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- Occupazione senza titolo di un immobile, quale è il danno sofferto?
Hai un quesito? Contattaci senza impegno Avere un terzo estraneo all'interno della propria abitazione, vuoi perché vi si sia introdotto in modo abusivo, o che sia "diventato" abusivo a seguito della scadenza o inesistenza del contratto originario, costituisce fonte ti grande frustrazione. E' ben noto che l'azione per recuperare l'immobile sarà ben diversa a seconda se si tratti un inquilino moroso, o per il quale sia scaduto il contratto, ecco quindi lo sfratto, oppure ben piu' complessa è la situazione in cui manchi o sia ritenuto invalido il contratto, in tali casi sarà necessario esperire azioni di recupero del possesso. Ancora piu' grave è la situazione in cui vi sia il "dubbio" sul titolo di proprietà, in tale caso infatti sarà necessario procedere con azioni di rivendicazione della proprietà. Ecco quindi che avremo un azione di rivendicazione ove manchi il titolo, mentre si avrà un'azione di restituzione ove il titolo sia divenuto inefficace. L’azione di rivendicazione il proprietario ha lo scopo di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà sull’immobile, mentre con l'azione di restituzione, il titolare vuole ri-ottenerne solo il possesso del bene. Consulta i nostri articoli Diverso è il regime delle prove da utilizzare, ed assai differente ne è la portata infatti nell'azione di rivendicazione è richiesta una prova assai gravosa ovvero la c.d. probatio diabolica, poiché il richiedente deve dare la prova dell’acquisto dell’immobile oggetto della controversia. Mentre nell'azione di restituzione colui che agisce deve provare di aver consegnato il bene immobile in base a un contratto e quindi la successiva nullità o annullabilità, ovvero la scadenza dello stesso. Ma al di là dell'azione esperita, quale è il danno che subisce il proprietario da una occupazione per così dire "abusiva"? E così traendo le fila da una recentissima sentenza a sezioni unite della Cassazione possiamo dire che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; Contrattualistica e diritto immobiliare “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” Sfratto, Rivendicazione e Restituzione saranno quindi strade differenti per recuperare l'immobile, ognuna della quali potrà avere un collaterale richiesta economica a seconda se si tratti di canoni scaduti o di occupazione senza titolo. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia e Comune, come funziona la prelazione?
Farmacia, la prelazione da parte del Comune, le fasi del procedimento e la normativa Farmaceutica regionale. La normativa e la giurisprudenza si occupano spesso del fenomeno della prelazione Comunale per le farmacie. Tale peculiare meccanismo è previsto dalla normativa del 1975 secondo cui Hai necessità specifiche? Contattaci anche per le vicende locali. La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica puo' essere assunta per la meta' dal comune. Scopri il sito dedicato alla Farmacia, FarmaDiritto Ecco quindi che le farmacie si possono rendere vacanti per una serie di motivi non ultimo quello della decadenza dell'autorizzazione di cui abbiamo già parlato in altro contributo. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. Avvocati per la Farmacia, Farmacisti ed Assistenza in Diritto farmaceutico La prelazione comunale è alternativa al concorso farmacie. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. e quindi Il diritto di prelazione è previsto dall’art. 10, comma 3, l. 475/1968 che recita: “L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.”. Il successivo comma 4 prevede che: “ Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.”. E’ evidente che attualmente, al medico provinciale ed alla giunta provinciale amministrativa, si è sostituisce la Regione. Come ha avuto modo di precisare il TAR, l'esercizio della prelazione da parte del Comune è un momento differente, una fase differente della effettiva gestione della stessa, e da ciò consegue un riflesso in termini di tempo. Oggi infatti è possibile per il Comune dopo la riforma del 1991 assumere la gestione con Società pertanto il termine dei 30 giorni per la nomina del direttore della Farmacia deve ritenersi non applicabile ove sia necessario costituire una società e la farmacia non sia gestita direttamente dal Comune. Peraltro, secondo la giurisprudenza, il termine di cui al comma 4 dell’art. 10 citato è meramente ordinatorio ( T.a.r. per la Campania sez. V 3 settembre 2019 ; 22 giugno 2017). Il termine per l'individuazione o costituzione del socio privato che operi dal Comune è determinato dalla normativa regionale applicabile, che detta una tempista al fine di completare l'iter che porti alla effettiva gestione dell'attività. In alcune regioni ad esempio tale termine è compreso da 180 giorni a 365 giorni nel senso che tale procedimento deve essere attivato entro 180 giorni dalla scelta e concluso nei successivi 185 giorni dando quindi vita ad un termine di un anno solare, pena la decadenza a carico del Comune. Ecco quindi che la prelazione comunale oggi è un procedimento complesso e regolamentato attentamente in ogni sua fase, sebbene i termini interni della procedura, soprattutto quello inerente il Bando è un termine ritenuto ordinatorio. Necessiti di assistenza sulla normativa regionale e nazionale in Diritto Farmaceutico? Contattaci Diritto per la Farmacia e per i Farmacisti. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia SaS, i contrasti tra Soci rischiano di costare caro.
Con recente sentenza di diritto societario sulla figura e responsabilita dell'amministratore di SaS la cassazione ha ribadito un principio risalente nel tempo ma assai importante, ovvero La coincidenza della qualità di Socio ed Amministratore nella SaS comporta l'esclusione dalla società in caso di responsabilità. E che questo sia un principio dirompente si comprende dal fatto che usualmente le vicende del Socio non si riflettono nella qualifica di Amministratore anche se incidenti sulla stessa persona. In sintesi Socio ed Amministratore sono due strade autonome anche se ricadenti sulla stessa persona, ma ciò non vale per la Società in Accomandita Semplice ove obbligatoriamente l'amministratore debba essere il Socio accomandatario. Farmacia per Farmacisti o Farmacia di Servizi per Utenti? Parliamone nel prossimo articolo. Quindi, Si è chiarito che la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio, nelle società di persone titolari di Farmacia, costituiscono situazioni affatto distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra, né implica che l’eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale Sul punto per le Sas si vedano Cass., sez. 1, 8 aprile 2009, n. 8570; Cass., sez. 1, 29 novembre 2001, n. 15197. Consulta l'archivio gratuito articoli Tuttavia, si è osservato che nella società in accomandita semplice l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, Nella Sas Farmacia la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore. Ecco quindi che ove io Socio accomandatario sia anche il Titolare dell'autorizzazione, un contrasto interno alla società rischierà di coinvolgere la sorte della stessa farmacia. In dottrina ed in giurisprudenza si è anche affermato che il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall’amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); E ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull’amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale. 26059/22. Hai un quesito per la Farmacia o per la società che gestisce la farmacia? Consulta il nostro motore di ricerca gratuito. Consulta il nostro artichivio e trova il tuo caso. La gestione della Farmacia nella forma della SaS se da un lato consente di massimizzare gli investimenti anche con un socio minoritario al sicuro da esposizioni debitorie dall'altro rischia di comportare un blocco gestionale o addirittura la perdita dell'azienda farmacia ove venga escluso il Socio accomandatario titolare dell'autorizzazione. Hai un quesito di diritto farmaceutico che riguarda la società? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli
- Scadenza Concessione demaniale, quale sorte per gli investimenti effettuati?
Tacito rinnovo concessione demaniale, che succede alle opere non amovibili? Secondo la normativa nazionale dell'art 49 del Codice della Navigazione queste vengono acquisite anche in caso di rinnovo. Il rinnovo della concessione demaniale infatti non é equiparato ad una proroga. Ma tale assunto così drastico é conforme al diritto comunitario? Per rispondere a tale quesito vediamo l'indirizzo attuale della giurisprudenza amministrativa. Ed infatti Secondo l'art. 49 del Codice della navigazione "Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato": tale disposizione - che richiama l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 c. c.- è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria nel senso che l'acquisto si verifica ipso iure, al termine del periodo di concessione e va applicata anche in caso di rinnovo della concessione stessa, implicando il rinnovo - a differenza della proroga - una nuova concessione in senso proprio, dopo l'estinzione della concessione precedente alla relativa scadenza, con automatica produzione degli effetti di cui al predetto art. 49 (cfr. Cons. Stato n. 626/2013 e n. 6852/2018). Solo nel caso in cui il titolo concessorio sia stato oggetto di rinnovo automatico prima della data di naturale scadenza della concessione ("tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris, una piena proroga dell'originario rapporto senza soluzione di continuità" cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.06.2013 n. 3196; Sez. VI, 17.02.2017 n. 729; Sez. IV, 13.02.2020 n. 1146) il richiamato principio dell'accessione gratuita di cui all'art. 49 Cod. nav. non troverebbe applicazione, “sicché le opere realizzate dai concessionari sulla superficie demaniale …(resterebbero in tal caso) ai sensi dell’art. 952 c.c., di esclusiva proprietà privata c.d. superficiaria fino al momento dell’effettiva scadenza o revoca anticipata della concessione (e) per essi non (sarebbe) …dovuto un canone ulteriore, essendo tenuto il concessionario a corrispondere un canone commisurato alla occupazione del suolo demaniale con impianti di facile/difficile rimozione, così come previsto dall'art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l.n. 296/2006” (Cons. St., Sez. VI, 13.01.2022 n. 229). Oggi però la questione é stata rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia Europea per comprendere se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo. Hai un quesito? Necessiti assistenza o consulenza? Consulta l'archivio pareri o chiedi il tuo. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia e Studi Medici un binomio imperfetto?
Medico, Studi Medici, Farmacia, Farmacisti, Case di Cura, quali relazioni sono vietate dalla legge e dalle norme di settore? Una domanda che risuona sempre più di frequente è relativa al collegamento tra Studi Medici, Poliambulatori, Case di Cura e Farmacie, spesso vicini da un punto logistico, tanto da rendere fruibile il passaggio virtuale dalla Farmacia allo Studio Medico e viceversa nell'arco di qualche metro pedonale ma lontani da un punto di vista giuridico e di compatibilità, sia societaria che teleologica. Ma è lecito tutto ciò? E' possibile avvantaggiarsi della vicinanza fisica tra Medico e Farmacia? La risposta semplice a tale districato quesito è si, è possibile a patto però di non inciampare nella copiosa serie di norme che regolano l'una e l'altra attività e che almeno sulla carta hanno garantito l'autonomia e l'indipendenza dell'una rispetto all'altra. In sintesi non esiste un divieto di vicinaza, ma esistono una serie di norme piu' o meno stringenti e tipizzate atte a delineare i confini, i limti delle due attività, i divieti e le loro relazioni, con il rischio di vanificare tutti gli sforzi elusivi. Ecco quindi che ai sensi del Regio Decreto del 1938 per i Farmacisti: "Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.” Quindi in linea di principio non è vietata la vicinanza fisica, bensì è precluso il collegamento diretto, quindi ingresso diverso e separato e divieto di comunicazione tra gli ambienti. Si pensi ad esempio ad corridoio interno comune L'ingresso è un requisito da valutare attentamente, mentre per i medici ai sensi dell'art 31 del codice deontologico sono altresì vietati gli accordi, ovvero tutte quelle forme di concertazione illecita nella prescrizione dei farmaci. “Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.” La prescrizione concordata non solo è vietata in sé e per sé ma è altresì collegata al concetto di vantaggio economico o utilità, il ché lascerebbe poco spazio ad ogni possibile interferenza Viene poi in discussione la questione del comparaggio, ovvero della previsione degli articoli 170, 171 e 172 del testo unico, come integrato dal codice del farmaco del 2006, secondo cui (art. 123) Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata dal medico e dal farmacista. Tale previsione di “divieto” è collegata a sua volta alla previsione dell'art. 147 secondo cui “chiunque, in violazione delle previsioni precedenti, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati.” Ecco quindi che censurato anche il soggetto che concede o offre o promette vantaggi, ovvero non il sanitario ma colui che intercede sul sanitario. Attenzione tuttavia che la prescrizione poi ricade sul sanitario stesso ed infatti “La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.” Hai un quesito? Contattaci A tale quadro sanzionatorio si affianca il codice deontologico del farmacista, che nella versione novellata, prevede nella sezione dei rapporti con Medici e Veterinari ed altri Sanitarie, una serie di norme regolamentari e sanzionatorie. Stiamo parlando dell'art. 16 rubricato “Rapporti con le altre professioni sanitarie”, secondo cui “La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico, Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l’integrazione e la condivisione, nell’ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.” Comparaggio Ecco quindi il concetto “Comparaggio” previsto espressamente dall'art. 17 tra gli accordi illeciti: “I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente. Quindi “Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.” “Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio”. Si arriva alla norma di chiusura prevista dal divieto dell'art. 18, norma relativa al “Divieto di accaparramento di ricette”, per cui “Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.” Trattasi di condotta operata dal farmacista e non tipizzata in alcuna specifica attività ma relativa allo scopo perseguito che è vietato, ovvero l'accaparramento di ricette. Stante quanto sopra esposto, e senza presunzione di completezza, è da sottolineare che il “Comparaggio” è assimilabile al concetto “Corruzione” come reato, tuttavia il Comparaggio è volto a presidio della correttezza nella produzione e nel commercio di medicinali. Oggi il sistema Regionale, effettua un controllo generale sulla spesa sanitaria a favore del farmaco generico, e dell'obbligo per i medici di indicare in ricetta il solo principio attivo facoltizzando il nome del farmaco. La problematica però può sostarsi anche sui singoli, per l'appunto Medici e Farmacisti che “collaborino” in modo implicito attraverso accordi taciti o con forme di collocazione degli Studi che possa influenzare il paziente. Sorte quindi il quesito relativo a quale sia il confine tra attività lecita ed attività vietata, ma a tale scopo solo il caso specifico, il buon senso l'attività di indagine diretta e/o indiretta degli Enti e degli Ordini Professionali potrà sopperire. Assistenza in Diritto Sanitario Ad esempio, prassi quotidiana sembra sottrarre la concessione gratuita degli spazi ai Medici da parte dei Farmacisti, purché tali spazi siano idonei ad evitare le commistioni sopra richiamante. A tale potenziale conflitto, appunto potenziale e teorico, al di là delle linee delineate, saranno gli ordini professionali a dover dare contezza e controllo, scoraggiando o censurando attività che appaiano vietate dalla legge o dallo spirito della stessa. Prima di concludere la disamina inseriamo un'altra variante, ovvero la questione delle incompatibilità previste dalla legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8 in relazione alle società che dovessero operare quali titolari delle farmacie e/o degli studi medici o delle case di cura, ed al problema relativo alla regolarità formale di alcuni contratti tramite lo schermo di SRL, Srl unipersonali, SAS che mascherino intese vietate nella sostanza. E' solo il caso di rammentare che il Consiglio di Stato, facendo seguito al noto caso avvenuto nelle Marche nel 2022 ha previsto l'applicazione delle incompatibilità Medico/Farmacisti anche a ridosso delle società che operano ad esempio quali titolari di una casa di cura / studio medico e di una farmacia. Ecco quindi che come abbiamo avuto modo di analizzare in altri contributi, lo schermo societario, così come mezzi formalmente corretti per aggirare lo spirito della norma, rischiamo di creare l'abuso del diritto arrivando a scopi vietati sostanzialmente dalla normativa. Ti può interessare "Gli atti elusivi in Farmacia" Seguici Sui Social Si sta aprendo quindi la strada ad un generale divieto di convivenza tra capitali del mondo Medico e capitali del mondo Farmaceutico, che potranno avere riflessi anche sulla compagine delle società anche di diverso titolo, che avessero interessi nell'uno e nell'altro campo anche indirettamente, ma oggi una tale previsione così precisamente espressa, per quello che abbiamo visto non appare ancora esistere. Leggi i nostri contributi gratuiti Iscrivi al sito Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Regime patrimoniale della Famiglia, dalla comunione alla separazione
Ogni matrimonio comporta per i coniugi conseguenze non solo personali ma anche patrimoniali cosa ben nota. Oggi il regime ordinario in assenza di precisa scelta è per legge quello della comunione. Ma cosa accade se si cambia idea? il regime per così dire automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio In alternativa i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, ma quando? • Al momento della celebrazione del matrimonio con apposita dichiarazione presso l'ufficio del Comune prima della celebrazione. • Successivamente al matrimonio con atto davanti ad un notaio per atto pubblico Cosa accade se si passa dalla Comunione alla Separazione durante il matrimonio? Premesso che il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale avremo la comunione al 50% indipendentemente dall'apporto reale di ognuno. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del codice civile. Con la Separazione invece ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva Hai un quesito? Leggi i nostri articoli nel blog o proponi un caso. Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale dopo il matrimonio occorre rivolgersi ad un notaio. Ma cosa accade se vi sono acquistati in comunione e poi si opta per la separazione? Tali beni rimarranno soggetti alla comunione ordinaria sebbene si sia passati al regime di separazione con la conseguenza che in caso di vendita o donazione sarà necessario il consenso di entrambi. Hai un quesito ? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Aifa, Farmaci ed Istanza del titolare del brevetto.
Farmaci, è possibile uscire dalla lista di trasparenza Aifa e tornare al regime del 66,65%? A tale quesito, che presuppone la distinzione tra farmaci equivalenti e non, di cui ci siamo già occupati, è agevole rispondere con un Si, previa a patto che il titolare del brevetto rispetti i requisiti imposti dalla Lista di Trasparenza AIFA, ed effettui una Istanza amministrativa. Ed infatti su codesto secondo aspetto, ovvero l'istanza preliminarmente, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, le “pubbliche amministrazioni hanno il dovere” di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”; i termini per la conclusione del procedimento “decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”. Hai un quesito? Contattaci La norma in esame ha, dunque, formalizzato l'obbligo degli Enti pubblici di provvedere sull'istanza del privato, adottando un provvedimento finale, espresso e motivato, nel rispetto dei termini prefissati dalla legge o da apposito regolamento e, comunque, in mancanza di specifica disposizione, non oltre 30 giorni. Puo' anche interessarti "Farmaci Biosimilari" Le recenti modifiche alla normativa generale del procedimento amministrativo hanno espressamente sancito che la mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce “elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”, ed hanno, altresì, riconosciuto la risarcibilità del “danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”. In forza del secondo periodo dell’art. 1 della legge 241/90: “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. La novella normativa, espressamente prevedendo forme semplificate del provvedimento in ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza proposta, quindi, implicitamente impone alla P.A. di esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini anche se queste, appunto, si rappresentino manifestamente infondate o inammissibili. Tanto è vero che, da ultimo, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che “in presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici” (ex plurimis: T.A.R. Roma n. 3454/2019). Ancora, ormai da tempo, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, partendo dal principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendono ad ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge. E’ ormai pacificamente ritenuto, così, che esiste l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie della Amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere. Ecco quindi che a fronte di una Istanza avente ad oggetto il ripristino delle quote di spettanza al 66,65% ai fini del calcolo del prezzo ex factory l'Agenzia Italiana del Farmaco avrà il dovere di rispondere. Consulta il nostro archivio sul Diritto Farmaceutico o Contattaci Veniamo poi alla questione dei Farmaci Equivalenti. La disciplina dei c.d. “medicinali equivalenti”, cioè dei “farmaci di uguale composizione”, è poi contenuta nell’art. del D.L. 18/09/2001 n. 347, recante “interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, il cui art. 7, nel regolarne il “prezzo di rimborso”, stabilisce quanto segue: “I medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”; “Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso”; “Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1”; “Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie”. L’art. 13 del D.L. D.L. 28/04/2009 n. 39 prevede quindi una riduzione di 8 punti percentuali del valore che costituisce il margine di guadagno del produttore (prezzo ex factory), rispetto alla quota ordinariamente spettante all’azienda farmaceutica, ai sensi dell’art. 1, comma 40, della l. n. 662/1996, passando detta quota da 66,65% a 58,65% del prezzo al pubblico al netto di IVA. In data 10 febbraio 2021, con l'adozione della Determina n. 166 del 10 febbraio 2021, n. 166, l'AIFA ha definito i criteri per l'inserimento dei medicinali che presentano i requisiti di equivalenza previsti dalla norma nella Lista di Trasparenza pubblicata mensilmente dall'Agenzia. All’art. 4, comma 5, ha previsto che “[a]i medicinali di cui all'art. 7 del dl. 347/2001, ivi comprese le associazioni fisse, specificatiti nell'art. 1, lettere da a) a f) della presente determinazione, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto sul principio attivo o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, si applicano le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali equivalenti, al netto nell'imposta sul valore aggiunto, previste dalle norme vigenti”. Con Comunicato pubblicato sul proprio sito web in data 19 gennaio 2021, recante i chiarimenti in merito alle quote di spettanza dei medicinali in fascia di rimborso classe A - integrato dal Comunicato AIFA pubblicato sul sito web dell'11 marzo 2021 - AIFA ha precisato che i soli requisiti rilevanti per l'applicazione della minore quota di spettanza del produttore al 58,65%, per i medicinali di classe A sarebbero: la vendita di tali medicinali nel canale della distribuzione territoriale; lo status brevettuale del medicinale di riferimento. All'articolo 5 (rimozione dei medicinali dalla lista di trasparenza), comma 3 della predetta Determina 166 è stato previsto che “[n]el caso in cui, per successive rimozioni di medicinali da un gruppo di farmaci aventi uguale composizione, rimanga nello stesso un unico medicinale, il gruppo è rimosso d'ufficio dalla lista di trasparenza e il medicinale viene rimborsato integralmente dal SSN”. Ecco quindi che un farmaco è escluso dalla Lista di Trasparenza poiché unico medicinale residuato all'interno del relativo gruppo di equivalenza. Quindi per rispondere al quesito iniziale è possibile formulare “Istanza di ripristino delle quote di spettanza al 66,65% ai fini del calcolo del prezzo ex factory” al fine di ripristinare la quota del 66,65%, al fine di evitare quindi - una volta che il farmaco è uscito dalla lista di trasparenza - una quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico del medicinale, al netto dell'IVA, pari al 58,65%, dunque calcolato in base alla disposizione di cui all'art. 13, lett. b) del D.L. 39/2009 conv. in L. n. 77/2009 bensì in base all'art. 1, comma 40, L. 662/1996. Studio Legale Angelin i Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.
- Crisi coniugale, infedeltà ed addebito della separazione, non sempre combaciano.
La dichiarazione di addebito ovvero di responsabilità della crisi matrimoniale é automatica ove ci sia una relazione extraconiugale? A tale quesito ha di recente risposto la Cassazione 32837 che ha scollegato la presenza della relazione extraconiugale pre esistente con l'addebito della separazione. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. Assistenza in diritto di Famiglia Ecco pertanto, se la crisi familiare era pregressa alla relazione extraconiugale del coniuge il giudice deve pronunciare la separazione senza addebito essendo assento il collegamento. Addebito della separazione assente ove manchi il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale quando già i rapporti con l’altro coniuge erano già del tutto deteriorarti. Ricordiamo infatti che l'addebito della separazione avrà risvolti anche in sede ereditaria, come esaminato in altro post che é possibile leggere Qui. Hai un quesito, contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia ed Eredità, la successione ed il Legato, quali rimedi in caso di lesione di legitima?
Ci viene chiesto di approfondire un tema specifico in tema di successione ereditaria della Farmacia. È possibile attribuire la farmacia ad uno solo degli eredi? Cosa accade se vi sono creditori dell'asse ereditario? Cosa accade se vi sono creditori particolari del legatario che riceve la farmacia? Farmacia, Eredità, Legato Per rispondere a questa domanda precisiamo si è possibile tramite l'istituto del Legato. Il Legato a sua volta potrà essere legato in conto di legittima, che ammette l'assegnazione anche prima della apertura della successione senza preclusioni sulla quota di legittima ed il legato in sostituzione di legittima, che è l'assegnazione di un determinato bene al posto della legittima. In tale ipotesi si crea in pari tempo una successione a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri. Ecco quindi che il legatario in conto non è solo legatario, ma è erede per la differenza. Ove uno degli altri chiamati all'eredità, ad esempio un fratello si ritenesse leso dalla assegnazione della farmacia attribuita con legato a titolo particolare questi potrà procedere con un'azione di riduzione nei confronti del legatario che abbia ricevuto la farmacia, nel caso tale valore abbia ecceduto la quota pro parte idealmente spettante al legittimario. (art. 560 cc). Attenzione l'azione andrà svolta avverso il valore dell'attribuzione. Può interessarti anche Eredità e Farmacia. Ove si rendano invece lesi i creditori dell'asse ereditario quali creditori del defunto titolare si potranno verificare alcune ipotesi, ovvero questi potranno attaccare l'eredità giunta al nuovo soggetto se sono ricompresi tra i creditori dell'asse ereditario. Rimane poi la questione dei creditori particolari del legatario, colui che ha ricevuto tramite legato l'azienda farmacia. Per tali creditori si apre la strada dell'azione di recupero sul compendio ereditato. Se invece si tratta dei creditori del soggetto che NON ha ricevuto la Farmacia, allora si possono ipotizzare azioni a tutela dell'asse ereditario mai giunto nelle mani del soggetto. Trattasi delle azioni a difesa dei creditori particolari del legatario pretermesso. Quindi prima di chiudere una precisazione. Se sussistono creditori questi potranno essere - maggiormente garantiti nel caso siano creditori particolari del soggetto a cui arriva la farmacia tramite legato. - gravemente danneggiati, nel caso siano creditori del soggetto spogliato dell'asse ereditario per attribuzione della Farmacia ad uno dei legatari. Per questi ultimi si apre la strada ad un ventaglio di ipotesi giudiziali di non semplice soluzione. Per tale ipotesi si registra il divario tra 1) la tesi di chi, pur manifestando in linea generale adesione all’applicazione in via analogica della tutela disposta dall'azione prevista dall'524 c.c. ritiene che i creditori sarebbero privi di tutela, (Cass. 19996/2016) 2) chi invece, con il chiaro intento di ampliare gli spazi di tutela dei creditori, ritiene che tali creditori possano avviare un azione civile ai sensi dell'art 524 cc o una revocatoria, o una azione surrogatoria. (Cass. Civ 16623/2019) Precisiamo infatti che se a un legittimario quindi coniuge, figli ed ascenditi previsti dall'art. 536 del codice civile, è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato stesso e chiedere la propria quota di legittima Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento, dando così vita al legato in conto di legittima. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla parte disponibile. Quanto al rimedio generale di carattere processuale previsto dall'articolo 524 cc è opportuno precisare che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti Archivio Articoli Diritto Farmaceutico Ed ecco quindi che i creditori richiamati nell'articolo 557 cc. avrebbero diritto altresì ad esperire l'azione surrogatoria, prevista e disciplinata dall'art. 2900 c.c., che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale secondo cui il creditore (surrogante) può sostituirsi al debitore (surrogato) nell'esercizio di diritti che quest'ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere. Concludiamo la breve disamina, sunto di un lavoro assai complesso, affermando che la successione particolare dell'azienda farmacia tramite legato, sia esso in conto di legittima che in sostituzione della stessa, si offre come banco di confronto e di scontro per tutte le parti in fase di successione. Hai un quesito specifico? Consulta il nostro archivio o contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia, quando il trasferimento è subordinato a condizioni..
Nel presente articolo vediamo SE e Quando il diritto al trasferimento della sede del farmacista puo' essere condizionato. La questione è regolata dall'art. 13 del DPR 1275/1971, che legittima il trasferimento della farmacia all'interno della propria Zona di competenza e pur sempre con il limite dei 200 metri dalla farmacia limitrofa piu' vicina. Sulla questione delle distanze abbiamo avuto modo di disquisire innumerevoli altre volte, si vedano gli articoli nel blog e purché il trasferimento sia effettuato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“. Sulla distanza abbiamo avuto modo di scrivere in tema di misurazione – da soglia a soglia – ed il calcolo deve tener conto del percorso pedonale – regolare – piu' breve. Sussiste quindi una libertà di trasferimento del farmacista, nei limiti sopra descritti, e pur sempre con un controllo di forma da parte della amministrazioni. Si sono registrati casi in cui ad esempio è stato inibito il trasferimento da una sede centrale ad una zona decentrata ma piu' popolosa nell'assunto che cio' non fosse nel primario interesse alla distribuzione dei farmaci. Trasferimento Farmacia: è possibile imporre delle condizioni al trasferimento? Si. E bene in un recente caso risolto è stato affermato che l'amministrazione ben puo' dare indicazioni in termini operativi al fine di garantire il rispetto della zona, e quindi il mantenimento di un sistema anti concorrenziale, che sia votato alla migliore distribuzione dei farmaci. E' possibile subordinare il trasferimento di una farmacia al rispetto di prescrizioni amministrative? Si. La commissione della ASL ha potuto subordinare l’assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni. In particolare nel caso in esame sono state prescritte a carico del farmacista che aveva ottenuto il trasferimento alcune condizioni vincolati e precisamente: di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (la croce) sulla parte di edificio all'incrocio delle due strade; di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla strada ove era presente l'altra farmacia; di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla di competenza dell'altra farmacia possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali. Tutto ciò è stato imposto in quanto la strada all'angolo, oggetto di contesa, ricadeva in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica. Ecco quindi che assistiamo ad una interpretazione rigorosissima del concetto di “zona di pertinenza” nella piata organica delle farmacie e dei relativi confini. La base giuridica è pur sempre costituita dall’art. 1 della legge n. 475/1968 che imporrebbe che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all’interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l’insegna o la vetrina, secondo una interpretazione estensiva adottata dal TAR. Quindi è possibile per una commissione di vigilanza pubblica sulle farmacie imporre l'oscuramento di una vetrina, o determinare la modalità di apposizione della croce verde? Sembra proprio di sì, sebbene tali prescrizioni a rigore di norma sarebbero maggiormente di competenza dell'ordine dei farmacisti, chiamato a vigilare in tema di profili deontologici. (art. 24 e segg.). Per la giurisprudenza tale ricostruzione è corretta, infatti la finalità della disciplina legislativa dettata per il servizio farmaceutico è chiaramente diretta a dettare una serie di regole anticoncorrenziali (identificabili fondamentalmente nella divisione del territorio comunale, nella previsione di piante organiche relative alle sedi, nella conseguente limitazione numerica delle sedi derivante dallo stretto rapporto con la popolazione residente) e a creare un regime tendenzialmente di monopolio, giustificato dalla necessità di garantire l’alto livello di un servizio essenziale per la tutela della salute. Seguici sui social e rimani aggiornato In questa prospettiva, una interpretazione in funzione anticoncorrenziale della norma sulla distanza tra le sedi è perfettamente confacente alla complessiva ratio della legge n. 475/1968, perché si inserisce armonicamente nelle direttive volte a tutelare il “mercato rilevante” per ciascuna sede farmaceutica, e, anzi, ne costituisce una logica conseguenza. Ecco quindi che le prescrizioni individuate, pertanto, tendono a evitare interferenze tra le zone di pertinenza e trovano giustificazione nelle norme sopra richiamate. Hai un quesito? Contattaci Consulta l'archivio degli articoli Puo' anche interessarti: "Farmacia Topografica la posso trasferire?" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia Succursale e Dispensario, quale confine con la Farmacia?
Facciamo un po' di chiarezza tra i due istituti radicati capillarmente su tutto il territorio nazionale, ed oggi sotto i riflettori stante l'apertura delle “nuove” sedi di farmacia dei vari interpelli regionali, a seguito dell'auspicata chiusura del Concorso Straordinario Farmacie. E quindi, per la farmacia succursale il Testo Unico Leggi Sanitarie – TULS, prevede, che, per “provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura”, può essere autorizzata “l’apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione”. L’attribuzione della succursale, avviene tramite concorso pubblico tra “i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura”, salvo che, vi sia nel Comune una sola farmacia, nel qual caso è in facoltà della P.A. affidare la succursale, senza concorso, al titolare dell’unica farmacia o affidarla previo concorso bandito a livello provinciale. Per l'affidamento quindi vale sempre il principio della vicinanza, ma essendo un presidio escluso dalla pianta organica, dovrà essere affidato all'unico farmacista del Comune, oppure immessa a concorso. Diversamente, il dispensario farmaceutico è stato previsto dalla Legge del 1968, che, nella sua versione originaria, prevedeva che nei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in mancanza o in assenza di apertura della farmacia prevista in pianta organica, venivano istituiti i dispensari farmaceutici(dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati), sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il titolare di quella più vicina. Successivamente, la Legge del 1991 ha modificato l'originaria introducendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e aggiungendo la figura dei dispensari farmaceutici stagionali, cioè di dispensari nelle “stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico (…) con popolazione non superiore a 12.500 abitanti (…)” Quindi, prima della L. n. 362/1991, le esigenze dell’utenza legate ai flussi turistici potevano essere soddisfatte solo tramite le farmacie succursali, laddove i dispensari rispondevano a una diversa esigenza, legata soprattutto a profili di carattere “topografico/organizzativo” nelle zone a ridotta densità demografica e non servite da una farmacia in loco. Assistiamo quindi ad una serie di leggi regionali che coadiuvano la legge nazionale seppur nell'argine dei limiti nazionali – come nel caso della Campania con il noto comma 54-bis o della "proiezione" di farmacia in Toscana. La possibilità di istituire e/o mantenere di dispensari farmaceutici è stata posta nella logica della maggiore flessibilità di tale istituto rispetto alla farmacia succursale, che pur se limita nel tempo è pur sempre un presidio operante al 100%. Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune). Ebbene, dal suddetto quadro si ricava che la farmacia succursale: - non rientra nella cd. pianta organica; - va assegnata tramite concorso pubblico, salva la facoltà di assegnazione all’unica farmacia ordinaria esistente. Quindi prima di concludere, una precisazione ed in tema di autorizzazione della farmacia succursale. In relazione a tale ultimo profilo risulterebbe illogico ritenere che una sede farmaceutica succursale sia oggetto di concorso ogni anno, mentre è ragionevole ritenere che essa sia oggetto di concorso la prima volta , quando la P.A., nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di avvalersene, e che, a valle dell’individuazione dell’assegnatario, sia stagionalmente autorizzata all’apertura (di anno in anno). Per ogni esigenza contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia Succursale, Dispensario e Dispensario Stagionale quale rapporti con la Farmacia ordinaria ?
#farmacia #succursale #dispensario #pinataorganica Tre figure presenti nel nostro ordinamento che corroborano la distribuzione territoriale dei farmaci, assistendo i cittadini e risultando complementari e non certo sostitutive delle farmacie ordinarie, verso le quali quindi non dovrebbero svolgere “concorrenza” essendo istituti funzionali e subordinanti alle farmacie regolari presenti nelle varie piante organiche comunali. Non sempre è tutto così lineare ed infatti si assiste ad una sovrapposizione di servizi, soprattutto nel periodo estivo o per le zone ove l'afflusso turistico, con il benestare di Amministrazioni un po' distratte, vengono a sussistere e quindi quasi sovrapporsi strutture stagionali e strutture stabili. Ciò posto, va rilevato che il Legislatore del 1991, ha previsto la figura del dispensario stagionale, per sopperire alle esigenze legate ai flussi turistici in località con popolazione inferiore a 12.500 abitanti. Vi è stata quindi una sovrapposizione con la precedente figura della farmacia succursale, senza un raccordo normativo tra le due ipotesi. Sul punto, si può precisare che con valenza generale, che i casi particolari previsti dalla legislazione statale sono, quello dell'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica in deroga al criterio demografico, quello della farmacia succursale ( e quello del dispensario farmaceutico (legge 1968). Tali previsioni derogatorie dimostrano, fra l'altro, che il criterio del rapporto numerico non è una regola assoluta nel nostro sistema. Ed È quindi evidente l'affinità delle figure della farmacia istituita su base "topografica", della farmacia succursale, e del dispensario farmaceutici. Queste figure hanno campi di applicazione tanto vicini che in parte si possono anche sovrapporre; è ipotizzabile, cioè, che in talune situazioni concrete vi siano condizioni tali da legittimare indifferentemente l'una o l'altra soluzione, restando affidata la scelta alla mera discrezionalità degli organi competenti. Da qui quindi la possibile conflittualità tra gli operatori ove le amministrazioni non prendano posizioni delineate ed effettive a favore di una piuttosto che di un'altra situazione, oppure come spesso accade in questo periodo storico, l'adeguamento della situazione di fatto, ad esempio l'apertura di nuove farmacie ordinarie a seguito di concorso ordinario o straordinario, non segua un immediato aggiornamento della situazione di diritto, ad esempio tramite la revisione della pianta organica e la rimodulazione del territorio e della perimetrazione. Ti puo' anche interessare la lettura di "Gestione del Dispensario Farmaceutico" e " Chiusura del Dispensario Farmaceutico" Il fatto che talora e a seconda dei casi l'amministrazione possa trovarsi ad optare fra l'istituzione di una proiezione e quella di una succursale, o di un dispensario, ovvero di una farmacia "topografica", lungi dal delegittimare l'istituto della proiezione conferma che quest'ultimo non è un monstrum e non si pone in contraddizione con il sistema ordinario più di quanto lo facciano gli altri tre istituti. Solo a titolo di precisazione, la proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche “ex tempore” (Valido solo nella Regione Toscana). Lo scopo comune è sempre quello di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio. Anche la scelta legislativa di riservare (di norma) la proiezione al titolare di zona appare rispettosa dell'impianto del sistema, che prevede il diritto di esclusiva entro quell'àmbito territoriale” Quindi, con riferimento all’autorizzazione di una farmacia succursale o di un dispensario stagionale è rimessa alla discrezionalità amministrativa. Con particolare riguardo alle farmacie succursali, la giurisprudenza ha altresì precisato che la “disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso. Consulta il nostro archivio gratuito di articoli sul tema Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente. Quindi, la farmacia succursale non rientra nella cd. pianta organica delle farmacie, proprio perché legata ad esigenze transeunti (potenzialmente diverse di anno in anno): a fortiori, non incide sulla pianta organica il dispensario farmaceutico, stagionale o meno che sia, atteso che esso non è nemmeno una farmacia (potendo invece erogare, all’utenza, solo medicinali di pronto soccorso e di uso comune). Rimane quindi da analizzare cosa accade a tali istituti ove nella pianta organica arrivi una "nuova" farmacia, di nuova istituzione a seguito di concorso ordinario o straordinario, e quindi muti la situazione oggettiva che aveva legittimato l'apertura dei presidi farmaceutici citati. Su tale spinoso argomento, ove un ruolo fondamentale avrà il Comune e l'istruttoria da questi effettuata, soprattutto per ciò che attiene da una parte alla perimetrazione, e dall'altra all'analisi dei flussi turistici, riserviamo altro articolo, anticipando però la conclusione: è necessario rendere coerente la situazione di fatto venutasi a creare a seguito del nuovo arrivo, con la situazione di diritto che prima legittimava l'istituzione dei presidi ausiliari della farmacia, presidi che potrebbero non essere piu' necessari e quindi legittimi.. Puo' anche interessarti: "Farmacia succursale, cosa accade con l'apertura di una nuova sede da Concorso" Se hai una specifica esigenza, Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli, la Farmacia Succursale: "Con particolare riguardo alle farmacie succursali, la giurisprudenza recente ha altresì precisato che la “disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso."





















