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  • Trasferimento Farmacia in altro comune, possibile?

    Ci è stato chiesto se è possibile trasferire la sede di una farmacia in un comune limitrofo confinante di cui la nuova sede condivida i confini... La risposta non può che essere negativa...ma Ed infatti in punto di diritto l’art. 13 del d.P.R. 1275/1971 - Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico - al comma 1 dispone: Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale…” e l’art. 1 della L. n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico - prevede “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio." Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”. Il Tar chiamato a pronunciarsi su una questione di tal genere ritiene che le suddette disposizioni normative, siano chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell’ambito dello stesso territorio comunale nel quale è stata concessa l’autorizzazione. Il trasferimento quindi è vincolato ai locali del medesimo comune ed aggiungeremmo, ai locali ricadenti nella medesima zona della pianta organica. Considerato invece che il quesito propone una interpretazione estensiva tale da ritenere possibile il trasferimento in un diverso comune, questo deve ritenersi illegittimamente adottato. Questione diversa invece riguarda il trasferimento all'interno della stessa regione per le farmacie soprannumerarie, che, negli anni dispari potranno farne richiesta alla Regione competente. (Art 2 co. 2 bis) secondo cui " nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordinecronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche..." Quindi possiamo concludere che a meno di avviare la procedura sopra descritta non è ammissibile il trasferimento in altro comune. Rimane da scoprire cosa riterrà la giustizia amministrativa per quelle Unioni Montane di Comuni che abbiano delegato la geografia farmaceutica... Hai un quesito? Contattaci Leggi il blog in diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacisti e Società di Farmacisti

    Il titolo forse un poco chiaro assume rilevo dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la nota sentenza del Tar Campania che aveva affermato con una ricostruzione piu' o meno convincente, una sostanziale differenza in tema di "cessione" affermando una differenziazione tra farmacie detenute tra persone fisiche e farmacie di cui era titolare una società. Leggi anche "Farmacie e Fallimento e rapporti con i soci" La questione sarà al vaglio del Consiglio di Stato in un imminente futuro, per ora, ricostruiamo la normativa e la giurisprudenza secondo gli orientamenti vigenti, che in ogni caso offriranno non pochi spunti per risolvere la questione, che di sicuro, già si "nasconde" nelle pieghe della stessa sentenza da riformare ... Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Farmacisti e Società di Farmacisti Ed infatti secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, «ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità» Hai fretta? Corri alle conclusioni Farmacisti e Società di Farmacisti Nel concomitante vigore del previgente comma 2, primo e secondo periodo, dell’art. 7, rubricato “Titolarità e gestione della farmacia”, della l. 362/91 (relativa alle “Norme di riordino del servizio farmaceutico”), si disponeva, infatti, esclusivamente che “La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”, specificandosi poi, che “sono soci della società (nel comma 1 venivano evocate, come visto, soltanto le “società di persone”) farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni” (comma introdotto dall’art. 5 DL 4 luglio 2006, n. 223, cd. Decreto Bersani, come modificato dalla relativa legge di conversione). Farmacisti e Società di Farmacisti Vigeva, quindi, un regime in base al quale non vi era differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituiva essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi. Anche quando organizzata in forma societaria, quindi, l’attività di distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento; Ecco poi che con la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), quel regime è stato modificato, ammettendosi la titolarità della farmacia in capo, oltre che alla persona fisica e alla società di persone, anche alla società di capitali, con un regime, ovviamente, completamente diverso, fermo restando che tutte le forme di gestione societaria hanno, comunque, come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Farmacisti e Società di Farmacisti Nella specie, con tale ultima la legge il legislatore, intervenendo sul richiamato art. 7 della legge n. 362/1991, ha, peraltro, ammesso che, per quel che attiene alla proprietà delle quote, la compagine sociale di una società titolare di farmacia possa essere costituita per intero anche da non farmacisti; solo la direzione della farmacia gestita dalla società rimane, invece, necessariamente affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sebbene lo stesso sia, conseguentemente, necessariamente svincolato dallo status di socio. Il direttore rimane, quindi, l’unico organo tecnico della farmacia sociale e non della società, come tale, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, a garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio della farmacia stessa. L’Adunanza plenaria ha recentemente affrontato il diverso profilo, per cui, ciononostante, «la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569)». Farmacisti e Società di Farmacisti Ha nello specifico, cioè, affermato che: «la titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012)» (Cons. di St., Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). In altri termini, secondo detto pronunciamento della Plenaria i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro indiviso la titolarità della sede farmaceutica messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa anche in forma collettiva. Farmacisti e Società di Farmacisti, ma c'è differenza? Orbene, ritiene il Tar Napoli, aderendo ad un orientamento recente, che, per ragioni di ragionevolezza e non contraddizione del sistema, l’applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari. Ed invero, la preclusione decennale di cui al citato art. 12 si riferisce alla fattispecie di trasferimento di titolarità di sede farmaceutica e, cioè, al caso in cui la singola persona fisica, in qualità di titolare, ne ceda e trasferisca la titolarità (comprensiva di titolo e azienda) ad un soggetto terzo. La struttura normativa si basa dunque sulla premessa per cui solo il farmacista (persona fisica) può essere titolare di una sede farmaceutica, non prevedendo né la possibile attribuzione della titolarità in capo ad una persona giuridica (società di capitali o persone), né la conseguente possibilità di possedere una quota di partecipazione in società farmaceutiche. Oggi che la titolarità di una sede farmaceutica può essere assegnata anche ad una persona giuridica si registra, pertanto, un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia). Ed invero, come eccepito, il sistema delle incompatibilità è stato pensato e costituito in un’epoca in cui il servizio farmaceutico era offerto solo dal farmacista individuale ed erano logiche le forme di preservazione e tutela allora concepite, per evitare la concentrazione di più titolarità in capo ad un unico soggetto e situazioni di conflitto. Ma la legge 124/2017 (riforma societaria del sistema del diritto farmaceutico) ha completamente cambiato lo scenario, introducendo la possibilità che titolare di farmacia sia anche una società per azioni. Alla luce di tale cambiamento va colto l’indirizzo della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 11/2020 ha così concluso: “l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo.. non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell'esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Orbene, ciò posto, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, (non da ultimo Tar Napoli 1341/23 oggi però sospesa dal Consiglio di Stato) dal quale il Collegio campano non ravvisava valide ragioni per discostarsi, quanto meno per le società per azioni, deve allora affermarsi che: la cessione delle quote di società titolari di sede farmaceutiche non equivalga affatto al trasferimento di titolarità della sede farmaceutica, la quale resta sempre in capo alla società; dunque, non può applicarsi la preclusione decennale di cui alla legge n. 475/1968. Ed invero, come osservato, “nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile. Blog in diritto Societario e Relazioni Societarie La medesima ratio legis ricorre invece laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione Campane, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta (Cons. di St., sez. III, 13/04/2022 n. 2763). consulta il blog in diritto farmaceutico Ed invero, per le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica -ove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate con assenza di ogni responsabilità personale anche in via sussidiaria-, sussiste, attualmente, a livello legislativo, un disallineamento rispetto alle fattispecie di incompatibilità dei farmacisti, presi in considerazione dalla norma solo come persone fisiche, sia pure riunite anche in forma associata (ovvero società di persone) (cfr. ordinanza cautelare n. 1378 del 20.07.2022). Farmacisti e Società di Farmacisti In definitiva, occorre tenere presente, ai fini della disciplina applicabile e con i dovuti distinguo sopra indicati, che, secondo i recenti interventi legislativi, sono oggi titolari dell'esercizio della farmacia privata tanto le persone fisiche e le società di persone quanto le società di capitali oltre alle società cooperative a responsabilità limitata (art. 1, c. 157, L. 04.08.2017, e n. 124) – ove, per inciso, le società cooperative a responsabilità limitata rappresentano forme residuali di gestione delle farmacie, per le quali l'art. 20 della L. 475/1968 ne ha consentito la prosecuzione della gestione, senza possibilità di trasferimento, salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili. (Tar Na 1341/23). Hai un quesito? contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione

    È ammissibile l'istanza del singolo Farmacista rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica comunale? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce dalla problematica relativa ai confini delle farmacie ogni qual volta sia necessario l'intervento pubblico per poter aprire o trasferire una sede. Si pensi al caso in cui il vincitore di concorso si trovi alle prese con nuove zone poco servite oppure ove è necessario coordinare l'attività del Comune ( per la revisione della pianta organica) con le decisioni Regionali ad esempio in caso di concorso. Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 articoli 14 e seguenti, la conferenza può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), preliminare (per avere indicazioni sulle condizioni per l’ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto). La conferenza di servizi decisoria a sua volta può svolgersi in modo "semplificato", senza riunioni fisiche e con la sola trasmissione di documenti o "simultanea" nei casi di decisioni o progetti complessi, nei quali ad esempio ad avviso di chi scrive rientra la vicenda del presente articolo. Esiste un diritto del singolo ad ottenere l'attività di revisione della pianta organica farmacie? Un privato farmacista può richiedere l'indizione di una conferenza di servizi? È opportuno premettere che il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Può anche interessare Farmacie, quali nuove zone? Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012). Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore. L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede. Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19) Leggi il blog di diritto farmaceutico gratuito Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Seguici Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine. La revisione della pianta organica, l'adattamento a nuove o sopraggiunte necessità territoriali ed il coordinamento con l'Ente Regionale sono atti amministrativi programmatori con ricadute urbanistiche che richiedono quindi una concertazione a piu' livelli, ferma la discrezionalità del Comune nella organizzazione territoriale del servizio e della capillarità. Hai un quesito? Contattaci Il farmacista ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa, in conclusione quindi per quanto attiene alla revisione della pianta organica l'istanza non potrà costituire un obbligo ulteriore per il Comune oltre quello già previsto dalla legge. Hai un quesito? Leggi i nostri articoli per la Farmacia e Farmacisti in Diritto della Farmacia. Per concludere quindi in caso la vicenda coinvolga piu' enti amministrativi, come nel nostro caso Comune/Regione ed anche soggetti terzi quale l'ordine dei Farmacisti e la ASL di competenza, sarà possibile per l'amministrazione procedente (Regione o Comune) quindi l'amministrazione che si prende carico della problematica, effetture una conferenza dei servizi a cui il privato farmacista potrebbe partecipare in via residuale (art 9) nel caso in cui dal provvedimeto in emanazione possa derivare un pregiudizio. Ricordiamo tuttavia che non l'indizione della conferenza dei servizi può essere sollecitata dal privato ma la convocazione rimane facoltativa da parte dell'ente. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio

    Ci viene posto il quesito circa la liquidazione della quota di un socio al 50% di Farmacia gestita da SNC, società di persone in nome collettivo. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Nella SNC principio cardine è la compresenza di una duplicità di amministratori, in quanto ogni socio è anche amministratore. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Per continuare la società che gestisca una farmacia, appare maggiormente percorribile la strada della trasformazione della SNC in SRL affinché possano partecipare pro quota gli eredi e partecipare anche alla gestione con le tutele della società di capitali, evitando di gestire quale socio amministratore, e ciò solo in caso di comune accordo, ad esempio per non gravare la SNC della liquidazione di quota, fattispecie assai gravosa da un punto di vista finanziario. E' opportuno evidenziare che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, ad esempio per morte, i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, quindi all'evento morte, pur tenendo presente che se vi sono operazioni in corso, gli eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Accade spesso che nelle SNC i soci abbiano regolato i rapporti con patti parasociali o con clausole precise già inserite nello Statuto, delle quali quindi bisognerà tener conto. Consulta il Blog in Diritto Farmaceutico Contattaci Ai fini del calcolo della quota, giurisprudenza costante della Cassazione, e da ultimo la 4260/20 – che “l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento” (Cass., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809). Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli artt. 2261 e 2289 c.c., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota (Cass., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036). Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Appare quindi possibile contestare il valore della liquidazione della quota solo per mezzo di una perizia contabile che tenga conto degli ultimi bilanci e delle attività in corso, senza dimenticare l'avviamento commerciale della Farmacia. Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacisti ed incompatibilità

    Non vi è dubbio che la riforma del 2017 nei suoi tratti salienti di diritto societario in ambito farmaceutico abbia inciso in chiave decisamente “liberalizzante” sul sistema normativo previgente pur tuttavia conservando i connotati tipici delle incompatibilità in chiave squisitamente personale. Ed infatti come ribadito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. del 23 giugno 2023 sussistono ancora ampi margini di incompatibilità tra la figura del farmacista come esercente la professione e farmacista (o altro) che invece detenga le quote aziendali. Si profilano quindi due ruoli ben distinti tra farmacista operativo e per così dire farmacista capitalista che occorre tener ben presenti nella gestione aziendale della farmacia. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Leggi il Blog sulle Farmacie Farmacisti ed incompatibilità Ed infatti l'effetto della riforma societaria nel settore farmacie attiene pur sempre al piano della titolarità e della gestione patrimoniale dell’azienda “farmacia”, ampliando le condizioni affinché le stesse siano attribuite a soggetti organizzati in forma societaria sia quanto ai tipi societari utilizzabili, sia quanto ai soggetti che possono partecipare alla società, che non devono essere necessariamente in possesso della qualifica di farmacista, sia quanto al numero di esercizi farmaceutici di cui ciascuna società può essere titolare. Farmacisti ed incompatibilità Ma le illustrate modifiche normative contribuiscono ulteriormente alla caratterizzazione “capitalistica” dell’assetto proprietario e gestionale della farmacia, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il profilo della conduzione tecnica e professionale dell’esercizio farmaceutico e le connesse garanzie di efficacia, correttezza ed estraneità a logiche di tipo squisitamente imprenditoriale, cui si correla il richiamato regime delle incompatibilità. Del resto, le norme in tema di limiti all’acquisizione di partecipazioni societarie rispondono a finalità diverse da quelle sottese al regime delle incompatibilità, essendo le prime funzionali a controllare il fenomeno delle concentrazioni farmaceutiche in un’ottica di salvaguardia delle condizioni concorrenziali del mercato ed il secondo a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico a salvaguardia dell’interesse alla salute dei suoi utenti. Ed ecco quindi le precisazioni del Consiglio di Stato a Giugno 2023 in tema di proprietà – gestione – incompatibilità delle farmacie. Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità Deve invero osservarsi che la ratio profonda del sistema delle incompatibilità previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 collega le società (art. 7) con le figure, ovvero l'incompatibilità tra la partecipazione ad una società farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia è strettamente collegato ad alcune tipiche posizioni professionali presenti nella farmacia. Ebbene, trattasi di figure, chiaramente imputabili alla persona fisica del farmacista e caratterizzate in chiave professionale, che hanno la responsabilità - non della gestione della farmacia nei suoi aspetti aziendali, ma - della concreta erogazione del servizio farmaceutico a favore degli utenti: inoltre, con riferimento ad almeno una di esse (quella cioè del “titolare”), si realizza la piena coincidenza dell’aspetto gestionale (che nelle farmacie organizzate in forma societaria si presenta in guisa tendenzialmente autonoma) con quello relativo al concreto svolgimento del servizio. Se così è, la conclusione non può che essere nel senso che permangono, pur nel mutato contesto normativo innanzi illustrato, le esigenze cui è strumentale la norma in tema di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, intesa ad evitare che colui il quale si occupa della concreta erogazione del servizio farmaceutico assuma anche la posizione di socio di società titolari di (una o più) farmacie: evenienza che potrebbe andare a detrimento sia dell’efficiente svolgimento di quel servizio (per effetto del “disinteresse” che rispetto ad esso potrebbe manifestare il soggetto ad esso deputato nell’ambito di una determinata farmacia, in quanto coinvolto nella gestione, o anche solo nella partecipazione al capitale, di una farmacia organizzata in forma societaria), sia della sua indifferenza ad interessi diversi da quello alla corretta erogazione del servizio da parte della farmacia in cui si rivesta una delle posizioni menzionate dalla citata disposizione. Farmacisti ed incompatibilità Discende da quanto fin qui detto che, anche nel contesto normativo delineato dalla l. n. 124/2017, resta viva l’esigenza di preservare il ruolo del farmacista, nella connotazione tecnica e professionale che lo caratterizza (e che trova compiuta espressione nelle figure richiamate dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991), da quello del soggetto – che sia farmacista o meno, non importa - titolare di quote societarie dalla commistione – e conseguente confusione di logiche e finalità operative – che discenderebbe dalla mancata osservanza della succitata previsione di incompatibilità. CdS n. 6137/2023. Hai un quesito sulla farmacia? Contattaci E' solo il caso di ricordare che nella sentenza 5 del 2022 il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attuale normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica oltre chiaramente a qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo

    Oggi le attività commerciali sono governate sempre piu' spesso da società, soprattutto nel campo della farmacia a seguito del concorso farmacie che ha imposto la gestione paritetica ai nostri associati vincitori. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La gestione paritetica associata impone tuttavia un equilibrio che potrebbe inclinarsi nel tempo soprattutto in caso di soci pari e decorsi i tre anni di vincolo gestorio imposto dalla legge. Ecco quindi il quesito, quali sono i meccanismi societari da applicare in caso di stallo nelle decisioni tra soci paritari che rischiano di bloccare l’intrapresa economica, o comunque creare una situazione di immobilismo che potrebbe portare persino allo scioglimento della società? E' il caso di SRL che svolga attività di gestione di una farmacia o di piu' farmacie, oppure sia una società di costruzioni ed appalti, nella quale quindi i soci abbiano un egual peso, o addirittura ove la partecipazioni siano a loro volta di altre società. Oppure è il caso di SRL costituite da associazioni di piu' farmacisti con una quota di partecipazione di pari peso Oppure nel caso in cui la SRL o addirittura la Spa siano state costituite o diventino per motivi successori ed ereditari, con quote paritarie. Parliamo di farmacie ma il metodo è replicabile in altre forme di attività. Il meccanismo utilizzato nella gestione delle Srl per far fronte a situazioni di “stallo” nelle decisioni, è quello di prevedere clausole che risolvano la situazione di conflitto ed impasse al verificarsi di alcuni eventi o situazioni, una di queste è la “russian roulette” vediamo cosa è e come funziona. Di fronte a tali evenienze, secondo la recente Cass. n. 22375/23, può essere di interesse dei soci introdurre, per via statutaria, o più semplicemente attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, appositi meccanismi di soluzione delle possibili condizioni di stallo fra i quali rientra anche la pattuizione di una russian roulette clause, a volte in letteratura indicata come texas shoot-out clause (tradotta con l’espressione immaginifica clausola del cow boy). Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo: Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di deadlock (blocco) non altrimenti risolvibile, a uno o entrambi dei soci è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un’alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, “ribaltare” completamente l’iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest’ultimo aveva indicato. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Quando la possibilità di “azionare” la clausola è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica. Elemento caratteristico della russian roulette clause è la fissità del prezzo dell’offerta, mentre la variante Texas shoot out clause consente rilanci. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Tali clausole sono inseribili nei patti parasociali, qualche dubbio rimane per l'inserimento nello statuto societario. La clausola russian roulette viene, di solito, inserita all’interno dei patti parasociali che vincolano due gruppi diversi di soci. È noto che con l’espressione patto parasociale si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute. Il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi. La validità di queste pattuizioni può dirsi in linea di principio assodata ed emerge, in modo ormai diretto, anche dalla previsione normativa dell’art. 2341-bis c.c., introdotto dalla Riforma del diritto societario del 2003, che prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni – salvo rinnovo - quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”. Sul punto anche le pronunce della Cassazione n. 36092 del 2021 e n. 27227 del 2021. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo E cosa dire della legittimità dell'inserimento di tali clausole? Legittimità asserita anche dalla massima n. 181 del 9 luglio 2019, adottata dal Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale, a guisa di premessa dell’intera motivazione, “La legittimità della c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», che dir si voglia, non pone in sé e per sé particolari dubbi...” Se non sussistono dubbi per l'inserimento nei patti parasociali, (in quanto espressione di volontà negoziale delle parti) invece, occorre considerare cautamente l'inserimento nelle clausole statutarie che sono in grado di vincolare tutti i soci, indipendentemente da un loro assenso iniziale, le quali devono trovare come limite quello dell’equa valorizzazione della partecipazione. La massima milanese evidenzia nettamente che tale preoccupazione inerente all’equa valorizzazione non si applica al caso di clausola contenuta nei patti parasociali, ma solo a quelli di carattere statutario. Contattaci per un caso Proponi il tuo caso saremo lieti di indicarti un caso già risolto o affronteremo il tuo con la massima attenzione. Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità

    Ci viene chiesto se la qualifica di socio accomandante (in una Società in Accomandita Semplice quale società di persone) stante il ruolo non gestionale, sia in contrasto con la previsione della incompatibilità di cui all'art. 8 lettera B della legge 362 del 1991 secondo cui Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile: b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce in relazione alle problematiche di incompatibilità ai fini concorsuali e non solo, oltre al fatto che il socio accomandante di SaS seppure non titolare né con poteri gestionali partecipi ad una società (SaS) a sua volta titolare di farmacia e quindi se tale profilo possa collidere con la norma di legge. Arriviamo subito alla risposta, si secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato 6137 sussiste tale incompatibilità in quanto si concretizza un conflitto di interessi, vediamo l' iter per giungere a tale conclusione. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Ha ritenuto il T.A.R. Brescia che “viceversa pertinente è il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 69/2018 a cui fa riferimento la difesa dell’ATS”, rilevando che “con ragionamento che la Sezione condivide, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità A nulla rileva la diversa soluzione interpretativa recepita dal T.A.R. per la Toscana con sentenza n. 233 del 20 febbraio 2020, la quale, sulla scorta della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020, ha ritenuto che il possesso della veste di socio accomandante in una società titolare di farmacia non fosse idonea ad integrare la causa di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) l. n. 362/1991, a mente del quale “la partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile (…) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Bisogna quindi attentamente distinguere nell'ambito dell'art. 8 della legge 362 del 1991 secondo cui “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7” è incompatibile la previsione della lettera B) secondo cui: “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con la previsione della lettera C) secondo cui: “ con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” Ecco quindi che il socio accomandante sarebbe i conflitto con la previsione della lettera B). Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse, le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Hai un quesito? Leggi il Blog Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio

    Affrontiamo un tema scottante inerente la titolarità di una farmacia e la successione morti causa, in caso di comproprietà in favore dei coeredi dell'azienda farmaceutica e la gestita da parte di un solo erede. Tale fattispecie si verifica allorquando in caso di pluralità di eredi uno solo di essi sia farmacista ed abbia la possibilità di succedere nella gestione della farmacia, fermo restando la possibilità di succedere nell'azienda anche da parte dei NON farmacisti. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Ma cosa accade se l'accordo tra i coerenti prevede una stima della farmacia come azienda ai fini della divisione e quale è il valore della farmacia al momento della apertura della successione? Sussiste poi un ultimo ma non meno importante quesito, ove la farmacia succeda nelle mani del solo erede farmacista, questi è tenuto ad un conguaglio verso gli altri eredi? La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio Per comprendere tutte questa sfaccettature possiamo affermare che salvo contraria disposizione del contratto sociale e quindi a meno che non ci sia un accordo specifico di diverso senso, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. La Cassazione sul punto ha avuto modo di precisare che in tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo. (Cass. 24361/23) Sempre in tema di scioglimento del rapporto sociale l'art. 2289 cc prescrive che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota e' fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e consisterà in un debito dell’assegnatario della farmacia che avrà natura di debito di valore con tutte le conseguenze in tema di rivalutazioni. Se poi vi fossero operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto e' previsto in caso di creditore particolare del socio defunto, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Le vicende successorie quindi avranno un impatto notevole sia sull'azienda farmacia che sulla posizione degli eredi, chiamati a succedere all'azienda o chiamati in liquidazione. Il punto di partenza dell'intera vicenda è quella di una stima da cui poter far derivare i valori patrimoniali da organizzare. Se hai un dubbio consulta il Blog Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia rurale ed il trasferimento.

    Nel presente articolo vediamo SE e Quando il diritto al trasferimento della sede del farmacista puo' essere condizionato. La questione è regolata dall'art. 13 del DPR 1275/1971, che legittima il trasferimento della farmacia all'interno della propria Zona di competenza e pur sempre con il limite dei 200 metri dalla farmacia limitrofa piu' vicina. Sulla questione delle distanze abbiamo avuto modo di disquisire innumerevoli altre volte, si vedano gli articoli nel blog e purché il trasferimento sia effettuato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“. Sulla distanza abbiamo avuto modo di scrivere in tema di misurazione – da soglia a soglia – ed il calcolo deve tener conto del percorso pedonale – regolare – piu' breve. Sussiste quindi una libertà di trasferimento del farmacista, nei limiti sopra descritti, e pur sempre con un controllo di forma da parte della amministrazioni. Si sono registrati casi in cui ad esempio è stato inibito il trasferimento da una sede centrale ad una zona decentrata ma piu' popolosa nell'assunto che cio' non fosse nel primario interesse alla distribuzione dei farmaci. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Trasferimento Farmacia: è possibile imporre delle condizioni al trasferimento? Si. E bene in un recente caso risolto è stato affermato che l'amministrazione ben puo' dare indicazioni in termini operativi al fine di garantire il rispetto della zona, e quindi il mantenimento di un sistema anti concorrenziale, che sia votato alla migliore distribuzione dei farmaci. E' possibile subordinare il trasferimento di una farmacia al rispetto di prescrizioni amministrative? Si. La commissione della ASL ha potuto subordinare l’assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni. In particolare nel caso in esame sono state prescritte a carico del farmacista che aveva ottenuto il trasferimento alcune condizioni vincolati e precisamente: di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (la croce) sulla parte di edificio all'incrocio delle due strade; di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla strada ove era presente l'altra farmacia; di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla di competenza dell'altra farmacia possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali. Tutto ciò è stato imposto in quanto la strada all'angolo, oggetto di contesa, ricadeva in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica. Ecco quindi che assistiamo ad una interpretazione rigorosissima del concetto di “zona di pertinenza” nella piata organica delle farmacie e dei relativi confini. La base giuridica è pur sempre costituita dall’art. 1 della legge n. 475/1968 che imporrebbe che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all’interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l’insegna o la vetrina, secondo una interpretazione estensiva adottata dal TAR. Quindi è possibile per una commissione di vigilanza pubblica sulle farmacie imporre l'oscuramento di una vetrina, o determinare la modalità di apposizione della croce verde? Sembra proprio di sì, sebbene tali prescrizioni a rigore di norma sarebbero maggiormente di competenza dell'ordine dei farmacisti, chiamato a vigilare in tema di profili deontologici. (art. 24 e segg.). Per le farmacie rurali invece è possibile ricorrere una procedura ad hoc, non scevra di complicazioni. Ed infatti premesso che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e che quindi il dato demografico assume un ruolo centrale.. nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione Trattasi di trasferimento vincolato alla Regione, ed alla pianta organica del Comune ricevente. Infatti nel Comune presso cui vi sia l'aspirazione di trasferimento è necessario che ricorra una condizione, ovvero all'esito della revisione biennale ci deve essere un "nuovo fabbisogno di sedi". Tale criterio non è l'unico, ed infatti, onde evitare di aggirare la par condicio tra Farmacisti rurali, è necessario che tale Comune, tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, ove ad esempio sussista una pluralità di pretendenti. L'istanza dovrà arrivare al Comune prima dell'avvio della revisione della pianta organica, ed è soggetta - ove accolta - al pagamento di una tassa governativa. Seguici sui social e rimani aggiornato In questa prospettiva il trasferimento della sede della farmacia è una fase eventuale che deve però tener conto sia degli aspetti privatistici dell'impresa Farmacia, con le regole pubblicistiche, sia del carattere concorsuale e sia tutela della popolazione nell'ottica di capillarità del servizio farmaceutico. Hai un quesito? Contattaci Consulta l'archivio degli articoli Puo' anche interessarti: "Farmacia Topografica la posso trasferire?" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Come aprire una farmacia

    'apertura di nuova farmacia da concorso è una procedura complessa che assorbe energie e richiede di misurarsi in ambiti che solitamente non sono tipici del laureato in farmacia, ecco quindi che qualche consiglio senza presunzione di completezza potrà dare una mano ai neo titolari di sede soprattutto in questa fase in cui sono ancora in corso nuove aperture su base regionale. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Come aprire una farmacia Concorso Farmacie e scadenza graduatorie Come aprire una farmacia. Il principale passo è quello di evitare di incorrere in errore comuni spesso dettati dalla velocità con cui si viene chiamati ad organizzare l'assegnazione e poi l'apertura della sede. Qui di seguito a mero titolo esemplificativo individuiamo i principali passaggi da seguire per l'apertura della sede, tenendo presente che ogni pratica avrà una propria autonomia. 1) rispondere all' interpello Attenzione si hanno 5 giorni per rispondere all'interpello, la mancata risposta da parte del referente dell'associazione comporterà la decadenza dall'interpello. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani 2) comunicare con gli altri farmacisti e fare un cronoprogramma per l'intera procedura. Molto spesso accade che gli associati che avevano fatto la domanda nel lontano 2012 abbiano cambiato vita, si siano trasferiti ed abbiano prese strade differenti nel corso del decennio che è trascorso tra la candidatura e la chiamata. 3) Trovare una Sede idonea Il passo sarà quindi individuare la zona assegnata e familiarizzare con le strade, quindi individuare la possibile sede di apertura previa verifica della idoneità del locale. 4) Costituire la Società Scegliere il modello societario da utilizzare se trattasi di associazione tenendo presente che la gestione sarà paritaria costante e su base personale. Il modello maggiormente utilizzato e raccomandato anche dal Consiglio di Stato è quello della SRL. 5) Organizzazione aziendale e della neo farmacia Predisporre accordi per la gestione della società e l'individuazione del direttore di farmacia, sempre tra i candidati associati vincitori. 6) Verificare le Incompatibilità Verificare la presenza di cause di incompatibilità (articoli 7 ed 8 della legge 362/1991 ed art. 112 testo unico) evitando di fare proprie le interpretazioni di legge. Quindi rimuovere dette incompatibilità in tempo utile per l'autorizzazione. 7) Controllare la Tempistica Verificare la tempistica della procedura per essere sicuri di rimanere nei 180 giorni assegnati dalla Regione. Diversamente predisporre istanze di proroga adeguatamente motivate. 8) contattare la ASL di competenza per l'ispezione di legge. Il Dirigente Farmacista preposto, ricevuti tutti i documenti necessari e preso atto che nulla oppone all’istanza di apertura ed esercizio di una nuova sede farmaceutica, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/1934 da parte della Commissione di vigilanza del Distretto di competenza, per accertare che la farmacia sia in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare e proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio. Al termine dell’ispezione, viene redatto un verbale da inviare al Comune. Il Comune, presa visione dell’istanza di apertura ed esercizio della sede farmaceutica presentata dal Titolare della Farmacia o dai Soci in caso di Società, della documentazione allegata e, ricevuto il verbale di visita ispettiva con esito favorevole da parte della ASL UOC Farmacia, emette e notifica l’atto di apertura della sede farmaceutica al/ai richiedente/i tramite Decreto autorizzativo originale in bollo. Il Decreto autorizzativo deve essere, altresì, notificato dal Comune alla ASL. 9) mantenere un contatto costante con l'ufficio Regionale di riferimento a cui inviare infine tutti i moduli per la richiesta di autorizzazione. Attenzione quindi alla verifica delle attività da compiere cercando di evitare gli atti elusivi o in frode alla legge che poi potrebbero comportare procedure di decadenza o revoca della autorizzazione ricevuta. Concorso Farmacie attenzione agli atti elusivi Ed infatti, come già affrontato da questo blog in plurimi articoli, non potevano partecipare al concorso coloro che avevano ceduto nella veste di titolari persone fisiche, o soci di società di persone una precedente farmacia. Sulla tematica degli atti elusivi abbiamo scritto più volte, ovvero di quegli atti che apparentemente perseguono un fine legittimo ma realizzano una risultato non permesso dalle norme. Farmacia, trasformazione societaria ed atti in frode alla legge Per approfondire le tematiche degli "atti elusivi" in fase di concorso leggi il precedente articoli. Farmacie ed il vincolo decennale Coloro i quali invece risulteranno chiamati alle nuove aperture seguiranno un iter prestabilito per l'apertura della durata di 180 giorni salvo proroghe per aprire la nuova sede. Nuove Farmacie e la proroga all'apertura Conclusivamente, l'iter di apertura ha una durata prestabilita di 180 giorni che molto spesso viene prorogato, accade sovente che l'apertura di una nuova sede comporti un periodo che va da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. Salvo casi eccezionali come accaduto nel periodo Covid-19. Hai un quesito? Necessiti di assistenza o chiarimenti per la nuova farmacia Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione

    Ci occupiamo del caso in cui il Comune avvii una procedura di gara aperta pubblica per l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione" Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Si tratta di una delle modalità alternative NON previste dalla norma di riferimento, ovvero l'articolo 9 della legge 475, ma ampiamente utilizzata in quanto ammessa dalla Giurisprudenza. Sul punto abbiamo già affrontato la questione in un altro articolo consultabile Farmacia Comunale in Concessione" Ammessa quindi la legittimità della procedura per l'affidamento in Concessione nel presente post "Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione" affrontiamo il caso in cui a seguito dell'affidamento ad una ATI (Associazione Temporanea di Impresa a scopo di cooperazione tra farmacisti) il Comune abbia aggiudicato la concessione ai farmacisti “...con efficacia subordinata all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione...”; La verifica successiva all'aggiudicazione infatti è una prassi applicata, ove prevista dal Bando, che tuttavia può esporre i farmacisti in ATI a problematiche inaspettate come quella derivante da questioni insormontabili accertate dopo l'aggiudicazione quale a titolo esemplificativo le irregolarità fiscali, con pesanti conseguenze economiche, come l'escussioine della polizza assicurativa. In un recente caso affrontato dalla Giurisprudenza del Tar Lazio infatti la verifica della regolarità fiscale, e l'insorgenza di pendenze non sanate con il Fisco, ha legittimato l'annullamento in autotutela della aggiudicazione disposta anche nel caso in cui alla gara per l'affidamento abbia partecipato una sola candidata nella forma di ATI di farmacisti. Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione E' stato quindi ritenuta legittimo il procedimento di annullamento in autotutela e con nota burocratica, il Comune nella veste di stazione appaltante ha comunicato alla ATI di farmacisti sia l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione definitiva assegnando alla stessa un termine di 10 giorni per le controdeduzioni sia la volontà di escussione della garanzia assicurativa. Ecco quindi che il Comune ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 disponendo, altresì, l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione all’ANAC in quanto “...la situazione risultante dal contraddittorio conferma l’assenza di uno dei requisiti morali necessari alla partecipazione alla gara e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016...”; Consulta il blog in diritto farmaceutico La verifica dei requisiti è fase delicata ed ove effettuata successivamente all'aggiudicazione, può esporre l'assegnatario a responsabilità verso l'Ente Comunale concretizzata nella escussione della polizza assicurativa da allegare in fase di gara, Tar Roma n. 3420. Hai un quesito in tema di Farmacia, Diritto Farmaceutico, Concorsi, Requisiti o Gare? Contattaci anche senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Concorso Straordinario Farmacie, scadenza graduatorie, e sedi poco appetibili, che succede?

    Ad oggi l'Abruzzo ha aperto le porte all'ultimo interpello prima della scadenza delle graduatorie già avvenuta in molte regioni e dopo che lo stesso rimane ancora un po' attardato rispetto alle Regioni come la Toscana che ha terminato il 12° interpello, o l'Emilia Romagna ove il processo di apertura delle sedi è completato, ed anzi è iniziato anche il "post" assegnazione. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La giunta regionale Abruzzo ha sbloccato il concorso per le nuove sedi di farmacie sul territorio abruzzese, sono varie le sedi disponibili, un numero rilevante in rapporto alla popolazione ed alle sedi già esistenti. Ricordiamo infatti che la validità delle graduatorie regionali per il concorso straordinario indetto nel 2012 dal governo Monti si è allunga da due a sei anni, calcolati non più dalla data di pubblicazione sul Bur ma da quella del primo interpello, e che quindi nel caso dell'Abruzzo dovrebbe arrivare alla soglia del 2024 mentre. Ma se "Incentivare i giovani farmacisti", è la ratio legis della norma istitutiva del concorso straordinario farmacie secondo il Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 3973/2021 del 21.05.2020 tornando sul concorso ha precisato che lo scopo della norma "Monti" del 2012 era incentivare i giovani farmacisti con minore esperienza, dall'altra parte è notizia di questi giorni che alcune delle sedi che hanno aperto nel nord Italia, e precisamente in Emilia Romagna, hanno iniziato a chiudere i battenti. Allora i quesiti che si pongono all'orizzonte sono essenzialmente di due tipi, il primo attiene alla appetibilità delle sedi rimaste vacanti nei concorsi attivi, appetibilità che andrà a far rima con sostenibilità del business, mentre il secondo riguarda la validità delle graduatorie in quelle Regioni ancora al lavoro con gli interpelli iniziali, si veda per l'appunto l'Abruzzo o il Lazio. Se per rispondere al primo quesito, ovvero l'appetibilità delle sedi rimaste, bisogna ancora una volta coinvolgere i Comuni, e le loro piante organiche con i relativi confini, nel secondo caso è opportuno precisare che a meno i colpi di scena da parte del legislatore, le sedi disponibili ove non assegnate nel concorso straordinario confluiranno nel prossimo concorso ordinario farmacie, ove tuttavia è lecito attendersi che non saranno le sole, bensì saranno accompagnate da nuove sedi nel frattempo individuate da tutti quei Comuni virtuosi che hanno proceduto all'aggiornamento delle piante organiche. Rimane quindi aperta la porta alla rimodulazione dei confini delle farmacie esistenti da un lato e dall'altro alla validità delle graduatorie a scadenza, per quei partecipanti al concorso straordinario che vorranno difendere la propria legittima posizione divenuta utile in extremis, e nel frattempo la Laurea in Farmacia sta diventando abilitante! Vedi la sezione Farmacia e Diritto dello Studio. Leggi anche Concorso Ordinario Le sedi non assegnate andranno nel futuro concorso ordinario a meno che non vengano medio tempore soppresse su richiesta degli stessi Comuni. Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano avv. Aldo Lucarelli.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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