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- Farmacisti, i provvedimenti disciplinari e le conseguenze operative.
Farmacisti: i provvedimenti disciplinari e le conseguenze e correlazioni con la farmacia. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica. Le sanzioni disciplinari dei Farmacisti sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi 4) la radiazione dall'Albo. Consulta il nostro archivio articoli di diritto farmaceutico La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo. Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo: a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata; b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale; c) l'applicazione della misura di sicurezza La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione: a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale; c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato). Può interessarti anche "Poteri disciplinari e sospensione autorizzazione" Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Rapporti dei provvedimenti disciplinari dei Farmacisti con il procedimento penale il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato. L'incolpato deve comparire personalmente. Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: a) il giorno, mese ed anno; b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; c) i giudizi esaminati e le questioni trattate; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale. Contro la decisione del Consiglio é possibile ricorrere alla Commiasione Centrale e quindi in ultima istanza in Cassazione. Il procedimento disciplinare può avere riflessi di carattere amministrativo sullautorizzazione della farmacia stessa, ove vada ad inficiare i requisiti della stessa autorizzazione,il tutto secondo la discrezionalità della pubblica amministrazione che procede. Come abbiamo visto in un recente caso (clicca qui) il procedimento disciplinare può comportare la sospensione della autorizzazione della farmacia ove ciò sia connesso con le preadrizioni in tema di autorizzazione e siano indicate in motivazione le censure. Con il procedimento penale invece vi é una correlazione valutata dall'ordine di appartenenza anche se non sono pochi i richiami operati in relazione alle norme penali. Ecco quindi che I provvedimenti disciplinari si muovono in una area vasta ben oltre il solo rapporto professionale. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli (In narrativa sono richiamati i principali articoli deontologici, non costituisce consulenza)
- Immobile da costruire, Contratto di Prenotazione o Preliminare?
L'acquisto dell'immobile da costruire, il contratto di prenotazione ed il contratto preliminare. L'acquisto su carta da parte di un privato di un immobile da costruire é un momento delicato che va "recintato" con cura per evitare brutte sorprese. Oggi la normativa prevede l'obbligo di un contratto preliminare davanti a pubblico ufficiale quindi un notaio, il quale dovrà verificare l'assenza di vincoli e problematiche relative alla proprietà su cui costruire. Puo anche interessarti Contratto Preliminare quali garanzie? Il contratto preliminare quindi assume un ruolo solenne con costi e documentazione da produrre. Sono infatti necessari al momento del contratto preliminare 1) il permesso di costruzione e 2) polizza fideiussoria. Il permesso di costruire costituisce l'individuazione dell'oggetto del contratto mentre la polizza fideiussoria costituisce la garanzie delle somme versate e da versare che quindi saranno assicurate in caso di crisi della società di costruzione. Successivamente sarà necessaria anche la polizza assicurativa sui rischi decennali una volta ultimato l'immobile. Si deve evidenziare che a settembre 2022 é stata emanato il modello standard da seguire per le fideiussioni per immobili da costruire. Qui la fideiussione immobili da costruire tutela il promissario acquirente per tutte le somme che lo stesso anticipa (a titolo di acconto o di caparra) al costruttore, garantendone la restituzione in ipotesi di crisi tali da determinare la non conclusione della vendita. Le clausole previste dal 23 settembre 2022 del modello standard ministeriale possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario acquirente. La fideiussione poi deve prevedere l’importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie. Diverso il discorso invece del Contratto di Prenotazione immobiliare sempre più utilizzato per gli immobili da costruire ma che sebbene ampiamente utilizzato non costituisce preliminare di acquisto bensì prenotazione di un evento futuro. Assistenza Legale Redazione e Reviaione Contratti In tali casi attenzione al pagamento di somme a titolo di acconto/caparra le quali non saranno coperte da garanzie fintanto che non si addivenga ad un contratto preliminare. Hai un quesito? Rivolgiti a noi senza impegna ed esponi il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia, Srl e prelazione dei soci.
Ci è stato chiesto di chiarire cosa accade in una farmacia – nella forma della SRL – aperta a seguito del concorso farmacie nella quale dopo il triennio uno dei soci decida di alienare la propria quota. Blog di Diritto Farmaceutico Affrontiamo quindi il problema della la prelazione tra gli ex associati divenuti soci della SRL di Farmacia Oggi come ben noto la previsione legale post riforma 2017 – legge 124 – consente anche ai non farmacisti la proprietà delle quote di una società di Farmacia e per cio' che attiene al Concorso è possibile decorsi i 3 anni dall'apertura. Ma cosa accade se gli altri soci non sono d'accordo ad una cessione di quote ad un estraneo? Tale domanda appare legittima alla luce del principio associativo che ha sorretto l'intera impalcatura concorsuale, ricordiamo infatti che l'associazione di farmacisti ha permesso la sommatoria dei titoli per periodi temporali, ed ha consentito anche ai piu' giovani farmacisti di acquisire punti in graduatoria per l'apertura di una sede. Scopri il nostro archivio di articoli in diritto farmaceutico E' stato altresì affrontato numerose volte il punto se l'autorizzazione sia unica, oppure pro quota, ed è stato quindi individuato nel vincolo associativo, soggetto al vincolo triennale, il rapporto necessario per l'apertura in cogestione della farmacia. Scaduto quindi il triennio è possibile che il socio – ex associato al concorso – decida di vendere la propria quota, magari perché per aprire la farmacia vinta si era trasferito lontano da casa, ed al termine del triennio si sente “liberato” dal peso di avere la proprietà delle quote collegate all'autorizzazione. Ecco quindi che si pone il problema della prelazione del diritto in capo agli altri soci. La prelazione infatti potrà operare sia in base ad uno specifico accordo tra le parti, patto parasociale, sia in base uno specifico richiamo contenuto nell'atto costitutivo. Oggi tale prelazione-avente natura negoziale – è depotenziata dal fatto che possono essere soci di società di Farmacia anche i non farmacisti, mentre prima della nota riforma, la titolarità era riservata ai farmacisti iscritti all'albo, ecco quindi che la platea dei contendibili è assai estesa. E' quindi opportuno che l'atto costitutivo preveda il meccanismo della prelazione, ovvero dell'obbligo giuridico di chi intende vendete, di offrire – a parità di condizioni e previa denuncia/comunicazione - agli altri soci il diritto di acquistare la quota da cedere. E se tale diritto non è previsto dall'atto costitutivo? Sarà possibile prevedere anche dopo la nascita della società SRL – SPA – un patto parasociale, quindi con contratto, un vincolo di prelazione in favore degli altri soci, vincolo che potrà vedere anche il diritto di riscattare detta partecipazione, ove la stessa non venga offerta in prelazione. Puo' anche interessarti "Farmacia e la cointeressanza del terzo" Ricordiamo infatti che la prelazione prevista contrattualmente non ha natura reale, quindi il mancato rispetto della stessa comporterà una controversia di carattere risarcitorio, ed una inefficacia nei confronti della società e dei soci contro la quale è stata adoperata. Hai un quesito sul tema? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie SRL ed il vincolo di prelazione
Abbiamo già affrontato il tema della SRL e della prelazione in capo ai soci titolari che vogliano cedere la propria quota. In questo articolo trattiamo della differenza tra la prelazione prevista inizialmente nell'atto costitutivo e quella prevista da un patto collaterale, cd. patto parasociale anche successivo alla formazione della società. Cosa accade se gli altri soci non sono d'accordo ad una cessione di quote ad un estraneo? Blog di Diritto Farmaceutico E' possibile inserire un diritto di prelazione, ove questo non sia stato già previsto in sede di atto costitutivo. Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell’ente societario. Quel che ne forma oggetto, infatti, e’ un diritto, avente ad oggetto un bene – la quota di partecipazione in societa’ – esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la societa’, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, e’, in linea di principio, estranea (cfr., in tal senso, Cass. n. 7614/1996). Esistono differenze tra prelazione disposta con accordo parasociale e prelazione inserita nell'atto costitutivo? Si infatti il patto di prelazione venga inserito, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell’atto costitutivo o nello statuto della stessa societa’ non sarà opponibile alla società. Ed infatti se quest’inserimento non basta, invero, a privare il patto della sua valenza parasociale, insita nella sua stessa natura, e’ tuttavia innegabile che esso valga, gia’ solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una caratterizzazione ulteriore, questa si’ di carattere sociale. Non puo’, difatti, revocarsi in dubbio che, con l’inserimento della clausola di prelazione nell’atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell’ente, anche un valore rilevante per la societa’, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l’atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell’orbita piu’ specifica della normativa societaria (Cass. 7614/1996). In tale prospettiva la clausola statutaria di prelazione avrebbe “efficacia reale” ed i suoi effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente, trattandosi di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non conformarsi colui che intendesse entrare a far parte di quel medesimo gruppo (cfr. Cass. 7614/1996; 8645/1998; 12797/2012). E tuttavia, dalla suindicata “efficacia reale” del patto di prelazione, quando e’ trasfuso in una clausola dell’atto costitutivo o dello statuto, non puo’ derivare il riconoscimento al prelazionario pretermesso del diritto al riscatto del bene, mediante la proposizione di una domanda di retratto. Costituisce, difatti, un’affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ( quella secondo cui, sul plano generale, la prelazione convenzionale, avendo efficacia obbligatoria, e’ efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei. Con la conseguenza che l’acquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non e’ soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto – che, invece, nella prelazione legale e’ prevista espressamente dalla legge (es articolo 732 c.c., Legge n. 590 del 1965, articolo 8, Legge n. 392 del 1978, articoli 38 e 39) – esercitata dal prelazionario, essendo quest’ultimo titolare soltanto, in mancanza di un’espressa previsione normativa di segno contrario, dell’azione personale risarcitoria nei confronti dell’inadempiente (cfr. Cass. 1760/1969; 616/1977; 3466/1988; 19928/2008). Quindi il mancato rispetto della prelazione non comporterà il riscatto della quota venduta al terzo. Puo' anche interessarti "Farmacia e l'associazione in partecipazione" Ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilita’ nei confronti della societa’ e dei soci titolari del diritto di prelazione – stante la menzionata “efficacia reale” del patto inserito nello statuto sociale -della cessione della partecipazione societaria (che resta, pero’, valida tra le parti stipulanti), nonche’ l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (cfr. Cass. 12370/2014). Esistono rimedi? La prassi operativa pone l'accento su due aspetti. Il primo risiede nella risoluzione della compravendita tra colui terzo estraneo che ha acquistato e il socio che abbia ceduto la quota. Il fatto che si punti alla risoluzione di codesto contratto risiede nella poca utilizzabilità del contratto posto in essere che potrebbe essere affetto anche da vizi propri quali "la mancanza delle qualità promesse della cosa venduta". In sintesi il contratto si risolve perché la cessione non porta all' effetto voluto tra le parti. Una seconda ipotesi è quella di prevedere un diritto di riscatto da parte degli altri soci che possano riscattare la quota illegittimamente venduta. Tale ipotesi sta prendendo piede, rimane il nodo di dover prevedere un simile rimedio in fase di stesura. Rimane quindi poi la strada della risarcitoria del danno arrecato ai soci ed alla società, dal quale potrebbe discendere un interesse a comporre la lite. Puo' anche interessarti "la prelazione dei soci nella farmacia" Tali aspetti inducono a non sottovalutare la previsione di clausole statutarie che mirino a comporre liti future ed evitare complesse questioni operative, non immaginabili in sede di costituzione della società. Hai un quesito? Contattaci o Seguici sui Social Studio Legale Angelin i Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli.
- Immobile all'asta, l'acquisto è sempre derivato dal precedente proprietario.
Asta Immobiliare, l'acquisto dell'immobile è sempre a titolo derivato Ci è stato chiesto di approfondire un tema delicato in cui ci si imbatte chi acquista un immobile all'asta, ovvero a seguito di una procedura esecutiva immobiliare. Il punto sta nel fatto che il dante causa, ovvero il precedente proprietario non cede per libera volontà il bene come avverrebbe in caso di vendita bensì a seguito di una procedura esecutiva di carattere coercitivo, in quanto il bene gli viene spossessato a seguito di un pignoramento, quindi di un atto avviato da parte di chi è creditore a seguito dell'ottenimento di un titolo, ad esempio il mancato pagamento di un debito. Puo' anche interessarti "L'acquisto dell'immobile all'asta" Ecco quindi che la Cassazione ha recentemente precisato che l'acquisto effettuato all'asta sebbene sia un acquisto che non prevede il consenso non puo' considerarsi acquisto a titolo originario, quale ad esempio l'usucapione, e quindi cio' comporta che vi possano essere dei collegamenti con il precedente proprietario almeno per quel che concerne le vicende processuali. Ed infatti l'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c. (massima ufficiale Cass. Civi. 28037.2022) E' solo il caso di ricordare che l'articolo 2915 prevede che "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se sono trascritti successivamente al pignoramento. mentre l'articolo 2919 prevede che La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. Hai un quesito? Contattaci Senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalti le responsabilità anche in corso di opera.
Ci é stato chiesto se in tema di responsabilità del Direttore dei Lavori esista una data iniziale oppure questa può essere fatta valere in qualunque momento. La domanda nasce dal fatto che é prassi attendere il collaudo o l'ultimazione dei lavori al fine di verificare la rispondenza al progetto e le eventualità di responsabilità in capo al direttore dei lavori da parte del committente. Il punto che a volte pur ben consapevoli della difformità, si suole attendere il collaudo per la prova di tali difformità ed il grado di esse, con il rischio di attendere troppo. Si pensi infatti a quei lavori ultimati per la fine dell'estate con collaudi fissati a 180 giorni quindi nella primavera dell'anno successivo. Ecco quindi che il quesito nasce dalla necessità di non aspettare l'ultimo momento ammesso dalla normativa. In tale prospettiva la Cassazione ha di recente precisato che In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d'opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall'incarico, fino all'ultimazione dei lavori e al relativo collaudo. Cass. 23858.22 Quindi almeno in tema di responsabilità si potrà valutare il da farsi anche in epoca antecedente il collaudo, sebbene a livello pratico tale soluzione apparirà complicata per quanto riguarda le prove da utilizzate. Hai un quesito? Contattaci senza impegno. Seguici e leggi qui sotto gli articoli a tema Appalti ed Imprese Studio Legale Angelini Lucarelli
- Banca: la cessione dei crediti deve essere perfettamente individuata.
E' prassi ormani diffusa che le Banche cedano i crediti verso i clienti a nuovi istituti o società di gestione e recupero, sicché il correntista, si trova spesso dinanzi operatori con quali non aveva mai avuto rapporti di credito. E' il caso delle finanziarie e delle banche che dopo aver perfezionato un finanziamento e/o un mutuo, cedono detto rapporto "in blocco" con altri a società specializzate per la gestione o il recupero del credito. A volta si tratta di vere e proprie società con specifico scopo, denominate SPV. E quindi il correntista da sempre affezionato cliente della banca X si ritrova lettere di sollecito o ancora peggio atti giudiziali da parte di nuovi interlocutori. Ma tutto cio' è lecito, senza il consenso del debitore ceduto? La risposta è affermativa tuttavia, è necessario che la banca cedente individui perfettamente i contratti che sono stati ceduti, non essendo sufficiente un generico richiamo alla vendita in blocco. Ed infatti l’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). L'avviso di cessione della Banca cedente quindi dovrà rispettare caratteristiche di certezza e determinatezza, e quanto all’oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione comprenda il credito azionato in sede monitoria. Ecco quindi che sebbene sia ammessa la cessione in blocco tra istituti bancari, questa cessione necessiterà della prova sull'effettiva individuazione del contratto del singolo correntista ceduto. Al debitore ceduto dovrà essere comunicata o notificata tale cessione, sino ad allora, potrà continuare a pagare all'originario creditore (art. 1264 cc). Hai un quesito o un problema con la Tua banca? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Assegno divorzile e le aspettative lavorative perse.
Per riconoscere l’erogazione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito non è sufficiente che l’ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito. Condizione per attribuire l’assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi o l’elevata capacità economica dell’uomo o della donna. Infatti, ai fini della funzione compensativa dell’assegno divorzile la scelta di dedicarsi esclusivamente alla famiglia assume rilievo soltanto quando sia all’origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, e solo in tal caso il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio. Contattaci per ogni esigenza Fonte Cass. Civ. 29920/2022. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie, l'associazione in partecipazione.
Hai un quesito? Contattaci Cerchiamo di rispondere ad un quesito relativo a forme di contratto alternative alla singola ditta individuale ed alla società, nella gestione dell'impresa Farmacia. Parliamo della associazione in partecipazione: Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associatouna partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto potrà essere solo di capitale infatti Hai un quesito? Contattaci senza impegno Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro, e cio' a seguito della riforma del 2015 che ha espressamente escluso l'apporto di lavoro al fine di evitare una sovrapposizione con un rapporto di carattere subordinato mascherato da una associazione in partecipazione. La distinzione principale poi risiede nel rischio di impresa che è presente nel contratto di associazione mentre manca nei rapporti subordinati, e cio' quale controprestazione alla partecipazione agli utili ed alle perdite. Leggi gli articoli gratuiti in Diritto Farmaceutico Il contributo che viene offerto dall'associato è quindi di natura patrimoniale ed è funzionale alla gestione dell'impresa farmacia, che comunque rimane esclusivamente dell'associante, il quale sarà tenuto a versare gli utili in una somma predeterminata all'associato in misura proporzionale o forfettaria a seconda degli accordi interni. Blog di Diritto Farmaceutico Puo' anche interessarti “Farmacia e negozio in frode alla legge” Tale rapporto quindi potrà avere una durata predeterminata o a tempo indeterminato, con conseguente diritto di recesso in capo ad entrambe le parti. Particolari previsioni possono essere stabilite per modellare i rapporti nel tempo e per stabilire i relativi obblighi. D'altra parte la partecipazione alle perdite dell'impresa, colpirà l'associato nei limiti dell'apporto in capitale attribuito sin dall'inizio. Assistenza all'impresa Farmacia Si deve evidenziare che associato potrà essere anche un non farmacista, anche se tale precisazione oggi dopo la riforma del 2017 appare superata, così come non vi dovrebbero essere previsioni particolari in tema di incompatibilità, sebbene ad avviso di chi scrive, il rapporto farmacista/medico dovrà essere evitato anche in tale rapporto sinallagmatico, facendo proprie le previsioni stabile dal Tar Marche e poi confermate dal Consiglio di Stato in tema di partecipazioni societarie da parte dei medici, e cio' al fine di evitare commistioni tra le due figure. La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. Leggi anche i rapporti tra il Direttore ed il Responsabile di Farmacia Tali contratti, oggi un po' in desuetudine, sono stati molto utilizzati in passato sia per finanziare le farmacie di farmacisti con ditta individuale, sia per compensare problemi successori in favore di cointeressati non farmacisti. Oggi tali previsioni appaiono pareggiate dai meccanismi societari della riforma data dalla legge 124 del 2017 sebbene mantengano una loro certa autonomia. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Immobile privo di agibilità, vendita per possesso ed altre eccezioni
Pariamo oggi di due fattispecie frequenti nella prassi immobiliare, ma entrambe non prive di rischi. Stiamo parlando - vendita dell'immobile privo di agibilità - vendita dell'immobile per possesso. Perché accomunare tali questioni apparentemente distanti? Perché su richiesta di un nostro lettore è apparso un chiaro collegamento, ovvero il ruolo del notaio. Ecco infatti che oggi generalmente si riconosce validità alle vendite di immobili privi di agibilità, sebbene tale elemento corrobori il contratto di compravendita e conduce in sua assenza ad una causa di risoluzione contrattuale e richiesta risarcitoria. E' stato infatti precisato che l'immobile privo di agibilità è commerciabile ma non abitabile, e pertanto l'acquirente deve essere perfettamente edotto delle caratteristiche del bene, e distinguere il caso in cui l'agibilità manchi perché non completata la pratica, dal fattore ben piu' severo della mancanza per impossibilità di ottenerla. In assenza di patti contrari, l’obbligo di consegna dei documenti comprovanti l’agibilità grava in capo all’alienante, essendo tale requisito implicito in caso di silenzio delle parti sul punto, da ciò discende che, in assenza di agibilità, graverà in capo al venditore l’obbligo di attivarsi al fine di attivare la procedura volta al suo ottenimento. Al riguardo, l’inserimento in atto di una clausola nella quale si afferma che “il bene è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” non incide in alcun modo sugli obblighi in capo al venditore. In base a quanto detto, risulta dunque evidente che l’assenza dell’agibilità incide sul corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di vendita e non sulla validità del contratto stesso. Non va confusa la problematica inerente l'agibilità dalla abusività per difformità totale del manufatto, da cui non potrà che derivare la nullità del contratto per illiceità della causa. Prima parte venditrice, e quindi il Notaio quindi avranno obbligo di informare le parti sulla commerciabilità dell'immobile e sullo stato dello stesso. Un immobile privo di agibilità quindi è commerciabile con le cautele sopra richiamate. Diverso è il caso in cui invece si sia difronte ad una situazione in cui una particella o una parte dell'immobile non sono giuridicamente della parte alienante, per mancanza di documenti o per difetto della successione. In tali casi, soprattutto ove la vendita non sia di grande rilevanza economica, era lecito aspettarsi l'avvio di una procedura giudiziaria di usucapione di durata sicuramente superiore ad un anno, o diversamente un usucapione con il meccanismo della mediazione, quindi tramite un accordo che poi andrà trascritto nei pubblici registri. Oggi invece sta riprendendo quota la modalità della vendita per possesso, dopo che sia il Notariato, sia la Cassazione civile hanno sdoganato l'istituto, attribuendogli una certa utilità pratica, ed una relativa sicurezza, ove manchi un titolo di proprietà trascritto, e vi sia un venditore disposto a dichiararsene titolare, almeno del possesso. La vendita per possesso, quindi costituisce una modalità operativa per sopperire ad alcune lacune delle "catene" di titolarità, ove manchi un passaggio, o ancor peggio ove la particella e/o il bene risulti di un terzo di difficile se non impossibile individuazione concreta, perché trasferito all'estero e/o deceduto da tempo. La vendita per possesso quindi è un modo per trasferire la proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta effettivo proprietario di tale bene Registri Pubblici previa dichiarazione dinanzi al Notaio di esserne l'effettivo proprietario e di aver esercitato il possesso ai fini dell'usucapione. Il terzo acquirente diventa così proprietario del bene e il Notaio provvede alla relativa trascrizione nei Pubblici Registri del passaggio di proprietà. Segui la pagina Tale passaggio sarà soggetto al termine decennale di impugnazione ove il reale proprietario, esista e venga quindi a conoscenza di un atto in suo danno. Hai un quesito? Necessiti di un contratto specifico? Contattaci senza impegno Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Famiglia: l'assegno di mantenimento e l'assegno di divorzio, due strade differenti.
ridefinire le caratteristiche dell'assegno di mantenimento, che nei suoi presupposti si distingue nettamente dall'assegno di divorzio: L'assegno di mantenimento ha quindi un diverso presupposto dell'assegno divorzile. Stiamo parlando della cessazione degli effetti civili del matrimonio, vediamo ora in cosa consiste l'assegno di mantenimento e quando e perché si differenza da quello di divorzio. a) va sottolineato che, dopo una consolidata giurisprudenza, ferma nel ritenere che qualora sussista una disparita' economica tra le parti, "i redditi adeguati", cui va rapportato in sede di separazione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, la necessaria correlazione tra l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era stata messa in discussione da alcune pronunce (cfr. Cass. n. 16405 del 2019 e Cass. n. 26084 del 2019) atte ad equiparare i criteri di attribuzione e determinazione dell'assegno separativo e divorzile; b) tuttavia, l'indirizzo tradizionale, che insiste sulla differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, "non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile" il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio (Cass. n. 13408/2022); Puo' anche interessarti Diritto di Famiglia "E' vietato fare abusivo affidamento sui genitori" L'assegno divorzile quindi vista l'intervenuta cessazione dell'Unione si svincola dal parametro del tenore di vita insistito durante la vita coniugale. Seguici sui Social In tema di Assegno Divorzile da ultimo si deve precisare che L’assegno divorzile, deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 6, Legge n. 898/70, essendo volto non a ricostituire il tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Puo' anche interessarti Diritto di Famiglia: "L'impresa familiare" Tutto ciò premesso, per il riconoscimento e il calcolo dell’assegno divorzile il giudice deve valutare: a) l’impossibilità oggettiva dell’ex coniuge a procurarsi mezzi economici adeguati a garantirsi un tenore di vita dignitoso; b) il contributo offerto alla formazione del patrimonio della famiglia; c) il contributo offerto alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge; d) la perdita di opportunità lavorative, professionali e di formazione dovuta alle scelte operate a favore del nucleo familiare. Ecco quindi che nel solco delineato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018 e dalle successive sentenze si è delineato il seguente principio secondo cui: Puo' anche interessarti in Diritto di Famiglia "Famiglia Divorzio ed Eredità" “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” Hai un quesito? Contattaci e sottoponi il Tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia e la successione dell'impresa.
Il decesso della persona è un momento triste ed un momento in cui si realizzano importanti effetti giuridici, quali ad esempio la successione mortis causa. La successione mortis causa è infatti il passaggio di consegne da un soggetto ad un altro, non tramite contratto - successione inter vivos - ma in funzione ed a causa dell'evento morte. Ti puo' anche interessare la "Successione Ereditaria in Farmacia" In tali casi tuttavia, mentre è possibile scegliere nella successione inter vivos, quindi contrattuale, quali siano i soggetti, nel senso che ognuno è libero di contrarre con chi ritiene, nella successione mortis causa lo Stato tutela una serie di soggetti che succederanno per legge, questi sono il coniuge, i parenti, gli affini. Puo' anche interessarti "famiglia divorzio ed eredità" Il testatore può disporre validamente dell'intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre. Chi ha diritto alla quota di legittima Ne hanno diritto il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e - in assenza di figli - i genitori. Questi soggetti sono chiamati legittimari. La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia a seconda di come gli stessi concorrono tra loro (uno più figli, coniuge e figli, etc.) Accanto a detti soggetti è possibile poi disporre dei beni residui e/o ancora disponibili tramite il testamento. Come ben noto tuttavia il testamento non potrà ledere le quote previste per legge in favore dei coniugi e dei figli, non sarà quindi possibile disporre di tutto il patrimonio in danno di un figlio o del coniuge, i quali rimarranno comunque titolari di quote di diritto. Esistono poi questioni legali legate alla successione ereditaria dell'azienda di famiglia, come nel caso di imprese, o di attività soggette ad autorizzazione come le farmacie. Puo' anche interessarti "la successione ereditaria della farmacia" Sussistano rimedi in casi in cui il testatore de cuis abbia disposto in danno di alcuni degli eredi legittimari, ad esempio donando in vita gran parte dei propri beni, o lasciando i beni in modo sproporzionato a favore solo di alcuni di essi. Si tratterà quindi di procedere con un legale ad una azione di riduzione proprio per ripristinare le quote di legge. E' possibile invece che un erede non accetti l'eredità per timore di dover soddisfare i propri creditori. E' il caso di un soggetto indebitato che abbia diritto di ricevere un eredità ma che non la voglia accettare per evitare di veicolare tale eredità in favore dei propri creditori. Anche in tali casi è possibile un'azione legale da parte dei creditori affinché chi ha ha diritto accetti l'eredità. Sarà necessario anche in tale caso un'azione legale da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 524 cc. L'apertura della successione quindi si apre al momento della morte del soggetto. La prima cosa da verificare in tale situazione è l'esistenza o meno di un testamento. La successione legittima è disciplinata agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile. I soggetti che ereditano per legge sono il coniuge o la parte dell’unione civile; i figli; i genitori; i fratelli e le sorelle; i parenti fino al sesto grado. Le quote di eredità dipendono da quali tra i soggetti elencati siano effettivamente presenti. La presenza di figli esclude tanto i genitori quanto i fratelli e sorelle e i parenti meno prossimi. Può succedere che il testamento vi sia ma disponga solo di una parte del patrimonio: in questo caso per la parte restante operano le regole della successione legittima in concorso con quella testamentaria. Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l'eredità è devoluta allo Stato Ove esistesse un testamento sarà necessario procedere immediatamente alla sua pubblicazione, tramite notaio, ove invece non sussista un testamento si potrà procedere con la successione ordinaria, nella quale quindi riassumere tutta la consistenza patrimoniale del de cuis. Si possono distinguere tre fasi della successione. L’apertura della successione L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Tale norma individua anche il Tribunale competente alla trattazione delle diverse cause che possono essere connesse alla successione del defunto, che è il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La fase della delazione o chiamata all’eredità Si tratta della fase nella quale si deve individuare a chi spetta il patrimonio ereditario ed in quale misura. L’erede infatti diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità, prima si parla di chiamato. Il chiamato è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto. L’accettazione o la rinuncia all’eredità Con l’accettazione il chiamato diventa erede, accettando l’eredità. L’accettazione non è obbligatoria, infatti il chiamato può anche scegliere di rinunciare all’eredità, ad esempio quando l’eredità sia composta in gran parte da debiti. Ove sussistano dubbi sulla consistenza del patrimonio che si andrà ad ereditare è necessario procedere prima con una stima delle attività e delle passività dell'asse ereditario, e valutare la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio d'inventario. Hai necessità di assistenza? Contattaci Potrebbe interessarti anche "La rinuncia all'eredità danneggia i creditori" Esistono però tutta una serie di questioni ereditarie che esulano dal solo diritto farmaceutico ed attengono ai rapporti familiari. Si tratta dell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia debitore di verso soggetti esterni, estranei ai rapporti aziendali, i quali potrebbero avere interesse al soddisfacimento dei propri crediti tramite l'asse ereditario. Ecco quindi che il chiamato all'eredità, non farmacista, che sarebbe interessato ad accettare le quote della neo costituita società titolare di farmacia, si trovi nella incresciosa situazione di dover rinunciare all'eredità. In tale ipotesi, tutt'altro che residuale, si deve tener presente che i diritti dei creditori esterni sono tutelate con il meccanismo dell'art. 524 cc secondo cui "Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia" Questione affrontata in altro articolo "la rinuncia all'eredità in danno dei creditori" Altro tema assai spinoso è quello della premorienza in sede di concorso farmacie, e di assegnazione sede. Leggi "premorienza nella associazione durante il Concorso Farmacie" In sede di Concorso infatti molto dipenderà dalla "fase" in cui si trovi il procedimento assegnatorio autorizzatorio. Si potrà parlare di successione della posizione solo ad autorizzazione avvenuta, e non in fase di punteggio in graduatoria. Il punto rimane dibattuto, tuttavia l'associazione di farmacisti che non abbia ancora ottenuto una sede, si vedrà decurtare il punteggio dell'associato deceduto, ove sia ancora nella fase dello scorrimento, e cio' in quanto come è stato osservato, l'autorizzazione è pro diviso quindi il punteggio dell'associato, la cui sommatoria è prevista ope legis, verrà decurtato per mancanza della posizione soggettiva facente parte all'associazione. Ecco quindi che in sede di successione - mortis causa - da differenziare dalla successione inter vivos che avviene tramite contratto, sarà necessario dapprima verificare l'esistenza di un testamento, dopodiché verificare le vicende successorie e le quote in esso ricomprese con particolare attenzione alle quote previste ope legis. Ove infatti si verificasse un'ipotesi di quote in danno di uno degli eredi sarà possibile procedere all'azione civile di riduzione, quindi un'azione giudiziaria volta al ripristino della legalità delle quote per i chiamati all'eredità, contando anche le disposizioni a titolo gratuito operate in vita dal de cuis, come le donazioni che potrebbero aver intaccato il patrimonio. Solo una menzione ai patti Ecco quindi che la sorte dell'impresa farmacia, sebbene oggi avvantaggiata a seguito della riforma 124/2017, dal meccanismo successorio delle quote - anche in favore di non farmacisti - il ché rende il periodo provvisorio di gestione, solo un "purgatorio" per verificare le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, dall'altro apre la strada ad una serie di questioni con creditori degli eredi e chiamati all'eredità che non è esente da problematiche inerenti il diritto successorio dell'impresa. Oggi è altresì possibile ai sensi dell'art. 768 bis cpc disporre per la Farmacia come per le imprese ed aziende, del Patto di Famiglia, inteso come patto, appunto donazione, in favore di uno solo degli eredi che avrà l'obbligo di liquidare proporzionalmente gli altri legittimari con una somma corrispondente al valore della quota di legittima di costoro. E' necessario però il consenso di tutti i chiamati. Trattasi di "donazione modale" ed è definita come "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Si deve evidenziare tuttavia che con il patto di famiglia, si garantisce una continuità all'impresa, che risulta l'oggetto della tutela, piu' che evitare contrasti tra i legittimari. Infatti lo scopo del patto di famiglia è quello di evitare che un azienda, intesta come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, sia colpita da vicende divisionali in sede di successione del capo famiglia. In sede di successione bisognerà altresì tener da conto l'ipotesi dell'esistenza di una "impresa familiare" (art. 230 bis cc) intesa come la collaborazione prevista dal codice in caso di impresa individuale a cui partecipino compenti della famiglia. Ed infatti L'istituto dell'impresa familiare ha carattere residuale, in quanto appresta una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, ricondotti in passato ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che l'istituto, e la correlativa competenza del giudice del lavoro, non è configurabile quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia, estrinsecantesi in un'attività economica produttiva, trovino il loro fondamento in un diverso rapporto contrattuale, quale quello di società. Ecco quindi che ove non vi sia il fenomeno societario sarà da considerare l'esistenza di una impresa familiare, dalla quale deriva un diritto di "prelazione" di legge a favore dei famigliari in caso di divisione ereditaria. Hai un quesito specifico per il Tuo caso? Devi predisporre delle attività legali legate ad una successione o ad un testamento? 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