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  • Il tempo di cura dei figli ha un valore economico

    Diritto di Famiglia Il tempo di cura dei figli ha un valore economico: lo dice la Corte d'Appello di Catanzaro Con la sentenza n. 1122 del 12 agosto 2026, la Sezione I della Corte d'Appello di Catanzaro torna a occuparsi di un tema centrale nel diritto di famiglia contemporaneo: il valore economico del tempo che un genitore dedica alla cura quotidiana dei figli minori. Non solo reddito: il “lavoro di cura” entra nel calcolo Per anni la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata ancorata quasi esclusivamente ai redditi formali dei genitori: buste paga, dichiarazioni fiscali, patrimoni. La Corte d'Appello di Catanzaro ribadisce invece un principio che la giurisprudenza di merito sta consolidando sempre di più: i compiti domestici e la cura quotidiana del figlio minore, svolti dal genitore collocatario, hanno un valore economico che il giudice è tenuto a considerare nella quantificazione del contributo al mantenimento. Seguici on Line Si tratta di un cambio di prospettiva significativo. Accompagnare il minore a scuola, seguirlo nei compiti, gestire visite mediche, pasti, routine quotidiane: tutto questo comporta un impegno di tempo ed energie che ha, di fatto, un costo — un costo che ricadrebbe altrimenti su servizi esterni (baby-sitter, doposcuola, assistenza domestica) se non venisse svolto direttamente dal genitore. Il criterio dei “tempi di permanenza” La Corte precisa che il giudice, nel quantificare il contributo, deve valutare le risorse di ciascun genitore anche in relazione ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore. Questo significa che un genitore che tiene il figlio con sé per un numero maggiore di giorni, occupandosene materialmente, sta già “contribuendo” al mantenimento in una forma diversa da quella monetaria — e ciò va bilanciato nella determinazione dell'assegno a carico dell'altro genitore. Segui la Pagina Instagram sul diritto di famiglia È un principio che va nella direzione di una valutazione più equa e realistica dell'apporto genitoriale complessivo, superando la logica per cui solo chi versa denaro “mantiene” davvero il figlio. La perdita del lavoro non esonera dall'obbligo La Corte coglie inoltre l'occasione per ribadire un secondo principio, altrettanto rilevante: la perdita del lavoro non esonera automaticamente il genitore dall'obbligo di mantenimento. Il giudice deve valutare non solo la situazione reddituale attuale, ma anche la capacità patrimoniale e lavorativa potenziale del genitore obbligato, evitando che la disoccupazione diventi un facile schermo per sottrarsi alle proprie responsabilità genitoriali. Una lettura più equa della genitorialità Nel complesso, la pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza il tempo dedicato alla cura come componente essenziale — e quantificabile — del mantenimento dei figli, al pari del contributo economico diretto. Un orientamento che riconosce finalmente il peso reale, anche in termini economici, di ciò che troppo spesso viene considerato “solo” affetto e dedizione quotidiana. Avv Ilaria Paletti Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. I, sent. 12 agosto 2026, n. 1122

  • Famiglia, Spese straordinarie il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo

    Spese straordinarie: il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo Uno dei nodi più ricorrenti nel contenzioso familiare riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli: cosa succede quando un genitore le anticipa senza aver prima ottenuto il consenso esplicito dell'altro? La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che si sono succedute negli ultimi anni, ha tracciato una linea sempre più netta a tutela del genitore collocatario, ridimensionando il peso del "dissenso" dell'altro genitore quando la spesa risulta comunque necessaria e coerente con le esigenze e il tenore di vita dei figli. Il principio di fondo La regola tradizionale voleva che le spese straordinarie – cioè quelle non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – dovessero essere preventivamente concordate tra i genitori, pena la non rimborsabilità. La giurisprudenza più recente ha però progressivamente eroso questa rigidità, distinguendo tra: spese ordinarie o comunque prevedibili e coerenti con le abitudini di vita della famiglia, per le quali non serve alcun accordo preventivo; spese realmente straordinarie in senso stretto (imprevedibili, rilevanti, imponderabili), per cui la concertazione resta opportuna ma la sua assenza non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se il giudice accerta che la spesa era comunque nell'interesse del minore. Le pronunce principali Cass. ord. n. 5059/2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre condannato, sia in primo che in secondo grado, a rimborsare spese scolastiche e mediche sostenute dalla madre. I giudici hanno affermato che non è configurabile, in capo al genitore collocatario, un obbligo di informare e concordare preventivamente con l'altro genitore la determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni "di maggiore interesse" per il figlio: il genitore non collocatario resta comunque tenuto al rimborso se non ha tempestivamente manifestato un dissenso motivato. Cass. ord. n. 6799/2022. La Sezione VI ha confermato l'obbligo del padre di rimborsare alla madre la metà delle spese per l'asilo privato e per visite mediche specialistiche, pur in assenza di previo accordo, trattandosi di esborsi necessari per i figli e sostenibili in base allecondizioni economiche familiari. Anche qui viene ribadito il principio secondo cui l'assenza di concertazione preventiva non esclude il rimborso quando manchino validi e tempestivi motivi di dissenso. Cass. ord. n. 17017/2025. La Prima Sezione ha riformato la decisione del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto al rimborso per una serie di spese: corsi di inglese, corso di atletica, visite mediche specialistiche, rilascio dei passaporti e sostituzione di serratura e allarme domestico dopo un furto. La Corte ha osservato che l'integrazione linguistica extrascolastica è ormai una consuetudine così radicata nel tessuto sociale da rendere tali spese di natura sostanzialmente ordinaria; il silenzio del padre, che non aveva mai manifestato un dissenso motivato, è stato interpretato come implicito assenso. Cass. ord. n. 23946/2026. Pronuncia più recente, relativa al rimborso di rette scolastiche relative a più annualità e di spese odontoiatriche. La Cassazione ha ribadito che la mancata concertazione preventiva – dovuta solo per le spese davvero imprevedibili e di rilevante entità – non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello può avere conseguenze nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua rimborsabilità se il giudice ne accerta la corrispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare. leggi il blog diritto di famiglia: Il filo conduttore Le quattro ordinanze, pur riguardando spese diverse (istruzione, sanità, sicurezza domestica, attività extrascolastiche), convergono su alcuni criteri di valutazione che il giudice di merito è chiamato ad applicare caso per caso: 1. la conformità della spesa al tenore di vita della famiglia; 2. l'effettiva utilità e rispondenza all'interesse del minore; 3. la tempestività e la fondatezza di un eventuale dissenso manifestato dal genitore non collocatario; 4. la sostenibilità economica della spesa rispetto alle condizioni dei genitori. Quando questi elementi sono riscontrati, il previo accordo tra i genitori — pur restando la prassi raccomandabile per evitare contenziosi — non è più configurabile come condizione imprescindibile per ottenere il rimborso. Implicazioni pratiche Per il genitore collocatario, questo orientamento consolidato rafforza la possibilità di agire per il recupero delle somme anticipate anche quando l'altro genitore non ha espresso unconsenso formale, purché la spesa sia documentata e riconducibile alle esigenze effettive dei figli. Per il genitore non collocatario, resta comunque determinante comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali motivi di dissenso, poiché il silenzio protratto rischia di essere interpretato come acquiescenza. Va inoltre ricordato che questo orientamento non annulla la distinzione tra spese ordinarie/prevedibili e spese straordinarie in senso stretto: per queste ultime, quando particolarmente rilevanti o imponderabili, il previo accordo resta la regola generale, mentre la sua assenza viene valutata dal giudice caso per caso, senza automatismi né in un senso né nell’altro. Avv Ilaria Paletti

  • Il rito super accelerato negli appalti

    Accesso agli atti di gara: quando si applica il rito super-accelerato e quando torna il rito ordinario L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, chiarisce i confini del particolare rito previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e riafferma la centralità della tutela ordinaria ex art. 116 c.p.a. quando la stazione appaltante non adempie correttamente agli obblighi di trasparenza. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha profondamente modificato la disciplina dell’accesso agli atti di gara. L’obiettivo perseguito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è evidente: consentire agli operatori economici di conoscere rapidamente la documentazione rilevante dopo l’aggiudicazione, riducendo tanto le tradizionali istanze di accesso quanto il fenomeno dei cosiddetti “ricorsi al buio”. A questo modello di immediata disponibilità documentale il legislatore ha affiancato un rimedio processuale altrettanto rapido: il rito speciale, comunemente definito “super-accelerato”, previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice. Proprio l’eccezionale brevità del termine per proporre ricorso — appena dieci giorni — ha però posto un problema fondamentale: cosa accade quando la stazione appaltante non mette correttamente a disposizione gli atti oppure pubblica un’offerta oscurata senza adottare una vera decisione sulla richiesta di riservatezza? Sul punto è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, stabilendo un principio particolarmente importante per imprese e amministrazioni: il rito super-accelerato non costituisce la disciplina generale dell’accesso agli atti di gara, ma una disciplina eccezionale, applicabile soltanto quando ricorrono puntualmente i presupposti stabiliti dall’art. 36. Il nuovo sistema di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici Il punto di partenza è rappresentato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 35 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presenti nelle piattaforme di approvvigionamento digitale. La norma continua inoltre a richiamare la disciplina generale dell’accesso documentale della legge n. 241/1990 e quella dell’accesso civico prevista dal d.lgs. n. 33/2013. (L L’art. 36 introduce, però, un meccanismo ancora più incisivo. Contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma: l’offerta dell’aggiudicatario; i verbali di gara; gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. Tale documentazione è resa disponibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Per gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, inoltre, il legislatore dispone la reciproca disponibilità anche delle rispettive offerte. La logica è quindi quella dell’accesso automatico e digitale, destinato almeno in parte a sostituire il tradizionale schema nel quale l’impresa interessata doveva prima formulare un’apposita istanza di accesso e attendere la risposta dell’amministrazione. Il problema dei segreti tecnici e commerciali L’accesso agli atti di gara incontra, tuttavia, un limite particolarmente delicato nella tutela dei segreti tecnici o commerciali contenuti nelle offerte. L’operatore economico può infatti chiedere che determinate parti della propria offerta non siano divulgate, purché individui le informazioni interessate e fornisca una motivata e comprovata dichiarazione circa la loro natura riservata. Non è quindi sufficiente qualificare genericamente un documento come “riservato” o invocare in maniera stereotipata il know-how aziendale. La stazione appaltante deve valutare concretamente la richiesta e stabilire quali parti possano essere sottratte all’ostensione. Ed è proprio tale decisione che assume rilevanza centrale ai fini del rito super-accelerato. La decisione sull’oscuramento deve essere comunicata insieme all’aggiudicazione L’art. 36, comma 3, dispone che nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante debba dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento formulate dagli operatori. Il sistema delineato dal legislatore presuppone pertanto una sequenza molto precisa: aggiudicazione → disponibilità degli atti sulla piattaforma → decisione sulle richieste di oscuramento → comunicazione agli operatori. Soltanto quando questa sequenza viene rispettata entra pienamente in funzione il particolare regime processuale previsto dal comma 4. Che cos’è il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4 Il comma 4 dell’art. 36 prevede che le decisioni adottate dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento siano impugnabili secondo lo schema dell’art. 116 c.p.a., ma attraverso termini drasticamente abbreviati. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento della notificazione nei loro confronti. La specialità non riguarda soltanto il termine introduttivo. Il comma 7 stabilisce infatti che il ricorso venga fissato d’ufficio in camera di consiglio secondo termini dimezzati rispetto a quelli cautelari ordinari e sia deciso nella medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni. Il medesimo regime si applica anche ai giudizi di impugnazione. trova il tuo caso tra quelli affrontati Si tratta dunque di un procedimento costruito per ottenere in tempi estremamente brevi una decisione sulla possibilità di conoscere o mantenere riservate determinate parti delle offerte. Ma Perché il termine è di appena dieci giorni? La brevità del termine si comprende soltanto considerando il sistema nel suo complesso. Il legislatore presuppone infatti che, nel momento stesso in cui riceve la comunicazione dell’aggiudicazione, il concorrente: possa accedere alla documentazione rilevante attraverso la piattaforma digitale; sappia quali documenti o quali parti dell’offerta siano stati oscurati; conosca la decisione adottata dalla stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza. In presenza di queste condizioni il concorrente dispone, almeno in teoria, di tutti gli elementi necessari per decidere immediatamente se contestare l’oscuramento. La compressione del termine processuale trova quindi la propria giustificazione nella contestuale e completa disponibilità delle informazioni. È precisamente questo rapporto tra trasparenza immediata e abbreviazione dei termini che l’Adunanza plenaria n. 8/2026 ha posto al centro della propria decisione. La questione sottoposta all’Adunanza plenaria Il problema era nato nella prassi. Non sempre, infatti, le stazioni appaltanti adempiono contemporaneamente a tutti gli obblighi previsti dall’art. 36. Può accadere, ad esempio, che: l’aggiudicazione venga comunicata ma alcuni documenti non siano disponibili sulla piattaforma; l’offerta dell’aggiudicatario venga pubblicata soltanto parzialmente; determinate parti risultino oscurate senza che venga comunicata una specifica decisione della stazione appaltante; sia pubblicata anche la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario, ma senza una distinta determinazione dell’amministrazione. Si poneva allora la questione se anche in questi casi il concorrente fosse obbligato a proporre ricorso nel termine eccezionalmente breve di dieci giorni. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327, aveva rimesso la questione all’Adunanza plenaria, chiedendo in particolare di chiarire se il rito super-accelerato continuasse ad applicarsi anche quando la stazione appaltante non avesse integralmente adempiuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 36. La risposta della Plenaria: il rito super-accelerato è eccezionale La risposta dell’Adunanza plenaria è netta. Con la sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8, è stato affermato che il rito dell’art. 36, comma 4, ha natura eccezionale e, proprio per questa ragione, non può essere applicato analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. Il termine di dieci giorni opera quindi nel solo caso “tipico” nel quale, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione: siano messi a disposizione gli atti previsti dall’art. 36; siano adempiuti gli obblighi informativi dei commi 1, 2 e 3; la stazione appaltante dia espressamente atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. Se manca in maniera sostanziale questo presupposto informativo, non può essere imposto all’operatore economico il termine processuale eccezionalmente breve. Secondo la Plenaria, in tal caso “si riespande” la disciplina generale dell’art. 116 c.p.a. Cosa significa che “si riespande” l’art. 116 c.p.a. L’espressione utilizzata dall’Adunanza plenaria è particolarmente significativa. Il rito speciale dell’art. 36 non sostituisce integralmente il rito generale dell’accesso. Costituisce invece una disciplina speciale che si innesta sul sistema dell’art. 116 c.p.a. e opera soltanto quando ne ricorrono tutti i presupposti. Venendo meno tali condizioni, torna quindi ad applicarsi il regime ordinario. L’art. 116 c.p.a. stabilisce che contro le determinazioni dell’amministrazione in materia di accesso — nonché contro il silenzio formatosi sull’istanza — il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. La differenza rispetto all’art. 36 è dunque notevole: rito speciale: 10 giorni; rito ordinario: 30 giorni. Ma la differenza non è puramente quantitativa. Cambia anzitutto il presupposto che mette in moto il processo. Nel regime speciale vi è una decisione sull’oscuramento inserita nel meccanismo automatico di comunicazione e disponibilità degli atti previsto dall’art. 36. Nel regime ordinario, invece, il ricorso può essere proposto contro un vero e proprio diniego di accesso oppure contro il silenzio formatosi sull’istanza. La semplice pubblicazione di un’offerta oscurata non è una decisione Il secondo principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8/2026 è forse ancora più importante sul piano pratico. Secondo il Consiglio di Stato, la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario con alcune parti oscurate non equivale a una decisione della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento. Questo vale anche quando, accanto all’offerta oscurata, sia stata pubblicata la richiesta di riservatezza formulata dall’operatore economico. Occorre quindi verificare una decisione specifica ed espressa dell’amministrazione. Il concorrente, infatti, deve poter comprendere quale valutazione sia stata compiuta dalla stazione appaltante e per quali ragioni determinate informazioni siano state sottratte all’ostensione. La semplice constatazione che una parte del documento è coperta da omissis non consente di stabilire con sufficiente certezza se: la stazione appaltante abbia effettivamente valutato la richiesta; abbia accolto integralmente o soltanto parzialmente le ragioni dell’offerente; l’oscuramento dipenda realmente da una decisione amministrativa; vi sia stata una ponderazione tra segretezza commerciale e diritto di difesa. Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che un comportamento meramente materiale possa trasformarsi automaticamente in un provvedimento implicito capace di far decorrere il termine processuale di dieci giorni. La ragione sostanziale: evitare il ricorso “al buio” La soluzione adottata dalla Plenaria è coerente con la finalità stessa della riforma. Il nuovo sistema dell’accesso negli appalti vuole ridurre i cosiddetti ricorsi al buio, ossia quelle impugnazioni nelle quali il concorrente è costretto a contestare l’aggiudicazione senza avere ancora piena conoscenza della documentazione e delle ragioni che hanno determinato l’esito della procedura. La giurisprudenza aveva già evidenziato che la disponibilità diretta degli atti sulla piattaforma digitale mira proprio a consentire all’operatore economico di valutare consapevolmente se agire in giudizio. Sarebbe quindi contraddittorio imporre un termine di appena dieci giorni quando è stata la stessa stazione appaltante a non rendere disponibili le informazioni che il Codice considera necessarie. La celerità processuale non può trasformarsi in una riduzione della tutela giurisdizionale. Il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. Quando non ricorrono i presupposti dell’art. 36, comma 4, torna dunque in primo piano il rito ordinario dell’accesso. L’art. 116 c.p.a. disciplina la tutela giurisdizionale contro: il diniego espresso di accesso; il diniego parziale; il differimento; il silenzio formatosi sull’istanza. Il termine è di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione oppure dalla formazione del silenzio. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, quando riconosce fondata la pretesa, può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine normalmente non superiore a trenta giorni. Lo stesso art. 116 consente inoltre di proporre la domanda di accesso anche quando sia già pendente un giudizio al quale la documentazione richiesta risulti connessa. In questo caso la questione può essere sottoposta al giudice mediante apposita istanza nell’ambito del processo già instaurato. Quando si applica concretamente il rito super-accelerato Dopo la sentenza n. 8/2026, il criterio operativo può essere sintetizzato in maniera relativamente semplice. Il rito dell’art. 36, comma 4, si applica quando esiste il modello procedimentale completo delineato dal Codice. Ciò significa che deve esservi una comunicazione digitale dell’aggiudicazione accompagnata dalla disponibilità della documentazione prevista dalla legge e da una decisione espressa sulle richieste di oscuramento. In questa situazione il concorrente interessato a contestare la decisione deve reagire rapidamente: il termine è di dieci giorni. Non è quindi prudente attendere una successiva istanza di accesso o una nuova comunicazione quando la decisione sull’oscuramento è già stata regolarmente adottata e comunicata secondo l’art. 36. Quando, invece, opera l’art. 116 c.p.a. Il rito ordinario torna invece applicabile quando il meccanismo speciale non è stato correttamente attivato. È il caso, ad esempio, in cui la stazione appaltante: ometta sostanzialmente di rendere disponibili gli atti prescritti; non comunichi la decisione relativa all’oscuramento; si limiti a pubblicare una versione dell’offerta contenente omissis; metta a disposizione la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario senza adottare una propria determinazione; costringa, in concreto, l’interessato a presentare una successiva istanza per ottenere documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione attraverso la piattaforma. Una parte della giurisprudenza aveva già riconosciuto, prima dell’intervento della Plenaria, che quando la stazione appaltante non rende disponibile la documentazione contestualmente all’aggiudicazione la successiva richiesta dell’operatore deve essere trattata secondo il procedimento ordinario della legge n. 241/1990 e il relativo diniego deve essere impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (Giustizia Amministrativa) L’Adunanza plenaria ha ora dato al principio una sistemazione generale. Un esempio pratico Si immagini che la società Alfa sia seconda classificata. Riceve la comunicazione dell’aggiudicazione in favore della società Beta e, accedendo alla piattaforma, trova l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con dieci pagine integralmente oscurate. Prima ipotesi La comunicazione dell’aggiudicazione contiene una specifica determinazione con la quale la stazione appaltante spiega che quelle pagine sono state oscurate perché contenenti determinati segreti tecnici e commerciali, accogliendo motivatamente la richiesta di Beta. Alfa ritiene invece che quei documenti siano indispensabili per verificare la legittimità dell’attribuzione del punteggio. In questo caso è configurabile il rito speciale dell’art. 36, comma 4: la decisione sull’oscuramento deve essere contestata entro dieci giorni. Seconda ipotesi Alfa trova le stesse dieci pagine oscurate ma nessuna decisione della stazione appaltante. Sulla piattaforma compare soltanto la richiesta con cui Beta aveva chiesto la riservatezza. Non vi è una decisione espressa dell’amministrazione. Secondo la Plenaria, il mero oscuramento materiale non può essere considerato un provvedimento implicito tale da far decorrere il termine di dieci giorni. Se Alfa presenta quindi una richiesta volta a ottenere le parti non ostensibili e l’amministrazione oppone un diniego — oppure resta inerte fino alla formazione del silenzio — la tutela torna a essere quella generale dell’art. 116 c.p.a. Un punto importante anche per le stazioni appaltanti La pronuncia non interessa soltanto gli operatori economici. Ha conseguenze organizzative molto rilevanti anche per le amministrazioni. La stazione appaltante che voglia beneficiare della rapidità e della certezza proprie del sistema dell’art. 36 deve rispettare rigorosamente il procedimento previsto dal Codice. Non basta caricare alcuni file sulla piattaforma. Occorre: rendere disponibile la documentazione prevista dalla legge; esaminare le richieste di oscuramento; effettuare un’effettiva valutazione degli interessi contrapposti; adottare una decisione specifica; darne conto nella comunicazione dell’aggiudicazione. Soltanto così può ragionevolmente operare il termine processuale eccezionale di dieci giorni. La Plenaria realizza quindi una sorta di corrispondenza tra onere di trasparenza dell’amministrazione e onere di immediata reazione del concorrente. Quanto più intensa è la compressione dei tempi di tutela, tanto più rigoroso deve essere l’adempimento degli obblighi informativi che consentono al destinatario di comprendere la lesione. Dieci giorni o trenta giorni? La regola pratica La distinzione può essere riassunta con una formula. Dieci giorni quando esiste una decisione espressa sull’oscuramento inserita nel completo meccanismo di comunicazione e accesso digitale previsto dall’art. 36. Trenta giorni, secondo l’art. 116 c.p.a., quando quel meccanismo speciale non si è validamente realizzato e la controversia torna ad avere le caratteristiche ordinarie di un giudizio sul diritto di accesso. Non bisogna però trasformare questa distinzione in un automatismo: nella pratica è sempre necessario individuare con precisione quale atto sia stato adottato, che cosa sia stato effettivamente comunicato all’operatore e in quale momento la lesione sia divenuta conoscibile. Accesso agli atti e impugnazione dell’aggiudicazione non sono la stessa cosa Un’ultima precisazione è essenziale. Il termine relativo alla controversia sull’accesso non deve essere confuso con il termine per contestare l’aggiudicazione. Lo stesso art. 36, al comma 9, dispone che il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella dell’aggiudicatario decorra comunque dalla comunicazione prevista dall’art. 90. Ne consegue che la strategia processuale deve essere valutata con particolare attenzione. La controversia sull’ostensione documentale e quella sulla legittimità dell’aggiudicazione sono tra loro strettamente collegate, ma non necessariamente soggette al medesimo dies a quo o allo stesso termine processuale. È proprio per evitare che il concorrente sia costretto a contestare una gara senza conoscere i documenti rilevanti che l’intero sistema dell’art. 36 è stato costruito attorno all’immediata disponibilità digitale degli atti. Conclusioni La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 9 settembre 2026 offre una lettura dell’art. 36 coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il rito super-accelerato non rappresenta una penalizzazione generalizzata per l’operatore economico che chiede di conoscere gli atti della gara. Il termine di dieci giorni costituisce il corrispettivo processuale di un preciso obbligo posto a carico dell’amministrazione: rendere tempestivamente disponibili gli atti e comunicare chiaramente le proprie decisioni sull’oscuramento. Se la stazione appaltante adempie correttamente, l’operatore deve reagire con estrema rapidità. Se invece gli obblighi informativi sono sostanzialmente violati, il meccanismo eccezionale non può essere esteso oltre i suoi presupposti e torna ad applicarsi il rito generale dell’art. 116 c.p.a. Altrettanto significativo è il secondo principio affermato dalla Plenaria: gli omissis non parlano da soli. La pubblicazione di un’offerta oscurata non dimostra l’esistenza di una decisione amministrativa sull’istanza di riservatezza. Per far scattare il termine eccezionale occorre una determinazione specifica ed espressa della stazione appaltante. Il quadro che emerge è quindi fondato su una relazione molto chiara: celerità sì, ma soltanto in presenza di trasparenza effettiva e piena conoscibilità della decisione amministrativa. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Riferimenti principali: artt. 35 e 36, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 29 maggio 2026, n. 4327.

  • Gli standard urbanistici ed il piano casa 🏡

    Diritto urbanistico Piano Casa, volumi tecnici e ristrutturazioni: il Consiglio di Stato traccia i confini dell’attività edilizia Con la sentenza 15 luglio 2026, n. 5744, la IV Sezione del Consiglio di Stato torna su alcuni temi centrali del diritto urbanistico-edilizio, offrendo indicazioni di particolare interesse per amministrazioni comunali, tecnici, progettisti e proprietari. La pronuncia affronta quattro questioni strettamente connesse alla corretta qualificazione degli interventi edilizi: i limiti alle deroghe previste dal cosiddetto Piano Casa, la nozione di volume tecnico, l’efficacia del Regolamento Edilizio Tipo e la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Il filo conduttore della decisione è chiaro: le categorie edilizie e le discipline derogatorie devono essere interpretate sulla base della sostanza dell’intervento e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale. Piano Casa: la premialità edilizia non supera gli standard urbanistici statali Il primo principio affermato dal Consiglio di Stato riguarda la legge della Regione Campania n. 19 del 2009, nota come Piano Casa. Secondo i giudici di Palazzo Spada, questa disciplina non può derogare ai limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in materia di densità edilizia, altezza degli edifici e distanze legali. La possibilità di realizzare ampliamenti o altri interventi incentivati dalla normativa regionale, dunque, non comporta una generale disapplicazione degli standard urbanistici fissati a livello statale. Sul punto, la sentenza richiama espressamente la Corte costituzionale n. 217 del 2020, che ha riconosciuto ai limiti contenuti nel D.M. n. 1444/1968 efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale, in quanto espressione di principi fondamentali nella materia del governo del territorio. La stessa Corte ha inoltre chiarito che la disciplina statale del Piano Casa ha mantenuto fermo il rispetto degli standard urbanistici. (Corte Costituzionale) Derogare al piano urbanistico non significa derogare automaticamente alla legge. È questo uno degli aspetti più rilevanti sul piano operativo. Le discipline incentivanti possono consentire interventi in deroga agli strumenti urbanistici nei casi previsti dalla legge, ma tale possibilità non può essere estesa automaticamente agli standard statali inderogabili. Prima di impostare un intervento fondato su una normativa premiale è quindi indispensabile individuare con precisione quale disposizione possa essere derogata e quale, invece, continui a costituire un limite invalicabile. Volume tecnico: decisiva la reale funzione del manufatto La sentenza interviene poi sulla nozione di volume tecnico, ribadendone una configurazione particolarmente rigorosa. Può rientrare in questa categoria soltanto un’opera di consistenza volumetrica limitata e priva di autonomia funzionale, anche soltanto potenziale e destinata esclusivamente a contenere impianti tecnologici; Deve poi essere strettamente necessaria alle esigenze tecnico-funzionali dell’edificio principale e riferita a impianti non altrimenti collocabili all’interno della costruzione. Il Consiglio di Stato richiama sul punto i precedenti della Sezione V, 16 aprile 2024, n. 3468, e della Sezione VII, 18 gennaio 2023, n. 612. Non è pertanto sufficiente attribuire formalmente a un locale la denominazione di “vano tecnico”. Ciò che conta è la sua effettiva configurazione e, soprattutto, l’assenza di una possibile utilizzazione autonoma. Il nomen iuris non salva un volume che, nella realtà, è utilizzabile. La qualificazione urbanistico-edilizia dipende dalle caratteristiche concrete dell’opera. Dimensioni eccessive, accessibilità, distribuzione interna o altre caratteristiche incompatibili con una funzione esclusivamente impiantistica possono escludere la natura di volume tecnico. Per il progettista diventa quindi essenziale dimostrare, anche documentalmente, la stretta proporzionalità tra volume realizzato ed effettive necessità tecnologiche dell’edificio. La questione è tutt’altro che teorica: dalla corretta qualificazione del manufatto possono dipendere il calcolo della volumetria, la verifica delle distanze e, più in generale, la legittimità dell’intervento. Regolamento Edilizio Tipo: coordinamento, non applicazione automatica Il terzo profilo esaminato riguarda il Regolamento Edilizio Tipo, adottato in Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e recepito dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta n. 287 del 23 maggio 2017. Secondo il Consiglio di Stato, il Regolamento Edilizio Tipo non costituisce una fonte regolamentare statale, non innova direttamente la disciplina edilizia e svolge essenzialmente una funzione di raccordo, uniformazione e coordinamento tecnico-redazionale. Da questa impostazione derivano due conseguenze importanti: esso non può essere utilizzato autonomamente come parametro di legittimità di un regolamento edilizio comunale e non trova applicazione diretta nei confronti dei Comuni che non ne abbiano dato attuazione. Resta infatti salvo il potere degli enti locali di adeguarne i contenuti alle specificità territoriali. Il precedente espressamente richiamato è Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2023, n. 6715. Per gli operatori ciò suggerisce una particolare cautela: l’esame di una pratica edilizia non può fermarsi alle definizioni standardizzate contenute nel RET, ma deve comprendere la verifica della disciplina effettivamente recepita e vigente nel singolo Comune. Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione: centrale la prova della preesistenza L’ultimo principio affrontato dalla pronuncia riguarda uno dei confini più delicati dell’intera disciplina edilizia: quello tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Il Consiglio di Stato chiarisce che la ristrutturazione presuppone l’esistenza di un manufatto preesistente sul quale l’intervento possa operare, determinando eventualmente un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello originario, ma mantenendo una continuità con la costruzione precedente. (Giustizia Amministrativa) Il principio vale anche nelle ipotesi di edificio demolito o crollato, ma a una condizione fondamentale: deve essere possibile accertarne la precedente consistenza. La sentenza richiama a questo proposito Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857. (Giustizia Amministrativa) La preesistenza non può essere soltanto affermata: deve essere dimostrabile. Quando un edificio non esiste più, la possibilità di qualificare l’intervento come ristrutturazione dipende dalla capacità di ricostruirne con sufficiente attendibilità consistenza, sagoma, caratteristiche e dimensioni. Documentazione catastale, titoli edilizi, rilievi, fotografie storiche e altri elementi tecnici possono quindi assumere un ruolo decisivo. In assenza di una preesistenza concretamente accertabile, viene meno uno dei presupposti della ristrutturazione e l’intervento può essere ricondotto alla nuova costruzione. Un principio comune: prevale la sostanza dell’intervento Letti nel loro insieme, i quattro principi affermati dal Consiglio di Stato delineano un indirizzo particolarmente significativo. Nel diritto edilizio non è sufficiente richiamare una norma premiale, attribuire una determinata definizione a un manufatto o qualificare formalmente un intervento come ristrutturazione. Occorre verificare, caso per caso, la sostanza della trasformazione proposta. Il Piano Casa non consente di superare indiscriminatamente gli standard urbanistici statali; un volume è “tecnico” soltanto quando svolge realmente e unicamente quella funzione; il Regolamento Edilizio Tipo non sostituisce automaticamente la disciplina comunale; la ristrutturazione richiede una preesistenza effettiva e accertabile. Conclusioni La sentenza del Consiglio di Stato n. 5744/2026 conferma quanto la fase preliminare di inquadramento urbanistico-edilizio sia determinante per la corretta impostazione di qualsiasi intervento. Per professionisti, amministrazioni e operatori immobiliari, il dato più importante è metodologico: prima di progettare occorre qualificare correttamente l’intervento, verificare la gerarchia delle fonti applicabili e documentare con precisione i presupposti sui quali si fonda il titolo edilizio. In un sistema normativo caratterizzato dalla sovrapposizione tra disciplina statale, normativa regionale, strumenti urbanistici e regolamenti comunali, una qualificazione errata nella fase iniziale può riflettersi sull’intero procedimento, fino a incidere sulla legittimità del titolo e dell’opera realizzata. La prevenzione del contenzioso urbanistico passa quindi, sempre più, da una verifica preventiva rigorosa: non dalla ricerca della definizione più favorevole all’intervento, ma dall’individuazione della qualificazione giuridica realmente corrispondente alle sue caratteristiche. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Cessione d’azienda: rischi per il cessionario e clausole contrattuali

    Cessione d’azienda: rischi per il cessionario e clausole contrattuali di protezione La cessione d’azienda – o di un ramo funzionalmente autonomo – è un’operazione che non si esaurisce nel trasferimento di un complesso di beni organizzati ai sensi dell’art. 2555 c.c. Per il cessionario, infatti, l’acquisizione può comportare l’esposizione a passività pregresse, crediti di lavoro, irregolarità contributive, vincoli sugli asset, criticità nei rapporti contrattuali e, soprattutto nei settori regolamentati, problemi relativi alla validità o trasferibilità di concessioni e titoli autorizzativi. La disciplina codicistica – dagli artt. 2558 e ss. c.c. sino all’art. 2112 c.c. per i rapporti di lavoro – individua il quadro generale dell’operazione. La concreta allocazione del rischio, tuttavia, resta essenzialmente affidata alla negoziazione. Ed è proprio questo il punto: una due diligence individua il rischio; il contratto deve stabilire chi ne sopporta le conseguenze economiche. Il caso pratico: acquisizione di un ramo d’azienda operativo Si consideri il caso di una società interessata all’acquisto di un ramo d’azienda composto da attrezzature, marchi e altri asset immateriali, software, contratti con clienti e fornitori, autorizzazioni amministrative e personale dipendente. Le parti sottoscrivono un contratto preliminare e rinviano il closing di alcuni mesi, necessari per completare le verifiche documentali, ottenere eventuali autorizzazioni, organizzare il trasferimento dei dipendenti e consentire il subentro operativo dell’acquirente. Il rischio per il cessionario si concentra proprio in questo intervallo. Un’autorizzazione ritenuta trasferibile potrebbe richiedere un nuovo provvedimento dell’autorità competente; un lavoratore potrebbe far valere differenze retributive relative al periodo precedente; un bene essenziale potrebbe essere gravato da un diritto di terzi; un contratto strategico potrebbe non essere automaticamente trasferibile o risultare già oggetto di contestazione. Ne deriva che il contratto non dovrebbe essere concepito come un mero atto traslativo, ma come un sistema di allocazione convenzionale del rischio pre-closing e post-closing. Nota operativa – Due diligence e contratto non sono alternativi La due diligence non sostituisce le dichiarazioni e garanzie del venditore. Una circostanza esaminata durante la verifica documentale può comunque essere oggetto di specifica garanzia o indennizzo, fermo restando che il contratto dovrà disciplinare espressamente l’eventuale rilevanza della conoscenza acquisita dal compratore. 1. Il perimetro della cessione: ciò che viene acquistato deve essere identificato con precisione Il primo presidio consiste nella delimitazione analitica del compendio. Il contratto dovrebbe individuare, attraverso specifici allegati, beni mobili, attrezzature, marchi, brevetti, domini, software, licenze, know-how, contratti, crediti eventualmente trasferiti, autorizzazioni e ogni ulteriore asset funzionale all’esercizio dell’attività. Non si tratta di una cautela meramente descrittiva. Un perimetro formulato mediante espressioni generiche quali “tutti i beni utilizzati per l’esercizio dell’attività” può lasciare spazio, dopo il closing, a rilevanti problemi interpretativi. Occorre quindi distinguere chiaramente: gli asset inclusi; gli asset espressamente esclusi; i rapporti contrattuali trasferiti; le passività eventualmente assunte; le posizioni che restano definitivamente in capo al cedente. È inoltre utile procedere, ove coerente con la struttura economica e fiscale dell’operazione, a un’allocazione del corrispettivo tra le diverse componenti patrimoniali – beni materiali, proprietà intellettuale, avviamento e ulteriori asset. Qualora, invece, il soggetto che conduce la trattativa intenda perfezionare l’acquisizione mediante una NewCo o un diverso veicolo societario, potrà essere prevista una clausola per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., disciplinandone puntualmente termini ed effetti. 2. Dipendenti e passività lavoristiche: il rischio non può essere trattato come un semplice debito commerciale Uno dei profili più delicati della cessione è rappresentato dall’art. 2112 c.c. La norma prevede la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e, al secondo comma, la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento. La conseguenza pratica è rilevante: una clausola con cui il cedente assume su di sé il costo delle passività pregresse produce effetti nei rapporti interni tra le parti, ma non è di per sé opponibile al lavoratore per eliminare la responsabilità che la legge pone in capo al cessionario. La giurisprudenza di legittimità continua a ricondurre alla ratio protettiva dell’art. 2112 c.c. un sistema particolarmente incisivo di salvaguardia del lavoratore. In una recente decisione relativa a crediti risarcitori originati da violazioni dell’obbligo di sicurezza, la Cassazione ha ribadito l’operatività del meccanismo di responsabilità solidale tra cedente e cessionario nell’ambito della continuità aziendale e del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2024, n. 27584). In sede di acquisizione, la protezione del compratore deve quindi muoversi su più livelli. In primo luogo, la due diligence lavoristica dovrà ricostruire per ciascun dipendente: retribuzioni, inquadramento, straordinari, ferie e permessi, TFR, contribuzione, premi, contestazioni disciplinari, contenziosi e possibili rivendicazioni. Può poi essere valutata – caso per caso e senza automatismi – la definizione di specifiche posizioni mediante conciliazioni in sede protetta ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. Il contratto dovrà infine prevedere una specific indemnity lavoristica, attraverso la quale il cedente si obblighi a tenere indenne il compratore da ogni costo relativo a fatti antecedenti alla data di efficacia della cessione. Da prevedere nella manleva La clausola dovrebbe ricomprendere, tra l’altro, differenze retributive, contributi, sanzioni, interessi, TFR, premi, indennità, pretese risarcitorie e – ove negozialmente ottenibile – costi di difesa e assistenza legale. ⚠️ la garanzia deve disciplinare anche il procedimento di gestione del claim, indicando chi assume la difesa, entro quali termini il cessionario deve comunicare la pretesa e in quali casi il cedente può partecipare alla gestione del contenzioso. 3. Representations & Warranties: dalle dichiarazioni del venditore a un vero sistema di responsabilità contrattuale Le dichiarazioni e garanzie del venditore costituiscono il nucleo della tutela post-closing. Non dovrebbe trattarsi di formule di stile. Il cedente deve rendere dichiarazioni sufficientemente specifiche in ordine, almeno, a: titolarità degli asset; assenza di vincoli e diritti di terzi; validità dei contratti essenziali; regolarità lavoristica e contributiva; assenza di contenziosi non comunicati; conformità tecnica dei beni; titolarità dei diritti di proprietà intellettuale; regolarità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Particolare attenzione va riservata alle autorizzazioni. Si pensi ad attività soggette ad autorizzazione o #licenza pubblica: #farmacie #scuole #imprese #televisive #cliniche In un’attività regolamentata non è sufficiente dichiarare che il titolo amministrativo è “valido”. Occorre distinguere tra validità, efficacia, trasferibilità, volturabilità e necessità di un nuovo provvedimento in capo al cessionario. Attenzione – Autorizzazione essenziale Se senza un determinato titolo il cessionario non può esercitare l’attività, il problema non dovrebbe essere gestito soltanto mediante una garanzia post-closing. È spesso preferibile trasformare il rilascio, la voltura o la conferma dell’autorizzazione in una vera condition precedent al perfezionamento dell’operazione. Le R&W devono poi essere collegate a un autonomo regime di indennizzo. È quindi opportuno disciplinare survival period, soglie di rilevanza, de minimis, basket, franchigie, cap complessivi e, per determinati rischi già individuati, specific indemnities non necessariamente soggette ai limiti previsti per le garanzie generali. 4. Condizioni sospensive: alcuni rischi non devono essere indennizzati, ma eliminati prima del closing Vi sono rischi per i quali un indennizzo successivo è insufficiente. Si pensi al mancato trasferimento di un’autorizzazione essenziale, al rifiuto del consenso da parte di un cliente che rappresenta una quota significativa del fatturato o alla mancata liberazione da un vincolo di un asset indispensabile. In tali ipotesi la soluzione contrattuale più efficace è subordinare il closing al verificarsi di specifiche condizioni. In termini redazionali, le condizioni dovrebbero essere: oggettivamente verificabili, corredate da un termine finale e accompagnate da una chiara disciplina delle conseguenze del mancato avveramento. Andrà inoltre stabilito se la condizione sia posta nell’interesse di una sola parte e quindi eventualmente rinunciabile, oppure debba considerarsi essenziale per entrambe. 5. Interim Period: proteggere il valore del ramo tra signing e closing Quando signing e closing non coincidono, il venditore continua formalmente a gestire l’attività durante una fase in cui il compratore ha già concordato il prezzo sulla base di una determinata consistenza aziendale. Da qui l’esigenza degli interim covenants. Il cedente può assumere l’obbligo di gestire l’azienda esclusivamente nell’ordinario corso degli affari e in continuità con la prassi precedente, richiedendo il consenso dell’acquirente per operazioni straordinarie. Ad esempio: assunzione o licenziamento di personale rilevante, modifiche ai contratti strategici, accensione di finanziamenti, concessione di garanzie, alienazione di asset, assunzione di obbligazioni oltre determinate soglie o transazioni su contenziosi significativi. Occorre, tuttavia, evitare che il meccanismo di consenso attribuisca anticipatamente al compratore un controllo gestionale incompatibile con la circostanza che, sino al closing, l’impresa resta nella titolarità e responsabilità del cedente. 6. Clausola risolutiva espressa: va scritta indicando esattamente quale inadempimento produce la risoluzione La previsione di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. può essere particolarmente utile quando determinate obbligazioni assumano carattere decisivo per l’acquirente. Ad esempio:mancata liberazione di un bene da un vincolo, inesattezza di specifiche dichiarazioni essenziali, violazione di obblighi di non disposizione degli asset o mancata consegna di determinati documenti. La clausola, però, deve essere costruita con precisione. Sul punto la Cassazione ha chiarito che per la configurabilità della clausola risolutivà espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n. 32681; (Cassazione civile sez. III, 27/01/2009, n. 1950; Cassazione civile sez. III, 26/07/2002, n. 11055). La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti poiché rimane fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto; per i casi previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, però, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass. 16 maggio 1997 n. 4369 e Cass 22725/2021) Drafting tip: È preferibile evitare formule del tipo: “il contratto si intenderà risolto in caso di violazione di una qualsiasi delle obbligazioni previste”. Meglio individuare espressamente le obbligazioni determinanti. 7. Penale, escrow e holdback: una garanzia è utile soltanto se il venditore può effettivamente adempiere Altra questione riguarda l’effettiva recuperabilità dell’indennizzo. Una garanzia contrattuale perfettamente redatta può avere un valore limitato se, al momento dell’emersione della passività, il venditore non dispone più di patrimonio sufficiente. Per questo, soprattutto nelle operazioni in cui siano stati individuati rischi specifici, possono essere negoziati strumenti di garanzia finanziaria quali: escrow account, trattenuta di una parte del prezzo, holdback, fideiussione o garanzia della società controllante. Può altresì essere prevista una clausola penale ai sensi degli artt. 1382 e ss. c.c. per determinati inadempimenti, precisando espressamente, se questa è la volontà delle parti, la risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Conclusioni: il contratto deve trasformare ogni rischio rilevante in un rimedio Nella cessione d’azienda, la questione centrale non è soltanto individuare che cosa viene trasferito, ma stabilire chi sopporterà economicamente le conseguenze delle passività che emergono dopo il trasferimento. È qui che la due diligence deve incontrare la contrattualistica. A ogni criticità significativa rilevata durante l’istruttoria dovrebbe corrispondere una scelta negoziale precisa. È il risultato di un sistema coordinato di perimetro dell’acquisizione, condizioni di closing, garanzie, manleve, interim covenants e rimedi, costruito sulla concreta fisionomia dell’azienda oggetto di trasferimento. Perché, per chi scrive nella pratica delle acquisizioni, il rischio più costoso non è necessariamente quello sconosciuto: è spesso quello individuato durante la trattativa, ma non correttamente trasformato in una tutela contrattuale. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Caso di studio non costituisce consulenza

  • Maltrattamenti in famiglia e l’aggravante per la presenza di minori

    Maltrattamenti in famiglia: l’aggravante per la presenza di minori non richiede la prova della loro consapevolezza Con la sentenza n. 14882/2026 (depositata il 24 aprile 2026), la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, offrendo un chiarimento importante sull’aggravante prevista per le condotte commesse in presenza di minori. Il principio è netto: per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p., non è necessario accertare che il minore presente ai fatti abbia effettivamente compreso la portata di ciò che stava accadendo. È sufficiente che il minore sia stato esposto, anche solo sul piano percettivo, alle condotte violente o vessatorie. La norma, secondo la Corte, non richiede alcuna indagine sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore. Il reato di maltrattamenti in famiglia: cornice normativa L’art. 572 del codice penale punisce chiunque maltratti una persona della famiglia, un minore, una persona convivente o comunque sottoposta alla propria autorità o affidata alla propria cura. Si tratta di un reato abituale: non basta un singolo episodio di violenza o sopraffazione, ma serve una serie di condotte reiterate nel tempo che rendano, nel loro complesso, insostenibile la vita della vittima all’interno del nucleo familiare o della convivenza. Il comma 2 dell’articolo prevede una serie di aggravanti, tra cui quella relativa ai fatti commessi in presenza di un minore, in ragione dell’ulteriore trauma che l’esposizione alla violenza domestica può provocare, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia diretta anche verso il minore stesso. Il caso concreto: La pronuncia trae origine da un procedimento a carico di un uomo condannato in primo e secondo grado per maltrattamenti nei confronti della propria convivente, incinta e madre delfiglio minore della coppia, oltre che per atti persecutori commessi dopo la cessazione della convivenza. La Corte d’appello di Ancona aveva confermato l’affermazione di responsabilità, rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato è stato respinto dalla Suprema Corte, che ha ritenuto infondati i motivi sollevati, incluso quello relativo alla presunta necessità di provare la comprensione dei fatti da parte del minore ai fini dell’aggravante. Perché questo principio è rilevante? La decisione si inserisce in un orientamento che valorizza il concetto di “violenza assistita”: i minori che crescono in un contesto di violenza domestica ne subiscono le conseguenze anche quando non sono in grado di elaborare consapevolmente ciò a cui assistono, per ragioni di età o di sviluppo cognitivo. Richiedere una prova specifica sulla comprensione del minore avrebbe reso di fatto inapplicabile l’aggravante nei confronti dei bambini più piccoli, proprio i soggetti più vulnerabili, svuotando la tutela voluta dal legislatore. Sul piano pratico, la sentenza semplifica l’onere probatorio a carico dell’accusa: è sufficiente dimostrare che il minore si trovasse nelle condizioni di percepire la condotta (sentire le urla, vedere gli atti di violenza, trovarsi nell’abitazione al momento dei fatti), senza dover ricostruire il suo stato psicologico o il grado di consapevolezza raggiunto. Il contesto: altre pronunce del 2026 sul tema La sentenza n. 14882/2026 si inserisce in un anno particolarmente ricco di interventi della Cassazione sul reato di maltrattamenti in famiglia, che stanno progressivamente definendo i confini applicativi della norma: Reciprocità delle condotte (Cass. pen., sez. VI, n. 9770/2026): il reato è configurabile anche quando le condotte violente e vessatorie sono realizzate reciprocamente tra i familiari, e non solo in forma unilaterale. Nozione di convivenza (Cass. pen., sez. VI, n. 5987/2026): ai fini della configurabilità del reato, la convivenza va intesa in senso stretto, come relazione affettiva stabile e radicata, caratterizzata da reciproche aspettative di solidarietà, distinta dalla mera relazione sentimentale o dalla semplice coabitazione occasionale. Reato continuato (Cass. pen., sez. VI, n. 14738/2026): quando a una condotta maltrattante segue, dopo un significativo intervallo temporale, una nuova serie di episodi nei confronti della stessa vittima, si configurano due reati autonomi, unificabili sotto la continuazione solo se si dimostra un unico disegno criminoso. Conclusioni: La sentenza n. 14882/2026 conferma una lettura della norma orientata alla massima tutela dei minori coinvolti, anche indirettamente, in contesti di violenza domestica. Il messaggio della Cassazione è chiaro: la presenza del minore durante le condotte maltrattanti è di per sé un fattore di aggravamento della responsabilità penale, a prescindere da valutazioni soggettive sulla sua capacità di comprendere quanto sta vivendo. Una impostazione coerente con la crescente attenzione, anche normativa, al fenomeno della violenza assistita ai suoi effetti sullo sviluppo psico-fisico dei minori. Avv Ilaria Paletti Questo articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce consulenza legale.

  • Le partecipazioni indirette nel diritto farmaceutico

    Farmacie, informatori scientifici e holding: dove finisce l’investimento e dove inizia l’incompatibilità La partecipazione indiretta nel mondo 🌍 farmaceutico La liberalizzazione della titolarità delle farmacie ha aperto il settore al capitale e alle società di capitali, ma non ha eliminato i limiti posti a tutela dell’indipendenza professionale e della separazione tra distribuzione del farmaco e interessi economici esterni. Uno dei terreni più delicati riguarda l’informatore scientifico del farmaco 💊 che intenda partecipare, direttamente o indirettamente, a una società titolare di farmacia. Il punto di partenza è l’art. 7, comma 2, della legge n. 362/1991, che considera incompatibile la partecipazione alle società titolari di farmacia con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e dell’informazione scientifica del farmaco. La questione è relativamente lineare quando la partecipazione è diretta. Diventa invece molto più complessa quando tra l’informatore scientifico e la società titolare viene inserita una holding o per dirla in modo più giuridico, che é l’oggetto del nostro post, quando avviene tramite una “partecipazione indiretta”. Il socio di capitale non salva l’Informatore scientifico nella farmacia La sentenza n. 11/2020 della Corte costituzionale ha segnato un passaggio importante nella lettura delle incompatibilità societarie. La Corte ha chiarito che un normale rapporto di lavoro pubblico o privato non determina necessariamente l’incompatibilità del socio puramente finanziario, quando quest’ultimo sia del tutto estraneo alla gestione della farmacia. Questo principio, però, non può essere automaticamente esteso all’informatore scientifico. La stessa Corte distingue infatti le incompatibilità previste dall’art. 7, relative alla produzione, all’informazione scientifica del farmaco e all’esercizio della professione medica, precisando che queste riguardano anche i partecipanti alle società titolari. In altri termini, per l’Informatore scientifico (per brevità ISF) o per un medico o chiunque abbia profili di incompatibilità assoluta, il problema non è il fatto di essere lavoratore dipendente, ma la natura dell’attività svolta. Contatti Fonte: Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 2020, n. 11. Quindi per il mondo farmaceutico il vero nodo é la partecipazione indiretta La struttura che oggi genera maggiori interrogativi è quella in cui l’ISF non detiene direttamente quote della società titolare, ma partecipa a una holding che controlla la Farmacia SRL. Formalmente, la distinzione esiste. Il socio della società titolare è la holding; l’ISF è socio di un soggetto giuridico diverso. Inoltre, l’art. 7 parla di “partecipazione” alla società titolare senza utilizzare espressamente la formula “diretta o indiretta”. Su questo piano, una lettura strettamente letterale potrebbe sostenere la compatibilità. Ma la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente spostato l’attenzione dalla forma alla sostanza. L’Adunanza Plenaria e lo “schermo” societario Il precedente più importante è la sentenza n. 5/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La controversia riguardava una società operante nel settore sanitario che controllava integralmente una società titolare di farmacia. Il caso non coincide con quello dell’ISF socio di una holding pura, ma i principi affermati hanno una portata più ampia. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che le incompatibilità devono essere interpretate tenendo conto della loro finalità: evitare commistioni di interessi e condizionamenti nella gestione della farmacia. Particolarmente significativo è il passaggio in cui viene escluso che un divieto personale possa essere facilmente aggirato operando dietro lo schermo di una persona giuridica. La decisione valorizza inoltre il controllo societario, la capacità di influenzare la gestione e l’interesse economico derivante dalla partecipazione, compresa la prospettiva di percepire utili. Fonte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 aprile 2022, n. 5. Riportiamo di seguito il caso della Clinica e della Farmacia affrontato dal Consiglio di Stato La prassi amministrativa guarda oltre la holding nel mondo farmaceutico Un ulteriore segnale arriva dalla prassi amministrativa. Nel 2022 un’Azienda ULSS veneta ha esaminato una struttura nella quale una holding deteneva una partecipazione del 19% nella società titolare di una farmacia e, contemporaneamente, una partecipazione quasi totalitaria in una società operante nel settore della produzione farmaceutica. La quota nella società titolare della farmacia era quindi minoritaria. L’autorità sanitaria ha comunque accertato una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 7, valorizzando il complesso dei collegamenti societari ed economici. Il provvedimento non ha il valore di una sentenza e non vincola altre amministrazioni, ma rappresenta un dato importante: nella prassi, la struttura societaria può essere letta nel suo insieme e non soltanto sulla base dell’intestazione formale delle quote. Fonte: Azienda ULSS 8 Berica, deliberazione 2022 relativa all’accertamento di incompatibilità ex art. 7, comma 2, legge n. 362/1991. Il dibattito legislativo sulla partecipazione “anche indiretta” nel mondo farmaceutico L’esistenza della questione interpretativa è confermata anche dai lavori parlamentari più recenti. Nel corso della XIX legislatura sono state presentate diverse proposte emendative volte a modificare l’art. 7, comma 2, della legge n. 362/1991, inserendo espressamente, dopo la parola “partecipazione”, le parole “anche indiretta”. (Documenti Camera) Il dato è significativo: il legislatore ha preso espressamente in considerazione il problema delle partecipazioni detenute attraverso società interposte e veicoli societari. Alcune formulazioni non si limitavano, peraltro, a estendere il divieto alle partecipazioni indirette, ma prevedevano una disciplina specifica per determinate partecipazioni detenute tramite veicoli societari. Tra le condizioni proposte figuravano la separazione degli organi amministrativi rispetto ai soggetti operanti nei settori incompatibili, l’adozione di protocolli interni di separazione informativa tra controllanti e controllate e l’utilizzo di modelli organizzativi e organismi di vigilanza destinati a prevenire conflitti di interesse e fenomeni di comparaggio. (Senato Italiano) Il riferimento ufficiale ai lavori parlamentari è consultabile qui: Camera dei deputati – proposta emendativa sulla partecipazione “anche indiretta” e, per le formulazioni relative ai veicoli societari e ai protocolli di separazione, Senato della Repubblica – dossier emendamenti XIX legislatura. Queste proposte non costituiscono diritto vigente e non possono essere utilizzate per sostenere che oggi ogni partecipazione indiretta sia vietata. Ma neppure consentono la conclusione opposta. Anzi, il fatto stesso che il legislatore abbia valutato l’introduzione espressa della nozione di partecipazione indiretta e, parallelamente, ipotesi di separazione organizzativa e informativa conferma che il tema resta aperto e necessita di una disciplina più puntuale ed ha aperto lo spunto per il presente articolo. Perché vietare pro futuro un aspetto che dovrebbe oggi già essere escluso dalla normativa? Farmacia: Holding sì o holding no? La risposta, allo stato, non può essere formulata in termini assoluti sebbene il Consiglio di Stato abbia indirizzato verso una soluzione negativa. Rimane però aperto il dibattito su due temi, il primo attiene alla holding pura, ovvero quella che si per sé non é “incompatibile” con le attività della farmacia poiché ha una struttura volta a soli investimenti, e pertanto le incompatibilità sarebbero degradate al soggetto partecipante alla holding ma non alla holding di per sé. Il secondo attiene al fatto che i lavori parlamentari hanno insinuato l’idea che una posizione netta a livello legislativo non sussista ancora per le partecipazioni indirette. Il rischio aumenta - ad avviso di chi scritto - ove la holding fosse una società sostanzialmente dedicata al solo investimento nella farmacia, quando eserciti il controllo della società operativa e quando lil soggetto incompatibile conservi una partecipazione rilevante, poteri di governance o un interesse economico diretto negli utili prodotti dalla farmacia. O peggio, come nel caso marchigiano ove la società abbia un oggetto sociale di per sé inconciliabile (Casa di Cura) con l’attività della farmacia. In queste ipotesi, la distinzione formale tra partecipazione diretta e indiretta non é sufficiente a superare una lettura sostanziale dell’art. 7. Un breve cenno fiscale Sul piano fiscale, la holding può offrire vantaggi significativi nella gestione dei dividendi. I dividendi distribuiti dalla società operativa alla holding possono beneficiare, ricorrendone i presupposti previsti dall’art. 89 TUIR, del regime di parziale esclusione dalla base imponibile della società percettrice. L’eventuale successiva distribuzione al socio persona fisica segue invece la disciplina ordinaria dei dividendi. Il punto, però, è un altro: la convenienza fiscale non risolve il problema dell’incompatibilità. Anzi, la possibilità per il socio della holding di beneficiare economicamente degli utili prodotti dalla farmacia può diventare uno degli elementi valorizzati in un’analisi sostanziale della struttura. Conclusione La nostra riflessione deriva dal fatto che la disciplina vigente consente oggi investimenti societari nel settore farmaceutico molto più articolati rispetto al passato, ma mantiene una linea particolarmente rigorosa nei confronti dei soggetti con incompatibili ex lege. Per l’ISF, ad esempio, la partecipazione diretta nella società titolare della farmacia resta avversata alla luce dell’art. 7 della legge n. 362/1991 e della lettura offerta dalla Corte costituzionale e CdS. La holding apre invece uno spazio interpretativo più complesso nei termini di accertamento e nei termini sostanziali su 👆 rappresentanti, senza arrivare alla elusione di legge. Sul piano formale, la partecipazione indiretta non coincide con quella diretta. Sul piano sostanziale, però, l’Adunanza Plenaria, la prassi amministrativa e lo stesso recente dibattito parlamentare mostrano una crescente attenzione alla catena partecipativa, al controllo, alla governance e ai benefici economici che derivano dalla farmacia. La vera domanda, dunque, non è se la holding sia astrattamente ammessa, ma se la struttura concreta sia sufficientemente autonoma da non trasformarsi in un semplice veicolo di partecipazione indiretta alla farmacia. In tali casi il sistema dovrà trovare altri modi per individuare le incompatibilità e rendere effettivo il perimetro degli articoli 7 ed 8 della legge 362/1991 per non rischiare elusioni fin troppo evidenti. Ed è proprio su questo terreno che, oggi, si gioca il confine tra pianificazione societaria lecita e rischio di incompatibilità dietro attività ed investimenti astrattamente leciti ma sostanzialmente al di fuori del perimetro della legge sostanziale. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Articoli di Diritto Farmaceutico Trova il tuo caso tra centinaia di casi affrontati Hai un caso? Contattaci Consulenza per Enti, Società e Farmacisti individuali Scopri il sito specialistico in Diritto Farmaceutico Assistenza per Famacisti Caso di studio non costituisce consulenza

  • Il diritto dell’ex coniuge al 40% del TFR: differenze tra dipendente pubblico e privato

    Quando finisce un matrimonio, alcuni effetti economici possono emergere anche molti anni dopo il divorzio. È il caso del diritto dell’ex coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro. La disciplina è contenuta nell’art. 12-bis della legge n. 898/1970, che riconosce, in presenza di specifici presupposti, il diritto a una quota dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge. Quando spetta il 40% del TFR? Il diritto non spetta a ogni coniuge divorziato. Occorrono due condizioni fondamentali: l’ex coniuge deve essere titolare di un assegno divorzile e non deve essere passato a nuove nozze. Non è quindi sufficiente aver percepito un assegno di mantenimento durante la separazione: ciò che rileva è la titolarità dell’assegno divorzile previsto dalla legge sul divorzio. Attenzione: non è il 40% dell’intero TFR Questo è probabilmente l’aspetto sul quale si genera maggiore confusione. La legge non attribuisce all’ex coniuge il 40% dell’intera liquidazione. L’art. 12-bis prevede il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Occorre quindi individuare la durata del rapporto lavorativo e il periodo durante il quale esso si è sovrapposto al matrimonio, per determinare la parte dell’indennità sulla quale applicare il 40%. La quantificazione concreta può pertanto essere molto diversa dal semplice 40% della somma complessivamente ricevuta dal lavoratore. Se l’ex coniuge è un lavoratore privato Per i lavoratori del settore privato viene normalmente in considerazione il TFR disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Il diritto alla quota può sorgere anche molti anni dopo il divorzio. Si pensi, ad esempio, a due coniugi che divorziano quando uno dei due è ancora in piena attività lavorativa e quest’ultimo cessa il rapporto soltanto dieci o quindici anni più tardi. Il fatto che il TFR non fosse stato liquidato al momento del divorzio non determina, di per sé, la perdita del diritto dell’ex coniuge. Naturalmente dovranno continuare a sussistere i requisiti richiesti dalla legge. Dipendente pubblico: attenzione alla differenza tra TFR e TFS La situazione è più articolata quando l’ex coniuge è un dipendente pubblico. Nel pubblico impiego, infatti, non tutti i lavoratori sono assoggettati allo stesso regime. A seconda della categoria, della data di assunzione e della posizione previdenziale, può venire in considerazione il TFR oppure il TFS, Trattamento di Fine Servizio. Nell’ambito del TFS rientra, ad esempio, l’indennità di buonuscita prevista per determinate categorie di dipendenti dello Stato. Per questo motivo, prima ancora di effettuare il calcolo, è indispensabile individuare quale trattamento sia effettivamente applicabile al lavoratore. La questione è particolarmente rilevante per il personale militare e del comparto difesa e sicurezza, per il quale occorre verificare lo specifico regime previdenziale. Attenzione ‼️ Pensionamento e pagamento non sempre coincidono Esiste poi un’importante differenza pratica tra settore privato e pubblico. Per il dipendente pubblico, la data di cessazione dal servizio o di pensionamento non coincide necessariamente con quella in cui viene materialmente corrisposto il TFS o il TFR. La normativa del pubblico impiego prevede infatti specifici termini per la liquidazione delle prestazioni di fine servizio, che dipendono anche dalla causa della cessazione del rapporto. Il trattamento può inoltre, in presenza dei relativi presupposti, essere corrisposto in più rate. Di conseguenza, sapere che l’ex coniuge è andato in pensione non è sufficiente: occorre verificare quale prestazione gli spetti, quando sia stata liquidata e quale sia il suo effettivo ammontare. Entro quanto tempo può essere richiesto? Il diritto alla quota prevista dall’art. 12-bis non deve necessariamente essere esercitato contestualmente al divorzio. In linea generale, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Particolare attenzione deve però essere riservata all’individuazione del momento dal quale il diritto può essere concretamente fatto valere, soprattutto nel pubblico impiego, dove cessazione dal servizio e materiale corresponsione dell’indennità possono avvenire in momenti diversi. Per questo motivo è consigliabile attivarsi tempestivamente non appena si abbia notizia della cessazione del rapporto lavorativo dell’ex coniuge. In conclusione Il cosiddetto “diritto al 40% del TFR” non significa che l’ex coniuge abbia automaticamente diritto al 40% di tutta la liquidazione. La tutela prevista dalla legge richiede la titolarità dell’assegno divorzile, l’assenza di nuove nozze e riguarda il 40% della quota dell’indennità riferibile al periodo di coincidenza tra matrimonio e rapporto di lavoro. Nel settore privato il riferimento è normalmente il TFR. Nel pubblico impiego occorre invece verificare se si tratti di TFR o TFS, con particolare attenzione alle categorie soggette a regimi specifici, come il personale militare. Sul punto la Corte di Cassazione ha, in particolare, ritenuto che è consentito interpretare l’art.12 bis l. n. 898 del 1970 nel senso che il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto di lavoro sorge anche se il diritto all’indennità di fine rapporto sorge per il lavoratore prima della sentenza di divorzio, ma l’insorgenza del diritto deve essere collocata in un momento in cui la sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda. Da ciò consegue che, se l'indennità di fine rapporto diventa esigibile per il lavoratore prima di tale momento, essa non dà diritto ad alcuna quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei canoni fissati dall'ordinamento, i diversi principi che regolano la situazione esistente al momento in cui sorge il diritto e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario dello stesso, quale coniuge ancora unito in matrimonio o solo separato, ma non divorziato (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003) Ed in particolare Cassazione 20132 del 18.07.2025 «In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto disposto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.» Una corretta verifica della posizione lavorativa e previdenziale dell’ex coniuge è quindi indispensabile per stabilire se il diritto esiste, quando può essere esercitato e quale somma possa essere effettivamente richiesta. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Quando in una S.r.l. di famiglia entra un socio esterno

    Quando in una S.r.l. di famiglia entra un socio esterno il capitale cambia, ma soprattutto cambia la governance L’ingresso di un socio esterno in un’azienda familiare può rappresentare un passaggio decisivo: nuove risorse finanziarie, competenze manageriali, relazioni commerciali e una maggiore capacità di crescita. Ma può anche diventare l’origine di conflitti profondi se, prima dell’ingresso, non vengono definite con precisione le regole con cui l’impresa sarà gestita. Il vero tema, infatti, non è soltanto quanto capitale cedere al nuovo socio, ma quali poteri attribuirgli, quali decisioni potranno essere prese autonomamente dalla famiglia e quali, invece, richiederanno il suo consenso. In una S.r.l. questo aspetto assume particolare importanza perché la struttura societaria offre una notevole flessibilità: lo statuto può disciplinare differenti forme di amministrazione e può attribuire a singoli soci particolari diritti relativi alla gestione o alla distribuzione degli utili. Per questo motivo l’ingresso del socio esterno dovrebbe essere affrontato come una vera e propria operazione di ridisegno della governance aziendale. il nuovo socio è finanziario o industriale? Non tutti i soci esterni hanno lo stesso ruolo. Un investitore finanziario potrebbe essere interessato soprattutto alla crescita del valore dell’impresa, alla distribuzione dei dividendi e alla possibilità di uscire dall’investimento entro un determinato periodo. Un socio industriale, invece, potrebbe voler partecipare direttamente alle decisioni strategiche, contribuire con competenze manageriali, tecnologia, clienti oppure canali commerciali. Occorre quindi chiarire fin dall’inizio alcune questioni fondamentali come quale percentuale acquisirà e se entrerà anche nella gestione. Rinviare queste discussioni significa semplicemente spostare il problema nel futuro, quando probabilmente sarà molto più difficile risolverlo. Statuto e accordi parasociali devono lavorare insieme Uno degli errori più frequenti è pensare che sia sufficiente firmare un accordo tra i soci. In realtà ad avviso di chi scrive bisogna distinguere due livelli. Lo statuto contiene le regole societarie e rappresenta il primo strumento attraverso il quale costruire l’assetto organizzativo della S.r.l. Proprio per la flessibilità del modello, ogni buon Notaio sottolinea l’importanza di predisporre correttamente lo statuto, che può disciplinare in maniera stabile il funzionamento della società. Gli accordi parasociali, di carattere privatistico, invece, possono disciplinare in modo più dettagliato gli impegni assunti reciprocamente dai soci. L’ingresso del socio esterno non dovrebbe mai essere considerato soltanto un’operazione finanziaria. In una società familiare è, prima di tutto, un cambiamento degli equilibri di potere. Il punto fondamentale è quindi stabilire cosa debba essere inserito nello statuto e cosa possa essere regolato attraverso accordi separati. Alcune regole essenziali di governance meritano normalmente una valutazione statutaria; altre, più legate ai rapporti economici e agli impegni reciproci tra determinati soci, possono trovare spazio nel patto parasociale. La progettazione deve essere coordinata. Chi gestisce l’azienda dopo l’ingresso del nuovo socio? Questo è spesso il vero nodo dell’operazione. Immaginiamo una società gestita da vent’anni da due membri della famiglia. Arriva un investitore che acquista il 30%. La famiglia potrebbe voler continuare a gestire autonomamente l’attività quotidiana. Il nuovo socio, però, difficilmente accetterà di investire una somma significativa senza avere qualche forma di controllo sulle decisioni più importanti. Una soluzione equilibrata consiste nel distinguere gestione ordinaria e decisioni strategiche. L’attività corrente può continuare a essere affidata agli amministratori espressione della famiglia, attraverso deleghe sufficientemente ampie. Per determinate operazioni, invece, può essere previsto un meccanismo rafforzato. Ad esempio acquisti o vendite di immobili o gli investimenti superiori a una determinata soglia. La legge consente alla S.r.l. un’organizzazione dell’amministrazione particolarmente flessibile, prevedendo amministratore unico, consiglio di amministrazione oppure, nei limiti consentiti, sistemi di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Questo consente di costruire una governance realmente adeguata alla nuova compagine sociale. Esiste però il Il problema delle “materie riservate Nelle operazioni con investitori esterni compaiono frequentemente le cosiddette reserved matters, ovvero operazioni che non possono essere realizzate senza determinate maggioranze o senza il consenso del socio investitore. Sono uno strumento utile, ma devono essere progettate con attenzione Ove le materie riservate sono troppo poche, il socio esterno potrebbe sentirsi privo di reale tutela. Se sono troppe, invece, il rischio è trasformare il socio di minoranza in un soggetto capace di bloccare continuamente la gestione. Un buon accordo parasociale non serve a dare a qualcuno il controllo dell’impresa. Serve a stabilire in anticipo dove termina l’autonomia di un socio e dove comincia il diritto di tutela dell’altro. Occorre soprattutto evitare che decisioni operative quotidiane richiedano continuamente autorizzazioni. La distinzione dovrebbe essere chiara: autonomia manageriale sull’ordinario, condivisione sulle decisioni straordinarie. Consiglio di amministrazione: attenzione agli equilibri Con l’ingresso di un socio esterno può diventare opportuno passare dall’amministratore unico a un consiglio di amministrazione. Una struttura possibile potrebbe essere, ad esempio, composta da cinque membri: tre indicati dalla famiglia, uno dal socio esterno e un quinto componente indipendente condiviso. Non esiste naturalmente una struttura valida per tutte le imprese. Ciò che conta è evitare configurazioni capaci di produrre paralisi. Il problema dello stallo decisionale, soprattutto nelle società con equilibri paritetici, è molto concreto. Anche un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato diversi strumenti statutari e parasociali utilizzabili per affrontare situazioni di deadlock nell’organo amministrativo. Una governance ben costruita deve quindi stabilire cosa accade quando gli amministratori non riescono a raggiungere una decisione. La clausola che tutti dimenticano: cosa succede se non siamo più d’accordo? Quando il socio entra, generalmente tutti guardano alla crescita. Pochi discutono seriamente dell’uscita. Eppure proprio questo è uno dei punti più importanti degli accordi tra soci. Occorre disciplinare almeno: Prelazione. Se un socio vuole vendere, gli altri soci possono avere diritto ad acquistare per primi. Gradimento. L’ingresso di un nuovo soggetto nel capitale può essere subordinato a determinate condizioni. Tag along. Se il socio di maggioranza vende, il socio di minoranza può avere diritto a vendere alle stesse condizioni. Drag along. In determinate circostanze, chi vende una partecipazione qualificata può avere diritto di coinvolgere nella vendita anche gli altri soci, secondo condizioni previamente definite. Meccanismi di deadlock. Devono stabilire cosa accade quando una decisione strategica essenziale rimane bloccata. Valutazione delle quote. È opportuno stabilire fin dall’inizio come determinare il valore della partecipazione in determinate ipotesi di uscita. Il momento migliore per stabilire come separarsi è quando i soci stanno ancora andando perfettamente d’accordo. Quando nasce il conflitto, ogni clausola diventa molto più difficile da negoziare. Anche la famiglia deve cambiare metodo L’ingresso di un socio esterno richiede spesso un cambiamento culturale. Molte aziende familiari funzionano attraverso processi decisionali informali: telefonate, conversazioni tra fratelli, riunioni improvvisate, decisioni assunte sulla base di rapporti personali consolidati. Con un socio esterno questo modello difficilmente può continuare nello stesso modo. Servono una maggiore formalizzazione e una migliore qualità dell’informazione. Budget annuale, business plan, reporting economico-finanziario, verbali delle decisioni, indicatori di performance e procedure autorizzative diventano elementi fondamentali. Non si tratta di burocratizzare l’impresa. Al contrario, significa consentire alla famiglia di continuare a guidarla senza trasformare ogni decisione in una discussione tra soci. Un principio fondamentale: proprietà e gestione non sono la stessa cosa Il socio esterno acquisisce una parte della società, ma questo non significa necessariamente che debba amministrare direttamente l’impresa. Allo stesso modo, detenere la maggioranza del capitale non significa che ogni decisione debba essere presa informalmente dalla famiglia. La governance migliore è quella che separa chiaramente tre livelli: 1) proprietà, dove vengono tutelati i diritti dei soci; 2) governance, dove vengono prese le principali decisioni strategiche; 3) management, che deve poter gestire l’attività operativa con sufficiente autonomia. Quando questi tre livelli vengono confusi, il rischio di conflitto aumenta rapidamente. Allora cosa fare prima dell’ingresso del socio? Prima di firmare l’ingresso di un investitore in una S.r.l. familiare, è opportuno svolgere una vera e propria revisione della governance. Il percorso dovrebbe partire da cinque domande. 1. Chi comanderà operativamente? Definire amministratori, deleghe, limiti e responsabilità. 2. Quali decisioni richiederanno il consenso del nuovo socio? Predisporre un elenco limitato e preciso delle materie strategiche riservate. 3. Quali diritti avrà ciascun socio? Valutare statuto, eventuali diritti particolari, maggioranze e composizione degli organi societari. 4. Cosa accadrà in caso di conflitto? Prevedere procedure di escalation e meccanismi per risolvere eventuali situazioni di stallo. 5. Come potrà uscire ciascun socio? Regolare trasferimenti delle quote, prelazione, tag along, drag along e criteri di valorizzazione. L’obiettivo non deve essere scrivere il maggior numero possibile di clausole. Deve essere costruire un sistema nel quale la famiglia possa continuare a fare impresa, il nuovo socio possa proteggere il proprio investimento e l’azienda possa prendere decisioni senza rimanere ostaggio dei rapporti tra i soci. Perché quando entra un socio esterno, la vera domanda non è soltanto “quanto vale la sua quota?”. La domanda decisiva è un’altra: da domani, chi decide cosa? Leggi i casi svolti o contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Societario Avv Aldo Lucarelli Caso di studio non costituisce consulenza.

  • Perché anche un’Istanza errata deve essere valutata dal Comune dalla Asl o dalla Regione

    Cosa é il Clare Loqui? É il principio di garanzie dell’analisi delle Istanze poste da un privato alla Pubblica Amministrazione. Immaginiamo che l’istanza sia per un cambio di destinazione d’uso e citi male la normativa oppure sia rivolga ad un trasferimento di farmacia oppure ad un permesso di costruzione, e bene anche l’istanza mal posta andrà valutata senza formalità. Clare Loqui Vuol dire esprimersi in modo chiaro, comprensibile e non ambiguo, nell’ambito del diritto vuol dire fornire una risposta esplicita alle istanze dei cittadini e quindi non nascondersi dietro formule vaghe, silenzi o tecnicismi inutili. Tale principio secondo il Consilglio di Stato é applicabile anche alle Istanze del privato (CdS 2084/2026) Come ricordato dal CdS (sentenza n. 9014 dell’11 novembre 2024), essa ha progressivamente ampliato i presupposti per la sua configurabilità del Clare Loqui ovvero l’obbligo della pubblica amministrazione di valutate le istanze del privato cittadino o di un tecnico con riferimento ai canoni di buona fede e conservazione di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio ha infatti osservato che se è vero che il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica delle istanze dirette alla Pubblica Amministrazione né è tenuto ad utilizzare una precisa terminologia giuridica, non altrettanto è a dirsi per l’Amministrazione destinataria delle domande dei cittadini, la quale, invece, ha l’obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell’oggetto e dello scopo della stessa, procurando di accoglierla nei termini degli istituti applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l’istanza si inserisce ed in coerenza con le finalità avute di mira dal richiedente. Ne consegue che l’Amministrazione deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata, mediante il ricorso alle comuni regole dell’interpretazione giuridica (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3452). La pubblica amministrazione al vaglio del Clare Loqui Ecco quindi che anche Istanze errate o mal circostanziate non possono essere ignorate il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo "servente" dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro (clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo l’obbligo di provvedere è configurabile anche in relazione agli atti generali e, segnatamente, a quelli di pianificazione e di programmazione, Cons. Stato, sentenza n. 9014 del 2024, cit.). con la costrinse che é sempre possibile ricorre al TAR contro il silenzio poiché In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (così in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, Anche rispetto agli atti generali possono quindi “essere individuati interessi legittimi differenziati (Cons. Stato, sentenza n. 7316 del 2020). Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione. Tale dovere, peraltro, prescinde dal fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio. In entrambi i casi, l’inosservanza del termine per la definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento (Corte cost., sentenze n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, nonché n. 262 del 1997). Leggi il blog e trova il tuo caso La sentenza richiamata CdS 2084/2026 stabilisce che il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è governato dal principio di buona fede e da un ruolo "servente" dell'ente pubblico, il quale ha l'obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro (clare loqui) a ogni istanza, anche se manifestamente infondata o inammissibile. In particolare, l'Amministrazione non può trincerarsi dietro un'errata terminologia tecnica utilizzata dal privato, ma deve riqualificare d'ufficio l'istanza in base al suo scopo oggettivo e al contesto normativo, garantendo una risposta espressa anche in materia di atti generali di pianificazione qualora l'obbligo di provvedere sia vincolato nell'an Hai un caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo Avv Aldo Lucarelli L’articolo contiene opinioni dell’autore e non costituisce consulenza

  • Quando il farmacista non ottiene le risposte che si aspettava

    Oggetto della trattazione odierna sono le “Istanze e i Riscontri” da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Comune, Regione e altri Enti competenti – con l’obiettivo di approfondire il significato giuridico del silenzio dell’Amministrazione a fronte di un’istanza presentata dal singolo farmacista o dalla Società titolare, qualora non faccia seguito alcun riscontro formale da parte dell’Ente. Nel mondo amministrativo delle farmacie non sempre ad una domanda segue una risposta.. vediamo il perché. É lecito quindi domandarsi: Perché il farmacista non ottiene risposta dal Comune? Ed é essenziale comprendere: quando e se l’istanza è basata sul procedimento o sul presupposto errato. Quando un farmacista presenta un’istanza al Comune e non riceve la risposta che si aspettava, la spiegazione più immediata è spesso: «il Comune non ha risposto». Ma sul piano amministrativo, questa conclusione può essere troppo semplice. Leggi pure: Farmacista dal banco alla Farmacia, la scelta imprenditoriale Prima di chiedersi perché l’amministrazione non abbia risposto, occorre infatti formulare una domanda preliminare: che cosa è stato chiesto esattamente al Comune e quale procedimento amministrativo quella richiesta avrebbe dovuto attivare? È un passaggio decisivo. Nel diritto amministrativo non tutte le istanze producono gli stessi effetti. Una domanda di accesso agli atti, una richiesta di rilascio di un’autorizzazione, una sollecitazione all’esercizio di un potere, una richiesta di informazioni e un’istanza diretta ad ottenere un determinato provvedimento non sono strumenti intercambiabili. A ciascuno di essi corrispondono presupposti, termini, uffici competenti, poteri dell’amministrazione ed effetti del silenzio differenti. Ed è proprio qui che può nascere l’equivoco. Il problema non è soltanto cosa si chiede, ma come ed a chi lo si chiede Immaginiamo il caso del titolare di una farmacia che abbia interesse a conoscere la posizione del Comune rispetto a una determinata questione: l’organizzazione territoriale del servizio farmaceutico, un procedimento relativo alla sede, un atto amministrativo già adottato, l’esistenza di un’istruttoria, oppure l’esercizio di una specifica competenza comunale. Il farmacista invia una PEC, espone diffusamente la situazione e conclude chiedendo al Comune di «fornire riscontro». Dal punto di vista pratico la richiesta può sembrare chiarissima. Dal punto di vista giuridico, invece, potrebbe non esserlo affatto. “Fornire riscontro” non identifica, da solo, un procedimento amministrativo. Il Comune dovrà comprendere se il privato stia chiedendo l’adozione di un provvedimento, l’accesso a documenti già esistenti, l’esercizio di un potere d’ufficio, una semplice informazione oppure un’attività che appartiene alla competenza di un’altra amministrazione. Leggi pure: L'istanza di trasferimento della farmacia La revisione della pianta organica, atto ad istanza di parte o del Comune La distinzione non è formalismo burocratico, Determina il regime giuridico della domanda. Il principio generale: il procedimento deve essere individuato correttamente L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce un principio fondamentale: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.” “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” “..procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.” Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Questo principio, però, non significa che qualsiasi comunicazione inviata al Comune o ad Ente faccia automaticamente nascere il procedimento che il mittente immagina di avere attivato, occorre al riguardo verificare almeno tre elementi: 1. l’esistenza di un procedimento previsto dall’ordinamento; 2. la competenza del Comune rispetto a quel procedimento; 3. l’idoneità dell’istanza ad attivarlo. È la differenza tra avere presentato una domanda e avere presentato la domanda giuridicamente corretta ad ottenere quel determinato risultato. Primo errore: utilizzare l’accesso agli atti per chiedere al Comune di decidere Uno degli equivoci più frequenti riguarda l’accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.” L’accesso serve essenzialmente a consentire la conoscenza di documenti amministrativi. L’articolo 25 prevede infatti che il diritto si eserciti mediante esame ed estrazione di copia e stabilisce che la richiesta debba essere motivata e indirizzata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sul punto abbiamo più volte scritto dei ricorsi in tema di accesso negato. Leggi il post il Silenzio della Pubblica Amministrazione, scelta o inerzia colpevole? L’accesso, dunque, non dovrebbe essere confuso con una richiesta rivolta al Comune affinché: esprima una valutazione giuridica; elabori una risposta nuova; assuma una determinazione amministrativa; eserciti un potere; risolva una controversia interpretativa. Ove il farmacista volesse ottenere un provvedimento, chiedere semplicemente di «accedere agli atti relativi alla questione» può consentirgli di conoscere i documenti esistenti, ma non necessariamente obbliga il Comune ad adottare la decisione sostanziale che egli desidera, È una differenza essenziale ma molto spesso nelle istante questa distinte viene sottovalutata. Per l’accesso documentale esiste inoltre una disciplina specifica del silenzio: trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta, con le conseguenti forme di tutela previste dall’articolo 25 della legge n. 241/1990. Leggi pure Farmacisti ed il limite del procedimento di accesso agli atti 👈 Pertanto non è corretto trasferire automaticamente questo meccanismo a una diversa istanza amministrativa. Segui la pagina on line Secondo errore: usare l’accesso civico per tutelare un interesse amministrativo individuale Un altro possibile equivoco consiste nel ricorrere all’accesso civico generalizzato pensando che equivalga all’accesso documentale o a un’istanza procedimentale. Non è così. L’articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riconosce a chiunque il diritto di accedere, entro i limiti stabiliti dalla legge, a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. L’istanza di accesso civico non richiede una particolare legittimazione soggettiva né una motivazione. È però un istituto con una propria funzione e con specifici limiti, disciplinati anche dall’articolo 5-bis del medesimo decreto. Leggi pure: Farmacie ed il silenzio del Comune Se il farmacista ha invece bisogno di documenti per difendere o curare una propria posizione giuridica qualificata, oppure vuole ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo, occorre verificare se l’accesso civico sia davvero lo strumento appropriato. Leggi pure: Le distanze tra farmacie e le strisce pedonali Anche in questo caso, scegliere il procedimento sbagliato significa attendersi dalla domanda un effetto che quella domanda, per sua natura, potrebbe non produrre. Terzo errore: chiedere una “risposta” quando occorre chiedere un provvedimento È probabilmente il punto più importante. Una PEC nella quale si espongono fatti, norme e ragioni del farmacista e si conclude con formule come: «si chiede un cortese riscontro» oppure «si invita l’amministrazione a comunicare le proprie determinazioni» può essere perfettamente comprensibile sul piano linguistico. Ma non sempre è altrettanto precisa sul piano procedimentale. Ove l’obiettivo reale fosse ottenere l’esercizio di una specifica potestà amministrativa, l’istanza dovrebbe identificare — per quanto possibile — il potere di cui si chiede l’esercizio, il procedimento che si intende attivare, il risultato amministrativo richiesto e il titolo normativo sul quale la richiesta è fondata. Il problema, ad avviso di chi scrive quindi, non è scrivere una PEC più aggressiva ma scrivere una PEC procedimentalmente corretta. Il Comune non può comunque ignorare liberamente un procedimento che deve concludere Attenzione, però, all’eccesso opposto. Affermaere che l’istanza deve essere impostata correttamente non significa attribuire al Comune una generale facoltà di ignorare le domande imperfette. Quando ricorrono i presupposti dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. E, come ricordato, persino quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, la legge contempla un provvedimento espresso, seppure in forma semplificata. È quindi necessario distinguere due situazioni. Una cosa è sostenere che l’istanza non può produrre l’effetto giuridico preteso dal farmacista. Altra cosa è sostenere che l’amministrazione possa semplicemente non occuparsene. Le due conclusioni non coincidono. Anche il preavviso di rigetto presuppone il procedimento giusto Nei procedimenti ad istanza di parte, l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 prevede, nei casi cui la disposizione si applica, la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento negativo. L’interessato può presentare osservazioni scritte entro dieci giorni. È una garanzia importante perché introduce un contraddittorio procedimentale prima del diniego. Ma anche qui emerge la centralità della corretta qualificazione della richiesta. Per aspettarsi un preavviso di rigetto occorre trovarsi nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte al quale l’articolo 10-bis sia applicabile. Non basta avere inviato una lettera al Comune. Il silenzio non significa sempre la stessa cosa Un’altra fonte di errori è la valutazione sul termine dei 30 giorni: «sono trascorsi trenta giorni, quindi…» La risposta dipende dal procedimento. Nel diritto amministrativo il decorso del tempo può assumere significati diversi. Nell’accesso documentale, ad esempio, l’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990 stabilisce che, trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta. In altri procedimenti ad istanza di parte può operare, quando ne ricorrono tutti i presupposti, il silenzio-assenso previsto dall’articolo 20 della stessa legge. La disposizione stabilisce in via generale che il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della domanda nei procedimenti cui essa si applica, ma prevede importanti esclusioni, fra le quali figurano anche procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità. In altre situazioni può configurarsi invece un silenzio-inadempimento, rispetto al quale l’articolo 2 della legge n. 241/1990 rinvia alla tutela prevista dal Codice del processo amministrativo. Per questo la formula: «Il Comune non ha risposto entro trenta giorni» non appare essere ancora una conclusione giuridica, è soltanto un fatto. Per attribuirgli un significato occorre prima stabilire quale procedimento era stato effettivamente attivato e quale disciplina del silenzio gli fosse applicabile. Farmacista e procedimento amministrativo: la questione è ancora più delicata Nel settore farmaceutico questo metodo di analisi assume particolare importanza. La farmacia svolge un servizio di rilevanza pubblicistica e opera all’interno di una disciplina nella quale possono intrecciarsi competenze comunali, regionali, sanitarie e di altri soggetti pubblici. Di conseguenza, prima di inviare un’istanza occorre individuare con precisione: chi ha il potere di adottare l’atto richiesto; quale norma attribuisce quel potere; quale procedimento deve essere seguito; quale posizione giuridica consente al farmacista di attivarlo; quale termine è applicabile; quale effetto produce l’eventuale inerzia. Saltare uno di questi passaggi può condurre a un paradosso: una richiesta sostanzialmente ragionevole può risultare procedimentalmente inidonea a ottenere il risultato perseguito. La domanda fondamentale: che cosa voglio ottenere? Prima di scrivere al Comune, quindi, il farmacista dovrebbe evitare di partire dalla PEC. Dovrebbe partire dal risultato. Vuole conoscere un documento già esistente? Allora occorre valutare lo strumento di accesso appropriato. Vuole ottenere dati o documenti detenuti dall’amministrazione nell’ambito della disciplina della trasparenza? Occorre verificare i presupposti dell’accesso civico e i limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Vuole che il Comune adotti un provvedimento? Bisogna individuare il procedimento amministrativo che conduce a quel provvedimento. Vuole che il Comune eserciti un potere d’ufficio? Occorre verificare se esista effettivamente un obbligo di provvedere sulla sollecitazione del privato oppure se si tratti di un potere caratterizzato da margini differenti di iniziativa amministrativa. Su questo tema abbiamo affrontato spesso il nodo della “revisione della pianta organica delle farmacie” ove l’istanza non é volta alla revisione in sé considerata bensì all’avvio del procedimento senza necessità di scendere nel merito. L’errore comune é quello di confondere l’avvio del procedimento con il contenuto della revisione ✍️ Vuole contestare un atto già adottato? Una semplice richiesta di «riesame» potrebbe non sostituire gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento né sospendere automaticamente i relativi termini. È il risultato perseguito che deve determinare lo strumento, non il contrario. Una PEC protocollata non equivale automaticamente a un procedimento Esiste poi un equivoco molto pratico. La ricevuta PEC dimostra la trasmissione del messaggio. La protocollazione attesta l’acquisizione della comunicazione nell’amministrazione. Ma da questi elementi non discende automaticamente che: il procedimento immaginato dal mittente sia quello effettivamente applicabile né che il Comune o l’Ente sia competente ad adottare l’atto richiesto o ancora che la domanda possieda tutti i requisiti necessari o che il termine invocato dal farmacista sia quello corretto né infine che il silenzio produca l’effetto che il farmacista gli attribuisce. Sono questioni che devono essere verificate sulla disciplina sostanziale e procedimentale applicabile. La strategia corretta: qualificare prima, diffidare dopo Quando il Comune non risponde, la reazione istintiva è spesso inviare immediatamente una diffida. Ma una diffida costruita sul procedimento sbagliato rischia semplicemente di rafforzare l’errore originario. Prima sarebbe opportuno ricostruire la vicenda secondo una sequenza precisa: 1) obiettivo → 2) competenza → 3)procedimento → 4) istanza → 5) termine → 6) tipo di silenzio → 7) consulenza per individuare la tutela. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se il Comune o l’Ente Regionale sia realmente in ritardo, se abbia un obbligo di provvedere, se il silenzio abbia già prodotto un effetto giuridico oppure se occorra presentare una nuova istanza correttamente qualificata. Poniamo un esempio semplice per concretizzare quanto affermato. Supponiamo che il farmacista voglia conoscere le ragioni per cui il Comune non abbia adottato un determinato atto. Presenta un’istanza di accesso chiedendo: «di conoscere le ragioni per le quali il Comune non ha ancora provveduto». Il problema è evidente. L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi: se esistono note, verbali, pareri o atti istruttori, questi potranno eventualmente costituire oggetto dell’accesso, ricorrendone i presupposti. Ma chiedere al Comune di elaborare oggi le ragioni della propria inerzia è concettualmente diverso dal chiedere copia di documenti già esistenti. Ove invece l’obiettivo reale fosse ottenere l’adozione dell’atto, il centro della questione non è più l’accesso. Diventa necessario stabilire se esista un procedimento che il farmacista può attivare e se, rispetto ad esso, il Comune abbia un obbligo di provvedere. Una differenza di poche parole nella formulazione della richiesta può quindi nascondere una differenza giuridica molto più profonda. Conclusione: il problema può essere a monte della mancata risposta Quando il farmacista afferma: «Ho scritto al Comune e non mi hanno risposto» la prima domanda professionale da porre non dovrebbe essere: «Da quanto tempo?» Dovrebbe essere: «Che cosa hai chiesto, in base a quale norma e attraverso quale procedimento?» Solo dopo vengono i termini. Perché nel rapporto con la pubblica amministrazione non conta soltanto avere una ragione sostanziale. Occorre trasformare quella ragione in un’istanza capace di inserirsi nel procedimento corretto. Una richiesta formulata sul binario sbagliato può produrre un accesso quando si voleva un provvedimento; può sollecitare un potere quando si pensava di avere attivato un procedimento; può generare un silenzio con effetti diversi da quelli immaginati. Ecco perché, prima di contestare al Comune la mancata risposta, bisogna verificare la domanda. Il punto non è soltanto chiedere al Comune di rispondere. Il punto è metterlo giuridicamente nella condizione — e, quando la legge lo prevede, nell’obbligo — di rispondere proprio alla domanda che interessa al farmacista. Possiamo quindi concludere che l’esame della questione deve partire prima dal focalizzare il risultato che si vuole ottenere in base alla normativa applicabile. Leggi il blog e rimani informato se hai un caso contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la Farmacia Avv Aldo Lucarelli L’analisi ha carattere generale e informativo non costituisce consulenza. Riferimenti normativi essenziali Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare artt. 2, 10-bis, 20 e 22-25: disciplina generale del procedimento amministrativo, preavviso di rigetto, silenzio-assenso e accesso documentale. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5 e 5-bis: accesso civico semplice e generalizzato e relativi limiti. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo.

  • Acquistare una farmacia: quote o ramo d’azienda?

    Acquisto di farmacia tramite Nuova Società, asset deal, rischi residui e limiti della leva finanziaria Acquistare una Farmacia quote o ramo di azienda Chi si domanda se sia preferibile acquistare una farmacia tramite quote o ramo di azienda deve innanzitutto comprendere che non si tratta soltanto di due modalità formali per arrivare allo stesso risultato. Le due strutture individuano infatti un diverso perimetro dell’operazione per questo, scegliere se acquistare una farmacia mediante quote o ramo di azienda richiede una valutazione congiunta di profili societari, fiscali, lavoristici, amministrativi e finanziari: la forma dell’operazione deve essere costruita sulla concreta situazione della farmacia e non scelta sulla base di una presunta superiorità astratta dell’asset deal o dello share deal, scendiamo nel dettaglio. Acquistare una farmacia non equivale automaticamente ad acquistare la società che oggi la detiene: la scelta tra acquisto di quote (share deal) e cessione d'azienda tramite una nuova società (asset deal) determina conseguenze legali, fiscali e finanziarie profondamente diverse. Scelta Aziendale per l’acquisto della farmacia: La distinzione tra share deal e asset deal Nello share deal l'acquirente rileva l'intero capitale della società titolare della farmacia: il soggetto giuridico non cambia, e con esso restano invariati dipendenti, contratti, debiti, crediti, contenziosi e passività non ancora emerse, salve eventuali clausole di change of control da verificare. Nell'asset deal, invece, una società di nuova costituzione (NewCo) acquista dalla società venditrice il complesso organizzato dell'azienda-farmacia — beni, avviamento, magazzino, rapporti di lavoro — senza acquisire la società stessa (una separazione che, va detto sottovoce, molti professionisti del settore continuano a raccontare come una garanzia assoluta, quando non lo è affatto). Acquistare una Farmacia quote o ramo di azienda Quote, azienda o ramo d’azienda: cosa cambia realmente per l’acquirente? È inoltre opportuno distinguere correttamente cessione di ramo d'azienda e cessione dell'intera azienda: la qualificazione dipende dalla sostanza organizzativa del trasferimento, non dall'etichetta scelta dalle parti, secondo la nozione di articolazione funzionalmente autonoma richiamata dall'art. 2112 c.c.. Le incompatibilità del farmacista acquirente Il farmacista dipendente può legittimamente predisporre l'operazione, negoziare, costituire la NewCo e organizzare il finanziamento anche prima delle dimissioni. Ti può anche interessare: La distribuzione dei farmaci all’ingrosso al riparo dalle sanzioni Il momento delicato è l'assunzione di un ruolo gestorio effettivo: l'art. 8 della legge n. 362/1991 prevede specifiche incompatibilità tra gestione societaria della farmacia e determinati rapporti di lavoro, e la Corte costituzionale (sentenza n. 11/2020) ha chiarito che tale incompatibilità non si estende automaticamente al socio che si limiti a detenere quote senza ingerenza gestionale. Leggi pure: Nel caso di un acquirente che intenda assumere ruolo di amministratore o direttore, la cessazione del rapporto di lavoro precedente va coordinata con precisione con il closing (un dettaglio procedurale che, se trascurato, può bloccare l'intera operazione a pochi giorni dalla firma). Leggi pure: L'Aquisto della Farmacia come evitare sorprese Preliminare di vendita di quote e concorso Farmacia, Il vero limite non è il prezzo, ma la cassa L'errore più frequente per chi scrive consiste nel fissare un prezzo e poi cercare come finanziarlo. Il percorso corretto è l’opposto: occorre prima ricostruire la redditività effettiva dell'azienda, sottraendo dal margine operativo anche il valore economico del lavoro personale del titolare, spesso ignorato nelle piccole attività imprenditoriali. Solo dopo aver stimato la cassa realmente disponibile è possibile individuare il debito sostenibile, l'equity necessario e, per ultimo, il prezzo massimo pagabile — non viceversa. Leggi pure: Accessibilità e sostenibilità del finanziamento nel l’acquisto di una farmacia sono infatti concetti distinti: la prima risponde alla domanda se una banca sia disposta a prestare, la seconda se l'azienda sarà in grado di restituire il debito senza compromettere il proprio equilibrio economico. Un multiplo sul fatturato (1.5X o più) può orientare la negoziazione, ma non sostituisce mai l'analisi dei flussi di cassa (circostanza che alcuni consulenti, per comprensibili ragioni commerciali, preferiscono non enfatizzare troppo con il cliente-acquirente). Attenzione, quindi, al rischio del “bancone pieno e cassa vuota”: un’elevata redditività contabile non implica necessariamente un’adeguata disponibilità finanziaria. Magazzino, crediti e tempi di incasso possono infatti assorbire una parte rilevante della liquidità generata dall’attività, determinando quello che nella terminologia finanziaria anglosassone viene definito working capital requirement, ossia il fabbisogno finanziario connesso al capitale circolante operativo. Perché la NewCo non elimina il rischio pregresso La struttura NewCo consente di separare l'investimento dalla storia societaria del venditore e, sul piano fiscale, permette l'iscrizione autonoma dell'avviamento acquistato a titolo oneroso, ammortizzabile secondo l'art. 103 TUIR entro il limite di un diciottesimo per periodo d'imposta, con criteri civilistici disciplinati dall'OIC 24. Sul piano contabile, l’avviamento acquisito a titolo oneroso e iscrivibile in bilancio è ammortizzato secondo la vita utile stimata conformemente all’art. 2426 c.c. e all’OIC 24; sul piano fiscale, la relativa deduzione è soggetta al distinto limite previsto dall’art. 103, comma 3, TUIR, pari a un diciottesimo per periodo d’imposta. Tuttavia permangono responsabilità che la legge attribuisce direttamente al cessionario, a prescindere dalle pattuizioni contrattuali interne. Farmacia, debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili La separazione societaria incontra anzitutto il limite dell’art. 2560, comma 2, c.c.: nel trasferimento di un’azienda commerciale, il cessionario risponde anche dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento quando essi risultano dai libri contabili obbligatori. Una clausola contrattuale che attribuisca tali passività esclusivamente al venditore può disciplinare i rapporti interni tra le parti, ma non può comprimere i diritti che la legge attribuisce ai terzi creditori. Una clausola che addossi contrattualmente al venditore tutti i debiti anteriori regola i rapporti interni tra le parti, ma non elide la responsabilità che la legge riconosce ai creditori nei confronti del cessionario (un punto che, nella prassi contrattuale meno accurata, viene sistematicamente sottovalutato). Il valore stesso di una garanzia di indennizzo dipende dalla solvibilità futura del venditore: se l'intero prezzo viene corrisposto al closing, un diritto contrattuale ben scritto può rivelarsi difficile da far valere in concreto. Due diligence e continuità amministrativa nell’acquisito della farmacia Una due diligence completa deve estendersi a libri contabili, posizione dei dipendenti (anzianità, TFR, contributi, eventuali vertenze), certificazione fiscale ex art. 14 D.Lgs. 472/1997, effettiva vendibilità del magazzino e condizioni del contratto di locazione. Va precisato che dal 1° gennaio 2027 l’art. 14 D.Lgs. 472/1997 sarà soppresso e la disciplina confluirà nell’art. 16 del D.Lgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie) La farmacia, inoltre, opera in un regime amministrativo e sanitario specifico: titolo all'esercizio, direzione responsabile e rapporti con il Servizio sanitario richiedono una pianificazione degli adempimenti pre-closing, non una verifica improvvisata all'indomani dell'atto notarile. Farmacia: Asset deal o share deal: nessuna soluzione universale Lo share deal offre continuità operativa immediata, al prezzo di ereditare integralmente la storia societaria del venditore. L'asset deal consente una selezione più mirata del perimetro acquisito, ma richiede una gestione articolata del trasferimento di dipendenti, contratti, locazione, magazzino e posizioni amministrative: seleziona meglio il rischio, non lo elimina. La domanda decisiva non riguarda il fatturato dichiarato dal venditore, bensì la cassa che l'azienda produrrà realmente ogni anno una volta remunerato il lavoro del titolare, effettuati gli investimenti necessari e rimborsato il debito: è da questa risposta che discende il prezzo economicamente sostenibile, e non il contrario. L'acquisto di una farmacia mediante asset deal e la creazione di una NewCo non deve essere interpretato come un talismano in grado di annullare oggettivamente ogni rischio passato, bensì come un veicolo di segregazione efficiente, subordinato alle garanzie imperative poste dal codice civile e dalle leggi speciali a tutela di dipendenti, Fisco e creditori. Ad avviso di cui scrive alla luce delle attività passate, la riuscita dell'operazione si gioca su quattro pilastri: 1) Valutazione guidata dai Flussi di Cassa Reali: Il prezzo massimo pagabile deve essere strutturato sulla cassa residuale (Free Cash Flow to Equity) calcolata al netto della congrua remunerazione dell'imprenditore e degli investimenti futuri, abbandonando le scorciatoie fuorvianti dei meri multipli sul fatturato. Non sottovalutare la remunerazione dell’imprenditore e la remunerazione dell’opzione B (ovvero l’opzione del non fare l’operazione). La redditività attesa dell’investimento deve inoltre essere confrontata con il costo-opportunità del capitale e del lavoro dell’acquirente: un’operazione non diventa economicamente conveniente per il solo fatto di essere finanziabile. anche la decisione di non acquistare e destinare capitale e attività professionale ad alternative meno rischiose possiede un valore economico 2) Due Diligence Multidisciplinare Integrata: L'ispezione preventiva deve spaziare dai libri contabili obbligatori alla verifica delle posizioni contributive (DURC) e fiscali (Certificato art. 14 D.Lgs. 472/97), fino alla stima del valore reale del magazzino (epurato dalle giacenze invendibili o scadute). Ti può anche interessare: Indennità al farmacista uscente quando il Tribunale decide sulla continuità aziendale Guida all’acquisto di una Farmacia Snc, la Due Diligence 3) Studiare la cassa in relazione al debito, individuare la cassa disponibile. In parole tecniche si parla di DSCR (Debt Service Coverage Ratio) ovvero il parametro che misura la capacità dell’impresa di generare cassa sufficiente a pagare le rate del debito. Si calcola come flusso di cassa disponibile per il servizio del debito (cash flow operativo al netto di investimenti e imposte) / rata annua di capitale + interessi. Un valore superiore a 1 indica che i flussi di cassa coprono il servizio del finanziamento; un valore inferiore a 1 segnala invece una situazione di insufficiente copertura. È quindi uno degli indicatori più utili per distinguere un finanziamento formalmente ottenibile da uno realmente sostenibile. Il DSCR va calcolato già in fase di due diligence e di strutturazione dell’operazione di acquisizione, per verificare ex ante la sostenibilità del debito, e poi monitorato periodicamente (almeno annualmente, spesso su base previsionale e consuntiva) per controllarne la tenuta nel tempo ed evitare sorprese. 4) Protezione Contrattuale Strutturata: Considerato che le garanzie di indennizzo valgono quanto la solvibilità futura del venditore, il contratto definitivo deve prevedere strumenti di tutela reali — come il deposito in escrow account di una quota del prezzo, pagamenti differiti o clausole di earn-out — per coprire eventuali passività sopravvenute. In ultima analisi, la NewCo definisce il perimetro dell'investimento, ma sono la rigorosa due diligence e la prudenza finanziaria sui flussi di cassa a trasformare l'acquisto di una farmacia in un progetto d'impresa solido e profittevole nel tempo. Solo in questa stretta strada un' operazione può diventare un buon affare. Avv Aldo Lucarelli Studio Legale Angelini Lucarelli Il presente caso studio non costituisce consulenza.

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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