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Angelini Lucarelli
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- Responsabilità medica: Quale è il peso della malattia pregressa?
Profili di responsabilità medica: l'incidenza causale della patologia pregressa della madre ai fini della menomazione di cui è affetto figlio, va valutata tenendo presente la differenza tra la “neutralizzazione” e la “riduzione” della patologia pregressa da parte del sanitario che ha agito. La Cassazione ha dettato le linee guida in termini di risarcimento su un tema complesso e delicato come le patologie pregresse e l'incidenza sul successivo caso di mala sanità. Che valore hanno gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale, gli stessi possono essere neutralizzati o circoscritti dal corretto operato sanitario, ma la valutazione legale è ben differente, vediamo il perché. Sul piano logico non possono essere assimilate la neutralizzazione e la riduzione degli esiti della patologia pregressa perché, essendo diverse le conseguenze giuridiche dei due presupposti di fatto evidenziati, si cade in un'inconciliabile contraddizione ove li si equipari ai fini della determinazione del danno risarcibile. Ove infatti l'intervento sanitario sarebbe stato in grado di neutralizzare la patologia pregressa non si sarebbe posto un problema di concausa di lesione con il successivo caso di malasanità ed è corretto concludere nel senso della irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile. Ove invece le conseguenze del fattore naturale sarebbero state soltanto ridotte dal tempestivo intervento sanitario, l'incidenza delle stesse al livello della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ. non si sarebbe potuta negare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 514 del 2020, n. 28986 del 2019, n. 28990 del 2019). Sul punto vale infatti quindi il seguente principio di diritto delineato dalla Cassazione: lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata; la concausa della lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano della causalità materiale; la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito; saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; le menomazioni coesistenti sono di norma e salvo specificità del caso concreto irrilevanti ai fini della liquidazione; le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a), partendo dal valore (b); resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove la rigida applicazione del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa e deve collegarvi il conforme effetto giuridico. Il risarcimento quindi sarà quantificato in base a tali parametri. Legale Oggi a cura di aldo lucarelli Corte di Cassazione Sent. n. 32657/2021- Responsabilità medica
- Mala Sanità, Errore Medico, Errore di Diagnosi, che caos, come iniziare?
Capire se si è stati vittima di un caso di mala sanità non è impresa semplice. Occorre in in via preliminare capire quale fosse la situazione del paziente, e quale fosse la misura giusta di intervento da parte dei sanitari. Non ogni caso, per quanto doloroso, porta ad un caso di mala sanità, così come non ogni diagnosi contestata porta ad un errore medico da risarcire, evitare di cadere nelle trappole di facili illusioni risarcitorie è il primo passo. E' opportuno quindi non cadere preda di facili pubblicità, e ponderare quale fosse la posizione del paziente e quale è stata la risposta del sistema sanitario. Oggi la legge consente di accedere a consulenze preventive (ATP) per comprendere quale sia la situazione del potenziale danno e procedere quindi ad una mediazione con la controparte medica, e/o l'assicurazione, o l'azienda sanitaria, senza avviarsi in cause legali, il tutto nel giro di poche settimane. Prima di tutto quindi è necessario rivolgersi ad un consulente medico legale per capire la diagnosi medica ricevuta sulla base della situazione di fatto, e quindi solo dopo aver avuto un consulto medico/legale sarà possibile valutare la possibilità di un risarcimento. Oggi l'orientamento predominante è quello di attribuire una responsabilità medico/sanitaria, del singolo medico e/o della struttura ove non siano state rispettate le linee guida dettate per quella determinata patologia, oppure ove vi sia una evidente erronea valutazione della situazione clinica del paziente, e quindi una evidente errata diagnosi o un ingiustificato allontanamento dalla migliore prassi medica da seguire. Sussiste poi il rapporto con le assicurazioni mediche del sanitario e della struttura, e quindi la trattativa su quale sia l'importo del risarcimento del danno risarcibile al paziente danneggiato, o nel caso peggiore agli eredi del malcapitato, vittima di mala sanità. Rivolgiti a noi - senza alcun impegno - per avere un primo consulto e per orientarti nella ricerca della verità clinica e nel giusto risarcimento. Legale Oggi
- La Rotazione negli appalti, e la normativa di emergenza Covid.
Il decreto DL 76/2020 art 1, ha dettato una normativa semplificativa per il periodo di emergenza Covid anche in in tema di rotazione negli affidamenti diretti ovvero quelli sotto la soglia dell’art 35. Ma tale legislazione "emergenziale" non può prescindere dalla rotazione di cui all'art. 36 del codice degli appalti, con conseguente domanda di annullamento del contratto in caso di ricorso da parte del controininteressato potenzialmente leso, e senza che si possa giungere ad una valutazione prognostica negativa sulle capacità degli operatori che andrà valutata solo all'esito della indetta procedura negoziata. Questi i principi desumibili dalla giurisprudenza amministrativa del 2021 dei Tar (Calabria 531/21, Genova 1052/2021) e del Consiglio di Stato n.2292/2021. Facciamo il punto sulla rotazione prevista dell'art. 36 del Codice degli Appalti cos' come delineato dalla recente giurisprudenza della giustizia amministrativa. Secondo il CdS 2292/2021 “La rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente”. Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” A completamento del quadro sopra delineato vi è la precisazione che il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento. (CdS 2655/2020). All’annullamento della aggiudicazione consegue la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. che rimette al giudice di stabilire se dichiarare inefficace il contratto, “fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”. LegaleOggi
- Concorso Farmacie: è possibile sopprimere una farmacia per calo demografico nel Comune?
Il caso è stato esaminato dal Consiglio di Stato che nella recentissima sentenza dello scorso 24 Novembre ha statuito la mancanza di un meccanismo automatico tra il calo demografico e la soppressione della sede, sopratutto ove questa sia stata assegnata a seguito del concorso straordinario faramcie, tantoppiù che i Comuni mantengono una discrezione al fine di favorire la fruizione del servizio farmaceutico. Ha precisato il Consiglio di Stato che “l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate” e quindi “la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959). In conclusione la revisione della pianta organica, su istanza di parte, con richiesta di soppressione della sede per calo demografico, sarà valutabile solo ove la sede soprannumeraria non risulti assegnata ed accettata all'esito del concorso, tantoppiù che il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta,a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”; L'istanza di revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale tuttavia ad avviso di chi scrive, rimane il principale, se non l'unico rimedio di verifica della effettività tra sedi esistenti, e popolazione residente, a garanzia del servizio e tutela delle farmacie già operanti. Contatta lo studio per una consulenza specifica per la Tua esigenza. Potrebbe anche interessarti - Gestione Provvisoria Farmacia - Gestione Cumulativa della Farmacia - Concorso Farmacie, il punteggio delle rurali - Farmacia: No a seconda sede farmacia! Concorso Farmacia Cumulo Gestione Punteggio Farmacie Rurali Farmacia Soprannumeraria Concorso Farmacie Gestione Provvisoria Concorso Straordinario Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie 2021 ed il diritto Comunitario.
Nuova pronuncia in tema di Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato” “Dalla attenta lettura delle due disposizioni (art. 9, l. n. 221/1968 e l. n. 362/1991 e, quindi, art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994 alla quale la prima rinvia) e dalla ratio alle stesse sottesa il Collegio ritiene di dover concludere che non ci si trova di fronte a norme di contenuto quasi antitetico - di cui la speciale (che prevederebbe l’attribuzione di punti in deroga al tetto dei 35 punti per l’esperienza professionale) prevale sulla generale (che prevede, invece, il tetto massimo di 35 punti), - ma a norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.” questo il principio ribadito nella pronuncia, a cui si aggiungono però alcune innovative considerazioni e motivazioni di stampo Comunitario, “Il combinato disposto della l. n. 221 del 1968 e della l. n. 362 del 1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 298 del 1994).” soggiunge quindi il CdS che “l’attribuzione di un peso ponderale - sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali - esporrebbe il nostro sistema regolatorio a dubbi di compatibilità comunitaria nella misura in cui l’attribuzione per intero della maggiorazione per ruralità si risolvesse in un vantaggio competitivo eccessivo in favore dei cittadini residenti (i soli, tendenzialmente, ad aver potuto ed in una discriminazione dissimulata in danno dei non residenti, che potrebbe in definitiva rendere eccessivamente gravoso il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) di cittadini provenienti da altri Paesi membri dell’Unione europea, che volessero accedere in Italia all’esercizio dell’attività farmaceutica (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07).“ “Ne consegue che anche una lettura interpretativa comunitariamente orientata delle disposizioni normative dinanzi citate suggerisce di aderire alla soluzione del cumulo temperato della maggiorazione per ruralità, da riconoscere cioè pur sempre nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente.” Per un quesito specifico o per una consulenza visita la sezione "farmaceutico". Legale Oggi Pronuncia del Consiglio di Stato sul concorso straordinario Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato”
- Trasferire la Farmacia in una nuova sede?
E' possibile entro i 200 metri ma attenzione a come misurare la distanza! E' questa la sintesi ricostruita dal Tar Lazio nella sentenza del 28 aprile 2021 al termine di una disputa di confini tra colleghi farmacisti in pieno centro città! Hai un quesito? ecco i punti salienti della vicenda: L’art. 1 della legge n. 468/1975, dispone che “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”; l’art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 prevede che “il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”. Ma attenzione che la norma non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, limitandosi a prevedere l’accertamento del rispetto della distanza minima di 200 metri tra gli esercizi commerciali, in quanto la distribuzione organica delle farmacie sul territorio avviene sulla base di un atto di programmazione regionale costituito dalla c.d. pianta organica alla cui formazione partecipano il Comune, le ASL e l’Ordine dei Farmacisti. Infatti la ripartizione del territorio comunale in zone di pertinenza delle singole farmacie assicura l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio e conseguentemente garantisce la tutela dell’interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico. Il Tar osserva che l’art. 1 della legge n. 475/68 dispone che “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie” e quindi “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”. (cfr. Cons. Stato, III, 6.8.2018, n. 4832; T.A.R. Lazio, Latina, 6.4.2017 n. 229). Ne discende, ad avviso del Collegio, che appare condivisibile la metodologia utilizzata dai tecnici di Roma Capitale che hanno eseguito la misurazione ritenuta maggiormente corretta tenendo conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso. E’ evidente, infatti, che l’approccio metodologico da ultimo indicato non solo non è conforme al concetto di “percorso pedonale più breve” precisato dalla giurisprudenza, ma si presta ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica. A ciò va aggiunto che, la norma relativa alle distanze minime fra farmacie, funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio ma pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che, nei casi dubbi, va data prevalenza all’interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell’attività economica. In tale quadro, deve ritenersi possibile muoversi all'interno della pianta organica comunale. Potrebbe interessarti: - Pianta Organica vecchie e nuove questioni - E' possibile sopprimere una sede di farmacia - Concorso Straordinario Farmacie Per un quesito specifico o per una consulenza visita la sezione "farmaceutico". Normativa di riferimento: legge n. 475/68 Avv. Aldo Lucarelli
- Niente Sanzioni se non vi sono periferiche di gioco Totem ed internet point salvi?
E' stata emanata recentemente la sentenza della Cassazione Civile n. 29646/2020 secondo cui finalmente sono stati individuati i requisiti dei video terminali soggetti alla sanzione amministrativa fino a 50.000 euro. Per la Cassazione costituisce apparecchio videoterminale soggetto a sanzione (art. 110 comma 9 lettera F-ter)l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera B, TULPS da collegare alla rete telematica del sistema di gioco ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco della connessione per la trasmissione dei dati nonché dei dispositivi di inserimento lettura ed erogazione di denaro carte o ticket" Ecco l'innovativo passo della sentenza 29646/2020 del 28.12.2020: Sarà necessario attendere l'applicazione di questo principio di diritto, ora però sono delineati confini che dovrebbero tenere indenni tutti quegli esercenti che non hanno dispositivi con periferiche o dispostivi ad hoc di inserimento, lettura ed erogazione di denaro o carte o ticket come gli internet point o gli internet corner, o Bar con Totem privi delle citate periferiche. Prima di questa pronuncia imperava una pericolosa confusione che ha esposto Bar ed Esercenti a multe di decine di mila euro, motivo per cui pendono molte cause presso i Tribunali Italiani. Cassazione 29646 2020 Gioco Totem art. 110 TULPS Legale Oggi
- Privacy ed il regolamento GdPR.
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali è direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Anche gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno adeguarsi I dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc, ed il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale. La divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia. La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto. Al fine di evitare i pericoli della perdita di tali dati, gli avvocati dovranno prestare particolare attenzione a che: Le finalità di trattamento dei dati e la loro trasmissione siano chiaramente definite; Le misure di sicurezza (tanto informatica che fisica) siano precisamente individuate, definite e attuate; Le persone coinvolte (segreteria, praticanti, colleghi, collaboratori a qualsiasi titolo) siano adeguatamente informate e coinvolte nel processo di protezione dei dati personali. L’avvocato dovrà anche tenere presente che il progresso tecnologico deve comunque rispettare gli obblighi deontologici e normativi: pertanto, anche nelle ipotesi in cui lo studio abbia esternalizzato a terzi alcuni servizi (ad esempio l’utilizzo di una segreteria virtuale, la conservazione dei dati su cloud), o utilizzi propri mezzi di comunicazione a terzi (sito web, blog, servizi di consultazione on line, utilizzo di siti terzi), dovrà prestare la massima attenzione a che i dati siano trattati in modo sicuro e nel rispetto delle norme. Il nuovo Regolamento, oltre ad individuare i principi cui ci si deve attenere ai fini della protezione dei dati del cliente, consente all’avvocato nuovi spazi di intervento professionale: quali giuristi in possesso di particolari competenze potranno infatti prestare consulenza in materia di privacy ai loro clienti, e rivestire le funzioni di responsabile della protezione dei dati, ove in possesso anche di competenze tecniche specifiche. Il Blog ha introdotto gli standard richiesti dal Regolamento UE 679/2016 ed è in grado di assistere l'utente nelle problematiche inerenti il rispetto dei nuovi principi di derivanzione comunitaria.
- Il COVID 19, nuovo motivo di separazione?
Sono in repentino aumento le crisi coniugali a causa della pandemia che induce o a volte obbliga a modificare radicalmente le proprie abitudini e di conseguenza quelle della coppia. Non si può attribuire al solo LOCKDOWN l'impennata avutasi delle separazioni, perché se è vero che la “ convivenza forzata” già subita e che forse anche quella che si profila all'orizzonte, ha incrementato ulteriormente il ricorso alla separazione tra coniugi, è pur vero che la coppia che prende tale decisione era già traballante, e l'equilibrio si fondava sul fatto di essere lontani per svariate ore del giorno per motivi lavorativi, il che consentiva di incontrare altre persone se non addirittura anche “l'amante” e sopportare così il tran tran familiare... Con il venir meno delle “evasioni lavorative” e di quelle “conviviali” cui tutti siamo obbligati per l'emergenza sanitaria, nel rispetto dei numerosi DPCM causa Covid 19, la situazione all'interno delle famiglie ha generato l'incremento dei ricorsi per separazione sia consensuali che giudiziali oltre ai divorzi. E' da escludere però, che la causa di tale incremento sia da addebitare esclusivamente al periodo che stiamo vivendo, ma piuttosto trova origine da lontano, ovvero dal malessere e dalla incomprensione degli stessi coniugi che semplicemente ora “ esplode”! Rimedi Il rimedio fornitoci dal legislatore è la separazione legale che avviene mediante l'intervento di un giudice e può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso il giudice omologherà ciò che i coniugi hanno concordato; nel secondo caso , invece, interverrà una sentenza. Ovviamente in entrambi i casi il magistrato esperirà il tentativo di conciliazione. La separazione è un “ rimedio transitorio” in quanto i coniugi che vi ricorrono non cessano di essere tali ma vedono venir meno solo alcuni obblighi quali la coabitazione e la fedeltà, mentre, resta inalterato l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i propri figli oltre quello di assistenza materiale del coniuge più debole economicamente. E' possibile ottenere la separazione anche ricorrendo alla “negoziazione assistita da un avvocato” o ancora alla dichiarazione innanzi al sindaco seguendo un iter ben definito. In ogni caso è sempre opportuno consultare un esperto della materia prima di intraprendere la separazione o il divorzio. Legale Oggi Lockdown covid 19
- L'arbitrato, tra tradizione ed innovazione.
La velocità dei traffici, delle vendite on line, ed in generale l'esecuzione dei contratti di vendita, oggi richiede sempre più di frequente modalità "alternative" di risoluzione delle controversie, al fine di non attendere più le lungaggini della giustizia tradizionale. Come spesso accade a chi si è imbattuto in problematiche con le vendite on line, nazionali o internazionali, si veda ad esempio la modalità di risoluzione delle controversie di Ebay o Amazon, per citare i più rilevanti, la strada porta a forme alternative di "dispute resolution", che nel nostro codice sono codificate nella parte dedicata all'arbitrato da tempo usato in abito societario commerciale. Oggi nella pratica assumono nuove denominazioni, ad esempio "Piattaforma per la Risoluzione online delle controversie (ODR)" oppure "Programma per la protezione dell'acquirente" o altro, ma ad avviso di chi scrive, si tratta sempre di modalità differenti di risoluzione della controversia, con il preciso scopo di evitare le lungaggini della giustizia ordinaria, per intenderci quella del Tribunale. La comunità europea ha individuato una serie di soggetti abilitati alla risoluzione delle controversie, divisi per materia e per stato, si tratta di organismi riconosciuti, ciascuno con propri regolamenti. L'Arbitrato quindi oggi deve essere inteso, a mio avviso, quale strada alternativa al Giudice tradizionale, ed in una ottica di efficienza, proprio per giungere ad un risultato accettabile ed in un tempo ragionevolmente delimitato. L'arbitrato quindi sta diventando il fulcro per la risoluzione delle nuove controversie, sia in chiave "virtuale" che in chiave tradizionale, giusto per citare il più noto in ambito bancario o societario, settori quest'ultimi ove viene utilizzato frequentemente da tempo, ma sempre con l'ausilio di un legale che valuti la vicenda. E quindi ecco che la problematica si sposta su quale sia il potere che la legge, o le parti della disputa, (venditore/compratore) attribuiscono agli arbitri, e quale sia la tempistica che questi possano adottare. Un arbitrato troppo lungo perderebbe di senso, così' come un arbitrato senza termine, "sine die" sarebbe non efficiente. Per il codice civile italiano il termine massimo è di 240 giorni, ai sensi dell'articolo 820 del codice, ma cosa accade se gli arbitri non lo rispettano? A questa domanda ha risposto la recente pronuncia della Cassazione nella vicenda trattata da questo Studio Legale che ha analizzato l'ampiezza dei poteri dell'arbitro in chiave temporale, ovvero se l'arbitro dopo il mancato rispetto del termini massimo di durata dell'arbitrato, possa ancora ritenersi legittimato alla decisione. Si pensi infatti alla inutilità della decisione nell'eventualità di un arbitrato "senza fine" o senza una data di scadenza! Così si è pronunciata la Suprema Corte: "in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sé sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattua-le, cui deve fare riscontro, ai sensi dell'art. 821 cod. proc. civ., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'onere di notificare alle altre parti un atto recante un'apposita manifestazione di volontà, posto a carico della parte che intenda avvalersi della decadenza, non comporta un eccessivo aggravamento della posizione processuale di questa ultima, risultando anzi coerente con la valorizzazione del fondamento volontaristico dell'arbitrato, emergente dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006; che tale interpretazione dell'art. 821 cod. proc. civ. non comporta neppure l'attribuzione agli arbitri del potere di rinviare sine die il deposito del lodo, in quanto, consentendo alla parte interessata di far valere in qualsiasi momento l'intervenuta scadenza del termine e di provocare in tal modo l'estinzione del procedimento arbitrale, si traduce anzi in una specifica limitazione del predetto potere, il cui esercizio risulterebbe altrimenti censurabile, in caso di scadenza del termine dopo il decorso di quello per il deposito dello ultimo atto difensivo previsto, soltanto in sede d'impugnazione del lodo per nullità; Conclusioni: La Cassazione ha ribadito un tema ben presente all'interno del nostro codice, ovvero gli arbitri hanno libertà di pronunciare il lodo anche "oltre" i termini massimi di durata dell'arbitrato, a patto che nessuna delle parti abbia manifestato il proprio dissenso durante il perdurare del tempo necessario alla pronuncia. E' solo il caso di precisare che nelle modalità di risoluzione delle controversie alternative citate solo a titolo esemplificativo in questo articolo, la durata massima è prestabilita dal regolamento adottato ed accettato dalle parti, ove presente. In assenza di un giudice quindi da quì l'esigenza di un legale specializzato che saprà indirizzare il cliente verso la modalità alternativa di risoluzione della controversia più adatta all'esigenza, e comprenderne i tempi e gli effetti. Legale Oggi Arbitrato Processo Civile Arbitro Avezzano
- La Sede Farmaceutica in gestione provvisoria è soggetta al Concorso.
Anche le sedi in gestione provvisoria sono soggette al Concorso Farmacie. Questa la sintesi della pronuncia del Consiglio di Stato n. 61. E’ stata pubblicata in data 15 Febbraio 2019 la sentenza n.61 del 2019 con cui il Consiglio di Stato accogliendo l'appello della Regione Lazio, e dei contro interessati rappresentati dagli avvocati Renata Angelini ed Aldo Lucarelli ha ribaltato la sentenza con cui il Tar Lazio aveva escluso dal concorso pubblico straordinario nazionale per le farmacie, la sede di un comune in quanto già assegnata in gestione provvisoria. La vicenda risale al 2012 allorquando il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Regionale, in applicazione del DL n.1/2012 bandiva un concorso pubblico straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per i privati e vacanti nell’ambito territoriale regionale, individuate, tra l’altro, applicando il nuovo criterio demografico, e cioè una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti. Veniva quindi individuata la sede del Comune XXX tra quella da immettere a concorso, sede che era del Comune ma affidata in via provvisoria. Sennonché la farmacista che gestiva già la sede, si oppose, facendo ricorso al Tar Lazio, che nel 2014 le dava ragione, ritenendo che la sede ex comunale in gestione provvisoria non andasse a concorso. Tale sentenza di primo grado quindi modificava il numero delle sedi disponibili per il concorso straordinario per la regione. Si appellavano contro tale decisione sia la Regione, che altra farmacista, proprio per evidenziare la necessità che anche le sedi in gestione provvisoria comunale fossero soggette alla legge nazionale e che quindi fosse dichiarata la disponibilità per il concorso. Per una migliore comprensione dei vari profili controversi, è opportuno evidenziare che, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, riveste rilievo preminente la legge n.27/2012, che all’art.11, ha stabilito sia l’obbligo di ciascun Comune di individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio ambito territoriale sia l’obbligo della Regione di bandire “il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzioni e per quelle vacanti”. Infatti, da un lato, l’art.11 della legge n.27/2012 contempla l’inserimento nel concorso straordinario non solo delle “sedi disponibili”, individuate a seguito dell’applicazione del neointrodotto parametro demografico di 3.300 abitanti, ma anche di quelle che, comunque, sono “vacanti”, mentre, per altro verso, la seconda sede farmaceutica comunale, istituita con il criterio topografico con DGR n.XXX/2011, all’epoca del concorso straordinario del 2012 risultava aperta, ma affidata soltanto in gestione provvisoria ad altra farmacista. Il Consiglio di Stato ha precisato che la procedura di affidamento in gestione provvisoria non è assimilabile ad una procedura concorsuale compiuta sia che tale gestione provvisoria non possa essere assimilata ad una definitiva assegnazione conseguente alla procedura di istituzione della sede stessa con il criterio topografico. Soggiunge il Consiglio di Stato “una conferma indiretta della circostanza che la Regione Lazio nel 2012 fosse obbligata a mettere a concorso anche la sede affidata in gestione provvisoria alla farmacista appellata si riviene anche nella stessa legge n.475/1968, art.17, in cui si dispone che, ove venga assegnata con pubblico concorso una sede farmaceutica “precedentemente gestita in via provvisoria” al vincitore del concorso “fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall’art.110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 1265”e, quindi, anche la relativa di indennità di avviamento, che, nel caso di specie, spetta alla farmacista affidataria provvisoria”. E bene a distanza di 4 anni, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ed ha quindi stabilito che la sede in gestione provvisoria ex Comunale rientri tra quelle disponibili per il concorso straordinario, a nulla rilevando che era già stata data in gestione provvisoria. Legale Oggi a cura dell'avvocato Aldo Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Consiglio di Stato Concorso Farmacie Farmacia Ricorso
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Entrare in graduatoria è una gran fatica! La presentazione di una domanda di ammissione ad una facoltà a numero chiuso così come la partecipazione ad un concorso per la Specializzazione Medica rappresenta un momento importante e di grande stress per lo Studente ed il Neo Medico, a volte chiamato a far fronte a mille problematiche burocratiche. La mancata ammissione ad un Corso di Specializzazione o il collocamento in posizione non utile in graduatoria è motivo di frustrazione e risentimento da qui nasce l'esigenza di avere un chiarimento. Il Blog tramite form offre una prima risposta orientativa per comprendere le necessità del candidato e verificare così la possibilità di un rimedio o di una soluzione al caso, dalla semplice Istanza in Autotutela sino al ricorso al Tar ove ve ne siano i presupposti, il tutto secondo la tecnica del Tailored Made ovvero una risposta su misura e ritrovare la serenità. Tra i vari rimedi che ogni anno prendono piede vi sono i ricorsi di gruppi di esclusi. Se da un punto di vista logico di costi/benefici sembrano essere un rimedio valido, oggi vi sono pronunce di Tribunali amministrativi che si discostano da questo indirizzo e che anzi rigettano i ricorsi collettivi per una serie di questioni non sempre facili da analizzare ma che si possono sintetizzare nella massima "ad ognuno il suo". Quindi attenzione ai ricorsi collettivi, molto spesso pubblicizzati come rimedi, ma altrettanto spesso dichiarati inammissibili. Leggi l'approfondimento sul tema qui. Legale Oggi Medici Chirurgia Fisioterapia Concorso Ricorso Avv. Aldo Lucarelli