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  • L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano

    Ormai si parla solo della capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare e risolvere i problemi, sopratutto in quei campi dove la risposta può essere trovata o elaborata dall’algoritmo. Ma siamo sicuri che l’intelligenza artificiale abbia la risposta ai quesiti errati sin dell’origine ed alle incongruenze quotidiane come le mancanze e le disattenzioni umane? Mi spiego meglio. L’intelligenza artificiale elabora milioni di dati su base scientifica per giungere ad una risposta quanto più accurata possibile ma basandosi su alcuni presupposti ovvero che l’interlocutore capisca l’argomento di cui si stia parlando e che la parte a cui è destinata la risposta si comporti secondo le regole . L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano Nel mondo legale sarebbe sufficiente leggere una legge applicarla pedissequamente al caso per avere una risposta, ma così non è, o per lo meno non lo é sempre, e ciò in quando il “fattore” umano distorce spesso la realtà verso traguardi spesso dettati non dalla logica ma dalla pratica o peggio dalla necessità. Il punto è proprio questo. Ci si imbatte quotidianamente negli uffici e tra la gente in quesiti che vengono posti nel posto sbagliato e nel tempo sbagliato , (si pensi ad un appello fuori termine) sicché avere una risposta (corretta) da parte dell’intelligenza artificiale non aiuterà a trovare la risposta bensì finirà per confondere l’utente ignaro che quella sia la sua giusta posizione. Non è una critica all’intelligenza artificiale ma è un forte e fondato dubbio sul corretto uso che l’algoritmo abbia nelle mani di chi (come tutti noi) non abbia le competenze e conoscenze sufficienti a collocare le (corrette) risposte ricevute. Si pensi alle auto diagnosi mediche ove il sintomo viene scambiato per la causa del problema. L’intelligenza artificiale sarebbe imbattibile se avesse come interlocutore se stessa e non un essere umano. Sono solo alcune considerazioni personali sull’uso dell’intelligenza artificiale elaborate a seguito delle esperienze quotidiane del blog che cerca di comprendere le necessità dell’utente prima di trovare le risposte. Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia: il punteggio delle rurali nel Concorso ordinario

    Farmacisti rurali, la maggiorazione del punteggio nel Concorso Ordinario dopo le esperienze del concorso straordinario farmacie Farmacie: Concorso straordinario per il Consiglio di Stato la maggiorazione del punteggio per ruralità non deve essere considerata aggiuntiva al tetto massimo dei 35 punti. Questa la pronuncia del Consiglio di Stato n  2312 del 2020  secondo cui la maggiorazione per la “ruralità” è una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti .  Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede. E ciò in quanto il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un 'premio' al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994)". Motiva il Collegio che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell’esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. Peraltro, l’attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto europeo, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti. Ad oggi quindi possiamo concludere che la ruralità dovrà essere ricompresa nei limiti già esistenti del punteggio massimo, almeno fino a nuovi orientamenti giurisprudenziali. Oggi la questione appare di rilievo per i nuovi concorsi ordinari in uscita, dopo l'Emilia Romagna e la Puglia, ma la vicenda appare sopita a seguito della legge 3/2018 artcolo 16 che con una norma di carattere interpretativo ha stabilito che il punteggio massimo di 35 punti per i titoli professionali è comprensivo della maggiorazione del 40% per l'attività svolta in farmacia rurale. Si legge nel testo di legge: Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 , è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall' articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 . Questo ha uniformato l'applicazione del punteggio in tutti i concorsi, sia ordinari che straordinari in tema di maggiorazione per i farmacisti rurali. Sei interessato? Visita la sezione Avv. Aldo Lucarelli diritto farmaceutico applicato alla farmacia come impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Concorso Straordinario Farmacie, il punteggio delle sedi rurali.

  • Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti?

    Fare un preliminare di vendita oppure concludere oggi un contratto di vendita con effetti differiti? La differenza può essere ampia, dipenderà dalle esigenze e dalla verifica della presenza di condizioni che non consentono oggi di poter ottenere gli effetti desiderati, si pensi al caso di un immobile da costruzione oppure ad una vendita societaria, ad esempio una farmacia da concorso straordinario, che ha l’obbligo di gestione diretta del vincitore di concorso per un triennio, la cui vendita quindi non può che organizzarsi per il futuro. Leggi pure il blog con decide di articoli ed usa il motore di ricerca per trovare il tuo caso Esistono quindi motivi reali e concreti così come motivi giuridico normativi, per rinviare gli effetti del contratto. Seguici su Facebook Ma quale è la differenza? La differenza fondamentale risiede nella natura e negli effetti prodotti dai due tipi di contratto. * Contratto Preliminare di Vendita (o Compromesso) * È un contratto ad effetti obbligatori. Le parti (promittente venditore e promissario acquirente) si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita in un momento futuro. * Effetti: L'effetto principale che produce è l'obbligo di contrarre, cioè l'obbligo reciproco di stipulare il contratto definitivo. Non trasferisce immediatamente la proprietà del bene. * Tutele: In caso di inadempimento, la parte lesa può chiedere al giudice l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.). * Contratto di Vendita con Effetti Differiti (o Vendita Obbligatoria) * Natura: È un contratto di compravendita vero e proprio, un contratto ad effetti reali (il trasferimento della proprietà), ma in cui l'effetto reale (il trasferimento della proprietà) è posticipato a un momento successivo, mentre il contratto è immediatamente efficace e vincolante. * Effetti: Il contratto trasferisce la proprietà, ma ciò avviene non al momento del consenso, bensì al verificarsi di un determinato evento o condizione (come la venuta ad esistenza della cosa, l'acquisto della cosa da parte del venditore nella vendita di cosa altrui, o il pagamento dell'ultima rata nella vendita con riserva di proprietà o la scadenza di un termine minimo nel caso di vincoli normativi come il triennio per le farmacie del concorso straordinario) * Esempi: Vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, vendita con riserva di proprietà. L'obbligazione principale del venditore è quella di "fare acquistare la proprietà al compratore se l'acquisto non è effetto immediato del contratto" (art. 1476 c.c.). Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? In sintesi, il preliminare obbliga a fare (stipulare il definitivo), mentre la vendita con effetti differiti è un contratto già concluso che obbliga a dare (far acquisire la proprietà) e l'effetto traslativo si realizza automaticamente al verificarsi della condizione o dell'evento previsto. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci La scelta tra l’uno o l’altro dipenderà dal tipo di tutela che si vuole avere in caso di inadempimento e dalla contro prestazione richiesta, ovvero il prezzo da pagare al momento della stipula, che sarà proporzionalmente inferiore e dilazionato in caso di preliminare. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il decetramento della farmacie ed il calo demografico

    Con la sentenza 7707/2025 il Consiglio di Stato torna sul tema del "decentramento" delle farmacie previsto dall'articolo 5 della legge 362 del 1991. In tema di decentramento è opportuno distinguere il decentramento previsto in sede di revisione  della pianta organica  quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana e anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, Ed il decentramento  su istanza di parte per zone di nuovo insediamento : “ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana,  in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,  rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione … ”. Entrambe le formulazioni sono previste dall'art. 5 della legge 362 del 1991, diverso però è il procedimento, in quanto nel primo il primo caso è previsto in sede di revisione (biennale) della pianta organica per mutamenti della distribuzione della popolazione, il secondo invece su istanza del titolare della sede è rivolto a coprire zone di nuovo insediamento. Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi , a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione. Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “ nuovo insediamento abitativo ”. Onere del titolare di farmacia per sostenere una istanza di insediamento svincolato dalla revisione della pianta organica è quindi quello di provare la sussistenza di alcun “ nuovo insediamento abitativo ”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico. Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Leggi pure Farmacie, il decentramento e le aspettative verso il Comune Il decentramento è quindi un atto di programmazione di geografica farmaceutica, relativo alla presenza sul territorio delle farmacie ammissibile sia in sede di revisione della pianta organica per mutamento nella distribuzione della popolazione anche senza variazione del numero di abitanti con lo scopo di garantire una ottimale distribuzione farmaceutica, oppure su istanza del singolo farmacista, quindi svincolato dalla revisione, e diretto a coprire una zona di "nuovo insediamento" (da provare però con dati alla mano si veda CdS 7707/25 e),   rimanendo immutato il numero di farmacie in relazione alla popolazione. Leggi pure: Il decentramento della farmacia e le nuove sedi Decentramento su istanza di parte e calo demografico, una relazione "indifferente" Usiamo le parole del Consiglio di Stato per evidenziare che in tema di decentramento farmaceutico, il calo demografico non svolge un ruolo significativo , almeno per quanto attiene al decentramento su istanza di parte. Si legge nella sentenza 7707/2025 del Consiglio di Stato "La pretesa delle ricorrenti di vedere esaminata la loro domanda di trasferimento a prescindere da una revisione della pianta organica appare priva di supporto normativo . La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5, l. n. 362/1991 subordina infatti il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”, e tanto non risulta essere avvenuto nel caso di specie. Entrambe le richieste di decentramento avanzate dalle ricorrenti vengono giustificate non con tale circostanza, ma con il presunto calo della popolazione residente nella zona ove la farmacia è attualmente collocata e che comporterebbe un’elevata concentrazione di farmacie rispetto alle reali esigenze della popolazione. Tale conclusione non è conforme ai dati realistici, come si vedrà in seguito, ma ciò che rileva ai fini del decidere è che né l’una né l’altra delle istanze proposte dalle ricorrenti all’Amministrazione evidenziano l’insorgere di un nuovo insediamento abitativo nel comune che, solo, potrebbe giustificare il decentramento della loro farmacia... La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 2 ottobre 2019, n. 876, non è conferente al caso di specie. Tale pronuncia invero afferma il principio secondo cui la disciplina del trasferimento delle farmacie non contiene alcun richiamo ad atti prodromici di programmazione, ma tanto statuisce in riferimento al caso concretamente trattato ove era inesistente un piano generale di localizzazione delle farmacie. Nella fattispecie in esame invece il piano esiste e la domanda delle ricorrenti non è collegata con la necessità di fornire il servizio farmaceutico in una zona di nuovo insediamento abitativo, ma unicamente ad una asserita insufficienza dello stesso in una zona già esistente: ciò semmai determina la necessità di una rivisitazione complessiva della pianificazione del servizio del territorio comunale, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione che vi ha provveduto con la deliberazione giuntale" segui la pagina sui social E' solo il caso di evidenziare infatti che ove mutasse il rapporto tra abitanti e sedi di farmacie aperte, si assisterebbe all'astratta possibilità di prevedere nuove farmacie dopo la revisione della pianta organica in fase di indizione di nuovo concorso ordinario. Leggi pure: Farmacie di nuova istituzione ed assenza di locali Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Urbanistica quando non è ammessa la sanatoria parziale

    In edilizia e urbanistica, è ammesso un l’accertamento di conformità per sanatoria parziale? È possibile realizzare una sanatoria parziale di edificio ritenuto abusivo? La risposta è negativa ed è consacrata nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato n.9220/2023 ripresa dal TAR Calabria 940/2025 Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 T.U. Edilizia. (CdS 9220/2023) Leggi il blog in diritto amministrativo per l’urbanistica In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione). Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso

    Quale è il ruolo della Farmacia succursale? Quando è prevista la farmacia succursale? La farmacia succursale deve chiudere automaticamente in presenza di una farmacia ordinaria aperta successivamente? La revisione della pianta organica può comportare la chiusura della farmacia succursale? Quale è la sorte del dispensario farmaceutico all'arrivo della Farmacia da concorso? Vi sono differenze tra il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale? Le farmacie succursali, ai sensi dell’art. 116 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), possono essere istituite “per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura … limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel provvedimento di autorizzazione …” ; Dunque le farmacie succursali,   pur non rientrando nella pianta organica   in quanto legate ad esigenze transeunti, sono a tutti gli effetti presidi farmaceutici,  seppur aventi carattere meramente integrativo e complementare in quanto ad essere può farsi ricorso soltanto ove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria. Leggi pure: Farmacia succursale e dispensario, quale è il confine? In altre parole, la funzione della farmacia  succursale è proprio quella di integrare l’assistenza ordinariamente offerta dalle farmacie previste dalla pianta organica, fornendo “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale” nei luoghi in cui vi sia un afflusso tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, ragguagliata ex lege  alle esigenze della sola popolazione residente (C.d.S., Sez. III, n. 1653/2013). Ne deriva che l’unico dato che conta ai fini dell’esistenza della succursale, è il picco di popolazione stagionale cui la singola farmacia ordinaria non può fare fronte , posto che la ratio  normativa della possibilità di istituzione della farmacia succursale riposa appunto sulla esigenza di assistere adeguatamente un numero abnorme di utenza in un ben determinato e circoscritto periodo temporale (fornendo appunto la citata “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale”)  quando la popolazione raggiunge il numero di migliaia unità in piu' rispetto alla normalità durante l'anno; a fronte del fatto che, a seguito della riforma del 2012 è previsto che ogni Comune deve avere in pianta organica una farmacia ordinaria ogni 3.300 abitanti. Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso La farmacia succursale come assistenza aggiuntiva a carattere stagionale Non può pertanto argomentarsi che il Comune, con la revisione della pianta organica (che è ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente) intendendo istituire una nuova sede farmaceutica ordinaria si riserva implicitamente di sopprimere la farmacia succursale, questo il pensiero del Consiglio di Stato n. 7578/25. La farmacia succursale convive con la farmacia ordinaria A chi compete l'istituzione e quindi la revoca delle farmacie succursali? Va inoltre rilevato che l’istituzione delle succursali - e quindi la loro revoca - sono di competenza della Regione e pertanto le farmacie succursali possono essere soppresse soltanto con analogo provvedimento adottato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e, dunque, con una procedura uguale e contraria a quella posta in essere per la loro istituzione, senza alcuna necessaria interferenza con la pianta organica delle sedi farmaceutiche. (CdS 7578/25) Leggi l'articolo correlato su "Nuova Farmacia e Dispensario Farmaceutico" Non trovi il tuo caso? Contattaci Farmacia succursale e popolazione media Non è infatti possibile spalmare virtualmente i dati della popolazione che è presente in loco soltanto nel periodo estivo, nei 12 mesi dell’anno per ottenere una popolazione media coerente con il parametro dei 3.300 abitanti (che riguarda specificamente la popolazione residente), tant’è che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia prevista dalla Pianta organica e la farmacia succursale, né l’istituzione di una farmacia ordinaria determina automaticamente il venir meno dei presupposti per il mantenimento di una farmacia succursale; sarà infatti onere dell’Amministrazione competente valutare se tali presupposti siano o meno venuti meno e quindi valutare se permanga o meno l’esigenza di mantenere in esercizio la farmacia succursale. Ed invece in caso di Nuova Farmacia e dispensario, quale è il punto della giurisprudenza? Per quanto attiene invece al dispensario farmaceutico rileva il Consiglio di Stato che, per condivisa giurisprudenza l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale,   possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona ”, essendo comunque necessario “ evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205). Differenza tra dispensario farmaceutico e farmacia succursale Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa,  in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025) La farmacia succursale rimane quindi presidio per far fronte a picchi di popolazione in un periodo dell'anno e non ha un rapporto diretto con la piata organica. Cerca il tuo caso tra quelli svolti nel blog gratuito di diritto farmaceutico , se hai un caso specifico contattaci  senza impegno. Segui la pagina social con articoli quotidiani Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Il dispensario farmaceutico dopo il concorso farmacie

    Il dispensario farmaceutico chiude quando arriva la nuova farmacia se non ci sono motivi eccezionali Queste sono le conclusioni della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2025 con cui il Tribunale Amministrativo ha ribadito alcuni principi di giurisprudenza sul tema del diritto farmaceutico Premette anzitutto il Collegio che l’art. 1, comma 3, l. n. 221 del 1968 stabilisce che: “ Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella Pianta Organica delle Farmacie si istituiscono Dispensari Ordinari ”. Ti può anche interessare: Quando é possibile istituire un dispensario farmaceutico Il successivo comma 4 stabilisce le modalità per l’affidamento della gestione (preferibilmente al titolare della sede più vicina) e la tipologia di specialità di medicinali di cui questi ultimi esercizi sono dotati. Hai un tema specifico? Contattaci senza impegno A livello regionale, l’art. 6 della L.R. Campania  n. 8 del 2002 ha confermato i soli dispensari ordinari istituiti in forza dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, fino alla definizione della pianta organica delle farmacie. Successivamente, con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 il legislatore campano, nell’ottica di garantire e migliorare il servizio territoriale nelle zone turistiche erurali, ha demandato alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’istituzione, apertura e chiusura di dispensari. Leggi il blog in diritto farmaceutico L’intervenuta L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, interpretativa della precedente, ha chiarito le condizioni e le modalità cui devono tener conto le amministrazioni locali nel prevedere l’istituzione di tali esercizi, disponendo che i Comuni adottino i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi previste, ovverosia sede istituita in pianta organica. Segui la pagina social   Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata pratica applicativa al caso di specie. Sul punto, rileva il Consiglio di Stato che, per condivisa giurisprudenza: l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale, possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona ”, essendo comunque necessario “ evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205). Leggi il blog e rimani informato L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, proprio perché atipico ed eccezionale nel sistema, “ va valutato dall’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ma con un onere motivazionale aggravato dallaconsiderazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco ” (C.d.S, sent. n. 1205/18 cit.). Il dispensario farmaceutico dopo il concorso farmacie Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa, in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025) Leggi il post in tema di: Apertura nuova farmacia e sorte della farmacia succursale Cerca il tuo caso nel blog in diritto farmaceutico altrimenti contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli   Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • La funzione dell'assegno di mantenimento nell'unione civile

    Con la recente sentenza del 17 settembre 2025 n. 25495 la Cassazione in tema di diritto di famiglia chiarisce la funzione dell'assegno divorzile anche nell'ambito di una unione civile, dettando le differenze tra assegno con funzione assistenziale ed assegno con funzione compensativa. «Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte». Leggi il blog con gli articoli in diritto di famiglia oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • La responsabilità erariale dei Consiglieri Comunali

    La responsabilità erariale dei consiglieri comunali quando si configura? i consiglieri comunali possono essere chiamati a rispondere per responsabilità erariale per le spese che hanno approvato. Tuttavia, questa responsabilità non è automatica e si basa su diversi principi specifici. La responsabilità erariale degli amministratori locali, compresi i consiglieri comunali, è di tipo amministrativo-contabile . La Corte dei Conti può agire per ottenere il risarcimento del danno economico arrecato all'ente pubblico (in questo caso, il Comune) a causa di un comportamento illecito tramite un’indagine erariale che si conclude con una citazione a giudizio secondo le modalità dell’articolo 90 del codice di giustizia contabile. Affinché sorga la responsabilità, devono essere presenti i seguenti elementi: 1) Un comportamento (di azione od di omissione) dei consiglieri, in questo caso l'approvazione di spese. 2) L'elemento soggettivo del dolo (intenzionalità) o della colpa grave (negligenza estrema, imprudenza, o manifesta violazione di norme di legge). Infatti non basta la colpa lieve. 3) Un danno erariale, ovvero una perdita finanziaria concreta e quantificata esattamente per l'ente che si sarebbe potuto evitare. Serve a tal punto una prova rigorosa e quantizzata. 4) il nesso di causalità tra il comportamento dei consiglieri e il danno subito dal Comune. La responsabilità dei consiglieri comunali è legata alla loro funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Essi non sono responsabili della gestione quotidiana e dell'attuazione delle spese, che spetta invece ai dirigenti e ai funzionari secondo il principio di separazione tra politica e amministrazione. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza impegno Un consigliere non risponde in buona fede per un atto approvato che rientra nella competenza tecnica o amministrativa dei dirigenti. Tuttavia, la responsabilità può sussistere se il consigliere ha approvato una spesa di elementi chiave come: 1) assenza o in palese violazione di atti e pareri obbligatori (come il parere di regolarità contabile). 2) Con una condotta gravemente colposa, ad esempio ignorando evidenti segnali di illegittimità, irrazionalità o di spreco. 3) Per dolo, ad esempio per trarne un vantaggio personale o di partito, o in caso di illecito arricchimento. Un esempio classico è il riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese assunte senza la copertura finanziaria necessaria. In questi casi, la Corte dei Conti ha più volte riconosciuto una responsabilità condivisa e solidale tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale che hanno deliberato il riconoscimento del debito, violando le procedure contabili previste dalla legge. Segui la pagina on Line Prima di chiedere una precisazione, oggi il processo contabile erariale dinanzi alla Corte dei Conti é telematico ed é regolato dal dlgs 174/2016. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Le garanzie nel codice degli appalti

    Nel contesto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), la garanzia per l'adempimento si identifica principalmente nella garanzia definitiva. Questa garanzia è un istituto fondamentale che tutela la stazione appaltante (l'ente pubblico che affida il contratto) contro il rischio di inadempimento da parte dell'appaltatore (l'operatore economico che si è aggiudicato la gara). ma quali sono le funzione e scopi della garanzia definitiva? Rispondiamo precisando che la garanzia definitiva ha una duplice funzione: * Garantire la corretta e puntuale esecuzione del contratto: copre tutti gli obblighi e gli oneri che l'appaltatore si è assunto con la sottoscrizione del contratto d'appalto, inclusi la qualità dei lavori, dei servizi o delle forniture, il rispetto dei tempi e la conformità alle specifiche tecniche. * Coprire gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante : in caso di inadempimento, la stazione appaltante può "escotere" la garanzia, ovvero chiedere al garante (banca o compagnia assicurativa) il pagamento dell'importo garantito per risarcire i danni subiti, come il costo per affidare il completamento dell'opera ad un altro soggetto o le penali contrattuali. Le garanzie nel codice degli appalti L'istituto della garanzia definitiva è disciplinato principalmente dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. I punti chiave della normativa sono: * Obbligatorietà: L'appaltatore è obbligato a costituire la garanzia definitiva prima della stipulazione del contratto. La sua mancanza impedisce la formalizzazione dell'accordo. * Importo : L'importo della garanzia è stabilito dal bando di gara. Generalmente è pari al 5% dell'importo contrattuale. Tuttavia, l'importo può variare in determinate circostanze: * Aumento in caso di ribasso eccessivo: Se l'offerta dell'appaltatore ha ottenuto un ribasso superiore a determinate soglie, l'importo della garanzia viene incrementato per tutelare maggiormente la stazione appaltante. * Riduzioni : Sono previste riduzioni dell'importo per gli operatori economici in possesso di certificazioni di qualità, come l'attestazione SOA (per i lavori) o altre certificazioni specifiche (ad esempio, per la gestione ambientale o la sicurezza). *La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione (deposito di denaro o titoli) o di fideiussione bancaria o assicurativa. Nella pratica, la fideiussione assicurativa è la forma più diffusa. * Durata : La garanzia rimane in vigore fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque entro dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Una parte della garanzia può essere svincolata progressivamente in base all'avanzamento dell'esecuzione del contratto. Vediamo le Differenza con altre garanzie: È importante non confondere la garanzia definitiva con le altre garanzie previste dal Codice degli appalti: * Garanzia provvisoria : Ha lo scopo di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta durante la fase di gara. Viene svincolata al momento dell'aggiudicazione (per gli esclusi e il secondo classificato) o alla sottoscrizione del contratto (per l'aggiudicatario). * Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile : Non sostituisce la garanzia definitiva, ma la integra. Ha una funzione diversa, che è quella di coprire i danni a cose o persone durante l'esecuzione dell'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 10, del Codice. * Polizza di garanzia decennale postuma : È una garanzia successiva al collaudo che copre i vizi e i difetti dell'opera che si manifestano dopo la sua ultimazione, per un periodo di dieci anni. Leggi il blog o contattaci La giurisprudenza ritiene che per l’escussione della garanzia il rischio debba essersi effettivamente concretizzato e nel caso risarcitorio deve essere quindi quantizzata anche la somma oggetto di danno non essendo sufficiente il semplice pericolo di subire un pregiudizio. Diversa invece e la Garanzia Provvisoria: Inadempimento in fase di gara La giurisprudenza, in particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 7/2022), ha chiarito che l'escussione della garanzia provvisoria è una misura che ha natura compensativa, non sanzionatoria. Questo significa che la sua finalità non è punire l'operatore economico, ma risarcire la stazione appaltante per i costi e i disagi derivanti dall'esclusione dell'operatore che, ad esempio, non possedeva i requisiti dichiarati. L'Adunanza Plenaria ha anche stabilito che: * Solo l'aggiudicatario può essere soggetto all'escussione: La garanzia provvisoria può essere escussa solo nei confronti dell'aggiudicatario che, per un fatto a lui imputabile, non sottoscrive il contratto. * Non è necessaria la dimostrazione del danno: Trattandosi di un effetto legale dell'inadempimento, la stazione appaltante non è tenuta a provare in concreto l'entità del danno subito. L'incameramento ha una funzione di compensazione predeterminata. Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) ha recepito questo orientamento, specificando che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario. Mentre per Garanzia Definitiva: Inadempimento in fase esecutiva la giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali: * Necessaria la dimostrazione dell'inadempimento: L'escussione è possibile solo in presenza di un inadempimento grave e imputabile all'appaltatore. Non basta un semplice ritardo o un piccolo errore. L'inadempimento deve giustificare la risoluzione del contratto o, comunque, un danno rilevante per la stazione appaltante. * Fideiussione "a prima richiesta": Le fideiussioni negli appalti pubblici sono quasi sempre "a prima richiesta" (o on demand). Ciò significa che il garante (la banca o la compagnia assicurativa) è obbligato a pagare alla semplice richiesta della stazione appaltante, senza poter eccepire l'inadempimento dell'appaltatore o la mancanza di un danno. Il garante paga e solo in un secondo momento potrà rivalersi sull'appaltatore per recuperare la somma. * Natura risarcitoria: A differenza di quella provvisoria, la giurisprudenza ha tradizionalmente riconosciuto alla garanzia definitiva una funzione risarcitoria. Di conseguenza, una parte della giurisprudenza (specialmente quella di merito) ha sostenuto la necessità per la stazione appaltante di provare l'esistenza e l'entità del danno subito per incamerare la garanzia, sebbene questa tesi sia spesso superata dalla prassi delle fideiussioni a prima richiesta. Sul punto Trib. Roma 10268/2024. Giurisdizione competente Le controversie relative all'escussione della garanzia hanno una ripartizione di competenza tra giudice amministrativo e giudice ordinario: Giudice amministrativo : È competente per le controversie relative all'escussione della garanzia provvisoria, in quanto l'atto di incameramento è strettamente collegato a una fase procedurale della gara d'appalto. Giudice ordinario : È competente per le controversie relative all'escussione della garanzia definitiva , poiché si tratta di un'azione che riguarda l'esecuzione di un contratto (la fideiussione) e presuppone la risoluzione del contratto d'appalto, materia che rientra nella giurisdizione del giudice civile. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio

    E' possibile subire una azione revocatoria a seguito di un trasferimento immobiliare accordato tra coniugi in sede di separazione o divorzio? L'atto con cui è assegnata la casa coniugale è revocabile su azione di una Banca per un debito pre esistente alla separazione o al divorzio? Un banca - che ha acquistato la posizione da una precedente Banca, può agire in revocatoria contro l'atto con cui viene sottratto un immobile a garanzia del credito? La risposta ai quesiti è affermativa (Cassazione 26127/2024). La Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana (revocatoria) in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741) In particolare, Cass. n. 8516/2006 ha evidenziato come, in accordo con i postulati della concezione c.d. “privatistica” della separazione consensuale la Corte ha ripetutamente affermato che l'accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l'interesse di questi ultimi”. Revocatoria degli atti di trasferimento in sede di separazione e divorzio Con la conseguenza, tra l'altro, che l'avvenuta omologazione lascia affatto impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle regole generali (Cass., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6625). Al tempo stesso, la Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass., sez. I, 11 novembre 1992, n. 12110) ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione (cfr., in tal senso, già la remota Cass., sez. I, 12 giugno 1963, n. 1594), clausole che presentano, peraltro, una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (cfr. Cass., sez. I, 02 dicembre 1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass., sez. II, 17 giugno 2004, n. 11342); con riguardo altresì a clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cass., sez. I, 17 giugno 1992, n. 7470). Leggi il blog e trova il tuo caso oppure contattaci Considerato, tuttavia, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, si è pure affermato che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cass., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare; Sulla possibilità di cessione dei crediti da una Banca ad altro soggetto si evidenzia la legittimità secondo quando chiarito dalla Cassazione del 22 febbraio 2022, n. 5857. in conclusione, gli atti se posti in essere in danno dei creditori sono revocabili con gli ordinari mezzi del processo civile Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Come disfarsi di un immobile scomodo la rinuncia abdicativa

    É possibile rinunciare ad una proprietà immobiliare senza procede né alla donazione né alla vendita? La risposta appare affermativa, con il meccanismo della rinuncia abdicativa, questo é quando si ricava dalla sentenza della Cassazione 23093/2025, unica nel suo genere. La rinuncia abdicativa in favore dello Stato, quando é possibile rinunciare ad un immobile “scomodo” in favore dello Stato. La sentenza tra spunto da un atto di rinuncia operato da un privato in favore dello Stato e nella conseguente impugnativa avviata dall’avvocatura dello Stato per violazione dei parametri legali e costituzionali. Come disfarsi di un immobile la rinuncia abdicativa La Cassazione ha precisato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Vedi il video sull'articolo Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››. Leggi pure: L'immobile all'asta e le clausole abusive Ed ancor allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare appaia, non di meno animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo Leggi il blog e trova il tuo caso, altrimenti contattaci ...esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio..." Cass. 23093/2025. Studio Legale Angelini Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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