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- Il Nuovo Assetto delle Farmacie Rurali: Tra Giurisprudenza e Innovazioni
Le farmacie rurali rappresentano un presidio sanitario insostituibile per la coesione territoriale italiana. La loro disciplina, storicamente orientata a compensare i disagi logistici delle zone periferiche, ha subito una profonda evoluzione con l’approvazione della nuova Convenzione Farmaceutica del marzo 2025 (ACN) e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato. L'obiettivo è trasformare queste realtà da semplici punti di erogazione di farmaci a veri e propri "hub" di servizi sanitari di prossimità . Leggi pure Farmacie rurali e la difesa della ruralità Criteri Identificativi e Deroghe Territoriali Il discrimine tra farmacia urbana e rurale resta ancorato ai parametri della Legge 221/1968: sono rurali gli esercizi in centri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . La giurisprudenza (TAR Abruzzo, 2022) ha rafforzato la tutela di questi presidi, confermando la possibilità di istituire sedi rurali anche in deroga al limite dei 3.000 metri di distanza tra esercizi, qualora barriere orografiche o di viabilità rendano difficoltoso l'accesso all'assistenza. Il Calcolo del Fatturato: La Linea del Consiglio di Stato Un punto cardine per la sostenibilità economica riguarda la scontistica agevolata SSN . La sentenza del Consiglio di Stato n. 10953/2022 ha chiarito che nel calcolo del "fatturato annuo in regime SSN" (utile per le soglie di esenzione/riduzione dello sconto) devono essere incluse tutte le prestazioni a carico del sistema pubblico. Nello specifico, concorrono al fatturato i farmaci, i ticket e l'assistenza integrativa (protesica, celiachia, ecc.). Restano invece esclusi l'IVA, gli sconti trattenuti dalle ASL e la remunerazione per i "nuovi servizi" di telemedicina e diagnostica, evitando che l'innovazione tecnologica penalizzi la farmacia sotto il profilo dei rimborsi ordinari. La Rivoluzione dell’Indennità di Residenza (ACN 2025) La novità di maggior rilievo introdotta dall’ACN del 6 marzo 2025 riguarda la "delegificazione" dell’indennità di residenza. Superando i vecchi automatismi, l’art. 17 introduce un sistema a punteggio (da 4 a 100 punti) basato su quattro parametri: 1. Fatturato IVA: Con decurtazione del 50% del punteggio per fatturati superiori a 600.000 €. 2. Popolazione effettiva: Riferita alla località o agglomerato specifico. 3. Distanza: Chilometraggio dal capoluogo di provincia. 4. Turnazione: Numero di turni notturni espletati. Il sistema premia ulteriormente le isole minori e la gestione dei dispensari, mentre l’art. 23 istituisce un Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie con fatturato IVA inferiore a 300.000 €. Leggi pure L’indennità di residenza nelle farmacie rurali il caso dei locali del Comune Simulazione Pratica del Nuovo Sistema Ipotizziamo una farmacia rurale sussidiata con i seguenti dati: • Ubicazione: Frazione montana, 1.200 abitanti, a 45 km dal capoluogo. • Operatività: 35 turni notturni annui. • Fatturato SSN: 290.000 € (inclusi ticket e integrativa). • Fatturato IVA Totale: 340.000 €. Esito Scontistica (Sentenza 2022): Avendo un fatturato SSN inferiore a 300.000 €, la farmacia beneficia dell' esenzione totale dello sconto SSN , trattenendo margini più elevati sui farmaci dispensati. Esito Indennità (ACN 2025): Grazie all'elevata distanza dal capoluogo e al basso numero di abitanti, la farmacia accumula un punteggio di disagio vicino al massimo . Poiché il fatturato IVA è sotto la soglia di 600.000 €, il punteggio non subisce decurtazioni. Inoltre, l'esercizio è pienamente eleggibile per il Fondo di Solidarietà e per i contributi a fondo perduto (fino a 44.000 €) previsti dal PNRR 2025 per il rafforzamento digitale. Leggi il blog in diritto farmaceutico La nostra Conclusione La riforma del 2025 non è un semplice sussidio, ma un investimento strategico. La farmacia rurale viene protetta nella sua redditività tradizionale (tramite la scontistica) e stimolata nella sua evoluzione digitale (tramite il sistema a punti e i fondi PNRR), garantendo ai cittadini delle aree interne standard assistenziali identici a quelli urbani. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia gara per la nuova farmacia, l’accesso agli atti deve presupporre l’esistenza degli stessi
Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 779 - Pres. ed Est. Caringella Ci viene chiesto Quando e Se l'amministrazione Regionale/Comuanale sia tenuta a rispondere al privato farmacista che abbia richiesto documentazione inerente lo svolgimento del Concorso per la gestione della Farmacia Comunale. il quesito è il seguente: Farmacia Comunale, nuova gara a seguito della scadenza della concessione precedente, il Comune è tenuto a rispondere all'istanza di accesso agli atti inerenti la nuova procedura? La domanda arriva a seguito dell'inerzia del Comune a rispondere all'istanza del privato, attenzione non per inerzia in sé come sembrerebbe da un primo approccio ma nell'assunto che la documentazione richiesta dal privato farmacista sia solo "ipotizzata" e quindi presumiblimente non esistente o non ancora venuta ad esistenza in termini amministrativi. Allora come comportarsi dinanzi a richieste di documenti non (ancora) esistenti da un pungo di vista amministrativo? Per rispondere a tale quesito abbiamo sviscerato la giurisprudenza recente in tema di accesso agli atti e di accesso in casi simili a quello prospettato. I presupposti dell’ accesso ai documenti Dal combinato disposto dell'art. 22 comma. 1, lett. d e dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “accesso impossibile”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad i mpossibilia nemo tenetur. Alcun diritto di accesso può pertanto azionarsi quando l’esistenza dei documenti sia supposta, ipotetica, solo eventuale, o ancora di là da venire. (CdS 7719/25) Accesso ai documenti – Esistenza – Onere probatorio L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto d ell’actio ad exibendum è elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c.. Pertanto la relativa dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture; ciò anche in applicazione del canone pretorio sull'onere della prova fondato sulla vicinanza della prova e sull'impossibilità di prova negativa. (CdS 9622/23) Leggi il blog per farmacie Accesso ai documenti, il caso dell'Inesistenza dei documenti L’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, sicché è di norma sufficiente che l’ente intimato dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data (CdS 7719/25) Leggi pure: Le istanze inascoltate del Farmacista Il Principio di Esistenza (Oggetto dell'Accesso) Il diritto di accesso (ex art. 22 L. 241/90) può quindi esercitarsi esclusivamente su documenti materiali già esistenti e in possesso della Pubblica Amministrazione. Il Comune non è tenuto a elaborare dati o creare documenti nuovi per rispondere al privato. Ove la documentazione è solo "supposta" dal privato ma non è ancora venuta ad esistenza (es. verbali di una gara non ancora iniziata), l'istanza è giuridicamente impossibile . Onere della Prova: Chi deve dimostrare cosa? Possiamo quindi concludere secondo il Consiglio di Stato (sent. 9622/23), l'onere della prova segue regole precise: Al Privato: Spetta l'onere di dimostrare che il documento esiste (o è ragionevolmente detenuto dall'ente). Non bastano congetture o sospetti; servono indizi concreti. Alla P.A.: Basta dichiarare l' inesistenza dell'atto. Tale dichiarazione gode di una presunzione di veridicità: il giudice non può ordinare l'esibizione di un atto che l'ente afferma di non avere, poiché la sentenza sarebbe ineseguibile ( ad impossibilia nemo tenetur ). Prima di proporre una istanza di accesso agli atti è bene quindi accertarsi che gli atti esistano e non siano solo "ipotizzati" leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso il cumulo delle riserve e l’efficacia dei titoli di preferenza
Concorso: il cumulo delle riserve e l'efficacia dei titoli di preferenza focalizzata sulla corretta applicazione delle riserve per i volontari delle FF.AA. Lo Scorrimento di Graduatoria, la Riserva e la Preferenza La fattispecie in esame è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). È necessario distinguere tra: 1) Titolo di Preferenza che Opera esclusivamente a parità di punteggio (merito), determinando la precedenza del candidato prioritario. 2) Riserva di Posti (30%) che Costituisce un diritto soggettivo alla nomina del riservatario idoneo, indipendentemente dal punteggio assoluto, fino a concorrenza della quota d'obbligo. 3) la frazione di riserva : Secondo l'Art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, se la riserva del 30% non raggiunge l'unità (1 posto), la quota si "cumula" con altri concorsi o future assunzioni nello stesso ente. Il Principio del Cumulo delle Frazioni Il bando di concorso deve recepire correttamente la norma secondo cui, qualora l'applicazione della riserva non determini l'unità (posto intero), la frazione di posto si cumula con le frazioni derivanti da altri concorsi o successivi provvedimenti di assunzione. Il caso di una pluralità di Bandi di concorso per la stessa amministrazione La pubblicazione contestuale di più bandi impone all'Amministrazione un obbligo di computo unitario. Ove la somma delle frazioni dei due concorsi avesse generato l'unità (1,0), il primo scorrimento utile nella categoria dovrà obbligatoriamente attingere dal riservatario FF.AA. idoneo. Graduato sia scorrimento e dimissioni di un dipendente La Legittimità dello Scorrimento per Dimissioni La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14/2011 e successive) ha chiarito che lo scorrimento di graduatoria non è una nuova procedura, ma la prosecuzione dell'originaria. Di conseguenza i vincoli di riserva operano anche sugli scorrimenti per posti resisi vacanti successivamente (es. dimissioni) e L'Amministrazione non può ignorare il "credito" di riserva maturato se lo scorrimento porta il numero totale di assunti a una cifra che fa scattare l'obbligo matematico della quota del 30%. Scorrimento o nuovo concorso? L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato come nel nostro ordinamento “ si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico Ma aggiunge il CdS: Tuttavia la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non deve essere intesa come assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione diprocedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione: fra dette ipotesi, possono segnalarsi quelle in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, oppure quelle in cui può assumere rilievo l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia..” vediamo ora i profili di Illegittimità e strategia utile verso la Pubblica Amministrazione 1) accesso agli atti concorsuali Diritto di Accesso (L. 241/90) e 2) verifica dell’applicazione della riserva Senza l'esame degli atti, non è possibile verificare se l'Ente abbia correttamente calcolato la quota di riserva o se l'abbia illegittimamente "azzerata". L'omessa pubblicazione della graduatoria comprensiva dei titoli di riserva/preferenza costituisce un vizio di forma e di sostanza . L'atto di nomina del candidato non riservatario, in presenza di un idoneo riservatario e di una quota di riserva colmata dal cumulo, è annullabile per violazione di legge ed eccesso di potere. Appare quindi necessario verificare il prospetto di calcolo delle riserve residue del Comune, per dimostrare che il posto derivante dalle dimissioni doveva, per legge e per bando, essere assegnato alla riserva FF.AA. Leggi gli articoli del blog o contattaci Dove controllare la presenza di riserve? recarsi nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune o dell’Ente. Ma attenzione che non si tratta di un documento unico, ma un incrocio di dati. 1. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) Dotazione organica. 2. delibera di Giunta con Fabbisogno di Personale per l'anno in corso e i successivi. Nel testo della delibera o nelle tabelle allegate, spesso vi é una colonna o una nota dedicata alle "Riserve di legge". In tale sede l’Ente dichiara quanti posti intende coprire tramite concorso e come gestisce le quote d'obbligo (L. 68/99 per disabili e D.Lgs. 66/2010 per militari). 3. Sezione "Bandi di Concorso" Con la clausola sulla riserva, ció significa che il Comune sta gestendo le frazioni in modo unitario per tutti i concorsi dell'anno. 4. Determinazione di indizione: Prima del bando, esiste un atto del Dirigente (la "Determina") che indice il concorso. Spesso in questo documento viene esplicitato il calcolo: ad esempio, "considerato che la frazione residua dai precedenti concorsi è 0,4 e questo concorso genera 0,3...". 5. "Relazione illustrativa" al Piano delle AssunzioniIn alcuni comuni più organizzati, esiste una relazione che spiega come è stato calcolato il contingente delle riserve. Se nel corso dell’anno il Comune ha fatto assunzioni (anche in altri profili), è quasi certo che la somma delle frazioni (0,3 + 0,3 + 0,3 \dots) abbia raggiunto l'unità (1,0). Ove la somma arriva o supera 1,0 il posto dello scorrimento (ad esempio quello per le dimissioni) doveva essere assegnato prioritariamente al titolare della riserva, all’epoca indicata in graduatoria. il Comune o l’Ente è vincolato dal suo stesso Bando e non potrà ignorare detti calcoli Segui la pagina on Line trova il tuo caso o contattaci per una consulenza Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo e concorsi pubblici Avv Aldo Lucarelli
- Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi
Negli ultimi anni, il sistema di pianificazione territoriale delle farmacie sta attraversando una fase di progressiva evoluzione interpretativa. Il tradizionale assetto fondato su confini rigidi e su una lettura formalistica della “zona” assegnata sembra infatti lasciare spazio a un approccio più sostanziale, incentrato sulla funzione del servizio farmaceutico e sull’effettiva tutela dell’utenza. In questo contesto si inserisce la recente pronuncia del Consiglio di Stato , sentenza n. 1111/2026, che ha offerto spunti di riflessione particolarmente rilevanti in materia di sconfinamento tra sedi farmaceutiche. Dal formalismo cartografico alla funzione del servizio Storicamente, la disciplina delle farmacie si è basata sulla pianta organica comunale, con individuazione puntuale delle zone territoriali e vincolo per il titolare di operare esclusivamente all’interno della propria area di pertinenza. Il rispetto del perimetro non aveva solo una valenza organizzativa, ma costituiva un vero e proprio limite legale: il trasferimento di sede, l’apertura di ingressi o vetrine, perfino la collocazione dell’accesso, dovevano rientrare rigorosamente nella zona assegnata. Leggi l’arricolo con i passaggi della sentenza 1111/2026 Consiglio di Stato A ciò si aggiungeva – e continua ad aggiungersi – il vincolo della distanza minima di 200 metri tra farmacie, presidio essenziale per evitare concentrazioni e garantire un’equa distribuzione sul territorio. Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato, pur non abrogando alcun vincolo normativo, sembra però valorizzare un diverso criterio di lettura: non più la mera conformità geometrica al confine cartografico, bensì la verifica sostanziale dell’equilibrio del servizio farmaceutico. Lo “sconfinamento” come questione sostanziale Il punto centrale della pronuncia è la riaffermazione della finalità pubblicistica del sistema: assicurare un’adeguata copertura del servizio in funzione dei bisogni della collettività. In tale prospettiva, il confine di zona non rappresenta un fine in sé, ma uno strumento organizzativo. Ne deriva che uno sconfinamento meramente formale – ad esempio un ingresso che si affacci su una strada tecnicamente ricadente in zona diversa – non è automaticamente illegittimo se non comporta un’alterazione concreta dell’equa distribuzione del servizio o una violazione della distanza minima. Il giudizio si sposta dunque dal piano astratto a quello funzionale: occorre valutare se la nuova collocazione comprometta l’assetto complessivo della rete farmaceutica o produca uno squilibrio significativo tra le sedi. Leggi il blog in diritto farmaceutico I limiti che restano fermi per le Farmacie ed i Comuni È importante sottolineare che la pronuncia non elimina né la zonizzazione né la distanza minima. La programmazione comunale conserva piena rilevanza e la distanza di 200 metri continua a rappresentare un parametro inderogabile. Ciò che muta è l’approccio interpretativo: il rispetto del confine non è più considerato in termini esclusivamente topografici, ma viene inserito in una valutazione più ampia, che tenga conto della funzione del servizio e dell’interesse pubblico alla sua effettiva accessibilità. Implicazioni operative per le Farmacie Le conseguenze pratiche sono significative. Per il titolare che intenda trasferire la sede, la legittimità dell’operazione non dipende più soltanto dalla perfetta coincidenza con il perimetro originario, ma dalla capacità di dimostrare che il nuovo assetto non altera l’equilibrio territoriale. Per la farmacia concorrente che intenda impugnare un trasferimento, non sarà più sufficiente invocare il mero superamento del confine: sarà necessario provare un pregiudizio concreto e uno squilibrio effettivo nella distribuzione del servizio. Il contenzioso, in altre parole, si sposta da una dimensione formale a una sostanziale, con un inevitabile incremento della complessità tecnica delle valutazioni. Le nostre Conclusioni La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato non segna la fine dei confini tra farmacie, ma ne ridimensiona la portata assoluta, riportandoli alla loro funzione originaria di strumenti organizzativi al servizio dell’interesse pubblico. Il sistema resta vincolato alla programmazione territoriale e alla distanza minima, ma l’interpretazione si orienta verso una maggiore attenzione alla concreta distribuzione del servizio e alla tutela dell’utenza. Si tratta di un’evoluzione coerente con la progressiva trasformazione del settore farmaceutico, che tende a privilegiare criteri funzionali rispetto a rigide letture cartografiche, senza però abbandonare le garanzie strutturali poste a presidio dell’equilibrio territoriale. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La decadenza dall’assegnazione della Farmacia per violazione del Concorso Farmacie a distanza di anni
Limpida e solare sentenza datata 2026 sulle note sanzioni di decadenza - annullamento della autorizzazione e quindi della farmacia a seguito delle violazioni del concorso farmacie. Tar Salerno 248/2026 Il tema delle decadenze ed annullamento dell’autorizzazione della farmacia già aperta é stata oggetto di numerosi nostri approfondimenti Leggi pure Farmacie revoca dell’autorizzazione e decadenza É infatti accaduto che gli Enti Regionali avviino la revoca della autorizzazione in auto tutela ovvero un provvedimento con cui “si rimangiano” quanto precedentemente autorizzato in virtù di sopraggiunte valutazioni relative a illegittimità precedenti. Sul punto abbiamo approfondito in numerosi post Leggi pure Farmacie e la decadenza dall’autorizzazione Se non hai tempo leggi Qui la sintesi dell’articolo sul nostro sito specialistico Ma ormai il concorso é concluso quindi perché é importante tale pronuncia? Scopri la risposta nella concisione Veniamo al caso concreto dell giurisprudenza del 2026 che richiama la ricostruzione del Consiglio di Stato del 2024 secondo cui: In effetti, sono pienamente applicabili alla presente vicenda i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, da Consiglio di Stato, V Sez., 24 aprile 2024, n. 3683. Tale pronuncia ha significativamente sottolineato, tra l’altro, quanto segue: “ È incontestato il principio della incompatibilità tra aspirazione alla assegnazione di una delle sedi oggetto di concorso straordinario e cessione della sede già in titolarità – scolpito dalla previsione del bando di concorso (punto 2, comma 6) secondo cui costituiva requisito di partecipazione quello di “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, in relazione al quale la nota 4 prevedeva che “tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede”. … Tale interpretazione è conforme al disposto di cui all’art. 112, comma 3, R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, ai sensi del quale «chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso», aggiungendo al comma successivo che «nel caso di rinuncia l’autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso». Leggi il blog e trova il tuo caso La norma fissa infatti, quale fattispecie generatrice della decadenza della precedente autorizzazione (e della sua conseguente devoluzione ai concorrenti successivi), il consolidamento in capo al concorrente della posizione di assegnatario (per effetto della sua mancata rinuncia, anche per fatto concludente, alla assegnazione della sede oggetto di concorso). Né varrebbe sostenere in senso contrario che il citato art. 112 R.D. n. 1265/1934, nel disporre che la decadenza della precedente autorizzazione si verifica “ottenuta la seconda”, legherebbe la decadenza dalla prima autorizzazione, cioè dalla titolarità della prima farmacia , al conseguimento della seconda autorizzazione, e non, come ritenuto dal giudice di primo grado, alla assegnazione di una seconda sede farmaceutica. Deve infatti osservarsi che, nelle more dell’autorizzazione/apertura della farmacia assegnata all’esito del concorso straordinario, si realizza un effetto di indisponibilità del precedente esercizio farmaceutico, destinato a mettere capo alla decadenza della corrispondente autorizzazione per effetto della acquisizione della nuova: sì che gli eventi che dovessero verificarsi nelle more tra l’assegnazione/accettazione ed autorizzazione/apertura della nuova sede, tali da determinare l’impossibilità di apertura di quest’ultima, rileverebbero come fattispecie risolutiva della assegnazione della sede oggetto di concorso straordinario (coerentemente con il disposto di cui all’art. 11 lett. d) del bando, a mente del quale le sedi non aperte entro sei mesi dalla accettazione sono assegnate secondo la graduatoria ai concorrenti successivi) e, nel contempo, riespansiva del pieno potere dispositivo del titolare della precedente autorizzazione. Del resto, lo stesso art. 112, comma 3, R.D. n. 1265/1934, sebbene faccia discendere l’effetto decadenziale della pregressa autorizzazione dal conseguimento della seconda (“ottenuta la seconda”), fa risalire la fattispecie impeditiva della decadenza alla precedente fase dell’assegnazione (“quando…non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”): così confermando che il “congelamento” della precedente sede farmaceutica, strumentale alla sua riassegnazione ai concorrenti collocatisi in posizione meno favorevole nella graduatoria concorsuale, si verifica fin dalla assegnazione/accettazione, mentre dà luogo alla definitiva dismissione della stessa da parte del suo titolare una volta perfezionatosi il procedimento di rilascio della nuova autorizzazione. Segui la pagina sui social Sul piano strettamente logico «non avrebbe senso consentire la partecipazione al concorso straordinario solo al farmacista rurale che non abbia disposto della farmacia nei dieci anni antecedenti al medesimo concorso, per poi legittimare la cessione dopo la sua conclusione (per effetto della formazione della graduatoria e l’assegnazione/accettazione della sede da parte del farmacista utilmente graduato) e nelle more del procedimento di autorizzazione/apertura: ed invero, se il legislatore (e, nel solco delle sue prescrizioni, l’Ente redattore del bando di concorso) ha ritenuto di precludere il conseguimento del “doppio vantaggio” (la “capitalizzazione della rendita” connessa alla titolarità della farmacia , secondo la chiara terminologia della sentenza appellata, ed il conseguimento di un nuovo esercizio farmaceutico a seguito dell’utile partecipazione al concorso straordinario), è evidente che siffatta ineludibile finalità permane anche nella fase temporale che segue alla conclusione del concorso e prelude alla apertura delle farmacie oggetto di assegnazione sulla base della relativa graduatoria» (Cons. Stato, sez. III, 3 giugno 2019, n. 3681). Scopri il sito dedicato alla Farmacia ed alla Farmacia come impresa La questione è stata, poi, definitivamente chiarita come segue dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 2020. È noto che il concorso straordinario previsto dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 per l’assegnazione delle sedi istituite in base ai nuovi criterî da esso introdotti ha avuto il fine, dichiarato nel comma 1, di «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico» (v. ex plurimis, sulle previsioni dell’art. 11, Cons. Stato, sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085). Leggi pure Farmacie Concorso e la decadenza dall’autorizzazione A tale essenziale fine e, cioè, per favorire anzitutto l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, l’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012 ha previsto espressamente che non possano partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) e, cioè, di farmacia rurale sussidiata e di farmacia soprannumeraria. In altri termini i farmacisti, ivi compresi i farmacisti soci di società titolari di farmacia , già titolari di sede farmaceutica, salve le tassative eccezioni sopra ricordate, non possono partecipare al concorso straordinario. In questa prospettiva si colloca la previsione dell’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, che consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l’assegnazione di farmacia in non più di due Regioni o Province autonome. Il valore del divieto dell’art 112 Rd 1265/1934 Questa regola è perfettamente in sintonia con la generale previsione dell’art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, non abrogata né derogata da alcuna disposizione, nemmeno dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 (che fa espressamente salva, per le persone fisiche, la «conformità alle disposizioni vigenti»), siccome riformulato dalla l. n. 124 del 2017, secondo cui è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona (fisica), con la conseguenza che chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra, ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al Prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Leggi pure Farmacie ed il divieto del cumulo Leggi pure Quando il farmacista che abbia ceduto la propria sede non può partecipare al concorso È quindi chiaro, secondo le regole generali, di cui l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell’alternatività), poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all’una o all’altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali. Leggi pure Farmacie e la decadenza dall’autorizzazione post vendita della sede L’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 non ha inteso derogare alla regola generale dell’art. 112, commi secondo e terzo, del R.D. n. 265 del 1934, di cui costituisce anzi specifica applicazione, ma solo consentire la partecipazione dei candidati, conformemente alle regole generali, in non più di due sedi, con il conseguente obbligo, ancorché non (nuovamente) esplicitato, nel caso di doppia assegnazione, di optare per l’una o per l’altra, obbligo ben noto a tutti i farmacisti persone fisiche, per il generale disposto dell’art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, tuttora vigente, e dell’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991 – anche dopo la riforma del 2017 – che, nel riconoscere come possano essere titolari di farmacia anzitutto le persone fisiche, fa – come detto – salva per le sole persone fisiche la «conformità alle disposizioni vigenti». La ratio dell’art. 112 del R.D. n. 1265 del 1934, T.U . delle leggi sanitarie esprime un principio di carattere generale in tema di gestione di farmacie private, inteso ad evitare conflitti di interesse nonché a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico, di rilievo fondamentale per la tutela del diritto alla salute (oggi sancito dall’art. 32 cost.), la cui validità ed osservanza risulta egualmente necessaria anche con riferimento alle società ed ai soci delle farmacie comunali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 2336). L’ottenimento di due sedi concretizzerebbe un vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato, La logica proconcorrenziale che presiede all’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 giammai potrebbe risolversi in un privilegio per i farmacisti vincitori di sede, ma di una sola sede, all’esito del concorso straordinario. Dunque ne discende che ciò che ai farmacisti candidati al concorso straordinario quali persone fisiche non è consentito singolarmente nemmeno può esserlo cumulativamente, pena altrimenti una inammissibile disparità di trattamento interna agli stessi candidati che partecipino in forma associata anziché singolarmente. Leggi il blog e trova il tuo caso Questo Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha già chiarito comunque che la forma associata non è una realtà giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. Stato, parere n. 69 del 3 gennaio 2018) né un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia , assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte più in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, §§ 20-32). In particolare si è già avuto modo di chiarire che la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569). Occorre quindi sgombrare il campo dell’analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell’insidiosa locuzione giuridica di “gestione associata”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale. Il Cumulo di punteggi Solo ove detto cumulo – previsto dal legislatore, anche in questo caso, per «favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge», con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non già, ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità di ben due farmacie – risulterà fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà all’assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà, poi, l’effettivo problema della gestione della farmacia in forma “collettiva”. La titolarità della farmacia attribuita alla società da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà peraltro «condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia , fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità» (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). In altri termini, e più semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva – v. il già citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 – sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell’art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l’esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia : ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all’esito del concorso straordinario. La risposta è all’evidenza negativa, per le ragioni già dette, ed è quindi irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche. Il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società, prevista dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità o meno della incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società titolare di due farmacie , ma solo se un farmacista persona fisica concorrente possa ottenere/mantenere due sedi all’esito del concorso straordinario. … Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto ” . A chi legge verrebbe in mente una domanda, Ma ormai il concorso é concluso quindi perché é importante tale pronuncia? Perché i provvedimenti di revoca e decadenza possono intervenire anche a distanza di anni sopratutto ove basati sulla scoperta di dichiarazioni dei farmaci in sede di apertura, rivelatesi false o mendaci. Sul lungo leggi pure Farmacie revoca e decadenza dalla Regione Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL
Parliamo di un argomento sconttante nelle grandi città, ovvero la tutela garantita alle farmacie in caso di sfratto dal locale, garantita da una norma di oltre cinquanta anni fa, l'art. 35 della Legge 253 del 1950. Quando è possibile sfrattare una farmacia? Quali sono le tutele di cui gode l'esercizio farmaceutico contro gli sfratti comuni? Quando è applicabile la normativa di settore? Esistono precedenti sul tema della tutela dallo sfratto della Farmacia? La base normativa del provvedimento si rinviene nell’art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253, ai sensi del quale “ Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia ” (la competenza circa il trasferimento delle farmacie è poi passata alle Regioni ai sensi della Legge n. 833 del 1978 e quindi ai Comuni in virtù delle leggi regionali disciplinanti lo specifico settore). Leggi tra o centinaia di casi svolti per farmacie e farmacisti 🧑⚕️ La giurisprudenza amministrativa ha inteso tale disposizione come espressiva di un potere pubblicistico di natura eccezionale, connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio attraverso un numero sufficiente di farmacie a presidio della zona di riferimento; donde la ritenuta legittimità costituzionale della mancata previsione di un limite temporale al provvedimento negativo emesso dalla pubblica amministrazione (Corte Cost. n. 579/1987). L’incidenza di tale potere sul soddisfacimento del diritto del privato locatore già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale, impone un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva da parte dell’amministrazione, che dia conto, sul presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato, dell'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio per irreperibilità di altri locali idonei nella zona di competenza (Tar Umbria, n. 565/99 e n. 539/2001; Tar Bari, n. 3126/2001). Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL Per quanto qui di interesse, il rapporto tra i predetti termini di valutazione - l'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio e l’irreperibilità di altri locali idonei - va meglio chiarito, occorrendo a tal proposito precisare che intento normativo primario è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie ; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto. In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della l. n. 253/1950. Dunque, la verifica della “irreperibilità di altri locali idonei” costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata “impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”: sicché vi è ragione di occuparsi del primo profilo, solo dopo aver accertato la effettiva sussistenza del secondo. Quanto precisato è di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto l’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto rilasciata dall’amministrazione comunale, fonda la propria motivazione su due distinti capisaldi: a) la valutazione di idoneità dei locali b) la localizzazione dell’esercizio “all’interno di una sede farmaceutica promiscua” (ovvero nella sede di altra farmacia). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso, altrimenti contattaci Da quanto sopra, sono elementi da verificare prima di concedere l'inibitoria 1) la presenza di altre farmacie nelal stessa zona in base ad una distanza, ragionevole; 2) il numerod i abitanti della zona di riferimento in relazione alla pianta organica vigente. Blog in diritto farmaceutico Ed infatti precisa il Consiglio di Stato: “tra gli elementi da considerare ai fini del rilascio dell’autorizzazione, infatti, vi sono certamente il numero delle farmacie e il numero degli abitanti." ed ancora seconco la sentenza CdS n. 5581/2017: "Orbene poiché il limite di abitanti per ogni farmacia è stabilito, dall’art. 1, comma 2 l. 2 aprile 1968 n. 475, in 3300, è agevole rilevare come né nella sede della farmacia ricorrente, essendo tale sede promiscua, né in generale nella delegazione, è fondatamente ipotizzabile, a seguito della autorizzazione impugnata, qualsivoglia carenza del servizio farmaceutico”. Deve quindi essere verificata l'eventuale carenza del servizio, che si creerebbe nella zona a seguito dello sfratto della farmacia! Tale elemento è stato di recente valorizzato anche dal Tar Milano n. 171/2026 in una ordinanza cautelare, secondo cui: - il potere esercitato, di cui all’art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253, ha natura eccezionale, essendo connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio Segui la pagina on Line o contattaci - del resto la previsione dell’art. 1 della legge n. 475/1968, per cui “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” individua un parametro di zonizzazione riferito al territorio comunale complessivamente inteso e non un indefettibile bacino di utenza per ciascuna farmacia. Hai un caso? Leggi il blog o contattaci - se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero (conforme T.A.R. Lazio Latina sez. I, 23/08/2019, n. 516; Cons. St. sez. III, 19 settembre 2013 n. 4667); Lo stesso Consiglio di Stato si è, d’altra parte, già espresso nel senso di ravvisare nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell’interesse pubblico all’assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto (Cons. Stato, sez. VI, 3.11.1998, n. 1515). Lo sfratto quindi sarà legittimo ogni volta che - sebbene richiesta l'inibitoria - non si crei una situazione tale da determinare disfunzioni nella continuità del pubblico servizio e la compromissione dell’interesse pubblico prevalente alla erogazione del servizio farmaceutico. Ma quali sono gli accertamenti che deve compiere il Comune? Attività istruttoria della posizione della farmacia, degli abitanti serviti e del servizio ivi necessario. Tale istruttoria ha una rilevanza endoprocedimentale, servente e propedeutica rispetto all’elaborazione dell’atto decisionale conclusivo (pacificamente rientrante, nella materia in esame, nelle competenze del Sindaco - ai sensi dell’art. 1, comma 1), ovvero è finalizzata a predisporre i dati istruttori sulla base dei quali il provvedimento finale dovrà essere assunto : detta relazione funzionale e preparatoria non preclude certamente autonome e più ampie valutazioni da parte dell’organo decidente su tutti i profili oggetto di decisione – siano questi coincidenti o meno con gli specifici ambiti già indagati dal contributo dell’organo istruttorio. La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 579/1987, ha riconosciuto che in tal senso, nella materia che qui interessa, si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa “ alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc. ”. L'ordine professionale dei farmacisti ha competenza in tale procedura inerente lo sfratto? No, a tal proposito si consideri in tal senso che: - l’art. 25 del r.d. 30 settembre 1938 n. 1706, recante approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, richiede il parere dell’ordine dei farmacisti nel caso di trasferimenti di farmacie previsti dai due articoli precedenti; - si tratta di ipotesi che divergono da quella qui in esame perché afferenti al trasferimento della farmacia da una sede ad un'altra e non già al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della medesima sede farmaceutica; - posto che all’autorizzazione allo sfratto non consegue il trasferimento della farmacia da una sede ad un’altra diversa, dovendo semplicemente la farmacia reperire nuovi locali all’interno della stessa sede, stando alla lettera della disposizione, il parere dell’ordine dei farmacisti non può ritenersi necessario; - d’altra parte, il contributo consultivo richiesto all’ordine provinciale dei farmacisti attiene propriamente alla materia della localizzazione delle farmacie di nuova istituzione e mira a fornire ragguagli sulla loro equa distribuzione sul territorio e sulla garanzia dell'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini (art. 2 L. 475/1968). - in quella sede, l’ordine è chiamato ad esprimere il parere a tutela degli interessi della categoria rappresentata, e non come ente istituzionale (si vedano in tal senso Cons. Stato. sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603 e 3 febbraio 2015 n. 528; C.G.A., sez. I, 4 febbraio 2010, n. 102; T.A.R. Palermo, sez. III, 26 gennaio 2016, n. 235); - dunque, tale funzione consultiva, se intesa alla luce degli interessi che essa mira a tutelare, appare apprezzabile in fase di pianificazione, ma non altrettanto in caso di trasferimento per sfratto di un farmacia all’interno di una stessa sede; - infine, la generica incidenza della procedura di sfratto sulla continuità del servizio non può giustificare un’estensione del descritto coinvolgimento consultivo, stante l’assenza di indicazioni normative volte a richiederlo su tutte le questioni variamente afferenti alla regolarità del servizio farmaceutico; Leggi il blog in diritto farmaeutico Prima di chiudere la rassegna è bene precisare che la normativa citata ovvero l'art. 35 della legge 253 del 1950 recita: " Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia " l'autorizzazione prefettizia oggi è sostituita dalla autorizzazione del Sindaco (come nel caso della sentenza CdS 5518/2017 o della Azienda Sanitaria Locale come nel recente caso del Tar Milano 171/2026. Segui la pagina sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la farmacia Avv. Aldo Lucarelli
- La centralità della Mandataria nell'Appalto Integrato: poteri e responsabilità solidale
L'ATI nell'Appalto Integrato: Assetti Organizzativi, Quote e Responsabilità La partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI) a un appalto integrato rappresenta una delle sfide più complesse nel panorama dei contratti pubblici. leggi pure appalto integrato ed ati Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il legislatore ha ridefinito l'equilibrio tra la fase intellettuale della progettazione e quella operativa del cantiere, introducendo una flessibilità organizzativa controbilanciata da un rigoroso sistema di responsabilità solidale. La struttura del raggruppamento e il ruolo del progettista Il primo pilastro per la partecipazione riguarda l'integrazione della competenza tecnica nel team. L'ATI può optare per il modello associativo, in cui il progettista è membro effettivo del raggruppamento, o per il modello del progettista indicato, in cui il professionista rimane un consulente esterno dell'impresa. La centralità della Mandataria nell'Appalto Integrato: poteri e responsabilità solidale Mentre nel primo caso il progettista assume la veste di partner contrattuale con responsabilità diretta verso la Stazione Appaltante, nel secondo il rapporto resta circoscritto alla sfera privatistica con la mandataria. In entrambi i casi, la qualificazione deve essere completa: le imprese devono possedere le attestazioni SOA per i lavori, mentre i progettisti devono dimostrare i requisiti di fatturato e servizi necessari per la redazione del progetto esecutivo. Flessibilità delle quote e autonomia esecutiva Una delle innovazioni più rilevanti è il superamento del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. Oggi le imprese dell'ATI godono di una maggiore autonomia nella distribuzione dei compiti, a condizione che i requisiti di capacità siano complessivamente posseduti e che ogni membro sia qualificato per la parte di prestazione che si impegna a svolgere. In sede di offerta , è tuttavia imperativo dichiarare con precisione la ripartizione dei lavori e dei servizi. Questa trasparenza non è solo un obbligo formale, ma definisce il perimetro dell'impegno di ciascun componente, permettendo alla Stazione Appaltante di monitorare la corretta esecuzione dell'opera. Il Mandato Collettivo Speciale: il motore giuridico dell’ATI Il collante legale di questa complessa struttura è il mandato collettivo speciale con rappresentanza. Attraverso questo atto, le mandanti conferiscono alla mandataria il potere esclusivo di rappresentarle dinnanzi alla Pubblica Amministrazione. Il mandato è un documento strategico che garantisce: L'unicità del rapporto: La mandataria agisce in nome e per conto dell'intero gruppo. L'irrevocabilità dell'impegno: Assicura che la compagine resti unita per tutta la durata dell'appalto. La gestione dei flussi finanziari: Regola la riscossione dei pagamenti e la loro distribuzione interna. Il regime di responsabilità e la tutela dell'appalto Al centro del sistema si pone la responsabilità solidale della mandataria. In quanto capogruppo, essa risponde illimitatamente nei confronti dell'amministrazione per ogni inadempimento del raggruppamento, inclusi gli errori progettuali commessi dai tecnici o i ritardi delle mandanti. segui la pagina sui social Tuttavia, il nuovo Codice introduce meccanismi di salvaguardia: in caso di crisi o perdita dei requisiti di un membro, la mandataria ha la facoltà (e il dovere) di riorganizzare il gruppo o sostituire il componente inadempiente. Questa disciplina mira a preservare il contratto e la realizzazione dell'opera, evitando che le vicende soggettive di una singola impresa paralizzino un investimento pubblico. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacista: Pluri Titolarità e incompatibilità
1. Premessa: titolarità della farmacia e modelli societari A seguito della legge n. 124/2017, la titolarità delle farmacie private può essere assunta non solo da persone fisiche, ma anche da società di persone, società di capitali e cooperative a responsabilità limitata. Il legislatore ha così definitivamente superato il modello esclusivamente professionale, aprendo il settore farmaceutico a una logica imprenditoriale più ampia. I modelli societari adottabili restano quelli tipici del diritto civile: – società di persone (S.n.c. e S.a.s.), caratterizzate da un forte legame tra soci e gestione; – società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), con autonomia patrimoniale perfetta e maggiore impersonalità dell’assetto organizzativo. La scelta del modello societario non è neutra: le incompatibilità previste dalla normativa farmaceutica operano in modo diverso a seconda della forma societaria e del ruolo concretamente svolto dal socio. 2. Oggetto sociale esclusivo e direzione professionale Le società titolari di farmacia devono avere oggetto sociale esclusivo. Anche se oggi i soci possono non essere farmacisti, resta inderogabile l’obbligo che la direzione della farmacia sia affidata a un farmacista abilitato, socio o non socio, responsabile dell’esercizio professionale. 3. La pluri-partecipazione e il limite del 20% I commi 158 e 159 della legge n. 124/2017 hanno eliminato il precedente limite numerico delle quattro farmacie, sostituendolo con il divieto di controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie presenti nella medesima regione o provincia autonoma, ai sensi degli artt. 2359 ss. c.c. Il controllo del rispetto di tale limite è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dotata di poteri di indagine, istruttoria e diffida. 4. Le incompatibilità ex art. 8, legge n. 362/1991 La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile: a) con qualsiasi attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Tali incompatibilità vanno interpretate in modo funzionale e sistematico, secondo la ratio costante della normativa farmaceutica: prevenire conflitti di interesse idonei a incidere sulla tutela della salute pubblica. Titolarità societaria e incompatibilità operativa: i limiti al lavoro del socio in altre farmacie. In tale contesto assume portata dirimente la storica pronuncia del CdS 6137/2023 secondo cui “Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) – si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse, le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse . La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. 5. Incompatibilità con l’attività medica e l’informazione scientifica L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2022 ha chiarito che l’incompatibilità di cui alla lettera a) non riguarda solo i medici persone fisiche, ma si estende anche alle società che esercitano attività sanitaria, come le case di cura. È incompatibile, dunque, la partecipazione in una farmacia da parte di una società che eserciti attività medica, quando ricorrano i presupposti del controllo societario ex art. 2359 c.c., idoneo a fondare una presunzione di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). La giurisprudenza (Cass. n. 4657/2006; Corte cost. n. 275/2003) ha costantemente ribadito che la finalità della norma è evitare la commistione tra chi prescrive e chi dispensa farmaci, anche in chiave preventiva. 6. Incompatibilità con la titolarità o collaborazione in altra farmacia La causa di incompatibilità di cui alla lettera b) è volta a garantire l’esclusività dell’impegno professionale e a prevenire conflitti di interesse. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha chiarito che tale incompatibilità si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria, inclusa quella del socio accomandante, poiché la norma non distingue e mira a prevenire rischi sostanziali, non meramente formali. Non è dunque decisivo il possesso di poteri gestori, ma la potenziale incidenza della partecipazione sull’organizzazione e sul mercato. leggi pure Farmacia Srl quando socio ed amministratore possono convivere Pur tuttavia circola l’idea - sino a prova contraria - che tale partecipazione in “altra farmacia” sia riferito a quelle “società/farmacie” di cui non si é soci, e ciò in ragione del fatto che la pluripartecipazione oggi appare legalmente ammessa. 7. Incompatibilità con rapporti di lavoro pubblico o privato La giurisprudenza (Corte cost. n. 11/2020) ha ridimensionato l’ambito applicativo della lettera c), ritenendo che l’incompatibilità non sia più riferibile ai meri soci di società di capitali, privi di ruoli gestionali o operativi. Nel nuovo assetto normativo, la qualità di farmacista è richiesta solo per la direzione della farmacia, non per la partecipazione al capitale. Ne consegue che il socio “finanziario” di S.r.l. non è automaticamente soggetto all’incompatibilità lavorativa, salvo coinvolgimento concreto nella gestione. Contattaci per un Tuo caso 8. Pluripartecipazione e lavoro nelle farmacie partecipate Ammessa la pluralità di partecipazioni il punto critico si sposta sulla possibile pluralità di impegni presso le farmacie di cui si é soci, con evidenti problematiche di compatibilità legale rispetto della leggi in tema di sviamento della clientela verso i propri soci. Il vero nodo critico riguarda la possibilità per il socio di lavorare professionalmente in più farmacie, soprattutto se insistenti sul medesimo bacino territoriale. Nel diritto societario, il socio di S.r.l. non è soggetto ex lege a un divieto generale di concorrenza. Tuttavia, il rapporto sociale è un contratto e come tale soggetto ai principi di correttezza e buona fede (Trib. Roma 27.1.2023, n. 6118). Condotte formalmente lecite possono divenire illecite se idonee a: – alterare l’equilibrio del rapporto sociale; – abusare della posizione di socio; – collaborare a comportamenti dannosi per la società (Cass. n. 22169/2025). segui la pagina sui social 9. Patti di non concorrenza, statuti e ruoli di fatto I limiti all’attività concorrente del socio possono derivare da: – statuto; – patti parasociali; – ruolo concretamente svolto (amministratore, direttore, amministratore di fatto). Particolare rilievo assume la figura dell’amministratore di fatto, che ricorre anche in assenza di poteri formali, quando vi sia un’influenza continuativa e significativa sulle decisioni sociali (Cons. Stato n. 768/2022; Cass. n. 35218/2025). 10. Il regime aggravato del settore farmaceutico La farmacia è un’impresa commerciale ma anche un presidio sanitario territoriale. Per questo motivo, il diritto farmaceutico applica un livello di attenzione più elevato rispetto al diritto societario ordinario. Nel valutare la legittimità di una collaborazione o di una prestazione professionale, assumono rilievo: – la ripetitività dell’attività; – la riconoscibilità presso il pubblico; – l’idoneità a spostare fidelizzazione della clientela. Anche prestazioni occasionali o consulenziali possono integrare la nozione sostanziale di “collaborazione” ai sensi dell’art. 8, l. 362/1991. assistenza legale in diritto farmaceutico e profili societari 11. Profili disciplinari e conseguenze Accanto alle azioni civili e societarie, nel settore farmaceutico assume particolare rilievo il profilo disciplinare. L’Ordine professionale può intervenire anche in assenza di un danno economico dimostrato, qualora ravvisi violazioni dei principi di correttezza, leale concorrenza o decoro professionale. Le conseguenze possono giungere sino alla sospensione dell’esercizio e, nei casi più gravi, alla decadenza dell’autorizzazione. 12. le Conclusioni La pluri-partecipazione in più farmacie è ormai una realtà consolidata e legittima entro il limite del 20%, la pluri attività invece é qualcosa che in modo silente ed in una zona grigia sta prendendo piede. Il vero terreno di rischio non è la proprietà, ma l’attività lavorativa e il ruolo concretamente svolto. Nel settore farmaceutico, l’equilibrio tra libertà d’impresa, tutela della concorrenza e protezione della salute pubblica è strutturalmente fragile. Il confine tra liceità e illecito non è mai astratto, ma dipende da comportamenti, contesto territoriale e assetto societario. Leggi il blog e rimani aggiornato Prima di assumere incarichi operativi o professionali in più farmacie, è indispensabile una valutazione puntuale dello statuto, dei ruoli effettivi e dell’impatto concorrenziale, nonché un confronto con consulenti e Ordine professionale. Nel diritto farmaceutico, la prudenza non è una scelta: è una necessità. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Contratto di rete tra farmacie limiti ed elusioni
Quali sono i vantaggi del contratto di rete tra farmacie? Quali sono i limiti del contratto di rete nella distribuzione dei farmaci all’ingrosso? Ricadute operative tra vendita e distribuzione. Presunti vantaggi, limiti autorizzativi e rischi sanzionatori quando le scorte della farmacia alimentano il circuito wholesale Il contratto di rete può rappresentare uno strumento efficace per consentire a più farmacie di condividere servizi, capacità negoziale, progetti tecnologici e strategie commerciali, preservando l’autonomia delle singole imprese. La rete, tuttavia, non costituisce un’autorizzazione collettiva. In particolare, non permette alle farmacie aderenti di svolgere attività di distribuzione all’ingrosso utilizzando l’autorizzazione posseduta da una sola impresa capofila. Il confine quindi diventa particolarmente delicato e sottile quando le farmacie della rete operino nel doppio canale, privato e grossista senza una precisa distinzione delle attività. Ma cos’è il contratto di rete? Il contratto di rete è disciplinato dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Attraverso questo accordo più imprese perseguono obiettivi comuni di innovazione e di incremento della competitività, impegnandosi a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni oppure esercitare insieme determinate attività comprese nei rispettivi oggetti sociali. (Problema che nel modo delle farmacie vincolate all’oggetto sociale esclusivo non si pone). Il contratto deve individuare le imprese partecipanti, gli obiettivi strategici, il programma comune, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, la durata, le modalità di adesione e le regole decisionali. Può inoltre prevedere un organo comune e un fondo patrimoniale. La rete può assumere due configurazioni principali: rete-contratto, l’accordo non dà vita a un nuovo soggetto giuridico. Le imprese conservano pienamente la propria individualità, le proprie autorizzazioni, la propria contabilità e la responsabilità per le attività esercitate. L’eventuale capofila o organo comune coordina il programma, ma non assorbe le identità amministrative degli aderenti. E rete-soggetto, invece, la rete può acquisire una propria soggettività giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro delle imprese, in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Anche in questo caso, però, la soggettività giuridica non attribuisce automaticamente autorizzazioni sanitarie o farmaceutiche: qualora la rete-soggetto intenda acquistare, detenere o distribuire medicinali all’ingrosso, deve essere essa stessa titolare dei necessari titoli autorizzativi. A cosa può servire una rete di farmacie? Una rete correttamente strutturata può produrre vantaggi reali. Le farmacie possono condividere sistemi informatici, servizi amministrativi, formazione del personale, comunicazione, attività di marketing, piattaforme per la gestione degli ordini e progetti legati alla farmacia dei servizi. La rete può anche negoziare condizioni economiche comuni con fornitori e produttori, ferma restando la necessità che gli acquisti, le consegne e le fatture siano imputati al soggetto che effettivamente acquista il medicinale e al relativo codice identificativo. Può inoltre coordinare la logistica affidandola a operatori regolarmente autorizzati, programmare i fabbisogni delle farmacie e ridurre duplicazioni e costi organizzativi. Sono proprio la conservazione dell’autonomia dei partecipanti, la condivisione dei costi e l’ampliamento della capacità operativa a costituire le caratteristiche economiche tipiche delle reti d’impresa. Attenzione però tali vantaggi non devono però essere confusi con la possibilità di trasferire liberamente medicinali tra le imprese aderenti. Ed infatti i prodotti farmaceutici, l’appartenenza alla medesima rete non elimina le regole speciali relative ad autorizzazioni, provenienza, destinatari, magazzini e tracciabilità. Rete e distribuzione farmaci 💊 Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 considera distribuzione all’ingrosso qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, con esclusione della fornitura al pubblico. L’attività è subordinata a una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dall’autorità individuata dalla legislazione regionale. (Art 100 d.lgs 219/06) Anche il titolare di una farmacia può esercitare l’attività di grossista, ma soltanto ottenendo l’autorizzazione e rispettando integralmente la disciplina prevista per i distributori. L’autorizzazione non riguarda genericamente un gruppo economico o una rete. È collegata al soggetto autorizzato e a una determinata organizzazione, comprendente tutti quei requisiti indicati dalle norme (art 104 e segg D.lgs 219/06) Ne deriva un principio fondamentale: l’autorizzazione all’ingrosso posseduta da una farmacia aderente alla rete non si estende alle altre farmacie della della rete. L’articolo 104 del D.Lgs. 219/2006 impone al grossista di verificare i titoli del fornitore e di documentare ogni operazione di entrata e uscita. Pertanto, anche il soggetto formalmente autorizzato può trovarsi in una posizione irregolare se alimenta il proprio magazzino wholesale con medicinali provenienti da farmacie che li hanno acquistati e detenuti come operatori al dettaglio. Codice farmacia e codice grossista non sono intercambiabili Il codice identificativo non è una semplice informazione amministrativa da inserire nel documento di trasporto. Serve a identificare il soggetto, il sito logistico e il titolo in forza del quale viene compiuta la movimentazione. A ciascuna sede autorizzata alla distribuzione all’ingrosso viene assegnato un codice da utilizzare nelle operazioni svolte in qualità di distributore. La farmacia al dettaglio dispone invece di un proprio codice, destinato alle attività effettuate nell’esercizio farmaceutico. Il Ministero pubblica gli identificativi dei siti logistici distinguendo, tra l’altro, grossisti, depositari e produttori. Il documento condiviso nel 2016 da Ministero della Salute, AIFA, Regioni e organizzazioni della filiera ha chiarito che: i medicinali acquistati con il codice del grossista devono essere conservati nei magazzini autorizzati all’ingrosso; i medicinali acquistati con il codice della farmacia devono essere conservati nei magazzini della farmacia; le scorte acquistate come farmacia sono destinate alla vendita al pubblico o agli utilizzatori finali; tali scorte non possono essere rivendute a grossisti; quando lo stesso soggetto possiede entrambe le autorizzazioni, il passaggio dal comparto wholesale alla farmacia da essere tracciato con codici distinti e comporta anche il trasferimento fisico nel relativo magazzino. Da quanto sopra deriva che non è quindi possibile usare il codice del grossista capofila per coprire retroattivamente gli acquisti e le detenzioni compiuti dalle altre farmacie. Ma quali sono i presunti vantaggi del modello del contratto di rete tra farmacie? Un sistema nel quale più farmacie collaborino con contratto di rete può presentare, almeno apparentemente, alcuni benefici economici sopratutto ove sia coinvolto un distributore. I vantaggi possono variare dalla monetizzazione delle giacenze eccedenti alla riduzione dei medicinali prossimi alla scadenza ed una maggiore rotazione del magazzino, oltre ad uno sfruttamento di differenze di prezzo o condizioni di acquisto e quindi in sintesi ad una semplificazione dei rapporti con i grossisti acquirenti. Questi vantaggi diventano tuttavia problematici quando derivano proprio dall’assenza, per le farmacie coinvolte, degli oneri che graverebbero su un vero distributore: magazzino autorizzato, responsabile, procedure GDP, sistema documentale, verifiche sui clienti e fornitori, ispezioni e tracciabilità wholesale. In questo caso, più che di efficienza della rete, si potrebbe parlare di arbitraggio regolatorio: le farmacie beneficiano della disponibilità del canale retail, ma utilizzano le relative scorte per alimentare il mercato all’ingrosso senza sostenere i costi e le responsabilità dell’autorizzazione. Un contratto di rete mal gestito o elusivamente gestito, rischia di diventare lo strumento per eludere la dualità dei canali. Il documento istituzionale sulla separazione delle attività evidenzia espressamente che la sovrapposizione dei requisiti di farmacia e grossista determinerebbe un’elusione delle prescrizioni poste a tutela dell’adeguatezza del sistema distributivo. Elusione o violazione diretta? Nel linguaggio comune si parla spesso di “elusione dell’autorizzazione”. Sul piano giuridico, però, occorre distinguere. Si ha una situazione elusiva quando viene utilizzata una forma negoziale formalmente lecita — come il contratto di rete, il mandato o un contratto di servizi — per raggiungere un risultato sostanzialmente incompatibile con una norma imperativa. (Tesi rintracciabile nell’art 1344 cc e Cass Civ 8499/2018 ) Quando invece una farmacia procura, detiene e cede abitualmente medicinali destinati alla successiva rivendita da parte di un grossista, l’autorità potrebbe ravvisare non soltanto un’elusione, ma l’esercizio diretto di un’attività di distribuzione all’ingrosso senza autorizzazione. (Art 147 d.lgs 219/06) La qualificazione dipende dai fatti, nella nostra ipotetica ricostruzione andranno verificate la frequenza delle cessioni, le quantità, la selezione dei prodotti, il margine economico, la provenienza delle scorte, le modalità di fatturazione, le movimentazioni fisiche, e sopratutto i codici utilizzati ed il destinatario finale ed il canale prescelto (art 107 d.lgs 219/06). Un’operazione occasionale non diventa automaticamente lecita, ma la sistematicità, l’organizzazione preventiva e la finalità di rivendita rappresentano indicatori particolarmente significativi. Il contratto di rete non trasforma una cessione in una restituzione Un’altra possibile qualificazione utilizzata nella prassi è quella della “restituzione” o del “rientro” del prodotto. Le linee guida ministeriali sulla tracciabilità definiscono la restituzione come il movimento con cui il destinatario originario fa ritornare il medicinale al mittente, risalendo la precedente catena distributiva. Ogni restituzione deve quindi derivare da un precedente movimento tra gli stessi soggetti giuridici. La farmacia può, per esempio, restituire un prodotto al grossista che glielo aveva fornito, quando ricorrano le condizioni documentali e qualitative previste. Non può invece qualificare come restituzione la vendita a una diversa farmacia-grossista che non era stata il fornitore originario. Il contratto di rete non modifica questa conclusione: l’appartenenza alla stessa rete non rende le imprese un unico soggetto e non fa della capofila il mittente originario di tutte le forniture. Le possibili sanzioni Distribuzione all’ingrosso senza autorizzazione L’articolo 147, comma 4, del D.Lgs. 219/2006 punisce il titolare o il legale rappresentante dell’impresa che inizia l’attività di distribuzione all’ingrosso senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 100. In una rete-contratto, la responsabilità deve essere valutata distintamente per ciascuna farmacia. La circostanza che una sola partecipante sia autorizzata non esclude la possibile responsabilità dei legali rappresentanti delle altre imprese, qualora le rispettive cessioni vengano qualificate come attività all’ingrosso. Come strutturare una rete conforme? Una rete tra farmacie può operare correttamente quando mantenga separati il coordinamento imprenditoriale e le attività soggette ad autorizzazione. Un modello conforme può prevedere che la rete negozi condizioni commerciali comuni, mentre produttore o grossista fatturano e consegnano direttamente i prodotti a ciascuna farmacia, identificata con il relativo codice. La rete può raccogliere e aggregare i fabbisogni, ma l’ordine esecutivo deve individuare chiaramente il compratore, il destinatario, il sito di consegna e il titolo autorizzativo utilizzato. La verifica non dovrebbe limitarsi alla lettura del contratto di rete. Occorre ricostruire concretamente ogni passaggio: Chi acquista la proprietà del medicinale dal primo fornitore? Quale codice viene indicato nell’ordine, nella fattura e nel documento di trasporto? In quale magazzino viene fisicamente ricevuto e conservato il prodotto? Sia chiaro che il contratto di rete è uno strumento legittimo e potenzialmente molto utile per modernizzare l’organizzazione delle farmacie. Può aumentare la capacità negoziale, ridurre i costi e favorire progetti condivisi senza imporre la fusione delle imprese. Lo scopo del presente post é quello di mettere in luce che la “rete” é utile ma non può però essere trasformata in un’autorizzazione ombrello come mezzo elusivo delle richieste autorizzazioni, dualità di codici e di stoccaggio. La valutazione deve essere effettuata sulla realtà dei flussi e non sulla denominazione dei contratti: nel settore farmaceutico, chi acquista, detiene e fornisce il medicinale, il luogo nel quale lo conserva e il codice con cui lo movimenta contano più della veste formale attribuita all’operazione. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per le Farmacie Avv Aldo Lucarelli L’articolo é un caso arduo ed ha carattere informativo generale. Non costituisce consulenza
- Comprare casa con una SRL indebitata: il confine invisibile tra pianificazione e problemi legali
SRL, debiti fiscali e immobili: quando comprare casa può costarti molto più di una rata Gestire una società a responsabilità limitata significa saper distinguere, sempre, tra ciò che è patrimonio della società e ciò che appartiene alla sfera personale di soci e amministratori. Questa distinzione diventa cruciale quando la SRL presenta debiti fiscali e, allo stesso tempo, nasce l’idea di acquistare un immobile: un’abitazione privata, una casa per i figli o l’immobile in cui l’azienda opera. È proprio in questo punto che molti amministratori commettono errori destinati a emergere anni dopo, sotto forma di accertamenti, sanzioni e – nei casi più gravi – responsabilità personali. Il mito del “bancomat societario” Nelle SRL a conduzione familiare è frequente una convinzione sbagliata: se la liquidità è in cassa, può essere usata. In realtà, quando la società utilizza fondi propri per acquistare un bene non funzionale all’attività, soprattutto se intestato al socio o a un familiare, l’operazione viene facilmente riqualificata dal Fisco come distribuzione occulta di utili. Le conseguenze non sono teoriche: tassazione come reddito personale; contributi previdenziali; sanzioni che possono superare l’importo originariamente utilizzato. Debiti fiscali: il confine sottile tra cattiva gestione e responsabilità Il quadro si complica drasticamente se la SRL ha debiti verso l’Erario. In questo scenario, utilizzare liquidità aziendale per finalità private può essere interpretato come una sottrazione di risorse ai creditori pubblici. Se la società entra in crisi o in insolvenza, l’amministratore può essere chiamato a rispondere per: violazione dei doveri di corretta gestione; danno al patrimonio sociale; nei casi più gravi, bancarotta per distrazione. La responsabilità limitata, in questi casi, non è uno scudo assoluto. leggi i post per società ed impresa Il lato societario: l’interesse della SRL viene prima Dal punto di vista societario, l’amministratore è tenuto ad agire nell’interesse esclusivo della società. Ogni uscita di cassa deve essere: coerente con l’oggetto sociale; giustificata economicamente; documentata e deliberata. L’acquisto di un immobile a uso personale, anche se indirettamente finanziato dalla SRL, può configurare: conflitto di interessi; mala gestio; azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. Non è una questione di forma, ma di sostanza giuridica. La falsa scorciatoia del “prestito all’amministratore” Il prestito della società all’amministratore è tecnicamente possibile, ma solo se reale. Serve: un contratto con data certa; un tasso di interesse di mercato; un piano di rientro sostenibile e credibile. In assenza di questi elementi, il prestito viene quasi sempre riqualificato come compenso o utile distribuito, con effetti fiscali e contributivi immediati. hai un tuo caso? Contattaci La rottamazione quinquies: prima mettere in sicurezza, poi investire In presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo, la rottamazione quinquies rappresenta uno strumento fondamentale di pianificazione. La definizione agevolata consente di: eliminare sanzioni e interessi di mora; rateizzare il debito; sospendere azioni esecutive, a condizione di rispettare il piano di pagamento. Ma attenzione: la rottamazione non è un lasciapassare. Effettuare investimenti immobiliari prima di aver regolarizzato la posizione fiscale espone l’amministratore a contestazioni per aver privilegiato altri impieghi di liquidità a discapito dell’Erario. La sequenza corretta è una sola: prima la messa in sicurezza del debito fiscale, poi gli investimenti. Quando l’acquisto dell’immobile è una scelta virtuosa Discorso opposto vale per l’acquisto dell’immobile strumentale in cui la SRL svolge la propria attività. Qui l’operazione è coerente con l’interesse sociale e spesso strategica: ammortamento fiscale del costo; deducibilità delle spese di gestione; rafforzamento patrimoniale della società; miglior rapporto con il sistema bancario. In questo caso, l’immobile non sottrae risorse: le trasforma. Segui la pagina on Line Le nostre Conclusioni: casa, azienda e debiti non si mescolano Se l’obiettivo è soddisfare esigenze personali o familiari, l’unica strada corretta resta la distribuzione regolare degli utili, con il relativo carico fiscale. Se invece l’obiettivo è rafforzare l’impresa, l’acquisto dell’immobile strumentale, dopo aver gestito i debiti fiscali (anche tramite rottamazione quinquies), è spesso la scelta più solida. In materia di SRL, immobili e debiti fiscali, la vera tutela non è l’improvvisazione, ma la pianificazione Tramite una consulenza specifica. Leggi il blog per la tua impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente
La gestione di una farmacia attraverso lo schema della Srl pone spesso il farmacista di fronte a un dilemma giuridico: è possibile essere contemporaneamente socio, amministratore e dipendente della propria società? Se per lungo tempo l'INPS ha guardato con sospetto a queste configurazioni, la recente giurisprudenza, culminata nella sentenza n. 5318/2025, ha tracciato confini chiari, offrendo nuove possibilità anche per le società composte da soli due soci. Il principio di compatibilità: quando il cumulo è ammesso Secondo la Suprema Corte, la posizione di socio di una società di capitali è del tutto compatibile con quella di amministratore, così come la carica di amministratore può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato. Esistono tuttavia dei limiti invalicabili legati alla figura del cosiddetto "socio sovrano". Leggi pure Farmacista unico Socio e amministratore, le criticità Il cumulo è infatti escluso a priori per l'amministratore unico o per il presidente del consiglio di amministrazione che detenga poteri tali da annullare ogni forma di controllo altrui. In questi casi, mancando un'alterità tra chi comanda e chi esegue, il rapporto di lavoro dipendente viene considerato nullo per assenza del vincolo di subordinazione. La novità per le società con due soli soci Uno dei passaggi più significativi della sentenza 5318/2025 riguarda le società a base societaria minima. La Corte ha stabilito che la qualità di socio e amministratore di una società composta da due soli soci, entrambi amministratori, è pienamente compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale. Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente La condizione essenziale è che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell'organo collegiale. In altre parole, se il farmacista opera sotto il controllo del consiglio di amministrazione formato da lui e dal socio paritario, la subordinazione è configurabile, poiché l'organo collegiale esprime una volontà distinta da quella del singolo componente. Mansioni diverse e potere di supremazia Perché il contratto di lavoro dipendente sia considerato valido e resistente alle contestazioni degli enti previdenziali, è necessario accertare in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Il farmacista deve dimostrare di agire non solo come stratega aziendale, ma come operatore tecnico (direttore di farmacia o collaboratore) assoggettato a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci La Cassazione ammonisce però che non bastano elementi formali come l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito o la percezione di una regolare retribuzione mensile. Questi fattori, pur indicativi, non sono sufficienti da soli a dimostrare la subordinazione se manca l'assoggettamento effettivo al potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo amministrativo. Le conseguenze per la gestione della Farmacia Questo orientamento offre una base solida per strutturare correttamente i rapporti di lavoro nelle farmacie gestite in forma societaria. Se il farmacista non è un "dittatore" aziendale ma condivide il potere gestorio con altri soci in un organo collegiale, può legittimamente aspirare allo status di lavoratore dipendente. Leggi pure Farmacia ed Holding e la protezione del patrimonio Ciò comporta vantaggi significativi sia in termini di protezione sociale (accesso alla NASpI e tutele giuslavoristiche) sia in termini di ottimizzazione fiscale per la Srl, che può dedurre il costo del lavoro. È tuttavia fondamentale che i verbali del Consiglio di Amministrazione e l'organizzazione quotidiana della farmacia riflettano questo assetto, documentando che le decisioni operative e il controllo sul personale (incluso il esocio-dipendente) siano frutto di una dialettica collegiale e non di un arbitrio individuale. Va infine precisato che secondo la Giurisprudenza della Cassazione: “…in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanzialè estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio; ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., 17/11/2004, n. 21759) Hai un caso articolato? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Revisione pianta organica ed anni dispari
La revisione della pianta organica delle farmacie tra le istanze del privato farmacista e gli obblighi normativi a cadenza biennale. Vediamo nel dettaglio il problema della revisione della pianta organica da un punto di vista temporale, ovvero Quando é possibile é Quando é obbligatoria, evidenziando che tale procedimento se da un punto di vista Comunale é un obbligo di legge, da un punto di vista privatistico del singolo farmacista é una necessità spesso dettata dai mutamenti demografici e tipografici del territorio. Si pensi infatti a quelle farmacie nate come rurali e poi riassorbite dalla nuova valutazione della topografia territoriale oppure ai nuovi insediamenti che hanno spostato il fulcro demografico del territorio, rendendo gli antichi centri storici Piazze deserte, e zone limitrofe, nuovi poli attrattivi. Leggi il blog e rimani informato Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. In base alla legislazione di settore, dunque, il Comune è tenuto a dar corso ad un'attività amministrativa di ricognizione periodica (biennale), che dovrà concludersi con un atto espresso e motivato, a seconda delle risultanze istruttorie, con contenuto di conferma oppure innovativo rispetto alla situazione preesistente, tale da adeguare alle mutate esigenze d'interesse pubblico la c.d. perimetrazione delle farmacie. Nondimeno, in giurisprudenza si è precisato che l'obbligatorietà è riferita all'attivazione del procedimento e non al suo risultato : tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione (in termini, T.A.R. Napoli Campania Sez. III, 3 aprile 2024, n. 2168). La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere certamente esperito - in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio , proponibile, difatti, non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato ( ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 16 marzo 2023, n.1700). Tanto premesso, è evidente che nessuna inerzia può essere imputata all’Amministrazione all’atto della proposizione del ricorso dal momento che la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari Non sussiste inadempienza dell’amministrazione se non é scaduto il biennio di legge (art 2 L. 475/1968). Possiamo quindi sintetizzare che per la L. n. 475/1968 , il Comune non ha discrezionalità sul se procedere, ma solo sul come (in base ai dati ISTAT), trattati si procedimento amministrativo in cui il Comune deve emettere un atto espresso e motivato , ma attenzione ‼️ L'istruttoria può portare a due scenari: • Conferma: La situazione demografica non giustifica variazioni oppure • Innovazione: Si modifica la perimetrazione delle sedi per rispondere a nuovi flussi demografici (aumenti, diminuzioni o spostamenti qualitativi). In altri post abbiamo parlato dei “rimedi” che il privato può attivare. Ed infatti ove il Comune non avvi il procedimento entro i termini, è possibile impugnare l'inerzia, trattasi di “silenzio inadempimento” ad un obbligo di legge (Tar Napoli 487/2026) Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli























