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Rottamazione cartelle non salva la Società insolvente dal fallimento.

La rottamazione delle cartelle (Rottamazione bis, ter o quater che sia) non salva la società dal fallimento ove si concretizzi una insolvenza, anche in caso di "insolvenza" statica, ovvero quello status di insolvenza relativo a società ferme.


Tale principio è quanto si ricava dalla lettura di alcune sentenze, e da ultimo della sentenza citata, in cui la società insolvente - previa rottamazione delle cartelle - deduceva l'esistenza di una liquidazione di fatto, stante l'avvenuto affitto di azienda delle proprie componenti attive.


Per la cassazione, la presenza di un affitto di azienda, nonché la sussistenza di debiti erariali, sebbene rottamati, non costituisce scudo dalla dichiarazione di insolvenza e poi di fallimento, stante una necessaria valutazione delle capacità reddituali della società.


Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. (Cass., Sez.1, n. 13644/2013).


Ecco quindi che si parla di insolvenza "statica", ovvero quando la Società già posta in stato di liquidazione, abbia elementi attivi del patrimonio sociale che consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.



E se la società si fosse spogliata della propria attività tramite un affitto di azienda?


lo stato di insolvenza dovrà essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n. 29913/2018).


Non si puo' quindi far riferimento ad una "liquidazione di fatto" della società, cui dovrebbe conseguire la applicazione delle regole sopra ricordate in tema di insolvenza cd. “statica”.



Ed infatti è opportuno ricordare che lo stato di liquidazione di una società di persone consegue al verificarsi di una o più delle cause di scioglimento previste dall’art.2272 cod.civ., tra le quali non è dato riscontrare l’affitto, in sé considerato, della azienda sociale, che, in sé, integra un atto di gestione della società mediante un utilizzo indiretto dei propri beni strumentali, per il periodo di vigenza del contratto.


D’altro lato, e con specifico riferimento alla interpretazione giurisprudenziale dell’art.5 legge fallimentare, secondo cui



 “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.


non puo' operare se non nei casi di società in liquidazione ove l'insolvenza “statica”


è concretizzata nella modifica dell’oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione ove l'oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza espressa dalla Corte, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale.



Detto altrimenti lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato.

Pertanto, la valutazione dello stato di insolvenza, nel senso e nei termini sopra chiariti, non può che essere affidato - come già sopra evidenziato - ad un giudizio di tipo prognostico.


Prima di concludere si deve segnalare che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32280/2022 ha ritenuto non sufficiente - al fine di integrare lo stato di insolvenza - l'esistenza della rottomazione-bis nella valutazione dei debiti fiscali, facendo riferimento ad una situazione di insolvenza "prognostica" ovvero non evitabile visti i flussi di cassa.




diritto Fallimentare e D'impresa.

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