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  • Come aprire una farmacia

    'apertura di nuova farmacia da concorso è una procedura complessa che assorbe energie e richiede di misurarsi in ambiti che solitamente non sono tipici del laureato in farmacia, ecco quindi che qualche consiglio senza presunzione di completezza potrà dare una mano ai neo titolari di sede soprattutto in questa fase in cui sono ancora in corso nuove aperture su base regionale. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Come aprire una farmacia Concorso Farmacie e scadenza graduatorie Come aprire una farmacia. Il principale passo è quello di evitare di incorrere in errore comuni spesso dettati dalla velocità con cui si viene chiamati ad organizzare l'assegnazione e poi l'apertura della sede. Qui di seguito a mero titolo esemplificativo individuiamo i principali passaggi da seguire per l'apertura della sede, tenendo presente che ogni pratica avrà una propria autonomia. 1) rispondere all' interpello Attenzione si hanno 5 giorni per rispondere all'interpello, la mancata risposta da parte del referente dell'associazione comporterà la decadenza dall'interpello. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani 2) comunicare con gli altri farmacisti e fare un cronoprogramma per l'intera procedura. Molto spesso accade che gli associati che avevano fatto la domanda nel lontano 2012 abbiano cambiato vita, si siano trasferiti ed abbiano prese strade differenti nel corso del decennio che è trascorso tra la candidatura e la chiamata. 3) Trovare una Sede idonea Il passo sarà quindi individuare la zona assegnata e familiarizzare con le strade, quindi individuare la possibile sede di apertura previa verifica della idoneità del locale. 4) Costituire la Società Scegliere il modello societario da utilizzare se trattasi di associazione tenendo presente che la gestione sarà paritaria costante e su base personale. Il modello maggiormente utilizzato e raccomandato anche dal Consiglio di Stato è quello della SRL. 5) Organizzazione aziendale e della neo farmacia Predisporre accordi per la gestione della società e l'individuazione del direttore di farmacia, sempre tra i candidati associati vincitori. 6) Verificare le Incompatibilità Verificare la presenza di cause di incompatibilità (articoli 7 ed 8 della legge 362/1991 ed art. 112 testo unico) evitando di fare proprie le interpretazioni di legge. Quindi rimuovere dette incompatibilità in tempo utile per l'autorizzazione. 7) Controllare la Tempistica Verificare la tempistica della procedura per essere sicuri di rimanere nei 180 giorni assegnati dalla Regione. Diversamente predisporre istanze di proroga adeguatamente motivate. 8) contattare la ASL di competenza per l'ispezione di legge. Il Dirigente Farmacista preposto, ricevuti tutti i documenti necessari e preso atto che nulla oppone all’istanza di apertura ed esercizio di una nuova sede farmaceutica, predispone visita ispettiva ai sensi dell’art. 111 del R.D. 1254/1934 da parte della Commissione di vigilanza del Distretto di competenza, per accertare che la farmacia sia in regola sotto il profilo sanitario e sia in grado di iniziare e proseguire la propria attività con piena garanzia di buon esercizio. Al termine dell’ispezione, viene redatto un verbale da inviare al Comune. Il Comune, presa visione dell’istanza di apertura ed esercizio della sede farmaceutica presentata dal Titolare della Farmacia o dai Soci in caso di Società, della documentazione allegata e, ricevuto il verbale di visita ispettiva con esito favorevole da parte della ASL UOC Farmacia, emette e notifica l’atto di apertura della sede farmaceutica al/ai richiedente/i tramite Decreto autorizzativo originale in bollo. Il Decreto autorizzativo deve essere, altresì, notificato dal Comune alla ASL. 9) mantenere un contatto costante con l'ufficio Regionale di riferimento a cui inviare infine tutti i moduli per la richiesta di autorizzazione. Attenzione quindi alla verifica delle attività da compiere cercando di evitare gli atti elusivi o in frode alla legge che poi potrebbero comportare procedure di decadenza o revoca della autorizzazione ricevuta. Concorso Farmacie attenzione agli atti elusivi Ed infatti, come già affrontato da questo blog in plurimi articoli, non potevano partecipare al concorso coloro che avevano ceduto nella veste di titolari persone fisiche, o soci di società di persone una precedente farmacia. Sulla tematica degli atti elusivi abbiamo scritto più volte, ovvero di quegli atti che apparentemente perseguono un fine legittimo ma realizzano una risultato non permesso dalle norme. Farmacia, trasformazione societaria ed atti in frode alla legge Per approfondire le tematiche degli "atti elusivi" in fase di concorso leggi il precedente articoli. Farmacie ed il vincolo decennale Coloro i quali invece risulteranno chiamati alle nuove aperture seguiranno un iter prestabilito per l'apertura della durata di 180 giorni salvo proroghe per aprire la nuova sede. Nuove Farmacie e la proroga all'apertura Conclusivamente, l'iter di apertura ha una durata prestabilita di 180 giorni che molto spesso viene prorogato, accade sovente che l'apertura di una nuova sede comporti un periodo che va da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. Salvo casi eccezionali come accaduto nel periodo Covid-19. Hai un quesito? Necessiti di assistenza o chiarimenti per la nuova farmacia Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione

    Ci occupiamo del caso in cui il Comune avvii una procedura di gara aperta pubblica per l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione" Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Si tratta di una delle modalità alternative NON previste dalla norma di riferimento, ovvero l'articolo 9 della legge 475, ma ampiamente utilizzata in quanto ammessa dalla Giurisprudenza. Sul punto abbiamo già affrontato la questione in un altro articolo consultabile Farmacia Comunale in Concessione" Ammessa quindi la legittimità della procedura per l'affidamento in Concessione nel presente post "Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione" affrontiamo il caso in cui a seguito dell'affidamento ad una ATI (Associazione Temporanea di Impresa a scopo di cooperazione tra farmacisti) il Comune abbia aggiudicato la concessione ai farmacisti “...con efficacia subordinata all’esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione...”; La verifica successiva all'aggiudicazione infatti è una prassi applicata, ove prevista dal Bando, che tuttavia può esporre i farmacisti in ATI a problematiche inaspettate come quella derivante da questioni insormontabili accertate dopo l'aggiudicazione quale a titolo esemplificativo le irregolarità fiscali, con pesanti conseguenze economiche, come l'escussioine della polizza assicurativa. In un recente caso affrontato dalla Giurisprudenza del Tar Lazio infatti la verifica della regolarità fiscale, e l'insorgenza di pendenze non sanate con il Fisco, ha legittimato l'annullamento in autotutela della aggiudicazione disposta anche nel caso in cui alla gara per l'affidamento abbia partecipato una sola candidata nella forma di ATI di farmacisti. Le insidie della nuova farmacia comunale in concessione E' stato quindi ritenuta legittimo il procedimento di annullamento in autotutela e con nota burocratica, il Comune nella veste di stazione appaltante ha comunicato alla ATI di farmacisti sia l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione definitiva assegnando alla stessa un termine di 10 giorni per le controdeduzioni sia la volontà di escussione della garanzia assicurativa. Ecco quindi che il Comune ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 disponendo, altresì, l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione all’ANAC in quanto “...la situazione risultante dal contraddittorio conferma l’assenza di uno dei requisiti morali necessari alla partecipazione alla gara e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016...”; Consulta il blog in diritto farmaceutico La verifica dei requisiti è fase delicata ed ove effettuata successivamente all'aggiudicazione, può esporre l'assegnatario a responsabilità verso l'Ente Comunale concretizzata nella escussione della polizza assicurativa da allegare in fase di gara, Tar Roma n. 3420. Hai un quesito in tema di Farmacia, Diritto Farmaceutico, Concorsi, Requisiti o Gare? Contattaci anche senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Concorso Straordinario Farmacie, scadenza graduatorie, e sedi poco appetibili, che succede?

    Ad oggi l'Abruzzo ha aperto le porte all'ultimo interpello prima della scadenza delle graduatorie già avvenuta in molte regioni e dopo che lo stesso rimane ancora un po' attardato rispetto alle Regioni come la Toscana che ha terminato il 12° interpello, o l'Emilia Romagna ove il processo di apertura delle sedi è completato, ed anzi è iniziato anche il "post" assegnazione. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani La giunta regionale Abruzzo ha sbloccato il concorso per le nuove sedi di farmacie sul territorio abruzzese, sono varie le sedi disponibili, un numero rilevante in rapporto alla popolazione ed alle sedi già esistenti. Ricordiamo infatti che la validità delle graduatorie regionali per il concorso straordinario indetto nel 2012 dal governo Monti si è allunga da due a sei anni, calcolati non più dalla data di pubblicazione sul Bur ma da quella del primo interpello, e che quindi nel caso dell'Abruzzo dovrebbe arrivare alla soglia del 2024 mentre. Ma se "Incentivare i giovani farmacisti", è la ratio legis della norma istitutiva del concorso straordinario farmacie secondo il Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 3973/2021 del 21.05.2020 tornando sul concorso ha precisato che lo scopo della norma "Monti" del 2012 era incentivare i giovani farmacisti con minore esperienza, dall'altra parte è notizia di questi giorni che alcune delle sedi che hanno aperto nel nord Italia, e precisamente in Emilia Romagna, hanno iniziato a chiudere i battenti. Allora i quesiti che si pongono all'orizzonte sono essenzialmente di due tipi, il primo attiene alla appetibilità delle sedi rimaste vacanti nei concorsi attivi, appetibilità che andrà a far rima con sostenibilità del business, mentre il secondo riguarda la validità delle graduatorie in quelle Regioni ancora al lavoro con gli interpelli iniziali, si veda per l'appunto l'Abruzzo o il Lazio. Se per rispondere al primo quesito, ovvero l'appetibilità delle sedi rimaste, bisogna ancora una volta coinvolgere i Comuni, e le loro piante organiche con i relativi confini, nel secondo caso è opportuno precisare che a meno i colpi di scena da parte del legislatore, le sedi disponibili ove non assegnate nel concorso straordinario confluiranno nel prossimo concorso ordinario farmacie, ove tuttavia è lecito attendersi che non saranno le sole, bensì saranno accompagnate da nuove sedi nel frattempo individuate da tutti quei Comuni virtuosi che hanno proceduto all'aggiornamento delle piante organiche. Rimane quindi aperta la porta alla rimodulazione dei confini delle farmacie esistenti da un lato e dall'altro alla validità delle graduatorie a scadenza, per quei partecipanti al concorso straordinario che vorranno difendere la propria legittima posizione divenuta utile in extremis, e nel frattempo la Laurea in Farmacia sta diventando abilitante! Vedi la sezione Farmacia e Diritto dello Studio. Leggi anche Concorso Ordinario Le sedi non assegnate andranno nel futuro concorso ordinario a meno che non vengano medio tempore soppresse su richiesta degli stessi Comuni. Studio Legale Angelini Lucarelli Avezzano avv. Aldo Lucarelli.

  • How to open a pharmacy in Italy

    How to be part from abroad of the Italian Pharma world? How to open a pharmacy in Italy? To open a pharmacy the pharmacist has two ways. The first one is the public competition from which he/she should receive a pharmacy authorization to open in a specific area requested by the State. The area is not chosen by the pharmacist. follow us on Facebook The second one is to buy a pharmacy or a relative company. The first way is possible only for Italian pharmacists or pharmacists in the EU who have converted their decree into the Italian decree by a procedure. It depends if it is for UE or not UE countries. In Italy, the practice of healthcare professions is permitted to those who have obtained the required qualifications and qualifications abroad, subject to recognition by the Ministry of Health. It is important to keep in mind that pharmacists need to be enrolled in the order of pharmacist “ordine dei farmacisti”. You could be interested in the "Pharmacy in Italian System" The second one – buying the pharma – is possible also for pharmacists from abroad even if they will not be allowed to work at the counter–bar to sell products or medicine to customers but they need an Italian pharmacist to work as a director. They could only manage the company that will own the pharma after the 2017 new legislation. The other issue regards the “PARA FARMACIA” which is a shop where it is possible to sell non-prescription medicine because it is a shop allowed to sell medicine directly used by customers without the doctor's prescription. A para pharmacy so in a few words is a commercial activity that deals with the distribution of "Over the Counter (Otc)"products, non-prescription drugs (Sop), and extra-pharmaceuticals for the purchase of which no prescription is required. Anyway also this king of shops requested an Italian pharmacist to work, but the pharmacist from abroad as a private person could use a company to buy the shop where an Italian pharmacist would work. Pharma in Italy is a good bargain due to the market flexibility the high profile of the ROI, the return on investment. Contact us Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci

    Ci viene chiesto se é possibile ed in che misura possa accadere il diritto di ripensamento da parte del Comune in merito alla istituzione di una farmacia o alla Modica di una pianta organica. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico La domanda sembra essere di difficile prospettazione sebbene non é infrequente che dopo una delibera istitutiva di una sede o di una delibera di Modica della pianta organica il Comune mosso da nuova linfa ispiratrice possa tornare sui propri passi. Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Ma é possibile che un Comune cambi idea? In linea di principio sì ed é un procedimento amministrativo non raro che ricade nell'alveo della autotutela amministrativa dell'Ente pubblico che potrà annullare d'ufficio quanto già diposto alla luce di una nuova valutazione dell'interesse pubblico. É accaduto infatti che Comuni di medie dimensioni abbiamo proceduto a modificare le piante organiche delle farmacie durante il concorso delle sedi già rese disponibili ma che poi siano tornati sui propri passi alla luce della riqualificazione dell'interesse pubblico sotteso alla precedente qualificazione. Trattasi di provvedimento specifico denominato "Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, della deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto un Provvedimento di pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale." A tal proposito é stato osservato che deve ritenersi legittima una revoca in autotutela del Comune ogni qual volta essa sia volta alla tutela di un concorso in corso di svolgimento e quindi non é ammessa una Modica della pianta organica delle farmacie esistenti. Tar Aq 229/22 Farmacie quando il Comune é legittimato a ripensarci Con specifico riferimento alla procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche è stato altresì affermato che “la modifica della pianta organica durante lo svolgimento del concorso finirebbe per incidere negativamente sulla certezza della procedura concorsuale”(T.A.R. Piemonte, sez. II, del 12 novembre 2015 n. 1571; Hai un quesito ? Contattaci senza impegno Ed infatti l’atto di autotutela risponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico, espressamente indicata nel provvedimento, alla celere fruibilità del servizio farmaceutico.. Diritto Farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia SNC la liquidazione della quota del socio receduto o defunto

    Affrontiamo la delicata questione della liquidazione della quota del socio receduto, defunto o escluso nella farmacia sottoforma di società in nome collettivo con particolare riguardo alla questione inerente le "operazioni in corso" alla data del recesso che dovranno essere conteggiate nella quota da liquidare. Vi è poi un altro aspetto che ci viene chiesto, ovvero se la controparte sia unicamente la società o anche gli altri soci. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico I due quesiti sono di particolare rilevanza in quanto vanno ad incidere sia sul quantum da liquidare sia sul chi debba procedere alla liquidazione. Farmacia SNC la liquidazione della quota del socio receduto o defunto L'articolo 2289 del codice civile stabilisce che ai fini della liquidazione della quota spettante al socio uscente, «se vi sono operazioni in corso, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime». La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il concetto di operazioni in corso di cui all'art. 2289 co. 3 c.c. ricomprende ogni situazione idonea a determinare utili e spese, che, pur non in atto e non definita al momento dello scioglimento del rapporto sociale, debba considerarsi conseguenza necessaria ed inevitabile di rapporti giuridici preesistenti. Inoltre, poiché l'operazione in corso incide sulla liquidazione della quota in relazione agli utili ed alle spese, l'operazione stessa deve essere idonea a determinare utili e spese (cfr. Cass.n.6709/1982, n.1027/1993, n.6966/1996 e n. 960/2000.) Leggi il blog in diritto societario In particolare, nelle prime due pronunce la Corte ha esaminato casi -accostabili a quello qui in esame- nei quali era in discussione una sopravvenienza attiva (le altre riguardano sopravvenienze passive per debiti anteriori) per crediti riconducibili a situazioni già verificatesi al momento del recesso. Contattaci per il Tuo caso Il concetto di "operazioni in corso" puo' riguardare anche operazioni extra giudiziali nascenti anche da un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ad esempio la ASL per la l liquidazione delle fatture inerenti le prescrizioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ed anche se tali questioni siano materializzate successivamente al recesso ma riconducibili a quel determinato periodo,quindi riferibili al periodo anteriore al recesso del socio dalla SNC. Sul punto Cass. 1027/1993. Prima di chiudere precisiamo che in tema di liquidazione della quota di partecipazione a società di persone, con domanda proposta, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., dall'erede del socio defunto, ovvero dal socio che abbia esercitato la facoltà di recedere o che sia stato escluso, le Sezioni semplici hanno dato difformi risposte al quesito della spettanza della qualità di contraddittore alla società medesima ovvero agli altri soci (od anche a costoro). L'orientamento prevalente è nei senso di ritenere passivamente legittimata soltanto la società. Cass. 5853 1984. La società di persone, si è osservato, anche se priva dì personalità giuridica, è autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi; fra tali rapporti, si è rilevato, rientra quello inerente alla liquidazione della quota, perché riguarda un credito verso la società di soggetti ormai usciti dal novero dei soci, e non comporta un mutamento della struttura sociale, già verificatosi in dipendenza dei fatto risolutivo della partecipazione del singolo socio, cioè la morte, il recesso o l'esclusione. In sintonia con detto enunciato, si è ritenuto che l'art. 2284 cod. civ, quando prevede il dovere degli "altri soci" di liquidare la quota agli eredi del socio defunto, si riferisca in effetti alla società, ormai costituita soltanto dai soci restanti. Si è aggiunto che l'art. 2285 cod. civ., ove indica gli "altri soci" come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio, risponde ad esigenze e finalità estranee alla problematica sulla liquidazione della quota. In conclusione. con la composizione del contrasto giurisprudenziale, si devo affermare che la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte dei socio receduto od escluso, ovvero degli eredi dei socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta noi confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche dotti altri soci. Cass. Sez. Un. 291 2000. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza

  • Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune?

    La sede della farmacia é una scelta del titolare ma quale ruolo ha il Comune nell’insediamento all’interno della zona assegnata? Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tar Roma 2024 e dalla consolidata giurisprudenza in materia, i comuni, nell'organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, godono di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune? Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 08/06/2021, n. 4374). Ciò premesso in ordine all’ambito del sindacato giurisdizionale sull’atto impugnato, la giurisprudenza ritiene opportuno precisare il quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la fattispecie. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico La legge n. 475/1968, nel dettare le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”), stabilisce all’art. 1 che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. Il successivo art. 2 disciplina, poi, il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie, attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. Farmacie quando è criticabile l'ubicazione scelta dal Comune? In particolare, dispone tale norma che “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 (una farmacia ogni 3.300 abitanti). Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. La ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è, dunque, quella di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire una rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica, apparendo invero gli interessi di quest’ultimi recessivi dinnanzi al perseguimento delle finalità sopra indicate, sempre che esse vengano correttamente perseguite (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410) Possiamo quindi concludere che l'intervento giudiziario appare ammissibile in caso di 1) inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti della decisione, è il caso della mancanza di tutta quella attività istruttoria volta a supportare la decisione amministrativa, ad esempio, rilievi, planimetri, progetti, calcolo delle distanze etc.. 2) Manifesta illogicità della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Tar Roma 1994/24. Hai un quesito? leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie, l'organizzazione territoriale di Roma

    Riportiamo la recente sentenza del Tar Lazio n. 6704/2023 con cui il Tribunale Amministrativo ha colto l'occasione per precisare le Competenze del Comune, quelle della Giunta Capitolina, la potestà organizzativa ed il numero delle sedi nella capitale, non senza aggiungere spunti di giurisprudenza in tema di "conflitto di interessi" comunali e pianificazione territoriale.. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Farmacie, Il Comune quale gestore del servizio e soggetto alla individuazione delle zone è soggetto in conflitto di interessi? No. La questione dell’immedesimazione tra soggetto incaricato della pianificazione (e della conseguente scelta localizzativa) e soggetto gestore dei servizi farmaceutici localizzati è stata già esaminata dalla giurisprudenza che ha escluso il conflitto di interesse fra le due attività di rilievo pubblico rappresentate dalla pianificazione delle zone destinata ad accogliere le sedi farmaceutiche e dalla gestione in via diretta delle farmacie avente rilievo economico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1254). In particolare, si è affermato, che “Il potere di pianificazione è un potere amministrativo affidato ad soggetto pubblico per la cura di un interesse urbanistico, o di altri interessi pubblici rilevanti, il cui esercizio è presidiato da garanzie procedimentali e controlli finalizzati ad assicurare un trasparente e equo contemperamento degli interessi privati che di volta in volta vengono in rilievo. I suoi esiti … sono sottoposti a sindacato giurisdizionale ove un soggetto se ne ritenga leso. È pur possibile, e anzi è normale, che alcune delle utilità disponibili a seguito dell'attività pianificatoria, siano considerate idonee ad essere sfruttate direttamente dal soggetto pubblico in quanto funzionali alla realizzazione o somministrazione di opere o servizi di pubblica utilità, ma anche quando ciò avvenga, la realizzazione dell'opera o l'assunzione del servizio nient'altro sono che la prosecuzione e la piena realizzazione della mission istituzionale dell'ente a beneficio della collettività di riferimento”. Quale è l'iter di revisione della pianta organica in una metropoli come Roma capitale? "Con la legge n. 475/1968 il legislatore ha dettato le disposizioni sul “servizio farmaceutico” (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”). L’art. 1 della legge n. 475/1968 prevede che “Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti” e stabilisce che “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”. L’art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina il procedimento di definizione delle zone “nelle quali collocare” le farmacie attribuendo al Comune la relativa competenza funzionale. In particolare, si prevede che “1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [una farmacia ogni 3.300 abitanti]. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. Va evidenziato come ai sensi dell’art. 2, comma 1, cit., la ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche è di assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” e di garantire “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate” e non già di garantire rendita di posizione degli operatori economici già titolari di una sede farmaceutica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2022, n. 3410). Al contrario, le posizioni degli operatori economici sono recessive dinnanzi al perseguimento degli interessi pubblici sopra indicati, sempre che tali interesse vengano correttamente perseguiti." La revisione territoriale Farmacie di Roma Capitale In applicazione delle disposizioni normativa su richiamate, e in particolare dell’art. 2 della legge n. 475/1968, l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento di revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno 2018. Sulla base dell’ultima rilevazione ISTAT, ha riscontrato che la popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre 2018 è pari a 2.860.009 abitanti per cui il numero delle farmacie spettanti al Comune di Roma risulta pari a 868. Quindi ha individuato ulteriori 31 zone di pertinente afferenti alle sedi farmaceutiche, che si aggiungono alle 837 sedi già istituite. Le competenze in tema di Farmacie della Giunta di Roma Capitale: In attesa della conclusione di una procedura concorsuale straordinaria indetta dalla Regione Lazio nell’anno 2012 ai sensi del d.l. n. 1/2012 per l’assegnazione di alcune sedi farmaceutiche, la Giunta ha ritenuto possibile identificare in concreto n. 22 (delle 31) zone di pertinenza per l’istituzione di altrettante nuove sedi farmaceutiche, ripartite tra i 10 dei 15 Municipi di Roma Capitale, riservandosi di deliberare sulle restanti 9 zone di pertinenza nell’ambito della prossima revisione delle zone una volta conclusa la procedura ad evidenza pubblica avviata dalla Regione. Farmacie, nuove Zone e Zone adiacenti, pianificazione e programmazione senza vincolo di motivazione. L’amministrazione, al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio distributivo e l’equa distribuzione del servizio sul territorio capitolino, ha individuato.. due nuove zone di pertinenza in cui sono previste due distinte sedi farmaceutiche. Tra queste due sedi vi è la nuova sede il cui perimetro è costituito, “senza incidere su altre sedi limitrofe”... A conclusione dell’istruttoria compiuta, la Giunta Capitolina ha quindi adottato la deliberazione del 2020 contenente la revisione ordinaria della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l’anno 2018 con contestuale ridefinizione di alcune zone delle sedi farmaceutiche. La deliberazione della Giunta Capitolina del 2 ottobre 2020 è stata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. In virtù del potere previsto e conferito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, l’atto amministrativo della Giunta comunale di identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie ha natura di atto di pianificazione (laddove individue le 22 zone) e di atto di programmazione (laddove rimanda l’individuazione delle 9 zone) delle sedi farmaceutiche. La scelta relativa all’individuazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità ed è sindacabile in caso di irrazionalità, illogicità o difetto di istruttoria. Trattandosi di atto di pianificazione e di programmazione, la scelta amministrativa non è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990. In questi casi, l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione può dirsi adempiuto o soddisfatto “con l'indicazione dei profili generali e dei criteri” che sorreggono le scelte amministrative “senza necessità di una motivazione puntuale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3365). Profili Generali e Criteri di Roma Capitale per le nuove Farmacie "Nel caso di specie, i “profili generali” e i “criteri” che sorreggono la scelta compiuta dall’amministrazione in merito alla previsione delle nuove sedi farmaceutiche, tra cui la sede YY, sono desumibili dalla motivazione della deliberazione dove sono indicati: i) la consistenza demografica e territoriale, accertata attraverso l’istruttoria, eseguita di concerto con l’Ufficio Statistica e Toponomastica di Roma Capitale oltre che con l’intervento del Dipartimento Trasformazione Digitale; ii) la perimetrazione dei bacini di utenza delle nuove sedi farmaceutiche definita mediante verifiche di carattere toponomastico, ambientale e di viabilità; iii) l’accessibilità dei cittadini al servizio distributivo dei farmaci; iv) la sostenibilità, sia economica sia urbanistica, per l’inserimento delle nuove sedi farmaceutiche e la popolazione per sezione di censimento inerente la zona urbanistica; v) dell’effettiva disponibilità di locali commerciali idonei all’esercizio farmaceutico." Sei interessato all'argomento? Seguici o Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il socio accomandante farmacista

    Mettiamo a fuoco le problematiche del socio accomandante nella farmacia, al riparo da molte responsabilità ma non immune a tutto e per lo meno con attenzione ai rapporti con clienti e banche per cui che attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità. Il socio accomandante infatti avrà un sicuro futuro nella vita delle farmacie gestite in modo tradizionale in quanto sebbene sia socio di società di persone si avvantaggia di limiti di responsabilità al riparo dalla gestione e da posizioni tipiche delle società di capitali. Quando si espande la responsabilità illimitata al socio farmacista accomandante? Il socio farmacista accomandante può essere destinatario degli accertamenti fiscali? La responsabilità limitata del socio farmacista accomandante si estende anche ai rapporti bancari ed ai fornitori? Il socio accomandante non farmacista é soggetto alle incompatibilità della legge 362 del 1991? In questo breve post cerchiamo di focalizzare i casi pratici in cui la Corte di Cassazione si é concentrata sulla estensibilità della responsabilità illimitata ai soci accomandati nelle SaS normalmente al riparo da fonti di responsabilità oltre la propria quota. L'uso del nome del socio accomandante nella ragione sociale della società. Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, comma 2, cod. civ., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società”. Cass 30882/18 Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Il socio accomandante ha legittimazione passiva ed é quindi legittimato a ricevere gli accertamenti fiscali della società? No. Ed infatti secondo la Cass 26264/2022 il socio accomandante è privo di legittimazione – attiva e passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cuiall’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. Socio accomandante ed Iva E solo il caso di evidenziare che ai sensi degli articoli 2313 e 2318 c.c., i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere dell’IVA evasa e delle sanzioni applicate, dovute dalla società in accomandita semplice. Il socio accomandante farmacista A tal proposito é sufficiente ricordare che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione 26262/22 nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. n. 13565 del 2021; conformi Cass. n. 9429 del 2020 e Cass. n. 1671 del 2013, entrambe non massimate). Né può affermarsi che l’IVA indebitamente detratta costituisca un maggior reddito della società e, quindi, di tutti i soci della società personale, per la decisiva considerazione che l’avviso di accertamento si riferisce esclusivamente alla detta imposta evasa e non contiene alcun accertamento di maggiori redditi tratti dalla società che sono normalmente imputati per trasparenza ai soci ex art. 5 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Il socio accomandante farmacista La posizione del socio accomandante quindi si pone al riparo sia dalle notifiche degli accertamenti che della responsabilità sociale a patto di non invadere né la gestione sociale né il nome sociale, elementi propri del socio accomandatario, ed in quanto tale illimitatamente responsabile. Socio accomandante Banche e fornitori Prima di chiudere però é opportuno evidenziare che il quesito del nostro lettore si concentrava su un aspetto non secondario ovvero i rapporti con la banca ed i fornitori. In tal caso il socio accomandante ove abbia sottoscritto delle garanzie come una fideiussione risponderà con il proprio patrimonio non per la propria figura di socio accomandante ma quale garante ed in forza della garanzia prestata alla Banca. Discorso diverso per i fornitori generici i quali potranno invece aggredire solo il patrimonio sociale o alternativamente e sussidiariamente il patrimonio del socio accomandatario. Sul tema delle incompatibilità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 é stato precisato che le stesse non si applicano sempre al socio non farmacista e non lavoratore. Essendo, dunque, consentita, nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991.”. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente articolo, deve addivenirsi alla conclusione che la causa di incompatibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991 non sia applicabile nei confronti del socio accomandante non essendo egli un farmacista iscritto all’albo e non essendo in alcun modo coinvolto nella gestione della società in accomandita semplice in questione, all’interno della quale egli riveste la posizione di accomandante. (Tar Toscana 233/20) Hai un quesito? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il trasferimento del dispensario farmaceutico

    Dispensario.. .. abbiamo affrontato diverse volte l‘argomento, il dispensario è diventato il punto di scontro dei neo titolari di farmacia che abbiano scelto una nuova sede, lì dove invece per anni imperava la sede comunale o principale con un dispensario, soprattutto nelle zone di circa 1000 utenti e nelle zone con affluenze stagionali a causa del turismo. ... altro punto riguarda la liquidazione della sede pre esistente, ma su questo se ne parlerà in altro approfondimento, senza tralasciare il ruolo della determina regionale nella quantificazione.. … quindi che fine fa il vecchio dispensario farmaceutico? chiude! Questa la sintesi a cui giunge il Consiglio di Stato nella pronuncia 2240/2021 approfondiamo l’argomento.. se invece hai fretta ed hai un quesito contattaci. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Dispensario “il dispensario costituisce una presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacia, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che - diversamente da quest'ultimo - risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale, finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2018, n. 3958; n. 521/2015 e 749/2015)”. E’, dunque, dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. (CdS 2240/21) Precisa il Consiglio di Stato: Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. e quanto all’istituzione del dispensario? Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione (Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205). Presupposti per l'istituzione del dispensario sono: a) la previsione in pianta organica della farmacia privata o pubblica; b) la mancata apertura della farmacia prevista in pianta. Il trasferimento del dispensario farmaceutico ed in relazione alle nuove sedi cosa accade al perimetro del dispensario? Risulta fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti; Quindi: Ed, invero, deve ritenersi che l'istituzione del dispensario sia giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire “l'assistenza farmaceutica minima” alla popolazione di una determinata zona. Il trasferimento del dispensario farmaceutico Farmacia e Dispensario: La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno “le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito” ( in tal senso vedi Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2013, n. 309, “(…) il dispensario farmaceutico, legittimamente soppresso per far luogo alla nuova farmacia, in quanto soluzione di breve periodo destinata, nel sistema normativo vigente, ad essere sostituita con una farmacia in piena titolarità (…); ciò che determina la cessazione del dispensario è data dal fatto che la nuova farmacia venga effettivamente aperta e messa in esercizio dal nuovo titolare (…)”. L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve, viceversa, ritenersi atipico ed eccezionale (cfr. Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. 1205). I Cosa accade in caso di cessione della farmacia? E' possibile trasferire unitamente alla farmacia anche il dispensario gestito stagionalmente? Per rispondere a tale ultimo quesito sul dispensario stagionale e l'azienda farmacia ci viene chiesto se è legittima quindi la tesi per cui il dispensario stagionale costituisca un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali e suscettibile di circolare inter privatos come un qualsiasi bene. Addurrebbe nello specifico il nostro lettore che con l'atto di compravendita della farmacia il neo titolare subentrerebbe nella titolarità del dispensario farmaceutico stagionale con la precisazione che l’ordinanza amministrativa di concessione avrebbe avuto validità sempre che fossero continuate a sussistere tutte le condizioni indicate nell’ordinanza stessa. Non si può condividere tale impostazione, ed infatti la tesi è fallace e non può trovare adesione: vanno tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione inter privatos nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità. Ed infatti in un’ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all’esercizio di un’attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto (cfr. Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006, n. 22112; id., 6 febbraio 2004, n. 2240). Trattandosi di dispensario stagionale, come già osservato, l’affidamento ha valenza temporanea e va incontro ad autonomo rinnovo anno per anno, sicché la cessione inter vivos dispiega limitato rilievo entro i limiti di efficacia degli affidamenti dell’epoca. Non può, di contro, vincolare in alcun modo l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni, per le quali si attivano nuovi titoli concessori. CdS 558.24 Il trasferimento del dispensario farmaceutico Conclusioni Nel nuovo assetto normativo, tanto a livello di disciplina nazionale che a livello di disciplina regionale, i principi sopra enunciati non patiscono eccezione dovendo i vecchi dispensari rimanere assorbiti nell’implementazione della pianificazione comunale e nei relativi sviluppi attuativi nel caso di dispensari ordinari immessi in zone successivamente coperte dalle nuove sedi a concorso, mentre per quel che concerne i dispensari stagionali, saranno i requisiti "temporanei" nei territori con meno di 12.500 abitanti a dettare i criteri per la sopravvivenza degli stessi, non potendo agganciare la sussistenza di un dispensario farmaceutico nemmeno all'ipotesi di diritto acqusito dal titolare della sede in caso di cessione della farmacia per atto di compravendita. per ogni esigenza non esitare a Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia

    La falsa rappresentazione dei fatti oggetto di dichiarazione in sede di apertura della farmacia comporta l'annullamento d'ufficio del provvedimento di autorizzazione, (art. 21 novies Legge 241/1990) a prescindere dal fatto se vi sia stata o meno una sentenza penale di condanna che abbia accertato il fatto contestato. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Stiamo evidentemente parlando del caso in cui a seguito di controlli l'Azienda Sanitaria proceda ad un annullamento d'ufficio per il mancato riscontro dei requisiti necessari dichiarati ma assenti in sede di autorizzazione, come quelli inerenti l'assenza di incompatibilità di cui alle legge 362 del 1991. E ciò in particolare in quanto “le cause di incompatibilità vanno rimosse nel momento in cui si verificano e non nel momento in cui vengono scoperte dall’Amministrazione" Ed in particolare nel lasso di tempo, non breve, che intercorre tra la comunicazione della Regione della disponibilità della sede farmaceutica e la presentazione della domanda di autorizzazione all’apertura della farmacia CdS 6137/23 Attenzione tuttavia a non confondere i requisiti di partecipazione al concorso con i requisiti per l'autorizzazione all'apertura, si tratta di requisiti distinti che attengono a "fasi differenti" e che hanno contenuto differente. I primi (requisiti di partecipazione) attengono infatti alla platea di coloro che possono partecipare al concorso, i secondi invece, dopo i primi, attengono all'ottenimento dell'autorizzazione per coloro che hanno potuto partecipare... Ecco quindi che tornado a parlare dei requisiti per l'apertura della farmacia una volta acclarata l’illegittimità del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia, siccome inficiato dalla sussistenza (alla data della sua adozione) di una (non previamente rimossa) causa di incompatibilità, non sarebbe stato possibile per l'Ente amministrativo sanare “ora per allora” la situazione di conflitto contestata. In tale contesto interpretativo, dalla necessità, normativamente prevista, che la fattispecie decettiva abbia costituito oggetto di una sentenza di condanna del giudice penale passata in cosa giudicata non potrebbe derivare un vantaggio per il privato.. Deve piuttosto ritenersi che la pronuncia di una sentenza penale di condanna passata in giudicato abbia la funzione di ampliare, piuttosto che restringere, lo “spatium temporis” concesso all’Amministrazione ai fini del ripristino della legalità violata mediante l’adozione del provvedimento ampliativo, con la conseguenza che essa sarà legittimata all’esercizio del suo potere di autotutela anche oltre il termine suindicato (12 mesi) non solo ogniqualvolta abbia accertato che il provvedimento suindicato è stato emesso sulla scorta di una “falsa rappresentazione dei fatti”, indipendentemente dalla forma (dichiarazione sostitutiva o meno) in cui essa sia stata versata, ma anche quando la falsità della dichiarazione sostitutiva sia stata acclarata con una sentenza definitiva di condanna. L'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione della farmacia A tal proposito, ha rilevato il giudice amministrativo citato, che “l’annullamento in autotutela è intervenuto non perché le ricorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso non fossero in possesso dei necessari requisiti, né perché questi requisiti siano venuti meno, ma perché, quando hanno chiesto il riconoscimento della titolarità della sede in Comune e l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, si sono venute a trovare in una condizione di incompatibilità”. Leggi il Blog Ha aggiunto il T.A.R. Brescia che “nel caso di specie vi è in effetti una certa corrispondenza fra i requisiti di partecipazione (non essere, salvo deroghe precise, titolari di farmacia) e la causa di incompatibilità (socio di società titolare di farmacia), ma si tratta di un mero accidente, che non sposta l’essenza della questione. Hai un quesiti? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso?

    la revisione dei confini delle farmacie in pendenza di nuove aperture da concorso é possibile? Tale domanda appare affetta da una dualità di teorie e di orientamenti che oggi sono avvalorati da una ulteriore sentenza che depone a favore della discutibile tesi che ammette la modifica del perimetro almeno fintanto che la sede non sia stata autorizzata. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Riteniamo che la questione avrà sviluppi concreti in un verso o in un altro in quanto l'attuale ambivalenza delle tesi non depone a favore della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento per i Farmacisti vincitori di concorso in procinto di aprire la sede assegnata. Tesi uno: Quindi nelle more della procedura per l’assegnazione concorsuale delle sedi farmaceutiche non sono possibili autonome modificazioni da parte del Comune del perimetro delle stesse come individuato dal bando, citando l’orientamento per cui “in pendenza della procedura selettiva di cui al concorso straordinario le scelte operate dai partecipanti, sulla scorta della delimitazione delle sedi predeterminata a monte non possono essere falsate da successive modificazioni dei confini delle medesime sedi, autonomamente disposte dai Comuni, inverando ciò una lesione del principio della par condicio competitorum, che informa ogni procedura selettiva (TAR Lombardia sez. III, N. 01462/2021 REG.RIC. 08.06.2020 n. 1004; Cons. di Stato sez. III, 18.11.2019 n. 7877; Cons. di Stato sez. III, 04.10.2016 n. 4085; TAR Sicilia, sez. Catania 17.05.2019 n. 1162)”; Può anche interessarti La sovrapposizione della sede della Farmacia esistente Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso? Mentre quanto alla violazione del principio della par condicio concorsuale, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6237 del 2019, secondo la quale il secondo orientamento prevede che “da sempre al momento dell’assegnazione della sede oggetto di concorso accade che se interviene una nuova revisione della pianta organica tutte le sedi messe a concorso e quelle esistenti possono subire una modificazione, diversamente finché una sede farmaceutica non viene aperta al pubblico non potrebbe aversi una revisione della pianta organica, il che costituirebbe una paralisi con danno al servizio dell’interesse pubblico”; Leggi pure: Le caratteristiche del concorso ordinario Soggiunge da ultimo il Tar che la validità di tale secondo orientamento deriva dal fatto che al fine di accreditare tale conclusione, la ricorrente richiama l’orientamento per cui “in pendenza della procedura selettiva di cui al concorso straordinario le scelte operate dai partecipanti, sulla scorta della delimitazione delle sedi predeterminata a monte non possono essere falsate da successive modificazioni dei confini delle medesime sedi, autonomamente disposte dai Comuni, inverando ciò una lesione del principio della par condicio competitorum, che informa ogni procedura selettiva (TAR Lombardia sez. III, 08.06.2020 n. 1004) Per contro, il Collegio Siciliano del 2024 rileva che l’orientamento appena citato è stato oggetto di ripensamento e di fatto superato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, a mente della quale: “l’indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure” (Cons. Stato Sez. III 28/6/2023, n. 6343). ammessa la legittimità di tale orientamento quindi sarebbe possibile variare l'ampiezza delle sedi da parte del Comune apparirebbe possibile modificare lestensione della sede durante il lasso di tempo tra l'assegnazione e l'apertura.. ed infatti afferma il Tar In ogni caso, anche a voler seguire l’orientamento richiamato la soluzione del caso non cambierebbe, in quanto la gravata delibera consiliare, modificativa dei confini della sede farmaceutica nella fattispecie è intervenuta nelle more del procedimento di autorizzazione all’apertura della farmacia e non nelle more della procedura concorsuale, che si era da tempo conclusa con l’assegnazione della sede.. Quindi verrebbe da pensare che l'iter di autorizzazione della sede deve ritenersi una fase esclusa dal concorso.. tesi valida ove si valuti solo il provvedimento autorizzativo senza riflessi sulla eventuale mandava autorizzazione che comporterebbe la vacanza della sede e la ti edizione della nuova procedura concorsuale. Farmacie la Revisione sedi in pendenza di concorso? A ritenere diversamente, ne conseguirebbe che il Comune non possa avviare l’iter di revisione della pianta organica (che a norma dell’art. 2, L. 475/1968 deve essere disposta ogni due anni, mentre l’ultima revisione della pianta organica nella fattispecie risale al 2012) neppure dopo conclusa la procedura concorsuale con l’assegnazione della sede farmaceutica (quale atto ultimativo della procedura concorsuale ex art. 11 del bando). L’illogicità di un tale approdo è stata, del resto, messa in risaltodalla citata giurisprudenza del Cons. di Stato Sez. III , Sent. 6237/2019. Nessuna violazione del principio della par condicio competitorum può essere quindi addebitata al Comune per avere adottato, in ossequio a un preciso obbligo di legge, la revisione della pianta organica delle farmacie (Tar Sicilia 918/2024) Tale ricognizione é utile per comprendere che si tratta di materia in evoluzione e che i confini delle farmacie ed i confini del concorso sono ancora in fase di definizione... Hai un quesito in diritto farmaceutico? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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