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  • Nuova farmacia, vecchia zona, chi deve individuarla?

    #concorsofarmacie #farmacia Ci è stato chiesto a chi spetti individuare la mappa delle farmacie, soprattutto per le nuove istituzioni, o per la modifica delle vecchie perimetrazioni che sono modificate a seguito dell'espansione delle città o della nascita di nuove sedi. Abbiamo già affrontato il tema della revisione delle piante organiche da parte degli Enti titolari, ovvero il Comune, così come è stato piu' volte ribadita la competenza all'interno del Comune da parte della Giunta Comunale, e non piu alla Regione, e cio' in ragione del maggior rapporto con il territorio che il Comune esplica nella vita quotidiana. L'attività del Comune è chiaramente una attività di carattere politico discrezionale, sorretta dai parametri di legge, secondo quelle che sono le direttrici del criterio demografico, o del criterio topografico. Elementi questi ormai di conoscenza comune. Quello che ci viene chiesto nel presente caso, una volta risolto il valore non vincolante del parere obbligatorio rilasciato dall'ordine dei farmacisti competente per territorio è la “criticabilità” della scelta operata dall'amministrazione in relazione all'istituzione in una determinata zona piuttosto che in un'altra. Hai un quesito? Scrivici. Ci siamo già occupati delle problematiche inerenti le distante tra una farmacia ed un'altra, così come è stata già esaminata la problematica su come calcolare la distanza, tramite il percorso pedonale, o quello piu' logico. Venendo così all’esame del caso qui richiesto è opportuno richiamare le parole del Consiglio di Stato in un recentissimo (2021) caso per il quale quindi “il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, d.l. n. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini; la decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali — come si è detto — sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà” . Vedi il Canale Diritto della Farmacia Dalla formula della norma di legge si ricava, in primo luogo, che sono appunto “diversi” i fattori che vengono in considerazione ai fini della scelta di una nuova sede farmaceutica cosicché non assume carattere decisivo quanto criticabile da un ricorrente farmacista a proposito della distribuzione dei residenti sul territorio di riferimento. Seguici sui Social Invero, come pure si è osservato, “la finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica. Il riferimento, contenuto nella da ultimo richiamata pronuncia, alla “ampia discrezionalità” dell’Amministrazione implica che trovi applicazione l’ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa (amministrazione) la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione”. Torna alla Home Non va infine trascurato il fatto che l'amministrazione deve rispettare i parametri di legge, (“una farmacia ogni 3300 abitanti”) previsto dalla legge n. 2/2012 nonché gli elementi del procedimento amministrativo tenendo conto “dello sviluppo urbanistico e demografico” della zona interessata dalla istituzione della sede farmaceutica interessata, e pertanto “al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle sedi esistenti, nonché tenendo conto della attuale localizzazione delle sedi esistenti” alla luce della pianta organica e del meccanismo di revisione della stessa imposto anch'esso dalla legge. In conclusione il Comune ha il diritto/potere di individuare le zone di competenza per l'istituzione di nuove sedi, nonché quello di monitorare la pianta organica, a sua volta revisionabile ogni biennio – anche su istanza di parte – con il solo limite della irrazionalità delle scelte effettuate, limite oltre il quale – sebbene sia difficile da dimostrare – subentrerebbe il sindacato del Giudice Amministrativo. Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Il Trasferimento della Farmacia, il caso delle soprannumerarie ed il concorso.

    il trasferimento di una farmacia è argomento spinoso che genera spesso conflittualità con i titolari di esercizi adiacenti il "perimetro" di azione della farmacia esistente. #farmacia Le legge di riferimento è chiara, prescrive infatti che chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la legge non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, essendo previsto quale unico requisito la distanza dei 200 metri, Contatti Né una motivazione addizionale puo' essere richiesta oltre i pareri (non vincolanti di cui abbiamo già parlato) resi da parte della Asl di riferimento e dell'ordine dei farmacisti. Addirittura il Tar ha precisato in un recente arresto che il Comune non è nemmeno tenuto ad effettuare in proprio le misurazioni, essendo sufficienti i rilievi - veritieri - del privato che ha provveduto ad effettuare l'istanza. Il trasferimento della sede è svincolato quindi da obblighi motivazionali particolarmente complessi che NON gravano sull'ente comunale. E per le farmacie soprannumerarie? Fatta salva la procedura concorsuale del concorso straordinario, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarieper decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, il tutto attenzione sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. E' solo il caso di precisare che la sede soprannumeraria non puo' essere soppressa ove sussista un gestore attivo. Le Regioni avviano procedure per effettuare, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze, il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti. Ove tali graduatorie vadano deserte per mancanza di domande "interne" di trasferimento, le stesse saranno assegnate mediante procedura regionale di concorso ordinario; Seguici Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia: il doppio vantaggio è vietato, in ogni modo si realizzi.

    Attenzione agli atti in frode alla legge. Scopo della legge è infatti evitare il “doppio vantaggio” consistente nella monetizzazione della precedente sede e nella assegnazione di una nuova sede tramite concorso. Questo in estrema sintesi il pensiero della giustizia amministrativa che ha analizzato una vicenda tecnica in cui il titolare di una farmacia in forma individuale ha dapprima “trasformato” la farmacia in società, per poi “donare” le quote ad un famigliare. Scopri il Canale Farmacia e Diritto Per la giustizia amministrativa tale pratica è scorretta e costituisce un contratto in frode alla legge in quanto di fatto realizza una fattispecie vietata dalle norme farmaceutiche, ovvero il divieto di vendite infra decennale – art. 12 legge 475/1968 e la contestuale doppia autorizzazione ex art. 112 Testo Unico. Hai un quesito? Contattaci Il ragionamento è il seguente. Ai fini concorsuale non è ammesso il farmacista che abbia trasferito la titolarità della farmacia nell'ultimo decennio. Tale norma deve essere coordinata con la previsione concorsuale che prevede lo scorrimento delle graduatorie, perchè? Perché solo rinunciando ad una sede di cui si è già titolari per poter accettare una nuova sede vinta a concorso, oppure rinunciando alla sede assegnata, si potrà avere l'effetto voluto dalla legge, che è appunto lo scorrimento delle graduatorie, evitando il “doppio vantaggio” a chi già possedeva una farmacia. l punto di equilibrio è ancora quello codificato nell’art. 112 comma 3 del RD 1265/1934, ossia la decadenza dall’autorizzazione per la vecchia farmacia nel momento in cui viene accettata e aperta la nuova sede. Rimani Aggiornato Seguici Già il Consiglio di Stato, sez. IV – 15/11/2004 n. 7468 - in epoca lontana dal concorso straordinario - aveva stabilito che l’art. 12 della L. 475/68, dopo aver introdotto il principio della trasferibilità della farmacia – sia pure con l'osservanza di talune restrizioni, al fine di impedire che si instauri un vero e proprio “commercio” – pone il divieto di “concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento”, al fine di evitare che il farmacista “riceva un doppio vantaggio dal conferimento per concorso di una sede farmaceutica e dalla vendita di una sede di cui sia precedentemente titolare”. Ha aggiunto che “la norma in questione pone un principio di alternatività tra conferimento di sede farmaceutica mediante concorso e trasferibilità di una diversa farmacia, che si esplica fino a precludere, non solo la partecipazione al concorso del farmacista che abbia alienato la propria farmacia, ma anche l'assegnazione della farmacia a seguito di concorso al farmacista che non rinunci alla precedente. Si evidenzia così … la stretta correlazione, sul duplice piano applicativo e interpretativo, che intercorre tra il divieto posto dall'art. 12 e il divieto di cumulo di cui all'art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, che si concreta nella fissazione di un principio di alternatività, imposto al farmacista ancorché rimesso alla sua scelta, tra rendersi assegnatario di una sede farmaceutica per concorso, rinunciando a quella precedente ai sensi dell'art. 112, e vendere la medesima sede di cui sia già titolare”. Ha chiarito in particolare che “Se tale è la ratio di sistema, è giocoforza ritenere che il divieto dell'art. 12 comporta l'impossibilità che al farmacista che abbia alienato una farmacia possa essere conferita una sede farmaceutica per concorso, indipendentemente dal momento (ovviamente nell'arco dei dieci anni) in cui avviene la vendita. In altri termini, se vende prima del concorso, egli non potrà partecipare allo stesso; se vende durante le procedure concorsuali, non potrà risultare assegnatario della sede, ancorché vincitore e, se già assegnatario all'esito della graduatoria, non potrà essere emesso il decreto di autorizzazione. Una volta autorizzato, poi, la questione nemmeno si pone, perché egli, per non decadere dal conferimento a seguito di concorso, è tenuto a rinunciare alla precedente titolarità”. Torna alla Home In definitiva lo scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia – anche di tipo rurale, poiché la norma non opera alcuna distinzione al riguardo – si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile. Ed in caso di Società ai sensi della legge 124/2017 ? Siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l'assetto societario”. Segui il canale "Farmaceutico". Legale Oggi. A cura dell' Avv Aldo Lucarelli In definitiva lo scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia – anche di tipo rurale, poiché la norma non opera alcuna distinzione al riguardo – si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile. Lo schermo societario copre gli atti elusivi? la risposta appare negativa, dopo l'ingresso nelle sentenze amministrative di analisi volte ad evidenziare la nullità di accordi in frode alla legge, quindi solo apparentemente corretti ma aventi "scopi illeciti", dove illecito è configurato in relazione ad una lex specialis come quella farmaceutica. 475/1968 e Testo unico R.d. 27 Luglio 1934 n. 1265.

  • Farmacia: trasformazione in Srl e Donazione, attenzione agli atti elusivi di leggi.

    Analizziamo il caso di un farmacista che abbia trasformato la propria farmacia in società e poi donato le quote ad un parente, quali conseguenze in chiave concorso? Si tratta di atto lecito, ma è valido ai fini concorsuali, oppure costituisce un modo indiretto per aggirare le norme? Attenzione, sebbene non vi sia "apparente" monetizzazione della precedente sede, si è realizzato di fatto di un trasferimento, vietato ai sensi dell'art. 12 della legge 475/1968 con l'ulteriore questione spinosa dell'atto in frode alla legge, vediamo il perché. Le due operazioni poste in essere - trasformazione della farmacia in Srl e successiva donazione delle quote detenute, producono – nella sostanza – l’effetto della cessione di farmacia in origine di proprietà del farmacista individuale ed ora configurabile come Società di capitali appartenente ad un altro soggetto. E' noto infatti che la cessione di quote non segue il rigido schema del trasferimento della titolarità dell'azienda ma attenzione ai contratti elusivi. In questo post non ci soffermiamo sui vantaggi che stanno spingendo molti farmacisti ad utilizzare lo schema societario ammesso dalla legge 12/2017 ed in particolare la Srl unipersonale. Hai un quesito? Contattaci Dalla titolarità piena della farmacia si transita alla perdita di ogni diritto dominicale sul patrimonio vantato, per effetto del meccanismo giuridico utilizzato (trasformazione e donazione. Il vecchio titolare quindi apparentemente potrebbe concorre per una sede posta a concorso in quanto almeno teoricamente non avrebbe "monetizzato" la precedente sede, e così non sarebbe incorso nel divieto di partecipazione infra decennale prescritto dall'art. 12 citato. Sei interessato? Seguici sui social Non è cosi. Per la giustizia amministrativa il divieto di cumulo dell’assegnazione, derivante dalla somma tra la vecchia titolarità trasformata e donata, e la nuova sede accettata a seguito di concorso realizza comunque quel “doppio vantaggio” economicamente apprezzabile che la norma di legge intende evitare. Ma perchè? Trasformazione e successiva donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge” La figura giuridica che emerge nella fattispecie è quella del negozio in frode alla legge. Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici. Nel codice civile l'articolo 1344 prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato. In effetti, la donazione delle proprie quote si pone in contrasto con la già evidenziata ratio legis, poiché impedisce la redistribuzione mediante scorrimento della sede farmaceutica di provenienza e così perpetua la perdurante titolarità a mezzo di un prossimo congiunto (sotto la propria direzione): l’inibita monetizzazione contestuale è analoga al consolidamento della voce patrimoniale attiva. Quindi dalla giurisprudenza amministrativa emergono dubbi sull'uso distorto o elusivo dei meccanismi societari, lo scopo vietato raggiunto dalla combinazione di contratti leciti è sanzionabile dall'ordinamento. Appare chiaro tuttavia che il legislatore stia procedendo ad una giustizia "sostanziale" nel senso di colpire fenomeni elusivi realizzati con schemi societari, solo formalmente corretti. Siamo all'inizio, come ha dimostrato il Consiglio di Stato nella remissione all'adunanza plenaria per risolvere l'arduo quesito delle incompatibilità relative all'oggetto sociale di società partecipate, il caso Marche. Torna alla Home Ti è piaciuto l'argomento? Segui il canale Farmaceutico. Avv. Aldo Lucarelli Trasformazione farmacia in Srl e successiva donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge” ove utilizzati per aggirare i divieti imposti dall'art. 12 della Legge 475/1968. La figura giuridica che emerge nella fattispecie è quella del negozio in frode alla legge.

  • Covid 19 - TAR Lazio accoglie ricorso sulla “vigilante attesa” ora medici liberi di intervenire? No.

    Aggiorniamo la notizia di qualche giorno fa alla luce del decreto del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar Lazio qui riportata in tema Covid-19 e autonomia medica. Vediamo il perché. Home Il Tar Lazio dopo la sospensione dello scorso marzo 2021, ha annullato il contenuto della nota ministeriale aggiornata all’aprile 2021 con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una "vigilante attesa" e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, «si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale». Il Tar annulla la circolare del ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la "vigilante attesa" nei primi giorni d'insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Afferma il Tar - In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica". Secondo il Tar del Lazio il "contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale” Seguici Il medico quindi tornava libero di agire secondo la propria professonalità scienza coscienza e deontologia, svincolato da regole prestabilite e sotto la propria responsabilità. La pronuncia quindi sembrava ristabilire una certa autonomia medica, lasciando i medici svincolati dalle prescrizioni, e tornado ad un principio di scienza e coscienza secondo professionalità. Così' era stata accolta e commentata la sentenza del Tar Lazio. Tuttavia qualche giorno dopo, ovvero il 19 gennaio 2022 - il Consiglio di Stato ha deciso per la sospensione della sentenza, in quanto "Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell’Aifa e la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19." Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19. Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto. Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente. La vicenda è ancora in itinere, ora la palla passa alla fase merito del Consiglio di Stato il prossimo febbraio. CdS 207/2022 - Presidente Frattini - Aifa - Covid 19 - Legale Oggi

  • Le incompatibilità nelle società di capitali titolari di Farmacia.

    Quali sono le incompatibilità sussistenti per un socio non farmacista di una società di capitali che è titolare di una farmacia? Si applicano anche ai soci - non farmacisti - le incompatibilità dell'art. 8 della legge 362/1991? Per rispondere al quesito richiamiamo la ricostruzione operata di recente dalla Corte costituzionale così come recepita dal Consiglio di Stato. Oggetto del giudizio costituzionale era l’art. 8, comma 1, lett. c), della l. n. 362d el 1991, il quale dispone l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. L’impostazione licenziata come conforme a costituzione è quella per cui “la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia”, ma può applicarsi “solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia”. A giudizio della Corte il punto decisivo per determinare l’incompatibilità è, pertanto, proprio il collegamento o meno con la effettiva “gestione” della farmacia. Seguici e Rimani Aggiornato In aggiunta ad argomenti di esegesi testuale, la Corte ha osservato, su un piano sistematico, come “l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Contattaci Se hai un Quesito Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Torna alla Home Legale Oggi

  • Edilizia: Acquisto su carta, quali garanzie per l'acquirente?

    Oggi la legge è chiara, il preliminare su immobile da costruire deve garantire l'acquirente, scopriamo come. La normativa di settore è dettata dal decreto legislativo 122 del 2005 che è stato recentemente emendato dal Codice della Crisi di Impresa nel 2019 nella parte centrale del testo, la piu' importante per quel che ci riguarda. Il primo punto – stabilito nell'articolo 6 – è che il contratto preliminare o il contratto relativo al trasferimento di diritti reali di godimento su immobile da costruire deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale atto quindi sarà demandato ad un Notaio al quale è imposto di seguire tutte le prescrizioni della nuova legge ed in particolare la verifica sulla stipula della fideiussione obbligatoria per il costruttore oltre che della polizza assicurativa all'atto del trasferimento. Sono queste due le chiavi portanti della norma oltre che il Fondo indennitario su cui si tornerà piu' avanti. Il costruttore infatti è obbligato, a pena di nullita' del contratto (nullità che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente) a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale di Torino nella pronuncia del 29.09.2021 tale garanzia fideiussoria concerne anche le somme versate dall’acquirente a titolo non di acconto, bensì di “caparra confirmatoria” ex art. 1385 c.c.. La fideiussione deve garantire sia il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi ma anche nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo. La fideiussione quindi va a garantire a sua volta l'obbligo di stipula dell'assicurazione a cui il costruttore è tenuto. La mancata consegna dal costruttore all'acquirente della polizza assicurativa determina la nullità del contratto stipulato. Ma anche in questo caso la nullità potrà essere fatta valere solo dall'acquirente, e ciò con il chiaro scopo di evitare la comminatoria di una nullità strumentale fatta valere dal costruttore. Trattasi quindi di nullità relativa. Ma a cosa serve l'assicurazione indennitaria? La polizza assicurativa indennitaria prevista dalla legge avrà durata decennale e sarà a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori è volta alla copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ecco quindi che il ruolo del Notaio, nel su menzionato modello di contratto da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, riveste un ruolo centrale per l'individuazione della fideiussione e la menzione della polizza assicurativa nel successivo contratto di alienazione. Sussistono poi tutta una serie di ulteriori garanzie come: - diritto di prelazione per il promissario acquirente - esenzione dalla revocatoria fallimentare - Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti che non hanno ottenuto l'immobile. E' opportuno precisare che le garanzie descritte scattano al verificarsi di uno stato di crisi del costruttore, secondo standard ben individuati e precisamente si intende verificata la "cristi del costruttore" in una delle seguenti date: a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. Un buon compromesso per l'acquisto dell'immobile, soprattutto in questo periodo di Bonus, consentirà di dormire sogni tranquilli Sei un costruttore, o un acquirente? Hai domande sull'argomento? Legale Oggi

  • Recupero Borghi e Centri Urbani, è arrivato il bando.

    Piccoli Comuni con residenti fino a 5.000 abitanti, nonché i Comuni istituiti con la fusione tra centri che hanno, ognuno, popolazione fino a 5.000 abitanti ma non solo. Per poter beneficiare dei finanziamenti non basta il numero di abitanti, devono essere comuni collocati in aree interessate da: – dissesto idrogeologico; – decremento della popolazione residente; – disagio insediativo; – inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. Oggi però il piano si puó estendere ad altre tipologia di Comuni. Tipologia di interventi ammissibili Recupero e la riqualificazione dei centri storici All’interno dei centri storici, i Comuni possono individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie. Si tratta di interventi di: risanamento; conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; miglioramento dei servizi Banda ultralarga Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti di connessione veloce e ultraveloce possono essere destinatarie delle risorse previste in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015. Stampa quotidiana Previste misure per garantire la vendita dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Prodotti a chilometro zero La legge prevede la promozione del consumo e della commercializzazione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Parliamo di prodotti il cui luogo di produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto. Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane La legge dispone la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo a: collegamento delle scuole poste in tali aree; coordinamento tra i servizi, pubblici e privati; collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione; informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative. Servizi È prevista la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica e postale. Questo per quanto concerne la legge salva Borghi N. 157/2017 cosi come attuata dal DPCM del 23 luglio 2021 con l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti che potranno beneficiare delle risorse concesse dalla cosiddetta legge “Realacci” per opere di riqualificazione e recupero dei centri storici nonché per la valorizzazione dei medesimi comuni (L. 6 ottobre 2017, n. 158). Ma non solo infatti nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 20 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 Sul sito del Ministero. Il piano vale sia per gli investimenti su beni Immobili che per beni Mobili inoltre al contributo concesso sulla base dell’Avviso pubblicato è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. per Approfondimenti Contattaci Seguici sui Social Legale Oggi

  • Separazione e Divorzio senza Legale, conviene veramente?

    Come ormai ben noto oggi è possibile procedere alla separazione civile, e quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - divorzio - senza ricorrere al Tribunale, ed almeno teoricamente, anche senza farsi assistere da un avvocato. La procedura è molto semplice, basterà recarsi presso l'ufficio dello stato civile ove si è contratto il matrimonio civile e richiedere in un primo accesso la raccolta dei documenti da parte dell'ufficio, soprattutto ove uno dei due coniugi non sia dello stesso Comune, e quindi faccia riferimento ad un differente ufficio anagrafico. Reperiti i documenti, l'ufficiale dello stato civile convocherà per due volte i coniugi i quali dovranno manifestare la volontà di dar luogo alla separazione, elemento che dovrà essere confermato dopo 30 giorni dal primo incontro. I requisiti per procedere in Comuni sono 1) l'assenza di pretese economiche, ivi incluse questioni di carattere patrimoniale (si pensi alla casa coniugale); 2) l'assenza di figli minori, incapaci o se maggiorenni non autosufficienti. L'ufficiale dello Stato civile quindi previo assenso delle parti annoterà la separazione sull'atto di matrimonio, all'esito della 2a convocazione. Tale iter dovrà essere ripetuto all'esito dei 6 mesi per dar vita al Divorzio. Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono: L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto, mentre non potranno essere oggetto di accordo i trasferimenti patrimoniali. Si evidenzia che l'ufficiale dello Stato civile, o il Sindaco non potranno entrare nel merito degli accordi. I trasferimenti immobiliari, così come ogni ulteriore accordo dovrà essere regolato tra le parti o mediante contratto o tramite notaio, con rischi e costi connessi che renderebbero inutile l'aver avviato la procedura dinanzi al Comune. Sulla impossibilità di procedere ai trasferimenti immobiliari, e sulla importanza invece di procedere tramite Tribunale è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21761, 29 luglio 2021 le Sezioni Unite ha chiarito la piena validità delle clausole negli accordi di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili in favore dell’altro coniuge o dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) ai fini del mantenimento, ritenendo anche possibile procedere a immediata trascrizione dell’accordo (dopo la sentenza di divorzio o l’omologazione), senza la necessità di procedere per atto notarile per rendere valido il trasferimento, essendo l’accordo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, in quanto tale considerabile come atto pubblico ex art. 2699 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso. Tale aspetto potrà fari riflettere sulla reale necessità o meno della modalità di separazione tramite Tribunale o mediante procedura semplificata Comunale. Ti serve un aiuto per inquadrare la vicenda? Contatta il Blog! Legale Oggi

  • Autorizzazione Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio.

    Facciamo il punto: La decadenza dall'autorizzazione della farmacia è prevista nei casi dell'art. 113 del Testo unico, per quello che qui interessa: A), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, e D) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; Cosa accade se a seguito del fallimento la farmacia viene chiusa per oltre 15 giorni, e la decadenza venga disposta non a causa diretta del fallimento, ma a causa della perdurante chiusura prevista dal comma d) dell'art. 113? Orbene il Tar Lazio nella recentissima pronuncia ha risposto che: “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” Infatti “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura. Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435); Autorizzazione della Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio. Tar Lazio n. 10708/2021. Puo' interessarti anche: "Diritto Farmaceutico" Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Edilizia ed Urbanistica: Per l'abuso edilizio, il prefetto interviene se il Comune è fermo!

    Quante volte è giunta la notizia di un accertato abuso edilizio a cui tuttavia non è seguita nessuna attività ripristinatoria da parte del Comune? Con la legge 120 del 11 settembre 2020 per fare fronte alla sempre crescente carico di lavoro a cui sono soggetti gli uffici tecnici dei Comuni, ed ancor di piu' al fine di ovviare alle inerzie dei Comuni italiani, è stato disposta la modifica dell'art. 41 del testo unico in tema di leggi edilizie, DPR 380/01 che ha previsto l'intervento diretto del Prefetto in caso di inerzia degli uffici comunali per i casi di abusi edilizi da rimuovere con demolizione accertata. Infatti in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento esecutivo di abbattimento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Al fine di coordinare i rapporti tra Prefettura e Comune, è inoltre previsto che entro il termine di 180 giorni i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Va tuttavia precisato che il potere del Prefetto è un potere "sussidiario" ed in caso di inerzia da parte del Comune, tant'è che la Cassazione nella pronuncia 46194/2021 ha precisato che la nuova legge (120/2020) non ha inciso sulle attribuzioni del giudice dell’esecuzione di sospendere o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna. L'intervento del Prefetto quindi rimane un rimedio "ulteriore" e soggetto a precisi limiti. Legale Oggi

  • Aste: L'acquisto dell'immobile all'asta

    L'acquisto di un immobile oggi è una prassi molto diffusa, meno pratico invece è capire come procedere all'acquisto di un bene sia esso mobile o immobile con la procedura telematica dettata dal Governo tramite la piattaforma nazionale del Portale Telematico. Per prima cosa è necessario individuare l'immobile che interessa, o il bene mobile che si intende acquistare. E' possibile consultare gli avvisi oggi disponibili sui siti nazionali governativi o privati, ne esistono diversi da astegiudiziarie.it ad idealista.it a kijiji.it casa.it o immobiliare.it, o altri, (ci scusino se non citati) ogni sito rimanderà all'asta di riferimento ove è necessario verificare una serie di dati e precisamente: tipo di asta, telematica o tradizionale, data di vendita, data di presentazione dell' offerta , modalità di pagamento, soglia minima di offerta. Questi dati servono a confezionare la domanda, ma non sono sufficienti. Sarà necessario infatti individuare ancora il professionista incaricato, sia esso un Notaio, un Avvocato o un Commercialista, nonché l'autorità di riferimento, Tribunale, il luogo ed il numero di registro. Quest'ultimo - il numero di registro - è infatti utile per rintracciare la pratica presso il Tribunale ove è avviata la procedura, ma attenzione per accedere all'intero fascicolo consigliamo l'ausilio di un legale che segua la pratica. Non è ancora tutto. E' necessario quindi una volta individuati tutti i dati su riportati, consultare la documentazione dell'asta e precisamente l'avviso di vendita redatto dal professionista con tutte le indicazioni per procedere alla domanda di partecipazione ed alla somma minima necessaria per procedere (di solito il 10% della somma offerta), e la somma base chiamata offerta minima, solitamente individuata nel 75% della somma base d'asta. Non dimenticate però che l'atto piu' utile per avere una visione di cio' che si sta cercando di acquistare sarà la Consulenza del Tecnico depositata in Tribunale, e pubblicata unitamente all'avviso di asta sui siti internet descritti, o reperibile a richiesta presso il Delegato alla vendita. Nella Consulenza Tecnica e nella relazione notarile ad essa annessa, sarà possibile rintracciare la "storia" dell'immobile, la consistenza urbanistica, i rapporti con i creditori ipotecari ed ogni altra informazione degna di nota. La consulenza tecnica sarà quindi la carta di identità dell'immobile da acquistare. Tornado all'offerta invece, la somma pari al 75% del prezzo base sarà infatti sufficiente - ove siate fortunati - solo ove non vi siano offerte poste alla base d'asta, e non ci sia quindi la gara sulle offerte, ove prevista. Sarà quindi poi necessario procedere alla presentazione dell'offerta, nelle modalità stabilite, che saranno tradizionali cartacee o, come piu' spesso ora accade, telematiche, tramite PEC. Una volta partecipata alla gara, buona fortuna e vinca il migliore! Se hai domande su come orientarti nelle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, sia telematiche che tradizionali contattaci e potremo guidarti passo per passo. L'acquisto dell'immobile all'asta conviene ma attenzione ai passaggi necessari per l'offerta telematica. Leggi la guida. Studio Legale Angelini Lucarelli LegaleOggi

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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