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717 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Farmacie, quando l'amministrazione puo' chiudere la sede a distanza di anni.

    Cogliamo l'occasione prospettata da una recentissima pronuncia del Tar per trattare il quesito giunto, ovvero, Cosa accade se viene aperta una farmacia sulla base di documenti risultati erronei? E' possibile chiudere una Farmacia anche dopo un anni dall'autorizzazione? Per rispondere al quesito - la cui risposta è comunque affermativa - precisiamo che siamo nell'alveo della auto tutela amministrativa, ovvero quando la pubblica amministrazione torna sui propri passi, si parla di un vero e proprio ripensamento, ma quando è legittimo? Secondo la consolidata giurisprudenza, il superamento del termine ragionevole (attualmente fissato in 12 mesi) per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela è ammesso in due ipotesi, e precisamente: «a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; Puo' anche interessarti "farmacia e dispensario estivo" b) nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3422/2020; nello stesso senso, ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, sentenza n. 3209/2022; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 300/2022). Può anche interessarti Lo scioglimento delle associazioni di farmacisti Ecco quindi che quando una farmacia è assegnata sulla base di un presupposto errato, ovvero il possesso dei requisiti, o l'assenza di incompatibilità, l'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione - di un ripensamento anche a distanza di anni non è illegittimo. Leggi il Blog farmaceutico dei casi risolti o poni il tuo caso. Ed infatti precisa la giurisprudenza amministrativa che "nel caso di specie risulta integrata l’ipotesi di cui si è detto al punto precedente sub b), sopra descritta, che legittima il superamento del termine ragionevole di cui al comma 1 dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990, per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi." Pertanto "il provvedimento di autoannullamento, adottato all’incirca a 22 mesi di distanza, non è sotto questo profilo illegittimo." Hai un quesito? Contattaci Possiamo quindi concludere che l'assenza dei requisiti per l'autorizzazione o l'apertura di una Farmacia NON sono sanati dal decorso del tempo, potendo la Pubblica Amministrazione ritornare sui propri passi una volta verificata l'erroneità della precedete valutazione. Leggi il blog in diritto Farmaceutico Rimane da valutare il "come" si venga in possesso di simili informazioni, a tal riguardo è da sottolineare, come già fatto in altri articoli, Leggi Qui, la possibilità di accedere agli atti e documenti inerenti i procedimenti amministrativi, ai sensi della normativa in tema di conoscibilità dei documenti amministrativi. Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Indennità al farmacista uscente, quale Giudice?

    Quale è il giudice competente a conoscere le questioni relative alla quantizzazione dell'indennità al farmacista uscente? Il giudice ordinario... ma il Tar può tornare utile in caso di domanda collegata ad una richiesta di annullamento. Questo in estrema sintesi il pensiero della recente giurisprudenza che complica un po le cose in tema di Indennità al farmacista uscente. Sul tema abbiamo scritto molte volte, cerchiamo di puntualizzare la vicenda stavolta però da un punto di vista processuale. Hai un quesito? Contattaci Secondo il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie inerenti la determinazione dell’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 de TULLSS, spettante ai gestori di farmacie, ineriscono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo che presuppongono l’esaurimento della fase pubblicistica e sono, quindi, demandate alla cognizione del giudice ordinario. Ciò in base al criterio generale di riparto della giurisdizione, fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta, secondo cui il Giudice amministrativo può essere adito esclusivamente laddove la posizione giuridica fatta valere in giudizio sia qualificabile in termini di interesse legittimo (c.d. giurisdizione di legittimità),. Va rilevato, peraltro, che la gestione di farmacia si configura come servizio pubblico, materia che il codice di rito demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett c), relativo alle “controversie in materia di pubblici servizi nonché afferenti al servizio farmaceutico" La giurisdizione esclusiva, sulla base di quanto precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204; Corte Cost. 11 maggio 2006, n. 191), presuppone comunque che vi sia un collegamento, più o meno stringente, con un potere pubblico esercitato dalla Pubblica Amministrazione. Ecco quindi che tale collegamento è evidente nel caso in cui risulti contestato l’illegittimo esercizio del potere di rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia. E ciò assumendo che il pagamento dell’indennità costituisca presupposto che deve sussistere già all’atto del rilascio della autorizzazione. È ciò in disparte la controversia già pendente avanti al giudice ordinario in merito all’effettiva debenza dell’indennità. Le Sezioni Unite della Cassazione civile, hanno rilevato che le domande svolte e dirette all’annullamento del provvedimento che aveva assentito l’apertura di una sede farmaceutica, con effetti ripristinatori e risarcitori, sul presupposto di un indebito esercizio dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione, per violazione di numerose previsioni normative, tra le quali le norme del TULLSS, che pongono il pagamento dell'indennità come presupposto per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della nuova farmacia e che valorizzano il mancato pagamento del dovuto e pattuito quale causa di decadenza dalla titolarità. Quindi? Sulla base del petitum del gravame, diretto a mettere in discussione la legittimità del potere amministrativo, le Sezioni Unite hanno statuito che sussiste “la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia ricadente nell'applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che ha introdotto e regolamentato la disciplina amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi e che, quindi, non possa farsi applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi alla stregua della normativa previgente, in tema di controversie relative all'indennità di avviamento” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 23 settembre 2014, n. 19973). Sicché va confermato che la controversia rientra nell’ambito di cognizione del giudice amministrativo, attenzione ove però tale questione sia connessa ed intentata alla luce di una domanda di annullamento. Scopri i nostri articoli nel sito specializzato Quindi la questione andrà valutata attentamente alla luce della domanda avanzata in caso di conflitto in tema di indennità ex art 110 TULLSS. Hai un quesito? Consulta i nostri arcoli o contattaci. Seguici Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Doppio Dispensario Farmaceutico, a volte è ammesso!

    Ci è stato chiesto se sia ammissibile ipotizzare l'istituzione di un doppio dispensario Farmaceutico e se lo stesso nella duplice ipotesi istitutiva sia gestibile da un solo farmacista.. Cerchi un Avvocato per farmacie? contattaci o cerca il tuo caso nel blog gratuito, tramite il motore di ricerca. È il caso di quelle località, soprattutto di carattere turistico recettivo per le quali l'impennata della popolazione avviene in modo repentino in un territorio esteso ma appartenente ad un singolo comune, ove ad esempio insiste un'unica farmacia. Da qui il quesito, è possibile un doppio dispensario nel medesimo (vasto) territorio? È ammissibile la gestione in capo ad un solo farmacista - titolare di sede - la gestione di due dispensari? La risposta è affermativa, almeno seguendo le linee guida della giurisprudenza che abbiamo rintracciato. Sia dal punto di vista letterale che logico-sistematico, al contrario, deve ritenersi che l’apertura dei dispensari nelle località turistiche prescinda dai criteri restrittivi di contingentamento di cui all’art. 1 della l. 475/1968, sia perché l’ultimo capoverso dell’art. 1 della l. 221/1968, letteralmente, utilizza il plurale allorchè prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali, le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici; sia perché, nell’organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario stagionale costituisce all’evidenza un servizio aggiuntivo, che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere temporaneo, connesso unicamente all'incremento momentaneo della popolazione, al fine di rendere più agevole l'acquisto di farmaci, e in quanto tale non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale (C.d.S., sez. IV, 25/03/2003, n. 1554). Unico limite desumibile dalla norma all’istituzione, in via eccezionale, di dispensari stagionali in aggiunta alle esistenti farmacie è rappresentato dal fatto che si tratti di località turistica con numero di abitanti normalmente non superiore a 12.500, avente le caratteristiche di aggregato urbano a sè stante rispetto all'intero territorio comunale per connotati geo - antropologici e socio – economici. E’ stato, infatti, osservato che con la recente normativa di c.d. “liberalizzazione delle farmacie” (art. 11, del d.l. 1/2012) si sono coniugate due finalità: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e, in tal modo, una migliore accessibilità del servizio, nonchè quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, pur assicurando, al contempo, che il numero delle farmacie sia proporzionato (con riferimento ad un parametro numerico ridotto rispetto al passato) alle dimensioni demografiche dei Comuni, così che i nuovi esercizi possano contare, al pari di quelli esistenti, su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività (cfr. Cons. Stato, III, 31 maggio 2013, n. 2990; 14/07/2014, n. 3681). A tal proposito, si è già detto che non sono utilizzabili per i dispensari i parametri di cui all’art. 1 della l. 475/1968. L’istruttoria da compiere - posta a carico del comune - riguardano i flussi demografici, ed in particolare per le località turistiche, riguardano le tabelle del movimento turistico nel periodo estivo di solito di competenza dell’Assessorato attività produttive e turismo del territorio. L'incremento dovrà riguardare il territorio comunale in sé considerato, quindi l'intero territorio del Comune, e non solo una frazione dello stesso. Ti puo' anche interessare: "farmacie arriva l'estate, tempo di un dispensario stagionale" Ti puo' anche interessare "farmacia succursale e dispensario farmaceutico, quale confine?" Ti puo' anche interessare "dispensario farmaceutico a chi tocca gestirlo?" E quindi veniamo al secondo quesito, è possibile che un farmacista gestisca due dispensari? Invero, osserva correttamente la giurisprudenza in una pronuncia risalente nel tempo, che sia applicabile la disciplina dettata per i dispensari ordinari anche a quelli stagionali, in assenza di regole specifiche per la loro assegnazione e gestione. Ed infatti si tratta pur sempre del medesimo servizio (commercializzazione di farmaci), nonostante siano diversi i presupposti per la loro istituzione; l’anteriorità della legge regionale (..) rispetto all’introduzione dei dispensari stagionali, non esclude che le regole riguardanti l’affidamento in esso contenute siano valide, in assenza di specifica disciplina, per un servizio dello stesso genere. L’affidamento va disposto, dunque, con preferenza al farmacista più vicino, salvo sua rinuncia (C.d.S, V, 4.4.2006, n.1754). Leggi Qui Il criterio quindi per la gestione rimane quello del farmacista piu' vicino, con riferimento al Comune oggetto di istituzione, con deroga rispetto all'applicazione del codice degli appalti, stante una assegnazione che avviene sulla base del procedimento concorsuale speciale di cui all’art. 4 della l. 362/1991. I principi di imparzialità e non discriminazione sono, pertanto, rispettati a monte. Seguici sui social Dal criterio della vicinanza quindi si puo' far discendere, quale corollario la possibilità di gestione congiunta, ove come nel caso che trattasi, ammesso il secondo dispensario quest'ultimo sia anche gestito dall'unico farmacista comunale che gestisce il primo. Leggi il Blog e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli #dispensari #dispensario #farmaceutico #farmacie #avvocatoperfarmacie #avvocatoperfarmacisti

  • Pannelli Solari ed Enegie Rinnovabili, i titoli autorizzativi.

    Le Energie rinnovabili secondo il Consiglio di Stato n. 3294/2023. Trova il tuo caso. In linea generale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico. La procedura abilitativa semplificata è stata, invece, prevista, per tutti i predetti impianti, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico. Ove la realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale di oltre 500 KW, è necessaria l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo. Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • SuperBonus il finto condominio non ne ha diritto!

    Questa la sintesi a cui è giunta la commissione tributaria 2023 una delle prime sul tema che con la pronuncia in esame ha confermato la revoca dei benefici stante la non effettività del condominio costituito al solo scopo di eludere la legge. Per ottenere il beneficio del super bonus quindi il condominio deve essere reale. Nella vicenda in esame la società SRL, era la effettiva acquirente e proprietaria dell'immobile, immobile poi intestato ad altri soggetti, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione. L'acquisto diretto da parte della Srl non avrebbe permesso l'accesso al superbonus. Da quanto dettagliatamente indicato dall'Ufficio finanziario risulta inequivocabilmente che l'impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al "superbonus 110%" ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato. Appare di solare evidenza che il legislatore ha concesso il beneficio fiscale in questione ai condomini ma sul presupposto della loro reale esistenza e che quindi fossero esistenti, al momento dell'accesso al beneficio, parti comuni, impianti comuni, che lo stesso fosse utilizzato almeno da una parte dei condomini e che quindi fosse agibile; Correttamente l'Ufficio precisa che l'accesso al beneficio potrebbe essere fruibile anche da parte di soggetti titolari di reddito di impresa, ma solo nel caso che tali soggetti siano anche condomini e siano chiamati a partecipare alla ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni. Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto. Ecco poi il concetto di elusione fiscale. Come noto, il fenomeno dell'elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell'art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:" "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Il comma 2° poi specifica: "Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario". Come è evidente dal tenore letterale della norma, l'abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell'ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse. Superbonus ed Elusione fiscale. Proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione. Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall'Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio. Conclusione: gli accertamenti in tema di superbonus non si fermano alla correttezza formale apparente delle operazioni ma affondano le radici nelle condotte sostanziali al fine di evitare l'elusione fiscale. Prima di chiudere la disamina sul superbonus una precisazione sulla competenza della Commissione Tributaria. Ed infaffi la Corte Triestina ha precisato in tema di super bonus che: la Corte ritiene la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito -impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale. Hai un quesito ? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concessioni Balneari la proroga automatica è illegittima. Scadenza al 31 dicembre 2023

    Illegittima la proroga oltre il 31 dicembre 2023 perché in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, anche se dovesse intervenire un intervento di legge Questa la sintesi della ricostruzione operata dal Consiglio di Stato secondo cui L’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove stabilisce  il divieto del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, ha natura di norma self executing, pertanto è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre la proroga automatica delle menzionate concessioni sono in palese contrasto con essa e di conseguenza non devono essere applicate. Si riconferma la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 18: Concessioni Balneari la proroga automatica è illegittima. Scadena al 31 dicembre 2023 Le norme nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, compresa la moratoria introdotta dall’art. 182, comma secondo, d. l. n.34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020 a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla epidemia di COVID-19, sono illegittime perché in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e più precisamente con l’art. 49, T.F.U.E. e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Pertanto le predette norme devono essere disapplicate dai giudici e dalla P.A. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che sarebbe prodotto da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, tenendo conto dei tempi tecnici necessari alle amministrazioni per predisporre le procedure di gara richieste e auspicando che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata priva di effetti perché in palese contrasto con le norme dell’Unione Europea. CdS 2192/2023 Contattaci per un quesito Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Appalto: Soccorso Istruttorio e Soccorso Procedimentali, quali sono i confini?

    Quale è la differenza tra il "soccorso istruttorio" ed il "soccorso procedimentale"? Per rispondere al quesito possiamo precisare che il disciplinare di gara può prevedere delle forme integrative, ricadenti nel soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Il soccorso istruttorio è previsto dall'art. 83 del c.a. e prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il disciplinare di gara potrebbe prevedere l'ammissibilità di una integrazione volta a sanare: “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda e dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata o l’incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili”. Ma attenzione il disciplinare non potrebbe prevedere un soccorso istruttorio così' ampio da prendere in considerazione carenze e/o incompletezze relative alla documentazione tecnica, cui inerisce la gara. Questi i confini del soccorso istruttorio. Quanto invece al soccorso procedimentale, deve rilevarsi che, esso è “utile per risolvere dubbi riguardanti ‘gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica’, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie esso sarebbe piegato al superamento di un profilo di incompletezza dell’offerta e non alla mera chiarificazione del contenuto di un documento e/o di una dichiarazione comunque presentata. Per concludere quindi il primo atterrà ad integrazioni documentali, nei limiti delineati, e quindi con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, Tale limite all’operatività del soccorso istruttorio costituisce applicazione diretta del principio di tutela della parità tra gli offerenti, il cui corollario è individuabile nel principio di immodificabilità dell’offerta. Seguici sui Social Il secondo, quello procedimentale, avrà invece profili interpretativi e chiarificatori che non potrà sfociare nel superamento della incompletezza dell'offerta. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Appalti - Amministrativo

  • Farmacie quando è possibile "invadere" la sede di un'altro farmacista.

    Con una recentissima pronuncia di Aprile 2023 il Consiglio di Stato è tornato ancora una volta sulla organizzazione territoriale delle farmacie, non senza aggiungere un spunto innovativo con risvolti - ad avviso di chi scrive - pericolosi. Possiamo sintetizzare il concetto con "Farmacie ove necessario è possibile invadere la sede altrui". Ed infatti i punti salienti della pronuncia sono i seguenti: - il criterio dei 3.300 abitanti è stato fissato dalla legge 27/2012 per individuare il numero di farmacie che possono essere aperte in un Comune, ma la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune, che deve individuare la zona tenendo conto di un’equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di mt. 200; - questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato; - nel caso in esame, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni; Leggi gli articoli correlati in fondo alla pagina o contattaci per un caso specifico. #farmacia #farmacisti #zona - non trattandosi di apertura di nuova sede, non erano necessari i pareri della ASL e dell’Ordine dei farmacisti; e la scelta non appare irragionevole perché, laddove non fosse aperta la farmacia prevista, i cittadini delle zone più periferiche rimarrebbero privi di una farmacia; è evidente che se fosse stato possibile aprire la sede nell'originaria zona di competenza quella fetta di popolazione avrebbe fruito di una farmacia più vicina, ma la realtà è che nonostante la sua istituzione la farmacia prevista non era mai stata aperta. (CdS 3665/23). Nel caso di specie, vista la difficoltà di trovare un’idonea sede per aprire la farmacia accertata anche dalla ASL, si è proceduto ad una modifica della zona di riferimento per consentire finalmente l’apertura di una farmacia che era esistita solo sulla carta per dieci anni. Seguici sui Social Ecco che la circostanza che nella sede della farmacia "invasa" risieda una popolazione di 5.000 abitanti è stata ritenuta motivo per operare la modifica; la L. 27/2012 che ha modificato la L. 475/1968 ha individuato il parametro di 3.300 abitanti per consentire l’apertura di una farmacia non per individuare la popolazione che deve essere nella zona servita dalla farmacia medesima. Farmacie, il trasferimento in altro comune Ma ecco la conclusione, "la suddivisione del territorio comunale in zone di pertinenza della singola sede farmaceutica deve garantire l'ordinato svolgimento del servizio farmaceutico sulla base di criteri obiettivi quali la densità abitativa e la conformazione del territorio. Leggi pure "Farmacie ed il silenzio del Comune sulle istanze del privato" Tale ricostruzione è pienamente aderente al solco giurisprudenziale del momento, ormai consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità che si esercita in materia di individuazione delle sedi farmaceutiche (cfr. Cons. Stato, III, nn. 4030/2022 e 327/2021) e la ridotta portata precettiva che assume la relativa pianta organica e perimetrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 2329/2021), il cui criterio ispiratore non è quello del massimo decentramento bensì quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale (cfr. Cons. Stato, III, n. 4374/2021). Leggi i nostri post Prima di chiudere però alcune precisazioni, se è infatti vero che appare possibile "invadere" una sede esistente è pur vero che cio' richiede specifici requisiti non di poco conto e non discrezionali, quali ad esempio 1) assenza di locali per la nuova apertura, 2) squilibrio demografico, 3) istruttoria comunale. In assenza di tali comprovati motivi appare difficile sostenere una ammissibilità di una invasione di convenzionenza! Avv. Aldo Lucarelli

  • Concorso Ordinario Farmacie, i requisiti.

    Spesso ci viene richiesto di chiarire quali siano le regole del concorso farmacie, quello ordinario per intenderci che non sia stato "snaturato" dalle norme del 2012. Ecco quindi che pur non avendo la bacchetta magica possiamo definire le fasi del concorso ordinario farmacie, e quindi a meno di stravolgimenti normativi o di deroghe dell'ultimo momento possiamo individuarne i tratti salienti soprattutto in vista della scadenza ormai prossima su tutto il territorio nazionale delle graduatorie del concorso straordinario farmacie, come ben noto fissata in 6 anni... La Normativa per i concorsi "ordinari" va quindi rintracciata nelle norme di settore I concorsi "ordinari" dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico (G.U. 19.05. 1994, n. 115). Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale (o regionale, vedi art. 48, c. 29. L. 326/2003) per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4 L.362/1991) : Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande . Salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, c. 29 D.L. 30-9-2003 n. 269 convertito con L. 24.11. 2003, n. 326) Il bando di concorso farmacie deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971): a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso; b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ; c) l'ammontare della tassa di concessione governativa; d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall'art. 17 della L. 475/1968; e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile; f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso; g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli. Art. 5. D.P.R. 1275/1971: Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, alla Regione (o Provincia) che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonché l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiamo già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. 475/1968 La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue: 1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art.11 della L.15/1968 attestante: a) data e luogo di nascita; b) la residenza; c) lo stato di famiglia; d) il godimento dei diritti politici; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso. I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute; 4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante: a) data di iscrizione all'albo; b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la quale è stato conseguito; c) data e luogo in cui è stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art.7 della L. 1378/1956; 5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse. I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali (ora ASL), dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo. I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data con anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione. La certificazione dell'anzianità di servizio quale direttore o collaboratore di farmacia viene ora rilasciata dall'ASL, oltre che dal Sindaco o dall'Ordine professionale. A tal fine i titolari o direttori di farmacia sono obbligati a comunicare all'Autorità sanitaria l'assunzione o cessazione dal servizio del personale laureato addetto alla farmacia. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'analisi dei punteggi viene svolta da una Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da: a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame; b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista; c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma. (art. 3 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298:). Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. (art. 7 D.P.R. 21-8-1971 n. 1275) Il nodo dei Punteggi del Concorso Ordinario Farmacie Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova. (art. 4 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). e la conseguente Valutazione dei titoli Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Attenzione che non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata. Farmacie, concorso Canale Europa: L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come segue: a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana; b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano; c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana; d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali (art. 5 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298). Importanza e valutazione dei titoli di studio e di carriera. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell'art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4; d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298) Novità per chi è avvezzo solo al concorso straordinario, anche se novità non è. La Prova attitudinale. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81). Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall'art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54). Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al punto precedente, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). Composizione della Graduatoria. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). Può anche interessarti " Scadendeza Graduatorie Concorso Straordinario, cosa fare" E quindi Assegnazione delle sedi... disponibili I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298). Entro 30 giorni l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione. Scopri il Blog con centinaia di articoli o proponi il tuo caso. Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell'ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, la ASL (ex medico provinciale) emette il decreto di autorizzazione. Leggi pure "Concorso Ordinario, quali saranno le deroghe applicabili?" L' Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l'art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell'ASL, salvo diverse disposizioni regionali). Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Leggi anche "Concorso Ordniario Farmacie Le insidie del bando" Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall'art. 6 della L. 892/1984). Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste in tema di indennità di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). Leggi pure "indennità al farmacista uscente è sempre dovuta"? La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U.L.S.

  • L'Acqua può diventare merce di scambio?

    Mentre in Italia parliamo di tariffe a metro cubo, e di problemi di approvvigionamento idrico soprattutto nei periodi estivi, l'acqua è stata per la prima volta quotata in borsa, tanto da diventare un bene speculativo su cui fare affari. E' notizia di questi giorni, raccolta da alcuni media, (pochi) che sia nato il "Nasdaq Veles Water Indexes" un indice americano basato sull'andamento del prezzo dell'acqua misurata per piede acro, una misura utilizzata negli USA, pari a 1,233,5 metri cubi. Mantenere l'accesso a forniture idriche affidabili è fondamentale per la prosecuzione dell'attività economica. Tuttavia, la gestione dell'acqua viene spesso condotta senza un meccanismo trasparente di determinazione dei prezzi, risultando in un quadro di scambio inefficiente. Nel 2018, il Nasdaq ha collaborato con Veles Water e WestWater Research per lanciare il Nasdaq Veles California Water Index (NQH20), il primo indice dell'acqua del suo genere che confronta il prezzo spot dell'acqua nello stato della California. Come si legge nella presentazione dell'indice Nasdaq, lo scopo è precisamente individuato in quattro aree 1) Tiene traccia del prezzo a pronti dell'acqua nello stato della California, 2) Rappresenta la valutazione corrente dell'acqua determinata dalle transazioni di diritti sull'acqua dal mercato delle acque superficiali della California e quattro bacini di acque sotterranee aggiudicati; 3) Risponde alle condizioni di domanda e offerta all'interno dei mercati dell'acqua fisici sottostanti; 4) Offre una maggiore trasparenza e soluzioni innovative per la gestione del rischio alle persone e alle entità che si affidano ai mercati dell'acqua per allineare la domanda e l'offerta. Il mercato dell'acqua non è il mercato del bene in sé e per sé ma il mercato dei diritti corrispondenti all'uso dell'acqua, e quindi al diritto di captazione dalle fonti, dai bacini, fino alla deviazione dei corsi di acqua, e perché no anche diritti di stoccaggio o diritti sulle acque reflue trattate. Tutti questi diritti, possono essere scambiati e costituire quindi un "mercato" dell'acqua, o meglio un mercato dei diritti sull'acqua. Come è agevole immaginare, il prezzo dei diritti afferenti l'acqua riflette l'andamento delle condizioni metereologiche, e quindi disponibilità dell'acqua in relazione al fabbisogno. Maggiore sarà la richiesta soprattutto in periodi di siccità, maggiore sarà il valore di questi diritti, si pensi ad esempio alle esigenze dell'agricoltura d'estate. A partire dal 7 dicembre 2020, sul Nasdaq Veles California Water Index sono disponibili per la negoziazione tramite CME Group. In Italia siamo molto lontani da una commercializzazione dei diritti sull'acqua, molto differente è l'approccio all'uso dell'acqua, ed allo sfruttamento delle risorse idriche. Basti pensare che l'installazione dei contatori a consumo sono una novità piuttosto recente. Un passo verso la privatizzazione dell'acqua è stato fatto in passato, con l'avvento delle società in house per la gestione delle risorse idriche, sebbene tali società siano ad oggi pienamente in mano pubblica e non hanno diritti sull'acqua in sé come bene. Si sta aprendo comunque la strada ad una visione "commerciale" e "speculativa" dell'acqua e dei diritti ad essa collegata e sottostanti; un cammino lento ma pericoloso, un chiaro esempio dei tempi che cambiano. La consapevolezza dei tempi che stanno cambiando, anche nella gestione speculativa commerciale delle risorse naturali, potrà evitare di farsi trovare impreparati. a cura di Avv. Aldo Lucarelli Privatizzazione acqua Nasdaq water Società in house Avv. Aldo Lucarelli

  • Famiglia, quando si perde l'Assegno divorzile

    Diritto di Famiglia, la Convivenza dell’ex moglie con un nuovo compagno in modo stabile comporta la perdita dell' Assegno divorzile. La stabile convivenza della ex moglie, attestata anche dal fatto che l’uomo con cui convive rappresenta un costante punto di riferimento per il figlio minore nato in costanza di matrimonio, comporta la perdita dell’assegno divorzile, a nulla rilevando che la donna abbia rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla gestione della famiglia. Quindi la nuova stabile convivenza costituisce elemento dirimente ai fini del perdita dell'assegno divorzile anche in assenza di un nuovo lavoro. Nella fattispecie, la donna, all’atto della separazione, non si era attivata per trovare una occupazione lavorativa preferendo dedicarsi al volontariato ed aveva ammesso in giudizio che l’uomo con cui aveva una relazione rappresentava un riferimento per il figlio di anni quattro. Leggi i nostri articoli in diritto di famiglia Altro elemento chiave è la presenza di una nuova stabile relazione. Leggi il blog Diritto di Famiglia 👪 Studio Legale Angelini Lucarelli Cass. Civ. 2023

  • Farmacie ed urbanistica, quale è la tutela delle aspettative private?

    Come è possibile tutelare le aspettative dei farmacisti privati in tema di urbanistica? In caso di modifiche ai piani urbanistici esiste un diritto pretensivo del farmacista che intenda trasferirsi? Rispondiamo a tali quesiti riportando recenti pronunce amministrative. Precisiamo sin da subito che esistono alcuni criteri, di seguito riportati e che non si può parlare di una pretesa del privato. Infatti la relazione tra l’esercizio dei poteri pianificatori paesaggistici ed ambientali, da un lato, nonchè la tutela delle aspettative edificatorie, dall’altro, è orientata dalle seguenti direttrici: -le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità; - anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; Hai un quesito? Contattaci - con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, Può anche interessare "Il piano regolatore e i diritti del privato" la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; - una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell’esercizio dello ius variandi su istanza del privato. Ecco quindi che vengono in gioco le leggi di diritto farmaceutico che andranno coordinante con gli strumenti pianificatori comunali. Hai un quesito? Consulta il sito In tema di trasferimento della propria farmacia vale il principio secondo cui il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri” (Cons. Stato, Sezione III, 6.8.2018 n. 4832). Tutt’al più, oggetto di verifica ai fini dell’autorizzazione del trasferimento è che il luogo ove la farmacia viene trasferita soddisfi le esigenze degli abitanti della zona (cfr. C.d.S., Sez. III, 19.6.2018 n. 3744). Ma se il Comune nega l'autorizzazione al trasferimento della farmacia? La giurisprudenza ha affermato l’obbligo di comunicare le ragioni ostative all’accoglimento delle istanze, secondo la regola sancita dall’art. 10 bis della L. 241/1990, nei procedimenti ad avvio di parte, tra cui rientra anche la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia (Consiglio di Stato sez. III, 14/09/2021, n.6288). Da qui l'importanza della comunicazione del preavviso di rigetto, elemento fondamentale per procedere al dialogo con l'amministrazione comunale. Ecco quindi che si arriva al nodo della problematica, la revisione della pianta organica comunale delle farmacie, tra atto generale pianificatorio e atto di diritto farmaceutico. il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Se da un lato quindi in ambito urbanistico non vi è spazio per interessi pretensivi, nell'ambito piu' ristretto del diritto farmaceutico sussiste il diritto pretensivo del singolo farmacista a spostarsi, o meglio trasferirsi. Come si puo' coniugare tale ambivalenze delle norme? Il farmacista, una volta autorizzato avrà un diritto pretensivo a richiedere il trasferimento all'interno di quella zona già individuata a monte dalla mappa comunale, la c.d. pianta organica. Tale principio, tuttavia non appare applicabile a quelle farmacie costituite con il meccanismo topografico per far fronte a particolari esigenze territoriali. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2422 e 30 gennaio 2020, n. 751; Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2022 n. 3018.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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