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  • Farmacie revisione o conferma della pianta organica?

    Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla revisione o alla conferma della pianta organica ci viene chiesto quando é necessario procedere ad una effettiva revisione piuttosto che confermare semplicemente l’assetto esistente. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Farmacie e Comune quando é necessario procedere ad una effettiva revisione della pianta organica al posto di delibere meramente confermative dell’organizzazione comunale? la domanda nasce dalle critiche potenziali a carico di delibere di revisione che altro non sono che la conferma dell’assetto territoriale esistente e della verifica della rispondenza dell cartografia alla perimetrazione lessicale del territorio. Farmacie quando i flussi quotidiani giustificano il sacrificio del perimetro In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio  di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente  (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci Quindi per arrivare alla risposta possiamo proporre condivisibile giurisprudenza secondo cui " per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l'interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L'intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una "disfunzionalità" dell'attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall'istruttoria eseguita dal Comune" (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795) " (vedi Tar Palermo, sentenza n. 2916 del 2021). in altri termini tra revisione e conferma della localizzazione della sede “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte,  dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione  (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani   Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico

  • Concorso in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario

    Affrontiamo il caso della avviamento a selezione dalle liste di collocamento, ovvero la modalità di assunzione dei Comuni e altri Enti con procedure selettive richiedenti qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. (art. 35 co. 1 lett. B d.lgs 165/2001 e legge 56/1987 art. 16). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Sul punto si deve registrare un orientamento predominante secondo cui in caso di ricorso il Giudice competente è quello ordinario e non il Tar. Difatti, la procedura selettiva non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero quando il candidato partecipi ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56,, per l’avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente « chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione » (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia « è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione » (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432). segui la pagina sui social con articoli quotidiani D’altro canto simili conclusioni sono pacifiche anche nella giurisprudenza del Tar Roma, non potendosi reputare sussistente la giurisdizione solo in virtú del fatto che vi è un atto promanante da un’amministrazione pubblica che determina l’esclusione: invero, secondo Tar Lazio, sez. I- quater , 15 marzo 2021, n. 3115 Leggi pure: concorso ordinario farmacie casi e questioni Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario « neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, come sostenuto da parte ricorrente », atteso che « la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell’amministrazione, trattandosi l’attività di quest’ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all’avviamento alla selezione ai fini dell’assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario ». Leggi pure: "Concorso il rischio del ricorso collettivo" "Concorsi pubblici ed Esame da avvocato" "graduatoria come recuperare punteggi" Va anche precisato che la Corte di Cassazione in una risalente pronuncia del 2017 n. 11906 aveva già avuto modo di precisare che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n.56 del 1987 e successive modificazioni l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione; Leggi pure: "il ricorso contro l'esclusione dal concorso" "concorso SNA guida al ricorso" "il dialogo competitivo con la Pubblica amministrazione" il suddetto diritto all’assunzione del lavoratore avviato ex art. 16 cit. sorge soltanto all’esito del completamento del procedimento sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance”; Leggi pure: "Nuovi concorsi farmacisti" "Concorso Ordinario Farmacisti casi e questioni" Annullamento del concorso Comunale e perdita di chance, quando è possibile il risarcimento? la “chance” – della cui perdita si chiede il risarcimento, sull’assunto che tale perdita sia stata cagionata da un illegittimo comportamento della P.A. – consiste nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e quindi di ottenere l’assunzione. Per darne prova, anche per presunzioni, assume un grande rilievo la posizione occupata dall’interessato nella lista, visto che in base agli artt. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994 e 16 della legge n. 56 del 1987, per le qualifiche professionali ivi contemplate non è stabilita una procedura selettiva-concorsuale, ma una semplice chiamata per l’avviamento professionale dalle liste di collocamento secondo l’ordine di iscrizione nelle liste medesime. Hai un caso da affrontare? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Concorsi

  • E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?

    Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla possibilità di derogare ad una rigida perimetrazione delle sedi farmaceutiche  a vantaggio dei flussi quotidiani di spostamenti di cittadini nel Comune, riportiamo stralci di giurisprudenza utile ad individuare una soluzione al quesito. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Farmacie, é possibile giustificare una revisione di pianta organica sulla base dei flussi quotidiani di spostamento dei cittadini anche a discapito del rapporto abitanti per sede? La risposta alla luce della recente giurisprudenza appare positiva anche in vista dei limiti imposti alla verifica giurisdizionale rimessa al Tar. E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia Per il caso specifico della Regione Emilia Romagna poi la la legge Regionale 2/2016 all’art. 3 stabilisce che: “ La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale ” e le stesse linee guida regionali evidenziano che ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “ il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria ”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Leggi pure: la donazione modale della farmacia e la risoluzione per inadempimento E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio  di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente  (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci in altri termini, “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte,  dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione  (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani   Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Ed il ruolo del TAR sulle revisioni della pianta organica delle farmacie? la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico

  • La croce verde della farmacia e le violazioni

    Parliamo di Croce Verde della #farmacia e dei possibili profili di violazioni in tema di Croce Verde Quale ruolo ha il Comune in tema di Croce Verde? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Con riferimento al primo aspetto, l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, prevede testualmente che «al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere». La norma contempla, pertanto, il diritto di utilizzo della insegna in esame soltanto alle farmacie. Ne consegue che è illegittimo l’utilizzo della medesima insegna da parte delle parafarmacie. Accertata l’illegittimità dell’impiego sopra descritto, occorre stabilire se il Comune ha l’obbligo di ordinarne la rimozione. A tale proposito, deve ritenersi che l’ente comunale abbia l’obbligo di vietare tale impiego e dunque di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio della relativa attività sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari. Leggi pure La normativa della Croce Verde della Farmacia Ne consegue che il Comune ha il dovere di iniziare e concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge. Nella specie, decorrendo il dies a quo dall’emanazione della legge che impone in maniera chiara l’obbligo di non impiegare l’insegna in esame, deve ritenersi che il termine massimo previsto dalla legge n. 241 del 1990 sia scaduto e, pertanto, l’amministrazione si trovi in una situazione di inadempimento. É possibile quindi segnalare la violazione al Comune ed all’Ordine dei Farmacisti. Ed il Comune in tema di procedimento amministrativo sarà tenuto a rispettare i termini della legge 241/1990 e sopportare le conseguenze amministrative in caso di silenzio inadempimento. Sul punto leggi pure Farmacie si può contestare il silenzio del Comune sulle istanze Occorre a questo punto stabilire se al contenuto minimo dell’accertamento giudiziale nel rito speciale avverso il silenzio, rappresentato dalla verifica circa la violazione del dovere di provvedere, possa, nella specie, seguire anche il sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, in sintesi accertato il Silenzio del Comune, quali sono i poteri del Tar? L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che «il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». La croce verde della farmacia e le violazioni Come è noto questa norma disciplina l’azione di adempimento nel processo avverso il silenzio, che consente al privato di ottenere un sentenza di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto. Cerca nel blog il tuo caso con il motore di ricerca La disposizione in esame condiziona, per evitare indebite ingerenze del giudice in valutazioni di esclusiva spettanza dell’amministrazione, il legittimo esercizio dell’azione in esame alla ricorrenza di due alternativi presupposti, costituiti dalla sussistenza di un potere vincolato ovvero di un potere che, pur essendo nel complesso discrezionale, si connoti per avere, nella specie, l’amministrazione procedente espresso il proprio giudizio valutativo residuando soltanto, in mancanza di adempimenti istruttori complessi da effettuare, lo svolgimento di attività regolamentate, in tutti i suoi aspetti, dalla legge. Hai un caso? Un dubbio ? Contattaci per una consulenza sul tuo caso Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che il potere comunale sia vincolato, dovendo l’amministrazione limitare il proprio accertamento alla verifica dell’impiego da parte della controinteressata dell’insegna in esame. Ne consegue che il contenuto della decisione si estende anche all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata. Tar Catanzaro 2011 n. 900 Seguici on Line In conclusione il Tar potrà condannare il Comune a concludere il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di rimozione della Croce verde impiegata dalla parte responsabile. Prima di chiudere segnaliamo l’orientamento di alcuni ordini professionali in tema di non conformità di croci verdi recanti banner interni con messaggi pubblicitari e ciò in quanto difformi dallo scopo di cui alla croce verde per come individuata dall’art 5 della richiamata normativa. Sul tema aspettiamo un orientamento univoco. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare

    Va precisato che l’attività di farmacia è oggetto di una professione liberale, e come tale può essere svolta solo da un professionista abilitato. In particolare, per esercitare l’attività di impresa di farmacia privata, il farmacista abilitato deve dotarsi di un apposito titolo concessorio emesso dalla Pubblica amministrazione sia a seguito di concorso farmacie che di normale abilitazione e successivo acquisto della farmacia. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Le domande che vengono poste sono le seguenti: quale è la sorte del farmacista imprenditore in caso di fallimento della parte "aziendale" ? Hai un quesito o una tematica specifica? Contattaci Vi è interferenza tra la disciplina della legge sulle farmacie e la disciplina fallimentare? L’imprenditore che eserciti, in forma individuale o societaria, attività di farmacia privata, in quanto attività imprenditoriale, consistente in gran parte nella vendita al pubblico di prodotti, medicali e non, può, secondo le regole generali, essere sottoposto a fallimento ove versi in stato di insolvenza . I due piani, dello svolgimento dell’attività imprenditoriale e della abilitazione amministrativa, sono correlati ma al contempo autonomi, nel senso che la farmacia consta di una attività imprenditoriale, che può essere svolta da imprenditore individuale o, a seguito delle modifiche normative introdotte per attuare le regole sulla concorrenza, apportate, da ultimo, dalla L. n. 124 del 2017, anche in forma societaria, ed anche da parte di società di capitali (nel qual caso si potrebbe verificare la divaricazione tra la figura del direttore responsabile, anche non socio, che deve essere un farmacista abilitato, ed i soci, che possono anche non essere farmacisti). Essa svolge al contempo un pubblico servizio. Ti può anche interessare: Società e fallimento dei soci Amministratori quando sono responsabili della gestione Il ruolo del Consiglio di Amministrazione in una Srl Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Da questa duplice natura discende che, da un lato, l’imprenditore (nel caso in esame, imprenditore individuale) in quanto tale ben può incorrere nel fallimento, e dall’altro, al contempo esistono ed operano regole (in particolare, dettate dalla L. n. 362 del 1991, recante Norme di riordino del settore farmaceutico) a totale degli utenti del servizio, che li garantiscono affinchè esso non si interrompa, essendo prevista, in tutti i casi tassativi di impedimento temporaneo, la possibilità di procedere alla nomina di un sostituto , nonchè, per le ipotesi di sospensione del farmacista dall’albo professionale, rimedi atti a garantire la prosecuzione del servizio, quali la nomina di un commissario. segui la pagina su facebook Quindi la declaratoria di fallimento del farmacista quale imprenditore, individuale o in forma societaria che sia, è giudizio autonomo e distinto rispetto alle sorti della concessione amministrativa all’esercizio dell’attività farmaceutica, che potrebbe essere autonomamente revocata per vicende non pertinenti al fallimento. Leggi il blog in diritto di impresa Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare : Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la questione fallimentare e l'assogettabilità del farmacista imprenditore alle norme concorsuali. Sul punto Cass. 11292/2021. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio

    Cosa é il mutuo solutorio? A cosa serve il mutuo solutorio ? É legittimo il meccanismo del mutuo per estinguere un debito pregresso? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande in tema di debito aziendale. Il mutuo solutorio  per pagare debiti pregressi é una operazione contabile lecita a nulla rilevando che l’imprenditore non disponga delle somme erogate, che vengono immediatamente utilizzate dalla Banca per estinguere debiti pregressi. Ma é legittima tale operazione?  Sì in quanto Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario. Il mutuo per estinguere un debito pregresso mutuo solutorio É questa la sintesi della recente pronuncia della Cassazione che ripercorrendo le argomentazioni sul mutuo di scopo ed il mutuo con valore solutorio ne ha ha sottolineato la legittimità anche ai fini delle procedure esecutive per il titolo di mutuo, vediamo il percorso giurisprudenziale. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato il cosiddetto mutuo solutorio,  (Cass 5151/2024) stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico; Leggi il blog l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; il perfezionamento del contratto di mutuo, infatti, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass. n. 16377 del 2023, citt.); Leggi il blog e trova il tuo caso  l’effettività della traditio - consegna  è in tal caso del resto dimostrata dal fatto che l’impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l’effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;  il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego  della somma mutuata  (il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall’ordinamento: artt. 182-bis e 182-quater l.f.) e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma; Segui la pagina né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito  in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (Cass. n. 4694 del 22/02/2021,);  il mutuo solutorio non può quindi essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo. Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 2022, cit.), «sostenere che il mutuo   solutorio  esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una “partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una " partita contabile" , come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal ». Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Il mutuo solutorio non é un mutuo di scopo.   Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Leggi pure I locali distaccati della farmacia Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto:  ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo  in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione cass 2025 n 5841. Mutuo solutorio e frode ai creditori Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Leggi pure: Farmacia e nuovo dispensario farmaceutico Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità,  non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).  Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli,  ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022;). Le considerazioni sopra svolte possono riassumersi nei seguenti principi di diritto:  «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». Cass 5841/2025 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia comunale il ricorso contro l’aggiudicazione

    Ci viene chiesto se la possibilità per il secondo in graduatoria di ricorrere avverso l'aggiudicazione della farmacia comunale disposta con gara pubblica sia possibile solo all'esito dell'accesso agli atti. Volendo semplificare, il quesito nasce dal fatto che per il secondo classificato nella gara per la concessione della farmacia comunale la mancata ostensione dei documenti renderebbe difficile la formulazione dei motivi di ricorso, da qui il quesito, come coordinare l'accesso agli atti e quindi l'ottenimento dei documenti con il rigido termine di scadenza del ricorso al TAR? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In via preliminare è opportuno evidenziare che nel caso di una gara anche di carattere europeo per l'affidameno in concessione pluriennale della farmacia comunale o di una gara per la fornitura di servizi si ritiene di poter applicare il termine breve inerente i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo che riduce i tempi di ricorso a 30 giorni. (sul punto ed in tema di concessione della farmacia Comunale già il Tar Brescia si è conformato sentenza n. 99/2022) a tal proposito il T.A.R. Catania, del 2024 n.1339 cosi sostiene: “il Collegio richiama gli esiti a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la quale ha chiarito, per quanto qui d'interesse, che la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale del termine per notificare il ricorso giurisdizionale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; Segui la pagina sui social e rimani aggiornato in altri termini, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale solamente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di ricorso , mentre quando detta conoscenza non sia necessaria il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di 30 giorni. In senso analogo, Cons. Stato, sempre del 2024 la n. 2882, ha affermato che: “ nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta. Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente La proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere , allorchè i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Segui la pagina on Line Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale : A fronte di una tempestiva istanza d’accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni , così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni. Leggi pure: Il deblistering in farmacia Nell’evenienza in cui, invece, l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”. Quindi possiamo concludere che ove sia necessario un accesso agli atti al di poter sviluppare i motivi di ricorso, il termine di impugnazione deve ritenersi prorogato proprio per consentire l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso. Sperando di aver chiarito i termini della vicenda vi invitiamo a leggere il blog o a contattarci per un quesito su un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune

    É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale. É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Leggi pure: Farmacia comune il ricorso contro l’aggiudicatario Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta il candidato escluso? Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025 Leggi pure: Revisione pianta organica su istanza del farmaciasta Concorso farmacie la rinuncia di un associato e le conseguenze pratiche In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Segui la pagina sui social Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025 In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente. Leggi il blog in diritto farmaceutico Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune

    #concorso #graduatoria #idonei Affrontiamo la spinosa tematica piu' volte sollecitata dai lettori in tema di scorrimento delle graduatorie vigenti presso gli Enti pubblici - Comuni - Regioni - a fronte di riedizioni di potere amministrativo volte invece a non attingere dalle graduatorie. Cosa possono fare i candidati in posizione utile in graduatoria quando l'Ente non attinge dalla pur vigente e valida graduatoria? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quale è il limite del potere del Comune nella scelta tra attingere alla graduatoria vigente o procedere diversamente nel reperimento del personale? E' possibile contestare la scelta dell’amministrazione comunale di procedere alla stabilizzazione di un’unità di personale ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44/2023 convertito dalla legge n. 74/2023 a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per il medesimo profilo? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Partiamo dal dato normativo, ai sensi della legge richiamata: “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”). Leggi il blog e trova il tuo caso con il motore di ricerca Il primo punto da affrontare è la possibilità in tali casi di procedere con il "ricorso collettivo". Tar Napoli 3661/2025. e ciò in quanto: L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune Sul punto leggi pure: "Il ricorso collettivo contro il Comune" Graduatoria vigente e le scelte differenti del Comune Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 3661/25 In particolare, in tema di Concorsi e di Scorrimento della graduatoria o di stabilizzazione soggiunge sul tema il Tar Napoli n. 1278/2023 ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. In tali termini si è espressa l 'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 , cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Leggi la pagina dedicata ai Concorsi Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Tornando al caso che occupa è necessario che l'Ente esterni chiaramente quali siano ragioni per le quali pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo professionale richiesto si decida di optare per un'altra soluzione in tale caso pregiudizievole per i candidati posti in posizione idonea. Non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; In altri termini, risulta insufficiente e generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto quando non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente.(Tar Napoli 3661/25). Per completezza si conclude evidenziando la giurisdizione del Tar in quanto la contestazione non riguarda l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto da stabilizzare bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso tra quelli risolti oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli

  • Le revisioni a cascata della pianta organica farmacie

    Accade sovente che i Comuni pongano in essere revisioni a cascata della pianta organica delle farmacie per mezzo di più delibere di giunta comunale che si susseguono quindi nel tempo. A volte invece la revisione della pianta organica é solo “cartacea” confermativa non innovando il precedente assetto. Ma quale é il criterio per comprendere quale sia l’atto da impugnare nel caso in cui un farmacista già titolare di sede si senta violato da un atto di revisione della pianificazione territoriale? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Dell’argomento ci siamo già occupati numerose volte, cosicché é stato messo l’accento sulla differenza tra revisione effettiva della pianta organica e revisione confermativa della pianta organica, tale seconda fattispecie comprende quegli atti che sono meramente confermativi della pianta organica esistente e quindi rappresentano una riedizione del potere senza una istruttoria. Hai un quesito sul mondo della farmacia? Contattaci La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, in taluni precedenti, che nel caso di giudizi aventi a oggetto l’istituzione e/o la perimetrazione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio comunale, che siano oggetto di contestazione da parte dei titolari di farmacie già esistenti, in caso di sopravvenienza di nuovi provvedimenti di revisione della pianta organica, che siano espressione di una rinnovata istruttoria regionale , la loro mancata impugnazione determina l’improcedibilità dell’impugnazione originaria senza riguardo del fatto che i nuovi provvedimenti possano essere in tutto o in parte coincidenti con quelli precedenti quanto a perimetrazione delle zone (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083; id., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 839). Il criterio quindi é quello della rinnovata istruttoria da parte dell’ente Nei suddetti precedenti giurisprudenziali, infatti, la nuova pianificazione era stata preceduta da un’istruttoria completa che aveva riesaminato in toto la precedente pianificazione: il nuovo atto, essendo frutto di una rinnovata istruttoria, aveva assunto natura di atto di conferma in senso proprio , con la conseguenza che sussisteva per l’interessato la necessità della sua impugnazione essendo stato ormai superato il vecchio provvedimento di pianificazione. Sussiste quindi atto di conferma quando vi é una rinnovata istruttoria In altri casi, invece, la nuova pianta organica aveva modificato la perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche , incidendo, in modo lesivo, sulla posizione giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, ormai era venuto meno l’interesse all’annullamento della precedente pianificazione delle sedi farmaceutiche, ormai superata da una nuova e differente programmazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato É il caso di successione di nuove piante organiche al posto delle precedenti. In tali casi oltre alla nuova istruttoria sussiste anche un atto del tutto nuovo rispetto al precedente La fattispecie in esame, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n3872/25 invece, non rientra in nessuna delle suddette due categorie, in quanto: - le successive deliberazioni relative alla pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune ivi compresa quella che prevede l’istituzione della sede farmaceutica, non hanno minimamente inciso sull’oggetto della deliberazione del Consiglio comunale oggetto di impugnativa tali sedi, essendo collocate al di fuori del centro urbano.. non hanno risentito di tale nuova pianificazione e neanche dell’istituzione della nuova sede farmaceutica che ha inciso esclusivamente sulla perimetrazione della zona relativa alla sede farmaceutica xxx. - dagli atti di causa non risulta l’esecuzione di una nuova e approfondita istruttoria da parte dell’Amministrazione competente che abbia riesaminato in modo completo la precedente pianificazione comunale delle sedi farmaceutiche, come nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, tanto da potersi configurare, in caso di conferma della precedente programmazione, la natura di atto di conferma in senso proprio e non di atto meramente confermativo della deliberazione assunta (Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083). In mancanza quindi di tali elementi non vi é un quid nuovo tale da configurare né una revisione né una conferma della presente trattandosi di “mera conferma”. Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329). Secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374). La sussistenza di atti di mera conferma rientra nel novero degli atti “meramente confermativi” proprio per l’assenza di una decisione sulla revisione e di una istruttoria. Seguici on Line - Ne deriva che l’omessa impugnazione dei successivi atti di pianificazione, riconducibili per al novero di atti meramente confermativi , non può comportare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello e al ricorso di primo grado. CdS 3872/2025 Leggi gli articoli nel blog di diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • La società immobiliare statica e l'esenzione

    La costituzione di una società Immobiliare con lo scopo successorio mediante conferimento di immobili e successiva donazione, non esime dalla dalla imposta di donazione. (art. 3 comma 4 ter D.lgs 346/1990). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La società di mero godimento immobiliare economicamente non operativa con gestione statica del patrimonio non è esente dalla imposta di donazione. In diritto si osserva che il trattamento della donazione (diretta e indiretta) è normato dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e pertanto è sottratto all’applicazione dell’imposta di registro; Ed infatti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, d. lgs. 346/1990, l’imposta di donazione, tuttavia, «non si applica» a) nei casi di donazione o liberalità di cui all’articolo 742 c.c. (ovvero le « spese di mantenimento e di educazione ».. b) «nei casi di donazione o liberalità» di cui all’articolo 783 c.c. e cioè le donazioni «di modico valore»; Atteso che il contratto recante una donazione deve essere tuttavia sottoposto a registrazione (ai sensi dell’articolo 55, comma 1, e dell’art. 60 d.lgs. n. 346/1990) si pone la questione dell’imposta dovuta nel caso in cui si tratti di donazioni non soggette a, o esenti da, imposta di donazione, e sul punto, con riguardo al caso in esame, la legge offre un’indicazione testuale per gli «atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3», d.lgs. 346/1990, i quali «sono registrati gratuitamente» (articolo 55, comma 2, d.lgs. 346/1990), e, tra i diversi trasferimenti non «soggetti» a imposta di donazione, sono menzionati, nell’articolo 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990, i «trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali»; Quindi Ai sensi dell’articolo 3, comma 4- ter, d.lgs. n. 346/1990, il beneficio si applica alle seguenti condizioni: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell’attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso»; Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass. nn. 7429/2021, 29506/2020), il pagamento dell'imposta va quindi escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni; L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n. 7429/2021 cit.); E', pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale in capo al soggetto assegnatario permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, in quanto, come sopra osservato, la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4 ter, d.lg. cit. vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto; Leggi pure: Contratto di compravendita e compromesso Contratto preliminare e divieto temporaneo di vendita Edilizia e l'autotutela motivata al Comune l’analisi della norma, tuttavia, con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali (come nel caso in esame), induce ad escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto della partecipata; Società Immobiliare statica ed esenzione Attenzione che l'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo,  in quanto è finalizzata a conservare l'integrità dell’impresa al momento del «passaggio generazionale». Ciò posto lo scopo quindi è quello di agevolare: 1) il trasferimento di aziende o rami di esse, (2) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo; Segui la pagina on line Ma ai fini dell’esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, sono necessari non solo l'acquisizione del controllo e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'ulteriore requisito dell'«esercizio dell'impresa» da parte della società trasferita; Società Immobiliari statiche ed esenzioni fiscali L’agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all'avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società, ma attenzione, che svolge effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda. Lo scopo infatti è quello della tutela dell'impresa, non sono, quindi, agevolabili le partecipazioni per così dire “statiche” in società immobiliari che non svolgono attività di impresa. Cass. 6082/2023. Hai un quesito o un caso specifico? Leggi il blog trova il tuo caso nel motore di ricerca o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli diritto societario ed aziendale Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie con piccoli bacini di utenza

    La sproporzione delle zone in altera la validità della pianta organica farmacie, questa é la sintesi a cui si giunge dalla giurisprudenza in auge. (Tar Bologna 208/25) ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “ il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria ”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Segui la pagina on Line E con riferimento al potere dell’Ente di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa, stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia, potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018). Hai un problema di diritto farmaceutico? Leggi il blog o contattaci In altri termini, “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Farmacie con piccoli bacini di utenza Farmacie con piccoli bacini di utenza Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Ti può anche interessare: Il ricorso collettivo dei farmacisti contro il Comune E la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018), ipotesi entrambe non sussistenti nel caso in esame, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv Aldo Lucarelli

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