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  • Esami di maturità ricorsi e diritti degli studenti non diplomati

    Ci viene chiesto di illustrare quale siano le caratteristiche del nuovo esame di maturità, quello conclusivo del secondo ciclo di studi e quali siano i diritti, oltre che i doveri degli studenti ammessi, visto che alcune volte si verificano casi di " non ammissione " all'esame conclusivo o di "non diplomato " all'esito dell'esame. Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Cosa può fare lo studente? Quali sono le norme che regolano il nuovo esame di stato? in via preliminare il punto di inizio è comprendere il motivo della propria mancata ammissione, se si tratta di decifit formativo derivante dagli anni pregressi o di scarsi risultati dell'ultimo anno. Credito Scolastico va tenuto in considerazione che degli ultimi 3 anni analizzati, ovvero il 3°, il 4°, il 5° ha un peso maggiore ed infatti ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'esame di Stato  L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio orale che non è un vero e proprio esame a domande bensì un discorso evolutivo pluri disciplinare avviato sulla base di uno "spunto" che può essere rappresentato anche da una raffigurazione grafica. E così' mentre ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio. Le prove sono corrette sulla base di appositi decreti ministeriali, come il DM 1095/2019 per la prova di Italiano ed il DM 769/2018 per la prova tecnica, con annesse griglie di correzione divise per aree di apprendimento molto dettagliate e la cui valutazione è espressa in 20 esimi, (ai sensi dell'art. 17 co. 6 del d.lgs 62/17) Leggi pure: "Medicina e Chirurgia l'ammissione agli anni successivi al primo" Esami di maturità ricorsi e diritti degli studenti non diplomati : Ogni anno tuttavia è emanata una ordinanza ministeriale organizzativa (per il 2024 è la n. 55) che recependo le indicazioni legislative dispone calendario ed specificità dell'esame. Esami di maturità ricorsi e diritti degli studenti non diplomati La prova orale quindi come detto consiste in un "colloquio" che ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. Leggi pure: "Esami ed i criteri di valutazione delle prove" A tal fine la commissione, tenendo conto anche del curriculum dello studente propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Aspetti da non sottovalutare sono anche i riflessi che in sede di PNRR ha portato il DM 328/2022 in tema di E-Portfolio e attività da curriculum. Oggi quindi la valutazione complessiva di una mancata ammissione e/o di un "mancato diploma" bocciatura, vanno relazionate in un contesto dinamico che deve tener conto della scolastica pregressa e dei principi ispiratori dell'esame di stato in sé considerato. La pluralità di verbali ed incombenze che pesano sulla commissione di esame sono tali da disorientare chi si accinga a valutare l'esame conclusivo del secondo ciclo come un semplice esame di stato, invece deve essere considerato in tutta la sua complessità quale sigillo di un percorso. Hai un quesito o una problematica in tema di concorsi ed esami? Rimedi per l’esame andato male: l’accesso agli atti costituisce il primo passo per conoscere le proprie prove, accanto alle prove però é necessario ottenere i verbali della commissione di esame compreso quelli preliminari che consentono ad un occhio esperto di valutare 🤔 il percorso di avvicinamento seguito dalla commissione di esame sin dal suo insediamento e la correttezza dell’iter seguito. Non sempre é agevole ottenere i verbali in quanto spesso tali atti sono negati sulla base della presenza di dati di 📊 terzi soggetti, ovvero gli altri candidati, per cui la direttrice didattica oppone il diritto di privacy al diritto di ostensione. Esistono rimedi avverso tali ostacoli come una motivazione rafforzata dell’istanza oppure meccanismi di tutela della privacy altrui o ancora meccanismi di informazione dei terzi tali da rendere possibile l’ottenimento dei verbali. Avuta la copia dei verbali é quindi possibile valutare la prova dello studente, il suo percorso, e la legittimità dell’operato della commissione così come la metodologia utilizzata. In ultima ratio sussiste il ricorso al Tar sia in caso di mancata produzione dei documenti di esame che in caso di violazione di legge o eccesso di potere tale da inficiare la validità dell’esame. Consulta il blog o contattaci la valutazione della prova quindi richiede alcuni passaggi tecnici che é bene tenere a mente per poter ottenere un risultato. Contattaci per assistenza 🧑‍🔧 Studio Legale Angelini Lucarelli Concorsi ed Esami Avv. Aldo Lucarelli

  • Nuovi concorsi farmacisti

    Vediamo quali sono i principali requisiti e le caratteristiche dei nuovi concorsi per farmacisti usciti e che si avviano ad uscire nelle varie Regioni Italiane con il nodo del necessario coordinamento della disciplina sui requisiti (per tutti uguali) e delle interpretazioni circa le incompatibilità ed i dividenti. Non perdere tempo scopri il tuo caso nel blog gratuito per farmacisti Non é infatti insolito che una Regione indichi requisiti applicati in modo più stringente rispetto ad altre Regioni più rigide nella interpretazione della stessa norma, elemento questo già accaduto nel precedente concorso straordinario sul tema della doppia partecipazione poi risolto definitivamente da parte della Giustizia Amministrativa. Segui la pagina in diritto farmaceutico con articoli a tema gratuito Facciamo un po’ il punto della situazione sul concorso ordinario che molte regioni si accingono a bandire come l’Emilia Romagna vedendo quali siano le prescrizioni ed i divieti anche alla luce dei nuovi orientamenti che troverete nei vari link. Nel concorso ordinario farmacie, a differenze di quello in fase di conclusione, ovvero straordinario, l'ammissione è riservata a coloro che   Seguici con articoli quotidiani sui social - hanno l'iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; - non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista ; Ed in particolare che non abbiano ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Hai dubbi sul tipo di società o sulla gestione della tua farmacia scopri il sito dedicato all’impresa Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concors o e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia nella sede vinta. L’errore più comune infatti é quello di confondere i requisiti di partecipazione al concorso che devono valere al momento della domanda dai requisiti di apertura che invece devono sussistere al momento dell’autorizzazione all’apertura della nuova sede di farmacia Tale prescrizione su cui molto è stato scritto, concretizza il c.d. divieto del doppio vantaggio, e tende ad evitare che colui che abbia già monetizzato il vantaggio di aver ottenuto una farmacia non acceda ad un nuovo concorso per duplicare tale valore. Ti può interessare: Concorso Ordinario i nuovi divieti precisati dall’Emilia Romagna Diversamente invece, ai sensi dell'art. 112 del Testo unico si deve ritenere ammissibile la partecipazione del titolare di farmacia urbana, precedentemente escluso nel concorso straordinario, che poi sarà tenuto a "rimettere" o meglio " rinunciare" alla prima autorizzazione una volta vinto il concorso ordinario.  Ed infatti l'art. 112 T.U.  prevede espressamente che chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.   Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso. Ti può anche interessare: Farmacisti ed i dubbi più frequenti Solitamente poi i servizi prestati in qualità di  Direttore di farmacia e di Collaboratore di farmacia devono risultare da certificati rilasciati, dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dai Sindaci competenti e/o dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti e/o dalle Regioni o Province autonome; Ti può anche interessare Farmacisti concorsi e divieti Per i farmacisti dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere  nei certificati prodotti deve essere precisata la relativa posizione funzionale. Prima di chiudere una ulteriore precisazione in tema di "concorso ordinario farmacie e soci di società di farmacie" Ed infatti i concorrenti al concorso ordinario che siano attualmente o siano stati soci di società titolare di farmacia  e prestino o abbiano prestato servizio all’interno della farmacia, dovranno indicare, per i corrispondenti periodi, la qualifica di direttore o di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e non quella di titolare  (titolare è la società, non la singola persona fisica), tenendo presente che uno solo dei soci può essere direttore (qualora il direttore sia individuato in uno dei soci). Leggi pure: Farmacisti ed i quesiti quotidiani I concorrenti con periodi di esercizio professionale in qualità di co-titolari di farmacia conseguita a seguito di concorso straordinario, aventi un provvedimento di riconoscimento della titolarità in capo alle singole persone fisiche, dovranno invece indicare la qualifica di titolare. "Maggiorazioni del punteggio - concorso ordinario - farmacie rurali" Ai concorrenti che usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’art. 9 della Legge n. 221 dell’8/03/1968 sarà attribuita una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio attribuito al candidato in relazione all’attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l’attività professionale svolta. Non trovi la risposta? Contattaci Su tale spinoso argomento, leggi pure: "Farmacie, la maggiorazione delle rurali"   Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.                                   Leggi il Blog in diritto farmaceutico Ti può anche interessare: La mancanza dei locali per la nuova farmacia ed il ruolo del Comune Si evidenzia  poi che nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso. Leggi pure: Farmacie ed il divieto di cumulo Non hai trovato la risposta a quello che cercavi? Leggi il BLOG o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli   Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacisti divieti e decadenze

    Proponiamo un articolo riassuntivo sulla annosa vicenda delle preclusioni del concorso farmacie alla luce degli ultimi orientamenti della giustizia amministrativa. Segui la pagina in diritto farmaceutico con articoli a tema gratuito Fin da subito dobbiamo chiarire che una cosa è la decadenza dalla partecipazione al concorso, una cosa invece è la decadenza dell'autorizzazione della Farmacia a seguito dei controlli. Mentre infatti la prima decadenza appartiene alla fase concorsuale post ammissione la seconda ben piu' grave attiene alla decadenza dell'autorizzazione della farmacia già aperta. Leggi pure: "La concorrenza tra farmacisti" Ricordiamo che le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità: a ) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti assegnata ad un altro candidato meglio collocato in graduatoria; b ) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata; c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione; d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle assegnate ma non aperte entro sei mesi dalla data dell’assegnazione, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso, saranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”. Trattasi, dunque, di una fattispecie a formazione progressiva, composta principalmente da due fasi: una prima, concernente l’assegnazione della sede farmaceutica: è una situazione giuridica temporanea, in cui il candidato-vincitore è astrattament e “assegnatario” di una sede farmaceutica (un perimetro delineato sul territorio comunale su cui potenzialmente insisterà l’esercizio farmaceutico, inteso quale concreto esercizio commerciale aperto al pubblico); una seconda, che contempla l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico ed alla titolarità: l’assegnatario ha individuato i locali da adibire ad esercizio farmaceutico (sono stati già verificati i requisiti tecnici ed igienico-sanitari), pertanto, l’Amministrazione regionale emana un provvedimento di natura autorizzatoria all’apertura al pubblico della farmacia e, contestualmente, alla gestione in titolarità della sede farmaceutica che si concretizza materialmente nell’esercizio farmaceutico. Farmacisti divieti e decadenze: Ciò posto, la situazione di incompatibilità deve essere rimossa nel periodo intercorrente tra l’emanazione del provvedimento di assegnazione e quello di autorizzazione all’apertura poiché con quest’ultimo provvedimento viene assegnata la titolarità (titolo ed azienda) della “ farmacia ” (intesa quale unicum composto da “sede farmaceutica” ed esercizio commerciale). Farmacisti divieti e decadenze Atteso che la titolarità della “ farmacia ” non può essere prevista in capo ad una persona fisica che sia già titolare di altra farmacia , dovrà, quindi, procedersi alla rimozione della situazione di incompatibilità ( id est rinuncia alla sede precedentemente ottenuta o della quota societaria) prima dell’autorizzazione all’apertura, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa. Abbiamo chiarito in altri articoli che in caso di farmacia gestita da società di persone, la rinuncia per poter partecipare al concorso è quella che invece entrambi i soci tanto che la sede gestita dovrà essere rinunciata e non ceduta o donata a familiari. Tanto premesso ed alla luce delle richiamate pronunce, la percentuale della quota e/o la durata del possesso della quota, nonché la qualità assunta dal socio all’interno della società, nella specie, di persone, sono fattori ininfluenti : è la cessione della quota che rientra nella fattispecie preclusiva di cui all’art. 12, IV comma della l. n. 475/68 e che, quindi conseguentemente, comporta l’esclusione dal concorso. Leggi pure "Farmacisti trasferimento di quote ed esenzione di imposta" Di contro, la cessione di quota di società titolare di sede farmaceutica avvenuta in epoca antecedente all’assegnazione della sede non rientra nella fattispecie sopra delineata (e cioè la rimozione di una situazione di incompatibilità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione), ma integra la fattispecie preclusiva di cui alla l. 475/1968, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. In altri termini, nel caso in cui la quota sia stata ceduta nei dieci anni antecedenti alla procedura concorsuale o durante la stessa, allora si verifica la fattispecie preclusiva dell’assegnazione. Orbene, il Consiglio di Stato nel 2022 ha precisato che «, è decisiva “la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi” (Consiglio di Stato, cit. n. 6775/2022 ). L’esito di questa operazione dismissiva va verificato confrontando la situazione di partenza del concorrente (socio di società di persona e titolare pro quota di farmacia ) e la sua situazione attuale (assenza di quote), poiché è questo semplice raffronto che restituisce il dato di una pregressa detenzione dell’esercizio farmaceutico che è poi venuta meno e che lo rende non idoneo alla nuova assegnazione». Farmacisti associati stessa sorte É solo il caso di precisare che “In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2.03.2023, n. 1341). Farmacia da concorso e Farmacia acquista nessuna distinzione ai fini del concorso La normativa di settore (cfr. art. 12, IV comma della l. n. 475/68), che statuisce la preclusione decennale per coloro i quali hanno trasferito la titolarità di una sede farmaceutica, non opera, poi, alcuna distinzione in merito alla provenienza della titolarità stessa, né il dato normativo è stato interpretato nel senso escludente della fattispecie di quota societaria acquistata con capitale privato, piuttosto che mediante procedura concorsuale. TAR Napoli 4192/2024. I medesimi organi giurisdizionali hanno, altresì, ben evidenziato la ratio della preclusione decennale di cui alla l. n. 475/68, e cioè quella di evitare un doppio vantaggio economico, nonché di porre un freno alla speculazione economica del servizio farmaceutico. Ne consegue allora che, a prescindere dal titolo di provenienza ( atto di compravendita, atto di cessione di quota societaria, provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione in titolarità di farmacia ) è la stessa cessione della predetta quota che rientra nella fattispecie preclusiva di cui all’art. 12, IV comma della l. n. 475/68 e che, quindi conseguentemente, comporta l’esclusione dal concorso. Ed invero, la preclusione decennale di cui alla l. n. 475/68 vuole evitare proprio il fenomeno della speculazione economica e commerciale del servizio farmaceutico; essa inoltre tende a porre un limite alla compravendita di farmacie bilanciando l’iniziativa economica del privato con la tutela del diritto alla salute della popolazione, che trova nel servizio farmaceutico la sua espressione più vicina al territorio ed ai bisogni quotidiani dei cittadini. Precisamente, «l’obiettivo che si prefigge il comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 474/1968 - richiamato espressamente nel bando agli articoli 2 (requisiti di ammissione), 5 (domanda di partecipazione) e 6 (irricevibilità della domanda) e che impone il divieto di partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di una sede farmaceutica a coloro che hanno ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti la partecipazione al concorso - è quello di conciliare, bilanciandoli, l’interesse privato del titolare dell’esercizio farmaceutico a conseguire un adeguato ritorno economico dalla posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, con quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, evitando la prevalenza di intenti meramente speculativi e commerciali, nel perimetro che la legge assegna alle Regioni». Farmacisti divieti e decadenze: Farmacia e Società di persone Snc e Sas e concorso Quanto alle società di persone costituite ai sensi dell’originario comma 2, secondo periodo, dell’art. 7 della l. 362/91, per il quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”, vige unicamente un regime in base al quale non vi è differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica originariamente consentita) titolare di farmacia ; questa seconda costituisce, invero, essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, pur rilevante nei rapporti interni ed i quelli con i terzi, sicché anche quando organizzata in forma societaria, l’attività di distribuzione farmaceutica continua a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinviene nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento. Ne consegue che in tale fattispecie, in cui la costituzione della società è finalizzata alla sola gestione della farmacia , il diritto di esercizio (assegnazione sede) è pro-quota, in capo ai singoli farmacisti che hanno partecipato al concorso. È allora attuale l’unanime orientamento giurisprudenziale per cui, sebbene i vincitori di un concorso straordinario abbiano la possibilità di gestire in forma associata o societaria un’attività, tuttavia la titolarità della stessa rimane incardinata in capo ai singoli associati i quali soggiacciono agli obblighi stabiliti dalla legge. Ed invero, per tali società (nell’ambito delle quali rientrano, per quanto d’interesse, le società in accomandita semplice s.a.s. e le società in nome collettivo s.n.c., prive di personalità giuridica, distinta dalla persona fisica dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta, ove i soci - invero, solo l’accomandatario per la prima, salvo delega -, rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche con il proprio patrimonio personale), prevalendo, come detto, l’elemento personale intuitus personae , che non consente una cessione della quota senza anche quella della titolarità, vige la stessa ratio di cui all’art 12, comma 4, richiamato, con conseguente applicazione della relativa causa di incompatibilità. E’ evidente, infatti, come visto, che “siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni , in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale , che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l’assetto societario” (da ultimo, T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, 3 gennaio 2022, n. 4). Leggi il blog in diritto farmaceutico Ne consegue, dunque, che “La medesima ratio legis (della causa di esclusione) ricorre … laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dal CdS nella sentenza n. 229/2020)”, nello specifico, “ ritenendosi che la cessione di quote nell’ambito della società di persone, - quale forma di gestione associata che non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, espressione, quindi, di un accordo partecipativo, comportante il solo cumulo dei titoli a fini concorsuali – possa essere ascritta alla fattispecie di cui all’art. 12, comma 4, della l. 47571968, (“il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento”), incorrendosi, dunque, nella causa interdittiva escludente dedotta ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2.03.2023, n. 1341). Farmacisti divieti e decadenze: SAS Farmacista accomandante e divieto Ciò posto, come condivisibilmente già affermato: “In disparte il pur decisivo rilievo per cui le società di persone, tra le quali si annovera la società in accomandita semplice, non possono in alcun modo ottenere la personalità giuridica e, quindi, quel grado di separazione tra i patrimoni della società e della società che caratterizza le società di capitali, ritiene il Collegio che le disposizioni del codice civile applicabil i (articoli 2317 e 2320) ipotizzano proprio la partecipazione del socio accomandante alla gestione della società, estendo a quest’ultimo, nell’ipotesi descritta, la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Leggi pure: "Farmacia SaS ed i contrasti tra i soci" La giurisprudenza ha stabilito che “la qualifica di socio accomandante non esclude di per sé la gestione degli affari in nome dell’azienda” (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 maggio 2020 n. 3137)2” (Cons. di St., sez, III, 19.06.2023, n. 6016). In conclusione il divieto del vincolo dei 10 anni permea l'intera disciplina concorsuale, con i temperamenti che stanno emergendo in fase di edizione dei nuovi concorsi ordinari, si veda a tal proposito quanto accaduto in Emilia Romagna (clicca qui) ove a fronte del divieto dei 10 anni è stato precisato che tale divieto non sarebbe (il condizionale è d'obbligo) in caso di farmacia o quota giunta in successione. Si legge infatti nella determina regionale 1584 di Luglio 24 che la preclusione decennale di cui all’art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso , oppure  quote ricevute, anche indirettamente, per successione  o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità”; Leggi l'articolo sui limiti alla preclusione dei dieci anni Emilia Romagna Tale interpretazione dovrà essere verificata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata in narrativa ed in particolare con quanto assunto dal Tar Napoli nella ultima sentenza sul tema che "sembra" sconfessare tale interpretazione. La disciplina di settore va, cioè, interpretata, oltre che con riferimento al dato letterale, anche in base ad una collocazione sistematica della stessa rispetto al complesso delle disposizioni vigenti in materia e sempre tenendo come riferimento, sotto il profilo teleologico, la  ratio  ad essa sottesa” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 2.03.2023, n. 1341). Peraltro, “Non può quindi dirsi che il farmacista che ha ceduto una quota minoritaria di una S.a.s. sia “ingiustamente ostacolato nel conseguimento di una propria titolarità ” perché il medesimo farmacista, al momento della cessione, era pienamente consapevole delle conseguenze di tale operazione e le ha evidentemente bilanciate con i benefici monetari conseguenti alla cessione; né che egli abbia patito una ingiusta “disparità di trattamento tra soggetti versanti nelle medesime condizioni giuridiche”, poiché è l’elemento di contesto (il concorso straordinario) a connotare di peculiarità la posizione dei concorrenti che consapevolmente ne accettano le regole, nel momento in cui decidono di prendere parte alla selezione” (Cons. di St., sez. III, 19.06.2023, n. 6016). Tanto chiarito, la fattispecie all’esame non è riconducibile all’invocata fattispecie di cui all’art. 21 nonies della l. n.241/1990, disciplinante l’annullamento d’ufficio secondo termini ben precisi ovvero entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione,  - con quanto ne consegue in ordine alla decadenza dall’esercizio del potere per l’inutile espiazione del termine perentorio, legislativamente previsto -, quanto alla diversa ipotesi della cd. decadenza accertativa. Ciò posto, “Laddove l'Amministrazione adotti un atto sanzionatorio di c.d. decadenza accertativa e non un atto di annullamento in autotutela,  è inapplicabile il regime regolatorio di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241/1990” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 09/10/2023, n.5457, con la logica conseguenza che non vi è un tempo oltre il quale si può pensare di "averla fatta franca"! Concludiamo quindi affermando che la normativa di settore e la giurisprudenza degli ultimi anni sono al varco dei nuovi concorsi ordinari che dovranno fare i conti con gli orientamenti appena evidenziati e con il rischio per chi non ha seguito le linee guide delineate dalle ASL e dalla giurisprudenza di subire una "decadenza" dell'autorizzazione anche a distanza di anni. Rimane aperta la strada nei concorsi ordinari alla cessione di quote di SRL native e non trasformate da concorso, capitolo questo che dovrà essere ancora sviscerato in quanto sino ad oggi le problematiche si sono focalizzate sui requisiti delle società di persone trasformate in SRL e sulle SRL derivanti dalla gestione associata dei farmacisti da concorso straordinario di cui alla legge 124/2017. Hai un quesito in diritto farmaceutico? Leggi i blog gratuiti oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Scissione Farmacia debiti ed incompatibilità

    Farmacie gestite da società, scissione della società e nascita di nuove entità, profili civili e fiscali dei debiti per fornitori e fisco Segui la pagina in diritto farmaceutico con articoli a tema gratuito Scissione totale o scissione parziale La scissione è un'operazione di carattere straordinario mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l'intero suo patrimonio o una parte di esso attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa ( artt. 2506 e 2506 quater c.c. ). Farmacie e scissione parziale Nella scissione parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto. L'operazione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall' art. 173 T.U.I.R. e, per quanto in questa sede interessa, dai commi 11 , 12 e 13 ove è disposto, che " Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni dell' art. 2506-quater c.c. , comma 1, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell' art. 2501-ter c.c. , nn. 5) e 6), opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. Obblighi tributari nella scissione della farmacia Farmacia scissione debiti ed incompatibilità: Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. Farmacie Scissione e controllo ed accertamenti I controlli , gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie , gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Trova il tuo caso nel blog specialistico Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione". Occorre distinguere gli obblighi tributari gravanti sulla società scissa da quelli gravanti sulla società beneficiaria. Leggi pure Farmacia società di gestione e divieti In caso di scissione parziale , ( leggi qui il post su Farmacie e scissione parziale) in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili ( art. 2506-quater c.c. , comma 3 ), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria. Il D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 15, comma 2 , afferma che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti; Lo stesso comma 12 art. 173 TUIR cit . prevede che "le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie , gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge". Farmacia scissione debiti ed incompatibilità Viene, quindi,estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere, anche con riferimento a tale normativa speciale, la prevalenza rispetto alla norma codicistica di cui al cit. art. 2506-quater c.c. , comma 3 , (cfr Cass. 24.6.2015 n. 13061). Da ultimo gennaio 2024 la cassazione nella ordinanza n. 739 ha precisato il principio secondo cui “ quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale” – “la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018” (Sez. 5, Sentenza n. 3233 del 10/02/2021) Scissione nuova società ed incompatibilità dei farmacisti e della società art. 7 ed 8 legge 362/1991 Prima di chiudere una precauzione in tema di incompatibilità di cui all’8 della legge 362/1991 ed infatti ricordiamo che anche in caso di scissione vale il principio secondo cui la partecipazione alle società (titolari di farmacia) é incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; Chiaro che in caso di scissione un ruolo fondamentale lo avrà lo statuto (oggetto sociale esclusivo per farmacie) e compagine sociale dell nuova entità da comunicare alla Asl/Asp di competenza. Hai un quesito in diritto societario e commerciale per la tua farmacia o la tua impresa? Leggi il blog o contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Proroga del servizio pubblico ed affidamento

    Ci viene chiesto se è possibile che un Ente, Comune o Regione possa prorogare un servizio affidato ad un vincitore di gara in una determinata gara, anche senza il consenso del privato che svolge il servizio e con particolare riguardo alle modalità e prezzi imposti. Il privato che svolge il servizio è obbligato a proseguire in caso di proroga unilaterale alle stese condizioni? Scopri il sito per Appalti Il quesito nasce dai casi - molto frequenti in questo periodo - in cui un servizio affidato durante l'emergenza Covid-19 a determinate condizioni oggi sia prorogato senza gara alle medesime condizioni che appaiono superate ed a volte anche anti-economiche. A tal domanda possiamo rispondere affermando che È illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico , in quanto la norma citata – nel consentire la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19 – presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario. Ed inoltre in tema di danno e responsabilità ed ultra vigenza dell'affidamento Ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultra-vigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta. (CGA 527/2024). Hai un quesito in tema di impresa ed appalti ? segui il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Subappalto e tutela del subappaltatore in caso di concordato

    Nel presente testo affrontiamo il tema della tutela del subappaltore e la tutela nel vecchio come nel nuovo codice gli appalti in caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore. Esiste poi il caso non raro che il subappaltatore chieda la liquidazione delle proprie spettanze in pendenza della procedura di concordato in cui é incorsa l'impresa appaltatrice. Come si rende compatibile la tutela del subappaltatore con la procedura concordatoria dell'appaltatore? Cosa prevede il nuovo codice degli appalti in relazione alla tutela del subappaltatore? Per rispondere a tali quesiti precisiamo sin da subito che la tutela del subappaltatore prima prevista nell'articolo 105 del codice uscente oggi é prevista nell'articolo 119 d.lgs 36/23. Vediamo quindi l'applicazione pratica con le parole della giurisprudenza della tutela del subappaltatore. Ritiene il tribunale di Roma del 2022 che la tutela apprestata al subappaltatore dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale: “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ; in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente” si inquadra nella fattispecie nella delegazione di pagamento ex lege disciplinata dall'art. 1269 c.c. , anche a seguito della previsione introdotta dal citato art. 105 d.lgs. n. 50/2016, (oggi art 119 nuovo codice degli appalti) ritenendosi che tra appaltante e subappaltatore si instauri esclusivamente una delegazione di pagamento ex lege, sullo schema previsto dall'art. 1269 c.c., ossia senza necessità di una espressa delegazione (cfr Trib Bolzano, sent. n. 908/2019; Trib Bologna, sent. n. 2222/21), che, secondo la chiara distinzione espressa dalla Suprema Corte (cfr Cass. n.  676/2020) differisce dalla delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., per effetto della quale “…il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c. è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato”. Precisa la Corte che “la delegazione di debito ha funzione creditoria (delegatio promittendi), aggiungendo un nuovo debitore con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario sì da rafforzare la posizione del creditore delegatario, mentre la delegazione di pagamento ha funzione solutoria (delegatio solvendi), prevedendo che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo anziché dal debitore, senza per ciò solo aumentare gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973 n.676)”. Inquadrato l'obbligo di pagamento posto dall'art. 105 nell'ambito della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., deriva che la committente non si aggiunge al debitore principale con un'obbligazione autonoma, ma il suo intervento è previsto solo in funzione solutoria. Subappalto e Concordato Con riguardo al rapporto tra l'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatrice e la speciale tutela di cui all'art. 105 del codice degli appalti, si ritiene che il pagamento da parte del delegato al delegatario inciderebbe sui principi fondanti la procedura concorsuale, violandone il fondamento: ed infatti, come condivisibilmente motivato da una recente sentenza della Corte di Appello di Milano “applicare l'art.  105 d.lgs. n. 50/2017 a casi come quello in esame, in cui il diritto di credito è sorto e divenuto esigibile prima del deposito della domanda di concordato, significherebbe mettere in discussione l'intero sistema della concorsualità, in quanto verrebbe aperta la strada ad imprevedibili iniziative dei singoli creditori dell'appaltatore, in grado di minare i presupposti di carattere economico e finanziario su cui la proposta di ristrutturazione - presentata in sede di concordatoè fondata. Una soddisfazione extra-concorsuale del fornitore, sia essa diretta o indiretta, si trasformerebbe inevitabilmente in un trattamento preferenziale del suo credito. Il pagamento della stazione appaltante eseguito a beneficio diretto del fornitore dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore violerebbe infatti irrimediabilmente la par condicio creditorum: a fortiori se si tratta di crediti anteriori rispetto al momento in cui si è aperta la procedura concorsuale. Trib Roma 18327/22 Prima di chiudere é opportuno ricordare che il subappaltatore é tutelato nel nuovo codice degli appalti dall'art 119 d.lgs 36/2023 che ha ereditato quanto previsto dall'art 105 del d.lgs 50/2016 uscente a mente del quale La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. Hai un quesito in tema di appalti e procedure amministrative? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Le operazioni inesistenti ed i poteri del fisco

    Quali sono le operazioni inesistenti che possono essere contestate dall'agenzia delle entrate? Cosa rischia il contribuente in caso di operazioni soggettivamente inesistenti? Quali sono le prove che l'agenzia delle entrate usa per definire una operazione inesistente ai fini iva? Quali sono le responsabilità del contribuente per le operazioni iva inesistenti? Su richiesta di un nostro lettore utilizzando la recente giurisprudenza rispondiamo ai quesiti frequenti per chi svolge attività di impresa. In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018, Cass. n. 27555 del 2018, Cass. n. 15369 del 2020). Le operazioni inesistenti ed i poteri del fisco In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, oltre l’alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni (il soggetto formale non è quello reale), che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero «a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente» (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, par. 50). Le operazioni inesistenti ed i poteri del fisco Questa prova può dirsi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice (v. Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; Cass. n. 10414 del 2011; Corte Giust. Kittel, C-439/04; Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11); è sufficiente che gli elementi forniti dall'Amministrazione si riferiscano anche solo ad alcune fatture o circostanze rilevanti per la qualificazione della società interposta come cartiera (quali ad es. la mancanza di sede, la mancanza di iscrizione, l'omesso versamento delle imposte, ...) ovvero a singole indicazioni significativamente riferibili alla sfera di conoscenza o conoscibilità dell'imprenditore, pur escludendo ogni automatismo probatorio o criterio generale predeterminato. L'onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta all'Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in una evasione all'Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare ed afferenti alla sua sfera di azione. Va osservato, in particolare, che (come già sottolineato da Cass. n. 24490 del 2015), se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa dati il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo. Cass 26264/22 Raggiunta tale prova, è quindi onere del contribuente dimostrare - oltre all'effettività del suo interlocutore - la propria buona fede, ossia, mutuando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 21105 del 2017, che non disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale dubbio ovvero, come sopra osservato, a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Hai un quesito? Cerca nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli avv Aldo Lucarelli

  • La sostituzione del progettista nell’appalto integrato

    Varie norme nel tempo hanno disciplinato l’appalto integrato. In particolare: a) l’art. 59 bis d. lgs. n. 50/16 stabiliva che “le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1”; b) l’art. 53 comma 3 d. lgs. n. 163/06 prevedeva che “quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione”; c) nello stesso senso l’art. 92 comma 6 d.p.r. n. 207/10 prescriveva che “i requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione”. Ne deriva che la giurisprudenza formatasi in riferimento al testo delle disposizioni abrogate può essere utilmente richiamata anche in relazione al disposto del vigente art. 44 comma 3 d. lgs. n. 50/16. La sostituzione del progettista nell’appalto integrato In proposito, secondo l’Adunanza Plenaria, “il progettista indicato, nell'accezione e nella terminologia dell'articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea” (A.P. n. 13/2020); L’Adunanza Plenaria ha enunciato il principio in esame per trarne la conseguenza per cui il progettista “indicato” “non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico e che l'avvalimento cosiddetto "a cascata" era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta” (così sempre A.P. n. 13/2020). La conclusione raggiunta dal Supremo Consesso, in punto di qualificazione del progettista “indicato” come professionista esterno che non assume la veste di concorrente, ha, poi, costituito il presupposto da cui ha mosso la giurisprudenza per ammettere la sostituzione del progettista stesso nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo a quest’ultimo, in tutti i casi (in questo senso, tra le altre, CGA n. 276/21, TAR Calabria – Catanzaro n. 1004/23, TAR Lombardia – Milano n. 252/21) o, secondo altro più restrittivo orientamento, nelle sole ipotesi in cui ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta (Cons. Stato n. 9923/22, TAR Lombardia – Milano n. 703/23). Il Tar Lazio 2024 pur condividendo l’opzione ermeneutica che ammette l’astratta sostituibilità del progettista indicato in ragione della qualificazione di tale figura come professionista esterno, ritiene, tuttavia, in adesione all’orientamento più rigoroso, che tale sostituzione sia possibile nelle sole ipotesi in cui ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta, potendosi, in caso contrario, configurare una violazione dei principi generali di par condicio e d’imparzialità i quali precludono la modifica sostanziale dell’offerta anche nel nuovo codice degli appalti (si vedano, tra gli altri, gli artt. 97 comma 2 in tema di sostituzione del componente del raggruppamento, 101 commi 3 e 4, in riferimento ai chiarimenti e correzioni di errori materiali del contenuto dell’offerta, e 104 comma 5 in relazione alla sostituzione dell’ausiliaria). Tar Lazio 134/24 Si può concludere quindi che oggi la sostituzione del progettista “indicato” in sede di aggiudicazione comporterebbe un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta presentata. Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli

  • La gara per la concessione della farmacia

    La gara per la nuova concessione della farmacia impone un rigido assetto di termini e prescrizioni in capo al concessionario, il quale non è sullo stesso piano dell'amministrazione sanitaria nella contrattazione dei tempi. Il concessionario quindi sarà vincolato anche dopo l'aggiudicazione alle scadenze per dire “a cascata” imposte dall'amministrazione sanitaria, e cio' in quanto sussiste il principio del rispetto dei “requisiti di esecuzione” della gara pubblica che non consentono una posizione paritaria e pattizia tra amministrazione sanitaria a privato aggiudicatario, il quale quindi rimarrà vincolato alle tempistiche imposte. E' quanto si ricava dalla recente giurisprudenza in tema di gare pubbliche per concessioni di farmacie. Ed infatti dalla evidenziata natura di requisito di esecuzione del termine di apertura discende, piuttosto, che la dimensione temporale dell’adempimento dovesse necessariamente coincidere con l’intervallo corrente tra l’aggiudicazione e il perfezionamento del contratto, in linea con la consolidata giurisprudenza per cui i requisiti di esecuzione costituiscono, di norma, condizioni per la stipulazione del contratto; con la conseguenza che, se richiesti a tal fine, “la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n.1617)” (Cons. Stato sez. III, 26/10/2023 n. 9255 cit. nonché, tra le molte altre, Cons. Stato sez. III, 16/12/2022, n. 11029; Id. 12/12/2022 n. 10840; Cons. Stato sez. V, 04/10/2022, n. 8481; T.A.R. Piemonte sez. I, 17/07/2020, n. 475). La gara per la concessione della farmacia in ospedale Il silenzio della lex specialis (bando) e delle fonti primarie riguardo al termine di avvio del servizio non osta quindi all’individuazione del limite temporale di approntamento della sede giacché, pure nel difetto di una previsione esplicita, l’interesse pubblico a che l’aggiudicataria disponesse di tutti i mezzi e le dotazioni per l’utile esercizio della farmacia non poteva che attualizzarsi proprio al momento della stipulazione del contratto (cfr., in tema di centri di cottura nei servizi di ristorazione, Cons. Stato, sez. V, 18/12/2017, n. 5929). Diversamente, sarebbe stata sottratta alla ordinaria fase di valutazione dell’offerta la verifica di uno dei suoi elementi costitutivi, con ingiustificata compressione della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V 18/12/2020, n. 8159 e Tar Piemonte n. 105/2024). Ed infatti nella fase dell'esecuzione il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione Concedente ed concessionario vincitore della gara pubblica per la nuova farmacia, non è paritario né pattizio. Sicché la prescrizione del del capitolato -per cui la disponibilità della sede deve includere l’impegno ad espletare “tutti gli interventi, […] eventualmente necessari, […] per ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico”- e il tenore del capitolato in base al quale la disponibilità così descritta deve essere attuata entro la data dell’aggiudicazione- indicano nell’aggiudicazione il titolo fondativo dell’obbligo di dotarsi dei mezzi necessari all’erogazione del servizio e, insieme, il suo termine iniziale di adempimento. Leggi il blog in diritto farmaceutico Inoltre, l'eventuale precisazione presente negli atti di gara che tutti gli interventi devono essere adempiuti “a richiesta del Concedente” esclude ogni assetto pattizio o paritetico, rimettendo modalità e tempi della prestazione all’iniziativa unilaterale dell’amministrazione sanitaria. Conforme Tar Piemonte 105/24. Hai un quesito su appalti concessioni e servizi farmaceutici? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Società Occulta e Società di Fatto e Società Irregolare come individuarle

    Ci viene chiesto di definire le differenze tra Società Occulta (non esteriorizzata all'esterno per motivi di convenienza, si pensi ad una società di tre persone che agisce esternamente come ditta individuale), Società di Fatto, quando una società non formalmente costituita tra due soggetti agisce per l'appunto di fatto come società, e Società irregolare, ovvero una società che non è regolarmente costituita, si pensi ad una SNC non registrata. Si deve precisare che il compito di individuare la società spetta ai soci sui quali grava quindi anche l'onere di procedere in giudizio davanti ad un Tribunale chiamato all'accertamento del rapporto societario. Società Occulta e Società di Fatto e Società Irregolare come individuarle Società Occulta e Società di Fatto e Società Irregolare come individuarle: Sul punto qui in discussione è stato infatti affermato dalla giurisprudenza della Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016). In realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass.. sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395). assistenza in diritto societario ed imprese Il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez. VI, 12 settembre 2016. n. 17925). Ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez. I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez. I, 12 novembre 1984, n. 5691). leggi il blog sui casi svolti e trova il tuo caso È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza della Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva della società occulta consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Appalto integrato e divieti

    L’art. 24 comma 7 d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che la “(…) Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (…)” ed è pertanto relativo alle gare per appalti di lavori, impedendo ai soggetti che hanno svolto la progettazione di lavori pubblici di partecipare al relativo appalto per l’esecuzione dei lavori progettati. Tale disposto normativo è pertanto applicabile solo nel rapporto fra progettazione ed esecuzione dei lavori e non già nel rapporto fra diversi livelli di progettazione, (artt. 23, comma 12, e 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016) Diversi livelli di progettazione: Ed invero l’art. 23 comma 12 prescrive che Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Appalto integrato e divieti Detto disposto normativo esprime un principio generale di “continuità”, della progettazione che può riferirsi anche alla fase precedente del PFTE, laddove l’Amministrazione si sia avvalsa per la relativa predisposizione di un professionista esterno. Ciò si evince anche dalla previsione del nuovo codice, approvato con d.lgs. n. 36 del 2023. Appalto integrato e divieti: nel nuovo codice il principio di continuità della progettazione è ulteriormente valorizzato, essendo a fondamento della previsione contenuta nel comma 8 dell’art. 41 che prevede che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L’affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l’esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l’accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell’attività progettuale svolta in precedenza. Il divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera pubblica ha per contro, secondo la costante giurisprudenza in materia, la duplice funzione di evitare, nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori, che sia «attenuata la valenza pubblicistica della progettazione» di opere pubbliche (così: Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n.3656), e cioè che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi siano sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico, con la predisposizione di progetto da mettere a gara ritagliato “su misura” per quest’ultimo, anziché per l’amministrazione aggiudicatrice, e che la competizione per aggiudicarsi i lavori sia perciò falsata a vantaggio dello stesso operatore (così testualmente Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2333). Detta ratio è alla base anche della previsione del divieto di appalto integrato contenuto nell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016, con salvezza delle eccezioni normativamente indicate. Peraltro occorre rammentare che tale ultimo divieto è stato oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55 del 2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella l. 120 del 2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108 del 2021; va, inoltre, considerato che proprio per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l’affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 del d.l. n. 77 del 2021, convertito nella l. n. 108 del 2021. Appalto integrato e divieti, nel nuovo codice, approvato con d.lgs n. 36 del 2023, il divieto di appalto integrato può dirsi superato nella ricorrenza di presupposti indicati nell’art. 44, con cui si è affidato al legislatore delegato il compito di individuare le “ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta” (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78 del 2022). Ciò posto, il divieto di cui all’art. 24 comma 7 del d.l.gs. n. 50 del 2016 si propone tra l’altro di assicurare le condizioni di indipendenza ed imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie anche affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione dell’appalto; anche sotto questo profilo pertanto lo stesso non è estensibile alla procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. Appalto integrato e divieti: Peraltro, secondo quanto già affermato in giurisprudenza (dal 2006), si tratta di disposizione che, ponendo una presunzione iuris tantum, prevede un’ipotesi tipica di conflitto di interesse tale per cui i progettisti e i titolari di incarichi di supporto alla progettazione non possono di regola essere affidatari degli appalti di esecuzione di lavori, a meno che non dimostrino che “l’esperienza acquisita” non sia (stata) tale da determinare “un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 dicembre 2023 n. 11024), per l’affermazione della presunzione di vantaggio goduta dal progettista, che impone la prova contraria, con “inversione normativa dell’onere della prova”, anche Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853). Leggi pure: Quale sorte per le opere incompiute? La stazione appaltante perciò, quando sussiste una situazione di presunto conflitto di interessi ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, deve ammettere la concorrente alla prova contraria e deve valutare gli elementi addotti dalla medesima, prima di procedere all’esclusione o alla revoca dell’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2020, n. 2333, in riferimento all’analoga disciplina dell’art.90, comma 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006). Hai un quesito tecnico? Sottoponi il tuo caso In sintesi, la predisposizione di un progetto di opera pubblica da parte di un professionista privato non comporta alcun automatismo escludente per il suo concorso all’affidamento dei relativi lavori, ma deve essergli consentito di dimostrare che dalla redazione del progetto a base di gara non gli è derivato alcun vantaggio competitivo, in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria (cui si deve l’inserimento della regola, che risale alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 3 marzo 2005, C-21/03 e 34/03, Fabricom SA; la sua positivizzazione nell’ordinamento giuridico nazionale, con legge 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis - è stata poi indotta dalla necessità di chiudere la procedura di infrazione comunitaria Eu Pilot 4860/13/MARKT avviata nei confronti dell’Italia). In altri termini, se non vi è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all’avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista (Cons. Stato, Comm. spec., parere 3 novembre 2016, n. 2285), vi è nondimeno una presunzione normativa d’incompatibilità che l’interessato deve ribaltare (Cons. Stato, V, n. 5499/2022, cit.). Leggi pure: La risoluzione dell'appalto Può infine aggiungersi che, per le Linee guida Anac n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate con le delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019, secondo quanto previsto nel par. n. 2.2 ai fini della prova ex art. 24 comma 7 d.lgs. 50 del 2016, idonea a superare la predetta presunzione, è “almeno necessario”, in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato, che le stesse informazioni in possesso del progettista siano messe a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti, con la previsione di un termine per la ricezione delle loro offerte idoneo a consentire loro di elaborarle. Secondo quanto di recente precisato (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 511), “La regola è stata condivisa da questa Sezione del Consiglio di Stato, che ha anche ritenuto a tale fine la congruità del termine di 35 giorni (n. 5499/2022)”. Per contro non opera tale divieto (CdS 2012, n. 3656) ove si evidenzia come la ratio del divieto di legge consiste “nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori”, quindi nell’evitare che coincidano le posizioni di progettista e di appaltatore-esecutore dei lavori; rischio, quest’ultimo che non ricorre nei rapporti tra progettazione preliminare e livelli ulteriori di progettazione. CdS 3007/2024. Leggi il blog in appalti ed urbanistica Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Appalti: la responsabilità dell’operatore privato e la rivalsa della Stazione Appaltante

    Il nuovo codice dei contratti pubblici dedica una serie di norme alla responsabilità dell’operatore economico(società/Ati/raggruppamento/consorzio et similia) nelle procedure di affidamento e la conseguente azione di rivalsa da parte della Stazione Appaltante. Vediamo quali sono le principali norme a tutela della condotta illegittima dell’operatore privato: il principio base é posto dall’Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 che prescrive il concetto di reciproca fiducia e quindi: “1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”. Appalti: la responsabilità dell’operatore privato e la rivalsa della Stazione Appaltante Quindi il concetto di buona fede di cui all’Art. 5, d.lgs. n. 36/2023: “1.    Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 2.    Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. Il caso dell’annullamento per ricorso di terzi o in autotutela é prescritto nel comma 3 secondo cui 3.    In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico. Ed ecco quindi il passaggio dell’azione di rivalsa della Stazione appaltante verso l’operatore privato: 4.    Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito”. Ma quali sono le conseguenze pratiche? A tale domanda risponde l’Art. 124, comma 1, c.p.a. Secondo cui “1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”. Quanto alla competenza é opportuno evidenziare che ai sensi dell’Art. 133, comma 1, lett. e-1), c.p.a.:“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: e) le controversie:1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi… Hai un quesito? Leggi gli articoli su Appalti ed Impresa o contattaci per un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto degli Appalti e Responsabilità

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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