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- Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni?
Torniamo a parlare di Farmacia, società ed incompatibilità le nuove disposizioni della legge 124 del 2017 sono liberamente applicabili ai vincitori del concorso farmacie? No, almeno non tutte, vediamo perché. La farmacia dopo la riforma avvenuta nel 2017 della legge 362 del 1991 prevede all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8; all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile: a) nei casi di cui al citato art. 7; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Tali disposizioni devono essere rese compatibili con le norme in tema di società rese dalla legge 124 del 2017, e quindi richiamando le argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale 11 del 2020 secondo cui: "l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio." Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 Alla luce di tali argomentazioni vi è poi un ulteriore complicazione per quelle società costituite a seguito della partecipazione e vittoria al concorso straordinario Farmacie 2012 (D.L. 1/2012) da parte della Associazioni dei farmacisti vittoriosi. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Tali società anche ove costituite in esecuzione della riforma della legge 124/2017 sono tuttavia soggette ad “ulteriori” limitazioni come a titolo esemplificativo la parità di gestione il vincolo triennale di titolarità. Tali disposizioni, appunto “speciali” trovano fondamento dalla legge del concorso che pertanto andrà ad applicarsi in quanto specifica al caso di specie. La Corte Costituzionale ha ricordato che l’art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo novellato, “riferisce l’incompatibilità (con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) di cui alla denunciata lett. c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia” con l’aggiunta, però, “(o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione)”: la Corte ha quindi confermato (ai fini dell’incompatibilità in questione) l’identità di condizione in cui versano il socio che gestisce la società e quello che “in sede di assegnazione ne risulti associato, o comunque coinvolto nella gestione”. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Tale concetto è stato ribadito dalla Corte laddove ha precisato che in caso di titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, per i soggetti, “unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali)”, non sia più “riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”: con tale affermazione si ribadisce il concetto in precedenza espresso, secondo cui non sussiste l’incompatibilità ex art. 8 comma 1, lett. c) cit. in capo ai soci unicamente titolari di quote del capitale sociale “e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali”. Da ciò deriva, ex converso, che l’incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il socio di capitale gestisce la farmacia, sia quando il socio è vincolato, in base ad una normativa speciale, ad esercitare l’attività gestoria e, quindi, “quando in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione”, situazione che ricorre nel caso di specie, in base alla previsione recata dall’art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Nel caso del concorso straordinario, in base all’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, peraltro, non solo sussiste il vincolo della gestione associata, ma tale gestione deve essere pure paritaria, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020, con la conseguenza che - nonostante la tipologia di società prescelta (sullo specifico punto si fa rinvio ai punti nn. 30 e 31 del parere della Commissione speciale n. 69/2018) – l'associato non può ritenersi estraneo alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva. Ecco quindi che i profili delineati dalle aperture societarie della Legge 124/2017 sono limitati dalla lex specialis per i vincitori di concorso, almeno per un triennio, ed almeno per ciò che attiene alla gestione, che non potrà ritenersi esclusa dalla titolarità delle quote. Leggi il blog in Diritto Farmaceutico Leggi gli articoli in tema di "incompatibilità dei farmacisti" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Concorso Farmacie, quali incompatibilità? Società tra farmacisti vincitori di concorso Farmacista socio di capitali Incompatibilità farmacisti concorso farmacie
- Cosa fare se l'ex coniuge non paga? ..ecco un nuovo rimedio
Tra le novità della riforma Cartabia segnaliamo l'interessante introduzione di una norma che consente, in caso di inadempimento dell'ex coniuge, il pagamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento. Non sarà più necessario, dunque, ottenere un provvedimento giudiziario come precedentemente previsto dell'art. 156 co. 6 c.p.c. Detta norma, infatti, prevedeva la possibilità in caso di inadempimento di un coniuge relativamente all'assegno di mantenimento, di chiedere, con apposito ricorso da depositare presso il competente Tribunale, il pagamento diretto dal terzo. In particolare l'art. 156 co. 6 c.p.c. così recitava: "in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente delle somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto". Cosa fare se l'ex coniuge non paga? ..ecco un nuovo rimedio Il ricorrente, dunque, poteva chiedere in giudizio che qualsiasi soggetto debitore, in virtù di un titolo valido, nei confronti del coniuge inadempiente (ad esempio datore di lavoro o l'INPS) corrispondesse direttamente il dovuto in favore del coniuge creditore. Con il nuovo art. 473 bis n. 37 c.p.c., invece, la riforma Cartabia opera un vero e proprio snellimento di tutto il procedimento volto all'ottenimento del pagamento da parte del terzo. Cosa fare se l'ex coniuge non paga? ..ecco un nuovo rimedio Detta previsione normativa da, infatti, la possibilità al coniuge creditore di notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento direttamente al terzo, il quale risulterà obbligato al versamento di quanto dovuto dal coniuge inadempiente. Ma nella pratica quali passaggi devono essere rispettati? La previsione normativa stabilisce nella pratica che preliminarmente debba essere inviata al debitore una formale diffida con l'indicazione dell'importo esatto da corrispondere; decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della missiva suindicata si ha la possibilità di inviare il provvedimento (sentenza di separazione ) con la previsione dell'assegno di mantenimento o dell'accordo di negoziazione direttamente al terzo, solitamente il datore di lavoro, che sarà obbligato dal mese successivo a decurtare l'importo stabilito in sede di separazione al coniuge inadempiente e versarlo direttamente in favore dell'altro coniuge. Detta previsione normativa appare utilissima, finalmente un aiuto immediato ed efficacie per tutti i coniugi che si trovano da soli a dover provvedere alle esigenze della famiglia caricandosi di responsabilità, preoccupazioni e soprattutto spese insostenibili a causa della mancata collaborazione del coniuge inadempiente. Consulta il blog in diritto di famiglia Contattaci Avv. Ilaria Paletti
- How to buy a cheap property in Italy, pay attention to building permit
One of the most intricate issues in the Italian system concerns house regulation. It is not difficult, especially in southern Italy, to find a bargain, a cheap house in a nice place with a fantastic landscape, a historic center near well-known cities, or surrounded by nature. Not all shine is gold, and on the other side, not all cheap houses are full of issues to face. First advice: leverage the local house agent, who knows the area well, to get the house. The second issue to meet is to check the certificates (building permit, date of building, energy certificates, etc.), all documents required by law for regular purchases. How to buy a cheap property in Italy, pay attention to building permit Pay attention, if your house hasn't had such documentation, it's unsure that you can retrieve or produce it. For such instances, if your house doesn't have any building permits, you should check the construction date, it must be “before 1967,” a real watershed from what could be considered “regular” if before such a date, and what must comply with a building permit if one exists. And if a building permit doesn't exist? In such cases, there are many regularization options that “permit amnesty.” One of these is “SCIA”. Such practices must align with the municipal zoning plan, whether the one in force at the time of construction or the one in force at the time of the SCIA application process. It is the so-called “double conformity”. The secondo one is "CILA" A minor infraction, not regarding the building itself but concerning operations that have changed the original internal design, can be submitted to the "CILA". How to buy a cheap property in Italy, pay attention to building permit Let's take one piece of advice: “Pay attention to the building permit when buying a cheap property in Italy”. Both “Scia” and “Cila” and other regularization options must be submitted by Law 380/2001, Building Law, with the assistance of an engineer (or equivalent). Our goal is to keep you aware of the related issues that must be considered in the preliminary contract BEFORE the acquisition, especially to strike a good bargain at a low price. For any queries regarding contracting, don't hesitate to contact us. Law Firm Angelini Lucarelli Attorney Aldo Lucarelli
- Il cambio del cognome, quale questione personale di identità
Argomento spinoso che oggi ha una nuova configurazione, molto piu' attenta all'identità della persona che richiede il cambio del cognome, fermo restando i limiti di diritto pubblico da rispettare. Vediamo nel dettaglio il cambio di cognome che oggi è questione di "identità personale" piu' di ieri e come si è giunti all'attuale sistema. Il cambio del cognome, quale questione personale di identità La normativa in tema di cambio del cognome prevede ai sensi dell'’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”. Da tale disposizione si evince la valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome che si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale A tale fine, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 21 maggio 2012, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto medesimo, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, valutati anche gli interessi di eventuali controinteressati. La correttezza della motivazione potrà essere oggetto di impugnativa dinanzi alla Giustizia Amministrativa, ove difetti in tutto o vi sia una carenza di istruttoria. (CdS 8422). Condivisibilmente, nella suddetta circolare, viene previsto il contraddittorio con la persona controinteressata (ad esempio il padre o la madre), affinché possa rappresentare eventuali ragioni a sostegno del mantenimento dello status quo, che devono essere valutate e ponderate dal Prefetto prima di adottare il provvedimento decisorio. Il cambio del cognome, quale questione personale di identità In definitiva, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell’istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26-09-2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell’interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua 'stabile identificazione nel corso del tempo' (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752). Il cambio del cognome, quale questione personale di identità È stato quindi ritenuto dalla giurisprudenza che l'art. 89 cit. non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome: altrimenti opinando, vi sarebbe un serio vulnus a tale interesse pubblico, che riguarda tutti gli aspetti della vita degli individui, nei loro molteplici rapporti (anche informatici) con i soggetti pubblici e privati Inoltre oer effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 è mutato il regime normativo relativo all’attribuzione del cognome ai figli: la Corte ha stabilito che, in via generale, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi, fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto. Nella sentenza n. 131/2022, la Corte costituzionale ha precisato che la nuova disciplina riguarda “il momento attributivo del cognome del figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”. La Corte costituzionale ha quindi aggiunto che “eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012”. Da un iniziale approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l'appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare (Corte Cost., ordinanze n. 176/1988 e n. 586/1988), si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all'identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale ex art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell'identità del singolo (Corte Cost. n. 286/2016). Invero, la originaria procedura di attribuzione del cognome era basata, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 61/2006, su un sistema costituente retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affondava le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più ritenuta coerente con i principi dell'ordinamento. Tale sistema è stato abbandonato dalla Corte Costituzionale, anche a seguito della condanna dello Stato italiano da parte della Corte EDU (Cusan-Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014), dapprima, con la citata pronuncia n. 286/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentono ai coniugi di trasmettere, di comune accordo, il cognome materno e, più di recente, con la sentenza n. 131/2022 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre con riferimento ai figli nati "dentro e fuori dal matrimonio" e a quelli adottivi (cfr. sul punto TAR Lazio, Sez. I Ter, 1 luglio 2022 n. 8964). Nella successiva sentenza n. 135 del 10 maggio – 4 luglio 2023, la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 299, comma 1, ha richiamato, in particolare, la sentenza n. 286 del 2016, secondo cui “il diritto al nome [sarebbe] indissolubilmente collegato al diritto all’identità personale e che la protezione di esso sostanzi e determini realizzazione di quest’ultima”. È emersa, quindi, una particolare sensibilità sul tema del “cognome”, come testimonianza del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio. CdS 8422/23. Conclusivamente oggi il cambio di cognome, in pratica, costituisce, lo strumento per recidere un legame solo di forma, imposto solo per legge, quando risulta estraneo alla identità personale, tutelata costituzionalmente. Hai un quesito? Contattaci O leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli
- Nuovi limiti superbonus ed addio allo sconto in fattura per i bonus
Cessione del credito e sconto in fattura Il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica. In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale (detrazione ripartita in quote annuali), l’articolo 121, comma 1, introduce la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, possibilità poi ridefinita dal Decreto Cessioni- L’articolo 121, al comma 1, stabilisce che i «soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente»: - per un contributo, sotto forma di “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti; - per la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, direttamente ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. La legge di bilancio 2022 dispone che le opzioni di - sconto in fattura e - cessione del credito d’imposta si applicano anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per gli interventi agevolabili rientranti nella disciplina del Superbonus. Quanto alla modalità di utilizzo dei crediti d’imposta, si precisa che gli stessi «sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso». In tema di compensazione, si precisa che l’articolo 2-quater del Decreto Cessioni in esame ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 17,A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi). Divieto di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta dal 17 febbraio 2023. Il Decreto Cessioni modifica, come detto, la disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi stabilendo che non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge». Detta disposizione sancisce, quindi, per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17 febbraio 2023 , un generale divieto di esercizio dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121. A decorrere dal 17 febbraio 2023, ad opera del decreto cessioni, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta. Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di: - recupero del patrimonio edilizio compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo - efficienza energetica - adozione di misure antisismiche - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, - installazione d’impianti fotovoltaici - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - superamento ed eliminazione di barriere architettoniche A fronte di un generale divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, di seguito analizzati, individuano tassative deroghe al divieto in commento da verificare caso per caso nella circolare citata. fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 7.09.2023. Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli
- Le società misto pubblico private
Il decreto legislativo 175 2016 disciplina le società a partecipazione pubblica, vediamo l'iter ed i principi di costituzione in relazione al ruolo di controllo della Corte di Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. Per quello che interessa nel presente articolo particolare attenzione deve essere riposta alla motivazione contenuta nella relazione accompagnatoria all'atto deliberativo da parte dell'Ente pubblico che ha deciso di acquisire una partecipazione o di costituire una società con un socio privato, ovvero una società misto pubblico privato. Sin da subito è opportuno evidenziare che la partecipazione del privato puo' avere diverse finalità ma in ogni caso la propria quota non potrà essere inferiore al 30% né superiore al 49% e ciò al fine di garantire il controllo pubblico negli atti di governo societario e nelle scelte imprendiatoriali L'argomentazione del "controllo pubblico" è questione particolarmente stringente per quel che concerne gli atti della società, ovvero lo statuto della società ove si tratti di acquisizione di partecipazione in società esistente, o dovrà essere appositamente redatto ove si tratti di neo società da costituire, la c.d. "NewCo"; Per i meno avvezzi al diritto inglese si tratta di definizione relativa alla dicitura "New Company". ti può anche interessare: "La verifica di congruità nella concessione del servizio comunale" Ecco quindi che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, quindi atto iniziale cd. "nativo" oppure di acquisto di partecipazioni, anche indiretta, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, cd atto "derivato" deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità ed al perseguimento delle finalità istituzionali previste dal di cui all'articolo 4 del testo unico in tema di partecipazioni pubbliche, e quindi dovrà perseguire una delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto della NewCo prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. La motivazione accompagnatoria dovrà evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta da parte dell'Ente pubblico, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa oltre che di compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. La relazione accompagnatoria sarà quindi atto necessario ai fini del controllo operato dalla Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a cui tale atto deliberativo unitamente alla deliberazione andrà inviata preventivamente. Le società misto pubblico private: I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Prima di chiudere una precisazione sul potere dell'autorità antitrust. Ed infatti ai sensi della legge 287 del 1990 art. 21 bis, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. Leggi il Blog e Trova il tuo caso necessiti assistenza? contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca
Come riconoscere una garanzia autonoma da una fideiussione? È utile comprendere che tipo di garanzia sia stata prestata per comprendere quali contestazioni il garante potrà rivolgere alla banca. Per rispondere vediamo le principali caratteristiche del contratto di garanzia e della fideiussione. Diritto Bancario La fideiussione quale garanzia concessa da un terzo per l'adempimento dei degli obblighi del debitore principale potrà coprire i debiti di quest'ultimo con il limite imposto dal contratto e secondo il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. Ma quale è la differenza tra fideiussione e garanzia autonoma? Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca. La dizione "a prima richiesta" è sufficiente ad inquadrare il contratto come garanzia autonoma? Le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che, per un verso, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia... salvo una contraddizione nella stessa struttura contrattuale. Con la conseguenza quindi della non applicabilità al contratto autonomo di garanzia della tempestiva attività da parte del creditore garantito prevista dall'articolo 1957 cc tipica della fideiussione. (Sul punto Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947). Puo' anche interessarti "Le eccezioni contro la Banca". Indebitamento, le garanzie richieste dalla banca Leggi i nostri post nell'archivio Qualificare l'accordo come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia sarà quindi demandato all'analisi delle singole clausole non essendo sufficiente una generica indicazione riferita alla clausola del pagamento a prima richiesta. Hai un quesito? Contattaci E ciò poiché tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un contratto come garanzia autonoma o fideiussione. (cass. 9 agosto 2016, n. 16825) Quindi NON è la definizione fornita nel contratto a dare indicazioni sulla natura della garanzia ma è la sostanza a definire una garanzia come autonoma o come fideiussione con tutte le conseguenze che seguono sul piano pratico. Gia con la sentenza n. 3947 del 18.2.2010 le sezioni Unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. Hai un quesito? Contattaci Quindi la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 8874/2021). In conclusione possiamo riprendere il sunto offerto di recente dalla Cassazione 19693/2022 ed inaugurato nel 2018 secondo cui: Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorieta’ della garanzia. (Cass. 16213/18) il garante quindi sarà come un estraneo al rapporto diretto tra debitore e creditore che avrà la funzione di indennizzare la banca. Consulta i nostri articoli nel blog gratuito La distinzione quindi sarà utile al garante per comprendere le proprie responsabilità e le eccezioni che potrà rivolgere alla Banca. Seguici sui Social Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia, Società e fallimento dei soci, anche di fatto, come e quando accade?
Tema spinoso, analizzato in di recente dalla Cassazione sul fallimento di una società di persone proprietaria di una farmacia con estensione anche a soggetti che avevano supportato l'attività, sebbene formalmente estranei alla società ed alla farmacia. Da qui la domanda, quali sono gli elementi da cui far scaturire una responsabilità sociale anche senza un vero rapporto societario? Quando è possibile parlare di società occulta? E' possibile ricorrere a prove orali oltre che a documentazione bancaria per la prova del rapporto societario di fatto? Puo' un soggetto esterno essere chiamato in un fallimento di una farmacia pur non essendo farmacista e socio? E' utile ricordare, allora, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (0cfr., ex aliis, Cass. n. 19234 del 2020) è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019);. Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi lo collabora nell'attività d'impresa, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Invero, la società di fatto, ancorché non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi, quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, in modo che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. Il fatto di non essere farmacista non limita la responsabilità verso terzi. Peraltro, Cass. n. 8981 del 2016 ha puntualizzato che è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società; mentre Cass. n. 33230 del 2019 ha ribadito che, in tema di società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale (cfr. Cass. n. 15543 del 2013; Cass. n. 3163 del 1999). Secondo la Cass. n. 7119 del 1982 al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni (cfr., Cass. n. 27541 del 2019); si che finanziamenti e fideiussioni in favore dell'imprenditore farmacista, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Danno da emotrasfusione, il risarcimento e le prove da utilizzare
Analisi dei casi di malasanità contattaci anche per risolvere le vicende SENZA ricorrere in Tribunale! Quale è il valore del verbale redatto dalla Commissione Medica? La commissione medica impegna il Ministero della Salute in termini di prova legale? Quali sono i criteri utilizzati dal Giudice in caso di emotrasusione? In tema di danno da emotrasusione occorre sottolineare in primis, la diversità fra il diritto soggettivo alla prestazione assistenziale disciplinata dalla legge n. 210 del 1992 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., (cfr. Cass. S.U. 1° aprile 2010 nn. 8064 e 8065; Cass. S.U. 9 giugno 2011 n. 12538). Si è detto, in particolare, che il risarcimento presuppone un fatto illecito e può trovare applicazione solo qualora il trattamento sanitario sia stato in concreto attuato senza adottare le cautele o omettendo i controlli ritenuti necessari sulla base delle conoscenze scientifiche. L’indennizzo, invece, nei casi di lesione irreversibile derivata da emotrasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati (diversa è la ratio dell’istituto nell’ipotesi di vaccinazione obbligatoria), trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sociale prescritto dall’art. 2 Cost. e, «in un’ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole», valorizza i principi desumibili dall’art. 38 Cost., quanto alla protezione sociale della malattia e dell’inabilità al lavoro, chiamando la collettività a partecipare, nei limiti delle risorse disponibili, al ristoro del danno alla salute che, altrimenti, in quanto incolpevole, rimarrebbe esclusivamente a carico del danneggiato. Fatta tale premessa in tema di differenza tra risarcimento ed indennizzo torniamo ai quesiti del danno da emotrasusione ed al ruolo della Commissione Medica. La Commissione medica, quindi, nell’effettuare l’accertamento alla stessa demandato dall’art. 4 della legge n. 210 del 1992, non agisce quale organo del Ministero della Salute e la valutazione espressa impegna quest’ultimo, anche in sede amministrativa, nei soli limiti della disciplina dettata per il procedimento nel quale l’atto si inserisce. Malasanità: il danno da emotrasfusione ed il regime della prova! Ecco quindi che la Cassazione a sezioni unite ha stilato i seguenti punti di diritto ai fini risarcitori (Cass. Sez. Un. 19129/2023) : «a) nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai danni subiti per effetto della trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992 non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale; b) nel medesimo giudizio, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero per contrastarne l’efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano; c) nel giudizio di risarcimento del danno il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso risulti dagli atti di causa.». Ecco quindi che "il giudizio formulato dalle commissioni mediche all’esito degli accertamenti disposti è espressione di discrezionalità tecnica, non amministrativa, e, pertanto, va esclusa la natura provvedimentale dell’atto adottato... Cass. Sez. Un. 22550/14) In conclusione l'attività della Commissione Medica ai fini risarcitori dovrà essere liberamente valutata dal Giudice non avendo valore di prova legale, ecco che quindi il ricorso a procedere di mediazione o preventivi ed extragiudiziali, renderà il percorso più snello e veloce a condizione che il Ministero non contesti la prova presuntiva offerta dal danneggiato. Analisi dei casi di malasanità contattaci anche per risolvere le vicende SENZA ricorrere in Tribunale Studio Legale Angelini Lucarelli
- Appalti: La nullità delle clausole del bando.
• Cons. St., A.P., 16 ottobre 2020, n. 22 – Pres. Patroni Griffi, Est. Cirillo, Rel. Noccelli Per il Consiglio di Stato la clausola illegittimamente escludente è nulla e non necessità una sua specifica impugnazione, ma ciò comporta che gli atti successivi siano tutti impugnati. • Questa la Conclusione: Non vi è dunque alcun onere, per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l’ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente. • Ricostruzione della decisione: Il Codice dei contratti pubblici, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato divenuta infine prevalente, nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006 (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2015, n. 5396; id. 26 maggio 2017, n. 2627), dopo un primo indirizzo che negava l’ammissibilità dell’avvalimento sul presupposto del carattere intrinsecamente e insostituibilmente soggettivo e quasi “personalistico” della certificazione di qualità, ammette ora l’avvalimento delle certificazioni di qualità e, in particolare, delle attestazioni SOA, poiché riconosce che anche la certificazione di qualità costituisce un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa, come tale suscettibile di avvalimento, in quanto il contenuto dell’attestazione concerne il sistema gestionale dell’azienda e l’efficacia del suo processo operativo. Per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso di detti requisiti di qualificazione avviene esclusivamente, ai sensi dell’art. 84, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, mediante attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate dall’ANAC. Tuttavia, per evitare che l’avvalimento dell’attestazione SOA, ammissibile in via di principio per il favor partecipationis che permea l’istituto dell’avvalimento, divenga in concreto un mezzo per eludere il rigoroso sistema di qualificazione nel settore dei lavori pubblici, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che l’avvalimento dell’attestazione SOA è consentito ad una duplice condizione: a) che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile. Nel delineato quadro normativo, sussistendo il rispetto delle condizioni cui la giurisprudenza del Consiglio di Stato subordina la legittimità del ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA e, per converso, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, anche indirette, in cui l’avvalimento risulta vietato, l’obbligo, imposto all’ausiliata dal disciplinare di gara, espressamente a pena di esclusione, di produrre la propria attestazione SOA, quando questa vorrebbe avvalersi dell’attestazione SOA dell’ausiliaria, non solo è contraddittorio rispetto alla previsione dello stesso articolo 20 (il quale consente che «i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nel disciplinare di gara, avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto»), ma si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, d.lgs. n. 50 del 2016, che non escludono la possibilità dell’avvalimento dell’attestazione SOA né, tantomeno, subordinano tale possibilità alla condizione di depositare in sede di gara l’attestazione SOA dell’impresa ausiliata in proprio: come ha ritenuto la sentenza n. 5834 del 23 agosto 2019 della Sezione V del Consiglio di Stato, una siffatta previsione si traduce in un vero e proprio divieto di applicare l’istituto dell’avvalimento mediante la previsione di un adempimento apparentemente formale che, in modo surrettizio ma certamente a pena di esclusione per il concorrente, ne comprime l’operatività senza alcuna idonea copertura normativa. La nullità dell’atto amministrativo -figura generale, assieme all’annullabilità, dell’invalidità e che può essere riguardata non solo come vizio, ma anche come azione, eccezione in senso tecnico e come sanzione- va analizzata nel contesto ordinamentale specifico, diverso da quello civile. Nel complesso delineato contesto ordinamentale, l’Adunanza Plenaria ritiene che la clausola escludente - che si ponga in violazione dell’art. 83, comma 8, del ‘secondo codice’ sugli appalti pubblici – non si possa considerare annullabile (e dunque efficace). Sul significato di tale nullità si è pronunciata l’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2014, per la quale “la sanzione della nullità… è riferita letteralmente alle singole clausole della legge di gara esorbitanti dai casi tipici; si dovrà fare applicazione, pertanto, dei principi in tema di nullità parziale e segnatamente dell’art. 1419, comma 2, c.c. (vitiatur sed non vitiat”). Questa sentenza ha aggiunto che “la nullità di tali clausole incide sul regime dei termini di impugnazione …, atteso che la domanda di nullità si propone nel termine di decadenza di centottanta giorni e la nullità può sempre essere eccepita dalla parte resistente ovvero rilevata dal giudice d’ufficio’, e che la clausola escludente nulla è ‘priva di efficacia e dunque disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante ovvero da parte del giudice”. L’art. 83, comma 9, del vigente codice degli appalti (d.lg. n. 50 del 2016) ha confermato il principio di tassatività delle cause di esclusione e ha ribadito che ‘sono comunque nulle’ le clausole escludenti in contrasto con tale principio. Il legislatore, nel prevedere la nullità della clausola in questione, ha disposto la sua inefficacia, tanto che – se anche il procedimento dura ben più dei sei mesi previsti dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio della azione di nullità – la stazione appaltante comunque non può attribuire ad essa rilievo perché ritenuta “inoppugnabile”. I successivi atti del procedimento, inclusi quelli di esclusione e di aggiudicazione, pur basati sulla clausola nulla, conservano il loro carattere autoritativo e sono soggetti al termine di impugnazione previsto dall’art. 120 c.p.a., entro il quale si può chiedere l’annullamento dell’atto di esclusione (e degli atti successivi) per aver fatto illegittima applicazione della clausola escludente nulla. L’art. 120 c.p.a. non prevede alcuna deroga al termine di decadenza di trenta giorni, che sussiste qualsiasi sia il vizio – più o meno grave – dell’atto impugnato. Né può farsi discendere, quanto meno nell’ordinamento amministrativo, la nullità di un atto applicativo di un precedente provvedimento solo parzialmente affetto da una nullità riferita a una sua specifica clausola inidonea a inficiare la validità di quel provvedimento nel suo complesso. • Conclusione: • Non vi è dunque alcun onere, in conclusione, per le imprese partecipanti alla gara di impugnare (entro l’ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi “inefficace” ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari, gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente. a cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli Amministrativo Avvocato Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 16 Ottobre 2020 n. 22
- Quando impugnare il bando di concorso?
Quando il candidato o l'impresa di una gara pubblica devono impugnare immediatamente il bando senza attendere il provvedimento di esclusione Come comportarsi nel caso in cui il candidato o l'impresa sia esclusa per l'effetto di una clausola già contenuta e precisata nel Bando? Quando impugnare il bando di concorso? Se il bando contiene una clausola da cui deriva l'immediata esclusione del candidato o dell'impresa, è necessario attendere l'effettiva esclusione oppure si deve impugnare immediatamente? Quando impugnare il bando di concorso? Per rispondere a tali interrogativo, tutt'altro che infrequenti nella pratica, è opportuno evidenziare che è’ inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara che si configuri come atto vincolato rispetto a una clausola della lex specialis, non impugnata tempestivamente, e dalla quale replichi il contenuto, senza che la stazione appaltante abbia espresso alcuna valutazione ulteriore al riguardo. Quando impugnare il bando di concorso? Il termine per l’impugnazione di una clausola della lex specialis, direttamente lesiva confermata da un provvedimento di esclusione meramente riproduttivo della stessa, decorre, infatti, dalla conoscenza della lex specialis da parte del concorrente e non dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Se è vero, in linea di principio, che soltanto con l’esclusione dalla gara ovvero con la conclusione della stessa, la lesione dell’interesse del concorrente assume i caratteri della concretezza e dell'attualità, così da consentire la tempestività di una impugnazione della lex specialis unitamente al provvedimento lesivo, tuttavia, la regola della impugnazione congiunta dell’atto presupposto e dell’atto applicativo subisce eccezioni laddove l’atto presupposto arrechi alla parte una lesione immediata. (Cons. Stato, sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934 ) Quando impugnare il bando di concorso? Quale valore hanno i chiarimenti richiesti ad una pubblica amministrazione rispetto al bando? Candidato ed Impresa Esclusa, Quando impugnare il bando di concorso? La richiesta di chiarimenti da parte del concorrente costituisce indice di consapevolezza della portata lesiva della lex specialis laddove il chiarimento sia privo di reale portata esplicativa e sia meramente riproduttivo del contenuto della clausola che in astratto si intende far interpretare dalla stazione appaltante. La risposta al chiarimento, da parte della stazione appaltante, che riproduca in modo pedissequo la clausola della lex specialis che si voleva far esplicitare, costituisce atto meramente confermativo. Ed infatti l'Amministrazione, a mezzo di chiarimenti, non può modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis. I chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con una operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio; non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso. (Tar Campania 6022/22 ) Hai un quesito? Consulta il Blog con il motore di ricerca o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli #farmacia #concorso #candidato #asta #concessione #sna #farmaci #medicina
- Appalti PNRR: il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR
Quale è il valore del soccorso istruttorio nelle gare che hanno ad oggetto finanziamenti pubblici come quelli del PNRR? Consulta un legale esperto di procedure amministrative e PNRR. Puo' il soccorso istruttorio spingersi fino a sostituire domande incomplete? Rispondiamo anticipando la conclusione, in tema di Appalti, il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR: le lacune della domanda non appaiono superabili con il ricorso al soccorso istruttorio con il quale si perverrebbe all’illogica conclusione che la Pubblica Amministrazione sarebbe chiamata a “sostituire” piuttosto che a far “integrare” le domande. È approdo giurisprudenziale quello per cui “Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.” (Cons. St., V, 23.11.2022, n. 10525). Soccorso Istruttorio e PNRR: Nell’ambito delle procedure del PNRR, dunque, l’amministrazione non è tenuta a prevedere all’attivazione dei poteri di soccorso istruttorio, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a cui sono ispirate tutte le procedure concorsuali aventi ad oggetto l’assegnazione di benefici pubblici e dell’inderogabilità dei termini stabiliti dal più volte citato PNRR. (Tar Abruzzo n. 413.23) La giurisprudenza si è largamente espressa nel senso che il principio secondo il quale nel procedimento amministrativo (ivi compresi quelli selettivi), l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una sia pure incolpevole mancata indicazione di un profilo della domanda, sebbene rilevante. Tanto, sia alla luce di un elementare e certamente non sproporzionato principio di autoresponsabilità in materia, sia per il rispetto della par condicio tra i candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa (Cons. St. Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). Appalti: il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR e l'autoresponsabilità dell'impresa Si tratta di un principio, quello di autoresponsabilità, che trova applicazione a maggior ragione in presenza di selezione, con stringenti termini decadenziali, di progetti che aspirano alla distribuzione di scarse risorse pubbliche, come accade laddove, come nel caso di specie, la selezione riguardi progetti che debbono essere finanziati con spendita di risorse pubbliche da erogare in tempi certi e rapidi (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081). Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza legale in Diritto Amministrativo























