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  • Quando la partecipazione di una farmacia in una società di gestione di farmacia è vietata

    Gestione farmacia comunale da parte di società, quale incompatibilità? Ci viene chiesto di evidenziare quale sia il regime della gestione della farmacia comunale e se per la gestione si possa ricorrere ad una società partecipata a sua volta da altra farmacia. A tal proposito si può richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale del CdS per il quale la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. leggi pure Impresa familiare in farmacia e la fiscalità del collaboratore Fatta tale premessa è necessario evidenziare che la procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara”, con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione ( Cons. Stato Sez. III, Sent., 08/02/2013, n. 729). Sulla concessione può anche interessarti "Farmacia la concessione comunale" Venendo dunque al merito della questione della compatibilità tra titolare di farmacia privata persona fisica e socio nella gestione di una farmacia comunale, sulla scorta di quanto a suo tempo chiarito da Cons. Stato Sez. V, Sent., 06/10/2010, n. 7336, secondo il quale “la formulazione del citato art. 8 L.n.362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento”. Detto diversamente, non si intravedono ragioni per le quali l’incompatibilità sancita dall’art. 8 lett. b) ovvero incompatibilità di partecipazione alle società titolari di farmacia con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; non debba estendersi anche alla partecipazione societaria ad una società che ha per oggetto esclusivo la gestione di una farmacia comunale, una volta che il diritto vivente è giunto ad ammettere tale modalità di gestione. (CdS 474/17). Del resto lo stesso parere del Consiglio di Stato nel lontano 2018 aveva precisato nel punto 41.5 che l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione. E farmacia di farmacia? Sempre secondo il parere del 2018 prendendo in considerazione l’ipotesi della partecipazione sociale alla società di farmacia da parte di altra società di farmacia, la Commissione speciale non ravvisa ostacoli alla applicabilità anche ad essa, nei termini anzidetti, della forma di incompatibilità in esame (art. 8, c. 1, lett. b). Del resto, già nella precedente giurisprudenza veniva ammessa l’applicabilità per il caso di società di capitali titolari di farmacie comunali, in ragione dell’operare del c.d. principio dell’alternatività. Principio dell'alternatività previsto in numerose disposizioni normative farmaceutiche che impone quindi una scelta pre-gestione. Hai un quesito? Cerca nel motore di ricerca o contattaci Prima di chiudere si ricorda che in tema di gestione di farmacia comunale è pacifico a livello giurisprudenziale l'uso della concessione. È stato altresì chiarito con la sentenza CdS 687/22 che “si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall’art. 9 della legge n. 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l’esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all’esercente a tutela dell’interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l’affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica. Del resto l’affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico”. Leggi il blog di diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • L'amministratore di SRL ed il conflitto di interessi

    Quando si concretizza il conflitto di interessi di un amministratore con la società dallo stesso gestita? E' sufficiente una decisione in apparente conflitto con l'interesse della società? Quali sono i rimedi per i soci avverso le decisioni dell'amministratore? Ed invero, sul punto occorre innanzitutto evidenziare che ai sensi dell'art. 2475 ter cc: “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. L'articolo disciplina, quindi, l'applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all'art. 1394 c.c. (contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato) e dall'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso), secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata - con conseguente annullabilità del contratto- nel caso in cui il rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente. Tale rimedio di annullamento si applica agli amministratori unici, agli amministratori delegati con poteri rappresentativi e anche gestori (rientranti nella delega loro conferita), agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ma privi dei corrispondenti poteri di gestione, nonché agli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiuntiva. Quindi a tutti coloro che hanno un potere gestorio effettivo. L'amministratore di SRL ed il conflitto di interessi Quanto agli elementi necessari per l'annullamento del contratto la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell'amministratore nell'affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno. Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell'interesse sociale - anche solo potenzialmente leso dal negozio - e quello personale dell'amministratore. Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente. Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, soprattutto di merito (ivi compreso Trib. Roma n. 6617 del 3.4.2017), gli elementi integranti la fattispecie di cui all'art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario “un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto - da riscontrare non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa d'annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall'altro contraente) - è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 15879 del 17/07/2007). Inoltre, l'art. 2475 ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto. Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all'interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l'applicazione della norma: tale soluzione appare d'altra parte coerente con la norma di ordine generale di cui all'art. 1395 c.c. che esclude l'annullabilità del contratto con se stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato. Ancora, in ordine ai presupposti dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società - che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà - ed il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 27547 del 30/12/2014). E cosa dire dei prestiti fatti dalla società all'amministratore? In tale caso non si tratta di atti illeciti ma è opportuno evidenziare che il prestito deve essere valutato in relazione all'entità, all'oggetto sociale, alla tempistica ed alle modalità di restituzione che "normalmente" dovrebbero prevedere un corrispettivo. Trattasi di operazione che per la modalità in cui è espletata potrebbe incagliarsi nelle maglie delle previsioni degli articoli 2391 cc e 2475 ter cc in termini di "conflitto di interessi" e che avranno un riflesso anche in relazione alla solidità e liquidità della società specialmente in caso di crisi di impresa. E' opportuno tener presente che in tema di finanziamenti sociali la Cassazione con l'ordinanza 15761 del 2021 ha sancito la presunzione legale della onerosità dei prestiti sociali. Per concludere la disamina quindi possiamo dire che non tutti i contratti "sospetti" possono essere annullati, bensì' i soci avranno il rimedio dell'annullamento del contratto concluso dall'amministratore in conflitto di interessi ove ricorra un conflitto di interessi concreto ed attuale e quindi  la possibilità per l'amministratore di influenzare, nel merito, la scelta negoziale assunta dalla società e la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente. (Trib. Roma n. 17475/22) Hai un quesito? Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Società la bancarotta ed il concorso dei revisori dei conti

    Quale è l'apporto dei revisori dei conti in caso di bancarotta? Possono ritenersi responsabili i revisori dei conti nella causazione della bancarotta? I revisori dei conti quali "estranei" alla gestione possono essere coinvolti a titolo di concorso? Cerchiamo senza presunzione di completezza di rispondere a tali quesiti tramite la recente giurisprudenza sul tema di diritto societario penale. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza nel reato di bancarotta la condotta dei revisori dei conti “si sostanzia nella fattispecie del falso nelle relazioni dei revisori non ha attinenza né con l’art. 2621 c.c. né con l’art. 223 c.2 n. 1 legge fall. e, per tale ragione, non può ex se rappresentare una modalità di concorso nei reati propri, pena la torsione dei principi di legalità e di tipicità“. Hai un quesito tecnico? Consulta il blog Quindi “nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l’imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell’impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali“. In tale ottica, “ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell’organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo). A tutto ciò il revisore, figura esterna agli organi societari, rimane estraneo (soprattutto nel sistema precedente alla riforma del 2010)“. Società la bancarotta ed il concorso dei revisori dei conti Quindi “ciò non esclude che il revisore possa fornire il proprio apporto all’autore qualificato nella commissione del reato di falso in bilancio (ad esempio assicurando allo stesso una relazione positiva) e, conseguentemente, di quello di bancarotta societaria“. Tuttavia, “si tratta di concorso che passa attraverso le ordinarie forme di cui all’art. 110 cod. pen. (e relativi oneri probatori) e non attraverso una non consentita combinazione di altre norme incriminatrici, foriera di inammissibili scorciatoie probatorie“. Ecco quindi che nel caso di concorrente morale “il contributo causale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), che impongono al giudice un obbligo di motivar sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà“. Hai un quesito contattaci Ecco quindi alla luce di quanto sopra esposto che sarà necessario evitare sillogismi semplicisti visto che la valutazione probatoria a carico del revisore ed il concetto di concorso nel reato avrà una sua necessaria ed approfondita istruttoria con onere motivazionale in sentenza. Studio Legale Angelini Lucarelli Cass. Penale 47900/2023.

  • Accreditamento dei Servizi Sanitari

    Tracciamo i tratti peculiari del sistema dell'accreditamento dei Servizi Sanitari ed il sistema dei controlli. Sanità pubblica – Accreditamento – Natura giuridica L’accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene “attratto” entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare “in luogo” dell’Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale (CdS 9148/22). Accreditamento dei Servizi Sanitari La Procedura selettiva La procedura selettiva per l’iscrizione nell’albo degli accreditati all’erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l’operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d’appalto, ma i soggetti che possono svolgerlo, con oneri a carico dell’Amministrazione, su richiesta dell’utente. Ne deriva che la presentazione dell’istanza di partecipazione non è necessaria ai fini dell’impugnazione delle clausole non escludenti in quanto non si tratta di una gara in senso stretto e, pertanto, non si determina nessun effetto preclusivo rispetto all’iscrizione degli altri operatori; in altri termini, l’eventuale accoglimento del ricorso comporta l’aggiunta di un nuovo soggetto a quelli già individuati e non la loro esclusione, per cui è, comunque, soddisfatto l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti che erogano il servizio ( Tar Catania 311/23). Accreditamento Sanitario Vigilanza e controllo Contrasta con i principi concorrenziali di matrice euro - unitaria il consolidamento della posizione di plusvalore concorrenziale conseguente all’accreditamento a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, dell’eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti. Leggi il Blog in diritto Sanitario Solo una valutazione periodicamente rinnovata e aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, con la precisazione che, quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa pubblica. Avvocato esperto di diritto sanitario Tali consolidati principi vanno coordinati con quelli - parimenti consolidati - che evidenziano come il sistema dell’accreditamento risponda ad esigenze di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in quanto esonerano l’Amministrazione dall’onere di verificare, in occasione della concreta erogazione delle prestazioni e fermo restando il suo potere di controllo e vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio, la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi, tecnici ed organizzativi (Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043;) Hai un quesito? Contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacista distributore i vincoli del doppio codice

    Per rispondere al quesito posto da un nostro lettore circa la figura di Farmacista e di distributore di farmaci, proponiamo uno stralcio del testo condiviso dalle Regioni, Aifa, Ferderfarma e Ministero della Salute nel 2016 per porre delle linee guida sulle modalità di vendita ed approvvigionamento dei farmaci dopo l'apertura del canale della distribuzione per le farmacie. Prima però è opportuno precisare che è annessa la duolice figura di farmacista e distributore si sensi dell'art. 100 co 1 bis del d.lgs 219 2006 secondo cui “ farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.” Leggi pure "Farmacista distributore limiti operativi" Sulle modalità operative vi è sono state due dirimenti pubblicazioni la prima come detto è il testo condiviso dalle Regioni e dal Ministero del 2016 secondo cui: “I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco che la identifica debbono essere conservati nei magazzini annessi alla stessa, quali risultanti dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio o da successivi provvedimenti e possono essere venduti solo al pubblico o ad altri utilizzatori finali previa prescrizione medica e non anche a grossisti, in quanto la farmacia è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare è in possesso di due distinte autorizzazioni. Nei magazzini della farmacia, di conseguenza, non possono essere stoccati medicinali acquistati in qualità di distributore all’ingrosso. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso; detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia, una volta avvenuta la cessione dal distributore al farmacista, e non possono rimanere nei magazzini del distributore, ma dovranno essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che potrà venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia. Farmacista distributore i vincoli del doppio codice L'altra fonte è determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha sancito la legittimità di limiti operativi alla distribuzione nel senso di impedire commistione di qualunque genere con la farmacia, se non per la residuale ipotesi dei resi, e quindi sulla necessità di strutture separate con codici separati univoci e sulla illegittimità degli acquisti da fonti diverse da quelle previste dalla legge ex art. 104 del d.lgs. 219 2006 secondo cui: “Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali è tenuto a: a) rendere i locali, le installazioni e le attrezzature di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli; b) approvvigionarsi di medicinali unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l'autorizzazione ovvero sono esonerate dall'obbligo di possederla ai sensi dell'articolo 100, comma 3; tale obbligo riguarda anche le forniture provenienti da altri Paesi della Comunità europea, compatibilmente con le legislazioni ivi vigenti; c) fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;” Farmacista distributore i vincoli del doppio codice Ecco quindi che la combinazione delle prescrizioni sopra richiamate con il vincolo ex art. 105 co. 5 della legge 219/2006 (documento delle dotazioni minime del distributore) autorizzano la doppia figura di farmacista e grossista pur tuttavia con prescrizione volte ad evitare la ingerenza e la commistione di attività tra cui quindi rientra l'obbligo del doppio codice oltre alla separazione dei locali. Leggi il blog Il rischio é una ispezione straordinaria con sanzioni da parte della ASL e dei NAS ove non vengano rispettate le su menzionate previsioni. Hai un quesito? Leggi il blog o contatti senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia Snc e SaS come escludere un socio

    La forma societaria SNC oppure SaS é molto frequente nelle farmacie di più antica data in quanto il Consiglio di Stato con il parere del 2018 ha tracciato la strada per quelle di nuova apertura da concorso preferendo le Srl per garantire una facilità di gestione in forma paritaria ai nuovi titolari. In questo post parliamo della fase "litigiosa" delle Snc o SaS al di fuori del concorso ovvero quando tra i vecchi soci si vengano a creare dissidi di gestione. Cosa fare in caso di contrasti tra Soci o in caso di disinteresse di uno dei soci alla gestione sociale? una delle strade possibili è quella di deliberarne l’esclusione L'esclusione del socio di una società di persone, sia essa SNC o SaS o anche Società semplice è una procedura regolamentata dal codice civile che tuttavia lascia spazio ad applicazioni pratiche differenti con profili critici, vediamo il perché. Ai sensi dell'art. 2286 del codice civile "L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS" L'esclusione di un socio nella società di pesone può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge quali ad esempio la tenuta delle scritture contabili o dal contratto sociale quali ad esempio i conferimeti sociali o altri patti derivanti dai patti sociali, nonché per l'interdizione , l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità delle stesse a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società, oppure il socio che si sia reso responsabile di concorrenza nei confronti della soceità ai sensi dell'art. 2301 cc. Esiste poi il caso della esclusione di diritto,ovvero in caso di liquidazione giudiziale o liquidazione della quota su istanza di un creditore particolare del singolo socio (art. 2288 cc). Farmacia Snc e SaS come escludere un socio Il procedimento: l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci in assemblea ma sembra ammissibile anche altra modalità purché palese, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso la cui presenza quindi non è necessaria sebbene debba essere informato ufficialmente. Ove si tratti di un socio con poteri di rappresentanza sarà necessaria la pubblicità legale in camera di commercio e la comunicazione presso gli istitui di credito per interrompere i rapporti e determinare la legale conoscenza dei terzi. Quindi entro il termine di 30 giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione ed ordinanrne la reintegrazione. Farmacia Snc e SaS come escludere un socio,l'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Leggi pure: "Il recesso del socio dalla SNC" Aspetto particolarmente complesso è quello interente l'individuazione delle valide ragioni che non potranno limitarsi a meri contrasti interni ma dovranno essere tali ad esempio da rendere impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale. Leggi pure: "Farmacia SaS il contrasto con tra i soci" Problematica a sé riguarda la liquidazione della quota eventualmente residua o la restituzione delle somme dovute al socio dalla società per le attività poste in essere o in corso alla data della esclusione mentre non è prevista la restituzione del conferimento della quota. Leggi il blog in diritto societario Trattasi di un debito della società verso il socio quindi in caso di riserve queste saranno utilizzate per tali attività altrimenti sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale. Hai un quesito in diritto societario? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli si tratta di articolo di opinione non costituisce consulenza

  • Fideiussioni nulle e plurimi rapporti

    Affrontiamo in questo post un caso non raro ovvero la presenza di due distinte fideiussioni rilasciate dallo stesso imprenditore per la medesima impresa ed il caso della nullità delle garanzie per la disposizione di Banda d'Italia. Leggi pure: "Cessione di Credito tra Banche" E' storia e fatto noto che la Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha censurato, dichiarandoli nulli, gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale “tipo” predisposto dall’ ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, poiché in contrasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”. Trattasi di intese vietate tra piu' istituti. Leggi pure "Fideiussione cosa si può contestare alla Banca" Il primo passo quindi è quello di verificare che nelle fideiussioni vi siano riproposte le clausole qualificate nulle da Banca d'Italia, il secondo passo sarà quello di collocare temporalmente tali fideiussioni al fine di avere per usare le parole della Cassazione n. 41994/21, una contiguità temporale tra le condotte anti-concorrenziali accertate dall’ABI e le fideiussioni rilasciate.. Leggi il Blog in diritto Bancario e Societario Fideiussioni nulle e plurimi rapporti Quindi Banca d’Italia con il provvedimento 55/2005 (valevole come prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anti - concorrenziale cit. Trib. Napoli 2a Sez. del 09.02.23) ha infatti precisato che “tali clausole […] hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. La presenza di due fideiussioni rilasciate a due distinti istituti bancari può costituire un vantaggio in termini di prove processuali al fine di eccepire la nullità delle stesse, seppure l'orientamento vigente tende a ricondurre la nullità della fideiussione allo schema della nullità parziale secondo la Corte di Cass. A Sez Un. n. 41994/21 Leggi pure diritto bancario "l'acquisto di azioni proprie" in contrasto con l'orientamento piu' garantista espresso in altre pronunce precedenti come la sentenza di Cassazione n. 6023/2021 che aveva statuito sulla nullità totale delle fideiussioni, poiché in “tema di condotte anticoncorrenziali nella pronuncia ha assunto nel tempo una posizione univoca a proposito del rapporto corrente tra le intese illecite situate a monte dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti a valle di quelle intese.” Tali contratti realizzerebbero quindi applicazione concreta dell'intesa vietata e sarebbero totalmente nulli, conforme sentenza Cass. n. 13846/19. Hai un quesito in tema di Banche e Contratti? Contattaci Possiamo concludere precisando quindi che qualunque sia l'orientamento che si voglia seguire, la strada della nullità parziale o totale delle fideiussioni sullo schema ABI del provvedimento del 2005 è tracciata, seppure vi sono aspetti secondari ma non meno importanti, come la riferibilità temporale delle proprie fideiussioni, la sussistenza di fideiussioni speciali oppure omnimbus, o ancora l'aver depositato proceduralmente il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/05 nel procedimento che rendono ardua la tutela processuale che andrà valutata caso per caso e che nel caso prospettato sembra potersi avvantaggiare della sussistenza di due fideiussioni al fine di comprovare la lesività della condotta anti concorrenziale delle Banche. Leggi pure: "Fideiussione, quale è il limite?" Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Bancario

  • L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS

    L'esclusione del socio di una società di persone, sia essa SNC o SaS o anche Società semplice è una procedura regolamentata dal codice civile che tuttavia lascia spazio ad applicazioni pratiche differenti con profili critici, vediamo il perché. Ai sensi dell'art. 2286 del codice civile "L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS" L'esclusione di un socio nella società di pesone può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge quali ad esempio la tenuta delle scritture contabili o dal contratto sociale quali ad esempio i conferimeti sociali o altri patti derivanti dai patti sociali, nonché per l'interdizione , l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità delle stesse a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società, oppure il socio che si sia reso responsabile di concorrenza nei confronti della soceità ai sensi dell'art. 2301 cc. Esiste poi il caso della esclusione di diritto,ovvero in caso di liquidazione giudiziale o liquidazione della quota su istanza di un creditore particolare del singolo socio (art. 2288 cc). Il procedimento: l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci in assemblea ma sembra ammissibile anche altra modalità purché palese, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso la cui presenza quindi non è necessaria sebbene debba essere informato ufficialmente. Ove si tratti di un socio con poteri di rappresentanza sarà necessaria la pubblicità legale in camera di commercio e la comunicazione presso gli istitui di credito per interrompere i rapporti e determinare la legale conoscenza dei terzi. Quindi entro il termine di 30 giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione ed ordinanrne la reintegrazione. L'esclusione del socio nelle società di persona SNC e SaS Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Leggi pure: "Il recesso del socio dalla SNC" Aspetto particolarmente complesso è quello interente l'individuazione delle valide ragioni che non potranno limitarsi a meri contrasti interni ma dovranno essere tali ad esempio da rendere impossibile il raggiungimento dell'oggetto sociale. Leggi pure: "Farmacia SaS il contrasto con tra i soci" Problematica a sé riguarda la liquidazione della quota eventualmente residua o la restituzione delle somme dovute al socio dalla società per le attività poste in essere o in corso alla data della esclusione mentre non è prevista la restituzione del conferimento della quota. Leggi il blog in diritto societario Trattasi di un debito della società verso il socio quindi in caso di riserve queste saranno utilizzate per tali attività altrimenti sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale. Hai un quesito in diritto societario? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli si tratta di articolo di opinione non costituisce consulenza

  • Appalti le caratteristiche delle clausole escludenti

    E' importante individuare per rispondere ad un quesito di un lettore, quali siano le clausole ecludenti, tali che possa ammettersi un ricorso anche da parte di chi si è astenuto dal partecipare alla gara ma che ciò nonostate abbia un interesse a proporre ricorso. E' un caso frequente ma che necessita di alcuni paletti da precisare al fine di comprendere il perimetro di quel "diritto a ricorrere" da parte di chi NON ha partecipato alla gara ma che allo stesso tempo si sente leso proprio per la presenza di quelle clausole che non hanno permesso a monte della indivizione, la partecipazione, stiamo parlando negli Appalti le caratteristiche delle clausole escludenti A tal proposito occorre rammentare come, in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione «deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione» e che «chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita». È stato poi ivi precisato che a tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi: I) si contesti in radice l'indizione della gara; II) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4). Appalti le caratteristiche delle clausole escludenti La giurisprudenza ha poi fatto rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” anche le fattispecie di (a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; (b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; (c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; (d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; (e) clausole impositive di obblighi contra ius; (f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come, ad esempio, quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbito dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di 0 pt.); (g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; in termini anche Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2732; id., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5705). Appalti le caratteristiche delle clausole escludenti La giurisprudenza, in tale prospettiva ha in particolare ritenuto che può considerarsi “immediatamente escludente la legge di una gara di appalto che preveda una base d’asta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato Diritto degli appalti e procedure di gara per l’esecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti l’esecuzione in perdita” (ex multis, da ultimo: Cons. di Stato, sez. II, 6 ottobre 2023, n. 8718). Hai un quesito? Contattaci o cerca nel motore di ricerca del sito Caratteristica comune di tali ipotesi di eccezione – che pur sempre vanno correlate alla condizione soggettiva dell’interesse legittimo che si assume leso, pena l’ammettere in capo a un’impresa un’inammissibile azione “nell’interesse della legge”, cioè di diritto oggettivo – è la loro attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta, ossia – in ultima analisi – di presentare la domanda di partecipazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736) e CdS 1005/23. Leggi il blog in appalti e contenzioso amministrativo Appalti le caratteristiche delle clausole escludenti cosa dire del terzo classificato? Al contrario invece in caso di un soggetto interno alla gara ma posizionato in modo esterno alle posizioni ammesse, quindi un terzo posto nei confronti dei due precendenti, è opportuno evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 febbraio 2014, n. 8) ha ormai da tempo chiarito che il ricorso proposto dal soggetto terzo classificato avverso gli atti di gara, privo di censure escludenti svolte nei confronti del secondo, tali da consentire lo scorrimento del ricorrente in posizione utile per poter aspirare all’aggiudicazione, non può che essere dichiarato inammissibile non sussistendo in capo al ricorrente un interesse strumentale concreto e diretto all’annullamento degli atti impugnati, poiché dall’accoglimento del ricorso stesso non potrebbe derivare alcuna chance di vittoria, stante lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725). Ed aggiunge la citata Adunanza plenaria che, qualora siffatta evenienza non sussista, “l'impresa terza classificata non è portatrice di un interesse strumentale concreto e diretto all'annullamento degli atti impugnati ed alla rinnovazione della procedura, poiché dall'auspicato rinnovo non può derivare alcuna chance di vittoria stante la postergazione al secondo concorrente utilmente graduato”. Diritto Amministrative e Procedure di gara Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN

    Per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile. Ma come si calcola il limite di fatturato? E' necessario computare tutto il fatturato compresi i servizi ai privati oppure si applica solo per la quota inerente le prestazioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale? La precisazione è dirimente in quanto a seguito di verifiche fiscali periodiche da parte della ASL, il nostro farmacista rurale sussidiato rischierebbe di perdere i benefici di legge ove nel fatturato venissero calcolate anche le prestazioni "extra" erogate dalla farmacia dei servizi. Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN Ai fini del calcolo dello sconto: a) di individuare le componenti rilevanti del “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale” al fine di verificare il superamento o meno della soglia di fatturato prevista dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 da parte dell’esercizio farmaceutico; b) sulla base di questa preliminare verifica, di accertare la correttezza del calcolo della percentuale di sconto da parte dell’ASL (da intendersi quale percentuale che il Servizio sanitario nazionale deve trattenere sugli importi dovuti all’esercizio farmaceutico convenzionato). Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN I limiti di fatturato previsti, sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie, sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini), ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA. Leggi il blog in diritto farmaceutico L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa, sicché come tale si intende il fatturato risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici. Hai un quesito? Scopri il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli CdS 5406/14

  • Concorso Farmacie, vendita della quota e limite dei 10 anni, differenze tra Farmacisti e società

    Torniamo a parlare del divieto di cessione infra decennale che - ai sensi dell'art. 12 della legge 475 del 1968 - non consente a coloro che hanno ceduto la propria sede di farmacia di partecipare al concorso. Torniamo a parlarne per gli sviluppi succedutosi nel tempo, sicché dopo aver toccato con mano la rigida formula che prevede l'applicazione del divieto anche in caso di "cessioni" nascoste da donazione, e la tematica degli atti elusivi, sui cui abbiamo scritto piu' volte, si rende necessario un aggiornamento per la differenza tra Società di Persone, Società di Capitali, Farmacisti Singoli e Cessione di quote minoritarie, con particolare riguardo alla cessione di quote minoritarie di società di capitali, SENZA il trasferimento della titolarità della farmacia. Ed infatti prima di procedere oltre va evidenziato che il discrimen o meglio dire il confine, è proprio nel concetto di trasferimento dell'anima dell'autorizzazione, vediamo il perché. Hai un quesito? Scopri il Blog Stimato, pertanto, che, sulla base di tali questioni, occorra distinguere tra l’ipotesi di: Farmacie - Società di Persone a) società di persone costituite ai sensi dell’originario comma 2, secondo periodo, dell’art. 7 della l. 362/91 per il quale “sono soci della società farmacisti iscritti all’albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni”, vigendo dunque unicamente un regime in base al quale non vi è differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone (unica originariamente consentita) titolare di farmacia, perché questa seconda costituisce essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, pur rilevante nei rapporti interni ed i quelli con i terzi, sicché anche quando organizzata in forma societaria, l’attività di distribuzione farmaceutica continua a conservare una forte impronta personalistica, riflesso della peculiare natura dell’attività esercitata, la quale rinviene nelle qualità e nei titoli professionali dei soci-farmacisti la garanzia principale del suo corretto svolgimento. Ne consegue che, in tale fattispecie, effettivamente, la costituzione della società è finalizzata alla sola gestione della farmacia e non una società ex art. 7 legge 362/91 in quanto il diritto di esercizio (assegnazione sede) è pro-quota, in capo ai singoli farmacisti che hanno partecipato al concorso. È allora attuale l’unanime orientamento giurisprudenziale per cui debba essere distinta la titolarità della farmacia dalla gestione della stessa nel senso che, sebbene i vincitori di un concorso straordinario abbiano la possibilità di gestire in forma associata o societaria un’attività, tuttavia la titolarità della stessa rimane incardinata in capo ai singoli associati i quali soggiacciono agli obblighi stabiliti dalla legge; Farmacie Società di Capitali b) le società di capitali, la cui costituzione, anche al fine del conseguimento della titolarità della farmacia, è stata ammessa con la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). Con tale normativa, il legislatore, introducendo rilevanti novità proprio in materia di titolarità e gestione delle farmacie private, è intervenuto, modificando il predetto art. 7 della legge n. 362/1991 e prevedendo, nella specie, che possano essere titolari di farmacie private anche le società di capitali, dotate, invero, di uno statuto giuridico differente rispetto alla società di persone in quanto aventi, a differenza delle prime, una propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale. E’ questo il caso esaminato dal richiamato pronunciamento del Consiglio di Stato, con il quale si è statuito che, esclusivamente in tale ultima fattispecie, la cessione delle quote di società titolari di sede farmaceutiche non equivale al trasferimento stesso di titolarità della sede farmaceutica. Cessione di quote Srl e Farmacia Ed invero, la cessione delle quote sociali non incide, in tale ipotesi, sulla titolarità della farmacia: ciò significa che la fuoriuscita dei soci e l’acquisto delle quote societarie da parte di un nuovo soggetto non comporta correlativamente alcun trasferimento di titolarità della sede farmaceutica, la quale resta sempre in capo alla società assegnataria che ha una propria e distinta personalità giuridica. Preclusione Decennale - Concorso Ne consegue allora che non può applicarsi la preclusione decennale di cui alla legge n. 475/1968, invocata dalla parte ricorrente, - secondo la quale “Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento» (art. 12, comma 4) - fattispecie che si attaglia unicamente al caso in cui la singola persona fisica in qualità di titolare cede e trasferisce la “titolarità” (titolo e azienda) ad un soggetto terzo. Orbene, ciò posto, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio Napoletano non ravvisa valide ragioni per discostarsi, quanto meno per le società per azioni, deve allora affermarsi che la cessione delle quote di società titolari di sede farmaceutiche non equivalga affatto al trasferimento di titolarità della sede farmaceutica, la quale resta sempre in capo alla società; dunque, non può applicarsi la preclusione decennale di cui alla legge n. 475/1968. Ed invero, come osservato, “nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile. La medesima ratio legis ricorre invece laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta (Cons. di St., sez. III, 13/04/2022 n. 2763). Trasferimento Farmacia e trasferimento dell'Azienda D’altronde, per disposto di cui al comma 11° del medesimo art. 12, “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto d’esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”. Tar Napoli 2023 n. 1341. Non può dunque precludersi ai soggetti che hanno effettuato una cessione di quota di partecipazione di società di capitali, quest’ultima esclusiva titolare di sede farmaceutica, la partecipazione all’interpello del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche sul territorio della Regione. Ciò posto, valutato che, in concreto, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione regionale debba allora procedere a rivalutare tutte le posizioni dei singoli graduati che abbiano partecipato in forma associata, distinguendosi dunque tra: I) le ipotesi di società di persone (nell’ambito delle quali rientrano, per quanto d’interesse, le società in accomandita semplice s.a.s. e le società in nome collettivo s.n.c., prive di personalità giuridica, distinta dalla persona fisica dei soci, e di autonomia patrimoniale perfetta, ove i soci, invero, solo accomandatario per la prima, rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, anche con il proprio patrimonio personale), per le quali, prevalendo l’elemento personale intuitus personae che non consente una cessione della quota senza anche quella della titolarità vige la stessa ratio di cui all’art 12, comma 4, richiamato, con conseguente applicazione della relativa causa di incompatibilità; Potrebbe anche interessarti "il doppio vantaggio è vietato" II) le società di capitali che, in quanto dotate di personalità giuridica, ove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate con assenza di ogni responsabilità personale anche in via sussidiaria, non incorrono nella causa di incompatibilità personale di cui all’art. 12, comma 4, della l. n. 475/1968, sussistendo, attualmente, a livello legislativo, un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche e quelle di incompatibilità dei farmacisti presi in considerazione solo come persone fisiche, sia pure riunite anche in forma associata (ovvero società di persone); ord. cautelare. Napoli n. 1378/2022. Fattispecie stemperata dal Consiglio di Stato n. 6016/2023 che ne ha ridimensionato la portata affermando la necessità di effettuare un raffronto tra l'effetto conseguito dalle trasformazioni societarie ed il punto di partenza, ovvero l'aggiornamento elusivo della normativa di cui all'art 12 della legge 475/1968, sul punto leggi l'articolo dedicato QUI. Hai un quesito? Contattaci Seguici Puo' anche interessarti "Affitto di Azienda ed Atti Elusivi nella Farmacia" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia

    Con il presente articolo cerchiamo di identificare i requisiti ed i servizi in Farmacia e l'evoluzione che questi hanno subito nel tempo fino ad arrivare ad oggi per definire la c.d. "Farmacia dei Servizi". In via preliminare va premesso che i requisiti sono oggetto di controllo da parte della ASL a mezzo ispezione ex artt. 111 e 127 TULLS, ovvero a seguito di ispezioni pre apertura, quindi preventive, oppure a seguito di trasferimento, mentre sono sempre oggetto di controllo biennale (ispezioni ordinarie) oppure avvengano a seguito di controlli straordinari, ispezioni straordinarie per opera dei NAS o Ispezione veterinaria o HACCP. Ricordiamo che l'ispezione è possibile anche su richiesta dell'Ordine dei Farmacisti o della Commissione Ispettiva della ASL o ASP. Ogni ispezione si conclude con un verbale a cui potranno seguire sanzioni di carattere amministrativo o penale. Hai un quesito in tema di Ispezioni? Contattaci Uno dei temi oggetto di indagine ispettiva preliminare è quello della regolarità dei locali, degli spogliatoi e del Laboratorio Galenico. A tal proposito si rinvia alle linee guida delle rispettive ASP. La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: le altre attività in farmacia Va ricordato che solo gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie e non devono avere alcuna comunicazione interna con le stesse come previsto dall’art. 45 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. n. 1706 del 1938, salvo specifiche disposizioni di legge regionale. La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: infermiere Attività erogata da infermiere in farmacia  è prevista nell'ambito del D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.739, infatti l’infermiere in farmacia può: - provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche; - offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; - effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo prescritti dai medici; - svolgere attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato; - partecipare a iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie. La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: Fisioterapista Attività erogata da fisioterapista in farmacia (D.M. 16.12.2010 e D.M. 14.9.1994 n.741, attività avallata anche dal CdS 111/2021. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia le seguenti prestazioni professionali: - definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione e al superamento del bisogno riabilitativo; - attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali; - verifica della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. Farmacia, attività estetica ed altre figure sanitarie: Altri servizi: Estetica Il TAR del Lazio con sentenza n. 5036 del 20.5.2013 ha stabilito che una volta rispettate le condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti. A tal fine deve essere creata una situazione in cui possa essere rispettata la privacy del cliente e non vi sia intralcio tra l’attività farmaceutica e quella estetica. In particolare l’apertura di un’attività estetica in farmacia è comunque subordinata al rispetto dei regolamenti comunali, come richiamati dall'art. 7 della legge 1/90, nonché alla presenza dei requisiti igienico sanitari dei locali, alla idoneità delle attrezzature, alla osservanza delle norme in tema di sicurezza ed uso apparati, e quindi alla presentazione di una SCIA al SUAP Comunale. La Farmacia dei Servizi, i servizi in Farmacia: altre figure, il biologo, il podologo... Sulla presenza di altre figure sanitarie es. "Podologo" si richiama l'interpretazione estensiva fornita dell'art. 102 comma 1, TULS il quale stabilisce che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. Tale divieto di cumulo però è stato ritenuto circoscritto al carattere soggettivo di colui che svolge l'attività e non all'attività in sé considerata, (Ufficio Legislativo del Ministero della Salute (nota alla FOFI prot. n. 660 di data 8-2-2018 fonte ASP), pertanto si ritiene oggi compatibile in farmacia la sussistenza di altre figure sanitarie non medici né veterinari né prescrittori di farmaci, in quanto  “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi …” (Consiglio di Stato, sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021) non in regime di convenzione con il SSN ma a pagamento del privato cittadino. Tale interpretazione è stata avallata anche in occasione della precisazione sul divieto di cumulo soggettivo tra farmacista e biologo nutrizionista, nota Ministero della Sanità del 9 Marzo 2021 su richiesta di Fofi; Infatti sebbene vi sia il divieto di cumulo soggettivo tra la figura del farmacista e quella di biologo nutriziaionlista in applicazione dell’art. 2 dell’R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 secondo cui «il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccetto l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie, dalla interpretazione sul cumulo soggettivo comunicata da Fofi ed emessa dal Ministero della Sanità è consentito al biologo, abilitato e iscritto al relativo ordine, svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie, (Parere Sanità 08.02.18) così come NON è esclusa la presenza di "altri sanitari" presso la farmacia fatta eccezione per i medici (CdS 3357/2017 e Prot. Ministero della Salute 7053 del 09.03.2021 Sanità) Le attività sopra descritte possono essere soggetti a Leggi Regionali e Regolamenti Comunali che impongono nel caso di professioni sanitarie quali ad esempio i Podologi, la richiesta di autorizzazione alla ASL competente (Legge Regionale) ed il rispetto dei requisiti già imposti dalla normativa locale. Le leggi regionali applicate dalle rispettive ASL o ASP prevedono poi la richiesta di autorizzazione nonché le modalità operative per la presentazione della richiesta di autorizzazione, elementi soggetti ad ispezione e controllo da parte dei NAS e della stessa ASL. Leggi pure: "Farmacista, Società di Persone, ed Amministratore" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli La presente non costituisce consulenza né raccomandazione ma è una raccolta ed una interpretazione della normativa che può subire deroghe o modifiche, verificare presso la propria ASL o ASP competente.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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