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  • Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative

    Nel presente post affrontiamo il tema della "ricorribilità" avverso silenzio perpetrato da una Regione nella mancata predisposizione di norme attuative regionali necessarie per l'utilizzo di fondi pubblici di carattere nazionale. Il quesito è: E' possibile ricorrere avverso le lacune normative generali di una Regione per l'uso di fondi nazionali? La risposta sembrerebbe negativa in quanto si tratterebbe di atti a contenuto generale di carattere normativo secondario, per definizione esclusi dalle procedure in tema di procedimento amministrativo in quanto difficilmente individuabili sono i destinatari del provvedimento e quindi difficilmente individuabili sarebbero gli "interessati" ricorrenti. Tale impostazione sembra però essere stata incrinata da una recente sentenza del Consiglio di Stato in tema di ricorso avverso la mancata emissione di provvedimenti attuativi di fondi faunistici. E’ possibile passare alla disamina della questione se sia possibile azionare il rito ex art. 117 c.p.a. a fronte dell’inerzia di una amministrazione nella approvazione di un atto amministrativo di natura generale o di un atto di natura normativa come le norme attuative regionale per l'utilizzo di fondi pubblici. Il Consiglio di Stato n. 3652/2025 non ignora che è orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato quello secondo cui si è al di fuori dei presupposti dell’azione avverso il silenzio quando si sollecita all’amministrazione non una specifica attività provvedimentale ma una attività di carattere generale (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7090; 27 dicembre 2017, n. 6096; sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798; 7 luglio 2009, n. 4351): tale orientamento valorizza la presunta impossibilità, in tal caso, di individuare specifici “destinatari” degli atti sollecitati, in capo ai quali possa radicarsi una posizione giuridica qualificata e differenziata, definibile come di interesse legittimo. Per questa via si perviene ad affermare la impraticabilità del rito del silenzio laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa: ciò vale, a fortiori , con specifico riferimento agli atti normativi che, per la loro generalità e astrattezza vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero, categorie di soggetti genericamente e astrattamente determinate (Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2023, n. 5206). Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative Il ricorso contro l'inerzia della Regione per la mancanza di norme attuative E’ stato, tuttavia, sottolineato, da altre pronunce, che la preclusione all’esperibilità del rito sul silenzio nei confronti di atti amministrativi generali o di atti normativi non deriva dal mero carattere regolamentare o generale dell’atto di cui si invoca l’adozione, quanto piuttosto dal fatto che, in ragione dell’ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l’opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura. Non vi sarebbe, quindi, una preclusione di tipo “teorico” ed assoluta, alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti di atti generali e normativi; conseguentemente è stata affermata l’ammissibilità del rito del silenzio laddove si possano individuare interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’ an ma discrezionale nel quomodo e nel quid (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; C.g.a., sez. giur., 9 ottobre 2020, n. 905), evidenziandosi, altresì, che, in mancanza di una puntuale previsione normativa, l’amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2212). Valga del resto la considerazione che anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 241/90, come dimostra il fatto che l’art. 13 di tale legge sottrae gli indicati procedimenti solo all’applicazione del Capo III della legge, e non a tutta la legge. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono, genericamente, alla conclusione del “ procedimento amministrativo ”, senza fare esplicito riferimento al procedimento di approvazione di uno specifico atto amministrativo, si ricava che non sono gli artt. 31 e 117 c.p.a. a costituire un ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia delle amministrazioni nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa: l’unico vero limite che si ricava da tali norme è che il silenzio deve avere ad oggetto una attività amministrativa, il che esclude che detto ritor possa essere attivato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di atti di natura legislativa. Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla l. 241 del 1990 e, in particolare, quelli contemplati dall’art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge, debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione: tale dovere prescinde dal fatto che il procedimento consegua ad una istanza di parte o debba essere iniziato d’ufficio, sicché l’inosservanza del termine di definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi , al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l’utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento (Corte cost., n. 176 del 2004, n. 355 del 2002, n. 262 del 1997). E’ stato ancora osservato che ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima investa anche l’ an del provvedere ( è il caso, ad esempio degli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti: Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798); in tali casi, infatti, al pari di quelli relativi al ritardo nella emanazione di atti normativi, è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla p.a. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo (arg. ex art. 7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.). Quindi ove l'atto da emanare possiede tutte le caratteristiche per essere coercibile in via giudiziale, sia che si tratti di un atto amministrativo di carattere generale, sia che si tratti di un regolamento questo è coercibile dal Giudice Amministrativo atteso che nel caso di specie la discrezionalità lasciata alle regioni sia limitata e le limitazioni alla discrezionalità delle regioni, dianzi evidenziate, consentono di individuare agevolmente i soggetti titolari di un evidente interesse alla approvazione della normativa attuativa. CdS 3652.25 un importante pronuncia - baluardo - che potrà segnare l'apertura a nuove forme di "istanze" oggi in ombra. Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli diritto e procedura amministrativa Avv. Aldo Lucarelli

  • La Farmacia nella Holding di famiglia

    Nel presente caso studio affrontiamo un tema piu' volte sollecitato dai nostri lettori, spesso incuriositi dagli articoli di giornale riguardante la “holding” e la “farmacia” ove il patrimonio familiare sia composto da cespiti immobiliari e vi siano anche altre attività all'interno del nucleo familiare e si cerchi quindi nello stesso tempo un equilibrio tra gestione societaria, tutela dei rapporti familiari e successori, risparmio fiscale , circolazione dei beni e dei flussi e riparo patrimoniale, la risposta a tutti questi aspetti può essere la holding, o forse, no ma vediamo il perché. Segui la pagina on Line La holding come società che detiene partecipazioni in altre società è un fenomeno in rapida ascesa nel panorama del diritto Italiano, guidato da illustri esempi delle note famiglie “Torinesi” e “Milanesi”. La holding è una entità finanziaria ed ha lo scopo di detenere partecipazioni in altre società spesso con lo scopo del “controllo” . Facendo riferimento alla dizione del codice civile 2497 cc possiamo dividere le holding in “statiche” ove la partecipazione non sia collegata ad una attività di impresa, e dinamiche, ove per l'appunto vi sia una vera e propria attività di coordinamento delle altre società dalla stessa controllate. La definizione di “statica” e “ dinamica” risulta anche utile in chiave fiscale, si veda a tale proposito le pronunce della Cassazione n. 6082 del 2023 e n. 7429/2021 in tema di non applicabilità dell'imposta per le partecipazioni attive secondo cui: “ L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 nei casi di trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va così riconosciuta qualora essa consenta agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività” Sul tema leggi l'articolo completo: - “La società immobiliare statica e l'esenzione dell'imposta di donazione” La holding quale entità giuridica potrà avere quindi diversi utilizzi , si potrà avere una Holding “pura” di carattere finanziario, ove lo scopo sia di controllo strategico senza attività di produzione, una Holding Operativa, oppure Gestoria, o ancora Familiare, con lo scopo cioè di gestire i vari asset(s) familiari nella formula della società a responsabilità limitata o della SAPA, società in accomandita per azioni, al fine di tutelare le ricchezze di famiglia o di facilitare i passaggi tra le generazioni oltre che veicolare i flussi finanziari verso le necessità piu' prossime in una ottica complessiva di gruppo. Non deve essere dimenticato che le varie società gestite tramite holding rimangono comunque entità a sé stanti, e nel caso della Farmacia anche scollegate da ogni ingerenza che rimane di competenza del direttore ai fini farmaceutici , ecco che quindi con la holding si può realizzare un controllo interno alle società ma le stesse poi saranno libere di muoversi nel rispetto delle proprie maggioranze societarie e nel caso della farmacia, delle disposizioni della legge di settore, si pensi alla legge 475/1968. La Farmacia nella Holding di famiglia La Farmacia nella Holding di famiglia Sarà quindi il caso di una holding di famiglia che detenga immobili e che abbia al contempo partecipazioni nella SRL in cui si può immaginare la farmacia, che rimarrà comunque un nucleo operativo a sé stante, tale da garantire il riparo da passività delle singole società. Segui la pagina on line Possiamo quindi dire che lo scopo della holding è quello di centralizzare il controllo garantendo un collegamento tra le società (più società) con una protezione patrimoniale, il patrimonio quindi potrà essere centralizzato nella holding mentre le gestioni (il plurale è d'obbligo) dovranno ricadere all'interno delle singole Srl. Si può quindi ipotizzare la holding che detenga gli immobili e la farmacia che pur operando come azienda, sia anche in affitto in uno degli immobili del gruppo. Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Una menzione particolare riguarda i profili contabili e fiscali collegati alla holding.  Con la holding infatti è possibile accedere al sistema “PEX” ovvero il regime di esenzione del 95% dei dividenti ricevuti dalle società controllate e l'esenzione, sempre con il regime del 95%, delle plusvalenze derivanti dalle vendite di partecipazioni, ai sensi dell'art. 87 del Tuir, (testo unico imposte e redditi) oltre al meccanismo del “consolidato fiscale ” in termini di compensazione degli utili e delle perdite tra le società del gruppo , riducendo così la pressione fiscale complessivamente intesa, ed alla gestione centralizzata dell'IVA come unico soggetto (Iva di gruppo art. 73 co. 3 dpr 633/72) e, elemento maggiormente interessante, l'accesso alla circolazione del capitale interno tra le società del gruppo, con il meccanismo dei prestiti tra le società. Questa è forse la cosa maggiormente appetibile per i flussi finanziari tra le società dello stesso gruppo. Ci sono chiaramente aspetti “collaterale” da valutare come il costo gestionale della struttura holding, gli obblighi gestori, le possibili criticità in tema di inversione del corretto rapporto tra società madre e società gestita, ove cioè il controllo ricadesse nella società operativa che si trovi quindi a detenere anziché essere detenuta dalla società immobiliare, con il rischio quindi di generare criticità per il patrimonio e super garantire i creditori anziché dare protezione. In sintesi, il meccanismo della holding è variegato ed offre ampie possibilità, ad avviso di chi scrive è necessario valutare attentamente il rapporto tra costi/benefici/rischi partendo dal dato oggettivo della dimensione del proprio business e della prevalenza di asset immobiliari rispetto a plurime società gestorie, anche in settori diversificati. Si pensi quindi al caso in esame ove accanto ad una Farmacia Srl vi siano attività differenti gestite in altre società facenti parte del patrimonio familiare. Si può immaginare una incompatibilità farmaceutica infra gruppo? La risposta – ad avviso di chi scrive - dopo il caso marchigiano risolto dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 5/2022 in tema di partecipazioni societarie attinenti una clinica ed una farmacia, è potenzialmente affermativa. Sul punto leggi l'approfondimento tra Holding di Famiglia e Farmacia nel nostro sito farmadiritto. Può interessare anche Farmacie la fusione tra società e la fusione tra farmacie Farmacia, la successione ereditaria esclude i medici Cosa dire del meccanismo di finanziamento tra la Farmacia SRL e la holding di famiglia? Per rispondere quindi al quesito posto possiamo ipotizzare un contratto di mutuo (anche senza ricorrere ad una banca la dizione corretta è sempre mutuo disciplinato dall'art. 1813 del codice civile) tra la Farmacia Srl e la holding alla quale la stessa appartiene,  con lo scopo di finanziare e dare liquidità alla stessa capogruppo. In questo caso sarà comunque necessario prevedere degli interessi da applicare all'operazione, ed il rispetto del “transfer pricing” ovvero gli interessi di mercato - interessi che avranno una componente “attiva” per la farmacia ai fini della componente del reddito e passiva per la holding ricevente ai fini della deducibilità. Può anche interessare: - Farmacia il finanziamento dei familiari In una operazione del genere, aspetti importanti – chiedere al proprio commercialista – saranno quelli  “occulti” come ad esempio il rischio fiscale di utili occulti dati dal tasso di interesse applicato o dal meccanismo di “thin capitalization”, ovvero quella situazione in cui il capitale della holding sia esiguo. Nessun problema invece nella piu' lineare ipotesi di locazione degli immobili della holding alla farmacia, fermo le regole sulla tracciabilità e contabilità delle locazioni. Leggi il blog  o contattaci per ogni esigenza       Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e Societario Avv. Aldo Lucarelli il presente scritto non costituisce consulenza – caso di studio

  • Cessione di una farmacia Srl: affrancazione delle quote per ridurre il peso fiscale

    Cessione di una farmacia Srl: affrancazione delle quote per ridurre il peso fiscale La cessione di una farmacia costituita come Srl (Società  a responsabilità limitata) rappresenta una operazione complessa che richiede una accurata pianificazione preliminare, specialmente sotto il profilo farmaceutico di regolazione e fiscale. Seguici on Line In questo contesto, dopo lo studio del diritto farmaceutico, dei casi di potenziale incompatibilità o profili concorsuali, che trattiamo in altri articoli (clicca qui) , la questione fiscale appare premintente tant è che l'affrancazione delle quote sociali può diventare uno strumento strategico per ridurre il carico fiscale derivante dalla plusvalenza realizzata con la cessione per il fortunato farmacista cedente. Leggi pure: Farmacia cessione e plusvalenze La cessione della farmacia Srl Una farmacia costituita come Srl può essere ceduta attraverso due modalità  principali: 1. Cessione delle quote societarie: l'acquirente acquisisce direttamente le partecipazioni della società , diventandone socio. 2. Cessione dell'azienda: l'operazione comporta il trasferimento dell'intera attività  aziendale, comprensiva di beni, avviamento, dipendenti e autorizzazioni. Leggi pure: Farmacia quando la cessione delle quote nasconde la cessione d'azienda I n entrambi i casi, la cessione genera una plusvalenza, ossia la differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscale delle quote o dell'azienda. Tale plusvalenza è soggetta a tassazione, che varia in base al regime fiscale del venditore (persona fisica o giuridica) e alla natura della cessione, elementi su cui si rimanda al consiglio del vostro commercialista di fiducia. Farmacia, la plusvalenza e il suo impatto fiscale Nel caso di cessione delle quote societarie da parte di persone fisiche non imprenditori, la plusvalenza è usualmente tassata come reddito di capitale, con un'aliquota del 26%. Se invece le quote appartengono a una persona giuridica, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile e viene tassata secondo l'IRES (24%) e, eventualmente, IRAP. Cessione di una farmacia Srl: affrancazione delle quote per ridurre il peso fiscale Per ridurre l'impatto fiscale,appare possibile ricorrere al meccanismo dell'affrancazione delle quote sociali di cui tratta il presente articolo. Cosa si intende per affrancazione delle quote della SRL? L'affrancazione consiste nella possibilità, prevista dalla normativa fiscale italiana, di rivalutare il valore fiscale delle quote di partecipazione, pagando una imposta sostitutiva ridotta. Questo consente di adeguare il valore fiscale delle quote al loro valore di mercato, abbattendo così la plusvalenza imponibile in caso di cessione. Il meccanismo si basa sulle seguenti caratteristiche: Applicabilità: l'affrancazione può essere effettuata solo da persone fisiche che non detengono le quote nell'esercizio di una attività  d'impresa. L'aliquota agevolata: per usufruire del regime di affrancazione, è necessario versare una imposta sostitutiva, generalmente pari al 14% del valore di rivalutazione delle quote. La base di calcolo: il valore di rivalutazione deve essere determinato attraverso una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (es. il vostro commercialista). I vantaggi della affrancazione in una operazioen di cessione delle quote sociali da parte di un farmacista possono così riassumersi: 1. Riduzione del carico fiscale: la rivalutazione riduce o azzera la plusvalenza imponibile, generando un risparmio fiscale significativo in caso di cessione delle quote. 2. Chiarezza e trasparenza: la perizia di stima garantisce una determinazione chiara e documentata del valore delle quote, riducendo il rischio di contestazioni da parte della Agenzia delle Entrate. 3. Flessibilità: l’operazione opzionale e puó essere effettuata in vista di una cessione futura o per migliorare la pianificazione patrimoniale. Considerazioni operative Per procedere con l’affrancazione delle quote appare necessario: 1. Redigere la perizia giurata di stima per determinare il valore di mercato delle quote. 2. Versare l’imposta sostitutiva del 14% entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 3. Annotare l’operazione nei libri sociali della Srl. Conclusioni L’ affrancazione delle quote rappresenta uno strumento utile per ridurre il peso fiscale in caso di cessione di una farmacia Srl, rendendo tale operazione conveniente per il cedente. Tuttavia, data la complessita della normativa é necessario una valutazione preliminare della cessione e della procedura con uno studio di fattibilità per non incorrere in imprevisti. Consulta il blog in diritto farmaceutico e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Legge 448/2001

  • Concorsi farmacisti i casi pratici

    Ci occupiamo nel presente post di alcuni aspetti “tipici” del concorso farmacie, sia di quello ordinario in dirittura di partenza in molte regioni che del colpo di coda di quello straordinario ancora esistente almeno per quanto attiene alle fasi processuali delle controversie in corso. Parte 1) Concorso Ordinario Farmacie ad oggi disponibile per Emilia Romagna e Puglia ( leggi qui 👈) Il numero esatto di domande al concorso ordinario per farmacie non è fisso e può variare a seconda della regione che bandisce il concorso. Tuttavia, in genere, la prova scritta prevede 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando. Ti può anche interessare: É possibile modificare il perimetro della farmacia ? Ad esempio , il bando di concorso ordinario per farmacie della Regione Emilia-Romagna prevede una prova scritta con 100 domande a risposta multipla su argomenti di: * Legislazione farmaceutica * Chimica farmaceutica e tossicologia * Farmacologia * Tecnica farmaceutica * Farmacognosia * Patologia e fisiopatologia * Igiene e sanità pubblica Seguici on Line È sempre consigliabile consultare attentamente il bando di concorso specifico della regione di interesse per avere informazioni precise sul numero di domande e sulle materie oggetto d'esame. Leggi tra i nostri centinaia di casi per farmacisti affrontati oppure contattaci per il tuo caso specifico  #farmacia #farmacisto La scelta della sede farmaceutica nel concorso ordinario avviene generalmente dopo la pubblicazione della graduatoria  dei vincitori. La procedura può variare leggermente a seconda della regione, ma il processo standard prevede questi passaggi: Leggi pure: Concorsi in Comune da liste da avviamento e la competenza del Giudice Ordinario * Pubblicazione della graduatoria: Una volta concluse le prove del concorso, viene stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati. Dalla data di pubblicazione decorrono 60 giorni per l’eventuale ricorso Tar in caso di disaccordo sulla correzione. É da tener presente che nelle ultime esperienze la Commissione  di valutazione ha attribuito un punteggio su base 100  di cui 50 punti riservati alla prova attitudinale, 35 punti per titoli relativi all’esercizio professionale e 15 punti per i titoli di studio e di carriera. Farmacie e la revisione della pianta organica * Interpello : I candidati vengono chiamati in ordine di graduatoria per esprimere le loro preferenze sulle sedi farmaceutiche disponibili messe a concorso. Farmacie l’acquisto dell’azienda ed il modello contrattuale * Assegnazione : La sede viene assegnata al candidato con il punteggio più alto che l'ha indicata come preferenza. Se più candidati hanno scelto la stessa sede, la precedenza viene data a chi ha un punteggio più alto in graduatoria. Leggi pure La revoca dell’autorizzazione della farmacia * Accettazione : Il vincitore deve accettare la sede assegnata entro un termine stabilito, solitamente entro 15 giorni decorsi i quali decade dalla scelta. Concorsi farmacisti i casi pratici Concorsi farmacisti i casi pratici Punti importanti da considerare: * Elenco delle sedi disponibili:  Il bando di concorso specifica l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili, con indicazioni sulla loro ubicazione e caratteristiche (es. urbana o rurale). Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta un candidato? Concorso Ordinario Farmacie casi e questioni * Preferenze : I candidati possono esprimere un certo numero di preferenze tra le sedi disponibili. È fondamentale valutare attentamente le proprie opzioni, poiché una volta espresse, le preferenze non possono essere modificate. Nella preferenza delle sedi é necessario porre adeguata attenzione alle sedi non di nuovo insediamento per le quali quindi é dovuta obbligatoriamente indennità. Leggi pure Farmacie la donazione della sede e la risoluzione per inadempimento Concorso per Sedi di nuova istituzione Per le sedi per le quali è specificato “ sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) che costituisce un costo a volte assolutamente non trascurabile visto che la determinazione non é rimessa alla Regione ma é lasciata alle parti ed alla competenza del giudice ordinario in coso di disaccordo. Ti può anche interessare: Farmacie art 110 indennità al farmacista uscente * Punteggio : Il punteggio ottenuto nel concorso è determinante per l'assegnazione della sede, quindi è importante prepararsi al meglio per ottenere un buon risultato. Ti può anche interessare: Vendita della Farmacia il Preliminare di vendita delle quote * Consultare il bando : per comprendere se ci sono clausole escludenti come ad esempio la precedente partecipazione al concorso straordinario o l’ ottenimento di una precedente sede da concorso. Sul concetto di clausola escludente da impugnare leggi pure qui * Informarsi sulle sedi: Raccogliere informazioni sulle sedi disponibili, valutando fattori come la posizione geografica, il potenziale bacino d'utenza, la presenza di altre farmacie nelle vicinanze, ecc. Leggi pure: Farmacia concorso ordinario Vs concorso straordinario Valutare le proprie priorità:  Decidere quali sono i fattori più importanti nella scelta della sede come vicinanza a casa, opportunità di crescita professionale, qualità della vita, la redditività della zona, i servizi offerti dai concorrenti. Apertura Farmacia assegnata a concorso ordinario L’apertura della sede assegnata deve avvenire nel termine di 180 giorni compresa la fase autorizzatativa Una importante differenza rispetto al concorso ordinario é riservata alla titolarità della farmacia ottenuta tramite concorso ordinario che è individuale : quindi l’istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia può essere presentata esclusivamente dall’assegnatario della sede farmaceutica e l’autorizzazione viene rilasciata al medesimo soggetto. Decorsi 3 anni dall’apertura della farmacia, la titolarità individuale potrà essere trasferita a società o ad altro titolare (art. 12 L. 475/1968). Parte 2) Concorso Straordinario Farmacie l'ultima pronuncia in tema di associazione Riportiamo un passo di una recentissima sentenza sicialiana che come "colpo di coda" del terminando concorso straordinario farmacie valorizza la posizione del singolo associato rinunciante rispetto alla posizione assunta dall'intera compagine. E' quindi legittima la rinuncia da parte di un singolo associato che informa l'Ente Regionale della volontà di recesso dalla associazione, prima della assegnazione, e tale determinazione travolge l'intera associazione. Leggi il blog in diritto farmaceutico Ci precisa la sentenza che l’art. 11, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede espressamente che, in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni. Non è invece prevista la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario. Concorso straordinario Farmacie la rinuncia di un associato travolge l'associazione Concorso Straordinario la logica dell'associazione La norma si fonda su una logica chiara: i candidati che partecipano in forma associata possono cumulare i propri titoli per ottenere un punteggio più elevato, proprio perché si presentano come un’entità stabile e unitaria. Se tale unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato l’attribuzione del punteggio e, quindi, l’assegnazione della sede. Leggi pure: Concorso Ordinario e Concorso Straordinario Farmacie Recesso di un associato, gli altri associati possono rimanere in corsa? Consentire la prosecuzione in forma ridotta, a seguito del venir meno (per qualsiasi causa) di uno dei componenti dell’associazione, equivarrebbe ad alterare l’esito della selezione, riconoscendo la sede a soggetti che, sulla base dei soli titoli individuali, non avrebbero ottenuto l’assegnazione. segui la pagina on line In tal modo si svuoterebbe di significato l’intera fase valutativa e si lederebbe il principio di parità tra i concorrenti, penalizzando chi disponeva di titoli pari o superiori rispetto a quelli dei singoli componenti dell’associazione, ma non ha potuto beneficiare del cumulo. In sintesi, la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione: ogni modifica intervenuta prima del termine triennale previsto dalla legge comporta il venir meno dei requisiti richiesti e determina, ove la sede sia già stata assegnata, la decadenza dalla stessa; nei casi, invece, in cui l’assegnazione non si sia ancora perfezionata, come nella fattispecie in esame, comporta l’esclusione del gruppo dalla procedura. Il singolo associato e la capacità rappresentativa del referente nel concorso straordinario farmacie Come già evidenziato.. la figura del referente non comporta un’esclusività nella capacità rappresentativa dell’intera associazione, ma solo una funzione di coordinamento procedurale. Ti può anche interessare: Concorso Straodinario e la somma dei titoli Nel caso di specie, la comunicazione è stata resa da, soggetto pienamente legittimato in quanto parte dell’associazione, ed è stata trasmessa per iscritto, a mezzo PEC, con contenuto inequivocabile. Non vi era alcuna disposizione, né normativa né regolamentare, che imponesse l’utilizzo esclusivo della piattaforma ministeriale per tale tipo di dichiarazione unilaterale . Trattandosi di atto sostanziale, incidente sulla volontà individuale del singolo componente, la forma adottata deve ritenersi senz’altro adeguata allo scopo. Tar Sicilia - Palermo n. 759 2025 In sintesi il percorso "associativo" determina la caducazione dell'intera partecipazione quando il vincolo viene sciolto prima dei tre anni dall'autorizzazione o dell'assegnazione. E' solo il caso di precisare che nel concorso ordinario farmacie in corso di svolgimento in alcune regioni Italiane, l'autorizzazione è rivolta al singolo partecipante, il cui vincolo rimane triennale ai sensi dell'art. 12 della legge 475 del 1968 ai sensi del quale: " È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità." Hai un quesito? Leggi il blog, trova il tuo caso oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento

    Perché il contratto preliminare di acquisto immobiliare trascritto non è una garanzia in caso di fallimento? Ci viene chiesto di illustrare il meccanismo relativo al contratto preliminare registrato di vendita immobiliare ed il motivo per il quale tale contratto non sarebbe sufficiente a tutelare l'acquirente in caso di fallimento della società di costruzione. Diritto immobiliare e tutela dell'acquirente Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento Il punto di partenza non può che essere la legge fallimentare essendo il presente caso incentrato sul meccanismo di tutela dell'acquirente in caso di fallimento o liquidazione giudizilae della società di costruzione. Leggi pure: Assicurazione decennale sull'immobile Per i rapporti pendenti l’art. 72 legge fall. stabilisce la regola generale secondo cui “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”. Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento: Come poi precisato la previsione si applica anche al contratto preliminare di vendita immobiliare , fatto salvo quanto previsto nell'art. 72-bis per i contratti relativi a immobili da costruire. Per la vendita immobiliare soccorre inoltre - in generale - il settimo comma dell’art. 72, il quale prevede che,  ove a fronte di un preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ. vi sia stato lo scioglimento da parte del curatore,   “l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.”. È bene rammentare a tal riguardo che la Corte di Cassazione ha chiarito che l’afferente privilegio speciale sul bene immobile , che assiste ai sensi dell'art. 2775-bis cod. civ. i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., essendo subordinato a una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Sicché, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente per la restituzione di caparre o acconti, benché assistito da privilegio speciale, è collocato in grado inferiore rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Cass. Sez. 1 n. 17141-16). In sostanza è principio fondamentale che in ipotesi di scioglimento dal contratto resta prevalente il diritto derivante dall’iscrizione ipotecaria. Sul piano della disciplina normativa il dato diverge nel caso del preliminare avente a oggetto un immobile per uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero un immobile per uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente stesso. In questa situazione l’ultimo comma dell’art. 72 ha introdotto una deroga rispetto alla potestà del curatore di sciogliersi dal vincolo: “le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente”. È bene ribadire che la deroga non attiene (ovviamente) al meccanismo tipico del preliminare, ma solo alla dianzi citata (ordinaria) potestà di scioglimento dal contratto. Come esattamente osservato dall’ordinanza interlocutoria, l’effetto che ne deriva è che il curatore, in presenza di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., avente a oggetto un immobile con la destinazione suddetta, non ha possibilità di scegliere se subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendosi tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Leggi l'approfondimento su fallimento ed ipoteche Egli succede necessariamente nel contratto, ex lege,  e quindi è tenuto a darvi esecuzione. V. - Da qui il problema se, considerata l’esistenza di un simile obbligo di legge, possa dirsi che l’alienazione effettuata in questi casi dal curatore fallimentare sia tale da rientrare essa stessa – ancora ex lege - nell’ambito dell’attività liquidatoria: di quell’attività, cioè, che il curatore è tenuto a compiere nel corso della procedura concorsuale. La risposta affermativa si basa sul rilievo che la vendita fatta dal curatore è da considerare come tale anche se non effettuata secondo le regole della esecuzione concorsuale, o (come dice l’ordinanza interlocutoria) a mezzo di procedure competitive. Ma non è tutto, ci si chiede quindi quale sia lo scopo dell'art. 72 della legge fallimentare Leggi pure: L'immobile all'asta e l'acquisto dal precedente proprietario La norma citata ha avuto (e ha) l’obiettivo di tutelare il promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare di acquisto della casa di abitazione. E tuttavia questa finalità rileva solo a fronte del rischio di sopravvenienza del fallimento. Nella legge fallimentare il promissario acquirente resta tutelato dalla anteriorità della trascrizione del preliminare in vista dell’eventualità della dichiarazione di fallimento del promittente, non in rapporto alla posizione dei terzi titolari di anteriori diritti di prelazione. La trascrizione del preliminare neutralizza quel rischio nel senso che, ai fini dell’adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare, il fallimento è come se non ci fosse. Ma attenzione la tutela rispetto al creditore ipotecario è cosa diversa. Ed infatti un conto è la protezione dell'acquirente dal fallimento della società di costruzione altro è invece il "grado" di tutela del promissario acquirente verso gli istituti bancari che avevano concesso ipoteca e credito alla società fallita o liquidata. In tale ottica quindi una recentissima sentenza della Cassazione ha evidenziato come sia sottratto al curatore fallimentare il potere di poter stipulare il contratto definitivo in caso di esistenza di un preliminare registrato e ciò non in quanto il preliminare non sia valido bensì in quanto le vendite durante le procedure fallimentari devono seguire - ai sensi del'art. 107 della Legge fallimentare - il principio dell'offerta piu' vantaggiosa e quindi dell'asta previsto per le procedure competitive. Solo tramite tale meccanismo quindi si verrebbe ad attivare il meccanismo di purgazione ovvero per dirla in parole piu' pratiche, di cancellazione dell'immobile dalle ipoteche degli istituti di credito. (Cass. 7337/2024). Leggi il blog o contattaci per un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli

  • l'assicurazione decennale dell'immobile

    il decreto legge 122/2005 detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. ai sensi dell'art. 4 Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ma in cosa consiste tale garanzia assicurativa? Come noto, l'assicurazione contro i danni è un'assicurazione di cose, mentre l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni. Il rischio coperto dalla prima è il deterioramento di un bene, quello coperto dalla seconda è l'impoverimento dell'assicurato conseguente all'insorgenza d'una obbligazione risarcitoria. Nell'assicurazione di cose elemento essenziale del contratto è il valore ed è vietata la soprassicurazione a pena di nullità; nell'assicurazione di r.c. il massimale non è elemento essenziale del contratto, e non è vietata l'assicurazione a massimale illimitato. Per sostenere dunque che l'art. 4 D.Lgs. 122/05 imponga al costruttore la stipula d'una polizza che copra anche la sua responsabilità civile, sarebbe necessario un inequivoco riferimento nella legge ad una copertura del patrimonio del costruttore. l'assicurazione decennale dell'immobile L'assicurazione decennale dell'immobile L'art. 4 D.Lgs. 20.6.2005 n. 122 non si occupa però del patrimonio del costruttore. La norma stabilisce che il costruttore di un immobile ha l'obbligo di "contrarre e consegnare all'acquirente", al momento della stipula del contratto di vendita, "una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente (...) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere". Leggi pure Il contratto di compravendita dell'immobile Da questo testo si desume che: a) la polizza deve essere una polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c.: tanto si desume dall'espressione "a beneficio dell'acquirente"; b) l'acquirente è il soggetto assicurato: tanto si desume, oltre che da quanto appena detto, anche dal fatto che la polizza debba essere a lui consegnata. Infatti, poiché il contratto di assicurazione richiede lo scritto ad probationem (art. 1888 c.c.), se davvero il costruttore dovesse ritenersi "assicurato" la previsione della consegna della polizza sarebbe priva di senso, dal momento che consegnando la polizza il (preteso) assicurato perderebbe la possibilità di provare l'esistenza dei propri diritti scaturenti dal contratto; Leggi pure Immobile all'asta e rapporti con il precedente proprietario c) il rischio che deve essere obbligatoriamente coperto a spese e cura del costruttore ed a beneficio dell'acquirente è rappresentato dai danni "materiali e diretti all'immobile": dal che si desume che si tratta d'una assicurazione contro i danni. Quanto, poi, all'espressione "danni di cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale ecc.", essa designa non il rischio assicurato, ma il tipo di danni oggetto di copertura. La norma va letta dunque come se dicesse: i danni coperti sono quegli stessi danni descritti dall'art. 1669 c.c. ecc. Leggi pure Immobile da costruire contratto di prenotazione o preliminare? Infine, quanto all'espressione secondo cui la polizza debba coprire anche "i danni ai terzi", essa va intesa nel senso che il contratto debba coprire non solo i danni all'immobile, ma anche la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati dal vizio costruttivo dell'immobile. Rispetto al costruttore, infatti, l'acquirente giammai potrebbe ritenersi "terzo", dal momento che è la sua controparte contrattuale. Leggi pure: acquisto immobiliare e deposito fiduciario al notaio La polizza prevista dall'art. 4 D.Lgs. 122/05 è dunque una polizza multirischio , stipulata dal costruttore per conto di chi spetta, ed avente ad oggetto la copertura di: (a) i danni all'immobile; (b) la responsabilità civile del proprietario per danni a terzi causati dai difetti dell'immobile. Non è coperta, invece, la responsabilità civile del costruttore (appaltatore) nei confronti dell'acquirente, né quella del committente dei lavori, del progettista o del direttore dei lavori. Ciò vuol dire, da un lato, che la stipula della polizza non impedisce all'acquirente di azionare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore; e dall'altro che quest'ultimo non potrà pretendere che l'assicuratore lo tenga indenne dalle pretese dell'acquirente. Dell'eventuale pagamento dell'indennizzo potrà tenersi conto al solo fine di ridurre il risarcimento dovuto dal costruttore. (Cass. 4745/2025) Leggi il blog trova il tuo caso o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli diritto immobiliare diritto assicurativo

  • Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge

    Con orientamento oramai consolidato e che nel 2025 viene confermato la Corte di Cassazione, ritiene che la condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato di attribuzione dell’assegno in sede di divorzio (poi seguita dalla relativa pronuncia) - al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). Segui il blog trova il tuo caso o fai un quesito Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge: La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011). Il trattamento di fine rapporto è attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, è ex lege chiamato a godere pro quota di tale trattamento anche l’ex coniuge del lavoratore, se ha ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024). segui la pagina on line La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato. In applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Segui la pagina instagram dedicata al diritto di famiglia Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass. Sentenza n. 34050 del 12/11/2021). Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970. Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l’effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge». Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l’insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, diviene esigibile quando quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass. Sentenza n. 5719 del 23/03/2004). Ti può anche interessare: Famiglia Divorzio ed Eredità Farmacia e l'affitto del locale di famiglia L'assegno di mantenimento Non è, però, necessario che l’importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione. Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022). Leggi pure: Famiglia l'assegno divorzile e la stabile convivenza Eredità e donazione Testamento successione e quota di legittima Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 Cass. Civile 8325 del 30.03.2025) Hai un quesito? Contattaci Leggi i post in diritto di famiglia e consulta i nostri numerosi casi svolti nell'archivio post di diritto di famiglia Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli

  • Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche

    In premessa evidenziamo che la nuova procedura di cui ci si occupa è quella del dialogo competitivo oggi disciplinata dall’art. 74 del Codice dei Contratti.   Le procedura del dialogo competitivo è sempre più utilizzata dalle stazioni appaltanti per la sua flessibilità e possibilità di avere piu' fasi colloquiali con le imprese. La norma infatti prevede che nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Ed inoltre che anche prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. (art. 74 co. 4 d.lgs 36/2023). Tale procedura è massimamente espressiva della esigenza di flessibilizzazione delle procedure di gara, come risulta vieppiù confermato dal generale criterio di cui all’art. 1, comma 2, lett. z) della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, che recita: “ forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo , il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità ”. Il suo presupposto legittimante si rinviene nella complessità dell'appalto da aggiudicare o nella presenza di situazioni di oggettiva impossibilità per le pubbliche amministrazioni di definire “ i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridiche/finanziarie ” (considerando 31 della direttiva 2004/18/UE; cfr. anche Corte di Giustizia UE, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 299). Il dialogo competitivo  presenta numerosi punti di contatto, anche di disciplina, con la procedura competitiva con negoziazione, di cui al precedente art. 73 del Codice, essendo anch’esso caratterizzato dalla predisposizione di un bando di gara o un avviso di selezione, nel quale sono indicate le esigenze dell'amministrazione e i requisiti richiesti, e rispetto al quale ciascun operatore può presentare domanda di partecipazione. Ora, per quanto qui rileva, la disciplina di cui al citato art. 74 prevede, al comma 3, che “ le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo . L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108 ” e che “ il dialogo competitivo  riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante ” il quale “ prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze ” (art. 74, comma 5, primo periodo). Leggi il blog in tema di "appalti ed impresa" e trova il tuo caso altrimenti contattaci Appare condivisibile – e sotto questo profilo ulteriormente idonea a distinguere il dialogo  dalla procedura negoziata – la considerazione dottrinale riportata nella sentenza Tar Cagliari n. 231/2025 per cui non vi sarebbe qui, vale a dire nel dialogo competitivo , un vero “oggetto” dell'appalto, non potendo ancora essere definito all'avvio della procedura, stante il suo carattere innovativo ed essendo la procedura finalizzata dunque a definire detto oggetto tra amministrazione e operatori del mercato. Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche Leggi pure: "Appalto e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria" Nella fase del dialogo qui in esame dunque, è data la possibilità all'amministrazione e agli operatori di dialogare di tutti i profili rilevanti per il futuro contratto: come affermato in giurisprudenza, “ il sistema del dialogo competitivo  … comporta una continua interazione tra ditte partecipanti e stazione appaltante, il che implica di necessità il mancato rispetto di alcune disposizioni riguardanti la tempistica e la procedura caratteristiche delle gare in generale ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 420); a presidio comunque della par condicio dei concorrenti , “ le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate ” (art. 70, comma 7). Leggi pure: "Società di costruzione permuta ed i rischi del contratto per il privato" Conclusa la fase del dialogo ed individuate la (o le) soluzioni ammissibili, previa informazione ai partecipanti rimanenti, si avvia la fase della gara in senso stretto, nella quale “ la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo ” (art. 74, comma 5, secondo periodo). Ti può anche interessare: "Gara di appalto quando impugnare sin da subito il bando Il dialogo competitivo nel codice degli appalti Anche in questa fase si evidenziano comunque le particolarità della procedura in esame, in quanto la stazione appaltante può richiedere chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti delle offerte, anche se “ i chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio ” (art. 74, comma 5, ultimo periodo). Segui la pagina on line La stazione appaltante pubblica può usare tale procedura al fine di avviare - ad esempio - con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo, di cui all’art. 74 del D. Lgs. 36/2023, al fine di individuare la migliore proposta tecnica per l’individuazione di un immobile, da acquisire inizialmente in locazione da adibire a propria sede istituzionale, con locali idonei a diversi usi tutti compatibili e finalizzati allo scopo istituzionale della Società pubblica. La presente procedura, avviata ai sensi degli artt. 74 del dlgs 36/2023, potrà così articolata: - una prima fase in cui l’Amministrazione riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati al fine di verificarne i requisiti richiesti per l’ammissione; - una seconda fase in cui l’Amministrazione avvierà il dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in maniera precisa i contenuti della proposta progettuale che sarà successivamente posta per il prosieguo della presente procedura. A conclusione delle prime due fasi, nel caso in cui l’Amministrazione abbia individuato la soluzione progettuale rispondente alle proprie esigenze, ne seguirà una terza nella quale gli operatori economici già ammessi al dialogo saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. Dialogo competitivo e contratto di disponibilità L' articolo 74  e l' articolo 197  del D.Lgs. 36/2023, pur trattando argomenti diversi, possono essere collegati nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici. Ecco come: Articolo 74 (Dialogo competitivo): Disciplina una specifica procedura di aggiudicazione, il dialogo competitivo, utilizzata per appalti particolarmente complessi. Si concentra sulle modalità di selezione dei partecipanti e sullo svolgimento del dialogo tra stazione appaltante e operatori economici. Articolo 197 (Contratto di disponibilità): Definisce e disciplina il contratto di disponibilità, una tipologia contrattuale utilizzata per la realizzazione e gestione di opere pubbliche. Regola aspetti come il corrispettivo, i rischi e le responsabilità delle parti. La relazione tra i due articoli può emergere in contesti in cui: La stazione appaltante, per la complessità dell'opera da realizzare con un contratto di disponibilità, decide di utilizzare la procedura del dialogo competitivo (art. 74) per selezionare l'operatore economico. In questo caso, le regole del dialogo competitivo (art. 74) si applicheranno alla fase di selezione, mentre le disposizioni specifiche del contratto di disponibilità (art. 197) regoleranno la fase di esecuzione del contratto. In sintesi, l'art. 74 disciplina una procedura di selezione, mentre l'art. 197 disciplina una tipologia contrattuale. Possono quindi coesistere nel caso in cui per la selezione di chi eseguirà un contratto di disponibilità si usi il dialogo competitivo All'evidenza dunque, la procedura in esame esalta il potere discrezionale dell'amministrazione, le affida il compito e il potere di interloquire con gli operatori economici, tanto nella prima fase, quanto nella seconda, seppur in quest'ultima, ovviamente, non vi è dubbio che tale potere sia meno pervasivo e debba essere letta con particolare attenzione la clausola citata che limita il potere della p.a. di richiedere, in particolare, perfezionamenti delle offerte presentate. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed degli Appalti

  • Farmacie: la fusione tra società la fusione tra Farmacie.

    Farmacia fusione tra sedi e la sorte dell'autorizzazione. La fusione delle farmacie, M&A pharmacy. Scopriamo il meccanismo di fusione tra farmacie, la fusione per incorporazione delle Società a capo delle farmacie. É possibile trasmettere una autorizzazione per mezzo di una fusione tra farmacie? É possibile fondere due società differenti tra di loro? La società incorporante otterrà benefici dalla incorporazione? Per rispondere a tali quesiti seppure i modo sintetico possiamo dire che la fusione per incorporazione (in inglese M&A) è il principale modo di acquisizione societaria nel meccanismo commerciale, sin dal principio riservato a Banche ed Assicurazioni e poi via via alle società commerciali. Il motivo deriva dalla possibilità di "incorporare" ovvero fondere le due società o più società senza passare per la vendita ma attraverso un rapporto di cambio che determini la fusione di una società in un altra denominata incorporante. Per il mondo della Farmacia questo é un fenomeno oggi possibile solo a seguito della riforma del 2017 che ha trasportato nel diritto farmaceutico tutto il mondo di diritto societario. Per rispondere ad un quesito posto, precisiamo che La fusione delle farmacie é ben diversa dalla Trasformazione in quanto i soggetti coinvolti sono due mentre nella trasformazione si tratta della stessa azienda che muta di forma ad esempio da partita iva singola ad Srl uninominale. Ecco quindi che é possibile fondere due società in una sola ovvero incorporare la società X nella società Y mediante un rapporto di fusione contenuto nel progetto di fusione che possa avvantaggiare a livello economico ad esempio la società Y incorporata, ad esempio una Farmacia Urbana di un centro Storico in una società X di maggiori dimensioni. E l'autorizzazione della farmacia? Come elementi di carattere amministrativo l'autorizzazione dovrà far parte del meccanismo di fusione, ed ove la società incorporante abbia i requisiti giuridici, ad esempio l'oggetto sociale unico ed esclusivo per la Farmacia (secondo le indicazioni del Consiglio di Stato) non si ravvedono problematiche affinché venga riconosciuta mediate una delibera di presa d'atto (Tar Roma n. 14193 2022 in tema di presa d'atto). Si segnala altresì che secondo il parere del Ministero della Salute 31.03.2020 n. 2076 permane l'obbligo di presa d'atto da parte della amministrazioni pubbliche sia per le variazioni societarie che per la modifica della compagine sociale. Diritto Societario In Farmacia Rimane il nodo della incorporazione da parte di società commerciali , stante peculiari divieti indiretti come ad esempio quello inerente una società che detenga quote di case di cura o cliniche, atti che quindi avrebbero il limite di essere affetti da abuso di diritto per illecita dello scopo raggiunto. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Ecco quindi che possiamo affermare come il diritto societario, e le fusioni tra società (merger & acquisition M&A) siano sbarcare nel mondo del diritto farmaceutico. Scopri gli articoli gratuiti nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia

    Ci viene chiesto di approfondire la tematica dell’acquisto e della vendita della #farmacia il cui contenuto contrattuale é spesso collegato a meccanismi legali contabili complessi, vediamo un caso pratico. Se hai un caso leggi il blog o contattaci per assistenza Una delle principali clausole in cui ci si imbatte a vendita di aziende come le farmacie che hanno un fatturato importante e spesso altalenante in quanto legato a momenti storici ciclici (si pensi al periodo Covid) é la clausola di aggiustamento del prezzo volta per l’appunto a modificare il prezzo di vendita e di acquisto dopo l’accordo. Leggi pure: Le azioni a tutela della concorrenza in farmacia La clausola di aggiustamento del prezzo (o price adjustment clause) é una disposizione contrattuale spesso inserita nei contratti di compravendita di farmacie o in generale di azienda o partecipazioni societarie per adeguare il prezzo di vendita a determinate variabili economiche o finanziarie, che possono cambiare tra la firma del contratto e il closing (o anche successivamente). Finalità e Funzionamento della clausola di aggiustamento del prezzo per una farmacia Questa clausola serve a:   Ridurre il rischio per acquirente e venditore derivante da variazioni patrimoniali, reddituali o finanziarie dell’azienda tra la firma e il closing. Leggi pure Farmacie che copiano Farmacie quali rimedi? Assicurare che il prezzo rifletta in modo equo la situazione reale della azienda al momento del passaggio di proprietà Principali Tipologie di Aggiustamento del Prezzo nella vendita aziendale 1.  Aggiustamento in base al capitale circolante netto Il prezzo viene ricalcolato considerando variazioni di crediti, debiti e scorte rispetto a un valore di riferimento stabilito. Se il capitale circolante netto é superiore al target, il prezzo aumenta; se è inferiore, diminuisce. 2.  Aggiustamento in base al EBITDA o altri parametri finanziari Il prezzo puó essere rivisto in base al EBITDA (utile operativo lordo) o ad altri indicatori di performance aziendale. 3.  Aggiustamento basato sul debito netto  Se l’azienda ha più debiti del previsto, il prezzo viene ridotto, mentre se ha meno debiti potrà essere aumentato. 4. Meccanismi di Earn-Out su cui si tornerà più avanti Cosa é Earn out Spieghiamolo con esempio Una parte del prezzo dipende dai risultati futuri dell’azienda. Il venditore riceve un importo aggiuntivo solo se vengono raggiunti determinati obiettivi. Modalità di Calcolo e Risoluzione delle Controversie (non giudiziali) Le parti stabiliscono un metodo di calcolo dettagliato e i principi contabili da applicare.  Spesso è previsto un periodo di verifica post-closing con possibilità di contestazione da parte dell’acquirente. In caso di disaccordo, si ricorre a periti indipendenti o arbitrati. Seguici on Line Questa clausola é particolarmente utile in operazioni complesse e quando l’azienda è soggetta a variazioni significative nel breve termine. L’applicazione della clausola di aggiustamento del prezzo nella compravendita di una #farmacia richiede particolare attenzione a #variabili economico-finanziarie specifiche del #settore. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia Hai un quesito? Contattaci Elementi chiave nell’aggiustamento del prezzo di una farmacia possono essere: 1.  Capitale circolante netto (CCN) farmacia Un aspetto centrale riguarda la gestione delle scorte di magazzino (farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici, omeopatici, ecc.) , che rappresentano una parte rilevante del valore aziendale. Il prezzo puó essere aggiustato in base alla quantità e al valore delle scorte al closing, rispetto a un valore pattuito al momento della firma. Elemento fondamentale é la corretta contabilizzazione del magazzino e l’allineamento periodico. 2.  Debito netto della farmacia  La farmacia potrebbe avere debiti verso fornitori, banche o il fisco. Se al closing il debito è superiore a quello atteso, il prezzo viene ridotto; se inferiore, puó essere aumentato. 3.  Fatturato e marginalità farmacia Se il fatturato o il margine operativo lordo (EBITDA) si riducono tra firma e closing (es. per perdita di clienti o concorrenza di una nuova farmacia nelle vicinanze ), l’acquirente potrebbe prevedere un meccanismo di riduzione del prezzo. A seguito del concorso farmacie che ha portato all’apertura di molte nuove sedi di farmacia, una clausola che tuteli l’acquirente contro il depauperamento del territorio dipendente da nuove aperture (entro i confini legali previsti) rappresentato un valido baluardo di difesa, valido solo ove appositamente previsto in fase di trattativa. É quindi importante approfondire il caso delle possibili nuove aperture di farmacie nelle vicinanze prima di individuare un prezzo 4.  Eventuale Earn-Out farmacia Come già anticipato Un venditore potrebbe accettare di legare parte del prezzo a risultati futuri, ad esempio:  Raggiungimento di un certo fatturato entro 12-24 mesi dal closing. Mantenimento di un livello minimo di vendite di farmaci con SSN ( Servizio Sanitario Nazionale ).   Fidelizzazione della clientela abituale . 5.  A  normativa e rischi legali Se emergono problemi autorizzativi o sanzioni da parte di ASL o altre autorità sanitarie tra la firma e il closing, tale evento potrebbe influenzare il prezzo finale. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia É utile a tal fine ricordare che vi sono stati casi di avvio di procedimenti di revoca/annullamento di autorizzazioni della farmacia ( leggi qui ) a distanza di mesi/anno a seguito di dichiarazioni infedeli da parte dei farmacisti candidati al concorso in tema di incompatibilità o di incompatibilità sopraggiunte in corso di esercizio. Tali eventi andranno ponderati nella trattativa. Leggi pure il sito specialistico in diritto farmaceutico Sarà cruciale verificare che la farmacia sia in regola con le normative, in particolare per la normativa in tema di incompatibilità (articolo 7 ed 8 della legge 362/1991) e rispetto dei vincoli sulle società di capitale nel settore farmaceutico. ( Legge 4 agosto n. 124 del 2017) Vediamo un esempio pratico del settore farmaceutico di vendita di una farmacia Orientarsi nel contratto di vendita della farmacia Un #farmacista intende vendere la sua farmacia per 2 milioni di euro, con un accordo che preveda: Scorte iniziali stimate di magazzino di €200.000 Debiti stimati verso fornitori € 100.000 Se, al closing ovvero alla data prestabilita: 1. Le scorte risultano della minor somma di € 150.000 l’acquirente potrà chiedere una riduzione del prezzo di € 50.000 2. Il debito verso fornitori aumentato a 130.000 dai 100 mila stimati, il prezzo potrebbe ridursi di altri 30.000 euro. 3. Se, nei sei mesi successivi, il fatturato diminuisse del 10% rispetto ai dati storici, ( ad esempio sulla media dell’ultimo triennio) il contratto potrebbe prevedere una riduzione ulteriore (o una compensazione postuma). Per le penali rimandiamo ad altro post Leggi il blog o seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Le Modiche immobiliari non autorizzate ed i rischi per la vendita

    Se si pone in vendita una casa o in generale un immobile con irregolarità anche lievi ma tali da rendere l’immobile difforme da quanto presente a livello catastale , ad esempio un bagno realizzato senza regolare CILA , si potrebbe incorrere in diversi rischi di natura legale, contrattuale ed economica. Ecco i principali: 1. Problemi Legali e Contrattuali • Dichiarazione Mendace nell’Atto di Vendita : Durante la vendita, devi dichiarare che l’immobile è conforme alle normative urbanistiche e catastali. Se il bagno non è regolarizzato, tale dichiarazione sarebbe falsa, e l’acquirente potrebbe rivalersi su di te per danni. • Annullamento della Vendita : L’acquirente potrebbe chiedere l’annullamento del contratto di compravendita o una riduzione del prezzo, sostenendo che l’immobile non è conforme a quanto dichiarato. 2. Responsabilità Civile • Risarcimento Danni : Se l’acquirente scopre l’irregolarità dopo l’acquisto, potrebbe citarti per ottenere un risarcimento dei costi di sanatoria o di eventuali lavori necessari per rendere l’immobile conforme. 3. Impedimenti alla Vendita • Notaio e Banca : Il notaio che redige l’atto di vendita potrebbe bloccare la transazione se scopre che l’immobile non è conforme. Inoltre, un potenziale acquirente che richiede un mutuo potrebbe non ottenerlo a causa dell’irregolarità. Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita 4. Difficoltà nella Valutazione dell’Immobile • Perdita di Valore : Gli immobili con irregolarità edilizie sono generalmente svalutati, poiché l’acquirente sarà consapevole dei costi e dei rischi associati alla sanatoria. 5. Sanzioni da Parte del Comune • L’acquirente o te, come venditore, potreste essere soggetti a controlli da parte del Comune. In caso di accertamento, potresti essere chiamato a sanare l’irregolarità pagando le sanzioni previste, esempio CILA in sanatoria (art 37 dpr 380/2001) Cosa Fare per Evitare Problemi • Sanatoria Prima della Vendita : Regolarizza il bagno prima di mettere l’immobile in vendita, presentando la documentazione necessaria al Comune (CILA in sanatoria o accertamento di conformità). • Aggiornamento Catastale : Una volta sanato, aggiorna la planimetria catastale per garantire che l’immobile sia venduto in regola. • Trasparenza con l’Acquirente : Se decidi di vendere senza sanare, informa l’acquirente dell’irregolarità e specifica nel contratto che l’immobile è venduto “ nello stato di fatto ”. Tuttavia, questo potrebbe scoraggiare i compratori. Sanare l’abuso prima della vendita è la soluzione migliore per evitare rischi e garantire una transazione tranquilla e sicura. Hai un quesito? leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacia: quali diritti vanta il candidato al concorso.

    Accade sempre più spesso che un candidato, o una associazione di candidati al concorso farmacie avanzi quesiti in termine di diritti, il quesito è: Ma avendo partecipato al concorso farmacie, di quali diritti dispongo nei confronti dell'amministrazione regionale? Per rispondere a tale domanda bisogna fare un passo indietro. Infatti i diritti saranno tutti quelli riconosciuti in epoca precedente all'avvio del concorso dalla stessa lex specialis, ovvero il Bando di concorso, la regola "sovrana" della procedura per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. In attesa di conoscere gli esiti del concorso straordinario , e del prossimo #concorso #farmacie #ordinario, ove presumibilmente finiranno tutte le sedi non assegnate nel decennio 2012-2022, oggi la domanda piu' frequente risiede nei "diritti" degli aspiranti farmacisti, visto che coloro che sono diventati titolari poco o nulla hanno ancora da chiedere alla procedura. Allora la prima risposta è quella di essere correttamente informati sull'esito e sull'andamento della procedura. Accade sempre piu' spesso infatti che nelle Regioni con basso numero di interpelli, i candidati farmacisti abbiano perso le speranze in quanto sono trascorsi anche 2 anni dal precedente interpello. Concorso Farmacie, quali sono i diritti dei candidati. Sarebbe opportuno che le Regioni attivassero un servizio "allert" di informazione a cadenza prefissate, come accade nelle procedure concorsuali o liquidatorie delle imprese, e che rendano disponibili informazioni aggiornate a cadenza periodica, esempio 3/6 mesi, sia sull'andamento della procedura in corso sia per l'esito degli interpelli, (che in realtà già accade) sia soprattutto per le sedi non accettate e quant'altro utile. Le informazioni in realtà vi sono ma non sono sempre di facile consultazione, non vi è una calendarizzazione a meno di non riferirsi solo all'esito dell'interpello in sé considerato. In ogni caso è sempre ammessa la strada della richiesta tramite PEC al servizio farmaceutico regionale, o nei casi piu' "gravi" con una istanza di accesso agli atti o di accesso civico. Quello che invece manca è l'informazione preventiva. Quanti interpelli vi saranno? Quante possibilità ho ancora? Cosa vuole dire sede di farmacia soggetta a ricorso o sub iudice? Quanto costa avviare una nuova sede? Quali sono le sedi sono soggette ad indennità ex art. 110, e ed a quanto ammonta? Tali domande sono evase solo a seguito di apposita indagine e spesso per arrivare ad una unica risposta è necessario consultare specialisti del settore, sebbene dette domande siano di routine. Home Esistono rimedi dati dalla Giustizia Amministrativa, come le Istante, i ricorsi contro il Silenzio delle Regioni, le Auto Tutele, ma non sempre una procedura amministrativa è nelle corde del candidato farmacista che ignaro dovrà rivolgersi ad un professionista per esercitare i propri diritti. Ecco quindi che sarebbe auspicabile per il prossimo concorso ordinario farmacie nel 2023 o 2024 avere date certe, interpelli sicuri a numero prefissato e calendarizzati, in modo da poter organizzare la propria vita nel successivo decennio senza rincorrere notizie sparse e disomogenee sull'intero territorio nazionale, come sta accadendo ora con la questione della scadenza delle graduatorie del Concorso Straordinario esaurito in alcune regioni, ed in itinere in altre, a causa di una legge "a posteriori" MA regolatrice della vigenza delle graduatorie. Seguici su anche sui Social. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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