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- Farmacia, riorganizzazione territoriale e istruttoria.
Cerchiamo di capire quale sia il ruolo del Comune nella pianificazione del territorio, nella delimitazione dei confini e quale sia l'organo deputato alla riorganizzazione della pianta organica comunale. Giunta o Consiglio Comunale? Quale atto di programmazione dovrebbe essere del Consiglio, ma attenzione che se è vero, infatti, che la Giunta comunale gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche e che le pertinenti decisioni possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli (cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2015, n.749), è anche vero che le relative scelte localizzative devono, in ogni caso, fondarsi sulle più complete ed aggiornate acquisizioni istruttorie in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale. La garanzia della capillare presenza sul territorio come parametro. La garanzia di “una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”, per come prevista dall’art.11, comma 1, d. l. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27), esige, invero, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate, in ossequio ai nuovi parametri stabiliti dalla suddetta disposizione, sulla base di informazioni esaurienti ed attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione. Ma quale istruttoria? Necessaria la raccolta di dati statistici. In difetto dell’acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l’interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorchè connotate dall’ampia discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione. In coerenza con i parametri di giudizio appena tracciati, si deve, allora, rilevare l’illegittimità della citata delibera di Giunta, siccome adottata in assenza di acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate sulla realtà demografica del Comune. E quindi quale ruolo hanno i pareri dell'Ordine dei Farmacisti, e della ASL? Ove la delibera di Giunta sia assunta in difetto della formale acquisizione, prescritta dall’art.1, comma 2, legge 2 aprile 1968, n.475, appare concretizzarsi il vizio di difetto di istruttoria, che, peraltro, si configura, nella specie, anche come violazione di legge, nella misura in cui l’adempimento istruttorio pretermesso è imposto dalla disposizione legislativa che regola il procedimento in esame. ù L’omessa e tempestiva acquisizione degli avvisi obbligatori imposti dalla legge inficia, infatti, insanabilmente la deliberazione formalizzata dall’organo competente in mancanza del perfezionamento del relativo ed indefettibile segmento endoprocedimentale. Sulla competenza della Giunta Comunale si cita la sentenza Cons. St., sez. III, 15 aprile 2014, n. 1828 secondo cui la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta alla Giunta (e non al Consiglio comunale), con l’evidente corollario che la successiva deliberazione di un organo incompetente non può in alcun modo valere a sanare i vizi che hanno inficiato la validità di quella adottata da quello competente. Avv. Aldo Lucarelli.
- Farmacia: tra il Direttore ed il Titolare, quale confine? Il Codice Etico.
Il direttore di farmacia può essere part time? Il direttore può esercitare contestualmente in più farmacie? In caso di contrasto tra Direttore e Titolare cosa accade? Il Codice Etico. Gli interrogativi nascono dal nuovo contesto avviato dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità che una farmacia gestita da una società commerciale sia anche di soggetti non farmacisti, per quel che attiene alla proprietà delle quote però e non alla gestione. Infatti i casi di sostituzione del direttore di farmacia sono tassativi ex lege e devono essere comunicati alla ASL competente con preavviso di almeno 3 giorni. Ma allora sarebbe possibile un direttore part time, o un direttore che completi l'orario di un altro direttore? La risposta é negativa e ciò alla luce della interpretazione fornita dal Ministero della Salute con una propria nota del 2019, il tutto per fugare i dubbi emersi nella prassi quotidiana. Secondo il Ministero, “l’attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia”. Inoltre, prosegue la nota, “la legge 127/2017 (secondo noi si riferiva alla 124 e non alla 127 del 2017) se da un lato ha introdotto […] la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità […] dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale. D’altro canto, anche l’art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 […] nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell’art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell’art. 119 del TULLSS che enunci l’inscindibilità tra il farmacista imprenditore e il farmacista-professionista”. É poi il caso di evidenziare che la figura del Direttore: è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni. eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Ed infine: Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine. Il direttore può esercitare contestualmente in più farmacie? Gli interrogativi nascono dal nuovo contesto avviato dalla legge 124/2017 che prevede la possibilità che una farmacia gestita da una società commerciale sia anche di soggetti non farmacisti, per quel che attiene alla proprietà delle quote però e non alla gestione. Infatti i 'casi di sostituzione del direttore di farmacia sono tassativi ex lege e devono essere comunicati alla ASL competente con preavviso di almeno 3 giorni.. al titolare diremmo noi. Ecco quindi una nuova ipotesi di contrasto tra due figure oggi apicali ma di difficile convivenza, il Titolare della Farmacia ed il Direttore. In entrambi i casi parliamo di figure di vertice, ma mentre la prima, il titolare, ad esempio proprietario delle quote della società, avrà un compito manageriale amministrativo, il secondo, il Direttore avrà invece la responsabilità della gestione del servizio farmaceutico sanitario reso dal presidio farmacia. Da qui uno scomodo quesito, cosa accade in caso di contrasto tra il Direttore ed il Titolare? Tra i due chi prevale? Il proprietario o il Direttore? Chiaro che il Direttore pur avendo una funzione di grande responsabilità sarà sempre tenuto al rispetto del vincolo lavorativo per ciò che attiene ad esempio agli orari ed alle ferie, ma attenzione che secondo normative vigenti, il Direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia ed inoltre dovrà personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa Come rappresentato in un altro articolo, è ipotizzabile che nelle realtà in cui sia facile un contrasto operativo tra il Titolare della Farmacia ed il Direttore, o piu' direttori ove la società detenga piu' sedi, sia applicabile un Codice Etico, ovvero un codice comportamentale accettato dalle parti (Titolare, Direttore, Lavoratori) in cui regolamentare quei comportamenti border line che attengono sia alla gestione della vita della farmacia come impresa che alle gestione della farmacia come presidio farmaco-sanitario. Un codice in cui vengano stabiliti i ruoli ed i confini e si stabilisca anche la modalità di risoluzione della controversia, e cio' al fine di evitare contrasti duri e puri all'interno della compagine aziendale. Si immagini infatti della necessità di regolamentare i comportamenti in quelle situazioni in cui il Titolare, anche nella forma di Consiglio di Amministrazione, e/o Amministratore abbia divergenza di vedute con il direttore di farmacia, che sarà sempre un lavoratore subordinato, ma con profili decisionali e di responsabilità che non possono essere sottodimensionati, soprattutto alla luce delle norme di cui abbiamo già parlato. Oggi in caso di contrasto tra le due figure sembra ancora prevalere la tesi che il Direttore, quale garante dell'organizzazione complessiva della Farmacia, avrà un ruolo preponderante nella gestione, seppure negli stretti spazi della proprietà altrui. #direttore #farmacia #concorso #socio #srl #pianta #organica #cda #codice #etico Legale Oggi Farmacia a cura di Aldo Lucarelli.
- Il dispensario farmaceutico sopravvive alla nuova farmacia? Ipotesi tutt'altro che remota.
a cura dell'Aldo Lucarelli #farmacia #dispensario #concorso #farmacie L’istituzione del dispensario attiene all’assetto pianificatorio dei presidi operanti in ambito comunale e impegnati, a diverso titolo, nella distribuzione dei farmaci. Sul piano normativo, vale ricordare che, per quanto qui rileva, laddove in un Comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti non risulti aperta “la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici” (art. 1, comma 2 L. n. 221/1968). Il seguente art. 1, comma 3 della L. n. 221/1968 prevede che “la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune” Ciò posto, se è vero – come meglio si chiarirà nel prosieguo – che per effetto della istituzione del dispensario non si determina alcuna automatica violazione dei principi del numero chiuso e della esclusiva territoriale delle singole sedi farmaceutiche, non può negarsi, per contro, un generale interesse dei titolari degli esercizi farmaceutici alla corretta applicazione delle regole che disciplinano l’apertura e la dislocazione, sul territorio comunale, di tutte le tipologie di strutture in vario modo impegnate nell’attività di distribuzione di prodotti farmaceutici. Va tuttavia inserita nell'analisi la normativa Regionale, che qui a titolo esemplificativo trattiamo per la Regione Campania e la Regione Sardegna. L’art. 1 comma 54 della L.R. Campania n. 5/2013 – il quale «per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche» consente che le amministrazioni locali rilascino «le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici». nella medesima direzione, l’art. 5 della L.R. Sardegna n. 12/1984 dispone che “i dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono istituiti dall’Assessorato regionale all’igiene e sanità. La relativa gestione è affidata ad un titolare o gestore provvisorio di farmacia della zona, con esclusione del farmacista gestore di altro dispensario farmaceutico”. È sul punto dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l’acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. Ciò è infatti chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha rilevato che l’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico (non stagionale) non è l’esito di una procedura ad evidenza pubblica, dovendo essere esclusa l'applicazione del metodo concorsuale, essendo i principi di imparzialità e non discriminazione rispettati a monte, posto che il dispensario costituisce un servizio aggiuntivo, estensivo dell'attività di altra farmacia posta in prossimità, e quindi non assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, in quanto privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958). Come è stato altresì chiarito che l'istituzione del dispensario non segue le logiche del concorso, di cui all'art. 4 della legge 362/1991 né quelle del concorso straordinario del 2012, bensì attiene ad un iter vincolato per la regione volta a sopperire la carenza all'accesso al servizio farmaceutico. Abbiamo già visto che il Dispensario Farmaceutico quindi sarà gestito dal Farmacista piu' vicino, nel senso atecnico del termine, quello che quindi rende piu' agevole l'esercizio dell'attività di farmacista il quale oltre all'attività per così dire ordinaria, si sobbarcherà anche l'onere straordinario della gestione del dispensario. Ma cosa accade se arriva una farmacia di nuova istituzione? La risposta impulsiva sarebbe quella di dover ritenere necessaria la chiusura del dispensario farmaceutico, così come abbiamo sottolineato in altri contributi. Esiste però ancora un margine di discrezionalità in capo alla Regione ove sussistano motivazioni sufficienti. Infatti E’ quindi assodato, in giurisprudenza, che, nell’organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo rispetto a quello primario della farmacie, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che – diversamente da quest’ultimo – risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale (Cons. Stato, sez. III, n. 521/2015 e 749/2015). Per quanto esposto, dalla segnalata divaricazione di caratteri strutturali e funzionali dei due servizi, consegue l’inconferenza di un’argomentazione che pretenda di attribuire all’istituzione dei dispensari una diretta capacità lesiva dei criteri del “numero chiuso” e del “diritto di esclusiva”, posti a presidio, quali principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle prerogative del farmacista titolare di sede (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2296/2011, n. 4170/2011 e n. 1714/2012). Sin qui, dunque, gli argomenti di supporto ad una interpretazione “letterale” e “restrittiva” dell’art. 1 L. 221/1968. Si tratta, tuttavia, di una lettura non pienamente persuasiva, per le seguenti ragioni. Una differente interpretazione non può mancare di considerare, innanzitutto, l’apporto introdotto dalla recente normativa di c.d. “liberalizzazione delle farmacie” (art. 11, del d.l. 1/2012) e l’intento di coniugare, con essa, due importanti finalità: - da un lato, la razionalizzazione della rete distributiva dei farmaci, con l'aumento delle farmacie; - dall’altro, la salvaguardia dei principi costituzionali e comunitari di libertà dell’iniziativa economica contemperati con il principio in grado di assicurare condizioni di redditività (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2990/2013; n. 3681/2014). In un’ottica di equilibrato componimento di interessi, si delineano due distinte sotto-ipotesi: a) la prima ipotesi è quella in cui, ricorrendo entrambi i presupposti previsti dalla norma (sede prevista in pianta organica e farmacia non ancora aperta), le Regioni sono vincolate (dall’uso dell’indicativo: “istituiscono”) ad aprire dispensari, al fine di garantire l’effettiva copertura dell’intero territorio comunale: b) una seconda e più restrittiva ipotesi è quella in cui, al di fuori del caso predetto, le Regioni avrebbero la semplice facoltà di aprire dispensari (non essendovi una preclusione espressa in tal senso nel testo della norma) – a fronte di una effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco e di un’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica viciniore ubicata in altra località. Nel primo caso il dispensario assumerebbe una funzione, “suppletiva” o “succedanea”, di presidio temporaneo cui fare ricorso nelle more dell’apertura della farmacia prevista in pianta organica; nel secondo, una funzione “accessoria” o “ancillare” a quella del servizio farmaceutico ordinario. Una soluzione che non precluda in senso assoluto la possibilità di aprire dispensari anche in zone presidiate da farmacie attive, appare giustificata dalla necessità di dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite del presidio di zona. Home Per tale essenziale ragione deve escludersi – in sede interpretativa – una lettura dell’art. 1 che ne ricavi un rigido e meccanico automatismo tra apertura della sede farmaceutica nella zona e impossibilità di apertura, nella stessa zona, del dispensario. Così come, a contrario, va escluso analogo automatismo tra nuova istituzione di sede farmaceutica nella zona e soppressione del dispensario. (CdS 2305/18). La questione va piuttosto risolta in considerazione della persistenza dell’interesse pubblico alla distribuzione del farmaco il tutto evitando comportamenti elusivi della normativa nazionale. Possiamo concludere affermando che oggi, dopo quasi un decennio di espansionismo delle sedi ordinarie, il dispensario farmaceutico mantiene ancora un suo valore per la presenza capillare sul territorio, dalché ne deriva la possibile sopravvivenza ove ricorrano alcuni peculiari ed eccezionali elementi, anche in presenza di farmacie presenti nella pianta organica. Conosciamo molto bene le argomentazioni contrarie, qui sotto sono riportati contributi che hanno evidenziato tesi opposte da parte della Giurisprudenza. Avv. Aldo Lucarelli Legale Oggi.
- Concorso Farmacie: assegnazione con riserva ed assegnazione sub iudice, cosa vuol dire?
Cosa accade se il vincitore di una sede di farmacia collocata in graduatoria si ritrova la dizione "Sede Sub iudice" o assegnata "con riserva" ? Per rispondere a questa domanda facciamo un esempio: La sede sub iudice è la sede sulla cui sorte pende un evento futuro ed incerto, ovvero un ricorso di altro partecipante al concorso collocato in posizione piu' utile in graduatoria, da cui potrebbe discendere una conseguenza sulla accettazione successiva. Trattasi quindi di "condizione" apposta sulla accettazione della sede che per l'appunto appare condizionata dall'esito del procedimento giudiziario avviato da altro partecipante. Ma ogni ricorso di una #candidato puo' inficiare la scelta delle sedi sub iudice? La risposta è no, infatti è necessario che quel determinato ricorso, da cui discende per l'appunto la definizione dell'accettazione "#sub #iudice" sia in grado di condizionarne la scelta del vincitore all'avveramento della condizione. E' necessario quindi che l'esito positivo di quel determinato procedimento possa incidere sulla accettazione compiuta dal candidato che abbia accettato la sede sub iudice. Da qui quindi la presenza di detta condizione. Su tale argomento abbiamo già scritto in altro articolo in relazione alle verifiche da compiere prima dell' #accettazione di una nuova #sede. Le sedi gravate da ricorso sono oggetto di apposito elenco regionale nel quale vengono classificate "con riserva" o "sub iudice" a secondo che si tratti di sedi che la Regione è in procinto di assegnare appunto "con #riserva" e che l'assegnatario potenziale accetta a condizione di essere "sub iudice". La questione espone il Candidato all’obbligo di accettare la sede sotto condizione sospensiva, con il rischio di vedersela revocare in via astratta, a fronte di una lunga procedura concorsuale di incerta durata. Si puo' poi discutere se la dizione "sub iudice" rivesta la figura di "condizione sospensiva" o di "condizione risolutiva". Per chi scrive si tratta di una chiara ipotesi di condizione sospensiva. E' solo il caso di evidenziare che detta qualifica non è secondaria in quanto ove la qualifica si di condizione sospensiva gli effetti della accettazione non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri, ovvero non vi sia la vittoria del candidato che ha proposto il ricorso collegato all'accettazione. Dalla condizione sospensiva si distingue la condizione risolutiva, che invece si ha quando la produzione degli effetti che l'accettazione ha già prodotto cessano con il verificarsi dell'evento dedotto nella condizione. In tale caso quindi l'accettazione sarà fin da subito effettiva ma l'eventuale vittoria del candidato ricorrente produrrà l'effetto di farne cessare gli effetti. Sul punto ritorneremo con un approfondimento. In ogni caso possiamo qualificare la clausola "accettazione con riserva" o sede "sub iudice" quali clausole di riserva condizionata che sono autonomamente impugnabili. Cosa accade quindi alla sede a cui è apposta una clausola di riserva non effettiva? In sostanza il perdurante stato di indeterminatezza dettato dalla situazione regionale considerato l’eccezionale protrarsi temporale della procedura concorsuale dal 2012 e l’assenza di un contenzioso pendente in merito alla sede farmaceutica assegnata appalesano come del tutto ingiustificata l’apposizione della clausola di riserva condizionata all’esito del contenzioso sub iudice; Quindi ogni clausola per essere apposta dalla regione deve essere vera ed effettiva e non meramente potenziale. E ciò è misurabile ove l'accoglimento del contenzioso, citato nella riserva regionale, proposto da altra candidata non potrebbe mettere in discussione l’assegnazione della sede. Sicché, se in generale può ritenersi ammissibile l’assegnazione regionale con riserva, è necessario però valutare caso per caso se ne ricorrono i presupposti. Cosa accade se viene apposta una clausola di riserva ad una sede che effettivamente non è soggetta ad alcun reale pericolo di riserva? Una clausola di riserva non effettiva - perché non collegata ad un reale pericolo giudiziario - andrà quindi in contrasto con i principi di "buon andamento" previsti dall'art. 97 della Costituzione e si potrà considererà quindi come non apposta. Occorre infatti considerare che l’apposizione della condizione ancorata ad un evento inesistente e destinata a rendere incerto l’ottenimento del bene della vita senza una effettiva data di scadenza, oltre a dover essere ritenuta come “non apposta” ai sensi dell’art. 1354 del codice civile, contrasta con il principio di buon andamento, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. #farmacia #farmacista #concorso #farmacie a cura dell'Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia, nuova sede, quali verifiche fare prima dell'apertura?
Una delle fasi piu' delicate e complesse nell'apertura di una farmacia è sicuramente quella che attiene al periodo pre-autorizzazione, e che per intenderci decorre dopo che sia stata accettata la sede messa a concorso dalla Regione, nei famosi 180 giorni. Nel caso del concorso straordinario farmacie, abbiamo visto come la fase dell'accettazione delle sedi duri poco piu' di una settimana al termine della quale gli aspiranti titolari dopo aver effettuato a mezzo del servizio web/piattaforma, l'accettazione, dovranno preoccuparsi delle varie fasi per l'apertura. Come sapere se la sede prescelta è soggetta ad una controversia legale? Per rispondere a questa domanda vi sono due strade. Per prima cosa, ove la sede prescelta sia oggetto di una controversia davanti al Giudice Amministrativo ed il Neo Titolare non sia stato preventivamente informato da una generica notifica pre-ricorso, sarà onere della Regione informare il farmacista, mediante l'avvertimento che detta sede è "sub iudice" e che sussiste un determinato ricorso. Ove invece la sede sia stata oggetto di uno specifico ricorso indirizzato ad uno specifico soggetto - immaginiamo che sia una sede di NON nuova istituzione - allora sussisterà un ricorso pendente, all'interno del quale il dottore uscente è parte in causa. Ma anche in tale ipotesi la Regione dovrebbe essere informata della questione, rivestendo nella peggiore delle ipotesi la figura di resistente e/o di contro-interessato. Ove infine né la Regione, né il precedente titolare siano individuati quali contro interessati, allora sarà il Comune di riferimento a rivestire la carica di contro interessato e quindi a dover essere informato della sussistenza di un ricorso, che nel peggiore dei casi si troverà ancora in fase inziale e richiederà quindi del tempo per essere completato. Sussiste poi la verifica da parte del Giudice Amministrativo che alla prima udienza dovrà verificare la regolarità del contraddittorio ed eventualmente ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche ai soli fini informativi o di proposizione di un ricorso incidentale. Non deve essere infine dimenticata l'ipotesi di accedere agli atti con le note procedure dettate in via generale dalla legge 241/1990 e dalla normativa sull'accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013, per chiedere quindi all'Ente Regionale ed al Comune di riferimento la sussistenza di questioni inerenti la sede, come ad esempio un ricorso pendente, o una revisione della pianta organica in corso. Sussiste in tutte le ipotesi che abbiamo cercato di delineare - senza presunzione di completezza - un evidente posizione di contro - interessato da parte del NEO assegnatario che intenda aprire la sede e capire se la propria scelta sia oggetto di una vicenda giudiziale. Prima di concludere una notazione, abbiamo parlato di contro-interessato dando per assodato che l'utente sappia cosa sia, e bene si puo' sintetizzare affermando che contro-interessanto è da un punto di vista "formale" colui che sia “obiettivamente”, “facilmente” o “agevolmente” identificabili sulla base del medesimo atto impugnato, è il caso della graduatoria del concorso. Home Oppure secondo un orientamento piu' sostanziale, controinteressato è colui che appare titolare di una concreta posizione, giuridicamente qualificata, di segno contrario a quella fatta valere dal ricorrente, finalizzata alla conservazione del provvedimento impugnato o alla posizione fatta valere, da non confondere però con il resistente, che nel processo amministrativo è quasi sempre una amministrazione, Regione, Comune, etc.. Se ti è piaciuto l'argomento, contattaci o seguici. Legale Oggi, a cura dell'avv. Aldo Lucarelli.
- Società di Capitali e Farmacie, possibile una fusione Medico/Farmacista?
Società di capitali e farmacie, potrà una Società, Gestire sia una farmacia sia una clinica e quindi esercitare anche la professione medica? Tale quesito é sorto dopo che al Tar é giunta una vicenda che vede coinvolta la possibilità che una medesima società detenga sia l'attività di farmacia sia l'attività medica, nella forma di clinica. Si tratta quindi di comprendere se le incompatibilità applicate ai farmacisti come persone fisiche, per intenderci quelle degli articoli 7 ed 8 della legge 362/1991 siano applicabili anche alle società, quali persone giuridiche che detengano contemporaneamente una Farmacia ed una clinica o similari. É il caso delle strutture sanitarie, cliniche, Rsa o case di cura che pur esercitando attività medica vogliano acquisire una farmacia. La società, immaginiamo una Srl, potrà contemporaneamente avere la titolarità di una Clinica e di una Farmacia pure se gestite in forma autonoma? É questo il quesito a cui i Tar nel 2021 hanno dato risposta negativa, ma che ora è al vaglio dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo che la Corte Costituzionale ha dato uno spiraglio di apertura in tale direzione. Abbiamo già trattato di altre vicende sul filo di lana ove "atti legali" rischiano di sconfinare in "atti in frode alla legge", la legge farmaceutica intendo, in quanto tali atti seppure ammessi da un punto di vista Formale, non sono invece ammissibili da un punto di vista Sostanziale. Vuol dire in sintesi che oggi tecnicamente é possibile per una società di capitali acquisire entrambe le attività da un un punto di vista societario/commerciale, ma tale prassi sebbene formalmente corretta si scontra con lo scopo delle leggi sulle incompatibilità della disciplina farmaceutica, e sulle quali quindi occorre la parola definitiva del Consiglio di Stato. Attendiamo quindi la pronuncia della adunanza Plenaria chiamata nel corso del 2022 a chiarire quale interpretazione debba trovare l’art. 7 comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di farmacia detenuta da società, ove quest’ultima sia partecipata da altra società attiva in ambito sanitario ed, in particolare, come debbano intendersi in relazione a tale fattispecie, o quali adattamenti interpretativi possano trovare, gli elementi normativi concernenti la “gestione” della farmacia e l’”esercizio della professione medica”. Una soluzione alla vicenda, ad avviso di chi scrive potrebbe essere quella di consentire ad una società la contemporanea titolarità di una attività clinica/medica e di una farmacia, a condizione di imporre un “revisore” garante di legalità interno delle compagine sociale per lo svolgimento di attività in potenziale conflitto di interessi.. o prevedere altri meccanismi di controllo e di coerenza come ad esempio una minoritaria riserva di quota pubblica per le società in potenziale conflitto di interesse, o ancor di più la possibilità di una estensione di controlli da parte di una Autorità appositamente costituita, come una Consob o una ANAC apposita per il sistema farmaceutico societario. Ratio della normativa sulle incompatibilità risalente al 1991 era quello di evitare la coesistenza di attività in conflitto di interesse su un unico soggetto (medico prescrittore e farmacista venditore), elemento questo che andrà però reso compatibile all'interno dello schema societario e nel regime del libero mercato MA con il bilanciamento dell'interesse pubblico proprio del sistema farmaceutico. Della vicenda se ne é occupata anche la stampa specializzata di FarmaciaVirtuale. Home Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia, bando pubblico e fabbricazione di medicinali.
La fabbricazione di medicinali ed altri #preparati #farmaceutici può rientrare nel comparto delle #Biotecnologie, ai fini dell'ottenimento di fondi pubblici ad imprese nella veste di farmacie? Le biotecnologie come settore strategico svolta da Farmacie,.. per intenderci quelle con codice Ateco 47.73.1? Tale attività, puo' essere creata ad hoc o deve pre-esistere alla domanda di ammissione ai fondi pubblici? Per rispondere a tale domanda si deve fare riferimento ad alcune norme di base. I fondi pubblici, ove erogati anche da imprese in house, o imprese formalmente private ma con capitale pubblico, o ancora incaricate da Enti e/o Regioni, dovranno essere erogati sulla base del rispetto della normativa nazionale e comunitaria, secondo un principio di trasparenza, meritocrazia e nell'ottica di accrescere la competitività in determinati settori, quali ad esempio quelli ritenuti strategici. In recenti casi è stata ammessa la possibilità di erogazione pubblica, tramite società ad hoc, anche per imprese di nuova istituzione, che non siano già attive ed operanti, sebbene chiaramente esistenti, e ciò alla luce di una lettura orientata del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, che costituisce il dato normativo euro – unitario di riferimento per l’erogazione dei finanziamenti pubblici, il quale espressamente prevede aiuti a PMI e società per "investimenti iniziali", ovvero per attività da avviare quindi, e ciò con la chiara finalità di crescita economica di un territorio che si perse (anche) favorendo l’ingresso di nuovi operatori in un dato settore, secondo i principi propri del mercato (pienamente) concorrenziale. Chiaro che la regolamentazione dell'intera vicenda deve essere rintracciata nell'avviso pubblico o bando di gara utilizzato dall'Ente titolare il quale regolerà a priori i requisiti. Va quindi precisato che l’avviso con il quale è dato avvio alla procedura è l’unico atto cui occorre far riferimento per stabilire i requisiti di ammissione delle imprese a finanziamento; non gli altri atti che l’avviso abbiano preceduto e in seguito ai quali sia stato adottato. L’avviso, infatti, al pari del bando di gara di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto, è l’atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto l’amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è lex specialis della procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti normativi (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III, 31 marzo 2021, n. 2707). Gli atti che precedono l’avviso, se provengono da organi politici o che esprimono l’indirizzo politico – amministrativo dell’ente – come ad esempio le delibere della Giunta regionale – possono fornire indicazioni di massima circa i criteri e il metodo da seguire per la selezione dei progetti finanziabili (o, comunque, degli operatori meritevoli di essere supportati con finanziamenti pubblici), non dettano però essi stessi le regole della procedura, né, in definitiva, potrebbero farlo per il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, tra la quale ultima rientra l’adozione degli atti di una procedura amministrativa per l’erogazione di contributi pubblici. Va aggiunto, poi, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente! Ed infine il ruolo delle FAQ... Quel che non prescrive l’avviso, non possono imporre le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto. Concludiamo quindi nel ritenere ammissibile per una Farmacia, richiedere fondi pubblici, per lo sviluppo di attività come la produzione di farmaci e preparati, nel settore delle biotecnologie, pure ove tale attività sia da avviare e quindi non sia tecnicamente già operante. Sei interessato all'argomento? Leggi gratuitamente i nostri articoli nella sezione dedicata. Puo' anche interessarti: Farmaci Chimici e Farmaci Biosimilari Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Buy Property in Italy, the road map.
Six Steps to be taken to buy a property in Italy edited by lawyer Aldo Lucarelli. First of all take a look around, there are many place to buy an house, someone are famous others not but they are nevertheless a good bargain. Check the medium house price for square metre or ask to an agency. Second, when you have focused the property you need to check the documentation, usually with the help of Agency or Professionist, such as Italian Geometra. Third, You have to check the cadastral documents in order to carry on a safe purchase. If all is ok, and there aren't any problems and the property to be bought is registered regularly, you need an Italian Fiscal Code to be requested to the Fiscal Office of the property region. Fourth, the Proposal. Proposal must contain: personal information of the proposer; elements that identify the property (cadastral elements); Deadline. Price Additional clauses. The Proposal could came from the buyer and contain some prescriptions, options and the duration of the purchase proposal, i.e., the term up to which it is irrevocable (usually between 7 and 15 days); The proposal could also be written in accordance between seller and buyer in front of Agency, Notary, Lawyer, and it will be as preliminary contract, or real Estate compromise. The commitment to purchase is usually followed by an amount of money that has the value of a deposit, calculated in proportion to the value of the property The confirmation deposit will guarantee the contract and must be returned (double by the seller) if one of the parties decide to exercise the right of withdrawal. Fifth: Deed, public contract in front of a Notary. Usually in double languages, or with the assistance of a third person that will received the power of attorney to sign the deed. Sixth, Property additional clauses. Taxes of the Deed to be paid to the Notary, local Municipality Tax for waste and for Utilities, Shared Tax in case of condominium. For any legal query don't hesitate to contact us. Investing in real estate in Italy with our legal advise is an excellent opportunity. Law firm Angelini Lucarelli.
- Interdittiva antimafia: chi puo' impugnarla?
Gli #amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. Seguici sui Social Questa la sintesi a cui è giunta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella recente pronuncia di Gennaio 2022. Sulla specifica questione dei soggetti legittimati ad impugnare le informative prefettizie, la sentenza rileva come non si registri un orientamento univoco nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Un primo orientamento ha stabilito che il ricorso proposto da soggetti diversi dall’impresa destinataria dell’interdittiva è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto il decreto prefettizio può essere impugnato solo dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti sulla sua posizione giuridica di interesse legittimo (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6205, 22 gennaio 2019 n. 539, 16 maggio 2018 n. 2895, 11 maggio 2018, nn. 2824 e 2829). Contatti Un altro orientamento (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2017, n. 1559) ha invece riconosciuto la legittimazione ad impugnare l’informativa, a tutela di un proprio interesse morale, in una ipotesi relativa a ricorso proposto da ex #amministratori della società, o loro parenti, menzionati nella #interdittiva quali soggetti partecipi degli elementi indiziari da cui viene desunto il pericolo di condizionamento di stampo #mafioso, ritenendosi la sussistenza della legittimazione al ricorso, in ragione della lesione concreta ed attuale della situazione professionale e patrimoniale dei soggetti che abbiano dovuto rinunciare all’incarico di amministratori della società, nonché sotto il profilo della potenziale lesione dell’onore e reputazione personale dei soggetti sui quali nel provvedimento venga ipotizzato un condizionamento mafioso. Nell’ambito di tale secondo orientamento, viene anche ricordato altro precedente (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021 n. 2793), sebbene nella diversa fattispecie di scioglimento dell'organo consiliare comunale, ai sensi dell'art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000. L’Adunanza Plenaria ritiene che gli amministratori ed i soci di una società destinataria di interdittiva #antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento. non appare possibile, onde riconoscere la legittimazione attiva in sede processuale (ai fini del ricorso avverso tale provvedimento), argomentare in termini di “bilanciamento” del “sacrificio delle garanzie procedimentali” ovvero di “compensazione” della “omessa garanzia del contraddittorio endoprocedimentale” per il tramite di un riconoscimento di legittimazione ad agire. Appare, infatti, evidente che ciò che rileva, ai fini della soluzione del quesito sottoposto all’Adunanza Plenaria, è la individuazione della sussistenza (o meno) di una situazione soggettiva in capo agli amministratori ed ai soci della persona giuridica, con la conseguenza che, laddove tale situazione venga individuata ed abbia, in particolare, la consistenza di interesse legittimo, su di essa potrà fondarsi la legittimazione ad agire in giudizio a tutela della posizione medesima, in piena attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. e, non ultimo, la stessa possibilità di partecipazione procedimentale, ai sensi degli artt. 7 ss., l. n. 241 del 1990 (salvo verificare la specifica compatibilità degli istituti della l. n. 241 del 1990 con la disciplina del Codice delle leggi antimafia); non sussistendo, in caso contrario, né la legittimazione ad agire in giudizio né quella a partecipare al procedimento. Torna alla Home fonte Adunanza Plenaria CdS Legale Oggi
- Concorso Farmacie, nuove aperture, vecchie questioni.
La Regione #Abruzzo é in procinto di lanciare la selezione per il terzo #interpello, cosi da concludere l'iter nel 2022, o forse 2023 a meno di ulteriori ricorsi amministrativi. La Regione #Lazio annulla il 6° interpello, ma attenzione ai 6 anni di validità, termine differente per ciascuna regione, in quanto valido dal primo interpello di ciascuna di esse. La Regione Lazio si era attivata per il 6° interpello nel mese di febbraio 2021, così da cercare di completare le assegnazioni più difficili rimaste senza vincitori a causa di decadenze o rinunce delle originarie 285 sedi disponibili. Cammino arduo visto che la selezione telematica è stata annullata subito dopo, in data 6 marzo '21 al fine di procedere all’aggiornamento dell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione, considerato che le sedi sub iudice dovevano, necessariamente, essere espunte dall’elenco di quelle disponibili per l’assegnazione. La Regione Abruzzo a Gennaio 2021, ha avviato il 2° interpello per l'assegnazione delle oltre 64 sedi ancora disponibili dopo il lungo travaglio del 1° interpello che ha visto l'apertura si solo 21 delle 85 sedi disponibili. Nel frattempo la Regione Campania con determina del 14 Gennaio 2022 ha approvato la graduatoria definitiva riconoscendo spazi anche ai concorrenti con punteggi calcolati secondo l'equipollenza dei titoli di studio sancita di recente dal Consiglio di Stato. Il lungo cammino del concorso farmacie bandito nell'anno 2012, (DL 24.01.2012) continua inesorabile tra mille difficoltà interpretative prima, ed operative poi, soprattutto per quelle associazioni di giovani – oggi un po' meno giovani – candidati dottori farmacisti che poche speranze di aggiudicazione riponevano nell'esito delle graduatorie vecchia ormai di 9 anni e che invece oggi risultano assegnatari vincitori. Oggi la durata delle graduatorie è fissato in 6 anni per ciascuna regione, a decorrere dal primo interpello emanato dalle stesse. Infatti la legge n. 19/2017 ha stabilito che la validità della graduatoria sia di 6 anni dal primo interpello, cosicchè ad esempio in #Toscana la validità è terminata - almeno teoricamente - a settembre 2021 stante il primo interpello pubblicato nel lontano 2015. Vero poi che il Covid e la normativa specifica - 103 del D.L. n. 18 /2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020 - ha allungato i termini, e quindi il conteggio della durata è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun partecipante per Regione. Vero poi che alcuni piccoli Comuni, a volte anche difficilmente raggiungibili, hanno richiesto una sede nel lontano 2012 ma che la stessa sede non venga scelta per l'effettiva impossibilità di funzionamento, nel senso atecnico del termine, ovvero il bacino di utenza risulti troppo esiguo per far fronte alle spese di apertura ed esercizio di una farmacia. Un problema questo che unitamente a quello della carenza dei locali idonei, si sta rilevando “letale” per le sedi di farmacie in piccoli Comuni, o per aree eccessivamente decentrate, o zone urbane prive di bacino di utenza in quanto di solo transito. Rimane infatti il nodo della “mappa” delle nuove farmacie, i Comuni spesso hanno richiesto l'apertura sulla base del solo calcolo demografico matematico semplice senza “mappare” il bacino di utenza effettivo in relazione alla topografie del territorio. E' il caso di quei #Comuni suddivisi su una vasta area geografica scarsamente popolata, o popolata solo in alcuni periodi dell'anno, si pensi ai comuni di montagna o alle zone di mare, anche ai Comuni suddivisi in zone basse e zone alte. E' bene, in tali territori è sorto il problema dell'ubicazione in relazione alla possibilità di sopravvivenza della neo istituita sede, problema da ricondurre sia alla pianta organica perlomeno sotto il profilo “organizzativo”, che al nodo tecnico ma anche politico per il territorio di riferimento. Una questione articolata che impone un tavolo di confronto tra amministrazioni, farmacie esistenti e neo istituite o da istituire. Senza dimenticare che l'Italia è affetta da un evidente calo demografico, (come riportato dagli organi di stampa Il Fatto Quotidiano del 13.07.20) a volte così marcato da aver intaccato le soglie di apertura delle sedi; Ci si riferisce a quei piccoli Comuni ove la 2a sede è scattata con il nuovo conteggio di 4950 abitanti e che oggi si ritrovano meno abitanti di quelli sufficienti per l'apertura delle sede ancora da assegnare. Un tema delicato che sembra aver trovato comunque una risposta confortante e positiva da parte del Consiglio di Stato. Quindi tra vecchi problemi di compatibilità per la pluralità delle sedi e di candidati, e nuovi problemi organizzativi di carattere operativo il concorso straordinario nazionale prosegue, lasciando le ardue sfide operative ai neo vincitori assegnatari, pionieri nell'affrontare problematiche inimmaginabili al momento di partecipazione al concorso. Se necessiti di consulenza contattaci, anche per raccontarci la tua esperienza. Ti può interessare: - Le problematiche dell'associazione di candidati. #concorsofarmacie Sei interessato al tema? visita a cura di #AvvAldoLucarelli per Legale Oggi #farmacia Oggi la durata delle graduatorie è fissato in 6 anni per ciascuna regione, a decorrere dal primo interpello emanato dalle stesse. Concorso Straordinario Farmacie Farmacie Ricorso Concorso Assistenza Apertura Sede avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia: Il negozio in frode alla legge
Il negozio in frode alla legge nel regime della #farmacia e dei #Farmacisti Spendiamo considerazione su un concetto ben noto al nostro sistema civilistico meno usato nell'ambito farmaceutico e amministrativo, il “negozio in frode alla legge”. Premettiamo che per “negozio” si intende un atto negoziale, quindi un contratto o una serie di contratti, che potranno quindi avere contenuto tipico, quindi perfettamente individuato nel codice civile (vendita,affitto, locazione, etc) o #atipico, ovvero creato dalla autonomia delle parti, si pensi al leasing, al factoring o a tutti i contratti – meritevoli di tutela – comunque riferibili ad uno schema concordato tra le parti e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc. La figura giuridica che emerge nella fattispecie sopra delineata volta cioè ad aggirare una legge, quindi è quella del negozio in frode alla legge. Si tratta del fenomeno caratterizzato da un comportamento astrattamente lecito diretto a conseguire un risultato analogo a quello vietato da una disposizione di legge inderogabile, la quale viene aggirata attraverso l'appropriata utilizzazione di schemi normativi tipici. Seguici sui Social Nel codice civile l'articolo 1344 cc prevede testualmente che la causa “si reputa altresì illecita” quando il contratto costituisce il mezzo per eludere 9l'applicazione di una norma imperativa, con conseguente sanzione di invalidità nella forma più grave (la nullità). In buona sostanza si assiste alla trasformazione di un modello legale tipico in uno strumento a fini illeciti, poiché il primo trascende la funzione che l'ordinamento espressamente gli assegna inserendosi in una fattispecie più vasta, secondo un'oculata combinazione di elementi: la funzione tipica del negozio subisce un'alterazione sostanziale grazie alla concreta articolazione del programma concordato dalle parti, e il risultato finale dell'operazione è proprio la predisposizione di uno schema causale allargato idoneo a realizzare lo scopo vietato. (Sul punto anche il T.A.R. Lombardia Brescia, oltre ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.) In effetti, la donazione delle proprie quote – volta ad aggirare le norme concorsuali - si pone in contrasto con la già evidenziata ratio legis, poiché impedisce la redistribuzione mediante scorrimento della sede farmaceutica di provenienza e così perpetua la perdurante titolarità a mezzo di un prossimo congiunto (sotto la propria direzione): l’inibita monetizzazione contestuale è analoga al consolidamento della voce patrimoniale attiva. #Trasformazione e successiva #donazione costituiscono quindi “negozio in frode alla legge ai fini #concorsuali, ma attenzione non sono atti vietati, né contrari alla legge, ove lo scopo quindi sia lecito o ammesso dalla legge. Vedi gli altri Post sul tema Farmacia Possiamo concludere quindi che allo stato dell'arte entra di diritto il “negozio in frode alle legge” tra gli istituti considerabili nell'alveo del diritto farmaceutico/amministrativo, con un ruolo predominante per la corretta interpretazione dei meccanismi oggi ammessi grazie agli schemi societari della norma 124 del 2017. Contattaci Come abbiamo avuto modo di evidenziar infatti tale figura deriva dal codice civile, articolo 1344 cc "contratto in frode alla legge", secondo cui “La causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Il contratto in frode alla legge è quindi un contratto, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una legge. Torna alla Home Se fino ad ora rare erano le analisi di “schermo #societario” rimesse ad altre branche del diritto – commerciale/finanziario – con la rivoluzione societaria bisognerà tenere conto del valore dello schermo societaria anche nell'alveo farmaceutico, in attesa che l'Adunanza Plenaria chiarisca i perimetri delle incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge 362/1992. #LegaleOggi #AvvAldoLucarelli
- Quale è il valore delle Circolari Ministeriali nel diritto e nel modo della farmacia?
#farmacia #ministero #salute La Giustizia amministrativa ha avuto modo di approfondire il valore di Circolari Ministeriali che avevano analizzato alcune fattispecie in tema di “donazioni di quote”, ed in generale, la portata della circolare ministeriale. Il tema è di assoluto rilievo in quanto la Giustizia Amministrativa nei recenti interventi anche in tema “Covid-19” ha già espresso i propri dubbi sulla portata precettiva delle circolari, e sull'uso distorto delle stesse, si pensi al caso della Circolare in tema di “vigilante attesa” Covid annullata dal Tar Lazio l'8 gennaio 2022 e ripristinata dal Consiglio di Stato il 15 dello stesso mese. Leggi il post sul tema qui. Hai un quesito? Contattaci Nel presente caso analizziamo un caso specifico per la farmacia, ci si riferisce al parere reso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali in data 23/3/2009 sulla donazione di quote. Secondo la tradizionale impostazione, le circolari sono qualificabili come atti amministrativi contenenti norme interne, emanati dagli organi sovraordinati per indirizzare e coordinare l'azione dei sottoposti, in vista di una più efficace ed incisiva realizzazione degli scopi istituzionali loro affidati. Seguici Sui Social, Rimani Aggiornato Le circolari sono normalmente atti la cui operatività è circoscritta all'ordinamento particolare dell'amministrazione dalla quale promanano (senza vincolare i soggetti estranei a quest'ultima) e non esplicano alcuna efficacia vincolante nei confronti del giudice, il quale non è tenuto ad estendere ad esse la propria attività di cognizione. Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l'effettiva pertinenza delle circolari e l'esistenza di un contrasto con la riserva legale le indicazioni di una circolare disallineate rispetto a una fonte del diritto legislativa e regolamentare non possono interferire con quest'ultima, vero punto di riferimento dell'azione amministrativa vincolata e doverosa, stante l'obbligo di disapplicazione della circolare “contra legem”. Torna alla Home Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge. #federfarma cosa ne penserà delle circolari ministeriali? Articolo del Canale Diritto Farmaceutico, Scopri. Legale Oggi Avv Aldo Lucarelli #avvaldolucarelli #avvocatodirittofarmaceutico