Risultati di ricerca nel sito
Search this site
800 risultati trovati con una ricerca vuota
- Farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso
Riportiamo interessante, relativo alle farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani "Sono un farmacista, che ha vinto la farmacia in un comune di circa 15.000 abitanti. La nuova sede da aprire si trova in una zona ben servita. I colleghi del Comune, ed in particolare il mio "confinante" virtuale hanno fatto ricorso contro il Comune che ha revocato la delibera che nel 2016 ha modificato la pianta organica delle farmacie. In sintesi il Comune con la revoca ha riportato la situazione alla pianta organica all'epoca del concorso. E' corretto? Mi chiedo, cosa rischio? La pianta organica a cui ho fatto riferimento io è quella del Comune al momento della indizione del concorso, è e rimane valida? E' possibile modificare la pianta organica dopo l'avvio del concorso?" Gentile Lettore, per rispondere a tale quesito è opportuno effettuare qualche precisazione. Se invece non hai tempo corri alle conclusioni. Al riguardo deve richiamarsi in termini generali il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.2.2019 n. 1148, Cons. Stato 6.3.2018 n. 1447; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2709/2014 e n. 1969/2013 e sez. VI n. 2489/2011; TRGA Trento, sez. unica, n. 174/2018). Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale” (T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; T.A.R. Piemonte sez. I 28-11-2018, n. 1276). Nel caso di specie, la sede della nuova farmacia, veniva inserita nell’allegato della deliberazione della Giunta Regionale del 2012 di approvazione del Bando di Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.L. 1/2012, nonché nello stesso art. 1 del Bando di Concorso, costituendo oggetto del medesimo. Ne consegue che la deliberazione comunale del 2016 che ha modificato la pianta organica a procedimento già avviato con il bando di assegnazione regionale alterando le regole poste dalla lex specialis in violazione dei principi di correttezza, par condicio ed affidamento. L'attività di revoca di detta modifica da parte del Comune, probabilmente su impulso della stessa Regione, deve quindi ritenersi legittima. Farmacie, la revisione della pianta organica durante il concorso Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico all’interno della zona interessata come originariamente individuata nelle Delibere del 2012, e dell’affidamento riposto dal controinteressato all’assegnazione ed all’apertura della sede farmaceutica all’interno di detta zona. Di contro non può considerarsi meritevole di affidamento alcuno l’interesse del farmacista ricorrente, al mantenimento di una situazione che violava la par conditio concorsuale, e su cui gli stessi candidati avevano fatto affidamento. Ecco quindi che la revoca della delibera comunale modificativa della pianta in corso di concorso deve ritenersi legittima, come al pari dovrà ritenersi illegittima una modifica della pianta organica che intervenga nelle more del concorso, almeno ove tali perimetri riguardino le nuove sedi a concorso. Leggi pure: " Farmacie e dispensario, quale confine" Conclusioni Non è legittima la modifica della pianta organica comunale dopo l'indizione del concorso a meno che non si voglia violare la lex specialis. La pianta organica inserita all'atto del concorso è quindi quella su cui fare affidamento. L'eventuale modifica di tale pianta sarà quindi da ritenersi illegittima. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e normativa concorsuale Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacista, quando è possibile opporsi ai provvedimenti comunali
Per il farmacista quando è possibile - legittimatamente - opporsi a delibere comunali che anche solo indirettamente ledano gli interessi economici? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Per rispondere a tale domanda, anche in tema di apertura di nuove sedi, proponiamo la ricostruzione di alcuni tar. Va rilevato come, secondo condivisa giurisprudenza, la legittimazione è ravvisabile qualora il soggetto sia titolare di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso) (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 04/03/2022, n. 50). Orbene, la collocazione delle farmacie sul territorio è disciplinata dal principio della pianta organica in virtù del quale in ogni Comune viene istituita una sede farmaceutica ogni tremilatrecento abitanti e per ciascuna sede la pianta organica prevede zone specificamente circoscritte e individuate sotto il profilo territoriale. (Tar Napoli 3889/2023) Hai un quesito? Consulta il blog Contattaci per un caso specifico Nello specifico, “Il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all'attuazione di qualsivoglia forma di decentramento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1.09.2021, n. 5691/2021 e n. 945/2023) Farmacista, quando è possibile opporsi ai provvedimenti comunali Ti puo' anche interessare: "Farmacista, quando impugnare la nuova graduatoria" L’altra condizione dell’azione, ovvero l’interesse ad agire, è regolata dai seguenti principi: “Sussiste l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 03/09/2013, n. 600). Ne deriva che l’interesse inteso come lesione diretta concreta ed attuale della posizione dei ricorrenti, ulteriore rispetto alla mera legittimazione al ricorso, può ritenersi in re ipsa nella dedotta non economicità delle gestioni in conseguenza della revisione, quindi nel connesso pregiudizio economico, che deve essere opportunatamente contrastato dall'ammministrazione ove rilevato. Da ultimo va rilevato che ove venga instaurato, come nel caso prospettato, l'esistenza di un ricorso pendente di cui si è avuta notizia, intentato da altri farmacisti e si ritenga che da detto procedimento possa derivare un pregiudizio non diretto, si dovrà valutare l'intervento nel procedimento amministrativo esistente, sia ad opponendum che ad adiuvandum rispetto al ricorso di primo grado. (Sui requisiti Adunanza Plen CdS 23/16) Tale problematica è particolarmente sentita ove le informazioni siano pervenute in modo informale, si immagini infatti che per l'alto numero dei controinteressati in detto ricorso, vi sia stata la notifica per pubblici proclami, elemento questo che rende praticamene meno conoscibile un ricorso rispetto a quanto possa accadere in caso di notifica diretta ai controinteressati. Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi
Questa la conclusione a cui giunge la recente giurisprudenza sul tema del danno da emotrasfusione, dopo aver esaminato le varie ipotesi per concretizzare la data di prescrizione. articoli su malasanità e risarcimenti Ed infatti come di recente sancito dalla Corte di Cassazione 16468 del 2023 in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Incorre, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. n. 24164 del 2019). Ti potrebbe interessare: "Danno biologico, il risarcimento ed il danno permanente" Pertanto, la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: A ciò deve aggiungersi che, in caso di danno da emotrasfusioni, nella maggior parte dei casi il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e non alla data, successiva, della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla l. n. 210 del 1992, art. 4 (in questo senso v. Cass. n. 16217 del 2019; Cass. 10190 del 2022). Leggi pure "Blog Malasanità e risarcimento" Nei casi in cui invece, il soggetto danneggiato non abbia mai presentato domanda di corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, il giudice dovrà accertare l'exordium praescriptionis, tenendo in conto la corretta distribuzione degli oneri probatori, secondo la quale è la parte che eccepisce la prescrizione che ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi (Cass. n. 12182 2021). Ti potrebbe interessare: "Malasanità, errore medico ed errore di diagnosi" Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità. Leggi pure : "Malasanità il danno da emotrasfusione ed il regime della prova" Dovrà anche motivatamente collocare nel tempo il momento di acquisizione di tale consapevolezza. In difetto di ogni espressa informazione medica che espliciti la anche solo possibile riconducibilità causale di una patologia a un fatto della storia clinica passata del paziente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere fino alla morte del paziente. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: Nel caso che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a decorrere, per le ragioni indicate, o che esso non si sia consumato alla morte della vittima, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente patito dalla vittima si trasferisce agli eredi che possono farlo valere iure hereditatis. (cass. 16468/23) Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario - Farmaceutico
- La busta paga del farmacista
La normale retribuzione del farmacista è costituita dalle seguenti voci: a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977; b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio; c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 56 del presente CCNL; d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 del presente CCNL; e) l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di €10,33, di cui all'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente , nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge. Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario. La busta paga del farmacista La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatte salve le riduzioni progressive per i casi di malattia. Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle. (artt. 57/61 CCNL Farmacie Private). La retribuzione tiene conto dell'inquadramento del farmacista secondo la seguente classificazione: Area quadri in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore. Primo livello super Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel primo livello super. Primo livello Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Farmacista Collaboratore—Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'articolo 11 della legge 475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello. In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità. Secondo livello Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori: —contabile con mansioni di concetto; —corrispondente con mansioni di concetto; —magazziniere consegnatario1 con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura. Terzo livello Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza: —coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici. Quarto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite: —addetto di laboratorio; —cassiere con mansioni d'ordine; —commesso d'ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934); —contabile d'ordine; —magazziniere. Quinto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica —conducente di automezzi; —fattorino interno ed esterno. Sesto livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche: —addetto alle pulizie; —personale di fatica. La busta paga del farmacista La riforma dei QUADRI - Q1 -Q2 - Q3 La riforma nell'ambito della farmacia dei servizi premia il Farmacista quadro che svolge una attività di gestione di uno specifico settore della farmacia, o nella Farmacia dei servizi ove svolta attività in gestione ed autonomia, ci si riferisce ad esempio alla telemedicina, alla diagnosi di prima istanza et simila. Nonché il responsabile di una pluralità di servizi. Dal 1° novembre 2021 la categoria dei quadri è stata ampliata e suddivisa a sua volta in : - livello Q1, direttore responsabile; - livello Q2, farmacista collaboratore, nell’ambito della “farmacia dei servizi”, con una o più mansioni ricomprese in quelle del rinnovo del CCNL e che possiede specifiche competenze tecnico professionali attestate anche mediante corsi di formazione. - livello Q3, farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio in qualifica. Leggi anche "Il farmacista qualificato" Il livello Quadri2 percepisce il minimo tabellare del livello Qudri3 incrementato di € 70 mensili nonché l'indennità speciale quadri applicabile al liv. Q3. Hai un quesito? Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie, e se a concorrere fosse una società?
Quesito complesso e di difficile interpretazione quello giunto al sito. "E' possibile partecipare ad una assegnazione di farmacia in forma societaria?" Il quesito risulta mal posto nel senso che se si tratta di gara pubblica, bando o asta, come chiaramente di trattativa privata, ben si potrà partecipare in forma societaria, nel senso che sarà la SRL, SPA SNC o SAS o altro a partecipare nelle forme del bando relative alla farmacia azienda. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Si pensi ad esempio all'asta pubblica di una farmacia comunale immessa a gara ove il Comune abbia deciso l'alienazione dell'azienda, oppure una gara pubblica inerente la concessione della gestione farmacia per un periodo di tempo. In tali ipotesi fermo restando l'obbligo di direzione rimesso ad un direttore farmacista, il bando ben potrà ammettere a gara la società avente ad oggetto la gestione della farmacia. Si rammenta solo per citarne alcune che la persona giuridica/società sarà soggetta alle prescrizioni del limiti di proprietà del 20% regionale, all'art. 112 del rd. 1265 del 1934 oltre che alle incompatibilità ex art. 7 della Legge 362/1991 oltre che insussistenza, anche in capo ai soci, dei casi di incompatibilitincompatibilità di cui all art. 7 comma 2, Legge n. 362/1991 secondo i canoni interpretativi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 5 del 14.04.2022, in tema di partecipazione da parte di società che gestiscono case di cura e/o cliniche. Cosa diversa invece in tema di concorso farmacie, ove a partecipare è sempre il farmacista persona fisica a cui successivamente sia concesso dalla lex specialis e dalla normativa nazionale, (L. 124/2017, codice civile e r.d. 1265/1934) gestire in forma societaria o associata societaria, la farmacia. Si badi bene che gestione associata e gestione societaria sono due concetti differenti, accomunati solo di recente dalla prassi gestoria societaria figlia del concorso straordinario farmacie dopo la riforma del 2017 e l'interpretazione data dall'Adunanza Plenaria 69 del 2018. In ogni caso per cio' che concerne il concorso è opportuno precisare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che: - la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi - e non altri - farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012); -- i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell'esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni; Farmacie, e se a concorrere fosse una società? -- tali forme, come chiarito dal Consiglio di Stato sia in sede consultiva (parere n. 69 del 3 gennaio 2018) sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell'art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l'esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, ottenere due sedi all'esito del concorso straordinario; essendo la risposta a tale domanda negativa, per le ragioni già dette, è irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche; -- il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012; -- con riferimento alla mancata previsione del divieto di cumulo nel controverso bando regionale, come in altri bandi in altre regioni, ne è evidente l'infondatezza, perché l'argomento si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui la previsione dell'art. 4 del bando consentirebbe la doppia assegnazione delle sedi, mentre al contrario la previsione del bando altro non è che la riaffermazione di un principio, quello dell'alternatività, che caratterizza a tutt'oggi, indiscutibilmente, il sistema dell'autorizzazione all'apertura della farmacia rilasciata ai farmacisti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che, nel caso del concorso straordinario, per la gestione associata della farmacia venga poi costituita una società, di persone o di capitali, all'esito del concorso straordinario, cui conferire la titolarità dell'esercizio (sulla stessa linea argomentativa e con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame si veda anche Cons. Stato, sez. III, n. 1285 del 2020 e CdS 7155/23). Sperando di aver chiarito i termini della questione! Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Impresa agricola e fallimento
L'impresa agricola al riparo dal fallimento, ma quando si è nell'ambito dell'impresa agricola? Ai sensi dell’art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: le attività agricole cd. in senso proprio di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” di cui al comma 2; le attività agricole cd. connesse di cui al comma 3, ossia “le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, per le quali si deve pertanto accertare in concreto se esse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore stesso. Impresa agricola e fallimento Lla sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 1049/21 e 12215/2012);” “l'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore.”; Impresa agricola e fallimento Le cooperative agricole Ed inoltre, con specifico riguardo alle cooperative agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”, per cui in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purchè con l’apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico . Impresa agricola e fallimento In definitiva quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 2, comma 2.”; Cass. Civ. 831/2018 Contattaci per un quesito tecnico o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacisti e Società di Farmacisti
Il titolo forse un poco chiaro assume rilevo dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la nota sentenza del Tar Campania che aveva affermato con una ricostruzione piu' o meno convincente, una sostanziale differenza in tema di "cessione" affermando una differenziazione tra farmacie detenute tra persone fisiche e farmacie di cui era titolare una società. Leggi anche "Farmacie e Fallimento e rapporti con i soci" La questione sarà al vaglio del Consiglio di Stato in un imminente futuro, per ora, ricostruiamo la normativa e la giurisprudenza secondo gli orientamenti vigenti, che in ogni caso offriranno non pochi spunti per risolvere la questione, che di sicuro, già si "nasconde" nelle pieghe della stessa sentenza da riformare ... Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Farmacisti e Società di Farmacisti Ed infatti secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, «ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità» Hai fretta? Corri alle conclusioni Farmacisti e Società di Farmacisti Nel concomitante vigore del previgente comma 2, primo e secondo periodo, dell’art. 7, rubricato “Titolarità e gestione della farmacia”, della l. 362/91 (relativa alle “Norme di riordino del servizio farmaceutico”), si disponeva, infatti, esclusivamente che “La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”, specificandosi poi, che “sono soci della società (nel comma 1 venivano evocate, come visto, soltanto le “società di persone”) farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni” (comma introdotto dall’art. 5 DL 4 luglio 2006, n. 223, cd. Decreto Bersani, come modificato dalla relativa legge di conversione). Farmacisti e Società di Farmacisti Vigeva, quindi, un regime in base al quale non vi era differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituiva essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi. Anche quando organizzata in forma societaria, quindi, l’attività di distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento; Ecco poi che con la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), quel regime è stato modificato, ammettendosi la titolarità della farmacia in capo, oltre che alla persona fisica e alla società di persone, anche alla società di capitali, con un regime, ovviamente, completamente diverso, fermo restando che tutte le forme di gestione societaria hanno, comunque, come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Farmacisti e Società di Farmacisti Nella specie, con tale ultima la legge il legislatore, intervenendo sul richiamato art. 7 della legge n. 362/1991, ha, peraltro, ammesso che, per quel che attiene alla proprietà delle quote, la compagine sociale di una società titolare di farmacia possa essere costituita per intero anche da non farmacisti; solo la direzione della farmacia gestita dalla società rimane, invece, necessariamente affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sebbene lo stesso sia, conseguentemente, necessariamente svincolato dallo status di socio. Il direttore rimane, quindi, l’unico organo tecnico della farmacia sociale e non della società, come tale, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, a garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio della farmacia stessa. L’Adunanza plenaria ha recentemente affrontato il diverso profilo, per cui, ciononostante, «la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569)». Farmacisti e Società di Farmacisti Ha nello specifico, cioè, affermato che: «la titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012)» (Cons. di St., Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). In altri termini, secondo detto pronunciamento della Plenaria i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro indiviso la titolarità della sede farmaceutica messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa anche in forma collettiva. Farmacisti e Società di Farmacisti, ma c'è differenza? Orbene, ritiene il Tar Napoli, aderendo ad un orientamento recente, che, per ragioni di ragionevolezza e non contraddizione del sistema, l’applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari. Ed invero, la preclusione decennale di cui al citato art. 12 si riferisce alla fattispecie di trasferimento di titolarità di sede farmaceutica e, cioè, al caso in cui la singola persona fisica, in qualità di titolare, ne ceda e trasferisca la titolarità (comprensiva di titolo e azienda) ad un soggetto terzo. La struttura normativa si basa dunque sulla premessa per cui solo il farmacista (persona fisica) può essere titolare di una sede farmaceutica, non prevedendo né la possibile attribuzione della titolarità in capo ad una persona giuridica (società di capitali o persone), né la conseguente possibilità di possedere una quota di partecipazione in società farmaceutiche. Oggi che la titolarità di una sede farmaceutica può essere assegnata anche ad una persona giuridica si registra, pertanto, un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia). Ed invero, come eccepito, il sistema delle incompatibilità è stato pensato e costituito in un’epoca in cui il servizio farmaceutico era offerto solo dal farmacista individuale ed erano logiche le forme di preservazione e tutela allora concepite, per evitare la concentrazione di più titolarità in capo ad un unico soggetto e situazioni di conflitto. Ma la legge 124/2017 (riforma societaria del sistema del diritto farmaceutico) ha completamente cambiato lo scenario, introducendo la possibilità che titolare di farmacia sia anche una società per azioni. Alla luce di tale cambiamento va colto l’indirizzo della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 11/2020 ha così concluso: “l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo.. non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell'esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Orbene, ciò posto, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, (non da ultimo Tar Napoli 1341/23 oggi però sospesa dal Consiglio di Stato) dal quale il Collegio campano non ravvisava valide ragioni per discostarsi, quanto meno per le società per azioni, deve allora affermarsi che: la cessione delle quote di società titolari di sede farmaceutiche non equivalga affatto al trasferimento di titolarità della sede farmaceutica, la quale resta sempre in capo alla società; dunque, non può applicarsi la preclusione decennale di cui alla legge n. 475/1968. Ed invero, come osservato, “nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile. Blog in diritto Societario e Relazioni Societarie La medesima ratio legis ricorre invece laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione Campane, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta (Cons. di St., sez. III, 13/04/2022 n. 2763). consulta il blog in diritto farmaceutico Ed invero, per le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica -ove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate con assenza di ogni responsabilità personale anche in via sussidiaria-, sussiste, attualmente, a livello legislativo, un disallineamento rispetto alle fattispecie di incompatibilità dei farmacisti, presi in considerazione dalla norma solo come persone fisiche, sia pure riunite anche in forma associata (ovvero società di persone) (cfr. ordinanza cautelare n. 1378 del 20.07.2022). Farmacisti e Società di Farmacisti In definitiva, occorre tenere presente, ai fini della disciplina applicabile e con i dovuti distinguo sopra indicati, che, secondo i recenti interventi legislativi, sono oggi titolari dell'esercizio della farmacia privata tanto le persone fisiche e le società di persone quanto le società di capitali oltre alle società cooperative a responsabilità limitata (art. 1, c. 157, L. 04.08.2017, e n. 124) – ove, per inciso, le società cooperative a responsabilità limitata rappresentano forme residuali di gestione delle farmacie, per le quali l'art. 20 della L. 475/1968 ne ha consentito la prosecuzione della gestione, senza possibilità di trasferimento, salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili. (Tar Na 1341/23). Hai un quesito? contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio
Ci viene posto il quesito circa la liquidazione della quota di un socio al 50% di Farmacia gestita da SNC, società di persone in nome collettivo. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Nella SNC principio cardine è la compresenza di una duplicità di amministratori, in quanto ogni socio è anche amministratore. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Per continuare la società che gestisca una farmacia, appare maggiormente percorribile la strada della trasformazione della SNC in SRL affinché possano partecipare pro quota gli eredi e partecipare anche alla gestione con le tutele della società di capitali, evitando di gestire quale socio amministratore, e ciò solo in caso di comune accordo, ad esempio per non gravare la SNC della liquidazione di quota, fattispecie assai gravosa da un punto di vista finanziario. E' opportuno evidenziare che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, ad esempio per morte, i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, quindi all'evento morte, pur tenendo presente che se vi sono operazioni in corso, gli eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Accade spesso che nelle SNC i soci abbiano regolato i rapporti con patti parasociali o con clausole precise già inserite nello Statuto, delle quali quindi bisognerà tener conto. Consulta il Blog in Diritto Farmaceutico Contattaci Ai fini del calcolo della quota, giurisprudenza costante della Cassazione, e da ultimo la 4260/20 – che “l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento” (Cass., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809). Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli artt. 2261 e 2289 c.c., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota (Cass., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036). Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Appare quindi possibile contestare il valore della liquidazione della quota solo per mezzo di una perizia contabile che tenga conto degli ultimi bilanci e delle attività in corso, senza dimenticare l'avviamento commerciale della Farmacia. Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione
È ammissibile l'istanza del singolo Farmacista rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica comunale? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce dalla problematica relativa ai confini delle farmacie ogni qual volta sia necessario l'intervento pubblico per poter aprire o trasferire una sede. Si pensi al caso in cui il vincitore di concorso si trovi alle prese con nuove zone poco servite oppure ove è necessario coordinare l'attività del Comune ( per la revisione della pianta organica) con le decisioni Regionali ad esempio in caso di concorso. Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 articoli 14 e seguenti, la conferenza può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), preliminare (per avere indicazioni sulle condizioni per l’ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto). La conferenza di servizi decisoria a sua volta può svolgersi in modo "semplificato", senza riunioni fisiche e con la sola trasmissione di documenti o "simultanea" nei casi di decisioni o progetti complessi, nei quali ad esempio ad avviso di chi scrive rientra la vicenda del presente articolo. Esiste un diritto del singolo ad ottenere l'attività di revisione della pianta organica farmacie? Un privato farmacista può richiedere l'indizione di una conferenza di servizi? È opportuno premettere che il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Può anche interessare Farmacie, quali nuove zone? Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012). Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore. L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede. Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19) Leggi il blog di diritto farmaceutico gratuito Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Seguici Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine. La revisione della pianta organica, l'adattamento a nuove o sopraggiunte necessità territoriali ed il coordinamento con l'Ente Regionale sono atti amministrativi programmatori con ricadute urbanistiche che richiedono quindi una concertazione a piu' livelli, ferma la discrezionalità del Comune nella organizzazione territoriale del servizio e della capillarità. Hai un quesito? Contattaci Il farmacista ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa, in conclusione quindi per quanto attiene alla revisione della pianta organica l'istanza non potrà costituire un obbligo ulteriore per il Comune oltre quello già previsto dalla legge. Hai un quesito? Leggi i nostri articoli per la Farmacia e Farmacisti in Diritto della Farmacia. Per concludere quindi in caso la vicenda coinvolga piu' enti amministrativi, come nel nostro caso Comune/Regione ed anche soggetti terzi quale l'ordine dei Farmacisti e la ASL di competenza, sarà possibile per l'amministrazione procedente (Regione o Comune) quindi l'amministrazione che si prende carico della problematica, effetture una conferenza dei servizi a cui il privato farmacista potrebbe partecipare in via residuale (art 9) nel caso in cui dal provvedimeto in emanazione possa derivare un pregiudizio. Ricordiamo tuttavia che non l'indizione della conferenza dei servizi può essere sollecitata dal privato ma la convocazione rimane facoltativa da parte dell'ente. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacisti ed incompatibilità
Non vi è dubbio che la riforma del 2017 nei suoi tratti salienti di diritto societario in ambito farmaceutico abbia inciso in chiave decisamente “liberalizzante” sul sistema normativo previgente pur tuttavia conservando i connotati tipici delle incompatibilità in chiave squisitamente personale. Ed infatti come ribadito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. del 23 giugno 2023 sussistono ancora ampi margini di incompatibilità tra la figura del farmacista come esercente la professione e farmacista (o altro) che invece detenga le quote aziendali. Si profilano quindi due ruoli ben distinti tra farmacista operativo e per così dire farmacista capitalista che occorre tener ben presenti nella gestione aziendale della farmacia. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Leggi il Blog sulle Farmacie Farmacisti ed incompatibilità Ed infatti l'effetto della riforma societaria nel settore farmacie attiene pur sempre al piano della titolarità e della gestione patrimoniale dell’azienda “farmacia”, ampliando le condizioni affinché le stesse siano attribuite a soggetti organizzati in forma societaria sia quanto ai tipi societari utilizzabili, sia quanto ai soggetti che possono partecipare alla società, che non devono essere necessariamente in possesso della qualifica di farmacista, sia quanto al numero di esercizi farmaceutici di cui ciascuna società può essere titolare. Farmacisti ed incompatibilità Ma le illustrate modifiche normative contribuiscono ulteriormente alla caratterizzazione “capitalistica” dell’assetto proprietario e gestionale della farmacia, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il profilo della conduzione tecnica e professionale dell’esercizio farmaceutico e le connesse garanzie di efficacia, correttezza ed estraneità a logiche di tipo squisitamente imprenditoriale, cui si correla il richiamato regime delle incompatibilità. Del resto, le norme in tema di limiti all’acquisizione di partecipazioni societarie rispondono a finalità diverse da quelle sottese al regime delle incompatibilità, essendo le prime funzionali a controllare il fenomeno delle concentrazioni farmaceutiche in un’ottica di salvaguardia delle condizioni concorrenziali del mercato ed il secondo a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico a salvaguardia dell’interesse alla salute dei suoi utenti. Ed ecco quindi le precisazioni del Consiglio di Stato a Giugno 2023 in tema di proprietà – gestione – incompatibilità delle farmacie. Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità Deve invero osservarsi che la ratio profonda del sistema delle incompatibilità previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 collega le società (art. 7) con le figure, ovvero l'incompatibilità tra la partecipazione ad una società farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia è strettamente collegato ad alcune tipiche posizioni professionali presenti nella farmacia. Ebbene, trattasi di figure, chiaramente imputabili alla persona fisica del farmacista e caratterizzate in chiave professionale, che hanno la responsabilità - non della gestione della farmacia nei suoi aspetti aziendali, ma - della concreta erogazione del servizio farmaceutico a favore degli utenti: inoltre, con riferimento ad almeno una di esse (quella cioè del “titolare”), si realizza la piena coincidenza dell’aspetto gestionale (che nelle farmacie organizzate in forma societaria si presenta in guisa tendenzialmente autonoma) con quello relativo al concreto svolgimento del servizio. Se così è, la conclusione non può che essere nel senso che permangono, pur nel mutato contesto normativo innanzi illustrato, le esigenze cui è strumentale la norma in tema di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, intesa ad evitare che colui il quale si occupa della concreta erogazione del servizio farmaceutico assuma anche la posizione di socio di società titolari di (una o più) farmacie: evenienza che potrebbe andare a detrimento sia dell’efficiente svolgimento di quel servizio (per effetto del “disinteresse” che rispetto ad esso potrebbe manifestare il soggetto ad esso deputato nell’ambito di una determinata farmacia, in quanto coinvolto nella gestione, o anche solo nella partecipazione al capitale, di una farmacia organizzata in forma societaria), sia della sua indifferenza ad interessi diversi da quello alla corretta erogazione del servizio da parte della farmacia in cui si rivesta una delle posizioni menzionate dalla citata disposizione. Farmacisti ed incompatibilità Discende da quanto fin qui detto che, anche nel contesto normativo delineato dalla l. n. 124/2017, resta viva l’esigenza di preservare il ruolo del farmacista, nella connotazione tecnica e professionale che lo caratterizza (e che trova compiuta espressione nelle figure richiamate dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991), da quello del soggetto – che sia farmacista o meno, non importa - titolare di quote societarie dalla commistione – e conseguente confusione di logiche e finalità operative – che discenderebbe dalla mancata osservanza della succitata previsione di incompatibilità. CdS n. 6137/2023. Hai un quesito sulla farmacia? Contattaci E' solo il caso di ricordare che nella sentenza 5 del 2022 il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attuale normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica oltre chiaramente a qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo
Oggi le attività commerciali sono governate sempre piu' spesso da società, soprattutto nel campo della farmacia a seguito del concorso farmacie che ha imposto la gestione paritetica ai nostri associati vincitori. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La gestione paritetica associata impone tuttavia un equilibrio che potrebbe inclinarsi nel tempo soprattutto in caso di soci pari e decorsi i tre anni di vincolo gestorio imposto dalla legge. Ecco quindi il quesito, quali sono i meccanismi societari da applicare in caso di stallo nelle decisioni tra soci paritari che rischiano di bloccare l’intrapresa economica, o comunque creare una situazione di immobilismo che potrebbe portare persino allo scioglimento della società? E' il caso di SRL che svolga attività di gestione di una farmacia o di piu' farmacie, oppure sia una società di costruzioni ed appalti, nella quale quindi i soci abbiano un egual peso, o addirittura ove la partecipazioni siano a loro volta di altre società. Oppure è il caso di SRL costituite da associazioni di piu' farmacisti con una quota di partecipazione di pari peso Oppure nel caso in cui la SRL o addirittura la Spa siano state costituite o diventino per motivi successori ed ereditari, con quote paritarie. Parliamo di farmacie ma il metodo è replicabile in altre forme di attività. Il meccanismo utilizzato nella gestione delle Srl per far fronte a situazioni di “stallo” nelle decisioni, è quello di prevedere clausole che risolvano la situazione di conflitto ed impasse al verificarsi di alcuni eventi o situazioni, una di queste è la “russian roulette” vediamo cosa è e come funziona. Di fronte a tali evenienze, secondo la recente Cass. n. 22375/23, può essere di interesse dei soci introdurre, per via statutaria, o più semplicemente attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, appositi meccanismi di soluzione delle possibili condizioni di stallo fra i quali rientra anche la pattuizione di una russian roulette clause, a volte in letteratura indicata come texas shoot-out clause (tradotta con l’espressione immaginifica clausola del cow boy). Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo: Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di deadlock (blocco) non altrimenti risolvibile, a uno o entrambi dei soci è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un’alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, “ribaltare” completamente l’iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest’ultimo aveva indicato. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Quando la possibilità di “azionare” la clausola è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica. Elemento caratteristico della russian roulette clause è la fissità del prezzo dell’offerta, mentre la variante Texas shoot out clause consente rilanci. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Tali clausole sono inseribili nei patti parasociali, qualche dubbio rimane per l'inserimento nello statuto societario. La clausola russian roulette viene, di solito, inserita all’interno dei patti parasociali che vincolano due gruppi diversi di soci. È noto che con l’espressione patto parasociale si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute. Il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi. La validità di queste pattuizioni può dirsi in linea di principio assodata ed emerge, in modo ormai diretto, anche dalla previsione normativa dell’art. 2341-bis c.c., introdotto dalla Riforma del diritto societario del 2003, che prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni – salvo rinnovo - quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”. Sul punto anche le pronunce della Cassazione n. 36092 del 2021 e n. 27227 del 2021. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo E cosa dire della legittimità dell'inserimento di tali clausole? Legittimità asserita anche dalla massima n. 181 del 9 luglio 2019, adottata dal Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale, a guisa di premessa dell’intera motivazione, “La legittimità della c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», che dir si voglia, non pone in sé e per sé particolari dubbi...” Se non sussistono dubbi per l'inserimento nei patti parasociali, (in quanto espressione di volontà negoziale delle parti) invece, occorre considerare cautamente l'inserimento nelle clausole statutarie che sono in grado di vincolare tutti i soci, indipendentemente da un loro assenso iniziale, le quali devono trovare come limite quello dell’equa valorizzazione della partecipazione. La massima milanese evidenzia nettamente che tale preoccupazione inerente all’equa valorizzazione non si applica al caso di clausola contenuta nei patti parasociali, ma solo a quelli di carattere statutario. Contattaci per un caso Proponi il tuo caso saremo lieti di indicarti un caso già risolto o affronteremo il tuo con la massima attenzione. Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità
Ci viene chiesto se la qualifica di socio accomandante (in una Società in Accomandita Semplice quale società di persone) stante il ruolo non gestionale, sia in contrasto con la previsione della incompatibilità di cui all'art. 8 lettera B della legge 362 del 1991 secondo cui Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile: b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce in relazione alle problematiche di incompatibilità ai fini concorsuali e non solo, oltre al fatto che il socio accomandante di SaS seppure non titolare né con poteri gestionali partecipi ad una società (SaS) a sua volta titolare di farmacia e quindi se tale profilo possa collidere con la norma di legge. Arriviamo subito alla risposta, si secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato 6137 sussiste tale incompatibilità in quanto si concretizza un conflitto di interessi, vediamo l' iter per giungere a tale conclusione. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Ha ritenuto il T.A.R. Brescia che “viceversa pertinente è il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 69/2018 a cui fa riferimento la difesa dell’ATS”, rilevando che “con ragionamento che la Sezione condivide, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità A nulla rileva la diversa soluzione interpretativa recepita dal T.A.R. per la Toscana con sentenza n. 233 del 20 febbraio 2020, la quale, sulla scorta della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020, ha ritenuto che il possesso della veste di socio accomandante in una società titolare di farmacia non fosse idonea ad integrare la causa di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) l. n. 362/1991, a mente del quale “la partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile (…) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Bisogna quindi attentamente distinguere nell'ambito dell'art. 8 della legge 362 del 1991 secondo cui “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7” è incompatibile la previsione della lettera B) secondo cui: “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con la previsione della lettera C) secondo cui: “ con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” Ecco quindi che il socio accomandante sarebbe i conflitto con la previsione della lettera B). Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse, le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Hai un quesito? Leggi il Blog Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli






















