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- Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica
Portiamo alla attenzione dei lettori una recentissima pronuncia del Tar Bologna del 7 luglio 2025 con cui é stato di affermato che: il comune ha un ampissimo potere discrezionale nella indicazione del numero e della ubicazione delle farmacie Il potere del Tar si limita ad un controllo di arbitrarietà Non é necessario avere un corretto bilanciamento tra zona e numero di residenti in quanto deve essere dato peso alle esigenze anche prospettiche della zona Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L’interesse privato degli “altri” farmacisti di carattere concorrenziale economico é recessivo rispetto alle scelte amministrative volte alla tutela della disponibilità farmaceutica per la popolazione Leggi il blog e rimani aggiornato se non trovi quello che cerchi contattaci Sulla base di tali assunti possiamo affermare che venendo al merito per giurisprudenza pacifica le scelte dell'Amministrazione comunale relative alla localizzazione delle farmacie sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo in presenza di gravi ed evidenti errori di valutazione o irragionevolezza. Tale discrezionalità deve rispondere all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto non solo del numero dei residenti, ma anche di fattori quali la fruizione del servizio, le condizioni ambientali, topografiche e di viabilità, nonché le distanze tra le farmacie. In quest'ottica complessiva, la valutazione sull'accessibilità al servizio farmaceutico deve riferirsi all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di coniugare l'adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti Ciò premesso, la scelta del Comune resistente in merito alla localizzazione della sede X appare adeguatamente e non illogicamente motivata dalle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico. Se è indubbio che l’estensione territoriale della sede sia esigua rispetto alle altre con particolare riferimento alla sede della controinteressata, non di meno la sua collocazione risulta “equilibrata” rispetto alle altre per la migliore copertura del territorio comunale, non potendosi prendere a riferimento il solo elemento dei cittadini residenti specie in un comune a vocazione turistica della riviera, caratterizzato da notevole aumento del bacino d’utenza nel periodo estivo. Non ha dunque rilievo il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica. (Tar Bologna 799/25 Seppure l'Amministrazione comunale, nell'esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, deve tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti, che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374 e Tar Bologna 799/2025). Segui il blog e trova il tuo caso tra quelli svolti Una farmacia ogni 3.300 abitanti non vuol dire che ogni circoscrizione debba avere detto numero. Una sede farmaceutica ogni 3.300 residenti prescritta dall’art. 1 Legge n. 475/1968, ecco cosa ne pensa la giurisprudenza del Tar Catania 686 del 3 marzo 2026 “Sennonché tale impostazione non trova ragionevole aggancio nel dato testuale della norma che, per converso, stabilisce l’indicato rapporto numerico con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede (cfr. Cons. Stato, sez. III, sez. VI, 26 maggio 2023 n. 5200). Segnatamente, stante l’ovvio rilievo che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico, al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione la legge non fissa criteri rigidi (quale l’attribuzione ad ogni farmacia di un numero determinato di abitanti), ma stabilisce quel rapporto con riferimento all’intera popolazione comunale, e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede; rientrando quindi nell’indicata discrezionalità dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone frequentate, per motivi di lavoro, di affari o di svago, anche da chi non vi ha la residenza (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 26 novembre 2013 n. 1625).” Leggi pure “ Concorso farmacie e casi pratici” Si deve poi aggiungere che “ Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo. L'Amministrazione, nell'operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l'interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico ” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026 n. 1054 che richiama Id. 7 maggio 2025, n. 3872). Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli (I principi esposti si trovano nelle sentenze Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2024, n.8346, Id., sez. III, 11 luglio 2018 n. 4231; Id., sez. III, 19 settembre 2017, n. 4387; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 settembre 2021, n.5691; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021, n. 1002 e Tar Bologna 799/2025).
- La violazione dei confini della pianta organica della farmacia e le conseguenze sulla autorizzazione
Lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina comporta l’annullamento dell’autorizzazione a nulla rilevando né il rispetto delle distanze minime dalle altre farmacie né la carenza di locali. leggi pure Il ruolo chiave di direttore della farmacia É quanto emerge dalla sentenza del TAR Napoli del 7 luglio n 5109. 2025 E’ quando si legge in sentenza, in tema di ricorso contro l’autorizzazione rilasciata per l’apertura di una nuova farmacia, che a seguito di lavori per l’apertura di nuove aperture e la realizzazione di vetrine volte a rendere possibile l’accesso alla farmacia anche dalla via che comporta, lo sconfinamento della farmacia di nuova istituzione in una zona diversa, Vetrine e pianta organica delle farmacie - peraltro, in applicazione degli orientamenti del Consiglio di Stato formatisi con riferimento a casi analoghi a quello oggetto di causa, anche le vetrine e le insegne della farmacia non possono insistere su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica a prescindere dal fatto di essere eventualmente collocate ad una distanza inferiore ai duecento metri da un'altra farmacia , avendo la vetrina e l'insegna la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all'offerta farmaceutica, sicché anch'esse non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 10 giugno 2022, n.4744). La violazione dei confini della pianta organica della farmacia e le conseguenze sulla autorizzazione Leggi pure La pianta organica ed i conflitti con il Comune Considerato che, in sede di pianificazione, sebbene la riforma del 2012 abbia introdotto un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico rispetto a quello precedente, del vecchio sistema basato sulla pianta organica è però rimasto il riferimento al criterio demografico, onde assicurare il rapporto mimino di abitanti per farmacia per stabilire il numero massimo di farmacie possibile all'interno del territorio comunale, realizzando in questo modo la migliore accessibilità al servizio (cfr. art. 1 e 2 della l. n. 475/1968 come sostituiti dal d.l. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012); -che, pertanto, in sede di pianificazione comunale si rende comunque necessaria l’indicazione della località e/o della zona in cui andrà “localizzata” la farmacia ; -che, per l’effetto, la libertà del farmacista di scegliere il luogo in cui ubicare la farmacia non è assoluta e che la scelta deve avvenire comunque all’interno alla zona stabilita dal Comune atteso che “ la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune che deve individuare la zona tenendo conto di una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di 200 mt. Questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665 e Consiglio di Stato Sez. III, 15 gennaio 2024, n.463). Ritenuto, alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche, che nel caso in esame, in ragione del carattere assorbente dell’anzidetto sconfinamento di sede, non è necessario accertare la distanza effettiva tra la nuova sede farmaceutica e quelle occupate .. -che eventuali difficoltà nel reperimento di idonei locali nell’ambito proprio della zona n. assegnata avrebbero semmai legittimato la richiesta di attivazione del procedimento di modifica della zona di riferimento dove collocare la nuova farmacia . -che, infine, la Regione , competente ad esitare il provvedimento autorizzatorio (all’apertura della farmacia di nuova istituzione) non può limitarsi alla mera presa d’atto delle attestazioni comunali soprattutto quando le stesse, risultano genericamente formulate e comunque insufficienti rispetto alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In sintesi lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina espositiva o un accesso alla farmacia comporta la legittimità del ricorso amministrativo contro l’autorizzazione all’apertura della farmacia. Leggi il blog e rimani informato contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia e Nuovi servizi, la telemedicina
La telemedicina rappresenta una delle colonne portanti della "Farmacia dei Servizi" , un modello che mira a trasformare le farmacie da semplici punti di dispensazione di farmaci a veri e propri presidi sanitari di prossimità, capaci di offrire una gamma più ampia di prestazioni e servizi direttamente al cittadino, integrandosi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le strutture territoriali. Leggi pure: "Iter per aprire una farmacia" Il Ruolo della Telemedicina nella Farmacia dei Servizi La telemedicina in farmacia si basa sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per erogare servizi sanitari a distanza, permettendo al farmacista di raccogliere dati, monitorare pazienti, fornire consulenze e facilitare l'accesso a specialisti, senza che il paziente debba necessariamente recarsi in strutture ospedaliere o ambulatori medici. Questo approccio offre numerosi vantaggi quali ad esempio: L'accessibilità e la apillarità dei servizi un vantaggio per i cittadini ma anche per il sistema in favore dello snellimento dei servizi presso gli Ospedali: Le farmacie sono diffuse capillarmente su tutto il territorio, (ricordiamo il parametro di 1 farmaccia ogni 3.300 abitanti) anche nelle aree più remote o difficilmente raggiungibili grazie alle farmacie rurali ed alle farmacia speciali istituite con il sitema topografico . La telemedicina in farmacia abbatte le barriere geografiche, garantendo un accesso più equo e tempestivo ai servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti per i cittadini, in particolare per anziani, persone con disabilità o affette da patologie croniche. Decentralizzazione e Deospedalizzazione: Come già detto, la telemedicina è il meccanismo ideato per portare avanti una deospedalizzazione, con una sanità di prossimità sempre piu' scolleagata dall'Ospedale, essa infatti contribuisce a decentralizzare i servizi sanitari, alleggerendo il carico sugli ospedali e permettendo una gestione più efficiente delle risorse del SSN. Monitoraggio e Prevenzione: Permette il monitoraggio continuo di parametri vitali e patologie croniche, facilitando la prevenzione e la diagnosi precoce, e migliorando l'aderenza terapeutica dei pazienti. Consulenza e Orientamento: Il farmacista può fungere da primo punto di contatto e orientamento per il cittadino, fornendo consulenze e indirizzandolo verso i servizi più appropriati. Integrazione con il Sistema Sanmitario Nazionele SSM: La Farmacia dei Servizi, e in essa la telemedicina, si inserisce nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'assistenza territoriale (come previsto dal DM 77/2022), lavorando in sinergia con medici di medicina generale, specialisti e altre strutture sanitarie. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): I dati raccolti in farmacia tramite telemedicina possono alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, contribuendo a creare una visione più completa e aggiornata del suo stato di salute. Competenze tecnologiche richieste sia per il farmacista che per l'utenza. segui la pagina Principali Servizi di Telemedicina Erogabili in Farmacia Tra i servizi di telemedicina che possono essere erogati nelle farmacie, con refertazione a distanza da parte di medici specialisti, rientrano generalmente: Elettrocardiogramma (ECG): Per la valutazione dell'attività elettrica del cuore. Holter Cardiaco (ECG Holter): Monitoraggio dell'attività cardiaca per 24 o più ore per individuare aritmie o altre anomalie. Holter Pressorio (ABPM): Monitoraggio della pressione arteriosa per 24 ore per valutare l'andamento della pressione nel tempo. Spirometria: Valutazione della funzionalità polmonare per la diagnosi e il monitoraggio di patologie respiratorie. Teledermatologia: Acquisizione di immagini di lesioni cutanee da inviare a specialisti per una diagnosi a distanza. Teleconsulto/Teleconsulenza: Interazione a distanza tra il farmacista, il paziente e uno specialista per ottenere pareri o indicazioni cliniche. Oltre a questi, le farmacie possono offrire anche: Analisi di prima istanza: Test per glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, test delle urine, test ovulazione, gravidanza, menopausa, test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, ecc. Servizi di prenotazione: CUP (Centro Unico di Prenotazione) per visite ed esami specialistici, pagamento ticket, ritiro referti. Somministrazione di vaccini: Come quelli antinfluenzali o anti-Covid-19 di cui abbiamo avuto una ampia sperimentazione negli anni 2020/2021. Distribuzione di farmaci: Anche quelli a distribuzione diretta (DPC). Attività di educazione sanitaria e partecipazione a programmi di screening e prevenzione in favore della popolazione. Normativa e Sviluppi Futuri La "Farmacia dei Servizi" è stata promossa da diverse normative, a partire dal Decreto Legislativo 153/2009 e successivi decreti e intese Stato-Regioni. Il Decreto Ministeriale n. 77/2022 sulla nuova sanità territoriale, le Linee Guida per i servizi di telemedicina (Decreto 21 settembre 2022) e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina di AGENAS (finanziata dal PNRR) rappresentano passi cruciali per la piena implementazione e standardizzazione dei servizi di telemedicina in farmacia. È fondamentale però che le farmacie che intendono offrire servizi di telemedicina si dotino delle attrezzature necessarie, di software certificati e di personale adeguatamente formato per garantire la sicurezza, l'efficacia e la privacy dei dati sensibili del paziente. Inoltre, è sempre richiesto il consenso informato del paziente prima di erogare qualsiasi prestazione di telemedicina. Un tema che si sta sviluppando tra i "farmacisti" dipendenti è quello di una retribuzione aggiuntiva per tutte quelle competenze tecnologiche richieste per fornire i servizi richiesti. Tale tema per ora rimane a livello di dibattito e di trattativa inter aziendale ma potrà portare a sviluppi in tema di corsi obbligatori e master dedicati che i farmacisti potranno/dovranno dover affrontare con logica remunerazione aggiuntiva. La telemedicina nella Farmacia dei Servizi è una realtà in forte espansione in Italia, destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario, avvicinando la salute al cittadino e promuovendo una maggiore prevenzione e monitoraggio delle patologie. Ma quali sono le caratteristiche per una farmacia per fornire i servizi di telemedicina? Per poter fornire servizi di telemedicina, una farmacia deve soddisfare una serie di caratteristiche e requisiti, sia strutturali che organizzativi e tecnologici, in linea con le normative nazionali (in particolare il D. Lgs. 153/2009, il DM 16 dicembre 2010 e le Linee Guida per i servizi di telemedicina del 21 settembre 2022) e le disposizioni regionali, che possono prevedere ulteriori specificità. Ecco le caratteristiche principali: 1. Requisiti Strutturali e Logistici: Area Dedicata: La farmacia deve disporre di un'area interna dedicata, riservata e adeguatamente attrezzata per garantire la privacy del paziente durante l'erogazione dei servizi di telemedicina. Questa area deve essere confinata e non accessibile al pubblico generale durante l'esecuzione della prestazione. Il DM 16 dicembre 2010 indica un'area dedicata di almeno 5 metri quadrati . Idoneità Igienico-Sanitaria: L'ambiente deve rispettare tutti i requisiti di igiene e sanità previsti per le strutture sanitarie. Dotazione Minima per l'Emergenza: Deve essere presente una dotazione minima per la gestione di eventuali emergenze sanitarie che possano verificarsi durante la prestazione (es. kit di primo soccorso). Servizi Igienici: La farmacia deve disporre di servizi igienici accessibili e in condizioni igieniche adeguate. Ambiente Confortevole: L'area deve essere confortevole per il paziente, con adeguata illuminazione, climatizzazione e sedute. 2. Requisiti Tecnologici: Connettività di Rete: È indispensabile una connessione internet stabile, sicura e sufficientemente veloce per consentire la trasmissione di dati clinici e video in tempo reale, senza interruzioni, in tale direzione lo sviluppo tecnologico con fibbra rappresenta uno step tecnico quasi obbligatorio, il che rende necessario verificare anche la "fattibilità tecnica" nelle zone di propria competenza. Dispositivi Medici Certificati: Per le prestazioni di telemedicina (es. ECG, Holter, Spirometria), la farmacia deve utilizzare dispositivi medici specifici (elettrocardiografi, holter, spirometri, ecc.) che siano certificati e conformi alle normative vigenti in materia di dispositivi medici (Marcatura CE). Piattaforma di Telemedicina: La farmacia deve affidarsi a una piattaforma tecnologica (software e hardware) che consenta: L'acquisizione, la gestione e la trasmissione sicura dei dati clinici. L'interazione con il medico specialista che effettuerà la refertazione a distanza. La garanzia della privacy e della sicurezza dei dati (conformità al GDPR). La tracciabilità di tutte le operazioni ai fini di controlli anche successivi L'integrazione, o almeno la possibilità di dialogo, con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente per alimentare il suo storico clinico. Strumenti Informatici: Computer, tablet o altri dispositivi con webcam e microfono per eventuali teleconsulti o interazioni visive. Sistemi di Sicurezza: Implementazione di firewall, antivirus e altri sistemi di protezione per prevenire accessi non autorizzati e attacchi informatici ai dati sensibili. 3. Requisiti di Personale e Competenze: Farmacista Qualificato e Formato: Come già detto, il ruolo del farmacista che eroga i servizi di telemedicina è essenziale in quanto richiede che Questi deve essere adeguatamente formato sull'utilizzo delle apparecchiature, sulle procedure operative standard (SOP) per ogni prestazione, sulla gestione dei dati e sul rispetto della normativa sulla privacy. Spesso, le aziende che forniscono i device e le piattaforme di telemedicina si assumono l'onere di formare i farmacisti. Personale di Supporto (se previsto): Se sono presenti altri operatori, anch'essi devono essere formati e consapevoli delle proprie responsabilità. Trattasi di una opzione che appare percorribile per farmacie di medie grandi dimensioni, altrimenti è facile ipotizzare una centralizzazione del personale di supporto che possa gestire i problemio tecnici di un numero di farmacie convenzionate o raggruppate. Collaborazione con Medici Specialisti: È fondamentale che la farmacia si avvalga di medici specialisti (cardiologi, pneumologi, dermatologi, ecc.) accreditati o convenzionati con il SSN (o comunque riconosciuti dal Ministero della Salute) che si occupino della refertazione a distanza delle prestazioni eseguite in farmacia. La responsabilità della refertazione è sempre del medico specialista. 4. Requisiti Normativi e Amministrativi: Comunicazione all'Autorità Sanitaria: La farmacia che intende erogare servizi di telemedicina deve comunicarlo preventivamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. Consenso Informato: Prima di ogni prestazione di telemedicina, il farmacista deve acquisire il consenso informato del paziente, spiegando le modalità del servizio, i potenziali rischi (es. interruzione della connessione, rischi sulla privacy), i benefici e le alternative disponibili. Il consenso deve essere documentato. Prescrizione Medica: Per alcune prestazioni di telemedicina, può essere richiesta una prescrizione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), come previsto dalle normative regionali o dai singoli progetti. Rispetto della Privacy (GDPR): Tutte le operazioni devono essere conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili del paziente. Accreditamento/Autorizzazione Regionale: Le Regioni possono prevedere specifici requisiti o procedure di accreditamento/autorizzazione per le farmacie che erogano servizi di telemedicina nell'ambito dei loro programmi di "Farmacia dei Servizi". La telemedicina in Farmacia In sintesi, una farmacia che desidera offrire servizi di telemedicina deve essere non solo un presidio di salute, ma anche un hub tecnologico e organizzativo, in grado di garantire l'efficacia, la sicurezza e la conformità normativa delle prestazioni erogate a distanza. Leggi il blog e rimani aggiornato E cosa dire dei compensi extra per i farmacisti dipendenti che svolgono mansioni relative alla "telemedicina"? Se un farmacista ritiene di svolgere mansioni legate alla telemedicina che comportano le responsabilità previste per l'Area Q2, ma non ha ricevuto il relativo inquadramento, potrebbe procedere a Verificare il proprio inquadramento attuale e le mansioni ufficialmente assegnate. Documentare le attività di telemedicina svolte , evidenziando la loro autonomia e responsabilità gestionale. Aprire un dialogo con il datore di lavoro , presentando le proprie motivazioni e le disposizioni del CCNL sull'Area Q2. Se il dialogo non produce risultati, consultare un rappresentante sindacale (es. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o un avvocato giuslavorista per valutare la fattibilità di una richiesta formale o di un'azione legale. Seguici sui social In conclusione, il "compenso aggiuntivo" per le attività di telemedicina si traduce principalmente nel riconoscimento dell' inquadramento nell'Area Q2 previsto dal CCNL a meno di accordi specifici con il datore di lavoro. contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto del Farmaco Avv. Aldo Lucarelli
- General Contractor senza il margine di coordinamento per Agenzia delle Entrate
Nel contesto del Superbonus 110%, la questione del " margine di coordinamento " è stata oggetto di diverse interpretazioni e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti di settore. In sintesi, il "margine di coordinamento" inteso come un ricarico applicato dal General Contractor (o Contraente Generale) sulle spese professionali o sui costi delle opere, non è ammesso alla detrazione del Superbonus 110%. infatti Il General Contractor è un soggetto che si assume la responsabilità di gestire l'intero progetto, coordinando le diverse figure professionali (progettisti, direttori lavori, asseveratori, ecc.) e le imprese esecutrici. Spesso, il GC offre al committente un "pacchetto chiavi in mano", includendo anche i costi delle prestazioni professionali e delle forniture. Il Superbonus 110% agevola tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione. Questo include i costi per le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, asseverazioni, APE, ecc.), che devono essere determinate secondo i valori massimi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus il compenso specificamente riconosciuto al General Contractor per l'attività di "mero" coordinamento o per un ricarico/guadagno sull'attività di coordinamento delle altre figure professionali o delle imprese. In altre parole, il costo che il General Contractor "ribalta" al committente per le prestazioni professionali e per i lavori deve essere un mero riaddebito del costo sostenuto, senza alcun ricarico o margine per l'attività di coordinamento del GC stesso. Leggi il blog in appalti ed impresa e trova il tuo caso La motivazione di questa esclusione è che tali costi di "mero coordinamento" non sono considerati direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolabile. Si vuole evitare che si ottenga un bonus fiscale su costi che non sono direttamente correlati all'esecuzione dei lavori o alle prestazioni tecniche necessarie per l'intervento stesso. Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus Se il General Contractor offre servizi di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche direttamente, tali costi sono detraibili, purché rispettino i massimali previsti e siano asseverati come congrui. Ciò che non è ammesso è il "plus" per il coordinamento delle prestazioni rese da altri soggetti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esclusione del "margine di coordinamento" del General Contractor dal Superbonus 110% principalmente attraverso diverse Risposte a Interpello e, in via più generale, tramite la Circolare n. 30/E del 2020. La Risposta a Interpello n. 254 del 15 aprile 2021 è una delle prime e più significative risposte in cui l'Agenzia ha esplicitamente affermato che i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor, se intesi come un "mero coordinamento" senza una diretta esecuzione di prestazioni tecniche agevolabili, non sono ammessi al Superbonus. Ha assimilato questa attività a quella dell'amministratore di condominio, i cui compensi per adempimenti legati al Superbonus non sono detraibili. Nella Risposta a Interpello n. 261 del 19 aprile 2021 l’agenzia ha ribadito il concetto espresso nella n. 254, specificando che "non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento [...] espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus”. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nella Risposta a Interpello n. 480 del 15 luglio 2021 l’agenzia ha ulteriormente confermato la posizione dell'Agenzia in merito al riaddebito delle spese professionali da parte del General Contractor, sottolineando che non devono essere applicati ricarichi impliciti a titolo di margine per l'attività di coordinamento. Si legge nella risposta 480: Al riguardo, per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus. La logica di fondo è che sono detraibili solo le spese direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi e alle prestazioni professionali necessarie per gli stessi, escludendo i ricarichi per attività di intermediazione o mero coordinamento. Hai un quesito su un tuo caso? Contattaci senza impegno In sintesi, la quantificazione del "margine di coordinamento" nel Superbonus 110% è nulla, in quanto non è una voce di spesa detraibile. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per l’impresa
- Ritiro del bando Regionale e danni all’impresa, quale risarcimento?
Sul mero atto di ritiro e sulla conseguente responsabilità precontrattuale della P.A. e la differenza con la revoca o l’annullamento Vediamo due massime in tema di ritiro del bando di gara da parte della pubblica amministrazione la differenza con la revoca e con l’annullamento e sopratutto quali sono i presupposti per ottenere un risarcimento danni da parte del privato che si assume leso. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza alcun impegno per un tuo caso su misura Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione ritiro del Bando – Ove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della l. 7 agosto 1990, n. 241. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento. (Cds1008/2024) Ritiro del bando Regionale e danni all’impresa, quale risarcimento? Ritiro del bando di gara pubblico e risarcimento danni per l’impresa privata e quando al Risarcimento danni ed alla Responsabilità precontrattuale nelle Procedure di affidamento di contratti pubblici chiariamo i Presupposti: Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare i) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose, ii) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo, iii) il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), iv) il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) e il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto. (CdS Ad Plen 21/2021) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Le attività di due diligence per vendere ed acquistare farmacie o quote
L'acquisto aziendale di quote o di una intera azienda è un processo che richiede adeguate informazioni, sia che si tratti di quote di minoranza, o di una piccola azienda, farmacia, sia che si tratti di imprese di medie dimensioni. La due diligence è un processo di esame - indagine da parte del promissario acquirente volto a conoscere i “pregi” ed i “difetti” dell'oggetto del proprio interesse, ovvero la società da acquistare, nel caso del nostro articolo la farmacia. La due diligence non è specifica per determinate farmacie, piccole o grandi che siano, né è riservata a Farmacie sottoforma di società, infatti è ammissibile una due diligence tanto per le imprese individuali, che per le società di persone, che per le società di capitali. Quello che varia molto è la reperibilità delle informazioni aziendali, in quanto nel caso di società di capitali, ad esempio SRL, vengono in soccorso i data base nazionali, mentre nelle imprese individuali sarà necessaria una completa collaborazione tra venditore ed acquirente, per la creazione di quello che viene chiamato in gergo “data room”ovvero la stanza dei documenti, che oggi diviene sempre piu' un luogo “virtuale” come ad esempio un cloud digital dove vengono immessi i documenti da parte del venditore affinché l'acquirente ed i suoi consulenti ne prendano conoscenza. Lo scopo principale della due diligence quindi è quello di “conoscere” la propria target, al fine di verificare le informazioni storiche, societarie, aziendali, fiscali, legali e contabili ed avere una idea esatta del business che viene condotto, sia al fine di individuare il “giusto” prezzo di acquisto, sia al fine di evitarsi sorprese post operazione di acquisto, come ad esempio passività non risultanti dalle scritture contabili o procedimenti giudiziari pendenti con fornitori, fisco o dipendenti. Oggetto della due diligence quindi saranno sia la parte regolatoria/amministrativa della farmacia, sia la parte contrattuale (fornitori banche e dipendenti) che la parte finanziaria contabile. Potrebbe infatti accadere di pagare troppo per una farmacia ma di scoprire il proprio “errore” di valutazione solo dopo uno o due esercizi fiscali in quanto si sono poste poche attenzioni alle verifiche pre – acquisto di cui stiamo parlando. Un aspetto cruciale è rappresentato dalla storicità del fatturato, posto alla base della valutazione di acquisto, ove venga utilizzato il meccanismo del multiplo sul fatturato, da cui decurtare le passività. (Capitale Circolante e Posizione Finanziaria netta). L'analisi del fatturato dovrà quindi tener conto degli acquisti storici della farmacia dai propri fornitori, al fine di ovviare a situazioni “strategiche”, si pensi ad un venditore che nell'anno precedente la vendita abbia acquistato molto piu' di quanto necessario, al solo fine di aumentare le scorte di magazzino, oppure di aver avuto un boom nel proprio fatturato dovuto alle vendite non ricorrenti, poiché legate a periodi particolari, come il caso dei tamponi Covid-19, legati per l'appunto al solo periodo della pandemia. Un capitolo a se', oggetto di separato articolo, merita l'avviamento della farmacia, così come oggetto di indagine dovrà essere il flusso di cassa della farmacia, le disponibilità di cassa al momento della cessione, nonché l'analisi del software gestionale con l'attenzione alla ripartizione dell vendite su base privata rispetto a quelle poste a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Tali aspetti infatti avranno un impatto significativo per comprendere il margine creato dalla gestione in corso, oltre che comprendere la fidelizzazione della clientela, se clientela ricorrente, o occasionale e quindi il potenziale della propria posizione(si pensi anche alla ubicazione nel territorio dovuta alla pianta organica) L'analisi della farmacia da acquistare rappresenta quindi un percorso pieno di incognite che va affrontato con tecnici (legali e commercialisti) al fine di abbinare alla propria idea di investimento, un criterio che individui i pro ed i contro della farmacia da acquisire, con particolare attenzione alle vicende storiche al fine di comprendere se vi è spazio per ampliare il business ed avere una redditività futura, o per dirla in modo piu' semplice, un buon ritorno sull'investimento effettuato. Hai domande? Consulta il blog gratuito , oppure contattaci senza impegno per analizzare il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv. Aldo Lucarelli
- I Rapporti tra Contratto preliminare e azione costitutiva
Quale é il rapporto tra contratto preliminare non adempiuto e sentenza costitutiva richiesta dal promissario acquirente? Ci occupiamo nel presente articolo del difficile rapporto tra “contratto preliminare” e “azione costitutiva ex art 2932 cc” in caso di mancata esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto definitivo. Deve precisarsi che le sentenze di "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto", per definizione sono destinate a produrre "gli effetti del contratto non concluso", sostituendo la decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali abbia omesso di manifestarla, pur essendovi tenuta. Ne consegue che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, ancorché stabilite in forma di accertamento, di condanna, o di condizione di efficacia. Il mancato pagamento del prezzo che è l'ipotesi più frequente nella prassi ma anche la consegna del medesimo bene oggetto della sentenza, non perdono la natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché l'eventuale inadempimento può essere fatto valere dall'altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione . Si è detto, infatti, che in caso di sentenza di accoglimento della domanda del promissario acquirente per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita, il pagamento del prezzo cui è subordinato il trasferimento della proprietà del bene, costituisce la condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo medesimo, senza con ciò rendersi incompatibile con la natura di prestazione essenziale del contratto, con la conseguenza che il mancato versamento del prezzo può comportare la risoluzione del contratto stesso con riferimento alla gravità dell'inadempimento a norma dell’ art 1455 cc, secondo cui Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (ex plurimus Sez. II, Sent. n. 8164 del 2023 Rv. 667503-01). Nella specie, invece, è stata accolta la domanda di risoluzione per l'inadempimento di obblighi derivanti dal contratto preliminare: infatti, l'immobile oggetto del preliminare non ha subito alcuna modifica dopo la sentenza ex art. 2932 c.c. e le difformità del bene rispetto a quello promesso in vendita nel contratto preliminare erano già state oggetto di discussione nel precedente giudizio e la parte già le conosceva al momento in cui ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto e poteva farle valere in quella sede sia per chiedere la risoluzione che la riduzione del prezzo. Infatti, nel giudizio avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 dell'obbligo di trasferire il bene il promissario acquirente ha la facoltà di chiedere in alternativa la risoluzione del contratto o anche la riduzione del prezzo. La giurisprudenza della Corte è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente , proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa , chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in tal caso, l'offerta del prezzo, non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (Sez. II, Ordinanza n. 36241 del 23 novembre 2021, Rv. 662945-01). I Rapporti tra Contratto preliminare e azione costitutiva I Rapporti tra Contratto preliminare e azione costitutiva Dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art 2932 cc dunque, l'immobile che si trasferisce per volontà del promissario acquirente è quello oggetto del giudizio e nelle condizioni da questi conosciute e l'obbligo del promittente alienante è quello di consegnare il suddetto bene dietro il pagamento del prezzo cui è obbligata la controparte. si arriva quindi secondo la Cassazione n 5638/2025 seguente principio di diritto: la sentenza costitutiva ex art 2932 produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo ad un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento, ma per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti (vedi anche Sez. II, Sentenza n. 26233 del 02 dicembre 2005, Rv. 585216-01). Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare
Ai sensi dell’art 95 co. 1 del codice degli appalti (d.lgs 36/2023) La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale , sociale e del lavoro … b) situazione di conflitto di interesse c) sussistere una distorsione della concorrenza d) offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave.. 2. gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali… In tema di cause di esclusione non automatica relativa al punto d) dell’art 95 ovvero per offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale la giurisprudenza ha precisato che La causa di esclusione non automatica .. richiede che la stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara. (Tar Sicilia 1067/2025) Ed inoltre che ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non già in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva. (CdS 393/2021) Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare In motivazione la sezione ha precisato che non è in discussione l’astratta possibilità della contestuale partecipazione alla stessa gara del consorzio e di un’impresa consorziata, quanto piuttosto l’esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale, i quali (anche tenendo conto di quanto riscontrato dalla stazione appaltante in ordine al risultato in un'altra gara alla quale avevano preso parte i medesimi operatori) rivelano l’esistenza dell’unicità del centro decisionale e, pertanto, di un concreto rischio di contaminazione delle offerte. Nel caso specifico, la valutazione della stazione appaltante si era basata su diversi indici significativi del collegamento tra imprese partecipanti e della riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, tra cui le strette relazioni familiari tra esponenti aziendali, il ribasso pressochè analogo offerto dai due operatori e la netta differenza rispetto alla media dei ribassi degli altri concorrenti. Leggi il blog con articoli a tema di appalto e gare pubbliche consulta il sito specialistico in appalti, non trovi quello che cerchi? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed Appalti Avv Aldo Lucarelli
- Il consorzio stabile ed i poteri delle singole imprese consorziate
Il consorzio stabile si sostituisce alle singole imprese consorziate nei rapporti con la stazione appaltante, in quando per previsione da codice degli appalti, questo da vita ad una unica unità giuridica, ferma la responsabilità solidale nella esecuzione. Ma residuano in capo alle singole consorziate poteri di accesso agli atti verso la stazione appaltante. Questo è quanto si ricava dalla recente giurisprudenza del Tar Brescia 324.2025. Com’è noto, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, nella partecipazione alle gare d'appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente. Il modulo associativo del «consorzio stabile», dà infatti vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate, in forza del quale, anche nell'attuale quadro normativo, è previsto che detto consorzio possa giovarsi, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. «cumulo alla rinfusa», cosicché il medesimo può scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati. segui la pagina on line Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate alle quali affida i lavori, sicché l'attività compiuta dall'impresa consorziata si imputa al consorzio. Il consorzio stabile ed i poteri delle singole imprese consorziate Nel caso in cui il consorzio designi una consorziata quale impresa esecutrice, tale designazione è un atto meramente interno al Consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata esecutrice e la stazione appaltante. Insomma, il consorzio, incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una « comune struttura di impresa », destinata a operare nel settore dei contratti pubblici, è l'unica controparte contrattuale delle stazioni appaltanti (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 04/07/2023, n.6530). In tale sistematica si inserisce l’art. 67 comma 4 del Nuovo Codice appalti (D.Lgs 63/2023) il quale, ripercorrendo la previgente disposizione dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016, reca testualmente “4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante .” Da tale disposto normativo va interpretato nel senso di attribuire – pur a fronte della qualifica di parte contrattuale in senso formale unicamente al consorzio stabile - una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice rispondente alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante. Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale. In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile. Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu – le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione. Consorzio Stabile e poteri delle singole consorziate Quindi possiamo concludere affermando che: Il modulo associativo del consorzio stabile dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci Il consorzio stabile stipula il contratto in nome proprio, anche se per conto delle consorziate, alle quali affida i lavori, sicché l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio, che rimane l’unica controparte contrattuale nella relazione con l'amministrazione. In omaggio alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante, residua però una responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice, che non la rende perciò solo estranea alle vicende contrattuali, anche in ragione della sussistenza, in capo alla stessa, un interesse al contratto. Studio Legale Angelini Lucarelli contrattualistica appalti e procedure pubbliche Avv. Aldo Lucarelli
- Studi Medico ed ambulatorio, quale confine?
Con riferimento alla contrapposizione tra “ambulatorio” e “studio medico”, basata sull’elemento organizzativo-strutturale, la giurisprudenza ha affermato che nel sistema dell’art. 193, cit., non sono sottoposte ad autorizzazione tutte indistintamente le attività sanitarie espletate da soggetti privati, ma solo quelle che danno luogo a una certa organizzazione di mezzi e di strutture del tipo indicato dalla norma, come ambulatori, case di cura, gabinetti di analisi (cfr. Cons. Stato, n. 728/1984; vedi anche TAR Sicilia, Catania, II, n. 238/2008); ed ha ritenuto che l’attrezzatura sanitaria di cui era dotato un gabinetto di analisi nonché la pubblicità diretta a rappresentare i vari sistemi tecnologici e di diagnosi, comprovassero la natura imprenditoriale dell’attività esercitata, e la necessità dell’autorizzazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 619/1992). studio medico ed ambulatorio quale confine Può anche interessarti: l'abuso di professione nella parafarmacia Ovvero, che deve qualificarsi come ambulatorio, per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione da parte della competente azienda USL, ogni struttura aziendale destinata alla diagnosi e/o alla terapia medica extraospedaliera, mentre deve ritenersi semplice studio medico quello nel quale si eserciti un'attività sanitaria il cui profilo professionale si appalesi come assolutamente prevalente rispetto a quello organizzativo (conseguentemente, si è ritenuto che una struttura dovesse qualificarsi come ambulatorio, condividendo le osservazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla complessità delle strutture diagnostiche e terapeutiche utilizzate, alla vastità ed al numero dei locali adibiti all'attività di dentista, alla evidente pubblicizzazione della struttura mediante targa stradale indicante l’apertura al pubblico in tutti i giorni feriali, alla presenza di un dipendente fisso – cfr. Cass. civ., I, n. 256/1998). Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci senza impegno Quale è il confine tra l'ambulatorio medico e lo Studio? Anche ai fini del riscontro dell’esistenza del reato previsto (per la mancanza dell’autorizzazione) dal terzo comma dell’art. 193, cit., la giurisprudenza ha fatto riferimento all’elemento organizzativo-strutturale, quale elemento distintivo degli “ambulatori", affermando che gli istituti sanitari disciplinati dall'art. 193 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l’attività sanitaria (cfr. Cass. pen., II, n. 17923/2014) ; che, in base all’art. 193, le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate (ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, ecc.) sono quelle che abbiano un’interna organizzazione di mezzi e di personale, ancorché minima, che però assuma un’individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera; mentre sono esclusi dall’autorizzazione sanitaria gli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento (cfr. Cass. pen., III, n. 21806/2007; n. 17434/2005). Ambulatorio come struttura soggetta ad autorizzazione secondo leggi regionali. Dunque, nel sistema autorizzatorio basato sull’art. 193 del T.U.LL.SS., gli studi medici – individuati come tali in base alla mancanza di un’organizzazione distinta dalla figura del medico, o quanto meno dalla assoluta prevalenza dell’elemento professionale rispetto a quello organizzativo - erano esentati dalla necessità di essere autorizzati, indipendentemente dal tipo di attività che svolgevano. La ratio di una simile disciplina riposava probabilmente sulla presunzione secondo la quale soltanto in presenza di una minima organizzazione esterna al professionista medico, e della connessa disponibilità di mezzi tecnici ed ulteriore personale, si potesse verificare l’esercizio di attività comprendente prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e rischiosità. Coerentemente, nel d.P.R. 14 gennaio 1997, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, l ’ “ambulatorio” viene assimilato, come “struttura” soggetta ad autorizzazione, all’ospedale: “ presidio: struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie ”. Le terapie invasive del d.lgs 502/1992 Il d.lgs. 229/1999, introducendo l’art. 8-ter nel d.lgs. 502/1992, ha collegato la necessità dell’autorizzazione, non più soltanto all’esistenza di un ambulatorio anziché di uno studio medico, ma anche allo svolgimento da parte dello studio medico di determinate attività. L’art. 8-ter prevede infatti che: “ La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione...” Dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, l’art. 4 della l.r. Lazio 4/2003, come esposto, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione statale, così come effettuato dalle altre Regioni Italiane. La modifica dell’ambito dell’autorizzazione introdotta dalla legge 229/1999 trae origine dall’ampliamento delle possibilità di svolgere attività terapeutica al di fuori degli istituti di cura tradizionali, ormai consentite dagli strumenti tecnologici a prescindere dall’esistenza di una organizzazione complessa, e quindi alla portata di molti professionisti. Se dall’autorizzazione - e con essa dalla verifica del possesso di requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico ed organizzativo, quali indice della correttezza delle attività svolte a tutela della salute dei pazienti - si poteva prescindere per attività sanitarie consistenti nella semplice visita medica, la prospettiva è cambiata, una volta evidente che il professionista medico è in grado di erogare autonomamente prestazioni diagnostiche e terapeutiche, sempre più complesse. Ecco poi che che il Consiglio di Stato nel 2017 con la sentenza n.1382 ha affermato che sulla base della legislazione statale e regionale lo studio medico non attrezzato per l’attività chirurgica non richiede autorizzazione per la sua apertura, a differenza degli ambulatori. Sul punto anche CdS 23/2017. e le barriere architettoniche? Detta normativa non è applicabile allo studio medico, uguale interpretazione è contenuta anche nella specifica circolare del Presidente della Regione Abruzzo Chiodi del 24 marzo 2014 indirizzata ai Sindaci e Direttori di ASL in cui afferma che gli studi dei medici di medicina generale sono strutture private non aperte al pubblico in cui il sanitario eroga una prestazione professionale senza intermediazione e pertanto non sono compresi nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche. Hai un quesito? Contattaci Tale circolare,ha ripreso la distinzione tra azienda e professionista, ed ha individuato l'ambulatorio medico quale struttura aziendale organizzata e quindi soggetta ad autorizzazione (artt. 2082 e 2555 del codice civile e leggi regionali, ad esempio legge 32/2007 art. 2,3,4 Abruzzo) e studio medico inteso come struttura in cui prevale l'elemento personale e dove è svolto l’esercizio di una attività intellettuale professionale sanitaria (art. 2229 CC) sicché l'elemento personale prevale in modo preponderante su quello organizzativo della struttura. Leggi anche Studi Medici e Farmacie, un binomio imperfetto. Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Divisione della Farmacia in successione ereditaria
Ci occupiamo del caso spinoso della divisione della Farmacia caduta nella successione ereditaria, li dove la stessa sia gestita medio tempore da uno solo degli eredi. Quali diritti vantano gli altri eredi non facenti parte della gestione della farmacia caduta in successione ereditaria? E' legittima la richiesta di partecipare agli utili ed alle perdite della gestione? In materia di gestione di farmacie, si deve considerare del tutto evidente la circostanza che la suddetta gestione possa essere curata esclusivamente da un soggetto in possesso del relativo diploma di laurea e della iscrizione al relativo albo, trovando ciò conferma anche nella L. n. 475 del 1968 , art. 12 il quale espressamente stabilisce, nell'ipotesi di successione, la possibilità, per gli eredi, nel caso di morte del titolare, di effettuare entro un anno il trasferimento della titolarità della farmacia a favore di un farmacista che sia iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso, avendo diritto, durante tale periodo, gli eredi, a continuare l'esercizio della farmacia in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore (Cons. Stato Sez. V, 08 maggio 2007, n. 2118). Ti può anche interessare La successione della farmacia Nel medesimo ordine di idee, questa Corte ha precisato che "la titolarità di una farmacia deve comprendere inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda; ne consegue che, in caso di successione "mortis causa", ove la comproprietà dell'azienda farmaceutica spetti a più coeredi, dei quali solo uno sia stato autorizzato all'esercizio del servizio farmaceutico, quest'ultimo non acquista automaticamente la proprietà esclusiva dell'azienda, in assenza di divisione dell'asse ereditario di cui la farmacia faceva parte" Cass. n. 12346/2009). Senza che sia minimamente necessario approfondire oltre il tema del passaggio generazionale delle farmacie, ai fini che rilevano nel presente giudizio, è sufficiente fermarsi alla seguente duplice considerazione: a) la farmacia rimane di proprietà comune dei coeredi fino alla divisione; b) il debito dell'assegnatario di essa è un debito da conguaglio, che rappresenta l'eccedenza del valore del bene rispetto alla quota dell'assegnatario. Leggi pure: come individuare il valore della farmacia In rapporto ai principi sopra indicati, si comprende come nella divisione giudiziale di una farmacia compresa in una successione possa insorgere l'esigenza di distinguere la comproprietà del bene, che compete agli eredi secondo le norme sulla successione e che permane fino allo scioglimento della comunione, dalla gestione del bene stesso che compete, manente communione, a colui il quale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tale separazione a sua volta impone tener conto, nella stima dei bene ai fini della divisione, dell'"apporto", riferibile al solo coerede farmacista. Secondo la sentenza di legittimita', il problema deve trovare coerente soluzione nell'adozione del criterio temporale di stima della farmacia . Precisamente si deve avere riguardo al valore di essa "alla data di apertura della successione (salvo ovviamente la rivalutazione per il periodo successivo, trattandosi appunto di debito di valore: cfr. tra le ultime, Cass. n. 6931/16); (...).le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data, essendo ascrivibili all'attività imprenditoriale del solo M.A., non possono essere considerati comuni". A un attento esame la finalità che ha spinto la Suprema Corte verso questa soluzione (escludere il carattere comune degli utili e delle perdite della farmacia gestita da uno solo) potrebbe essere raggiunto con metodi diversi, purchè in linea con i principi della divisione che non tollerano criteri di stima diversi da quelli che hanno come punto di riferimento il momento in cui si pone fine alla comunione: ad esempio, si poteva considerare l'azienda nella consistenza che aveva al tempo di apertura della successione e stimarla ai valori attuali; si poteva stimare l'azienda nella consistenza attuale e dedurre, dal valore di stima, i miglioramenti dovuti al farmacista. Il punto, però, è oramai indiscutibile: la farmacia deve essere stimata secondo il valore al tempo di apertura della successione. In questa prospettiva, mentre è corretta la rivalutazione del conguaglio, e' una contraddizione dei termini riconoscere interessi sul conguaglio a partire da un momento precedente alla sua liquidazione. E' stato chiarito che l'espressione debito di valore, talvolta usata in giurisprudenza in relazione al conguaglio dovuto dall'assegnatario del bene indivisibile ( art. 720 c.c. ), il quale conguaglio deve essere aggiornato anche d'ufficio con riferimento al momento della decisione della causa (Cass. n. 3083/2006; n. 4369/1996), è impropria, trattandosi piuttosto di determinare il valore della cosa al momento della divisione, in applicazione dell' art. 726 c.c. Debito di valore in senso proprio si avrebbe se la stima dovesse far capo al prezzo del bene al momento dell'apertura della successione o al momento della domanda di divisione, da ragguagliare poi alla corrispondente espressione monetaria al momento della pronunzia di divisione. La regola applicabile, come chiarito, è invece diversa. Il condividente, assolvendo i relativi oneri di allegazione sull'intervenuto mutamento di valore, può solo pretendere che la stima risalente nel tempo sia aggiornata al momento della decisione. Egli non ha diritto a una maggiorazione automatica dipendente dalla rivalutazione monetaria del conguaglio (Cass. n. 28138/2022 in motivazione). In altre parole, la nozione di debito di valore non prelude, in questa materia, al riconoscimento degli interessi per il tempo intermedio. Divisione della Farmacia in successione ereditaria Divisione della Farmacia in successione ereditaria La Corte di Cassazione ha più volte precisato che "In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, sulla somma relativa, che deve rappresentare il valore effettivo del bene al momento della divisione, sono dovuti gli interessi corrispettivi; per il periodo precedente di indivisione deve farsi riferimento rapporto dei comunisti coi beni oggetto della comunione: se il possesso degli stessi e il godimento dei frutti è stato comune, non sono dovuti interessi compensativi sulla somma a conguaglio; se il solo condividente poi assegnatario ha avuto il possesso dei beni e il godimento dei frutti, sorgerà a favore del non assegnatario il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo, in ogni caso non essendo dovuti interessi compensativi sul valore del capitale" (Cass. n. 9659/2000; conf, n. 5606/2001; n. 12702/2007). Leggi il blog in diritto farmaceutico ed aziendale , trova il tuo caso oppure contattaci In conclusione, tirando le fila del discorso, i coeredi, privi dei requisiti per subentrare nella gestione della farmacia , non hanno la giuridica possibilità di concorrere agli utili oltre il limite temporale stabilito per legge alla durata dell'esercizio provvisorio, che potrebbe pur non esserci, laddove il trapasso della gestione sia immediato. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Aldo Lucarelli
- Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative
Nel presente post affrontiamo il tema della "ricorribilità" avverso silenzio perpetrato da una Regione nella mancata predisposizione di norme attuative regionali necessarie per l'utilizzo di fondi pubblici di carattere nazionale. Il quesito è: E' possibile ricorrere avverso le lacune normative generali di una Regione per l'uso di fondi nazionali? La risposta sembrerebbe negativa in quanto si tratterebbe di atti a contenuto generale di carattere normativo secondario, per definizione esclusi dalle procedure in tema di procedimento amministrativo in quanto difficilmente individuabili sono i destinatari del provvedimento e quindi difficilmente individuabili sarebbero gli "interessati" ricorrenti. Tale impostazione sembra però essere stata incrinata da una recente sentenza del Consiglio di Stato in tema di ricorso avverso la mancata emissione di provvedimenti attuativi di fondi faunistici. E’ possibile passare alla disamina della questione se sia possibile azionare il rito ex art. 117 c.p.a. a fronte dell’inerzia di una amministrazione nella approvazione di un atto amministrativo di natura generale o di un atto di natura normativa come le norme attuative regionale per l'utilizzo di fondi pubblici. Il Consiglio di Stato n. 3652/2025 non ignora che è orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato quello secondo cui si è al di fuori dei presupposti dell’azione avverso il silenzio quando si sollecita all’amministrazione non una specifica attività provvedimentale ma una attività di carattere generale (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7090; 27 dicembre 2017, n. 6096; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; 7 luglio 2009, n. 4351): tale orientamento valorizza la presunta impossibilità, in tal caso, di individuare specifici “destinatari” degli atti sollecitati, in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo. Per questa via si perviene ad affermare la impraticabilità del rito del silenzio laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa: ciò vale, a fortiori , con specifico riferimento agli atti normativi che, per la loro generalità e astrattezza vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero, categorie di soggetti genericamente e astrattamente determinate (Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206). Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative E’ stato, tuttavia, sottolineato, da altre pronunce, che la preclusione all’esperibilità del rito sul silenzio nei confronti di atti amministrativi generali o di atti normativi non deriva dal mero carattere regolamentare o generale dell’atto di cui si invoca l’adozione, quanto piuttosto dal fatto che, in ragione dell’ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l’opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura. Non vi sarebbe, quindi, una preclusione di tipo “teorico” ed assoluta, alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti di atti generali e normativi; conseguentemente è stata affermata l’ammissibilità del rito del silenzio laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’ an ma discrezionale nel quomodo e nel quid (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; C.g.a., sez. giur., 9 ottobre 2020, n. 905), evidenziandosi, altresì, che, in mancanza di una puntuale previsione normativa, l’amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2212). Valga del resto la considerazione che anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 241/90, come dimostra il fatto che l’art. 13 di tale legge sottrae gli indicati procedimenti solo all’applicazione del Capo III della legge, e non a tutta la legge. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono, genericamente, alla conclusione del “ procedimento amministrativo ”, senza fare esplicito riferimento al procedimento di approvazione di uno specifico atto amministrativo, si ricava che non sono gli artt. 31 e 117 c.p.a. a costituire un ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia delle amministrazioni nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa: l’unico vero limite che si ricava da tali norme è che il silenzio deve avere ad oggetto una attività amministrativa, il che esclude che detto ritor possa essere attivato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di atti di natura legislativa. Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla l. 241 del 1990 e, in particolare, quelli contemplati dall’art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge, debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione: tale dovere prescinde dal fatto che il procedimento consegua ad una istanza di parte o debba essere iniziato d’ufficio, sicché l’inosservanza del termine di definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi , al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l’utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento (Corte cost., n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, n. 262 del 1997). E’ stato ancora osservato che ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima investa anche l’ an del provvedere ( è il caso, ad esempio degli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti: Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798); in tali casi, infatti, al pari di quelli relativi al ritardo nella emanazione di atti normativi, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla p.a. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo (arg. ex art. 7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.). Quindi ove l'atto da emanare possiede tutte le caratteristiche per essere coercibile in via giudiziale, sia che si tratti di un atto amministrativo di carattere generale, sia che si tratti di un regolamento questo è coercibile dal Giudice Amministrativo atteso che nel caso di specie la discrezionalità lasciata alle regioni sia limitata e le limitazioni alla discrezionalità delle regioni, dianzi evidenziate, consentono di individuare agevolmente i soggetti titolari di un evidente interesse alla approvazione della normativa attuativa. CdS 3652.25 un importante pronuncia - baluardo - che potrà segnare l'apertura a nuove forme di "istanze" oggi in ombra. Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli diritto e procedura amministrativa Avv. Aldo Lucarelli























