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- Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL
Parliamo di un argomento sconttante nelle grandi città, ovvero la tutela garantita alle farmacie in caso di sfratto dal locale, garantita da una norma di oltre cinquanta anni fa, l'art. 35 della Legge 253 del 1950. Quando è possibile sfrattare una farmacia? Quali sono le tutele di cui gode l'esercizio farmaceutico contro gli sfratti comuni? Quando è applicabile la normativa di settore? Esistono precedenti sul tema della tutela dallo sfratto della Farmacia? La base normativa del provvedimento si rinviene nell’art. 35 l. 23 maggio 1950 n. 253, ai sensi del quale “ Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia ” (la competenza circa il trasferimento delle farmacie è poi passata alle Regioni ai sensi della Legge n. 833 del 1978 e quindi ai Comuni in virtù delle leggi regionali disciplinanti lo specifico settore). Leggi tra o centinaia di casi svolti per farmacie e farmacisti 🧑⚕️ La giurisprudenza amministrativa ha inteso tale disposizione come espressiva di un potere pubblicistico di natura eccezionale, connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio attraverso un numero sufficiente di farmacie a presidio della zona di riferimento; donde la ritenuta legittimità costituzionale della mancata previsione di un limite temporale al provvedimento negativo emesso dalla pubblica amministrazione (Corte Cost. n. 579/1987). L’incidenza di tale potere sul soddisfacimento del diritto del privato locatore già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale, impone un onere di motivazione particolarmente puntuale ed esaustiva da parte dell’amministrazione, che dia conto, sul presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato, dell'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio per irreperibilità di altri locali idonei nella zona di competenza (Tar Umbria, n. 565/99 e n. 539/2001; Tar Bari, n. 3126/2001). Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL Lo sfratto della Farmacia e la tutela della ASL Per quanto qui di interesse, il rapporto tra i predetti termini di valutazione - l'impossibilità della prosecuzione del pubblico servizio e l’irreperibilità di altri locali idonei - va meglio chiarito, occorrendo a tal proposito precisare che intento normativo primario è quello di evitare che una determinata zona rimanga sguarnita dal presidio di un numero sufficiente di farmacie ; sicché, ciò che può giustificare il diniego dell’autorizzazione, è la situazione di inadeguata copertura del servizio sanitario che potrebbe derivare dalla chiusura del presidio interessato dalla procedura di sfratto. In difetto di tale implicazione critica, la mera irreperibilità di una ubicazione alternativa non può costituire valida ragione per denegare il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 35 della l. n. 253/1950. Dunque, la verifica della “irreperibilità di altri locali idonei” costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata “impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”: sicché vi è ragione di occuparsi del primo profilo, solo dopo aver accertato la effettiva sussistenza del secondo. Quanto precisato è di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto l’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto rilasciata dall’amministrazione comunale, fonda la propria motivazione su due distinti capisaldi: a) la valutazione di idoneità dei locali b) la localizzazione dell’esercizio “all’interno di una sede farmaceutica promiscua” (ovvero nella sede di altra farmacia). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso, altrimenti contattaci Da quanto sopra, sono elementi da verificare prima di concedere l'inibitoria 1) la presenza di altre farmacie nelal stessa zona in base ad una distanza, ragionevole; 2) il numerod i abitanti della zona di riferimento in relazione alla pianta organica vigente. Blog in diritto farmaceutico Ed infatti precisa il Consiglio di Stato: “tra gli elementi da considerare ai fini del rilascio dell’autorizzazione, infatti, vi sono certamente il numero delle farmacie e il numero degli abitanti." ed ancora seconco la sentenza CdS n. 5581/2017: "Orbene poiché il limite di abitanti per ogni farmacia è stabilito, dall’art. 1, comma 2 l. 2 aprile 1968 n. 475, in 3300, è agevole rilevare come né nella sede della farmacia ricorrente, essendo tale sede promiscua, né in generale nella delegazione, è fondatamente ipotizzabile, a seguito della autorizzazione impugnata, qualsivoglia carenza del servizio farmaceutico”. Deve quindi essere verificata l'eventuale carenza del servizio, che si creerebbe nella zona a seguito dello sfratto della farmacia! Tale elemento è stato di recente valorizzato anche dal Tar Milano n. 171/2026 in una ordinanza cautelare, secondo cui: - il potere esercitato, di cui all’art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253, ha natura eccezionale, essendo connesso all’esigenza primaria di garantire un’adeguata copertura del servizio Segui la pagina on Line o contattaci - del resto la previsione dell’art. 1 della legge n. 475/1968, per cui “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” individua un parametro di zonizzazione riferito al territorio comunale complessivamente inteso e non un indefettibile bacino di utenza per ciascuna farmacia. Hai un caso? Leggi il blog o contattaci - se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero (conforme T.A.R. Lazio Latina sez. I, 23/08/2019, n. 516; Cons. St. sez. III, 19 settembre 2013 n. 4667); Lo stesso Consiglio di Stato si è, d’altra parte, già espresso nel senso di ravvisare nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell’interesse pubblico all’assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto (Cons. Stato, sez. VI, 3.11.1998, n. 1515). Lo sfratto quindi sarà legittimo ogni volta che - sebbene richiesta l'inibitoria - non si crei una situazione tale da determinare disfunzioni nella continuità del pubblico servizio e la compromissione dell’interesse pubblico prevalente alla erogazione del servizio farmaceutico. Ma quali sono gli accertamenti che deve compiere il Comune? Attività istruttoria della posizione della farmacia, degli abitanti serviti e del servizio ivi necessario. Tale istruttoria ha una rilevanza endoprocedimentale, servente e propedeutica rispetto all’elaborazione dell’atto decisionale conclusivo (pacificamente rientrante, nella materia in esame, nelle competenze del Sindaco - ai sensi dell’art. 1, comma 1), ovvero è finalizzata a predisporre i dati istruttori sulla base dei quali il provvedimento finale dovrà essere assunto : detta relazione funzionale e preparatoria non preclude certamente autonome e più ampie valutazioni da parte dell’organo decidente su tutti i profili oggetto di decisione – siano questi coincidenti o meno con gli specifici ambiti già indagati dal contributo dell’organo istruttorio. La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 579/1987, ha riconosciuto che in tal senso, nella materia che qui interessa, si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa “ alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc. ”. L'ordine professionale dei farmacisti ha competenza in tale procedura inerente lo sfratto? No, a tal proposito si consideri in tal senso che: - l’art. 25 del r.d. 30 settembre 1938 n. 1706, recante approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, richiede il parere dell’ordine dei farmacisti nel caso di trasferimenti di farmacie previsti dai due articoli precedenti; - si tratta di ipotesi che divergono da quella qui in esame perché afferenti al trasferimento della farmacia da una sede ad un'altra e non già al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della medesima sede farmaceutica; - posto che all’autorizzazione allo sfratto non consegue il trasferimento della farmacia da una sede ad un’altra diversa, dovendo semplicemente la farmacia reperire nuovi locali all’interno della stessa sede, stando alla lettera della disposizione, il parere dell’ordine dei farmacisti non può ritenersi necessario; - d’altra parte, il contributo consultivo richiesto all’ordine provinciale dei farmacisti attiene propriamente alla materia della localizzazione delle farmacie di nuova istituzione e mira a fornire ragguagli sulla loro equa distribuzione sul territorio e sulla garanzia dell'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini (art. 2 L. 475/1968). - in quella sede, l’ordine è chiamato ad esprimere il parere a tutela degli interessi della categoria rappresentata, e non come ente istituzionale (si vedano in tal senso Cons. Stato. sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603 e 3 febbraio 2015 n. 528; C.G.A., sez. I, 4 febbraio 2010, n. 102; T.A.R. Palermo, sez. III, 26 gennaio 2016, n. 235); - dunque, tale funzione consultiva, se intesa alla luce degli interessi che essa mira a tutelare, appare apprezzabile in fase di pianificazione, ma non altrettanto in caso di trasferimento per sfratto di un farmacia all’interno di una stessa sede; - infine, la generica incidenza della procedura di sfratto sulla continuità del servizio non può giustificare un’estensione del descritto coinvolgimento consultivo, stante l’assenza di indicazioni normative volte a richiederlo su tutte le questioni variamente afferenti alla regolarità del servizio farmaceutico; Leggi il blog in diritto farmaeutico Prima di chiudere la rassegna è bene precisare che la normativa citata ovvero l'art. 35 della legge 253 del 1950 recita: " Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia " l'autorizzazione prefettizia oggi è sostituita dalla autorizzazione del Sindaco (come nel caso della sentenza CdS 5518/2017 o della Azienda Sanitaria Locale come nel recente caso del Tar Milano 171/2026. Segui la pagina sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la farmacia Avv. Aldo Lucarelli
- La centralità della Mandataria nell'Appalto Integrato: poteri e responsabilità solidale
L'ATI nell'Appalto Integrato: Assetti Organizzativi, Quote e Responsabilità La partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI) a un appalto integrato rappresenta una delle sfide più complesse nel panorama dei contratti pubblici. leggi pure appalto integrato ed ati Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il legislatore ha ridefinito l'equilibrio tra la fase intellettuale della progettazione e quella operativa del cantiere, introducendo una flessibilità organizzativa controbilanciata da un rigoroso sistema di responsabilità solidale. La struttura del raggruppamento e il ruolo del progettista Il primo pilastro per la partecipazione riguarda l'integrazione della competenza tecnica nel team. L'ATI può optare per il modello associativo, in cui il progettista è membro effettivo del raggruppamento, o per il modello del progettista indicato, in cui il professionista rimane un consulente esterno dell'impresa. La centralità della Mandataria nell'Appalto Integrato: poteri e responsabilità solidale Mentre nel primo caso il progettista assume la veste di partner contrattuale con responsabilità diretta verso la Stazione Appaltante, nel secondo il rapporto resta circoscritto alla sfera privatistica con la mandataria. In entrambi i casi, la qualificazione deve essere completa: le imprese devono possedere le attestazioni SOA per i lavori, mentre i progettisti devono dimostrare i requisiti di fatturato e servizi necessari per la redazione del progetto esecutivo. Flessibilità delle quote e autonomia esecutiva Una delle innovazioni più rilevanti è il superamento del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione. Oggi le imprese dell'ATI godono di una maggiore autonomia nella distribuzione dei compiti, a condizione che i requisiti di capacità siano complessivamente posseduti e che ogni membro sia qualificato per la parte di prestazione che si impegna a svolgere. In sede di offerta , è tuttavia imperativo dichiarare con precisione la ripartizione dei lavori e dei servizi. Questa trasparenza non è solo un obbligo formale, ma definisce il perimetro dell'impegno di ciascun componente, permettendo alla Stazione Appaltante di monitorare la corretta esecuzione dell'opera. Il Mandato Collettivo Speciale: il motore giuridico dell’ATI Il collante legale di questa complessa struttura è il mandato collettivo speciale con rappresentanza. Attraverso questo atto, le mandanti conferiscono alla mandataria il potere esclusivo di rappresentarle dinnanzi alla Pubblica Amministrazione. Il mandato è un documento strategico che garantisce: L'unicità del rapporto: La mandataria agisce in nome e per conto dell'intero gruppo. L'irrevocabilità dell'impegno: Assicura che la compagine resti unita per tutta la durata dell'appalto. La gestione dei flussi finanziari: Regola la riscossione dei pagamenti e la loro distribuzione interna. Il regime di responsabilità e la tutela dell'appalto Al centro del sistema si pone la responsabilità solidale della mandataria. In quanto capogruppo, essa risponde illimitatamente nei confronti dell'amministrazione per ogni inadempimento del raggruppamento, inclusi gli errori progettuali commessi dai tecnici o i ritardi delle mandanti. segui la pagina sui social Tuttavia, il nuovo Codice introduce meccanismi di salvaguardia: in caso di crisi o perdita dei requisiti di un membro, la mandataria ha la facoltà (e il dovere) di riorganizzare il gruppo o sostituire il componente inadempiente. Questa disciplina mira a preservare il contratto e la realizzazione dell'opera, evitando che le vicende soggettive di una singola impresa paralizzino un investimento pubblico. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacista: Pluri Titolarità e incompatibilità
1. Premessa: titolarità della farmacia e modelli societari A seguito della legge n. 124/2017, la titolarità delle farmacie private può essere assunta non solo da persone fisiche, ma anche da società di persone, società di capitali e cooperative a responsabilità limitata. Il legislatore ha così definitivamente superato il modello esclusivamente professionale, aprendo il settore farmaceutico a una logica imprenditoriale più ampia. I modelli societari adottabili restano quelli tipici del diritto civile: – società di persone (S.n.c. e S.a.s.), caratterizzate da un forte legame tra soci e gestione; – società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), con autonomia patrimoniale perfetta e maggiore impersonalità dell’assetto organizzativo. La scelta del modello societario non è neutra: le incompatibilità previste dalla normativa farmaceutica operano in modo diverso a seconda della forma societaria e del ruolo concretamente svolto dal socio. 2. Oggetto sociale esclusivo e direzione professionale Le società titolari di farmacia devono avere oggetto sociale esclusivo. Anche se oggi i soci possono non essere farmacisti, resta inderogabile l’obbligo che la direzione della farmacia sia affidata a un farmacista abilitato, socio o non socio, responsabile dell’esercizio professionale. 3. La pluri-partecipazione e il limite del 20% I commi 158 e 159 della legge n. 124/2017 hanno eliminato il precedente limite numerico delle quattro farmacie, sostituendolo con il divieto di controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie presenti nella medesima regione o provincia autonoma, ai sensi degli artt. 2359 ss. c.c. Il controllo del rispetto di tale limite è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dotata di poteri di indagine, istruttoria e diffida. 4. Le incompatibilità ex art. 8, legge n. 362/1991 La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile: a) con qualsiasi attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Tali incompatibilità vanno interpretate in modo funzionale e sistematico, secondo la ratio costante della normativa farmaceutica: prevenire conflitti di interesse idonei a incidere sulla tutela della salute pubblica. Titolarità societaria e incompatibilità operativa: i limiti al lavoro del socio in altre farmacie. In tale contesto assume portata dirimente la storica pronuncia del CdS 6137/2023 secondo cui “Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) – si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse, le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse . La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. 5. Incompatibilità con l’attività medica e l’informazione scientifica L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2022 ha chiarito che l’incompatibilità di cui alla lettera a) non riguarda solo i medici persone fisiche, ma si estende anche alle società che esercitano attività sanitaria, come le case di cura. È incompatibile, dunque, la partecipazione in una farmacia da parte di una società che eserciti attività medica, quando ricorrano i presupposti del controllo societario ex art. 2359 c.c., idoneo a fondare una presunzione di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). La giurisprudenza (Cass. n. 4657/2006; Corte cost. n. 275/2003) ha costantemente ribadito che la finalità della norma è evitare la commistione tra chi prescrive e chi dispensa farmaci, anche in chiave preventiva. 6. Incompatibilità con la titolarità o collaborazione in altra farmacia La causa di incompatibilità di cui alla lettera b) è volta a garantire l’esclusività dell’impegno professionale e a prevenire conflitti di interesse. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha chiarito che tale incompatibilità si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria, inclusa quella del socio accomandante, poiché la norma non distingue e mira a prevenire rischi sostanziali, non meramente formali. Non è dunque decisivo il possesso di poteri gestori, ma la potenziale incidenza della partecipazione sull’organizzazione e sul mercato. leggi pure Farmacia Srl quando socio ed amministratore possono convivere Pur tuttavia circola l’idea - sino a prova contraria - che tale partecipazione in “altra farmacia” sia riferito a quelle “società/farmacie” di cui non si é soci, e ciò in ragione del fatto che la pluripartecipazione oggi appare legalmente ammessa. 7. Incompatibilità con rapporti di lavoro pubblico o privato La giurisprudenza (Corte cost. n. 11/2020) ha ridimensionato l’ambito applicativo della lettera c), ritenendo che l’incompatibilità non sia più riferibile ai meri soci di società di capitali, privi di ruoli gestionali o operativi. Nel nuovo assetto normativo, la qualità di farmacista è richiesta solo per la direzione della farmacia, non per la partecipazione al capitale. Ne consegue che il socio “finanziario” di S.r.l. non è automaticamente soggetto all’incompatibilità lavorativa, salvo coinvolgimento concreto nella gestione. Contattaci per un Tuo caso 8. Pluripartecipazione e lavoro nelle farmacie partecipate Ammessa la pluralità di partecipazioni il punto critico si sposta sulla possibile pluralità di impegni presso le farmacie di cui si é soci, con evidenti problematiche di compatibilità legale rispetto della leggi in tema di sviamento della clientela verso i propri soci. Il vero nodo critico riguarda la possibilità per il socio di lavorare professionalmente in più farmacie, soprattutto se insistenti sul medesimo bacino territoriale. Nel diritto societario, il socio di S.r.l. non è soggetto ex lege a un divieto generale di concorrenza. Tuttavia, il rapporto sociale è un contratto e come tale soggetto ai principi di correttezza e buona fede (Trib. Roma 27.1.2023, n. 6118). Condotte formalmente lecite possono divenire illecite se idonee a: – alterare l’equilibrio del rapporto sociale; – abusare della posizione di socio; – collaborare a comportamenti dannosi per la società (Cass. n. 22169/2025). segui la pagina sui social 9. Patti di non concorrenza, statuti e ruoli di fatto I limiti all’attività concorrente del socio possono derivare da: – statuto; – patti parasociali; – ruolo concretamente svolto (amministratore, direttore, amministratore di fatto). Particolare rilievo assume la figura dell’amministratore di fatto, che ricorre anche in assenza di poteri formali, quando vi sia un’influenza continuativa e significativa sulle decisioni sociali (Cons. Stato n. 768/2022; Cass. n. 35218/2025). 10. Il regime aggravato del settore farmaceutico La farmacia è un’impresa commerciale ma anche un presidio sanitario territoriale. Per questo motivo, il diritto farmaceutico applica un livello di attenzione più elevato rispetto al diritto societario ordinario. Nel valutare la legittimità di una collaborazione o di una prestazione professionale, assumono rilievo: – la ripetitività dell’attività; – la riconoscibilità presso il pubblico; – l’idoneità a spostare fidelizzazione della clientela. Anche prestazioni occasionali o consulenziali possono integrare la nozione sostanziale di “collaborazione” ai sensi dell’art. 8, l. 362/1991. assistenza legale in diritto farmaceutico e profili societari 11. Profili disciplinari e conseguenze Accanto alle azioni civili e societarie, nel settore farmaceutico assume particolare rilievo il profilo disciplinare. L’Ordine professionale può intervenire anche in assenza di un danno economico dimostrato, qualora ravvisi violazioni dei principi di correttezza, leale concorrenza o decoro professionale. Le conseguenze possono giungere sino alla sospensione dell’esercizio e, nei casi più gravi, alla decadenza dell’autorizzazione. 12. le Conclusioni La pluri-partecipazione in più farmacie è ormai una realtà consolidata e legittima entro il limite del 20%, la pluri attività invece é qualcosa che in modo silente ed in una zona grigia sta prendendo piede. Il vero terreno di rischio non è la proprietà, ma l’attività lavorativa e il ruolo concretamente svolto. Nel settore farmaceutico, l’equilibrio tra libertà d’impresa, tutela della concorrenza e protezione della salute pubblica è strutturalmente fragile. Il confine tra liceità e illecito non è mai astratto, ma dipende da comportamenti, contesto territoriale e assetto societario. Leggi il blog e rimani aggiornato Prima di assumere incarichi operativi o professionali in più farmacie, è indispensabile una valutazione puntuale dello statuto, dei ruoli effettivi e dell’impatto concorrenziale, nonché un confronto con consulenti e Ordine professionale. Nel diritto farmaceutico, la prudenza non è una scelta: è una necessità. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Comprare casa con una SRL indebitata: il confine invisibile tra pianificazione e problemi legali
SRL, debiti fiscali e immobili: quando comprare casa può costarti molto più di una rata Gestire una società a responsabilità limitata significa saper distinguere, sempre, tra ciò che è patrimonio della società e ciò che appartiene alla sfera personale di soci e amministratori. Questa distinzione diventa cruciale quando la SRL presenta debiti fiscali e, allo stesso tempo, nasce l’idea di acquistare un immobile: un’abitazione privata, una casa per i figli o l’immobile in cui l’azienda opera. È proprio in questo punto che molti amministratori commettono errori destinati a emergere anni dopo, sotto forma di accertamenti, sanzioni e – nei casi più gravi – responsabilità personali. Il mito del “bancomat societario” Nelle SRL a conduzione familiare è frequente una convinzione sbagliata: se la liquidità è in cassa, può essere usata. In realtà, quando la società utilizza fondi propri per acquistare un bene non funzionale all’attività, soprattutto se intestato al socio o a un familiare, l’operazione viene facilmente riqualificata dal Fisco come distribuzione occulta di utili. Le conseguenze non sono teoriche: tassazione come reddito personale; contributi previdenziali; sanzioni che possono superare l’importo originariamente utilizzato. Debiti fiscali: il confine sottile tra cattiva gestione e responsabilità Il quadro si complica drasticamente se la SRL ha debiti verso l’Erario. In questo scenario, utilizzare liquidità aziendale per finalità private può essere interpretato come una sottrazione di risorse ai creditori pubblici. Se la società entra in crisi o in insolvenza, l’amministratore può essere chiamato a rispondere per: violazione dei doveri di corretta gestione; danno al patrimonio sociale; nei casi più gravi, bancarotta per distrazione. La responsabilità limitata, in questi casi, non è uno scudo assoluto. leggi i post per società ed impresa Il lato societario: l’interesse della SRL viene prima Dal punto di vista societario, l’amministratore è tenuto ad agire nell’interesse esclusivo della società. Ogni uscita di cassa deve essere: coerente con l’oggetto sociale; giustificata economicamente; documentata e deliberata. L’acquisto di un immobile a uso personale, anche se indirettamente finanziato dalla SRL, può configurare: conflitto di interessi; mala gestio; azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. Non è una questione di forma, ma di sostanza giuridica. La falsa scorciatoia del “prestito all’amministratore” Il prestito della società all’amministratore è tecnicamente possibile, ma solo se reale. Serve: un contratto con data certa; un tasso di interesse di mercato; un piano di rientro sostenibile e credibile. In assenza di questi elementi, il prestito viene quasi sempre riqualificato come compenso o utile distribuito, con effetti fiscali e contributivi immediati. hai un tuo caso? Contattaci La rottamazione quinquies: prima mettere in sicurezza, poi investire In presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo, la rottamazione quinquies rappresenta uno strumento fondamentale di pianificazione. La definizione agevolata consente di: eliminare sanzioni e interessi di mora; rateizzare il debito; sospendere azioni esecutive, a condizione di rispettare il piano di pagamento. Ma attenzione: la rottamazione non è un lasciapassare. Effettuare investimenti immobiliari prima di aver regolarizzato la posizione fiscale espone l’amministratore a contestazioni per aver privilegiato altri impieghi di liquidità a discapito dell’Erario. La sequenza corretta è una sola: prima la messa in sicurezza del debito fiscale, poi gli investimenti. Quando l’acquisto dell’immobile è una scelta virtuosa Discorso opposto vale per l’acquisto dell’immobile strumentale in cui la SRL svolge la propria attività. Qui l’operazione è coerente con l’interesse sociale e spesso strategica: ammortamento fiscale del costo; deducibilità delle spese di gestione; rafforzamento patrimoniale della società; miglior rapporto con il sistema bancario. In questo caso, l’immobile non sottrae risorse: le trasforma. Segui la pagina on Line Le nostre Conclusioni: casa, azienda e debiti non si mescolano Se l’obiettivo è soddisfare esigenze personali o familiari, l’unica strada corretta resta la distribuzione regolare degli utili, con il relativo carico fiscale. Se invece l’obiettivo è rafforzare l’impresa, l’acquisto dell’immobile strumentale, dopo aver gestito i debiti fiscali (anche tramite rottamazione quinquies), è spesso la scelta più solida. In materia di SRL, immobili e debiti fiscali, la vera tutela non è l’improvvisazione, ma la pianificazione Tramite una consulenza specifica. Leggi il blog per la tua impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente
La gestione di una farmacia attraverso lo schema della Srl pone spesso il farmacista di fronte a un dilemma giuridico: è possibile essere contemporaneamente socio, amministratore e dipendente della propria società? Se per lungo tempo l'INPS ha guardato con sospetto a queste configurazioni, la recente giurisprudenza, culminata nella sentenza n. 5318/2025, ha tracciato confini chiari, offrendo nuove possibilità anche per le società composte da soli due soci. Il principio di compatibilità: quando il cumulo è ammesso Secondo la Suprema Corte, la posizione di socio di una società di capitali è del tutto compatibile con quella di amministratore, così come la carica di amministratore può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato. Esistono tuttavia dei limiti invalicabili legati alla figura del cosiddetto "socio sovrano". Leggi pure Farmacista unico Socio e amministratore, le criticità Il cumulo è infatti escluso a priori per l'amministratore unico o per il presidente del consiglio di amministrazione che detenga poteri tali da annullare ogni forma di controllo altrui. In questi casi, mancando un'alterità tra chi comanda e chi esegue, il rapporto di lavoro dipendente viene considerato nullo per assenza del vincolo di subordinazione. La novità per le società con due soli soci Uno dei passaggi più significativi della sentenza 5318/2025 riguarda le società a base societaria minima. La Corte ha stabilito che la qualità di socio e amministratore di una società composta da due soli soci, entrambi amministratori, è pienamente compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale. Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente Farmacia e la compatibilità tra Amministratore e Dipendente La condizione essenziale è che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell'organo collegiale. In altre parole, se il farmacista opera sotto il controllo del consiglio di amministrazione formato da lui e dal socio paritario, la subordinazione è configurabile, poiché l'organo collegiale esprime una volontà distinta da quella del singolo componente. Mansioni diverse e potere di supremazia Perché il contratto di lavoro dipendente sia considerato valido e resistente alle contestazioni degli enti previdenziali, è necessario accertare in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Il farmacista deve dimostrare di agire non solo come stratega aziendale, ma come operatore tecnico (direttore di farmacia o collaboratore) assoggettato a un effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci La Cassazione ammonisce però che non bastano elementi formali come l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito o la percezione di una regolare retribuzione mensile. Questi fattori, pur indicativi, non sono sufficienti da soli a dimostrare la subordinazione se manca l'assoggettamento effettivo al potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo amministrativo. Le conseguenze per la gestione della Farmacia Questo orientamento offre una base solida per strutturare correttamente i rapporti di lavoro nelle farmacie gestite in forma societaria. Se il farmacista non è un "dittatore" aziendale ma condivide il potere gestorio con altri soci in un organo collegiale, può legittimamente aspirare allo status di lavoratore dipendente. Leggi pure Farmacia ed Holding e la protezione del patrimonio Ciò comporta vantaggi significativi sia in termini di protezione sociale (accesso alla NASpI e tutele giuslavoristiche) sia in termini di ottimizzazione fiscale per la Srl, che può dedurre il costo del lavoro. È tuttavia fondamentale che i verbali del Consiglio di Amministrazione e l'organizzazione quotidiana della farmacia riflettano questo assetto, documentando che le decisioni operative e il controllo sul personale (incluso il esocio-dipendente) siano frutto di una dialettica collegiale e non di un arbitrio individuale. Va infine precisato che secondo la Giurisprudenza della Cassazione: “…in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanzialè estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio; ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Cass., 17/11/2004, n. 21759) Hai un caso articolato? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Revisione pianta organica ed anni dispari
La revisione della pianta organica delle farmacie tra le istanze del privato farmacista e gli obblighi normativi a cadenza biennale. Vediamo nel dettaglio il problema della revisione della pianta organica da un punto di vista temporale, ovvero Quando é possibile é Quando é obbligatoria, evidenziando che tale procedimento se da un punto di vista Comunale é un obbligo di legge, da un punto di vista privatistico del singolo farmacista é una necessità spesso dettata dai mutamenti demografici e tipografici del territorio. Si pensi infatti a quelle farmacie nate come rurali e poi riassorbite dalla nuova valutazione della topografia territoriale oppure ai nuovi insediamenti che hanno spostato il fulcro demografico del territorio, rendendo gli antichi centri storici Piazze deserte, e zone limitrofe, nuovi poli attrattivi. Leggi il blog e rimani informato Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. In base alla legislazione di settore, dunque, il Comune è tenuto a dar corso ad un'attività amministrativa di ricognizione periodica (biennale), che dovrà concludersi con un atto espresso e motivato, a seconda delle risultanze istruttorie, con contenuto di conferma oppure innovativo rispetto alla situazione preesistente, tale da adeguare alle mutate esigenze d'interesse pubblico la c.d. perimetrazione delle farmacie. Nondimeno, in giurisprudenza si è precisato che l'obbligatorietà è riferita all'attivazione del procedimento e non al suo risultato : tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione (in termini, T.A.R. Napoli Campania Sez. III, 3 aprile 2024, n. 2168). La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere certamente esperito - in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio , proponibile, difatti, non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato ( ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 16 marzo 2023, n.1700). Tanto premesso, è evidente che nessuna inerzia può essere imputata all’Amministrazione all’atto della proposizione del ricorso dal momento che la disciplina di settore si limita a precisare che il procedimento di revisione debba concludersi il 31 dicembre dell’anno pari Non sussiste inadempienza dell’amministrazione se non é scaduto il biennio di legge (art 2 L. 475/1968). Possiamo quindi sintetizzare che per la L. n. 475/1968 , il Comune non ha discrezionalità sul se procedere, ma solo sul come (in base ai dati ISTAT), trattati si procedimento amministrativo in cui il Comune deve emettere un atto espresso e motivato , ma attenzione ‼️ L'istruttoria può portare a due scenari: • Conferma: La situazione demografica non giustifica variazioni oppure • Innovazione: Si modifica la perimetrazione delle sedi per rispondere a nuovi flussi demografici (aumenti, diminuzioni o spostamenti qualitativi). In altri post abbiamo parlato dei “rimedi” che il privato può attivare. Ed infatti ove il Comune non avvi il procedimento entro i termini, è possibile impugnare l'inerzia, trattasi di “silenzio inadempimento” ad un obbligo di legge (Tar Napoli 487/2026) Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia ed Holding, la protezione del patrimonio
La Holding di Famiglia nella Gestione della Farmacia e del Patrimonio Immobiliare, affrontiamo in chiave strategica la scelta di costituzione di una Holding per una famiglia che è proprietaria di piu' immobili e di una farmacia. Nel panorama attuale, la gestione di una farmacia non è più solo una questione professionale, ma una vera e propria sfida imprenditoriale e patrimoniale. Quando al business della farmacia si affiancano anche proprietà immobiliari , la struttura della Holding di Famiglia emerge come lo strumento d'elezione per ottimizzare il carico fiscale e proteggere gli asset nel tempo sia in chiave di reinvestimento degli utili che di trapasso generazionale, alternativo al patto di famiglia ed alle altre strategie che abbiamo affrontato in altri post. Leggi pure: Il passaggio generazionale della farmacia ed il patto di famiglia Sfatiamo il mito del risparmio , ciò che cambia è la tutela del patrimonio e l’efficienza nella gestione e collocazione delle risorse, vediamo il perché. Leggi il blog e trova il tuo caso o contatti La configurazione più efficiente prevede una Holding (Srl) al vertice, che detenga le partecipazioni di due realtà societarie a sua volta distinte ovvero: 1) La Società Operativa (Farmacia): Una Srl che gestisce l'attività commerciale. 2) La Società Immobiliare (o gestione diretta): Una branca che detiene le mura del locale e altri immobili (immaginiamo un locale commerciale ed una 🏠 abitazione). Leggi pure: Holding in Farmacia quando è davvero una scelta vincente La " segregazione" immobiliare resa dalla società immobiliare é fondamentale nel caso in cui la società farmacia, ed i suoi professionisti dovesse affrontare ipotesi di rischio quali ad esempio quelle di una responsabilità professionale o vicende con fisco o con i fornitori, in tali casi critici gli immobili resteranno protetti "al piano di sopra" o in una cassaforte parallela, inattaccabili dai creditori della gestione operativa. Si pensi alle aperture di credito aperte presso società di leasing o finanziarie per far fronte ai ritardi di pagamento da parte della ASL. segui la pagina sui social Arriviamo al cuore del sistema ovvero quello sulla ottimizzazione fiscale, con l’obiettivo di reinvestire le somme anziché consumarle. Il vantaggio fiscale di una holding non risiede nel pagare meno tasse in assoluto, ma nel poter reinvestire quasi il 100% degli utili generati. Holding Farmacia ed il regime del PEX e i Dividendi In primo piano precisiamo che PEX è l'acronimo di Participation Exemption . In parole semplici, è un regime fiscale di estremo favore che permette a una società (come la futura Holding) di vendere le proprie quote di un'altra società (la Farmacia Srl) pagando pochissime tasse sulla plusvalenza realizzata Holding di famiglia e farmacia Normalmente, ove una farmacia distribuisse € 100 di utile al socio persona fisica, questi ne percepirebbe circa 74, ovvero con una tassazione pari al 26%. In una struttura holding invece i dividendi che salgono dalla farmacia alla holding sono esenti al 95%. La holding pagherà le tasse (IRES) solo sul restante 5%. Quindi ogni 100 euro di utile, la holding ne avrà quindi a disposizione circa 98,8 da reinvestire immediatamente nel mercato immobiliare o in nuove tecnologie per la farmacia. Holding della farmacia per facilitare il Passaggio Generazionale con l’obiettivo di evitare la frammentazione Nelle famiglie con imprese ad esempio di farmacisti, il problema sorge spesso quando alcuni figli seguono la carriera dei genitori e altri scelgono strade diverse. La holding permetterà di: 1) Mantenere l'unità: La farmacia resterà integra nella holding. 2) Diversificare i flussi: I figli "farmacisti" potranno percepire uno stipendio nella veste di amministratori della società operativa, mentre i figli "non farmacisti" parteciperanno agli utili attraverso la holding, senza interferire nella gestione quotidiana del "bancone". Tale meccanismo induce chiari benefici in termini di successione: Il trasferimento di quote di una holding che controlla una società operativa può spesso godere dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione (art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 346/90), a patto di mantenere il controllo per almeno 5 anni. Ma quando conviene veramente una holding nella gestione di una farmacia? Non esiste una risposta univoca, ma la holding diventa conveniente quando si verificano queste condizioni quali A) Utili eccedenti: La farmacia genera più cassa di quella necessaria al sostentamento della famiglia (una soglia a parere di chi scrive di almeno 50-80 mila euro di utili lordi da reinvestire ogni anno). B) Sussiste un potenziale rischio immobiliare , in tal caso le mura avranno un valore significativo che si vuole isolare dal rischio d'impresa. C) si ha una prospettiva di vendita o successoria . Holding e "Trappole" da Evitare La struttura non è priva di insidie. È necessario prestare attenzione alle Società di Comodo . La holding immobiliare deve essere gestita con attenzione per non ricadere nella disciplina delle società non operative (ovvero il c.d. test di ricavi minimi). Particolare attenzione andrà posta poi ai Costi di Gestione , così come devono essere garantiti i Valori di Mercato per i canoni di locazione tra farmacia e proprietà per evitare contestazioni dall'Agenzia delle Entrate. La nostra conclusione sulla Holding per la Farmacia, é nel motto “ per molti ma non per tutti” , evitando soprattutto di "innamorarsi" delle idee e calarsi nel caso pratico. La holding è un "abito su misura" per situazioni patrimoniali familiari con alcuni immobili di proprietà ed una buona marginalità della farmacia come impresa. In caso di mancanza di utili da reinvestire o basso rischio sugli immobili invece i costi di gestione potrebbero rendere non ideale la scelta. Segui la pagina on line e contattaci per una consulenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Corte dei conti e danno erariale: cosa cambia prima e dopo la riforma 2026
Stop alla incertezza sulla prescrizione, 5 anni dal fatto Limite al risarcimento pari al doppio del compenso e riduzione al 30% Obbligo di polizza Applicazione ai processi in corso Con la legge, 1/2026 che entra in vigore dal 22 gennaio 2026, si riforma in modo mirato la responsabilità amministrativa per danno erariale e rafforza il ruolo della Corte dei conti, con l’obiettivo di rendere il sistema più prevedibile. La nuova Definizione legale di “colpa grave” La colpa grave è ora tipizzata per legge: violazione manifesta di norme chiare; travisamento dei fatti; affermazione o negazione di fatti documentalmente incontrovertibili. Non sussiste colpa grave se l’azione si fonda su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri qualificati si pensi agli atti di istruttoria con relazioni e pareri tecnici ruolo del controllo preventivo Se un atto è vistato e registrato dalla Corte dei conti: è esclusa la colpa grave anche per tutti gli atti presupposti, non solo per quelli esaminati; si riduce il rischio di un successivo giudizio contabile sullo stesso atto. arriviamo poi al nuovo concetto di responsabilità con i limiti certi alla responsabilità erariale Il potere di riduzione del danno diventa obbligatorio: Al massimo 30% del danno accertato; E comunque non oltre il doppio della retribuzione o del compenso annuo, salvo dolo o illecito arricchimento. Questo impone particolare attenzione alla dichiazione in fase di difesa circa l’entità del compenso. per la quantificazione del danno la Corte poi deve considerare: l’eventuale concorso dell’amministrazione; i vantaggi ottenuti dalla PA o dalla collettività (compensatio lucri cum damno). É stata istituita una tutela per atti tecnici e atti commessi con “reale” buona fede. Negli atti di competenza tecnica la responsabilità non si estende agli organi politici se agiscono in buona fede, la buona fede è presunta , salvo dolo o pareri tecnici contrari. Corte dei conti e danno erariale: cosa cambia prima e dopo la riforma 2026 Capitolo prescrizione, per scongiurare incertezze la Prescrizione é quinquennale ed in particolare Il termine non sarà più rimesso a modalità fumose bensì sarà di 5 anni decorre dal fatto dannoso, non dalla scoperta, salvo occultamento doloso attivo. Capitolo a se é quello sulla assicurazione che diventa obbligatoria. Chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche deve: stipulare prima dell’incarico una polizza per danni da colpa grave; l’assicurazione è parte necessaria nel giudizio contabile. Resta aperta la questione su chi debba sostenere il costo (necessari chiarimenti ministeriali). nascita di controlli su appalti e PNRR/PNC Il controllo preventivo si estende a tutti gli appalti sopra soglia UE (lavori, servizi, forniture), procedure PNRR/PNC. Se la Corte non decide entro 30 giorni, l’atto è automaticamente registrato ed escluso da responsabilità erariale. Le norme pubblicate in gazzetta entrano in vigore dopo la vacatio legis quindi per il 22 gennaio 2026, e saranno applicate a tutti i procedimenti in corso non definiti con sentenza, con possibilità quindi di archiviazione per quelli in fase istruttoria che non rispettino i paletti normativi. Ecco il testo di legge Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Erariale e Responsabilità
- Liti tra soci e coeredi: perché chi ha gestito la società non deve sempre restituire i dividendi
Nell'ambito del diritto societario e successorio, la distinzione tra frutti civili e utili d'impresa non è una mera questione teorica, ma il cardine che decide chi ha diritto al denaro prodotto da un'attività economica. La giurisprudenza di legittimità (da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione n. 2947 del 26 dicembre 2025) ha consolidato un orientamento che protegge l'attività d'impresa dalla "voracità" delle regole sui frutti automatici, con importanti implicazioni pratiche che rendono “non richiedibili” gli utili distribuiti in favore di chi non avesse titolo alla proprietà. Iniziamo con il concetto di "Frutto" nell'impresa familiare. Secondo l'art. 820 c.c., i frutti civili (come gli interessi o i canoni di locazione) sono il corrispettivo del godimento di un bene. Essi hanno il carattere della periodicità e dell' automaticità : maturano giorno per giorno in base alla durata del diritto. Al contrario, invece i dividendi e gli utili societari (artt. 2350, 2433 c.c.) rappresentano l'eccedenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale. Come ribadito dalla storica sentenza n. 2020/2008 in tema successorio, essi non maturano automaticamente, poiché la loro distribuzione dipende da una decisione dell'assemblea (o dall'approvazione del rendiconto nelle S.a.s.) e dall'andamento economico dell'esercizio. leggi pure: I patti parasociali per la tutela delle minoranze nel diritto societario In motivazione la Corte n.2020/08 ha affermato che non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea in sede approvativa del bilancio la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione. L'evoluzione della Cassazione n. 2947/2025 Un punto di svolta decisivo è arrivato con la recente sentenza n. 2947 del 26 gennaio 2025 . La Suprema Corte ha affrontato il caso della gestione di beni in comunione (spesso ereditaria), stabilendo un principio cardine: Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società (Sez. 1, n. 2020 del 29 gennaio 2008). Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono invece un aumento di valore della res conferita, dipendente dal caso. Leggi pure: Il peso del socio di maggioranza nelle società di persone Ed anche la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, non corrispondono agli utili ricavati dall'esercizio nell'immobile di una impresa commerciale, in quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell'impresa, cioè il prodotto che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale (Sez. 2, n. 1528 del 21 febbraio 1985). L'applicazione alla S.a.s. Familiare Per una S.a.s. familiare , quindi, il quadro normativo delineato offre una protezione specifica al socio accomandatario (ad es. il padre farmacista) rispetto alle pretese di terzi o di altri eredi. Poiché l'utile è il "portato di un’attività economica di produzione e scambio" (sentenza citata del 2025), esso si distingue nettamente dal valore della quota stessa. Nelle società di persone, l'art. 2262 c.c. attribuisce al socio il diritto agli utili solo dopo l'approvazione del rendiconto. Questo conferma l' assenza di automaticità : se l'attività d'impresa non produce un surplus attraverso la sua "complessiva organizzazione aziendale" (Sez. 2, n. 1528/1985), il diritto al dividendo semplicemente non sorge. L'Inapplicabilità dell'Art. 1148 c.c. e conseguenze patrimoniali L'esclusione della natura di "frutto" comporta l'inapplicabilità dell'art. 1148 c.c.. Chi possiede una quota societaria non è tenuto a restituire i dividendi percepiti come se fossero frutti della cosa. I dividendi sono infatti conseguiti solo se: Vengono ottenuti utili nell'esercizio. La società decide di distribuirli. Questa doppia condizione rompe il legame di automaticità tipico dei frutti civili, rendendo i dividendi societari un incremento di valore della res dipendente dalla gestione e, talvolta, dal caso, ma mai un corrispettivo dovuto per il solo passare del tempo. Liti tra soci e coeredi: perché chi ha gestito la società non deve sempre restituire i dividendi. Liti tra soci e coeredi: perché chi ha gestito la società non deve sempre restituire i dividendi. L'orientamento espresso dalla Cassazione nel 2025 blinda definitivamente la distinzione tra rendita (frutti civili) e profitto (utili d'impresa). Per le farmacie gestite in forma societaria, ciò significa che la ricchezza prodotta appartiene alla sfera del rischio d'impresa e alla volontà dei soci espressa in sede di bilancio, restando immune dalle regole rigide della maturazione giornaliera dei frutti, e del rigido schema di restituzione in caso di domanda giudiziale (art. 1148 cc). Leggi pure: Snc e SaS, come escludere un socio Da quanto sopra derivano importanti conseguenze pratico operative poiché, l'utile non essendo un "frutto automatico" ma un risultato d'impresa sarà soggetto alle regole sulla distribuzione, operata dall'assemblea (nel caso della SRL) o del socio accomandatario (nel caso della SaS). Leggi il blog e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- L’associazione sportiva e le responsabilità del presidente
La questione della responsabilità nelle associazioni non riconosciute è un tema complesso dove si intrecciano norme tributarie e principi civilistici. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) svolgono un ruolo centrale nel panorama sportivo italiano. Tuttavia, la gestione di tali enti comporta responsabilità giuridiche rilevanti, in particolare per il presidente e per i soggetti che ne rappresentano l’attività verso l’esterno. Comprendere quando e perché il presidente risponde personalmente è fondamentale per una corretta amministrazione dell’associazione. Nella maggior parte dei casi, l’ASD è costituita come associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36–38 del Codice civile. Tali enti non sono dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che non esiste una separazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello delle persone fisiche che agiscono in suo nome. L ’art. 38 c.c. stabilisce che: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La norma individua un principio fondamentale: ovvero che la responsabilità personale non deriva dalla carica ricoperta, ma dall’attività concretamente svolta. la responsabilità del presidente: quando sussiste Il presidente dell’ASD risponde personalmente, solidalmente e illimitatamente quando: ha sottoscritto contratti (locazioni, forniture, collaborazioni); ha assunto obbligazioni verso terzi in nome dell’associazione; ha gestito direttamente l’attività economica o amministrativa; ha agito come rappresentante effettivo dell’ente. In tali casi, il creditore può agire: sul patrimonio dell’associazione; anche sul patrimonio personale del presidente che ha agito. In queste realtà, prive di personalità giuridica, il patrimonio dell'ente non è del tutto separato da quello di chi agisce in suo nome. Parliamo delle associazioni non riconosciute come quelle da sportive oppure professionali ad esempio di infermieri. A livello fiscale tributario é opportuno richiamare Il principio di trasparenza (Art. 5 TUIR) e la responsabilità fiscale. Secondo l'articolo 5 del TUIR, i redditi delle associazioni senza personalità giuridica (equiparate alle società semplici per questo aspetto) sono imputati a ciascun associato indipendentemente dalla percezione effettiva, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Come accade quindi in caso di irregolarità ad esempio in caso di Omessa Dichiarazione? Se il Presidente (rappresentante legale) omette di presentare la dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate emetterà avvisi di accertamento. Le sanzioni amministrative per l'omessa dichiarazione ricadono in primis sull'associazione, ma per il principio della responsabilità solidale e personale (Art. 38 c.c.), il Presidente che ha agito in nome e per conto dell'ente risponde con il proprio patrimonio personale. Attenzione, sebbene le sanzioni tributarie siano personali, il recupero delle imposte evase avviene pro-quota sui singoli associati in virtù del regime di trasparenza. Capitolo a sé riguarda la Responsabilità del Presidente durante la vigenza del rapporto associativo. (Contrattuale) Finché il rapporto associativo è attivo, tra l'associato e il Presidente (nonché verso l'associazione stessa) intercorre un rapporto di natura contrattuale. Il Presidente dell’associazione è quindi considerato un mandatario in quanto tale ha il dovere di gestire l'ente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.). Se l'associato quindi subisce un danno patrimoniale (es. deve pagare tasse o sanzioni perché il Presidente non ha presentato la dichiarazione), può agire contro il Presidente per responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.). La presenza del rapporto associativo é da considerare come un vantaggio per l'associato: In questo caso, l'onere della prova è agevolato: l'associato deve solo dimostrare l'esistenza del rapporto associativo e il danno ; spetta al Presidente dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Leggi il blog e rimani informato, trova il tuo caso tra quelli svolti Cosa accade dopo le dimissioni dalla qualifica di associato? Un associato é libero di uscire dall’associazione? Quando un associato presenta le dimissioni, il vincolo contrattuale si scioglie. Tuttavia, le pendenze fiscali relative al periodo in cui era socio rimangono. Responsabilità Extra-contrattuale (Art. 2043 c.c.) dell’ex associazione Dopo le dimissioni, ove emergono debiti o sanzioni per fatti accaduti durante la vigenza del rapporto ma accertati successivamente, la natura della responsabilità del Presidente nei confronti dell'ex socio può mutare o integrarsi con la responsabilità extracontrattuale (Aquiliana). L’associazione sportiva e le responsabilità del presidente Nel nostro caso ove il comportamento del Presidente (l'omessa dichiarazione dei redditi) configura un fatto illecito che arreca un "danno ingiusto" al patrimonio dell'ex socio ( ormai terzo rispetto all'associazione) , quest'ultimo può richiedere il risarcimento dei danni, ma quale é la differenza tra il periodo in cui vigeva il rapporto associativo e dopo lo scioglimento di tale rapporto? Sciolto il rapporto associativo l’ex socio deve dimostrare non solo il danno, ma anche il dolo o la colpa del Presidente ed il nesso di causalità diretto tra l'omissione e la sanzione subita e ciò in quanto dopo le dimissioni il rapporto tra l’ex associato ed il suo presidente é un rapporto tra estranei. Hai un caso specifico? Contattaci Non secondario è il compito del tempo, la responsabilità contrattuale si prescrive solitamente in 10 anni, quella extracontrattuale invece in “soli” 5 anni. Questo é il lasso temporale entro cui si potrà agire. In caso di sanzioni per omessa dichiarazione, l'ex socio che ha pagato pro-quota le imposte (per il principio di trasparenza del TUIR) ha sempre il diritto di regresso verso l'associazione e può agire contro il Presidente per il risarcimento del danno subito a causa della sua mala gestione. Hai un quesito? Contattaci Sarebbe utile verificare se lo statuto dell'associazione preveda clausole specifiche di manleva o limitazione di responsabilità (anche se queste non sono opponibili al fisco, hanno valore mi nei rapporti interni tra soci). Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacista e consulenza
Se l’obiettivo principale del farmacista è quello di fare consulenza ed evitare l'integrazione di cause di incompatibilità o decadenza previste dalla Legge 124/2017 e dal D.Lgs. 258/2006 si profila per questo farmacista la possibilità di operare come libero professionista consulente indipendente. Abbiamo visto nel post “ farmacista e nutraceutica” che il farmacista può effettuare consulenza individuale sulla base del codice deontologico, ma quale é il codice ateco più idoneo per aprire una partita iva ? Per operare come consulente senza configurare una gestione o proprietà di un'altra farmacia (che causerebbe la decadenza in caso di concorso), il codice ATECO più corretto e neutro è solitamente legato all'attività professionale intellettuale. Farmacista e consulenza Il codice più indicato per un farmacista che svolge attività di consulenza (scientifica - non nel senso di informazione scientifica su cui si dirà inseguito -, tecnica o gestionale) potrebbe essere quello relativo al n. 74.90.99 relativo a “ Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (non classificate altrove)” Ma perché questo codice? Si tratta ad avviso di chi scrive di un codice "ombrello" che permette di fatturare consulenze professionali senza legare l'attività a una struttura specifica (come una parafarmacia o un deposito all'ingrosso). Non implica il commercio di farmaci, evitando sovrapposizioni pericolose con la normativa di settore. E’ da evidenziarsi infatti che l’attività di consulenza non deve essere prestata a favore di competitor diretti che possano configurare una violazione del patto di esclusività o della normativa regionale (se trattati si farmacia da concorso) e comunque tale non generare concorrenza sleal e in caso di rapporti tra più farmacie private. In tema di contributi all' ENPAF , sarà necessario verificare se i contributi derivanti dalla Partita IVA possono essere integrati nella posizione esistente. Consulenza ed informazione scientifica Come ben noto l’ 7, comma 2, della Legge 362/1991 (come modificato dalla Legge sulla Concorrenza 124/2017) rappresenta lo scoglio più duro per un farmacista titolare o socio che desideri operare nel settore della consulenza, ma mai nel canale (vietato) dell'informazione scientifica. Mentre per altre forme di consulenza ad esempio gestionale, amministrativa o tecnica è possibile trovare uno spazio di manovra con i codici ATECO generici, l'attività di Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) è oggetto di un divieto esplicito e rigoroso. (Art 7 legge 362/1991). "La partecipazione alle società [titolari di farmacia] è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica." Questa norma punta a prevenire il conflitto di interessi, si vuole evitare che chi prescrive (medico), chi promuove (informatore) e chi dispensa (farmacista) siano lo stesso soggetto o abbiano interessi economici incrociati che potrebbero influenzare le scelte terapeutiche a danno del SSN o del paziente. Ma non é questo l’ambito della nostra indagine, ci chiediamo infatti quale sia lo spazio da consulente del farmacista senza cadere nei vincoli di legge. Abbiamo già visto nel post sulla nutraceutica che esiste spazio per la consulenza in farmacia ma cosa dire nell’ambito di applicazione per i vincitori di Concorso straordinario? Per chi ha partecipato al concorso straordinario, il rischio di decadenza è altissimo ove ci si soffermi sul concetto di informazione scientifica oppure in caso di contestazione da parte di Asl e Regione Ma esiste una distinzione tra "Consulenza" e "Informazione scientifica”? Se l’ idea di " consulenza " coincide con l'attività di ISF presso i medici per conto di un'azienda farmaceutica, la risposta è semplice: l'incompatibilità è assoluta. Tuttavia, il confine si sposta se la consulenza è di carattere regolatoria come la Redazione di dossier tecnici, vigilanza interna e consulenza su normative (senza contatto con i medici prescrittori). Oppure sia rivolta alla formazione interna e non ad una promozione commerciale. In questi casi, l'uso del codice 74.90.99 (che abbiamo visto prima) è fondamentale perché definisce l'attività come "professionale e tecnica" e non come "informazione scientifica" (che avrebbe codici specifici. Ecco quindi che la consulenza ammessa in farmacia può ritenersi ammesso anche in caso di requisito da concorso ove non si estenda tale deduzione alle ipotesi vietate 🚫 (legge 362/1991 e bandi di concorso) elementi questi che non potranno che essere analizzati nel singolo caso specifico sulla base di contestazioni circostanziate. Certo che rimane il divieto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, per i concorrenti, (art 8 legge 362/1991) ma allora come rendere compatibile la consulenza residuale con l’attività di farmacista? A questa contestazione, si potrebbe replicare che lo svolgimento di una libera professione intellettuale (lavoro autonomo puro) non costituisce tecnicamente un "rapporto di lavoro", ma un'attività professionale. Se così non fosse, il farmacista non potrebbe nemmeno fare il perito per il tribunale o scrivere articoli scientifici retribuiti. L'art. 8 c) non vieta la "produzione di reddito diverso", ma vieta la "dipendenza" da un altro datore di lavoro. Per muoversi in tale direzione la consulenza dovrà restare nell'alveo dell' opera intellettuale saltuaria. Hai un quesito? Leggi il blog in diritto farmaceutico oppure contattaci La consulenza con Partita IVA (lavoro autonomo) non è tecnicamente un "rapporto di lavoro" inteso in senso subordinato (dipendente). Tuttavia, se la consulenza è prestata in modo continuativo, esclusivo e prevalente per un solo committente, la ASL potrebbe tentare di riqualificarla come "parasubordinata" o "dipendente camuffata", innescando la decadenza. La consulenza dovrebbe quindi mantenere i caratteri dell'episodicità o comunque della pluralità di committenti, per non inficiare l'obbligo di "gestione diretta e personale" della farmacia. Da ultimo, due parole sulle conseguenze della violazione. La giurisprudenza e gli ordini professionali sono molto severi su tale punto. Si andrà dalla sospensione dall'albo: Per un periodo non inferiore a un anno sino alla decadenza dalla titolarità: L'ASL o la Regione possono avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia vinta a concorso. Leggi pure: Leggi il blog e rimani informato Quindi la consulenza del farmacista , nei limiti sopra esposti ed anche a pagamento potrà svolgersi come libera professione in farmacia (ma anche altrove) e potrà riguardare l’uso corretto dei farmaci secondo le prescrizioni, la consulenza su integratori e nutraceutici, l’educazione a stili di vita salutari, oltre al supporto alla aderenza terapeutica compresa la consulenza nutrizionale non clinica (no diete terapeutiche né prescrizioni). Leggi pure: Farmacia la decadenza dall’autorizzazione Si tratta di ipotesi di studio che necessitano la conferma da parte della Asl e dell’Ordine di appartenenza. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per la Farmacia Avv Aldo Lucarelli
- Concorso in caso di esclusione va impugnata sempre la graduatoria finale
In caso di esclusione dal concorso (es farmacisti, notaio, magistratura) é sufficiente l’impugnazione dell’esclusione oppure é obbligatorio impugnare anche la graduatoria finale? A tale quesito risponde in modo cristallino una recente sentenza del TAR Lazio secondo cui La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (Sul punto copiosa giurisprudenza tra cui T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- bis , 17 dicembre 2025, n. 22884; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; Consiglio di Stato, Sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959). Concorso in caso di esclusione va impugnata sempre la graduatoria finale Pertanto, il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti. leggi i post in tema di concorsi e graduatorie clicca qui Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148). Leggi pure Concorso Farmacie quando L’impugnazione é possibile solo dopo la partecipazione Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle graduatorie, in quanto anchel’accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun risultato utile all’interessato che non ha impugnato la graduatoria che quindi rimarrebbe “cristallizzata” Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli






















