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- L'impresa in chiave comunitaria, gli aiuti di stato ed il PNRR
Quale è il limite dell'uso dei fondi PNRR in relazione alla nozione di aiuto di Stato? Va, beninteso, condiviso l’assunto che la matrice unionale della nozione di “impresa” emerge nel quadro della verifica dei presupposti per la corretta erogazione, anche a valere su cofinanziamento di fondi europei, di aiuti di Stato compatibili con i Trattati: decisivo accertare se l’attività ausilianda sia, o meno, in grado di incidere sulla concorrenza. Leggi lo speciale appalti e gare È noto, invero, che la definizione di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, i quali, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Per tal via, la nozione di aiuto presuppone che il beneficiario dello stesso sia, appunto, un’impresa, ossia un soggetto che opera in regime di concorrenza. Ciò posto per analizzare l'oggetto in esame, l'impresa in chiave comunitaria, gli aiuti di Stato ed il PNRR. la nozione coinvolge qualsiasi ente che, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esercita un'attività economica. Si tratta, con ciò, di una nozione non collegata alla soggettività del beneficiario, ma all'attività svolta: sicché, per esempio, nulla osta a che uno stesso soggetto possa qualificarsi, nella consueta logica delle geometrie variabili, come impresa per alcune delle attività che svolge e non per altre: nel qual caso, solo il finanziamento delle attività economiche costituirebbe (in presenza delle altre condizioni) un aiuto di Stato. Laddove, per converso, le altre attività – non economiche – possono essere finanziate senza essere sottoposte alla disciplina degli aiuti di Stato, purché vi sia una netta distinzione, almeno contabile, tra i diversi flussi di cassa. La prassi decisionale della Commissione UE e l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia UE, alla quale anche l’appellante fa diffuso richiamo, ha indotto, considerata l’importanza della materia, alla emanazione di un “comunicazione interpretativa”, preordinata alla sintesi dei principi generali: si tratta della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata sulla GUUE C 262 del 19.7.2016 (c.d. Comunicazione Aiuti). L'impresa in chiave comunitaria, gli aiuti di Stato ed il PNRR. Come ivi evidenziato, e come, peraltro, ribadito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano, per l’appunto, “solo se il beneficiario di una misura è ‘un'impresa’”, con la precisazione che la qualificazione di un determinato ente come impresa “dipende […] interamente dalla natura delle sue attività”. Il riferimento alla “attività economica” va acquisito nel senso della “fornitura di beni e/o servizi sul mercato”, dietro ordinaria corresponsione di un “corrispettivo”, normalmente pagato dagli stessi utenti e beneficiari. Ne discende: a) che, in primo luogo, lo stato giuridico dell’ente, nella prospettiva qualificatoria di diritto nazionale, è effettivamente “ininfluente” (sicché, per esempio, un ente che, in base alla normativa interna sia qualificato come “associazione” o “società sportiva” o, appunto, “società cooperativa” può senz’altro essere considerato un'impresa, ai sensi del ridetto articolo 107, paragrafo 1, del Trattato; così come, per esempio, anche un ente facente formalmente parte della pubblica amministrazione); b) che, in secondo luogo, non è dirimente lo scopo di lucro, vale a dire la destinazione dell’attività al conseguimento di utili: e ciò perché anche enti senza scopo di lucro possono “offrire beni e servizi su un mercato”; c) che peraltro, in terzo luogo, un ente va qualificato come impresa “sempre in relazione a un'attività specifica”. Tali conclusioni si fondano, in definitiva, sulla nozione di “servizio” di cui all'art. 56 TFUE, secondo cui sono considerati tali “le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”. Nella riassunta prospettiva, la circostanza che si tratti, in concreto, di società di tipo cooperativo non appare perciò, di per sé sola ed in via di principio, tratto differenziale decisivo, posto che – come la Corte di giustizia ha avuto modo di puntualizzare con la sentenza 8 settembre 2011, nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos Scarl & A., cui la stessa appellante fa diffuso riferimento, peraltro traendone argomento al proprio critico assunto – le cooperative, pur rette da principi di funzionamento peculiari che le differenziano nettamente dagli operatori economici, sono “imprese” anche quando svolgano attività economiche a beneficio dei propri soci i quali “sono al tempo stesso utilizzatori, clienti o fornitori, affinché ciascuno di essi possa trarre profitto dall’attività della cooperativa in base alla propria partecipazione nella medesima e in proporzione alle proprie transazioni con tale società”. In effetti, la Corte evidenzia che un sistema di agevolazione, anche sotto il profilo fiscale, alle società cooperative deve ritenersi legittimo (in quanto non contrastante con il divieto di erogazione di aiuti di Stato) nella misura in cui (e a condizione che) le cooperative “operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici”. In tal caso, non si tratta, in effetti, di attività di impresa, in quanto svolta in “autoproduzione”. È, dunque, il rapporto con i soci che caratterizza e differenzia tale tipologia societaria, rendendola, a determinate condizioni, legittima beneficiaria di una misura non discriminatoria di agevolazione: dato che, in sostanza, il socio della cooperativa ha possibilità concrete di decidere il modello d'impresa, la qualità del prodotto o della merce, l'ambiente di lavoro e così via. Per usare le parole della Commissione UE nella comunicazione del 23 aprile 2004 – che bene illustra ed anticipa il fondamento della decisione – nelle società cooperative i membri “hanno, in quanto utilizzatori, un'influenza reale sulle decisioni di gestione. La struttura di gestione partecipativa delle imprese cooperative genera gli attivi immateriali che sono il sapere e le competenze. Da questo punto di vista le cooperative sono scuole di imprenditorialità e di gestione per quanti non avrebbero altrimenti accesso a posti di responsabilità”. È tale valore che rende accettabile un trattamento fiscale ed agevolativo particolare che non costituisca un'ipotesi di concorrenza sleale, onde la finalità mutualistica valga a sottrarre l'agevolazione alla cooperativa dal campo di applicazione del divieto di aiuti di Stato. In definitiva, il valore attribuito alla funzione sociale ed economica delle cooperative prevale, in tal caso, sul principio di funzionamento del mercato unico, rappresentato dalla libera concorrenza. Quando ciò accade, allora, le cooperative con finalità mutualistica non rientrano nella nozione di “impresa”, essenzialmente correlata alla apertura al mercato. D’altro canto, vale osservare, anche in relazione alla prospettiva interna, è ben noto il “fine mutualistico”, proprio delle società cooperative, non esclude, di per sé, la “natura di imprenditore commerciale di una cooperativa” (cfr. Cass., 24 marzo 2014, n. 6835 e Cass., 28 luglio 1994, n. 706): e ciò in quanto può assumere connotazioni e gradazioni diverse, che vanno dalla “mutualità pura” (caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro) alla “mutualità spuria” (che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro: cfr. Cass., sez. I, 8 settembre 1999, n. 9513; Id., sez. V, 9 ottobre 2000, n. 13423). Si tratta, in definitiva, di una valutazione da operare in concreto. (CdS 2867/2023) Ove sorgano questioni di interpretazione sarà il Tar competente con il nuovo rito super accelerato a valutare la rispondenza degli Enti finanziabili con fondi di origine PNRR Hai un quesito? Consulta il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Graduatoria Concorsi, come recuperare punteggi
Spesso ai candidati più diligenti capita di non accedere alle prove scritte dopo le preselettive per il mancato raggiungimento della soglia o del voto minimo, anche solo per pochi decimi. È possibile ricorrere contro la mancata attribuzione del punteggio in un concorso? La risposta, certamente affermativa deve essere però concretizzata dal contesto della prova. Ecco quindi che ove vi siano "domande dubbie" oppure a risposta multipla equivalente si potrà ipotizzare una richiesta di riammissione, dimostrando però l'errore di valutazione in cui è incorsa la commissione o per dirla in modo tecnologico, l'intelligenza artificiale che ha corretto i quiz! Ma quali sono le domande dubbie? Graduatoria Concorsi, come recuperare punteggi Hai fretta? corri alle conclusioni In linea generale sono quelle che ammettono a livello scientifico o dottrinale una risposta differente da quella proposta come esatta e nel concorso e valutata nei test o nei quiz e che si dimostri abbia una risposta differente. Ed infatti nella recente sentenza del CdS n. 6216/2023 relativa ad un concorso in magistratura, ed alla impugnazinone dell'atto di civile, poi ricorretto, è stato stauito: "Ciò comporta che il giudizio di non idoneità riservatole, anche in considerazione di quanto poc’anzi osservato in merito alla non grave insufficienza che caratterizza il (resto del) suo elaborato, si rivela, ad una rilevazione oggettiva ed estrinseca, non solo troppo severo, ma soprattutto ingiustificato. Tale ultima considerazione.. non de quota il potere valutativo della commissione, né pretende di sostituirsi a quest’ultima. .. Ciò nondimeno quello che ad un giudizio estrinseco non consente di ritenere legittimo l’esercizio del potere valutativo in questo caso è l’avere assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, di loro astrattamente idonei ad essere valorizzati in termini di punteggio, e dunque in senso positivo, ma non già, in negativo, per fondare un giudizio di insufficienza. Ed ancora, ai fini di censurare il metodo di correzione tecnica: "L’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale." CdS 23.06.2023 sopra richiamata. Attenzione che non si tratti di opinioni ma di risultanze scientifiche o dottrinarie acclarate e dimostrabili che nel caso in esame hanno dato seguito ad una nuova correzione in un articolato metodo codificato ed anonimo. Si potrà quindi ricorrere al Tar nella richiesta di una ammissione con riserva alle fasi successive del concorso. Perché ammissione con riserva? Poiché sarà necessario attendere poi l'esito del ricorso nel merito per conoscere la posizione del Tar sulla vicenda. Per evitare le spese spesso vengono proposti ricorsi con più partecipanti. Attenzione ai ricorsi collettivi, sempre piu' spesso sono dichiarati inammissibili, vediamo il perché. La più grande riguarda la ammissibilità del ricorso ovvero il vaglio che i giudici del Tar effettuano sul ricorso, ad esempio requisiti dei partecipanti, criteri usati nei punti di ricorso, e nel caso di ricorsi collettivi, parità se non addirittura identità di situazioni tra i ricorrenti che avanzano un ricorso unico. Graduatoria Concorsi, come recuperare punteggi Spesso viene proposto un ricorso collettivo, svolto quindi per un gruppo di persone che però rischia di essere inammissibile ove non vi sia la coincidenza delle posizioni e l'identità dei motivi di ricorso. Hai un dubbio sul Tuo concorso? Contattaci senza impegno. Sul Ricorso Collettivo nei concorsi per la pubblica amministrazione il Tar Lazio di recente ha precisato che il ricorso collettivo, come ha più volte chiarito la giurisprudenza: “rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione” (cfr. TAR Lazio – Roma, 22 maggio 2018, n. 5685). Di conseguenza, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo. (Di cui abbiamo parlato in altro post). Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2017, n. 1866). Va, pertanto, verificata la sussistenza del requisito positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, ben oltre, quindi, la mera omogeneità delle pretese fatte valere in giudizio; nonché del requisito negativo, sostanziato dall’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti che collettivamente ricorrono. In altri termini, secondo la giurisprudenza il ricorso collettivo è ammissibile a patto che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti alcun punto di contrasto – neppure potenziale – tra i ricorrenti, cosicché l’eventuale accoglimento del gravame “torna a vantaggio di tutti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Lombardia – Milano, 21 marzo 2018, n. 775). Nella specie dell'ultimo concorso ◇◇◇ il bando ha previsto che “il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale”: tale previsione, dunque, pone i ricorrenti in una situazione di perdurante conflitto sino alla conclusione del concorso. In tali ipotesi quindi eloltre che inammissibile, il ricorso è, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo i ricorrenti impugnato la graduatoria finale del concorso: sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; id., sez. V, 11 agosto 2010, n. 5618; id. sez. II, 14 maggio 2021, n. 3792; id., sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2119 e da ultimo Tar Roma 8472). Ed infatti la graduatoria così come i criteri di correzione sono i primi indiziati. Ecco quindi che il ricorso collettivo è proponibile "soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.” Quindi é necessario che tra i ricorrenti non vi siano neanche situazioni di potenziali conflitti come spesso accade nei bandi ristretti ove ad esempio per una sovvenzione o per un servizio vengano ammesse le prime 3 partecipanti ed il ricorso è proposto collettivamente dalle partecipanti arrivate 4* e 5* nella gara. Per approfondimenti contattaci o seguici sui social. Conclusioni: Il primo passo di ogni tutela è tuttavia l'analisi del proprio elaborato o della propria domanda, successivamente comparando le risposte con quelle ritenute esatte o con duplice ipotesi di risposta esatta, si potrà valutare il ricorso dalla giustizia amministrativa, evitando - a nostro avviso e secondo la recente giurisprudenza del TAR Lazio si veda il concorso sna anno 2022 - il ricorso collettivo. Ricordiamo infatti che ove non vi sia identità di posizioni giuridiche e vi sia anche in via ipotetica un conflitto di interessi tra i ricorrenti, la presenza di piu' ricorrenti spesso comporta l'inammissibilità del ricorso collettivo, come già accaduto piu' volte negli anni passati. Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentocinquantadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici - SNA Ricorso collettivo da evitare SNA
- Concorso farmacie in due Regioni, doppia assegnazione e decadenza
Avendo partecipato al concorso farmacie in due diverse regioni, ove una volta conseguita una sede, stante il passaggio sul tempo, ceda la prima sede, posso ottenere un'altra successivamente nell'altra Regione? Quesito dovuto al disallineamento temporale tra le Regioni nel corso degli interpelli del concorso farmacie, vediamo la risposta e sopratutto le motivazioni sottese. Il quesito, però, introduce un tema completamente nuovo, perché fa riferimento ad altra e diversa incompatibilità, ossia l’osservanza del principio di alternatività di cui all’art. 112 del R.D. 1265/34. In base a tale norma, per quanto d’interesse, “È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”. Richiamano, in proposito, le stesse intervenienti, il recente arresto dell’Adunanza plenaria sulla necessità per il farmacista che concorre a più sedi, nel caso in cui risulti assegnatario di due sedi, di optare per l’una o per l’altra sede. “L’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede. La regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che per la gestione associata, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (Cons. di Stato, Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). Dispone, per inciso, l’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 che «ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione della farmacia in non più di due regioni o province autonome», consentendo espressamente, quindi, che i farmacisti, persone fisiche, possano prendere parte a non più di due concorsi straordinari banditi dalle varie Regioni o Province autonome. Ciò posto, come statuito dal medesimo giudice di secondo grado, “la negoziazione della farmacia, assegnata per prima, da parte della candidatura associata, non potendo la stessa essere rinunciata, in quanto ceduta, non consente l’assegnazione della seconda” (Cons. di St., n. 6198/2020). Da ciò deriverebbe che la partecipazione al concorso straordinario bandito in più regioni, anche in forma associata, non permetterebbe l’assegnazione della titolarità della seconda farmacia - stante il divieto di cui all’art.112, R.D. n. 1265/1934 -, a coloro che, per avere negoziato la sede assegnata per prima, cedendola, si sono preclusi la possibilità di rinunciarvi al fine di avere assegnata la sede in altro concorso. Tar Napoli 1341/23. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Diritto Ambientale, chi inquina, paga
E' pacifico, dopo l'emanazione della Direttiva Comunitaria 2004/35 e la lettura offerta dalla stessa Corte di Giustizia Europea n. 534/13, il principio secondo cui "chi inquina paga". Tale principio sposta sul responsabile dell'illecito, anziché sul proprietario del fondo, la responsabilità dell'inquinamento, e l'obbligo ripartivo, addossando al proprietario del fondo una responsabilità limitata al valore venale del fondo stesso, in caso in cui si debba procedere al recupero delle somme disposte dalla stessa autorità. Ecco che quindi la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia del 2023 ha preso lo spunto per tornare sul tema e fare delle precisazioni in tema di responsabilità ambientale. Le sezioni della Corte infatti hanno affermato che a carico del proprietario/gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l’inquinamento, non può essere imposto l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. “m.i.s.e.”) e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall’art. 253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari. Ed infatti l'articolo 253 del codice dell'ambiente prevede che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. Tali attività previste dal codice dell'ambiente possiedo però una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile; Ecco quindi che la Cassazione pone l'accento sulla differenza tra "danni già prodotti", di cui il proprietario risponderà nei limiti del valore del bene, ove non ne sia il responsabile, e "danni che possono prodursi", che invece ricadono in misure di prevenzione che il proprietario, ove chiaramente ne sia consapevole, dovrà porre in essere. Saranno misure che ancicipino o limitino il danno. Per lo stesso principio quindi al proprietario che non abbia causato l’inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., previsti nel codice civile per le cose in custodia, dal momento che la disciplina definita nel codice dell'ambiente per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell’inquinamento (in base al principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; Da quanto sopra ne consegue che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza. contattaci per assistenza legale in tema ambientale Così come per la gestione dei rifiuti, classificata "attività di pubblico interesse" che, ai sensi dell'art. 177 del codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Leggi il Blog Prima di chiudere è opportuno precisare che il danno di cui si parla, è un danno "significativo" per la salute umana che incida sull'ambiente o in modo negativo sulla conservazione degli habitat naturali, e si riferisce quindi sia all'aria, all'acqua, ai terreni, ed al sottosuolo Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli
- I requisiti di partecipazione e l'affitto di azienda
La regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui – successivamente alla presentazione dell’offerta – sia intervenuto un contratto di affitto di ramo d’azienda, sicché l’irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente refluisce inevitabilmente sulla posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura, determinandone l’esclusione ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Tar Napoli 4011/2023) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 6706 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 5517 del 2021. I requisiti di partecipazione e l'affitto di azienda L' l’Adunanza Plenaria (decisione n.8 del 20.7.2015) del Consiglio di Stato ha evidenziato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica […]; sulla scorta delle riferite coordinate ermeneutiche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto necessaria la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 anche in capo all’affittante l’azienda, oltre che naturalmente all’affittuario, onde evitare che il ricorso a tale strumento negoziale, così come ad altri pure ammissibili, possa costituire strumento per eludere il principio del possesso necessariamente continuativo dei requisiti di partecipazione. (cfr. Tar Lazio-Roma, n. 4276/2019; Cons. Stato, n. 6706/2021; Tar Lazio-Roma, n. 6144/2018). Del resto “deve ritenersi che l’affitto dell’azienda, pur comportando una modifica dell’identità giuridica del titolare dell’azienda, assicuri comunque una continuità sostanziale dell’impresa, consentendo all’affittuario di proseguire ininterrottamente l’attività economica avvalendosi dell’insieme coordinato di mezzi già organizzato a tali fini dalla parte affittante. Per tali ragioni , l’imputazione in capo all’affittuario tanto dei benefici (in termini di possesso dei requisiti correlati alla disponibilità dell’azienda) quanto degli svantaggi (riferiti ad eventuali cause di esclusione ascrivibili al precedente titolare dell’azienda) discendenti dall’acquisita disponibilità dell’azienda” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8081/2021). Ad avviso del Collegio, non è in discussione la possibilità per gli operatori economici di dare vita ad operazioni societarie espressione dell’autonomia imprenditoriale né potrebbe fondatamente prospettarsi che la determinazione della S.A. sia limitativa di tale libertà, venendo piuttosto in rilievo la necessaria salvaguardia di ulteriori principi che presidiano le procedure ad evidenza pubblica, quali par condicio, concorrenza e trasparenza. I requisiti di partecipazione e l'affitto di azienda: Ciò che non può essere ammesso è la scomparsa dal fuoco del controllo dei requisiti del soggetto cedente o locatore dell’azienda, altrimenti mediante la trasmissione dell’azienda si porrebbe a disposizione degli operatori economici un comodo strumento per eludere il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche”. Pertanto, la irregolarità fiscale riscontrata nei confronti della cedente refluisce inevitabilmente sulla posizione della cessionaria subentrata in corso di procedura giovandosi dei requisiti della cedente stessa, determinandone così l’esclusione ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il contratto di affitto (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5517/2021). Abbiamo già visto che anche in altri ambiti come quello concorsuale delle farmacie, il possesso dei requisiti deve valere per tutta la durata della competizione, anche se si ammettono delle aperture in quelle fasi di "stasi" nelle quali ad esempio è in corso una assegnazione e pertanto i candidati non sono vincolati - in tale finestra temporale- a mantenere i requisiti in quando non sottoposti agli effetti della graduatoria. Speciale concorsi e gare e appalti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Acquisto Immobiliare e deposito fiduciario al Notaio
Acquisto di un immobile e pagamento dell'acconto e del prezzo in modo sicuro, come è possibile? Oggi a seguito della riforma del 2017, legge 124 è sempre piu' in voga un meccanismo di pagamento del prezzo o della caparra, già noto in Francia ed UK che conferisce garanzie ulteriori alle parti, in particolare modo all'acquirente, e che pone il Notaio e l'uso del "registro valori" al centro della vicenda, vediamo il perché e come funziona. Accade spesso che l'acquirente non voglia esporsi a rischi nel concedere somme a titolo di caparra proprio nelle mani del venditore prima che "sia sicuro" dell'esito positivo dell'affare. La pratica Italiana infatti prevede il meccanismo della caparra confirmatoria, che prevede il pagamento di una somma - usualmente tra il 5% ed il 10% - nelle mani del venditore, che funge da garanzia della compravendita, con la "penale" della doppia restituzione da parte del venditore in caso di inadempienza di quest'ultimo. La caparra si distingue in due figure differenti: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale. La prima ha lo scopo di garantire l’adempimento esatto del contratto, mentre la seconda è solo il corrispettivo per l’eventuale recesso unilaterale. Meccanismo valido ma che a volte si scontra con la pratica di confondere la caparra quale acconto e quindi quale somma non confirmatoria bensì quale anticipo sull'intero prezzo da pagare, o ancor peggio con il meccanismo del deposito cauzionale, meccanismo che viene spesso utilizzato per altri contratti come la locazione o l'affitto ma che ha una funzione di carattere risarcitorio, un risarcimento anticipato per eventuali danni sulle cose, ad esempio un appartamento locato. Va infatti precisato che mentre la caparra confirmatoria è soggetta al meccanismo della restituzione doppia, (art. 1385 codice civile) ovvero il venditore che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla nel doppio se diviene inadempiente; La caparra penitenziale (art. 1386 codice civile) è invece il corrispettivo del diritto di recesso, nel senso che detta somma andrà persa ove chi l'ha versata eserciti il recesso entro una determinata data dall'affare che doveva concludere. Il punto dolente di tale meccanismo consiste nel fatto che le somme, anche se di modesta entità sono già nel possesso e disponibilità della parte venditrice, con preoccupazione e frustrazione dell'acquirente che si sente esposto al rischio. Quindi dopo tale premessa ecco il meccanismo proposto dalla riforma del 2017 legge 124. Ove si voglia evitare di consegnare materialmente la caparra nelle mani del venditore e si desideri, quindi, una maggiore garanzia, anche, con l'ausilio di professionisti, è possibile inserire nel contratto preliminare di vendita, redatto da Avvocato o Notaio, un meccanismo che preveda il deposito fiduciario delle somme consegnate dall'acquirente e che sarebbero confluite nelle mani del venditore. Il Deposito Fiduciario è quindi un deposito della somma acconto, o prezzo non al veditore ma la Notaio, il quale registrerà tali somme in apposito registro, chiamato Registro Somme e Valori. Tale versamento nelle mani del Notaio avrà lo steso valore del versamento presso il venditore, e si potrà avere: - versamento somme e valori, ad esempio somme o assegni a titolo di acconto o caparra. - versamento dell'intero prezzo al Notaio. Nel primo caso l'acconto sarà inserito in apposita clausola del contratto preliminare. Nel secondo caso invece il Notaio inserirà tale meccanismo nel rogito stesso e svincolerà le somme depositate in favore del venditore una volta completato l'atto. Per procedere a tali formalità sarà necessaria però apposita richiesta, ed apposta menzione ai sensi del nuovo art. 63 della legge 147 2013, post riforma 2017, in relazione al registro somme e valori previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 64; Ove si tratti di transazione che preveda un bonifico, anche nell'ipotesi di compravendita estera, si potrà procedere solo ove sia stato redatto un preliminare di compravendita specifico, e registrato, in quanto trattandosi di somme destinate su conto corrente del notaio, ma separato da esso, è soggetto ai controlli dell'Agenzia delle Entrate, e cio' al fine di evitare attività elusive. Diverso il caso dell'uso di un assegno sia bancario che circolare, in tale caso infatti il "bene valore" sarà annotato sul registro da parte del notaio e non dovrebbe richiedere alcuna ulteriore registrazione. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalti, la fine dei criteri premiali?
Come noto l'articolo 95 del d.lgs 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto, precisando che "I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti." Nel successivo comma 6 lettera e) specifica che "e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto" Ove un bando - lex specialis - inserisca tra i requisiti aggiuntivi le qualifiche e le esperienze del personale nell'appalto, si potrà quindi parlare di requisiti "premiali" che qualificano la scelta del contraente, ma quali sono i limiti dei requisiti soggettivi, si puo' parlare negli Appalti, la fine dei criteri premiali? in relazione ai requisiti oggettivi di partecipazione? Appalti, la fine dei criteri premiali? E' legittimo l'uso di criteri premiali? Per rispondere a tale quesito, volto alla eventuale caducazione del bando in sede di ricorso amministrativo, riportiamo alcuni passi della recente giurisprudenza, secondo cui non è fondata la censura di indebita commistione tra requisiti di carattere soggettivo e requisiti di valutazione, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio previsti per l’offerta tecnica del disciplinare (anzianità di conseguimento dell'attestato ) ed ove il disciplinare, che prevede l’attribuzione di un punteggio specifico per la “Adozione di misure e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro”. Ed infatti, ..posto che l’art. 95 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, contiene una elencazione dichiaratamente esemplificativa dei criteri di valutazione dell’offerta (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12 ottobre 2020, n.10326), si osserva, in linea generale, che il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché i profili organizzativi non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali (in modo, cioè, avulso dal contesto dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva), quanto piuttosto quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, vale a dire, come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 marzo 2017, n.1293). Il criterio premiale può quindi valorizzare in senso oggettivo l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, in linea, peraltro, con l’art. 95, comma 6 lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’anzianità di conseguimento dell’attestato UNI-XXX obiettivamente può incidere sui livelli di esecuzione dell’appalto in considerazione della specifica attinenza del profilo, delle competenze e delle conoscenze specifiche del manager della sicurezza rispetto ai servizi oggetto di affidamento. (Tar Roma n. 11281/2023) Analoghe considerazioni valgono per il criterio volto all’adozione di misure e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, trattandosi di requisiti qualificanti l’offerta. Contattaci per una consulenza Ed il nuovo codice degli appalti.. E' solo il caso di evidenziare che il nuovo codice degli appalti, D.lgs 36/23 prevede criterio rubricato nel nuovo art. 108 ove è valorizzato il concetto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Importante novità sul tema riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico relativo all’elemento costo e conseguentemente il tetto minimo del 70% riferito alla qualità, il tutto però in attesa di vedere nei successivi mesi quale sarà l'implementazione con il concetto di "reputazione di impresa" previsto dal fascicolo virtuale di ANAC nel nuovo articolo 109. Leggi il Blog Attendiamo la giurisprudenza sul tema al fine di verificare se vi sarà il superamento dei criteri premiali in favore di una ponderazione solo matematica, o diversamente una nuova valorizzazione della "reputazione aziendale". Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso
Pluralità di graduatorie che si susseguono a scadenza, devono essere tutte impugnate? graduatorie concorso farmacie La graduatoria successiva che modifica la precedente è da considerarsi atto autonomo? nuovo regolamento comunali Il regolamento successivo, seppure identico al precedente deve essere impugnato? Per rispondere a tali spinosi interrogativi bisogna porre l'attenzione su quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato nella distinzione tra atto confermativo ed atto meramente confermativo. Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso La giurisprudenza ha fissato ormai da tempo i confini tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio, stabilendo che il primo è “caratterizzato dal medesimo contenuto sostanziale del precedente, che non scaturisce da nuova istruttoria o anche solo da riesame della decisione già assunta con rivalutazione degli interessi in gioco, non è idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione del precedente atto, né è autonomamente impugnabile, non essendo provvedimento innovativo, diverso dal precedente, di per sé lesivo e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione”; ha poi aggiunto in tema di "Farmacie, quando impugnare anche la nuova graduatoria del concorso", “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), rileva che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi”, considerato che “l'atto meramente confermativo si limita, infatti, a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso proposto avverso di esso (Consiglio di Stato, sez. III, 21/06/2018, n. 3817; sez. VI, 27/07/2015, n.3667; Sez. IV, 28/06/2016, n. 2914). ” (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 1711/2022). Si osserva con riguardo al caso del Concorso Farmacie che: "ogni volta che l’Amministrazione procedente ha provveduto a modificare la graduatoria adottando ulteriori atti, ha, di fatto, compiuto una nuova ed ulteriore istruttoria, emanando un nuovo provvedimento, in cui alcuni candidati sono stati inseriti ed altri esclusi o collocati in diversa posizione. Non si tratta, dunque, di atto meramente confermativo, con la conseguenza che l’eccezione di tardività del ricorso, perché radicato solo avverso le nuove determinazioni, è infondata." CdS 6016/2023 Dello stesso il consiglio di Stato piu' risalente in tema di regolamenti secondo cui "La distinzione rileva sul piano processuale: la conferma si sostituisce integralmente al precedente provvedimento, e risulta autonomamente impugnabile da parte dell'interessato; l'atto meramente confermativo non è invece impugnabile, perché privo di efficacia lesiva propria: in tal senso, fra le molte C.d.S. sez. IV 27 gennaio 2017 n.357 e sez. VI 17 dicembre 2007 n.6459. Leggi il Blog o poni il Tuo caso Ecco quindi che ove il regolamento o la graduatoria successiva sia adottata per rispondere ad una nuova esigenza ed abbia quindi in sé una nuova istruttoria allora si tratterà di atto autonomamente impugnabile. Si tratta quindi di un atto confermativo, rispetto al quale l’impugnazione è ammissibile." Studio Legale Angelini Lucarelli
- Le foto come prova nella separazione
Che valore hanno le foto della infedeltà nella causa di separazione? Blog in famiglia Separazione e Divorzio Quando si possono usare le foto come prova a carico del partner infedele? In sede di separazione dei coniugi, per la pronuncia dell’addebito non risulta sufficiente la violazione della fedeltà coniugale, in quanto è necessario che la predetta violazione sia stata la causa dell’impossibilità a proseguire la convivenza coniugale. Le foto come prova nella separazione, nel vigente ordinamento giudiziario è assente la norma sulla tassatività dei mezzi di prova, pertanto il giudice può porre alla base delle proprie decisioni anche le c.d. “prove atipiche”. Di conseguenza, le fotografie scattate da un’agenzia investigativa si devono ritenere prove documentali lecite e idonee in tutto e per tutto a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà costituendo un valido sostegno per addebitare la separazione al coniuge infedele. Le foto come prova nella separazione Nella recente analisi della Cassazione n. 15196 del 2023, sono state ritenute prove documentali valide le foto scattate da un’agenzia investigativa che ritraevano, in luogo pubblico, la moglie mano nella mano con un collega di lavoro. Attenzione, le foto per essere utilizzate erano state captate in luoghi pubblici! Leggi il blog Famiglia e Separazioni Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Società, la determinazione del prezzo delle quote e le garanzie per l'acquirente
Assume preminente interesse nella pratica dello scambio delle quote societarie quello di determinare il prezzo delle cessioni e di garantire l'acquirente da possibili modifiche del valore delle quote acquistate. L'acquirente della partecipazione societaria potrebbe infatti trovarsi esposto a situazioni successive al trasferimento sociale che alterino il valore della società e delle quote, in base ad eventi che trovano la loro giustificazione in fatti passati ma che si manifestano successivamente al trasferimento societario. In tale prospettiva assumono rilievo nell'ambito del contrato di trasferimento quote due tipologie di clausole che possono essere inserite nei contratti e che hanno lo scopo di adattare il prezzo e/o di indennizzare l'acquirente per fatti patologici che siano accaduti dopo il trasferimento delle quote, stiamo parlando delle clausole di aggiustamento del prezzo e delle clausole di indennità. Ed infatti le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società (società target), le cui partecipazioni siano cedute, "garantisce" una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell'azienda, sicchè lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote - o, più propriamente, sul patrimonio dell'azienda, che è indirettamente l'utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali - cosicchè, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell'integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di "manleva", attraverso la prestazione di un indennizzo. Hai un quesito? Necessiti di un parere? Contattaci In proposito, si premette che la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale (bene di secondo grado) e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 14/02/2012). Ne consegue che siffatte pattuizioni di "garanzia" (c.d. sale purchase agreement), assunte dal cedente di partecipazioni sociali, in ordine alla situazione patrimoniale o debitoria della società, hanno la funzione di neutralizzare l'incidenza negativa di atti o fatti di gestione compiuti prima del mutamento della compagine sociale. Si tratta, peraltro, con riferimento alle clausole di "garanzia" del venditore in ordine alle sopravvenienze passive, di previsioni ricorrenti nel caso di cessione di partecipazioni societarie, essendo il loro effetto tipico quello di consentire all'acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all'importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, o di assicurarsi a posteriori (ossia dopo la corresponsione del prezzo), comunque, un indennizzo, alla stregua del sopravvenuto verificarsi di detti accadimenti. Leggi pure "Farmacia Società e Fallimento" In questa logica esse sono definite come clausole di price adjustment ovvero di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell'acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all'epoca, già verificati, come accade per i debiti di natura tributaria o fiscale (c.d. due diligence), inevitabilmente accertati e quantificati in epoca successiva a quella in cui si è verificato l'omesso o insufficiente versamento, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l'accordo di cessione. A questo punto, occorre rilevare che le clausole di indemnity si distinguono dalle clausole di price adjustment in senso proprio (ossia di "aggiustamento" del prezzo o, più esattamente, di "adeguamento" o "revisione" del prezzo). Siffatte ultime clausole - che operano nel caso di mancata determinazione del prezzo di cessione delle azioni in misura fissa e immutabile (come nel caso di specie, in cui il prezzo è stato stabilito in relazione ad un programma rateale che tiene espressamente conto delle possibili sopravvenienze passive in prospettiva verificabili, ai fini dell'adeguamento al ribasso del corrispettivo della cessione) - costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle azioni, ogni qual volta quest'ultimo rappresenti l'espressione monetaria di un parametro patrimoniale (come il patrimonio netto o posizione finanziaria netta) o reddituale (come il margine operativo lordo - EBITDA) della società target (c.d. "valore rilevante"), da calcolarsi alla data del trasferimento della proprietà delle azioni e dell'adempimento delle formalità esecutive del closing (closing date). In tal caso, il prezzo viene inizialmente determinato dalle parti in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto di cessione (signing), sulla base della più aggiornata possibile - rispetto alla data del closing - situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target (tenendo conto di una determinata data di "riferimento"); mentre il corrispettivo viene fissato in via definitiva, sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata alla data del closing, e quindi tale da coprire il periodo anteriore a quest'ultima data e successivo alla "data di riferimento". Leggi pure "General Contractor e mandato senza corrispettivo" La (eventuale) differenza positiva o negativa tra il "valore rilevante" della società target alla data di "riferimento" e quello alla data del closing legittima, appunto, l'"aggiustamento" (recte l'"adeguamento") dell'iniziale prezzo provvisorio e, quindi, la fissazione del prezzo definitivo. Per l'effetto, le clausole di "aggiustamento" del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore rilevante" della società target tra la data di "riferimento" e la data del closing, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto, come nel caso di specie, esclusivamente un adeguamento al ribasso); le seconde (di indenizzo), viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del (solo) venditore (e che si aggiunge, quindi, a quella del prezzo, anche, se del caso, "aggiustato"), da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali. Leggi pure "recesso del socio e fallimento della società" E ciò dopo che l'effetto traslativo si è prodotto (con l'alienazione delle azioni a carico del venditore) in esito al finale assetto pecuniario della vicenda (con il pagamento del prezzo, definitivo e non provvisorio, a carico del compratore, ancorato al "valore rilevante"). In sostanza, l'obbligo di indennizzo a carico del venditore è un meccanismo patologico, che attiene alla reintegrazione del valore delle azioni acquistate dal compratore, così come diminuito per effetto della difformità tra il "valore rilevante" della società target "garantito convenzionalmente" e quello effettivo. Per converso, gli obblighi di "aggiustamento" del prezzo (provvisorio) - secondo lo schema dell'aggiornamento del patrimonio netto (aggiustamento del prezzo su base economica) o della posizione finanziaria netta (aggiustamento del prezzo su base finanziaria) -, a carico del venditore o del compratore, consacrano un meccanismo fisiologico che concerne la fissazione del prezzo (definitivo), in funzione del "valore rilevante", ossia effettivo della società target alla data del closing. Ancora, solo gli indennizzi, e non anche l'aggiustamento prezzo, sono soggetti a esclusioni, deduzioni, limitazioni, franchigie e massimali. Sul piano pratico, siffatta differenza comporta more solito che, in caso di disaccordo tra le parti, la determinazione dell'indennizzo è devoluta al giudice, ordinario o arbitrale, trattandosi della risoluzione di una vera e propria controversia. La determinazione del prezzo da "aggiustare" è, invece, normalmente demandata ad un terzo valutatore indipendente (c.d. "esperto"), trattandosi di determinare/modificare una delle prestazioni integranti l'oggetto del contratto (il prezzo, appunto). Sul punto la ricostruzione offerta da Cass. Civ. 9347/2023. La determinazione del valore delle quote societarie rimessa ad un esperto Ciò non toglie che, in mancanza dell'espresso riferimento alla ponderazione di un "esperto", nel caso di contenzioso giudiziale, la misura del corrispettivo definitivo possa essere stabilita attraverso un'indagine tecnica di natura contabile disposta dal giudice, sulla scorta degli elementi evocati dalla clausola. E ciò con precipuo riferimento alle ipotesi - come quella di specie - in cui le parti non rinviino alla determinazione, secondo equo apprezzamento, di un terzo arbitratore la quantificazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16648 del 23/05/2022), ma pattuiscano il prezzo in una componente ben definita ma provvisoria, suscettibile di variazioni successivamente alla stipula, in dipendenza di determinate circostanze (per lo più future), da accertare e valutare sulla base di prestabiliti criteri (che implicano valutazioni di carattere tecnico, da condurre sulla base delle regole, pre-giuridiche, della scienza di riferimento). In questi ultimi casi, ove si faccia ricorso alla ponderazione di un tecnico, il terzo valutatore indipendente si presta ad essere configurato, non già come arbitratore (artt. 1349 e 1473 c.c.), ma precisamente come perito contrattuale. E tanto perchè, quando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un terzo l'incarico di svolgere, in base alla sua specifica capacità tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito si impegnano ad accettare, ricorre l'ipotesi della perizia contrattuale, che si differenzia, oltre che dall'arbitrato, anche dall'arbitraggio, avente quale oggetto l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva (o, quantomeno, specificativa) della volontà delle parti. In essa, pertanto, l'"arbitro-perito" non deve ispirarsi alla ricerca dell'equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e criteri scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina, nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20624 del 29/09/2020; Hai un quesito tecnico? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività
E' automatica la decadenza dell'autorizzazione in caso di fallimento? Chiamato a pronunciarsi sulla decadenza, il Sindaco, deve concedere le deduzioni difensive in favore della curatela fallimentare dell'impresa fallita.. Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività Ed, infatti, si deve concordare con la costante giurisprudenza, Tar Lazio 10708/21, che afferma che, da un lato, “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” (T.A.R. Puglia, Bari , sez. III , 10/01/2013 , n. 24; T.A.R. , Lazio, Roma, sez. III , 20/11/2003 , n. 0435) Le deduzioni difensivi quindi sono elemento partecipativo imprescindibile in favore del farmacista soggetto al provvedimento di decadenza. e, dall’altro lato, che “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità (per la regione Lazio, il sindaco), ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura. Ecco quindi che non è da considerarsi un automatismo il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435); Ecco quindi che in caso di fallimento della società titolare dell'autorizzazione ben potrà essere mantenuta l'autorizzazione in via temporanea al fine di consentire alla procedure di vendere l'attivo della procedura e mantenere il servizio con la gestione provvisoria autorizzata dal Giudice Fallimentare. Contattaci per la Tua esigenza Diverso il discorso in cui a fallire sia il soggetto singolo privato, poiché in tal caso appare applicabile de plano il dettato dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie che ne dispone la decadenza "per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato..." Hai un quesito? Consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Le Foto come prove del tradimento, addebito della separazione
La Corte di Cassazione n. 15196 con una innovativa sentenza apre le porte alle "foto" quale prova del tradimento ed indice dell'infedelta coniugale. Ed infatti in sede di separazione dei coniugi, per la pronuncia dell’addebito non risulta sufficiente la violazione della fedeltà coniugale, in quanto è necessario che la predetta violazione sia stata la causa dell’impossibilità a proseguire la convivenza coniugale. Inoltre, nel vigente ordinamento giudiziario è assente la norma sulla tassatività dei mezzi di prova, pertanto il giudice può porre alla base delle proprie decisioni anche le c.d. “prove atipiche”. Le Foto come prove del tradimento, addebito della separazione. Di conseguenza, le fotografie scattate da un’agenzia investigativa si devono ritenere prove documentali lecite e idonee in tutto e per tutto a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà costituendo un valido sostegno per addebitare la separazione al coniuge infedele ecco quindi che le Foto come prove del tradimento, addebito della separazio. Attenzione però al lungo ed al come vengono captate le immagini.. per evitare indebite ingerenze nella vita privata. Infatti nella fattispecie in esame sono state ritenute prove documentali valide le foto scattate da un’agenzia investigativa che ritraevano, in luogo pubblico, la moglie mano nella mano con un collega di lavoro. Hai un quesito? Consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli























