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- Trasferimento dell’azienda familiare
Passaggio generazionale di azienda imposta agevolata in caso di donazione o successione ereditaria con il trasferimento del controllo. (51%) L'articolo 3, comma 4ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. La ratio dell'esenzione in discorso, infatti, come anche chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, è quella di agevolare, attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la successione nella gestione dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Trasferimento dell’azienda familiare Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo dell'attività d'impresa. Trasferimento dell’azienda familiare Per quanto qui d'interesse, è stato chiarito, in particolare, che nell'ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni e cioè «società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato», l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale ultima disposizione definisce la nozione di ''controllo di diritto'' che si realizza quando un soggetto «dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria» di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. il concetto di controllo é collegato ai voti eserciti in assemblea vale a dire di un numero di quote in misura tale da consentirgli di essere titolare del cinquanta per cento più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Di converso, nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del cinquanta per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione In effetti, con la locuzione ''integrato il controllo'' il legislatore ha inteso agevolare anche quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto beneficiario riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o delle azioni) una posizione di controllo ex articolo 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento. (cfr. risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21 luglio 2021). Per le suesposte motivazioni, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società, l'atto con cui l'Istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al più volte citato articolo 3, comma 4ter, ma dovrà essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni (risoluzione AdE 72/24) Hai un quesito? Leggi il blog o scrivi per un tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi?
Può un singolo Comune introdurre limitazioni all'uso di di sostanze fitosanitarie e di erbicidi sul proprio territorio comunale? la risposta è negativa per le motivazioni che seguono La domanda tutt'altro che banale nasce da un caso che ha scosso l'opinione pubblica in tema di limiti all'uso di sostanze fitosanitarie e di erbicidi e pesticidi sul proprio territorio comunale Ad avviso del CdS 2024 base al diritto dell'Unione Europea il principio di precauzione è soddisfatto se le sostanze attive e i prodotti fitosanitari siano sottoposti a una procedura di autorizzazione alla quale il legislatore dell'Unione e l'ordinamento giuridico nazionale impongono requisiti rigorosi per la tutela della salute umana e dell'ambiente. La corretta applicazione del principio di precauzione richiede la determinazione degli effetti potenzialmente negativi di una sostanza sulla salute ed una valutazione esaustiva del rischio per la salute sulla base dei dati scientifici più affidabili disponibili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale. Se non è possibile stabilire con certezza l'esistenza o l'entità del rischio presunto perché i risultati degli studi effettuati sono inadeguati, inconcludenti o imprecisi, è necessario valutare la probabilità di un danno effettivo alla salute umana. La probabilità di un danno effettivo alla salute pubblica persiste se il rischio si concretizza, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive se sono oggettive e non discriminatorie. In tali circostanze, il legislatore dell'Unione deve poter adottare misure di protezione in conformità al principio di precauzione senza dover attendere che l'esistenza e l'entità di tali rischi siano chiaramente stabilite (cfr. CGUE, C-333/08, ECLI:EU:C:2010:44, n. 92 ss.). Anche nel caso che si potesse concludere che il Comune abbia una competenza regolamentare in questa materia – cosa che il CdS esclude – è da rilevare che il regolamento qui in esame incontrerebbe comunque l’ostacolo del diritto dell'Unione Europea che disciplina l'autorizzazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze attive e prodotti fitosanitari che in questo modo risulta standardizzato in tutto il territorio dell'Unione e con l'effetto diretto in tutti gli Stati membri. Va ricordato che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della Salute, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) N. 1107 del 21 ottobre 2009, dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 e dal D.P.R. 23 aprile 2001. n. 290. Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi? Questo significa che il divieto sistematico (esplicito e implicito) di alcuni prodotti fitosanitari creerebbe una norma nazionale in contraddizione con il diritto eurounionale che già sconta entro di sé la necessità del rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana per il principio che vuole che la tutela ambientale e sanitaria sia integrata alla fonte e non considerata ex post. Puo' esistere un limite comunale ai pesticidi? Pertanto, entrano in gioco le norme sul conflitto delle norme, che la Corte di giustizia europea ha sviluppato nella giurisprudenza e che si basano sul principio del primato del diritto dell'Unione. Il primato riguarda tutte le fonti del diritto dell'Unione, compreso il diritto derivato dell'Unione ed ha effetto su tutte le fonti del diritto nazionale. In conformità al principio del primato del diritto dell'Unione le disposizioni del Trattato e gli atti direttamente applicabili delle istituzioni comunitarie, nel loro rapporto con il diritto interno degli Stati membri non solo hanno come conseguenza che qualsiasi disposizione contrastante del diritto nazionale in vigore diventi inapplicabile senza ulteriori interventi, ma anche che l'effettiva adozione di nuovi atti legislativi nazionali nella misura in cui essi siano incompatibili con le norme comunitarie (C-106/77, Simmenthal II, ECLI:EU:C:1978:49, par. 17/18). Da ciò discende che gli Stati membri non possono quindi modificare unilateralmente o mettere altrimenti in discussione l'entrata in vigore, il contenuto o l'applicabilità di un regolamento europeo. Agli organismi di normazione degli Stati membri è pertanto vietato adottare o mantenere in vigore disposizioni legislative o amministrative o persino una prassi amministrativa in conflitto con il diritto dell'Unione prevalente. Il diritto dei produttori di utilizzare le sostanze attive autorizzate per la fabbricazione di prodotti fitosanitari e di immetterli sul mercato è conferito da disposizioni incondizionate, chiare e precise del diritto dell'Unione, che non lasciano agli Stati membri alcun margine di manovra, cosicché il diritto di utilizzare le sostanze attive ha un'applicazione diretta e un effetto diretto in tutti gli Stati membri (comprese tutte le aree interne come il territorio comunale) senza l'intervento di misure nazionali di recepimento o attuazione. #diritto #ambientale #farmacopea #farmacia Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia ricordata supra ad un Comune non è quindi ammesso privare unilateralmente dell'efficacia dell'autorizzazione delle sostanze attive ai sensi dei regolamenti UE pertinenti mediante atti regolamentari (o anche solo una prassi amministrativa) contrari al diritto dell'Unione prevalente. CdS 915/24 Hai un quesito leggi il blog o poni una domanda Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Le donazioni dirette, indirette ed informali
Possiamo suddividere le donazioni in tre grandi tipologie: a) "donazioni dirette" o "formali", che nascono dalla stipulazione in forma pubblica (con l'assistenza obbligatoria dei testimoni) di un contratto tra donante e donatario ex art. 769 c.c.; b) "donazioni indirette" (anche se formali), che derivano dalla confezione di un atto giuridico (in senso stretto) o da un negozio unilaterale o da un contratto (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall'art. 769 c.c.) con la produzione di effetti analoghi alla donazione diretta (nell'accezione prevista dall'art. 809 c.c.), cioè, l'attuazione della volontà del donante (condivisa dal donatario) di provocare, per «spirito di liberalità», un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa (esempi di tale categoria sono considerati: l'adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la electio amici nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l'accollo di un debito altrui); c) "donazioni informali", che consistono nello svolgimento di un'attività materiale (ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu - e, cioè, consegnando fisicamente del denaro contante al donatario - o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un "dossier titoli" o un qualsiasi altro rapporto bancario; la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l'incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni; ecc.) o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo previsto dall'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., e, cioè, stipulare un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sotto posizione del bene acquistato al regime di comunione legale) con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l'aumento del patrimonio del soggetto beneficiario. (Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2023, n. 6077) Le donazioni dirette, indirette ed informali Dalla divisione di cui sopra svolto, si può argomemtare: a) quanto alle donazioni informali (e alle donazioni indirette non «risultanti» - anche in via di enunciazione - «da atti soggetti alla registrazione») non ricorre il presupposto per la loro sottoposizione a tassazione; b) quanto alle donazioni indirette «risultanti» (anche in via di enunciazione) «da atti soggetti alla registrazione» i contribuenti NON siano messi al cospetto di un ineludibile obbligo di sottoporle a tassazione (tanto è vero che la legge non dispone una sanzione per la loro mancata registrazione, ma "solo" una elevata aliquota d'imposta, sempre che la normativa che la prevede sia vigente), bensì sia loro offerta una "opportunità" di sotto posizione a tassazione delle donazioni indirette con riguardo all'evenienza di un accertamento. In vista di questa evenienza, e della tassazione che ne conseguirebbe, al contribuente è, dunque, offerta l'opportunità di una minore tassazione in conseguenza del suo spontaneo attivarsi per la registrazione volontaria della donazione indiretta. Le donazioni dirette, indirette ed informali Poiché un "obbligo" in tal senso non pare sussistere, ma pur sempre esiste nel sistema il principio della prescrizione decennale (art. 78 del DPR 26 aprile 1986, n. 131), dovrebbe concludersi che non possano pretendersi imposte sulle donazioni "confessate" che abbiano data anteriore al decimo anno rispetto alla data della "confessione" (e che la "confessione" non possa certo essere considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale). Quindi in tema di imposta sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap)»; Cass. Tributaria 27665/2020 e Cass. 7442 2024. Ne discende che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro (Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 735) Risulta essere integrato, nella specie, pienamente il paradigma dell'arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione, ma in grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, benché non rivestano la forma dell'atto pubblico. Va aggiunto che le «dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi», dalle quali deve risultare l'esistenza di tali donazioni, ben possono provenire anche dal donante, oltre che dal donatario, avendo le parti "interesse comune" alla realizzazione della liberalità. Cass. 7442/2024. Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- La revisione delle piante organiche in pendenza di ricorsi e concorsi
Ci viene posto un quesito in tema di revisione della pianta organica e di comportamento del Comune che, una volta ricevuta l'istanza o addirittura l'impugnazione di un atto, modifichi in corso di controversia la pianta organica esistente in pendenza del procedimento amministrativo o addirittura - come accaduto in pendenza della procedura di assegnazione. Ma è possibile che un Comuni modifichi la pianta organica in pendenza di procedure amministrative collegate? Cosa accade in caso di pluralità di piante organiche succedutesi nel tempo? Per rispondere a tali domande è opportuno soffermarsi su quella che è la differenza tra atto confermativo e atto meramente confermativo nella giustizia amministrativa. Ed infatti ogni qual volta l'atto - in questo caso l'atto di revisione della pianta organica da effettuare ogni due anni - abbia un valore confermativo questo atto avrà valenza autonoma e quindi dovrà essere impugnato dall'interessato farmacista che si ritenga leso dalla revisione. E cio' - attenzione - a prescindere se il contenuto dell'atto sia il medesimo dell'atto che è stato sostituito, in quanto l'atto confermativo ha un contenuto autonomo sulla base della istruttoria e delle motivazioni adottate. Ecco quindi che una pianta organica successiva cha appaia identica alla precedente in realtà costituisce nuova pianta organica. Come insegna consolidata giurisprudenza “Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (cfr. TAR Milano, sez. II, 9 maggio 2022 n. 1058) revisione delle piante organiche ricorsi e concorsi Ed in particolare in tema di successione di una pluralità di atti di revisione della pianta organica delle farmacie comunali, si richiama la non recente ma sempre valida giurisprudenza amministrativa, perfettamente applicabile alla fattispecie, secondo cui Con la logica conseguenza che “È improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, qualora non siano stati tempestivamente impugnati i provvedimenti di revisione successivi, poiché l'annullamento giurisdizionale di una pianta organica non comporta affatto la caducazione di quelle successive, le quali, anche quando non dispongano alcuna variazione rispetto al precedente assetto delle farmacie, non costituiscono provvedimenti meramente confermativi, ciascuna rilevando per diversi ed autonomi presupposti”. CdS 6108/2000. Prima di chiudere segnaliamo che in tema di revisione delle piante organiche in pendenza di assegnazioni di sedi a concorso il Consiglio di Stato nell'ultimo revirement ha ammesso la legittimità di tali "modifiche" in corso di autorizzazione in quanto sganciate dal Concorso. Sul punto si segnala l'ultima pronuncia sul tema, Tar Sicilia 918/2024 che ha recepito l'orientamento innovativo del CdS 6343 secondo cui “la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l’indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure” (Cons. Stato Sez. III 28/6/2023, n. 6343). Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Assegno divorzile? Bisogna considerare tutti i sacrifici fatti dalla ex moglie per la famiglia
A cura dell'avvocato Ilaria Paletti. L'assegno divorzile può avere natura risarcitoria per ripagare i sacrifici della moglie che ha rinunciato alla propria carriera per prendersi cura della famiglia? Secondo la Cassazione assolutamente si. La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza n. 13724/2021 del 20.05.2021 si è nuovamente occupata dell'assegno divorzile in relazione ad un caso in cui la moglie aveva rinunciato totalmente alle proprie aspettative di vita per consentire al marito di dedicarsi interamente alla carriera. Finalmente, dunque, il sacrificio personale della donna per condurre il menage familiare trova pieno riconoscimento. I Giudici hanno infatti riconosciuto la natura risarcitoria dell'assegno divorzile della moglie che durante il matrimonio, rinunciando alla cariera per seguire la famiglia, aveva consentito al marito di accumulare significativi risparmi e di rivestire importanti cariche sociali. Assegno divorzile? Bisogna considerare tutti i sacrifici fatti dalla ex moglie per la famiglia La Cassazione infatti, nel riconoscimento dell'assegno divorzile ha tenuto conto degli enormi sacrifici fatti dalla donna per aver svolto pressocchè da sola tutti i lavori domestici ed essersi occupata dell'accudimento totale della prole a discapito del proprio successo personale, permettendo al marito di realizzarsi completamente sotto la spera professionale. L'assegno divorzile, dunque, può avere natura assistenziale ma anche compensativa di tutte le rinunce fatte durante il matrimonio dal coniuge più debole econimicamente. La decisione della Corte trae origine da una vicenda molto dolorosa: una madre che per occuparsi dei figli, uno dei quali gravemente malato e poi purtroppo deceduto, si era annullata totalmente dimenticandosi ogni aspirazione personale e consentendo all'altro coniuge di avere tutto il tempo a disposizione per realizzarsi e seguire i propri sogni. leggi il blog in diritto di Famiglia I Giudici sostanzialmente, nonostante la donna non fosse del tutto priva di mezzi propri, hanno rinconosciuto in capo alla stessa il diritto alla percezione dell'assegno divorzile quale risarcimento per i sacrifici fatti per la famiglia durante tutto il matrominio. Finalmente trova pieno riconoscimento il lavoro svolto dalla donna che si è dedicata in piena solitudine alla famiglia. Avv Ilaria Paletti
- Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità
Sovente ci viene riproposto il quesito in tema di incompatibilità dei farmacisti, sia in relazione alle società, sia in relazione alle attività svolte dal singolo farmacista in farmacia o presso altre sedi di lavoro. Sebbene la rassegna sembri chiara e delimitata, la pratica quotidiana offre sempre spunti innovativi ed intrecci impresit e crea confusione sul tema delle incompatibilità dei farmacisti. Molte sono le domande a cui rispondere: Farmacisti,quando si è incompatibili? Esistono incompatibilità dei farmacisti che possono essere rimosse? L'incompatibilità del farmacista è differente dal requisito di partecipazione ad un concorso? Posso creare una incompatibilità a mia insaputa? Come si certifica il possesso dei requisiti? Ricordiamo che la normativa in tema di incompatibilità è delineata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 così come innovata nel tempo e quindi Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata Le società hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. In tema di partecipazioni è stato precisato che l'attività medica anche di carattere "societario" è incompatibile, e così estendendo il dato normativo dell'art 7 secondo periodo secondo cui: La partecipazione alle societa' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica. Ad avvalorare tale impostazione poi soggiunge l'articolo 8 della medesima legge secondo cui l'attività di farmacista è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Tali prescrizione sono mitigate nel caso di successione della farmacia. Le incompatibilità dei Farmacisti E' stato quindi osservato che l'attività di gestione della farmacia intesa come compendio sanitario è incompatibile con "altre" gestioni mentre la partecipazione societaria intesa come pluralità di cespiti aziendali è ammissibile nel limite massimo del 20% regionale. E' altresì necessario precisare che anche dopo la riforma del diritto societario in farmacia ad opera della legge 124 del 2017 sussiste sempre il divieto di cumulo di due autorizzazioni (art. 112 T.U.) Ecco quindi che per gestione della farmacia andrà scissa la figura del farmacista quale esercente attività farmaceutica e la figura oggi ammissibile del farmacista quale socio non attivo in una società. Da tale distinzione recentemente il Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha tratto spunti per tornare sul tema delle incompatibilità del farmacista socio non operativo nella SaS di cui abbiamo parlato in altro post. Leggi qui Leggi Qui: "Farmacista, socio accomandante ed incompatibilità" Consulta il Sito specialistico FarmaDiritto Nel presente post affrontiamo una incompatibilità sopravvenuta nel senso che la stessa incompatibilità non deriva da un rapporto iniziale originario né per un atto di volontà diretta ma per un evento ovvero la ricezione della farmacia o della quota della farmacia per mezzo di un testamento o tramite eredità. Una farmacia (sede unica) o una quota della società titolare della farmacia (società) potrà essere l'effetto di una successione ereditaria o di una delazione testamentaria. Il sopravvenuto cespite Farmacia o quota della stessa potrà costituire nuova ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il nostro farmacista erede abbia già una farmacia (violazione della doppia autorizzazione ex art 112 testo unico ed 1265/1934) Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità o sia in corso di partecipazione in un concorso nel quale sia prescritto il requisito di "non essere titolari di farmacia" o ancora l'erede che riceve la farmacia sia un dottore ed in quanto medico incompatibile al senso della legge 361/1992 come interpretata dal CdS nel 2023 per i medici. In sintesi si potrà assistere ad una incompatibilità sopravvenuta per causa ereditaria A tal proposito ricordiamo che questa é strada sostanzialistica della vicenda che si sofferma sull'effetto dell'accettazione dell'eredità. L'accettazione dell'eredità farà sebentrare l'erede anche nelle posizioni creditorie e debitorie dell'azienda farmacia. Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità Non va dimenticato che l'accettazione potrà anche essere tacita quindi derivante dal semplice comportamento! In conclusione una analisi dell'eredità da accettare e gli effetti dell'accettazione dovranno quindi essere attentamente analizzati prima dell'accettazione sia per i profili patrimoniali sia per i profili di incompatibilità che potrebbero derivarne. Blog in Diritto Farmaceutico Leggi "Lo scioglimento dell'associaizone di farmacisti" Ti puo' interessare: "Requisiti del Farmacisti e decorso del tempo" Ti puo' anche interessare sul tema delle autodichiarazioni e sul possesso dei requisiti: "Autotutela della Regione e revoca dell'autorizzazione alla farmacia" Hai un caso da sottoporre? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- La farmacia nel testamento contestato
La successione della farmacia per testamento ed i rimedi processuali in caso di conflitto tra eredi Ci viene chiesto come e quando è possibile impugnare un testamento del caro defunto che ha lasciato la farmacia ad un erede per testamento e soprattutto comprendere se è possibile utilizzare una copia dello stesso oppure necessita dell'originale. In disparte le problematiche di successione della farmacia analizzate in altri articolo ed i casi di successione della singola quota della farmacia sotto forma di società nel presente articolo ci occupiamo della impugnazione del testamento in sé come atto ove é lasciata la farmacia azienda. leggi pure la successione ereditaria della farmacia Elementi essenziali del testamento della farmacia sono la olografia ovvero la scrittura di pugno dello stesso, la firma e la data. In tema di data ove questa risulti omessa o incompleta è causa di annullabilità dell’atto (Cass. Civ., VI sez., n. 9364/2020). Ti può interessare : La successione della farmacia per morte del socio Deve preliminarmente affermarsi che secondo il costante orientamento adottato dalla Corte a partire da SS.UU. 12307/2015, chi agisca contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio. il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private (Cass. 18363/18/15) quindi il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni. (Cass. 30804/24). La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova. (Cass. 18363/15) Quindi la parte che contesti l’autenticita’ di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Impugnazione del testamento quale utilizzare? Le Sezioni Unite della Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12307 , hanno ritenuto inadeguato, al fine di superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all’uopo, la terza via secondo cui occorre proporre un’azione di accertamento negativo della falsita’ della scheda testamentaria. La sentenza delle Sezioni Unite ha concluso in tal senso in quanto la necessita’ di una siffatta azione per quaestio nullitatis consente di rispondere: – da un canto, all’esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell’orbita delle scritture private; – dall’altro, di evitare la necessita’ di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe “di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”, non potendosi esse “relegare nel novero delle prove atipiche”; – dall’altro, di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; – dall’altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarita’ ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell’attore che si professa erede, riversando su di lui l’intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, e’ innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; La farmacia nel testamento contestato – infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all’oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita “risorsa non illimitata” (conformi, di seguito, Cass. Sez. 2, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. 2, 04/01/2017, n. 109; Cass. Sez. 6-2, 12/07/2018, n. 18363). Hai quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie e requisiti, come tutelarsi dal decorso del tempo?
Concorso Farmacie, se i requisiti vengono persi durante il concorso, si possono riacquistare? Come noto i farmacisti vincitori di concorso che abbiano aperto una nuova sede a seguito del Concorso Straordinario sono vincolati per un solo triennio dalla apertura alla gestione della sede che quindi potrà poi essere ceduta. Ma se nel corso del concorso si possono acquisire o cedere quote societarie senza pregiudicare la partecipazione? Per essere maggiormente chiari, ci è stato piu volte chiesto se durante il periodo che intercorre tra la domanda al concorso e l'eventuale assegnazione vittoriosa, ci possano essere delle modifiche sul possesso dei requisiti. È accaduto infatti che tra la domanda e l'assegnazione siano trascorsi anche 10 anni e quindi siano mutate le originarie condizioni lavorative e personali. Cerchiamo di dare una risposta utile e pratica, si, è possibile perdere e riacquistare i requisiti, del concorso farmacie. Se non hai tempo clicca qui. È noto che la normagiva prevede che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Cosi come al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione. E cio' è posto a tutela del farmacista, ed al fine di evitare la mercificazione delle sedi. Tali stringenti regole riguardano la titolarità della farmacia non anche le quote societarie sopratutto in ambito concorsuale. Infatti, l'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dal 2017, e poco dopo altra giurisprudenza, ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione al concorso si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà del candidato di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la pubblica amministrazione dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A. Quindi il presupposto della partecipazione ad un concorso o ancor meglio ad una gara pubblica risiede nella affidabilità che la pubblica amministrazione ripone sui candidati vincitori e sul possesso dei loro requisiti. Ma cosa accade quindi a coloro che pur avendo partecipato non sono risultati assegnatari al primo/secondo interpello? I candidati non assegnatari sono liberi da vincoli verso la pubblicazione amministrazione almeno fino al momento in cui non si realizzi l'effettiva assegnazione nei loro confronti a seguito dei successivi interpelli. Ecco quindi che nella finestra temporale tra la partecipazione e l'assegnazione, magari distanti anni e diversi interpelli, il candidato - durante tale finestra di tempo - non sarebbe vincolato al rispetto dei requisiti del bando perché non vi sarebbe alcun rapporto pendente con la pubblica amministrazione. Tali requisiti quindi torneranno stringenti quando la selezione quindi il nuovo interpello individui quei candidati come vincitori assegnatari. Tale ardua ricostruzione è la sintesi del seguente principio di diritto secondo cui: “E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello”. Di tal ché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”. Hai un quesito? Contattaci o trova il tuo caso nel motore di ricerca. Conclusione, L’Adunanza plenaria ha riaffermato il principio di alternatività nella titolarità delle sedi farmaceutiche attribuite all’esito del concorso straordinario previsto dal d.l. n. 1 del 2012. I farmacisti vincitori di due sedi che hanno partecipato in forma associata in due diverse regioni devono necessariamente optare per l’una o per l’altra, dovendosi applicare la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del r.d. n. 1265 del 1934, in linea con la ratio del concorso straordinario il quale è volto a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e a garantire una più capillare presenza di farmacie sul territorio. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1 Ecco quindi che il possesso dei requisiti concorsuali può essere delimitato alla fase di presentazione della domanda ed alla fase di assegnazione, almeno ove non si violino precise norme. Hai un quesito? Consulta il Blog Sul vincolo tra candidato ed amministrazione vi è poi il problema della scadenza delle graduatorie, emersa solo dopo anni di concorso, ma questo è un altro capitolo. 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- Nella successione ereditaria aziendale a chi vanno gli incrementi di esercizio?
Nel presente post affrontiamo il tema della divisione aziendale per volontà o per motivi di successione ereditaria. Si tratta dell'azienda di famiglia, sia essa una Farmacia, un'Assicurazione, o una industria tessile o chimica. Accade infatti che vi possa essere una divisione aziendale provocata dalla richiesta di uno dei familiari oppure dovuta all'evento morte del titolare. Ecco quindi che si possono verificare situazioni in cui l'azienda viene continuata solo da uno degli eredi mentre l'altro rimane inerte in attesa della propria liquidazione. Ma quale è il valore da attribuire? Rispondiamo con punti di giurisprudenza, per una caso specifico contattateci senza impegno Nell’apprezzare il valore dell’azienda al momento della divisione la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di presentazione della relativa domanda Tuttavia tale criterio, che si desume dall’art. 726 c.c., comma 1, è stato affermato con riferimento a beni ereditari anche aziendali ma oggetto di “mero godimento” e non di esercizio economico-produttivo. Per i primi, (quelli di mero godimento) il valore venale dipende da fattori terzi come il decorso del tempo, o la variazioni del prezzo di mercato ecc. o da attività di amministrazione per i secondi detto valore è, invece, la risultante dell’esercizio di un’impresa. In entrambi i casi vi può essere un incremento di valore dell’azienda rispetto alla data di apertura della successione, ma l’origine di tale maggiorazione è sostanzialmente diversa, sicchè solo nel primo caso quindi in quelli di mero godimento questa permane acquisita alla comunione mentre il dubbio si pone per qui beni derivanti dall'esercizio di impresa che con l'esercizio appunto, possono incrementare di valore. Tale differenza è la stessa che si apprezza tra “società di persone” e “comunione di godimento”, come alcune risalenti pronunce della Corte hanno chiarito proprio con riferimento alla comunione ereditaria d’azienda. Nella successione ereditaria aziendale a chi vanno gli incrementi di esercizio? E’ stato infatti osservato che la distinzione tra società di persone e comunione di godimento, trova applicazione anche riguardo ad un’azienda compresa in un’eredità. Conseguentemente, l’azienda ereditaria forma oggetto di (semplice) “comunione” fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l’azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell’azienda stessa. Allorchè, invece, quest’ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi: o l’impresa è esercitata, d’accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l’esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, ovvero la continuazione dell’esercizio dell’impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, e quindi il successivo esercizio, con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti Ne deriva che, applicato il principio di diritto sopra richiamato, (i) le consistenze, l’avviamento e dunque il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione (salvo ovviamente la rivalutazione per il periodo successivo; e (ii) le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data, essendo ascrivibili all’attività imprenditoriale del solo erede e non possono essere considerati comuni. Quindi per concludere se l'azienda è sviluppata e portata avanti da uno solo degli eredi a questo soltanto spetteranno gli incrementi di valore mentre all'altro andrà il valore “statico” dovuto e concretizzato al momento della divisione o della successione. Hai un quesiti? Consulta il blog gratuito o contattaci per un tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Cass. 10188/19
- I pagamenti del SSN alle Cliniche ed alle Farmacie
Sussiste una macroscopica differenza tra i pagamenti disposti dal Sistema sanitario Nazionale in favore delle Cliniche e delle strutture accreditate rispetto ai pagamenti erogati in favore delle Farmacie. A tale conclusione è giunta, dopo una articolata ricostruzione, la cassazione che sviscerando la normativa in tema di transazioni commerciali ed interessi moratori ha stabilito il principio secondo cui gli interessi moratori ex D.lgs 231 2002 sono applicabili alle strutture accreditate mentre in nessun caso sono riconducibili in favore della Farmacie, almeno per i farmaci salvavita. Ed infatti con la sentenza n. 9991 del 2019, della Corte di Cassazione relativa alle farmacie, evidenziava piuttosto l'eterogeneità del profilo soggettivo, ritenendo che le farmacie, per l'attività di erogazione di assistenza farmaceutica in favore degli assistiti del SSN, non potessero rientrare nella nozione pur lata di imprenditore presa in considerazione dal D.Lgs. n. 231 del 2002 perchè erano piuttosto da considerare un segmento del Servizio sanitario nazionale, per la prevalenza della funzione pubblicistica svolta. Questo ultimo profilo è particolarmente valorizzato dalla successiva pronuncia a Sezioni unite, n. 26496 del 2020, che, previa un'accurata disamina della giurisprudenza precedente, nell'affermare la peculiarità funzionale delle farmacie, che le inserisce come segmento di diretta articolazione del Servizio sanitario nazionale, e giustifica la sottrazione dell'attività di erogazione dei farmaci svolta alla nozione di transazione commerciale, ha a sua volta circoscritto questa peculiarità, che ne fa prevalere il profilo pubblicistico su quello imprenditoriale, all'attività salvavita svolta dalle farmacie, e cioè alla sola somministrazione dei farmaci essenziali, di fascia A, per i quali l'assistito è dispensato dal versamento del corrispettivo, essendo titolare del diritto a riceverli quale concretizzazione del fondamentale diritto alla salute ed il soggetto che eroga I farmaci si inserisce in toto nell'espletamento del Servizio sanitario nazionale e si colloca in rapporto stretto e diretto con il pubblico interesse sotteso a tale servizio, spogliando, in parte, l'attività del farmacista dalla sua natura imprenditoriale. Detta sentenza segnala che l' inserimento della farmacia nel servizio sanitario nazionale quale suo segmento non trova ostacolo nei principi Eurounitari. La stessa pronuncia afferma poi che proprio dalla ricostruzione del rapporto tra strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento e SSN si posso inferirne alcune chiare differenze rispetto ai crediti nascenti dalla erogazione dei farmaci, che giustificano trattamenti differenziati, come è espressamente affermato anche in un breve quanto incisivo passaggio della decisione, là dove si dice che "Nessun sostegno ad una qualche apertura" - in favore del riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 per i crediti derivanti dalle erogazioni dei farmaci - "appare poi rinvenibile nell'applicazione - pur chiamata a raffronto, come si è visto, anche dalla ordinanza interlocutoria - del D.Lgs. n. 231 del 2002 ai crediti delle strutture private accreditate, riconosciuta ormai in modo stabile e, d'altronde del tutto condivisibile per quanto rilevato nel pertinente orientamento della Suprema Corte del 2020. "Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte dellaamministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5". Cass. 35092/23 I pagamenti del SSN alle Cliniche ed alle Farmacie Tutte le considerazioni che precedono conducono univocamente a ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (svolgente in questo caso attività di riabilitazione fisioterapica) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all' interno della Regione, è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Non vi sono elementi per assimilare le società private che svolgono in favore degli assistiti del SSN prestazione di servizi alle farmacie (là dove dispensano farmaci salvavita: è questa la circoscritta affermazione contenuta in Cass. S.U. n. 26496 del 2020) e di considerarle pertanto, sotto il profilo soggettivo, un segmento del Servizio Sanitario nazionale, nè per ritenere che debbano anch'esse essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati (e con altri profili derogatori alla disciplina generale, anch'essi ispirati al favor creditoris che sono fuori dall'oggetto della presente analisi, quali la mora ex re e il luogo di adempimento dell'obbligazione) il ritardo nel pagamento. I pagamenti del SSN alle Cliniche ed alle Farmacie Sia la fonte dell'attività svolta sia le caratteristiche di tale attività (come sottolineato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) rendono le prestazioni di servizio ai fruitori del SSN erogate dalle strutture private accreditate pienamente riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto transazioni commerciali svolte da un imprenditore con la pubblica amministrazione. Quanto alla fonte dell'attività svolta essa è, sulla base della ricostruzione che precede, duplice, provvedimentale e contrattuale. Mediante l'accreditamento le strutture autorizzate acquisiscono lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni e servizi sanitari per conto del SSN, ma poi l'abilitazione a fornire, in concreto, prestazioni a carico del SSN deriva loro dalla stipula di accordi contrattuali che, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8-quinquies definiscono i programmi di attività, con indicazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni erogabili. Per le strutture accreditate, dunque, gli accordi contrattuali sono l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza svolta appunto dalle strutture accreditate. E, in tale contesto, anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti. Per le farmacie, invece, la fonte del rapporto, è normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e quindi normativizzati in un decreto del Presidente della repubblica. Segui il Blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Citate fonti: Cass. 9991/2019 Cass. 26496/2020 e Cass. 35092/2023
- Crisi d'impresa ed insolvenza, la sospensione dei contratti.
Particolare rilievo nel nuovo assetto legale della crisi d'impresa e dell'insolvenza riguarda la sospensione dei contratti pendenti alla data di presentazione del concordato preventivo, nella formula individuata dal nuovo articolo 44 ccii. Ed infatti salvo che vi sia una procedura di vendita dei beni aziendali compresi i contratti, su cui si applicherà una procedura di pubblicità a migliore offerente, per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il principio base quindi è quello della continuita. Ed infaffi sono inefficaci eventuali patti contrari. Tuttavia il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Se il piano del concordato è depositato sarà necessario individuare le motivazioni per le quali detto contratto NON sia funzionale, ove si fosse nellipotesi di un concordato in bianco sara necessario dettare delle Linee guida che il debitore intenda seguire al fine di legittimare la richiesta di sospensione. La validità delle linee programmatiche da seguire in assenza del piano concordatario sarà oggetto di valutazione del Tribunale e degli stessi Creditori, i quali potranno esporre le proprie osservazioni e critiche nei 7 giorni susseguenti alla ricezione della richiesta. Crisi d'impresa ed insolvenza, la sospensione dei contratti Con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. Vedremo nella pratica quotidiana l'applicazilne di codesto istituto che appare ammissibile anche per i contratti di carattere pubblico. Hai un quesito? Necessiti di consulenza? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- crisi di coppia la prove dell'infedeltà e del tradimento
Infedeltà ed abbandono della casa coniugale a chi spetta provare la responsabilità del fallimento dell'unione matrimoniale? In questo articolo ci occupiamo di un tema tanto caldo e caro alle coppie in crisi ovvero il rapporto tra infedeltà e abbandono della casa. Come ben sappiamo infatti l'abitazione principale fulcro della casa familiare non può essere abbandonata, così come il coniuge che intrattiene una relazione extra coniugale rischia una pronuncia di addebito del fallimento del matrimonio. Deve qui ricordarsi il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l' inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale. Molte le pronunce della cassazione su tale principio, ne citiamo le principali e recenti Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023. A questo principio si è richiamata la Corte di merito, rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale; ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi; inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023). Prima di chiudere va precisato che la Cassazione con l'ordinanza n. 4038 resa a San Valentino del 2024, ovvero del 14.02.2024 ha confermato l'ammissibilità delle foto quale prova della infedeltà, il tutto in ossequio al disposto dell'art. 2712 del codice civile secondo cui "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime" Leggi il blog in diritto di famiglia o contattaci per una consulenza specifica Studio Legale Angelini Lucarelli























