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  • Quando la trasformazione dell'azienda può considerarsi in frode alla legge.

    Sovente ci è stato chiesto se è possibile utilizzare gli schermi societari, oppure i meccanismi societari per arginare o meglio eludere i divieti imposti dalla normativa nazionale o meglio dal bando del #concorso #farmacie. Si tratta di quei meccanismi astrattamente leciti, che però nelle propria configurazione complessiva raggiungono scopi che sarebbero #vietati dalla normativa. Hai un quesito? Contattaci Ci riferiamo a quelle prescrizioni imposte a tutela di particolari settori come quello della concorrenza o quello farmaceutico, ove ad esempio viene imposto il rispetto di un decennio dalla cessione della propria farmacia per poter partecipare al concorso farmacie, e cio' al fine di evitare quello che si chiama divieto del doppio vantaggio. Consulta il motore di ricerca trova il tuo caso Esistono anche altri campi, come quello della concorrenza o ambiti soggetti a prescrizioni specifiche, come l'accordo tra debitore e creditore per arginare il divieto del patto commissorio mediante la vendita con patto di riscatto, oppure il mandato irrevocabile per mascherare ipotesi di cessione e via dicendo, come nel caso della trasformazione dell'azienda individuale in società e successiva donazione di quote al fine di arginare il divieto di cessione infrannuale della farmacia. La figura giuridica che emerge nella fattispecie è quella del negozio in frode alla legge. Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici. Nel codice civile l'articolo 1344 prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 7/7/2010 n. 2454; si veda anche Corte di Cassazione, sez. I civile – 7/3/2014 n. 5407). E così nel rapporto debitore / creditore il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. si estende a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; ove, pertanto, venga a mancare la funzione di scambio a parità di condizioni, tipica di ogni contratto di compravendita, costituente elemento indispensabile per la liceità del negozio, si ricade nella causa illecita, quindi sotto la sanzione della nullità, in quanto il negozio concluso costituisce il mezzo che permette di raggiungere il risultato vietato dalla legge. Cass. Civ. 1233/1997. Ecco quindi che nell'analisi dell'operazione che viene posta in essere bisognerà valutare oltre alla liceità immediata dell'atto che si pone, anche il fine che si raggiunge, al fine di evitare di incorrere nella figura dell'atto in frode alla legge. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacia, quando la cessione di quote nasconde la cessione dell'intera farmacia.

    Quando la cessione di quote può nascondere la cessione dell'intera farmacia? Il quesito nasce dal fatto che oggi è prassi che vengano cedute le quote della SRL, tutte, per il 100% al fine di trasferire la titolarità della farmacia. Si preferisce tale procedura in quanto la struttura esterna della società, ed i rapporti in essere rimangono cristallizzati, con risparmio di tempi, costi, e mantenimento dell'avviamento concretizzato negli anni dalla Farmacista uscente. Le quote infatti spesso sono al minimo di legge e con imposta fissa, cosa ben diversa dall'azienda Farmacia. Tale procedura non è tuttavia scevra da molteplici criticità. Infatti come è stato di recente osservato il prezzo della cessione delle quote rischia di riversarsi sull'intero atto con l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sul valore e non quella fissa riservata alle quote. Ma cosa vuol dire? E' possibile che sebbene si tratti di cessione di quote in realtà l'atto per come venuto ad esistenza sconti al suo interno l'intero valore dell'azienda farmacia, quindi anche le risultanze di bilancio tra attivo e passivo alla data di cessione ed il complesso di tutti i beni aziendali, quindi di fatto una cessione dell'intera azienda. In tal caso quindi sebbene a livello di forma si sia nell'alveo della cessione delle singole quote, seppure nel 100% del valore, a livello di sostanza si è dinanzi– mantenendo la stessa società – ad una vera e propria Cessione di Azienda, azienda Farmacia e pertanto la cessione di quote viene ritenuta elusiva poiché nasconderebbe un fine ulteriore rispetto alla vendita delle quote, ovvero la cessione della Farmacia. Atto quindi lecito ma elusivo dell'imposta. Sulla problematica degli atti elusivi e degli atti in frode alla legge in ambito farmaceutico abbiamo già parlato in altri articoli che si trovano nell'archivio di diritto farmaceutico del sito. (Qui). Tornado all'argomento di oggi, Come si individua tale “elusività”, quando sono in sintesi presenti i sintomi o per meglio dire “presunzioni” della elusività dell'atto? Possiamo fornire alcune ipotesi e quindi nel caso di Farmacia, sintomatico sarà il trasferimento e l'individuazione del cessionario-acquirente quale Farmacista. Ed infatti mentre nella cessione di quote non sarebbe necessario individuare il cessionario nella veste si imprenditore farmacista, nella cessione di azienda farmacia è richiesto un farmacista ove egli ne diventi il direttore responsabile, ecco quindi che si potrà trattare di cessione di azienda e non di quote, ove la cessione sia “titolata” ad un farmacista. Altro sintomo è la previsione di “rettifiche” in aumento o in diminuzione rispetto al bilancio ad una certa data, elemento sintomatico per dare il valore all'azienda. Elemento caratterizzante un'azienda e non la quota in sé. (trattasi di esempi).. Ecco quindi che la cessione della quota totalitaria di una partecipazione societaria è assimilabile, ai fini delle imposte indirette, alla cessione d'azienda e, pertanto, da riqualificare come tale, secondo la giurisprudenza. Sulla coincidenza tra Cessione totalitaria di quote quale cessione di azienda vi sono diverse pronunce delle commissioni tributarie, non da ultimo la Cassazione secondo cui l'art. 20 del DPR 131/1986 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l'identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo (Cass. 24594/2015)”. L'articolo 20 del DPR 131 è stato riformulato poi soggetto a revisione nel 2017, la Cassazione con la pronuncia n. 20641 del 2021 ne ha delineato la portata della norma precisando che: «In tema di imposta di registro.. è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto» (Cass. n. 10688 del 22/04/2021 Rv. 661130 - 01). Quindi: per effetto dell’art. 20 cit. resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame. Diversamente, a diversi limiti, soggiace la potestà dell'Amministrazione finanziaria quando la riqualificazione è diretta a far valere il collegamento negoziale e, più in generale, qualunque forma di abuso del diritto ed elusione fiscale, ai sensi dell'art. 10-bis, I. n. 212 del 2000, trattandosi di ipotesi estranea alla ermeneutica dell'atto da registrare. L'azione accertatrice, in tali casi, si deve attuare mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto - a pena di nullità - da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine, il tutto da svolgersi all'interno di uno specifico procedimento di garanzia; procedimento che non è stato seguito nella fattispecie in esame. Hai un quesito? Contattaci o Proponi il Tuo caso In conclusione, la cessione totalitaria di quote è riqualificabile - ai sensi dell'art. 20 dpr 131/86- come cessione di azienda e quindi atto elusivo, quando dagli elementi contenuti nell'atto stesso e quindi senza ricorrere ad indagini esterne al contenuto dell'atto, è ricavabile, grazie a tali indizi contenuti nell'atto, che si tratti in realtà di trasferimento di azienda, con cio' che ne consegue in termini di imposte. Ove invece l'amministrazione finanziaria dovesse ricorrere ad indagini esterne, o al collegamento di piu' atti non sarà possibile ricorrere al meccanismo descritto. Sulla possibilità di ricondurre piu' atti ad uno schema “vietato” dalla legge abbiamo già parlato in tema di concorso straordinario farmacie e vendita della precedente farmacia nel decennio antecedente. (qui) Leggi pure “Farmacia, attenzione agli atti Elusivi” Scopri l'archivio gratuiti degli articoli in Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Separazione e Divorzio e Diritti ereditari.

    Famiglia, separazione, divorzio ed Eredità Il coniuge separato, in linea generale, mantiene i diritti sia in caso di separazione giudiziale che consensuale. Al coniuge superstite spettano la quota di riserva prevista dalla legge ed i diritti di abitazione e di uso. Hai un quesito, una separazione in corso, o una preoccupazione sull'eredità? contattaci o leggi i nostri articoli nell'archivio. In caso di testamento che leda la propria quota di legittima, il coniuge superstite separato può far valere i propri diritti ereditari al fine di ottenere la quota di legittima spettante tramite l'azione di riduzione quindi con azione tesa a ridurre la quota attribuita ad altri legittimari in danno della propria. Al coniuge separato può essere attribuito anche un solo o specifico bene tramite Legato. Tale legato potrà essere in conto di legittima quindi come parte del maggior valore che comunque sarà ricevuta in relazione alla parte indisponibile dell'asse ereditario, sia con legato in sostituzione della legittima ovvero con la privazione della eventuale quota di riservata dalla legge. Tale soluzione appare comprensibile quanto si vuole assegnare uno specifico bene ad esempio un oggetto di particolare valore o un immobile Invece Il coniuge superstite al quale sia stata imputata la separazione con azione giudiziale, perde ogni diritto di partecipare alla successione, salvo diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Trattasi di alimenti e non di mantenimento. Archivio Articoli Diritto di Famiglia Successione del coniuge divorziato. La successione in caso di morte del coniuge divorziato, non prevede diritti ereditari stante la cessazione del vincolo matrimoniale. Quindi non sono previsti diritti ereditari all'ex coniuge superstite, salvo godere dell'assegno divorzile che sarà posto a carico degli eredi dell'ex coniuge. Hai un quesito? Contattaci senza impegno In caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio, pertanto la separazione con o senza addebito giocherà un ruolo fondamentale per i diritti di successione così come per un eventuale risarcimento In sede di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius,nulla esclude che lo stesso possa essere comunque beneficiario di un lascito testamentario. La legge stabilisce però alcune attenuazioni nel caso di "stato di bisogno" del coniuge superstite. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Divorzio, quando l'assegno di mantenimento non è dovuto.

    Per riconoscere l’erogazione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito non è sufficiente che l’ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito. Condizione per attribuire l’assegno divorzile in funzione compensativa quindi NON è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi o l’elevata capacità economica dell’uomo o della donna. Infatti, ai fini della funzione compensativa dell’assegno divorzile la scelta di dedicarsi esclusivamente alla famiglia assume rilievo soltanto quando sia all’origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, e solo in tal caso il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio. Con quali redditi viene individuato il valore dell'assegno? Quesiti che si sentono spesso e che non hanno una risposta univoca. Per rispondere al primo quesito va precisato che accade che l'assegno di mantenimento venga concesso durante la separazione e che permanga rivalutato per un lungo periodo o anche dopo il divorzio. Ecco quindi che il coniuge onerato di tale gravosa incombenza può avere interesse affinché venga rimodulato oppure annullato a seguito della maggiore età, del nuovo lavoro, del titolo di studio, nel mentre ottenuto dal figlio divenuto adulto. Hai un quesito? Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Famiglia, separazione, come si determina l'assegno di mantenimento?

    Rispondiamo ad una domanda sovente che giunge, Come si calcola l'assegno in caso di separazione e divorzio? Archivio Articoli Diritto Famiglia 👪 L’assegno divorzile, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 6, Legge n. 898/70, essendo volto non a ricostituire il tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ricordiamo infatti che la legge 898 del 1970 all'articolo 5 prevede che Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tutto ciò premesso, per il riconoscimento e il calcolo dell’assegno divorzile il giudice deve valutare: a) l’impossibilità oggettiva dell’ex coniuge a procurarsi mezzi economici adeguati a garantirsi un tenore di vita dignitoso; b) il contributo offerto alla formazione del patrimonio della famiglia; c) il contributo offerto alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; d) la perdita di opportunità lavorative, professionali e di formazione dovuta alle scelte operate a favore del nucleo familiare. Questi in sitentesi i parametri utilizzati dalla giurisprudenza per la determinazione dell'assegno. Ogni caso tuttavia andrà analizzato in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso e delle richieste delle parti. Consulta il nostro archivio articoli Ricordiamo infatti che in accordo tra gli ex si potrà concordare secondo parametri differenti determinati dalle parti. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Serazione e Divorzio, assegno di mantenimento al marito, si ma quando?

    Quando è possibile revocare l'assegno di mantenimento al marito? Diritto di Famiglia scopri il sito Quando invece è dovuto dalla moglie al marito il mantenimento? Archivio Articoli Diritto Famiglia 👪 Hanno un peso i redditi in nero dei coniugi? Quesiti che si sentono spesso e che non hanno una risposta univoca. Per rispondere al quesito va precisato che accade che l'assegno di mantenimento venga concesso durante la separazione e che permanga rivalutato per un lungo periodo o anche dopo il divorzio. In sede di separazione dei coniugi, l’ex moglie benestante deve versare all’ex marito un assegno di mantenimento con un importo adeguato all’elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio, qualora il marito sulla base di un accordo intercorso con la moglie sia dedicato alla cura della famiglia e del figlio, mentre la donna abbia provveduto al mantenimento della famiglia. Secondo una recente Cassazione (dicembre 2022) infatti, il reddito adeguato cui va rapportato, ex art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza di condizione ostativa dell’addebito, è quello necessario a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione, solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Materia complessa fa valutare caso per caso. Hai un quesito? Seguici Contattaci per un consulto Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Famiglia, assegno di mantenimento al figlio, quali parametri?

    Quando è possibile revocare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne? diritto di Famiglia 👪 Con quali redditi viene individuato il valore dell'assegno? Hanno un peso i redditi in nero dei coniugi? Quesiti che si sentono spesso e che non hanno una risposta univoca. Per rispondere al primo quesito va precisato che accade che l'assegno di mantenimento venga concesso durante la separazione e che permanga rivalutato per un lungo periodo o anche dopo il divorzio. Ecco quindi che il coniuge onerato di tale gravosa incombenza può avere interesse affinché venga rimodulato oppure annullato a seguito della maggiore età, del nuovo lavoro, del titolo di studio, nel mentre ottenuto dal figlio divenuto adulto. Sono molteplici le pronunce che si sono susseguite nel tempo, alcune molto garantiste, che hanno lasciato l'assegno anche al figlio pluri trentenne ancora studente, altre meno pur tuttavia con un filo di collegamento ovvero le aspirazioni di vita concrete del figlio. Ecco quindi che la Cassazione civile nel 2022 ha stabilito che per revocare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente sotto il profilo economico, il giudice deve valutare in riferimento al singolo caso concreto se l’occupazione acquisita sia inadeguata alle aspirazioni e alla professionalità del figlio, tenendo nella giusta considerazione: l’età; le reali attitudini al lavoro; le potenzialità reali. Per rispondere al secondo quesito va pur sempre tenuto presente che un sede di separazione dei coniugi per determinare l’assegno di mantenimento a favore della moglie e dei figli il giudice, nel valutare il tenore di vita della famiglia, ha il potere di disporre accertamenti patrimoniali finalizzati all’emersione di redditi sottratti al fisco non evidenziati in giudizio da entrambe le parti, tenendo conto che proprio il loro occultamento non consente di ottemperare alle regole dell’onere della prova. Una risposta valida ma che lascia pur sempre un velo di incertezza in quanto la situazione andrà valutata caso per caso a meno di trovarsi in situazioni perfettamente delineate come un nuovo nucleo famigliare. Hai un quesito? Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie, vendita della sede dopo l'aggiudicazione.

    La partecipazione al concorso farmacie espone il candidato alla rigida regola della lex specialis, ovvero il bando, oltre che al rispetto della normativa vigente. Ecco quindi che ci viene chiesto se è ammissibile procedere alla vendita della farmacia rurale di cui si è titolari, non appena si abbia avuto l'esito positivo dell'aggiudicazione di una nuova sede. L'esclusione dei farmacisti che abbiano ceduto la propria farmacia negli ultimi dieci anni si collega alla previsione dell’art. 11 comma 6, ultimo periodo, del DL 1/2012 … che regola la redistribuzione mediante scorrimento della graduatoria delle sedi divenute vacanti per effetto delle scelte dei vincitori del concorso straordinario. Così come non può essere ammesso il farmacista che negli ultimi dieci anni abbia capitalizzato la rendita costituita dalla titolarità della farmacia, allo stesso modo non può essere tollerata una doppia titolarità, con le relative rendite, nella fase che conduce all’apertura della nuova sede. Il punto di equilibrio è ancora quello codificato nell’art. 112 comma 3 del RD 1265/1934, ossia la decadenza dall’autorizzazione per la vecchia farmacia nel momento in cui viene accettata e aperta la nuova sede. L’unica variante nel concorso straordinario consiste nel fatto che la vecchia farmacia viene riassegnata immediatamente con lo scorrimento della graduatoria. Peraltro, l’ex titolare della farmacia riassegnata consegue dal subentrante una somma a titolo di indennità di avviamento, secondo la disciplina generale ex art. 110 del RD 1265/1934, e può dunque trarre da qui i mezzi per allestire la nuova sede. Entro questi limiti, il vantaggio rispetto ai nuovi farmacisti è ammesso dall’ordinamento”. Tale orientamento è stato confermata dal Consiglio di Stato, sez. III – 3/6/2019 n. che ha anche precisato come “Per finire, deve solo rilevarsi, sul piano strettamente logico, che non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia disposto della farmacia nei dieci anni antecedenti al medesimo concorso, per poi legittimare la cessione dopo la sua conclusione (per effetto della formazione della graduatoria e l’assegnazione/accettazione della sede da parte del farmacista utilmente graduato) e nelle more del procedimento di autorizzazione/apertura: ed invero, se il legislatore (e, nel solco delle sue prescrizioni, l’Ente redattore del bando di concorso) ha ritenuto di precludere il conseguimento del “doppio vantaggio” (la “capitalizzazione della rendita” connessa alla titolarità della farmacia, secondo la chiara terminologia della sentenza appellata, ed il conseguimento di un nuovo esercizio farmaceutico a seguito dell’utile partecipazione al concorso straordinario), è evidente che siffatta ineludibile finalità permane anche nella fase temporale che segue alla conclusione del concorso e prelude alla apertura delle farmacie oggetto di assegnazione sulla base della relativa graduatoria”. Tali concetti ricavati dal Concorso Straordinario Farmacie non sono in realtà una novità, stante pronunce di tale tenore già nei primi anni 2000, prima dell'avvento sia del nuovo Concorso Farmacie, che della riforma societaria del 2017. Ed infatti già il Consiglio di Stato, sez. IV – 15/11/2004 aveva stabilito che l’art. 12 della L. 475/68, dopo aver introdotto il principio della trasferibilità della farmacia – sia pure con l'osservanza di talune restrizioni, al fine di impedire che si instauri un vero e proprio “commercio” – pone il divieto di “concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento”, al fine di evitare che il farmacista “riceva un doppio vantaggio dal conferimento per concorso di una sede farmaceutica e dalla vendita di una sede di cui sia precedentemente titolare”. Ma è sostenibile un diverso orientamento utilizzando circolari amministrative che sembrino legittimare tale procedura infra concorso? Non è possibile in via astratta dare peso alle sole circolari amministrative. Le circolari sono normalmente atti la cui operatività è circoscritta all'ordinamento particolare dell'amministrazione dalla quale promanano (senza vincolare i soggetti estranei a quest'ultima) e non esplicano alcuna efficacia vincolante nei confronti del giudice, il quale non è tenuto ad estendere ad esse la propria attività di cognizione. Trova il tuo caso nell'archivio articoli Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l'effettiva pertinenza delle circolari e l'esistenza di un contrasto con la riserva legale (T.A.R. Marche - 6/3/2019 n. 141): le indicazioni di una circolare disallineate rispetto a una fonte del diritto legislativa e regolamentare non possono interferire con quest'ultima, vero punto di riferimento dell'azione amministrativa vincolata e doverosa, stante l'obbligo di disapplicazione della circolare “contra legem” (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I - 7/12/2020 n. 808; sez. II – 23/2/2021 n. 135). Seguici o Contattaci senza impegno Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Cessione e donazione di azienda e le responsabilità fiscali.

    Abbiamo già affrontato in altre occasioni la cessione di azienda ed abbiamo visto come tale contratto così come quello di affitto non possono essere utilizzati ai fini elusivi di prescrizioni di legge. In tema di farmacia abbiamo visto come l'affitto di azienda sia sostanzialmente vietato mentre la cessione segue le regole tipiche del diritto privato. In questa occasione analizziamo la cessione ma anche la donazione (stante comunque il trapasso di titolarità) ai fini del rilievo delle contestazioni che possa muovere l'agenzia delle entrate. Sul punto in più occasioni la giurisprudenza ha affermato che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 – 2562 del codice civile. (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n.10; T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676) In base al principio generale si è quindi affermato che il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente Ecco quindi che con la cessione di azienda oneri ed onori trapassano al cessionario, in tal senso si è pronunciato il Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331 ed il Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022. Leggi anche "Azienda ed Impresa e la Responsabilità tributaria nella cessione di azienda" L’esigenza sottesa ad una simile interpretazione appare evidente anche nel caso in cui, si tratti di una donazione di azienda, dal momento che essa permette al titolare di trasferire l’azienda quando è ancora in vita, garantendogli, comunque, un controllo sulla continuità della prosecuzione del complesso aziendale, il ché ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli #appalti. Quanto sopra trova ulteriore conferma nella disciplina sulla responsabilità solidale tributaria prevista in capo al cessionario dell’azienda dall’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, applicabile al caso di specie. Ed infatti è stato piu volte affermato che la responsabilità solidale del cessionario ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997 seppur non integra, a rigore, l’ipotesi della “commissione di violazioni” di cui all’art. 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 è anche vero, che ai fini tributari con la cessione di azienda l’ “operatore economico” resta, nella sostanza, lo stesso. A maggior ragione in caso di donazione di azienda. Sulla non opponibilita della donazione di quote ai fini del decorso del decennio nel concorso farmacie leggi qui. Può, pertanto, affermarsi che, attraverso il meccanismo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, le violazioni “commesse” dal precedente titolare diventano violazioni “commesse” (anche) dal nuovo. Una siffatta interpretazione appare, da un lato, idonea a scongiurare finalità elusive e, dall’altro, più coerente con la ratio della disciplina, nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Ne consegue che la cessionaria donataria non può certo non risentire delle conseguenze della responsabilità della cedente (donante) per debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate già sussistenti alla data dell’atto di donazione. Affermare l’irrilevanza delle irregolarità fiscali accertate in capo alla cedente consentirebbe, infatti, facili elusioni degli obblighi previsti dalla normativa che regola la partecipazione degli operatori alle procedure di evidenza pubblica. Ancora una volta quindi vediamo come la giurisprudenza veda con diffidenza la cessione di azienda o la donazione di azienda ove essa sia volta ad arginare i divieti di legge. Sul punto anche Cons. Stato, Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n.10; Hai un quesito? Seguici sui Social O contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie Salute ed Ambiente, e la tutela degli interessi diffusi.

    Quali sono i requisiti per la tutela degli interessi collettivi e gli interessi diffusi da parte delle associazioni? Nel diritto alla salute ed al fine della tutela dell'ambiente è possibile ricorrere al giudice ove l'amministrazione abbia assunto decisioni critiche? Quesito complesso, vediamo come e quando è possibile opporsi alle scelte dell'amministrazione. Abbiamo affrontato molte volte volte l'argomento per il diritto farmaceutico e per il diritto alla salute collegato all'ambiente. Nel diritto farmaceutico il diritto alla salute si incontra con l'interesse commerciale imprenditoriale delle farmacie, nel diritto ambientale invece con il diritto alla salute relativo alla collettività connessa con il territorio. Ecco quindi che nel diritto farmaceutico l'interesse imprenditoriale recede dinanzi al diritto alla alla salute ed alla efficienza della capillare distribuzione dei farmaci mentre nel diritto ambientale il diritto alla salute è visto in collegamento con il territorio su cui si svolge il bene della vita. I settori coinvolti sono molteplici, ogni ricaduta sul territorio con immissione di polveri ed odori o consumi può avere tali riflessi ambientali, che andranno a scontrarsi con le attività produttive ed imprenditoriali dal vino al legno al ferro. Quindi, in caso di conflitti con le scelte della pubblica amministrazione, può si puo reagire? Siamo nell'ambito della legittimazione processuale delle associazioni collettive e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Prima di scendere nel dettaglio vediamo quando si configurano l' Interesse ad agire – Interessi legittimi. La legittimazione processuale delle organizzazioni collettive si fonda su un processo di differenziazione dell'interesse diffuso mediante l'attribuzione della sua titolarità ad un ente collettivo. Questo avviene, attraverso un riconoscimento legislativo espresso ovvero alla stregua di una previsione legislativa implicita (cd. doppio binario), la quale postula la ricorrenza dei seguenti requisiti cumulativi, sintomatici della concreta rappresentatività: i ) l’ente persegua il soddisfacimento dell’interesse che sia stabilito dallo statuto; ii ) l'ente presenti un’organizzazione stabilmente finalizzata a tutelare tale interesse; iii ) l'interesse diffuso abbia connotati di sostanziale “omogeneità” tra i soggetti che compongono la “comunità, attraverso l’incidenza su una certa area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Occorre, altresì, che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti. Chiarito tale passaggio vediamo ora quali siano gli atti sindacabili, il confine tra opinabilità ed opportunità. In presenza quindi di provvedimenti espressivi di discrezionalità tecnica, che, per definizione, non implicano, una comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi secondari, bensì l’applicazione di scienze tecniche al caso concreto, il controllo giudiziario si estende anche all’attendibilità delle operazioni effettuate. La valutazione riguarda sia il profilo della correttezza del criterio tecnico individuato dall’amministrazione sia quello della correttezza del procedimento seguito per la sua applicazione e si giustifica sulla base della distinzione tra la “opinabilità”, che caratterizza le valutazioni tecniche, e la “opportunità” che connota invece le scelte di merito. La valutazione effettuata dall’amministrazione, quindi, non può essere sostituita da quella del giudice. Consulta l'archivio degli articoli Il sindacato giudiziario non può infatti spingersi fino ad individuare, tra quelle egualmente opinabili, la soluzione adatta al caso concreto e deve limitarsi a valutare gli apprezzamenti dell’amministrazione sotto i profili dell’illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Cons. Stato. n. 530; e 7799 2022. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie è possibile modificare l'estensione di una sede già esistente?

    Tra i vari quesiti che giungono quotidianamente, quello che ha destato la necessità di una precisazione è il seguente: - Già esistendo una pianta organica comunale, revisionata sia nel 2016 che nel 2018, oggi a distanza di anni è possibile richiedere una modifica indipendemente dall'apertura di una nuova farmacia? - Il quesito nasce dal fatto che nel Comune Abruzzese che ci ha proposto il quesito, 4 delle 9 farmacie si trovano in zone distinte ma ognuna confina con la strada centrale della cittadina, e quindi si trovano di fatto in una area di soli di 850 metri. Rispondiamo al quesito senza indugio, si è possibile revisionare la dislocazione delle farmacie indipendentemente dalla istituzione di una nuova sede, e ciò anche a seguito di una istanza collettiva da parte dei fruitori del servizio, a patto però di provare almeno da un punto di vista motivazionale, la necessità di una nuova organizzazione. Una nuova organizzazione però non vorrà dire che le farmacie esistenti vadano spostate, bensì che esse, una volta riqualificata la zona, "possano" spostarsi all'interno di detto nuovo perimetro. Ed infatti va chiarito che una tale determinazione, quindi, si colloca nel contesto di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998). Secondo la consolidata giurisprudenza l'atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali. È, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, da ricercarsi negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr.: Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014). Anche in questi casi, tuttavia, deve ritenersi che, per soddisfare l'obbligo di motivazione, sia sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati. Puo' anche interessarti "Farmacia, la nuova zonizzazione per calo demografico" Non si può invero pretendere che l'autorità emanante (in questa materia come in qualunque altra) si dia carico di rispondere in anticipo ad ogni possibile obiezione che a posteriori si voglia escogitare contro le sue scelte; né che spieghi analiticamente perché abbia scartato ciascuna delle innumerevoli altre soluzioni concepibili. In effetti, “l'esternazione dei criteri ispiratori (che può risultare anche dall'insieme degli atti del procedimento) è sufficiente in quanto consente di verificare se detti criteri siano legittimi, congrui, ragionevoli e se il provvedimento sia realmente coerente con essi". Puo' anche interessarti "Riperimetrazione delle Farmacie" In ogni caso, il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata all'Amministrazione è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. In conclusione tale riperimetrazione sarà possibile, su Istanza di parte, ove per parte si intenda una parte qualificata, sia essa un comitato o un farmacista già presente nel Comune. Quanto all'amministrazione questa potrà agire tramite la propria Giunta Comunale, e l'atto amministrativo, a seguito di istruttoria, ovvero parere dell'Ordine dei Farmacisti e della ASL o ATS di riferimento, delimiterà le nuove zone. Nell'ottica di un avvocato amministrativista per farmacie quindi l'onere motivazionale a carico dell'amministrazione è importante ma non dovrà essere omni comprensivo. Infatti la giurisprudenza è da decenni univoca nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014) Nell'auspicio di aver chiarito il quesito, vi invitiamo a consultare il sito! Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Vicinanza commerciale, come contestare il titolo edilizio del vicino?

    Ci è stato chiesto di rispondere alla domanda, SE e QUANDO è possibile contestare in termini urbanistici amministrativi, la vicinanza commerciale di un nuovo progetto, rispetto all'insediamento esistente. Rispondiamo citando i passi di importante giurisprudenza sul punto, per una disamina piu' approfondita Contattaci. Ora, secondo una consolidata giurisprudenza è ammesso a censurare i titoli abilitativi (edilizio e commerciale) rilasciati a terzi per l'intrapresa di una nuova attività economica colui che sia titolare di analoga attività nella zona, e si trovi in situazione di stabile collegamento con essa, giacché costituisce un idoneo fattore legittimante al ricorso la coincidenza quanto meno parziale del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un calo - anche solo potenziale (trattandosi di una m.s.v. non ancora realizzata e in esercizio) - del volume d'affari (Cons. di St., II, 21.4.2021 T.A.R. Liguria, I, 25.2.2015,; id., 25.2.2013). Infatti se è vero infatti che la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti né limiti territoriali o di distanza costituisce un principio generale dell'ordinamento nazionale, non è men vero che ciò non equivale affatto ad un “liberi tutti!”, giacché è fatta espressamente salva la facoltà, per le Regioni e gli enti locali, di introdurre limitazioni all’insediamento di strutture commerciali a tutela dell’ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano (art. 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Seguici sui Social Si tratta, per l’appunto, di quelle limitazioni che trovano la propria naturale sedes materiae nei piani territoriali ed urbanistici, sicché non può negarsi la legittimazione e l’interesse dell’operatore commerciale vicino e concorrente a contestare il titolo edilizio che egli assuma in contrasto con la strumentazione urbanistica, o, a fortiori, che comporti – come nel caso di specie – una variante ad essa. In assenza di parametri normativi, la coincidenza potenziale del bacino d’utenza va dunque apprezzata in concreto, caso per caso. Stando così le cose, il collegio non può che rilevare come, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla nostra analisi in termini di distanza (circa 385 m.) e di caratteristiche merceologiche dell’esercizio da insediare (in quel caso, insegna commerciale) nello stesso Comune, vi siano precedenti in cui il TAR abbia già riconosciuto la legittimazione in termini di vicinitas edilizia e l’interesse a ricorrere in termini di vicinitas commerciale, ovvero la potenziale interferenza dei bacini di clientela. Ecco quindi che la vicinanza, relativa o assoluta che sia, dipende dal tipo di settore, ad esempio per le Farmacie oltre 200 metri, ed il bacino di utenza, possono legittimare un'azione inibitoria amministrativa. Hai un quesito? Contattaci Consulta il nostro archivio gratuitamente Studio Legale Angelini Lucarelli

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