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- Farmacie rurali indennità e revisione della pianta organica
Ci viene spesso chiesto da cosa dipende l’erogazione dell’indennità della farmacia rurale e quale sia l'impatto della revisione della pianta organica La somma corrisposta al farmacista rurale a titolo di indennità, comunemente chiamata indennità di residenza, dipende principalmente da due fattori, stabiliti dalla normativa nazionale (Art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Legge 8 marzo 1968, n. 221) e integrati dalle leggi regionali: * Popolazione della località in cui è situata la farmacia: Questo è il criterio principale e la base per la determinazione dell'importo. Le farmacie rurali sono quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ma l'indennità è destinata specificamente alle farmacie situate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Leggi il blog e trova il tuo caso L'ammontare dell'indennità varia in base a scaglioni di popolazione, generalmente decrescendo all'aumentare degli abitanti. Se non trovi la risposta nel blog contattaci * Esempio di scaglioni (possono variare a livello regionale): * Popolazione fino a 1.000 abitanti * Popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti * Popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti * Altri parametri indicatori di disagio (spesso stabiliti a livello regionale): Oltre alla popolazione, alcune Regioni e Province Autonome possono considerare ulteriori criteri per modulare l'indennità o per stabilire contributi aggiuntivi, ad esempio: I criteri di determinazione e dell’indennità della farmacia rurale * Volume d'affari complessivo ai fini IVA: Alcune regioni, come l'Emilia-Romagna, concedono contributi differenziati per fasce di volume d'affari, con l'obiettivo di supportare le farmacie a bassa redditività e garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica nelle zone disagiate. * Distanza da altri centri abitati o servizi essenziali: Si cerca di considerare la reale distanza dai centri abitati dotati di servizi. * Caratteristiche del territorio: Valutazione della ruralità del contesto in cui opera la farmacia. Leggi i post dedicati alla farmacia rurale: Farmacia Rurale ed il regime degli sconti del SSN Farmacia Rurale ed il trasferimento della sede Il punteggio dei farmacisti rurali nel concorso farmacisti Il trasferimento della farmacia rurale * Servizi offerti alla comunità: In alcuni casi, può essere introdotta una valutazione "meritocratica" basata sul grado di servizio offerto dalla farmacia. È importante sottolineare che l'indennità di residenza è finalizzata a compensare, almeno in parte, la situazione di disagio in cui operano le farmacie rurali, spesso caratterizzate da un minor numero di utenti e, di conseguenza, da una minore redditività rispetto alle farmacie urbane. segui la pagina on line cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno Da qui la domanda, può subire variazioni l’indennità di residenza della farmacia rurale a seguito di una modifica della pianta organica? Segui il blog on Line La risposta é affermativa anche se la questione appare più teorica che pratica Infatti la somma corrisposta al farmacista rurale a titolo di indennità può essere indirettamente influenzata dalla revisione della pianta organica, sebbene la relazione non sia diretta e immediata. Ecco come: * Criterio della popolazione : L'indennità di residenza è strettamente legata alla popolazione della località in cui si trova la farmacia (inferiore a 3.000 abitanti). La revisione della pianta organica, che avviene periodicamente (teoricamente ogni due anni), tiene conto delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione residente nel comune. Se a seguito di questa revisione la popolazione di una località dovesse superare la soglia dei 3.000 abitanti, la farmacia perderebbe lo status di "rurale sussidiata" e, di conseguenza, il diritto all'indennità di residenza. (Ipotesi remota in Italia con i tassi di natalità che abbiamo!) Leggi il post: "revisione della pianta organica ed iniquità della ripartizione territoriale" Viceversa, se una località rientrasse nei parametri di popolazione, potrebbe acquisire tale diritto. * Apertura di nuove farmacie: La revisione della pianta organica può portare all'apertura di nuove farmacie in base ai parametri demografici (una farmacia ogni 3.300 abitanti, con la possibilità di un'ulteriore farmacia se l'eccedenza supera i 1.650 abitanti). Se una nuova farmacia viene aperta in una località precedentemente servita da una farmacia rurale, questo potrebbe alterare la distribuzione della popolazione e, in teoria, influenzare il calcolo dell'indennità se la nuova apertura incidesse sulla classificazione della farmacia esistente in termini di popolazione servita. Tuttavia, la legge stabilisce che per l'indennità di residenza si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica. ( Leggi il post dedicato ) * Discrezionalità regionale e criteri aggiuntivi: Le leggi regionali possono introdurre criteri aggiuntivi (come il volume d'affari, la distanza da altri servizi, ecc.) che, pur non essendo direttamente legati alla pianta organica, possono essere oggetto di revisione e influenzare l'entità dell'indennità. A titolo esemplificativo riportiamo lo schema della Regione Emilia Romagna (consultabile qui) VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA CONTRIBUTO fino a € 200.000,00 € 12.500,00 da € 200.000,01 fino a € 250.000,00 € 10.000,00 da € 250.000,01 fino a € 300.000,00 € 7.500,00 da € 300.000,01 fino a € 325.000,00 € 5.000,00 Conclusivamente la revisione della pianta organica, aggiornando i dati demografici e la distribuzione delle farmacie sul territorio, può avere un impatto sulla classificazione di una farmacia come "rurale sussidiata" e, di conseguenza, sul diritto e sull'ammontare dell'indennità di residenza. Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il trasferimento della farmacia rurale
La farmacia rurale può trasferirsi in un'altra zona da servire? Quali sono i limiti di trasferimento di una farmacia istituita con il sistema topografico? L'istituzione topografica di una nuova sede di farmacia è soggetta a particolari prescrizioni anche a distanza di anni? segui la pagina on line cerca il tuo caso nel blog di diritto farmaceutico se non trovi quello che fa per te contattaci senza impegno L'istituzione di una farmacia con criterio speciale topografico, ovvero non per il rapporto tra popolazione e servizio ma a causa della conformazione territoriale che impone anche in assenza del parametro demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti una nuova farmacia per garantire l'approvvigionamento dei farmaci alla popolazione del territorio, non consente né una riperimetrazione tale da comportare ad uno spostamento, né un riassorbimento soggetto all'andamento demografico. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed infatti precisa la giurisprudenza che “ E’ intuitivo che, se dopo l’istituzione della farmacia (con criterio topografico) si attuano provvedimenti che permettano il trasferimento di una delle due per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo della farmacia mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragione d’essere di due farmacie invece che una sola ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014 e n. 1142/2017). ”. Il trasferimento della farmacia rurale Il trasferimento della farmacia rurale Ed ancora deve essere precisato che “ L’utilizzo del criterio “topografico” per l’istituzione della farmacia comporta, innanzi tutto il vincolo di una distanza fra i due esercizi non inferiore a 3000 metri (invece degli ordinari 200);… A parte il vincolo della distanza .. resta tuttavia il principio logico di non-contraddizione e di conformità dell’atto allo scopo, con riferimento ai presupposti di legge. Tali presupposti si compendiano nell’espressione «particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità»: in buona sostanza, l’esistenza, nel territorio del Comune, di due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tanto da rendere necessario che ciascuno dei due sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi. E’ intuitivo che se dopo l’istituzione della seconda farmacia si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola ”. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5840/2014). Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Tale statuizione è stata altresì confermata da successive pronunce secondo cui “ Deve essere quindi ribadito che «la farmacia rurale può essere autorizzata a trasferirsi, ma solo ed esclusivamente all’interno della medesima zonizzazione nel quale la stessa è stata originariamente ubicata onde non vanificare le ragioni di interesse pubblico alla base della sua istituzione» (Consiglio di Stato, sezione terza, 10 settembre 2018, n. 5312). ” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6360/2022). Il trasferimento della farmacia rurale In analogo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di primo grado secondo cui “ La farmacia legittimata in base al criterio topografico o della distanza, di cui all’art. 104 T.U.L.S., è difatti soggetta, in contropartita alla deroga che ha condotto al suo insediamento, a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alle farmacie istituite secondo il generale criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5607). Pertanto, così come non può essere trasferita in altre zone del territorio comunale (Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312), allo stesso modo essa non può essere riassorbita, in sede di revisione delle piante organiche, nell’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, giacché tale numero è rilevante unicamente per le farmacie istituite secondo il criterio demografico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3807; Id., 22 maggio 2019, n. 3334) .” (TAR Calabria - Catanzaro, sentenza n. 1218/2021). Tali principi soventemente vengono sottovaluti nei Comuni ove l'istituzione della farmacia con criterio topografico molto spesso è assai risalente nel tempo e ciò comporta una “normalizzazione” della sede che tuttavia anche a distanza di anni non potrà ottenere quei benefici di trasferimento e/o dislocazione che appartengono per natura alle sole farmacie istituite con il criterio ordinario, come ribadito da ultimo anche dal Tar Emilia Romagna, sede di Parma n. 196/2023. Hai un quesito da sottoporci? Contattaci o Consulta il blog gratuito Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Si può procedere all'impianto dell'embrione anche dopo la separazione o il divorzio?
Per rispondere al quesito sarà necessario specificare in cosa consistono i trattamenti di PMA. La fecondazione medicalmente assistita (PMA) è un insieme di tecniche mediche utilizzate per favorire il concepimento quanto risulta difficile per la coppia ottenere naturalmente una gravidanza. Più in particolare, la tecnica della fecondazione in vitro è una specifica procedura che avviene fuori dall'utero materno tramite la festilizzazione dell'ovocita che viene inseminato con gli spermatozoi per la creazione dell'embrione. Si può procedere all'impianto dell'embrione anche dopo la separazione o il divorzio? Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 40/2004 da questo momento in poi non è possibile unilateralmente revocare il consenso da parte dell'uomo e della donna che hanno fornito i propri gamenti per la tecnica di PMA consapevoli di voler formare una nuova vita. La coppia, infatti, dal preciso istante in cui si forma l'embrione, acquista lo status di genitori e non può più decidere di revocare la volontà prestata. La motivazione risiede nel fatto che l'embrione è considerato un essere vivente ed ha diritto a svilupparsi. La questione è stata affrontata per la prima volta nello scenario giuridico italiano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha riconosciuto "il diritto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge in costanza di matrimonio e poi congelati, anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell'ex". Infatti con le ordinanze dell'11 ottobre 2020 e 27 gennaio 2021 il Tribunale suindicato ha stabilito che l'uomo deve assumere degli obblighi genitoriali anche dopo la separazione. A fondamento delle suindicate pronunce ci sono la tutele del diritto alla vita ed allo sviluppo dell'embrione ed il principio di autoresponsabilità della coppia. Il fatto che solo in un momento successivo subentrino nuove circostanze, come la fine di un matrimonio, e’ assolutamente irrilevante ai fini giuridici. Resta ferma, infatti, la responsabilità che l'uomo e la donna hanno assunto sottoponendosi consapevolmente al trattamento di procreazione medicalmente assistita che ha portato alla formazione di una vita. Nel caso in cui, dunque, la donna anche dopo la separazione decida di procedere con il trasferimento dell'embrione, il padre non potrà opporsi e sarà, pertanto, costretto ad assumere la paternità giuridica con tutti i relativi obblighi verso il figlio concepito in costanza di matrimonio, compreso il versamento dell'assegno di mantenimento. Avv. Ilaria Paletti
- Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro
Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro Riportiamo alcuni passaggi di sentenze in tema di revisione della pianta organica di farmacie, sui confini e sulla assenza di zone cuscinetto. Leggi pure l'articolo dedicato alla “ revisioni a cascata nel tempo delle varie piante organiche” contattaci per un caso specifico. Osserva il Consiglio di Stato “ secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di “pianta organica” è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613). Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2024, n. 6141). Confini tra farmacie nel contrasto tra le Piante Organiche non sono ammesse zone cuscinetto e prevale la Pianta descrittiva con timbro Cerca la risposta nel sito dedicato ai farmacisti "FarmaDiritto" Inoltre, la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini. Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. È inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza, salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata. (Consiglio di Stato 1144 del 12 febbraio 2025). Pianta Organica Farmacie, quale planimetria in caso di contrasto? Nella fattispecie in esame, è risultato un contrasto tra le parti in merito alla tavola allegata alla delibera ..al riguardo, mette conto rilevare che la sentenza impugnata recepisce i principi giurisprudenziali consolidati, secondo cui, pur non essendo obbligatoria in linea generale l’allegazione di una planimetria esplicativa per individuare una zona, la sua previsione non ne comporta la prevalenza sul dato descrittivo dei luoghi (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 agosto 2021, n., 6112), pur considerando in generale che “ la circostanza che non siano state esplicitate tutte le strade ricomprese nel perimetro non assume alcun rilievo, se si considera che ormai la funzione della perimetrazione è soltanto quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all’interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico - essendo poi, evidentemente, i cittadini ed utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2023). Leggi pure: - “Trasformazione della Farmacia da SNC ad SRL quando conviene” Ora, nel caso in esame la Regione rilascia l’autorizzazione all’apertura sulla base dei dati forniti dal Comune, che ha competenza esclusiva nell’individuazione della pianta organica delle farmacie, secondo un principio radicato, sul punto (Consiglio di Stato n. 2553/2018 e 4525/2016). Segui la pagina on line con articoli quotidiani Quindi in merito al contrasto tra le due farmacie sulla prevalenza dell’una o dell’altra planimetria deve considerarsi corretto il ragionamento logico seguito dal Tribunale territoriale (Tar Friuli n. 192/2021) , il quale ha stabilito quanto segue, pur dovendo ritenersi dirimente ai fini del decidere la descrizione letterale della zona di pertinenza e che da questo punto di vista, correttamente il Tar ha ritenuto attendibile la planimetria consegnata dall’Ordine dei farmacisti perché munita di timbro. Leggi il blog e rimani aggiornato In questa prospettiva, perde consistenza l’ulteriore doglianza che fa leva sull’asserita applicabilità del cosiddetto principio della mezzeria, ovvero il principio secondo cui: “ nell’ipotesi in cui gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici della via di pertinenza di una sede farmaceutica (della sua zona di competenza), appartenendo gli altri numeri civici a diversa zona (cfr. Cons. St., Sez. III, 19 marzo 2020, n. 1976; Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5391) ” (Consiglio di Stato, Sezione 21 giugno 2022, n. 5096). Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie ed isole pedonali
Il piano urbanistico di mobilità sostenibile, le nuove aree pedonali ed il danno per i commercianti e farmacisti a cui viene sottratto il traffico carraio Segui la pagina su Facebook e rimani aggiornato quotidianamente L’istituzione di nuove isole pedonali e sensi unici di circolazione come strumenti di pianificazione del traffico danneggiano le farmacie e le attività commerciali esistenti che perdono flussi di traffico. É possibile prevenire o opporsi alla pianificazione urbanistica di nuove isole pedonali? Se hai un caso da risolvere trova il tuo tra i casi trattati per farmacisti Ci viene chiesto se é possibile impugnare il PUMS (piano urbanistico di mobilità sostenibile) da parte di commercianti e farmacisti del centro storico volto ad una pedonalizzato ed in vista quindi del divieto di transito carraio con l’istituzione di nuove isole pedonali. Può un farmacista o un commerciante impugnare il PUMS per lesione dei propri interessi #commerciali? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La risposta non é scontata scopriamo il motivo La Nuova isola pedonale prevista nel PUMS priva gli esercizi dell’accesso stradale diretto, e costituirebbe danno all’attività commerciale (farmacia e negozi di varia natura) in quanto svierebbe la clientela con riflessi gravemente pregiudizievoli sulle attività economiche coinvolte, ma é proprio così? Leggi pure: Edilizia quando interviene il Prefetto al posto del Comune Al riguardo, occorre considerare che il DM 4 agosto 2017, recante la “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”, stabilisce che “ Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita all'area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali ” . Leggi pure Farmacia l’ampliamento dei locali ed i rischi connessi Il PUMS è, quindi, un atto pianificatorio nel quale vengono definiti gli obiettivi del complessivo sistema di mobilità che dovranno poi essere attuati attraverso “specifiche azioni e interventi”. Ci si deve quindi chiedere se tale atto sia sin da subito lesivo degli interessi e dei diritti dei commercianti che sarebbero coinvolti nelle future isole pedonali. In pratica, il PUMS è qualificabile alla stregua di uno strumento di pianificazione strategica , con natura programmatica, che, di norma, non esprime statuizioni finali e prescrittive rimandate in successivi atti amministrativi. Leggi il blog e trova il tuo caso Ciò premesso, per quanto riguarda specificamente il nostro caso è decisivo osservare che la previsione ritenuta lesiva per le rispettive attività commerciali – vale a dire l’estensione della pedonalizzazione è qualificata in termini di “ pedonalità ipotizzata ” che per quanto estesa, dovrà essere realizzata per step attuativi successivi . Leggi pure La cessione della farmacia aspetti contrattuali Farmacie ed isole pedonali Si tratta, pertanto, di indicazioni programmatiche che risultano concretamente lesive solo ove recepite ed attuate dalle delibere di regolamentazione del traffico potendo, in tal caso, - a fronte di un effettivo pregiudizio della sfera soggettiva - essere impugnate con il provvedimento attuativo e istitutivo delle zone pedonali, quanto la presupposta indicazione programmatica contenuta nel PUMS. Farmacie ed isole pedonali Leggi pure : Farmacia Succursale e Dispensario Stagionale Le sole previsioni del PUMS non sono idonee a pregiudicare la posizione dei farmacisti e dei commercianti di zona da ciò deriva che il PUMS non é impugnabile fino a quando non si traduca da strumento programmatorio ad elemento concreto realizzato tramite apposite delibere ricettive del PUMS ed istitutive di zone pedonali ben definite quelle si, arrecanti un pregiudizio concreto agli esercenti. Leggi pure : Farmacisti ed i limiti dell'accesso agli atti In conclusione come sancito da recente giurisprudenza sul punto, le sole previsioni del PUMS non sono idonee a pregiudicare la posizione degli esercenti, da ciò discende la non ammissibilità dei ricorsi avverso tale strumento programmatorio urbanistico (Tar Catania 2187/2024) Sarà quindi necessario l’analisi della programmazione generale, dei programmi di mobilità sostenibili attesi unitamente alle delibere comunali recettive e/o lesive di tali atti programmatori, prima di poter valutare 🤔 la lesione della propria posizione soggettiva, il tutto corredato anche - su consiglio di chi scrive - da una perizia tecnica che mostri i flussi di traffico con i pro ed i contro delle misure adottate dall'amministrazione, che tuttavia, è bene ricordarlo (Tar Sicilia n. 1299/18) godono di ampia discrezionalità. Ti può anche interessare: "Farmacie e controllo Regionale" Hai un quesito? Seguici on line o Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare
È nota la disputa sulla qualificazione giuridica delle piscine e il formarsi di un orientamento giurisprudenziale non del tutto univoco. Seguici on line La giurisprudenza ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza , non ci si debba affidare ad astratte affermazioni di principio, ma sia necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Consulta gli articoli in Edilizia ed Urbanistica Deve condividersi, in punto di diritto, quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6644 del 2019 secondo cui “ l'installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell'ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/4/2014, n. 1951); - in tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un'autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell'immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso ”. Segui la pagina on line È facilmente accertabile se la piscina ricada o meno nell’unica proprietà privata e se alla stessa si acceda da un unico ingresso: con riferimento al caso di specie, comunque, la sussistenza di tali elementi di fatto (unicità della proprietà della piscina e del manufatto principale, nonché dell’accesso a essi) non è mai stata revocata in dubbio, neanche in sede procedimentale, sicché può considerarsi pacificamente assodata. La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare Resta dunque da considerare – al fine di ritenere integrati, nella loro interezza, gli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella citata sentenza del Consiglio di Stato (ossia il carattere pertinenziale della piscina di cui qui trattasi) – come assumano rilievo dirimente le dimensioni della piscina: che, secondo un orientamento consolidato, risulterà di natura pertinenziale solo qualora esse possano considerarsi “ non rilevanti ”. per essere considerata pertinenziale la piscina deve essere di “non rilevanti dimensioni” (meglio ancora, se di dimensioni contenute, o “piccole”). La piscina pertinenza o nuova opera dipende dal metro lineare: E' stato osservato ai fini della valutazione della “rilevanza” delle misure delle piscine, la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato bensì il metro lineare ,ma tale criterio non è pienamente preciso, tenuto conto anche del fatto che le piscine (soprattutto quelle che pretendano di essere ritenute pertinenziali) non sempre hanno la forma di un quadrato o di un rettangolo . La principale critica concettuale che sembra corretto riferire all’impostazione che assume la superficie totale (anziché la lunghezza massima) a parametro della “rilevanza” della grandezza di una piscina muove dalla preliminare considerazione che il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale : ove una piscina, in ragione delle sue contenute dimensioni, sia del tutto priva di tale attitudine, essa non può svolgere altre funzioni che quelle di ornamento, o di commoditas , della cosa principale (di norma costituita da un’unità residenziale), in quanto ne migliora la godibilità estetica o anche climatica, ma restando comunque priva di un’autonoma sfruttabilità economico-sociale. In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico.. ritiene il Collegio di Giustizia Siciliana che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale. CdG 926/2024 Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le caratteristiche appena accennate possano rinvenirsi solo in opere di dimensioni contenute; in particolare, ribadendo una costante giurisprudenza, esso ha puntualizzato che “ il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto di quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa ” (Cons., St., sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605). In molte occasioni il Consiglio di Stato ha fatto ricorso alla misurazione lineare della larghezza e della lunghezza ( id est : della superficie ) per escludere la natura pertinenziale di una piscina: mentre “ è stata qualificata, in particolare, come pertinenza urbanistica una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola (Cons. Stato, sez. V, 16.4.2014, n. 1951), invece Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807, ha qualificato quale nuovo volume una piscina di m. 4,20 x m. 8,70, fuori terra; e così pure Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9646, che ha qualificato in termini di nuova costruzione una piscina in vetroresina di m. 6,30 x m. 3,30, richiamando l’orientamento secondo cui “ in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché ‒ ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo – la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (cfr. (Cons Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570) ”. Leggi il blog con articoli a tema o contattaci per un tuo caso specifico In un altro caso si è trattato di una piscina avente “ una superficie di circa 30 mq., prefabbricata, adagiata sul terrazzamento posto a quota – 6,80; il solarium a bordo vasca si collocherebbe, invece, a quota – 4,42, e quindi la piscina dovrebbe avere una altezza di circa 2,40 mt., come pure il muro che dovrebbe celarla. Si tratta, dunque, di un’opera edilizia di non modeste dimensioni e, per questo solo fatto, non qualificabile in termini di pertinenza urbanistica ” (Cons., St., sez. VI, 16 ottobre 2024, n. 8290 ). È, dunque, proprio per superare l’intrinseca soggettività – si potrebbe dire apoditticità – di tutte tali coordinate di giudizio che il Collegio Siciliano ha ritenuto di modificare il parametro valutativo, sostituendo alla misura della superficie espressa in metri quadrati con quella della lunghezza massima ovviamente espressa in metri lineari, perché solo tale unità di misura risulta intrinsecamente correlata all’attitudine natatoria dell’opera (anziché di mero ornamento o di accessorio rinfrescante o sollazzevole). È doveroso precisare, tuttavia, che la lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezzoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare). Possiamo concludere che con l'orientamento proposto dal Collegio di Giustizia la piscina quindi sarà pertinenziale ove - misurata in metri lineari anche orizzontali - NON consenta il nuoto agonistico o amatoriale ma abbia una finalità ornamentale e sia di modeste dimensioni rispetto all'edificio principale. Studio Legale Angelini Lucarelli
- SaS liquidata gli eredi non rispondono al fisco
Ci viene chiesto se gli eredi del Farmacista accomandatario possano essere destinatari di pretese creditorie da parte del fisco anche dopo la scomparsa dell'accomandatario e nel termine lungo dei 5 anni. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In particolare nel caso richiesto, la cartella esattoriale sarebbe giunta agli eredi del farmacista accomandatario e non anche alla società (estinta) che nel frattempo era stata liquidata. E' corretta la notifica agli eredi della cartella rivolta al Farmacista accomandatario scomparso? Farmacista accomandatario nella SaS gli eredi non sono destinatari della cartella di pagamento: Gli eredi del farmacista accomandatario scomparso non sono i destinatari della cartella di pagamento da parte del fisco. Ed infatti in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione , previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore (già socio accomandatario) conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositiv i, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci , poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso” (Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892; nel medesimo senso v. Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quanto precede postula che il soggetto destinatario della notifica degli atti impositivi da parte del fisco anche nel termine lungo dei 5 anni post cancellazione, è e rimane la società e non i soci e neanche gli eredi di questo. La notifica agli eredi del liquidatore di SaS è quindi nulla. La morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica, all’evidenza alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario , né alcuna loro capacità processuale a ricevere “in supplenza” gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita; Cass. 886/24 Segui la pagina on line Il decesso del liquidatore già accomandatario di Farmacia SaS pone, piuttosto l’incombenza per i soci superstiti di procedere – quale passaggio obbligato – all’eventuale nomina di un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore. Il punto quindi non è quello della notifica agli eredi bensì quello di un "obbligo" da parte dei soci superstiti di individuare un nuovo soggetto legittimato a ricevere gli atti della società. Trova, d’altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel “tipo” s.a.s., la disciplina fissata dall’art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano." In sostanza, il meccanismo di “postergazione” quinquennale a livello fiscale comporta che il soggetto di riferimento ai fini della notifica dell’atto impositivo sia inequivocabilmente la società. Leggi il blog La notifica dell’atto impositivo, pertanto, va effettuata nei confronti della Società, la quale per la finzione giuridica connessa alla richiamata norma è da intendersi ancora “in vita” (per un quinquennio) nei confronti dell’erario, per quel che riguarda i rapporti fiscali. In definitiva, la notifica dell’avviso di accertamento in questione, siccome eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore, si palesava certamente nulla. Cass. 885/2024. Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli
- La concorrenza tra Farmacie
Farmacia vacante per anni ed assegnazione a distanza di un decennio costituisce concorrenza in danno dei farmacisti esistenti? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Può un atto amministrativo essere considerato viziato per concorrenza sleale tra farmacisti? La concorrenza sleale è definita nel nostro codice dall'art 2598 cc ed è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Cassazione secondo cui può costituire concorrenza sleale ove l'imprenditore concorrente consapevolmente agisce in danno dell'altra azienda creando effetti distorsivi del mercato (Cass Civ 3965/20) Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed ancora lo sviamento di clientela ricavabile dalla citata norma attiene a condotte volte ad accaparrarsi la clientela con mezzi subdoli ed artifici in danno dell'altrui azienda. La concorrenza tra Farmacie La riattivazione Farmacia vacante puó costituire concorrenza sleale? Il punto allora è può costituire concorrenza sleale quella del farmacista che chiede tramite una istanza di decentramento la riattivazione di una farmacia vacante chiusa da anni? Il quesito nasce da un nostro lettore che in una grande città Italiana ha chiesto ed ottenuto il decentramento (art 5 L 362/1991) in una zona non servita poiché resasi vacante la sede a questa assegnata. Leggi pure: "Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale" A tale tipologia di quesito possiamo rispondere con la recente giurisprudenza del Tar Bari che ha avuto modo di affrontare un caso simile. Il vantaggio acquisito in via di fatto, nel tempo, in virtù della mancata assegnazione di tale zona contigua alle proprie sedi farmaceutiche, non è idoneo a radicare alcuna pretesa giuridicamente rilevante e azionabile in giudizio, risultando rispettata - la normativa di settore (sia le norme sulle distanze tra sedi farmaceutiche sia il rapporto percentuale con la popolazione insediata). La riattivazione Farmacia vacante e concorrenza La concorrenza tra Farmacisti La stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, con la ormai risalente sentenza n. 3829/2016, ha significativamente escluso l’impugnazione da parte dei farmacisti limitrofi della delibera di riattivazione di una farmacia da tempo vacante: “La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe , in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina – dopo tanto tempo – la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”; Leggi il blog in diritto farmaceutico E quindi facendone discendere in tema di concorrenza tra farmacie che “. .lo sviamento di clientela, come correttamente dedotto, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso di primo grado”. Tar Bari 703/2024. Ecco quindi che non si può configurare concorrenza tantoppiu sleale quella consistente nella riattivazione di una sede vacante chiusa a distanza di anni nè profili di legittimità della pianta organica possono sollevarsi ove non vi siano lesioni dei parametri di legge inerenti rapporto abitanti/farmacie o le distanze minime tra Farmacie. Hai un quesito specifico? Leggi il blog o contattaci mentre è stato ritenuto responsabile il Farmacista che affigge i propri orari su quelli predisposti dal concorrente coprendoli. E' quanto si ricava da una recente sentenza del Tribunale di Verbania del 26.10.2017 (Cassata da sentenza con rinvio n. 35993/20) che ha condannato un Farmacista titolare “scoperto” a coprire gli orari della Farmacia rivale con un cartello con i propri orari, quando tale Farmacia era chiusa. La norma violata risulta essere l'art. 513 del codice penale, secondo cui Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della della persona offesa, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. Tale reato di concretizza come “dolo specifico” nel senso della piena volontà allo scopo perseguito dalla condotta da parte del suo autore. In sintesi il Farmacista che copre gli orari del rivale vuole effettivamente creare un danno all'impresa avversaria e/o accaparrarsi la clientela, anche solo per un particolare giorno, si pensi all'apertura nel giorno di ferragosto in una località turistica. L'attività di “turbativa del commercio” descritta nella norma è differente da altre figure comunque molto simili come la “concorrenza sleale” o lo "storno di clientela". Secondo l'insegnamento della Cassazione n. 12227/15, va ritenuto che, il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e non la concorrenza in sé. Quindi soggiace al reato ex art. 513 cp una attività che a monte vada a turbare pacificamente il normale svolgimento del commercio , come ad esempio l'apposizione di un cartello propri orari al posto di altri presenti sulla porta del rivale che vengono anche nascosti, e va distinta dallo “storno di clientela” o dalla “concorrenza sleale”, che invece sono situazioni proprie tutelate da altre norme come l'art. 513 bis del codice penale, previsto per il caso di “concorrenza sleale con violenza o minaccia” o di concorrenza sleale di carattere civilistico, come quelle attività di un imprenditore volte a creare confusione con i nomi o i prodotti di un concorrente, oppure volte a creare il discredito del concorrente, o ancora in attività tali da danneggiare l'altrui azienda e contrarie alla buona fede ed alla correttezza (art. 2598 del codice civile). Segui la pagina on line Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Gioco e scommesse e la distanza dai luoghi sensibili
Nel presente post a richiesta trattiamo la tematica dei Giochi e scommesse e delle Case da giuoco a cui la Legge regionale impone una Distanze da luoghi detti sensibili e quindi impone un obbligo di Delocalizzazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. Necessaria una perizia per la valutazione della distanza dal luogo sensibile ad esempio una Chiesa o una Scuola Necessario altresì la valutazione concreta del territorio comunale, tenendo conto anche delle eventuali limitazioni dello strumento urbanistico che ammetta l’installazione in altro territorio comunale. Per le case da gioco quale é la competenza della Regione? La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Seguici sui social Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati , per contrastare il fenomeno della ludopatia , non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. Leggi pure: Totem e sanzioni La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Costituzione (libera iniziativa economica), esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2024 n. 2639; e 9301/2024. Hai un quesito legale altamente tecnico? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge
Preliminare di compravendita in violazione delle incompatibilità sulle farmacie da parte di farmacisti e società Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ci viene chiesto di analizzare la sorte di quei contratti (nel caso di specie trattasi di contratto preliminare) conclusi tra Farmacisti e non farmacisti ivi incluse società del settore, in violazione di norme amministrative, come quelle in tema di incompatibilità di diritto farmaceutico Leggi il blog in diritto farmaceutico Che sorte avrà il contratto concluso in violazione delle norme sulle incompatibilità del diritto farmaceutico? La risposta non è scontata alla luce della giurisprudenza creatasi sul tema delle farmacie e delle incompatibilità e della normativa civilistica dei contratti. Leggi pure: Socio di più farmacie la pluripartecipazione Occorre considerare, infatti, che il trasferimento della farmacia è sempre e necessariamente subordinato, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale (Cass sent. n. 3587-93), tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. Segui la pagina sui social Nella risalente pronuncia dell’08/11/1983, n. 6587, che ha indirizzato la giurisprudenza successiva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, nel concorso dei requisiti stabiliti dalla legge, il trasferimento è valido ed operante “inter partes” , anche se il suo effetto principale, cioè quello di consentire all’acquirente di esercitare la farmacia, e l’effetto ad esso strettamente collegato, cioè il trasferimento dell’azienda farmaceutica , restano sottoposti alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo da parte del medico provinciale, il quale integra un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti, nonchè previo riscontro della circostanza che l’acquirente non si trovi nelle condizione di incompatibilità , previste dalla legge, ovvero non ricopra posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato o di enti pubblici, nè eserciti la professione di propagandista di medicinali (artt. 12 e 13). Quando Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge Da tanto consegue che, è consentito alle parti stipulare un contratto di trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico , così deve ritenersi consentito alle parti stesse, dopo la stipula di un preliminare di trasferimento , e sempre nel concorso di quei requisiti di adire il giudice ordinario per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., senza necessità di ottenere preventivamente il suddetto riconoscimento del medico provinciale, ove non venga rispettato l’impegno da parte dei contraenti, in considerazione del fatto che la sentenza richiesta con tale azione non viene ad interferire in alcun modo sulla posizione dei contraenti verso la pubblica amministrazione ed è idonea a produrre solo gli effetti che avrebbe determinato il trasferimento non stipulato, sicchè, resta ferma la funzione del successivo riconoscimento del medico provinciale, quale condizione sospensiva, nel senso sopra specificato, degli effetti del trasferimento disposto giudizialmente. Le Sezioni Unite distinguono, quindi, il momento privatistico della conclusione del contratto preliminare, valido ed efficace tra le parti dal momento pubblicistico dell’autorizzazione amministrativa, che si pone come condizione sospensiva, sicchè il contratto definitivo non è idoneo a trasferire immediatamente la titolarità della farmacia, che discende, invece dall’autorizzazione del medico provinciale. Su tale solco interpretativo, la Corte di cassazione con successiva sentenza n. 6050/1995, ha avuto modo di precisare che “poichè ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva”. Leggi il blog in diritto farmaceutico La disposizione della L. n. 475 del 1968, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato a operare e che lo stipulante si riservi di indicare (Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n. 7525; Cassazione civile sez. II, 21/06/1995, n. 7026; Cassazione civile sez. II, 22/10/2015, n. 21523). Hai un quesito? Contattaci Anche ai fini degli effetti sul piano fiscale , è stato stabilito che, in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, seppur con riferimento all’imposta di registro , che “la base imponibile , nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali soggetto a condizione sospensiva, è segnata dal valore del bene alla data in cui si producono i relativi effetti, ovvero al tempo del verificarsi della condizione”, rilevandosi che “a tale interpretazione induce l’elemento testuale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, in linea con la terminologia del codice civile, in quanto gli effetti traslativi o costitutivi sono prodotti non dalla stipulazione del contratto condizionale, destinato a rimanere inoperante senza l’avveramento dell’evento futuro, ma dall’accadimento di questo; la retroattività degli effetti stessi, una volta prodottisi, non implica mutamento del fatto generatore” (Cass. n. 7878/2012; n. 16562/2012; n. 4657/1999). Leggi pure dal nostro blog: "La concorrenza tra farmacie " Nè può ritenersi che la situazione di incompatibilità si verifichi in virtù dell’effetto retroattivo dell’avveramento della condizione perchè, in assenza di autorizzazione amministrativa, pur essendo costituita la società, essa non potrà acquisire la titolarità della farmacia senza l’autorizzazione amministrativa. Ne consegue che l’incompatibilità di una delle parti del contratto preliminare non produce l’effetto traslativo, condizionato all’atto amministrativo autorizzatorio. La circostanza che una parte non sia dotata dei particolari requisiti di idoneità previsti dalla legge non impediva affatto la stipulazione di un contratto preliminare condizionato alla futura acquisizione di questi requisiti o che essi fossero acquisiti dal terzo in favore del quale il contratto preliminare era destinato ad operare e di cui si riservi di indicare il nome. Leggi pure: "L'ampliamento dei locali della farmacia " La vendita, dunque, come, più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o mortis causa, di una farmacia, non solo non consente all’acquirente, prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, concordemente considerato una autorizzazione costitutiva dalla giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato (sent. N. 1315/93), si realizza con efficacia retroattiva. Inefficacia e nullità dei contratti contrari a norme imperative Non è assimilabile il presente caso alla nullitá per violazione di norme imperative (Cassazione civile sez. lav., 21/04/2016, n. 8066,) di cui all’art. 1418 c.c., comma 1, poichè, in tal caso, non è previsto un successivo controllo da parte dell’autorità amministrativa, sicchè il contratto violerebbe direttamente norme imperative; diversamente, nell’ipotesi di incompatibilità prevista dalla legislazione in materia di acquisto e trasferimento di farmacie , il contratto non è nullo ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione giuridica. Deve ribadirsi, pertanto, l’assoluta validità di un contratto preliminare con cui una parte si impegna a costituire una società con un' altra parte., al momento della stipula incompatibile poichè titolare di altra farmacia, in quanto la disposizione della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce affatto la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti , nè impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare. Cassazione 2020 n 16050. Possiamo quindi chiudere con una massima della Cassazione sul tema che afferma: "L'art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dall'art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all'acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico." Cass. 16050/2020 Leggi il blog con centinaia di casi svolti consultabili liberamente Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Deblistering in Farmacia
Il Deblistering in Farmacia lo sconfezionamento dei farmaci in inglese " deblistering " in farmacia rientra nell'ambito della farmacia dei servizi ai sensi l’art.11della Legge 18 giugno 2009, n.69 ed è volto af avorire “l'aderenza dei malati alle terapie mediche” ai sensi del DL ottobre 2009 n.153 . Segui la pagina on Line in diritto farmaceutico Tale servizio è finalizzato alla preparazione di confezionamenti personalizzati di farmaci ed è a totale carico del cittadino, a meno di delibere come quella Umbra dello scorso Luglio 2024 che prevede il rimborso da pare del SSN, e consiste nell’attività di sconfezionamento di un medicinale già acquistato e riconfezionamento dello stesso da parte del farmacista in farmacia, in dosi personalizzate, per l’assunzione da parte del paziente sulla base della posologia individuata dal medico curante, c.d.“ deblistering ”. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Inoltre il comma 5 dell'art 11 Legge 8/11/2012 prevede da anni espressamente che " Le modalità regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità' di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione (, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza ). L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macro confezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette. Leggi pure Concordo ordinario farmacie e le modalità di interpello deblistering in farmacia deblistering in farmacia Il servizio è regolamentato dall’art. 1 comma 462 della Legge nazionale 27 dicembre 2019 n .160 (LeggediBilancio2020) in cui si rileva che , al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e migliorarne l’aderenza terapeutica, è prevista “la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.” ed è stato ammesso anche dalla sentenza del CdS n. n4257/2015 del 14/09/2015. E' necessario effettuare una richiesta - comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale di competenza, anche in merito al personale incaricato, ai locali predisposti assimilabili a quelle di un laboratorio galenico come disposto dalle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia delineate nella Farmacopea Ufficiale (DM3.12.2008) ed alla eventuale attrezzatura (ad esempio automatizzata) utilizzata, oltre che l'individuazione del responsabile farmacista. La preparazione in dosi unitarie, a partire dalle confezioni industriali dei medicinali, può considerarsi quale manipolazione dei farmaci, rientrando come tale nelle indicazioni di cui alla Raccomandazione n. 19 del Ministero della salute. La raccomandazione del Ministero della Salute citata fornisce indicazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, e quindi per la corretta gestione della terapia farmacologica orale, nei casi in cui non sia possibile somministr arle integre e quando le attività di allestimento non siano effettuate dalla Farmacia. Cos’è la manipolazione delle forme farmaceutiche solide Per manipolazione si intende: la divisione di compresse la triturazione, frantumazione, polverizzazione di compresse l’apertura di capsule. Per quanto attiene alla documentazione il farmacista deve avere una scheda tecnica da cui si evincono caratteristiche e idoneità del materiale utilizzato. Leggi il blog o contattaci per un tuo caso L'attività di riconfezionamento - blistering - può riferirsi ad una terapia di una determinata durata, esempio una settimana. Sebbene esista la normativa primaria il servizio non è attivo automaticamente nelle Regioni stante l a necessità di un cronoprogramma con la definizione dei protocolli attuativi del servizio per ciascuna Regione, recepito dalle Aziende Sanitarie Locali al fine di uniforme esecuzione con modalità e tempi nell'intero territorio regionale. Ad oggi risulta attivo per quanto di nostra conoscenza in alcune regioni come Lombardia, Emilia Romagna, mentre in Umbria è stato previsto il servizio a rimborso del SSN. Lecito quindi immaginare l'insorgere di multe a seguito di controlli NAS ove non presenti adeguati e recepiti protocolli Regioni dispensati dalla Aziende Sanitarie Locali ai farmacisti richiedenti. La vicenda nel corso del 2024 si é andata altresì complicando a causa di un NON allineamento tra il Ministero della Salute e la ricognizione operata dal Consiglio di Stato che ha rilevato le potenzialità del servizio agganciato alla normativa sulla farmacia dei servizi ma ha rilevato altresì la non omogeneità a livello nazionale delle applicazioni. Alcuni sostengono che facendo perno sulla normativa di tema di farmacia dei servizi si possa dare autonoma attuazione sulla base della Norme di Buona Preparazione specificatamente indicate ed inviate per conoscenza alle Asl competenti, facendo quindi rientrate le attività di deblistering nell’ambito della farmacia galenica. Tale approccio non ha ad oggi un riscontro oggettivo tale da poter essere considerato (ad avviso di chi scrive) una strada autonomamente percorribile in quanto si scontra con le attività di quelle Regioni pilota che hanno portato avanti la normativa a livello regionale. Viene infatti da chiedersi se fosse stato possibile “colmare” il vuoto di secondo livello (non normativo primario) con le sole norme di buona preparazione, perché mai alcune Regioni come la Lombardia si sono preoccupate di normare la procedura? Leggi il blog in diritto farmaceutico Aspettiamo di essere smentiti e scoprire che il deblistering é sempre stato parte del nostro sistema anche in mancanza di una attuazione omogenea, ma per dire la parola fine sarà necessaria una pronuncia autorevole (Ministero o Consiglio di Stato) sul tema al fine di evitare ipotetiche attività di repressione e sanzione da parte degli organi di controllo. Studio Legale Angelini Lucarell i Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Super Bonus attenzione alla elusione
Ci occupiamo di elusione fiscale ed accertamenti in tema di Bonus, quando è possibile cadere nelle reti del fisco ai fini accertativi ed è necessario un ricorso? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Vediamo alcuni caso. Nella risposta n. 57/2022 - Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% in relazione all'acquisto di più unità immobiliari da un'impresa di costruzioni e alla successiva installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Acquisto di più unità immobiliari e Superbonus L'Agenzia chiarisce che, in assenza di una specifica limitazione normativa, una persona fisica può beneficiare del Superbonus per l'acquisto di più unità immobiliari residenziali da un'impresa di costruzioni che ha effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici. Il limite di spesa agevolabile è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensivo delle pertinenze, anche se accatastate separatamente. Agenzia delle Entrate Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, considerati interventi "trainati" ai fini del Superbonus, l'Agenzia precisa che: Tempistica dei lavori e dei pagamenti : È possibile beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati dall'impresa costruttrice durante i lavori di ricostruzione. Il pagamento di tali spese può avvenire contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile. Cessione dell'energia al GSE : Per fruire del Superbonus, è necessario cedere l'energia non auto-consumata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'Agenzia chiarisce che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione anche prima della formalizzazione del contratto con il GSE, a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE. Agenzia delle Entrate Inoltre, l'Agenzia sottolinea che, in caso di successiva vendita delle unità immobiliari, non emergono plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, purché gli immobili siano stati posseduti per un periodo superiore a cinque anni o siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Il tema del numero di edifici acquistabili, ed il numero dei bonus applicabili sarà oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi anni ai fini anti eluusivi come nel caso di frazionamenti di immobili a scopo di moltiplicare i bonus o accorpamento di immobili a scopo di ridurre la tassazione (prima casa). Ogni caso è a sé sarà necessario quindi una analisi del caso concreto al fine di respingere eventuali contestazioni in sede accertativa. Leggi il blog e trova il tuo caso oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli