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  • Farmacie nuovo concorso ordinario

    La Regione Emilia-Romagna ha indetto un concorso, per titoli ed esame, per la formazione della graduatoria di validità quadriennale che sarà utilizzata per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (art. 6 L.R. 2/2016). Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Saranno altresì assegnate con la presente procedura concorsuale eventuali: • nuove sedi per il privato esercizio risultanti dalle successive revisioni della pianta organica, già transitate dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all’art. 2 comma 2 bis della L 475/1968; • farmacie aggiuntive istituite ai sensi dell’art. 7 della LR 2/2016 non prelazionate dai comuni o non aperte dai comuni entro il termine di legge. Il concorso ordinario farmacie prevede la prova attitudinale. La prova attitudinale è articolata in cento domande a risposta multipla riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il punteggio viene calcolato anche in base ai titoli posseduti. La valutazione dei titoli viene effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994. La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 17.00 di venerdì 19 maggio 2023. Per partecipare al concorso occorre essere iscritti ad un ordine provinciale dei farmacisti ed essere in possesso dei requisiti tra cui non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia nella sede vinta. La graduatoria del concorso ordinario farmacie rimane valida per quattro anni dalla data di avvio del primo interpello. Dieci le sedi disponibili in Emilia Romagna. Attendiamo per conoscere l'esito nelle altre regioni, è interessante tuttavia constatare che la normativa applicata non ha ereditato quasi nulla dal concorso straordinario appena concluso. Leggi il Bando. Blog di diritto farmaceutico Studio Angelini Lucarelli

  • Farmacie, concorso, se recede un associato, decade l'intera associazione...

    Cosa accade nel caso in cui - a causa della lungaggine del concorso straordinario farmacie - un associato inizialmente facente parte della compagine che ha partecipato al concorso, recede dall'associazione? #farmacie #concorso #associati #recesso Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani L'associazione decade dalla procedura concorsuale, senza possibilità di richiamare la normativa in tema di associazione temporanea di imprese, ne procedure amministrative similari. Questa la sintesi delle recenti sentenze sul tema. Ed infatti, nel caso in cui un associato, trovi medio tempore, altro lavoro e decida di non far parte piu' della compagine associativa concorsuale, la Regione dispone l'esclusione dal concorso. Questo è quanto accaduto di recente per mezzo della Regione interessata che ha così risposto agli associati: “a seguito della rinuncia di uno dei componenti, nel caso specifico la dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- anche se non contribuisce in modo sostanziale alla formazione del procedimento finale viene meno quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 1/2012: ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità (vincolo ora triennale ai sensi della legge 124/2017 sulla concorrenza)” e, all’uopo, pure richiamando quanto “ribadito nel parere del Consiglio di Stato n. 69/2018 del 03.01.2018 al punto 21 che recita: la volontà del legislatore è stata quindi diretta a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie, ampliando la platea degli aspiranti. Viene infatti consentita la partecipazione al concorso straordinario anche nella forma della gestione associata, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti. Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata al rispetto di taluni vincoli, che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. I vincitori del concorso che hanno partecipato in gestione associata devono infatti garantire che tale forma di gestione permanga per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia e che la gestione si svolga tra essi su base paritaria … non è consentita l’affermazione che ‘la partecipazione al concorso in forma associata va equiparata a tutti gli effetti ad una associazione temporanea di scopo perché, come dichiarato dal precitato parere al punto 28 ‘parimenti consentire l’ingresso nella costituenda società a qualunque terzo determinerebbe, questa volta in maniera diretta ed immediata, la violazione della normativa speciale sul concorso straordinario, nella parte in cui consente la partecipazione ad alcuni soggetti, escludendone altri”. leggi il blog e trova il tuo caso Sulla base di tali presupposti, con nota del -OMISSIS- la regione ha disposto che “la mancata firma del modulo di accettazione da parte della dr.ssa. -OMISSIS- equivale a rinuncia, pertanto, ai sensi dell’art. 11 del D.. 1/2012 l’associazione …. Decade dall’assegnazione della sede farmaceutica … ed è definitivamente esclusa dal concorso straordinario per sedi farmaceutiche della regione Lazio”. Con tale provvedimento quindi la posizione dell'amministrazione (richiamata e pubblicata in sentenza) è chiara, ed è stata confermata dal Tar Lazio secondo cui: .. in considerazione dell’assorbente considerazione che la candidatura in forma associata -OMISSIS- che ha partecipato al concorso straordinario nella Regione è composta dal referente -OMISSIS- -OMISSIS- e dagli associati -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- e come tale, come risulta anche dal parere n. 69/2018 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 22 dicembre 2017, ai sensi del quale "il vincolo della gestione associata su base paritaria, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisce che – nel corso del triennio - partecipino alla società da essi costituita soggetti estranei alla gestione associata, tra i quali anche farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti ", sicchè la stessa non può essere modificata, al di là dell'apporto di ciascun associato, tranne che per causa morte o incapacità sopravvenuta”. Leggi pure il sito "FarmaDiritto" Siffatti precetti, del resto, sono stati condivisi e fatti propri da questo Tribunale nell’ambito di numerosi pronunciamenti in subiecta materia e, in particolare, proprio da questa Sezione ove, in una fattispecie analoga, è stato affermato “l’accesso alla titolarità delle farmacie, il comma 7 dell’art. 11 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 -convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27- prevede che: “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità” (termine decennale, poi ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, per effetto dell’art. 1, comma 163, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634). Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli in ordine alla gestione (laddove per “gestione” si intende evidentemente “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali”, di un'azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un'impresa pubblica o privata, e non già l’esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio), che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata. … i suddetti principi sono stati ribaditi anche dall'Adunanza Plenaria (sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020) che, in particolare, ha rilevato che "la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (...) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012)" (par. 21.4). Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall'Adunanza Plenaria n. 1/2020 e dalla richiamata giurisprudenza, la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni (T.A.R. Lazio Roma Sez. V 18 gennaio 2023 n. 887). Nella specie, risulta acclarato che l’associazione costituita ai fini della partecipazione al bando di concorso pubblico regionale indetto con determinazione dirigenziale del 1-OMISSIS- e formata dai ricorrenti e la dott.ssa -OMISSIS- ha subito una modificazione soggettiva – in riduzione – per effetto dell’intervenuto recesso di quest’ultima, comprovato dalla sua mancata sottoscrizione dell’atto di accettazione della sede farmaceutica -OMISSIS- conseguita dall’associazione a valle del secondo interpello bandito dalla regione per l’assegnazione delle sedi ancora vacanti. Il recesso di un associato farmacista, si configura quindi come violazione della legge concorsuale ai fini del punteggio. Più precisamente l’associazione composta dai ricorrenti e la dott.ssa -OMISSIS- – intesa nella sua indefettibile inalteralità dal momento della partecipazione al bando di concorso fino allo scadere del triennio successivo all’accettazione della sede assegnata - è chiaramente incorsa nella violazione dell’art. 11 comma 7 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 a norma del quale “ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità” e degli artt. 11 e 12 del bando che ne costituiscono il conseguente precipitato concorsuale i quali prevedono che “le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità: a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata; c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione (art. 11) e che “i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: d) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art 11 lettera c)” (art. 12). Trova il tuo caso nel motore di ricerca E che la normativa del settore concorso farmacie non sia assimilabile al tema delle gare pubbliche, lo ha poi precisato il Tar Lazio e confermato il Consiglio di Stato secondo cui " il ricorso non appare fornito del prescritto fumus atteso che il comma 7 dell’art. 11 del Decreto Crescitalia, che disciplina la conduzione della farmacia conseguita in forma associata nei concorsi straordinari, espressamente condiziona la titolarità della farmacia assegnata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità; che, pertanto, ad un sommario esame proprio della presente fase tale disposizione appare precludere, a fronte della rinuncia di uno dei componenti, il mutamento della compagine associativa, pur a fronte della presenza dei medesimi requisiti (fatta eccezione per il caso di morte o di sopravvenuta incapacità)”. Hai un quesito? Contattaci Siffatto pronunciamento interinale ha quindi registrato la conferma in sede di appello cautelare con ordinanza del 2019, con la quale il Consiglio di Stato ha ravvisato l’assenza del “fumus boni iuris, alla luce del chiaro disposto della norma di cui all’art. 11, comma 7, del D.L. 24.1.2012, che non prevede la possibilità di modifiche della compagine societaria assegnataria di farmacia in esito al concorso straordinario e impone una gestione in tale forma per un periodo di tre anni, senza possibilità di accedere ad una interpretazione che faccia applicazione dei principi generali in materia di contratti pubblici (ad es. l’esimente della forza maggiore, efficienza, economicità, etc.) invocati dall’appellante”. La lex specialis, insomma, è perentoria nell’imporre ai soggetti che abbiano concorso in forma associata e siano risultati assegnatari, in tale forma, della sede farmaceutica, di procedere anche alla relativa gestione economica per un periodo non inferiore a tre anni dalla relativa accettazione ammettendo quali uniche variazioni soggettive il decesso e/o la perdita di requisiti degli associati. Leggi pure "Farmacie, lo scioglimento dell'associazione" Tale possibilità viene, tuttavia, subordinata dal legislatore al rispetto di taluni vincoli in ordine alla gestione (laddove per “gestione” si intende evidentemente “amministrazione o conduzione, con poteri decisionali”, di un'azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un'impresa pubblica o privata, e non già l’esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio), che condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata … Leggi pure "Farmacie Fatturato e Società" I suddetti principi sono stati ribaditi anche dall'Adunanza Plenaria (sentenza n. 1 del 17 gennaio 2020) che, in particolare, ha rilevato che "la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone o di capitali) espressione degli stessi (...) farmacisti vincitori del concorso ed assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del D.L. n. 1/2012)" (par. 21.4). Ne consegue che, come chiaramente espresso sia dalla Commissione Speciale nel parere citato, sia dall'Adunanza Plenaria n. 1/2020 e dalla richiamata giurisprudenza, la disciplina speciale relativa al concorso straordinario prevede necessariamente la gestione associata dei vincitori del concorso che hanno partecipato in associazione, cumulando i rispettivi titoli, per almeno tre anni (cfr. anche T.A.R. Lazio. Roma, Sez. I quater, 8 febbraio 2022, n.1463)” (T.A.R. Lazio Roma Sez V 18 gennaio 2023 n. 887). Leggi pure "nuovo concorso ordinario farmacie" Siffatta disciplina concorsuale, peraltro, ricalca fedelmente la superiore legge istitutiva del concorso straordinario – art. 11 del D.L. 1/2012 – e con essa costituisce un corpus normativo e regolamentare squisitamente settoriale ed eccezionale (sia sotto il profilo della materia che sotto quello temporale), la cui intrinseca natura non ammette l’ingresso di interpretazioni analogiche e/o estensive, peraltro proveniente da ambiti differenti e non equiparabili quale il settore degli affidamenti e/o delle concessioni pubbliche. Hai un quesito? Consulta il blog in diritto farmaceutico E tanto basta ai fini della reiezione del gravame nel quale non è invocabile nemmeno la normativa in tema di "concessione di servizi". (Tar Lazio n. 7211, 887, e 7212). Diritto Farmaceutico e Legislazione Sanitaria Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Topografico il criterio speciale per le Farmacie. Quali limiti?

    Criterio topografico, quindi in deroga alla nota soglia dei 3.300 abitanti per farmacia. La seconda sede con il criterio demografico è prevista con il 50% +1 degli abitanti, e così al raggiungimento di 4950 abitanti. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Ecco quindi che si pone il problema del nostro lettore, nel caso di un comune che abbia 4.600 abitanti, a chi spetterà decidere se richiedere l'istituzione della seconda sede di farmacia? La risposta è agevole, all'amministrazione Comunale, ovvero al centro di interessi della Pubblica Amministrazione maggiormente vicino al cittadino, così' come piu' volte affermato dal Consiglio di Stato, che ha anche sottolineato della ampia discrezionalità nella scelta di tale richiesta. Ecco quindi che il Consiglio Comunale sarà l'organo chiamato a revisionare la pianta organica, ed a valutare il rapporto tra servizio farmaceutico e abitanti del Comune, o della zona/frazione del medesimo Comune, sempre che non vi siano i numeri previsti per la farmacia con il criterio demografico. In caso di contestazione invece spetterà al privato cittadino, ad esempio un concorrente già titolare di farmacia, chiedere la verifica della pianta organica ed il rispetto dei parametri. Home Come anticipato però non è sempre agevole comprendere quali siano le effettive giustificazioni atte a suffragare l'iter motivazionale di una determina che vada ad istituire una seconda sede di farmacia in quei comuni che nel limite dei 12.500 abitanti vogliano utilizzare il criterio in deroga previsto dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie secondo Sei interessato all'argomento? Contattaci Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato quindi su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità ed è pertanto volto a garantire la reale copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole. Ma esistono dei limiti per il Comune nella istituzione di una nuova sede di farmacia con criterio topografico? si esistono e sono nella disponibilità del privato cittadino farmacista che assuma di sentirsi leso dalla irragionevolezza dell'amministrazione. Segui la pagina di Diritto Farmaceutico In proposito è stato infatti ribadito che “le valutazioni attuate in ordine all'applicazione del criterio topografico di cui all'art. 104 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 362 del 1991, rispetto al criterio demografico di cui all'art. 1 della legge n. 362 del 1991, per l'istituzione di una sede farmaceutica, sono squisitamente di opportunità in relazione alle concrete situazioni di fatto e sono riservate alla discrezionalità delle amministrazioni locali, senza che il giudice amministrativo, in sede di legittimità, possa sostituire le proprie valutazioni a quelle da loro espresse, se non fondate su elementi di fatto erronei o travisati, ma non oltre” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374), con la precisazione che “il giudice amministrativo a fronte di valutazioni evidentemente irrazionali o contraddittorie ovvero fondate su elementi di fatto erronei o travisati potrà di certo intervenire perché l'azione amministrativa posta in essere in tali condizioni è illegittima per eccesso di potere, ma non può spingersi oltre e deve lasciare alle amministrazioni competenti il compito di valutare nel merito ed in concreto la ricorrenza dei presupposti di fatto per utilizzare la facoltà di deroga riconosciuta dalla norma qui richiamata” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5106). tanto premesso, non assume rilievo dirimente il contrasto della delibe comunale con i pareri negativi dell’A.S.L. e dell’Ordine dei Farmacisti, i quali - per quanto obbligatori - non assumono portata vincolante. In proposito è stato condivisibilmente affermato che “i pareri previsti dalla normativa in esame conferiscono un apporto conoscitivo e valutativo all'Amministrazione, ma non implicano che la stessa sia chiamata a confutarli se di contrario avviso, sicché la motivazione del provvedimento potrà essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori e travisamento, eventualmente segnalati nel parere, ma non già per il solo fatto che il parere non è stato considerato o confutato” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2017, n. 4946). Il criterio topografico risulta disciplinato dall’art. 104 R.D. 1265/1934 (TULS), così come modificato da ultimo dall'art. 2 della L. 362/1991, a mente del quale l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. 475/1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, salvo il rispetto del limite di distanza (3000 metri fra la farmacia di nuova istituzione e le farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi). Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità e pertanto lo stesso è volto a garantire la copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole. Orbene è stato osservato dal Tar Salerno n. 717/23 che non assumono valide motivazioni quelle relative alla carenza di medici di medicina generale e alla riduzione di CO2. Requisiti della istituzione di una farmacia con criterio topografico: Così come invece andranno valutate e dimostrate motivazioni oggettive quali 1) viabilità, 2) pericolosità del tratto stradale 3) chiusure stagionali delle strade 4) accessibilità alle sedi esistenti e distanza dalle farmacie esistenti 5) frequenza dei mezzi di trasporto. Ove tali requisiti non siano dimostrabili allora il Tar potrà censurare listituzione della sede per eccesso di potere o illogicità manifeata. Possiamo quindi concludere che esistono limiti e rimedi ove l'istituzione di una nuova farmacia comunale con criterio topografico sia irragionevole. Sei interessato all'argomento? Contattaci Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Concorso farmacie, ancora vincolati alla gestione individuale.

    Ci viene chiesto se in caso di vittoria di sede nel concorso ordinario sia possibile aprire la farmacia, una volta autorizzati, nella forma societaria sebbene l'aggiudicazione sia stata individuale. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La risposta è negativa. Ed infatti come nel concorso straordinario, anche in quello ordinario sussiste il divieto di trasferimento nell'arco del triennio dalla autorizzazione e ciò ossequio all'art 12 della legge 475 del 1968, ad avviso del quale: E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmaciadecorsi tre anni dalla conseguita titolarita'. Elemento confermato dall'art 7 comma 8 della legge 362 del 1991. Tale assunto non è smentito dalla normativa civilistica in tema di società ed infatti il titolare che utilizzi lo schermo societario non pone altro che un conferimento in società cosicché da realizzare una condotta traslativa in favore di un ente collettivo o comunque terzo. Tale passaggio quindi deve ritenersi vietato nel triennio dal conseguimento della titolarità. A scanso di equivoci si evidenzia che tale assunto non è sconnessato nemmeno dalla previsione della partecipazione associata nel concorso straordinario, ed infatti i vincitori associati nel concorso straordinario farmacie dovranno utilizzare lo schema societario mantenendo la titolarità per un triennio e configurando ognuno quale titolare di autorizzazione. Non appare infine ammissibile, al fine di non cadere nella trappola degli atti elusivi, nemmeno l'uso di passaggi tali da porre in essere una Srl unipersonale, e ciò in quanto si tratterà pur sempre di conferimenti societari seppure in forma singola. Più difficile da censurare ma pur sempre vietato appare infine il fenomeno della trasformazione da ditta individuale a società anche unipersonale, all'interno del triennio, per le medesime ragioni. La questione appare di primaria importanza nel concorso ordinario farmacie ben più che del concorso straordinario farmacie stante la stragante maggioranza di associazioni vittoriose nel concorso straordinario che hanno reso possibile, seppure con le citate limitazioni, il ricorso immediato alla gestione collettiva societaria della farmacia in ossequio alle disposizioni della legge 124/2017, limitata ai soli membri dell'associazione per un triennio. Hai un quesito? Consulta il blog Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie cessione e prezzo delle quote.

    Sempre più spesso ci viene proposto il quesito in tema tutele in caso di cessione di farmacie o cessione delle quote della società che gestisce la farmacia in relazione agli eventi successi alla cessione. Non hai tempo? corri alle conclusioni Cosa accade all'acquirente che si sia esposto nell'acquisto della Farmacia e che successivamente scopra delle passività della società o delle patologie che modificano il valore dell'azienda? Hai un quesito? Contattaci senza impegno Ci siamo già occupati della questione inerente la cessione delle quote e la cessione dell'intera azienda, e delle conseguenze inerenti l'accertamento fiscale successivo ove dietro alla cessione delle quote si nasconda il trasferimento dell'intera farmacia, sul caso specifico leggi QUI Abbiamo già affrontato piu' volte anche il tema dell'indennità del farmacista uscente, ex art.110 del testo unico, sui modi di determinazione e sulle potenziali conseguenze in caso di mancato pagamento, sul punto leggi QUI Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Oggi invece affrontiamo il tema delle clausole che possono essere inserite in un contratto di cessione di quote o di cessione di farmacia al fine di tutelare l'acquirente per sopravvenienze negative nell'affare, oppure di situazioni che alternino il valore della transazione dal momento dell'accordo al momento del perfezionamento, soprattutto ove la trattativa sia stata lunga, o ancora peggio, come spesso accade, la trattativa sia stata intavolata anni addietro, si pensi alla cessione di farmacie ove l'accordo sia stato raggiunto anni addietro, ad esempio non appena vinta la sede al concorso ordinarinario, ed i cui effetti invece si palesino a distanza del triennio.. "Farmacie e la successione dell'impresa agli eredi" Assume preminente interesse nella pratica dello scambio delle quote societarie quello di determinare il prezzo delle cessioni e di garantire l'acquirente da possibili modifiche del valore delle quote acquistate. Leggi pure "il recesso dell'associato dalla farmacia ed il valore della quota" L'acquirente della partecipazione societaria potrebbe infatti trovarsi esposto a situazioni successive al trasferimento sociale che alterino il valore della società e delle quote, in base ad eventi che trovano la loro giustificazione in fatti passati ma che si manifestano successivamente al trasferimento societario. In tale prospettiva assumono rilievo nell'ambito del contrato di trasferimento quote due tipologie di clausole che possono essere inserite nei contratti e che hanno lo scopo di adattare il prezzo e/o di indennizzare l'acquirente per fatti patologici che siano accaduti dopo il trasferimento delle quote, stiamo parlando delle clausole di aggiustamento del prezzo e delle clausole di indennità. Leggi pure il Blog Tutto Farmacie Ed infatti le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società (società target), le cui partecipazioni siano cedute, "garantisce" una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell'azienda, sicchè lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote - o, più propriamente, sul patrimonio dell'azienda, che è indirettamente l'utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali - cosicchè, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell'integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di "manleva", attraverso la prestazione di un indennizzo. Hai un quesito? Necessiti di un parere? Contattaci Ne consegue che siffatte pattuizioni di "garanzia" (c.d. sale purchase agreement), assunte dal cedente di partecipazioni sociali, in ordine alla situazione patrimoniale o debitoria della società, hanno la funzione di neutralizzare l'incidenza negativa di atti o fatti di gestione compiuti prima del mutamento della compagine sociale. Leggi pure "Farmacia Società e Fallimento" In questa logica esse sono definite come clausole di price adjustment ovvero di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell'acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all'epoca, già verificati, come accade per i debiti di natura tributaria o fiscale (c.d. due diligence), inevitabilmente accertati e quantificati in epoca successiva a quella in cui si è verificato l'omesso o insufficiente versamento, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l'accordo di cessione. A questo punto, occorre rilevare che le clausole di indemnity si distinguono dalle clausole di price adjustment in senso proprio (ossia di "aggiustamento" del prezzo o, più esattamente, di "adeguamento" o "revisione" del prezzo). Siffatte ultime clausole - che operano nel caso di mancata determinazione del prezzo di cessione delle azioni in misura fissa e immutabile (come nel caso di specie, in cui il prezzo è stato stabilito in relazione ad un programma rateale che tiene espressamente conto delle possibili sopravvenienze passive in prospettiva verificabili, ai fini dell'adeguamento al ribasso del corrispettivo della cessione) - costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle azioni, ogni qual volta quest'ultimo rappresenti l'espressione monetaria di un parametro patrimoniale (come il patrimonio netto o posizione finanziaria netta) o reddituale (come il margine operativo lordo - EBITDA) della farmacia (c.d. "valore rilevante"), da calcolarsi alla data del trasferimento della proprietà delle azioni e dell'adempimento delle formalità esecutive del closing (closing date). In tal caso, il prezzo viene inizialmente determinato dalle parti in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto di cessione (signing), sulla base della più aggiornata possibile - rispetto alla data della transazione - situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della Farmacia o delle quote (tenendo conto di una determinata data di "riferimento"); mentre il corrispettivo viene fissato in via definitiva, sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata alla data del closing, e quindi tale da coprire il periodo anteriore a quest'ultima data e successivo alla "data di riferimento". Leggi pure "General Contractor e mandato senza corrispettivo" La (eventuale) differenza positiva o negativa tra il "valore rilevante" della Farmacia alla data di "riferimento" e quello alla data del closing legittima, appunto, l'"aggiustamento" (l'"adeguamento") dell'iniziale prezzo provvisorio e, quindi, la fissazione del prezzo definitivo. Per l'effetto, le clausole di "aggiustamento" del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore rilevante" della Farmacia tra la data di "riferimento" e la data del closing, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto, come nel caso di specie, esclusivamente un adeguamento al ribasso); le seconde (di indennizzo), viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del (solo) venditore (e che si aggiunge, quindi, a quella del prezzo, anche, se del caso, "aggiustato"), da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali. (Cass.9347/2023) Leggi pure "recesso del socio e fallimento della società" E ciò dopo che l'effetto traslativo si è prodotto (con l'alienazione delle azioni a carico del venditore) in esito al finale assetto pecuniario della vicenda (con il pagamento del prezzo, definitivo e non provvisorio, a carico del compratore, ancorato al "valore rilevante"). In sostanza, l'obbligo di indennizzo a carico del venditore è un meccanismo che attiene alla reintegrazione del valore delle azioni acquistate dal compratore, così come diminuito per effetto della difformità tra il "valore rilevante" della farmacia "garantito convenzionalmente" e quello effettivo. Sul piano pratico, siffatta differenza comporta more solito che, in caso di disaccordo tra le parti, la determinazione dell'indennizzo è devoluta al giudice, ordinario come nel caso dell'indennità ex art. 110 oppure ad un arbitro nominato dalle parti. La determinazione del valore delle quote societarie rimessa ad un esperto Ciò non toglie che, in mancanza dell'espresso riferimento alla ponderazione di un "esperto", nel caso di contenzioso giudiziale, la misura del corrispettivo definitivo possa essere stabilita attraverso un'indagine tecnica di natura contabile disposta dal giudice, sulla scorta degli elementi evocati dalla clausola. Conclusione Possiamo quindi concludere che spesso l'accordo di cessione viene concluso in un tempo molto lontano da quello dell'effettivo trasferimento, si pensi a tutti quegli accordi anche riservati, che posticipano la cessione ad un momento successivo, ad esempio al termine del triennio dalla apertura della nuova sede della farmacia avuta a concorso o altre simili date, tali da necessitare nel contratto di clausole che servano a tutelare soprattutto l'acquirente dalle fluttuazioni di valore dell'azienda farmacia o delle quote,ecco quindi che tali clausole così come meccanismi di determinazione del prezzo o delle indennità, saranno vitali nell'ambito del rapporto contrattuale. Hai un quesito tecnico? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Concorso Farmacie, e limiti di età, esiste un modo per oltrepassarlo?

    Ci viene chiesto se è possibile impugnare la clausola di un bando del concorso farmacie che limiti la partecipazione al concorso, in questo caso farmacie, ma tale principio è estendibile anche ad altri ambiti concorsuali. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani In particolare, l'apposizione di un limite di età per partecipare ad un concorso è un elemento che puo' essere contestato da un potenziale candidato? Per rispondere a tale quesito è necessario partire dalla nota differenza tra clausole escludenti e clausole non escludenti di una bando di concorso. Ed infatti secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736), se è vero che l’esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato (la domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l’impugnazione, laddove altrimenti l’operatore del settore sarebbe portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa), è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché il candidato contesti in radice l’indizione della gara ovvero all’inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale. Quindi il quesito si trasforma, ed è opportuno chiedersi, il limite di età di un bando si puo' considerare una clausola escludente? Il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato ragionevolmente individuato: a) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b) nelle regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2001, n. 3); c) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) nelle clausole impositive di obblighi contra ius; f) nei bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; g) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421); ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020 n. 5708)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2093); Ed ecco quindi una risposta, si, il limite di età, non permettendo l'impugnazione puo' essere considerata una clausola escludente, in quanto "esclude" in radice il candidato dalla possibilità di partecipare, a volte senza una effettiva ed oggettiva motivazione. Ed ecco quindi che per consolidata giurisprudenza il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara è legittimato a impugnare tempestivamente clausole del bando che siano “escludenti”, cioè clausole che con assoluta certezza gli precludano la partecipazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; Tuttavia per arrivare alla risposta è necessario valutare un altro aspetto non meno rilevante, ovvero cosa accade se nel tempo necessario ad impugnare il bando dinanzi al TAR, si sia o non si sia proceduto a richiedere anche in via precauzionale una ammissione al concorso. E ciò in quanto, in base alla attuale modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per via telematica, viene impedita tecnicamente “a priori” la presentazione delle domande ai soggetti carenti di alcuno dei requisiti e che, pertanto, il soggetto che assuma di essere stato leso da una causa escludente asseritamente illegittima può presentare domanda soltanto a seguito di un provvedimento giurisdizionale dispositivo della relativa ammissione; (Tar Lazio 7082/23) Ecco quindi che ritenuto che la natura perentoria ed inderogabile del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, previsto dall’art. 4, comma 1°, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, è finalizzata a garantire non soltanto la par condicio tra i partecipanti e la trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche la tutela delle esigenze di scansione e di contenimento dei tempi delle procedure selettive nonché la celere definizione dei concorsi ai fini della assunzione dei vincitori, in modo da garantire, in tempi rapidi, la provvista di personale da parte della P.A, in attuazione di principi riconducibili all’art. 97 della Costituzione e, correlativamente, in modo da garantire ai vincitori la possibilità di ottenere in tempi rapidi il posto di lavoro, in coerente attuazione dei principi rivenienti dall’art. 4 della Costituzione; Ritenuto, pertanto, che risponde a fondamentali esigenze organizzative della P.A. avere contezza dell’avvio di procedimenti giurisdizionali avverso clausole concorsuali escludenti già al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande, in modo da poter stabilire congruamente l’iter selettivo, le date delle prove e tutte le fasi della procedura, ma anche in modo da poter assumere tempestivamente eventuali decisioni in autotutela, ove ritenuto opportuno; Ecco quindi che possiamo concludere che anche in ottemperanza all'orientamento avallato in ambito europeo dalla Corte Giust. Ue, Sez. III, 28 novembre 2018, C-328/17; Corte Costituzionale n. 245 del 22 novembre 2016; e confermato dal Cons. Stato Ad. Plen. 29.1.2003 n.1 e 26.4.2018 n. 4, che affermano importanti principi in relazione alle procedure ad evidenza pubblica ; Rilevata la peculiarità della normativa disciplinante la materia del concorso pubblico per il reclutamento di personale da parte della P.A., in base alla quale: -il termine di legge “perentorio” per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato dall’art. 4, comma 1°, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 in trenta giorni, mentre i termini relativi allo svolgimento delle prove sono fissati dall’art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 ; -la presentazione delle domande ha luogo con modalità esclusivamente on line, attraverso una procedura telematica che impedisce già tecnicamente “a priori” la possibilità concreta di presentare le domande ai soggetti carenti di qualcuno dei requisito previsti; -non sussiste un onere gravoso per la presentazione delle domande; -la normativa processuale, in caso di ricorso giurisdizionale, è soggetta interamente ai termini ordinari; Ritenuto che, anche in base ai principi generali di buona fede e di affidamento, riconducibili agli artt. 1337 e 1338 c.c., il candidato ha l'obbligo dell'attenta disamina del bando e della immediata impugnazione delle clausole del bando ritenute illegittime, in quanto recanti una lesione concreta ed attuale della sua situazione soggettiva, chiaramente ed immediatamente percepibile; Alla luce del quadro normativo complessivo, da interpretare in modo costituzionalmente orientato, che, nella specie, l’indubbio interesse dei ricorrenti ad impugnare la clausola escludente ed a partecipare al concorso de quo imponeva, sul piano processuale, alternativamente : - di presentare istanza in via giurisdizionale ante causam, ai sensi dell’art. 61 cpa, prima della scadenza del termine desumibile dal bando pubblicato al fine di ottenere un provvedimento dispositivo in via provvisoria della ammissione “con riserva” a presentare la domanda di partecipazione al concorso, per poi notificare il ricorso entro i termini previsti; -di notificare il ricorso avverso la clausola escludente del bando entro il termine di scadenza della presentazione della domanda previsto del bando, chiedendo, con annessa istanza cautelare, un provvedimento di ammissione “con riserva” alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo; Ritenuto che, diversamente opinando si arriverebbe ad una dilatazione dei tempi del concorso stesso. Conclusivamente, si è ipotizzabile contestare lo sbarramento del limite di età, sebbene poi la lex specialis, ovvero il bando sarà analizzato dalla giustizia amministrativa, come già emerso in altri casi analoghi citati, pur tuttavia considerando che la contestazione del limite di età è critica che viene rivolta dall'esterno, ovvero da colui che non ha potuto partecipare al concorso, ed ecco quindi che si delinea il problema di mantenere comunque il rispetto dei limiti temporali della presentazione della domanda, e cio' al fine di evitare la decadenza alla partecipazione. Consulta il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso

    Riportiamo interessante, relativo alle farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani "Sono un farmacista, che ha vinto la farmacia in un comune di circa 15.000 abitanti. La nuova sede da aprire si trova in una zona ben servita. I colleghi del Comune, ed in particolare il mio "confinante" virtuale hanno fatto ricorso contro il Comune che ha revocato la delibera che nel 2016 ha modificato la pianta organica delle farmacie. In sintesi il Comune con la revoca ha riportato la situazione alla pianta organica all'epoca del concorso. E' corretto? Mi chiedo, cosa rischio? La pianta organica a cui ho fatto riferimento io è quella del Comune al momento della indizione del concorso, è e rimane valida? E' possibile modificare la pianta organica dopo l'avvio del concorso?" Gentile Lettore, per rispondere a tale quesito è opportuno effettuare qualche precisazione. Se invece non hai tempo corri alle conclusioni. Al riguardo deve richiamarsi in termini generali il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.2.2019 n. 1148, Cons. Stato 6.3.2018 n. 1447; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011; TRGA Trento, sez. unica, n. 174/2018). Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale” (T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; T.A.R. Piemonte sez. I 28-11-2018, n. 1276). Nel caso di specie, la sede della nuova farmacia, veniva inserita nell’allegato della deliberazione della Giunta Regionale del 2012 di approvazione del Bando di Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.L. 1/2012, nonché nello stesso art. 1 del Bando di Concorso, costituendo oggetto del medesimo. Ne consegue che la deliberazione comunale del 2016 che ha modificato la pianta organica a procedimento già avviato con il bando di assegnazione regionale alterando le regole poste dalla lex specialis in violazione dei principi di correttezza, par condicio ed affidamento. L'attività di revoca di detta modifica da parte del Comune, probabilmente su impulso della stessa Regione, deve quindi ritenersi legittima. Farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico all’interno della zona interessata come originariamente individuata nelle Delibere del 2012, e dell’affidamento riposto dal controinteressato all’assegnazione ed all’apertura della sede farmaceutica all’interno di detta zona. Di contro non può considerarsi meritevole di affidamento alcuno l’interesse del farmacista ricorrente, al mantenimento di una situazione che violava la par conditio concorsuale, e su cui gli stessi candidati avevano fatto affidamento. Ecco quindi che la revoca della delibera comunale modificativa della pianta in corso di concorso deve ritenersi legittima, come al pari dovrà ritenersi illegittima una modifica della pianta organica che intervenga nelle more del concorso, almeno ove tali perimetri riguardino le nuove sedi a concorso. Leggi pure: " Farmacie e dispensario, quale confine" Conclusioni Non è legittima la modifica della pianta organica comunale dopo l'indizione del concorso a meno che non si voglia violare la lex specialis. La pianta organica inserita all'atto del concorso è quindi quella su cui fare affidamento. L'eventuale modifica di tale pianta sarà quindi da ritenersi illegittima. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e normativa concorsuale Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacista, quando è possibile opporsi ai provvedimenti comunali

    Per il farmacista quando è possibile - legittimatamente - opporsi a delibere comunali che anche solo indirettamente ledano gli interessi economici? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Per rispondere a tale domanda, anche in tema di apertura di nuove sedi, proponiamo la ricostruzione di alcuni tar. Va rilevato come, secondo condivisa giurisprudenza, la legittimazione è ravvisabile qualora il soggetto sia titolare di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso) (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 04/03/2022, n. 50). Orbene, la collocazione delle farmacie sul territorio è disciplinata dal principio della pianta organica in virtù del quale in ogni Comune viene istituita una sede farmaceutica ogni tremilatrecento abitanti e per ciascuna sede la pianta organica prevede zone specificamente circoscritte e individuate sotto il profilo territoriale. (Tar Napoli 3889/2023) Hai un quesito? Consulta il blog Contattaci per un caso specifico Nello specifico, “Il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all'attuazione di qualsivoglia forma di decentramento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1.09.2021, n. 5691/2021 e n. 945/2023) Farmacista, quando è possibile opporsi ai provvedimenti comunali Ti puo' anche interessare: "Farmacista, quando impugnare la nuova graduatoria" L’altra condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire, è regolata dai seguenti principi: “Sussiste l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 03/09/2013, n. 600). Ne deriva che l’interesse inteso come lesione diretta concreta ed attuale della posizione dei ricorrenti, ulteriore rispetto alla mera legittimazione al ricorso, può ritenersi in re ipsa nella dedotta non economicità delle gestioni in conseguenza della revisione, quindi nel connesso pregiudizio economico, che deve essere opportunatamente contrastato dall'ammministrazione ove rilevato. Da ultimo va rilevato che ove venga instaurato, come nel caso prospettato, l'esistenza di un ricorso pendente di cui si è avuta notizia, intentato da altri farmacisti e si ritenga che da detto procedimento possa derivare un pregiudizio non diretto, si dovrà valutare l'intervento nel procedimento amministrativo esistente, sia ad opponendum che ad adiuvandum rispetto al ricorso di primo grado. (Sui requisiti Adunanza Plen CdS 23/16) Tale problematica è particolarmente sentita ove le informazioni siano pervenute in modo informale, si immagini infatti che per l'alto numero dei controinteressati in detto ricorso, vi sia stata la notifica per pubblici proclami, elemento questo che rende praticamene meno conoscibile un ricorso rispetto a quanto possa accadere in caso di notifica diretta ai controinteressati. Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La busta paga del farmacista

    La normale retribuzione del farmacista è costituita dalle seguenti voci: a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977; b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio; c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente CCNL; d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente CCNL; e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di €10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente , nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario. La busta paga del farmacista La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatte salve le riduzioni progressive per i casi di malattia. Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle. (artt. 57/61 CCNL Farmacie Private). La retribuzione tiene conto dell'inquadramento del farmacista secondo la seguente classificazione: Area quadri in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore. Primo livello super Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super. Primo livello Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Farmacista Collaboratore—Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello. In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità. Secondo livello Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: —contabile con mansioni di concetto; —corrispondente con mansioni di concetto; —magazziniere consegnatario1 con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura. Terzo livello Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: —coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici. Quarto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: —addetto di laboratorio; —cassiere con mansioni d'ordine; —commesso d'ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934); —contabile d'ordine; —magazziniere. Quinto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica —conducente di automezzi; —fattorino interno ed esterno. Sesto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: —addetto alle pulizie; —personale di fatica. La busta paga del farmacista La riforma dei QUADRI - Q1 -Q2 - Q3 La riforma nell'ambito della farmacia dei servizi premia il Farmacista quadro che svolge una attività di gestione di uno specifico settore della farmacia, o nella Farmacia dei servizi ove svolta attività in gestione ed autonomia, ci si riferisce ad esempio alla telemedicina, alla diagnosi di prima istanza et simila. Nonché il responsabile di una pluralità di servizi. Dal 1° novembre 2021 la categoria dei quadri è stata ampliata e suddivisa a sua volta in : - livello Q1, direttore responsabile; - livello Q2, farmacista collaboratore, nell’ambito della “farmacia dei servizi”, con una o più mansioni ricomprese in quelle del rinnovo del CCNL e che possiede specifiche competenze tecnico professionali attestate anche mediante corsi di formazione. - livello Q3, farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio in qualifica. Leggi anche "Il farmacista qualificato" Il livello Quadri2 percepisce il minimo tabellare del livello Qudri3 incrementato di € 70 mensili nonché l'indennità speciale quadri applicabile al liv. Q3. Hai un quesito? Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi

    Questa la conclusione a cui giunge la recente giurisprudenza sul tema del danno da emotrasfusione, dopo aver esaminato le varie ipotesi per concretizzare la data di prescrizione. articoli su malasanità e risarcimenti Ed infatti come di recente sancito dalla Corte di Cassazione 16468 del 2023 in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Incorre, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. n. 24164 del 2019). Ti potrebbe interessare: "Danno biologico, il risarcimento ed il danno permanente" Pertanto, la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: A ciò deve aggiungersi che, in caso di danno da emotrasfusioni, nella maggior parte dei casi il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e non alla data, successiva, della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla l. n. 210 del 1992, art. 4 (in questo senso v. Cass. n. 16217 del 2019; Cass. 10190 del 2022). Leggi pure "Blog Malasanità e risarcimento" Nei casi in cui invece, il soggetto danneggiato non abbia mai presentato domanda di corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, il giudice dovrà accertare l'exordium praescriptionis, tenendo in conto la corretta distribuzione degli oneri probatori, secondo la quale è la parte che eccepisce la prescrizione che ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi (Cass. n. 12182 2021). Ti potrebbe interessare: "Malasanità, errore medico ed errore di diagnosi" Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità. Leggi pure : "Malasanità il danno da emotrasfusione ed il regime della prova" Dovrà anche motivatamente collocare nel tempo il momento di acquisizione di tale consapevolezza. In difetto di ogni espressa informazione medica che espliciti la anche solo possibile riconducibilità causale di una patologia a un fatto della storia clinica passata del paziente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere fino alla morte del paziente. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: Nel caso che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a decorrere, per le ragioni indicate, o che esso non si sia consumato alla morte della vittima, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente patito dalla vittima si trasferisce agli eredi che possono farlo valere iure hereditatis. (cass. 16468/23) Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario - Farmaceutico

  • Impresa agricola e fallimento

    L'impresa agricola al riparo dal fallimento, ma quando si è nell'ambito dell'impresa agricola? Ai sensi dell’art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: le attività agricole cd. in senso proprio di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” di cui al comma 2; le attività agricole cd. connesse di cui al comma 3, ossia “le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, per le quali si deve pertanto accertare in concreto se esse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore stesso. Impresa agricola e fallimento Lla sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 1049/21 e 12215/2012);” “l'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore.”; Impresa agricola e fallimento Le cooperative agricole Ed inoltre, con specifico riguardo alle cooperative agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”, per cui in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purchè con l’apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico . Impresa agricola e fallimento In definitiva quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 2, comma 2.”; Cass. Civ. 831/2018 Contattaci per un quesito tecnico o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacie, e se a concorrere fosse una società?

    Quesito complesso e di difficile interpretazione quello giunto al sito. "E' possibile partecipare ad una assegnazione di farmacia in forma societaria?" Il quesito risulta mal posto nel senso che se si tratta di gara pubblica, bando o asta, come chiaramente di trattativa privata, ben si potrà partecipare in forma societaria, nel senso che sarà la SRL, SPA SNC o SAS o altro a partecipare nelle forme del bando relative alla farmacia azienda. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Si pensi ad esempio all'asta pubblica di una farmacia comunale immessa a gara ove il Comune abbia deciso l'alienazione dell'azienda, oppure una gara pubblica inerente la concessione della gestione farmacia per un periodo di tempo. In tali ipotesi fermo restando l'obbligo di direzione rimesso ad un direttore farmacista, il bando ben potrà ammettere a gara la società avente ad oggetto la gestione della farmacia. Si rammenta solo per citarne alcune che la persona giuridica/società sarà soggetta alle prescrizioni del limiti di proprietà del 20% regionale, all'art. 112 del rd. 1265 del 1934 oltre che alle incompatibilità ex art. 7 della Legge 362/1991 oltre che insussistenza, anche in capo ai soci, dei casi di incompatibilitincompatibilità di cui all art. 7 comma 2, Legge n. 362/1991 secondo i canoni interpretativi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 5 del 14.04.2022, in tema di partecipazione da parte di società che gestiscono case di cura e/o cliniche. Cosa diversa invece in tema di concorso farmacie, ove a partecipare è sempre il farmacista persona fisica a cui successivamente sia concesso dalla lex specialis e dalla normativa nazionale, (L. 124/2017, codice civile e r.d. 1265/1934) gestire in forma societaria o associata societaria, la farmacia. Si badi bene che gestione associata e gestione societaria sono due concetti differenti, accomunati solo di recente dalla prassi gestoria societaria figlia del concorso straordinario farmacie dopo la riforma del 2017 e l'interpretazione data dall'Adunanza Plenaria 69 del 2018. In ogni caso per cio' che concerne il concorso è opportuno precisare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che: - la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi - e non altri - farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012); -- i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell'esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni; Farmacie, e se a concorrere fosse una società? -- tali forme, come chiarito dal Consiglio di Stato sia in sede consultiva (parere n. 69 del 3 gennaio 2018) sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell'art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l'esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, ottenere due sedi all'esito del concorso straordinario; essendo la risposta a tale domanda negativa, per le ragioni già dette, è irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche; -- il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012; -- con riferimento alla mancata previsione del divieto di cumulo nel controverso bando regionale, come in altri bandi in altre regioni, ne è evidente l'infondatezza, perché l'argomento si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui la previsione dell'art. 4 del bando consentirebbe la doppia assegnazione delle sedi, mentre al contrario la previsione del bando altro non è che la riaffermazione di un principio, quello dell'alternatività, che caratterizza a tutt'oggi, indiscutibilmente, il sistema dell'autorizzazione all'apertura della farmacia rilasciata ai farmacisti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che, nel caso del concorso straordinario, per la gestione associata della farmacia venga poi costituita una società, di persone o di capitali, all'esito del concorso straordinario, cui conferire la titolarità dell'esercizio (sulla stessa linea argomentativa e con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame si veda anche Cons. Stato, sez. III, n. 1285 del 2020 e CdS 7155/23). Sperando di aver chiarito i termini della questione! Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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