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- Società: cessione di quote di SRL e prelazione durante il concordato, non si applica.
Hai un quesito? Contattaci senza impegno Lo statuto che prevede un diritto di prelazione in favore degli altri soci, da esercitarsi nelle condizioni ivi indicate, ad esempio tramite comunicazione di da inviare alla società o similari, a parità di prezzo, ed entro una quantità di giorni, non si applica in sede di concordato, in quanto in tale fase la disciplina applicabile risulta quella dell'art. 2471 cc come richiamato dall'art. 106 della legge fallimentare. Ed infatti il citato articolo prevede che: La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio. Nel meccanismo di pignoramento descritto il diritto di voto spetta al socio debitore fino al momento della vendita della quota. Seguici sui Social e rimani aggiornato E per la prelazione in favore degli altri soci prevista dallo Statuto della Società? Premesso che l'interesse del creditore procedente deve essere bilanciato congiuntamente con quello della stessa società, (Cass. Civ. 186/2008 e n. 15602/2002), è stato precisato che tali meccanismi operino sia per le clausole di prelazione che di gradimento. Ecco quindi che il meccanismo da seguire non sarà quello della clausola contenuta nello statuto bensì quello legale previsto dall'articolo 2471 cc. Richiamato dall'articolo 106 della legge fallimentare, comma 2, e cio' in quanto detto meccanismo è stato predisposto per la tutela omogeneità della compagine sociale e per la tutela di tutti i soci. (dello stesso tenore Trib. Siracusa 1688 del 22.05.22). Home Studio Legale Angelini Lucarelli
- Superbonus e Bonus Edilizia: 10 Consigli utili per evitare problemi
Attenzione al doppio contratto! 10 Consigli utili per affrontare un contratto edile di costruzione/ristrutturazione I materiali, le responsabilità, le vicende burocratiche, quante insidie, Ma oggi però il Bonus 110 è realtà! Con questo articolo cerchiamo di focalizzare i principali problemi pratici a cui si va incontro nel momento in cui ci si trova di fronte alla necessità di redigere un contratto per la costruzione o la ristrutturazione edile di una abitazione o per la realizzazione di un progetto. La prima cosa a cui pensare è quella di stabilire i termini dell'accordo, il tempo per la realizzazione. Avete mai pensato alla tela di penelope? Il giorno veniva tessuta, e la sera disfatta, con il risultato che il termine finale non arrivava mai! E bene per evitare brutte sorprese inserite sin da subito un termine di consegna, ma attenzione a non essere troppo esigenti, un termine troppo stretto porterà ad una sicura lotta, o nel caso peggiore ad una risoluzione per inadempimento. 1) Primo consiglio: inserite un termine di realizzazione comodo ma attenzione alla fine degli incentivi! Il termine avrà due funzioni, la prima sarà quella di organizzare i lavori, la seconda sarà quella di delimitare il perimetro entro cui il progetto dovrà essere terminato! Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo 2) Secondo consiglio: individuate attentamente il vostro desiderio, cosa volete ottenere dal contratto. Anche se appare paradossale, l'errore più comune nella redazione di un contratto è quello della corretta individuazione del suo oggetto, del suo scopo, di quello che materialmente è il traguardo finale. Sia esso un recinto, una abitazione, una istallazione, una ristrutturazione, il contratto dovrà correttamente individuare quale sia l'oggetto, e chiarire sin da subito cosa sia escluso. E' usuale infatti trovarsi difronte a contratti che recitano la clausola “chiavi in mano”, “pronto all'uso”, e bene in tali situazioni anche i piccoli accorgimenti o accessori devono ritenersi “inclusi” nel contratto senza che siano autonomamente individuati, cosa differente invece ove l'oggetto sia la “costruzione di un edificio” o la realizzazione di un opera, in questi casi solo gli elementi strutturali saranno compresi mentre gli accessori, gli arredi e quant'altro non funzionale all'oggetto principale, dovrà essere specificatamente accordato, con il calcolo dei relativi ulteriori costi. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo cooperative di abitazione a proprietà indivisa Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 3) Terzo Consiglio: Indicazione del costo finale e della tassazione. Individuate con attenzione il costo complessivo, e la tassazione applicabile. A volte nel contratto è indicata solo la somma senza l'indicazione della tassazione applicabile 4/10/22 %, a seconda se si tratti di una prima casa, di un opera di ristrutturazione ad aliquota agevolata, o di una aliquota normale. La tassazione spesso non è calcolata nei preventivi, oppure non è indicata nell'ammontare di un finanziamento, con il rischio di trovarsi esposti a variazioni di costo indipendenti dall'impresa e dovuti solo alla differenza tra quanto conteggiato senza tassazione rispetto al costo finito a carico dell'utente. Quindi fatevi indicare con precisione l'aliquota fiscale del progetto, e dei materiali e quindi il costo finale effettivo da sostenere al netto di eventuali sconti. Interventi principali o trainanti Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Interventi aggiuntivi o trainati Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi di efficientamento energetico installazione di impianti solari fotovoltaici infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR). 4) Consiglio: Modalità e tempi di pagamento. Il pagamento del vostro progetto rappresenterà il punto nevralgico della scelta da un progetto ad un altro, e nella scelta di un materiale rispetto ad un altro. La modalità di pagamento ed i tempi dello stesso saranno l'anima principale che determinerà la scelta del contraente. Fate quindi attenzione ai tempi del pagamento. Sarà possibile un pagamento dilazionato a giorni, oppure suddiviso a SAL o stati di avanzamento lavori. Immaginate infatti che l'oggetto del vostro contratto sia la costruzione di una abitazione, e quindi l'impresa vi chiederà delle somme a chiusura di fasi di avanzamento, come ad esempio al termine della progettazione, o alla realizzazione della struttura portante, o ancora alla posa in opera degli impianti. La modalità di pagamento ed i relativi termini, a volte molto dilazionati tra loro, costituiranno un elemento dirimente nella stesura del vostro contratto. 5) Pagamento – Finanziamento - Banca- Bonus E' altresì possibile che il vostro contratto sia finanziato da una banca o da un intermediario. E bene attenzione al tasso applicato, anche se in questo periodo storico i tassi sono ai minimi storici. Molto più complesso invece è la tempistica del finanziamento richiesto. Dopo aver avuto l'approvazione del finanziamento sarà necessario conoscere in anticipo quali siano i tempi di erogazione della banca per evitare di dover anticipare somme all'impresa che abbia iniziato i lavori. Ecco quindi che tornando al punto 1 di questo articolo, è necessario che i termini concessi all'impresa per i lavori siano allineati a quelli che la Banca vi ha indicato per l'erogazione del finanziamento relativo all''opera. Ancora più delicato è il problema relativo ai BONUS (Ristrutturazione/Sisma/Termico/Eco etc). In tal caso sarà necessario prima di procedere, aver valutato con il progettista unitamente ad un commercialista, l'impatto dei bonus e degli sgravi fiscali sui costi dell'impresa. E' anche possibile interpellare una Banca per verificare la possibilità di farsi anticipare il valore del Bonus da girare all'impresa al fine di abbattere i costi di costruzione. 6) Vantaggi dell'Ecobonus, La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi - di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) - di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013). Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 7) Materiali e Detrazione - art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) Nella scelta dei materiali fissate i prezzi del catalogo al tempo della consegna. Sovente potete imbattervi in fluttuazioni dei prezzi dovuti alla eccessiva domanda in un particolare periodo dell'anno. E' opportuno quindi che al momento della scelta il prezzo sia perfettamente individuato e conteggiato, con la specificazione che non sono ammesse variazioni di prezzo dall'ordine alla consegna. State molto attenti anche in questa fase ai termini di consegna, ed alle modalità della stessa. I termini di consegna condizioneranno sia il tempo del progetto che la spesa per l'impresa, avere un ' idea chiara sull'arrivo dei materiali o sulla disponibilità/reperibilità vi aiuterà a non avere soprese. Le alternative concesse dal decreto ai fini della detrazione. L’art. 121 del Decreto Rilancio è stato previsto che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi edilizi che accedono a determinate detrazioni fiscali, possano scegliere di optare alternativamente: per uno sconto in fattura da parte dei fornitori; per la cessione del credito maturato ad altri soggetti, comprese Banche. I crediti di imposta possono essere utilizzati anche in compensazione con le rate residue di detrazioni precedenti ma non usufruite. 8) Progettazione Rivolgetevi ad un professionista esperto. La corretta progettazione è infatti elemento principale per non avere intoppi durate la realizzazione. La progettazione richiede tempistiche che variano da Comune a Comune, informatevi prima di iniziare ed affidate la supervisione del contratto ad un Direttore dei lavori esperto. 9) Penali e Doppio Contratto Inserite delle penali per i ritardi e per le omissioni da parte delle imprese. Le penali dovranno prevedere un pagamento – congruo – ove non vengano raggiunti gli obiettivi che vi state prefissando. Si possono prevedere penali per i giorni di ritardo o per piccole variazioni dell'opera. Sta prendendo piede il meccanismo del doppio contratto, è il caso di Tizio che vende la stessa abitazione con due formule differenti, ad esempio con lo sconto Ecobonus e senza sconto Ecobonus, applicando nel primo caso il meccanismo dello sconto in fattura e nel secondo caso senza detto sconto. Tale prassi nasce dal timore che l'immobile non sia "pronto" alla data di scadenza delle detrazioni. Il doppio contratto non vi tutela da una diatriba sul costo, in quanto si tratta sempre di una sola transazione, e quindi di un unico accordo che avrà alla base una condizione sospensiva, o risolutiva. L'unica ipotesi in cui a mio parere possa valere il doppio contratto, è il caso in cui venga stipulato un terzo accordo "quadro" in cui si ci si accorda sul meccanismo del doppio contratto o della opzione sul costo. Dovrebbe essere inserita anche una clausola che preveda l'esclusione di un eventuale arricchimento ingiustificato da parte della ditta o del consumatore che abbia usufruito in parte delle detrazioni, o un meccanismo di ricalco del costo/prezzo al termine dei lavori nell'ipotesi in cui tali lavori non fossero completati alla data di scadenza delle detrazioni. 10) Assicurazione e Tutela Legale e Responsabilità Contraete un'assicurazione contro i rischi del cantiere, o del committente, e dormirete sogni tranquilli. Fatevi assistere da un legale per la realizzazione degli accordi con l' imprese o con la Banca e mettetevi al riparo da ogni imprevisto! Delicato tema riguarda infine le responsabilità previste per la fattibilità di un progetto con il beneficio dell'eco bonus. Il Decreto Rilancio prevede sia l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli oltre che una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. E' previsto poi l'obbligo per l'asseveratore di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata Ma attenzione che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Va inoltre precisato che fornitori ed i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Fonte: Agenzia delle Entrate. Decreto Rilancio D.L. 34/2020 Hai una necessità specifica? O un quesito? Sottoponi il tuo quesito, avrai una risposa in tempi brevissimi. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- SuperBonus, mancato raggiungimento della soglia di legge, recesso o risoluzione di diritto?
La domanda della fine dell'estate 2022 piu' ricorrente è quella relativa alle sorti di quei contratti – di appalto – tra impresa e committente volti alla ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con superbonus 110 e casi simili. Che sorte avrà il contratto in caso di mancato raggiungimento della soglia? Abbiamo già trattato della questione, e in precedenti articoli avevamo consigliato l'inserimento di apposite clausole che salvaguardassero acquirente – fiducioso nei bonus – ed il lavoro dell'impresa esposta al rischio. Ora trattiamo un altro aspetto, Quale è il valore della clausola inserita nel contratto? E Come funziona? In caso di mancato raggiungimento della soglia del 30% al 30 settembre, o nel caso di mancato raggiungimento delle soglie previste dal contratto, Quale è il meccanismo di funzionamento della clausola? In proposito, si osserva che la pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione di diritto (automatica) qualora in relazione ad un immobile da costruire – non vengano raggiunti i parametri previsti dal Super Bonus, ad esempio il 30 % entro il 30 settembre, o in altri casi, ad esempio il previsto rilascio dei permessi a costruire entro una determinata data - per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, tale clausola dovrà qualificarsi come condizione risolutiva propria, determinando l'effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell'avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti sebbene specificamente dedotto pattiziamente nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune. Questo assunto lo si puo' ricavare da pronunce delle Cassazione che in caso di contratti per la costruzione di immobili subordinavano la validità del contratto al rilascio del permesso di costruzione, e/o della sanatoria ad una certa data, già precisamente dedotta nel contratto, ecco quindi che nel nostro caso BONUS, potremo utilizzare lo stesso meccanismo previsto in tali vicende, seppure la data sia in effetti imposta dal legislatore con la scadenza dei bonus. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21215 del 27/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 22310 del 30/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17181 del 24/06/2008). Leggi anche "10 Consigli per il contratto immobili Superbonus" Ne discende che dal tenore testuale della clausola emergerà che la statuizione sull'efficacia del contratto contemplata nel preliminare deve essere ancorata, non già ad una facoltà del predisponente di sciogliersi unilateralmente dal contratto con efficacia immediata, bensì ad un avvenimento futuro e incerto con efficacia retroattiva. Leggi i nostri contributi nel Blog In sintesi, tale contratto dovrà contenere una clausola la cui validità non è rimessa alla libera volontà – arbitrio delle parti – ma ad un evento futuro ed incerto, ovvero l'avvenuta realizzazione della costruzione appaltata, entro la data del 30 settembre. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 16/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 3626 del 07/08/1989; Sez. 3, Sentenza n. 2504 del 18/09/1974). Diverso è invece il caso in cui i contraenti, acquirente ed impresa, si siano riservati con apposita clausola,la possibilità di recedere dal contratto. Articoli in diritto dei Contratti ed Appalti Tale previsione quindi deve essere chiaramente individuata come “facoltà di recesso”, che non avrà quindi alcun riferimento ad un “evento futuro ed incerto” come sopra descritto, ma sarà rimessa alla volontà delle parti. Le conseguenze sono importantissime sul piano pratico ed economico, infatti nel primo caso lo sciogliersi del contratto deriverà da un evento, mentre nel secondo caso deriverà dalla volontà di una delle parti. Difettando qualsiasi riferimento ad una potestà di sciogliersi dal contratto ove ricorra una determinata condizione - ed essendo, per converso, previsto che il preliminare non abbia efficacia qualora la condizione stabilita non si verifichi entro la data indicata -, neanche può ritenersi che si tratti dell'attribuzione ad una delle parti della facoltà di recesso subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2873 del 19/05/1979). Seguici sui Social Tanto più che la clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 987 del 12/02/1990; Sez. 2, Sentenza n. 8776 del 26/11/1987; Sez. 2, Sentenza n. 7579 del 22/12/1983). Quindi ove sia inserita una clausola riferita ad un evento futuro, come il rilascio di una concessione edilizia, non sussisteranno dubbi che, per quanto anzidetto, ricorrono nel caso in disputa, così da escludere la sua qualificazione giuridica in termini di recesso convenzionale. Hai un quesito? Contattaci Speciale Contratto Superbonus Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Offesa a mezzo social, quando é reato?
Ci é stato chiesto quando si incappa in un reato se l'offesa é realizzata a mezzo social, (Facebook, instagram, tiktok, whatsapp e simili) in un post o in un gruppo. Per rispondere a tale domanda partiamo da un presupposto, oggi non esiste più l'offesa diretta, in quanto l'ingiuria é stata depenalizzazione nel 2016, esiste invece la diffamazione a mezzo social, quando ci si rivolge ad un gruppo indefinito di utenti, tramite un post pubblico su Facebook o Instagram oppure ad un gruppo ben identificato di persone esempio gruppo whataspp di cui si fa parte. É possibile quindi essere responsabili di diffamazione anche quando loffesa é riferita in modo indiretto ad un soggetto purché sia identificabile ad esempio perché fa parte del gruppo whatspp dei colleghi o amici oppure perché é tra gli amici di Facebook o instagram. Non sembra possibile parlare di diffamazione invece quando il soggetto destinatario della critica/offesa non sia facilmente identificabile. Attenzione ⚠️ quindi alle offese al "capo" all'amico del capo alla signora dai capelli corti rossi, insomma attenzione a tutte quelle locuzioni che possono far identificare anche da un esterno al discorso il soggetto a cui si riferiscono le frasi offensive. Sara invece semplice critica o cronaca o personale opinione ove non si trascenda in offese ma in semplici considerazioni. Ecco quindi che si può parlare di la diffamazione a mezzo social così da ricadere nell’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3 ove si offenda l'altrui reputazione oppure si attribuisca un fatto determinato a mezzo della stampa o con mezzi di comunicazione, come i social con contenuti offensivi. In questo senso, recentemente l'orientamento della Cassazione prevede che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone". É tuttavia da tener presente che il reato di diffamazione di cui all'art.595 c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Ecco quindi che occorre l'impulso della persona offesa. Il consiglio quindi é quello di evitare gli sfoghi impulsivi sui social! Hai un quesito? Contattaci Seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia e Società in House, la Corte dei Conti ha giurisdizione.
Home diritto Farmaceutico Si muove sempre piu' velocemente quel processo di riforma che sta fondendo il sistema del Diritto Farmaceutico, al Diritto Societario, il tutto sotto lo sguardo attento della Giurisdizione Erariale, ovvero del Giudice del controllo della Contabilità pubblica per cio' che attiene alle forme di responsabilità del management. Si sta sviluppando il Diritto Societario della Farmacia, sia in ambito pubblico che in ambito privato. I punti salienti di tale articolato percorso vanno rintracciati già dal D.L. 112 del 2008 e poi nella riforma 124 del 2017 che ha aperto le porte del sistema societario al modello delle Farmacie, cosa ben nota al lettore, Da ultimo segnaliamo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 687 del 30 Marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha consacrato - ove ve ne fosse stato ancora bisogno - il modello "in house providing" per il sistema farmaceutico. In tale occasione il CdS aveva avuto modo di precisare che l’assistenza farmaceutica, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge n. 833 del 1978 (di istituzione del servizio sanitario nazionale), è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici (comuni e aziende ospedaliere) o soggetti privati. Sgombrando il campo da ipotesi alternative, per la Sezione il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica. Ed ecco la prima precisazione, “Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali.” Il citato articolo 9 l. 475/68 dispone che “la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti”. La giurisprudenza amministrativa ha esaminato più volte la questione concernente l’ammissibilità di forme di gestione delle farmacie comunali non previste dall’articolo 9 della l. 475 del 1968, poiché, ad esempio, fra le forme di gestione individuate dalla predetta norma speciale non è stato previsto l’affidamento in concessione a terzi. Sul punto osserva la sentenza, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587, che lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 9 della legge 475 del 1968 che, dunque, non sono tassative, ed ecco il secondo punto innovativo. “non si dubita … che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991). Peraltro, si ritiene oggi unanimemente che l’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crei un ostacolo insormontabile all’adozione del modello concessorio. La giurisprudenza del Consiglio di Stato osserva inoltre che la gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi, si ripete, servizio pubblico di rilevanza economica –, può essere esercitata dall’ente, oltre che con le forme dirette previste dal citato articolo 9 l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza. La scelta di affidare in house la gestione della farmacia può essere attratta nella disciplina del Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e conseguentemente nel regime processuale previsto dal rito degli appalti? Ed oggi da ultimo della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha sancito la giurisdizione della Corte dei Conti per le questioni gestite da Società in House. Ha infatti stabilito la Cassazione a Sez. Un. "In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", ..che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente." Sei interessato all'argomento? Seguici o Contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Agenzia delle Entrate: Scatta L'obbligo di invito al contraddittorio.
Home Fiscale Agenzia delle Entrate, come funziona l'obbligo di invito al contraddittorio. Sintesi: obbligatorio per imposte dirette ed IVA. Escluso: quando vi é fondato pericolo per la riscossione oppure avvisi di accertamento parziale oppure casi in cui sia stata rilasciata copia di un processo verbale di chiusura, da parte degli organi di controllo, ad esempio in caso di verifica a cui segue il rilascio di un processo di constatazione, oppure ci siano altre forme di partecipazione. Scopo: partecipazione del privato; Rimedi: impugnazione dell'atto ove si dimostri il mancato rispetto del contraddittorio da parte dell'ufficio e la peoficuitá di tale contraddittorio ove esperito in tempo. Con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. L’articolo 4-octies del decreto legge 34/2019 inoltre, ha previsto ulteriori disposizioni di coordinamento che incidono sul medesimo procedimento e che disciplinano rispettivamente: una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, qualora, tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo, intercorrano meno di 90 giorni. Inoltre vi è la possibilità di presentare l’istanza con la quale richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l’avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio. Hai un quesito ? Contattaci Leggi gli altri contributi Lo scopo é quello prevenire la fase contenziosa; Tocca al contribuente partecipare, durante il procedimento avviato alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall’ufficio nella fase istruttoria. Pertanto, il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap. In coerenza con tali finalità, gli uffici sono tenuti ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo. L’invito è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto, L’introduzione del nuovo istituto richiede una particolare attenzione da parte degli uffici in fase istruttoria al fine di verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di avviare l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio. Hai ricevuto un atto che vuoi contestare? Contattaci Al riguardo si osserva che l’invito, ancorché obbligatorio, mantiene le “ordinarie” finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo: «qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato» Salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento» Leggi gli altri Post a tema In questi ultimi casi, l’invalidità dell’avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l’osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso. Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza”, in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non «del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» che avrebbero potuto indurre l’ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione Esclusione dall’applicazione dell’istituto L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio è escluso nei «casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo» L’obbligo di notifica dell’invito al contradditorio è, inoltre, escluso negli altri casi di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento» Obbligo di “motivazione rafforzata” Nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente» Avviso di accertamento preceduto da invito il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, soltanto nel caso in cui quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l’ufficio previsto dall’articolo. Tali procedure si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020» Fonte: Circolare 17/E Agenzia delle Entrate del 22 Giugno 2020. Blog Fiscale di Studio Legale Angelini Lucarelli
- Società di persone, le condotte del socio che recede e le sorti della società che fallisce.
Nelle Società di persone, il Socio meno attivo che decida ad un certo punto della vita sociale di uscire dalla società tramite il recesso, puo' essere ritenuto responsabile in caso di fallimento? E' il caso che delle società SNC ove a fronte di una amministrazione disgiunta, uno dei soci sia meno attivo e lasci l'effettiva gestione economica dell'impresa all'altro socio, che potrebbe essere realmente il solo responsabile del dissesto. La risposta va contro corrente, infatti nelle società di persone ANCHE il socio meno attivo, che abbia i poteri gestori si troverà nei guai. Hai un quesito di Diritto Societario? Contattaci Al di là dell'esercizio disgiunto dei poteri gestori, gravano, infatti, indistintamente, su tutti i soci-amministratori obblighi di vigilanza - direttamente discendenti dalla posizione di garanzia delineata dagli artt. 2260 e 2267 cod. civ. - che impongono loro di controllare di continuo l'andamento della gestione ed intervenire per evitare che condotte pericolose per la prosecuzione dell'attività sociale e per gli interessi dei creditori possano essere poste in essere. Leggi i nostri articoli Può, dunque, affermarsi che: «Nella società di persone, il potere di amministrazione disgiunta spettante, di regola, a ciascun socio, non vale, di per sé, a esonerare il socio, che non si sia reso autore di condotte pregiudizievoli per la società ed i creditori, da responsabilità anche penale, a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di dichiarazione di fallimento, essendo egli onerato del potere-dovere di vigilare sulla complessiva gestione della società, salvo che non adduca specifiche e documentate ragioni atte a dar conto dell'inesigibilità del relativo esercizio. Cass. Civ. 17092/2022 Torna alla home Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie: il criterio topografica arriva sino alla Comodità dell'utente?
Criterio topografico, quindi in deroga alla nota soglia dei 3.300 abitanti per farmacia. La seconda sede con il criterio demografico è prevista con il 50% +1 degli abitanti, e così al raggiungimento di 4950 abitanti. Ecco quindi che si pone il problema del nostro lettore, nel caso di un comune che abbia 4.600 abitanti, a chi spetterà decidere se richiedere l'istituzione della seconda sede di farmacia? La risposta è agevole, all'amministrazione Comunale, ovvero al centro di interessi della Pubblica Amministrazione maggiormente vicino al cittadino, così' come piu' volte affermato dal Consiglio di Stato, che ha anche sottolineato della ampia discrezionalità nella scelta di tale richiesta. Ecco quindi che il Consiglio Comunale sarà l'organo chiamato a revisionare la pianta organica, ed a valutare il rapporto tra servizio farmaceutico e abitanti del Comune, o della zona/frazione del medesimo Comune, sempre che non vi siano i numeri previsti per la farmacia con il criterio demografico. In caso di contestazione invece spetterà al privato cittadino, ad esempio un concorrente già titolare di farmacia, chiedere la verifica della pianta organica ed il rispetto dei parametri. Home Come anticipato però non è sempre agevole comprendere quali siano le effettive giustificazioni atte a suffragare l'iter motivazionale di una determina che vada ad istituire una seconda sede di farmacia in quei comuni che nel limite dei 12.500 abitanti vogliano utilizzare il criterio in deroga previsto dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie secondo cui l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. n. 475 del 1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, purché vi sia "un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi". Sei interessato all'argomento? Contattaci Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato quindi su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità ed è pertanto volto a garantire la reale copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole. L'applicazione del criterio topografico, essendo rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate dalla Amministrazione. Segui la pagina di Diritto Farmaceutico Ma l'irragionevolezza come puo' essere dimostrata? Sarà necessario per il Comune - evidenziare l'iter logico giuridico seguito per la richiesta di una nuova sede - mentre per il privato che voglia recriminare tale scelta sarà necessario evidenziare 1) la non necessità, 2) l'assenza di disagi topografici tali da giustificare una deroga al principio ordinario, 3) l'effettiva copertura del servizio farmaceutico da parte delle farmacie esistenti anche tramite presisi ancillari quali dispensari o farmacie succursali ed anche nei periodi festivi. In ultimo è stato di recente affermato dal Consiglio di Stato in un caso affrontato, che il servizio farmaceutico oltre che capillare possa essere anche "comodo". Su tale aspetto però vedremo cosa ne penserà la Cassazione in uno dei procedimenti pendenti per violazione di legge avverso una eccessiva estensione interpretativa dell'art. 104 del Testo Unico. Sei interessato all'argomento? Contattaci Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia: la trasformazione in SRL costituisce ipotesi di "cessione"
La trasformazione della Farmacia ditta da partita iva individuale in SRL e la successiva donazione delle quote puo' costituire in senso ampio una ipotesi di cessione della Farmacia? Abbiamo già affrontato il tema nell'articolo "doppio vantaggio", torniamo a parlarne alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che si è spinta sino ad analizzare il concetto di "cessione" da un punto di vista logico - fattuale, con particolare riguardo al #Concorso #Farmacie. Premesso infatti che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata, non vi è dubbio che sia riconducibile in tale concetto l’attribuzione della titolarità della farmacia a titolo di conferimento aziendale a favore della neo costituita società. il conferimento aziendale puo' considerarsi quindi una “cessione” nell'ambito del sistema concorsuale Farmacie. ciò in quanto non assume rilievo il concetto di “gratuità-onerosità” dell'atto. E ció in quanto non può negarsi che il conferimento da parte del Farmacista abbia natura di prestazione corrispettiva, finalizzata a compensare, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, della neo nata società. il concetto di “cessione”, quindi assume un significato ulteriore che si concentra sul risultato dell'operazione in sé piuttosto che sul valore letterale dell'atto. Deve solo aggiungersi, a completamento di tale ricostruzione che il distacco della titolarità della farmacia dal patrimonio giuridico risulta completato a seguito della donazione del pacchetto di quote societarie in favore di un familiare. Ecco quindi che “trasformazione” della ditta individuale in quote di SRL e successiva “donazione” è una operazione che integra la previsione di “cessione”, così prevista come causa escludente dall’art. 2.6 del bando di concorso straordinario Farmacie e del suo referente legislativo di cui all’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968. E ció in totale aderenza al principio sancito dalla pronuncia del CdS n. 229 del 10 gennaio 2020 secondo cui lo scopo del legislatore di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Seguici Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Il recesso del Socio nella SNC in caso di fallimento.
Sono il titolare di una SNC unitamente ad un mio Socio con cui abbiamo lavorato e condiviso l'attività per 15 anni, ora lui vuole recedere, è legittimo il Suo recesso anche se la società è in difficoltà? Gentile Signore, per rispondere alla sua domanda precisiamo che il recesso del socio dalla SNC prevederebbe la liquidazione della propria quota, ma attenzione, nei limiti del valore "attuale". Infatti nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell'art. 2289, comma 2, cod. civ., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa: Redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, che deriva da un complesso di elementi i quali, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e che si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (Sez. 1 civ., n. 7595 del 10/07/1993, Rv. 483091; conf. Sez. 1 civ., n. 5449 del 18/03/2015, Rv. 634708). Nel caso che ci ha prospettato, se la società è in difficoltà, pretendere una liquidazione senza tenere in debita considerazione l'effettiva consistenza patrimoniale della SNC da parte del Suo socio lo porterà ad affrontare ipotesi di responsabilità in caso di dissesto. Leggi i nostri articoli gratuitamente QUI Deve, quindi, affermarsi che: «Nella società di persone, la condotta del socio uscente per recesso che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti al credito vantato nei confronti della società - in riferimento al suo diritto a vedersi liquidata la quota -, senza alcuna indicazione di elementi oggettivi che ne consentano un'adeguata valutazione, costituisce un atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario, che, in quanto idoneo ad esporre a pericolo le ragioni dei creditori, è tale da integrare il delitto di bancarotta per distrazione». Hai un quesito? Contattaci Conclusione: Sarà quindi possibile per il Suo Socio recedere dalla società, pur tuttavia il recesso non determinerà automaticamente il diritto a vedersi liquidata la propria quota, in quanto pur recedendo il Suo socio dovrà tener conto della reale situazione finanziaria della SNC per non incorrere in responsabilità in caso di fallimento. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Medicina e Chirurgia - Il Ricorso Collettivo al Tar conviene?
Mancata ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, cosa fare? Attenzione ai ricorsi collettivi, sempre piu' spesso dichiarati inammissibili, vediamo il perché. Spesso viene proposto un ricorso collettivo, svolto quindi per un gruppo di persone che però rischia di essere inammissibile ove non vi sia la coincidenza delle posizioni e l'identità dei motivi di ricorso. Hai un dubbio sul Tuo concorso? Contattaci senza impegno. La graduatoria così come i criteri di correzione sono infatti i primi indiziati. Per comprendere se é possibile fare un ricorso collettivo bisogna evitare di cadere nei seguenti errori: 1) i ricorrenti hanno punteggi disparati ed eterogenei. 2) tra costoro vi sono poi numerosi soggetti che sono giá decaduti dalla graduatoria. 3) vi sono altresì numerosi soggetti in condizione di “fuori soglia” . Ed ecco la precisazione del Tar Lazio: “ il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.” Quindi é necessario che tra i ricorrenti non vi siano neanche situazioni di potenziali conflitti. Per approfondimenti contattaci o seguici sui social. Per il Tar al contrario è possibile proporre il ricorso collettivo quando: a) prospettazione di vizi implicanti, l'annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per TUTTI gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova; b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata; Conclude il Tar Roma 2020, in materia di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia: “il ricorso collettivo è ammissibile se vi è identità di posizioni sostanziali e processuali e se non sussiste conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti ..” (Cons. Stato, 29 maggio 2020, n. 3394).Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile. Orientamento avallato nel 2021 dal Tar Basilicata che nella pronuncia n. 572/2021 ha precisato sul medesimo tema della ammissibilità dei ricorsi cumulativi: <<…– fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi… Rimane quindi di valutare caso per caso la posizione del candidato, e capire se vi sono problematiche di carattere generale, come ad esempio questioni di verbali, criteri, pubblicazioni, vizi del bando, che sono vizi "generalisti" oppure lacune della singola candidatura, come ad esempio, correzioni, ammissioni con riserva, documentazione integrativa. Hai un quesito? Sei stato escluso dal concorso oppure la graduatoria non ti convince? Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorsi: i criteri di valutazione delle prove sono sempre un requisito necessario per la validità.
Ho partecipato ad un concorso per un posto pubblico ma non mi sono collocata in posizione utile per mancanza del voto minimo, ho preso 18/30 ma il voto minimo era 21/30, a me sembrava fosse andato tutto bene, cosa posso fare? hai un quesito Contattaci senza impegno Gentile Sig.ra la prima cosa da verificare in un concorso è il rispetto della legge del concorso, ovvero del bando che è l'insieme delle regole sia per i candidati sia per l'amministrazione giudicante. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Altro requisito essenziale, è la dimostrazione da parte della commissione di gara/concorso di aver fissato i criteri di valutazione, mediante apposito verbale prima dell'inizio del concorso. Seguici on line Infatti i criteri di valutazione della commissione servono per esplicare quali sono le regole logico - giuridiche seguite nella fase di controllo, e dare quindi l'opportunità di riscontrare la correttezza delle operazioni di verifica, e quindi la trasparenza, non essendo sufficiente a tal proposito il solo voto numerico. I criteri quindi devono essere esplicati in apposito verbale redatto dalla commissione, prima dello svolgimento della prova, in ossequio al principio di trasparenza a cui deve tendere l'agire della Pubblica Amministrazione. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94 è infatti necessaria la preventiva predeterminazione e formalizzazione, nei relativi verbali, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall’esigenza di garantire l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (cfr., per tutti, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115). Home Amministrativo Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che: “la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi” (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979). La natura necessariamente preventiva di tale determinazione e verbalizzazione si desume dal fatto che nello stesso art.12 appena citato si stabilisce che tale operazione deve avvenire alla prima riunione delle commissioni esaminatrici. I criteri devono esser pertanto indicati in apposito verbale da redigersi prima dell’esame o dello svolgimento delle prove. Leggi i nostri pareri ed articoli In caso contrario, non sarebbe possibile alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica spesa dalla Commissione, escludendosi, di fatto, ogni possibilità di verifica circa il percorso logico-argomentativo seguito da quest’ultima nella valutazione degli elaborati scritti e dell’esposizione orale dei candidati e in ordine all’effettiva rispondenza dei giudizi espressi alle prove effettivamente da questi sostenute, nonché dei singoli punteggi attribuiti ad una griglia di valori preventivamente stabilita, al fine di assicurare il regolare esito della selezione e garantire il fine proprio della procedura concorsuale (Cons. di Stato, V,17 dicembre 2018, n. 7115). Hai partecipato ad un concorso? Contattaci per ogni esigenza, se hai colleghi nelle tue stesse condizioni, valuteremo un ricorso collettivo. Studio Legale Angelini Lucarelli























