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- La pubblicità dei farmaci OTC ed i controlli del Comitato Tecnico Sanitario
In questo articolo ci occupiamo della pubblicità dei farmaci senza obbligo di ricetta e l'uso di riferimenti commerciali come la dizione "più vantaggioso" abbinato al formato di vendita. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La normativa sulla pubblicità presso il pubblico per i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (art. 115 d.lgs. 219 del 2006), è ammessa previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La disciplina concernente il rilascio dell’autorizzazione è dettata dai commi 2 e seguenti dell’art. 118 d.lgs. n. 219 del 2006, ove è previsto il previo parere del Comitato tecnico-sanitario di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44 che ha sostituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La richiesta di pubblicità va effettuata secondo le linee guida del Ministero della Salute (qui il link, ) La pubblicità dei farmaci OTC La pubblicità dei farmaci OTC ed i controlli del Comitato Tecnico Sanitario Con riferimento in generale alla pubblicità di un medicinale l’art. 114 del d.lgs. n. 219 del 2006 detta i seguenti principi: “1. E' vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti. 2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. La pubblicità di un medicinale: a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà; b) non può essere ingannevole.” Inoltre a norma dell’art. 116 del d.lgs. n. 219 del 2006 “la pubblicità di un medicinale presso il pubblico: a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale; b) comprende almeno: 1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive; 2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale; 3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.” Inoltre ai sensi del successivo art. 117 “1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che: a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2; e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini ; f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; h) induce a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza «naturale»; i) può indurre ad una errata autodiagnosi; l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione; m) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte. parimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116, comma 1, lettera a), non è consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario è occultato dalla ridondanza di altre informazioni. Con decreto del Ministro della salute può essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dell'articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.” Costituiscono dunque principi e canoni di riferimento per l’espressione del parere da parte del Comitato e della conseguente autorizzazione ministeriale le prescrizioni normative di cui ai richiamati articoli 114, 116 e 117 del d.lgs. n. 219 del 2006. Segui la pagina on line In un recente caso davanti alla giustizia amministrativa é stata ritenuta una ingerenza eccessiva e quindi illegittoma quella del Ministero che avrebbe vietato l'uso della definizione di "più vantaggioso" riferita ad una confezione di un farmaco da banco nella specie un farmaco di auto medicazione da banco. Tar Roma 5459/2025 Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Eredità, la donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento
Affrontiamo un caso complesso di carattere ereditario nel quale il farmacista defunto aveva donato in vita la propria Farmacia come azienda ad una società costituita dai propri figli, con l'onere ( donazione modale) che questa Farmacia desse adeguate provviste alla ex coniuge ed effettuasse alcuni specifici investimenti. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Venuti a mancare sia il donante che la donataria, uno dei figli chiede della possibilità di agire contro la Farmacia Azienda responsabile a suo dire di non aver rispettato l'onere-modale imposto dal padre defunto al momento della donazione. Da qui il quesito, la donazione modale in favore di una Farmacia può essere impugnata da uno degli eredi? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La risoluzione della donazione modale è ammissibile in caso di una clausola prevista nel contratto notarile di donazione? Come noto ai sensi dell'art. 793 cc della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere imposto sulla donazione può essere domandata dal donante ovvero dai suoi eredi. Quindi per il primo quesito trova risposta positivo nel testo della legge. In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale contratto costa di elementi costitutivi, quali lo spirito di liberalità e l'incontro di volontà delle due parti, e di elementi accidentali. Con riferimento alla donazione modale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso-onere al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio che non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005, n.13876). E' possibile quindi donare ad un soggetto – anche società – apponendo a tale donazione un peso, per l'appunto un onere che questi dovrà adempiere con le attività ricevute in donazone. In linea di diritto quindi è possibile donare la propria azienda ad una società ed imporre a questa l'adempimento di alcune volontà prestabilite dal donante. Il quesito che viene posto però è riferito alla possibilità di chiedere la risoluzione quindi lo scioglimento della donazione modale per l'inadempimento da parte del donatario ricevitore dei beni degli obblighi imposti in sede di costituzione della donazione. In sintesi cosa accade se la società che ha ricevuto l'azienda – farmacia non adempie ai propri obblighi dopo la morte del donante? E' possibile risolvere la donazione modale per inadempimento? La donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento La donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento Infatti, la donazione modale ( art. 793 cod. civ. ) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, costituendo il modus solo una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione . In termini più precisi, è stato osservato che, sotto il profilo strutturale, il modus-onere integra un elemento accessorio della donazione volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione che non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (cfr. Cass., 18 dicembre 1986, n. 7679; v., ancora di recente, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1039 che, sia pur in tema di comodato gratuito, ribadisce l'inapplicabilità al modus dell'istituto della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa, "istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus""). Leggi pure: "L'impresa familiare e la trasformazione in srl" Peraltro, in mancanza di espliciti limiti codicistici, si deve ritenere che l'onere possa avere ad oggetto sia un dare, sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi, ma anche dell'onerato. Pertanto, l'onere imposto dovrà presentare i requisiti che l' art. 1174 c.c. quindi suscettibile di valutazione economica e corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Deve, infatti, ritenersi che l'onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico e come tale giuridicamente coercibile con la conseguenza che il donatario è tenuto alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Deve essere, inoltre, soggiunto che, nell'ambito della donazione modale, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata perchè il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione. Rapporto di valore tra donazione ricevute e valore dell'obbligo ricevuto. Infatti, in ordine al rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall' art. 793, comma 2, c.c. , rimane comunque un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa e tramutata in causa di impoverimento. Se, invece, i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti e di una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata in base al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere. Trib. Avellino 1184/23 Leggi pure: "testamento successione e quote di legittima" La donazione modale, inoltre, si distingue per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti dal vitalizio oneroso che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e legate da un nesso di interdipendenza. La donazione, infatti, a cui acceda un onere comporta l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza, peraltro, condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. Il modo od onere, quindi, non rende incerta la liberalità, che viene fatta puramente e semplicemente, ma accede alla medesima, senza influire sul suo contenuto giuridico, sebbene l'adempimento del modo incida sugli effetti economici dell'attribuzione patrimoniale fatta a titolo gratuito nel senso che il valore dell'onere grava su quanto ricevuto dal donatario riducendone l'entità (cfr. Cass. 18 febbraio 1977 n. 739). Leggi pure: "La rinuncia all'eredità ed il danno per i creditori" Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che la parte che agisce per la risoluzione è tenuta a dimostrare l'esistenza di un titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonchè il fatto d'inadempimento e la sua gravità ai sensi dell' art. 1455 c.c. incombendo, invece, sul donatario la dimostrazione che lo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Leggi pure: "Famiglia divorzio ed eredità" Con riferimento al requisito della gravità dell'inadempimento, infatti, secondo la giurisprudenza " In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus" (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014 n.14120). Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che le norme in esame delineano "... l'istituto della clausola risolutiva espressa come proprio dei contratti sinallagmatici, per i quali soltanto la risoluzione è configurata come effetto automatico dell'inadempimento, quale che ne sia la gravità, mentre per il modus, che accede invece a un negozio a titolo gratuito, non è stabilita una analoga disciplina, sicché resta ferma la necessità che il suo inadempimento, per poter comportare la risoluzione, non abbia scarsa importanza : è significativo che l' art. 793 c.c. consente al donante o ai suoi eredi di "domandare" la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di liberalità, con terminologia analoga a quella utilizzata per l'azione costitutiva nell' art. 1453 c.c. , senza disporre in ordine alla risoluzione stabilita dall' come effetto "di diritto", oggetto quindi di sentenza di accoglimento di domanda di semplice accertamento..." con la conseguenza che l'indagine sull'importanza dell'inadempimento del modus non può essere omessa dal giudicante in base all'erroneo presupposto dell'applicabilità nella specie dell' art. 1456 c.c. le cui disposizioni non si estendono all'ipotesi prevista dall' art. 793 c.c. Leggi pure: "La successione dell'impresa" Sempre in ordine al requisito dell'importanza dell'inadempimento devono essere richiamati i principi generali che impongono al giudice di tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale avuto riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio: quello oggettivo, volto alla verifica sul se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto. La gravità, infatti, deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). Infine, anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (cfr. Cass. n. 3742/2006). Seguici on line "Mentre l'azione di adempimento dell'onere imposto dalla donazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (in quanto è la volontà del donante che viene protetta e si chiede che venga realizzata), la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere anzidetto può essere esclusivamente proposta dal donante o dai suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall'atto di donazione , rimanendo esclusa la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto... in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell'opportunità di richiedere la risoluzione per l'inadempimento soltanto al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi, considerati come continuatori della personalità del donante e, quindi, gli unici in grado di apprezzare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il loro dante causa"(cfr. Cass. 1036/2000). Leggi il blog e trova il tuo caso Possiamo quindi concludere affermando che la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi e valutata dal giudice secondo i principi generali in tema di gravità. Diversamente invece sarà possibile esperire solo l'azione mentre per l'adempimento dell'onere può agire, oltre sia il donante in vita, sia qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento
Affrontiamo un caso complesso di carattere ereditario nel quale il #farmacista defunto aveva donato in vita la propria #Farmacia come azienda ad una #società costituita dai propri figli, con l'onere ( donazione modale) che la stessa #Farmacia desse adeguate provviste alla ex coniuge ed effettuasse alcuni specifici investimenti. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Venuti a mancare sia il donante che la donataria, uno dei figli chiede della possibilità di agire contro la Farmacia Azienda responsabile a suo dire di non aver rispettato l'onere-modale imposto dal padre defunto al momento della donazione. Da qui il quesito, la donazione modale in favore di una Farmacia può essere impugnata da uno degli eredi? La risoluzione della donazione modale è ammissibile in caso di una clausola prevista nel contratto notarile di donazione? Come noto ai sensi dell'art. 793 cc della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere imposto sulla donazione può essere domandata dal donante ovvero dai suoi eredi. Quindi per il primo quesito trova risposta positivo nel testo della legge. In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale contratto costa di elementi costitutivi, quali lo spirito di liberalità e l'incontro di volontà delle due parti, e di elementi accidentali. Con riferimento alla donazione modale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso-onere al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio che non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005, n.13876). Leggi pure: "La farmacia nel testamento oggetto di contestazione" E' possibile quindi donare ad un soggetto – anche società – apponendo a tale donazione un peso, per l'appunto un onere che questi dovrà adempiere con le attività ricevute in donazione. In linea di diritto quindi è possibile donare la propria azienda ad una società ed imporre a questa l'adempimento di alcune volontà prestabilite dal donante. Hai un caso specifico? Contattaci Il quesito che viene posto però è riferito alla possibilità di chiedere la risoluzione quindi lo scioglimento della donazione modale per l'inadempimento da parte del donatario ricevitore dei beni degli obblighi imposti in sede di costituzione della donazione. Leggi pure: "La successione ereditaria della farmacia" In sintesi cosa accade se la società che ha ricevuto l'azienda – farmacia non adempie ai propri obblighi dopo la morte del donante? E' possibile risolvere la donazione modale per inadempimento? La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento Infatti, la donazione modale ( art. 793 cod. civ. ) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, costituendo il modus solo una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione . In termini più precisi, è stato osservato che, sotto il profilo strutturale, il modus-onere integra un elemento accessorio della donazione volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione che non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (cfr. Cass., 18 dicembre 1986, n. 7679; v., ancora di recente, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1039 che, sia pur in tema di comodato gratuito, ribadisce l'inapplicabilità al modus dell'istituto della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa, "istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus""). Leggi pure: "L'impresa familiare e la trasformazione in srl" Peraltro, in mancanza di espliciti limiti codicistici, si deve ritenere che l'onere possa avere ad oggetto sia un dare, sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi, ma anche dell'onerato. Pertanto, l'onere imposto dovrà presentare i requisiti che l' art. 1174 c.c. quindi suscettibile di valutazione economica e corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Deve, infatti, ritenersi che l'onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico e come tale giuridicamente coercibile con la conseguenza che il donatario è tenuto alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Deve essere, inoltre, soggiunto che, nell'ambito della donazione modale, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata perchè il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione. Rapporto di valore tra donazione ricevute e valore dell'obbligo ricevuto. Infatti, in ordine al rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall' art. 793, comma 2, c.c. , rimane comunque un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa e tramutata in causa di impoverimento. Se, invece, i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti e di una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata in base al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere. Trib. Avellino 1184/23 Leggi pure: "testamento successione e quote di legittima" La donazione modale, inoltre, si distingue per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti dal vitalizio oneroso che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e legate da un nesso di interdipendenza. La donazione, infatti, a cui acceda un onere comporta l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. Leggi pure: "La rinuncia all'eredità ed il danno per i creditori" Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che la parte che agisce per la risoluzione è tenuta a dimostrare l'esistenza di un titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonchè il fatto d'inadempimento e la sua gravità ai sensi dell' art. 1455 c.c. incombendo, invece, sul donatario la dimostrazione che lo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Leggi pure: "Famiglia divorzio ed eredità" Con riferimento al requisito della gravità dell'inadempimento, infatti, secondo la giurisprudenza " In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus" (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014 n.14120). Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che le norme in esame delineano "... l'istituto della clausola risolutiva espressa come proprio dei contratti sinallagmatici, per i quali soltanto la risoluzione è configurata come effetto automatico dell'inadempimento, quale che ne sia la gravità, mentre per il modus, che accede invece a un negozio a titolo gratuito, non è stabilita una analoga disciplina, sicché resta ferma la necessità che il suo inadempimento, per poter comportare la risoluzione, non abbia scarsa importanza : è significativo che l' art. 793 c.c. consente al donante o ai suoi eredi di "domandare" la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di liberalità, con terminologia analoga a quella utilizzata per l'azione costitutiva nell' art. 1453 c.c. , senza disporre in ordine alla risoluzione stabilita dall' come effetto "di diritto", oggetto quindi di sentenza di accoglimento di domanda di semplice accertamento..." con la conseguenza che l'indagine sull'importanza dell'inadempimento del modus non può essere omessa dal giudicante in base all'erroneo presupposto dell'applicabilità nella specie dell' art. 1456 c.c. le cui disposizioni non si estendono all'ipotesi prevista dall' art. 793 c.c. Leggi pure: "La successione della farmacia" Sempre in ordine al requisito dell'importanza dell'inadempimento devono essere richiamati i principi generali che impongono al giudice di tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale avuto riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio: quello oggettivo, volto alla verifica sul se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto. La gravità, infatti, deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). Infine, anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (cfr. Cass. n. 3742/2006). Seguici on line "Mentre l'azione di adempimento dell'onere imposto dalla donazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (in quanto è la volontà del donante che viene protetta e si chiede che venga realizzata), la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere anzidetto può essere esclusivamente proposta dal donante o dai suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall'atto di donazione , rimanendo esclusa la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto... in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell'opportunità di richiedere la risoluzione per l'inadempimento soltanto al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi, considerati come continuatori della personalità del donante e, quindi, gli unici in grado di apprezzare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il loro dante causa"(cfr. Cass. 1036/2000). Leggi il blog e trova il tuo caso Possiamo quindi concludere affermando che la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi e valutata dal giudice secondo i principi generali in tema di gravità. Diversamente invece sarà possibile esperire solo l'azione mentre per l'adempimento dell'onere può agire, oltre sia il donante in vita, sia qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacie revisione o conferma della pianta organica?
Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla revisione o alla conferma della pianta organica ci viene chiesto quando é necessario procedere ad una effettiva revisione piuttosto che confermare semplicemente l’assetto esistente. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Farmacie e Comune quando é necessario procedere ad una effettiva revisione della pianta organica al posto di delibere meramente confermative dell’organizzazione comunale? la domanda nasce dalle critiche potenziali a carico di delibere di revisione che altro non sono che la conferma dell’assetto territoriale esistente e della verifica della rispondenza dell cartografia alla perimetrazione lessicale del territorio. Farmacie quando i flussi quotidiani giustificano il sacrificio del perimetro In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci Quindi per arrivare alla risposta possiamo proporre condivisibile giurisprudenza secondo cui " per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l'interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L'intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una "disfunzionalità" dell'attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall'istruttoria eseguita dal Comune" (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795) " (vedi Tar Palermo, sentenza n. 2916 del 2021). in altri termini tra revisione e conferma della localizzazione della sede “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico
- E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?
Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla possibilità di derogare ad una rigida perimetrazione delle sedi farmaceutiche a vantaggio dei flussi quotidiani di spostamenti di cittadini nel Comune, riportiamo stralci di giurisprudenza utile ad individuare una soluzione al quesito. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Farmacie, é possibile giustificare una revisione di pianta organica sulla base dei flussi quotidiani di spostamento dei cittadini anche a discapito del rapporto abitanti per sede? La risposta alla luce della recente giurisprudenza appare positiva anche in vista dei limiti imposti alla verifica giurisdizionale rimessa al Tar. E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia Per il caso specifico della Regione Emilia Romagna poi la la legge Regionale 2/2016 all’art. 3 stabilisce che: “ La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale ” e le stesse linee guida regionali evidenziano che ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “ il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria ”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Leggi pure: la donazione modale della farmacia e la risoluzione per inadempimento E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci in altri termini, “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Ed il ruolo del TAR sulle revisioni della pianta organica delle farmacie? la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico
- Concorso in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario
Affrontiamo il caso della avviamento a selezione dalle liste di collocamento, ovvero la modalità di assunzione dei Comuni e altri Enti con procedure selettive richiedenti qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. (art. 35 co. 1 lett. B d.lgs 165/2001 e legge 56/1987 art. 16). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Sul punto si deve registrare un orientamento predominante secondo cui in caso di ricorso il Giudice competente è quello ordinario e non il Tar. Difatti, la procedura selettiva non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero quando il candidato partecipi ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56,, per l’avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente « chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione » (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia « è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione » (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432). segui la pagina sui social con articoli quotidiani D’altro canto simili conclusioni sono pacifiche anche nella giurisprudenza del Tar Roma, non potendosi reputare sussistente la giurisdizione solo in virtú del fatto che vi è un atto promanante da un’amministrazione pubblica che determina l’esclusione: invero, secondo Tar Lazio, sez. I- quater , 15 marzo 2021, n. 3115 Leggi pure: concorso ordinario farmacie casi e questioni Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario « neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, come sostenuto da parte ricorrente », atteso che « la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell’amministrazione, trattandosi l’attività di quest’ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all’avviamento alla selezione ai fini dell’assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario ». Leggi pure: "Concorso il rischio del ricorso collettivo" "Concorsi pubblici ed Esame da avvocato" "graduatoria come recuperare punteggi" Va anche precisato che la Corte di Cassazione in una risalente pronuncia del 2017 n. 11906 aveva già avuto modo di precisare che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n.56 del 1987 e successive modificazioni l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione; Leggi pure: "il ricorso contro l'esclusione dal concorso" "concorso SNA guida al ricorso" "il dialogo competitivo con la Pubblica amministrazione" il suddetto diritto all’assunzione del lavoratore avviato ex art. 16 cit. sorge soltanto all’esito del completamento del procedimento sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance”; Leggi pure: "Nuovi concorsi farmacisti" "Concorso Ordinario Farmacisti casi e questioni" Annullamento del concorso Comunale e perdita di chance, quando è possibile il risarcimento? la “chance” – della cui perdita si chiede il risarcimento, sull’assunto che tale perdita sia stata cagionata da un illegittimo comportamento della P.A. – consiste nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e quindi di ottenere l’assunzione. Per darne prova, anche per presunzioni, assume un grande rilievo la posizione occupata dall’interessato nella lista, visto che in base agli artt. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994 e 16 della legge n. 56 del 1987, per le qualifiche professionali ivi contemplate non è stabilita una procedura selettiva-concorsuale, ma una semplice chiamata per l’avviamento professionale dalle liste di collocamento secondo l’ordine di iscrizione nelle liste medesime. Hai un caso da affrontare? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Concorsi
- La croce verde della farmacia e le violazioni
Parliamo di Croce Verde della #farmacia e dei possibili profili di violazioni in tema di Croce Verde Quale ruolo ha il Comune in tema di Croce Verde? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Con riferimento al primo aspetto, l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, prevede testualmente che «al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere». La norma contempla, pertanto, il diritto di utilizzo della insegna in esame soltanto alle farmacie. Ne consegue che è illegittimo l’utilizzo della medesima insegna da parte delle parafarmacie. Accertata l’illegittimità dell’impiego sopra descritto, occorre stabilire se il Comune ha l’obbligo di ordinarne la rimozione. A tale proposito, deve ritenersi che l’ente comunale abbia l’obbligo di vietare tale impiego e dunque di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio della relativa attività sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari. Leggi pure La normativa della Croce Verde della Farmacia Ne consegue che il Comune ha il dovere di iniziare e concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge. Nella specie, decorrendo il dies a quo dall’emanazione della legge che impone in maniera chiara l’obbligo di non impiegare l’insegna in esame, deve ritenersi che il termine massimo previsto dalla legge n. 241 del 1990 sia scaduto e, pertanto, l’amministrazione si trovi in una situazione di inadempimento. É possibile quindi segnalare la violazione al Comune ed all’Ordine dei Farmacisti. Ed il Comune in tema di procedimento amministrativo sarà tenuto a rispettare i termini della legge 241/1990 e sopportare le conseguenze amministrative in caso di silenzio inadempimento. Sul punto leggi pure Farmacie si può contestare il silenzio del Comune sulle istanze Occorre a questo punto stabilire se al contenuto minimo dell’accertamento giudiziale nel rito speciale avverso il silenzio, rappresentato dalla verifica circa la violazione del dovere di provvedere, possa, nella specie, seguire anche il sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, in sintesi accertato il Silenzio del Comune, quali sono i poteri del Tar? L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che «il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». La croce verde della farmacia e le violazioni Come è noto questa norma disciplina l’azione di adempimento nel processo avverso il silenzio, che consente al privato di ottenere un sentenza di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto. Cerca nel blog il tuo caso con il motore di ricerca La disposizione in esame condiziona, per evitare indebite ingerenze del giudice in valutazioni di esclusiva spettanza dell’amministrazione, il legittimo esercizio dell’azione in esame alla ricorrenza di due alternativi presupposti, costituiti dalla sussistenza di un potere vincolato ovvero di un potere che, pur essendo nel complesso discrezionale, si connoti per avere, nella specie, l’amministrazione procedente espresso il proprio giudizio valutativo residuando soltanto, in mancanza di adempimenti istruttori complessi da effettuare, lo svolgimento di attività regolamentate, in tutti i suoi aspetti, dalla legge. Hai un caso? Un dubbio ? Contattaci per una consulenza sul tuo caso Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che il potere comunale sia vincolato, dovendo l’amministrazione limitare il proprio accertamento alla verifica dell’impiego da parte della controinteressata dell’insegna in esame. Ne consegue che il contenuto della decisione si estende anche all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata. Tar Catanzaro 2011 n. 900 Seguici on Line In conclusione il Tar potrà condannare il Comune a concludere il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di rimozione della Croce verde impiegata dalla parte responsabile. Prima di chiudere segnaliamo l’orientamento di alcuni ordini professionali in tema di non conformità di croci verdi recanti banner interni con messaggi pubblicitari e ciò in quanto difformi dallo scopo di cui alla croce verde per come individuata dall’art 5 della richiamata normativa. Sul tema aspettiamo un orientamento univoco. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare
Va precisato che l’attività di farmacia è oggetto di una professione liberale, e come tale può essere svolta solo da un professionista abilitato. In particolare, per esercitare l’attività di impresa di farmacia privata, il farmacista abilitato deve dotarsi di un apposito titolo concessorio emesso dalla Pubblica amministrazione sia a seguito di concorso farmacie che di normale abilitazione e successivo acquisto della farmacia. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Le domande che vengono poste sono le seguenti: quale è la sorte del farmacista imprenditore in caso di fallimento della parte "aziendale" ? Hai un quesito o una tematica specifica? Contattaci Vi è interferenza tra la disciplina della legge sulle farmacie e la disciplina fallimentare? L’imprenditore che eserciti, in forma individuale o societaria, attività di farmacia privata, in quanto attività imprenditoriale, consistente in gran parte nella vendita al pubblico di prodotti, medicali e non, può, secondo le regole generali, essere sottoposto a fallimento ove versi in stato di insolvenza . I due piani, dello svolgimento dell’attività imprenditoriale e della abilitazione amministrativa, sono correlati ma al contempo autonomi, nel senso che la farmacia consta di una attività imprenditoriale, che può essere svolta da imprenditore individuale o, a seguito delle modifiche normative introdotte per attuare le regole sulla concorrenza, apportate, da ultimo, dalla L. n. 124 del 2017, anche in forma societaria, ed anche da parte di società di capitali (nel qual caso si potrebbe verificare la divaricazione tra la figura del direttore responsabile, anche non socio, che deve essere un farmacista abilitato, ed i soci, che possono anche non essere farmacisti). Essa svolge al contempo un pubblico servizio. Ti può anche interessare: Società e fallimento dei soci Amministratori quando sono responsabili della gestione Il ruolo del Consiglio di Amministrazione in una Srl Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Da questa duplice natura discende che, da un lato, l’imprenditore (nel caso in esame, imprenditore individuale) in quanto tale ben può incorrere nel fallimento, e dall’altro, al contempo esistono ed operano regole (in particolare, dettate dalla L. n. 362 del 1991, recante Norme di riordino del settore farmaceutico) a totale degli utenti del servizio, che li garantiscono affinchè esso non si interrompa, essendo prevista, in tutti i casi tassativi di impedimento temporaneo, la possibilità di procedere alla nomina di un sostituto , nonchè, per le ipotesi di sospensione del farmacista dall’albo professionale, rimedi atti a garantire la prosecuzione del servizio, quali la nomina di un commissario. segui la pagina su facebook Quindi la declaratoria di fallimento del farmacista quale imprenditore, individuale o in forma societaria che sia, è giudizio autonomo e distinto rispetto alle sorti della concessione amministrativa all’esercizio dell’attività farmaceutica, che potrebbe essere autonomamente revocata per vicende non pertinenti al fallimento. Leggi il blog in diritto di impresa Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare : Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la questione fallimentare e l'assogettabilità del farmacista imprenditore alle norme concorsuali. Sul punto Cass. 11292/2021. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio
Cosa é il mutuo solutorio? A cosa serve il mutuo solutorio ? É legittimo il meccanismo del mutuo per estinguere un debito pregresso? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande in tema di debito aziendale. Il mutuo solutorio per pagare debiti pregressi é una operazione contabile lecita a nulla rilevando che l’imprenditore non disponga delle somme erogate, che vengono immediatamente utilizzate dalla Banca per estinguere debiti pregressi. Ma é legittima tale operazione? Sì in quanto Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario. Il mutuo per estinguere un debito pregresso mutuo solutorio É questa la sintesi della recente pronuncia della Cassazione che ripercorrendo le argomentazioni sul mutuo di scopo ed il mutuo con valore solutorio ne ha ha sottolineato la legittimità anche ai fini delle procedure esecutive per il titolo di mutuo, vediamo il percorso giurisprudenziale. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato il cosiddetto mutuo solutorio, (Cass 5151/2024) stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico; Leggi il blog l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; il perfezionamento del contratto di mutuo, infatti, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass. n. 16377 del 2023, citt.); Leggi il blog e trova il tuo caso l’effettività della traditio - consegna è in tal caso del resto dimostrata dal fatto che l’impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l’effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa; il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall’ordinamento: artt. 182-bis e 182-quater l.f.) e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma; Segui la pagina né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (Cass. n. 4694 del 22/02/2021,); il mutuo solutorio non può quindi essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo. Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 2022, cit.), «sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una “partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una " partita contabile" , come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal ». Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Il mutuo solutorio non é un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Leggi pure I locali distaccati della farmacia Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione cass 2025 n 5841. Mutuo solutorio e frode ai creditori Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Leggi pure: Farmacia e nuovo dispensario farmaceutico Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022;). Le considerazioni sopra svolte possono riassumersi nei seguenti principi di diritto: «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». Cass 5841/2025 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia comunale il ricorso contro l’aggiudicazione
Ci viene chiesto se la possibilità per il secondo in graduatoria di ricorrere avverso l'aggiudicazione della farmacia comunale disposta con gara pubblica sia possibile solo all'esito dell'accesso agli atti. Volendo semplificare, il quesito nasce dal fatto che per il secondo classificato nella gara per la concessione della farmacia comunale la mancata ostensione dei documenti renderebbe difficile la formulazione dei motivi di ricorso, da qui il quesito, come coordinare l'accesso agli atti e quindi l'ottenimento dei documenti con il rigido termine di scadenza del ricorso al TAR? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In via preliminare è opportuno evidenziare che nel caso di una gara anche di carattere europeo per l'affidameno in concessione pluriennale della farmacia comunale o di una gara per la fornitura di servizi si ritiene di poter applicare il termine breve inerente i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo che riduce i tempi di ricorso a 30 giorni. (sul punto ed in tema di concessione della farmacia Comunale già il Tar Brescia si è conformato sentenza n. 99/2022) a tal proposito il T.A.R. Catania, del 2024 n.1339 cosi sostiene: “il Collegio richiama gli esiti a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la quale ha chiarito, per quanto qui d'interesse, che la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale del termine per notificare il ricorso giurisdizionale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; Segui la pagina sui social e rimani aggiornato in altri termini, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale solamente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di ricorso , mentre quando detta conoscenza non sia necessaria il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di 30 giorni. In senso analogo, Cons. Stato, sempre del 2024 la n. 2882, ha affermato che: “ nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta. Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente La proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere , allorchè i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Segui la pagina on Line Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale : A fronte di una tempestiva istanza d’accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni , così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni. Leggi pure: Il deblistering in farmacia Nell’evenienza in cui, invece, l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”. Quindi possiamo concludere che ove sia necessario un accesso agli atti al di poter sviluppare i motivi di ricorso, il termine di impugnazione deve ritenersi prorogato proprio per consentire l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso. Sperando di aver chiarito i termini della vicenda vi invitiamo a leggere il blog o a contattarci per un quesito su un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune
É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale. É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Leggi pure: Farmacia comune il ricorso contro l’aggiudicatario Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta il candidato escluso? Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025 Leggi pure: Revisione pianta organica su istanza del farmaciasta Concorso farmacie la rinuncia di un associato e le conseguenze pratiche In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Segui la pagina sui social Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025 In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente. Leggi il blog in diritto farmaceutico Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune
#concorso #graduatoria #idonei Affrontiamo la spinosa tematica piu' volte sollecitata dai lettori in tema di scorrimento delle graduatorie vigenti presso gli Enti pubblici - Comuni - Regioni - a fronte di riedizioni di potere amministrativo volte invece a non attingere dalle graduatorie. Cosa possono fare i candidati in posizione utile in graduatoria quando l'Ente non attinge dalla pur vigente e valida graduatoria? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quale è il limite del potere del Comune nella scelta tra attingere alla graduatoria vigente o procedere diversamente nel reperimento del personale? E' possibile contestare la scelta dell’amministrazione comunale di procedere alla stabilizzazione di un’unità di personale ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44/2023 convertito dalla legge n. 74/2023 a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per il medesimo profilo? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Partiamo dal dato normativo, ai sensi della legge richiamata: “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”). Leggi il blog e trova il tuo caso con il motore di ricerca Il primo punto da affrontare è la possibilità in tali casi di procedere con il "ricorso collettivo". Tar Napoli 3661/2025. e ciò in quanto: L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune Sul punto leggi pure: "Il ricorso collettivo contro il Comune" Graduatoria vigente e le scelte differenti del Comune Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 3661/25 In particolare, in tema di Concorsi e di Scorrimento della graduatoria o di stabilizzazione soggiunge sul tema il Tar Napoli n. 1278/2023 ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. In tali termini si è espressa l 'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 , cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Leggi la pagina dedicata ai Concorsi Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Tornando al caso che occupa è necessario che l'Ente esterni chiaramente quali siano ragioni per le quali pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo professionale richiesto si decida di optare per un'altra soluzione in tale caso pregiudizievole per i candidati posti in posizione idonea. Non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; In altri termini, risulta insufficiente e generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto quando non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente.(Tar Napoli 3661/25). Per completezza si conclude evidenziando la giurisdizione del Tar in quanto la contestazione non riguarda l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto da stabilizzare bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso tra quelli risolti oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli





















