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717 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Famiglia, Separazione Tenore di Vita e Divorzio, ecco i parametri.

    La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, E quindi? pertanto i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, Seguici su Facebook essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, Consulta gli articoli in diritto di famiglia e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. Quindi l'assegno di mantenimento si differenzia sostanzialmente dell'assegno di divorzio. Quindi quale criterio? Per definire la cifra dell’assegno di mantenimento il giudice deve tenere conto anche del tenore di vita garantito dall’uomo negli anni successivi alla interruzione definitiva della loro convivenza sotto lo stesso tetto... E se il coniuge non si è attivato per cercare lavoro? ... a nulla rilevando che la moglie non si sia attivata per trovare una adeguata occupazione e che non abbia richiesto il c.d. “reddito di cittadinanza”. Questi i recenti principi sanciti dalla Corte di Cassazione 2023 n. 8929. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie di nuova istituzione,il centro commerciale "naturale"

    Puo' un polo commerciale di oltre 10.000 metri quadrati essere considerato "centro commerciale" ai fini dell'istituzione di una farmacia? Ricordiamo infatti che l'art. 1bis della legge n. 475/1968, inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, individua quali luoghi presso cui istituire le farmacie aggiuntive due specifiche tipologie di strutture commerciali, vale a dire i centri commerciali e le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 m². Cosa sono i centri commerciali naturali? La normativa non menziona i centri commerciali naturali pur tuttavia la giurisprudenza e la prassi li hanno effettivamente riconosciuti. È vero che ove non sia stata effettuata la perimetrazione da parte comunale non si potrebbe parlare di centro commerciale, ma tale circostanza non osta all’istituzione di una nuova sede farmaceutica ad avviso di alcuni Tar del nord Italia. Ed infatti ai fini che in questa sede interessano, ritiene il Tar che possa assumere rilevanza la nozione di “centro commerciale naturale”, come ritenuto dalle Amministrazioni toscane, di cui alla L.R. Toscana n. 28/2005 che al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i centri commerciali naturali quali “luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni”. Leggi il blog Si tratta di nozione la quale individua l’esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate (T.A.R Toscana II, 30 maggio 2014 n. 925). Nel caso in esame il complesso commerciale di cui si tratta possiede dette caratteristiche essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. È un luogo con le stesse caratteristiche attrattive del centro commerciale formatosi nell’ambito della programmazione urbanistica, in particolare per quanto riguarda la capacità di clientela. Finalità della disposizione di cui al citato articolo 1 bis, l. n. 475/1968, è garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. L’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua ratio non viene elusa ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l’efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l’espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un’utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato. Leggi anche "Farmacie e Centri Commerciali" Non rileva la circostanza che la definizione di centro commerciale naturale sia contenuto in una norma di legge regionale poiché a norma dell’art. 117, comma quarto, Cost. la materia del commercio, non essendo ricompresa tra quelle riservate alla legislazione dello Stato, rientra nella competenza legislativa delle Regioni (Corte Cost. 17 maggio 2017, n. 98). In un ordinamento composto da livelli istituzionali diversi ciascuno avente proprie competenze legislative (quantomeno in determinati ambiti, tra cui quello che rileva nella presente sede), il rimando della legge statale alle nozioni di una materia che come il commercio è riservata alla competenza regionale non può che significare il recepimento delle nozioni poste dalle leggi regionali in materia. Pertanto grazie ad una interpretazione estensiva, avallata dalla Giurisprudenza del Tar Toscana, si è introdotto nel nostro ordinamento, ed in particolare in quello della Toscana, il concetto di "centro commerciale naturale", nulla osta a prevedere una estensione di tale legittima ricostruzione in altre Regioni. Hai un quesito? Contattaci senza impegno o leggi i post Studio Legale Angelini Lucarelli Aldo Lucarelli

  • Farmacia fatturato e società, se il bilancio non fosse attendibile?

    Ci è stato posto un quesito spinoso riguardante una società di capitali costituita da associati in gestione collettiva della farmacia. In particolare il caso di questioni fiscali societarie legate al fatturato ed ai rapporti con il fisco, per cio' che riguarda il valore dell'azienda sottesa alla farmacia. Ma perché tanta attenzione? Forse perché la compravendita delle farmacie si basa sul fatturato conseguito negli anni precedenti, o forse ancor di piu' in caso di quantificazione dell'indennità ex art. 110 Testo Unico in caso di assegnazione di una sede gestita dal precedente titolare. In tali casi assumerebbe un ruolo centrale il fatturato della farmacia, in quanto da tale parametro, e dal rapporto con la popolazione deriva il valore dell'azienda, e conseguentemente, il valore della società, delle quote e dell'indennità. Basti pensare al caso del calcolo dell'indennità per il farmacista uscente, commisurata nella media dei fatturati degli ultimi anni, elemento questo su cui ci siamo lungamente dibattuti e che oggetto di altri post. "Indennità al farmacista uscente, ma è sempre dovuta" Questo, come altri casi, costituiscono fattispecie in cui l'elemento fiscale e la gestione della società puo' avere importantissime ripercussioni in caso di irregolarità, il ché rende necessario comprendere - proprio perché ci è stato chiesto - quale sia il profilo di responsabilità dell'amministratore e dei soci, ove sussistano irregolarità, quello che gli americani chiamano "worst-case scenario", quindi lo scenario peggiore per comprendere il rischio. Ecco quindi che in caso di questioni “fiscali” della società, quindi di problematiche riguardanti indebite compensazioni fiscali e/o reati fiscali, chi è il responsabile visto che sebbene vi sia un solo amministratore la società di fatto è gestita in modo collettivo anche dagli altri soci? Leggi ancora "indennità al farmacista uscente" In sintesi il nostro lettore farmacista, ci chiederebbe, se, stante la sua unica figura di amministratore, la presunta responsabilità sia estendibile anche a coloro che di fatto ne siano “anche” amministratori ma di diritto non compaiono nella società di capitali, già titolare della farmacia. Per rispondere al quesito è opportuno evidenziare che la responsabilità di diritto è quella che “compare” dalle scritture contabili e dalla registrazione in camera di commercio, quindi in visura, mentre la responsabilità di fatto è quella effettiva, che sebbene non formalizzata sia nei fatti operata dagli altri soci. E' opportuno rammentare il principio di diritto secondo il quale l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione fiscale quale titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso con l'amministratore di fatto non per l'attività bensì per omesso impedimento dell'evento relativo all'illecito effettuato dall'amministratore di fatto, ma cio' attenzione, vale solo ove sussista l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero una posizione di consapevolezza. La posizione paritaria a livello di responsabilità degli amministratori di fatto a quelli di diritto, è stata affermata e confermata piu' volte dalla Cassazione. L'amministratore farmacista di fatto risponde, quale autore principale degli illeciti, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quindi colui che “appare” quale titolare effettivo, è responsabile dello stesso reato tributario contestato a titolo di concorso ma in relazione a cio' che avrebbe dovuto fare, quindi per omesso impedimento dell'evento (ex articolo 40, comma 2, codice penale ed a condizione che ricorra l'elemento soggettivo. Sul punto si veda Cassazione, n. 34645/2021. Articoli di diritto Societario Farmacie Prima di chiudere la disamina, una precisazione, spesso si è indotti nella confusione tra il reato di false comunicazioni sociali e quello di frode fiscale, ma è opportuno precisare che nel delitto di false comunicazioni sociali ex articolo 2621 cod. civ. il dolo specifico consiste nella volonta di trarre in inganno soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, mentre nel reato di frode fiscale, lo scopo è quello di ingannare l'erario e non i soci. Leggi il blog, scopri il caso che fa per te. Per concluder ecco quindi che sarà opportuno disquisire sia da un punto di vista soggettivo, chi sia l'autore effettivo delle violazioni, se un amministratore di diritto o un socio che si “presta” all'amministrazione, e poi individuare se il o i soggetti lesi siano gli altri soci, i terzi che abbiano riposto affidamento, (si pensi alla alterazione del fatturato di una farmacia allo scopo di conseguire una indennità di avviamento ex art. 110 maggiore del dovuto in caso di cessione), o il fisco, o tutte queste figure. Si tratta di ipotesi di scuola, è chiaro, ma è bene rifletterci su.. Leggi pure "Vendita di quote e Vendita dell'intera Farmacia" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Diritto ambientale, la responsabilità soggettiva dell'autore dell'inquinamento.

    Nel lessico del diritto ambientale, si puo' prescindere dalla "colpa" per valutare l'illecito? E' possibile ritenere che nell'ambito del diritto ambientale la responsabilità sia solo di carattere oggettivo? No secondo la recente giurisprudenza andrà valutato anche il lato "soggettivo" dell'attività posta in essere in relazione alle condotte previste dal codice dell'ambiente. "corri alle conclusioni" Ed infatti prima di giungere ad una conclusione unica occorre cioè stabilire se il responsabile della violazione del divieto di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, possa essere individuato solo in chi abbia compiuto l’azione di deposito/spargimento dei rifiuti sul suolo prescindendo da ogni valutazione di colpevolezza, ovvero se si richieda anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, e quindi, nella fattispecie, la consapevolezza della natura di rifiuto del materiale depositato. Ritiene la giurisprudenza dei TAR che l’applicazione del principio, di origine comunitaria (art. 174 del Trattato CE) ed ora espressamente menzionato dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, del “chi inquina paga”, imponga una ricostruzione in senso soggettivo della responsabilità dell’operatore per violazione del divieto di abbandono di rifiuti. Tale particolare fattispecie costituisce infatti una forma di danno ambientale, a sua volta collocata in un sistema più generale di responsabilità ispirato a quella tradizionale aquiliana ex art. 2043 del codice civile (imperniata sulla clausola generale del «danno ingiusto» provocato da «qualunque fatto doloso o colposo»). Ebbene, sulla base di tale impianto, l’obbligo di adottare le misure riparatorie, sia urgenti che definitive, previste dal Codice dell’ambiente al fine di fronteggiare la situazione d’inquinamento, con l’eccezione delle misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), è sempre posto a carico di colui che vi ha dato causa con dolo o colpa (cfr. da ultimo, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° febbraio 2023, n. 3077; nonché T.A.R. Toscana, II sez., n. 2316 del 2010). E’ anche vero che la direttiva europea sul danno ambientale n. 2004/35 prevede due regimi differenti di responsabilità in capo a chi eserciti attività professionali: uno, di natura oggettiva, che riguarda gli operatori che esercitino attività considerate in sé pericolose per l’ambiente; l’altro di natura soggettiva, che si applica agli operatori che svolgano attività professionali diverse da quest’ultime. E il Codice dell’ambiente, è stato armonizzato recependo tale doppio regime di responsabilità. In particolare, all’art. 298 bis del Codice dell’ambiente si stabilisce che la disciplina della parte sesta del decreto legislativo (quella relativa alla tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) si applica: “a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo”. A sua volta, l’art. 311, comma 2, primo periodo, prevede ora che: “Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa”. Ed invero, come si era sostenuto in giurisprudenza (Cons. St., A.P. n. 25 del 13 novembre 2013; Corte di Giustizia UE del 9 marzo 2010, Causa C-378/08), il punto di equilibrio fra i diversi interessi di rilevanza costituzionale alla tutela della salute, dell’ambiente e dell’iniziativa economica privata andrebbe ricercato in un criterio di “oggettiva responsabilità imprenditoriale”, in base al quale gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l’esercizio di attività pericolose in quanto ex se inquinanti, sono perciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri inerenti alla riparazione dell’inquinamento causato da tali attività, senza che l’autorità competente sia tenuta a dimostrare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo agli stessi. Volendo calare le suddette acquisizioni nell’ambito della responsabilità per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, vi si potrebbero enucleare, sulla base dei medesimi presupposti, alcune ipotesi di responsabilità oggettiva, ma secondo la recente giurisprudenza del TAR Toscana del 2023 si deve comunque valutare un regime di responsabilità di tipo soggettivo. Si può dunque affermare con sicurezza che l’art. 192 citato presuppone, di norma, una responsabilità quantomeno a titolo di colpa sia per l’autore della condotta di deposito e abbandono di rifiuti, sia per il proprietario del terreno. Il comma 3 di tale articolo infatti dispone che “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa...”. Leggi il Blog e poni il tuo caso Peraltro, il fatto che il terzo comma dell’art. 192 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l’elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il proprietario che non ha commesso materialmente l’illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico. Hai un quesito? Contattaci In conclusione l’art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell’illiceità dell’azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell’oggetto depositato o sparso. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Amministratori di Società, quando il socio può richiedere i danni ex art. 2395 cc?

    Affrontiamo un tema molto spesso discusso ma non perfettamente delineato, ovvero quello relativo all'azione diretta del singolo socio nei confronti dell'amministratore per i danni da questo subiti. Ma quali danni? Si potrà parlare di danni solo ove questi siano "autonomi" e direttamente configurabili in capo al singolo socio, non invece quando tali danni siano "compresi" in quelli alla società. Ed infatti la normativa di riferimento contenuta nell'art. 2395 c.c. espressamente prevede che E sul tema la giurisprudenza della Cassazione è pacifica nel ritenere che in tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione, contrattuale, di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall. (Cass. 8458/ 2014; Cass. 2157/2016). La regola costituisce specificazione del principio per cui i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio. (Cass. 27733/2013). Puo' anche interessarti "Fallimento, cosa fare se il creditore è irreperibilie?" Ecco quindi che l’azione individuale prevederebbe che la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Ciò nel senso che delle condotte che arrecano danno alla società è quest’ultima (o la sua curatela) a doversi dolere, e che la reintegrazione della società nel valore perduto è conseguentemente reintegrazione del socio, per la sua parte. Come danno di natura extracontrattuale quindi l'azione risarcitoria prevista per il singolo socio dovrà avere una allegazione probatoria completa sia del danno patito che del nesso causale tra la condotta dell'amministratore e la conseguenza patita, come conseguenza immediata e diretta, secondo il principio del "piu' probabile che non", si pensi alle inesatte e forvianti inforamzioni fornite in sede di acquisto di azioni e/o quote contenute nel bilancio e negli allegati. Hai un quesito? Consulta il blog o poni il tuo quesito Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Fallimento, cosa fare se il creditore non si presenta?

    Ci è giunto un quesito circa la necessità di ripartire delle somme derivanti dell'attività di recupero del curatore fallimentare. È procedura infaffi che le somme riscossa d curatore in sede di azioni revocatorie fallimentari o di vendite fallimentari confluiscano nella massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori della impresa fallita che si siano insinuati nella procedura. Chiaramente il riparto dei crediti avverà sulla base di classi merito cretidizio, quindi saranno soddisfatti prima i creditori privilegiati ( a seconda del tipo di privilegio) e poi (eventualmente se rimangono somme) i creditori chirografari. Ma cosa accade se un creditore, ad esempio un impresa sia scomparsa o divenuta irreperibile durante la procedura fallimentare? Accade infatti che l'ammissione al passivo fallimentare sia distante anni dalla data in cui avvenga la liquidazione dei creditori. A tale domanda risponde l’articolo 117 della legge fallimentare secondo cui Una volta approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie, il criterio della distanza é al capolinea?

    Nella istituzione di alcune attività commerciali è necessario tener presente una distanza minima, che nel caso delle farmacie urbane è il noto limite dei 200 metri. Come si calcola la distanza tra farmacie? E' impugnabile il criterio di calcolo della distanza tra farmaice? E' possibile fornire una distanza tra farmacie alternativa a quella rilevata dal Comune? E' un criterio ancora invalicabile quello della distanza minima tra farmacie? Per rispondere a tali domande, utilizziamo i termini della giustizia amministrativa. Il criterio di calcolo è infatti quello imposto dall'art. 190 del codice della strada, a tenore del quale “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti” e solo quando questi “manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione…”. Può anche interessare "trasferimento farmacia in altro comune?" Secondo la norma citata, inoltre: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri… È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”. Attenzione la distanza deve essere verificata e certificata da una perizia! Proprio alla luce di tale disposizione, con riferimento alla misurazione della distanza (tra due punti vendita o per il rilascio di licenze concessioni per le quali è prevista una distanza minima) si è ritenuto che la distanza vada calcolata sulla base del percorso pedonale minimo determinato con il rispetto delle norme del codice della strada, compreso il comma 2 dell’art. 190, “tenendo conto degli attraversamenti stradali consentiti e, in genere, delle norme del codice della strada”. Ne discende che non è possibile per la recente giurisprudenza amministrativa, effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, o su opzioni alternative non supportate da regolarità, seppure non necessariamente pericolose. Ad esempio non è stata ritenuta idonea una misurazione che prevede attraversamenti non consenti, oppure comportamenti non conformi da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad un accorciamento del percorso, ad esempio tagliare su giardini pubblici, attraversare ove non è consentito. E’ evidente, infatti, che l’approccio metodologico indicato non solo non è conforme al concetto di “percorso pedonale più breve” precisato dalla giurisprudenza, ma si presta ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica. per i Tar l’art. 1 della legge n. 475/68 dispone che “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie” e quindi “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”. Tale regola si applica in caso di trasferimento della farmacia all'interno della stessa zona di competenza, ambito di cui ci siamo già occupati in altro post. (clicca qui). Oltre a tale regola, per le farmacie sussiste poi la norma dei 3 km prevista per sedi operanti anche in diversi comuni, ed in occasione di una nuova istituzione. E' solo il caso di precisare che tale norma si applica a comuni sino a 12.500 abitanti e che per il Consiglio di Stato si applica sia alle farmacie rurali che alle urbane, essendo tale principio (art. 104 TULS) un criterio alternativo a quello demografico e che ai fini del riassorbimento questa distinzione non ha alcuna base nelle fonti normative. Le due espressioni “criterio demografico” e “criterio della distanza”) sono equivalenti ed indicano entrambe il criterio stabilito dall’art. 104, cit., quale alternativo a quello demografico. Consiglio di Stato 2851/2014. Diciamolo subito, oggi peró si sta assistendo ad una degradazione del concetto di confini di pertinenza, il criterio demografico dei 3.300 abitanti e le recenti pronunce dei Tar in tema di capillaritá del servizio farmaco a discapito della perimetrazione, degradano il riparto Farmacia/ Zona ad un giudizio discrezionale della pubblica amministrazione, per intenderci della giunta Comunale e sempre meno i Tar censurano le scelte delle amministrazioni permessi purché lo scopo sia quello di privilegiare la distribuzione del farmaco e la vicinanza tra servizio e popolazione. Ecco quindi che la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l’aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell'equa distribuzione sul territorio. É la fine del rigido criterio delle distanze? Vedremo. Sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di “zona”, sostituita sempre più spesso dal concetto di “ambito di pertinenza”, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, sempre individuata «in forma semplificata» (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613. Il suddetto nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012 dovrebbe anche guidare sia l’applicazione della nuova disciplina da parte dell’amministrazione sia l’interpretazione dei provvedimenti adottati in materia. Concludiamo quindi il nostro contributo con un consiglio, non soffermiamo più l'attenzione solo sul parametro demografico, né sulle distanze, ma sulla capillarità del servizio #farmacia Hai un tema che ti interessa? Contattaci. Leggi i Post del canale Farmacia Avv. Aldo Lucarelli. (cfr. Cons. Stato, III, 6.8.2018, n. 4832; T.A.R. Lazio, Latina, 6.4.2017 n. 229, e conforme TAR Toscana Sez. II sentenza n. 167 del 10 luglio 2019)

  • Amministratori, quando sono responsabili per la gestione?

    In tema di responsabilità degli amministratori si deve rimandare alla disciplina dell'art. 2476 del codice civile, secondo cui "Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso" Ma come valutare la responsabilità degli amministratori, di un consiglio di amministrazione o di un amministratore delegato, in relazione ad una specifica operazione societaria? Si pensi ad esempio all'acquisto di un ramo di azienda, che poi si è rivelato essere un investimento disastroso. Parte del pensiero giuridico ha sempre posto l'accento sul tipo di responsabilità che deve essere valutata "ex ante" ovvero sulla base delle informazioni che si avevano prima dell'attività posta in essere e non ex post, ovvero alla luce dei risultati dell'affare. Sul punto riportiamo una recente giurisprudenza secondo cui, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi “ex ante” secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (vedi ex plurimis Cass. n. 15470/2015). Ecco quindi che in tale prospettiva, tenuto conto che l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, come correttamente osservato dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia (sentenza 463/18) che ha ritenuto costituire atto di mala gestio non la scelta in sé bensì l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove però questi non sia accompagnato (come nel caso di specie) dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio. Quindi è l'assenza di un piano di rilancio a costituire elemento di responsabilità, e non l'acquisizione rivelatasi sconveniente. Come anticipato, la Corte d’Appello di Venezia ha fatto buon uso di tale principi, compiendo una valutazione che, oltre ad essere giuridicamente ineccepibile, deve essere sottratta al sindacato del giudice di legittimità in quanto adeguatamente motivata (Cass. n. 9985/2019, Cass. Civ. 2172/2023. Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Riforma Cartabia, il nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione

    Ecco una delle notività piu' eclatatanti della riforma Cartabia, l'introduzione art. 366 bis ovvero il Rinvio Pregiudiziale per le cause civili. E che sia un istituto nuovo e di portata dirimente lo si vedrà nella pratica quotidiana, di certo lo scopo del rinvio pregiudiziale, ad avviso di chi scrive, di chiara matrice comunitaria, è quello di allineare la giurisprudenza delle corti di merito alla Cassazione, e soprattutto, quello di poter anticipare gli effetti di un orientamento giurisprudenziale nei giudizi per i quali, invece, con il vecchio sistema era necessario procedere per gradi. Vediamo come funziona. «Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto , quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative ; E' questo l'ambito che coglie maggiore interesse, ed infatti i dubbi interpretativi, sopratutto quelli inerenti profili di orientamenti contrastanti sono impattatanti nei giudizi di primo grado, ove non vi sia un orientamento dominante. 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi . Tale previsione sembra aprire la porta ai procedimenti collettivi, o che riguardano interessi diffusi, si pensi alle class action, sebbene non sia chiaro se possa divenire un precedente vincolante per tutti anche per coloro che non hanno ancora presentato la domanda. Si pensi alle risarcitorie per un fatto di rilevanza che ha coinvolto molti individui non rappresentati collettivamente. L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Um ruolo centrale lo avrà la capacità del giudice istruttore di motivare adeguatamente la questione da sottoporre alla Corte di Cassazione. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378. Cartabia, Un riforma garantista che avvicina la Cassazione al giudizio di merito. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.» Il principio di diritto ottenuto quindi sarà una "linea guida" vincolate per il giudizio nel quale è stato ottenuto, nonché costituirà precedete vincolante per le medesime parti. Leggi il blog Vedremo la pratica quotidiana quanto utilizzerà tale rimedio, se vi sarà una esplosione di casi "pregiudiziali" oppure se sarà lasciato nell'angolo in attesa di una pronuncia di legittimità di ultima istanza, come accade oggi. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Avvocato Cassazionista

  • Fideiussione, quale è il limite?

    Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito Diritto Bancario La fideiussione pertanto quale garanzia concessa da un terzo per l'adempimento dei degli obblighi del debitore principale potrà coprire i debiti di quest'ultimo con il limite imposto dal contratto e secondo il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. Ma cosa fare se la Banca o una Finanziaria concedono nuovo finanziamento al debitore? Per rispondere a tale domanda deve precisarsi che la legge tutela anche il fideiussore, concedendo la possibilità di “liberazione” dello stesso per i debiti futuri del debitore garantito, purché le condizioni patrimoniali del debitore siano deteriorare. La fideiussione a favore dei debiti futuri Occorre quindi che la posizione del debitore sia peggiorata nel corso del rapporto e che la Banca/Finanziaria, tramite una concessione dei credito, che puo' anche ritenersi “abusiva” perché oltre le possibilità del debitore, abbia concesso nuovo credito, mettendo a rischio non solo il debitore ma anche il suo fideiussore. Ed infatti per il codice civile sussiste sempre una tutela del fideiussore in quanto “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”. Puo' anche interessarti "Le eccezioni contro la Banca". Quali sono i rimedi posti a garanzia del fideiussore? Il fideiussore garante potrà invocare la liberazione ai sensi dell'art. 1956 codice civile ma , deve allegare e dimostrare sia l’effettivo deterioramento delle condizioni del debitore principale con le condizioni raffrontate con quelle esistenti alla costituzione del rapporto originario, sia che di detto deterioramento la Banca fosse a conoscenza, o che vi fossero elementi tali da poterli desumere quali ad esempio l'insufficienza del saldo provvista sul conto, o un capitale sociale insufficiente. E' invece esclusa la liberazione ove i rapporti tra debitore e fideiussore sono tali da escludere la non conoscibilità, ad esempio ove tra il fideiussore ed il debitore sussistano rapporti di parentela stretta. Leggi i nostri post nell'archivio L'estinzione della fideiussione Esistono poi modi ulteriori che comportano l'estinzione della fideiussione, quali ad esempio l'accordo tra il creditore/banca ed il fideiussore, a seguito di una transazione, (art. 1955 cc), o per scadenza della obbligazione principale, in caso di mancata attivazione dell'istanza di mantenimento della fideiussione che il creditore dovrà proporre tassativamente entro 6 mesi. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Rottamazione cartelle non salva la Società insolvente dal fallimento.

    La rottamazione delle cartelle (Rottamazione bis, ter o quater che sia) non salva la società dal fallimento ove si concretizzi una insolvenza, anche in caso di "insolvenza" statica, ovvero quello status di insolvenza relativo a società ferme. Tale principio è quanto si ricava dalla lettura di alcune sentenze, e da ultimo della sentenza citata, in cui la società insolvente - previa rottamazione delle cartelle - deduceva l'esistenza di una liquidazione di fatto, stante l'avvenuto affitto di azienda delle proprie componenti attive. Per la cassazione, la presenza di un affitto di azienda, nonché la sussistenza di debiti erariali, sebbene rottamati, non costituisce scudo dalla dichiarazione di insolvenza e poi di fallimento, stante una necessaria valutazione delle capacità reddituali della società. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. (Cass., Sez.1, n. 13644/2013). Ecco quindi che si parla di insolvenza "statica", ovvero quando la Società già posta in stato di liquidazione, abbia elementi attivi del patrimonio sociale che consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. E se la società si fosse spogliata della propria attività tramite un affitto di azienda? lo stato di insolvenza dovrà essere desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. (cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. n. 29913/2018). Non si puo' quindi far riferimento ad una "liquidazione di fatto" della società, cui dovrebbe conseguire la applicazione delle regole sopra ricordate in tema di insolvenza cd. “statica”. Trova il Tuo caso in quelli risolti del sito Ed infatti è opportuno ricordare che lo stato di liquidazione di una società di persone consegue al verificarsi di una o più delle cause di scioglimento previste dall’art.2272 cod.civ., tra le quali non è dato riscontrare l’affitto, in sé considerato, della azienda sociale, che, in sé, integra un atto di gestione della società mediante un utilizzo indiretto dei propri beni strumentali, per il periodo di vigenza del contratto. D’altro lato, e con specifico riferimento alla interpretazione giurisprudenziale dell’art.5 legge fallimentare, secondo cui “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. non puo' operare se non nei casi di società in liquidazione ove l'insolvenza “statica” è concretizzata nella modifica dell’oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione ove l'oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale. Ed infatti, secondo la giurisprudenza espressa dalla Corte, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale. Hai un quesito? Contattaci Detto altrimenti lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. Pertanto, la valutazione dello stato di insolvenza, nel senso e nei termini sopra chiariti, non può che essere affidato - come già sopra evidenziato - ad un giudizio di tipo prognostico. Prima di concludere si deve segnalare che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32280/2022 ha ritenuto non sufficiente - al fine di integrare lo stato di insolvenza - l'esistenza della rottomazione-bis nella valutazione dei debiti fiscali, facendo riferimento ad una situazione di insolvenza "prognostica" ovvero non evitabile visti i flussi di cassa. Studio Legale Angelini Lucarelli diritto Fallimentare e D'impresa.

  • Farmacie Comunali, gestione, affidamento e profili operativi..

    Effettuiamo la ricostruzione normativa, ma anticipiamo la conclusione “si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico.” Ora vediamo come arrivare a siffatta conclusone, precisando sin da subito che si dovrà tener conto del profilo pubblicistico della questione.. Per risolvere la questione, si deve cominciare con il ricordare che l’assistenza farmaceutica, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge n. 833 del 1978 (di istituzione del servizio sanitario nazionale), è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici (comuni e aziende ospedaliere) o soggetti privati a ciò autorizzati. Con l’istituzione del servizio sanitario nazionale è stata quindi sancita la rilevanza sociale (anche) del servizio di distribuzione dei farmaci, che è svolto attraverso le farmacie pubbliche o private. La distribuzione dei farmaci, con o senza oneri a carico del bilancio pubblico, costituisce, infatti, una delle modalità attraverso le quali si esplica il servizio sanitario nazionale e le farmacie – sia quelle assegnate ai privati sia, a maggior ragione, quelle a titolarità pubblica - sono uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico di particolare rilievo sociale. Il servizio farmaceutico era stato peraltro già disciplinato dalla legge n. 475 del 2 aprile 1968, in parte successivamente modificata ed integrata ma tuttora vigente, che ha stabilito che ogni comune deve avere un numero di farmacie adeguato (oggi una farmacia ogni 3.300 abitanti) e ben distribuito sul territorio (articoli 1 e 2 della legge). Tale distribuzione deve inoltre rispettare l'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Anche per tenere conto di tali esigenze, l’art. 9 della legge n. 475 del 1968, modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, ha stabilito che la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Lo stesso articolo 9 ha poi precisato che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. Fra le forme di gestione individuate dalla predetta norma speciale non era stato, quindi, previsto l’affidamento in concessione a terzi. Il legislatore aveva, infatti, voluto privilegiare, tenuto conto della particolare natura sociale del servizio pubblico erogato, quelle forme di gestione, nelle quali il comune aveva un controllo diretto ed immediato dell’attività, essendo, invece, possibile la gestione da parte di terzi delle farmacie (non comunali) solo attraverso lo strumento dell’assegnazione (con autorizzazione) di una sede farmaceutica. A seguito dei diversi interventi normativi, che, anche per adeguare la materia alle disposizioni ed ai principi comunitari, sono stati operati nel settore della gestione dei servizi pubblici, si è posto il problema della coerenza del sistema speciale regolante le possibili forme di gestione delle farmacie comunali con le nuove disposizioni di carattere generale riguardanti il settore della gestione dei servizi pubblici. Le norme speciali regolanti le forme di gestione delle farmacie comunali, contenute nel già citato art. 9 della legge. n. 475 del 1968, come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, non sono state tuttavia abrogate o ulteriormente modificate. Il legislatore ha, al contrario, più volte ribadito la specialità del servizio pubblico farmaceutico e la non automatica assoggettabilità del settore alle regole nel tempo dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica. La specialità del servizio pubblico farmaceutico, è determinata dalla circostanza che l’attività di rivendita dei farmaci è volta ad assicurare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, in tal senso, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista (Corte Costituzionale, sentenza n. 87 del 2006). In tal senso, come pure ha ricordato il giudice di primo grado, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, nel giudicare sul sistema delle distanze minime che le legislazioni nazionali impongono per l’apertura di nuove farmacie, ha stabilito che restrizioni alla libertà di stabilimento possono ben essere giustificate dall’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità (Corte di Giustizia CE, n. 570 del 2010). Si è, pertanto, confermato che il servizio pubblico farmaceutico pur avendo una rilevanza economica, risponde tuttavia anche ad altre esigenze di carattere sociale che ne giustificano la specialità.La specialità delle modalità di gestione delle farmacie comunali è, infine, stata conservata anche dall’art. 11 del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 Deve essere, in questa sede, ricordato, in particolare, il comma 10 del citato art. 11, secondo cui i comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie neo istituite per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi dello stesso comma. Sulla base degli elementi indicati si deve pertanto ritenere che le disposizioni speciali dettate per le farmacie comunali, ed anche per la loro gestione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, siano tuttora in vigore. Ciò chiarito, si pone l’ulteriore problema riguardante la possibile ammissibilità di ulteriori forme di gestione delle farmacie comunali non previste dall’art. 9 della legge 475 del 1968. In proposito si deve osservare che lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 9 della legge 475 del 1968. Tenuto conto di tali disposizioni e della generale estensione (ed utilizzazione) del modello delle società partecipate nel settore della gestione dei servizi pubblici locali si può ritenere che le modalità di gestione delle farmacie comunali, indicate dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, non siano tassative. Va precisato però la cessione di quote di una società costituita per l’esercizio di farmacie comunali debba avvenire attraverso gara pubblica (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3647 del 9 luglio 2013). L’affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un “controllo analogo” a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell’attività dell’ente in house in favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si richiede inoltre che gli altri soggetti pubblici o privati partecipanti al capitale della società mista svolgano attività che statutariamente siano compatibili con la funzione da svolgere. Inoltre la gestione di farmacie comunali attraverso società partecipate dal comune può essere ammessa nei limiti in cui le amministrazioni comunali possono avere partecipazioni societarie. Per completare il quadro di riferimento si deve osservare che i comuni possono anche cedere la titolarità delle farmacie comunali. Fa eccezione la regola secondo cui, fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), dello stesso articolo, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede, che non possono poi cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione; se rinunciano alla titolarità di una di tali farmacie, la sede farmaceutica è dichiarata vacante. Un comune può pertanto non solo decidere di non svolgere la funzione di “farmacista” (non esercitando nei termini la prelazione ad esso riservata o trasferendo la titolarità della farmacia comunale), ma può oggi svolgere tale funzione anche con modalità di gestione diverse (e non dirette) rispetto a quelle che erano state previste dall’art. 9 della legge 475 del 1968; modalità diverse che si caratterizzano per la scissione fra la titolarità della farmacia e la sua gestione. Peraltro le esigenze di carattere sociale che nel tempo hanno determinato l’istituzione di numerose farmacie comunali sono state oggi (in gran parte) in concreto superate in numerosi comuni, che ritengono ancora utile l’istituzione (o la sopravvivenza) di farmacie comunali solo per ragioni meramente economiche. Conclusione: Sulla base di tutte le suesposte considerazioni si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Del resto l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico. Nella pratica tale modalità risulta peraltro già concretamente utilizzata da numerosi comuni. Anche, invero, utilizzando il modello della concessione a terzi, il servizio pubblico farmaceutico può essere svolto, come si è accennato, in modo che siano garantiti gli obiettivi di rilevanza sociale che ne giustificano l’istituzione. Scopri il blog di Diritto Farmaceutico Tali obiettivi possono essere perseguiti con apposite clausole nel contratto di servizio sottoscritto con il concessionario, attraverso concrete modalità di controllo della gestione e con la previsione di sanzioni nel caso di inadempimento degli obblighi imposti al concessionario e con una dettagliata carta dei servizi in cui siano indicati i livelli qualitativi e quantitativi del servizio da erogare; tutto ciò al fine di garantire che la farmacia comunale possa comunque continuare ad assicurare al comune non solo un utile economico (attraverso la percezione del canone concessorio e di una percentuale sugli incassi) ma anche quegli standard qualitativi e quantitativi volti a garantire l’efficace svolgimento della funzione sociale propria del servizio farmaceutico comunale. Hai un quesito? Contattaci A tale conclusione è giunta di recente anche l’AVCP, ora ANAC, che, con la deliberazione n. 15 del 23 aprile 2014, ha affermato che l’affidamento in concessione può essere ora una delle modalità di gestione delle farmacie comunali. In proposito il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni contenute nell’art. 9 della legge n. 475 cit., che prevedono l’esercizio diretto di un servizio pubblico per i suoi rilevanti fini sociali (Consiglio di Stato, sez. III, n. 729 dell’8 febbraio2013), non possono essere richiamate per impedire l’applicazione dei principi, anche comunitari, dettati per i servizi pubblici di rilevanza economica quando l’attività assuma un prevalente rilievo economico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3647 del 9 luglio 2013, cit.). Peraltro il carattere sanitario di un servizio pacificamente non esclude che esso possa essere oggetto di un confronto concorrenziale tra più operatori economici in possesso dei necessari requisiti. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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