top of page

Risultati di ricerca nel sito

701 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Concorso Farmacie, le sedi istituite nei Centri Commerciali, Porti ed Aeroporti e la scadenza del 22

    L'istituzione delle farmacie nei porti, aeroporti, e centri commerciali Il problema della distanza con le sedi ordinarie Le sorti della sede di nuova istituzione ed il divieto di cessione ed affitto. Il mancato riassorbimento delle sedi nei centri commerciali. Il concorso farmacie dopo aver abbassato la soglia ordinaria delle farmacie da istituire con criterio demografico ha previsto una categoria a sé di farmacie, ovvero quelle in località ad alta affluenza. Si tratta di sedi in aggiunta alle sedi farmaceutiche sorte sulla base del solo parametro demografico di 3.300 abitanti, come previsto dall'art. 1 del d.l. 1/2012, e quindi di sedi previste in aree ad alta affluenza di persone, ed entro il limite del 5 per cento delle sedi regionali comprese quelle di nuova istituzione. Ecco quindi che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri"; Tali farmacie (istituite in stazioni, porti e centri commerciali) sono offerte in prelazione ai Comuni, che non possono cedere o affidarne la gestione a privati. Tale precisazione è necessaria per bilanciare invece il divieto di prelazione in favore dei Comuni per le farmacie di nuova istituzione con il metodo ordinario demografico dei 3.300 abitanti. Hai un quesito? Contattaci Il senso di tale disposizione si coglie nel principio del decreto, se infatti lo scopo è quello di liberalizzare, le nuove sedi nei Comuni non possono essere prelazionate ai Comuni, cosa diversa per quelle inerenti particolari situazioni di afflusso, come le stazioni e gli aeroporti, ove invece l'avviamento potrebbe essere maggiormente difficoltoso oneroso e critico e quindi vengono “protette” con il beneficio della prelazione comunale. Leggi i Posti di Diritto Farmaceutico Esiste poi una data limite, ovvero il 31.12.2022 entro cui tali farmacie sono prelazionate dai comuni. Ed infatti la stessa norma prevede che fino al 2022, tutte le farmacie istituite nelle stazioni e nei centri commerciali (art. 1 lett. B d.l.1/12), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. Leggi anche “indennità al farmacista uscente” Trattandosi di prelazione, il Comune potrà decidere la modalità di gestione secondo le regole ordinarie e quindi azienda speciale, società di capitali, consorzio tra comuni.Tuttavia è da precisare che i comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. Cio' chiaramente è stato imposto per evitare sviamenti dalle modalità di reclutamento dei titolari. Infatti ove la gestione venisse prima data in prelazione (metodo di diritto pubblico) e poi ceduta o affidata (metodo di diritto privato) dal comune al singolo farmacista, vi sarebbe una elusione della modalità concorsuale di cui all'articolo 4 della legge 362 del 1991 ed art. 1 del D.L. 1/12. Leggi anche Farmacia “il divieto del doppio vantaggio” Ecco quindi che solo in caso di rinuncia alla titolarita' di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e' dichiarata vacante e quindi andrà al successivo concorso.Si pone infine il problema della distanza. La norma al fine di tutelare i privati già presenti sul territorio assegna due tipologie di distanze, ovvero 400 metri in caso di stazioni ed aeroporti, e 1500 in caso di centri commerciali. Secondo i principi dettati dalla Giurisprudenza si tratta di distanze pedonali secondo le regole di deambulazione, ovvero senza contare attraversamenti pericolosi o infrazioni, ecco quindi che tali distanze sono poi molto elevate se si comparano con le distanze ordinarie imposte per le farmacie ordinarie. Abbiamo già visto (Leggi Qui) infatti che si parla di 200 metri dalla sogli per esercizio, e 3000 metri per i comuni confinati in caso di farmacie istituite con sistema topografico ex art. 104. La legge infatti prevede che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.” Le farmacie dei Centri Commerciali/Porti/Aeroporti sono escluse dalla pianta organica, rispondono infatti al limite del 5% territoriale gestito dalla Regione, e sono istituite per particolari afflussi di carattere episodico e temporale, come gli afflussi turistici o logistici e non hanno un collegamento con la popolazione residente. Per tale medesimo motivo, le farmacie istituite nei centri commerciali, porti ed aeroporti, ad oggi sembrano escluse dal meccanismo del riassorbimento, facendo proprie per analogia, le argomentazioni spese dalla giurisprudenza amministrativa per le farmacie rurali. Secondo la giurisprudenza infatti non è previsto il riassorbimento delle farmacie rurali, ciò in considerazione del fatto che tali farmacie sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza locale, che prescinde dall’ordinario criterio legato ai dati della popolazione residente (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2302 del 2019; Id., sez. III, n. 3807 del 2018). “Sul divieto dell'affitto di azienda Farmacia” Quanto all'indennità ex art. 110 è stata riconosciuta anche alle farmacie gestite in forma mista pubblico/privato in favore del farmacista privato uscente, e cio' per salvaguardare l'avviamento comunque dato in dotazione alla nuova proprietà in caso di nuovo affidamento. Seguici Sui Social e Rimani Aggiornato Conclusione: Quello delle farmacie dei Centri Commerciali e Stazioni è un capitolo a sé che avrà un ruolo importante nelle economie di quelle zone urbane già servite da farmacie ordinarie, soprattutto nelle grandi città, ove centri commerciali, stazioni e porti convivono con le ordinarie regole cittadine. Contattaci o Leggi i Post dedicati Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, la liberalizzazione dei turni, ed i parametri minimi di legge.

    Farmacia, turni notturni, turni festivi, la libertà del singolo farmacista di aprire, ma non di chiudere, quali sono i criteri? Quale è la normativa in tema di orario e turni notturni delle farmacie? Cosa vuol dire liberalizzazione dei turni delle farmacie? La regolamentazione oraria delle farmacie è regolata su base regionale da disposizioni regionali, sotto il controllo e responsabilità della Giunta, la quale riceve annualmente il calendario e gli orari di riferimento. Oggi infatti il riferimento legislativo è dato dal decreto legge 1/2012, che recita: I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. E dalla legge 124 del 2017 secondo cui Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. Trattasi quindi di liberalizzazione, con criteri minimi imposti per legge, nel senso che sebbene vi sia libertà di organizzazione, non si puoì scendere al di sotto di una certa soglia, ecco il senso della liberalizzazione. Sussiste poi un interrogativo, chi è tenuto a stabilire i turni? E chi può eccepire tali turni? I turni sono gestiti dalle autorità locali, individuate da leggi regionali. Sono le singole Leggi Regionali a dettare la competenza in tema di turni e trasmissione dei calendari notturni. Molto dipende dalla dimensione delle città, suddivise per soglie di popolazione e/o accentramento di centri urbani ove siano di modeste dimensioni. Ecco quindi che un ruolo predominante è affidato ai Sindaci, alla ASL ed agli Ordini professionali. Questi ultimi talvolta con funzioni consultive altre volte con funzioni regolamentari. Ed infatti come sostanzialmente già rilevato in sede amministrativa (T.A.R. Toscana n. 268), la legittimazione e l’interesse all’impugnazione del provvedimento di regolamentazione (o, meglio, di deregolamentazione) degli orari delle farmacie appare radicato in capo ai farmacisti in linea con l’esigenza fondamentale di “impostare un servizio farmaceutico efficiente e rispondente ai bisogni della collettività”. Leggi anche " Le incompatibilità del Socio di Farmacia" Ove sorgano quindi disagi al funzionamento del servizio farmaceutico, sarà diritto/onere dei singoli farmacisti farsi portori di tale interesse ma chiaramente anche della popolazione (organizzata in comitati ad esempio comitati di quartiere)e certamente avrà un ruolo determinante l'amministrazione Comunale e la ASL di competenza. Del resto, l’attualità e concretezza nell’interesse al buon funzionamento delle farmacie non appaiono certo escluse dal fatto che non si siano ancora verificati sostanziali disagi nell’erogazione del servizio farmaceutico o dal richiamo del potere/dovere del Comune di precedere rivedere criteri di organizzazione del servizio, ove dovessero verificarsi disservizi. E' solo il caso si sottolineare che in tela tematica, condita per così dire di normativa nazionale e di normativa regionale, oltre che di provvedimenti amministrativi comunali, gioca un ruolo fondamentale la riforma del 2017. Tale norma da un lato richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. ( T.A.R. Campania, Napoli, n. 1125; Cons. Stato 2012). La norma attribuisce inoltre direttamente a ciascun esercente, titolare di farmacia, la facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno dell'intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi. (T.A.R. Toscana). Nella successiva giurisprudenza si è poi definitivamente affermata la soluzione sopra richiamata, che attribuisce agli orari di apertura delle farmacie (regolamentate sulla base della specifica normativa oggi prevista dalla legislazione regionale) la funzione di una garanzia “minima” e cogente dei limiti temporali di apertura del servizio, lasciando libero il gestore della singola sede farmaceutica di osservare orari più ampi di quelli fissati dall’autorità comunale: "conviene partire dalla norma principale che regola la materia, ossia il decreto legge n. 1/2012: "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori". Hai un quesito? Contattaci Come già osservato dalla Giustizia Amministrativa (CdS 2014) la disposizione di legge nazionale chiarisce, senza possibilità di equivoci, che i provvedimenti delle autorità locali (Sindaci/ASL/Ordini Professionali) che stabiliscono turni e orari del servizio farmaceutico non hanno altra funzione, e non producono altro effetto, che quello di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il "servizio minimo garantito" all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento. Blog di Diritto Farmaceutico Conclusione, in tema di turni di Farmacia, ecco quindi che per poter inquadrare correttamente tutta la vicenda, una volta delineati i parametri minimi imposti dalla legge sull'intero territorio nazionale sarà necessario analizzare le fattispecie delineate nelle singole regioni, a volte integrate anche da delibere comunali. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Responsabilità Medica, profili ed interpretazioni.

    L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Ci è stato chiesto di dare una indicazione sul metodo “logico” seguito nella disamina legale di una controversia di diritto sanitario e sulla responsabilità medica. E' solo il caso di evidenziare che oggi la legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 ha rivoluzionato la ricostruzione operata ed attuata dalla legge Balduzzi, abrogata. La domanda quindi è qual'è il ragionamento seguito dalla dottrina e dalla giurisprudenza per condurre un esame di responsabilità medica? La risposta è complessa, ed usando le parole della dottrina e della giurisprudenza si puo' rappresentare quanto segue. Come è noto, secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato: 1) un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); 2) non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Hai un quesito o un caso? Contattaci Secondo il predetto criterio, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica - "legge di copertura "- , frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto (Sez. U., 10 - 7- 2002, Franzese). Ad ogni spiegazione causale è, dunque, in linea di massima, coessenziale il riferimento ad una legge idonea ad istituire una correlazione fra l'accadimento di cui si cerca la spiegazione e determinati antecedenti fattuali. In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Cass., Sez. 4, n. 43459 del 4-10-2012, Rv. 255008). L'importanza della ricostruzione è dirimente giacchè solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Cass., Sez. 4, 25.5.2005, Lucarelli) – Cass. 77/2022. Chiudiamo la disamina con la pronuncia della Cassazione in commetto sulla legge “Gelli-Bianco” e sul ruolo delle linee guida. “«In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse»; «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto»; Seguici e Rimani Aggiornato «In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l’esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene». Cass. Sez. Un. 8770/2017. Torna alla Home Contattaci per Ogni esigenza . Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Le Vetrate diventano edilizia libera e gli abusi decadono?

    Con il decreto aiuti bis é stato inserito l'articolo 33 introdotto al Senato che è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili. Come specificato si tratta gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici. Nonché gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo. Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art 10 del DPR 380 del 2001 Sono Interventi subordinati a permesso di costruire quelli che 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma.. Ecco quindi che le Vepa saranno soggette ad edilizia libera in quanto mobili e non costituenti aumento stabile della volumetria. Si ritiene quindi che rientrino tra le opere temporanee di edilizia libera. Cosa accade alle sanzioni ed ai processi pendenti per abuso edilizio? Ove La fattispecie ricada in tale nuova previsione è facile ipotizzare in una depenalizzazione della fattispecie in esame stante però un necessario onere probatorio a carico della parte interessata volto a dimostrare l'applicabilità del caso concreto alla nuova disposizione di legge. É solo il caso di ricordare che La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali.. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento... e le relative modifiche. Ecco quindi che in caso di Edilizia libera nessuno di tali passaggi sarà necessario. Home Consulta i nostri articoli nel blog gratuito Leggi i nostri articoli qui su - Abuso Edilizio - Vincolo Paesaggistico Contattaci per Ogni Esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il recesso del Socio dalla Farmacia e la liquidazione della quota.

    Diritto Societario e Diritto Farmaceutico si incontrano Questione che sta sorgendo a seguito delle aperture dovute al Concorso straordinario farmacie da parte delle associazioni di farmacisti che hanno optato per l'apertura tramite una Società a Responsabilità Limitata, Srl, è quella del recesso del socio o di uno dei soci. Post di Diritto Societario Premesso che la gestione su base paritetica e l'autorizzazione in capo ad ognuno degli associati è elemento dirimente ed essenziale per almeno un triennio dall'ottenimento dell'autorizzazione, il problema si pone ove al termine del triennio, o anche prima ma solo in modo celato privatistico, uno dei soci decida di vendere o recedere dalla compagine sociale. I motivi possono essere i piu' vari, il piu' comune però tra i farmacisti che ci interpellano, è quello della lontananza dalla sede abituale di vita quotidiana, rispetto alla sede di nuova apertura a seguito del concorso. Molto spesso infatti si è aperta una nuova sede in una regione vicina, scelta sulla base di criteri personali che risalivano al 2011 e che oggi a seguito di mutate esigenze personali non sono piu' attuali. Ecco quindi che si pone la questione di voler recedere dalla società costituita, dopo il triennio, e di avere indietro non solo la quota investita bensì' il valore che nel tempo l'azienda SRL farmacia ha realizzato sul territorio. Ma quali sono i casi di recesso in una SRL? Ve ne sono molteplici, alcune delle quali non praticabili per una SRL di Farmacia, quindi ci focalizziamo su quelle piu' comuni L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Ecco quindi che il primo passo da compiere è l'analisi del proprio atto costitutivo/statuto che è stato redatto al momento della costituzione della società In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero. Esistono poi altri casi piu' personali, come ad esempio il diritto di recesso competete ai soci in caso di eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci quali ad esempio i diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Hai un quesito Contattaci Esistono poi casi di recesso relative al “tempo della società” quindi alla durata. puo' anche interessarti "il recesso del socio nelle SNC". Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. Diritto Societario e d'Impresa Successivamente al recesso di apre la questione della liquidazione della quota. La liquidazione della quota potrà avvenire con il metodo patrimoniale, ovvero il valore di una società coincide con il valore del suo patrimonio espresso a valori correnti. Si tratta del prezzo che occorrerebbe pagare alla data di valutazione per acquisire tutte le attività in bilancio, al netto delle passività. Il punto di partenza per l’utilizzo del metodo è quella dell'ultimo bilancio depositato. Nel caso dell'impresa SRL farmacia appare però piu' opportuno valutare la quota con il metodo reddituale. Post di Diritto Farmaceutico Diverso sarà il discorso invece in caso di alienazione, decorsi i tre anni in caso di concorso farmacie, in tale ipotesi infatti si dovrà offrire in prelazione, a prezzo determinato la quota a ciascuno degli altri soci, salvo un meccanismo differente ove però specificamente preveduto dallo Statuto al momento della nascita della società. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, come sapere se apre una nuova sede nel Comune.

    Ci è stato chiesto da parte di un Farmacista, titolare individuale di sede, se è possibile verificare presso il Comune di riferimento, l'esistenza di una nuova pratica per la richiesta di una nuova sede, nel caso specifico il timore riguarda la richiesta "speciale" in deroga da parte del Comune di una nuova sede da richiedere alla Regione con il criterio topografico, quindi in deroga rispetto al parametro dei 3.300 abitanti. E' solo il caso di ricordare che il criterio topografico, consente ai sensi dell'104 R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.), l'apertura di una sede di farmacia in considerazione del disagio arrecato alla popolazione dalla distanza esistente tra la frazione e tutte le sedi farmaceutiche, soprattutto in assenza di trasporto pubblico. Tali farmacie devono rispettare il limite dei 3000 metri dalla piu' vicina, anche se di altro comune (si pensi alle farmacie su strade statali extraurbane che attraversino piu' comuni). Ed ecco il quesito, E' possibile richiedere al Comune i documenti per l'apertura di una nuova farmacia con criterio topografico anche nel caso in cui non si abbiano riferimenti dei documenti? A tale domanda rispondiamo con una recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui "l'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta" E cio' in quanto "l'ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato, con la conseguenza che l'onere della prova anche dell'esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio. Ecco quindi che non è possibile effettuare una richiesta di accesso agli atti per pratiche in itinere ove non sia abbiano riferimenti e/o informazioni ufficiali, stante un generale divieto di controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione. Esiste però un altro principio, ovvero che l'amministrazione deve evitare che il povero Farmacista faccia "istanze" al buio. Ed infatti Tuttavia, incombe in capo all'amministrazione il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti onde evitare che la richiesta di accesso sia formulata inutilmente e “al buio”. Post di Diritto Farmaceutico Quindi è possibile che una volta effettuato l'accesso agli atti, quegli atti richiesti, non esistano. In tali casi l'amministrazione è tenuta ad informare la parte della inesistenza, al fine di evitare i c.d. “accessi agli atti al buio”. Consulta l'archivio Post di Diritto Amministrativo L'istanza di accesso agli atti sarà la giusta strada anche per conoscere lo stato dell'arte in tema di revisione della pianta organica, i lavori preparatori e l'istruttoria in corso da parte del Comune interessato, soprattutto dopo le numerose aperture a seguito del Concorso Straordinario Farmacie. Va infatti rilevato che le farmacie aperte in deroga secondo l'art. 104, criterio topografico, sono soggetto al c.d. riassorbimento ex art. 380 del testo unico. Puo' anche interessarti: accesso agli atti e graduatoria del concorso farmacie. (qui). Conclusione: Per rispondere al nostro farmacista lettore, possiamo dire affermare che sebbene non vi sia un generale potere di accesso ai documenti sconosciuti, vi è comunque l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione e quindi del Comune, di informare il cittadino dell'esistenza o meno di tali documenti, o nel caso peggiore dello smarrimento di tali documenti ove precedentemente esistenti, e quindi di evitare quelli che abbiamo definito come "accesso agli atti al buio". Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Diritto di Accesso agli atti, requisiti e limiti, il caso Rai e la mancanza di tutela

    Ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241 del 1990, la legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso deve essere riconosciuta in capo ai "soggetti privati" (anche portatori di interessi superindividuali) titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Leggi anche Accesso agli atti in diritto farmaceutico Requisiti dell'accesso agli atti: Come precisato da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603), tale interesse deve essere: a) diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata; b) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un’istanza finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990 cit.); c) attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali; sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni, non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in "documenti". La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona, in particolare, l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551). Esiste poi un accesso agli atti difensivo, Con specifico riferimento all’accesso cd. difensivo è stato, inoltre, osservato che la parte istante è tenuta all’adempimento di un onere di allegazione e di prova aggravato, dovendo specificare le finalità dell’accesso nell’istanza di ostensione, nonché dimostrare la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza. In particolare, “la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa. La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva ‘finale’, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva. Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. Archivio Articoli a tema In altri termini, muovendo dall’assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 21). Hai un quesito? Contattaci Si è, altresì, chiarito che le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte “in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. Leggi i post di Diritto Amministrativo Ed in tema di accesso civico generalizzato ex D. Lgs. n. 33/2013 e Società Pubbliche quotate es. RAI? Si tratta, infatti, di disciplina che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati). Come precisato dalla Sezione con la recente sentenza n. 2655 dell’11 aprile 2022 - intervenuta in un giudizio in cui era parte la RAI - alle cui considerazioni si rinvia ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., “l’art. 2-bis in questione traccia l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso civico, dettando regimi differenziati in ragione delle particolari caratteristiche strutturali che connotano le diverse persone giuridiche. Diritto Amministrativo Ed in questo senso è evidente la scelta del legislatore di voler sottrarre all’accesso civico le società in controllo pubblico quotate. Hai un quesito? Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, il divieto di doppia autorizzazione ex 112 e la trasformazione in SRL.

    La trasformazione della Farmacia ditta da partita iva individuale in SRL e la successiva donazione delle quote puo' costituire in senso ampio una ipotesi di cessione della Farmacia? La previsione dell'articolo 112 del testo unico può essere applicato alle Società a Responsabilità Limitata? Abbiamo già affrontato il tema nell'articolo "doppio vantaggio", torniamo a parlarne alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che si è spinta sino ad analizzare il concetto di "cessione" da un punto di vista logico - fattuale, con particolare riguardo al #Concorso #Farmacie. Premesso infatti che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata, non vi è dubbio che sia riconducibile in tale concetto l’attribuzione della titolarità della farmacia a titolo di conferimento aziendale a favore della neo costituita società. il conferimento aziendale puo' considerarsi quindi una “cessione” nell'ambito del sistema concorsuale Farmacie. ciò in quanto non assume rilievo il concetto di “gratuità-onerosità” dell'atto. E ció in quanto non può negarsi che il conferimento da parte del Farmacista abbia natura di prestazione corrispettiva, finalizzata a compensare, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, della neo nata società. il concetto di “cessione”, quindi assume un significato ulteriore che si concentra sul risultato dell'operazione in sé piuttosto che sul valore letterale dell'atto. Deve solo aggiungersi, a completamento di tale ricostruzione che il distacco della titolarità della farmacia dal patrimonio giuridico risulta completato a seguito della donazione del pacchetto di quote societarie in favore di un familiare. Ecco quindi che “trasformazione” della ditta individuale in quote di SRL e successiva “donazione” è una operazione che integra la previsione di “cessione”, così prevista come causa escludente dall’art. 2.6 del bando di concorso straordinario Farmacie e del suo referente legislativo di cui all’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968. E ció in totale aderenza al principio sancito dalla pronuncia del CdS n. 229 del 10 gennaio 2020 secondo cui lo scopo del legislatore di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Ad integrazione di tale presupposto è necessario evidenziare il concetto di "doppio canale" attraverso il quale è prevista la circolazione della “farmacia” ovvero concorsuale e tramite compravendita privata. Tale doppio canale é a sua volta regolamentato in chiave privatistica ed in chiave pubblica. Sul piano privatistico da un lato viene in rilievo il diritto di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione del privato, mentre sul piano pubblicistico si esalta il concetto di servizio farmaceutico strettamente connesso all’erogazione di un servizio pubblico di carattere essenziale. Scopo della normativa é quello di coniugare il profilo pubblicistico di erogazione di farmaci con quello di tutelare il privato farmacista imprenditore per “perseguire idonei livelli di redditività nell’attività farmaceutica, nell’esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione. Traendo le fila da questa pronuncia di stampo sostanzialistico, unitamente ad altre pronunce analizzate in altri Post (il doppio vantaggio é vietato), creiamo un parallelismo sul divieto posto dall'art 112 rd 1265 del 1934 secondo cui: L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona. Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso. Come si colloca un simile divieto con la possibilità concessa dalla riforma del 2017 in tema si Srl? Non ravvisandosi risposte normative specifiche appare prospettabile una tesi che privilegi la sostanza sulla forma. L'articolo 112 mira infatti ad evitare il "cumulo di autorizzazioni", la riforma 124 del 2017 ha invece aperto la strada alla gestione societaria dell'impresa farmacia. Ecco quindi che l'apparente contrasto tra autorizzazione e gestione societaria cessa nel momento in cui il cumulo venga riferito alla sola autorizzazione in capo ad un singolo soggetto inteso come titolare di autorizzazione e non quale proprietario dell'impresa. Ecco che una Società potrà essere proprietaria di più farmacie nel limite del 20% di quelle presenti sul territorio regionale, ma l'autorizzazione rilasciata alle singole farmacie non si cumulerá nella società, di cui ricordiamo potranno far parte anche soci NON farmacisti sempre nei limiti delle incompatibilità della legge 362 del 1991 (artt. 7 e 8). Affermare quindi la possibilità per non farmacisti di far parte della compagine sociale, così come la possibilità per una società di essere proprietaria di più farmacie, NON inciderà sulla natura concessionaria/autorizzativa di diritto pubblico a cui tende L'autorizzazione ex art 112 dpr 1234 del 1965, salvo diversa valutazione dell'ufficio regionale competente. Problema più delicato nella residuale ipotesi della Srl unipersonale ove lo schermo societario apparentemente proteggerà da possibili divienti di cumulo, schermo societario che però se astrattamente possa rendere possibile una doppia titolarità, nei fatti potrebbe confliggere con la natura sostanziale e pubblicistica del divieto ex art 112. Hai un quesito? Raccontaci la Tua esperienza, contattaci senza impegno. Seguici Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Società in house, controllo analogo e corte dei conti, il diritto erariale.

    La società in house - è ben noto - rappresenta un istituto ibrido (non a caso è stata definita frutto di diritto pretorio della CGUE), il quale si colloca formalmente entro la specie disegnata dal codice civile ma parimenti, in particolare per giustificarne l'esonero dalla sottoposizione ai bandi di gara con evidente ripercussione sul principio unionale della concorrenza (principio intensamente forte, tanto che potrebbe definirsi "insistente"), se ne distanzia costruendo la propria struttura di eccezione soprattutto mediante la caratteristica/requisito su cui si impernia - tra le tre connotazioni che devono in essa coesistere - il nucleo della discussione svoltasi in questa causa, cioè l'assoggettamento al controllo analogo dell'ente pubblico cui si rapporta (o degli enti pubblici, come nel caso in esame) così da assumere una concretezza funzionale insita, "interna" all'ente pubblico, costituendone una effettiva propaggine nonostante il rivestimento privatistico. Il "controllo analogo" così emerso viene confermato (richiamando la Teckal) dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza 11 gennaio 2005, C-26/2003, Stadt Halle, per cui non sussiste l'obbligo di gara competitiva qualora "l'autorità pubblica, che sia n'amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano". Ulteriore presidio della natura in house viene altresì identificato nella cristallizzazione dell'oggetto sociale come manifestazione del rapporto fondamentale tra l'entità in house e gli enti pubblici, opponendosi a tale natura anche solo un'astratta possibilità di attivarsi in altri settori per elasticità dell'oggetto sociale nell'ambito di un'assoluta autonomia. Società in house "La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare ... in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13...); di talché <> (così Cons. Stato, Ad. plen., n.1/08...). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare." E da questo, alla fine dell'analisi, S.U. 26283/2013 deduce la ricorrenza del danno erariale. È il caso, in particolare, di S.U. ord. 12 dicembre 2019 n. 32608, che, nella motivazione, descrive e, per così dire, accetta sine metu l'evoluzione, deformalizzante in quanto teleologica, che ha colpito il danno erariale in questi anni, riconoscendo che: "si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno"; e dunque "la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica: relazione che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di servizio nella sua accezione, appunto, di relazione funzionale che rende l'autore del danno compartecipe dell'operato dell'amministrazione o dell'ente". Tale rapporto di servizio sussiste nel caso in cui "un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte". Cass. ord. 32608/2019, in seguito, ribadisce che la partecipazione pubblica è il presupposto del controllo analogo, ma osserva poi che "nel corso degli ultimi anni, la nozione di pubblica amministrazione si è progressivamente frantumata e relativizzata ... l'ingresso di nuovi soggetti, l'ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi e, soprattutto, il carattere flessibile della nozione di ente pubblico hanno mutato l'assetto tradizionale: se prima la pubblica amministrazione evocava l'immagine di un pianeta con i suoi satelliti (l'amministrazione statale, in posizione di centralità, con gli altri enti pubblici che le gravitavano intorno), oggi essa ha invece assunto le sembianze di una costellazione multilivello e policentrica. Questa trasformazione, dalla pubblica amministrazione alle pubbliche amministrazioni, è rispecchiata nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale: con il legislatore che via via sottopone, con espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche, e con il formante giurisprudenziale pronto a riconoscere, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali, natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un regime di diritto amministrativo". Ed ecco quindi il principio di diritto In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Giugno 2022) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il Contratto Preliminare ed il divieto temporaneo di vendita.

    Il Contratto Preliminare e l'anticipazione degli Effetti. Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo, il contratto definitivo, determinandone il contenuto essenziale. Il contratto preliminare non è un pre-contratto ma un vero contratto, ed è a effetti obbligatori. A seguito del contratto preliminare quindi tra le parti – di solito due – sorte un rapporto obbligatorio avente a oggetto la stipulazione e la conclusione di un contratto definitivo. L'obbligo consiste quindi nella stipula del contratto definitivo. Tra le peculiarità va segnalato che il contratto preliminare (ad esempio di vendita) non produce effetti traslativi e, di conseguenza, non è qualificabile quale atto dispositivo del patrimonio, assoggettabile come tale all'azione revocatoria ordinaria, così come non è soggetto ai divieti imposti alle riserva di vendita, come ad esempio quelle inerenti la riserva di proprietà o la riserva di gestione triennale in caso di concorso farmacie. Nulla vieta in sintesi di poter concordare oggi, gli effetti futuri che si andranno a realizzare in una certa data, o al verificarsi di alcuni eventi. In tale secondo caso infatti si andrà ad inserire nel contratto una convenzione – futura ed incerta - che ne condizionerà gli effetti. In tale seconda ipotesi tuttavia si potrebbe obiettare che non si tratterà piu' di contratto preliminare ma di contratto sottoposto a condizione. Ci si chiede se con il contratto preliminare se sia valido, o meno, il contratto preliminare stipulato nel periodo in cui sussista un vincolo temporaneo di inalienabilità dell’immobile promesso in vendita. O per fare un parallelismo, se sia valido un contratto preliminare nel periodo in cui vi sia un vincolo alla inalienabilità dell'impresa, come ad esempio vincoli alla concorrenza, patti di non concorrenza, vincoli di natura pubblica come la non alienabilità triennale per le nuove farmacie nel concorso ordinario farmacie. La Corte di Cassazione in casi del genere ha ritenuto valido tra le parti il preliminare di compravendita anche quando gravi sull’immobile un divieto temporaneo di trasferimento. I giudici hanno ritenuto ad esempio ammissibile, anche, l’anticipata immissione nel possesso del bene in favore del promissario acquirente. Il motivo della validità del contratto preliminare in ipotesi coperte da vincoli, (concorso farmacie, concorrenza, vincoli pubblici) il punto centrale, su cui si basa la Corte, è che, il preliminare è in grado di produrre soltanto effetti obbligatori e non traslativi. Ne risulta, di conseguenza, non violato il divieto temporaneo che invece incombe sul contratto definitivo, anche se previsto da separata convenzione. (Cass. 21605/2001). La ragione di tale differenziazione si ravvede nella differenza degli effetti, infatti mentre nel contratto preliminare, (diversamente dal diritto di opzione) si avranno effetti obbligarori, nel contratto definitivo di compravendita si ravvederanno effetti reali, previsti dall'art. 1376 del codice civile. Si puo' infine porre l'attenzione anche su un altro fenomeno, ovvero l'anticipazione degli effetti da parte del contratto preliminare, “il contratto preliminare ad effetti anticipati”. Nel caso in cui il promissario acquirente ottenga l'immobile a seguito di contratto preliminare ad effetti anticipati si dovrà comunque parlare di “detenzione” e non di “possesso” cio' vale anche nel caso in cui il promissario acquirente consegua anche parzialmente il bene dedotto nel contratto definitivo. Leggi l'archivio Articoli Tale anticipazione degli effetti, secondo la Cassazione non vale a sminuire la funzione obbligatoria del contratto preliminare che rimane contratto obbligatorio e non reale, e quindi l'anticipazione degli effetti del preliminare altro non è se non la combinazione di piu' contratti dedotti tra le parti, che non rappresenteranno tuttavia alcuna efficacia definitiva, tipica del contratto di compravendita. Tale fattispecie non è però, ad avviso di chi scrive, utilizzabile in quelle vicende contrattuali ove non è possibile sdoppiare Titolarità e Possesso, e quindi ove non sia ammessa la detenzione, come nel caso di gestione di enti soggetti ad autorizzazione quali imprese in concessione pubblica e farmacie. Hai un quesito, Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie, assegnazione nuova sede, rinuncia della farmacia rurale ed indennità.

    Parliamo di un tema caro ai lettori e partecipanti del Concorso Farmacie, sia di quello esaurito Ordinario che di quello Straordinario. Vero che il bando di concorso ha previsto la possibilità di partecipazione, in forma singola o associata a due particolari forme di Titolari effettivi di farmacia, e come molti di voi hanno già compreso, stiamo parlando - titolari di farmacia rurale sussidiata; - titolari di farmacia soprannumeraria Ecco quindi che è sorta sovente una domanda: Ma cosa accade alle Farmacie dei titolari una volta che abbiano vinto il concorso? Sia in caso in cui tale titolarità sia in forma individuale che in forma collettiva, la risposta è quella prevista dall'art. 112 del testo unico secondo cui, si decade ed infatti: "l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. E quindi la sorte in caso di rinuncia è una incompatibilità successiva alla assegnazione che osterà all'autorizzazione. Ecco quindi che nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso. Il vero rischio nascosto è quello di trascinare nella incompatibilità anche gli altri membri dell'associazione vincitrice del concorso, fattispecie questa che è stata già affrontata in altri casi di applicabilità dell'art. 8 della legge 362 del 1991 in cui ad esempio il Tar dopo aver pronunciato la decadenza ha ribadito che il punteggio in graduatoria era dell'intera associazione e che pertanto non residuavano diritti in capo all'associato rimasto orfano del proprio partner dichiarato incompatibile. Attenzione poi alla previsione dell'art. 8 co. 1 della legge 362 del 1991 configurandosi in questa ipotesi l’incompatibilità tra lo status di socio e quello di “titolare di altra farmacia” prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91. Quanto invece ai titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta videntemente della “parafarmacia”, il problema è relativo in quanto la parafarmacia rientra nel settore del commercio. La incompatibilità atterrà piu che altro alle modalità di gestione della sede - necessariamente distaccata dalla farmacia, alla gestione, in quanto il Direttore della Farmacia non potrà svolgere contemporaneamente due mansioni per limite di ore. Quindi la posizione di "titolare di farmacia rurale sussidiata" o "soprannumeraria" da una parte consente la partecipazione al concorso, qualifica che non è necessario mantenere fino alla fine del concorso, dall'altra tuttavia dovrà semplicemente rinunciare alla sede di cui è titolare e/o socio, una volta vinta la posizione in graduatoria. Leggi i nostri articoli nell'archivio Post di Diritto Farmaceutico Va precisato che non è possibile ipotizzare la cessione e/o il conferimento e/o una forma anche indiretta di monetizzazione della proprio precedente sede per non incorrere nel divieto della "preventiva vendita nei 10 anni dal concorso", elemento di cui abbiamo parlato in altro post e su cui abbiamo ribadito il concetto del "divieto del doppio vantaggio", ovvero Titolarità/monetizzazione e concorso, comunque venga realizzato. Chiaramente la farmacia sussidiata rinunciata sarà vacante, e sarà inserita in un prossimo concorso, presumibilmente ordinario per titoli ed esami, e sarà segnala quale sede oggetto di indennità ex artt. 110. E' anche possibile che il Comune del territorio chieda la gestione provvisoria ove si tratti dell'unico presidio. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.

  • Edilizia ed Appalti: L'Autotutela deve essere motivata concretamente.

    Hai un quesito? Contattaci Questo è quanto emerge dalla recente sentenza con cui il Consiglio di Stato in tema di autotutela amministrativa ed obbligo di motivazione. Ed infatti in linea di diritto i provvedimenti di annullamento in autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 che, ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario dell’atto; Bene la discrezionalità amministrativa, ma esistono limiti? Si ma prima vi sono i requisiti. Secondo l'Adunanza plenaria (sentenza 17 ottobre 2017 n. 8), si rivela come i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi siano costituiti 1) dall'originaria illegittimità del provvedimento, 2) dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tuttavia tutto cio' tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; E poi vi sono i presupposti per l'esercizio. L’esercizio del potere di autotutela è dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV 7 settembre 2018 n. 5277); In materia Edilizia l'autotutela deve essere esercitata in tempo ragionevole. in particolare, in materia di edilizia, il potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall'esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia; E con motivazione di interesse pubblico concreta. di conseguenza, nell'esternazione dell'interesse pubblico l'Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti Segui il canale su Facebook Esiste tuttavia un corollario in caso di atti mendaci e/o falsi che non richiedono una repressione immediata. Ed infatti in tale materia va comunque ribadito che la p.a. nell'esercitare i propri poteri di autotutela gode di discrezionalità, dal momento che le rappresentazioni non veritiere non determinano l'insorgenza di un interesse in re ipsa dell'Amministrazione al ripristino della legalità violata, in quanto l’asserito “mendacio” (o dichiarazioni non veritiere) non obbliga l'Amministrazione all'esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell'atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell'ulteriore presupposto dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 21/12/2021 , n. 8495); Contattaci per ogni esigenza. Conclusione: Per l'esercizio dell'attività di autotutela la Pubblica Amministrazione deve dare seguito a: - una necessaria attività istruttoria concreta sullo stato dei luoghi, - no uso astratto del potere amministrativo pubblico. - individuazione concreta degli interessi pubblici sottesi tutelati. - il tutto con un onere motivazione in capo alla Pubblica Amministrazione. Studio Legale Angelini Lucarelli

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page