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- Bancario: Le azioni contro le clausole abusive a tutela del consumatore
La Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 come ben noto ( leggi qui ) ha rappresentato un'importante evoluzione in materia di tutela del consumatore contro le clausole abusive , in particolare nell'ambito del procedimento di ingiunzione. Ma Quando una clausola è abusiva in danno di un consumatore? Una clausola si considera abusiva (o vessatoria, termini spesso usati come sinonimi in questo contesto) quando, nonostante il requisito della buona fede, Segui la pagina sui social e rimani aggiornato determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Questo concetto è sancito dall'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che recepisce la Direttiva 93/13/CEE. Il Codice del Consumo individua due tipi di clausole abusive: Lista grigia (art. 33, comma 2, Cod. Cons.): Si tratta di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria . Spetta al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale o che riproduce una disposizione di legge. Bancario: Le azioni contro le clausole abusive a tutela del consumatore Bancario: Le azioni contro clausole abusive in danno del consumatore Esempi includono clausole che limitano la responsabilità del professionista (banca) in caso di inadempimento, che impongono al consumatore oneri eccessivi, o che prevedono la decadenza dal beneficio del termine anche per lievi inadempimenti. Lista nera (art. 36, comma 2, Cod. Cons.): Sono clausole che sono sempre e comunque nulle, anche se oggetto di trattativa individuale. Rientrano in questa categoria le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, o che prevedono l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. La nullità di una clausola abusiva opera a vantaggio esclusivo del consumatore ed è una nullità parziale: significa che la clausola viene espulsa dal contratto, ma quest'ultimo rimane valido per il resto, salvo che non possa sussistere senza la clausola abusiva. I nuovi rimedi alla luce della Cassazione 9479/2023 : La Sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha rafforzato notevolmente la tutela del consumatore, in particolare nel contesto del decreto ingiuntivo non opposto. Prima di questa sentenza, se il decreto ingiuntivo basato su un contratto con clausole abusive non veniva opposto nei termini, si riteneva che le clausole abusive fossero "sanate" dal giudicato implicito. La Cassazione ha superato questo orientamento, affermando principi fondamentali: Controllo d'ufficio del giudice in fase monitoria: Il giudice che emette il decreto ingiuntivo ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto a fondamento della richiesta di ingiunzione, anche se il consumatore non eccepisce nulla. Se rileva l'abusività, il giudice ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso. Se l'accertamento è complesso e richiede un'istruttoria approfondita (es. CTU) non compatibile con la natura del procedimento monitorio, il giudice dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. Stop quindi a decreti ingiuntivi sottratti ad un controllo di compatibilità del sistema da parte del giudice Infatti Il decreto ingiuntivo dovrà contenere un avvertimento specifico al consumatore che, qualora non proponga opposizione nei termini, decadrà dalla facoltà di far valere la natura vessatoria delle clausole su cui si fonda la pretesa creditoria. Leggi pure: casa all’asta l’immobile non é perso se le clausole risultano abusive Sono previsti poi ulteriori Rimedi per il consumatore anche dopo il giudicato del decreto ingiuntivo: si tratta di rimedi che prima del 2023 non erano immaginabili visto che spesso il consumatore si rendeva conto tardivamente ed a distanza di anni di aver sottoscritto un contratto capestro in proprio danno, si pensi a clausole eccessivamente onerose o del tutto sproporzionate La sentenza della Cassazione del 2023 ha aperto la strada a rimedi anche quando il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo e definitivo per mancata opposizione. É il caso della Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: Il consumatore può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (anche se il termine ordinario è scaduto) per far valere l'abusività delle clausole. Questo strumento è stato individuato come il più idoneo a garantire l'effettività della tutela del consumatore, in conformità con il diritto euro-unitario. Ma non é tutto, infatti è oggi previsto, ed anzi é divenuto prassi nei tribunali italiani, come ci é capitato in prima persona di constatare in più di una occasione l’esistenza di uno stringente Controllo del giudice dell'esecuzione : Anche il giudice dell'esecuzione, qualora il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e venga intrapresa l'esecuzione forzata, ha il potere (e il dovere) di controllare d'ufficio l'abusività delle clausole. In caso positivo, potrà adottare le misure necessarie a impedire o limitare l'esecuzione. Leggi pure assistenza legale in diritto bancario Si tratta di un controllo che avviene in sede di procedura esecutiva quando il consumatore si vede pignorata l’abitazione per non aver opposto nei termini il decreto della Banca. Spesso accade che il creditore pignoratizio non sia più nemmeno la Banca originaria che ha venduto la posizione a società specializzate per il recupero del credito sul consumatore, si parla spesso di SPV ( special purpose vehicle ) ovvero società e specializzate per il recupero del credito. L’assistenza legale in diritto bancario in tali procedure é fondamentale, intervenire in una procedura esecutiva accanto al debitore per “denunciare” vizi della procedura e la presenza di clausole vessatorie del contratto di finanziamento può portare a risultati inaspettati per riequilibrare i rapporti deteriorati cliente/Banca. Contattaci per una assistenza specifica Studio Legale Angelini Lucarelli
- La nullità del testamento che trasferisce l’azienda ad un solo figlio
L’Impugnazione del Testamento Olografo per Trasferimento dell'Azienda a un Solo Erede L'impugnazione di un testamento olografo che attribuisce l'azienda a uno solo dei tre figli è una situazione che può generare diverse questioni legali, specialmente in relazione ai diritti degli eredi legittimari in caso di lesione di legittima. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel presente post analizziamo i principali motivi e le procedure per contestare un testamento olografo ed motivi di Impugnazione. L'impugnazione di un testamento può avvenire per diverse ragioni, che si possono raggruppare in due categorie principali: Vizi di Forma : Il testamento olografo deve rispettare requisiti formali essenziali per essere valido, quindi Autografia : Deve essere scritto interamente di pugno dal testatore. Se anche una sola parte è scritta da altri (o con mezzi meccanici), il testamento è nullo. É il caso maggiormente frequente in cui si assiste ad un testamento completo ma spesso solo “firmato” dal testatore. Data : Deve contenere la data (giorno, mese, anno) in cui è stato redatto. La mancanza o l'incompletezza della data può renderlo annullabile se non è possibile determinare la capacità del testatore al momento della redazione o la priorità rispetto ad altri testamenti. Sottoscrizione : Deve essere firmato dal testatore alla fine delle disposizioni. La firma deve essere leggibile e idonea a identificare il testatore. Sussistono casi di annullabilità e casi di vera e propria nullità del testamento. La nullità (ad esempio per mancanza di autografia) rende il testamento improduttivo di effetti fin dall'inizio e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L'annullabilità (ad esempio per vizi della data) é meno grave e deve essere fatta valere entro un termine di prescrizione e solo da chi è legittimato, nel nostro caso gli altri figli. Sussistono quindi ipotesi di vizi di sostanza o contenuto del testamento: Questi vizi riguardano la volontà del testatore o la lesione dei diritti degli eredi e riguardano: - l’Incapacità di intendere e di volere: Se al momento della redazione del testamento il testatore non era capace di intendere e di volere (per malattia, infermità mentale, età avanzata, farmaci invalidanti ecc.), il testamento è annullabile. Sarà però necessario dimostrare questa incapacità al momento della redazione dell'atto. Violenza: Se il testatore è stato costretto a redigere il testamento sotto minaccia. Dolo (inganno): Se il testatore è stato ingannato e indotto a disporre in un certo modo che non avrebbe voluto. Errore: Se il testatore ha commesso un errore nella disposizione che è stato determinante per la sua volontà. Lesione della quota di legittima: la legge tutela alcuni eredi (coniuge, figli, ascendenti in assenza di figli) riservando loro una quota del patrimonio del defunto , la cosiddetta quota di legittima o quota di riserva. Se il testamento olografo attribuisce l'intera azienda a uno solo dei tre figli, in assenza di meccanismi compensativi molto probabile che i diritti degli altri due figli (legittimari) siano stati lesi. In questo caso, i figli pretermessi o lesi nella loro quota possono esercitare l'azione di riduzione . Questa azione giudiziaria mira a rendere inefficaci le disposizioni testamentarie (o le donazioni fatte in vita dal defunto) nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima lesa. L'impugnazione di un testamento deve essere promossa attraverso un'azione legale davanti al Tribunale civile da parte di coloro che avrebbero un interesse giuridico a farne dichiarare la nullità o l'annullamento, o a veder reintegrata la propria quota di legittima. Tipicamente, saranno gli altri figli o il coniuge del defunto. É importante tener presente e che le azioni di nullità (per vizi di forma più gravi) sono imprescrittibili mentre le azioni di annullabilità (per vizi della volontà o vizi di forma meno gravi) si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie (o dalla scoperta del dolo, violenza, errore). La nullità del testamento che trasferisce l’azienda ad un solo figlio L'azione di riduzione per lesione della legittima si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (cioè dalla data del decesso). Nel caso in cui l'azienda venga trasferita a uno solo dei tre figli tramite testamento olografo, gli altri due figli avranno forti motivazioni per impugnarlo, soprattutto se la loro quota di legittima è stata lesa tramite una azione di Riduzione. L'azione di riduzione può portare alla riduzione della disposizione testamentaria relativa all'azienda, in modo che gli altri figli ricevano quanto spetta loro per legge il tutto dopo aver proceduto ad una valutazione dell'Azienda. Per esercitare l'azione di riduzione, sarà fondamentale una perizia di stima dell'azienda per calcolare il valore del patrimonio ereditario e, di conseguenza, la quota di legittima spettante a ciascun erede. Si procederà quindi alla composizione delle Quote: Non è sempre necessario che l'azienda venga divisa. Il giudice, o le parti con un accordo, potrebbero prevedere il versamento di un conguaglio in denaro dal figlio che ha ricevuto l'azienda agli altri, o l'attribuzione di altri beni del patrimonio ereditario per compensare la lesione il tutto per salvaguardare la produttività di impresa. L’assistenza legale é quindi necessaria e focalizzata ad Esaminare attentamente il testamento olografo per individuare eventuali vizi formali. Valutare la sussistenza di vizi della volontà del testatore. Calcolare la quota di legittima spettante a ciascun erede e verificare l'effettiva lesione. Assisterti nell'instaurare l'azione legale più appropriata e nel difendere i diritti. Diritto delle successioni ed assistenza per testamenti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Società in nome collettivo con due soli soci ed i problemi di gestione
Gli Atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione nella Società in nome collettivo La S.n.c. é una società di persone molto utilizzata nelle attività commerciali, dalla farmacia al negozio di abbigliamento, sino alle società di investimento grazie alla sua flessibilità, facilità di gestione ed ai costi contenuti rispetto alla Srl. Leggi pure la nullità del testamento che trasferisce l’azienda Affrontiamo il tema della governance tra soci sia per ciò che attiene agli atti di ordinaria amministrazioni che a quelli di straordinaria amministrazione, per comprendere cosa accade in tutte quelle vicende che spesso i due soci (spesso anche legati da rapporti familiari) si trovano ad affrontare nella gestione della S.n.c. Leggi pure bancario e le clausole abusive in danno del consumatore La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione è un principio generale del diritto civile. - Atti di ordinaria amministrazione : Sono quelli che rientrano nella normale gestione dell'impresa, finalizzati alla conservazione del patrimonio sociale e al mantenimento della sua capacità produttiva. Non alterano la struttura e la consistenza del patrimonio, ma si limitano alla gestione delle rendite. Leggi pure S.n.c. ed il recesso del socio in caso di fallimento Esempi di atti di ordinaria amministrazione sono: acquisto di materie prime, pagamento di utenze, stipula di contratti di fornitura ordinari, assunzione di dipendenti per la normale attività. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato - Atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione): Sono quelli che modificano o alterano la consistenza del patrimonio sociale, ne incidono sulla struttura o ne variano in modo significativo la destinazione o la composizione. Spesso comportano un impegno economico o un rischio maggiore per la società, Esempi di Atti di straordinaria amministrazione: Vendita o acquisto di beni immobili o di rami d'azienda. Costituzione di ipoteche o altri diritti reali di garanzia su beni sociali. Contrazione di mutui di rilevante entità. Aumenti o riduzioni del capitale sociale. Modifiche statutarie (es. cambio di sede, oggetto sociale). Operazioni di fusione o scissione. Assunzione di partecipazioni significative in altre società. Conferimento di procura generale a terzi. Si pone quindi il problema della gestione degli Atti di Straordinaria Amministrazione in una SNC con Due soli Soci Nelle SNC, l'amministrazione può essere disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto previsto nell'atto costitutivo: Amministrazione Disgiuntiva (regola generale se non specificato diversamente - art. 2257 c.c.): Ciascun socio amministratore può compiere da solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale , sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Tuttavia, gli altri soci amministratori hanno il diritto di opposizione prima che l'atto sia compiuto. Segui la pagina sui social In una SNC con due soli soci, se l'amministrazione è disgiuntiva e un socio si oppone a un atto di straordinaria amministrazione che l'altro intende compiere, si verifica uno stallo. Leggi pure la trasformazione recessiva della Srl nella S.n.c. il caso della farmacia Non essendoci una "maggioranza" (se non in termini di partecipazione agli utili, che però in due soci al 50% non risolve), l'operazione non potrà essere portata a termine. La decisione sull'opposizione spetta a tutti i soci (art. 2257, comma 2 c.c.), ma con due soci in disaccordo, la società è bloccata. Società in nome collettivo con due soli soci ed i problemi di gestione Società in nome collettivo con due soli soci ed i problemi di gestione S.n.c. con Amministrazione Congiuntiva (deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo - art. 2258 c.c.): È necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento degli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo che l'atto costitutivo preveda la maggioranza. Leggi pure Srl come risolvere i contrasti tra i soci In una SNC con due soli soci, se l'amministrazione è congiuntiva, per compiere un atto di straordinaria amministrazione è sempre necessario il consenso di entrambi i soci. Se uno dei due non è d'accordo, l'atto non potrà essere compiuto. Conseguenze del disaccordo sugli atti di straordinaria amministrazione tra due soci: Lo stallo decisionale sugli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto se necessari per la prosecuzione dell'attività o per lo sviluppo della società, può avere conseguenze gravi in una SNC con due soli soci: paralisi dell'attività sociale : La società non riesce a compiere operazioni importanti. danno alla società : L'impossibilità di prendere decisioni strategiche può portare a perdite economiche o alla perdita di opportunità. cause di scioglimento : Se i dissidi sono così profondi da rendere impossibile il funzionamento della società o il raggiungimento dell'oggetto sociale, ciò può costituire una causa di scioglimento (art. 2272, n. 2 c.c.). recesso del socio: Uno dei soci potrebbe esercitare il diritto di recesso per giusta causa, qualora i gravi dissidi rendano impossibile la prosecuzione del rapporto sociale. Il recesso può poi portare alla liquidazione della quota del socio uscente o, se non viene ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi, allo scioglimento della società. Leggi pure: arbitrato e società cosa accade se gli arbitri non rispettano i termini Come abbiamo già affrontato in altri post societari é importante prevedere meccanismi di tutela o di gestione dei dissidi: È fondamentale che l'atto costitutivo di una SNC, soprattutto con pochi soci, preveda meccanismi per la risoluzione delle controversie o per la gestione delle situazioni di stallo, ad esempio: Clausole di arbitrato o mediazione. Clausole che prevedano la possibilità per un socio di acquistare la quota dell'altro in caso di disaccordo insanabile. Specifiche previsioni sull'adozione degli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio delegando tali decisioni a un terzo o stabilendo procedure vincolanti. Leggi pure il socio di Srl e le azioni verso terzi In assenza di tali previsioni, il disaccordo su atti di straordinaria amministrazione tra due soci in una SNC può rapidamente condurre a una crisi profonda della società. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci per il tuo caso specifico Assistenza legale per società soci ed imprese Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Aziendale Avv Aldo Lucarelli
- Il peso del socio di maggioranza nella società in nome collettivo
In una Società in Nome Collettivo (SNC) con quote di partecipazione non paritarie e la presenza di un socio di maggioranza, il funzionamento dell'amministrazione e delle decisioni assume delle sfumature diverse rispetto al caso di soci paritari. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Indipendentemente dalla quota di partecipazione, tutti i soci di una SNC sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, punto cruciale dell'approccio ad un società in nome collettivo dove il capitale sociale sarà solo uno scudo NON impenetrabile in caso di crisi con i fornitori Ciò comporta che, anche il socio di minoranza, rischia tutto il suo patrimonio personale. Nelle società di persone, la maggioranza non si calcola "per teste" (un voto per ogni socio) come nelle società di capitali, ma solitamente "per quote", ovvero in proporzione alla partecipazione agli utili. L'articolo 2257 del Codice Civile, in riferimento all'opposizione ad atti di amministrazione disgiuntiva, stabilisce che "la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione". Questo criterio si applica, per analogia, anche ad altre decisioni che richiedono una maggioranza. In tema di amministrazione infatti è opportuno evidenziare che questa può essere affidata a tutti i soci: Si tratta di una regola generale in assenza di diverse pattuizioni nell'atto costitutivo (art. 2257 c.c.). Assume quindi elemento dirimente la presenza di un atto costitutivo o di patti sociali tagliati su misura per le proprie esigenze, per evitare di "scoprire" come sia organizzata la propria società solo al momento del conflitto con il socio o della insorgenza di una problematica con un creditore. S.n.c. con socio di maggioranza Ed infatti l'atto costitutivo può designare specificamente quali soci siano amministratori. Ma quali sono gli scenari in presenza di un socio di maggioranza in una Snc? Amministrazione Disgiuntiva (che è poi la regola generale): Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, l'amministrazione è disgiuntiva e spetta a ciascun socio amministratore (anche se uno è di maggioranza e l'altro di minoranza). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ciò significa che, teoricamente, sia il socio di maggioranza che quello di minoranza (se entrambi amministratori) possono compiere atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, singolarmente e senza il preventivo consenso dell'altro. Diritto di Opposizione: L'altro socio (in questo caso, quello di minoranza, se non amministratore unico) ha il diritto di opporsi all'operazione prima che sia compiuta. In caso di opposizione, decide la maggioranza dei soci, calcolata in base alla partecipazione agli utili, ma questo è proprio il punto cruciale: se il socio di maggioranza è l'unico amministratore, non c'è un altro socio amministratore che possa opporsi in senso stretto. Le decisioni le prende quest’ultimo. Leggi pure: "Snc con due soli soci e problemi di gestione" Snc creditore e patto di famiglia Farmacia Srl e violazione della prelazione Tuttavia, il socio di minoranza mantiene i propri diritti di controllo e la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore per giusta causa o, in casi estremi, lo scioglimento della società al Tribunale Deve essere preso in esame il caso in cui entrambi i soci siano amministratori ma con pesi differenti. In caso di opposizione del socio di minoranza, nella propria veste di amministratore la decisione ricadrà sulla "maggioranza dei soci" ed in tal caso, per un curioso giro di parole, sulle spalle dell'altro amministratore, nella propria veste di socio di maggioranza. Si tratta di uno di quei casi in cui un non immediato allineamento di norme consente da una parte una gestione paritaria per quanto attiene alla gestione amministrativa ed una gestione secondo il principio maggioritario per quanto attiene al profilo della proprietà, con conseguente frustrazione del socio di minoranza. Dato che il socio di maggioranza detiene la maggioranza delle quote di partecipazione agli utili, la sua volontà prevarrà sull'opposizione del socio di minoranza. Questo gli conferisce quindi un controllo significativo. Nella amministrazione congiuntiva (che deve essere prevista nell'atto costitutivo) necessità sempre il doppio consenso: Se l'atto costitutivo prevede l'amministrazione congiuntiva, per il compimento degli atti (tutti o solo quelli di straordinaria amministrazione, a seconda della clausola statutaria), è necessario il consenso di tutti i soci amministratori , o della maggioranza se così previsto dall'atto costitutivo. Si possono evidenziare situazioni di vantaggio del Socio di Maggioranza: Se la gestione congiuntiva è pinea anche in questo caso, il socio di maggioranza, pur dovendo formalmente ottenere il consenso dell'altro, avrà un forte potere negoziale. Per le decisioni che richiedono il consenso di tutti i soci, il socio di minoranza ha un "diritto di veto" su qualsiasi decisione, anche se non ha la maggioranza delle quote . Questo può portare a stallo se il socio di maggioranza non riesce a convincere il socio di minoranza. Ecco quindi che l'amministrazione congiuntiva piena, il socio di minoranza avrà un potere indiretto molto pressante in quanto gestirà la propria minoritaria posizione con un diritto di veto sulle azioni del socio di maggioranza. Leggi il blog in diritto societario aziendale e trova il tuo caso È anche possibile che l'atto costitutivo nomini il socio di maggioranza come unico amministratore. In tal caso, il socio di maggioranza avrà il pieno potere di gestione e rappresentanza della società. Va tuttavia evidenziato che anche se l'amministratore è unico, il socio di maggioranza dovrà comunque agire nell'interesse della società e nel rispetto dell'oggetto sociale. Il socio di minoranza conserva infatti i propri diritti di controllo (consultazione della documentazione sociale) e potrà chiedere anche la revoca dell'amministratore per giusta causa (ove vi siano gravi irregolarità nella gestione) o anche agire per ipotesi di responsabilità. capitolo modifiche statutarie: Per le modifiche all'atto costitutivo, salvo diversa pattuizione, è sempre richiesto il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.). Questa è una tutela importante per il socio di minoranza. Nonostante la maggioranza delle quote, il socio di maggioranza non può, da solo, modificare unilateralmente le regole fondamentali della società, come l'oggetto sociale, la sede, o le modalità di amministrazione, a meno che l'atto costitutivo non preveda espressamente una maggioranza diversa per tali modifiche. Riassumendo quindi il potere del socio di maggioranza in una SNC con quote non paritarie: Il socio di maggioranza ha un peso decisionale preponderante nella gestione quotidiana, specialmente se l'amministrazione è disgiuntiva e gli altri soci esercitano il diritto di opposizione (la sua quota determinerà la maggioranza nella decisione sull'opposizione). Ove l'amministratore sia unico, ha il controllo totale della gestione, pur con i limiti legali e i diritti di controllo del socio di minoranza. Potrà imporre la propria volontà su atti di ordinaria e straordinaria amministrazione se l'amministrazione è disgiuntiva ma non potrà di norma, modificare unilateralmente l'atto costitutivo, che richiede il consenso di tutti i soci (salvo deroghe statutarie specifiche). Importanza dell'atto costitutivo della consulenza specifica: La flessibilità delle società di persone rende l'atto costitutivo uno strumento cruciale. È qui che i soci possono derogare alle norme suppletive del Codice Civile e stabilire regole specifiche per l'amministrazione, i poteri decisionali (anche sugli atti di straordinaria amministrazione), le modalità di voto e la risoluzione dei conflitti, adattandole alle proprie esigenze e alle diverse quote di partecipazione. Un atto costitutivo ben redatto può prevenire molti dei problemi che possono sorgere tra soci, specialmente quando le quote non sono paritarie. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Azienda la gestione contesa tra figlio e amministratore di sostegno
Cosa accade nelle aziende in cui il genitore titolare abbia conferito una procura generale per la gestione ad uno dei figli ma sopravvenga poi un amministratore di sostegno nominato su interesse dello stesso genitore o di altri parenti? Leggi il blog e trova il tuo caso per l'azienda se non trovi la risposta contattaci Azienda, cosa fare in caso di conflitto tra figlio procuratore ed l’amministratore di sostegno? Sono incompatibili? Sì, l'amministratore di sostegno e un figlio che prima della nomina aveva una procura generale dal genitore possono andare in conflitto. anzi, è una situazione piuttosto comune. La procura generale è un atto con cui una persona (il mandante, in questo caso il genitore) conferisce a un'altra persona (il procuratore, il figlio) il potere di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto, relativamente a tutti i suoi affari o a una categoria di essi. La procura si basa su un rapporto di fiducia e presuppone la piena capacità di intendere e di volere del mandante al momento del conferimento. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Mentre l'amministrazione di sostegno è una misura di protezione giuridica prevista dall'ordinamento italiano (Legge 6/2004) per le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Lo scopo è quello di fornire alla persona un supporto flessibile e personalizzato, che limiti la sua capacità di agire il meno possibile, nel rispetto della sua dignità e delle sue preferenze. L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare, che ne definisce i poteri e i doveri. Azienda la gestione contesa tra figlio e amministratore di sostegno Rapporto e Conflitto tra il Procuratore Generale e L'amministratore di Sostegno Il punto cruciale è la capacità di intendere e di volere del genitore. Quando il genitore era pienamente capace al momento del conferimento della procura: La procura era valida. Tuttavia, con la successiva nomina dell'amministratore di sostegno, la situazione cambia. Assistiamo ad una prevalenza dell'Amministrazione di Sostegno: La giurisprudenza prevalente (e anche la Cassazione, con recenti pronunce come l'ordinanza n. 16052 del 10 giugno 2024) tende a ritenere che la nomina dell'amministratore di sostegno faccia venire meno gli effetti della procura generale preesistente, almeno per gli atti rientranti nelle competenze attribuite all'amministratore di sostegno dal decreto del Giudice Tutelare. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La procura si fonda sulla piena capacità del mandante. Se in seguito viene accertata una menomazione che rende necessaria l'amministrazione di sostegno, viene meno il presupposto della piena capacità che giustificava la procura. Inoltre, l'amministrazione di sostegno è una misura di protezione superiore e più incisiva, sottoposta al controllo del Giudice Tutelare, che mira a tutelare gli interessi della persona fragile nel modo più opportuno. La norma di riferimento è l'art. 1722 c.c.: Sebbene l'articolo 1722 del Codice Civile preveda l'estinzione del mandato (e quindi della procura) in caso di interdizione o inabilitazione del mandante, la giurisprudenza estende questo principio anche all'amministrazione di sostegno, soprattutto in virtù dell'art. 411 c.c. che permette di applicare al beneficiario le norme relative a interdetti/inabilitati qualora il Giudice Tutelare lo ritenga necessario. Il conflitto può sorgere per diversi motivi: Diverse visioni sulla gestione del patrimonio: Il figlio (ex procuratore) potrebbe avere idee diverse dall'amministratore di sostegno su come gestire i beni del genitore. Interessi personali: Il figlio potrebbe avere interessi propri che possono entrare in contrasto con gli interessi del genitore, cosa che l'amministratore di sostegno, in quanto "terzo" (anche se può essere un familiare, deve agire nell'esclusivo interesse del beneficiario e sotto il controllo del Giudice), è tenuto a prevenire. Il Giudice Tutelare valuta attentamente eventuali conflitti di interesse , e in presenza di un conflitto familiare significativo, può nominare un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare. Mancanza di comunicazione o collaborazione: Difficoltà nel coordinamento tra le due figure, soprattutto se il figlio si sente scavalcato o non riconosciuto nel suo ruolo precedente. Ambiti di intervento: Anche se la procura decade per le materie rientranti nell'amministrazione di sostegno, potrebbero esserci aree non specificate nel decreto del Giudice Tutelare che il figlio potrebbe ritenere ancora di sua competenza in virtù della procura. Ma cosa fare in caso di conflitto? In caso di conflitto, la via da seguire è quella di rivolgersi al Giudice Tutelare . Il Giudice Tutelare è l'organo preposto a vigilare sull'operato dell'amministratore di sostegno e a risolvere le eventuali controversie che possono sorgere, sempre nell'ottica del superiore interesse del beneficiario, come previsto nel procedimento delineato dall'art. 407 del codice civile. In conclusione, possiamo la nomina dell'amministratore di sostegno prevale sulla procura generale preesistente per gli atti che rientrano nella sfera di competenza dell'amministratore. Questo è finalizzato a garantire la massima tutela e protezione del genitore che non è più in grado di provvedere ai propri interessi autonomamente. Sarà quindi necessario verificare quale sia l'ampiezza dei poteri dell'amministratore di sostegno ed individuare le aree di conflitto tra i poteri del procuratore e quelli dell'amministratore. Leggi il blog e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza ad Aziende ed Imprese Avv. Aldo Lucarelli
- Totem e decreto Balduzzi incostituzionale la legge ma che fine fanno le sanzioni?
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104, depositata il 10 luglio 2025 e pubblicata il 16 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 7, comma 3-quater, del cosiddetto "decreto Balduzzi" (Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012, n. 189). La sentenza stabilisce che è illegittimo il divieto assoluto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online . Segui la pagina on line La Corte Costituzionale con la sentenza del 10 Luglio 2025 ha posto fine ad una era di sanzioni amministrative fino a 20.000 euro per l'uso indistinto di qualsiasi apparecchiatura per gioco on line nei Bar Circoli e locali pubblici senza distinzione tra uso occasionale, accesso a piattaforme o accesso tramite Totem dedicati o PC o smartphone. E' stato quindi dichiarato illegittimo il divieto indiscriminato e con esso la sanzione amministrativa connessa che arrivava a 20.000 euro. Ora rimane un "momentaneo" vuoto legislativo, la domanda è cosa accade alle sanzioni irrogate sulla base del decreto Balduzzi? Per rispondere è necessario dividere le sanzioni in amministrative e penali. Ed infatti allorquando una norma viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Gli effetti di questa dichiarazione sono generalmente retroattivi (ex tunc) , il che significa che la norma è considerata invalida fin dalla sua origine, come se non fosse mai esistita. Tuttavia, esistono delle limitazioni a questa retroattività, in particolare per quanto riguarda i "rapporti esauriti" o le situazioni coperte da "giudicato". Vediamo cosa accade alle sanzioni amministrative già pagate: Sanzioni amministrative (non penali): Rapporti non esauriti: Se la sanzione è stata irrogata ma non ancora pagata, o se è ancora in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale, la dichiarazione di incostituzionalità travolge la sanzione. In questi casi, la sanzione non deve più essere pagata e, se è stato iniziato un ricorso, il giudice dovrà tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale. Leggi il blog e trova il tuo caso Rapporti esauriti (sanzione già pagata e non più impugnabile): Per le sanzioni amministrative, la regola generale è che la dichiarazione di incostituzionalità non consente di richiedere il rimborso di quanto già pagato se il rapporto si è "esaurito". Quando si considera esaurito un rapporto? Un rapporto si considera esaurito quando è intervenuto un giudicato, un atto amministrativo è diventato definitivo (ad esempio, per mancata impugnazione nei termini), o sono decorsi i termini di prescrizione o decadenza per richiedere il rimborso. In pratica, se la sanzione è stata pagata senza contestazione o se la contestazione non ha avuto successo e il provvedimento è diventato definitivo, il pagamento è considerato definitivo. Da qui nasce l'esigenza di impugnazione degli atti amministrativi proprio per evitare che si "consolidino" Quindi per sanzioni amministrative ordinarie: non si ha diritto al rimborso se la sanzione è stata pagata e il rapporto è "esaurito" (es. per mancata impugnazione o formazione di giudicato). Mentre per le sanzioni amministrative "sostanzialmente penali" come identificate dalla Cedu la dichiarazione di incostituzionalità può consentire la cessazione degli effetti e, in alcuni casi, la possibilità di ottenere il rimborso, anche se la sanzione era già stata pagata o era divenuta definitiva, in quanto prevalgono i principi di legalità e retroattività della legge più favorevole in materia penale. Contattaci per ogni esigenza Stabilire se una sanzione sia amministrativa semplice o amministrativa sostanzialmente penale è compito del legislatore e del giudice, si può solo dire che le "sostanzialmente penali" sono sanzioni "afflittive" con caratteri di natura penale. Molto interessante sarà quindi l'applicazione pratica della sentenza della Corte Costituzionale alle migliaia di cause pendenti avverso le sanzioni imposte negli ultimi anni per il recupero della sanzione che ad oggi sembra non più dovuta , con buona pace dei rapporti esauriti, ove solo una qualificazione come "sostanzialmente penale" potrebbe portare al risultato di una ipotetica - ma improbabile - restituzione delle somme pagate. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Trasformazione dell’azienda da Snc ad Srl il caso farmacia
La trasformazione di una farmacia da Società in Nome Collettivo (SNC) a Società a Responsabilità Limitata (SRL) è un'operazione che può portare diversi benefici, soprattutto per un'attività con un fatturato ipotizzato di 1 milione di euro e un margine di utili del 15%. Abbiamo inserito tali dati come base studio essendo numeri abbastanza ricorrenti nel settore. Vediamo insieme i pro, i contro e i passaggi fondamentali di questa conversione. Il motivo principale per cui una farmacia di successo dovrebbe considerare la trasformazione in SRL è la separazione patrimoniale. Hai un tema da affrontare o un quesito specifico? Consulta il blog o contattaci senza impegno sapremo come indirizzarti nel trovare una risposta al tuo caso specifico Nelle SNC, i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. Ciò significa che, in caso di debiti o problemi finanziari della farmacia, i beni personali dei soci (casa, risparmi, ecc.) potrebbero essere intaccati sopratutto se già offerti in garanzia alla Banca. Consulta il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso con il motore di ricerca Con la SRL, la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale conferito . In pratica, il rischio d'impresa si limita al patrimonio della società, proteggendo il patrimonio personale dei soci da eventuali creditori. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato vi sono poi aspetti meno noti ma di grande impatto come la maggiore credibilità e facilità di accesso al credito : Le SRL sono generalmente percepite come entità più solide e professionali, e sopratutto trasparenti , facilitando l'ottenimento di finanziamenti bancari o l'accesso a bandi e agevolazioni. Trasformazione dell’azienda da Snc ad Srl il caso farmacia Le SRL offrono poi una maggiore libertà nella definizione delle regole di funzionamento e nella distribuzione degli utili, consentendo una gestione più moderna e adattabile. Questo vale sopratutto in caso di soci non familiari, si pensi al caso degli ex associati del concorso farmacie. La struttura della SRL è più adatta a future espansioni, all'ingresso di nuovi soci o alla cessione di quote della società, semplificando In alcuni casi, la tassazione della SRL può risultare più vantaggiosa rispetto alla SNC, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dedurre maggiori costi e la flessibilità nella distribuzione dei dividendi. È fondamentale, tuttavia, una valutazione specifica con il commercialista sopratutto perché il vantaggio fiacale dipende molto dalla combinazione di voci come investimenti/ammortamenti/dividenti (non distribuiti) Quando trasformare la Farmacia da Snc ad Srl Ci sono tuttavia altri aspetti da considerare come i costi iniziali e di gestione più elevati Il processo di trasformazione da SNC a SRL è un'operazione straordinaria che richiede l'intervento di professionisti qualificati. 1) Delibera di Trasformazione 2) Perizia di Stima : 3) Atto Costitutivo e Statuto della SRL: 4) Iscrizione nel Registro Imprese 5) Adempimenti Fiscali e Contabili Per le farmacie, è importante ricordare che il settore è altamente regolamentato. La trasformazione da SNC a SRL non incide sulla titolarità della autorizzazione della farmacia , Ma conviene la trasformazione della farmacia da Snc ad Srl? Possiamo delineare i principali ambiti in cui si possono generare vantaggi economici e fornire delle stime indicative, si tratta di ipotesi. 1. Vantaggio di Protezione Patrimoniale (Difficile da Quantificare Economicamente) Trattandosi di passaggio da società di persone (Snc) a società di capitali, è il vantaggio più significativo ma meno quantificabile direttamente in euro. Snc: Nella SNC, come noto i soci rispondono illimitatamente con il loro patrimonio personale. Nella SRL, la responsabilità è limitata al capitale sociale. Si tratta però di casi teorici in quanto anche nel caso delle Srl sopratutto se di nuova istituzione (concorso) le banche chiedono o una maggiore capitalizzazione, o somme a garanzia o pegno oppure garanzie personali dei soci. Ecco quindi che il capitolo del vantaggio del solo “capitale sociale” per le Srl é più teorico che pratico. 2. Vantaggio Fiscale (Potenzialmente Significativo) Qui la situazione è più complessa e dipende dalla politica di distribuzione degli utili e dalla tassazione personale dei soci. Siamo nell’ambito della farmacia ove gli utili non distribuiti hanno un vero peso economico nella gestione, vediamo il perché. SNC : Tassazione per trasparenza (IRPEF) Nelle SNC, l'utile (150.000 euro) viene attribuito ai soci pro-quota e tassato direttamente in capo a loro tramite l'IRPEF , con aliquote progressive. A questo si aggiungono i contributi INPS commercianti/artigiani sui redditi da attività d'impresa. Esempio (semplificato, con due soci al 50% e utili di 150.000€): Utile distribuito ai soci: 150.000 € (75.000 € per socio) IRPEF per socio (es. 75.000 €): Totale IRPEF per socio: 6.440 + 22.000 + 10.750 = 39.190 € circa Totale IRPEF per i due soci: 39.190 € * 2 = 78.380 € A cui aggiungere INPS Commercianti/Artigiani: Circa 24% sull'utile imponibile per ogni socio (con massimali e minimali). INPS (stima): 18.000 € * 2 = 36.000 € IRAP: Circa 3,9% sull'utile. 150.000 € * 3,9% = 5.850 € Costo fiscale totale SNC (stima): €78.380 (IRPEF) + 36.000 € (INPS) + € 5.850 (IRAP) = € 120.230 SRL: Tassazione IRES + IRAP + Tassazione Dividendi (o Remunerazione Amministratori) Nella SRL, la tassazione avviene a due livelli: a livello di società: IRES: 24% sull'utile (150.000 € * 24% = 36.000 €) IRAP: 3,9% sull'utile (150.000 € * 3,9% = 5.850 €) Totale tassazione teorica società: 36.000 € + 5.850 € = 41.850 € Utile residuo dopo IRES/IRAP: 150.000 € - 41.850 € = € 108.150 A livello di soci (su ciò che viene prelevato): Dividendi: Se i 108.150 € residui vengono distribuiti come dividendi ai soci persone fisiche, sono soggetti a una ritenuta fissa del 26%, ed é questo il punto chiave della differenza. La Tassazione dei dividendi é alta ovvero : € 108.150 * 26% = euro 28.119 A cui aggiunge la Remunerazione Amministratori : Alternativamente (o in parte), i soci che sono anche amministratori possono prelevare compensi, su cui si applica l'IRPEF (con aliquote progressive ) e i contributi INPS gestione separata (circa 26,23% per il 2024, se non coperti da altra previdenza). Questo può essere vantaggioso se i soci hanno altre fonti di reddito o vogliono modulare il proprio reddito imponibile. Quale é il Vantaggio? La SRL consente di differire la tassazione sui dividendi non distribuiti (che rimangono come riserve, tassate solo a livello IRES). Questo permette di reinvestire una quota maggiore dell'utile netto nell'azienda senza doverla tassare immediatamente al 26% o alle aliquote IRPEF/INPS dei soci. Se i soci non necessitano di prelevare tutti gli utili, possono lasciare una parte in azienda, pagando solo IRES e IRAP, e rinviare la tassazione sui dividendi al momento effettivo della distribuzione. Assistiamo quindi ad una naturale propensione della Srl ad investire che che é meno marcata nella Snc Da non sottovalutare però il costo fiscale totale SRL (con distribuzione parziale eremunerazione amministratori) IRES+IRAP: 41.850 € Tassazione su compensi amministratori: Supponiamo 30.000€ di compensi con IRPEF e INPS (es. 30% totale) = 9.000 € Tassazione su dividendi distribuiti (es. 20.000€): 20.000 * 26% = 5.200 € Il Costo fiscale totale SRL (stima variabile): 41.850 € + 9.000 € + 5.200 € = 56.050 € Ed il Confronto Stimato (molto variabile in base alla strategia): Costo Fiscale SNC (stima): circa 120.230 € Costo Fiscale SRL (stima con ottimizzazione/reinvestimento): circa 56.050 € (se gli utili non distribuiti non vengono tassati al 26% subito) Vantaggio Fiscale Annuale (potenziale): circa 64.180 dato dalla differenza tra i € (120.230 della Snc ed i 56.050 € per la Srl con dividenti non distribuiti in tutto Attenzione: questa è una stima ottimistica che presuppone che una parte significativa degli utili non venga distribuita e resti in azienda, e che ci sia una gestione oculata dei compensi/dividendi. 3. Vantaggio nell'Accesso al Credito e Affidabilità Commerciale Tassi di interesse più bassi per una Srl strutturata 4. Vantaggio in Caso di Cessione di Quote o Ingresso Soci Cedere quote di SRL è molto più semplice e fiscalmente efficiente che cedere una quota di SNC o l'intera azienda. Esempio di vantaggio in caso di cessione o in una ottica di cessione della farmacia Se la farmacia, tra 10 anni, vale 2 milioni di euro (valore dell'azienda), e i soci decidono di cederla. cessione SNC (partecipazioni): Tassazione sulla plusvalenza che, se non reinvestita o se la farmacia era in contabilità semplificata, può essere tassata con IRPEF ordinaria (quindi con aliquote elevate per importi significativi). Cessione SRL (quote): Tassazione del 26% sulla plusvalenza. 5. Costi della Trasformazione (Svantaggio Iniziale) Questi sono i costi diretti e quantificabili: Onorario Notaio: Costi di perizia giurata di stima: Imposta di Registro: Fissa, 200 €. Diritti e Bolli Camera di Commercio: Poche centinaia di euro. Consulenza Commercialista Aumento costi di gestione annui: La contabilità della SRL è più complessa. L'aumento del costo del commercialista può essere di 1.000 € - 3.000 €/anno o più. Prima Conclusioni sulla Quantificazione del Vantaggio Economico Il vantaggio economico diretto e quantificabile derivante dalla sola ottimizzazione fiscale annuale per una farmacia con 150.000 euro di utile può essere molto significativo, potenzialmente decine di migliaia di euro all'anno, a patto che ci sia una strategia di reinvestimento degli utili e una gestione fiscale oculata (es. attraverso compensi amministratori e/o non distribuzione completa dei dividendi). A questo si aggiunge un vantaggio indiretto (ma enorme) in termini di protezione patrimoniale e una maggiore flessibilità e potenziale vantaggio fiscale in caso di future operazioni straordinarie. si tratta di un caso di scuola in cui ci sono semplificazioni per poter esporre il caso studio. Molto dipende infatti dal tipo di gestione ( centralizzata/familiare/societaria/aziendale ) che la farmacia ha nel tempo e quali sono le sfide che ci si pone davanti ad esempio: 1) investimenti per aumentare servizi 2) gestione patrimoniale per passaggio generazionale 3) ottimizzazione della gestione 4) organizzazione a scopo vendita della farmacia 5) ottimizzazione della gestione e rapporti tra soci Per ogni passaggio ci sarà una strada da seguire. Continua a seguirci sui social , trova il tuo caso gratuitamente tra quelli svolti oppure contattaci per un tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La violazione dei confini della pianta organica della farmacia e le conseguenze sulla autorizzazione
Lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina comporta l’annullamento dell’autorizzazione a nulla rilevando né il rispetto delle distanze minime dalle altre farmacie né la carenza di locali. leggi pure Il ruolo chiave di direttore della farmacia É quanto emerge dalla sentenza del TAR Napoli del 7 luglio n 5109. 2025 E’ quando si legge in sentenza, in tema di ricorso contro l’autorizzazione rilasciata per l’apertura di una nuova farmacia, che a seguito di lavori per l’apertura di nuove aperture e la realizzazione di vetrine volte a rendere possibile l’accesso alla farmacia anche dalla via che comporta, lo sconfinamento della farmacia di nuova istituzione in una zona diversa, Vetrine e pianta organica delle farmacie - peraltro, in applicazione degli orientamenti del Consiglio di Stato formatisi con riferimento a casi analoghi a quello oggetto di causa, anche le vetrine e le insegne della farmacia non possono insistere su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica a prescindere dal fatto di essere eventualmente collocate ad una distanza inferiore ai duecento metri da un'altra farmacia , avendo la vetrina e l'insegna la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all'offerta farmaceutica, sicché anch'esse non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 10 giugno 2022, n.4744). La violazione dei confini della pianta organica della farmacia e le conseguenze sulla autorizzazione Leggi pure La pianta organica ed i conflitti con il Comune Considerato che, in sede di pianificazione, sebbene la riforma del 2012 abbia introdotto un sistema di distribuzione ed allocazione delle sedi di farmacia molto più elastico rispetto a quello precedente, del vecchio sistema basato sulla pianta organica è però rimasto il riferimento al criterio demografico, onde assicurare il rapporto mimino di abitanti per farmacia per stabilire il numero massimo di farmacie possibile all'interno del territorio comunale, realizzando in questo modo la migliore accessibilità al servizio (cfr. art. 1 e 2 della l. n. 475/1968 come sostituiti dal d.l. 1/2012, convertito nella l. n. 27/2012); -che, pertanto, in sede di pianificazione comunale si rende comunque necessaria l’indicazione della località e/o della zona in cui andrà “localizzata” la farmacia ; -che, per l’effetto, la libertà del farmacista di scegliere il luogo in cui ubicare la farmacia non è assoluta e che la scelta deve avvenire comunque all’interno alla zona stabilita dal Comune atteso che “ la collocazione delle nuove farmacie è una scelta discrezionale del Comune che deve individuare la zona tenendo conto di una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e nel rispetto della distanza minima di 200 mt. Questo non significa che ogni zona debba avere una popolazione di 3.300 abitanti; tuttavia, pur non essendo più prevista la pianta organica, il Comune ha comunque la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito, con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665 e Consiglio di Stato Sez. III, 15 gennaio 2024, n.463). Ritenuto, alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche, che nel caso in esame, in ragione del carattere assorbente dell’anzidetto sconfinamento di sede, non è necessario accertare la distanza effettiva tra la nuova sede farmaceutica e quelle occupate .. -che eventuali difficoltà nel reperimento di idonei locali nell’ambito proprio della zona n. assegnata avrebbero semmai legittimato la richiesta di attivazione del procedimento di modifica della zona di riferimento dove collocare la nuova farmacia . -che, infine, la Regione , competente ad esitare il provvedimento autorizzatorio (all’apertura della farmacia di nuova istituzione) non può limitarsi alla mera presa d’atto delle attestazioni comunali soprattutto quando le stesse, risultano genericamente formulate e comunque insufficienti rispetto alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In sintesi lo sconfinamento dalla propria pianta organica anche solo per una vetrina espositiva o un accesso alla farmacia comporta la legittimità del ricorso amministrativo contro l’autorizzazione all’apertura della farmacia. Leggi il blog e rimani informato contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia e Nuovi servizi, la telemedicina
La telemedicina rappresenta una delle colonne portanti della "Farmacia dei Servizi" , un modello che mira a trasformare le farmacie da semplici punti di dispensazione di farmaci a veri e propri presidi sanitari di prossimità, capaci di offrire una gamma più ampia di prestazioni e servizi direttamente al cittadino, integrandosi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e le strutture territoriali. Leggi pure: "Iter per aprire una farmacia" Il Ruolo della Telemedicina nella Farmacia dei Servizi La telemedicina in farmacia si basa sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per erogare servizi sanitari a distanza, permettendo al farmacista di raccogliere dati, monitorare pazienti, fornire consulenze e facilitare l'accesso a specialisti, senza che il paziente debba necessariamente recarsi in strutture ospedaliere o ambulatori medici. Questo approccio offre numerosi vantaggi quali ad esempio: L'accessibilità e la apillarità dei servizi un vantaggio per i cittadini ma anche per il sistema in favore dello snellimento dei servizi presso gli Ospedali: Le farmacie sono diffuse capillarmente su tutto il territorio, (ricordiamo il parametro di 1 farmaccia ogni 3.300 abitanti) anche nelle aree più remote o difficilmente raggiungibili grazie alle farmacie rurali ed alle farmacia speciali istituite con il sitema topografico . La telemedicina in farmacia abbatte le barriere geografiche, garantendo un accesso più equo e tempestivo ai servizi sanitari, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti per i cittadini, in particolare per anziani, persone con disabilità o affette da patologie croniche. Decentralizzazione e Deospedalizzazione: Come già detto, la telemedicina è il meccanismo ideato per portare avanti una deospedalizzazione, con una sanità di prossimità sempre piu' scolleagata dall'Ospedale, essa infatti contribuisce a decentralizzare i servizi sanitari, alleggerendo il carico sugli ospedali e permettendo una gestione più efficiente delle risorse del SSN. Monitoraggio e Prevenzione: Permette il monitoraggio continuo di parametri vitali e patologie croniche, facilitando la prevenzione e la diagnosi precoce, e migliorando l'aderenza terapeutica dei pazienti. Consulenza e Orientamento: Il farmacista può fungere da primo punto di contatto e orientamento per il cittadino, fornendo consulenze e indirizzandolo verso i servizi più appropriati. Integrazione con il Sistema Sanmitario Nazionele SSM: La Farmacia dei Servizi, e in essa la telemedicina, si inserisce nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'assistenza territoriale (come previsto dal DM 77/2022), lavorando in sinergia con medici di medicina generale, specialisti e altre strutture sanitarie. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): I dati raccolti in farmacia tramite telemedicina possono alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, contribuendo a creare una visione più completa e aggiornata del suo stato di salute. Competenze tecnologiche richieste sia per il farmacista che per l'utenza. segui la pagina Principali Servizi di Telemedicina Erogabili in Farmacia Tra i servizi di telemedicina che possono essere erogati nelle farmacie, con refertazione a distanza da parte di medici specialisti, rientrano generalmente: Elettrocardiogramma (ECG): Per la valutazione dell'attività elettrica del cuore. Holter Cardiaco (ECG Holter): Monitoraggio dell'attività cardiaca per 24 o più ore per individuare aritmie o altre anomalie. Holter Pressorio (ABPM): Monitoraggio della pressione arteriosa per 24 ore per valutare l'andamento della pressione nel tempo. Spirometria: Valutazione della funzionalità polmonare per la diagnosi e il monitoraggio di patologie respiratorie. Teledermatologia: Acquisizione di immagini di lesioni cutanee da inviare a specialisti per una diagnosi a distanza. Teleconsulto/Teleconsulenza: Interazione a distanza tra il farmacista, il paziente e uno specialista per ottenere pareri o indicazioni cliniche. Oltre a questi, le farmacie possono offrire anche: Analisi di prima istanza: Test per glicemia, colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, test delle urine, test ovulazione, gravidanza, menopausa, test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, ecc. Servizi di prenotazione: CUP (Centro Unico di Prenotazione) per visite ed esami specialistici, pagamento ticket, ritiro referti. Somministrazione di vaccini: Come quelli antinfluenzali o anti-Covid-19 di cui abbiamo avuto una ampia sperimentazione negli anni 2020/2021. Distribuzione di farmaci: Anche quelli a distribuzione diretta (DPC). Attività di educazione sanitaria e partecipazione a programmi di screening e prevenzione in favore della popolazione. Normativa e Sviluppi Futuri La "Farmacia dei Servizi" è stata promossa da diverse normative, a partire dal Decreto Legislativo 153/2009 e successivi decreti e intese Stato-Regioni. Il Decreto Ministeriale n. 77/2022 sulla nuova sanità territoriale, le Linee Guida per i servizi di telemedicina (Decreto 21 settembre 2022) e la Piattaforma Nazionale di Telemedicina di AGENAS (finanziata dal PNRR) rappresentano passi cruciali per la piena implementazione e standardizzazione dei servizi di telemedicina in farmacia. È fondamentale però che le farmacie che intendono offrire servizi di telemedicina si dotino delle attrezzature necessarie, di software certificati e di personale adeguatamente formato per garantire la sicurezza, l'efficacia e la privacy dei dati sensibili del paziente. Inoltre, è sempre richiesto il consenso informato del paziente prima di erogare qualsiasi prestazione di telemedicina. Un tema che si sta sviluppando tra i "farmacisti" dipendenti è quello di una retribuzione aggiuntiva per tutte quelle competenze tecnologiche richieste per fornire i servizi richiesti. Tale tema per ora rimane a livello di dibattito e di trattativa inter aziendale ma potrà portare a sviluppi in tema di corsi obbligatori e master dedicati che i farmacisti potranno/dovranno dover affrontare con logica remunerazione aggiuntiva. La telemedicina nella Farmacia dei Servizi è una realtà in forte espansione in Italia, destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario, avvicinando la salute al cittadino e promuovendo una maggiore prevenzione e monitoraggio delle patologie. Ma quali sono le caratteristiche per una farmacia per fornire i servizi di telemedicina? Per poter fornire servizi di telemedicina, una farmacia deve soddisfare una serie di caratteristiche e requisiti, sia strutturali che organizzativi e tecnologici, in linea con le normative nazionali (in particolare il D. Lgs. 153/2009, il DM 16 dicembre 2010 e le Linee Guida per i servizi di telemedicina del 21 settembre 2022) e le disposizioni regionali, che possono prevedere ulteriori specificità. Ecco le caratteristiche principali: 1. Requisiti Strutturali e Logistici: Area Dedicata: La farmacia deve disporre di un'area interna dedicata, riservata e adeguatamente attrezzata per garantire la privacy del paziente durante l'erogazione dei servizi di telemedicina. Questa area deve essere confinata e non accessibile al pubblico generale durante l'esecuzione della prestazione. Il DM 16 dicembre 2010 indica un'area dedicata di almeno 5 metri quadrati . Idoneità Igienico-Sanitaria: L'ambiente deve rispettare tutti i requisiti di igiene e sanità previsti per le strutture sanitarie. Dotazione Minima per l'Emergenza: Deve essere presente una dotazione minima per la gestione di eventuali emergenze sanitarie che possano verificarsi durante la prestazione (es. kit di primo soccorso). Servizi Igienici: La farmacia deve disporre di servizi igienici accessibili e in condizioni igieniche adeguate. Ambiente Confortevole: L'area deve essere confortevole per il paziente, con adeguata illuminazione, climatizzazione e sedute. 2. Requisiti Tecnologici: Connettività di Rete: È indispensabile una connessione internet stabile, sicura e sufficientemente veloce per consentire la trasmissione di dati clinici e video in tempo reale, senza interruzioni, in tale direzione lo sviluppo tecnologico con fibbra rappresenta uno step tecnico quasi obbligatorio, il che rende necessario verificare anche la "fattibilità tecnica" nelle zone di propria competenza. Dispositivi Medici Certificati: Per le prestazioni di telemedicina (es. ECG, Holter, Spirometria), la farmacia deve utilizzare dispositivi medici specifici (elettrocardiografi, holter, spirometri, ecc.) che siano certificati e conformi alle normative vigenti in materia di dispositivi medici (Marcatura CE). Piattaforma di Telemedicina: La farmacia deve affidarsi a una piattaforma tecnologica (software e hardware) che consenta: L'acquisizione, la gestione e la trasmissione sicura dei dati clinici. L'interazione con il medico specialista che effettuerà la refertazione a distanza. La garanzia della privacy e della sicurezza dei dati (conformità al GDPR). La tracciabilità di tutte le operazioni ai fini di controlli anche successivi L'integrazione, o almeno la possibilità di dialogo, con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del paziente per alimentare il suo storico clinico. Strumenti Informatici: Computer, tablet o altri dispositivi con webcam e microfono per eventuali teleconsulti o interazioni visive. Sistemi di Sicurezza: Implementazione di firewall, antivirus e altri sistemi di protezione per prevenire accessi non autorizzati e attacchi informatici ai dati sensibili. 3. Requisiti di Personale e Competenze: Farmacista Qualificato e Formato: Come già detto, il ruolo del farmacista che eroga i servizi di telemedicina è essenziale in quanto richiede che Questi deve essere adeguatamente formato sull'utilizzo delle apparecchiature, sulle procedure operative standard (SOP) per ogni prestazione, sulla gestione dei dati e sul rispetto della normativa sulla privacy. Spesso, le aziende che forniscono i device e le piattaforme di telemedicina si assumono l'onere di formare i farmacisti. Personale di Supporto (se previsto): Se sono presenti altri operatori, anch'essi devono essere formati e consapevoli delle proprie responsabilità. Trattasi di una opzione che appare percorribile per farmacie di medie grandi dimensioni, altrimenti è facile ipotizzare una centralizzazione del personale di supporto che possa gestire i problemio tecnici di un numero di farmacie convenzionate o raggruppate. Collaborazione con Medici Specialisti: È fondamentale che la farmacia si avvalga di medici specialisti (cardiologi, pneumologi, dermatologi, ecc.) accreditati o convenzionati con il SSN (o comunque riconosciuti dal Ministero della Salute) che si occupino della refertazione a distanza delle prestazioni eseguite in farmacia. La responsabilità della refertazione è sempre del medico specialista. 4. Requisiti Normativi e Amministrativi: Comunicazione all'Autorità Sanitaria: La farmacia che intende erogare servizi di telemedicina deve comunicarlo preventivamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. Consenso Informato: Prima di ogni prestazione di telemedicina, il farmacista deve acquisire il consenso informato del paziente, spiegando le modalità del servizio, i potenziali rischi (es. interruzione della connessione, rischi sulla privacy), i benefici e le alternative disponibili. Il consenso deve essere documentato. Prescrizione Medica: Per alcune prestazioni di telemedicina, può essere richiesta una prescrizione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), come previsto dalle normative regionali o dai singoli progetti. Rispetto della Privacy (GDPR): Tutte le operazioni devono essere conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili del paziente. Accreditamento/Autorizzazione Regionale: Le Regioni possono prevedere specifici requisiti o procedure di accreditamento/autorizzazione per le farmacie che erogano servizi di telemedicina nell'ambito dei loro programmi di "Farmacia dei Servizi". La telemedicina in Farmacia In sintesi, una farmacia che desidera offrire servizi di telemedicina deve essere non solo un presidio di salute, ma anche un hub tecnologico e organizzativo, in grado di garantire l'efficacia, la sicurezza e la conformità normativa delle prestazioni erogate a distanza. Leggi il blog e rimani aggiornato E cosa dire dei compensi extra per i farmacisti dipendenti che svolgono mansioni relative alla "telemedicina"? Se un farmacista ritiene di svolgere mansioni legate alla telemedicina che comportano le responsabilità previste per l'Area Q2, ma non ha ricevuto il relativo inquadramento, potrebbe procedere a Verificare il proprio inquadramento attuale e le mansioni ufficialmente assegnate. Documentare le attività di telemedicina svolte , evidenziando la loro autonomia e responsabilità gestionale. Aprire un dialogo con il datore di lavoro , presentando le proprie motivazioni e le disposizioni del CCNL sull'Area Q2. Se il dialogo non produce risultati, consultare un rappresentante sindacale (es. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o un avvocato giuslavorista per valutare la fattibilità di una richiesta formale o di un'azione legale. Seguici sui social In conclusione, il "compenso aggiuntivo" per le attività di telemedicina si traduce principalmente nel riconoscimento dell' inquadramento nell'Area Q2 previsto dal CCNL a meno di accordi specifici con il datore di lavoro. contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto del Farmaco Avv. Aldo Lucarelli
- General Contractor senza il margine di coordinamento per Agenzia delle Entrate
Nel contesto del Superbonus 110%, la questione del " margine di coordinamento " è stata oggetto di diverse interpretazioni e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e degli enti di settore. In sintesi, il "margine di coordinamento" inteso come un ricarico applicato dal General Contractor (o Contraente Generale) sulle spese professionali o sui costi delle opere, non è ammesso alla detrazione del Superbonus 110%. infatti Il General Contractor è un soggetto che si assume la responsabilità di gestire l'intero progetto, coordinando le diverse figure professionali (progettisti, direttori lavori, asseveratori, ecc.) e le imprese esecutrici. Spesso, il GC offre al committente un "pacchetto chiavi in mano", includendo anche i costi delle prestazioni professionali e delle forniture. Il Superbonus 110% agevola tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione. Questo include i costi per le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, asseverazioni, APE, ecc.), che devono essere determinate secondo i valori massimi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus il compenso specificamente riconosciuto al General Contractor per l'attività di "mero" coordinamento o per un ricarico/guadagno sull'attività di coordinamento delle altre figure professionali o delle imprese. In altre parole, il costo che il General Contractor "ribalta" al committente per le prestazioni professionali e per i lavori deve essere un mero riaddebito del costo sostenuto, senza alcun ricarico o margine per l'attività di coordinamento del GC stesso. Leggi il blog in appalti ed impresa e trova il tuo caso La motivazione di questa esclusione è che tali costi di "mero coordinamento" non sono considerati direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolabile. Si vuole evitare che si ottenga un bonus fiscale su costi che non sono direttamente correlati all'esecuzione dei lavori o alle prestazioni tecniche necessarie per l'intervento stesso. Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus Il margine di coordinamento per il general contractor escluso dai bonus Se il General Contractor offre servizi di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche direttamente, tali costi sono detraibili, purché rispettino i massimali previsti e siano asseverati come congrui. Ciò che non è ammesso è il "plus" per il coordinamento delle prestazioni rese da altri soggetti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esclusione del "margine di coordinamento" del General Contractor dal Superbonus 110% principalmente attraverso diverse Risposte a Interpello e, in via più generale, tramite la Circolare n. 30/E del 2020. La Risposta a Interpello n. 254 del 15 aprile 2021 è una delle prime e più significative risposte in cui l'Agenzia ha esplicitamente affermato che i costi organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal General Contractor, se intesi come un "mero coordinamento" senza una diretta esecuzione di prestazioni tecniche agevolabili, non sono ammessi al Superbonus. Ha assimilato questa attività a quella dell'amministratore di condominio, i cui compensi per adempimenti legati al Superbonus non sono detraibili. Nella Risposta a Interpello n. 261 del 19 aprile 2021 l’agenzia ha ribadito il concetto espresso nella n. 254, specificando che "non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento [...] espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus”. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nella Risposta a Interpello n. 480 del 15 luglio 2021 l’agenzia ha ulteriormente confermato la posizione dell'Agenzia in merito al riaddebito delle spese professionali da parte del General Contractor, sottolineando che non devono essere applicati ricarichi impliciti a titolo di margine per l'attività di coordinamento. Si legge nella risposta 480: Al riguardo, per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus. La logica di fondo è che sono detraibili solo le spese direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi e alle prestazioni professionali necessarie per gli stessi, escludendo i ricarichi per attività di intermediazione o mero coordinamento. Hai un quesito su un tuo caso? Contattaci senza impegno In sintesi, la quantificazione del "margine di coordinamento" nel Superbonus 110% è nulla, in quanto non è una voce di spesa detraibile. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per l’impresa
- Ritiro del bando Regionale e danni all’impresa, quale risarcimento?
Sul mero atto di ritiro e sulla conseguente responsabilità precontrattuale della P.A. e la differenza con la revoca o l’annullamento Vediamo due massime in tema di ritiro del bando di gara da parte della pubblica amministrazione la differenza con la revoca e con l’annullamento e sopratutto quali sono i presupposti per ottenere un risarcimento danni da parte del privato che si assume leso. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza alcun impegno per un tuo caso su misura Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione ritiro del Bando – Ove la pubblica amministrazione si limiti a rimuovere uno o più atti illegittimi che non abbiano ancora avuto esito in un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso, ben diverso dai consueti e discrezionali provvedimenti di secondo grado come la revoca e l’annullamento d’ufficio, contemplati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della l. 7 agosto 1990, n. 241. L’atto di mero ritiro non è quindi subordinato alla previa verifica della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale né necessita della valutazione delle posizioni soggettive eventualmente coinvolte nella vicenda e non richiede il previo avviso di inizio del procedimento. (Cds1008/2024) Ritiro del bando Regionale e danni all’impresa, quale risarcimento? Ritiro del bando di gara pubblico e risarcimento danni per l’impresa privata e quando al Risarcimento danni ed alla Responsabilità precontrattuale nelle Procedure di affidamento di contratti pubblici chiariamo i Presupposti: Nel caso di ritiro di un bando illegittimo il privato che intenda far valere la responsabilità dell’amministrazione deve provare i) la propria buona fede soggettiva, intesa come affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere attività economicamente onerose, ii) la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile all’amministrazione in termini di colpa o dolo, iii) il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), iv) il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) e il rapporto di causalità fra tali danni e il comportamento scorretto. (CdS Ad Plen 21/2021) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Le attività di due diligence per vendere ed acquistare farmacie o quote
L'acquisto aziendale di quote o di una intera azienda è un processo che richiede adeguate informazioni, sia che si tratti di quote di minoranza, o di una piccola azienda, farmacia, sia che si tratti di imprese di medie dimensioni. La due diligence è un processo di esame - indagine da parte del promissario acquirente volto a conoscere i “pregi” ed i “difetti” dell'oggetto del proprio interesse, ovvero la società da acquistare, nel caso del nostro articolo la farmacia. La due diligence non è specifica per determinate farmacie, piccole o grandi che siano, né è riservata a Farmacie sottoforma di società, infatti è ammissibile una due diligence tanto per le imprese individuali, che per le società di persone, che per le società di capitali. Quello che varia molto è la reperibilità delle informazioni aziendali, in quanto nel caso di società di capitali, ad esempio SRL, vengono in soccorso i data base nazionali, mentre nelle imprese individuali sarà necessaria una completa collaborazione tra venditore ed acquirente, per la creazione di quello che viene chiamato in gergo “data room”ovvero la stanza dei documenti, che oggi diviene sempre piu' un luogo “virtuale” come ad esempio un cloud digital dove vengono immessi i documenti da parte del venditore affinché l'acquirente ed i suoi consulenti ne prendano conoscenza. Lo scopo principale della due diligence quindi è quello di “conoscere” la propria target, al fine di verificare le informazioni storiche, societarie, aziendali, fiscali, legali e contabili ed avere una idea esatta del business che viene condotto, sia al fine di individuare il “giusto” prezzo di acquisto, sia al fine di evitarsi sorprese post operazione di acquisto, come ad esempio passività non risultanti dalle scritture contabili o procedimenti giudiziari pendenti con fornitori, fisco o dipendenti. Oggetto della due diligence quindi saranno sia la parte regolatoria/amministrativa della farmacia, sia la parte contrattuale (fornitori banche e dipendenti) che la parte finanziaria contabile. Potrebbe infatti accadere di pagare troppo per una farmacia ma di scoprire il proprio “errore” di valutazione solo dopo uno o due esercizi fiscali in quanto si sono poste poche attenzioni alle verifiche pre – acquisto di cui stiamo parlando. Un aspetto cruciale è rappresentato dalla storicità del fatturato, posto alla base della valutazione di acquisto, ove venga utilizzato il meccanismo del multiplo sul fatturato, da cui decurtare le passività. (Capitale Circolante e Posizione Finanziaria netta). L'analisi del fatturato dovrà quindi tener conto degli acquisti storici della farmacia dai propri fornitori, al fine di ovviare a situazioni “strategiche”, si pensi ad un venditore che nell'anno precedente la vendita abbia acquistato molto piu' di quanto necessario, al solo fine di aumentare le scorte di magazzino, oppure di aver avuto un boom nel proprio fatturato dovuto alle vendite non ricorrenti, poiché legate a periodi particolari, come il caso dei tamponi Covid-19, legati per l'appunto al solo periodo della pandemia. Un capitolo a se', oggetto di separato articolo, merita l'avviamento della farmacia, così come oggetto di indagine dovrà essere il flusso di cassa della farmacia, le disponibilità di cassa al momento della cessione, nonché l'analisi del software gestionale con l'attenzione alla ripartizione dell vendite su base privata rispetto a quelle poste a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Tali aspetti infatti avranno un impatto significativo per comprendere il margine creato dalla gestione in corso, oltre che comprendere la fidelizzazione della clientela, se clientela ricorrente, o occasionale e quindi il potenziale della propria posizione(si pensi anche alla ubicazione nel territorio dovuta alla pianta organica) L'analisi della farmacia da acquistare rappresenta quindi un percorso pieno di incognite che va affrontato con tecnici (legali e commercialisti) al fine di abbinare alla propria idea di investimento, un criterio che individui i pro ed i contro della farmacia da acquisire, con particolare attenzione alle vicende storiche al fine di comprendere se vi è spazio per ampliare il business ed avere una redditività futura, o per dirla in modo piu' semplice, un buon ritorno sull'investimento effettuato. Hai domande? Consulta il blog gratuito , oppure contattaci senza impegno per analizzare il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv. Aldo Lucarelli























