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  • il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi

    Questa la conclusione a cui giunge la recente giurisprudenza sul tema del danno da emotrasfusione, dopo aver esaminato le varie ipotesi per concretizzare la data di prescrizione. articoli su malasanità e risarcimenti Ed infatti come di recente sancito dalla Corte di Cassazione 16468 del 2023 in relazione al danno da emotrasfusioni, secondo il quale il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Incorre, pertanto, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. n. 24164 del 2019). Ti potrebbe interessare: "Danno biologico, il risarcimento ed il danno permanente" Pertanto, la consapevolezza della riconducibilità causale della malattia non può dedursi sulla sola base della documentazione medica attestante la presenza attuale della malattia, se essa non sia integrata da un accertamento dal quale risulti che siano state fornite al paziente adeguate informazioni in merito alla riconducibilità causale della stessa. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: A ciò deve aggiungersi che, in caso di danno da emotrasfusioni, nella maggior parte dei casi il momento ultimo di maturazione di tale consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e non alla data, successiva, della comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla l. n. 210 del 1992, art. 4 (in questo senso v. Cass. n. 16217 del 2019; Cass. 10190 del 2022). Leggi pure "Blog Malasanità e risarcimento" Nei casi in cui invece, il soggetto danneggiato non abbia mai presentato domanda di corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, il giudice dovrà accertare l'exordium praescriptionis, tenendo in conto la corretta distribuzione degli oneri probatori, secondo la quale è la parte che eccepisce la prescrizione che ha l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell'eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi (Cass. n. 12182 2021). Ti potrebbe interessare: "Malasanità, errore medico ed errore di diagnosi" Dovrà a tal scopo verificare se nella documentazione medica in possesso della vittima, prodotta in giudizio, sia indicata la causa della contrazione della patologia o, in mancanza, se, sulla base del contenuto delle comunicazioni mediche che la vittima aveva ricevuto e del patrimonio di informazioni scientifiche di cui un soggetto medio possa disporre, in relazione alla data cui queste risalgono, possa ritenersi provato che questi abbia acquisito consapevolezza della riconducibilità causale della propria infermità. Leggi pure : "Malasanità il danno da emotrasfusione ed il regime della prova" Dovrà anche motivatamente collocare nel tempo il momento di acquisizione di tale consapevolezza. In difetto di ogni espressa informazione medica che espliciti la anche solo possibile riconducibilità causale di una patologia a un fatto della storia clinica passata del paziente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può non iniziare a decorrere fino alla morte del paziente. il danno da emotrasfusione si trasferisce agli eredi: Nel caso che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a decorrere, per le ragioni indicate, o che esso non si sia consumato alla morte della vittima, il diritto al risarcimento del danno per l'illecito lungolatente patito dalla vittima si trasferisce agli eredi che possono farlo valere iure hereditatis. (cass. 16468/23) Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Sanitario - Farmaceutico

  • Farmacie, e se a concorrere fosse una società?

    Quesito complesso e di difficile interpretazione quello giunto al sito. "E' possibile partecipare ad una assegnazione di farmacia in forma societaria?" Il quesito risulta mal posto nel senso che se si tratta di gara pubblica, bando o asta, come chiaramente di trattativa privata, ben si potrà partecipare in forma societaria, nel senso che sarà la SRL, SPA SNC o SAS o altro a partecipare nelle forme del bando relative alla farmacia azienda. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Si pensi ad esempio all'asta pubblica di una farmacia comunale immessa a gara ove il Comune abbia deciso l'alienazione dell'azienda, oppure una gara pubblica inerente la concessione della gestione farmacia per un periodo di tempo. In tali ipotesi fermo restando l'obbligo di direzione rimesso ad un direttore farmacista, il bando ben potrà ammettere a gara la società avente ad oggetto la gestione della farmacia. Si rammenta solo per citarne alcune che la persona giuridica/società sarà soggetta alle prescrizioni del limiti di proprietà del 20% regionale, all'art. 112 del rd. 1265 del 1934 oltre che alle incompatibilità ex art. 7 della Legge 362/1991 oltre che insussistenza, anche in capo ai soci, dei casi di incompatibilitincompatibilità di cui all art. 7 comma 2, Legge n. 362/1991 secondo i canoni interpretativi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 5 del 14.04.2022, in tema di partecipazione da parte di società che gestiscono case di cura e/o cliniche. Cosa diversa invece in tema di concorso farmacie, ove a partecipare è sempre il farmacista persona fisica a cui successivamente sia concesso dalla lex specialis e dalla normativa nazionale, (L. 124/2017, codice civile e r.d. 1265/1934) gestire in forma societaria o associata societaria, la farmacia. Si badi bene che gestione associata e gestione societaria sono due concetti differenti, accomunati solo di recente dalla prassi gestoria societaria figlia del concorso straordinario farmacie dopo la riforma del 2017 e l'interpretazione data dall'Adunanza Plenaria 69 del 2018. In ogni caso per cio' che concerne il concorso è opportuno precisare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che: - la titolarità della sede, all'esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti "associati" personalmente, salvo successivamente autorizzare l'apertura della farmacia e l'esercizio dell'attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi - e non altri - farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012); -- i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso, per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell'esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l'esercizio in forma collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni; Farmacie, e se a concorrere fosse una società? -- tali forme, come chiarito dal Consiglio di Stato sia in sede consultiva (parere n. 69 del 3 gennaio 2018) sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell'art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l'esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte, dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, ottenere due sedi all'esito del concorso straordinario; essendo la risposta a tale domanda negativa, per le ragioni già dette, è irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche; -- il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta in radice l'art. 11 del d.l. n. 1 del 2012; -- con riferimento alla mancata previsione del divieto di cumulo nel controverso bando regionale, come in altri bandi in altre regioni, ne è evidente l'infondatezza, perché l'argomento si fonda sul presupposto, erroneo, secondo cui la previsione dell'art. 4 del bando consentirebbe la doppia assegnazione delle sedi, mentre al contrario la previsione del bando altro non è che la riaffermazione di un principio, quello dell'alternatività, che caratterizza a tutt'oggi, indiscutibilmente, il sistema dell'autorizzazione all'apertura della farmacia rilasciata ai farmacisti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che, nel caso del concorso straordinario, per la gestione associata della farmacia venga poi costituita una società, di persone o di capitali, all'esito del concorso straordinario, cui conferire la titolarità dell'esercizio (sulla stessa linea argomentativa e con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame si veda anche Cons. Stato, sez. III, n. 1285 del 2020 e CdS 7155/23). Sperando di aver chiarito i termini della questione! Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Impresa agricola e fallimento

    L'impresa agricola al riparo dal fallimento, ma quando si è nell'ambito dell'impresa agricola? Ai sensi dell’art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: le attività agricole cd. in senso proprio di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” di cui al comma 2; le attività agricole cd. connesse di cui al comma 3, ossia “le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, per le quali si deve pertanto accertare in concreto se esse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore stesso. Impresa agricola e fallimento Lla sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 1049/21 e 12215/2012);” “l'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore.”; Impresa agricola e fallimento Le cooperative agricole Ed inoltre, con specifico riguardo alle cooperative agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”, per cui in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purchè con l’apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico . Impresa agricola e fallimento In definitiva quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3; c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 2, comma 2.”; Cass. Civ. 831/2018 Contattaci per un quesito tecnico o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Trasferimento Farmacia in altro comune, possibile?

    Ci è stato chiesto se è possibile trasferire la sede di una farmacia in un comune limitrofo confinante di cui la nuova sede condivida i confini... La risposta non può che essere negativa...ma Ed infatti in punto di diritto l’art. 13 del d.P.R. 1275/1971 - Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico - al comma 1 dispone: Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale…” e l’art. 1 della L. n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico - prevede “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio." Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”. Il Tar chiamato a pronunciarsi su una questione di tal genere ritiene che le suddette disposizioni normative, siano chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell’ambito dello stesso territorio comunale nel quale è stata concessa l’autorizzazione. Il trasferimento quindi è vincolato ai locali del medesimo comune ed aggiungeremmo, ai locali ricadenti nella medesima zona della pianta organica. Considerato invece che il quesito propone una interpretazione estensiva tale da ritenere possibile il trasferimento in un diverso comune, questo deve ritenersi illegittimamente adottato. Questione diversa invece riguarda il trasferimento all'interno della stessa regione per le farmacie soprannumerarie, che, negli anni dispari potranno farne richiesta alla Regione competente. (Art 2 co. 2 bis) secondo cui " nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordinecronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche..." Quindi possiamo concludere che a meno di avviare la procedura sopra descritta non è ammissibile il trasferimento in altro comune. Rimane da scoprire cosa riterrà la giustizia amministrativa per quelle Unioni Montane di Comuni che abbiano delegato la geografia farmaceutica... Hai un quesito? Contattaci Leggi il blog in diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacisti e Società di Farmacisti

    Il titolo forse un poco chiaro assume rilevo dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la nota sentenza del Tar Campania che aveva affermato con una ricostruzione piu' o meno convincente, una sostanziale differenza in tema di "cessione" affermando una differenziazione tra farmacie detenute tra persone fisiche e farmacie di cui era titolare una società. Leggi anche "Farmacie e Fallimento e rapporti con i soci" La questione sarà al vaglio del Consiglio di Stato in un imminente futuro, per ora, ricostruiamo la normativa e la giurisprudenza secondo gli orientamenti vigenti, che in ogni caso offriranno non pochi spunti per risolvere la questione, che di sicuro, già si "nasconde" nelle pieghe della stessa sentenza da riformare ... Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Farmacisti e Società di Farmacisti Ed infatti secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, «ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità» Hai fretta? Corri alle conclusioni Farmacisti e Società di Farmacisti Nel concomitante vigore del previgente comma 2, primo e secondo periodo, dell’art. 7, rubricato “Titolarità e gestione della farmacia”, della l. 362/91 (relativa alle “Norme di riordino del servizio farmaceutico”), si disponeva, infatti, esclusivamente che “La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”, specificandosi poi, che “sono soci della società (nel comma 1 venivano evocate, come visto, soltanto le “società di persone”) farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni” (comma introdotto dall’art. 5 DL 4 luglio 2006, n. 223, cd. Decreto Bersani, come modificato dalla relativa legge di conversione). Farmacisti e Società di Farmacisti Vigeva, quindi, un regime in base al quale non vi era differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituiva essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi. Anche quando organizzata in forma societaria, quindi, l’attività di distribuzione farmaceutica continuava a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinveniva nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento; Ecco poi che con la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), quel regime è stato modificato, ammettendosi la titolarità della farmacia in capo, oltre che alla persona fisica e alla società di persone, anche alla società di capitali, con un regime, ovviamente, completamente diverso, fermo restando che tutte le forme di gestione societaria hanno, comunque, come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Farmacisti e Società di Farmacisti Nella specie, con tale ultima la legge il legislatore, intervenendo sul richiamato art. 7 della legge n. 362/1991, ha, peraltro, ammesso che, per quel che attiene alla proprietà delle quote, la compagine sociale di una società titolare di farmacia possa essere costituita per intero anche da non farmacisti; solo la direzione della farmacia gestita dalla società rimane, invece, necessariamente affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sebbene lo stesso sia, conseguentemente, necessariamente svincolato dallo status di socio. Il direttore rimane, quindi, l’unico organo tecnico della farmacia sociale e non della società, come tale, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, a garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio della farmacia stessa. L’Adunanza plenaria ha recentemente affrontato il diverso profilo, per cui, ciononostante, «la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569)». Farmacisti e Società di Farmacisti Ha nello specifico, cioè, affermato che: «la titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012)» (Cons. di St., Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1). In altri termini, secondo detto pronunciamento della Plenaria i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro indiviso la titolarità della sede farmaceutica messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa anche in forma collettiva. Farmacisti e Società di Farmacisti, ma c'è differenza? Orbene, ritiene il Tar Napoli, aderendo ad un orientamento recente, che, per ragioni di ragionevolezza e non contraddizione del sistema, l’applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari. Ed invero, la preclusione decennale di cui al citato art. 12 si riferisce alla fattispecie di trasferimento di titolarità di sede farmaceutica e, cioè, al caso in cui la singola persona fisica, in qualità di titolare, ne ceda e trasferisca la titolarità (comprensiva di titolo e azienda) ad un soggetto terzo. La struttura normativa si basa dunque sulla premessa per cui solo il farmacista (persona fisica) può essere titolare di una sede farmaceutica, non prevedendo né la possibile attribuzione della titolarità in capo ad una persona giuridica (società di capitali o persone), né la conseguente possibilità di possedere una quota di partecipazione in società farmaceutiche. Oggi che la titolarità di una sede farmaceutica può essere assegnata anche ad una persona giuridica si registra, pertanto, un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia). Ed invero, come eccepito, il sistema delle incompatibilità è stato pensato e costituito in un’epoca in cui il servizio farmaceutico era offerto solo dal farmacista individuale ed erano logiche le forme di preservazione e tutela allora concepite, per evitare la concentrazione di più titolarità in capo ad un unico soggetto e situazioni di conflitto. Ma la legge 124/2017 (riforma societaria del sistema del diritto farmaceutico) ha completamente cambiato lo scenario, introducendo la possibilità che titolare di farmacia sia anche una società per azioni. Alla luce di tale cambiamento va colto l’indirizzo della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 11/2020 ha così concluso: “l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo.. non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest'ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell'esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991”. Orbene, ciò posto, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, (non da ultimo Tar Napoli 1341/23 oggi però sospesa dal Consiglio di Stato) dal quale il Collegio campano non ravvisava valide ragioni per discostarsi, quanto meno per le società per azioni, deve allora affermarsi che: la cessione delle quote di società titolari di sede farmaceutiche non equivalga affatto al trasferimento di titolarità della sede farmaceutica, la quale resta sempre in capo alla società; dunque, non può applicarsi la preclusione decennale di cui alla legge n. 475/1968. Ed invero, come osservato, “nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile. Blog in diritto Societario e Relazioni Societarie La medesima ratio legis ricorre invece laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione Campane, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta (Cons. di St., sez. III, 13/04/2022 n. 2763). consulta il blog in diritto farmaceutico Ed invero, per le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica -ove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate con assenza di ogni responsabilità personale anche in via sussidiaria-, sussiste, attualmente, a livello legislativo, un disallineamento rispetto alle fattispecie di incompatibilità dei farmacisti, presi in considerazione dalla norma solo come persone fisiche, sia pure riunite anche in forma associata (ovvero società di persone) (cfr. ordinanza cautelare n. 1378 del 20.07.2022). Farmacisti e Società di Farmacisti In definitiva, occorre tenere presente, ai fini della disciplina applicabile e con i dovuti distinguo sopra indicati, che, secondo i recenti interventi legislativi, sono oggi titolari dell'esercizio della farmacia privata tanto le persone fisiche e le società di persone quanto le società di capitali oltre alle società cooperative a responsabilità limitata (art. 1, c. 157, L. 04.08.2017, e n. 124) – ove, per inciso, le società cooperative a responsabilità limitata rappresentano forme residuali di gestione delle farmacie, per le quali l'art. 20 della L. 475/1968 ne ha consentito la prosecuzione della gestione, senza possibilità di trasferimento, salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili. (Tar Na 1341/23). Hai un quesito? contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio

    Ci viene posto il quesito circa la liquidazione della quota di un socio al 50% di Farmacia gestita da SNC, società di persone in nome collettivo. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Nella SNC principio cardine è la compresenza di una duplicità di amministratori, in quanto ogni socio è anche amministratore. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Per continuare la società che gestisca una farmacia, appare maggiormente percorribile la strada della trasformazione della SNC in SRL affinché possano partecipare pro quota gli eredi e partecipare anche alla gestione con le tutele della società di capitali, evitando di gestire quale socio amministratore, e ciò solo in caso di comune accordo, ad esempio per non gravare la SNC della liquidazione di quota, fattispecie assai gravosa da un punto di vista finanziario. E' opportuno evidenziare che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, ad esempio per morte, i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, quindi all'evento morte, pur tenendo presente che se vi sono operazioni in corso, gli eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Accade spesso che nelle SNC i soci abbiano regolato i rapporti con patti parasociali o con clausole precise già inserite nello Statuto, delle quali quindi bisognerà tener conto. Consulta il Blog in Diritto Farmaceutico Contattaci Ai fini del calcolo della quota, giurisprudenza costante della Cassazione, e da ultimo la 4260/20 – che “l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento” (Cass., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809). Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli artt. 2261 e 2289 c.c., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell’assolvimento dell’onere della società di provare il valore della quota (Cass., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036). Farmacia, la liquidazione della quota in caso di morte del socio Appare quindi possibile contestare il valore della liquidazione della quota solo per mezzo di una perizia contabile che tenga conto degli ultimi bilanci e delle attività in corso, senza dimenticare l'avviamento commerciale della Farmacia. Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione

    È ammissibile l'istanza del singolo Farmacista rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica comunale? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce dalla problematica relativa ai confini delle farmacie ogni qual volta sia necessario l'intervento pubblico per poter aprire o trasferire una sede. Si pensi al caso in cui il vincitore di concorso si trovi alle prese con nuove zone poco servite oppure ove è necessario coordinare l'attività del Comune ( per la revisione della pianta organica) con le decisioni Regionali ad esempio in caso di concorso. Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Secondo quanto previsto dalla legge 241 del 1990 articoli 14 e seguenti, la conferenza può essere istruttoria (per esaminare gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento o trovare soluzioni condivise a problematiche comuni), preliminare (per avere indicazioni sulle condizioni per l’ottenimento, nelle successive fasi progettuali, di pareri e autorizzazioni relativi a interventi di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi) o decisoria (per acquisire autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari alla conclusione positiva di un procedimento e quindi per “decidere” in modo collegiale relativamente ad un determinato progetto). La conferenza di servizi decisoria a sua volta può svolgersi in modo "semplificato", senza riunioni fisiche e con la sola trasmissione di documenti o "simultanea" nei casi di decisioni o progetti complessi, nei quali ad esempio ad avviso di chi scrive rientra la vicenda del presente articolo. Esiste un diritto del singolo ad ottenere l'attività di revisione della pianta organica farmacie? Un privato farmacista può richiedere l'indizione di una conferenza di servizi? È opportuno premettere che il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). Farmacia e la conferenza di servizi farmaceutici Comune Regione Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Può anche interessare Farmacie, quali nuove zone? Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012). Non appare ammissibile infatti una revisione "autonoma" sollecitata al di fuori dei confini temporali individuati, il ché discende, ad avviso di chi scrive, dalla calendarizzazione operata dal legislatore. L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede. Pertanto, è inammissibile per la giurisprudenza amministrativa, il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. (Tar 2248/19) Leggi il blog di diritto farmaceutico gratuito Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Seguici Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine. La revisione della pianta organica, l'adattamento a nuove o sopraggiunte necessità territoriali ed il coordinamento con l'Ente Regionale sono atti amministrativi programmatori con ricadute urbanistiche che richiedono quindi una concertazione a piu' livelli, ferma la discrezionalità del Comune nella organizzazione territoriale del servizio e della capillarità. Hai un quesito? Contattaci Il farmacista ha quindi si la possibilità di proporre una istanza volta alla sollecitazione dell'attività da parte della Pubblica Amministrazione- Comune, ma l'eventuale mancata risposta, silenzio, sarà quindi illegittima ogni volta in cui non sia aperto un procedimento sull'istanza stessa, in conclusione quindi per quanto attiene alla revisione della pianta organica l'istanza non potrà costituire un obbligo ulteriore per il Comune oltre quello già previsto dalla legge. Hai un quesito? Leggi i nostri articoli per la Farmacia e Farmacisti in Diritto della Farmacia. Per concludere quindi in caso la vicenda coinvolga piu' enti amministrativi, come nel nostro caso Comune/Regione ed anche soggetti terzi quale l'ordine dei Farmacisti e la ASL di competenza, sarà possibile per l'amministrazione procedente (Regione o Comune) quindi l'amministrazione che si prende carico della problematica, effetture una conferenza dei servizi a cui il privato farmacista potrebbe partecipare in via residuale (art 9) nel caso in cui dal provvedimeto in emanazione possa derivare un pregiudizio. Ricordiamo tuttavia che non l'indizione della conferenza dei servizi può essere sollecitata dal privato ma la convocazione rimane facoltativa da parte dell'ente. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacisti ed incompatibilità

    Non vi è dubbio che la riforma del 2017 nei suoi tratti salienti di diritto societario in ambito farmaceutico abbia inciso in chiave decisamente “liberalizzante” sul sistema normativo previgente pur tuttavia conservando i connotati tipici delle incompatibilità in chiave squisitamente personale. Ed infatti come ribadito dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. del 23 giugno 2023 sussistono ancora ampi margini di incompatibilità tra la figura del farmacista come esercente la professione e farmacista (o altro) che invece detenga le quote aziendali. Si profilano quindi due ruoli ben distinti tra farmacista operativo e per così dire farmacista capitalista che occorre tener ben presenti nella gestione aziendale della farmacia. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Leggi il Blog sulle Farmacie Farmacisti ed incompatibilità Ed infatti l'effetto della riforma societaria nel settore farmacie attiene pur sempre al piano della titolarità e della gestione patrimoniale dell’azienda “farmacia”, ampliando le condizioni affinché le stesse siano attribuite a soggetti organizzati in forma societaria sia quanto ai tipi societari utilizzabili, sia quanto ai soggetti che possono partecipare alla società, che non devono essere necessariamente in possesso della qualifica di farmacista, sia quanto al numero di esercizi farmaceutici di cui ciascuna società può essere titolare. Farmacisti ed incompatibilità Ma le illustrate modifiche normative contribuiscono ulteriormente alla caratterizzazione “capitalistica” dell’assetto proprietario e gestionale della farmacia, lasciando tuttavia sostanzialmente immutato il profilo della conduzione tecnica e professionale dell’esercizio farmaceutico e le connesse garanzie di efficacia, correttezza ed estraneità a logiche di tipo squisitamente imprenditoriale, cui si correla il richiamato regime delle incompatibilità. Del resto, le norme in tema di limiti all’acquisizione di partecipazioni societarie rispondono a finalità diverse da quelle sottese al regime delle incompatibilità, essendo le prime funzionali a controllare il fenomeno delle concentrazioni farmaceutiche in un’ottica di salvaguardia delle condizioni concorrenziali del mercato ed il secondo a garantire il corretto svolgimento del servizio farmaceutico a salvaguardia dell’interesse alla salute dei suoi utenti. Ed ecco quindi le precisazioni del Consiglio di Stato a Giugno 2023 in tema di proprietà – gestione – incompatibilità delle farmacie. Farmacista operativo e Farmacista capitalista, le incompatibilità Deve invero osservarsi che la ratio profonda del sistema delle incompatibilità previste dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 collega le società (art. 7) con le figure, ovvero l'incompatibilità tra la partecipazione ad una società farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia è strettamente collegato ad alcune tipiche posizioni professionali presenti nella farmacia. Ebbene, trattasi di figure, chiaramente imputabili alla persona fisica del farmacista e caratterizzate in chiave professionale, che hanno la responsabilità - non della gestione della farmacia nei suoi aspetti aziendali, ma - della concreta erogazione del servizio farmaceutico a favore degli utenti: inoltre, con riferimento ad almeno una di esse (quella cioè del “titolare”), si realizza la piena coincidenza dell’aspetto gestionale (che nelle farmacie organizzate in forma societaria si presenta in guisa tendenzialmente autonoma) con quello relativo al concreto svolgimento del servizio. Se così è, la conclusione non può che essere nel senso che permangono, pur nel mutato contesto normativo innanzi illustrato, le esigenze cui è strumentale la norma in tema di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991, intesa ad evitare che colui il quale si occupa della concreta erogazione del servizio farmaceutico assuma anche la posizione di socio di società titolari di (una o più) farmacie: evenienza che potrebbe andare a detrimento sia dell’efficiente svolgimento di quel servizio (per effetto del “disinteresse” che rispetto ad esso potrebbe manifestare il soggetto ad esso deputato nell’ambito di una determinata farmacia, in quanto coinvolto nella gestione, o anche solo nella partecipazione al capitale, di una farmacia organizzata in forma societaria), sia della sua indifferenza ad interessi diversi da quello alla corretta erogazione del servizio da parte della farmacia in cui si rivesta una delle posizioni menzionate dalla citata disposizione. Farmacisti ed incompatibilità Discende da quanto fin qui detto che, anche nel contesto normativo delineato dalla l. n. 124/2017, resta viva l’esigenza di preservare il ruolo del farmacista, nella connotazione tecnica e professionale che lo caratterizza (e che trova compiuta espressione nelle figure richiamate dall’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991), da quello del soggetto – che sia farmacista o meno, non importa - titolare di quote societarie dalla commistione – e conseguente confusione di logiche e finalità operative – che discenderebbe dalla mancata osservanza della succitata previsione di incompatibilità. CdS n. 6137/2023. Hai un quesito sulla farmacia? Contattaci E' solo il caso di ricordare che nella sentenza 5 del 2022 il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la partecipazione alle società titolari dell’esercizio di farmacie private è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. L'attuale normativa include quindi tra le incompatibilità anche l’esercizio della professione medica oltre chiaramente a qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo

    Oggi le attività commerciali sono governate sempre piu' spesso da società, soprattutto nel campo della farmacia a seguito del concorso farmacie che ha imposto la gestione paritetica ai nostri associati vincitori. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La gestione paritetica associata impone tuttavia un equilibrio che potrebbe inclinarsi nel tempo soprattutto in caso di soci pari e decorsi i tre anni di vincolo gestorio imposto dalla legge. Ecco quindi il quesito, quali sono i meccanismi societari da applicare in caso di stallo nelle decisioni tra soci paritari che rischiano di bloccare l’intrapresa economica, o comunque creare una situazione di immobilismo che potrebbe portare persino allo scioglimento della società? E' il caso di SRL che svolga attività di gestione di una farmacia o di piu' farmacie, oppure sia una società di costruzioni ed appalti, nella quale quindi i soci abbiano un egual peso, o addirittura ove la partecipazioni siano a loro volta di altre società. Oppure è il caso di SRL costituite da associazioni di piu' farmacisti con una quota di partecipazione di pari peso Oppure nel caso in cui la SRL o addirittura la Spa siano state costituite o diventino per motivi successori ed ereditari, con quote paritarie. Parliamo di farmacie ma il metodo è replicabile in altre forme di attività. Il meccanismo utilizzato nella gestione delle Srl per far fronte a situazioni di “stallo” nelle decisioni, è quello di prevedere clausole che risolvano la situazione di conflitto ed impasse al verificarsi di alcuni eventi o situazioni, una di queste è la “russian roulette” vediamo cosa è e come funziona. Di fronte a tali evenienze, secondo la recente Cass. n. 22375/23, può essere di interesse dei soci introdurre, per via statutaria, o più semplicemente attraverso la sottoscrizione di patti parasociali, appositi meccanismi di soluzione delle possibili condizioni di stallo fra i quali rientra anche la pattuizione di una russian roulette clause, a volte in letteratura indicata come texas shoot-out clause (tradotta con l’espressione immaginifica clausola del cow boy). Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo: Nella sua schematizzazione più semplice, la clausola russian roulette prevede che, al verificarsi di una situazione di deadlock (blocco) non altrimenti risolvibile, a uno o entrambi dei soci è attribuita la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un’alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l’offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, “ribaltare” completamente l’iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest’ultimo aveva indicato. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Quando la possibilità di “azionare” la clausola è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica. Elemento caratteristico della russian roulette clause è la fissità del prezzo dell’offerta, mentre la variante Texas shoot out clause consente rilanci. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo Tali clausole sono inseribili nei patti parasociali, qualche dubbio rimane per l'inserimento nello statuto societario. La clausola russian roulette viene, di solito, inserita all’interno dei patti parasociali che vincolano due gruppi diversi di soci. È noto che con l’espressione patto parasociale si intende quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute. Il patto parasociale trova, quindi, il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società e allo statuto della medesima, in quanto realizza una convenzione con cui i soci attuano un regolamento complementare a quello sancito nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi. La validità di queste pattuizioni può dirsi in linea di principio assodata ed emerge, in modo ormai diretto, anche dalla previsione normativa dell’art. 2341-bis c.c., introdotto dalla Riforma del diritto societario del 2003, che prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni – salvo rinnovo - quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”. Sul punto anche le pronunce della Cassazione n. 36092 del 2021 e n. 27227 del 2021. Conflitti in farmacia tra soci paritari come risolverli? Le clausole antistallo E cosa dire della legittimità dell'inserimento di tali clausole? Legittimità asserita anche dalla massima n. 181 del 9 luglio 2019, adottata dal Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale, a guisa di premessa dell’intera motivazione, “La legittimità della c.d. clausola della «roulette russa» o del «cowboy», che dir si voglia, non pone in sé e per sé particolari dubbi...” Se non sussistono dubbi per l'inserimento nei patti parasociali, (in quanto espressione di volontà negoziale delle parti) invece, occorre considerare cautamente l'inserimento nelle clausole statutarie che sono in grado di vincolare tutti i soci, indipendentemente da un loro assenso iniziale, le quali devono trovare come limite quello dell’equa valorizzazione della partecipazione. La massima milanese evidenzia nettamente che tale preoccupazione inerente all’equa valorizzazione non si applica al caso di clausola contenuta nei patti parasociali, ma solo a quelli di carattere statutario. Contattaci per un caso Proponi il tuo caso saremo lieti di indicarti un caso già risolto o affronteremo il tuo con la massima attenzione. Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità

    Ci viene chiesto se la qualifica di socio accomandante (in una Società in Accomandita Semplice quale società di persone) stante il ruolo non gestionale, sia in contrasto con la previsione della incompatibilità di cui all'art. 8 lettera B della legge 362 del 1991 secondo cui Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile: b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale quesito nasce in relazione alle problematiche di incompatibilità ai fini concorsuali e non solo, oltre al fatto che il socio accomandante di SaS seppure non titolare né con poteri gestionali partecipi ad una società (SaS) a sua volta titolare di farmacia e quindi se tale profilo possa collidere con la norma di legge. Arriviamo subito alla risposta, si secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato 6137 sussiste tale incompatibilità in quanto si concretizza un conflitto di interessi, vediamo l' iter per giungere a tale conclusione. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Ha ritenuto il T.A.R. Brescia che “viceversa pertinente è il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 69/2018 a cui fa riferimento la difesa dell’ATS”, rilevando che “con ragionamento che la Sezione condivide, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità A nulla rileva la diversa soluzione interpretativa recepita dal T.A.R. per la Toscana con sentenza n. 233 del 20 febbraio 2020, la quale, sulla scorta della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020, ha ritenuto che il possesso della veste di socio accomandante in una società titolare di farmacia non fosse idonea ad integrare la causa di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) l. n. 362/1991, a mente del quale “la partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile (…) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”. Farmacia SaS il socio accomandante e l'incompatibilità Bisogna quindi attentamente distinguere nell'ambito dell'art. 8 della legge 362 del 1991 secondo cui “La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7” è incompatibile la previsione della lettera B) secondo cui: “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con la previsione della lettera C) secondo cui: “ con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” Ecco quindi che il socio accomandante sarebbe i conflitto con la previsione della lettera B). Del resto, la sussistenza di oggettive diversità tra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. b) e quella di cui alla lett. c) si coglie agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l’interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, è essenzialmente rivolta a salvaguardare l’esclusività dell’impegno dedicato alla gestione farmaceutica dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell’assetto organizzativo della società titolare della farmacia, quella in esame, come evidenziato dal T.A.R., è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interesse, le quali non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante: come infatti si legge nella sentenza appellata, sulla scorta del citato parere del Consiglio di Stato, “la causa di incompatibilità della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della L. n. 362/1991 si estende a qualsiasi forma di partecipazione societaria (e dunque, per quanto qui di interesse, anche al socio accomandante), sia per ragioni di ordine testuale non ponendo la norma distinzione alcuna, sia per ragioni di ordine teleologico, essendo la previsione diretta a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse. La norma, cioè, mira a evitare che «i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia […] contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano», rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente”. Hai un quesito? Leggi il Blog Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio

    Affrontiamo un tema scottante inerente la titolarità di una farmacia e la successione morti causa, in caso di comproprietà in favore dei coeredi dell'azienda farmaceutica e la gestita da parte di un solo erede. Tale fattispecie si verifica allorquando in caso di pluralità di eredi uno solo di essi sia farmacista ed abbia la possibilità di succedere nella gestione della farmacia, fermo restando la possibilità di succedere nell'azienda anche da parte dei NON farmacisti. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Ma cosa accade se l'accordo tra i coerenti prevede una stima della farmacia come azienda ai fini della divisione e quale è il valore della farmacia al momento della apertura della successione? Sussiste poi un ultimo ma non meno importante quesito, ove la farmacia succeda nelle mani del solo erede farmacista, questi è tenuto ad un conguaglio verso gli altri eredi? La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio La titolarità di una farmacia e la Successione per morte del socio Per comprendere tutte questa sfaccettature possiamo affermare che salvo contraria disposizione del contratto sociale e quindi a meno che non ci sia un accordo specifico di diverso senso, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. La Cassazione sul punto ha avuto modo di precisare che in tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo. (Cass. 24361/23) Sempre in tema di scioglimento del rapporto sociale l'art. 2289 cc prescrive che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota e' fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e consisterà in un debito dell’assegnatario della farmacia che avrà natura di debito di valore con tutte le conseguenze in tema di rivalutazioni. Se poi vi fossero operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto e' previsto in caso di creditore particolare del socio defunto, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Le vicende successorie quindi avranno un impatto notevole sia sull'azienda farmacia che sulla posizione degli eredi, chiamati a succedere all'azienda o chiamati in liquidazione. Il punto di partenza dell'intera vicenda è quella di una stima da cui poter far derivare i valori patrimoniali da organizzare. Se hai un dubbio consulta il Blog Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia rurale ed il trasferimento.

    Nel presente articolo vediamo SE e Quando il diritto al trasferimento della sede del farmacista puo' essere condizionato. La questione è regolata dall'art. 13 del DPR 1275/1971, che legittima il trasferimento della farmacia all'interno della propria Zona di competenza e pur sempre con il limite dei 200 metri dalla farmacia limitrofa piu' vicina. Sulla questione delle distanze abbiamo avuto modo di disquisire innumerevoli altre volte, si vedano gli articoli nel blog e purché il trasferimento sia effettuato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“. Sulla distanza abbiamo avuto modo di scrivere in tema di misurazione – da soglia a soglia – ed il calcolo deve tener conto del percorso pedonale – regolare – piu' breve. Sussiste quindi una libertà di trasferimento del farmacista, nei limiti sopra descritti, e pur sempre con un controllo di forma da parte della amministrazioni. Si sono registrati casi in cui ad esempio è stato inibito il trasferimento da una sede centrale ad una zona decentrata ma piu' popolosa nell'assunto che cio' non fosse nel primario interesse alla distribuzione dei farmaci. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Trasferimento Farmacia: è possibile imporre delle condizioni al trasferimento? Si. E bene in un recente caso risolto è stato affermato che l'amministrazione ben puo' dare indicazioni in termini operativi al fine di garantire il rispetto della zona, e quindi il mantenimento di un sistema anti concorrenziale, che sia votato alla migliore distribuzione dei farmaci. E' possibile subordinare il trasferimento di una farmacia al rispetto di prescrizioni amministrative? Si. La commissione della ASL ha potuto subordinare l’assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni. In particolare nel caso in esame sono state prescritte a carico del farmacista che aveva ottenuto il trasferimento alcune condizioni vincolati e precisamente: di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (la croce) sulla parte di edificio all'incrocio delle due strade; di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla strada ove era presente l'altra farmacia; di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla di competenza dell'altra farmacia possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali. Tutto ciò è stato imposto in quanto la strada all'angolo, oggetto di contesa, ricadeva in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica. Ecco quindi che assistiamo ad una interpretazione rigorosissima del concetto di “zona di pertinenza” nella piata organica delle farmacie e dei relativi confini. La base giuridica è pur sempre costituita dall’art. 1 della legge n. 475/1968 che imporrebbe che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all’interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l’insegna o la vetrina, secondo una interpretazione estensiva adottata dal TAR. Quindi è possibile per una commissione di vigilanza pubblica sulle farmacie imporre l'oscuramento di una vetrina, o determinare la modalità di apposizione della croce verde? Sembra proprio di sì, sebbene tali prescrizioni a rigore di norma sarebbero maggiormente di competenza dell'ordine dei farmacisti, chiamato a vigilare in tema di profili deontologici. (art. 24 e segg.). Per le farmacie rurali invece è possibile ricorrere una procedura ad hoc, non scevra di complicazioni. Ed infatti premesso che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e che quindi il dato demografico assume un ruolo centrale.. nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione Trattasi di trasferimento vincolato alla Regione, ed alla pianta organica del Comune ricevente. Infatti nel Comune presso cui vi sia l'aspirazione di trasferimento è necessario che ricorra una condizione, ovvero all'esito della revisione biennale ci deve essere un "nuovo fabbisogno di sedi". Tale criterio non è l'unico, ed infatti, onde evitare di aggirare la par condicio tra Farmacisti rurali, è necessario che tale Comune, tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, ove ad esempio sussista una pluralità di pretendenti. L'istanza dovrà arrivare al Comune prima dell'avvio della revisione della pianta organica, ed è soggetta - ove accolta - al pagamento di una tassa governativa. Seguici sui social e rimani aggiornato In questa prospettiva il trasferimento della sede della farmacia è una fase eventuale che deve però tener conto sia degli aspetti privatistici dell'impresa Farmacia, con le regole pubblicistiche, sia del carattere concorsuale e sia tutela della popolazione nell'ottica di capillarità del servizio farmaceutico. Hai un quesito? Contattaci Consulta l'archivio degli articoli Puo' anche interessarti: "Farmacia Topografica la posso trasferire?" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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