire all’assegnatario della sede farmaceutica neo-istituita, di poter concretamente e tempestivamente porre in attività la farmacia e dare così corso allo svolgimento del relativo servizio pubblico in favore della collettività (dei residenti all’interno della fascia perimetrale), a prescindere dalla conclamata e documentata difficoltà – eminentemente pratica – di reperire un locale idoneo interno della suddetta fascia territoriale” Infatti l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, stabilisce che l’individuazione delle zone nelle quali collocare le farmacie è volta “al fine di … garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico” e quindi “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico … tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”; Conclude quindi il Tribunale Romano che il provvedimento di rigetto dell'istanza di riperimetrazione, laddove considera esclusivamente le esigenze, pur meritevoli di tutela, degli operatori economici (già) insediati in altre zone, viola l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012.. in quanto pretermette di valutare altre soluzioni alternative idonee ad assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” delle sedi farmaceutiche in modo da garantire comunque “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”... e non individua alcuna soluzione in grado di porre rimedio, anche in via transitoria, al grave disagio accertato in cui si trovano, tutt’ora, i cittadini che risiedono in quella parte del territorio comunale, limitandosi a respingere l’istanza dei ricorrenti; Giova tuttavia ricordare che in sede di revisione, se le amministrazioni comunali confermino il numero delle farmacie, l stesse dovranno verificare l’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico. “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”. (art. 2 Legge 2 aprile 1968, n. 475) Legale Oggi

  • Bonus&Edilizia: 10Consigli utili per evitare problemi!

    Attenzione al doppio contratto! 10 Consigli utili per affrontare un contratto edile di costruzione/ristrutturazione I materiali, le responsabilità, le vicende burocratiche, quante insidie, Ma oggi però il Bonus 110 è realtà! Con questo articolo cerchiamo di focalizzare i principali problemi pratici a cui si va incontro nel momento in cui ci si trova di fronte alla necessità di redigere un contratto per la costruzione o la ristrutturazione edile di una abitazione o per la realizzazione di un progetto. La prima cosa a cui pensare è quella di stabilire i termini dell'accordo, il tempo per la realizzazione. Avete mai pensato alla tela di penelope? Il giorno veniva tessuta, e la sera disfatta, con il risultato che il termine finale non arrivava mai! E bene per evitare brutte sorprese inserite sin da subito un termine di consegna, ma attenzione a non essere troppo esigenti, un termine troppo stretto porterà ad una sicura lotta, o nel caso peggiore ad una risoluzione per inadempimento. 1) Primo consiglio: inserite un termine di realizzazione comodo ma attenzione alla fine degli incentivi! Il termine avrà due funzioni, la prima sarà quella di organizzare i lavori, la seconda sarà quella di delimitare il perimetro entro cui il progetto dovrà essere terminato! Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo 2) Secondo consiglio: individuate attentamente il vostro desiderio, cosa volete ottenere dal contratto. Anche se appare paradossale, l'errore più comune nella redazione di un contratto è quello della corretta individuazione del suo oggetto, del suo scopo, di quello che materialmente è il traguardo finale. Sia esso un recinto, una abitazione, una istallazione, una ristrutturazione, il contratto dovrà correttamente individuare quale sia l'oggetto, e chiarire sin da subito cosa sia escluso. E' usuale infatti trovarsi difronte a contratti che recitano la clausola “chiavi in mano”, “pronto all'uso”, e bene in tali situazioni anche i piccoli accorgimenti o accessori devono ritenersi “inclusi” nel contratto senza che siano autonomamente individuati, cosa differente invece ove l'oggetto sia la “costruzione di un edificio” o la realizzazione di un opera, in questi casi solo gli elementi strutturali saranno compresi mentre gli accessori, gli arredi e quant'altro non funzionale all'oggetto principale, dovrà essere specificatamente accordato, con il calcolo dei relativi ulteriori costi. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo cooperative di abitazione a proprietà indivisa Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 3) Terzo Consiglio: Indicazione del costo finale e della tassazione. Individuate con attenzione il costo complessivo, e la tassazione applicabile. A volte nel contratto è indicata solo la somma senza l'indicazione della tassazione applicabile 4/10/22 %, a seconda se si tratti di una prima casa, di un opera di ristrutturazione ad aliquota agevolata, o di una aliquota normale. La tassazione spesso non è calcolata nei preventivi, oppure non è indicata nell'ammontare di un finanziamento, con il rischio di trovarsi esposti a variazioni di costo indipendenti dall'impresa e dovuti solo alla differenza tra quanto conteggiato senza tassazione rispetto al costo finito a carico dell'utente. Quindi fatevi indicare con precisione l'aliquota fiscale del progetto, e dei materiali e quindi il costo finale effettivo da sostenere al netto di eventuali sconti. Interventi principali o trainanti Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Interventi aggiuntivi o trainati Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico installazione di impianti solari fotovoltaici infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR). 4) Consiglio: Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento del vostro progetto rappresenterà il punto nevralgico della scelta da un progetto ad un altro, e nella scelta di un materiale rispetto ad un altro. La modalità di pagamento ed i tempi dello stesso saranno l'anima principale che determinerà la scelta del contraente. Fate quindi attenzione ai tempi del pagamento. Sarà possibile un pagamento dilazionato a giorni, oppure suddiviso a SAL o stati di avanzamento lavori. Immaginate infatti che l'oggetto del vostro contratto sia la costruzione di una abitazione, e quindi l'impresa vi chiederà delle somme a chiusura di fasi di avanzamento, come ad esempio al termine della progettazione, o alla realizzazione della struttura portante, o ancora alla posa in opera degli impianti. La modalità di pagamento ed i relativi termini, a volte molto dilazionati tra loro, costituiranno un elemento dirimente nella stesura del vostro contratto. 5) Pagamento – Finanziamento - Banca- Bonus E' altresì possibile che il vostro contratto sia finanziato da una banca o da un intermediario. E bene attenzione al tasso applicato, anche se in questo periodo storico i tassi sono ai minimi storici. Molto più complesso invece è la tempistica del finanziamento richiesto. Dopo aver avuto l'approvazione del finanziamento sarà necessario conoscere in anticipo quali siano i tempi di erogazione della banca per evitare di dover anticipare somme all'impresa che abbia iniziato i lavori. Ecco quindi che tornando al punto 1 di questo articolo, è necessario che i termini concessi all'impresa per i lavori siano allineati a quelli che la Banca vi ha indicato per l'erogazione del finanziamento relativo all''opera. Ancora più delicato è il problema relativo ai BONUS (Ristrutturazione/Sisma/Termico/Eco etc). In tal caso sarà necessario prima di procedere, aver valutato con il progettista unitamente ad un commercialista, l'impatto dei bonus e degli sgravi fiscali sui costi dell'impresa. E' anche possibile interpellare una Banca per verificare la possibilità di farsi anticipare il valore del Bonus da girare all'impresa al fine di abbattere i costi di costruzione. 6) Vantaggi dell'Ecobonus, La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi - di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) - di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013). Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 7) Materiali e Detrazione - art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) Nella scelta dei materiali fissate i prezzi del catalogo al tempo della consegna. Sovente potete imbattervi in fluttuazioni dei prezzi dovuti alla eccessiva domanda in un particolare periodo dell'anno. E' opportuno quindi che al momento della scelta il prezzo sia perfettamente individuato e conteggiato, con la specificazione che non sono ammesse variazioni di prezzo dall'ordine alla consegna. State molto attenti anche in questa fase ai termini di consegna, ed alle modalità della stessa. I termini di consegna condizioneranno sia il tempo del progetto che la spesa per l'impresa, avere un ' idea chiara sull'arrivo dei materiali o sulla disponibilità/reperibilità vi aiuterà a non avere soprese. Le alternative concesse dal decreto ai fini della detrazione. L’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi che accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere di optare alternativamente: per uno sconto in fattura da parte dei fornitori; per la cessione del credito maturato ad altri soggetti, comprese Banche. I crediti di imposta possono essere utilizzati anche in compensazione con le rate residue di detrazioni precedenti ma non usufruite. 8) Progettazione Rivolgetevi ad un professionista esperto. La corretta progettazione è infatti elemento principale per non avere intoppi durate la realizzazione. La progettazione richiede tempistiche che variano da Comune a Comune, informatevi prima di iniziare ed affidate la supervisione del contratto ad un Direttore dei lavori esperto. 9) Penali e Doppio Contratto Inserite delle penali per i ritardi e per le omissioni da parte delle imprese. Le penali dovranno prevedere un pagamento – congruo – ove non vengano raggiunti gli obiettivi che vi state prefissando. Si possono prevedere penali per i giorni di ritardo o per piccole variazioni dell'opera. Sta prendendo piede il meccanismo del doppio contratto, è il caso di Tizio che vende la stessa abitazione con due formule differenti, ad esempio con lo sconto Ecobonus e senza sconto Ecobonus, applicando nel primo caso il meccanismo dello sconto in fattura e nel secondo caso senza detto sconto. Tale prassi nasce dal timore che l'immobile non sia "pronto" alla data di scadenza delle detrazioni. Il doppio contratto non vi tutela da una diatriba sul costo, in quanto si tratta sempre di una sola transazione, e quindi di un unico accordo che avrà alla base una condizione sospensiva, o risolutiva. L'unica ipotesi in cui a mio parere possa valere il doppio contratto, è il caso in cui venga stipulato un terzo accordo "quadro" in cui si ci si accorda sul meccanismo del doppio contratto o della opzione sul costo. Dovrebbe essere inserita anche una clausola che preveda l'esclusione di un eventuale arricchimento ingiustificato da parte della ditta o del consumatore che abbia usufruito in parte delle detrazioni, o un meccanismo di ricalco del costo/prezzo al termine dei lavori nell'ipotesi in cui tali lavori non fossero completati alla data di scadenza delle detrazioni. 10) Assicurazione e Tutela Legale e Responsabilità Contraete un'assicurazione contro i rischi del cantiere, o del committente, e dormirete sogni tranquilli. Fatevi assistere da un legale per la realizzazione degli accordi con l' imprese o con la Banca e mettetevi al riparo da ogni imprevisto! Delicato tema riguarda infine le responsabilità previste per la fattibilità di un progetto con il beneficio dell'eco bonus. Il Decreto Rilancio prevede sia l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli oltre che una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. E' previsto poi l'obbligo per l'asseveratore di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata Ma attenzione che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Va inoltre precisato che fornitori ed i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Fonte: Agenzia delle Entrate. Decreto Rilancio D.L. 34/2020 Hai una necessità specifica? O un quesito? Sottoponi il tuo quesito, avrai una risposa in tempi brevissimi. Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia: ampliamento dei locali non viola la pianta organica?

    Ci è stato chiesto se è possibile con una unica autorizzazione per sede farmaceutica aprire dei locali contigui in ampliamento di quelli principali. Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione per far fronte a necessità operative sorte successivamente all'apertura? Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione in spazi NON contigui per far fronte a specifiche attività? La risposta alle due domane non è scontata.. Infatti mentre nel primo caso l'autorizzazione all'apertura di spazi già operativi è presente per una sede giá allestita che sarebbe oggetto di ampliamento, previo parere favore ed ispezione ASL (art. 111 TULS), ed all'interno della propria zona di competenza prevista in pianta organica; infatti ogni modifica che comporti ampliamento e/o variazione destinazione d'uso dei locali della farmacia indicati nel provvedimento di autorizzazione deve essere autorizzato dal Servizio farmaceutico, previa consegna della planimetria, ed ispezione, nel secondo caso, la possibilità di utilizzare locali NON contigui, ovvero non annessi puo' andare incontro alla problematiche inerenti da una parte l'autorizzazione all'apertura e dall'altro, il problema delle distanze e della pianta organica, con possibile simulazione di una doppio esercizio, chiaramente vincolato all'unicità dell'autorizzazione, col rischio quindi di essere un atto simulato, o nel caso peggiore in frode alla legge. E' opportuno infatti segnalare che di recente (Aprile 2022) il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimità dell'apertura in spazi non contigui alla Farmacia, MA nel limitato presupposto che l'autorizzazione Comunale fosse concessa alla Farmacia “autorizzando, nei suddetti locali, esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi” in premessa richiamata”, quindi di servizi extra non rientranti nella vendita dei farmaci. La motivazione utilizzata dal Comune, che in tale caso ha legittimato un ampliamento non contiguo, non è stata censurata dal Consiglio di Stato, a nostro avviso, non tanto perché era concessa la dislocazione in uno spazio, bensì perché, nell'ampliamento "l’esercizio di cui trattasi, piuttosto che integrare una nuova farmacia, aveva dato luogo ad un’ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009." Quindi possiamo concludere escludendo, per la seconda domanda prospettata, la legittimità di succursali di farmacia che non siano quelle previste dall'art. 116 del Testo Unico. Prima di chiudere uno sguardo alle Farmacie Succursali che non vanno quindi confuse con le sedi aggiuntive di una farmacia esistente. Ed infatti le farmacie succursali sono altra cosa, e sono quelle previste dall'art. 116 del TULS, sono farmacie che restano aperte per un limitato periodo dell'anno, fissato nel decreto di autorizzazione, nelle stazioni di cura, dove si verificano rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione. La valutazione della necessità di aprire una farmacia succursale è affidata all'Autorità Sanitaria Locale e la gestione della farmacia viene affidata al vincitore del concorso pubblico al quale possono partecipare solo i farmacisti titolari delle farmacie presenti nel Comune (ove esistano più farmacie) o della Provincia, qualora nel Comune interessato esista una sola farmacia. In quest'ultimo caso però la farmacia può anche essere assegnata direttamente dall'Autorità Sanitaria al titolare dell'unica farmacia esistente presente nel Comune. A parità di altre condizioni la farmacia viene assegnata al titolare della farmacia più vicina alla stazione di soggiorno e cura. . La farmacia succursale deve avere un farmacista direttore responsabile (art. 120 del TULS) ed è soggetta a tutte le norme previste per le farmacie ordinarie. Le farmacie succursali a loro volta vanno distinte dai dispensari farmaceutici, entrati nel nostro ordinamento con la L. 221/1968 di cui parliamo in altri Post. Ti interessa l'argomento? Seguici, o contattaci Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmaci, Aifa elimina la prescrizione per la pillola dei 5 giorni dopo.

    #Eliminata la prescrizione medica per la #pillola dei cinque giorni dopo anche per le donne minorenni Tale statuizione è stata assunta dal Consiglio di Stato a seguito della ricognizione di alcuni punti focali della disciplina, e precisamente. - E' stata confermata la competenza in materia dell’Aifa nel decidere i criteri in ordine alle prescrizioni dei farmaci per i quali ha rilasciato l’autorizzazione al commercio. - Tale competenza è da ritenersi esclusiva e riservata, non potendo quindi le singole Regioni regolare differentemente. - Punto di partenza nell’analisi è rappresentato senza dubbio dall’art. 32 della Costituzione a mente del quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. - L’art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833 prevede che i “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”, senza però specificare che cosa sia accertamento e che cosa sia trattamento sanitario. - Inoltre una lettura costituzionalmente orientata dell'auto-determinazione della persona, e della libertà sessuale sarebbero frustrati nel caso in cui si pretendesse, limitatamente al caso di specie la necessità del consenso dei genitori o dei tutori. Da tali premesse discende che è legittima la determina con la quale l’Aifa ha modificato il regime di fornitura del medicinale comunemente noto come “pillola dei cinque giorni dopo”, eliminando la necessità di ottenere una prescrizione medica per la sua assunzione anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto. Inoltre dagli studi scientifici risulta che la pillola dei 5 giorni dopo non deve essere confusa con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza, perché Il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione. Nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile Segui anche Farma&Diritto in tema di farmaci e farmacisti Diritto Sanitario a cura dell'Avv. Aldo Lucarelli fonte: Cons.St., sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 - Pres. ed Est. Corradino

  • Farmacia e società di capitali, le incompatibilità.

    Proponiamo la risposta fornita dal Consiglio di Stato nel tema delicato della sussistenza della incompatibilità in tema di Società, Farmacia e professione medica, alla luce del quesito sulla applicabilità alle società di capitali del regime delle incompatibilità creato per le persone fisiche, di cui alla legge 362 del 1991. La risposta - affermativa - è particolarmente importante perché si discosta dal filone che si era venuto a creare a seguito dell'apertura della giustizia in tema di professioni. Oggi invece si assiste ad un passo indietro, ove, le incompatibilità previste dalla legge 362 vengono applicate alle Società, seppure con opportune precisazioni, vediamo quali. La nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, l. n. 362 del 1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia; una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Home La clinica, esercita la professione medica.. L’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. L'incompatibilità mira evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita.... Va precisato ancora come non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale” Hai un quesito? Contattaci Differentemente, in assenza di una società unipersonale e quindi di una partecipazione totalitaria, (ma sempre ragionando in relazione ad un diverso tipo di incompatibilità) dovrebbe assumere rilevanza una partecipazione che comunque permetta di concorrere nella gestione della farmacia, nel senso di influenzarne le scelte aziendali. Il concetto di controllo.. Non rileverebbe quindi qualunque partecipazione sociale ma quella che possa dare al socio il controllo della società, nei modi gradatamente indicati dal citato art. 2359 e in presenza dei quali, come si è già osservato, opera la presunzione di direzione e coordinamento Soccorrono evidentemente le regole e gli istituti propri del diritto societario, nell’elaborazione offertane in primo luogo dalla giurisprudenza civile. Quindi: Non è possibile offrire in questa sede soluzioni all’insegna dell’automatismo, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione cui non a caso va comunicato, a norma dell’art. 8, comma 2, della l. 362/1991, lo statuto della società titolare della farmacia e “ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale”. Home CdS 5/2022. Seguici Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia: Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari, Incompatibilità.

    Società di capitali, farmacia e incompatibilità nello svolgimento della professione medica. #farmacia #incompatibilità Proponiamo la risposta fornita dal Consiglio di Stato nel tema delicato della sussistenza della incompatibilità in tema di Società, Farmacia e professione medica. La nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, l. n. 362 del 1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia; una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Home L’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. Va precisato ancora come non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale” Contattaci Differentemente, in assenza di una società unipersonale e quindi di una partecipazione totalitaria, (ma sempre ragionando in relazione ad un diverso tipo di incompatibilità) dovrebbe assumere rilevanza una partecipazione che comunque permetta di concorrere nella gestione della farmacia, nel senso di influenzarne le scelte aziendali. Non rileverebbe quindi qualunque partecipazione sociale ma quella che possa dare al socio il controllo della società, nei modi gradatamente indicati dal citato art. 2359 e in presenza dei quali, come si è già osservato, opera la presunzione di direzione e coordinamento Soccorrono evidentemente le regole e gli istituti propri del diritto societario, nell’elaborazione offertane in primo luogo dalla giurisprudenza civile. Quindi: Non è possibile offrire in questa sede soluzioni all’insegna dell’automatismo, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione cui non a caso va comunicato, a norma dell’art. 8, comma 2, della l. 362/1991, lo statuto della società titolare della farmacia e “ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale”. CdS 5/2022. Seguici Avv Aldo Lucarelli

  • Concorso Farmacie, il limite dei dieci anni e le quote minoritarie in una Srl.

    Il Consiglio di Stato con una spinta pronuncia elabora una teoria innovativa sul limite decennale per concorrere al concorso farmacie e cio' facendo compara la normativa in tema di appalto alla procedura concorsuale del concorso straordinario farmacie, Andiamo con ordine... il caso #farmacia #concorso #Puglia L’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968 stabilisce che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall’avvenuto trasferimento: il divieto di concorrere all’assegnazione di una farmacia comporterebbe l’impossibilità di assegnare una nuova farmacia al farmacista che abbia alienato la propria nell’arco dei dieci anni precedenti. Teorema pacifico e da un ventennio, in senso conforme addirittura C.d.S. n. 7467 dal 2004. Tuttavia tale limite oggi si scontra con l'innovativa posizione societaria di molte farmacie, a seguito della riforma 124 del 2017 e con la scissione farmacista persona fisica /farmacia. Ecco quindi che si potrebbero avere delle quote minoritarie, ininfluenti ai fini della titolarità della farmacia, dapprima inimmaginabili quando, in assenza della previsione societaria, non era possibile scindere la gestione dalla proprietà e suddividere in quote sociali la proprietà, quello che oggi è possibile con una società a responsabilità limitata, il modello societario preferito dalla stessa Adunanza n. 69 del Consiglio di Stato! Cosa accade quindi se il farmacista sia titolare di una quota minoritaria della sede farmaceutica, quota non rappresentante la titolarità? Nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ed ecco lo slancio innovativo: Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. La medesima ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale “perfetta”. E' pur vero che nel caso esaminato in sentenza, le quote erano state cedute medio tempore a causa di un provvedimento giudiziario, ma si è comunque aperta la breccia per differenziare il valore della quota societaria, ed attribuire quindi il peso e la responsabilità a quella quota societaria che possa rappresentare “titolarità della farmacia”, escludendo, per un principio di proporzionalità, la quota minoritaria ceduta, dai rigidi schemi del divieto decennale previsto dall'art. 12 della legge 475 del 1968. Home Un altro passo verso un nuovo diritto societario della farmacia, sempre meno vincolato agli schemi creati per rispondere ad una logica diversa, quella del farmacista persona fisica. Se ti è piaciuto l'argomento seguici o contattaci per ogni esigenza. segui il sito dedicato Farma&Diritto Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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