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- Separazione, le spese universitarie del figlio
Come ripartite le spese universitarie del figlio tra genitori separati? Le spese relative all’appartamento del figlio studente universitario fuorisede e non autosufficiente economicamente sono da considerare come spese straordinarie da ripartirsi tra i genitori divorziati non necessariamente nella misura del 50% per ciascuno, dovendo il giudice di merito valutare e tenere nella giusta considerazione le rispettive consistenze patrimoniali e la capacità di lavoro di entrambi i genitori. Separazione, le spese universitarie del figlio, in dettaglio, per calcolare l’assegno periodico di mantenimento il giudice deve considerare i redditi di ciascuno dei genitori, le eventuali sopravvenienze economiche, i risparmi accantonati, le disponibilità di alloggi in proprietà ovvero deve tenere nella giusta considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita da loro goduto, secondo la Cassazione 15215 del 30 maggio 2023. Leggi il Blog in diritto di Famiglia Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Bancarotta, e la fraudolenza penale.
Affrontiamo con questi brevi note il reato di bancarotta, sia nella figura "documentale", che distrattiva con fraudolenza per tratteggiarne gli elementi essenziali ai fini della configurabilità del reato in chiave penale. Tale reato è spesso sottovalutato dal soggetto agente, che quale che sia il ramo di impresa, ritiene il proprio operato "necessario" per l'impresa, convinzione rivelatasi piu' delle volte erronea e soggetta alle complesse maglie della giustizia penale. In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Cass. Penale 10968/23) Quale elemento psicologico occorre? L'elemento psicologico dell'autore, il dolo generico. "la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"" si traduce nel riconoscimento che "il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021., Rv. 282284). E' opportuno poi evidenziare che la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale da parte dell'imprenditore. Leggi il Blog La bancarotta distrattiva fraudolente Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenza distrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa". Prima di chiudere una considerazione, non è infrequente che agli imprenditori, o direttori, possa venire contestata anche la sola "bancarotta semplice" per operazioni aziendali imprudenti o rimesse alla sorte o al caso e che abbiano esposto l'impresa a grandi perdite in danno dei creditori. (Cass. 7417/23) Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Risarcimento danni da malasanità, il nascituro, l'emotrasfusione, l'erede, i cyber attacchi.
Il risarcimento del danno da malasanità è un diritto sia del diretto interessato che delle persone ad egli vicine, siano essi familiari come nel caso dei genitori siano essi figli, o nipoti, come eredi, siano pure conviventi, come nel caso delle coppie di fatto, non riconosciute in un vincolo familiare come il matrimonio. Genitori, figli, o coniugi possono far valere il danno verso la struttura sanitaria (responsabilità della struttura) o contro il singolo professionista medico, o contro la sua equipe, ove sia il caso di un intervento chirurgico avvenuto con l'ausilio di una equipe medica. Il danno potrà essere richiesto altresi verso la Azienda Sanitia Locale competente, ASL ove sia una struttura ospedaliera. Il danno da risarcire potrà comprendere sia quello propriamente biologico, quindi alla salute, nella forma di un danno permanente, si pensi a conseguenze per intervento chirurgico andato male, oppure danno per un evento specifico quale danno da emotrasfusione di sangue, o ancora un danno riferito ad un particolare evento, ad esempio una profilassi non seguita in fase di cura, ricovero, parto cesareo. Si potrà ancora parlare di danno conseguenza in caso interventi di chirurgia estetica non riuscito o con episodi collaterali imprevisti. Il danno da risarcire sarà di carattere economico e potrà comprendere sia il danno subito vero e proprio che il danno conseguente, quale ad esempio la minore capacità lavorativa, oppure la necessità di assistenza sanitaria necessaria al paziente a seguito del danno da malasanità. Capitolo a sè è quello relativo alla prova del danno, elementi essenziali saranno la cartella clinica, i certificati di ricovero, nonchè una perizia medica o medico legale per comprendere l'entità delle lesioni e delle conseguenze. La giurisprudenza attuale utilizza le AtP ovvero gli accertamenti tecnici preliminari da richiedere in tribunale con l'ausilio di un legale, al fine di valutare concretamente il danno e l'entità economica del risarcimento. Le strade da seguire sono diverse, sarà necessario valutare le profilassi seguite dai medici e dalla struttura, ma attenzione non ogni eventi andato male è fonte di responsabilità. Non è semplice trovare la giusta strada da seguire l'importante è non cadere nella trappola del facile risarcimento. Malasanità Risarcimento e Tabelle da utilizzare. Ed infatti solo a Maggio 2023 la Sezione Terza civile ha affermato che, al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza dalle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso. Cass. Civ. 13540/2023. Hai un quesito? O un caso da sottoporci? Attacco hacker alla ASL e diffusione dei dati personali, il risarcimento del danno. Sussistono poi casi specifici di danni, di cui può essere chiamata a rispondere la ASL o la struttura sanitaria, come il caso della perdita dei dati o il furto di cartelle sanitarie o la diffusione di dati sensibili dei pazienti. La responsabilità potrà estenrsi anche ai casi in cui la ASL non abbia usato tutte le precuazioni per prevenire episodi di diffusione dei dai personali, delle cartelle cliniche come nel caso di cyber attacchi ad opera di hacker o intrusioni informatiche. Anche tali episodi sono fonte di responsabilità per la ASL Consulta il blog con i casi risolti Studio Legale Angelini Lucarelli Malasanità avvocato
- La separazione sotto lo stesso tetto
Leggi i post in diritto di famiglia I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Hai un quesito? Contattaci La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. (art. 157 cc) Ecco quindi che sorge il quesito, cosa accade se i coniugi rimangono o tornano a vivere sotto lo stesso tetto? Immaginiamo che ciò avvenga per motivi pratici economici oppure sentimentali. Nel caso i coniugi rimangono per scelta sotto lo stesso tetto, per motivi pratici ed economici, é necessario evidenziare che una lunga convivenza post separazione potrà far saltare la domanda di separazione. Come é stato rilevato sia dai Tribunali di primo grado che dalla Cassazione, una convivenza prolungata senza temine sotto lo stesso tetto potrà essere ritenuta come "riconciliazione" oppure nei casi più gravi quale elemento di prova della simulazione della separazione. La separazione sotto lo stesso tetto Può capitare infatti che la separazione sia il mezzo fraudolento per sottrarsi al pagamento di debiti da parte del coniuge in comunione di beni il quale si spogli della casa familiare con l'escamotage della separazione al solo fine di eludere i creditori, ma attenzione se il creditore é il fisco si potrà incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta ove l'importo dei debiti (fiscali) non pagati ecceda i 50 mila euro, e sia un debito pre-esistente. La separazione sotto lo stesso tetto Infine va altrettanto considerata la situazione per cui vivere sotto lo stesso tetto, magari dopo un primo allontanamento, costituisca riconciliazione, visto che non sono necessari atti formali per dare vita ad un riavvicinamento. E bene in tal caso la vita sotto uno stesso tetto porterà alla improcedibilità della domanda di separazione e/o divorzio. Seguici e Rimani Aggiornato Da non sottovalutare poi le ipotesi di separazione strumentale per accedere ad alcuni benefici di legge, come il gratuito patrocinio in ambito legale oppure il reddito di cittadinanza o emergenza. In tali situazioni la verifica sulla effettività della separazione avrà un valore ancora più stringente proprio al fine di evitare effetti distorti del meccanismo rivolto alla cessazione degli effetti civile del matrimonio. La vita sotto lo stesso "tetto coniugale" quindi ha un valore fondamentale nell'avvio e nelle successive vicende della separazione di coppia, purché non sia un mero tentativo oppure un fatto transitorio. Torna alla Home Diritto di Famiglia a 360° consulta i nostri casi Studio Legale Angelini Lucarelli
- Concorso, quando i candidati sono trattati in modo parziale, quale rimedio?
Salve sono un professionista, mi sono rivolto al TAR per ottenere il riconoscimento di un attestato inerente una qualifica professionale Nel mio caso il ricorso è stato rigetto e la Regione non mi ha riconosciuto l'attestato, mentre in altri casi ho saputo che il Tar ha accolto il ricorso e riconosciuto l'attestato. E' possibile che due casi identici vengano trattati in modo differente? Se due casi sono identici è possibile che la Regione decida diversamente? Sussiste qualche rimedio? Gentile lettore il quesito di scuola è spinoso, appare sovente che i Tribunali decidano in modo difforme in base al regime delle prove e delle vicende che si concretizzano nel singolo procedimento, è infatti opportuno ricordare che sebbene sia una la legge, non vi è vincolo di decisione nel sistema italiano, sicché ogni giudice, secondo il proprio libero convincimento ed in una interpretazione costituzionalmente valida della legge, potrà decidere sulla base delle proprie fondate ricerche giuridiche. Tuttavia nel suo caso, ove l'amministrazioine, in questo caso di scuola, la Regione, rilevi che due situazioni identiche o per lo meno parificabili, abbiano avuto un differente regime e quindi siano state trattate in modo difforme potrà utilizzare l'autotutela amministrativa per parificare le scelte verso il privato. Infatti di recente, maggio 2023, il Tar Lazio ha precisato che l'autotutela amministrativa da parte dell'ente, ed in questo caso della Regione, è applicabile anche avverso atti validi, quindi avverso la decisione negativa che si sia discostata da altra positiva. Attenzione non si tratta di patologia giuridica dell'atto che viene annullato bensì di scelta in autotutela da parte della Regione che decide di auto-attivarsi al fine di rimuovere il differente regime di scelta amministrativa operato. Sul punto si legge l'orientamento secondo cui "Nel caso in cui il ricorrente si veda il proprio ricorso rigettato in forza di un’interpretazione a sé sfavorevole della disposizione di legge, mentre altri vedevano le identiche censure accolte, creandosi dunque un contrasto esistente unicamente tra ipotesi ermeneutiche che non legittimano la proposizione di revocazione, nondimeno, di fronte a questa peculiare «disparità di trattamento», se non è possibile rinvenire un rimedio in sede giurisdizionale, è comunque concesso all’amministrazione procedere a riesaminare la posizione del candidato, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato: a corroborare tale conclusione, va osservato come l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria non debba avvenire necessariamente per rimuovere dall’universo giuridico un provvedimento viziato, potendo interessare anche atti legittimi (v. i casi i revoca del provvedimento amministrativo ex art. 21- quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241). (Tar Roma n. 8262/23). Leggi altri articoli nel blog Conseguentemente, la sola presenza del giudicato amministrativo non costituisce, nel caso di specie (caratterizzato dalla presenza di opposte pronunce giurisdizionali), circostanza sufficiente per omettere l’attivazione del procedimento di autotutela." Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Asta, la casa non è persa se le clausole risultano abusive anche tardivamente.
Con la rivoluzionaria sentenza che abbiamo avuto modo di studiare, Cassazione Civile a sezioni unite 9479 del 6 Aprile 2023 la Corte di Cassazione ha "riscritto" i termini di impugnativa di tutti quei decreti ingiuntivi emessi a carico del consumatore sulla base di clausole poi ritenute abusive o vessatorie, così riequilibrando le sorti di coloro che hanno o stanno rischiando di perdere la casa, oggi all'asta, per non aver fatto valere i propri diritti nei tempi giusti, ovvero nei 40 giorni di vigenza del termine di opposizione a decreto ingiuntivo. Oggi, con le indicazioni dettagliate fornite dalla Cassazione Civile è possibile procedere sia in fase monitoria, che in fase esecutiva, sino al termine dell'asta, all'opposizione da parte del consumatore che ravveda clausole abusive nel contratto di credito, mutuo o finanziamento da cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo, e cio' è possibile anche a seguito di un controllo per così dire automatico disposto d'ufficio dal giudice. Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria che rimette nei termini migliaia di consumatori che avranno la possibilità di far valere i propri diritti anche se il proprio immobile era già all'asta. Ma come è possibile tale nuova interpretazione? L’art. 641 c.p.c. richiede che il decreto ingiuntivo sia “motivato”, ecco quindi che secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea proprio nella sentenza “SPV/Banco di Desio” necessitando il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione di una motivazione che, pur “sommariamente, … dia atto della sussistenza dell’esame” in base al quale il giudice “ha ritenuto che le clausole in discussione non avessero carattere abusivo”, in modo da consentire al debitore consumatore di “valutare con piena cognizione di causa” (così la citata sentenza Ibercaja Banco) se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo. E' necessario quindi che il consumatore abbia avuto la possibilità di comprendere che vi fossero clausole vessatorie e/o abusive da parte di un professionista (Banca o Finanziaria) in suo danno, e che il Giudice abbia potuto verificarne o meno la presenza. Si tratta, dunque, di un obbligo di motivazione funzionale a dare al consumatore l’informazione circa l’assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione. In quanto strumentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa del consumatore nella fase processuale a contraddittorio pieno, una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio Vediamo nel dettaglio i passaggi oggi ammessi e previsti dalla Cassazione, si parlerà in termini tecnici, ove ne abbia la necessità non esitare a contattarci: Nella Fase monitoria, quindi quella del decreto ingiuntivo Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione; c) all’esito del controllo: c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella Fase esecutiva, quindi quella relativa all'asta Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva - se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Nella Fase di cognizione, quindi nella opposizione al decreto anche tardivamente, ovvero fuori termine: Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale; b) procederà, quindi, secondo le forme di rito, come in un normale causa civile Così è stato deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, del 7 febbraio 2023, attendiamo l'applicazione pratica di tali rivoluzionari principi. Hai un quesito? Contattaci Diritto Bancario Studio Legale Angelini Lucarelli
- Famiglia, la stabile convivenza ed assegno divorzile.
#famiglia #separazione #divorzio #assegno #convivenza Nuova convivenza della donna in un rapporto stabile e conseguenze per l'assegno divorzile. Per la recente cassazione del 2023 la nuova convivenza ove questa sia stabile e rappresenti un punto di riferimento anche per il figlio, costituisce presupposto per la revoca dell'assegno concesso a seguito della fine del precedente rapporto. Scopri il blog dedicato al diritto di famiglia Ed infatti La stabile convivenza della ex moglie, attestata anche dal fatto che l’uomo con cui convive rappresenta un costante punto di riferimento per il figlio minore nato in costanza di matrimonio, comporta la perdita dell’assegno divorzile, a nulla rilevando che la donna abbia rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla gestione della famiglia. Nella fattispecie, la donna, all’atto della separazione, non si era attivata per trovare una occupazione lavorativa preferendo dedicarsi al volontariato ed aveva ammesso in giudizio che l’uomo con cui aveva una relazione rappresentava un riferimento per il figlio di anni quattro. Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Superbonus il General Contractor ed il mandato senza corrispettivo.
#superbonus #generalcontractor Può un general contractor come una Energy Service Company offrire sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi di riqualificazione energetica sia il servizio di progettazione dell'opera? Tale servizio è soggetto al SuperBonus anche per ciò che attiene alle attività dei professionisti? Può il General Contractor avere un compenso per tale attività di coordinamento con i professionisti? Quale schema contrattuale si configura? Tale servizio di progettazione è svolto da professionisti abilitati che talvolta hanno un rapporto di dipendenza e talvolta sono collaboratori o società terze. Il general contractor, inoltre, intenderebbe proporre ai propri clienti anche l'esecuzione di tutti i servizi professionali associati all'opera quali coordinamento in materia di sicurezza redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica; direzione dei lavori e contabilità dell'opera; asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle spese Visto di conformità esecuzione del servizio di responsabile dei lavori. I servizi professionali sopra elencati sarebbero forniti, ed assegnati a professionisti indicati direttamente dal committente esempio un condominio, che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere le mansioni in questione. I corrispettivi per i servizi sopraelencati verrebbero addebitati dai professionisti nei confronti di GC (General Contractor) nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente, ove definiti, tra cui il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016; il General Contractor a sua volta, addebiterebbe al cliente la medesima prestazione, richiedendo il medesimo compenso imponibile richiesto dai professionisti, senza applicazione di alcun sovraprezzo. Per rispondere a tali quesitit si rappresenta quanto segue. Il rapporto giuridico che si istaura tra il General Contractor ed il committente degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del Superbonus si qualifica come un contratto atipico "complesso" che include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, con i professionisti che svolgono le attività riguardanti l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa. In particolare, i suddetti professionisti - incaricati direttamente dai soggetti beneficiari della detrazione Superbonus - addebitano la propria prestazione nei confronti del GC che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio - senza aggiungere alcun margine proprio -sui beneficiari dell'agevolazione. Il mandato rubricato nell'articolo 1703 del codice civile Ne consegue che, anche questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente. Superbonuns Mandato e Subappalto Nella sostanza, infatti, si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali. Al riguardo, il GC rappresenta che i documenti contabili e fiscali consentiranno di identificare la quota di corrispettivo generata dal ribaltamento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali fruite per i servizi summenzionati. Inoltre, la circostanza per cui l'incarico e la fissazione del relativo compenso dei professionisti che pongono in essere le attività di cui ai punti sub da 1) a 6) descritti, sia posto in essere dal committente garantisce il rispetto della ratio di tali adempimenti contenuta nei DM correlati alla disciplina del #Superbonus. Leggi pure "Superbonus e Bonus Edilizi 10 consigli utili" Per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus. Leggi pure: "Superbonus il finito condominio non ne ha diritto" A tale proposito si rileva che la circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. Leggi pure: "Nuovo Codice Appalti, la scelta relativa al contraente" Alla luce di ciò e nei limiti di quanto sopra descritto, si ritiene che il General Contractor possa fruire del Superbonus con la modalità di cui al comma 1, lettera a ) dell'articolo 121 del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura) in relazione all'unico contratto "complesso" prestato al committente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame. (Agenzia delle entrate 261/21). Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Separazione, casa in comunione dei beni e diritto di indennizzo del coniuge escluso
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. Separazione, casa in comunione dei beni e diritto di indennizzo del coniuge escluso In applicazione del principio, la cassazione con lordinanza del 18 aprile 2023 n. 10264 ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile. Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Massaggiatore e Capobagnino degli Stabilimenti Idroterapici McB, quale professione?
Proponiamo una rassegna normativa sull’istituzione della figura professionale di “massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” essa è prevista: - dall’art.1 l. del 23 giugno 1927, n. 1264: “Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età”; - dall’art. 2 l. del 23 giugno 1927, n. 1264 “Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo”; - dall’art. 1 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334: “Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: [….] d) dell'infermiere. La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”; - dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 20400-3 del 5.7.1928, avente contenuto normativo regolamentare, che individua le mansioni del MCB in quelle descritte dall’art. 15 lett. c) (c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano) e dall’art. 16 lett. a) (a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico) del r.d. n. 1334/1928; - dall’art. 99 del r.d. 7 luglio 1934 n. 1265: “È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti [...] dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Dal predetto quadro normativo, che ha istituito la figura di MCB, deriva che si tratta di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie equiparata, in origine, a quella dell’infermiere abilitato o autorizzato, il cui esercizio, nei limiti delle prestazioni individuate dagli art. art. 15 lett. c) e dall’art. 16 lett. a) del r.d. 1334/1928 r.d. 1334/1928, richiede una specifica formazione e il rilascio di un titolo abilitante. La riforma del sistema sanitario (legge delega n. 421/1992 e d.lgs. n. 502/1992, l. 251/200 e d.m. 29.3. 2001) ha attratto la figura dell’infermiere nella categoria delle professioni sanitarie (disponendo che vi si accede previa formazione di livello universitario), dalla quale però è rimasta esclusa la figura del MCB che, come detto fino ad allora era equiparata a quella dell’infermiere abilitato o autorizzato. Hai un quesito? consulta il motore di ricerca del sito Infatti il d.m. 29.3.2001, attuativo dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e della l. n. 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), detta l’elenco delle “professioni sanitarie infermieristiche, delle professioni sanitarie riabilitative” e delle “professioni tecnico – sanitarie”, nonché delle “professioni tecniche della prevenzione”, elenco nel quale non è menzionata la figura del massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. L’art. 1, comma 1, della successiva l. 43/2006, nel ribadire che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001”, per le quali, come detto, è necessario un titolo abilitante di livello universitario, ha stabilito che “Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie comedefinite dal comma 1” (art. 1 comma 2). (Tar Abruzzo n. 238.23) Ne consegue che la disciplina della formazione della figura del MCB, siccome non riconducibile alla materia delle “professioni” (sub specie di professioni sanitarie) di competenza legislativa concorrente, perché non più assimilata alla figura dell’infermiere, resta attratta alla competenza esclusiva in materia di “istruzione e formazione professionale” che le regioni possono impartire con propri percorsi formativi «… sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (Corte cost n. 50 del 2005, conf. Corte Cost. n. 287/2012). Sulla competenza Regionale nella istituzione dei corsi di MCB Peraltro sia che si tratti di una “professione” sanitaria (ma il dato testuale lo esclude), sia che debba ricondursi alla diversa categoria degli “operatori di interesse sanitario”, rileva il fatto che la figura di MCB è stata istituita con norme statali che, come detto, ne hanno delimitato l’ambito operativo (circolare n. 20400- 3 del 5.7.1928) e pertanto deve ritenersi riservata alle regioni la competenza a istituirne i corsi di formazione. Ciò trova conferma nel chiaro indirizzo espresso dalla Corte cost. con sentenza n. 108/2012 in cui viene precisato “che [nella materia delle professioni] «il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo» (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un'autonoma figura professionale «non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni (...) già istituite dallo Stato» (sentenza n. 271 del 2009), fermo restando che l'esercizio di tale attribuzione regionale non è necessariamente subordinato a siffatto requisito preliminare, ma può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico”. Possiamo quindi concludere che Alla luce dei “confini” così individuati fra le competenze statali e regionali in materia di professioni e istruzione e formazione professionale è evidente che nel riferirsi al MCB, la legge Regionale non (puo') istituire una nuova figura professionale, in quanto essa è già prevista dalla normativa statale e che essa quindi non figura nel novero delle professioni (sanitarie); Hai un quesito? Contattaci o leggi il Blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli
- Contraffazione di prodotti cosmetici, la tutela prima della commercializzazione.
Ci viene posto un quesito in tema di contraffazione di prodotti e concorrenza sleale e sulla possibilità di tutela di condotte di frode commerciale. (515 cp). Lasciando in disparte l'attività repressiva penale, a querela di parte se è già individuato il soggetto, e l'attività di sequestro in caso di urgente pregiudizio, focalizziamo l'attenzione sulla questione risarcitoria delle condotte non ancora concretizzatesi sul mercato. Ove chiaramente si tratti di prodotti contraffatti dannosi per la salute, siano essi farmaci o integratori, sarà da azionare anche la tutela con esposto penale presso i Nas, ove non avviata d'ufficio, in Italia esiste comunque il servizio Impact Italia coordinato da Aifa. Tornando al tema del quesito, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda . Queste le condotte tipiche della condotta civile ma cosa dire di quelle condotte anticipatorie o collegate agli atti stessi di concorrenza sleale? È possibile estendere la tutela della concorrenza sleale anche agli atti preliminari e precedenti la concorrenza sleale? La risposta è affermativa ed infatti in tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., sopra descritti qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, Quindi sia con uno sguardo al danno già ricevuto, oltre che quello in via di prodursi in futuro dalla condotta illecita, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo. Ecco quindi che si potrà azionare una procedura per concorrenza sleale anche ove la commercializzazione dei prodotti non avvenga a seguito di attività repressive quali un sequestro penale, in quanto la contraffazione si è già realizzata sebbene non abbia ancora prodotto un danno concreto in termini di mercato. In tema di cosmetici e prodotti similari contenenti elementi chimici non ammessi, o composti chimici catalogati come tossici, trattandosi di prodotti pericolosi per la salute la tutela sarà di carattere repressivo penale con sequestri e confiscate per quei prodotti che dovessero contenerne tracce. Possiamo quindi concludere che la tutela in tema di concorrenza sleale è estendibile ai casi di preordinata commercializzazione di prodotti contraffatti, ove invece si tratti di prodotti contraffatti o cancerogeni scatteranno le procedure di sequestro. Hai un quesito tecnico? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie, il silenzio del Comune sulle istanze si puo' contestare.
Ci è stato chiesto di avere una delucidazione sul Silenzio della Pubblica Amministrazione e quando questa è sempre impugnabile davanti al TAR, in particolare sul riferimento dell'obbligo di revisione della pianta organica da parte dei Comuni "disobbedienti". E' possibile sollecitare il Comune alla revisione della pianta organica? Tale domanda nasce dal fatto che alcuni Comuni, soprattutto quelli di piccole e piccolissime dimensioni non procedono alla revisione della pianta organica, anzi dal concorso del 2012, non hanno mai provveduto a "confermare" la stessa. Ecco quindi che si rende necessaria l'attività di quei Farmacisti "interessati" che possano o vogliano sollecitare l'ente ad una revisione, sebbene questa, (la revisione) non sia un facoltà bensì un obbligo di legge. Partiamo da un presupposto, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 241/1990: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante 'adozione di un provvedimento espresso”. Il silenzio della pubblica amministrazione è quindi un comportamento omissivo dell'amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito. Esiste tuttavia anche il Silenzio Assenso ai sensi dell'art. 20 del Codice degli appalti secondo cui il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza se non perviene diniego nei termini. (previsti dall'art. 2 della legge 241/1990). Tuttavia non ad ogni domanda rivolta alla P.A. consegue un obbligo a provvedere, e quindi in caso di mancato riscontro non è esperibile il ricorso alla giustizia amministrativa con il particolare rimedio del ricorso avverso il silenzio previsto dall'art. 117 del codice amministrativo. Infatti secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, a fronte di istanze generiche non consegue alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere, tenuto conto che la stessa “soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 539/2021.) Il rimedio avverso il silenzio è il ricorso alla giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 117, ma attenzione, il ricorso è esperibile solo ove sussista un obbligo a provvedimento da parte della P.A. trattasi infatti di silenzio inadempimento relativo quindi all'obbligo a provvedere entro il termine di cui all'articolo 2 della legge 241/1990. Nel campo del diritto farmaceutico possiamo evidenziare che "sussiste un obbligo in tal senso" infatti i Comuni sono obbligati ad una revisione con cadenza biennale, dalché ne deriverebbe una possibile attività - in senso di ricorso - da parte di tutti coloro che si sentano lesi dal "silenzio" dell'amministrazione serbato sull'istanza di avvio di un procedimento di modifica/revisione della pianta organica esistente. Insomma, il Comune deve rispondere! E come ulteriormente chiarito dal giudice amministrativo, si potrebbe procedere con lo speciale rito avverso il "silenzio". “Il rito del silenzio è strettamente circoscritto all'attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari; il silenzio inadempimento è, dunque, configurabile al cospetto di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell'amministrazione, cioè di esercitare una pubblica funzione normativamente attribuita alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta; presupposto per l'azione avverso il silenzio è dunque l'esistenza di uno specifico obbligo, e non già di una generica facoltà o di una mera potestà, dell'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2930/2021). In un caso simile infatti il TAR Lazio ha ravvisato la configurabilità, in capo all’ente locale, dell’obbligo di provvedere, obbligazione che non può essere esclusa né dalla mancata impugnazione della delibera di consiglio comunale della revisione precedente, avente ad oggetto la precedente revisione della pianta organica delle farmacie (e ciò in quanto l’istanza delle ricorrenti ha ad oggetto il successivo obbligo di revisione e non già la contestazione dell’assetto pregresso), né dalla natura di atto generale o regolamentare riconducibile all’atto di revisione delle sedi farmaceutiche. In relazione a tale ultimo profilo, va rilevato che l’esistenza di tale obbligo è desumibile dall’art. 2 l. n. 475/68 secondo cui “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica” (in questo senso Cons. Stato n. 1630/15). Possiamo quindi concludere che esiste un obbligo, ed una legge, ma attenzione l'obbligo che graverà sull'Ente, non sarà nel senso del merito della questione, ovvero di revisionare la pianta organica, bensì l'obbligo sarà quello di "provvedere alla risposta" la quale poi potrà essere nel merito di qualunque senso, dando luogo però ad un provvedimento a sua volta impugnabile. Nella fattispecie oggetto del nostro articolo, poi, l’interesse degli Istanti deve ritenersi qualificato, nel senso che l'istanza di revisione o l'istanza di modifica deriva da soggetti - farmacisiti - che hanno un interesse effettivo al provvedimento, e non si tratta di richiesta astratta ad un generale operato dell'Ente. In conclusione quindi la risposta al quesito sarà positiva nel presupposto per l'azione avverso il silenzio omissivo dell'esistenza di uno specifico obbligo, e non già di una generica facoltà o di una mera potestà, dell'amministrazione di adottare un provvedimento, obbligo legale rintracciato nella legge ovvero l'articolo 2 della legge 475. (conforme Tar Lazio 2668). Blog di Diritto Societario Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli























