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  • How to open a pharmacy in Italy

    How to be part from abroad of the Italian Pharma world? How to open a pharmacy in Italy? To open a pharmacy the pharmacist has two ways. The first one is the public competition from which he/she should receive a pharmacy authorization to open in a specific area requested by the State. The area is not chosen by the pharmacist. follow us on Facebook The second one is to buy a pharmacy or a relative company. The first way is possible only for Italian pharmacists or pharmacists in the EU who have converted their decree into the Italian decree by a procedure. It depends if it is for UE or not UE countries. In Italy, the practice of healthcare professions is permitted to those who have obtained the required qualifications and qualifications abroad, subject to recognition by the Ministry of Health. It is important to keep in mind that pharmacists need to be enrolled in the order of pharmacist “ordine dei farmacisti”. You could be interested in the "Pharmacy in Italian System" The second one – buying the pharma – is possible also for pharmacists from abroad even if they will not be allowed to work at the counter–bar to sell products or medicine to customers but they need an Italian pharmacist to work as a director. They could only manage the company that will own the pharma after the 2017 new legislation. The other issue regards the “PARA FARMACIA” which is a shop where it is possible to sell non-prescription medicine because it is a shop allowed to sell medicine directly used by customers without the doctor's prescription. A para pharmacy so in a few words is a commercial activity that deals with the distribution of "Over the Counter (Otc)"products, non-prescription drugs (Sop), and extra-pharmaceuticals for the purchase of which no prescription is required. Anyway also this king of shops requested an Italian pharmacist to work, but the pharmacist from abroad as a private person could use a company to buy the shop where an Italian pharmacist would work. Pharma in Italy is a good bargain due to the market flexibility the high profile of the ROI, the return on investment. Contact us Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci

    Ci viene chiesto se é possibile ed in che misura possa accadere il diritto di ripensamento da parte del Comune in merito alla istituzione di una farmacia o alla Modica di una pianta organica. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico La domanda sembra essere di difficile prospettazione sebbene non é infrequente che dopo una delibera istitutiva di una sede o di una delibera di Modica della pianta organica il Comune mosso da nuova linfa ispiratrice possa tornare sui propri passi. Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Ma é possibile che un Comune cambi idea? In linea di principio sì ed é un procedimento amministrativo non raro che ricade nell'alveo della autotutela amministrativa dell'Ente pubblico che potrà annullare d'ufficio quanto già diposto alla luce di una nuova valutazione dell'interesse pubblico. É accaduto infatti che Comuni di medie dimensioni abbiamo proceduto a modificare le piante organiche delle farmacie durante il concorso delle sedi già rese disponibili ma che poi siano tornati sui propri passi alla luce della riqualificazione dell'interesse pubblico sotteso alla precedente qualificazione. Trattasi di provvedimento specifico denominato "Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto un Provvedimento di pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale." A tal proposito é stato osservato che deve ritenersi legittima una revoca in autotutela del Comune ogni qual volta essa sia volta alla tutela di un concorso in corso di svolgimento e quindi non é ammessa una Modica della pianta organica delle farmacie esistenti. Tar Aq 229/22 Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; Hai un quesito ? Contattaci senza impegno Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico.. Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia SNC la liquidazione della quota del socio receduto o defunto

    Affrontiamo la delicata questione della liquidazione della quota del socio receduto, defunto o escluso nella farmacia sottoforma di società in nome collettivo con particolare riguardo alla questione inerente le "operazioni in corso" alla data del recesso che dovranno essere conteggiate nella quota da liquidare. Vi è poi un altro aspetto che ci viene chiesto, ovvero se la controparte sia unicamente la società o anche gli altri soci. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico I due quesiti sono di particolare rilevanza in quanto vanno ad incidere sia sul quantum da liquidare sia sul chi debba procedere alla liquidazione. Farmacia SNC la liquidazione della quota del socio receduto o defunto L'articolo 2289 del codice civile stabilisce che ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente, «se vi sono operazioni in corso, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime». La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il concetto di operazioni in corso di cui all'art. 2289 co. 3 c.c. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti. Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare utili e spese (cfr. Cass.n.6709/1982, n.1027/1993, n.6966/1996 e n. 960/2000.) Leggi il blog in diritto societario In particolare, nelle prime due pronunce la Corte ha esaminato casi -accostabili a quello qui in esame- nei quali era in discussione una sopravvenienza attiva (le altre riguardano sopravvenienze passive per debiti anteriori) per crediti riconducibili a situazioni già verificatesi al momento del recesso. Contattaci per il Tuo caso Il concetto di "operazioni in corso" puo' riguardare anche operazioni extra giudiziali nascenti anche da un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ad esempio la ASL per la l liquidazione delle fatture inerenti le prescrizioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ed anche se tali questioni siano materializzate successivamente al recesso ma riconducibili a quel determinato periodo,quindi riferibili al periodo anteriore al recesso del socio dalla SNC. Sul punto Cass. 1027/1993. Prima di chiudere precisiamo che in tema di liquidazione della quota di partecipazione a società di persone, con domanda proposta, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., dall'erede del socio defunto, ovvero dal socio che abbia esercitato la facoltà di recedere o che sia stato escluso, le Sezioni semplici hanno dato difformi risposte al quesito della spettanza della qualità di contraddittore alla società medesima ovvero agli altri soci (od anche a costoro). L'orientamento prevalente è nei senso di ritenere passivamente legittimata soltanto la società. Cass. 5853 1984. La società di persone, si è osservato, anche se priva dì personalità giuridica, è autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi; fra tali rapporti, si è rilevato, rientra quello inerente alla liquidazione della quota, perché riguarda un credito verso la società di soggetti ormai usciti dal novero dei soci, e non comporta un mutamento della struttura sociale, già verificatosi in dipendenza dei fatto risolutivo della partecipazione del singolo socio, cioè la morte, il recesso o l'esclusione. In sintonia con detto enunciato, si è ritenuto che l'art. 2284 cod. civ, quando prevede il dovere degli "altri soci" di liquidare la quota agli eredi del socio defunto, si riferisca in effetti alla società, ormai costituita soltanto dai soci restanti. Si è aggiunto che l'art. 2285 cod. civ., ove indica gli "altri soci" come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio, risponde ad esigenze e finalità estranee alla problematica sulla liquidazione della quota. In conclusione. con la composizione del contrasto giurisprudenziale, si devo affermare che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci. Cass. Sez. Un. 291 2000. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza

  • Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?

    La sede della farmacia é una scelta del titolare ma quale ruolo ha il Comune nell’insediamento all’interno della zona assegnata? Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tar Roma 2024 e dalla consolidata giurisprudenza in materia, i comuni, nell'organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, godono di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune? Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 08/06/2021, n. 4374). Ciò premesso in ordine all’ambito del sindacato giurisdizionale sull’atto impugnato, la giurisprudenza ritiene opportuno precisare il quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la fattispecie. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico La legge n. 475/1968, nel dettare le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”), stabilisce all’art. 1 che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. Il successivo art. 2 disciplina, poi, il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie, attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune? In particolare, dispone tale norma che “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (una farmacia ogni 3.300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. La ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è, dunque, quella di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire una rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica, apparendo invero gli interessi di quest’ultimi recessivi dinnanzi al perseguimento delle finalità sopra indicate, sempre che esse vengano correttamente perseguite (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410) Possiamo quindi concludere che l'intervento giudiziario appare ammissibile in caso di 1) inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, è il caso della mancanza di tutta quella attività istruttoria volta a supportare la decisione amministrativa, ad esempio, rilievi, planimetri, progetti, calcolo delle distanze etc.. 2) Manifesta illogicità della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Tar Roma 1994/24. Hai un quesito? leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, l'organizzazione territoriale di Roma

    Riportiamo la recente sentenza del Tar Lazio n. 6704/2023 con cui il Tribunale Amministrativo ha colto l'occasione per precisare le Competenze del Comune, quelle della Giunta Capitolina, la potestà organizzativa ed il numero delle sedi nella capitale, non senza aggiungere spunti di giurisprudenza in tema di "conflitto di interessi" comunali e pianificazione territoriale.. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Farmacie, Il Comune quale gestore del servizio e soggetto alla individuazione delle zone è soggetto in conflitto di interessi? No. La questione dell’immedesimazione tra soggetto incaricato della pianificazione (e della conseguente scelta localizzativa) e soggetto gestore dei servizi farmaceutici localizzati è stata già esaminata dalla giurisprudenza che ha escluso il conflitto di interesse fra le due attività di rilievo pubblico rappresentate dalla pianificazione delle zone destinata ad accogliere le sedi farmaceutiche e dalla gestione in via diretta delle farmacie avente rilievo economico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1254). In particolare, si è affermato, che “Il potere di pianificazione è un potere amministrativo affidato ad soggetto pubblico per la cura di un interesse urbanistico, o di altri interessi pubblici rilevanti, il cui esercizio è presidiato da garanzie procedimentali e controlli finalizzati ad assicurare un trasparente e equo contemperamento degli interessi privati che di volta in volta vengono in rilievo. I suoi esiti … sono sottoposti a sindacato giurisdizionale ove un soggetto se ne ritenga leso. È pur possibile, e anzi è normale, che alcune delle utilità disponibili a seguito dell'attività pianificatoria, siano considerate idonee ad essere sfruttate direttamente dal soggetto pubblico in quanto funzionali alla realizzazione o somministrazione di opere o servizi di pubblica utilità, ma anche quando ciò avvenga, la realizzazione dell'opera o l'assunzione del servizio nient'altro sono che la prosecuzione e la piena realizzazione della mission istituzionale dell'ente a beneficio della collettività di riferimento”. Quale è l'iter di revisione della pianta organica in una metropoli come Roma capitale? "Con la legge n. 475/1968 il legislatore ha dettato le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”). L’art. 1 della legge n. 475/1968 prevede che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e stabilisce che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. L’art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. In particolare, si prevede che “1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [una farmacia ogni 3.300 abitanti]. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. Va evidenziato come ai sensi dell’art. 2, comma 1, cit., la ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410). Al contrario, le posizioni degli operatori economici sono recessive dinnanzi al perseguimento degli interessi pubblici sopra indicati, sempre che tali interesse vengano correttamente perseguiti." La revisione territoriale Farmacie di Roma Capitale In applicazione delle disposizioni normativa su richiamate, e in particolare dell’art. 2 della legge n. 475/1968, l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento di revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno 2018. Sulla base dell’ultima rilevazione ISTAT, ha riscontrato che la popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre 2018 è pari a 2.860.009 abitanti per cui il numero delle farmacie spettanti al Comune di Roma risulta pari a 868. Quindi ha individuato ulteriori 31 zone di pertinente afferenti alle sedi farmaceutiche, che si aggiungono alle 837 sedi già istituite. Le competenze in tema di Farmacie della Giunta di Roma Capitale: In attesa della conclusione di una procedura concorsuale straordinaria indetta dalla Regione Lazio nell’anno 2012 ai sensi del d.l. n. 1/2012 per l’assegnazione di alcune sedi farmaceutiche, la Giunta ha ritenuto possibile identificare in concreto n. 22 (delle 31) zone di pertinenza per l’istituzione di altrettante nuove sedi farmaceutiche, ripartite tra i 10 dei 15 Municipi di Roma Capitale, riservandosi di deliberare sulle restanti 9 zone di pertinenza nell’ambito della prossima revisione delle zone una volta conclusa la procedura ad evidenza pubblica avviata dalla Regione. Farmacie, nuove Zone e Zone adiacenti, pianificazione e programmazione senza vincolo di motivazione. L’amministrazione, al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio distributivo e l’equa distribuzione del servizio sul territorio capitolino, ha individuato.. due nuove zone di pertinenza in cui sono previste due distinte sedi farmaceutiche. Tra queste due sedi vi è la nuova sede il cui perimetro è costituito, “senza incidere su altre sedi limitrofe”... A conclusione dell’istruttoria compiuta, la Giunta Capitolina ha quindi adottato la deliberazione del 2020 contenente la revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno 2018 con contestuale ridefinizione di alcune zone delle sedi farmaceutiche. La deliberazione della Giunta Capitolina del 2 ottobre 2020 è stata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. In virtù del potere previsto e conferito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, l’atto amministrativo della Giunta comunale di identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie ha natura di atto di pianificazione (laddove individue le 22 zone) e di atto di programmazione (laddove rimanda l’individuazione delle 9 zone) delle sedi farmaceutiche. La scelta relativa all’individuazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità ed è sindacabile in caso di irrazionalità, illogicità o difetto di istruttoria. Trattandosi di atto di pianificazione e di programmazione, la scelta amministrativa non è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990. In questi casi, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione può dirsi adempiuto o soddisfatto “con l'indicazione dei profili generali e dei criteri” che sorreggono le scelte amministrative “senza necessità di una motivazione puntuale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3365). Profili Generali e Criteri di Roma Capitale per le nuove Farmacie "Nel caso di specie, i “profili generali” e i “criteri” che sorreggono la scelta compiuta dall’amministrazione in merito alla previsione delle nuove sedi farmaceutiche, tra cui la sede YY, sono desumibili dalla motivazione della deliberazione dove sono indicati: i) la consistenza demografica e territoriale, accertata attraverso l’istruttoria, eseguita di concerto con l’Ufficio Statistica e Toponomastica di Roma Capitale oltre che con l’intervento del Dipartimento Trasformazione Digitale; ii) la perimetrazione dei bacini di utenza delle nuove sedi farmaceutiche definita mediante verifiche di carattere toponomastico, ambientale e di viabilità; iii) l’accessibilità dei cittadini al servizio distributivo dei farmaci; iv) la sostenibilità, sia economica sia urbanistica, per l’inserimento delle nuove sedi farmaceutiche e la popolazione per sezione di censimento inerente la zona urbanistica; v) dell’effettiva disponibilità di locali commerciali idonei all’esercizio farmaceutico." 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  • Il socio accomandante farmacista

    Mettiamo a fuoco le problematiche del socio accomandante nella farmacia, al riparo da molte responsabilità ma non immune a tutto e per lo meno con attenzione ai rapporti con clienti e banche per cui che attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità. Il socio accomandante infatti avrà un sicuro futuro nella vita delle farmacie gestite in modo tradizionale in quanto sebbene sia socio di società di persone si avvantaggia di limiti di responsabilità al riparo dalla gestione e da posizioni tipiche delle società di capitali. Quando si espande la responsabilità illimitata al socio farmacista accomandante? Il socio farmacista accomandante può essere destinatario degli accertamenti fiscali? La responsabilità limitata del socio farmacista accomandante si estende anche ai rapporti bancari ed ai fornitori? Il socio accomandante non farmacista é soggetto alle incompatibilità della legge 362 del 1991? In questo breve post cerchiamo di focalizzare i casi pratici in cui la Corte di Cassazione si é concentrata sulla estensibilità della responsabilità illimitata ai soci accomandati nelle SaS normalmente al riparo da fonti di responsabilità oltre la propria quota. L'uso del nome del socio accomandante nella ragione sociale della società. Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, comma 2, cod. civ., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società”. Cass 30882/18 Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Il socio accomandante ha legittimazione passiva ed é quindi legittimato a ricevere gli accertamenti fiscali della società? No. Ed infatti secondo la Cass 26264/2022 il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cuiall’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. Socio accomandante ed Iva E solo il caso di evidenziare che ai sensi degli articoli 2313 e 2318 c.c., i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate, dovute dalla società in accomandita semplice. Il socio accomandante farmacista A tal proposito é sufficiente ricordare che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione 26262/22 nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate). Né può affermarsi che l’IVA indebitamente detratta costituisca un maggior reddito della società e, quindi, di tutti i soci della società personale, per la decisiva considerazione che l’avviso di accertamento si riferisce esclusivamente alla detta imposta evasa e non contiene alcun accertamento di maggiori redditi tratti dalla società che sono normalmente imputati per trasparenza ai soci ex art. 5 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Il socio accomandante farmacista La posizione del socio accomandante quindi si pone al riparo sia dalle notifiche degli accertamenti che della responsabilità sociale a patto di non invadere né la gestione sociale né il nome sociale, elementi propri del socio accomandatario, ed in quanto tale illimitatamente responsabile. Socio accomandante Banche e fornitori Prima di chiudere però é opportuno evidenziare che il quesito del nostro lettore si concentrava su un aspetto non secondario ovvero i rapporti con la banca ed i fornitori. In tal caso il socio accomandante ove abbia sottoscritto delle garanzie come una fideiussione risponderà con il proprio patrimonio non per la propria figura di socio accomandante ma quale garante ed in forza della garanzia prestata alla Banca. Discorso diverso per i fornitori generici i quali potranno invece aggredire solo il patrimonio sociale o alternativamente e sussidiariamente il patrimonio del socio accomandatario. Sul tema delle incompatibilità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 é stato precisato che le stesse non si applicano sempre al socio non farmacista e non lavoratore. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991.”. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente articolo, deve addivenirsi alla conclusione che la causa di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991 non sia applicabile nei confronti del socio accomandante non essendo egli un farmacista iscritto all’albo e non essendo in alcun modo coinvolto nella gestione della società in accomandita semplice in questione, all’interno della quale egli riveste la posizione di accomandante. (Tar Toscana 233/20) Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il trasferimento del dispensario farmaceutico

    Dispensario.. .. abbiamo affrontato diverse volte l‘argomento, il dispensario è diventato il punto di scontro dei neo titolari di farmacia che abbiano scelto una nuova sede, lì dove invece per anni imperava la sede comunale o principale con un dispensario, soprattutto nelle zone di circa 1000 utenti e nelle zone con affluenze stagionali a causa del turismo. ... altro punto riguarda la liquidazione della sede pre esistente, ma su questo se ne parlerà in altro approfondimento, senza tralasciare il ruolo della determina regionale nella quantificazione.. … quindi che fine fa il vecchio dispensario farmaceutico? chiude! Questa la sintesi a cui giunge il Consiglio di Stato nella pronuncia 2240/2021 approfondiamo l’argomento.. se invece hai fretta ed hai un quesito contattaci. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Dispensario “il dispensario costituisce una presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacia, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che - diversamente da quest'ultimo - risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale, finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958; n. 521/2015 e 749/2015)”. E’, dunque, dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. (CdS 2240/21) Precisa il Consiglio di Stato: Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. e quanto all’istituzione del dispensario? Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205). Presupposti per l'istituzione del dispensario sono: a) la previsione in pianta organica della farmacia privata o pubblica; b) la mancata apertura della farmacia prevista in pianta. Il trasferimento del dispensario farmaceutico ed in relazione alle nuove sedi cosa accade al perimetro del dispensario? Risulta fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti; Quindi: Ed, invero, deve ritenersi che l'istituzione del dispensario sia giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire “l'assistenza farmaceutica minima” alla popolazione di una determinata zona. Il trasferimento del dispensario farmaceutico Farmacia e Dispensario: La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”. L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve, viceversa, ritenersi atipico ed eccezionale (cfr. Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205). I Cosa accade in caso di cessione della farmacia? E' possibile trasferire unitamente alla farmacia anche il dispensario gestito stagionalmente? Per rispondere a tale ultimo quesito sul dispensario stagionale e l'azienda farmacia ci viene chiesto se è legittima quindi la tesi per cui il dispensario stagionale costituisca un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali e suscettibile di circolare inter privatos come un qualsiasi bene. Addurrebbe nello specifico il nostro lettore che con l'atto di compravendita della farmacia il neo titolare subentrerebbe nella titolarità del dispensario farmaceutico stagionale con la precisazione che l’ordinanza amministrativa di concessione avrebbe avuto validità sempre che fossero continuate a sussistere tutte le condizioni indicate nell’ordinanza stessa. Non si può condividere tale impostazione, ed infatti la tesi è fallace e non può trovare adesione: vanno tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione inter privatos nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità. Ed infatti in un’ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112; id., 6 febbraio 2004, n. 2240). Trattandosi di dispensario stagionale, come già osservato, l’affidamento ha valenza temporanea e va incontro ad autonomo rinnovo anno per anno, sicché la cessione inter vivos dispiega limitato rilievo entro i limiti di efficacia degli affidamenti dell’epoca. Non può, di contro, vincolare in alcun modo l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni, per le quali si attivano nuovi titoli concessori. CdS 558.24 Il trasferimento del dispensario farmaceutico Conclusioni Nel nuovo assetto normativo, tanto a livello di disciplina nazionale che a livello di disciplina regionale, i principi sopra enunciati non patiscono eccezione dovendo i vecchi dispensari rimanere assorbiti nell’implementazione della pianificazione comunale e nei relativi sviluppi attuativi nel caso di dispensari ordinari immessi in zone successivamente coperte dalle nuove sedi a concorso, mentre per quel che concerne i dispensari stagionali, saranno i requisiti "temporanei" nei territori con meno di 12.500 abitanti a dettare i criteri per la sopravvivenza degli stessi, non potendo agganciare la sussistenza di un dispensario farmaceutico nemmeno all'ipotesi di diritto acqusito dal titolare della sede in caso di cessione della farmacia per atto di compravendita. per ogni esigenza non esitare a Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia

    La falsa rappresentazione dei fatti oggetto di dichiarazione in sede di apertura della farmacia comporta l'annullamento d'ufficio del provvedimento di autorizzazione, (art. 21 novies Legge 241/1990) a prescindere dal fatto se vi sia stata o meno una sentenza penale di condanna che abbia accertato il fatto contestato. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Stiamo evidentemente parlando del caso in cui a seguito di controlli l'Azienda Sanitaria proceda ad un annullamento d'ufficio per il mancato riscontro dei requisiti necessari dichiarati ma assenti in sede di autorizzazione, come quelli inerenti l'assenza di incompatibilità di cui alle legge 362 del 1991. E ciò in particolare in quanto “le cause di incompatibilità vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dall’Amministrazione" Ed in particolare nel lasso di tempo, non breve, che intercorre tra la comunicazione della Regione della disponibilità della sede farmaceutica e la presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura della farmacia CdS 6137/23 Attenzione tuttavia a non confondere i requisiti di partecipazione al concorso con i requisiti per l'autorizzazione all'apertura, si tratta di requisiti distinti che attengono a "fasi differenti" e che hanno contenuto differente. I primi (requisiti di partecipazione) attengono infatti alla platea di coloro che possono partecipare al concorso, i secondi invece, dopo i primi, attengono all'ottenimento dell'autorizzazione per coloro che hanno potuto partecipare... Ecco quindi che tornado a parlare dei requisiti per l'apertura della farmacia una volta acclarata l’illegittimità del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia, siccome inficiato dalla sussistenza (alla data della sua adozione) di una (non previamente rimossa) causa di incompatibilità, non sarebbe stato possibile per l'Ente amministrativo sanare “ora per allora” la situazione di conflitto contestata. In tale contesto interpretativo, dalla necessità, normativamente prevista, che la fattispecie decettiva abbia costituito oggetto di una sentenza di condanna del giudice penale passata in cosa giudicata non potrebbe derivare un vantaggio per il privato.. Deve piuttosto ritenersi che la pronuncia di una sentenza penale di condanna passata in giudicato abbia la funzione di ampliare, piuttosto che restringere, lo “spatium temporis” concesso all’Amministrazione ai fini del ripristino della legalità violata mediante l’adozione del provvedimento ampliativo, con la conseguenza che essa sarà legittimata all’esercizio del suo potere di autotutela anche oltre il termine suindicato (12 mesi) non solo ogniqualvolta abbia accertato che il provvedimento suindicato è stato emesso sulla scorta di una “falsa rappresentazione dei fatti”, indipendentemente dalla forma (dichiarazione sostitutiva o meno) in cui essa sia stata versata, ma anche quando la falsità della dichiarazione sostitutiva sia stata acclarata con una sentenza definitiva di condanna. L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia A tal proposito, ha rilevato il giudice amministrativo citato, che “l’annullamento in autotutela è intervenuto non perché le ricorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non fossero in possesso dei necessari requisiti, né perché questi requisiti siano venuti meno, ma perché, quando hanno chiesto il riconoscimento della titolarità della sede in Comune e l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, si sono venute a trovare in una condizione di incompatibilità”. Leggi il Blog Ha aggiunto il T.A.R. Brescia che “nel caso di specie vi è in effetti una certa corrispondenza fra i requisiti di partecipazione (non essere, salvo deroghe precise, titolari di farmacia) e la causa di incompatibilità (socio di società titolare di farmacia), ma si tratta di un mero accidente, che non sposta l’essenza della questione. Hai un quesiti? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso?

    la revisione dei confini delle farmacie in pendenza di nuove aperture da concorso é possibile? Tale domanda appare affetta da una dualità di teorie e di orientamenti che oggi sono avvalorati da una ulteriore sentenza che depone a favore della discutibile tesi che ammette la modifica del perimetro almeno fintanto che la sede non sia stata autorizzata. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Riteniamo che la questione avrà sviluppi concreti in un verso o in un altro in quanto l'attuale ambivalenza delle tesi non depone a favore della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento per i Farmacisti vincitori di concorso in procinto di aprire la sede assegnata. Tesi uno: Quindi nelle more della procedura per l’assegnazione concorsuale delle sedi farmaceutiche non sono possibili autonome modificazioni da parte del Comune del perimetro delle stesse come individuato dal bando, citando l’orientamento per cui “in pendenza della procedura selettiva di cui al concorso straordinario le scelte operate dai partecipanti, sulla scorta della delimitazione delle sedi predeterminata a monte non possono essere falsate da successive modificazioni dei confini delle medesime sedi, autonomamente disposte dai Comuni, inverando ciò una lesione del principio della par condicio competitorum, che informa ogni procedura selettiva (TAR Lombardia sez. III, N. 01462/2021 REG.RIC. 08.06.2020 n. 1004; Cons. di Stato sez. III, 18.11.2019 n. 7877; Cons. di Stato sez. III, 04.10.2016 n. 4085; TAR Sicilia, sez. Catania 17.05.2019 n. 1162)”; Può anche interessarti La sovrapposizione della sede della Farmacia esistente Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso? Mentre quanto alla violazione del principio della par condicio concorsuale, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6237 del 2019, secondo la quale il secondo orientamento prevede che “da sempre al momento dell’assegnazione della sede oggetto di concorso accade che se interviene una nuova revisione della pianta organica tutte le sedi messe a concorso e quelle esistenti possono subire una modificazione, diversamente finché una sede farmaceutica non viene aperta al pubblico non potrebbe aversi una revisione della pianta organica, il che costituirebbe una paralisi con danno al servizio dell’interesse pubblico”; Leggi pure: Le caratteristiche del concorso ordinario Soggiunge da ultimo il Tar che la validità di tale secondo orientamento deriva dal fatto che al fine di accreditare tale conclusione, la ricorrente richiama l’orientamento per cui “in pendenza della procedura selettiva di cui al concorso straordinario le scelte operate dai partecipanti, sulla scorta della delimitazione delle sedi predeterminata a monte non possono essere falsate da successive modificazioni dei confini delle medesime sedi, autonomamente disposte dai Comuni, inverando ciò una lesione del principio della par condicio competitorum, che informa ogni procedura selettiva (TAR Lombardia sez. III, 08.06.2020 n. 1004) Per contro, il Collegio Siciliano del 2024 rileva che l’orientamento appena citato è stato oggetto di ripensamento e di fatto superato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, a mente della quale: “l’indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure” (Cons. Stato Sez. III 28/6/2023, n. 6343). ammessa la legittimità di tale orientamento quindi sarebbe possibile variare l'ampiezza delle sedi da parte del Comune apparirebbe possibile modificare lestensione della sede durante il lasso di tempo tra l'assegnazione e l'apertura.. ed infatti afferma il Tar In ogni caso, anche a voler seguire l’orientamento richiamato la soluzione del caso non cambierebbe, in quanto la gravata delibera consiliare, modificativa dei confini della sede farmaceutica nella fattispecie è intervenuta nelle more del procedimento di autorizzazione all’apertura della farmacia e non nelle more della procedura concorsuale, che si era da tempo conclusa con l’assegnazione della sede.. Quindi verrebbe da pensare che l'iter di autorizzazione della sede deve ritenersi una fase esclusa dal concorso.. tesi valida ove si valuti solo il provvedimento autorizzativo senza riflessi sulla eventuale mandava autorizzazione che comporterebbe la vacanza della sede e la ti edizione della nuova procedura concorsuale. Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso? A ritenere diversamente, ne conseguirebbe che il Comune non possa avviare l’iter di revisione della pianta organica (che a norma dell’art. 2, L. 475/1968 deve essere disposta ogni due anni, mentre l’ultima revisione della pianta organica nella fattispecie risale al 2012) neppure dopo conclusa la procedura concorsuale con l’assegnazione della sede farmaceutica (quale atto ultimativo della procedura concorsuale ex art. 11 del bando). L’illogicità di un tale approdo è stata, del resto, messa in risaltodalla citata giurisprudenza del Cons. di Stato Sez. III , Sent. 6237/2019. Nessuna violazione del principio della par condicio competitorum può essere quindi addebitata al Comune per avere adottato, in ossequio a un preciso obbligo di legge, la revisione della pianta organica delle farmacie (Tar Sicilia 918/2024) Tale ricognizione é utile per comprendere che si tratta di materia in evoluzione e che i confini delle farmacie ed i confini del concorso sono ancora in fase di definizione... Hai un quesito in diritto farmaceutico? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio?

    Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? Ci viene chiesto se esista un rimedio per un socio di minoranza di farmacia nella forma della SRL (discorso simile in caso di Spa) ove dei tre soci esistenti due siano “alleati” in discapito del terzo minoritario, e decidano di tenerlo al di fuori di modiche statutarie rilevanti come quella inerente la prelazione sociale. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico E' solo il caso di ricordare che gli statuti societari contengono molto spesso clausole di prelazione in favore dei soci in caso di vendita così da garantire ai soci “interni” di essere preferiti agli estranei in caso di vendita. In disparte i problemi sulla violazione della prelazione, che quindi riguarderà tutti i soci interni che siano stati lesi dal mancato rispetto della prelazione in caso uno dei soci decida di vendere all'esterno della società a terzi senza avvisare i propri soci, in questa sede ci occupiamo della impugnativa delle delibere assembleari ove si crei un abuso di maggioranza e quindi i soci maggioritari o in maggioranza decidano di modificare lo statuto proprio per abolire la clausola di prelazione in modo da tenere fuori il socio di minoranza dalla prelazione in caso di vendita. Quale è il rimedio del socio di minoranza di una Farmacia? Il caso è studiato su richiesta per una farmacia gestita da società a responsabilità limitata con tre soci, ed un direttore responsabile esterno, ma il caso è applicabile anche alle srl che si trovino nella medesima posizione. Ove l'assemblea della società che gestisce la farmacia abbia nel nostro caso tre soci di cui due con il 40% cadauno ed il 3° con il 20%, quote di derivazione ereditaria, sussiste abuso di posizione e quindi abuso di maggioranza ove i soci con le quote maggiori (80%) decidano di modificare lo statuto sociale, abolendo la clausola di prelazione interna, prevista dallo statuto nel caso di trasferimento di quote tra i soci e ciò con l'intento di evitare che in caso di vendita il socio di minoranza possa esercitare la prelazione stabilita nello statuto. Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? A fronte di tale comportamento dettato dalla forza di maggioranza cosa puo' fare il socio di minoranza “leso” dalla posizione di forza degli altri e due? Il socio minoritario potrà (i) impugnare la delibera in Tribunale ai sensi dell'art. 2479 ter cc (secondo cui Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito..) con la quale è stata abolita la clausola di prelazione, ove ritenga che il reale scopo di tale eliminazione non sia il benessere sociale sia quello di “emarginarlo” e privarlo della possibilità di acquistare la quota in vendita, (2) chiedere che venga dichiarata inefficace il trasferimento di quote operato in proprio danno. Cass. 4034/24. Ed infatti sebbene “Non può essere annullata, per conflitto d’interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell’interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società. Cass. 15950/2007”. Secondo la Suprema Corte sussiste invece vero e proprio “abuso di maggioranza” che si riflette sull’annullabilità della delibera assembleare della società quando il voto di maggioranza non trova alcuna giustificazione nell'interesse della società in sé, perché questo in realtà è volto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, oppure se sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23). Farmacia SRL ed abuso della maggioranza cosa può fare il socio di minoranza? Quindi possiamo dire che nel caso in esame in cui, dunque, l’eliminazione della prelazione interna, quindi la possibilità che in caso di vendita della quota da parte di un socio questa sia offerta ad uno dei soci esistenti della società a parità di condizioni, sia stata deliberata a ridosso della vendita di parte della quota di un socio ad un altro socio, così che sia rimasto solo un socio di minoranza, il giudice chiamato a verificare la sussistenza di una condotta abusiva deve accertare se l’eliminazione della prelazione interna fosse volta a impedire l’esercizio del diritto di prelazione e, in particolare, se fosse finalizzata a impedire al socio d’interferire con la vendita delle quote ad altro socio. (Cass. 4034/24) Hai un quesito in Diritto Farmaceutico o Diritto Societario? Leggi pure: "Farmacia ed i conflitti con il Direttore non socio" Contattaci o Leggi il Blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia la sola autorizzazione non costituisce azienda

    La qualificazione come cessione di azienda della Farmacia e la soggezione ad imposta di registro, diversamente che ad iva del cespite dipende dalla qualificazione dell'atto, i cui connotati, verificabili dal Giudice, devono riferirsi a precisi elementi identificativi dell'oggetto contrattuale, vediamo quali ed proponiamo una tesi, secondo cui l'autorizzazione senza complesso aziendale non costituisce cessione d'azienda. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico In tema di di alternatività Iva/Imposta di Registro la Corte di Giustizia Europea ha statuito che: dette disposizioni debbono ritenersi volte ad « agevolare i trasferimenti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di una spesa rilevante, che sarebbe, in ogni caso, recuperata successivamente mediante detrazione dell'IVA versata a monte»; per «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni» si deve intendere la cessione «di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma che non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti» (Corte Ue causa C-17/18, cit., punto 14); «affinché si configuri un trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un 'impresa, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma e che la questione se tale complesso debba o meno contenere sia beni mobili che beni immobili deve essere valutata alla luce della natura dell'attività economica di cui trattasi» (causa C-17/18, cit., punto 15; 10.11.2011); a detti fini, «deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fatto che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di «trasferimento di una universalità di beni ai sensi dell a direttiva IVA. Per la giurisprudenza della Cassazione si qualifica quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad iva, inoltre ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (v. Cass., 30 giug no 2021, n. 18402). Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda Si è, inoltre, rimarcato che se può ascriversi alla fattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all'azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenuto un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività d'impresa, seppur con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere, e ciò non di meno - è pur sempre necessario che i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure co n la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa (Cass., 30 marzo 2021, n. 8748;) nonché che tale accertamento è demandato al giudice. Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda: La Corte ha, poi, escluso che una cessione di azienda possa identificarsi con la mera cessione di un'autorizzazione amministrativa, essendosi rilevato che «la cessione dell'autorizzazione al trasporto merci alcuna potenzialità produttiva avrebbe potuto esprimere se non in combinazione con i beni strumentali cui correlare quell'autorizzazione e, così, rendere possibile l'esercizio dell'impresa» (Cass., 30 giugno 2021, n. 18402); nonché che deve essere esclusa la potenziale idoneità dei fattori produttivi all' esercizio del l'impresa laddove emergeva la « necessità di eseguire «gravosissimi lavori di ristrutturazione», (Cass., 11 maggio 2022, n. 14929). Tale principio tuttavia dovrà essere temperato con la previsione dell’art 12 co 11 della legge 475/68 secondo cui il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. Leggi il blog gratuito con i temi svolti di diritto farmaceutico Secondo il principio sopra riportato quindi la cessione dell'autorizzazione della farmacia senza il complesso aziendale non dovrebbe costituire cessione di azienda, mancando quella autonoma produttività che necessità ai fini della qualificazione di cessione di azienda ove tuttavia non incorra nel divieto disposto dell’articolo 12 richiamato. Nella fattispecie in esame quindi i singoli beni ed i rapporti giuridici che potrebbero formato oggetto di cessione non rivestirebbero alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale essendo a tal fine necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico dell'acquirente, di apparati tecnici o di lavori di ristrutturazione dalché ne deriverebbe la tesi del presente articolo ovvero che la singola autorizzazione non costituirebbe cessione d'azienda. Ti può anche interessare: Farmacia e la cessione delle quote E detta conclusione oggi rilanciata deve ritenersi conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'aprile 2024 in quanto se è vero che “deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fato che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di trasferimento di un'universalità di beni” non è dato riscontrare in quali termini sussista, nella fattispecie in esame un'azienda in difetto della stessa (imprescindibile) componentistica tecnica strumentale al perseguimento del fine produttivo. Cass. n. 8805/2024 del 03 aprile 2024. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Iter per aprire una farmacia

    Iter procedurale per l’apertura di una Farmacia di nuova istituzione Iter procedurale per l’apertura di una Farmacia di nuova istituzione Hai un dubbio? Leggi il blog dove trovi gli articoli a tema oppure contattaci L’apertura di una nuova sede farmaceutica prevede la presentazione di opportuna Domanda di Autorizzazione in marca da bollo da 16,00 euro, con allegata documentazione alla Autorità Sanitaria Competente per Territorio (Sindaco del Comune), da parte del titolare della nuova farmacia o congiuntamente da parte di tutti i soci in caso di società. Iter per aprire una farmacia: L’istanza se non è congiunta con il Comune è trasmessa per conoscenza anche alla AUSL di competenza. Il richiedente presenta Domanda di Ispezione Preventiva in carta libera alla U.O.C. Farmacia dell’Azienda AUSL di competenza, corredata dei documenti già presentati al Comune, e copia di ricevuta del protocollo comunale della domanda di autorizzazione di apertura (o ricevuta PEC) Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Quindi ai sensi della legge n. 475 del 2 aprile 1968, art. 1 comma 5, cosi come modificata dalla 362/91, la domanda di apertura di una nuova farmacia, "....deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell’albo dell’Unità Sanitaria Locale ed in quello del Comune ove ha sede la farmacia." La U.O.C. Farmacia, ricevuti tutti i documenti necessari e preso atto che nulla oppone all’istanza di apertura di una nuova sede farmaceutica, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 per accertare che la farmacia si presenti in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare e proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio, al termine della quale è redatto verbale da inviare al Sindaco del Comune. Leggi pure: "Le problematiche di apertura della nuova farmacia" Il Comune, presa visione di quanto presentato dal titolare o soci e ricevuto il verbale di visita ispettiva con esito favorevole da parte della AUSL, ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/34 notifica l’atto di apertura ed esercizio della nuova sede farmaceutica al farmacista richiedente o ai farmacisti in caso di società tramite Decreto Autorizzativo in originale in bollo ed invia alla ASL di competenza -U.O.C. Farmacia il secondo originale. Leggi pure: "La farmacia di nuova istituzione" Copia del provvedimento autorizzativo sarà inviato, dalla U.O.C. Farmacia dell’Azienda USL di competenza, per conoscenza e seguito a: Ministero Salute – Direzione Generale Servizi Farmaceutici – V.le dell’Industria 20 –00144 Roma;  Direzione Regionale delle entrate regionale Ordine dei Farmacisti della Provincia  Regione – Dir.Programm.Sanitaria – Area Politiche del Farmaco Iter per aprire una farmacia: ora vediamo i documenti per COMUNE ed Azienza Sanitaria locale (ASL o ASP) La domanda in carta libera da presentare alla AUSL – UOC Farmacia di richiesta di Visita Ispettiva preventiva correlata all’apertura ed esercizio di una nuova sede farmaceutica va presentata unitamente alla Domanda in bollo con estremi di protocollazione, presentata al Comune in cui ha sede la farmacia, per il rilascio dell’Autorizzazione all’apertura ed esercizio della Farmacia medesima (marca da bollo da 16,00 euro); Alla domanda ispettiva ed alla domanda di autorizzazione Comunale devono essere allegate: Fotocopia della Determina Regionale di Assegnazione della Sede Farmaceutica; Fotocopia della lettera/modulo di Accettazione della sede da parte del vincitore di concorso pubblico e correlata Accettazione Regionale. Fotocopia del codice fiscale del titolare/direttore tecnico o di tutti i soci nel caso di società; Fotocopia del documento di identità del richiedente o di tutti i soci nel caso di società; Se trattasi di Società: copia dell’atto costitutivo ed indicazione del Direttore Tecnico designato; Visura Camerale C.C.I.A.A.; Copia Contratto locativo o titolo di proprietà dei locali individuati quale sede della Farmacia; Perizia tecnica asseverata atta a comprovare che i locali scelti sono: ubicati nell’ambito della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica vigente, oltre alla certificazione della distanza dei 200 metri dalla più vicina farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve ai sensi dell’art. 1 Legge 362/1991 (nel caso di criterio topografico distanti 3000 m. dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi ai sensi dell’art. 104 comma 1, T.U.L.S. n. 1265/1934, come sostituito dall’art. 2, Legge n. 362/1991); Planimetria dei locali datata e firmata in originale da tecnico abilitato con evidenziate la via ed il numero civico, allo stato precedente eventuali interventi; Certificato di agibilità dell’edificio e destinazione urbanistica; Certificato rilasciato dal competente Servizio di Igiene Pubblica circa l’idoneità igienico sanitaria dei locali sede dell’attività; Dichiarazione asseverata a firma congiunta del tecnico direttore dei lavori e del titolare/soci/Direttore Tecnico della nuova sede farmaceutica, contenente: gli estremi del titolo ad eseguire i lavori, SCIA con data e protocollo di presentazione, copia della planimetria dei locali riportata nel suddetto titolo, con evidenza dello stato finale dell’opera (individuazione delle aree specifiche dedicate), estremi del verbale di ultimazione dei lavori e collaudo, nonché indicazione della data di ultimazione dei lavori e/o di allestimento dell’esercizio, ai fini della verifica dei requisiti tecnici per l’avvio dell’attività (Visita Ispettiva della Commissione di Vigilanza Farmaceutica Distrettuale – AUSL). Ricevuta di versamento tassa di concessione a favore della Regione (bollettino c/c postale). Attenzione che per la corretta determinazione delle somme occorre considerare la Tipologia di farmacia ed ed il numero di abitanti del Comune in cui risulterà ubicata la Farmacia stessa. Certificazioni o Autocertificazioni sostitutive di Atto di Notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 (una per ogni farmacista. Titolare/Direttore Tecnico o Socio) relativo a: - iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti;  - dichiarazione sostitutiva di Certificazione antimafia (o certificato antimafia);  - requisito di idoneità alla titolarità previsto dall’art. 6 Legge 22 dicembre 1984, n. 892;  - accettazione dell’incarico di Direttore Tecnico (in caso di società); - condizioni di assenza da incompatibilità previste dall’art. 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui "il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego .. " da tener presente che in tali casi l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni." Quanto alle incompatibilità dei farmacisti si rimanda all'articolo dedicato "Le incompatibilità dei farmacisti Quanto ai locali della farmacia si rimanda all'articolo dedicato "I locali della farmacia di nuova apertura" pur tenendo presente che i locali delle farmacia da concorso sono oggetto di numerose vicende tra i singoli farmacisti ed i Comuni che abbiano inserito in pianta organica nuove sedi in zone che non hanno disponibilità di spazi idonei. Per quanto non presente non esitate a contattarci. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Trattasi di elencazione esemplificativa ricavata dalle prassi e dalla documentazione richiesta dalle varie Aziende Sanitarie e Comuni sul territorio nazionale.

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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