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- Farmacie pianta organica ed i conflitti con i Comuni
Tema sempre accesso e dibattuto quello della dislocazione sul territorio comunale delle Farmacie, soprattutto dopo l'insediamento delle numerose nuove sedi post Concorso Straordinario Farmacie. Ne abbiamo parlato in altro articolo. Contattaci, Non hai tempo? Corri alle conclusioni Accade sovente che le “vecchie” sedi, ovvero le Farmacie già esistenti sul territorio stiano procedendo, o abbiano proceduto negli ultimi anni a chiedere trasferimenti dal Centro storico disabitato alla periferia piu' collegata, o dalla periferia oggi disabitata verso zone di nuova vita demografica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Risulta poi avviato altresì un processo di capillarità del servizio che ha spinto i Comuni di medi piccole dimensioni a chiedere nuove farmacie su base straordinaria topografica in quelle zone poco fornite ma che sarebbero escluse dalla geografia Farmaceutica a causa della mancanza del rapporto Popolazione/Sedi, di cui al D.L. 1/12 e del parametro dei 3.300 abitanti. Diritto Farmaceutico, la zonizzazione delle farmacie Farmacie pianta organica ed i confliti con i Comuni Ecco quindi che si sta assistendo ad un vero e proprio fenomeno “migratorio” delle sedi di farmacie, spinto ed alimentato come effetto collaterale proprio dalle nuove sedi del Concorso , il tutto alla vigilia di un nuovo concorso che porterà a termine la concretizzazione delle sedi oggi previste ma non ancora assegnate. Ma quale è il potere del Comune? Sulla competenza del Comune abbiamo già discusso a lungo, così come sono stati piu' volte analizzati i valori resi in tal tema dall'Ordine dei Farmacisti e dalla ASL. (qui) E' stato anche già piu' volte affrontato il tema della discrezionalità comunale , tuttavia la discrezionalità dovrà essere adeguatamente motivata e provata, leggi le problematiche connesse al trasferimento della sede di farmacia istituita con criterio topografico. Ed infatti in una recente pronuncia della Giustizia Amministrativa è stato ribadito che il Comune, seppure è titolare del potere discrezionale, dovrà adeguatamente istruire sia la pratica per il Trasferimento della sede di una Farmacia in alta sede, sia dovrà dar luogo ad una vera e propria allegazione documentale di carattere probatorio in relazione alla zonizzazione delle farmacie. Non sarebbe più necessario quindi il parere dell'ordine dei farmacisti o della ASL o per meno ( ritenendolo opportuno in quanto previsto dalla legge ) non è vincolante . Se di interesse leggi l'articolo a tema. Ecco quindi che gli scopi dell'amministrazione, quali ad esempio, quello di di riqualificare il centro storico attraverso la diminuzione del traffico veicolare; di alleggerimento del nucleo storico, anche in considerazione della finalità di razionale distribuzione degli esercizi nel perseguimento del pubblico interesse; di riperimetrare le zone assegnate alle sedi farmaceutiche, allocate o da allocare e ricollocare sul territorio comunale; della possibilità che le nuove zone assegnate alle sedi farmaceutiche possa consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli per la mutata realtà urbana e residenziale e per la spinta verso una maggiore fruizione pedonale del nucleo storico, vedendo garantita la copertura omogenea dell’intero territorio comunale. Dovranno essere supportati da una adeguata istruttoria oltre che da una vera e propria allegazione probatoria in caso di controversia, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile e cio' in quanto il Giudice Amministrativo possa verificare la rispondenza delle preannunciante finalità dell'atto amministrativo, alla realtà fattuale del territorio. Non saranno quindi sufficienti “proclami” in premessa richiamati bensì riscontri oggettivi tesi per l'appunto alla verifica del percorso logico seguito ed alla mancanza di arbitrio delle scelte. Né a conclusioni opposte può, poi, condurre il rilievo su cui si fonda la scelta comunale, là dove ha ritenuto di potere conseguire l’obiettivo della cd “equità distributiva”, sulla base della rilevazione dei meri dati inerenti alla popolazione residente, dovendosi ritenere facendo richiamo alla consolidata giurisprudenza, che le valutazioni di una siffatta scelta, non possa prescindere da una … ponderazione globale dell’intero territorio comunale, delle rispettive potenzialità insediative e urbanistiche, delle esigenze di ciascun quartiere della zona centrale e di quelle periferiche e, quindi, di dati specifici circa i reali flussi fruitivi. Né a conclusioni diverse può pervenirsi valorizzando le considerazioni sui vari pareri favorevoli sia dell’Asl a sostegno della corretta formazione della pianta organica, dovendosi piuttosto ritenere, che sarebbe stato sufficiente per il Comune produrre una motivazione rincarata sulle scelte effettuate tra cui lo spostamento sic et simpliciter di un’area di pertinenza da una farmacia ad un’altra e, la cui assenza o, comunque, mancata produzione in giudizio imputet sibi . Seguici e rimani aggiornato Il criterio prioritario, in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato sent. 1658 del 2016), è stato essenzialmente quello "dell'equa distribuzione sul territorio", senza quindi “fare riferimento all'esatta definizione dei confini di ciascun esercizio, ovvero dare adito a qualsiasi spinta conservativa dello status quo in termini utilitaristici del singolo esercizio farmaceutico; anzi, dalla terminologia utilizzata sembrerebbe che il venir meno il termine "sede" a favore del termine "zona", lasci supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale. Home Ed invero, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Hai un quesito? Contattaci Quindi “Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (Consiglio di Stato sez. III, 04/09/2020,n.5356). Archivio Articoli Diritto Farmaceutico Conclusivamente: il trasferimento è un diritto del singolo farmacista, così come la revisione della pianta organica è un obbligo di legge. Spetterà al Comune gestire tali forze opposte, il tutto però supportato da una adeguata istruttoria che vada nel concreto, ed in caso di dissidio amministrativo offra le prove effettive della istruttoria espletata e del ragionamento logico giuridico, discrezionale, seguito dall'ente. In mancanza di tali elementi, i soli pareri della ASL e dell'ordine dei farmacisti, uniti a proclamazioni di stile contenuti nelle delibere potranno essere censurati dal Giudice Amministrativo a cui il Farmacista o il cittadino, che si sia ritenuto leso, abbia proposto ricorso. Hai un quesito in tema di #farmacie e #pianta #organica? Contattaci senza impegno o leggi il blog in diritto farmaceutico con i casi affrontati Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacisti come evitare controversie con il Comune
Farmacista che chiede la revisione della pianta organica ed impugna al Tar il silenzio del Comune. Cosa accade se nel corso del procedimento il Comune avvia la procedura di revisione della pianta organica ferma da anni? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel presente post trattiamo il caso molto frequente del “disinteresse” del Comune ad avviare procedimenti di #revisione o di #conferma della #pianta #organica delle #farmacie Farmacisti come evitare controversie con il Comune In altri post abbiamo evidenziato come si un diritto potere quello del singolo farmacista di richiedere l’avvio della revisione della pianta organica. L’istanza di revisione della pianta organica Sul punto é stato osservato come il diritto del farmacista sia verso l’avvio del procedimento e non nel risultato del procedimento, con la conseguenza che l’istanza del privato é ammissibile se volta a sollecitare un avvio di procedimento senza possibilità in di inserirsi nelle scelte del Comune che rimangono ampiamente discrezionali . La dislocazione delle sedi, la necessità di una sede aggiuntiva di farmacia con criterio tipografico, l’istituzione di un #dispensario farmaceutico, così come la istituzione di un dispensario #farmaceutico temporaneo stagionale per #turismo , sono prerogative coperte da discrezionalità del Comune sindacabile dal Tar solo in caso di manifesta irragionevolezza. Quindi a fronte della istanza del singolo farmacista privato si può anzi spesso si concretizza un “silenzio” del Comune. Il "silenzio della Pubblica Amministrazione" si verifica quindi quando il Comune non risponde a un'istanza o non conclude un procedimento nei termini previsti dalla legge. Non tutte le mancate risposte della Pubblica Amministrazione ricadono in un silenzio colpevole. Farmacisti come evitare controversie con il Comune Farmacisti come evitare controversie con il Comune: Nel caso delle istanze del farmacista si tratta di un Silenzio-inadempimento. Questa è la forma più comune e si verifica quando il Comune non adotta un provvedimento espresso entro il termine di legge, pur avendone l'obbligo ai sensi della legge 475 del 1968. Perché il Comune non risponde al farmacista? Tale silenzio non ha un valore legale di accoglimento o rigetto, ma è un'inerzia che la legge sanziona e che consente al cittadino di agire in giudizio davanti al Tar Tale tipologia di silenzio va tenuto distinto dal Silenzio-assenso: In alcuni casi specifici previsti dalla legge (es. SCIA, determinati procedimenti ad istanza di parte), il silenzio della PA entro un certo termine equivale all'accoglimento dell'istanza. In queste ipotesi, l'assenza di risposta costituisce un provvedimento implicito favorevole. Esiste poi anche un Silenzio-rigetto (o silenzio-diniego): Anche in questo caso, previsto solo per legge (es. richieste di accesso agli atti), il silenzio della PA entro un dato termine equivale a un provvedimento implicito di rigetto. Anche in tali casi é possibile il ricorso al Tar. Quello che interessa nel presente post é però il caso in cui a fronte del ricorso presentato dal nostro farmacista il Comune abbia avviato il procedimento di revisione della pianta organica nelle more del ricorso, ovvero durante il lasso di tempo tra l’avvio della controversia e la prima udienza. A tal proposito, per rispondere alla domanda del nostro lettore va precisato che l’azione contro il silenzio alla istanza per la revisione della pianta organica delle farmacie può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento il ricorso diventa improcedibile proprio perché il ricorso non é volto al merito del contento della revisione bensì all’ottenimento della attività a cui il Comune come Pubblica Amministrazione é tenuto. Sul tema dei pareri delle Asl e dell’Ordine dei farmacisti leggi qui E’ da ritenere fondato un ricorso ove la pianta organica sia molto “antica” e non aggiornata a cadenza biennale, così come é da ritenere accoglibile il ricorso ove il Comune nel tempo necessario del ricorso abbia avviato il procedimento senza concluderlo. Diversamente il Consiglio di Stato ha evidenziato che le istanze di autotutela come le richieste di annullamento d'ufficio di un precedente atto, non generano un obbligo di provvedere in capo alla Comune e, pertanto, l'inerzia su tali istanze non è impugnabile con il ricorso avverso il silenzio (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2024, n. 2357). In tale pronuncia del 2024 è stato infatti osservato che il silenzio-inadempimento rappresenta una condizione patologica del procedimento amministrativo, che si verifica nel caso in cui l’Amministrazione ometta di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge sull’istanza di avvio del procedimento (principio ricavabile già da diversi anni nella pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5417/2019). L’inerzia della Pubblica Amministrazione rileva, ai fini del silenzio in parola, solo nel caso in cui viga in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere attraverso un atto tipizzato, gravitante nella sfera autoritativa della Pubblica Amministrazione, volto ad incidere in maniera positiva o negativa sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5206/2023). In altre parole, l’azione avverso il silenzio inadempimento ha quali presupposti, da un lato, l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere, dall’altro lato, la natura provvedimentale dell’attività oggetto dell’istanza. Restano escluse dalla suddetta area degli obblighi di provvedere le istanze di autotutela (che rappresentano una mera denuncia ovvero sollecitazione ma che non generano un obbligo giuridico di provvedere), i poteri di alta amministrazione ovvero gli atti politici; ne restano, a maggior ragione, ragione esclusi gli atti amministrativi generali e quelli regolamentari. Svolta la verifica sulla sussistenza di un obbligo a provvedere, è necessario svolgere un’ulteriore indagine che riguarda il termine di formazione del silenzio- inadempimento che si lega al termine per fare valere la pretesa in giudizio. Per tale complesso meccanismo è necessario l'ausilio di un legale esperto del settore. Molti tuttavia sottovalutano che sotto un profilo piu' strettamente procedimentale, invece, per il privato #farmacista come per un cittadino è prevista la tutela di cui al comma 9 bis dell’art. 2 L. 241/90 secondo cui, "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento", il privato può rivolgersi al responsabile dell’unità operativa di riferimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Lo strumento previsto all’art. 2 comma 9 bis L. 241/90 è un mezzo di tutela procedimentale che concorre con la tutela giurisdizionale , rimanendone indipendente. Esso può essere esperito “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento” ma non è sottoposto a termini di decadenza né prescrizione. Si tratta di una "seconda chance" per evitare il ricorso amministrativo. La valutazione caso per caso delle istanze da intraprendere da parte del farmacista così come la valutazione del valore delle singole risposte dell’Ente o dei silenzi é determinante per individuare la corretta azione ed evitare di avviare azioni con aspettative eccessivamente ottimistiche in caso di perdurante assenza di risposte da parte del Comune. Richedi una consulenza sul caso specifico Un capitolo a sé stante nei rapporti privato farmacista Comune riguarda le istanze di autorizzazione all’apertura della farmacia post concorso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e Assistenza alle Farmacie Avv Aldo Lucarelli
- abuso di professione nella parafarmacia
Farmacista assente in parafarmacia non responsabile per la vendita dei farmaci Non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art' 348 cp ed è immune da responsabilità il farmacista titolare di parafarmacia nella quale un “banchista” non qualificato abbia venduto dei farmaci in sua assenza. Cass. Penale 7100/2025. La sentenza in commento conduce alla conclusione che nelle parafarmacie, la funzione del titolare farmacista non ha valore di “garanzia” dalla quale discenderebbe una responsabilità nel caso in cui venisse venduto un farmaco da un soggetto non abilitato ed in assenza della prova di un eventuale accordo tra il farmacista ed il soggetto non abilitato che abbia dispensato farmaci. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato La Corte di Cassazione nel caso in esame ha ribaltato la sentenza che aveva attribuito al titolare della parafarmacia una responsabilità penale; Responsabilità insussistente in quanto il farmacista titolare di parafarmacia non è tenuto ad essere presente sempre all'interno dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 5 D.L.. n. 223 del 2006, ed ad assumere quindi una posizione di garanzia, poiché tale previsione non è prevista da una norma penale. Tale assunto vale tuttavia nel presupposto però che nella parafarmacia si vendano anche “altri beni” diversi dai farmaci, da qui l'assunto che per detti beni – non farmaci - non è necessaria la presenza del farmacista, il quale invece è obbligatorio nella vendita di farmaci . Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel caso oggetto di esame era invece risultato che il banchista, privo dei requisiti , avesse venduto medicinali da banco in assenza del farmacista titolare. La responsabilità titolare era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado sulla base dei dati oggettivi che la parafarmacia fosse aperta e che all'interno vi fosse una persona non abilitata alla somministrazione di farmaci , circostanze tali da denotare "inequivocabilmente la manifestazione del suo consenso". abuso di professione nella parafarmacia abuso di professione nella parafarmacia Ma costituisce costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di esercizio abusivo della professione , che il bene tutelato dal reato sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate solo da soggetti in possesso di una necessaria competenza tecnica verificata mediante il rilascio di specifica attestazione di idoneità da parte dello Stato o l'iscrizione in un albo o elenco professionale (Cass. n. 28174 del 23 giugno 2021). Per detta ragione il delitto di esercizio abusivo della professione costituisce una norma penale in bianco che si salda con altre disposizioni volte a determinare le attività per le quali detto apparato di tutela è predisposto e che, con riferimento alle parafarmacie, è dato dall'art. 5 de D.L. 4 luglio 2006 n. 223, ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie (art. 5, comma 1 : "Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 , possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio..” Con specifico riferimento al soggetto abilitato, il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che: "La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.” Leggi pure: La responsabilità medica Ciò vuol dire che nelle parafarmacie, in cui vengono commercializzati beni di varia natura, è necessaria la presenza del farmacista solo quando vengono compravenduti medicinali in quanto per detta attività sono obbligatorie laurea, abilitazione ed iscrizione all'albo professionale dei farmacisti. D'altro canto, l'articolo 348 cp (esercizio abusivo della professione) è volto ad assicurare la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione, nel caso in esame quella di “farmacista”. Ne consegue che, nel caso in esame, sussiste il fatto materiale previsto dalla disposizione penale, in quanto la vendita di medicinali, cioè l'atto riservato in via esclusiva alla categoria professionale dei #farmacisti secondo la legge di settore sopra richiamata, è avvenuta da parte di una persona priva dei requisiti menzionati e in assenza della titolare, unico legittimato a provvedervi. Segui il blog on line e rimani aggiornato Poiché, però, in concreto non risulta né che il farmacista titolare, avesse determinato, o comunque deliberatamente consentito, l'esecuzione materiale alla commercializzazione dei farmaci, né che avesse impartito direttive affinché lo si facesse, deve escludersi che il farmacista titolare abbia avuto qualsiasi tipo di responsabilità concorsuale, omissiva o commissiva, rispetto all'esercizio abusivo della professione di farmacista commesso dal banchista non farmacista, sia sotto il profilo causale che sotto quello della riferibilità psicologica del reato. Contattaci senza impegno per il Tuo caso oppure trova il post piu' adatto alle tue esigenze nel motore di ricerca Dagli argomenti che precedono consegue che il farmacista titolare della parafarmacia deve essere assolto dal reato contestatole per non aver commesso il fatto. Prima di chiudere si precisa che le disposizioni oggetto di contestazione nel presente caso sono l'art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) e l'art. 5 del D.L. 223/2006 recante “interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci” il cui secondo comma prevede espressamente che “ La vendita di cui al comma 1 (nelle parafarmacie) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.” Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Casi Revoca del finanziamento pubblico
Quale é il riparto di competenza in caso di revoca di un finanziamento pubblico? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Revoca del finanziamento pubblico con riferimento all’ipotesi della revoca del finanziamento già concesso, si è affermato in giurisprudenza: “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Casi Revoca del finanziamento pubblico Casi Revoca del finanziamento pubblico In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b) ” (Cass., S.U. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi C. di S., ad. pl., n. 6/2014). Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci senza impegno Come chiarito infatti dal supremo giudice regolatore, rispetto a una agevolazione non riconosciuta direttamente dalla legge, ma la cui erogazione presupponga il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l'agevolazione all'esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un'apposita graduatoria tra possibili beneficiari, il soggetto finanziato vanta una posizione di interesse legittimo e “ tale posizione conserva laddove l'agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali) ” (Cassazione civile, sez. un., 30/07/2020, n. 16457). Studio Legale Angelini Lucarelli avv Aldo Lucarelli
- L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia
Nel presente post affrontiamo un caso altamente tecnico, figlio del precedente post sull'acquisto consapevole della Farmacia o delle quote di questa. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Cosa accade ove l'acquirente, dopo aver effettuato un acquisto scopre che vi siano problematiche all'azienda – farmacia che ha acquistato? Immaginiamo dei debiti non dichiarati, o delle problematiche con la pianta organica, o con i fornitori o dipendenti. E' possibile per il venditore liberarsi dalla responsabilità successiva all'acquisto? E' possibile che una clausola di esonero della responsabilità eluda appieno le garanzie dovute da parte del venditore? Il quesito nasce dall'analisi di alcuni contratti di compravendita ove l'acquirente si era messo al riparo, chiedendo l'apposizione di clausole volte ad escludere una qualunque forma di sanatoria da parte della due diligence effettuata . Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quando è esclusa la garanzia per i vizi della cosa acquistata a causa di vizi facilmente riconoscibili? Appare necessario e preliminare l'inquadramento della fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento: l'art. 1491 cc rubricato "Esclusione della garanzia", dispone che: "Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi."; inoltre, l'art 1494 cc, in ordine al "Risarcimento del danno" aggiunge che: "In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa". L'art 1491 cc dunque, prevede l'esenzione da ogni responsabilità per i difetti "facilmente riconoscibili", in quanto l'acquirente li avrebbe potuti appurare con una "verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica". L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia L'esonero di responsabilità nella vendita delle quote di farmacia L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell' art. 1491 cc costituisce applicazione del principio di auto - responsabilità - come esposto dalla medesima ricorrente - e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Per costante giurisprudenza - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente - è tuttavia da escludere laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Inoltre, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 cc, non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell' art 1491 cc, il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all'opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all'esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile. Oltretutto, la Corte ha evidenziato che la natura del vizio non immediatamente percepibile, non può escludere l'operatività della garanzia ex art 1491 poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti. In tal senso, la giurisprudenza Cass. n. 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 2981 del 2012), la quale ha, in materia, statuito che il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell'utilizzazione dell'esperto per l'esclusione della garanzia, ai sensi dell' art 1491 cc Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell'acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell'acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l'acquirente finale delle reali condizioni del bene. Cass. 12606/2022. La garanzia quindi è esclusa solo per i caso in cui tali problematiche – vizi – erano facilmente conoscibili al momento dell'acquisto, conoscibilità che non richiede l'intervento di tecnici del settore. Prima di concludere una precisazione, usando le parole della giurisprudenza. L’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sè non da vita ad una nuova obbligazione estintiva o estintiva dell’originaria obbligazione di garanzia (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2005, n. 13294), quindi l'eliminazione dei vizi non esclude un obbligo di garanzia. Hai domande? Consulta il blog gratuito , oppure contattaci senza impegno per analizzare il tuo caso. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico ed Aziendale Avv. Aldo Lucarelli
- Il farmacista imprenditore al passo del tempo
Analizziamo la figura del farmacista individuale - persona fisica - dinanzi alle evoluzioni normative in atto ed allo sviluppo del mercato che sembra prediligere organizzazioni societarie rispetto alla visione tradizionale del farmacista come direttore ed unico interprete della farmacia. Le norme in tema di farmacista individuale non sono cambiate molto negli ultimi tempi, ciò che è mutato è il contesto in cui il farmacista persona fisica si muove, stiamo parlando dell'apertura alle società di capitali di cui alla legge 124 del 2017 ed ai riflessi, meno conosciuti, in tema di acquisto della farmacia, partecipazione al concorso, idoneità, vendita e riacquisto della farmacia. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Rimangono infatti vigenti le disposizioni in tema per il farmacista individuale, il quale è soggetto al necessario step della idoneità previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 362 del 1991 per quel che riguarda la “direzione della farmacia”. E' sufficiente notare che la norma non distingue tra “farmacista imprenditore” e “farmacista direttore”, la figura del farmacista persona fisica, non prevede la possibilità – invece data alle società – di avere nella stessa persona l'imprenditore ed il farmacista , con la logica conseguenza che il singolo farmacista persona fisica dovrà avere quelle idoneità non richieste ai soci di società, per essere titolare della farmacia di cui sarà anche direttore, o per dirla al contrario che non appare ammessa la figura dell'imprenditore persona fisica non farmacista (senza quindi ricorrere a società) nel mondo delle farmacie. Per dirla in modo piu' diretto al fine di non essere travisati: La persona fisica che non sia anche farmacista non sembra, ancora oggi, poter operare nelle farmacie nemmeno a livello imprenditoriale se l'attività rimane in chiave individuale. Se è stata apertura la porta agli investimenti societarie nelle farmacie, la porta rimane chiusa per quelle persone fisiche che farmacisti non sono a meno di non entrare in società. Leggi pure: le attività di controllo e due diligence nella vendita della farmacia Attenzione non stiamo parlando della possibilità di avere partecipazione societarie ma del fatto che se il farmacista agisce come persona individuale non sarà possibile estendere allo stesso quelle prerogative dettate solo per le società in tema di farmacie. Non vi sarebbe spazio quindi per l'imprenditore individuale non farmacista. E' il caso di quelle disposizioni normative ancora vigenti che dettano una disciplina piu' restrittiva per la titolarità della farmacia (art. 7 co. 3 legge 362/1991) e di quelle in tema di vendita della sede da parte del farmacista individuale, si pensi all'art 12 della legge 475 del 1968. Alla luce dei recenti concorsi ordinari – strada percorribile per il farmacista individuale di divenire titolare di sede in alternativa all'eredità ed all'acquisto ed alla assegnazione provvisoria – appare ancora applicabile infatti il divieto di cessione infra triennio , così come il divieto di conferimento della sede vinta a concorso infra triennio. In tema di trasferimento poi per il singolo farmacista persona fisica sarà necessario ancora il rispetto del termine di 10 anni per partecipare ad un nuovo concorso, oltre alla possibilità – per una sola volta nella vita ( frase che al sottoscritto appare piu' di origine biblica che di diritto farmaceutico) ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione. Cosi come è ancora previsto al per il farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Il farmacista imprenditore al passo del tempo Il farmacista imprenditore al passo del tempo Anche in tema di acquisto, il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Sempre per il farmacista persona fisica è precisato che Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. (art. 12 legge 475/1968). Tale inciso è stato utilizzato dalla giurisprudenza per NON ammettere ipotesi di “affitti di ramo di azienda”, Leggi qui il post dedicato agli atti elusivi farmacia affitto d'azienda e gli atti elusivi Tali norme, ben chiare a quasi tutti i nostri lettori, sono tuttavia al tramonto NON perché non siano vigenti bensì poiché vengono sistematicamente aggirate per mezzo delle partecipazioni societarie, ammesse dalla legge 124/2017, e per quel che concerne la persona fisica, tramite il ricorso alle SRL unipersonali, ( leggi qui Srl Unipersonale) dove sebbene vi sia una concezione “atomistica” nel senso che il proprietario è un solo soggetto (soggetto persona fisica o soggetto come persona giuridica si pensi al Srl unipersonale a socio unico partecipata da altra società al 100%), sono comunque soggetti alternativi alla persona fisica e con personalità giuridica autonoma. Leggi pure: Farmacie ed il divieto di doppia autorizzazione Conclusivamente, le norme in tema di titolarità, gestione, idoneità del titolare, divieti di cessione, sono pienamente vigenti, tuttavia l'applicazione pratica è oggi calata in una realtà multiforme dove l'elemento imprenditoriale sta prevalendo sull'elemento personale, che rende l'imprenditore individuale (ad avviso di chi scrive) svantaggiata di fronte alle norme sullo sdoppiamento della personalità giuridica di prerogativa societaria e di chiave imprenditoriale. Leggi pure se di interesse: Acquisto e vendita della Farmacia come evitare sorprese Le garanzie nella compravendita delle quote della farmacia Rimane ancora il baluardo delle realtà rurali dove la figura del farmacista persona fisica è cruciale nella gestione delle micro imprese farmacie, a volte con fiscalità agevolata e sussidi territoriali, imprescindibile per il contatto con il territorio e la clientela. Leggi il blog in diritto farmaceutico ed articoli per la farmacia e l'impresa, se non trovi il tuo caso contattaci senza impegno. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per le Farmacie Avv. Aldo Lucarelli
- Medicina e Chirurgia Al via il semestre filtro anche per i laureati in altre discipline
il semestre filtro è obbligatorio anche se si é già in possesso di una laurea La riforma dell'accesso a Medicina (e Odontoiatria e Veterinaria), in vigore dall'anno accademico 2025/2026, prevede che tutti gli studenti che intendono accedere al secondo semestre di questi corsi di laurea debbano necessariamente superare gli esami del semestre filtro. Il semestre filtro ha sostituito il precedente test d'ingresso per medicina La selezione per l'accesso al secondo semestre non si basa più su una prova iniziale, ma sul superamento di esami specifici (Biologia, Chimica e Propedeutica Biochimica, Fisica) durante il primo semestre universitario. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Prevista una Graduatoria nazionale : Il punteggio ottenuto in questi esami contribuirà a una graduatoria nazionale. Solo chi si posiziona utilmente in questa graduatoria potrà accedere al secondo semestre di Medicina è ciò in vista di una Uniformità del percorso : Semestre filtro per anche per laureati Il sistema è stato concepito per garantire un percorso di selezione uniforme e basato su conoscenze accademiche acquisite all'interno dell'università, non più su un test "esterno" preliminare. Cosa cambia uno studente già laureato ? Come accennato in precedenza, il vantaggio sarà nel potenziale riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU). Una volta superato il semestre filtro ed eventualmente ammesso a Medicina, si potrà presentare richiesta all'università per la convalida degli esami sostenuti durante il percorso di pregresso. Leggi il blog in diritto farmaceutico Questo potrebbe significare di non dover sostenere nuovamente esami che si sono già superati e che sono considerati equivalenti , ed ottenere quindi l’ammissione ad anni successivi al primo tramite il meccanismo dei CFU riconosciuti a seconda delle specifiche politiche dell'ateneo dí riferimento Quindi il semestre filtro è un passaggio obbligato per tutti coloro che aspirano a Medicina dal 2025/2026, indipendentemente dalla loro formazione pregressa. É opportuno precisare però che il “semestre filtro" per l'accesso a Medicina non ha una validità in sé che si estende nel tempo come un punteggio del test che si possa spendere per anni. Cerca il tuo caso tra quelli già risolti con il motore di ricerca del blog Il semestre ha infatti preso il posto dei test ed é valido per l'anno accademico in corso: Il semestre filtro è concepito come un percorso di selezione che si svolge nel primo semestre dell'anno accademico (settembre-novembre, con esami a novembre e dicembre). Il superamento degli esami di questo semestre permette di concorrere per l'accesso al secondo semestre di Medicina (o Odontoiatria/Veterinaria) ma per quello stesso anno accademico. Sei stato escluso da un concorso o da una graduatoria ? Consultaci per valutare un rimedio 🤔 Ecco quindi che tramite il semestre filtro si accede ad una graduatoria annuale nazionale. Il sistema prevede la possibilità di ripetere il semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi. il costo per l’iscrizione é di 250 euro per l’anno 2025 e le iscrizioni scadono il 25 luglio. ( Vedi il decreto 431/2025) Leggi lo speciale del sito per concorsi ed esami Può anche accadere di superare gli esami ma di non essere in posizione utile per l’ingresso. In tal caso i CFU acquisiti possono essere riconosciuti per il corso di laurea "affine" che indicato al momento dell'iscrizione al semestre filtro (ad esempio, Farmacia, Biologia, Biotecnologie, ecc.) per non perdere completamente il lavoro svolto e i crediti acquisiti. In conclusione, il semestre filtro è un meccanismo di selezione "stagionale". Superarlo apre le porte della graduatoria per quell'anno accademico. Studio Legale Angelini Lucarelli Legale per Concorsi Pubblico ed Esami di Stato Avv Aldo Lucarelli
- Il ruolo chiave del direttore di farmacia
chiarito che ogni farmacia deve avere un direttore che ne sia l’unico responsabile da un punto di vista sanitario farmaceutico affrontiamo il tema della sostituzione temporanea del direttore per casi ordinari come le ferie. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Il ruolo del direttore oggi che le farmacie possono essere di proprietà di società costituente anche da non farmacisti é un ruolo chiave per il funzionamento della farmacia come azienda sanitaria, presidio del cittadino. La sostituzione del direttore di farmacia per le vacanze estive, come per altre tipologie di assenza temporanea, è una procedura ben definita dalla normativa italiana, in particolare dall' Art. 11 della Legge 362/1991 e successive modifiche . segui il blog sui social Ecco come funziona, in sintesi: 1. Requisiti del Sostituto: Il farmacista sostituto deve essere iscritto all'Ordine professionale dei Farmacisti . Deve possedere il requisito dell'idoneità previsto dall'Art. 12 della L. 475/1968 e successive modifiche. 2. Domanda di Autorizzazione alla ASL o ASP competente Il titolare/direttore della farmacia che intende assentarsi deve presentare un'apposita istanza alla ASL competente per territorio . L'istanza deve indicare chiaramente il periodo di assenza e il nome del farmacista sostituto . È necessario allegare la documentazione richiesta , che spesso include: Autocertificazione del farmacista sostituto attestante il possesso dei requisiti. Certificato di iscrizione all'Albo professionale del sostituto (se non già collaboratore della farmacia o se iscritto in altra provincia). Il preavviso per la presentazione della domanda può variare, ma è consigliabile farlo con almeno 15-30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'assenza. Alcune ASL indicano termini specifici, come 15 giorni per sostituzioni superiori a 3 giorni. La sostituzione del direttore della Farmacia per l'estate La sostituzione del direttore della Farmacia per l'estate 3. Motivazione della Sostituzione: Le ferie sono una delle motivazioni legittime per richiedere la sostituzione temporanea del direttore. Altre motivazioni includono infermità, gravi motivi di famiglia, gravidanza, adozione, servizio militare, chiamata a funzioni pubbliche elettive, ecc. 4. Durata della Sostituzione: Per le ferie, la normativa non pone un limite massimo di durata specifico come per altre motivazioni (es. gravi motivi di famiglia, che non possono superare i tre mesi in un anno). Si intende, quindi, che il periodo di sostituzione sia commisurato al periodo "normale" di ferie annuali. Alcune fonti indicano un periodo massimo di 30 giorni per le ferie. ww 5. Ruolo del Sostituto: Il farmacista che sostituisce temporaneamente il direttore deve personalmente attendere alla direzione della farmacia per tutta la durata dell'assenza. Assume quindi la piena responsabilità professionale e operativa della farmacia. 6. Accettazione della Sostituzione: Il farmacista sostituto deve firmare per accettazione sulla modulistica presentata alla ASL. 7. Silenzio-Assenso e Diniego: In molti casi, si applica la procedura del silenzio-assenso , il che significa che se la ASL non risponde entro un certo termine (spesso 15 giorni dalla presentazione dell'istanza), la sostituzione si intende autorizzata. Tuttavia, la ASL ha la facoltà di comunicare un eventuale diniego motivato. 8. Adempimenti Post-Sostituzione: Alcune ASL potrebbero richiedere una comunicazione di fine sostituzione al rientro del direttore titolare. Leggi il blog in diritto farmaceutico ed aziendale Importante precisare che: Le procedure specifiche e la modulistica possono variare leggermente da una ASL all'altra . È sempre consigliabile consultare il sito web della propria ASL di riferimento o contattare l'Ufficio Assistenza Farmaceutica Territoriale per ottenere le informazioni più aggiornate e precise per la propria zona. Anche l'Ordine dei Farmacisti provinciale può fornire supporto e chiarimenti in merito alla procedura. In sintesi, per la sostituzione del direttore di farmacia per le vacanze estive, il punto cruciale è la richiesta di autorizzazione preventiva alla ASL competente , con la nomina di un farmacista sostituto qualificato che si assumerà la piena responsabilità della direzione durante il periodo di assenza. Leggi il blog o contattaci per ogni questione che riguarda la Tua farmacia Prima di chiudere una precisazione, non sembra possibile avere due direttori part-time in una stessa farmacia . La Legge 362/1991 (e successive modifiche, anche a seguito della Legge Concorrenza 124/2017), prevede che: Ci sia un solo direttore responsabile per farmacia: La figura del direttore di farmacia è unica e deve garantire la presenza piena e ininterrotta per tutta la durata dell'orario di apertura dell'esercizio. Questo perché il direttore ha responsabilità fondamentali legate alla conduzione professionale e sanitaria della farmacia, nonché alla supervisione del personale e alla corretta dispensazione dei farmaci. Il contratto del direttore deve garantire la presenza costante: Il Ministero della Salute ha chiarito in diverse occasioni che il contratto del direttore non può essere a tempo parziale proprio per assicurare questa presenza costante. Un contratto part-time non garantirebbe la continuità della direzione. Sostituzione temporanea: L'unica eccezione è la sostituzione temporanea del direttore per assenze specifiche e motivate (ferie, malattia, ecc.), come abbiamo discusso in precedenza. In questi casi, un altro farmacista idoneo e autorizzato assume la direzione per il periodo di assenza, ma si tratta pur sempre di un unico direttore in un dato momento, come affermato sopra. La ratio della norma è garantire la massima professionalità e sicurezza nel servizio farmaceutico sicché è da considerare escluso sia che una stessa persona ricopra l’assorbente ruolo di direttore in più farmacie sia l’utilizzo di forme contrattuali che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta in sede. La presenza di un direttore unico e sempre presente assicura: La supervisione costante delle attività. La responsabilità chiara in caso di problemi o illeciti. La garanzia di un punto di riferimento qualificato per pazienti e collaboratori. Se si consentissero due direttori part-time, si creerebbe una frammentazione delle responsabilità e una potenziale discontinuità nella gestione che il legislatore ha voluto evitare. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- General Contractor ed il riaddebito delle spese
In linea di principio un General Contractor (GC) può quantificare e inserire in fattura un costo relativo alla propria attività di coordinamento. Tuttavia, il punto cruciale è che tale voce di costo, se intesa come un "margine" o un "ricarico" applicato sulle prestazioni di altri soggetti (professionisti o imprese) a titolo di "mero coordinamento", NON è detraibile ai fini del Superbonus 110%. Segui la pagina sui social Attività di "mero coordinamento" (non detraibile): Se il General Contractor fattura una voce specifica come "spese di coordinamento", "oneri di gestione progetto" o "margine GC" che rappresenta il suo guadagno o ricarico sull'attività di coordinamento di professionisti e imprese terze (di cui il committente pagherebbe già le prestazioni dirette), tale importo non può essere incluso nel calcolo del Superbonus 110%. Leggi qui l’articolo dedicato In questo caso, il GC può emettere la fattura includendo questa voce, ma il committente dovrà essere consapevole che su quella parte specifica del costo non potrà beneficiare della detrazione del 110%. Hai un quesito? Cerca nel blog o contatti senza impegno Ció significa che, nell'ammontare complessivo su cui il committente applicherà la detrazione o richiederà lo sconto in fattura/cessione del credito, tale importo dovrà essere escluso. Per Prestazioni tecniche dirette del General Contractor (detraibili se rientranti): Se General Contractor è egli stesso un professionista (es. ingegnere, architetto) e svolge direttamente alcune delle prestazioni tecniche agevolabili (es. progettazione, direzione lavori, asseverazioni, relazioni tecniche), allora i compensi per queste specifiche prestazioni dirette sono detraibili. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato In questo caso, la fattura dovrà distinguere chiaramente queste prestazioni, indicando che si tratta di onorari professionali per servizi specifici. Tali importi dovranno rispettare i massimali previsti dal D.M. Parametri. Il General Contractor può agire anche da intermediario nel pagamento delle spese per conto del committente, riaddebitando poi tali costi (ad esempio, le fatture dei professionisti o delle imprese) al committente ma il riaddebito deve avvenire "a costo", senza alcun ricarico da parte del GC. La fattura del GC dovrà esplicitare che si tratta di un riaddebito di costi già sostenuti e documentati. Su questi costi "a costo" sarà possibile applicare il Superbonus. General Contractor ed il riaddebito delle spese La fattura del General Contractor deve essere il più chiara possibile, distinguendo le diverse voci di costo ed evitare le voci generiche sé poi il General contractor vuole remunerare la sua attività di "puro coordinamento" con un margine, è consigliabile che questa voce sia esplicitata e che sia chiaro che non rientra nel Superbonus. Questo costo sarà interamente a carico del committente. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per l’impresa Avv Aldo Lucarelli
- Iter di apertura della Farmacia
Affrontiamo un tema sempre molto caldo ovvero quali sono i passi per aprire una farmacia e quali sono le incognite del percorso di apertura per un farmacista individuale oppure per una società Se non hai tempo di leggere oppure hai un dubbio contattaci Farmacista Titolare individuale o Società titolare di farmacia Per prima cosa é opportuno accendere un faro su una distinzione che sta passando in secondo piano ma che invece si rivela essenziale in tema di #farmacia ovvero la distinzione tra farmacista titolare come individuo con ditta individuale e farmacia in forma societaria La Legge 124 del 2017 (Legge sulla Concorrenza) ha rappresentato una svolta epocale nel panorama delle farmacie italiane, introducendo la possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacie. Prima di questa legge, la titolarità era limitata ai farmacisti persone fisiche (ditta individuale) e alle società di persone (S.n.c., S.a.s.) composte esclusivamente da farmacisti. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Questa riforma ha generato importanti differenze tra la farmacia a titolarità individuale e la farmacia gestita da una società composta anche da soci non farmacisti Come aprire una farmacia Vediamo i requisiti e i divieti distinti. Farmacista Titolare Individuale (Ditta Individuale)i requisiti: 1) Lo Status di Farmacista : Essere in possesso della laurea in Farmacia, essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti. 2) Idoneità: Avere l'idoneità all'esercizio della farmacia, acquisita dopo un periodo di pratica professionale. 3) Unica Titolarità: Il farmacista titolare individuale può essere titolare di una sola farmacia. Questo divieto di cumulo è previsto dall'art. 112, comma 2, del TULS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e non è stato abrogato dalla Legge 124/2017. Divieti (Incompatibilità) legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8 Il farmacista titolare individuale è soggetto ad una serie di incompatibilità, pensate per evitare conflitti di interesse e garantire la terzietà e l'indipendenza della professione: Produzione/Informazione Scientifica del Farmaco: Il farmacista non può svolgere attività nel settore della produzione o dell'informazione scientifica del farmaco (es. essere dipendente di un'industria farmaceutica o informatore medico-scientifico). Esercizio della Professione Medica: Non può esercitare la professione medica. Titolare/Direttore/Collaboratore di Altra Farmacia: Non può essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (dipendente o autonomo) di un'altra farmacia. Questo rafforza il divieto di unica titolarità. Rapporto di Lavoro Pubblico o Privato: Non può avere alcun rapporto di lavoro, né pubblico né privato, salvo quello relativo all'esercizio della propria farmacia. Divieto di Concorrere dopo Cessione: Il farmacista che ha ceduto la propria farmacia non può partecipare a un concorso per l'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Ricordiamo infatti che ai sensi dell' art. 12 legge 475/1968 Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Questo per evitare speculazioni e il "doppio vantaggio" (guadagno dalla cessione e assegnazione di una nuova sede a costo zero o ridotto). Leggi il post dedicato: il divieto del doppio vantaggio Società Titolare di Farmacia La Legge 124/2017 ha modificato l'art. 7 della Legge 362/1991, permettendo a qualsiasi tipo di società (società di persone, società di capitali, società cooperative) di essere titolare di farmacia. Requisiti (della Società e dei Soci): 1) Oggetto Sociale Esclusivo: La società deve avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie. Ciò significa che una società non può gestire contemporaneamente una farmacia e altre attività (es. cliniche, società di produzione di farmaci). 2) Direzione di un Farmacista Idoneo: Indipendentemente dalla composizione societaria , la direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista abilitato e idoneo (con i requisiti professionali visti per il titolare individuale). Questo farmacista può essere un socio o un dipendente della società. 3) Composizione Societaria: Soci Farmacisti e Non Farmacisti: Nelle società (sia di persone che di capitali), possono essere soci sia farmacisti iscritti all'albo che non farmacisti. Questo è uno dei cambiamenti più significativi. in quanto soci possono essere persone fisiche, ma anche altre società (di persone o di capitali). Da quando sopra deriva che dal 2017 le società di persone non sono più obbligate ad essere composte unicamente da farmacisti. Esiste comunque un limite al Controllo Societario : Una società non può essere titolare, direttamente o indirettamente (attraverso il suo controllo di altre società), di un numero di farmacie superiore al 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale norma diverrà utile tra qualche anno quando il valzer delle acquisizioni da parte dei gruppi avranno creato degli agglomerati di distribuzione. Ti può anche interessare: la cessione della farmacia 4) Divieti (Incompatibilità per i Soci e la Società): Le incompatibilità previste per i farmacisti titolari individuali (leggi qui il post dedicato) si estendono, con alcune specificazioni, ai soci e alla società stessa, per garantire la trasparenza e l'indipendenza: A) la Società non può svolgere attività nel settore della produzione o dell'informazione scientifica del farmaco. B) Non può esercitare la professione medica (es. una clinica privata non può essere socia di una società titolare di farmacia, anche se la professione medica non è l'oggetto esclusivo della clinica, se essa viene esercitata al suo interno). C) Per i Soci (sia farmacisti che non farmacisti): La partecipazione è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e dell'informazione scientifica del farmaco. Con l’Esercizio della Professione Medica : La partecipazione è incompatibile con l'esercizio della professione medica (vale per qualunque medico, sia che eserciti sia che sia solo iscritto all'Albo). Con la Posizione in Altra Farmacia: La partecipazione è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia (questo vale per tutti i soci, non solo per i farmacisti). Rapporto di Lavoro: La partecipazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o priva to. Tuttavia, la giurisprudenza ha talvolta interpretato questa incompatibilità con riferimento ai soli soci che sono "fattivamente coinvolti nella gestione della farmacia", lasciando margini interpretativi per i soci di puro capitale. Leggi pure: farmacisti società ed incompatibilità chiarita la differenza tra farmacista individuale e società cerchiamo ora di individuare la strada per l’apertura della farmacia come esercizio sanitario Esistono due strade principali per ottenere una autorizzazione per farmacie A) Partecipazione a Concorsi Pubblici (Concorsi per Nuove Sedi): Gli enti locali (Regioni, Comuni) bandiscono periodicamente concorsi pubblici per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche nelle zone dove è emersa la necessità in base alla pianta organica a seguito delle revisioni biennali. I concorsi sono basati su titoli (es. esperienza lavorativa, lauree aggiuntive, pubblicazioni) ed esami. Sono estremamente competitivi e i tempi per la conclusione dell'iter possono essere molto lunghi. Vincere un concorso significa ottenere il diritto di aprire una nuova farmacia in una specifica area. Da tener presente che i concorsi sono banditi dalle singole regioni su base delle revisioni periodiche avviate da singoli comuni sulla pianta organica leggi pure: La revisione della pianta organica B) Acquisizione di una Farmacia Esistente (Cessione di Ramo d'Azienda): Questa è la strada più comune. Consiste nell'acquistare da un farmacista (o dai suoi eredi) una farmacia già avviata, comprensiva della licenza, dei beni materiali (arredi, attrezzature, scorte) e immateriali (avviamento, clientela). Il costo di acquisizione di una farmacia esistente è molto elevato e dipende da fattori come il fatturato, la redditività, la posizione, la dimensione del locale e la clientela fidelizzata. Può variare da poche centinaia di migliaia di euro a diversi milioni di euro. Leggi il post dedicato: l'acquisto della farmacia 3. Definizione della Forma Giuridica Una volta ottenuta (o acquisita) l'autorizzazione, è necessario focalizzarsi sulla forma giuridica, ditta individuale o forma societaria. la scelta della forma giuridica dipenderà dalle dimensioni, dal luogo e dalla esigenze del titolare, se maggiormente orientato alla gestione diretta della farmacia come presidio sanitario oppure maggiormente orientato alla gestione dell'investimento. Farmacia come Ditta Individuale : per il titolare unico è la forma più semplice, ma implica la responsabilità illimitata del titolare e del suo patrimonio personale. Attenzione per il concorso ordinario è l'unica forma possibile per il primo triennio a differenza del concorso straordinario che prevedeva la possibilità di partecipazioni associate e costituzione di società sin dall'inizio, salvo sempre il divieto di vendita per il triennio. leggi pure: il contratto preliminare di vendita della farmacia prima del triennio Società: Con la Legge 124 del 2017, anche le società di capitali (es. S.r.l., S.p.a.) possono essere titolari di farmacie. In precedenza, potevano esserlo solo le ditte individuali o le società di persone (S.n.c., S.a.s.) tra farmacisti. Nel caso di farmacia in forma societaria, non tutti i soci devono essere farmacisti ma il direttore responsabile della farmacia deve comunque essere un farmacista abilitato e iscritto all'Ordine. Le società offrono una separazione tra il patrimonio personale dei soci e quello della società, concetto valido pienamente solo per le società di capitali, ad esempio Srl (società a responsabilità limitata). Le società di persone infatti offrono tutele meno valide quali ad esempio il "beneficio della preventiva escussione" del patrimonio sociale prima di veder aggredito il patrimonio dei singoli soci. Leggi il post dedicato farmacie quale società scegliere per la gestione 4. Scelta e Allestimento del Locale Il locale che ospiterà la farmacia deve rispettare rigorosi requisiti normativi in termini di metratura, igiene, sicurezza e accessibilità. Individuazione del Locale: Acquistare o affittare un immobile adatto. Se la farmacia da aprire deriva da un concorso, la zona sarà assegnata dalla stessa Regione all'interno della pianta organica indicata dal Comune. La progettazione e l'allestimento richiedono l'intervento di professionisti del settore, quali architetti, aziende specializzate in allestimenti per farmacie, geometri per: Progettare gli spazi (area vendita, laboratorio, magazzino, servizi igienici). Garantire la conformità alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza (es. uscite di sicurezza, impianti a norma). Installare l'arredamento specifico (banconi, scaffalature, espositori, casse). Prevedere un sistema di climatizzazione adeguato alla conservazione dei farmaci. Installare insegne a norma. Valutare le distanze dagli altri esercizi di farmacia (200 metri da soglia a soglia) 5. Adempimenti Burocratici e Autorizzazioni Parallelamente agli altri passaggi, è necessario espletare una serie di pratiche amministrative: quali la comunicazione di Inizio Attività (SCIA) da presentare al Comune come Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio commerciale. Per la farmacia, la SCIA è accompagnata dalla richiesta di Autorizzazione Sanitaria. Visita Ispettiva dell'ASL : L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente effettuerà un sopralluogo per verificare che il locale e l'allestimento siano conformi a tutte le normative igienico-sanitarie e strutturali necessarie per l'esercizio di una farmacia. Questa è ispezione è obbligatoria e fondamentale e propedeutica all'apertura. Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio): Obbligatoria per tutte le attività economiche. Apertura della Partita IVA: Presso l'Agenzia delle Entrate. Iscrizione all'ENPAF: Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, per la previdenza obbligatoria del farmacista titolare e dei farmacisti collaboratori. Apertura del codice di Tracciabilità del Farmaco: Richiedere questo codice al Ministero della Salute per la gestione e la tracciabilità di tutti i medicinali venduti. Richiesta di autorizzazioni per Prodotti Specifici: Se si intendono vendere prodotti non farmaceutici (es. cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici), sono necessarie ulteriori specifiche autorizzazioni o comunicazioni ci riferiamo alla Scia commerciale per la vendita dei prodotti del DM 375/1988 allegato 9. Leggi il post dedicato le autorizzazioni della farmacia per gli "altri" prodotti 6. Aspetti Economici e Finanziari Un passo cruciale per la sostenibilità dell'attività: Business Plan: Redigere un business plan dettagliato che includa: Analisi di mercato per conoscere la propria concorrenza, i servizi offerti ed il proprio bacino d'utenza, che non deve coincidere con il bacino della pianta organica, ma che può includere tutti i potenziali clienti, ad esempio i pendolari se ci si trova vicino ad una stazione o ad un centro commerciale. Proiezioni di costi in relazione all'acquisto/affitto del locale, spesa per l'allestimento, spesa per scorte iniziali, spesa per il personale, per le utenze e le assicurazioni. La valutazione dei costi è necessaria per comprendere la successiva redditività. Proiezioni di ricavi e redditività. Piano finanziario per coprire l'investimento iniziale e i costi di gestione. Ricerca di Finanziamenti: Se l'investimento iniziale è significativo (e solitamente lo è), sarà necessario ricercare finanziamenti bancari o valutare l'accesso a bandi e agevolazioni per nuove imprese (regionali, nazionali, europei), se disponibili. 7. Acquisizione del Primo Magazzino e Software Gestionale L'acquisto delle Scorte Iniziali: Acquistare un assortimento iniziale di farmaci, parafarmaci, cosmetici, integratori, ecc., dai distributori farmaceutici è un passo essenziale da ponderare per evitare di esporsi sin da subito a grandi investimenti prima di conoscere le esigenze del territorio. Installazione del Software Gestionale: Un software specifico per farmacie è indispensabile per la gestione delle vendite, del magazzino, degli ordini ai grossisti, delle ricette elettroniche, della contabilità e della tracciabilità dei farmaci. 8. Selezione e Formazione del Personale Se la farmacia è di dimensioni tali da richiederlo, sarò necessario assumere farmacisti collaboratori e/o altro personale (es. addetti al magazzino, commessi per il reparto parafarmacia). L'apertura di una farmacia è un processo "time consuming" che richiede tempi: L'intero processo può richiedere molto tempo, specialmente se si passa per un concorso pubblico o se le procedure burocratiche si allungano. Da tener presente che nei concorsi dalla assegnazione all'apertura viene concesso un termine di 180 giorni dalla accettazione della sede, salvo proroghe. La valutazione dei costi e dell''investimento iniziale è ingente ma altamente variabile tale da richiedere una consulenza specializzata sul tema anche solo per orientarsi. Hai un quesito? necessiti di chiarimenti o di una consulenza sul tema? Contattaci sapremo come aiutarti. Leggi il blog e trova il tuo caso Seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Assistenza per Farmacie e Farmacisti Avv. Aldo Lucarelli
- Farmacia Snc con due soli soci ed i problemi di gestione
Gli Atti di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione nella Farmacia Società in nome collettivo La S.n.c. é una società di persone molto utilizzata nelle attività commerciali, dalla farmacia, sino alle società di investimento grazie alla sua flessibilità, facilità di gestione ed ai costi contenuti rispetto alla Srl. Leggi pure la nullità del testamento che trasferisce l’azienda Affrontiamo il tema della governance tra Farmacisti Soci sia per ciò che attiene agli atti di ordinaria amministrazioni che a quelli di straordinaria amministrazione , per comprendere cosa accade in tutte quelle vicende che spesso i due soci (spesso anche legati da rapporti familiari o da vincoli del pregresso concorso straordinario farmacie) si trovano ad affrontare nella gestione della S.n.c. Leggi pure bancario e le clausole abusive in danno del consumatore La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle Snc è un principio generale del diritto civile. - Atti di ordinaria amministrazione : Sono quelli che rientrano nella normale gestione dell'impresa, finalizzati alla conservazione del patrimonio sociale e al mantenimento della sua capacità produttiva. Non alterano la struttura e la consistenza del patrimonio, ma si limitano alla gestione delle rendite. Leggi pure S.n.c. ed il recesso del socio in caso di fallimento Esempi di atti di ordinaria amministrazione sono: acquisto di materie prime, pagamento di utenze, stipula di contratti di fornitura ordinari, assunzione di dipendenti per la normale attività. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato - Atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione): Sono quelli che modificano o alterano la consistenza del patrimonio sociale della farmacia, ne incidono sulla struttura o ne variano in modo significativo la destinazione o la composizione. Spesso comportano un impegno economico o un rischio maggiore per la società, Esempi di Atti di straordinaria amministrazione: Vendita o acquisto di beni immobili o di rami d'azienda. Costituzione di ipoteche o altri diritti reali di garanzia su beni sociali. Contrazione di mutui di rilevante entità. Aumenti o riduzioni del capitale sociale. Modifiche statutarie (es. cambio di sede). Operazioni di fusione o scissione. Assunzione di partecipazioni significative in altre società. Conferimento di procura generale a terzi. Si pone quindi il problema della gestione degli atti di Straordinaria Amministrazione in una #Farmacia SNC con Due soli Soci Nelle SNC, l'amministrazione può essere disgiuntiva o congiuntiva, a seconda di quanto previsto nell'atto costitutivo: Amministrazione Disgiuntiva (regola generale se non specificato diversamente - art. 2257 c.c.): Ciascun socio amministratore può compiere da solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale , sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Tuttavia, gli altri soci amministratori hanno il diritto di opposizione prima che l'atto sia compiuto. Segui la pagina sui social In una SNC con due soli soci, se l'amministrazione è disgiuntiva e un socio si oppone a un atto di straordinaria amministrazione che l'altro intende compiere, si verifica uno stallo. Leggi pure la trasformazione recessiva della Srl nella S.n.c. il caso della farmacia Non essendoci una "maggioranza" (se non in termini di partecipazione agli utili, che però in due soci al 50% non risolve), l'operazione non potrà essere portata a termine. La decisione sull'opposizione spetta a tutti i soci (art. 2257, comma 2 c.c.), ma con due soci in disaccordo, la società è bloccata. Società in nome collettivo con due soli soci ed i problemi di gestione Farmacia come società in nome collettivo con due soli soci ed i problemi di gestione S.n.c. con Amministrazione Congiuntiva (deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo - art. 2258 c.c.): È necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento degli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo che l'atto costitutivo preveda la maggioranza. Leggi pure Srl come risolvere i contrasti tra i soci In una SNC con due soli soci, se l'amministrazione è congiuntiva, per compiere un atto di straordinaria amministrazione è sempre necessario il consenso di entrambi i soci. Se uno dei due non è d'accordo, l'atto non potrà essere compiuto. Conseguenze del disaccordo sugli atti di straordinaria amministrazione tra due soci: Lo stallo decisionale sugli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto se necessari per la prosecuzione dell'attività o per lo sviluppo della società, può avere conseguenze gravi in una SNC con due soli soci: paralisi dell'attività sociale : La società non riesce a compiere operazioni importanti. danno alla società : L'impossibilità di prendere decisioni strategiche può portare a perdite economiche o alla perdita di opportunità. cause di scioglimento : Se i dissidi sono così profondi da rendere impossibile il funzionamento della società o il raggiungimento dell'oggetto sociale, ciò può costituire una causa di scioglimento (art. 2272, n. 2 c.c.). recesso del socio: Uno dei soci potrebbe esercitare il diritto di recesso per giusta causa, qualora i gravi dissidi rendano impossibile la prosecuzione del rapporto sociale. Il recesso può poi portare alla liquidazione della quota del socio uscente o, se non viene ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi, allo scioglimento della società. Leggi pure: arbitrato e società cosa accade se gli arbitri non rispettano i termini Come abbiamo già affrontato in altri post societari é importante prevedere meccanismi di tutela o di gestione dei dissidi: È fondamentale che l'atto costitutivo di una SNC, soprattutto con pochi soci, preveda meccanismi per la risoluzione delle controversie o per la gestione delle situazioni di stallo, ad esempio: Clausole di arbitrato o mediazione. Clausole che prevedano la possibilità per un socio di acquistare la quota dell'altro in caso di disaccordo insanabile. Specifiche previsioni sull'adozione degli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio delegando tali decisioni a un terzo o stabilendo procedure vincolanti. Leggi pure il socio di Srl e le azioni verso terzi In assenza di tali previsioni, il disaccordo su atti di straordinaria amministrazione tra due soci in una SNC può rapidamente condurre a una crisi profonda della società. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci per il tuo caso specifico Assistenza legale per società soci ed imprese Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica
Portiamo alla attenzione dei lettori una recentissima pronuncia del Tar Bologna del 7 luglio 2025 con cui é stato di affermato che: il comune ha un ampissimo potere discrezionale nella indicazione del numero e della ubicazione delle farmacie Il potere del Tar si limita ad un controllo di arbitrarietà Non é necessario avere un corretto bilanciamento tra zona e numero di residenti in quanto deve essere dato peso alle esigenze anche prospettiche della zona Revisione della pianta organica farmacie ed iniquità della distribuzione demografica Segui la pagina sui social e rimani aggiornato L’interesse privato degli “altri” farmacisti di carattere concorrenziale economico é recessivo rispetto alle scelte amministrative volte alla tutela della disponibilità farmaceutica per la popolazione Leggi il blog e rimani aggiornato se non trovi quello che cerchi contattaci Sulla base di tali assunti possiamo affermare che venendo al merito per giurisprudenza pacifica le scelte dell'Amministrazione comunale relative alla localizzazione delle farmacie sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo in presenza di gravi ed evidenti errori di valutazione o irragionevolezza. Tale discrezionalità deve rispondere all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto non solo del numero dei residenti, ma anche di fattori quali la fruizione del servizio, le condizioni ambientali, topografiche e di viabilità, nonché le distanze tra le farmacie. In quest'ottica complessiva, la valutazione sull'accessibilità al servizio farmaceutico deve riferirsi all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di coniugare l'adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti Ciò premesso, la scelta del Comune resistente in merito alla localizzazione della sede X appare adeguatamente e non illogicamente motivata dalle complessive esigenze di efficacia del servizio pubblico farmaceutico. Se è indubbio che l’estensione territoriale della sede sia esigua rispetto alle altre con particolare riferimento alla sede della controinteressata, non di meno la sua collocazione risulta “equilibrata” rispetto alle altre per la migliore copertura del territorio comunale, non potendosi prendere a riferimento il solo elemento dei cittadini residenti specie in un comune a vocazione turistica della riviera, caratterizzato da notevole aumento del bacino d’utenza nel periodo estivo. Non ha dunque rilievo il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica. (Tar Bologna 799/25 Seppure l'Amministrazione comunale, nell'esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, deve tenere in considerazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole l'interesse commerciale dei farmacisti, che persegue una finalità di stimolo della concorrenza, resta fermo però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374 e Tar Bologna 799/2025). Segui il blog e trova il tuo caso tra quelli svolti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli (I principi esposti si trovano nelle sentenze Consiglio di Stato sez. III, 18 ottobre 2024, n.8346, Id., sez. III, 11 luglio 2018 n. 4231; Id., sez. III, 19 settembre 2017, n. 4387; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 settembre 2021, n.5691; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 17 maggio 2021, n. 1002 e Tar Bologna 799/2025).























