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- Trasferimento Farmacia in altro comune, possibile?
Ci è stato chiesto se è possibile trasferire la sede di una farmacia in un comune limitrofo confinante di cui la nuova sede condivida i confini La risposta non può che essere negativa...ma Ed infatti in punto di diritto l’art. 13 del d.P.R. 1275/1971 - Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico - al comma 1 dispone: Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “ Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale… ” e l’art. 1 della L. n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico - prevede “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio." Tale locale , indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”. Il Tar chiamato a pronunciarsi su una questione di tal genere ritiene che le suddette disposizioni normative, siano chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell’ambito dello stesso territorio comunale nel quale è stata concessa l’autorizzazione. Il trasferimento quindi è vincolato ai locali del medesimo comune ed aggiungeremmo, ai locali ricadenti nella medesima zona della pianta organica. Considerato invece che il quesito propone una interpretazione estensiva tale da ritenere possibile il trasferimento in un diverso comune, questo deve ritenersi illegittimamente adottato. Questione diversa invece riguarda il trasferimento all'interno della stessa regione per le farmacie soprannumerarie , che, negli anni dispari potranno farne richiesta alla Regione competente. (Art 2 co. 2 bis) secondo cui " nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordinecronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche..." Quindi possiamo concludere che a meno di avviare la procedura sopra descritta non è ammissibile il trasferimento in altro comune. Rimane da scoprire cosa riterrà la giustizia amministrativa per quelle Unioni Montane di Comuni che abbiano delegato la geografia farmaceutica... Hai un quesito? Contattaci Si segnala recente giurisprudenza sul tema dell'impugnativa da parte del Farmacista di altro comune ed infatti: Secondo la giurisprudenza, inoltre, “ il titolare di sede farmaceutica di un Comune non sia legittimato ad impugnare la pianta organica di altro Comune, ancorché confinante, fermo restando il diritto a che le farmacie di nuova istituzione siano situate ad una distanza non inferiore a 200 metri (art. 1, comma 7, della legge n. 475/1968 e s.m.i.). In altri termini, "Il potere di individuazione della zona di competenza di una nuova sede farmaceutica, in ambito comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968, incidendo sulle zone già assegnate alle altre farmacie situate nel territorio comunale, restringe inevitabilmente l'area territoriale entro la quale i farmacisti già in esercizio possono scegliere la sede della propria attività, ma non tocca le zone di competenza delle farmacie appartenenti ad altri comuni, se non in via di mero fatto, per una maggiore concorrenza nella distribuzione dei farmaci. Deve essere rammentato che, nella zona di competenza, il farmacista è libero di localizzare in un qualsiasi locale la propria farmacia, per cui la riparametrazione della zona può determinare una restrizione della sua libertà di impresa, giuridicamente rilevante. Ne deriva la legittimazione ad impugnare il relativo provvedimento, per la titolarità di una posizione di interesse legittimo oppositivo, di cui è invece completamente sprovvisto il farmacista esercente il servizio in diverso Comune ” (T.A.R. Ancona Marche sez. II, 29.04.2025, n. 307 e Tar Napoli 24.03.2026 n. 1995/2026). Leggi il blog in diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile?
Se invece non hai tempo, giungi alle conclusioni, o contattaci senza impegno . Il quesito nasce da una serie di sentenze che dalla riforma del 2017 hanno investito diversi settori, ci è stato quindi chiesto se una Srl Unipersonale possa gestire una farmacia ove sia detenuta unicamente da una persona fisica non farmacista, quindi socio unico non farmacista, che sia però anche già dipendete e quindi con un rapporto di lavoro, che nel caso in esame è prospettato essere pubblico o peggio se fosse medico. Quindi per focalizzare il punto, può quell’unico socio di Srl svolgere attività oggetto di incompatibilità, ad esempio la professione medica? Può quindi un medico - incompatibile con l’attività di farmacista - nascondersi dietro lo schermo della Srl per aggirare l’incompatibilità? Per rispondere alla domanda diamo per scontato che il lettore ben conosca lo stato dell'arte, ovvero che una farmacia a seguito della riforma dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 362/1991, avvenuto con la legge 124 del 2017, possa essere gestita anche da società, di qualunque tipo, ed anche composte da non farmacisti, e chiaramente anche da una SRL unipersonale. Esiste una Pagina Social sempre aggiornata, seguici Abbiamo anche assistito alla imponente ricostruzione operata dalla Adunanza Plenaria lo scorso Aprile 2022 che proprio trattando di una Srl unipersonale, capitalizzata da altra SRL al 100%, ha riconosciuto sussistere l'incompatibilità con l'esercizio della professione medica. Tale occasione fu prolifica per ribadire il principio “ contrattualistico” tra struttura sanitaria ed operatore medico, e quindi nel considerare sussistente l'incompatibilità in dell'art. 7 comma 2 della legge 362 del 1991 anche a carico di una SRL che svolta per l'appunto come nel caso trattato, una attività medica, perché titolare di una Casa di cura. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? Ecco quindi che la nuova e più ampia previsione dunque, include ora tra le incompatibilità anche l'esercizio della professione medica svolta in forma di società da Srl Unipersonale, divieto qualificato come assoluto dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Tale incompatibilità si va ad aggiungere a quella meno stringente dell'art. 8 della legge 362/1991 ma in termini meno assoluti, secondo cui l'incompatibilità sussiste tra titolare di farmacia "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato". Tuttavia, la Corte Costituzionale (Sentenza 11/2020) e il Consiglio di Stato hanno chiarito che: • La titolarità della farmacia spetta alla società (la S.r.l.), non alla persona fisica del socio. • Quindi, anche un socio unico non-farmacista può possedere il 100% delle quote. • L'importante è che la direzione tecnica della farmacia sia affidata a un farmacista abilitato. Le vere incompatibilità anche nel caso della Srl Sebbene non sia necessario essere farmacisti per possedere le quote, esistono delle incompatibilità assolute previste dall'art. 8 della Legge 362/1991 che restano valide. Un socio (unico o meno) è incompatibile se: • Esercita la professione medic a (non si può essere contemporaneamente chi prescrive i farmaci e chi li vende). • Ha interessi nel settore della produzione o distribuzione all'ingrosso di farmaci. • È un dipendente pubblico. • Gestisce altre farmacie in modo che superi i limiti regionali/nazionali previsti dalla legge. Attenzione alla distinzione tra Proprietà e Direzione È qui che spesso nasce la confusione. • Proprietà (Socio): Può essere chiunque (anche un investitore non farmacista). • Gestione Professionale (Direttore): Deve essere obbligatoriamente un farmacista iscritto all'albo. leggi il blog in diritto per farmacie e farmacisti e trova il tuo caso Quindi per trarre già una prima conclusione, a seguito della Adunanza Plenaria 5/22 della Sentenza della Corte Costituzionale 11/2020 possiamo affermare che l'incompatibilità tra farmacista e professione medica sussiste “sempre” anche ove l'attività medica sia svolta indirettamente tramite schermo societario, è il caso delle case di cura o cliniche, mentre l'incompatibilità tra farmacista e rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste ove vi sia la gestione effettiva della società, non ravvedendosi nel caso di socio di mero capitale. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? Sussiste poi un ulteriore aspetto, ovvero il concetto di “controllo societario” elemento sfiorato dall'adunanza plenaria di Aprile 2022 e collegato alle costruzioni societarie, quindi ai vari rapporti di potere e controllo nell'ambito delle società. Ecco quindi che l'adunanza plenaria apre la porta a possibili commistioni spostando il campo di indagine nel concetto di governo societario, e statuto, e lasciando all'amministrazione pubblica di riferimento, sia essa una Regione, o una ASL il compito di valutare caso per caso, tramite l'esame dello Statuto, e direi anche, delle partecipazioni sociali, l'esame delle incompatibilità. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? La Srl unipersonale composta da una sola persona fisica che svolta un rapporto di lavoro pubblico è incompatibile con la gestione della farmacia? La risposta appare positiva, è incompatibile, non tanto perché il modello societario sia vincolante, ma perché l'incidenza della singola partecipazione per dire totalitaria, nella prospettiva di ricavarne gli utili si scontra con la previsione possibilistica del Consiglio di Stato che aveva ammesso la compatibilità nel presupposto di una gestione passiva per così dire statica, che nella prospettiva di una Srl unipersonale non appare sussistere. L'elemento appare compatibile anche con la ricostruzione della Adunanza Plenaria dello scorso aprile 2022 che aveva precisato la differenza tra partecipazione e controllo, valorizzando i profili statutari da comunicare alla Pubblica Amministrazione, proprio nell'assunto di ipotizzare una assenza di incompatibile ove la struttura societaria – evidentemente non totalitaria come nella SRL unipersonale – lo permetta. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? La Corte Costituzionale 11/2020 aveva escluso l'incompatibilità di cui trattasi ma l’aspetto della pronuncia che desta qualche perplessità deriva proprio dalla lettera della legge. Se è vero, infatti, che la rubrica dell’art. 8 della l. n. 362 del 1991 reca “Gestione societaria: incompatibilità”, è altrettanto vero che la disposizione stabilisce che “La partecipazione alle società di cui all’articolo 7 […] è incompatibile: […] c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”: la legge, dunque, fa generico riferimento alla “partecipazione” alla compagine sociale, senza fare alcuna distinzione tra socio di capitale e socio “di gestione”. Contattaci Alla luce della prassi applicativa attuale, occorre tuttavia precisare che la questione della SRL unipersonale titolare di farmacia con socio unico non farmacista e lavoratore dipendente non è risolta in modo univoco né dalla normativa né dalla giurisprudenza più recente. In particolare, dopo gli interventi della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato in tema di incompatibilità dei soci di farmacia, l’orientamento prevalente tende a distinguere tra socio di mero capitale, estraneo alla gestione, e socio che esercita un’influenza effettiva sull’attività sociale. Nella pratica amministrativa molte ASL, pur ammettendo in linea teorica la compatibilità del socio non gestore, valutano la situazione in concreto e mostrano maggiore cautela proprio nelle ipotesi di società unipersonali, dove la concentrazione del controllo in capo all’unico socio rende più difficile qualificare la partecipazione come puramente passiva. Analogamente, nella prassi notarile la costituzione di una SRL unipersonale titolare di farmacia è ritenuta formalmente possibile, ma spesso accompagnata da avvertenze circa il rischio di contestazioni amministrative qualora non sia dimostrabile una reale separazione tra proprietà e gestione. Ne deriva che la configurazione della società unipersonale, pur non essendo vietata, presenta profili di incertezza applicativa che suggeriscono un’attenta valutazione caso per caso. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Non si tratta di un parere, ma di una opinione del proprio autore.
- La Rigida Disciplina del Latte per Lattanti: Tra Divieti di Marketing e Sanzioni Amministrative
Il legislatore italiano, in linea con le direttive comunitarie e le indicazioni dell’OMS, ha delineato un quadro normativo estremamente restrittivo per la commercializzazione e la pubblicità dei sostituti del latte materno. Il cardine di questo sistema si poggia sul combinato disposto tra il D.M. 82/2009 e il D.Lgs. 84/2011 , finalizzato a proteggere l'allattamento al seno da condotte commerciali potenzialmente condizionanti. Latte per neonati 👶 il Divieto di Pubblicità: L'Articolo 10 del D.M. 82/2009 L'architrave della tutela è rappresentato dall' Articolo 10 del Decreto Ministeriale n. 82/2009 , che pone un divieto assoluto di pubblicità per gli alimenti per lattanti (cosiddetti "tipo 1"). La norma stabilisce che: • È vietata qualunque forma di pubblicità presso il grande pubblico; • Non è consentita la distribuzione di campioni gratuiti o altri omaggi volti a promuovere la vendita al dettaglio; • La comunicazione è permessa esclusivamente attraverso pubblicazioni scientifiche specializzate, a condizione che le informazioni siano puramente tecniche e non inducano a ritenere l'alimentazione artificiale equivalente o superiore a quella materna. Precisa infatti l’articolo che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni. La Rigida Disciplina del Latte per Lattanti: Tra Divieti di Marketing e Sanzioni Amministrative La Rigida Disciplina del Latte per Lattanti: Tra Divieti di Marketing e Sanzioni Amministrative La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno: a) evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno; b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, né scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno; c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata; d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi né immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi. In tema di commercializzazione é da precisare che ai sensi dell’art 11 comma 2 del DM 82/09 gli alimenti per lattanti possono essere commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Mentre risulta vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza. È vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci È ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della direzione sanitaria (Ospedaliera, Universitaria o dell'Azienda sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente. Il Regime Sanzionatorio: L'Articolo 4 del D.Lgs. 84/2011 A garanzia dell'osservanza di tali precetti, interviene l’ Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 84/2011 , che introduce sanzioni amministrative pecuniarie di particolare severità . La legge punisce con estremo rigore chiunque contravvenga alle disposizioni sulla pubblicità: • Sanzione da 15.000 € a 90.000 € : per la violazione del divieto di pubblicità del latte per lattanti o per l'utilizzo di testi e immagini che idealizzano l'uso del prodotto. • Sanzione da 10.000 € a 70.000 € : per le irregolarità riguardanti la pubblicità del latte di proseguimento (destinato ai bambini sopra i sei mesi). Il Problema del Prezzo e le Pratiche Commerciali Il "problema del prezzo" del latte si inserisce in questo contesto come un ulteriore elemento di controllo. La normativa non solo limita la pubblicità, ma vieta anche pratiche commerciali che agiscano sulla leva del prezzo (come sconti, coupon o vendite sottocosto) presso i punti vendita, qualora queste siano finalizzate a promuovere il latte per lattanti direttamente al consumatore. L'obiettivo è evitare che la convenienza economica diventi un fattore di distrazione rispetto alla scelta di salute pubblica rappresentata dall'allattamento naturale. Il rigido sistema normativo prevede paletti ben definiti di natura Comunitaria, il Dm 82/09 infatti é un Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti, a cui é collegato un rigido sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 84/2011. Per approfondimenti contattaci. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario e Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Quando il concorso deve garantire l’esistenza della farmacia.
La Discrezionalità Comunale nella revisione della pianta organica farmacie ed il decremento demografico. Quando é possibile la soppressione della sede di farmacia? Quando é ipotizzabile una soppressione di farmacia a concorso? In via preliminare va rilevato come nella revisione il Comune goda di autonoma in quanto “ l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali ” (Cons. Stato, Sez. III, 10/4/2014 n. 1727; 29/1/2014 n. 454). Ma la revisione può portare alla cancellazione di una sede individuata ma non aperta e che con il passare del tempo non ha più il quorum? La risposta é negativa, infatti in ogni caso il Consiglio di Stato 2015/2026 rileva come secondo il principio, affermato anche dalla giurisprudenza precedente ovvero cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4085 lo svolgimento del concorso determina la formazione in capo a chi vi partecipa di un affidamento con oggetto l’assegnazione della sede messa a concorso, in modo da “cristallizzare” la situazione delle sedi farmaceutiche allo stato in cui si trova al momento dell’indizione del concorso. La normativa concorsuale quindi “garantisce” ai partecipanti un certo numero di sedi che non possono “scomparire” durante il lungo lasso di tempo necessario allo svolgimento del concorso. Deve poi essere affrontata per completezza la dinamica dell’esame delle farmacie vacanti rispetto a quelle assegnate. Ed infatti secondo la giurisprudenza (CdS 7399/2020) - in linea generale, quanto alla revisione periodica della pianta organica ex art. 2, l. n. 475 cit., "l'obbligo di revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in caso di diminuzione della popolazione residente, non comporta un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto, comunque, il Comune in materia esercita un'attività discrezionale, e non vincolata, volta al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale" (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018 n. 7033; TAR Toscana, sez. II, 2 agosto 2013 n. 1426; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 26 luglio 2011 n. 1518; TAR Veneto, sez. III, 18 giugno 2008 n. 1800); - l’art. 380 comma 2 del R.D. n. 1265 del 1934 prevede che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”; - la sede soprannumeraria , quindi, ai sensi dell'art. 380, comma secondo, del R.D. n. 1265 del 1934, non va necessariamente soppressa, potendo essere soltanto dichiarata vacante, con la conseguenza che deve ritenersi privo di fondamento “l'assunto dell'appellante, secondo cui la sede soprannumeraria sarebbe stata sicuramente soppressa, non essendovi alcun automatismo tra il carattere soprannumerario della sede e sua soppressione, dipendente dalla valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, in seno alla procedura di revisione della pianta organica, nella primaria considerazione dell'interesse pubblico al mantenimento o meno della sede” (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717; Consiglio di Stato sez. III, 10/04/2019, n. 2367); - peraltro, è stato ritenuto in giurisprudenza che “l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2018 n. 733; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 dicembre 2017 n. 2094); T.A.R. Lazio, sez. Latina, 30 maggio 2019, n.403) e che, comunque, la farmacia soprannumeraria non può essere soppressa, laddove vi sia un titolare di farmacia, che ne gestisca l'esercizio (cfr. Cons. Stato sez. III, 13/12/2018, n. 7033; Cons, Stato Sez. III n. 4085/2016); - nel caso della sentenza 7398/2020, la sede farmaceutica era stata assegnata e, quindi, a prescindere dalle clausole inserite dalla Regione in relazione alla procedura concorsuale, dinanzi al calo demografico, il Comune avrebbe dovuto comunque procedere ad un bilanciamento degli opposti interessi, tenendo conto della intervenuta conclusione della procedura concorsuale e dell’interesse generale al mantenimento della nuova sede che assicura una migliore distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico (Cons. Stato sez. III, 13/12/2018, n.7033); - inoltre secondo il Consiglio di Stato n 7033/2018 laddove si evidenzia che con “ l’art.1, comma 161, della Legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all’art.2, della legge n.475/1968 …) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale ”; - vanno ribadite, infatti, sia la specialità della procedura in questione e la tutela dell’affidamento creatosi in capo ai partecipanti alla procedura concorsuale ad ottenere la sede farmaceutica all’esito della procedura, sia l’insussistenza dell’obbligo di sopprimere la sede farmaceutica a causa della soprannumerarietà, così come dispone l’art. 380 sopra citato; - in relazione alla clausola inserita dalla Regione va rilevato che la previsione era diretta a consentire modifiche in pendenza della procedura concorsuale, ma non consentiva di incidere sulla posizione dell’assegnatario della nuova sede farmaceutica, il cui provvedimento di assegnazione si era consolidato per mancata impugnazione, non potendo la revisione della pianta organica comportare la soppressione della sede soprannumeraria già assegnata (Cons, Stato Sez. III, 4 ottobre 2016 n. 4085); - il CdS ha già precisato che la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959). - in ogni caso, dal punto di vista processuale, la natura discrezionale della determinazione del Consiglio Comunale non consentiva l’accertamento diretto da parte del giudice amministrativo della fondatezza della pretesa, il che comporta, innanzitutto, l’inammissibilità della domanda di condanna dell’Amministrazione Comunale a disporre la soppressione della quarta sede farmaceutica. CdS 7398/2020 Quando il concorso deve garantire l’esistenza della farmacia. Si segnala una isola pronuncia di senso diverso ovvero l’ordinanza 600/2016 del Consiglio di Stato. Quando il concorso deve garantire l’esistenza della farmacia Ad avviso di chi scrive questi principio saranno applicabili anche i concorsi farmacie ordinari in corso di pubblicazione nelle varie regioni in quanto l’oggetto della tutela sarà l’affidamento che i candidati al concorso avranno riposto nelle sedi indicate in fase di pubblicazione quali sedi disponibili. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Revisione Pianta Organica Farmacie quali errori evitare e quali principi seguire
prendendo spunto dalla recente sentenza 469/2026 del Tar Firenze è possibile tracciare un quadro dei principi ispiratori complessivamente intesi in tema di revisione della pianta organica farmacie. Ed infatti come riconosciuto dalla giurisprudenza “ in seguito all'entrata in vigore D.L. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto che nelle successive revisioni periodiche ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 26/04/2024, n. 918). È stato altresì affermato che “ la nuova disciplina relativa alla pianta organica delle farmacie apprezza l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale ; conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 11/09/2023, n. 2718) In sintesi, secondo la normativa vigente, l’apertura di una nuova Farmacia lo spostamento della sede o la modifica della perimetrazione territoriale richiedono: (i) il rispetto del parametro demografico; (ii) il rispetto della distanza minima tra esercizi; (iii) la valutazione degli elementi di accessibilità, sicurezza, distribuzione uniforme e bisogni del territorio; (iv) l’acquisizione (non vincolante) dei pareri di USL e Ordine dei Farmacisti. I principi ispiratori della riorganizzazione della Pianta Organica I principi ispiratori della riorganizzazione della Pianta Organica Quindi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “ nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, no n potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; conforme Cons Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872). Leggi il blog e trova il tuo caso - contattaci La natura pianificatoria e programmatoria del provvedimento di cui si controverte induce ad una prima conclusione in ordine all’onere motivazionale connesso all’adozione dei relativi provvedimenti. “ In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non incombe sull'Amministrazione l'obbligo di motivare sulle osservazioni presentate spontaneamente dai privati nel corso del procedimento , in quanto trattasi di procedimento diretto alla emanazione di un atto generale di pianificazione, e come tale sottratto alla disciplina degli art. 7 ss. L. n. 241/1990 in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in caso di attività amministrative dirette all'emanazione di atti di pianificazione, tra i quali rientrano anche i piani delle farmacie ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 24/04/2023, n. 373). Leggi pure: Il trasferimento della Farmacia ed i rimedi contro l'inerzia del Comune Sempre secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374). Possiamo quindi concludere che: In ogni caso i criteri ispiratori della scelta operata dall’Amministrazione nella localizzazione delle farmacie e nella redazione della pianta organica vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617). Per il professionista impegnato nel contenzioso farmaceutico, emerge chiaramente che l'impugnazione di una delibera di revisione della pianta organica non può limitarsi alla contestazione della convenienza economica. La strategia difensiva deve puntare a scardinare la coerenza logica del procedimento o a dimostrare l' inesatta acquisizione dei fatti (dati demografici non attuali o barriere geografiche ignorate). La natura ordinatoria dei termini di revisione della pianta organica Secondo la recente giurisprudenza del Tar Milano i termini previsti ope legis per la revisione della pianta organica sono ordinatori e non perentori. Precisa il Tar Lombardo 1201/2026 “non è condivisibile la tesi della natura perentoria del termine previsto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 per la revisione della pianta organica.” In linea di principio, in assenza di un’espressa indicazione normativa di segno diverso, deve ritenersi che la previsione di un termine per provvedere sia ricostruibile normalmente in chiave ordinatoria, ciò in coerenza con la tendenziale inesauribilità del potere posto dalla legge in capo all’Amministrazione. In linea con queste considerazioni, può quindi riconoscersi natura perentoria ai termini il cui decorso provochi per scelta legislativa la decadenza dall’esercizio del potere (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. I, 29 agosto 2024, n. 1165). Deve, tuttavia, trattasi – ai fini della ragionevolezza della scelta - di un termine correlato ad un preciso interesse rilevante per l’ordinamento: è il caso, a tiolo esemplificativo, dei procedimenti di natura sanzionatoria, nei quali vengono in gioco esigenze di effettività della tutela del privato. Nel caso in esame, dal tenore letterale dell’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 (“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”) può evincersi che: (i) sono assenti espresse qualificazioni del termine, nessuna conseguenza decadenziale viene prevista dalla legge in caso di un suo inutile decorso, né in via diretta, né in via indiretta; (ii) il termine è chiaramente volto a sollecitare l’esercizio di un potere di pianificazione. Ne consegue che il termine in esame è meramente ordinatorio, sicché la sua violazione non incide sulla validità dell’atto tardivamente adottato. Sul punto vale ribadire che, per consolidata giurisprudenza, “l’art. 2-bis della legge sul procedimento […] correla all’inosservanza del termine [...] conseguenze significative sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo, in definitiva, non è quindi un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione” (Cons. Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n. 1224). Pertanto, seppure l’atto pianificatorio è intervenuto tardivamente (in data 27 febbraio), rispetto al termine (del 31 dicembre antecedente) previsto dalla disposizione sopra ricordata, tale circostanza non incide sulla sua validità. Gli spunti offerti delineano un modello di rimodulazione della pianta organica delle farmacie sempre più standardizzato. Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza a Farmacie e Farmacisti Avv. Aldo Lucarelli
- Il Credito nei Consorzi Industriali: oltre il Rendiconto Annuale
Il regime delle contribuzioni negli agglomerati industriali e nei consorzi di urbanizzazione è al centro di un complesso dibattito giurisprudenziale che oscilla tra il rigore della rendicontazione annuale e la stabilità delle fonti regolamentari. Una recente analisi dei motivi di gravame contro le sentenze di merito permette di delineare i confini dell'onere probatorio in capo all'Ente consortile e la gerarchia delle fonti dell'obbligo di pagamento. L'elemento di maggiore criticità è rappresentato dalla "profondità" della prova richiesta all'Ente consortile per recuperare le spese effettuate per la gestione del consorzio, spese spesso contestate nella forma e nella sostanza, o altre volte semplicemente nella ripartizione. 1. La Fonte dell'Obbligo: Regolamento e Convenzione Secondo un orientamento consolidato, la fonte primaria dell'obbligo di contribuzione non risiede necessariamente nella delibera annuale di rendiconto, ma nell'assetto normativo-regolamentare accettato dall'azienda al momento dell'insediamento, che viene allegata alla assegnazione del lotto. Cosa diversa nei consorzi volontari ove invece la fonte è di natura pattizia, contrattuale. Cass. n. 22641/2013: Nei consorzi di urbanizzazione e nelle aree industriali, quando il regolamento consortile e le convenzioni di insediamento prevedono criteri predeterminati per la partecipazione alle spese, tali atti costituiscono la fonte tipica dell’obbligo . Il singolo aderisce a tale obbligo insediandosi nell’area e accettando le condizioni poste. Cass. n. 13537/2003: La volontà di aderire al consorzio può essere manifestata anche tacitamente e desumersi da fatti concludenti , quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un perimetro consortile o l'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione. Il Credito nei Consorzi Industriali: oltre il Rendiconto Annuale 2. L'Onere della Prova e la Funzione delle Fatture Il dibattito sull'onere probatorio vede contrapporsi l'esigenza di analiticità dei riparti e la prassi commerciale dei rapporti di durata, con riferimento alle fatture. Queste infatti se da una parte non possono costituire prova di per sé quale fonte dell'obbligo dall'altro lato possono costituire presunzione del servizio ricevuto ove non vengano contestate e siano riferite ad una rendicontazione analitica. Cass. n. 6839/2020: In tema di contributi consortili, l'onere probatorio del consorzio si considera soddisfatto quando risultano dimostrati: L'inquadramento dell'impresa nel perimetro consortile; L'esistenza di atti generali (regolamenti) che disciplinano il riparto; L'emissione di richieste di pagamento conformi a tali criteri, specie se accompagnate da una prassi di pagamento o mancata contestazione. Cass. n. 949/2024 (e Cass. n. 13651/2006): Sebbene la fattura sia un atto unilaterale, nel caso in cui non vi sia contestazione sul rapporto sottostante, essa costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, specialmente se il debitore le ha accettate senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto o le ha annotate in contabilità. 3. Il Ruolo della Rendicontazione: Titolo o Esecuzione? Un punto critico riguarda l'interpretazione della Cass. n. 5235/2024 , spesso invocata dai debitori per sostenere che solo la delibera di approvazione del rendiconto annuale costituisca il titolo del credito. Tuttavia, si argomenta che tale principio, applicabile ai consorzi volontari, debba essere coordinato con la natura dei consorzi obbligatori creati "ex lege" . In questi casi, la vincolatività del riparto deriva dall'adesione forzosa o regolamentare, mentre la delibera di rendiconto svolge una funzione meramente attuativa o quantitativa, e non costitutiva, dell'obbligo. 4. Presunzioni e Beneficio Fondiario In analogia con i consorzi di bonifica, la giurisprudenza estende criteri di presunzione anche agli oneri infrastrutturali: Cass. n. 21495/2022: L'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio diretto in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento e dall'approvazione del piano di classifica. Spetta al contribuente fornire la prova contraria. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7335/2025: Ribadisce la legittimità dei contributi per opere infrastrutturali (illuminazione, viabilità, sgombero neve) quando previsti dalla combinazione di leggi regionali e regolamenti consortili, qualificandoli come oneri necessari posti a carico delle imprese insediate. La questione delle obbligazioni propter rem Un ulteriore profilo di rilievo sistematico nel diritto amministrativo urbanistico riguarda la natura e l’efficacia delle obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche e la loro opponibilità ai successivi acquirenti del bene. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che gli obblighi derivanti da convenzioni stipulate con l’amministrazione nell’ambito di interventi urbanistici presentano frequentemente la natura di obbligazioni propter rem , caratterizzate dalla loro stretta connessione con il bene immobile cui si riferiscono e dalla conseguente trasmissibilità automatica agli aventi causa nella titolarità del fondo . Tali obbligazioni, proprio perché funzionalmente collegate alla realizzazione di opere di urbanizzazione o al perseguimento di finalità pubblicistiche inerenti alla trasformazione del territorio, non si esauriscono nel rapporto personale tra l’amministrazione e il contraente originario, ma seguono il bene cui accedono, trasferendosi ai successivi proprietari. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato , che ha ribadito come gli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche siano destinati a trasferirsi unitamente alla proprietà dell’immobile, proprio in ragione della loro natura reale o ambulatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 7250/2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 96/2025). In tale prospettiva, la mancata trascrizione dell’atto convenzionale nei registri immobiliari non assume necessariamente carattere decisivo qualora risulti che l’acquirente abbia comunque consapevolmente accettato l’esistenza degli obblighi urbanistici gravanti sull’immobile , ad esempio mediante clausole contrattuali di subentro o dichiarazioni di conoscenza inserite negli atti di trasferimento. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in presenza di una esplicita ricognizione negoziale degli obblighi derivanti da precedenti accordi urbanistici , l’acquirente non può successivamente invocare la disciplina della priorità della trascrizione prevista dall’art. 2644 c.c. per sottrarsi agli effetti di tali obbligazioni. La dichiarazione di conoscenza e accettazione degli obblighi urbanistici costituisce infatti un comportamento incompatibile con la volontà di contestarne l’efficacia. Tar Milano 2300/2025. 6. Conclusioni: La Realità delle Obbligazioni In sintesi, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4263/2020 ) inquadra i consorzi come figure atipiche dove i tratti dell'associazione si fondono con profili di "realità" (obbligazioni propter rem ). Ne consegue che il Giudice non può limitarsi a verificare la regolarità formale della pubblicazione di ogni singola delibera annuale, ove vi sia un ente tenuto alla "trasparenza amministrativa" ma deve valutare il quadro probatorio complessivo: il regolamento, l'effettiva fruizione dei servizi e il comportamento concludente delle parti, che insieme cristallizzano un credito certo, liquido ed esigibile. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Cessione di quota societaria in S.r.l. farmaceutica gravata da pegno: analisi strategica e perizia estimativa
Premessa: Il contesto normativo e operativo delle società farmaceutiche Le società di gestione farmacia S.r.l., disciplinate dal D.L. 1/2012, coniugano regole pubblicistiche per i vincitori di concorsi straordinari con principi privatistici ordinari. Decorso il triennio di gestione associata paritaria (art. 11, comma 7), i soci possono cedere le quote liberamente, ma pegni bancari – frequenti per finanziamenti iniziali sui 200.000 euro – e clausole statutarie introducono variabili critiche. Questo caso studio esamina la cessione di una quota del 33% in una S.r.l. farmaceutica soggetta a pegno, integrando analisi di rischi, vincoli interni e soluzioni basate su perizia pre-cessione. segui la pagina sui social Il fatto: Ipotesi di cessione post-triennio In una S.r.l. con tre soci paritari costituita nel 2023 post-concorso, vincolata fino al febbraio 2026, un socio intende cedere il 33% a un terzo. La quota è gravata da pegno per un finanziamento residuo di 150.000 euro, con clausole standard di salvaguardia ma senza divieti espliciti di cessione. L'obiettivo è remunerare il venditore, assicurare continuità aziendale e attrarre un acquirente informato. leggi il blog e trova il caso adatto Vincoli statutari e privilegio di acquisto dei soci La cessione incontra prima i limiti statutari, che possono imporre il consenso unanime dei soci (art. 2466 c.c.), clausole di prelazione o gradimento per preservare l'assetto originario, specie nelle S.r.l. farmaceutiche per garantire continuità gestionale. Tali vincoli, se presenti, bloccano l'operazione senza l'approvazione degli altri soci, tutelando la compagine da ingressi indesiderati. Parallelo è il diritto di prelazione o di opzione (precedenza nell'acquisto), regolato dall'art. 2468 c.c. o da patti parasociali: i soci hanno priorità proporzionale alla quota posseduta per rilevare la partecipazione alle medesime condizioni offerte al terzo, esercitabile entro 30-90 giorni con deposito del prezzo. Il mancato rispetto espone la cessione a revoca giudiziale, imponendo al venditore di notificare formalmente l'offerta e attendere il decorso dei termini. Cessione e diritto di sequela: Continuità del vincolo pignoratizio Superati i vincoli interni, il pegno non vieta il trasferimento, ma il diritto di sequela (art. 2797 c.c.) lo protrae sul nuovo titolare. L'acquirente assume posizione subordinata: in caso di default, la banca può espropriare o vendere coattivamente la quota. Per analogia (art. 2471-bis rif. art. 2352 c.c.), voto e utili spettano al creditore pignoratizio salvo patto contrario, limitando il socio formale a poteri residuali come l'impugnazione di delibere. Cessione di quota societaria in S.r.l. farmaceutica gravata da pegno: analisi strategica e perizia estimativa Impatti sul valore economico della quota Sequela, rischio escussione e spostamento di diritti comprimono il valore di mercato, spingendo l'acquirente a scontare: perdita potenziale dell'investimento, erosione temporanea di flussi e poteri, costi di rinegoziazione. Senza parametri oggettivi, il prezzo si svaluta eccessivamente, spesso legandosi al debito garantito. leggi gli articoli per l'impresa La perizia di stima come soluzione strategica Una perizia asseverata (PIV-conforme, da revisore legale) quantifica il valore depurato: bilancio, avviamento farmaceutico, DCF su Ebitda (20-25%) e multipli (EV/Ebitda 5-7x). Oggettivizza il prezzo, mitiga asimmetrie per l'acquirente, rassicura la banca (art. 2793 c.c.) e previene rettifiche fiscali, con costi (2.000-5.000 euro) ammortizzabili. Conclusioni: Dalla criticità all'opportunità strutturata In S.r.l. farmaceutiche, vincoli statutari, prelazioni e pegni trasformano la cessione in un percorso minato, ma una perizia pre-cessione, preceduta da verifica statutaria e gestione della prelazione, la rende operazione fluida e valorizzante. Questo approccio allinea venditore, soci, acquirente e banca, massimizzando il valore e prevenendo contenziosi in un settore regolato. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Pianificazione farmaceutica: il Consiglio di Stato alza la posta sull’interesse concreto dei farmacisti
#lPianificazione farmaceutica: il Consiglio di Stato alza la posta sull'interesse concreto nei ricorsi La revisione della pianta organica farmaceutica alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato: tra interesse qualificato, onere probatorio e discrezionalità comunale. La disciplina della pianta organica delle farmacie, disciplinata come noto dall'art. 2 L. 475/1968, art. 5 L. 362/1991 e art. 11 L. 27/2012, affida ai Comuni la competenza primaria per l'individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, in armonia con il principio di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost.). La revisione delle circoscrizioni territoriali – pianificazione secondaria – risponde quindi all'esigenza di garantire un equilibrio dinamico tra distribuzione capillare del servizio pubblico, accessibilità (anche notturna) e parametri demografici (abitanti/farmacia). Le recenti ordinanza cautelare CdS, Sez. III, n. 603/2026 (reg. provv. cau., ric. n. 806/2026) e sentenza n. 1144/2025 (reg. provv. coll., ric. n. 1119/2022) sistematizzano i principi in materia di 1) legittimazione, 2) onere probatorio e 3) tutela cautelare, integrando orientamenti consolidati dai quali nel presente provvedimento prendiamo spunto. 1) L'interesse qualificato a ricorrere: circoscrizione territoriale e concretezza lesiva (n. 603/2026) L'ordinanza n. 603/2026 esclude la legittimazione di un titolare di sede urbana centrale che contesta la ridefinizione zonale senza provare ridimensionamento specifico della propria circoscrizione da tali premesse discende che L'interesse concreto a ricorrere é quindi un “filtro” contro ricorsi inammissibili Quindi non sono tutelabili riflessi economici "di mero fatto" su altre zone non di lesive dei propri interessi. Ed infatti la determinazione di modifica dei confini tra farmacie si colloca all’interno di un atto di pianificazione generale quale è quello di revisione della pianta organica, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015, n. 603; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998, n. 39): secondo la giurisprudenza l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali (C.d.S., III, 10 aprile 2014, n. 1727; 29 gennaio 2014, n. 454). E’, infatti, sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali criteri vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (Cons. Stato, sez. III, 10/04/2014, n. 1727) La giurisprudenza consolidata (da decenni) è nel senso che la delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. (Cons. Stato, sez. III, n. 1727/2014) “Anche in questi casi, tuttavia, deve ritenersi che per soddisfare l’obbligo di motivazione, sia sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati. Non si può invero pretendere che l'autorità emanante (in questa materia come in qualunque altra) si dia carico di rispondere in anticipo ad ogni possibile obiezione che a posteriori si voglia escogitare contro le sue scelte; né che spieghi analiticamente perché abbia scartato ciascuna delle innumerevoli altre soluzioni concepibili. A tacer d'altro, si tratterebbe di un'impresa impossibile. In effetti, l'esternazione dei criteri ispiratori (che può risultare anche dall'insieme degli atti del procedimento) è sufficiente in quanto consente di verificare: primo, se detti criteri siano legittimi, congrui, ragionevoli, etc.; secondo, se il provvedimento sia realmente coerente con essi” (così, testualmente, Cons. Stato, Sez. III, n. 1727/2014). In ogni caso, il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata dall’Amministrazione è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. V, 8/01/2018, n. 100; Cons. Stato Sez. IV, 13/1/2006, n. 68; T.A.R. Veneto sez. III, n. 101/2016 e CdS Sez. III, 09.10.2018, n. 5795). Comune e Regione competenze ormai pacificamente divise In tema di competenze ed nuove istituzioni di farmacie poi si segnala CdS 2019 n 6998secondo cui l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale (Consiglio di Stato, Sez. III, 02/05/2016, n.1658). Leggi pure Farmacie rurali declassate come recuperare la ruralità Fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del Legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell'istituzione di farmacie localizzate in determinati siti ( stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.) , che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale, va esclusa una residua competenza della Regione, anche ai sensi delle normative regionali, trattandosi di materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione, e considerato che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia, per cui ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5446/2017). Leggi il blog La netta divisione della competenza Comune/Regione, così come il formalismo degli atti prodromici necessari alla revisione (pareri/planimetrie/rilievi tipografici e conteggi demografici etc ) sottolineano come la procedura di revisione ✍️ della pianta organica delle farmacia a cadenza biennale (art 2 legge 475/1968) sia divenuta una “regola” ordinaria della pubblica amministrazione da seguire con tecnicismo. Contattaci per un caso concreto Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il Modello di Farmacie Aggregate nel Terzo Settore
Il Terzo Settore come Frontiera della Prossimità Sanitaria anche per le Farmacie? (Caso di Studio) La riforma del Terzo Settore ha introdotto un quadro normativo idoneo a favorire modelli organizzativi ibridi tra impresa e finalità civiche. Questa ipotesi di studio teorico-applicativo analizza la possibilità di integrazione tra farmacie costituite in forma di S.r.l. ed Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento ai servizi di prossimità sanitaria territoriale. L’analisi esamina i profili di governance, i limiti derivanti dal divieto di controllo da parte di soggetti profit, la disciplina delle attività di interesse generale, le attività secondarie e strumentali, nonché le implicazioni fiscali e concorrenziali. Il modello risulta giuridicamente praticabile a condizione di garantire autonomia sostanziale dell’ETS, separazione contabile, trasparenza gestionale e conformità alla normativa sanitaria regionale. La farmacia territoriale rappresenta uno dei presìdi più capillari del Servizio Sanitario Nazionale, evolutasi negli ultimi anni verso il paradigma della “farmacia dei servizi”. In tale contesto, la riforma introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, CTS) e dal D.lgs. n. 112/2017 ha aperto la possibilità di strutturare modelli organizzativi che integrino efficienza imprenditoriale e finalità di interesse generale. Questa ipotesi di studio propone un’analisi sistematica della fattibilità giuridico-organizzativa di un modello in cui più farmacie S.r.l. partecipino a un ETS dedicato alla logistica socio-sanitaria e ai servizi di assistenza territoriale, nel rispetto dei principi di autonomia e non lucratività soggettiva. Inquadramento Normativo Gli ETS non costituiscono una nuova forma giuridica autonoma, ma una qualifica attribuita a enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1 CTS); svolgono in via principale attività di interesse generale (art. 5 CTS); rispettano il divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS); e risultano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, art. 11 CTS). Il divieto di lucro soggettivo implica che eventuali utili siano reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati a patrimonio vincolato. Particolare rilievo assume l’art. 4, comma 2, CTS, che esclude dalla qualifica di ETS gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllo da parte di soggetti con finalità lucrative, richiamando l’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, di fatto o vincoli contrattuali). Modello Organizzativo: Farmacie S.r.l. ed ETS Ammissibilità e Limiti La partecipazione di farmacie S.r.l. a un ETS è astrattamente ammissibile, purché non si realizzi una situazione di controllo, neppure congiunto o sostanziale. In chiave prudenziale, lo statuto dell’ETS dovrebbe prevedere maggioranza dei diritti di voto in capo a soggetti non profit o indipendenti; quorum qualificati per decisioni strategiche; disciplina delle operazioni con parti correlate; obblighi di trasparenza e rendicontazione. La mera presenza formale di soci non profit non è sufficiente a garantire l’autonomia sostanziale richiesta dalla normativa. Attività di Interesse Generale L’art. 5 CTS include tra le attività di interesse generale gli interventi e servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie e l’educazione sanitaria. In questa ipotesi di studio, l’ETS potrebbe strutturare programmi di educazione e aderenza terapeutica; consegna domiciliare di farmaci per soggetti fragili; supporto all’utilizzo di dispositivi medici; progetti di telemonitoraggio con medici di medicina generale; campagne di prevenzione e screening territoriali. Affinché tali attività siano qualificate come istituzionali, è necessario individuare criteri oggettivi di accesso ai beneficiari; formalizzare i progetti; garantire la conformità alla normativa sanitaria regionale. Qualora erogati generalizzati alla clientela, potrebbero assumere natura commerciale. Attività Diverse e Profili Economici L’art. 6 CTS consente attività diverse purché secondarie e strumentali, con criteri quantitativi del D.M. 19 maggio 2021. Servizi logistici resi alle farmacie socie devono essere remunerati a valori di mercato; contabilmente separati; non prevalenti sulle istituzionali. Le erogazioni liberali dalle farmacie sono deducibili nei limiti dell’art. 83 CTS, previa iscrizione RUNTS e tracciabilità. Profili Sanitari e Concorrenziali L’erogazione di prestazioni sanitarie richiede autorizzazioni regionali, direttore sanitario e coperture assicurative. Sotto il profilo concorrenziale, va evitato che l’ETS diventi vantaggio per farmacie socie, specie con contributi pubblici; essenziale la separazione attività istituzionali-commerciali. la Nostra Discussione sul tema Farmacia Aggregata nei servizi Il modello si colloca nell’evoluzione della farmacia dei servizi, ampliandone la dimensione organizzativa per intercettare bisogni socio-sanitari territoriali. L’autonomia sostanziale dell’ETS rispetto ai soci profit è presupposto imprescindibile; attenzione a attività diverse, normativa regionale e conflitti di interesse. Le farmacie aggregate possono quindi assumere un ruolo strategico nella sanità di prossimità per aree disagiate – interne, montane o rurali compensando carenze dei presidi pubblici. In prospettiva, favorisce integrazione farmacia-medicina generale-servizi comunali per pazienti cronici. Conclusioni: Questa ipotesi di studio evidenzia la possibilità di modello integrato farmacie S.r.l.-ETS per prossimità sanitaria, nel rispetto normativa. Implementazione richiede progettazione statutaria rigorosa; separazione contabile; presidi sanitari; monitoraggio RUNTS. Correttamente strutturato, rafforza assistenza territoriale e integrazione socio-sanitaria. Riferimenti della Bibliografia Normativa citata. - Codice Civile, art. 2359. - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS). - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. - D.M. 19 maggio 2021 (attività secondarie). - L. 8 novembre 1991, n. 362 (farmacie). - DM 77/2022 (Case prossimità). - D.M. 7 agosto 2025 (controlli RUNTS). Studio legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Legal Framework, Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy
In Italy, when a pharmacy decides to market its own brand of cosmetics, it steps out of the role of a simple retailer and enters a complex regulatory framework. Here is a general summary of the key legal and structural profiles discussed in such contexts: 1. The "Responsible Person" (RP) Under EU Regulation 1223/2009 , every cosmetic product placed on the market must have a designated "Responsible Person." • The Pharmacy's Role: If the pharmacy markets the product under its own name or brand, the pharmacy owner (or the company owning the pharmacy) becomes the Responsible Person . • Legal Duty: The RP is legally liable for the safety of the product, the accuracy of the Product Information File (PIF), and compliance with Good Manufacturing Practices (GMP). 2. Role of the Pharmacy Director The Direttore di Farmacia has a specific oversight role that can overlap with the requirements of the cosmetic line: • Supervision: The Director is responsible for the overall "hygienic-sanitary" management of the pharmacy. • Liability: If the cosmetic line is produced in the pharmacy’s own laboratory (galenic preparation), the Director must ensure it meets technical standards. If it is outsourced (Third-Party Manufacturing), the Director must still ensure the pharmacy's "Responsible Person" obligations are met. Legal Framework and Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy" Legal Framework and Regulatory Profiles of Pharmacy-Owned Cosmetic Lines in Italy" 3. Structural Models The choice of how to structure the cosmetic venture impacts the legal risk: • Internal Production: High regulatory burden. The pharmacy lab must meet strict industrial ISO standards (ISO 22716) which are often more demanding than standard galenic requirements. • Third-Party Manufacturing (Contract Manufacturing): The pharmacy hires a specialized lab to create the formula. The pharmacy remains the RP if they put their brand on it, but they can contractually shift some technical liability to the manufacturer. 4. Regulatory Compliance Checklist To operate legally, the pharmacy must manage: • CPNP Notification: Registering the products on the European Cosmetic Product Notification Portal. • The PIF (Product Information File): Keeping a detailed dossier (safety assessments, toxicology reports) available for 10 years for authority inspections. • Labeling: Ensuring claims (e.g., "anti-aging," "dermatologically tested") are backed by scientific evidence to avoid "unfair commercial practices" sanctions. Read the blog or contact us Italian Sanctions for PIF Documentation (D.Lgs. 204/2015) The Italian government is particularly strict regarding the Product Information File (PIF) . If an inspection by the NAS (Carabinieri for Health) or the Ministry of Health reveals issues, the following sanctions may be applied: The "Big" Fines • Missing or Incomplete PIF: If the PIF does not exist or lacks mandatory sections (like the Safety Assessment), the fine ranges from €10,000 to €100,000 . • No Safety Assessment: Specifically, putting a product on the market without a scientific safety report is a criminal offense, punishable by arrest (up to 1 year) and the fine mentioned above. • Failure to Notify (CPNP): If the product is not registered on the European portal, the fine is between €1,000 and €6,000 . Secondary Sanctions • Incorrect Labeling: Claims (e.g., "clinically proven") without proof in the PIF: €500 to €5,000 . • Failure to Cooperate: Not providing the PIF to authorities within the required timeframe (usually 48–72 hours): €10,000 to €25,000 . These fines are often "per product." If you have a line of 5 creams and none have a PIF, the financial risk is astronomical. Mitigating Liability: Strategic Outsourcing and Contractual Safeguards For pharmacies opting for third-party manufacturing, the supplier represents the most critical link in the regulatory chain. To mitigate the inherent risks of being the "Responsible Person," in our view it should be imperative to move beyond simple purchase orders and establish robust Manufacturing Agreements . First, pharmacies must demand and archive the manufacturer’s ISO 22716 (GMP) certification ; this serves as essential evidence of "due diligence" during regulatory inspections. Furthermore, contracts should feature a rigorous "Termination for Non-Compliance" clause , granting the pharmacy the right to sever the partnership immediately if safety standards or stability benchmarks are missed. Finally, the inclusion of an Operational Indemnity (Manleva) is vital. This clause should explicitly obligate the manufacturer to reimburse the pharmacy not only for the cost of defective goods but also for any administrative fines and recall expenses arising from manufacturing defects or undetected formula instability. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli It is not legal recomendation and refers to opinion.
- Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali
Farmacista Direttore, partecipazione in Sas e sviluppo di una linea cosmetica: profili di compatibilità e limiti normativi L’avvio di una linea cosmetica da parte di un farmacista che riveste anche il ruolo di Direttore Tecnico di farmacia e socio di una società in accomandita semplice (Sas) solleva una questione di particolare delicatezza giuridica. Il tema riguarda il corretto bilanciamento tra attività professionale sanitaria, iniziativa imprenditoriale e regime delle incompatibilità previsto dall’ordinamento. Non esiste un divieto generalizzato. Tuttavia, la compatibilità dipende dalla concreta strutturazione dell’operazione sotto il profilo societario, funzionale e sostanziale. 1. Il quadro normativo delle incompatibilità Il riferimento centrale è costituito dall’art. 7 della Legge 362/1991, come modificato dalla Legge 124/2017. La disposizione prevede l’incompatibilità della partecipazione a società titolari di farmacia con: qualsiasi attività nel settore della produzione del farmaco; l’informazione scientifica del farmaco; l’intermediazione e la distribuzione nel settore farmaceutico. È essenziale sottolineare che il legislatore fa espresso riferimento al farmaco, non al cosmetico. La disciplina del medicinale è contenuta nel D.Lgs. 219/2006, mentre il prodotto cosmetico è regolato dal Regolamento CE 1223/2009. La distinzione tra le due categorie non è solo terminologica, ma incide direttamente sul regime delle incompatibilità. leggi pure Deblistering in farmacia 2. Partecipazione societaria e titolarità del marchio Nel caso di una Sas, il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione ai sensi dell’art. 2320 c.c. La mera partecipazione in qualità di accomandante, in assenza di poteri gestori, non integra di per sé una causa di incompatibilità. Parimenti, non esiste alcuna norma che vieti al farmacista – anche se Direttore – di: essere titolare di un marchio; essere ideatore o inventore di un prodotto; detenere diritti di proprietà industriale. Il profilo critico non è la titolarità del brand, bensì l’eventuale esercizio concreto di attività industriale o commerciale nel settore del farmaco. L’interpretazione ordinistica tende a privilegiare un criterio sostanziale: non è decisiva la veste formale, ma la natura effettiva dell’attività svolta. 3. Produzione galenica e immissione in commercio di cosmetici Occorre distinguere nettamente tra preparazione galenica e produzione industriale. Le preparazioni magistrali e officinali effettuate in farmacia rientrano nell’attività professionale tipica del farmacista e sono disciplinate dal D.Lgs. 219/2006. Diversamente, quando un prodotto: viene realizzato in serie; è dotato di confezionamento commerciale; è accompagnato da Product Information File (PIF); viene distribuito su scala nazionale o comunque al di fuori della singola farmacia; si configura un cosmetico immesso sul mercato ai sensi del Regolamento CE 1223/2009. In tal caso è obbligatoria la designazione di una “Persona Responsabile”, soggetto giuridico stabilito nell’Unione europea che garantisce la conformità del prodotto alla normativa. Il passaggio da produzione galenica a produzione industriale rappresenta il punto di svolta sotto il profilo giuridico. Leggi il blog e trova il tuo caso 4. Il rischio di incompatibilità: valutazione sostanziale Poiché la normativa sulle incompatibilità riguarda il settore del farmaco, la creazione di una linea cosmetica non è, in linea generale, vietata. Il rischio può tuttavia emergere qualora: l’attività imprenditoriale esterna assuma carattere prevalente rispetto alla gestione della farmacia; la farmacia venga utilizzata come struttura logistica o distributiva nazionale; il Direttore Tecnico assuma un ruolo gestionale operativo in un’impresa con connotazione industriale nel settore salute. In tali ipotesi, pur non trattandosi formalmente di produzione di farmaci, potrebbe essere messo in discussione il principio di indipendenza professionale e la separazione tra funzione sanitaria e attività industriale. La valutazione, in sede ordinistica o amministrativa, avviene caso per caso. Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali 5. Strutturazione prudente dell’operazione Sotto il profilo cautelativo, è opportuno mantenere una netta separazione tra farmacia e progetto cosmetico. Una soluzione coerente con il quadro normativo prevede: l’intestazione del marchio a persona fisica o a una società distinta dalla Sas titolare di farmacia; l’affidamento della produzione a un terzista qualificato (contract manufacturer), evitando che la farmacia operi come officina cosmetica; la designazione della Persona Responsabile in capo alla società distinta; la limitazione del ruolo della farmacia alla mera vendita al dettaglio, senza funzioni di distribuzione all’ingrosso. Questa impostazione consente di evitare sovrapposizioni tra oggetto sociale della farmacia e attività industriale. hai un caso? Contattaci 6. Profili regionali e prudenza operativa Accanto alla normativa statale, occorre considerare eventuali circolari regionali e orientamenti degli Ordini professionali, che talvolta adottano interpretazioni restrittive in materia di cumulo di incarichi nel settore sanitario. È quindi consigliabile: verificare l’oggetto sociale della Sas; valutare la posizione specifica del Direttore Tecnico; acquisire un parere qualificato in diritto farmaceutico; considerare l’opportunità di un interpello o richiesta di chiarimento all’Ordine competente. Segui la pagina on Line Linea Cosmetica e Direzione di Farmacia: Profili Giuridici e Assetti Strutturali Conclusioni La normativa vigente – in particolare l’art. 7 della Legge 362/1991 come modificato dalla Legge 124/2017 – non prevede un divieto assoluto per il farmacista Direttore di sviluppare una linea cosmetica. La compatibilità sussiste quando: non vi è produzione o distribuzione di farmaci; l’attività cosmetica è giuridicamente e funzionalmente separata dalla farmacia; non si realizza una commistione tra funzione sanitaria e attività industriale. L’elemento decisivo non è l’ideazione del prodotto , ma la concreta configurazione dell’attività economica. Una corretta architettura societaria e contrattuale rappresenta lo strumento fondamentale per conciliare legittimamente iniziativa imprenditoriale e responsabilità professionale. Leggi il blog in diritto del farmaco Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il Nuovo Assetto delle Farmacie Rurali: Tra Giurisprudenza e Innovazioni
Le farmacie rurali rappresentano un presidio sanitario insostituibile per la coesione territoriale italiana. La loro disciplina, storicamente orientata a compensare i disagi logistici delle zone periferiche, ha subito una profonda evoluzione con l’approvazione della nuova Convenzione Farmaceutica del marzo 2025 (ACN) e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato. L'obiettivo è trasformare queste realtà da semplici punti di erogazione di farmaci a veri e propri "hub" di servizi sanitari di prossimità . Leggi pure Farmacie rurali e la difesa della ruralità Criteri Identificativi e Deroghe Territoriali Il discrimine tra farmacia urbana e rurale resta ancorato ai parametri della Legge 221/1968: sono rurali gli esercizi in centri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . La giurisprudenza (TAR Abruzzo, 2022) ha rafforzato la tutela di questi presidi, confermando la possibilità di istituire sedi rurali anche in deroga al limite dei 3.000 metri di distanza tra esercizi, qualora barriere orografiche o di viabilità rendano difficoltoso l'accesso all'assistenza. Il Calcolo del Fatturato: La Linea del Consiglio di Stato Un punto cardine per la sostenibilità economica riguarda la scontistica agevolata SSN . La sentenza del Consiglio di Stato n. 10953/2022 ha chiarito che nel calcolo del "fatturato annuo in regime SSN" (utile per le soglie di esenzione/riduzione dello sconto) devono essere incluse tutte le prestazioni a carico del sistema pubblico. Nello specifico, concorrono al fatturato i farmaci, i ticket e l'assistenza integrativa (protesica, celiachia, ecc.). Restano invece esclusi l'IVA, gli sconti trattenuti dalle ASL e la remunerazione per i "nuovi servizi" di telemedicina e diagnostica, evitando che l'innovazione tecnologica penalizzi la farmacia sotto il profilo dei rimborsi ordinari. La Rivoluzione dell’Indennità di Residenza (ACN 2025) La novità di maggior rilievo introdotta dall’ACN del 6 marzo 2025 riguarda la "delegificazione" dell’indennità di residenza. Superando i vecchi automatismi, l’art. 17 introduce un sistema a punteggio (da 4 a 100 punti) basato su quattro parametri: 1. Fatturato IVA: Con decurtazione del 50% del punteggio per fatturati superiori a 600.000 €. 2. Popolazione effettiva: Riferita alla località o agglomerato specifico. 3. Distanza: Chilometraggio dal capoluogo di provincia. 4. Turnazione: Numero di turni notturni espletati. Il sistema premia ulteriormente le isole minori e la gestione dei dispensari, mentre l’art. 23 istituisce un Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie con fatturato IVA inferiore a 300.000 €. Leggi pure L’indennità di residenza nelle farmacie rurali il caso dei locali del Comune Simulazione Pratica del Nuovo Sistema Ipotizziamo una farmacia rurale sussidiata con i seguenti dati: • Ubicazione: Frazione montana, 1.200 abitanti, a 45 km dal capoluogo. • Operatività: 35 turni notturni annui. • Fatturato SSN: 290.000 € (inclusi ticket e integrativa). • Fatturato IVA Totale: 340.000 €. Esito Scontistica (Sentenza 2022): Avendo un fatturato SSN inferiore a 300.000 €, la farmacia beneficia dell' esenzione totale dello sconto SSN , trattenendo margini più elevati sui farmaci dispensati. Esito Indennità (ACN 2025): Grazie all'elevata distanza dal capoluogo e al basso numero di abitanti, la farmacia accumula un punteggio di disagio vicino al massimo . Poiché il fatturato IVA è sotto la soglia di 600.000 €, il punteggio non subisce decurtazioni. Inoltre, l'esercizio è pienamente eleggibile per il Fondo di Solidarietà e per i contributi a fondo perduto (fino a 44.000 €) previsti dal PNRR 2025 per il rafforzamento digitale. Leggi il blog in diritto farmaceutico La nostra Conclusione La riforma del 2025 non è un semplice sussidio, ma un investimento strategico. La farmacia rurale viene protetta nella sua redditività tradizionale (tramite la scontistica) e stimolata nella sua evoluzione digitale (tramite il sistema a punti e i fondi PNRR), garantendo ai cittadini delle aree interne standard assistenziali identici a quelli urbani. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli






















