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- Covid- Obbligo al vaccino dei sanitari no vax? E' arrivata la pronuncia del Consiglio di Stato.
Sanitari No Vax la lotta giuridica in sede di conflitto con il proprio Ordine Professionale chiamato a verificare e sospendere, o in sede amministrativa davanti ai TAR è in costante aumento, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci. Visita la pagina dedicata alle vicende No Vax. La sanzione è dichiarativa, e non disciplinare, ma poco importa visto che oggi è ancora in vigore la sospensione del servizio, elemento che da un lato priva i dipendenti della retribuzione, e dall'altro espone Medici e Farmacisti a problemi di grande rilievo nella gestione delle proprie attività che rischiano la paralisi e quindi la possibile chiusura.. temporanea. Hai necessità di supporto sul tema? Contattaci. Era già giunta la decisione del Consiglio di Stato che nella pronuncia 6461 aveva già stabilito che: Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, sussiste la prevalenza dell’interesse della collettività. In sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto. Ed aggiunge il Consiglio di Stato nelle motivazioni Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione; fonte CdS 6461/2021 Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva – Prevalenza dell’interesse della collettività. Siamo alle prese con gli Ordini Professionali chiamati a vigilare tramite piatta forma telematica il rispetto dell'obbligo vaccinale imposto ex Legge dal D.L. 44/2021 articolo 4, che nel comma 1 precisa: Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. E sugli Ordini delle Professioni Sanitarie: Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2... E sul provvedimento di sospensione: l'Ordine professionale accertATO il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. che determina.. la sospensione della retribuzione.. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Avverso tali passaggi sono in corso numerose controversie amministrative, non da ultimo dopo le sospensioni operate dagli ordini la parola è passata ai TAR, e da ultimo il TAR Milano con due separate ordinanze di Marzo e Giugno 2022 ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale, limitatamente al rispetto del principio di proporzionalità della norma, e sugli effetti relativi alla sospensione delle retribuzioni. Seguici sui Social La diatriba è ancora aperta, anche se, come abbiamo avuto modo di precisare in apertura dell'articolo, il Consiglio di Stato si era già pronunciato sulla questione, a favore di un rigido formalismo. Rimani aggiornato e seguici, leggi anche "Sanitari No Vax" e "Farmacisti No Vax". Per ogni esigenza non esitare a contattarci. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Covid, Responsabilità Medica e Green Pass
Responsabilità medica - Covid – E' arrivata la Cassazione a curare la responsabilità del medico? E' giunta dopo una breve attesa, la sentenza chiave della Cassazione che oggi delinea in modo chiaro quali sono i profili della responsabilità medica, soprattutto con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria per i casi nuovi ed atipici sprovvisti di linee guida. La sentenza non tratta direttamente la vicenda Covid-19 ma i principi enunciati sembrano avere un lungo presagio su quello che sarà il tema di scontro nei prossimi mesi, la responsabilità del sanitario di fronte a vicende atipiche e nuove. Va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia Del pari, va ricordato della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare: "sul punto,... possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare. Necessaria quindi una valutazione complessiva di tali indicatori - come pure di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito - al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell'ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze" L'individuazione della regola cautelare violata è compito al quale l'interprete non può sottrarsi, in generale, nel giudizio di responsabilità per colpa ma in modo particolare nella materia della colpa medica, ove le regole cautelaci sono a volte sfuggenti, a volte rigidamente determinate, più spesso di natura elastica ed in quanto tali in grado di mostrare diversa incidenza sulla stessa esigibilità della condotta salvifica. Conseguentemente, il giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo in questa materia è particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza. Oggi è la Cassazione a deliberare gli ambiti della responsabilità medica proprio alla vigilia del primo maxi processo di risarcimento Covid iniziato a Roma in concomitanza con l'indagine della Procura della Repubblica di Bergamo per i fatti relativi all'emergenza Covid dell'inverno 2020. Vediamo altri punti salienti ed innovativi, La Cassazione pone l'accento su un' indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista In sintesi cosa avrebbe dovuto fare diversamente il medico nel caso concreto? Ecco alcuni passi della sentenza: L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo. Una decisione, come quella in esame, in cui si sia trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si ispira la descrizione del comportamento doveroso, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, e di specificare la natura ed il grado della colpa considerando se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico assistenziali, risulta viziata da carenza di motivazione (in merito alla distinzione tra attuazione ed adattamento rispetto alle linee-guida ovvero alle best practices, Sez. 4, n. 15258 del 11/02/2020, Agnello, Rv. 27924202). 5.1. Con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia. Non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie. Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia. Chiaro l'intento della Cassazione offrire un riparo dalla caccia alle streghe. La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate. Prima di chiudere la disamina una nota sul Green Pass che diventa obbligatorio a partire dal 6 agosto. Il certificato servirà ai maggiori di 12 anni in zona bianca per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti ma non per le consumazioni in piedi. E in piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso. Il green pass, che già è necessario per partecipare a feste di nozze, visitare parenti nelle residenze per anziani e accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso consente di entrare nei reparti ospedalieri per le visite. Limite alla propria libertà oppure garanzia collettiva di salute? Leggi pure "Sanitari No Vax" Studio Legale Ang elini Lucarelli Diritto Sanitario Legale Oggi
- Concorso Farmacie e gli interpelli a singhiozzo tra le diverse Regioni, il caso Abruzzo.
Abruzzo nuovo interpello, sono rimaste 43 sedi da assegnare dopo il 2° interpello dell'aprile 2021. Ad oggi l'Abruzzo rimane ancora un po' attardato rispetto alle Regioni come la Toscana o l'Emilia Romagna ove il processo di apertura delle sedi è quasi completato. Ricordiamo infatti che la validità delle graduatorie regionali per il concorso straordinario indetto nel 2012 dal governo Monti si è allunga da due a sei anni, calcolati non più dalla data di pubblicazione sul Bur ma da quella del primo interpello, e che quindi nel caso dell'Abruzzo dovrebbe arrivare alla soglia della fine dell'anno 2023 mentre per la Toscana siamo agli sgoccioli con la fine del 2021. La giunta regionale Abruzzo ha sbloccato il concorso per le nuove sedi di farmacie sul territorio abruzzese, sono ancora 43 le sedi disponibili, un numero rilevante in rapporto alla popolazione ed alle sedi già esistenti. Tra le sedi non accettate nel 2 interpello e quelle che nel frattempo si sono rese vacanti rimangono 20 sedi in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo E' infatti il caso di ricordare che la riforma Monti del 2012 ha permesso l'istituzione di nuova farmacia con un numero inferiore di abitanti per città. Si è passati da oltre 5000 abitanti per sede a 3.300 abitanti necessari per l'istituzione di una nuova sede di farmacia nel territorio comunale. Il Comune è l'ente chiamato a verificare periodicamente - ogni due anni - la sussistenza del rapporto abitanti/farmacie nel territorio, al fine di garantire il miglior servizio possibile per il cittadino. Da parte sua il cittadino, o il farmacista, può anche chiedere la revisione delle pianta organica per il proprio comune, una sorta di verifica prevista dalla legge, ma attenzione, il Comune mantiene sempre una propria discrezionalità sulla necessità o meno di avviare una verifica. Di questo tema ce ne siamo occupato in un precedente articolo. Clicca qui. Sono quindi 21 le sedi previste nel 2012 già assegnate sulle 85 individuate in Abruzzo, ne rimangono ben 64, alcune delle quali risultano anche gestiste in via provvisoria, e necessitano quindi di una indennità per il farmacista uscente. Tema delicato da valutare caso per caso vista l'esosità dell'operazione di buona uscita prevista dalla legge. Sul tema dell'indennità al farmacista uscente leggi l'approfondimento, clicca qui. Le sedi disponibili in Abruzzo sono 22 per la provincia dell'Aquila, 18 nella provincia di Chieti, 16 in provincia di Pescara, e 8 nella provincia di Teramo. E così mentre il Abruzzo si è in attesa del nuovo interpello, ci sono Regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna dove l'iter è praticamente concluso, non per le sedi da assegnare ma per la scadenza delle graduatorie, la cui validità è stata fissata in 6 anni. C' è poi lo scoglio decadenze, per quelle farmacie non aperte nei 180 giorni o che non abbiano chiesto/ottenuto la proroga. Già lo scorso luglio 2020 la Regione Abruzzo ha approvato il provvedimento di decadenza per quelle farmacie assegnate ma non aperte nel termine di legge previsto in 6 mesi, termine prorogabile per giustificate motivazioni che la Regione valuta caso per caso. La decadenza per mancata apertura comporta infatti che la sede già assegnata torni disponibile per l'interpello successivo. Con questo nuovo interpello la Regione Abruzzo punta a migliorare il servizio delle farmacie su tutto il territorio, nonché in quelle frazioni montane e rurali, ove la reperibilità dei farmaci è ancora difficoltosa. Sul tema delle farmacie rurali e sul punteggio può anche interessarti: "Concorso Farmacie, il punteggio delle rurali". Farmacie Concorso Ordinario Concorso Farmacie Indennità Farmacista uscente Interpello Abruzzo Apertura Farmacia Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie: L'Equipollenza ai fini di legge, o solo di ricorso?
#farma #concorso #farmacia #laurea #equipollenza L'ultima graduatoria del Concorso Straordinario Farmacie Campania del 14.01.22, con le motivazioni ivi riportate, ha aperto un dibattito che rimarrà nel tempo, in tema di equipollenza di lauree e titoli, ed accesso ai concorsi pubblici, vediamo il perché. Sul bollettino n. 9 del 24/01/2022 delle Regione Campania è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 5 del 14/01/2022 con il quale è stata approvata la #graduatoria definitiva rettificata delle candidature partecipanti al #Concorso Straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche in #Regione #Campania. Si legge nel testo del decreto che la graduatoria rettificata della Campania vede l'inserimento con nuovo punteggio - 3.5 punti - di ben 13 posizioni a seguito del riconoscimento della equipollenza della laurea in Scienze degli alimenti e #nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze Biologiche, avvenuto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 7301/2021, estendibile anche ai procedimenti in corso in quanto vertente sulla medesima questione. Quindi in recepimento del nuovo orientamento in tema di equipollenza sulla laurea in Scienze degli Alimenti e nutrizione, viene emanata la nuova graduatoria per oltre 180 sedi rimaste disponibili con la previsione per tutti "di riconoscere l’ #equipollenza della #laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze Biologiche". La questione è pacifica? No, ed anzi prevediamo sviluppi di carattere nazionale. Ammettere l'equipollenza di una laurea, non prevista originariamente nel format preimpostato, e quindi considerarla solo per i candidati ricorrenti a seguito di procedimento giudiziario, vuol dire introdurre nuove regole valutative del concorso durante l'emanazione delle graduatorie, anche se la fonte normativa pre-esisteva ma non era applicata. Questo un nostro punto di vista, che attenzione critica solo gli "effetti collaterali" della sentenza e non certo i soggetti coinvolti, né tantomeno l'amministrazione coinvolta. Ammette una rettifica dirimente, per ben 3.5 punti a coloro i quali hanno presentato ricorso per la vicenda dell'equipollenza, vuol dire sacrificare tutti coloro che - sul piano nazionale - non hanno (potuto) utilizzare la laurea Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 come seconda laurea equipollente, e non si sono rivolti alla Giustizia Amministrativa. L'equipollenza avviene per disposizione di legge, pertanto vale quale presupposto per TUTTI i partecipanti al bando, con relativa modifica delle graduatorie di Tutte le Regioni. Ed è questo in sintesi il percorso logico seguito dal Consiglio di Stato, nelle motivazioni che riportiamo di seguito. Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare un’equivalenza esistente tra #titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: #laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a partecipare. Si distingue tra: equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento: per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. equiparazioni tra lauree triennali, si precisa che con apposito e distinto DI 9 luglio 2009 (pubblicato sulla GU n.233 del 7 ottobre 2009), sono state equiparate le classi delle lauree triennali ex DM 509/99 alle corrispondenti classi di laurea ex DM 270/2004. (fonte Ministero). Come ha sancito il CdS nella citata sentenza: Il criterio di riferimento, nel caso di specie, non può che essere quello legale fissato nel decreto interministeriale del 2009, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Orbene, se è vero che la lettera della legge indica la “partecipazione”, con essa non può che intendersi il complesso di valutazione comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini dei concorsi. Né del resto, l’Amministrazione – nell’affermare un permanere di un margine di discrezionalità tecnica – esplicita motivatamente – per quale ragione, ai fini dell’assegnazione delle farmacie, le lauree di cui si discute non dovrebbero essere equiparate (Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1523)» e dunque «apparirebbe contrastante il lasciare un così ampio margine di discrezionalità all’amministrazione – peraltro in assenza di un’articolata motivazione». Ad avviso di chi scrive la risposta legale è contenuta nel secondo comma del Decreto Interministeriale del 9 Luglio del 2009 secondo cui: “...sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea” Rimane aperta la questione se sarà possibile offrire la medesima opportunità anche a coloro i quali pur in possesso della Laurea Scienze degli Alimenti e Nutrizione, o si son trovati nella medesima situazione, non hanno avviato un contenzioso amministrativo, con buona pace delle graduatorie andate in esecuzione. Torna alla Home Riproduzione ammessa con citazione. Legale Oggi Equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici Le questioni di maggiore interesse che rimangono aperte e sulle quali approfondiremo lo studio rimango "Validità graduatorie concorso straordinario farmacie" La data e le modalità del "Prossimo concorso straordinario farmacie" L'analisi se il concorso sarà ordinario o straordinario al fine del collocamento delle sedi vacanti. Attendiamo quindi news sul Prossimo concorso sedi farmaceutiche. Rimani Aggiornato! Leggi "Concorso Ordinario Farmacie" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli L'ultima graduatoria del Concorso Straordinario Farmacie Campania del 14.01.22, con le motivazioni ivi riportate, ha aperto un dibattito che rimarrà nel tempo, in tema di equipollenza di lauree e titoli, ed accesso ai concorsi pubblici, vediamo il perché.
- Concorso Farmacie, Scadenza graduatorie farmacie, cosa fare?
Molti degli aspiranti titolari di farmacia si stanno ponendo un quesito, Ma se l'interpello nella mia Regione non arriva entro i 6 anni dal primo esperimento, la mia aspirazione ad una nuova sede di Farmacia andrà persa? Il quesito nasce dal fatto che la legge n.19/2017 ha stabilito in sei anni la durata massima entro cui le Regioni potranno utilizzare le graduatorie del concorso straordinario farmacie, ma con una notevole differenziazione tra regioni. É il caso della Lombardia giunta all'ottavo interpello nel marzo 2022 o del Lazio, Regioni molto attive nella ri pubblicazione degli interpelli, a differenza di altre Regioni meno virtuose ferme ancora al terzo interpello, o ancora di Regioni come la Toscana che hanno invece, già definito la scadenza della procedura concorsuale. Bisogna subito evidenziare che il calcolo dei 6 anni deve tener presente due aspetti, il primo é la data di pubblicazione del primo interpello, il secondo sono le sospensioni temporali causate dal covid, e/o dovute dalla giustizia amministrativa. Va da sé che il calcolo di durata non potrà che essere rimesso alle stesse Regioni che dovranno sobbarcarsi l'onere di dare una scadenza alla propria graduatoria. Ma cosa accade alle sedi disponibili di Farmacie non ancora assegnate? La risposta "normativa" é semplice, andranno al prossimo concorso ordinario ove non riassorbite nelle piante organiche nel frattempo modificate. Potranno sparire delle Sedi di Farmacia oggi esistenti in quanto previste ma non ancora assegnate? Ad avviso di chi scrive si. Sul problema delle piante organiche e la loro revisione ci siamo già occupati in altro articolo. articolo. É il caso di quelle sedi di farmacie in zone poco abitate che oggi a distanza di 10 dal concorso "Monti" non hanno più i requisiti demografici necessari, ad esempio, perché si tratta di comuni con meno di 4950 abitanti per i quali quindi decadrebbe la seconda sede! Ed é il anche di quei Comuni ove sia stata proprio l'amministrazione locale a rinunciare ad una sede precedentemente richiesta per modifica delle condizioni pre esistenti (demografiche o di viabilità). Rimane però un quesito, Ma tutto ciò é giusto? Cosa dire di quelle candidati farmacisti che hanno atteso 10 anni per lo scorrimento della graduatoria ed ora assisterebbero alla scadenza della graduatoria? Chiaramente la risposta dipende dalle sensibilità, ma di impulso propenderei per una risposta negativa, nel senso che non appare giusto. Esistono peró modi per sollecitate l'amministrazione regionale a dare una risposta almeno in termini di certezza, soprattutto ove si pensi alla forte disparità tra coloro che hanno partecipato in Regioni che hanno espletato 8 interpelli e coloro che hanno partecipato in Regioni che hanno avviato solo 2 o 3 interpelli, con buona frustrazione degli aventi diritto. Home Prima di chiudere rispondiamo già a chi pensa di avere una risposta, il Tar Lazio nel 2022 ha sottolineato che in tema di concorsi pubblici il legislatore può modificare la durata delle graduatorie concorsuali, ma qui il problema attiene alla mancata previsione della scadenza della graduatoria sin dal momento della indizione del concorso straordinario, ed alla disparità di trattamento dei candidati, aspiranti Titolari farmacisti tra le Regioni coinvolte. Si tratta di un' Italia suddivisa per velocità, ove la residenza anagrafica o la partecipazione al concorso in una determinata Regione modifica le opportunità di vita. Per questo ritengo personalmente che vi possano essere dei rimedi o delle cautele da intraprendere, almeno teoriche, avverso la scadenza delle graduatorie, volte alla tutela delle ambizioni ed aspirazioni dei Candidati Farmacisti al concorso farmacie in corso. Leggi "Concorso Ordinario" #farmacie #concorso #scadenza #graduatorie Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie, con il criterio demografico sono sufficienti anche solo 1500 abitanti!
Torniamo a parlare di nuove istituzioni di sede farmaceutiche mediante il criterio "straordinario" dell'art. 104 del Testo Unico, ovvero il criterio (cd. topografico) di cui all’art. 104, comma 1, R.D. n. 1265/1934, a mente del quale “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune”. La scelta di istituire nuove sedi farmaceutiche con il criterio topografico è connessa alla ravvisata esigenza di garantire il servizio farmaceutico alla luce delle “oggettive difficoltà di raggiungere il centro urbano da parte degli abitanti delle frazioni”, causate “dalla scarsa presenza nelle predette località di mezzi pubblici di collegamento e dalle difficoltà di uso dei mezzi privati che in alcuni casi non sono posseduti ovvero non possono più essere utilizzati dai numerosi cittadini ivi presenti, con conseguente. necessità di fare ricorso all’ausilio di terzi”. Ecco quindi che i requisiti per l'istituzione ed il mantenimento di una sede di farmacia istituita con criterio topografico attengono: - alla morfologia del territorio; - la sicurezza stradale del tratto di collegamento con la farmacia principale; - alla difficoltà di raggiungimento della sede principale; - alla scarsità dei mezzi pubblici di collegamento e/o all'insufficienza degli stessi in tutte le fasce orarie. A nulla rileva secondo la recente ricostruzione della giurisprudenza a cui abbiamo partecipato direttamente, che possa essere fornita assistenza domiciliare, riservato a particolari categorie di soggetti deboli. Bisogna altresì evidenziare l'alta discrezionalità per l'istituzione di una sede di farmacia - da motivare compiutamente - che ricade in capo alle amministrazioni regionali, su base delle indicazioni e raccolta di informazioni avanzate dagli stessi Comuni. Tale mix di contenuti quindi rende possibile l'istituzione di una sede di farmacia anche in zone scarsamente abitate, con un bacino di "soli" 1500 abitanti, sede che dovrà però ad avviso di chi scrive, essere gestita dal Comune, avendo lo stesso la prelazione alla gestione, per non svantaggiare le sedi già operanti sul territorio. Rimani Aggiornato Seguici anche sui Social Tale criterio delineato dal Consiglio di Stato nella recente pronuncia del 7 Luglio 22, sposa appieno l'indirizzo avallato anche in altre pronunce degli anni passati, circa la possibile sopravvivenza di presidi ausiliari, come Farmacie Succursali, Dispensari Ordinaria, Dispensari Stagionali, ove particolari necessità lo richiedano, con l'unica precisazione che sarà onere della Amministrazione Regionale giustificare appieno tale scelta, tramite una motivazione aggravata o particolarmente stringente al dato geografico. Se hai dubbi o casi pratici da sottoporci Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Edilizia: Soprintendenza ai beni paesaggistici e potere di controllo sui lavori di Ristrutturazione.
Quali sono i poteri della Soprintendenza ai beni paesaggistici? Quale è il suo ruolo in relazione alle opere da ristrutturare? E' ammesso un potere di controllo penetrante anche nella fase realizzativa? Quali sono i rimedi avverso gli atti della Soprintendenza? Per rispondere a tali domande facciamo un passo indietro. Se invece il lettore non ha tempo, vada subito alle Conclusioni e Risposte o ci Contatti. La Soprintendenza svolge attività finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio in conformità di quanto disposto dal “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell’art. 1, c. 404 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”. In base a tale norma, infatti, le Soprintendenze esercitano i compiti in materia di tutela del paesaggio ad esse affidati dal Codice. La Soprintendenza in particolare: detiene e cura l’archivio dei decreti ministeriali di vincolo riguardanti le bellezze individue e d’insieme ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; cura, custodisce e aggiorna la cartografia dei vincoli paesaggistici depositate presso l’Ufficio; cura i rapporti con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia cura l’istruttoria per la proposizione di nuovi decreti di vincolo paesaggistico, ove si ritiene che sussista la necessità di tutela del territorio, a supporto ed in collaborazione con il Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lombardia e, per il suo tramite, con la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, sia nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 138 del D.Lgs. 42/2004, attraverso le Commissioni Provinciali appositamente costituite ai sensi dell’art. 137 del medesimo D.Lgs., oppure nell’ambito del procedimento surrogatorio di parte ministeriale previsto dal successivo 141. La Tutela paesaggistica Il Codice dei Beni Culturali, nella parte terza, definisce il paesaggio come “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire ad “una definizione congiunta degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” (art.132). Le categorie di beni che la Legge 431/85 (art. 1) sottoponeva a tutela (oggi tutelati dall’art. 142 del D. Lgs 42/2004) sono i seguenti: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 122; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.). Con il Testo Unico (D. Lgs 490 del 29.10.1999) viene ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da: L. 1497/39 sulla tutela del paesaggio; L. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico; L. 431/85 c.d. “Galasso”. Nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” vengono sanciti nuovi principi che dispongono l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PRG) agli strumenti dei piani paesistici (PTP) e la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo il potere sostitutivo del Ministero per l’azione pianificatoria in caso di inerzia da parte della regione. Il 1 ottobre 2000 a Firenze viene siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita. Con il D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, successivamente modificato dai Decreti Legislativi n. 156 e n. 157 del 2006 e quindi dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008, vengono ampliati alcuni concetti di tutela sia sui Beni Culturali che sul Paesaggio e viene pienamente recepito il nuovo concetto di Paesaggio della Convenzione Europea come patrimonio culturale dei popoli. Conclusioni e Risposte: Quanto ai poteri, l'ultima sentenza del TAR Sardegna ha evidenziato un ampissimo potere anche in autotutela volto alla tutela del territorio e stabilendo che la Soprintendenza ai beni paesaggistici, dopo aver rilevato, a seguito di un sopralluogo nell’area di cantiere, che i lavori in corso di esecuzione e quelli ancora da eseguire, oggetto di procedimento in conferenza di servizi presso il Suape del Comune, potevano arrecare un grave danno all’area protetta da rigorosi vincoli di immodificabilità, ha ritenuto, nell’esercizio dei suoi poteri, di inibire ogni ulteriore compromissione dell’area protetta ed ha quindi annullato in autotutela anche l’atto con il quale, sulla base di una diversa rappresentazione della realtà, aveva in precedenza ritenuto che i lavori potessero essere realizzati (sia pure con le prescrizioni imposte dalla Regione). Tenendo conto, peraltro, che il precedente atto di assenso era risultato privo di ogni effetto per la mancata conclusione della conferenza di servizi. La Soprintendenza ha quindi un costante potere di controllo sulle opere soggette alle proprie attività su descritte, verso le quali puo' esercitare poteri amministrativi contenitivi e repressivi. Avverso le disposizioni della Soprintendenza è possibile un colloquio scritto con memorie esplicative, o nei casi piu' complessi con perizie e progetti, ed in ultimo attraverso il ricorso al TAR per la verifica dei requisiti del procedimento e delle istruttorie avviate dalla stessa. Assistenza e Consulenza per profili Amministrativi e Contrattuali. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie, un modello di oggetto sociale pluriservizi.
Riportiamo un modello di oggetto sociale ideato per una multiservizi farmacia, alla luce di tutte le novità legislative che vedono la farmacia verso un concetto ampio non piu' limitato alla vendita del farmaco, ma quale presidio sanitario pluriservizi, con risvolti anche di carattere commerciale societario per cio' che attiene alle partecipazioni, sempre nei limiti del 20% regionale, e nel rispetto delle incompatibilità della legge 362/1991 così come emendate dal Consiglio di Stato in termini di incompatibilità con la professione medica, e con i rapporti di lavoro pubblici e privati che ledano l'autonomia gestionale. L'azienda pluriservizi è utilizzata in ambito comunale per la gestione di tutti i servizi collegati alla farmacia, e partecipata dai comuni, ai sensi della legge 142/1990. #società #farmacia Ecco quindi le clausole ipotetiche da poter utilizzare, non si tratta di raccomandazioni e/o indicazioni. Gestione e Vendita Farmaci “A GESTIONE DI FARMACIE, COMPRENDENTE LA VENDITA DI SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, OMEOPATICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, ARTICOLI SANITARI, ALIMENTARI PER LA PRIMA INFANZIA,PRODOTTI DIETETICI SPECIALI, COMPLEMENTI ALIMENTARI, PRODOTTI APISTICI, INTEGRATORI DELLA DIETA, ERBORISTERIA, APPARECCHI MEDICALI ED ELETTROMEDICALI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NORMALMENTE IN VENDITA NELLE FARMACIE; Produzione di Prodotti Officinali LA PRODUZIONE DI PRODOTTI OFFICINALI, OMEOPATICI, DI PRODOTTI DI ERBORISTERIA, DI PROFUMERIA, DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI E DI PRODOTTI AFFINI ED ANALOGHI; Test e diagnosi – Farmacia dei Servizi L'EFFETTUAZIONE DI TEST DI AUTO - DIAGNOSI E DI SERVIZI DI CARATTERE SANITARIO RIVOLTI ALL'UTENZA; Preparazioni Galeniche – Veterinarie - Erboristiche LA PREPARAZIONE, LA DISPENSAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, VETERINARIE E DEI PREPARATI GALENICI, OFFICINALI E MAGISTRALI, OMEOPATICI DI ERBORISTERIA, DI OGNI ALTRO PRODOTTO PROPRIO DELLA MEDICINA NATURALE E DEI PRODOTTI DI CUI ALLA TABELLA DELL'ALLEGATO 9 DEL D.M. N. 375 DEL 04.08.1988 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; Prodotti di Parafarmacia e Cosmetici LA VENDITA AL PUBBLICO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DIETETICI, COSMETICI E PER L'IGIENE PERSONALE, NONCHE' DI INTEGRATORI ALIMENTARI E DI ALIMENTARI SPECIALI; Materiale di Medicazione ed Apparati LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE, DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, DI REATTIVI E DIAGNOSTICI, DI APPARATI PROTESICI E APPARECCHI ELETTROMEDICALI; Benessere Psicofisico della Persona LA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' LEGATE AL MANTENIMENTO E ALLA CURA DEL BENESSERE FISICO E PSICHICO DELLA PERSONA; Vendita all'ingrosso ed attività commerciali complementari LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E DI ARTICOLI VARI NORMALMENTE COLLEGATI CON IL SERVIZIO FARMACEUTICO, NONCHE' LA PRESTAZIONE DI SERVIZI UTILI COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE; Distribuzione intermedia ed erogazione servizi. LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA E L'EROGAZIONE DI SERVIZI, ANCHE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, A FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI, ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, ED A CASE DI CURA E AD OGNI ALTRO TIPO DI STRUTTURA SOCIO-SANITARIA PUBBLICA O PRIVATA. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. Attività commerciali e finanziarie connesse. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE: COMPIERE TUTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI AD ESSO ATTINENTI E STRUMENTALI E COMUNQUE RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. Limitazioni alle attività finanziarie e commerciali connesse. LE SUDDETTE ATTIVITA' FINANZIARIE POTRANNO ESSERE ESERCITATE IN VIA ESCLUSIVAMENTE SECONDARIA, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DAL D.LGS. N. 385/1993 E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, IN CONFORMITA' DELL'ART. 106 DEL CITATO D.LGS. N. 385/1993; Acquisizioni Societarie e partecipazioni. ACQUISIRE PARTECIPAZIONI IN CONSORZI E/O SOCIETA' DI CAPITALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' COMPLEMENTARI O STRUMENTALI A QUELLE STATUTARIE, PRECISANDOSI CHE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON DOVRA' AVVENIRE IN VIA PREVALENTE E, COMUNQUE, NELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL CITATO D.LGS. N. 385/1993. CONNESSE CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. Formazione ed Informazione Sanitaria. EFFETTUARE L'INFORMAZIONE, L'EDUCAZIONE SANITARIA, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LA RICERCA FARMACEUTICA ANCHE MEDIANTE FORME DIRETTE DI GESTIONE; PARTECIPARE AD INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE; - SVOLGERE UN RUOLO DI STIMOLO AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL FARMACO NEL SUO COMPLESSO, ANCHE ATTRAVERSO: A) LA LOCALIZZAZIONE DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI APPARTENENZA IN AREE TERRITORIALI CHE SI PRESENTANO COMMERCIALMENTE PIU' ADATTE; B) LA PARTECIPA ZIONE AD INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO VOLTE ALLA DIFFUSIONE DI UN MIGLIOR USO DEL FARMACO DA PARTE DEL CITTADINO; C) LA QUALIFICAZIONE E LA PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI. LE PREDETTE FINALITA' DOVRANNO ESSERE PERSEGUITE SALVAGUARDANDO I PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' ED EFFICACIA. Modello esemplificativo da sottoporre all'approvazione della Pubblica Amministrazione. Studio Legale Angelini Lucarelli
- Medicina e Chirurgia - Ammissione Corsi di Laurea a numero chiuso,
mancata ammissione ai test di ingresso nelle facoltà di medicina e chirurgia Conviene fare un ricorso collettivo al Tar da parte dei Non Ammessi? Come ogni anno a Settembre ci si trova ad affrontare lo scoglio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, nei corsi di laurea che prevedono quindi un determinato numero di posti disponibili a fronte di candidati in numero sempre crescente. Per la verità quest'anno, i posti per Medici e Chirurgia sembrano essere 13.072, a fronte di una domanda meno corposa del previsto, si parla infatti di 66.638 domande circa. Dati giornalisti. La prova d'ammissione per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è composta da 60 domande a risposta multipla e deve essere completata in 100 minuti. Gli argomenti? Cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica. Negli anni precedenti secondo fondi internet, il punteggio medio nazionale registrato tra gli idonei è stato di 35,23. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 39,12 a Pavia. La percentuale di idonei più alta è stata registrata a Udine (83,5%). Il punteggio più alto è stato conseguito presso l’Università Statale di Milano (82,4). I primi 100 classificati al test medicina sono concentrati in 22 atenei. Quelli con il maggior numero di candidati tra i primi 100 sono Milano-Bicocca (14), Bologna (14), Catania (10), Padova (10), Pavia (8). Fonte:sito web www.tuttoscuola.com E bene il rapporto tra candidati e posti è quindi di 1/5, per ogni posto ci sono 5 candidati, ammesso che si presentino tutti coloro che abbiano effettuato la domanda, senza poi contare tutti coloro che tornano sui propri passi o rinunciano per motivi vari, come lontananza da casa, lavoro, amore ed imprevisti vari. Accade sempre più spesso che i desiderosi di entrare, rimangano fuori per pochi punti, e questi sono coloro che sempre più di frequente affrontano la questione del ricorso alla giustizia amministrativa, quale rimedio per verificare la legittimità della propria esclusione, o posizionamento non utile in graduatoria. Il primo scoglio che viene affrontato dagli “scontenti” è quello del costo dell'accesso al ricorso davanti al Tribunale Amministrativo. E' facile trovare su internet le testimonianze dei costi dei ricorsi, che vanno sempre nell'ordine di qualche migliaio di euro per il singolo ricorrente. Ed ecco quindi che si propone come ogni anno l'annosa questione del ricorso “Collettivo” quello in cui i ricorrenti, ex rivali candidati uniscono le forze per dividere benefici e costi. In tali casi i cosi vengono ridotti del 80% - 90% a secondo del numero dei partecipanti. Ma è utile un ricorso collettivo? Per rispondere a questa domanda in modo sintetico bisogna distinguere il quesito in due parti, e quindi: 1) se da una parte è sicuramente utile da un punto di vista economico vista la possibilità di dividersi le spese; 2) dall'altra bisognerà valutare se i candidati al concorso, nella veste di ricorrenti vanteranno le medesime “pretese” nei confronti della Giustizia Amministrativa. In sintesi, se da una parte è possibile ricorre in gruppo davanti al Tar, seguendo il motto “l'unione fa la forza” anche alla luce della riduzione drastica dei costi, dall'altra servirà un buon legale che riesca a focalizzare i problemi comuni che rendano possibile un ricorso cumulativo, al fine di evitare le sempre più frequenti ipotesi di “inammissibilità” del ricorso. Per tutte le curiosità e domande, potete inviare una email all' indirizzo: Info@LegaleAeL.it ed inserire nell'oggetto il tipo di concorso di interesse, Avv. Aldo Lucarelli
- La fideiussione e le altre garanzie, cosa si può contestare alla Banca.
Vediamo nell'articolo la differenza tra la fideiussione e la garanzia autonoma, e quale è la differenza, soprattutto per quel che riguarda le contestazioni del garante verso la Banca creditrice. La fidejussione è un contratto di garanzia caratterizzato dalla accessorietà con il rapporto (debitorio) principale, mentre il contratto di garanzia è un contratto autonomo, a se' stante, volto a garantire il creditore per il fatto del debitore. La Cassazione ha piu' volte ribadito l’assoluta distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, atteso che la prima garanzia è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, che è quindi la medesima obbligazione prevista tra creditore e debitore, mentre il secondo, ovvero il contratto (autonomo di garanzia) pone sul garante un’obbligazione autonoma e distinta, votata all’indennizzo del creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, somma che deve essere individuata o individuabile. Molto spesso tuttavia le parti nella fase iniziale del rapporto non pongono molta attenzione alla tipologia di garanzia ed alla classificazione, lasciando l'arduo compito di individuare se trattasi di fidejussione o contratto autonomo di garanzia, solo successivamente al legale o peggio al Giudice. Giova infatti evidenziare che a seconda della tipologia, sarà possibile effettuare delle eccezioni/contestazioni, sicché ove si tratti di fidejussione, il garante potrà eccepire le stesse eccezioni proprie del debitore, essendo il rapporto accessorio al debito originario, mentre ove il rapporto venga classificato autonomo di garanzia, il garante non potrà eccepire nulla di quello che deriva dal rapporto tra debitore e creditore. A tal proposito devono tenersi in debita considerazione le previsioni degli articoli 1945 e 1939 cc. secondo cui il Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità, ed ancora La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale. Tali elementi postulano l'accessorietà del rapporto tra fideiussore e creditore, e rendono quest'ultimo esposto alle eccezioni che poteva elevare anche il debitore principale, ad esempio un inadempimento, una mancata consegna, un ritardo nella prestazione e via discorrendo. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale salvo accordo di preventiva escussione del debitore principale, cosicché questi (il fideiussore) dovrà intervenire solo ove i beni del debitore originario non siano sufficienti. Sussistono poi altre due elementi sintomatici, ovvero le previsioni degli artt. 1956 e 1957 cc secondo cui il fideiussore per debiti futuri non è responsabile ove il creditore immaginiamo una banca, abbia fatto credito al debitore seppure versasse già in stato di dissesto, ed ancora in relazione al tempo, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza delle obbligazioni del debitore, purché vi sia stata una richiesta del creditore entro 6 mesi. Tali elementi corroborano e colorano la fidejussione e la rendono accessoria all'obbligazione/pagamento originario. Diversa sorte invece del contratto autonomo di garanzia che non ha nessuna delle caratteristiche sopra richiamate, e che tende a garantire maggiormente il creditore. Infatti la presenza nel contratto di statuizioni come "a prima richiesta e senza eccezioni" o di espressioni simili, essendo incompatibile con l’elemento dell’accessorietà sopra descritta, implica la ricostruzione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia. Il garante quindi non avrà nessuna delle garanzie di tutela descritte in favore del fideiussore. Resta tuttavia confermata l’operatività dell’exceptio doli, atteso che la deroga al meccanismo dell’accessorietà non può convertirsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, a maggior ragione se abusiva e fraudolenta. Nel contratto autonomo di garanzia quindi il creditore non puo' abusare della propria posizione di forza nei confronti del garante. Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Cass. Civ.) Deve infine rilevarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, 41994/2021 ha sancito la nullità delle clausole standard secondo il modello ABI pre inserite nei contratti bancari, trattasi delle clausole relative a – “riviviscenza”, l’art. 2 dello schema ABI dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; – rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” L’altra clausola contestata, ovvero l’art. 6 del predetto schema contrattuale ABI 2003, disponeva infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Secondo la Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “. Quindi da un lato la fidejussione risponde ad un principio di accessorietà, ed è soggetta alle regole descritte, dall'altra il contratto autonomo di garanzia, seppure piu' svincolato da rigide preclusioni del codice, non puo' oltrepassare il limite dell'abuso nei confronti del garante, il quale avrà come rimedio l'exceptio doli, come ad esempio il diritto di poter eccepire la sussistenza dell'anatocismo indipendentemente dal rapporto principale. Le differenze che abbiamo analizzato quindi hanno enormi risvolti in termini operativi e di tutela, capire se si é di fronte ad una fideiussione o ad un contratto autonomo di garanzia comporterà una grande differenza in termini di tutela. Hai un quesito? Contattaci Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Banca, garanzie ed eccezioni
La fidejussione è un contratto di garanzia caratterizzato dalla accessorietà con il rapporto (debitorio) principale, mentre il contratto di garanzia è un contratto autonomo, a se' stante, volto a garantire il creditore per il fatto del debitore. La Cassazione ha piu' volte ribadito l’assoluta distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, atteso che la prima garanzia è volta a tutelare l’esatto adempimento dell’obbligazione principale altrui, che è quindi la medesima obbligazione prevista tra creditore e debitore, mentre il secondo, ovvero il contratto (autonomo di garanzia) pone sul garante un’obbligazione autonoma e distinta, votata all’indennizzo del creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, somma che deve essere individuata o individuabile. Molto spesso tuttavia le parti nella fase iniziale del rapporto non pongono molta attenzione alla tipologia di garanzia ed alla classificazione, lasciando l'arduo compito di individuare se trattasi di fidejussione o contratto autonomo di garanzia, solo successivamente al legale o peggio al Giudice. Giova infatti evidenziare che a seconda della tipologia, sarà possibile effettuare delle eccezioni/contestazioni, sicché ove si tratti di fidejussione, il garante potrà eccepire le stesse eccezioni proprie del debitore, essendo il rapporto accessorio al debito originario, mentre ove il rapporto venga classificato autonomo di garanzia, il garante non potrà eccepire nulla di quello che deriva dal rapporto tra debitore e creditore. A tal proposito devono tenersi in debita considerazione le previsioni degli articoli 1945 e 1939 cc. secondo cui il Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità, ed ancora La fideiussione non e' valida se non e' valida l'obbligazione principale. Tali elementi postulano l'accessorietà del rapporto tra fideiussore e creditore, e rendono quest'ultimo esposto alle eccezioni che poteva elevare anche il debitore principale, ad esempio un inadempimento, una mancata consegna, un ritardo nella prestazione e via discorrendo. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale salvo accordo di preventiva escussione del debitore principale, cosicché questi (il fideiussore) dovrà intervenire solo ove i beni del debitore originario non siano sufficienti. Sussistono poi altre due elementi sintomatici, ovvero le previsioni degli artt. 1956 e 1957 cc secondo cui il fideiussore per debiti futuri non è responsabile ove il creditore immaginiamo una banca, abbia fatto credito al debitore seppure versasse già in stato di dissesto, ed ancora in relazione al tempo, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza delle obbligazioni del debitore, purché vi sia stata una richiesta del creditore entro 6 mesi. Tali elementi corroborano e colorano la fidejussione e la rendono accessoria all'obbligazione/pagamento originario. Diversa sorte invece del contratto autonomo di garanzia che non ha nessuna delle caratteristiche sopra richiamate, e che tende a garantire maggiormente il creditore. Infatti la presenza nel contratto di statuizioni come "a prima richiesta e senza eccezioni" o di espressioni simili, essendo incompatibile con l’elemento dell’accessorietà sopra descritta, implica la ricostruzione del contratto in termini di contratto autonomo di garanzia. Il garante quindi non avrà nessuna delle garanzie di tutela descritte in favore del fideiussore. Resta tuttavia confermata l’operatività dell’exceptio doli, atteso che la deroga al meccanismo dell’accessorietà non può convertirsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, a maggior ragione se abusiva e fraudolenta. Nel contratto autonomo di garanzia quindi il creditore non puo' abusare della propria posizione di forza nei confronti del garante. Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Cass. Civ.) Deve infine rilevarsi che la Cassazione a Sezioni Unite, 41994/2021 ha sancito la nullità delle clausole standard secondo il modello ABI pre inserite nei contratti bancari, trattasi delle clausole relative a – “riviviscenza”, l’art. 2 dello schema ABI dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; – rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” L’altra clausola contestata, ovvero l’art. 6 del predetto schema contrattuale ABI 2003, disponeva infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Secondo la Cassazione: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “. Quindi da un lato la fidejussione risponde ad un principio di accessorietà, ed è soggetta alle regole descritte, dall'altra il contratto autonomo di garanzia, seppure piu' svincolato da rigide preclusioni del codice, non puo' oltrepassare il limite dell'abuso nei confronti del garante, il quale avrà come rimedio l'exceptio doli, come ad esempio il diritto di poter eccepire la sussistenza dell'anatocismo indipendentemente dal rapporto principale. Le differenze che abbiamo analizzato quindi hanno enormi risvolti in termini operativi e di tutela, capire se si é di fronte ad una fideiussione o ad un contratto autonomo di garanzia comporterà una grande differenza in termini di tutela. Hai un quesito? Contattaci Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione
La decadenza dall'autorizzazione è un fenomeno previsto nel regio decreto del 1934 per una serie di circostante che possono sorgere durante la vita della Farmacia e/o della società della farmacia. E, già, tale precisazione oggi è importante perché a seguito della riforma del 2017, anche le vicende della società che gestisce la farmacia possono costituire fenomeni che comportino la decadenza ove venga a verificarsi il "fallimento" della società. Tale ipotesi non era possibile se non in ambito delle farmacie comunali, prima del 2017 per i farmacisti privati, che invece oggi, accanto all'ipotesi di fallimento imprenditoriale personale, possono annoverare l'ipotesi tutt'altro che remota del fallimento societario, della società che gestisce la farmacia, procedura che seguirà l'iter di qualunque altra società commerciale, con la nomina di un Curatore, di un Comitato dei Creditori, e la sorveglianza del Giudice delegato, tutto ordinario, se non fosse altro che l'elemento particolare della vicenda risulta la "decadenza" dalla autorizzazione all'esercizio, e quindi dalla restituzione al sistema pubblico dell'autorizzazione per la sede, che quindi tornerà ad essere gestita in via provvisoria e/o vacante, in attesa di un nuovo concorso farmacie. Altri casi di decadenza sono la negligenza soggettiva del farmacista e la chiusura non autorizzata della sede. Se il primo caso, la negligenza andrà rintracciata nei profili comportamentali del farmacista titolare, e/o del direttore responsabile della sede assegnata, con particolare riguardo alle prescrizione del codice deontologico, e rispetto del divieto di commistione con l'attività medica, il secondo riguarda invece l'immotivata e prolungata (15 giorni) chiusura dell'esercizio farmaceutico, senza autorizzazione e senza il rispetto della roteazione per le farmacie di turno. E' solo il caso di precisare che ad esempio non sussiste il reato di «comparaggio farmaceutico» per chi corrompe il medico di base al fine di fargli prescrivere ai pazienti i parafarmaci prodotti dalla propria azienda. Il reato, infatti, caratterizza soltanto le «specialità medicinali» o altro «prodotto farmaceutico» e non è dunque applicabile agli integratori che sono «prodotti alimentari»”. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. penale, con sentenza n. 51946 del 16 novembre 2018. Altra ipotesi di decadenza è quella prevista per il mancato rispetto del pagamento dell'indennità di avviamento - art. 110 - per coloro che rilevano una farmacia già avviata. Sul tema abbiamo già scritto molto, (Indennità al Farmacista Uscente) il tema è caldo in quanto abbiamo avuto modo di verificare divergenze tra Regioni e Regioni in merito alla quantizzazione, oltre che un orientamento che oggi scollega l'autorizzazione all'apertura della sede con l'effettivo pagamento dell'indennità, e lasciando quindi alle parti (farmacista uscente/farmacista subentrante), l'obbligo di trovare un accordo e/o la remissione ad un giudice per la quantizzazione. Prima di chiudere la disamina (non abbiamo esaminati i casi piu' semplici di "morte" "rinuncia" "cittadinanza" "ispezioni") citiamo un recente caso del Consiglio di Stato ove il massimo organo amministrativo ha statuito che la prova effettiva del mancato funzionamento di una farmacia protratto nel tempo, puo' ricavarsi dagli accessi ispettivi e dai corrispettivi fiscali, e che, ove sussista la prova dell'effettivo non funzionamento non autorizzato, deve essere disposta la "decadenza" dall'autorizzazione, anche ove vi fossero potenziali acquirenti pronti a subentrare. Ed infatti la fonte del potere esercitato dall’amministrazione risiede nell’art. 113, primo comma, lett. d), del r.d. n. 1265 del 1934, il quale dispone che il farmacista decade dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata dell’esercizio per un periodo superiore a quindici giorni. Trattasi di una norma a presidio del servizio pubblico sanitario, che impone ai titolari delle farmacie un’organizzazione idonea a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio.






















