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- Recupero Crediti Esteri in Italia: Cosa fare se il debitore nega i rapporti con il creditore?
Crediti da recuperare in Italia dall'estero, quale strada percorrere. Ove l'imprenditore abbia un credito che risulti dalle proprie scritture contabili, ad esempio, fatture, partitari, registri iva, e questo credito risulta contestato dal debitore, solo per ritardare il pagamento, sarà possibile ricorrere al giudice ed utilizzare le proprie scritture contabili, anche solo quali elementi indiziari. Recupero crediti? Chiedi a noi E' questo il succo della ricostruzione operata dalla Cassazione secondo cui le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., (in tema di scritture contabili) le quali regolano l’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell’imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio. (Cass. 9968/2016). Il recupero crediti a costi prefissati Con queste argomentazioni è possibile avviare una controversia di recupero crediti anche nei casi più difficili, ove i rapporti tra le parti non sono stati perfettamente provati. Da qui la necessità di avere una contabilità coerente ed ordinata, che potrà essere utilizzata come prova unilaterale contro il debitore. Questa la nostra esperienza già utilizzata per recuperare difficili crediti di società estera anche extra UE in Italia contro debitore Italiano, che abusando di una posizione di vantaggio sul territorio tentava di sottrarsi ai pagamenti dovuti alla società straniera. Se anche tu hai una vicenda da raccontare o affrontare, non esitare a contattarci. Assistenza all’imprenditore ed all’impresa senza sorprese Per il tuo caso specifico contattaci senza impegno valuteremo la situazione e la strada migliore da intraprendere bilanciando costi e benefici. Studio Legale Angelini Lucarelli Società Estera Recupero Crediti Crediti extra UE Avv. Aldo Lucarelli
- ricorso contro l'esclusione dal concorso
Ci viene spesso chiesto quando è possibile ricorrere contro l'esclusione da una prova concorsuale, prova preselettiva o graduatoria posta su quiz e risposte. In quali casi quindi è ammissibile il ricorso ove si voglia contestare il risultato ottenuto in virtù di un errore commesso dalla commissione di concorso. Ecco quindi che il ricorso contro l'esclusione dal concorso è ammissibile ove si vada a contestare anche la correttezza di una determinata risposta. Ma quando è possibile contestare una risposta? Il ricorso contro l'esclusione dal concorso è ammissibile quando l'errore è evidente tale da permettere al Giudice amministrativo di sindacare la scelta operata dall'amministrazione. Non quindi una mera interpretazione di una domanda bensì un vero e proprio vizio che infici la correzione. Concorso SNA - Concorso Medicina e Chirurgia - Concorso Farmacie quando è possibile il ricorso? Possiamo quindi rispondere al quesito precisando che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti con conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: Leggi pure: "Concorsi, il rischio del ricorso collettivo" “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Ti puo' anche interessare: "Concorsi, come recuperare punteggi" Ne discende che, in relazione alla elaborazione dei quesiti oggetto di prova concorsuale, sono rilevabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare. Ti puo' interessare anche "Concorso SNA guida al ricorso" "Farmacie e se a concorrere fosse una società?" Hai un quesito? Cerca nel Blog con il motore di ricerca o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli avvocato specializzato in concorsi ricorso contro l'esclusione dal concorso
- SAS la responsabilità limitata del socio accomandante
Quando si espande la responsabilità illimitata al socio accomandante? Il socio accomandante può essere destinatario degli accertamenti fiscali? La responsabilità limitata del socio accomandante si estende anche ai rapporti bancari ed ai fornitori? In questo breve post cerchiamo di focalizzare i casi pratici in cui la Corte di Cassazione si é concentrata sulla estensibilità della responsabilità illimitata ai soci accomandati nelle SaS normalmente al riparo da fonti di responsabilità oltre la propria quota. L'uso del nome del socio accomandante nella ragione sociale della società. Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, comma 2, cod. civ., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società”. Cass 30882/18 Il socio accomandante ha legittimazione passiva ed é quindi legittimato a ricevere gli accertamenti fiscali della società? No. Ed infatti secondo la Cass 26264/22 Il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cuiall’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. Socio accomandante ed Iva E solo il caso di evidenziare che ai sensi degli articoli 2313 e 2318 c.c., i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate, dovute dalla società in accomandita semplice. SAS la responsabilità limitata del socio accomandante A tal proposito é sufficiente ricordare che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione 26262/22 nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate). Né può affermarsi che l’IVA indebitamente detratta costituisca un maggior reddito della società e, quindi, di tutti i soci della società personale, per la decisiva considerazione che l’avviso di accertamento si riferisce esclusivamente alla detta imposta evasa e non contiene alcun accertamento di maggiori redditi tratti dalla società che sono normalmente imputati per trasparenza ai soci ex art. 5 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. La posizione del socio accomandante quindi si pone al riparo sia dalle notifiche degli accertamenti che della responsabilità sociale a patto di non invadere né la gestione sociale né il nome sociale, elementi propri del socio accomandatario, ed in quanto tale illimitatamente responsabile. Socio accomandante Banche e fornitori Prima di chiudere però é opportuno evidenziare che il quesito del nostro lettore si concentrava su un aspetto non secondario ovvero i rapporti con la banca ed i fornitori. In tal caso il socio accomandante ove abbia sottoscritto delle garanzie come una fideiussione risponderà con il proprio patrimonio non per la propria figura di socio accomandante ma quale garante ed in forza della garanzia prestata alla Banca. Discorso diverso per i fornitori generici i quali potranno invece aggredire solo il patrimonio sociale o alternativamente e sussidiariamente il patrimonio del socio accomandatario. Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia e le istanze inascoltate del farmacista al Comune ed alla Regione
Sono un farmacista, ho chiesto con una istanza al Comune che provveda alla revisione della pianta organica, e contestualmente autorizzi il decentramento della mia farmacia, il comune non risponde sebbene abbia mandato la stessa istanza anche alla Regione. Cosa posso fare? E' legittimo tale comportamento? Per rispondere a tale domanda, di cui anticipiamo la risposta, è necessario ripercorrere la normativa in tema di pianificazione territoriale delle farmacie e di rimedi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione. Quindi per anticiparle la risposta possiamo sintetizzare nell'affermare che il silenzio del Comune non è legittimo anche se non è automatico l'ottenimento di un provvedimento positivo nel suo caso in quanto in capo al Comune sussiste una discrezionalità nella scelta della regola da applicare, sebbene sussista comunque un obbligo di risposta. Vediamo nel dettaglio. L’interesse azionato, peraltro, attiene all’esercizio dei poteri di cui l’Amministrazione comunale dispone in materia di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della legge n. 475 del 1968, come incisivamente modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012. L’art. 2 di detta legge attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico. In particolare, tale norma prevede che il Comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, identifichi le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurarne un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, benché la legge non preveda più espressamente un atto tipico, denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica. La competenza comunale si estende inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al trasferimento della farmacia all’interno della sede assegnata, disciplinato dall’art. 1 della medesima legge (cfr., ex multis, TAR Umbria, sez. I, 26 aprile 2019, n. 209), che subordina l’autorizzazione al trasferimento all’unica condizione della distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri (comma 4). Farmacia e le istanze inascoltate del farmacista al Comune ed alla Regione Giova altresì precisare che, mentre il potere di decisione in ordine all’istituzione e all’assetto distributivo delle farmacie nel proprio territorio spetta ai Comuni, ex art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, alle Regioni e alle Province autonome spetta la gestione del concorso per l’assegnazione delle sedi individuate dai Comuni, oltre al potere sostitutivo nel caso espressamente previsto ex art. 1, comma 9, del decreto legge n. 1 del 2011; per cui, non è ravvisabile un autonomo potere di verifica e di controllo da parte della Regione sull’osservanza dell’asserito obbligo di revisione biennale del numero delle sedi farmaceutiche da parte del Comune ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 7998 del 2020, secondo cui “…Il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall'articolo 11, commi 1 e 2, del dl 1/2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini. La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone "risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali - come si è detto - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305, 23 luglio 2018, n. 4449, e 15 ottobre 2019, n. 6998)”). Farmacia e le istanze inascoltate del farmacista al Comune ed alla Regione Inoltre, “…lo strumento pianificatorio (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta, secondo ripetute decisioni di questa Sezione): e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1 del 2012 , quanto nelle future revisioni periodiche” (Cons. di Stato, sent. n. 2233 del 2020; n. 6998 del 2019; n. 3338 del 2019). Ciò posto, tenuto anche conto della natura discrezionale del potere sollecitato con le istanze in questione, la pretesa azionata deve trovare accoglimento nei soli limiti dell’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune sulle istanze del farmacista mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Hai un tema da proporre? Leggi il blog o contattaci Farmacia e le istanze inascoltate del farmacista al Comune ed alla Regione Non può invece trovare accoglimento la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione provveda nel senso suggerito nell’istanza. ( da ultimo conforme Tar Ancona 64/2024) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Impugnazione del testamento quale utilizzare?
Ci viene chiesto come e quando è possibile impugnare un testamento del caro defunto e soprattutto comprendere se è possibile utilizzare una copia dello stesso oppure necessita dell'originale. Elementi essenziali sono la olografia ovvero la scrittura di pugno dello stesso, la firma e la data. In tema di data ove questa risulti omessa o incompleta è causa di annullabilità dell’atto (Cass. Civ., VI sez., n. 9364/2020). Deve preliminarmente affermarsi che secondo il costante orientamento adottato dalla Corte a partire da SS.UU. 12307/2015, chi agisca contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio. il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private (Cass. 18363/18/15) quindi il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni. (Cass. 30804/24). La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova. (Cass. 18363/15) Quindi la parte che contesti l’autenticita’ di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Impugnazione del testamento quale utilizzare? Le Sezioni Unite della Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12307 , hanno ritenuto inadeguato, al fine di superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all’uopo, la terza via secondo cui occorre proporre un’azione di accertamento negativo della falsita’ della scheda testamentaria. La sentenza delle Sezioni Unite ha concluso in tal senso in quanto la necessita’ di una siffatta azione per quaestio nullitatis consente di rispondere: – da un canto, all’esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private; – dall’altro, di evitare la necessita’ di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non potendosi esse “relegare nel novero delle prove atipiche”; – dall’altro, di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; – dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarita’ ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, e’ innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; – infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all’oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita “risorsa non illimitata” (conformi, di seguito, Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. 2, 04/01/2017, n. 109; Cass. Sez. 6-2, 12/07/2018, n. 18363). Hai quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia la decadenza e la revoca dell’autorizzazione
la decadenza dell'autorizzazione per la violazione di legge farmaceutica ad esempio la violazione del vincolo dei dieci anni E La revoca dell'autorizzazione per violazione della legge farmaceutica Quali sono le differenze dei due istituti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione? Quali i rimedi? Come già evidenziato dal T.A.R. con la sentenza della Sez. III, n. 3735/2022, ove veniva in rilievo una causa di decadenza per la violazione del divieto di il divieto di cessione della propria farmacia negli ultimi 10 anni operato mediante la cessione di quote societarie, con sentenza 02/08/2022, n. 6775, ha chiarito: -che le cause di decadenza de qua, ove ne siano riscontrati i presupposti, ineriscono a profili vincolati del potere esercitato dalla P.A. (cfr. punto 5 della motivazione); E che in tema di farmacia sotto forma di società -che la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi alla procedura di cui si tratta, si presti ad abbracciare anche l’attività modificativa posta in essere dalla ricorrente con riguardo alla imputazione, proprietaria e gestionale, della farmacia di cui era individualmente titolare: ciò anche limitando il raggio di osservazione al segmento, della complessiva operazione societaria, posto in essere nel 2018 e culminato nel trapasso della farmacia rurale dalla sua sfera di titolarità individuale a quella della neo-costituita società -che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata semantica, in quanto suscettibile di ricomprendere nel suo ambito espressivo tutti gli atti che, indipendentemente dal nomen iuris e dalla causa giustificativa, producano l’effetto finale di “separare” la titolarità di un bene (nella specie, l’esercizio farmaceutico, comprensivo del titolo amministrativo che, in chiave autorizzatoria, ne legittima lo svolgimento e dell’insieme dei rapporti, personali e reali, che ne integrano la componente patrimoniale) dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (…). Farmacia la decadenza e revoca dell’autorizzazione Secondo il Consiglio di Stato, in altri termini, “non vi è dubbio che sia riconducibile alla suddetta figura giuridica l’attribuzione della titolarità della farmacia, intesa come “complesso aziendale unitario, comprensivo di tutti i suoi elementi materiali ed immateriali”, effettuata a titolo di conferimento aziendale a favore della società siccome dotata di autonoma personalità giuridica, quale contropartita e modalità di copertura della sottoscrizione pro quota del capitale sociale della neo-costituita società Non assume rilievo, in senso contrario, la natura giuridica dell’atto, in relazione all’alternativa qualificatoria “gratuità-onerosità”, atteso che, a prescindere dalla estraneità del profilo alla fattispecie normativa, incentrata come si è detto sull’ampia nozione di “cessione”, il cui elemento caratterizzante è relativo all’effetto traslativo dell’atto piuttosto che a quello causale-costitutivo, non può negarsi che il conferimento da parte della ricorrente della farmacia di cui era titolare nella neo-costituita società abbia natura di prestazione corrispettiva finalizzata a compensare, sul piano logico-causale, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, rappresentative della posizione dominicale del socio nei riguardi del patrimonio sociale. Nemmeno potrebbe riconoscersi rilievo al fatto che si ponga in essere una donazione delle quote sociali al fine di escludere la corrispondenza dell’atto costitutivo de quo alla fattispecie presidiata dal divieto intra-decennale di cessione. Con la stessa sentenza il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 229/2020, ha ricordato che -con la disposizione normativa sopra richiamata- lo scopo del legislatore è di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Detto precedente trova applicazione al caso in esame nel quale si ritrova il medesimo modus operandi. Quanto sopra ove si stia disquisendo di decadenza dell'autorizzazione mentre ove la pubblica amministrazione intervenga a seguito di un controllo per la verifica dei requisiti possiamo assistere alla revoca dell'autorizzazione La revoca dell'autorizzazione da parte della Regione nell’esercizio dei poteri che la Regione detiene in forza del comma 1 dell’art. 100 del d.lgs. 219/2006, il quale stabilisce che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”. Hai un quesito o una problematica in diritto farmaceutico? Contattaci Ne discende che il provvedimento di revoca rientra tra le prerogative regionali, posto che il soggetto che rilascia un determinato provvedimento può anche revocarlo, in forza del principio del contrarius actus (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15/11/2023, n.9781: in applicazione del principio del contrarius actus, la competenza all'adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela deve provenire dall'organo che ha adottato l'atto della cui revoca si discute). Leggi il blog e trova il tuo caso Quale che sia la modalità la decadenza dell'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione sono due fenomeni distinti che si basano su un esercizio successivo del potere di controllo della pubblica amministrazione in capo alla farmacia ed al suo titolare. Studio Legale Angelini Lucarelli diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il dispensario farmaceutico ordinario e stagionale
Dispensario farmaceutico ordinario e dispensario farmaceutico ordinario quali sono le differenze? Venendo, dunque, al merito della questione giova sunteggiare per brevi cenni la cornice normativa posta a disciplina della figura dei dispensari La disciplina primaria traccia una summa divisio tra dispensari ordinari e dispensari stagionali: l’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, delinea ai commi 3 e 4 la figura del dispensario ordinario stabilendo che “nei comuni, frazioni, o centri abitati […], ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”. Il dispensario farmaceutico ordinario e stagionale Di contro, la figura del dispensario stagionale è regolata dal successivo comma 5 alla stregua del quale “nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217”. Ma esiste un diritto del farmacista di mantenere il dispensario stagionale una volta aperto? Il dispensario farmaceutico ordinario e stagionale La risposta è nella differenza tra dispensario stagionale e dispensario ordinario. Ed infatti il dispensario ordinario è regolato dal comma 4 dell’art. 1 legge n. 221/1968 ed ha carattere di stabilità nel tempo, salvo revoche o sopravvenienze, mentre il dispensario stagionale trova la propria disciplina nel successivo comma 5 e riveste carattere intrinsecamente transeunte (tant’è che la norma primaria discorre di “apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica”). É quindi da considerare come errato il presupposto che l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale siano suscettibili di mero rinnovo o di proroga, mentre in realtà essi sono oggetto di atti puntuali, efficaci per un determinato periodo di tempo, così come determinato è il lasso di tempo in cui si manifesta l’esigenza locale di un servizio farmaceutico aggiuntivo che l’apertura del dispensario è destinata a soddisfare. Tale esigenza peraltro viene verificata anno per anno attraverso il dato della presenza di turisti”. Va dunque affermata la regula iuris per cui il dispensario stagionale si distingue da quello ordinario per la sua intrinseca caducità – in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2015, n. 521; id., sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1554) - da cui discende la natura ad tempus dei provvedimenti autorizzatori, insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, in quanto subordinati alla verifica dei presupposti (flusso turistico e distanze chilometriche). CdS 558/24 Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Concorsi, i rischi del ricorso collettivo.
Mancata ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, cosa fare? Attenzione ai ricorsi collettivi, sempre piu' spesso dichiarati inammissibili, vediamo il perché. Spesso viene proposto un ricorso collettivo, svolto quindi per un gruppo di persone che però rischia di essere inammissibile ove non vi sia la coincidenza delle posizioni e l'identità dei motivi di ricorso. Hai un dubbio sul Tuo concorso? Contattaci senza impegno. La graduatoria così come i criteri di correzione sono infatti i primi indiziati. Per comprendere se é possibile fare un ricorso collettivo bisogna evitare di cadere nei seguenti errori: 1) i ricorrenti hanno punteggi disparati ed eterogenei. 2) tra costoro vi sono poi numerosi soggetti che sono giá decaduti dalla graduatoria. 3) vi sono altresì numerosi soggetti in condizione di “fuori soglia” . Ed ecco la precisazione del Tar Lazio: “ il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.” Quindi é necessario che tra i ricorrenti non vi siano neanche situazioni di potenziali conflitti. Per approfondimenti contattaci o seguici sui social. Hai un quesito? Sei stato escluso dal concorso oppure la graduatoria non ti convince? Contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Avvocato esperto di concorsi
- Concorso Farmacie, il Contratto Preliminare ed il divieto temporaneo di vendita.
Il Contratto Preliminare e l'anticipazione degli Effetti. Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo, il contratto definitivo, determinandone il contenuto essenziale. Il contratto preliminare non è un pre-contratto ma un vero contratto, ed è a effetti obbligatori. A seguito del contratto preliminare quindi tra le parti – di solito due – sorte un rapporto obbligatorio avente a oggetto la stipulazione e la conclusione di un contratto definitivo. L'obbligo consiste quindi nella stipula del contratto definitivo. Tra le peculiarità va segnalato che il contratto preliminare (ad esempio di vendita) non produce effetti traslativi e, di conseguenza, non è qualificabile quale atto dispositivo del patrimonio, assoggettabile come tale all'azione revocatoria ordinaria, così come non è soggetto ai divieti imposti alle riserva di vendita, come ad esempio quelle inerenti la riserva di proprietà o la riserva di gestione triennale in caso di concorso farmacie. Nulla vieta in sintesi di poter concordare oggi, gli effetti futuri che si andranno a realizzare in una certa data, o al verificarsi di alcuni eventi. In tale secondo caso infatti si andrà ad inserire nel contratto una convenzione – futura ed incerta - che ne condizionerà gli effetti. In tale seconda ipotesi tuttavia si potrebbe obiettare che non si tratterà piu' di contratto preliminare ma di contratto sottoposto a condizione. Ci si chiede se con il contratto preliminare se sia valido, o meno, il contratto preliminare stipulato nel periodo in cui sussista un vincolo temporaneo di inalienabilità dell’immobile promesso in vendita. O per fare un parallelismo, se sia valido un contratto preliminare nel periodo in cui vi sia un vincolo alla inalienabilità dell'impresa, come ad esempio vincoli alla concorrenza, patti di non concorrenza, vincoli di natura pubblica come la non alienabilità triennale per le nuove farmacie nel concorso ordinario farmacie. La Corte di Cassazione in casi del genere ha ritenuto valido tra le parti il preliminare di compravendita anche quando gravi sull’immobile un divieto temporaneo di trasferimento. I giudici hanno ritenuto ad esempio ammissibile, anche, l’anticipata immissione nel possesso del bene in favore del promissario acquirente. Il motivo della validità del contratto preliminare in ipotesi coperte da vincoli, (concorso farmacie, concorrenza, vincoli pubblici) il punto centrale, su cui si basa la Corte, è che, il preliminare è in grado di produrre soltanto effetti obbligatori e non traslativi. Ne risulta, di conseguenza, non violato il divieto temporaneo che invece incombe sul contratto definitivo, anche se previsto da separata convenzione. (Cass. 21605/2001). La ragione di tale differenziazione si ravvede nella differenza degli effetti, infatti mentre nel contratto preliminare, (diversamente dal diritto di opzione) si avranno effetti obbligarori, nel contratto definitivo di compravendita si ravvederanno effetti reali, previsti dall'art. 1376 del codice civile. Si puo' infine porre l'attenzione anche su un altro fenomeno, ovvero l'anticipazione degli effetti da parte del contratto preliminare, “il contratto preliminare ad effetti anticipati”. Nel caso in cui il promissario acquirente ottenga l'immobile a seguito di contratto preliminare ad effetti anticipati si dovrà comunque parlare di “detenzione” e non di “possesso” cio' vale anche nel caso in cui il promissario acquirente consegua anche parzialmente il bene dedotto nel contratto definitivo. Leggi l'archivio Articoli Tale anticipazione degli effetti, secondo la Cassazione non vale a sminuire la funzione obbligatoria del contratto preliminare che rimane contratto obbligatorio e non reale, e quindi l'anticipazione degli effetti del preliminare altro non è se non la combinazione di piu' contratti dedotti tra le parti, che non rappresenteranno tuttavia alcuna efficacia definitiva, tipica del contratto di compravendita. Tale fattispecie non è però, ad avviso di chi scrive, utilizzabile in quelle vicende contrattuali ove non è possibile sdoppiare Titolarità e Possesso, e quindi ove non sia ammessa la detenzione, come nel caso di gestione di enti soggetti ad autorizzazione quali imprese in concessione pubblica e farmacie. Hai un quesito, Contattaci Leggi pure: "La trasformazione della Farmacia e l'aggiramento dei divieti" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- AGCM ed il rating di legalità
Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione 12/2024 la Revoca da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del rating può derivare dalla mancata comunicazione di elementi che intaccano i requisiti oltre che sussiste un obbligo di comunicazione dell'impresa di tali eventi entro il termine perentorio di 10 giorni. Prima di tutto ricordiamo che ai sensi del sito web della AGCM Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: sede operativa in Italia; fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda; iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda; rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento. Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”. Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche Tutta la procedura di Rating é disciplinata dal regolamento 24075/12 della AGCM che legifera in termini di requisiti termini durata ed obblighi tra cui gli obblighi informativi. Ed infatti ai sensi dell’art. 7, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del predetto rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa costituiscono sanzioni in senso stretto aventi natura punitiva, cui si applicano i principi fissati dalla l. n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative, pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l’elemento soggettivo quindi un requisito inerente il profilo di colpa. AGCM il rating di legalità Ecco quindi che una misura cautelare ad esempio un provvedimento del G. i. p. con cui si dispongono gli arresti domiciliari in capo al rappresentante legale, é provvedimento che rappresenta un evento che incide sul possesso di un requisito obbligatorio ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, di cui la Società é tenuta a farne comunicazione alla A.G.C.M. entro 10 giorni pena la sanzione amministrativa. É opportuno sottolineare che ai sensi dell'articolo 6.4 del regolamento In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. Secondo il Tar Lazio 13576/23 poi la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento. La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale). Hai bisogno di assistenza o desideri conoscere nel dettaglio la normativa? Contattaci. #antitrust #appalti hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia il caso farmacia
Come gestire il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia? Come evitare liti tra i chiamati all'eredità? E' possibile porre in essere una transazione tra i futuri eredi per pianificare il passaggio generazionale? Passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, dalla grande impresa alla farmacia di famiglia, come tutelare l'asset produttivo? Per rispondere a tali domande inerenti il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia è opportuno soffermarsi su due aspetti ovvero: 1) ciò che è legittimo 2) ciò che è impugnabile per contrarietà alle norme in tema di successione. Ecco quindi che per rispondere ai primi due quesiti è opportuno richiamare la normativa in tema di patti di famiglia, previsti dal nostro codice civile secondo cui è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Ti puo' interessare anche: "Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo" Al contratto, nella forma dell'atto pubblico, devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dalla legge, (art. 536 cc). I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari della farmacia o in generale dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti ma l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. La tutela si concretizza nel senso che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione, quindi non è attaccabile successivamente. Questa la disciplina del patto di famiglia della farmacia. Invece per focalizzarsi su ciò che non è permesso nel nostro ordinamento è opportuno richiamare la disciplina in tema di divieto dei patti successori, ovvero degli accordi volti a regolare la successione quando il titolare è ancora in vita. Ed è infatti nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. (art. 458 cc) Ed è altresì vietato rinunciare preventivamente a far valere l'azione legale di riduzione prima della apertura della successione. (art. 557 cc) Ecco quindi non è ammissibile, nel nostro ordinamento, una transazione o accordo con cui vengano concessi benefici in termini di rinuncia ad una controversia o in termini di accordi successori prima che si verifiche l'evento morte del titolare, salvo quanto già affrontato in tema di patti di famiglia. Ed infatti il patto di famiglia è escluso dall'azione di riduzione, da quella di collazione e non è soggetto al divieto dei patti successori. Rimane da affrontare il tema della transazione o accordo privatistico per gestire la successione dell'azienda, e per quel che qui interessa della farmacia. La Corte di Cassazione ha posto il principio che è nulla, per il contrasto con il divieto dei patti successori e della rinuncia all'azione di riduzione, la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il de cuius, con il quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione (Cass.n.15919/18 e 366/24). Farmacia il patto di famiglia e la rinuncia preventiva all'eredità il passaggio generazionale della farmacia Come pure evidenziato che in relazione agli atti di disposizione posti in essere dal de cuius la parte acquisisce il diritto solo a seguito della morte, sicché è nulla la transazione con cui si rinunci preventivamente ad esercitare l'azione di riduzione. In conclusione nel caso del passaggio generazionale dell’azienda di famiglia il caso farmacia il patto di famiglia nella forma dell'atto pubblico e con le garanzie della partecipazione e della liquidazione delle quote è lo strumento posto nel nostro ordinamento per potersi "accordare" in tema di successione dell'azienda quando il titolare è ancora in vita, non essendo possibile procedere con accordi di diritto privato quali la transazione o con atti di ingegneria legale come atti simulati in vita e relative future rinunce alle azioni legali, come la rinuncia preventiva all'azione di riduzione che è espressamente esclusa dalla giurisprudenza citata e dalla normativa applicabile. Hai un quesito? Consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- L'impresa sanitaria nel sistema sanitario nazionale e la tutela del budget
E' ammissibile una la riduzione del budget regionale per una impresa operante in favore dell'amplimento delle imprese private da far entrare nel mercato? La partecipazione del privato nell' sistema sanitario nazionale deve tutelare la concorrenzialità tra le imprese? E' possibile contestare il budget regionale assumendo la violazione dei principi di libera concorrenza? A tutta questa serie di quesiti aventi una unica matrice ovvero, il regime dell'impresa sanitaria privata nel sistema sanitario nazionale rispondiamo traendo spunti dalla recente giurisprudenza. Leggi il blog in diritto Sanitario Secondo la nota sentenza CdS n. 207/2016 “gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416)”. Hai un quesito di diritto sanitario? Contattaci Ne deriva che il privato che concorra, a determinate condizioni, oltre che allo svolgimento dell’attività d’impresa in regime privatistico, anche all’erogazione delle prestazioni del servizio pubblico, non versa certamente nella medesima condizione e posizione rispetto alle strutture pubbliche, tale da legittimare una rivendicazione all’equiparazione del regime del finanziamento del comparto» (Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2021, n. 4168). Quindi, «le riduzioni o meglio la razionalizzazione della spesa dell’ordinamento regionale non è vincolata al D.L. n. 95/2012, che fissa obiettivi minimi di contenimento, ma rientra nella potestà programmatorie delle regioni e, conseguentemente, anche la determinazione del quantum da destinare al finanziamento delle “funzioni non tariffabili” rientra senza dubbio nelle scelte della Regione, cui è affidato il governo della spesa sanitaria e l’organizzazione del relativo sistema, scelte ampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza» (Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2021, n. 4168; anche 11 maggio 2021, n. 3719). Del resto, come già evidenziato nella sentenza 13 gennaio 2021, n. 94, nel sistema sanitario nazionale pur esistendo elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi sanitari, in tale ambito non vige un regime di puro di mercato. L'impresa sanitaria nel sistema sanitario nazionale e la tutela del budget Il sistema misto pubblico-privato costituisce, piuttosto, uno strumento correttivo correlato alla introduzione di meccanismi di gestione orientati all’efficienza ed alla programmazione delle procedure di erogazione delle prestazioni, sebbene persistano stringenti ragioni di ordine economico che giustificano la sottrazione dei servizi sanitari alle forze del libero mercato, «venendo in questione tipologie di “beni” che per le loro particolari caratteristiche non consentono un’allocazione efficiente delle risorse disponibili nell’ambito di un contesto economico di tipo concorrenziale, ma generano, piuttosto, rilevanti casi di “fallimento del mercato”» (così, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 16 giugno 2010, n. 1891) La qualificazione, in termini economici o meno, dell’attività esercitata dalle strutture pubbliche erogatrici di servizi sanitari delinea un carattere non imprenditoriale dell’attività in questione. Le strutture pubbliche del SSN non costituiscono imprese o associazioni di imprese dal momento che: - svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale, basata sul principio della solidarietà, sprovvista di ogni scopo di lucro, dove le prestazioni sono previste dalla legge ed erogate gratuitamente indipendentemente dalla loro remuneratività, assicurando la copertura universale dei cittadini il cui benessere è in linea con gli obiettivi posti dagli articoli 2 e 3 Cost.; - il finanziamento proveniente dalla fiscalità generale consente la redistribuzione del reddito da soggetti economicamente più abbienti ad altri che, in mancanza di questo meccanismo ed in ragione dei loro mezzi e condizioni di salute, sarebbero privati della necessaria tutela; - la disciplina legale regolamenta gli aspetti qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare; - l’attività dei gestori è, pertanto, sottoposta ad un pieno e pervasivo controllo statale senza che essi abbiano alcuna possibilità di influire sull'impiego dei fondi pubblici e sulla determinazione dell’entità delle prestazioni; - la funzione esclusivamente sociale svolta è assolutamente prevalente rispetto alle ragioni che militerebbero a favore di una gestione economica dell'attività in questione e ciò fa sì che le strutture pubbliche non sono in effettiva concorrenza né tra loro né con gli istituti privati per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni legali ed obbligatorie di tipo medico; - gli elementi proconcorrenziali introdotti dal legislatore vanno collocati all’interno delle politiche di contenimento della spesa e di implementazione dell’efficienza e non sono in grado di trasfigurare un regime ancora fortemente permeato da elementi solidaristici e redistributivi. Dagli elementi riportata ne discende la piena legittimità della regione in ordine alla decurtazione del budget per favorire l’ingresso di nuovi operatori privati, come statuito con la sentenza del Consiglio di Stato, III, 16 settembre 2013, n. 4574. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario Avv. Aldo Lucarelli























