Risultati di ricerca nel sito
716 risultati trovati con una ricerca vuota
- Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento
Perché il contratto preliminare di acquisto immobiliare trascritto non è una garanzia in caso di fallimento? Ci viene chiesto di illustrare il meccanismo relativo al contratto preliminare registrato di vendita immobiliare ed il motivo per il quale tale contratto non sarebbe sufficiente a tutelare l'acquirente in caso di fallimento della società di costruzione. Diritto immobiliare e tutela dell'acquirente Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento Il punto di partenza non può che essere la legge fallimentare essendo il presente caso incentrato sul meccanismo di tutela dell'acquirente in caso di fallimento o liquidazione giudizilae della società di costruzione. Leggi pure: Assicurazione decennale sull'immobile Per i rapporti pendenti l’art. 72 legge fall. stabilisce la regola generale secondo cui “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”. Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento: Come poi precisato la previsione si applica anche al contratto preliminare di vendita immobiliare , fatto salvo quanto previsto nell'art. 72-bis per i contratti relativi a immobili da costruire. Per la vendita immobiliare soccorre inoltre - in generale - il settimo comma dell’art. 72, il quale prevede che, ove a fronte di un preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ. vi sia stato lo scioglimento da parte del curatore, “l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.”. È bene rammentare a tal riguardo che la Corte di Cassazione ha chiarito che l’afferente privilegio speciale sul bene immobile , che assiste ai sensi dell'art. 2775-bis cod. civ. i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., essendo subordinato a una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Sicché, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente per la restituzione di caparre o acconti, benché assistito da privilegio speciale, è collocato in grado inferiore rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Cass. Sez. 1 n. 17141-16). In sostanza è principio fondamentale che in ipotesi di scioglimento dal contratto resta prevalente il diritto derivante dall’iscrizione ipotecaria. Sul piano della disciplina normativa il dato diverge nel caso del preliminare avente a oggetto un immobile per uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero un immobile per uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente stesso. In questa situazione l’ultimo comma dell’art. 72 ha introdotto una deroga rispetto alla potestà del curatore di sciogliersi dal vincolo: “le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente”. È bene ribadire che la deroga non attiene (ovviamente) al meccanismo tipico del preliminare, ma solo alla dianzi citata (ordinaria) potestà di scioglimento dal contratto. Come esattamente osservato dall’ordinanza interlocutoria, l’effetto che ne deriva è che il curatore, in presenza di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., avente a oggetto un immobile con la destinazione suddetta, non ha possibilità di scegliere se subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendosi tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Leggi l'approfondimento su fallimento ed ipoteche Egli succede necessariamente nel contratto, ex lege, e quindi è tenuto a darvi esecuzione. V. - Da qui il problema se, considerata l’esistenza di un simile obbligo di legge, possa dirsi che l’alienazione effettuata in questi casi dal curatore fallimentare sia tale da rientrare essa stessa – ancora ex lege - nell’ambito dell’attività liquidatoria: di quell’attività, cioè, che il curatore è tenuto a compiere nel corso della procedura concorsuale. La risposta affermativa si basa sul rilievo che la vendita fatta dal curatore è da considerare come tale anche se non effettuata secondo le regole della esecuzione concorsuale, o (come dice l’ordinanza interlocutoria) a mezzo di procedure competitive. Ma non è tutto, ci si chiede quindi quale sia lo scopo dell'art. 72 della legge fallimentare Leggi pure: L'immobile all'asta e l'acquisto dal precedente proprietario La norma citata ha avuto (e ha) l’obiettivo di tutelare il promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare di acquisto della casa di abitazione. E tuttavia questa finalità rileva solo a fronte del rischio di sopravvenienza del fallimento. Nella legge fallimentare il promissario acquirente resta tutelato dalla anteriorità della trascrizione del preliminare in vista dell’eventualità della dichiarazione di fallimento del promittente, non in rapporto alla posizione dei terzi titolari di anteriori diritti di prelazione. La trascrizione del preliminare neutralizza quel rischio nel senso che, ai fini dell’adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare, il fallimento è come se non ci fosse. Ma attenzione la tutela rispetto al creditore ipotecario è cosa diversa. Ed infatti un conto è la protezione dell'acquirente dal fallimento della società di costruzione altro è invece il "grado" di tutela del promissario acquirente verso gli istituti bancari che avevano concesso ipoteca e credito alla società fallita o liquidata. In tale ottica quindi una recentissima sentenza della Cassazione ha evidenziato come sia sottratto al curatore fallimentare il potere di poter stipulare il contratto definitivo in caso di esistenza di un preliminare registrato e ciò non in quanto il preliminare non sia valido bensì in quanto le vendite durante le procedure fallimentari devono seguire - ai sensi del'art. 107 della Legge fallimentare - il principio dell'offerta piu' vantaggiosa e quindi dell'asta previsto per le procedure competitive. Solo tramite tale meccanismo quindi si verrebbe ad attivare il meccanismo di purgazione ovvero per dirla in parole piu' pratiche, di cancellazione dell'immobile dalle ipoteche degli istituti di credito. (Cass. 7337/2024). Leggi il blog o contattaci per un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli
- l'assicurazione decennale dell'immobile
il decreto legge 122/2005 detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. ai sensi dell'art. 4 Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ma in cosa consiste tale garanzia assicurativa? Come noto, l'assicurazione contro i danni è un'assicurazione di cose, mentre l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni. Il rischio coperto dalla prima è il deterioramento di un bene, quello coperto dalla seconda è l'impoverimento dell'assicurato conseguente all'insorgenza d'una obbligazione risarcitoria. Nell'assicurazione di cose elemento essenziale del contratto è il valore ed è vietata la soprassicurazione a pena di nullità; nell'assicurazione di r.c. il massimale non è elemento essenziale del contratto, e non è vietata l'assicurazione a massimale illimitato. Per sostenere dunque che l'art. 4 D.Lgs. 122/05 imponga al costruttore la stipula d'una polizza che copra anche la sua responsabilità civile, sarebbe necessario un inequivoco riferimento nella legge ad una copertura del patrimonio del costruttore. l'assicurazione decennale dell'immobile L'assicurazione decennale dell'immobile L'art. 4 D.Lgs. 20.6.2005 n. 122 non si occupa però del patrimonio del costruttore. La norma stabilisce che il costruttore di un immobile ha l'obbligo di "contrarre e consegnare all'acquirente", al momento della stipula del contratto di vendita, "una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente (...) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere". Leggi pure Il contratto di compravendita dell'immobile Da questo testo si desume che: a) la polizza deve essere una polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c.: tanto si desume dall'espressione "a beneficio dell'acquirente"; b) l'acquirente è il soggetto assicurato: tanto si desume, oltre che da quanto appena detto, anche dal fatto che la polizza debba essere a lui consegnata. Infatti, poiché il contratto di assicurazione richiede lo scritto ad probationem (art. 1888 c.c.), se davvero il costruttore dovesse ritenersi "assicurato" la previsione della consegna della polizza sarebbe priva di senso, dal momento che consegnando la polizza il (preteso) assicurato perderebbe la possibilità di provare l'esistenza dei propri diritti scaturenti dal contratto; Leggi pure Immobile all'asta e rapporti con il precedente proprietario c) il rischio che deve essere obbligatoriamente coperto a spese e cura del costruttore ed a beneficio dell'acquirente è rappresentato dai danni "materiali e diretti all'immobile": dal che si desume che si tratta d'una assicurazione contro i danni. Quanto, poi, all'espressione "danni di cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale ecc.", essa designa non il rischio assicurato, ma il tipo di danni oggetto di copertura. La norma va letta dunque come se dicesse: i danni coperti sono quegli stessi danni descritti dall'art. 1669 c.c. ecc. Leggi pure Immobile da costruire contratto di prenotazione o preliminare? Infine, quanto all'espressione secondo cui la polizza debba coprire anche "i danni ai terzi", essa va intesa nel senso che il contratto debba coprire non solo i danni all'immobile, ma anche la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati dal vizio costruttivo dell'immobile. Rispetto al costruttore, infatti, l'acquirente giammai potrebbe ritenersi "terzo", dal momento che è la sua controparte contrattuale. Leggi pure: acquisto immobiliare e deposito fiduciario al notaio La polizza prevista dall'art. 4 D.Lgs. 122/05 è dunque una polizza multirischio , stipulata dal costruttore per conto di chi spetta, ed avente ad oggetto la copertura di: (a) i danni all'immobile; (b) la responsabilità civile del proprietario per danni a terzi causati dai difetti dell'immobile. Non è coperta, invece, la responsabilità civile del costruttore (appaltatore) nei confronti dell'acquirente, né quella del committente dei lavori, del progettista o del direttore dei lavori. Ciò vuol dire, da un lato, che la stipula della polizza non impedisce all'acquirente di azionare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore; e dall'altro che quest'ultimo non potrà pretendere che l'assicuratore lo tenga indenne dalle pretese dell'acquirente. Dell'eventuale pagamento dell'indennizzo potrà tenersi conto al solo fine di ridurre il risarcimento dovuto dal costruttore. (Cass. 4745/2025) Leggi il blog trova il tuo caso o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli diritto immobiliare diritto assicurativo
- Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge
Con orientamento oramai consolidato e che nel 2025 viene confermato la Corte di Cassazione, ritiene che la condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato di attribuzione dell’assegno in sede di divorzio (poi seguita dalla relativa pronuncia) - al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). Segui il blog trova il tuo caso o fai un quesito Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge: La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011). Il trattamento di fine rapporto è attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, è ex lege chiamato a godere pro quota di tale trattamento anche l’ex coniuge del lavoratore, se ha ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024). segui la pagina on line La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato. In applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Segui la pagina instagram dedicata al diritto di famiglia Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass. Sentenza n. 34050 del 12/11/2021). Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970. Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l’effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge». Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l’insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, diviene esigibile quando quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass. Sentenza n. 5719 del 23/03/2004). Ti può anche interessare: Famiglia Divorzio ed Eredità Farmacia e l'affitto del locale di famiglia L'assegno di mantenimento Non è, però, necessario che l’importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione. Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022). Leggi pure: Famiglia l'assegno divorzile e la stabile convivenza Eredità e donazione Testamento successione e quota di legittima Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 Cass. Civile 8325 del 30.03.2025) Hai un quesito? Contattaci Leggi i post in diritto di famiglia e consulta i nostri numerosi casi svolti nell'archivio post di diritto di famiglia Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli
- Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche
In premessa evidenziamo che la nuova procedura di cui ci si occupa è quella del dialogo competitivo oggi disciplinata dall’art. 74 del Codice dei Contratti. Le procedura del dialogo competitivo è sempre più utilizzata dalle stazioni appaltanti per la sua flessibilità e possibilità di avere piu' fasi colloquiali con le imprese. La norma infatti prevede che nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Ed inoltre che anche prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. (art. 74 co. 4 d.lgs 36/2023). Tale procedura è massimamente espressiva della esigenza di flessibilizzazione delle procedure di gara, come risulta vieppiù confermato dal generale criterio di cui all’art. 1, comma 2, lett. z) della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, che recita: “ forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo , il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità ”. Il suo presupposto legittimante si rinviene nella complessità dell'appalto da aggiudicare o nella presenza di situazioni di oggettiva impossibilità per le pubbliche amministrazioni di definire “ i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridiche/finanziarie ” (considerando 31 della direttiva 2004/18/UE; cfr. anche Corte di Giustizia UE, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 299). Il dialogo competitivo presenta numerosi punti di contatto, anche di disciplina, con la procedura competitiva con negoziazione, di cui al precedente art. 73 del Codice, essendo anch’esso caratterizzato dalla predisposizione di un bando di gara o un avviso di selezione, nel quale sono indicate le esigenze dell'amministrazione e i requisiti richiesti, e rispetto al quale ciascun operatore può presentare domanda di partecipazione. Ora, per quanto qui rileva, la disciplina di cui al citato art. 74 prevede, al comma 3, che “ le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo . L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108 ” e che “ il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante ” il quale “ prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze ” (art. 74, comma 5, primo periodo). Leggi il blog in tema di "appalti ed impresa" e trova il tuo caso altrimenti contattaci Appare condivisibile – e sotto questo profilo ulteriormente idonea a distinguere il dialogo dalla procedura negoziata – la considerazione dottrinale riportata nella sentenza Tar Cagliari n. 231/2025 per cui non vi sarebbe qui, vale a dire nel dialogo competitivo , un vero “oggetto” dell'appalto, non potendo ancora essere definito all'avvio della procedura, stante il suo carattere innovativo ed essendo la procedura finalizzata dunque a definire detto oggetto tra amministrazione e operatori del mercato. Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche Leggi pure: "Appalto e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria" Nella fase del dialogo qui in esame dunque, è data la possibilità all'amministrazione e agli operatori di dialogare di tutti i profili rilevanti per il futuro contratto: come affermato in giurisprudenza, “ il sistema del dialogo competitivo … comporta una continua interazione tra ditte partecipanti e stazione appaltante, il che implica di necessità il mancato rispetto di alcune disposizioni riguardanti la tempistica e la procedura caratteristiche delle gare in generale ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 420); a presidio comunque della par condicio dei concorrenti , “ le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate ” (art. 70, comma 7). Leggi pure: "Società di costruzione permuta ed i rischi del contratto per il privato" Conclusa la fase del dialogo ed individuate la (o le) soluzioni ammissibili, previa informazione ai partecipanti rimanenti, si avvia la fase della gara in senso stretto, nella quale “ la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo ” (art. 74, comma 5, secondo periodo). Ti può anche interessare: "Gara di appalto quando impugnare sin da subito il bando Il dialogo competitivo nel codice degli appalti Anche in questa fase si evidenziano comunque le particolarità della procedura in esame, in quanto la stazione appaltante può richiedere chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti delle offerte, anche se “ i chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio ” (art. 74, comma 5, ultimo periodo). Segui la pagina on line La stazione appaltante pubblica può usare tale procedura al fine di avviare - ad esempio - con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo, di cui all’art. 74 del D. Lgs. 36/2023, al fine di individuare la migliore proposta tecnica per l’individuazione di un immobile, da acquisire inizialmente in locazione da adibire a propria sede istituzionale, con locali idonei a diversi usi tutti compatibili e finalizzati allo scopo istituzionale della Società pubblica. La presente procedura, avviata ai sensi degli artt. 74 del dlgs 36/2023, potrà così articolata: - una prima fase in cui l’Amministrazione riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati al fine di verificarne i requisiti richiesti per l’ammissione; - una seconda fase in cui l’Amministrazione avvierà il dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in maniera precisa i contenuti della proposta progettuale che sarà successivamente posta per il prosieguo della presente procedura. A conclusione delle prime due fasi, nel caso in cui l’Amministrazione abbia individuato la soluzione progettuale rispondente alle proprie esigenze, ne seguirà una terza nella quale gli operatori economici già ammessi al dialogo saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. Dialogo competitivo e contratto di disponibilità L' articolo 74 e l' articolo 197 del D.Lgs. 36/2023, pur trattando argomenti diversi, possono essere collegati nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici. Ecco come: Articolo 74 (Dialogo competitivo): Disciplina una specifica procedura di aggiudicazione, il dialogo competitivo, utilizzata per appalti particolarmente complessi. Si concentra sulle modalità di selezione dei partecipanti e sullo svolgimento del dialogo tra stazione appaltante e operatori economici. Articolo 197 (Contratto di disponibilità): Definisce e disciplina il contratto di disponibilità, una tipologia contrattuale utilizzata per la realizzazione e gestione di opere pubbliche. Regola aspetti come il corrispettivo, i rischi e le responsabilità delle parti. La relazione tra i due articoli può emergere in contesti in cui: La stazione appaltante, per la complessità dell'opera da realizzare con un contratto di disponibilità, decide di utilizzare la procedura del dialogo competitivo (art. 74) per selezionare l'operatore economico. In questo caso, le regole del dialogo competitivo (art. 74) si applicheranno alla fase di selezione, mentre le disposizioni specifiche del contratto di disponibilità (art. 197) regoleranno la fase di esecuzione del contratto. In sintesi, l'art. 74 disciplina una procedura di selezione, mentre l'art. 197 disciplina una tipologia contrattuale. Possono quindi coesistere nel caso in cui per la selezione di chi eseguirà un contratto di disponibilità si usi il dialogo competitivo All'evidenza dunque, la procedura in esame esalta il potere discrezionale dell'amministrazione, le affida il compito e il potere di interloquire con gli operatori economici, tanto nella prima fase, quanto nella seconda, seppur in quest'ultima, ovviamente, non vi è dubbio che tale potere sia meno pervasivo e debba essere letta con particolare attenzione la clausola citata che limita il potere della p.a. di richiedere, in particolare, perfezionamenti delle offerte presentate. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed degli Appalti
- Farmacie: la fusione tra società la fusione tra Farmacie.
Farmacia fusione tra sedi e la sorte dell'autorizzazione. La fusione delle farmacie, M&A pharmacy. Scopriamo il meccanismo di fusione tra farmacie, la fusione per incorporazione delle Società a capo delle farmacie. É possibile trasmettere una autorizzazione per mezzo di una fusione tra farmacie? É possibile fondere due società differenti tra di loro? La società incorporante otterrà benefici dalla incorporazione? Per rispondere a tali quesiti seppure i modo sintetico possiamo dire che la fusione per incorporazione (in inglese M&A) è il principale modo di acquisizione societaria nel meccanismo commerciale, sin dal principio riservato a Banche ed Assicurazioni e poi via via alle società commerciali. Il motivo deriva dalla possibilità di "incorporare" ovvero fondere le due società o più società senza passare per la vendita ma attraverso un rapporto di cambio che determini la fusione di una società in un altra denominata incorporante. Per il mondo della Farmacia questo é un fenomeno oggi possibile solo a seguito della riforma del 2017 che ha trasportato nel diritto farmaceutico tutto il mondo di diritto societario. Per rispondere ad un quesito posto, precisiamo che La fusione delle farmacie é ben diversa dalla Trasformazione in quanto i soggetti coinvolti sono due mentre nella trasformazione si tratta della stessa azienda che muta di forma ad esempio da partita iva singola ad Srl uninominale. Ecco quindi che é possibile fondere due società in una sola ovvero incorporare la società X nella società Y mediante un rapporto di fusione contenuto nel progetto di fusione che possa avvantaggiare a livello economico ad esempio la società Y incorporata, ad esempio una Farmacia Urbana di un centro Storico in una società X di maggiori dimensioni. E l'autorizzazione della farmacia? Come elementi di carattere amministrativo l'autorizzazione dovrà far parte del meccanismo di fusione, ed ove la società incorporante abbia i requisiti giuridici, ad esempio l'oggetto sociale unico ed esclusivo per la Farmacia (secondo le indicazioni del Consiglio di Stato) non si ravvedono problematiche affinché venga riconosciuta mediate una delibera di presa d'atto (Tar Roma n. 14193 2022 in tema di presa d'atto). Si segnala altresì che secondo il parere del Ministero della Salute 31.03.2020 n. 2076 permane l'obbligo di presa d'atto da parte della amministrazioni pubbliche sia per le variazioni societarie che per la modifica della compagine sociale. Diritto Societario In Farmacia Rimane il nodo della incorporazione da parte di società commerciali , stante peculiari divieti indiretti come ad esempio quello inerente una società che detenga quote di case di cura o cliniche, atti che quindi avrebbero il limite di essere affetti da abuso di diritto per illecita dello scopo raggiunto. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Ecco quindi che possiamo affermare come il diritto societario, e le fusioni tra società (merger & acquisition M&A) siano sbarcare nel mondo del diritto farmaceutico. Scopri gli articoli gratuiti nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia
Ci viene chiesto di approfondire la tematica dell’acquisto e della vendita della #farmacia il cui contenuto contrattuale é spesso collegato a meccanismi legali contabili complessi, vediamo un caso pratico. Se hai un caso leggi il blog o contattaci per assistenza Una delle principali clausole in cui ci si imbatte a vendita di aziende come le farmacie che hanno un fatturato importante e spesso altalenante in quanto legato a momenti storici ciclici (si pensi al periodo Covid) é la clausola di aggiustamento del prezzo volta per l’appunto a modificare il prezzo di vendita e di acquisto dopo l’accordo. Leggi pure: Le azioni a tutela della concorrenza in farmacia La clausola di aggiustamento del prezzo (o price adjustment clause) é una disposizione contrattuale spesso inserita nei contratti di compravendita di farmacie o in generale di azienda o partecipazioni societarie per adeguare il prezzo di vendita a determinate variabili economiche o finanziarie, che possono cambiare tra la firma del contratto e il closing (o anche successivamente). Finalità e Funzionamento della clausola di aggiustamento del prezzo per una farmacia Questa clausola serve a: Ridurre il rischio per acquirente e venditore derivante da variazioni patrimoniali, reddituali o finanziarie dell’azienda tra la firma e il closing. Leggi pure Farmacie che copiano Farmacie quali rimedi? Assicurare che il prezzo rifletta in modo equo la situazione reale della azienda al momento del passaggio di proprietà Principali Tipologie di Aggiustamento del Prezzo nella vendita aziendale 1. Aggiustamento in base al capitale circolante netto Il prezzo viene ricalcolato considerando variazioni di crediti, debiti e scorte rispetto a un valore di riferimento stabilito. Se il capitale circolante netto é superiore al target, il prezzo aumenta; se è inferiore, diminuisce. 2. Aggiustamento in base al EBITDA o altri parametri finanziari Il prezzo puó essere rivisto in base al EBITDA (utile operativo lordo) o ad altri indicatori di performance aziendale. 3. Aggiustamento basato sul debito netto Se l’azienda ha più debiti del previsto, il prezzo viene ridotto, mentre se ha meno debiti potrà essere aumentato. 4. Meccanismi di Earn-Out su cui si tornerà più avanti Cosa é Earn out Spieghiamolo con esempio Una parte del prezzo dipende dai risultati futuri dell’azienda. Il venditore riceve un importo aggiuntivo solo se vengono raggiunti determinati obiettivi. Modalità di Calcolo e Risoluzione delle Controversie (non giudiziali) Le parti stabiliscono un metodo di calcolo dettagliato e i principi contabili da applicare. Spesso è previsto un periodo di verifica post-closing con possibilità di contestazione da parte dell’acquirente. In caso di disaccordo, si ricorre a periti indipendenti o arbitrati. Seguici on Line Questa clausola é particolarmente utile in operazioni complesse e quando l’azienda è soggetta a variazioni significative nel breve termine. L’applicazione della clausola di aggiustamento del prezzo nella compravendita di una #farmacia richiede particolare attenzione a #variabili economico-finanziarie specifiche del #settore. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia Hai un quesito? Contattaci Elementi chiave nell’aggiustamento del prezzo di una farmacia possono essere: 1. Capitale circolante netto (CCN) farmacia Un aspetto centrale riguarda la gestione delle scorte di magazzino (farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici, omeopatici, ecc.) , che rappresentano una parte rilevante del valore aziendale. Il prezzo puó essere aggiustato in base alla quantità e al valore delle scorte al closing, rispetto a un valore pattuito al momento della firma. Elemento fondamentale é la corretta contabilizzazione del magazzino e l’allineamento periodico. 2. Debito netto della farmacia La farmacia potrebbe avere debiti verso fornitori, banche o il fisco. Se al closing il debito è superiore a quello atteso, il prezzo viene ridotto; se inferiore, puó essere aumentato. 3. Fatturato e marginalità farmacia Se il fatturato o il margine operativo lordo (EBITDA) si riducono tra firma e closing (es. per perdita di clienti o concorrenza di una nuova farmacia nelle vicinanze ), l’acquirente potrebbe prevedere un meccanismo di riduzione del prezzo. A seguito del concorso farmacie che ha portato all’apertura di molte nuove sedi di farmacia, una clausola che tuteli l’acquirente contro il depauperamento del territorio dipendente da nuove aperture (entro i confini legali previsti) rappresentato un valido baluardo di difesa, valido solo ove appositamente previsto in fase di trattativa. É quindi importante approfondire il caso delle possibili nuove aperture di farmacie nelle vicinanze prima di individuare un prezzo 4. Eventuale Earn-Out farmacia Come già anticipato Un venditore potrebbe accettare di legare parte del prezzo a risultati futuri, ad esempio: Raggiungimento di un certo fatturato entro 12-24 mesi dal closing. Mantenimento di un livello minimo di vendite di farmaci con SSN ( Servizio Sanitario Nazionale ). Fidelizzazione della clientela abituale . 5. A normativa e rischi legali Se emergono problemi autorizzativi o sanzioni da parte di ASL o altre autorità sanitarie tra la firma e il closing, tale evento potrebbe influenzare il prezzo finale. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia É utile a tal fine ricordare che vi sono stati casi di avvio di procedimenti di revoca/annullamento di autorizzazioni della farmacia ( leggi qui ) a distanza di mesi/anno a seguito di dichiarazioni infedeli da parte dei farmacisti candidati al concorso in tema di incompatibilità o di incompatibilità sopraggiunte in corso di esercizio. Tali eventi andranno ponderati nella trattativa. Leggi pure il sito specialistico in diritto farmaceutico Sarà cruciale verificare che la farmacia sia in regola con le normative, in particolare per la normativa in tema di incompatibilità (articolo 7 ed 8 della legge 362/1991) e rispetto dei vincoli sulle società di capitale nel settore farmaceutico. ( Legge 4 agosto n. 124 del 2017) Vediamo un esempio pratico del settore farmaceutico di vendita di una farmacia Orientarsi nel contratto di vendita della farmacia Un #farmacista intende vendere la sua farmacia per 2 milioni di euro, con un accordo che preveda: Scorte iniziali stimate di magazzino di €200.000 Debiti stimati verso fornitori € 100.000 Se, al closing ovvero alla data prestabilita: 1. Le scorte risultano della minor somma di € 150.000 l’acquirente potrà chiedere una riduzione del prezzo di € 50.000 2. Il debito verso fornitori aumentato a 130.000 dai 100 mila stimati, il prezzo potrebbe ridursi di altri 30.000 euro. 3. Se, nei sei mesi successivi, il fatturato diminuisse del 10% rispetto ai dati storici, ( ad esempio sulla media dell’ultimo triennio) il contratto potrebbe prevedere una riduzione ulteriore (o una compensazione postuma). Per le penali rimandiamo ad altro post Leggi il blog o seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Le Modiche immobiliari non autorizzate ed i rischi per la vendita
Se si pone in vendita una casa o in generale un immobile con irregolarità anche lievi ma tali da rendere l’immobile difforme da quanto presente a livello catastale , ad esempio un bagno realizzato senza regolare CILA , si potrebbe incorrere in diversi rischi di natura legale, contrattuale ed economica. Ecco i principali: 1. Problemi Legali e Contrattuali • Dichiarazione Mendace nell’Atto di Vendita : Durante la vendita, devi dichiarare che l’immobile è conforme alle normative urbanistiche e catastali. Se il bagno non è regolarizzato, tale dichiarazione sarebbe falsa, e l’acquirente potrebbe rivalersi su di te per danni. • Annullamento della Vendita : L’acquirente potrebbe chiedere l’annullamento del contratto di compravendita o una riduzione del prezzo, sostenendo che l’immobile non è conforme a quanto dichiarato. 2. Responsabilità Civile • Risarcimento Danni : Se l’acquirente scopre l’irregolarità dopo l’acquisto, potrebbe citarti per ottenere un risarcimento dei costi di sanatoria o di eventuali lavori necessari per rendere l’immobile conforme. 3. Impedimenti alla Vendita • Notaio e Banca : Il notaio che redige l’atto di vendita potrebbe bloccare la transazione se scopre che l’immobile non è conforme. Inoltre, un potenziale acquirente che richiede un mutuo potrebbe non ottenerlo a causa dell’irregolarità. Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita 4. Difficoltà nella Valutazione dell’Immobile • Perdita di Valore : Gli immobili con irregolarità edilizie sono generalmente svalutati, poiché l’acquirente sarà consapevole dei costi e dei rischi associati alla sanatoria. 5. Sanzioni da Parte del Comune • L’acquirente o te, come venditore, potreste essere soggetti a controlli da parte del Comune. In caso di accertamento, potresti essere chiamato a sanare l’irregolarità pagando le sanzioni previste, esempio CILA in sanatoria (art 37 dpr 380/2001) Cosa Fare per Evitare Problemi • Sanatoria Prima della Vendita : Regolarizza il bagno prima di mettere l’immobile in vendita, presentando la documentazione necessaria al Comune (CILA in sanatoria o accertamento di conformità). • Aggiornamento Catastale : Una volta sanato, aggiorna la planimetria catastale per garantire che l’immobile sia venduto in regola. • Trasparenza con l’Acquirente : Se decidi di vendere senza sanare, informa l’acquirente dell’irregolarità e specifica nel contratto che l’immobile è venduto “ nello stato di fatto ”. Tuttavia, questo potrebbe scoraggiare i compratori. Sanare l’abuso prima della vendita è la soluzione migliore per evitare rischi e garantire una transazione tranquilla e sicura. Hai un quesito? leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia: quali diritti vanta il candidato al concorso.
Accade sempre più spesso che un candidato, o una associazione di candidati al concorso farmacie avanzi quesiti in termine di diritti, il quesito è: Ma avendo partecipato al concorso farmacie, di quali diritti dispongo nei confronti dell'amministrazione regionale? Per rispondere a tale domanda bisogna fare un passo indietro. Infatti i diritti saranno tutti quelli riconosciuti in epoca precedente all'avvio del concorso dalla stessa lex specialis, ovvero il Bando di concorso, la regola "sovrana" della procedura per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. In attesa di conoscere gli esiti del concorso straordinario , e del prossimo #concorso #farmacie #ordinario, ove presumibilmente finiranno tutte le sedi non assegnate nel decennio 2012-2022, oggi la domanda piu' frequente risiede nei "diritti" degli aspiranti farmacisti, visto che coloro che sono diventati titolari poco o nulla hanno ancora da chiedere alla procedura. Allora la prima risposta è quella di essere correttamente informati sull'esito e sull'andamento della procedura. Accade sempre piu' spesso infatti che nelle Regioni con basso numero di interpelli, i candidati farmacisti abbiano perso le speranze in quanto sono trascorsi anche 2 anni dal precedente interpello. Concorso Farmacie, quali sono i diritti dei candidati. Sarebbe opportuno che le Regioni attivassero un servizio "allert" di informazione a cadenza prefissate, come accade nelle procedure concorsuali o liquidatorie delle imprese, e che rendano disponibili informazioni aggiornate a cadenza periodica, esempio 3/6 mesi, sia sull'andamento della procedura in corso sia per l'esito degli interpelli, (che in realtà già accade) sia soprattutto per le sedi non accettate e quant'altro utile. Le informazioni in realtà vi sono ma non sono sempre di facile consultazione, non vi è una calendarizzazione a meno di non riferirsi solo all'esito dell'interpello in sé considerato. In ogni caso è sempre ammessa la strada della richiesta tramite PEC al servizio farmaceutico regionale, o nei casi piu' "gravi" con una istanza di accesso agli atti o di accesso civico. Quello che invece manca è l'informazione preventiva. Quanti interpelli vi saranno? Quante possibilità ho ancora? Cosa vuole dire sede di farmacia soggetta a ricorso o sub iudice? Quanto costa avviare una nuova sede? Quali sono le sedi sono soggette ad indennità ex art. 110, e ed a quanto ammonta? Tali domande sono evase solo a seguito di apposita indagine e spesso per arrivare ad una unica risposta è necessario consultare specialisti del settore, sebbene dette domande siano di routine. Home Esistono rimedi dati dalla Giustizia Amministrativa, come le Istante, i ricorsi contro il Silenzio delle Regioni, le Auto Tutele, ma non sempre una procedura amministrativa è nelle corde del candidato farmacista che ignaro dovrà rivolgersi ad un professionista per esercitare i propri diritti. Ecco quindi che sarebbe auspicabile per il prossimo concorso ordinario farmacie nel 2023 o 2024 avere date certe, interpelli sicuri a numero prefissato e calendarizzati, in modo da poter organizzare la propria vita nel successivo decennio senza rincorrere notizie sparse e disomogenee sull'intero territorio nazionale, come sta accadendo ora con la questione della scadenza delle graduatorie del Concorso Straordinario esaurito in alcune regioni, ed in itinere in altre, a causa di una legge "a posteriori" MA regolatrice della vigenza delle graduatorie. Seguici su anche sui Social. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Ordinario ed incompatibilità Farmacisti
Perché le incompatibilità previste dall'art. 8 della legge 362 del 1991 sono ancora così attuali anche dopo l'apertura del mondo della farmacia e dei farmacisti al sistema imprenditoriale societario? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Dal punto di vista ella coerenza complessiva del sistema, del resto, deve escludersi che la portata delle novità normative di cui si è fatta latrice la l. n. 124/2017 sia tale da determinare la vanificazione della ratio cui l’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 era (ed è, come si vedrà) funzionale. Al fine di chiarire le ragioni di tale conclusione, è d’uopo premettere qualche cenno sull’evoluzione legislativa registratasi in materia. La disposizione in tema di incompatibilità di cui si tratta è stata introdotta contestualmente alla previsione della possibile titolarità dell’esercizio della farmacia privata in capo a società (in origine solo di persone) (art. 7, comma 1, l. cit.). All’epoca in cui fu prevista tale possibilità, la gestione della farmacia da parte della società titolare del relativo esercizio doveva rispondere ai medesimi principi di personalità e professionalità che governavano la gestione e la titolarità individuale, essendo prescritto che solo i farmacisti iscritti all’albo potessero essere soci della società titolare dell’esercizio farmaceutico (art. 7, comma 2, l. n. 361/1992) e che la direzione della farmacia gestita dalla società fosse affidata ad uno dei soci che ne era responsabile (art. 7, comma 3, l. cit.). Era inoltre previsto che ciascuna società (di persone, come si è detto) potesse essere titolare dell’esercizio di una sola farmacia (art. 7, comma 5, l. cit.) e che ciascun farmacista potesse partecipare ad una sola società titolare dell’esercizio di farmacia (art. 7, comma 6, l. cit.). Le incompatibilità dei farmacisti in chiave evolutiva Concorso Ordinario ed incompatibilità Farmacisti In tale contesto normativo, si spiega che il legislatore abbia nel contempo introdotto i necessari contemperamenti tra il nuovo spazio di libertà organizzativa concessa ai farmacisti – non più legati ad una gestione strettamente individuale e monocratica della farmacia, essendo data ad essi la possibilità di associarsi ai fini di una più efficiente e sostenibile gestione collettiva – e l’esigenza che tale possibilità non incidesse sul corretto – dal punto di vista essenzialmente della tutela dell’interesse dei fruitori – esercizio del servizio farmaceutico. In un quadro normativo in cui la società di farmacisti, al pari del farmacista-persona fisica (ex art. 112, comma 2, T.U.LL.SS.), poteva essere titolare di una sola farmacia, e la stessa gestione societaria era fortemente caratterizzata in chiave personalistica , era invero del tutto plausibile, sul piano della coerenza complessiva del sistema, che il legislatore si prefiggesse di evitare commistioni tra gestioni individuali e societarie in capo allo stesso farmacista, le quali, dietro lo schermo della diversa soggettività (sebbene non personalità, trattandosi di società di persone) giuridica tra soci e società , avrebbero dato luogo ad un sostanziale cumulo di distinti esercizi farmaceutici in capo al medesimo professionista, facendogli dismettere la veste professionale, caratterizzante la figura ed orientata alla tutela primaria dell’interesse alla salute degli utenti, per assumere quella propriamente imprenditoriale, ispirata al perseguimento del lucro. Le incompatibilità dei farmacisti in chiave evolutiva Inoltre, il diretto coinvolgimento gestionale del socio, tipico della struttura organizzativa della società di persone (all’epoca unico schema, come si è detto, per attuare la gestione collettiva della farmacia), giustificava la preclusione, posta dalla suindicata norma in tema di incompatibilità , alla contestuale partecipazione a diversi esercizi farmaceutici, in un caso nella veste individuale e in un altro in quella societaria, onde evitare la perdita di “efficacia” nella gestione che la suddivisione delle energie del farmacista tra più sedi farmaceutiche avrebbe determinato. Non trascurabile altresì, quale obiettivo del legislatore del tempo, quello di prevenire situazioni di conflitto di interesse conseguenti alla titolarità, diretta o indiretta, di più esercizi farmaceutici in capo allo stesso farmacista, il quale avrebbe potuto essere indotto ad assumere decisioni gestionali ispirate da interessi alieni rispetto a quello del più efficace e corretto svolgimento del servizio farmaceutico. Da questo punto di vista, invero, la normativa palesa la concezione dell’attività farmaceutica che aveva il legislatore del tempo, secondo la quale ciascun esercizio farmaceutico doveva essere considerato come una entità a sé stante, Il descritto assetto normativo subiva una prima revisione ad opera del d.l. 4 luglio 2006 , n. 223, per effetto del quale, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, veniva in primo luogo ampliato (fino a 4 farmacie, ex art. 7, comma 4-bis, l. n. 362/1991) il previgente limite numerico alla titolarità delle farmacie da parte delle società (di persone o anche delle società cooperative a responsabilità limitata) che avessero ad oggetto esclusivo la gestione di una farmacia, la partecipazione alle quali restava comunque riservata ai farmacisti iscritti all’albo, mentre veniva del tutto rimosso il limite numerico alla partecipazione di ciascun farmacista a società titolari di farmacia. Invero, la possibilità per la società di farmacisti di essere titolare di più di un esercizio farmaceutico attiene al piano meramente patrimoniale e gestionale dell’ ”azienda” farmacia , ferma restando la connotazione personale e professionale della relativa direzione, la quale continuava, ai sensi dell’art. 7, comma 3, ad essere “affidata ad uno dei soci che ne è responsabile” e garantiva l’indipendenza del servizio, nel suo concreto svolgimento a favore degli utenti, da criteri di carattere meramente speculativo-imprenditoriale. Allo stesso modo, la possibilità per il farmacista di partecipare a più di una società titolare di farmacia concorreva alla emersione, sul piano ordinamentale, di una nuova figura di “ farmacista-imprenditore ”, in quanto interessato più alla gestione (imprenditoriale, appunto) del servizio farmaceutico, avvalendosi dello schema societario , che alla sua concreta erogazione a favore degli utenti, senza intaccare l’esigenza di conservare apposite garanzie – come appunto l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 – a tutela del “farmacista-professionista del farmaco” e custode principale dell’interesse degli utenti del servizio. Deve anzi ritenersi che l’ampliamento delle possibilità di ricorso al modulo societario ai fini della titolarità e della gestione delle farmacie, derivante dalla novella legislativa poc’anzi menzionata, rafforzasse la ratio sottesa alla suddetta previsione di incompatibilità, in quanto, contribuendo a delineare più nettamente la distinzione tra le due figure di farmacista (quella del “farmacista-imprenditore” e quella del “farmacista-professionista”), imponeva l’esercizio di una opzione di base a chi intendesse operare nel settore farmaceutico, la quale trovava appunto espressione (e sanzione) nella disposizione innanzi citata in tema di incompatibilità. CdS 6137/22 Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico avv Aldo Lucarelli
- Farmacia, autotutela, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
L'autotutela della Pubblica Amministrazione è un istituto molto noto nel campo del diritto amministrativo. E' una rielaborazione dello stesso potere già esercitato dalla Pubblica Amministrazione che nel riesaminare la medesima fattispecie su "altri" presupposti già esistenti o sorti successivamente, si riappropria di quanto già autorizzato e/o concesso, e cio' alla luce di circostanze nuove o sopravvenute, oppure esistenti ma non palesate. Hai un quesito? Consulta i nostri articoli a tema l'autotutela da parte della Regione, servizio farmaceutico , oppure la revoca di un provvedimento precedentemente emesso, o ancora, la pronuncia di decadenza immediata di un provvedimento autorizzazione sono momenti delicati nella vita di ogni operatore economico, quale puo' essere il farmacista, il grossista farmaceutico, l'industria autorizzata alla produzione (d.lgs 219/2006 artt. 50 e 100). Vediamo in quali casi è pronunciata la decadenza dall'autorizzazione della farmacia, secondo il testo unico, e quali sono i possibili rimedi. Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica ai sensi del testo unico: a)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva; b)per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato all'obbligo di pagamento dell'indennità al farmacista uscente di sede provvisoria. (oggi non è applicato tale principio) c)per volontaria rinunzia dell'autorizzato; d)per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. Contattaci per ogni esistenza la decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità. Oggi tale attività è svolta dalla Regione per mezzo del dirigente autorizzato, il quale emanerà apposito decreto, ricorribili davanti al TAR ove vi sia l'assenza di preventivo contradditorio con il farmacista titolare interessato adeguata e concreata indagine istruttoria. Solitamente svolta con l'ausilio dei NAS o degli ispettori ASL per quel che concerne le attività di farmacovigilanza. Il mancato esperimento delle due fasi su richiamate, rende il decreto impugnabile ed annullabile davanti al Tar in quanto adottato senza le minime garanzie previste dalla legge, non essendo sufficienti generici richiami alla legge, o astratte formule, ma essendo necessario individuare la causa specifica, la reiterazione del fatto commesso, che non deve essere quindi episodico o occasionale, la mancanza di adeguate giustificazioni e quindi una istruttoria ed analisi concreta, all'esito del quale l'amministrazione, per mezzo del proprio dirigente è chiamata ad effettuare un provvedimento amministrativo di decadenza dell'autorizzazione o nei casi piu' gravi un vero e proprio procedimento di revoca dell'amministrazione, quale attività svolta dalla Pubblica Amministrazione in autotutela, a cui però soggiacciono tutte le garanzie partecipative del farmacista, come l'invito al contraddittorio. Archivio Post di Diritto Farmaceutico Ricordiamo infatti che il provvedimento di decadenza ex art. 113 T.U.L.S. È illegittimo ove il decreto sia adottato “senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” Hai un quesito? Contattaci Il TAR chiamato dal ricorrente, sarà onerato di verificare la rispondenza del caso astratto – fattispecie al caso concreto contestato, l'adeguatezza dell'istruttoria e l'ad eguatezza del provvedimento irrogato. Il Tar quindi opererà una verifica della adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, secondo i corollari dell'art. 97 della Costituzione secondo cui la P.A. Deve rispettare i canoni di imparzialità e buon andamento. La censura del TAR si verificherà quindi quando non sia mostrato l'iter logico giudico, e l'adeguatezza della istruttoria espletata dall'amministrazione. Archivio Post Diritto Farmaceutico Puo' anche interessarti: "Farmacia, Autorizzazione, e Fallimento". Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Revisione pianta organica ad istanza del farmacista
Ci viene spesso chiesto se la revisione della pianta organica delle farmacie comunali siano un dovere d'ufficio da parte del Comune oppure se è possibile per il singolo farmacista attivarsi per promuovere tale incombenza. Sovente infatti il Farmacista ha interesse affinché il proprio comune provveda alla verifica della pianta organica, alla verifica dell'oranizzazione territoriale, nonché alla verifica del rapporto popolazione/farmacie sia in casa di aumento del numero della popolazione, sia in caso, assai frequente, di decremento.. Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Sulla problematica della cancellazione di una sede non ancora aperta in quanto vacante per decremento della popolazione abbiamo già discusso in altre sedi, affermando che lì' dove la sede NON sia ancora assegnata e quindi risulti vacante è possibile ipotizzarne la soppressione, sebbene vi siano istanze di senso contrario, lì dove sia stato il concorso ad invididuarne una nuova sede in fase ancora di "scelta" da parte dei candidati che abbiano riposto affidamento. Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Tuttavia per quel che qui interessa, Puo' un farmacista attivarsi con una istanza rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica? Leggi il Blog in diritto Farmaceutico Puo' un farmacista richiedere un provvedimento di soppressione di una sede non ancora aperta? Da questo concetto nasce la domanda in tema di revisione pianta organica ad istanza del farmacista Cerchiamo di fare chiarezza... e’ appena il caso di precisare che, a fronte di una puntuale diffida da parte di un Farmacista o di un gruppo di farmacisti, l’amministrazione comunale è tenuta ad attivare e perfezionare, in senso positivo o negativo, il procedimento finalizzato alla revisione biennale del numero delle farmacie spettanti in base al dato della popolazione residente, potendo, in linea di principio, l’adeguamento di tale numero trovare giustificazione non solo nel caso di incremento demografico, ma anche nell’ipotesi di decremento (sul punto anche una passata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre n. 4085/2016). Seguici On line Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Contrariamente a quanto sostenuto da alcune posizioni comunali, infatti l’attivazione del procedimento di revisione biennale va fatta d’ufficio, atteggiandosi l’istanza del privato interessato come meramente sollecitatoria: in tal senso depone il citato art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie. Non sussiste quindi l'obbligo di modifica della pianta organica in sé ma l'obbligo di revisione. L’obbligatorietà è, quindi, riferita all’attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione. Hai un quesito in diritto farmaceutico e dei farmaci? Contattaci Revisione pianta organica ad istanza del farmacita La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere esperito, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, il rimedio dell’impugnativa del silenzio (ai sensi dell'art. 117 cpa), che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d’ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l’eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria, sul punto si vedano diverse pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2015; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 24 giugno 2005 e Tar Na 1700/23 ). Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Diritto Farmaceutico e pianificazione urbanistica Quindi ai sensi della richiamata disposizione di legge, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere in merito alla diffida presentata dai Farmacisti del territorio, concludendo il procedimento di revisione biennale per anno pari, mediante un provvedimento espresso e motivato che dia conto della sussistenza o meno delle condizioni per effettuare la rimodulazione del numero delle zone farmaceutiche e che adotti le conseguenti determinazioni, il tutto in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Viceversa, va disattesa la pretesa del farmacista all’adozione del provvedimento di modifica soppressione della zona farmaceutica posto che il procedimento di revisione biennale della pianta organica ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell’amministrazione comunale riferita all’equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico – e il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando non si configurino margini di esercizio della discrezionalità, giusta quanto previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a. in tema di rito del silenzio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5543). Ne consegue che SI è ammissibile l'istanza di sollecitazione della revisione della pianta organica comunale dalle Farmacie, ma attenzione cio' non vuol dire che sia pretensibile il risultato, quindi non è ammessa una istanza rivolta ad un risultato di modifica, che in quanto discrezionale è e rimane della pubblica amministrazione ed è soggetto ad una azione giudiziale limitata ai casi di arbitrarietà ed irragionevolezza, ovvero i limiti esterni del giudicato. Seguici per rimanere aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Le prove nei procedimenti antidoping
Analizziamo quali sono le prove nei procedimenti antidoping per trovare un punto di coordinamento tra la normativa penale (art 586 bis cp) e quella sportiva. Le prove nell’antidoping Le prove nell'antidoping sono fondamentali per garantire la lealtà e la correttezza delle competizioni sportive, tutelando la salute degli atleti. Il sistema di controllo antidoping prevede diverse tipologie di prove, raccolte e valutate secondo standard internazionali. Tipologie di prove * Prelievo di campioni biologici: urina e/o sangue, per rilevare la presenza di sostanze proibite. * Analisi dei campioni: effettuate da laboratori accreditati WADA (World Anti-Doping Agency), secondo standard rigorosi. * Test a sorpresa : effettuati in qualsiasi momento e luogo, durante e fuori competizione. * Test mirati: basati su informazioni specifiche o sospetti riguardanti un atleta. * Passaporto biologico: profilo individuale di ogni atleta, con dati ematici e urinari raccolti nel tempo per individuare variazioni sospette. * Indagini: su eventuali violazioni delle norme antidoping, come traffico di sostanze proibite o mancata reperibilità dell'atleta per i controlli. Raccolta e valutazione delle prove secondo procedure precise ovvero: * Procedure standardizzate: per garantire l'integrità e la tracciabilità dei campioni. Le prove nell’antidoping * Catena di custodia: documentazione dettagliata di ogni passaggio, dal prelievo all'analisi, al di dare prova della storicità. * Controanalisi : diritto dell'atleta di richiedere una seconda analisi dello stesso campione. * Valutazione delle prove: da parte di commissioni disciplinari indipendenti, che decidono in caso di violazioni. Standard internazionali delle prove antidoping * Codice Mondiale Antidoping : riferimento per tutte le organizzazioni antidoping. * Standard Internazionali : linee guida per laboratori, procedure di controllo, gestione dei risultati. * Armonizzazione: per garantire uniformità e coerenza nel sistema antidoping globale. Importanza delle prove nelle procedure antidoping * Affidabilità : per accertare con certezza l'eventuale uso di sostanze dopanti. * Validità : per resistere a contestazioni legali. * Coerenza : per garantire parità di trattamento a tutti gli atleti. Le prove nell'antidoping sono un elemento cruciale per contrastare il doping e proteggere l'integrità dello sport , la vicenda diviene più complessa quando é ad intrecciarsi i sono i principi della Giustizia Antidoping (Tribunale Nazionale e Procura Antidoping) con quelli di carattere penale (Tribunale penale ordinario). Sul punto la cassazione 30889/2018 ha precisato che nell’ordinamento penale é necessario il dolo specifico ovvero oltre alla consapevolezza di procurare a sé o ad altri farmaci 💊 non giustificati da condizioni patologiche é necessario che l’agente (lo sportivo) abbia l’intenzione di alterare la prestazione “ agonistica” o di modificare l’esito dei controlli su tali pratiche. La presenza del dolo (specifico e generico) é sempre analizzata dalla giurisprudenza penale tuttavia dopo la sentenza della Corte Costizionale 105/2022 é stata ampliato il vaglio di responsabilità in quanto non é più necessario “il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” così riducendo lo strappo, ad avviso di chi scrive, con la giustizia sportiva che prevedeva una responsabilità di carattere oggettivo. Leggi il blog e non trovi il tuo caso contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli























