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  • I gravi illeciti professionali ed il processo penale

    Argomento spinoso che ha avuto differenti orientamenti giurisprudenziali, quello del calcolo del triennio per la valutazione degli illeciti professionali, a volte scollegato dal rilievo penalistico a volte connesso e conseguente a detto profilo. Ecco quindi i diversi orientamenti: a) per il riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza di condanna” (in tal senso, tra le molte: Cons Stato, sez. III,1giugno 2021, n. 4201; Id., sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937; Id., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635); b) per l’aggancio momento di “pubblicazione della sentenza, ancorché non definitiva”, che “accerti”, nella sede sua propria, la rilevanza penale del fatto (in tal senso, per es. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, n. 731/2021); c) per il richiamo a qualunque, obiettiva “vicenda” processuale (e.g. richiesta di rinvio a giudizio, adozione di misure cautelari et similia), in grado di “dare evidenza”, sia pure non definitiva, al “fatto imputato” (per es.: Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2021, n. 958); d) per il (più garantistico) riferimento al “fatto [storico] commesso”, in asserita linea con l’articolo 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE (cfr., per es., Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2022, n. 575). Tra fatto commesso, fatto imputato e fatto a vario titolo accertato l’oscillazione si giustifica, in definitiva, in virtù della incerta base normativa del riferimento, oggi comunque mutata nel nuovo codice degli appalti di cui si dirà appresso. In effetti, per il CdS 2023 n. 6584 deve senz’altro escludersi che possa farsi capo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerti la commissione del fatto in sede penale. I gravi illeciti professionali ed il processo penale Come si è osservato in detta sennteza, invero, il d. lgs. n. 50/2016, adeguandosi sul punto alle indicazioni della direttiva 2014/24/UE, conferisce rilievo agli illeciti di natura penale secondo due diverse modalità: a) quando si tratti (profilo oggettivo) di reati rientranti nel catalogo (da riguardarsi quale tassativo) di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g), in quanto commessi (profilo soggettivo) dai soggetti individuati (in guisa parimenti tassativa) dall’art. 80, comma 3 (complessivamente rientranti nel novero dei cc.dd. apicali), l’esclusione è disposta – ferma la possibilità del self cleaning, ove la pena detentiva non superi i 18 mesi o sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione (cfr. art. 80, comma 7) – in via automatica (cfr. art. 80, comma 1, secondo cui la circostanza “costituisce motivo di esclusione”, senza altra valutazione), ma è subordinata alla definitività dell’accertamento (richiedendosi alternativamente la “condanna con sentenza definitiva”, il “decreto penale di condanna divenuto irrevocabile” ovvero la “sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”): in tal caso l’interdizione all’accesso alle procedure evidenziali opera, con criterio di gradualità, per il tempo definito all’art. 80, comma 10 e comma 10 bis, primo periodo; b) in ogni altro caso (che, per quanto chiarito supra, rientra nella fattispecie generale dell’art. 80, comma 5, lettera c) l’esclusione non è recta via ancorata alla pronunzia del giudice penale, ma è il frutto di una autonoma valutazione (ampiamente discrezionale) della stazione appaltante, che “dimostri con mezzi adeguati” (e ciò anche “nel tempo occorrente alla definizione del giudizio”: cfr. art. 80, comma 10 bis, terzo periodo) l’incidenza del fatto (in quanto ritenuto “grave”) sui requisiti di moralità dell’operatore economico che se ne sia reso colpevole, sì da rendere “dubbia la sua integrità o affidabilità). I gravi illeciti professionali ed il processo penale Appare, perciò, chiaro che il giudicato penale rappresenta elemento (tipizzante) della fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 1, ma non è elemento costitutivo dell’illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), sicché tra le due fattispecie non sussiste alcuna sovrapposizione. Nel secondo caso, è piuttosto la (pendenza) di un processo (o di un procedimento) penale ad integrare, nella valorizzata chiave indiziaria, un (rilevante) elemento di valutazione rimesso alla stazione appaltante. In definitiva, l’illecito professionale (ancorché, per ipotesi, emerso nell’ambito di un processo penale) costituisce fattispecie del tutto distinta, la quale non presuppone la configurabilità di un reato, né l’accertamento definitivo di una condotta (essendo, di nuovo, sufficiente la dimostrazione “con mezzi adeguati” in sede evidenziale), né un grado di certezza nella valutazione (essendo necessario, ma anche sufficiente che la stazione appaltante “dubiti” dell’affidabilità dell’impresa). L’illecito professionale, quindi, configura strumento di anticipazione della tutela della posizione contrattuale della committente pubblica rispetto ai possibili rischi di inaffidabilità dell’operatore, ed opera, quindi, a prescindere da un eventuale accertamento definitivo in sede penale (che può anche non sussistere). I gravi illeciti professionali Ed è questa la ragione per la quale, proprio per l’ampio spettro operativo che lo caratterizza, il legislatore (europeo e nazionale) ha inteso limitare (sia pure con la considerata ambiguità) l’ambito temporale di rilevanza, circoscritto al triennio: trattandosi, invero, di fattispecie “aperta” e non tipizzata (a differenza del comma 1), è stata avvertita l’esigenza di definire il limite oltre il quale una determinata vicenda occorsa non può costituire elemento tale da rendere “dubbia” l’affidabilità dell’impresa, scongiurando in tal modo anche l’eccessiva (sproporzionata e irragionevole) estensione dei correlati obblighi dichiarativi posti in capo al concorrente. Ne discende – se, come va ribadito, il presupposto operativo dell’illecito non coincide con la sentenza, dalla quale può, in ogni caso, prescindere (arg. ancora ex art. 80, comma 10 bis, terzo periodo, che si riferisce espressamente ad una situazione di mera pendenza del giudizio) – non si palesa congruo ancorare il decorso del termine di rilevanza oggettiva dell’illecito alla (eventuale) pronuncia con efficacia di giudicato, che nulla aggiungerebbe di per sé, se non in termini di mero rafforzamento sul piano probatorio, alla valutazione (autonoma ed anticipata) della stazione appaltante. Occorre, in altri termini, dare coerenza alla prospettiva del legislatore: se l’attivazione della causa di esclusione è possibile anche prima (e perfino indipendentemente) di una sentenza di accertamento definitivo del reato (a differenza delle ipotesi di cui all’art. 80, comma 1), allora è giocoforza desumerne che alla stazione appaltante non tanto non sia (negativamente) preclusa, ma sia piuttosto (positivamente) imposta – allorquando si debba ritenere che gli elementi informativi a sua disposizione siano “adeguati” alla percezione del fatto ed all’apprezzamento della sua incidenza sulla moralità del concorrente – una delibazione dell’illecito ad excludendum. Sicché far decorrere il limite temporale di rilevanza del fatto (che è, in sé, anche limite ragionevole all’esercizio della facoltà di estromissione) dall’esito del processo penale (piuttosto che dal momento della sua percezione o percepibilità, sulla base di ogni elemento indiziario) appare non solo intrinsecamente contraddittorio, ma anche, in definitiva, contrario al dato normativo, così complessivamente ricostruito. I gravi illeciti professionali Con più lungo discorso, tenuto conto della possibilità di ricavare l’illecito professionale anche da accertamenti interinali o esterni all’eventuale processo penale (per esempio, da una richiesta di rinvio a giudizio o dalla emanazione di misure cautelari), ancorare al giudicato penale il decorso del termine triennale di rilevanza determinerebbe l’effetto (paradossale) di estendere a dismisura la valenza dello stesso, anche ben oltre l’effetto di un eventuale giudicato penale. Una tale interpretazione è quindi certamente inammissibile, determinando un effetto “moltiplicatore” della valenza temporale dell’illecito (che ricomincerebbe a decorrere in occasione di ogni accertamento successivo in sede penale, fino al passaggio in giudicato), in palese contrasto con l’art. 57 della direttiva, e in violazione dei fondamentali principi di proporzionalità e ragionevolezza. Leggi il Blog in appalti o contattaci Se così è – una volta esclusa, in ogni caso, la possibilità di ancorare il termine triennale al passaggio in giudicato della sentenza penale.. quale che sia la soluzione preferibile (in ordine alla quale è, solo per mera e sistematica completezza di argomentazione, lecito soggiungere che l’opzione privilegiata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – peraltro inapplicabile alle procedure assoggettate ratione temporis al regime ultrattivo di cui al d. lgs. n. 50/2016: cfr. art. 226, comma 2 – è, pur nel contesto di una più articolata formulazione delle cause escludenti automatiche o non, fondamentalmente ispirata, nelle situazioni in cui conti il fatto penale non automatico, al rilievo del fatto processuale quale adeguato mezzo di prova: cfr. art. 98, comma 6 lettere g) e h), in relazione al comma 3 e all’art. 95, comma 1 lettera e) – essa non incide sull’esito della lite, che è determinato dalla circostanza che il termine triennale deve ritenersi in ogni caso decorso, sia con riferimento al fatto commesso, sia con riferimento al fatto imputato ed accertato. (cds 6584/23) Contatti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • L'esclusione dall'appalto e gli illeciti penali

    Si puo' essere esclusi da una gara di appalto a causa delle notizie di illecito giunte alla stazione appaltante E' questa la sintesi a cui giunge la recente sentenza del TAR relativa alla esclusione da una gara di appalto di una società ove "la stazione appaltante venga a conoscenza del promovimento di indagini o dell’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria, di provvedimenti per la commissione di comportamenti sostanzianti violazioni del codice etico della capogruppo in ogni caso, tali da pregiudicare l’affidabilità e ledere gravemente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante;" La conoscenza di indagini penali a carico dell'amministratore della società candidata quindi può essere motivo escludente dall'appalto. E' quindi possibile escludere dalla gara di appalto una società all'esito della seduta della commissione di gara, il cui amministratore sia sottoposto ad indagini penali per turbativa d'asta, reato ex art. 353 cp e cio' in quanto la turbativa d'asta costituisce quel grave illecito professionale previsto dal previgente codice degli appalti nell’art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 costituente "grave illecito professionale". L'esclusione dall'appalto e gli illeciti penali Così come la sospensione dalla qualificazione della società è oggettivamente valutabile come fatto idoneo ad integrare i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’impresa concorrente, causando la perdita del requisito dell’affidabilità di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016 Diritto Commerciale ed Appalti La stazione appaltante quindi ha titolo ad effettuare una propria autonoma valutazione di rilevanza dei fatti contestati all'amministratore della società coinvolta e della idoneità ad incidere sul requisito dell’affidabilità dell’impresa concorrente con il rapporto fiduciario con la stazione appaltante; Ai fini di un procedimento amministrativo è legittima quindi l'esclusione ove la valutazione dei fatti penali sia stata esternata mediante una adeguata motivazione che consente di cogliere e ricostruire l’iter logico giuridico condotto dall’autorità di gara, che non evidenzia aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza. L'esclusione dall'appalto e gli illeciti penali Ecco quindi che per giurisprudenza codice degli appalti: “L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata(…)” rimettendo “la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n.2456); Leggi i Post Non la semplice indagine penale in sé diviene motivo di esclusione, ma gli effetti derivati, quali la sospensione dalle qualificazioni dell'azienda L'esclusione dall'appalto e gli illeciti penali Nel nuovo codice degli appalti particolare attenzione deve porsi in relazione agli articoli 95 e 98 del D.lgs 36/2023. Ed infatti La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro b) conflitto di interesse non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza d) offerte imputabili ad un unico centro decisionale e) illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità All’articolo 98 del nuovo codice sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ovvero attività di mala gestio o la commissione di reati consumati quali 1) abusivo esercizio di una professione, 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, 3) i reati tributari 4) i reati urbanistici 5) i reati ex L. 231/2001 La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesio Contattaci per ogni esistenza L'esclusione dall'appalto e gli illeciti penali La transizione tra il vecchio codice degli appalti e la normativa del D.lgs 36/2023 non è sempre agevole, rivolgiti a noi per una assistenza dedicata, sia come impresa che come stazione appaltante. Assistenza nel diritto degli appalti penale di impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile?

    Ipotesi non ardita, e tutt'altro che trascurabile, quella della incompatibilità della SRL unipersonale con unico socio non farmacista che abbia anche un altro lavoro. Le conseguenze almeno sul piano teorico potrebbero essere paradossali. Se invece non hai tempo, giungi alle conclusioni, o contattaci senza impegno. Il quesito nasce da una serie di sentenze che dalla riforma del 2017 hanno investito diversi settori, ci è stato quindi chiesto se una Srl Unipersonale possa gestire una farmacia ove sia detenuta unicamente da una persona fisica non farmacista, quindi socio unico non farmacista, che sia però anche già dipendete e quindi con un rapporto di lavoro, che nel caso in esame è prospettato essere pubblico. Per rispondere alla domanda diamo per scontato che il lettore ben conosca lo stato dell'arte, ovvero che una farmacia a seguito della riforma dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 362/1991, avvenuto con la legge 124 del 2017, possa essere gestita anche da società, di qualunque tipo, ed anche composte da non farmacisti, e chiaramente anche da una SRL unipersonale. Esiste una Pagina Social sempre aggiornata, seguici Abbiamo anche assistito alla imponente ricostruzione operata dalla Adunanza Plenaria lo scorso Aprile 2022 che proprio trattando di una Srl unipersonale, capitalizzata da altra SRL al 100%, ha riconosciuto sussistere l'incompatibilità con l'esercizio della professione medica. In tal caso infatti si discuteva se una società di capitale potesse incorrere nella incompatibilità tra farmacia ed esercizio della professione medica,il tutto però riferito ad una società. Tale occasione fu prolifica per ribadire il principio “contrattualistico” tra struttura sanitaria ed operatore medico, e quindi nel considerare sussistente l'incompatibilità in dell'art. 7 comma 2 della legge 362 del 1991 anche a carico di una SRL che svolta per l'appunto come nel caso trattato, una attività medica, perché titolare di una Casa di cura. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? Ecco quindi che la nuova e più ampia previsione dunque, include ora tra le incompatibilità anche l'esercizio della professione medica svolta in forma di società da Srl Unipersonale, divieto qualificato come assoluto dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Tale incompatibilità si va ad aggiungere a quella meno stringente dell'art. 8 della legge 362/1991 ma in termini meno assoluti, secondo cui l'incompatibilità sussiste tra titolare di farmacia "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato". Per un verso già la sentenza della corte costituzionale n. 11 del 2020, della seconda regola citata ha dato una lettura evolutiva, in un caso nel quale l'incompatibilità era prospettata tra la partecipazione sociale ad una società di capitali titolare di farmacia privata e la titolarità in capo al socio di una docenza universitaria, ed ha ritenuto rilevante una distinzione a seconda che la partecipazione sia in funzione del solo investimento del proprio risparmio o comporti invece anche il concorso attivo nella gestione della società. Per la Corte quindi andava effettuata la distinzione tra mero socio di investimento e concorso attivo nella gestione della farmacia. Quindi per trarre già una prima conclusione, a seguito della Adunanza Plenaria 5/22 della Sentenza della Corte Costituzionale 11/2020 possiamo affermare che l'incompatibilità tra farmacista e professione medica sussiste “sempre” anche ove l'attività medica sia svolta indirettamente tramite schermo societario, è il caso delle case di cura o cliniche, mentre l'incompatibilità tra farmacista e rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste ove vi sia la gestione effettiva della società, non ravvedendosi nel caso di socio di mero capitale. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? Sussiste poi un ulteriore aspetto, ovvero il concetto di “controllo societario” elemento sfiorato dall'adunanza plenaria di Aprile 2022 e collegato alle costruzioni societarie, quindi ai vari rapporti di potere e controllo nell'ambito delle società. Ecco quindi che l'adunanza plenaria apre la porta a possibili commistioni spostando il campo di indagine nel concetto di governo societario, e statuto, e lasciando all'amministrazione pubblica di riferimento, sia essa una Regione, o una ASL il compito di valutare caso per caso, tramite l'esame dello Statuto, e direi anche, delle partecipazioni sociali, l'esame delle incompatibilità. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? La Srl unipersonale composta da una sola persona fisica che svolta un rapporto di lavoro pubblico è incompatibile con la gestione della farmacia? La risposta appare positiva, è incompatibile, non tanto perché il modello societario sia vincolante, ma perché l'incidenza della singola partecipazione per dire totalitaria, nella prospettiva di ricavarne gli utili si scontra con la previsione possibilistica del Consiglio di Stato che aveva ammesso la compatibilità nel presupposto di una gestione passiva per così dire statica, che nella prospettiva di una Srl unipersonale non appare sussistere. L'elemento appare compatibile anche con la ricostruzione della Adunanza Plenaria dello scorso aprile 2022 che aveva precisato la differenza tra partecipazione e controllo, valorizzando i profili statutari da comunicare alla Pubblica Amministrazione, proprio nell'assunto di ipotizzare una assenza di incompatibile ove la struttura societaria – evidentemente non totalitaria come nella SRL unipersonale – lo permetta. Farmacia Srl Uni-personale, il socio unico titolare non farmacista è incompatibile? La Corte Costituzionale 11/2020 aveva escluso l'incompatibilità di cui trattasi ma l’aspetto della pronuncia che desta qualche perplessità deriva proprio dalla lettera della legge. Se è vero, infatti, che la rubrica dell’art. 8 della l. n. 362 del 1991 reca “Gestione societaria: incompatibilità”, è altrettanto vero che la disposizione stabilisce che “La partecipazione alle società di cui all’articolo 7 […] è incompatibile: […] c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”: la legge, dunque, fa generico riferimento alla “partecipazione” alla compagine sociale, senza fare alcuna distinzione tra socio di capitale e socio “di gestione”. E quindi sussisterebbe incompatibilità (il condizionale è d'obbligo) tra SRL unipersonale e titolarità della farmacia ove l'unico socio sia dipendente pubblico o privato e cio' non in quanto la disposizione di legge sia sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale ma nella misura in cui ad essa (la titolarità e la gestione della sede) si correla alla prospettiva di ricavarne degli utili, vieppiu' che la neo nato SRL unipersonale avrebbe anche un oggetto sociale esclusivo, oggetto sociale impossibile da raggiungere in quanto il proprio titolare non potrebbe esercitare il mezzo società per raggiungere l'oggetto della stessa, stante la mancanza del requisito soggettivo, ovvero l'essere farmacista. Contattaci Si verificherebbe quindi l'assurda ipotesi di avere una Farmacia SRL unipersonale che non potrà perseguire il proprio oggetto sociale, per mancanza dell'elemento soggettivo del proprio unico titolare, con cio' che ne conseguirebbe anche in termini di scioglimento. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Non si tratta di un parere, ma di una opinione del proprio autore.

  • Il parcheggio clienti Farmacia

    Ci viene chiesto se una area prevista come Verde Pubblico Attrezzato possa essere utilizzata come parcheggio per la vicina sede di farmacia e se la farmacia possa ottenere una autorizzazione per il parcheggio dei clienti in vista del servizio farmaci. La risposta è negativa per quanto attiene al verde pubblico da adibire a parcheggio ed è invece positiva per quanto attiene a stalli temporanei per i clienti della farmacia Al riguardo ci si limita a richiamare il consolidato – CdS 2769/15 – indirizzo secondo cui in materia urbanistica costituiscono vincoli soggetti a decadenza solo quelli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificazione, e che dunque svuotino il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio. Il parcheggio clienti Farmacia Il verde pubblico attrezzato come vincolo che non scade Tali non sono, tra gli altri, le previsioni di un piano regolatore che destinano un’area a verde pubblico attrezzato, trattandosi di vincoli conformativi della proprietà, in quanto inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, che incidono su una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui questi ricadono (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2432;id., IV, 23 aprile 2013, n. 2254; id., IV, 29 novembre 2012, n. 6094). Neppure può essere condivisa la tesi della richiesta secondo cui, anche ad ammettere la persistenza del richiamato vincolo conformativo, sarebbe comunque consentita la realizzazione, nell’ambito di aree destinate a ‘verde attrezzato’, di rampe destinate all’accesso a parcheggi interrati. Il parcheggio clienti Farmacia La giurisprudenza del Consiglio ha già risolto favorevolmente la questione relativa alla possibilità di far coesistere la destinazione a verde pubblico di un’area con quella di realizzarvi nel sottosuolo parcheggi pertinenziali (in tal senso, Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2006, n. 6256). Nell’occasione, la richiamata coesistenza è stata ammessa stante l’evidente inidoneità della destinazione a parcheggio del sottosuolo a sottrarre l’area sovrastante alle sue finalità di interesse pubblico. Ma è altresì evidente che – per le medesime ragioni – la richiamata compatibilità resti ammessa solo a condizione che la realizzazione dei parcheggi interrati non sottragga né in tutto, né in parte aree tipicamente destinate, sul soprasuolo, a verde attrezzato. Il verde pubblico quindi non potrà essere sacrificato a vantaggio di un parcheggio. Diverso invece è il discorso per stalli di sosta temporanea autorizzati dal Comune al fine di garantire l'accesso al servizio farmaci, servizio che per sua natura ha connotati di interesse pubblico e non riferibile al solo interesse del Farmacista. Tale stallo per sosta sarà delimitata da cartellonistica speciale ed autorizzata dal Sindaco del Comune con ordinanza e deve riportare quale motivazione un preminente interesse pubblico. (Ministero dei trasporti 5014/2011). Hai un quesito giuridico? Consulta il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Agenzia delle Entrate e somme prescritte

    Ci viene posto frequentemente il quesito: Cosa fare se ricevo una intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi che ritengo essere prescritti? Preliminarmente è opportuno evidenziare che il termine di prescrizione varia a seconda del tributo da pagare, così possiamo affermare che i tributi nazionali, IRPEF, IRAP, IVA si prescrivono nel termine di 10 anni, mentre le sanzioni in 5 anni a decorrere dall'ultima notifica. Il primo passo quindi è individuare il tipo di richiesta della somma se a titolo di tributo di carattere nazionale (tributo) o locale o ancora se riferito ad interessi e sanzioni al fine di individuare il termine di prescrizione; Il secondo passaggio non meno importante, è quello di individuare l'ultima notifica ricevuta se avvenuta nel termine di prescrizione, cosicché se siamo dinanzi ad una intimazione per pagamento somme a titolo di IRPEF sarà valida l'intimazione contenente una richiesta di pagamento purché vi sia stata una notifica entro il termine di 10 anni. Il terzo passaggio è quello di verificare l'indirizzo di residenza o di domiciliazione fiscale al fine di controllare l'esattezza della notifica effettuata dall'Ente impositore. Cosa fare in caso di richieste per tributi che si ritengono prescritti? Al fine di evitare contenziosi sia di natura Tributaria, (Commissione Tributaria) che civile, è possibile presentare domanda di sospensione all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La domanda è ammissibile se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da: pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte. Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione: quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori); i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria. Effettuata tale richiesta, entro 60 giorni dalla intimazione e per una volta sola il tutto senza passare per un tribunale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdR) procederà gratuitamente a chiedere la verifica all'ente impositore, di solito Agenzia delle Entrate (AdE) L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo. Tale procedura potrà essere effettuata anche in caso la somma non sia dovuto a seguito di un provvedimento di sospensione giudiziale o di sentenza di annullamento disposta dal giudice a seguito di ricorso. Agenzia delle Entrate e somme prescritte Il consiglio è sempre quello di verificare presso l'Ente impositore, AdE, l'esistenza di pendenze fiscali, con relative date di notifica, tramite la richiesta di un estratto conto/ruolo aggiornato, estratto sulla base del codice fiscale o della partita iva. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • L'associazione di Farmacisti

    L'associazione di Farmacisti, si puo' sostituire al singolo Farmacista? Il quesito nasce da un lettore che ci ha chiesto quale siano i compiti di una Associazione di titolari di Farmacisti, in particolare se l'Associazione è titolata ad agire al posto del Farmacista leso da provvedimenti Comunali e/o Regionali, che incidano sulla posizione di alcuni associati Farmacisti o per alcune zone. La domanda è di particolare importanza per quelle situazioni in cui l'attività della Pubblica Amministrazione, un Comune, una Regione, una ASL possa ledere piu' farmacisti, anche solo in via indiretta. Quindi la tutela potrà essere diffusa in favore di piu' farmacisti da parte della Associazione oppure il singolo Titolare di farmacia avrà un diritto proprio ed autonomo? L'associazione di Farmacisti Per rispondere al quesito va precisato che l'associazione di farmacisti rientra tra gli Enti Collettivi, regolata da un proprio statuto che ne disciplina le modalità operative, lo scopo, la durata, oltre che le proprie articolazioni interne. Ma quale è lo scopo di una associazione di titolari? A titolo esemplificativo si puo' dire la tutela degli associati, e degli interessi dei propri associati. Il punto però sta nel comprendere quando tali interessi possano essere comuni oppure in contrasto con alcuni di essi. L'associazione di Farmacisti Com’è noto, gli enti collettivi hanno come fine statutario la tutela di interessi collettivi, ovvero interessi comuni a più soggetti che si associano come gruppo o come categoria per realizzare i fini del gruppo stesso. Tali enti si distinguono tanto dai singoli associati quanto dalla comunità generale. L’interesse collettivo, dunque, deve essere un interesse riferibile al gruppo in sé, che, da parte sua, non può avere una dimensione occasionale. Si è, di recente, evidenziato che: L’interesse diffuso del quale si sta discorrendo è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri. L'associazione di Farmacisti Esiste un limite ai poteri dell'associazione in relazione all'interesse del Singolo? Si. Infatti l’interesse sostanziale del singolo, inteso quale componente individuale del più ampio interesse diffuso, non assurge ad una situazione sostanziale “personale” suscettibile di tutela giurisdizionale (non è cioè protetto da un diritto o un interesse legittimo) posto che l’ordinamento non può offrire protezione giuridica ad un interesse sostanziale individuale che non è in tutto o in parte esclusivo o suscettibile di appropriazione individuale. Quindi E’ solo proiettato nella dimensione collettiva che l’interesse diviene suscettibile di tutela, quale sintesi e non sommatoria dell’interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o alla categoria. La situazione giuridica azionata è la propria. Essa è relativa ad interessi diffusi nella comunità o nella categoria, i quali vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarni (cfr. Cons. St., Adunanza Plenaria, 20 febbraio 2020, n. 6). L’interesse della Associazione dunque, deve essere differenziato da quello singolo. A tal proposito si puo' precisare che: L'associazione di Farmacisti a) lo Statuto dell'associazione individua il perimetro di azione. b) Assenza di conflitto interno. L'interesse tutelato dalla associazione non sia in conflitto con quello di qualcuno degli associati, il che implicherebbe automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; c) L'interesse deve essere concreto ed attuale alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (cfr. Cons. St., Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9; 27 febbraio 2019, n. 2). Solo quindi ove si ravveda una interferenza tra gli scopi proclamati dalla Associazione e la questione controversa si potrà ritenere che l'Associazione sia legittimata ad agire in giudizio non potendo il ricorso attingere a problematiche concernenti singoli iscritti ovvero a questioni capaci di dividere la categoria in posizioni differenziate (Cons. St., Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4). Rimani Aggiornato Seguici sui Social Va infine focalizzato in tema di Associazione di Farmacisti un altro aspetto, ovvero il c.d. “divieto di sostituzione processuale”, fattispecie che si verifica quando una associazione si vada a sostituire ai soggetti effettivamente lesi dal provvedimento. Hai un quesito? Contattaci Ecco quindi che nel focalizzare gli scopi di una Associazione di Farmacisti, delineati dallo Statuto, si dovrà ponderare i poteri conferiti all'associazione dagli interessi dei singoli Farmacisti che non perderanno la propria individualità per il solo elemento di partecipazione ad una Associazione. Le questioni lesive del singolo farmacista non possono essere tutelate da una associazione di riferimento in assenza dei descritti requisiti. L'associazione quindi rimane vincolata al proprio statuto ed alla categoria di appartenenza, per lo stesso motivo ricorsi amministrativi proposti da una associazione o da un gruppo di singoli farmacisti potrebbe essere ritenuto inammissibile ove non vi fosse identità di posizioni soggettive e parita di situazioni. Leggi gli articoli gratuiti nell'archivio dedicato a procedure amministrative e Farmacie. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli L'associazione di Farmacisti, si puo' sostituire al singolo Farmacista?

  • Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali

    accedere agli atti concorsuali propri è un diritto sacrosanto, soprattutto per verificare l'iter seguito dalla Pubblica Amministrazione, vediamo cosa è possibile e cosa prevede il diritto di accesso ed i limiti in tema di privacy. Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'importanza dell'accesso agli atti concorsuali per i candidati che non abbiano superato le prove, in questa sede ci occupiamo di un discorso differente, ovvero l'accesso agli atti degli altri candidati, ove ad esempio siamo interessati a conoscere se la procedura del concorrente, ad esempio candidato al concorso farmacie e domani prossimo vicino di casa, che aprirà una nuova sede di farmacia, sia rispettosa dei parametri di legge. accesso agli atti del nuovo farmacista vincitore di concorso, privacy, quando è possibile? Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali Ecco quindi che viene in soccorso la normativa in particolare, l'accesso agli atti, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'accesso agli atti “indistinto” quindi un accesso non qualificato o che non individui gli atti che si richiedono. La Pubblica Amministrazione diligentemente risponderà anche ad “accessi agli atti” non qualificati ma sarà molto semplice per l'eventuale avversario opporsi alla richiesta, e quindi negare l'accesso. L'accesso gli atti potrà quindi essere operato nella forma della legge 241 del 1990 al fine di ottenere atti e documenti che riguardano l'interessato direttamente, stiamo quindi parlando degli atti propri del concorso e degli atti direttamente afferenti la propria posizione, oppure accesso agli atti civico, quello avanzato ai sensi del d.lgs 33 del 2013 riguardante tutti gli atti della pubblica amministrazione soggetti a pubblicazione o altri atti nella propria veste “civica” quindi con funzione di controllo e apprendimento del corretto iter procedurale. In tema di Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali E' solo il caso di precisare che «L’accesso civico generalizzato si delinea come […] autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)». Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). Ecco quindi che si potrà avere un accesso civico, e non piu' semplicemente agli atti, per conoscere gli atti delle procedure concorsuali, o gli atti degli iter amministrativi, ove cioì tuttavia non sia motivatamente denegato dopo istruttoria dell'Ente, che attenzione, dovrà sentire il contro-interessato- avversario. Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali In caso di diniego infatti sarà possibile rivolgersi al TAR o piu' semplicemente al difensore civico al fine di chiedere un riesame del diniego o della mancata risposta. La conoscenza degli atti amministrativi è infatti il primo passo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nonché l'unico modo per poter valutare l'avvio di una pratica legale. Hai un quesito? Contattaci o Leggi i nostri articoli nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti

    Cosa accade alle Associazioni di candidati farmacisti in caso di recesso di uno degli associati? È possibile per un candidato ritirare la propria candidatura al concorso dopo anni? I colleghi farmacisti associati possono recriminare il comportamento all'associazione che si sottrae alla associazione prima della assegnazione? Attenzione alla responsabilità ad L, vediamo cos'è, se hai fretta arriva alla conclusione. Cerchiamo di rispondere e di fare il punto della normativa. Dobbiamo precisare che l'associazione è un ente caratterizzato dall'organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro. Quindi si potrà parlare di associazione ove vi sia stata una forma di costituzione che sarebbe rinvenibile nel Bando di concorso. Ma una cosa è la "gestione associata" a cui ambiscono i candidati vincitori, altro è invece la costituzione di una vera e propria associazione con vincolo e statuto. Ecco quindi che per usare le parole del Consiglio di Stato i candidati non assegnatari sono liberi da vincoli verso la pubblicazione amministrazione almeno fino al momento in cui non si realizzi l'effettiva assegnazione nei loro confronti a seguito dei successivi interpelli. Ecco quindi che nella finestra temporale tra la partecipazione e l'assegnazione, magari distanti anni e diversi interpelli, il candidato - durante tale finestra di tempo - non sarebbe vincolato al rispetto dei requisiti del bando perché non vi sarebbe alcun rapporto pendente con la pubblica amministrazione. Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti Tali requisiti quindi torneranno stringenti quando la selezione quindi il nuovo interpello individui quei candidati come vincitori assegnatari. Sul punto può anche interessare: "Farmacie e l'associazione in partecipazione" Altro punto sarà quello dei rapporti interni tra candidati associati, i quali dovranno informare preventivamente i propri colleghi in caso si volessero tirare indietro dalla propria originaria scelta. Una mancata informazione preventiva potrebbe essere fonte di responsabilità contrattuale e nel peggiore dei casi di una causa risarcitoria, fermo restando però che non può sussistere un vincolo inscindibile tra candidati per gestione associata nè il Bando ha previsto modi di uscita dalla domanda collegiale, eccetto il caso di riduzione del punteggio dell'evento morte. Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti Quindi? L'assoluzione di farmacisti come Associazione Temporanea o come accordo associativo contrattuale? Ove si ritenga che l'associazione dei candidati sia una forma di contratto associativo che come causa contrattuale abbia la somma dei punteggi per l'ottenimento della sede farmacia si potrà ipotizzare un risoluzione per eccessiva onerosità, ove la giusta causa sia proprio la lungaggine della procedura concorsuale. Nel silenzio del bando sia la tesi del raggruppamento temporaneo orizzontale (farmacisti) previsto nel codice degli appalti (art 48 d.lgs 50/2016) che di un contratto associativo soggetto alla risoluzione possono trovare sostenitori. Tale silenzio tuttavia potrebbe essere inteso nel senso di una piena libertà degli associati di liberarsi prima dell'ottenimento dell'effettivo vincolo pubblico dato dall'autorizzazione all'apertura della farmacia. Prima di chiudere va segnalato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di Raggruppamento Temporaneo di imprese e recesso di una di esse ne ha precisato nella ammissibilità (art 48 comma 19 d.lgs 50/2016)... Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti Tuttavia, parte della giurisprudenza, muovendo dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha, in più occasioni, affermato che in materia di gare pubbliche il divieto di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale, corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, è finalizzato a impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. o al Consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. venuto meno per effetto dell’operazione riduttiva (Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015,n. 169). Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti Ancora di recente si è affermato che dall’esclusione di una delle imprese raggruppate, determinata dalla sottoposizione ad una procedura concorsuale,non debba necessariamente derivare l’esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento, allorquando il venir meno della singola impresa determini una mera sottrazione, senza sostituzione da parte di da altro operatore, di modo che l’operazione non sia finalizzata ad eludere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti e sempre che i residui membri del raggruppamento risultino da soli in possesso della totalità dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dell’appalto (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1379). Salvo l'eventuale danno subito dai colleghi, danno ipotetico e da valutare. Sperando di aver dato utili spunti vi invitiamo a leggere il blog in diritto farmaceutico in questo link Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti Ecco quindi che la tesi della responsabilità ad L (elle) è una forma di rapporto che divide i rapporti verticali con la Regione/pubblica amministrazione, da quelli orizzontali, tra parti private. Per dirla con il codice degli appalti,raggruppamento orizzontale! Mentre la responsabilità verticale sorgerà solo con l'assegnazione e quindi l'autorizzazione della sede, la responsabilità orizzontale verso i colleghi farmacisti "sarebbe" già sorta sin dalla nascita del rapporto associativo con la domanda al bando di concorso. Farmaceutico e Societario. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso?

    Siamo ai titoli di coda del #Concorso #Farmacie, quello straordinario che il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 aveva avviato un decennio fa. E' arrivata poi la Legge n. 19/2017, ed ha stabilito che la graduatoria regionale deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato dalla Regione, ed a titolo esemplificativo nel Lazio tale data risale al 6 aprile 2016. Tenuto conto della sospensione Covid di 83 giorni dei termini per i procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. n. 18 /2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020, la graduatoria potrà essere utilizzata per gli interpelli successivi fino al 28 giugno 2022. Questo il principio, ma ci è giunta però una domanda: Cosa accade se ad aver partecipato al concorso sia stata una associazione di farmacisti, ed il referente, quello incaricato dei rapporti esterni, non abbia risposto alla PEC di interpello regionale? Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso? Attenzione che "L'omessa risposta all'interpello comporta l'esclusione dal concorso." questo è l'avvertimento contenuto in tutti gli interpelli Regionali. Quindi il mancato controllo della PEC o la mancata accettazione comporterà una automatica esclusione dal Concorso, con buona pace per tutti coloro che avrebbero voluto "accettare" la sede ma dopo quasi un decennio di attesa hanno perduto "colposamente" della chance. E ci chiediamo, quali conseguenze per l'associato farmacista referente? Abbiamo già detto della "sanzione" sulla esclusione alla procedura concorsuale, rimane però aperta un'altra questione ancor piu' delicata, cosa accade se ad aver "perduto" la possibilità di accettazione sia stato il referente di una candidatura fatta in modo associato? Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso? In tali casi è configurabile una responsabilità dell'associato #referente che in modo imprudente non abbia controllato la PEC di riferimento ed abbia quindi omesso ogni dovuto controllo della fase concorsuale. A ciò si aggiunga della possibilità di una responsabilità per "omessa informazione" circa lo svolgimento della procedura concorsuale, nel senso che l'associato - che ha delegato le attività al referente - manterrebbe un diritto ad essere informato circa l'andamento del concorso. #farmacia #farmacisti #associazione #concorso In tali ipotesi quindi sarebbe configurabile una responsabilità da "perdita di chance", o ancora peggio una violazione degli obblighi nascenti da un contratto di mandato, appunto, un mandato tra Associato Referente ed Associato semplice. Ricordiamo però che la responsabilità del mandatario è attenuta nei casi in cui tale attività sia stata espletata "gratuitamente". Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso? Ad avviso di chi scrive infatti si potrà applicare la disciplina dell'artt. 1703 e 1710 del codice civile, ai sensi del quale il mandatario (associato referente) è tenuto a eseguire il mandato ricevuto dagli altri associati, con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Seguici sui Social Ecco quindi che appare configurabile un contratto di mandato tra Associati e Associato Referente, il ché imporrebbe all'associato referente di agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Associazione tra farmacisti, cosa accade in caso di omessa risposta al concorso? A ciò si aggiunta una ulteriore precisazione, l'associato referente quale mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Appare quindi configurabile anche un "obbligo informativo" che l'associato referente avrebbe nei confronti degli altri associati, per cosi dire "semplici" i quali hanno delegato detta funzione "capofila" al referente dell'associazione. Sono queste ipotesi di scuola che però sembrano sempre piu' attuali nell'attuale panorama concorsuale che impone obblighi formali a carico dei partecipanti, a distanza di quasi un decennio dalla indizione del concorso. Torna alla Home Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico e gestione societaria della Farmacia avv. Aldo Lucarelli.

  • Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti?

    #farmacia #sede #farmacisti Per rispondere al quesito facciamo un passo indietro. Stiamo parlando della istituzione di nuove sedi di farmacia, “anche” a seguito del concorso straordinario. Dalché l'iter procedimentale prevede l'acquisizione di un parere dell'ordine dei farmacisti del territorio da parte dell'ente Comunale coinvolto. Ma quale è il valore del parere? Questo è il quesito giunto, ed in particolare ci si chiede se sia possibile per l'ente comunale discostarsi dal parere ricevuto. Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti? Una volta acquisito il parere da parte del Comune, unico reale responsabile della allocazione della nuova sede per mezzo della propria Giunta Comunale viene in rilievo che l'acquisizione del parere sia obbligatoria, ma non vincolante, lo stesso quindi avrà un valore consultivo indicativo ma non rappresenterà un parametro su cui poter criticare l'operato dell'amministrazione, a meno che – traendo le fila da altri campi del diritto amministrativo – non si arrivi a paradossali conclusioni che concedano al Giudice di entrare nel percorso logico giuridico ma discrezionale operato dall'amministrazione, trattasi in tal caso forse solo di un caso ipotetico. Hai un quesito? Contattaci Depone in senso a codesta ricostruzione l’esatta formulazione della norma di riferimento atteso che questa non prevede l’acquisizione di un parere vincolante da parte dell’Ordine dei #Farmacisti e dell’A.s.l. Segui il blog Invero l’art. 2 della l. n. 475 del 1968, modificata dal d.l. n. 1 del 2012, prevede che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda #sanitaria e l’Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l’accessibilità del servizio #farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. La norma, così, impone che l’Ordine dei farmacisti sia soltanto sentito, senza pertanto essere chiamato a rendere un formale contributo consultivo. Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti? Tale valore è stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che non ha mancato modo di sottolineare la portata discrezionale dell'attività di individuazione delle zone di ubicazione da parte del #Comune, nel rispetto del parametro demografico dei 3.300 abitanti, o addirittura in deroga ove si applichi il criterio topografico. Canale Diritto della Farmacia In tal senso in alcuni casi è stato sufficiente per il Comune aver assolto tale onere informativo anche solo nel aver messo in condizione l'Ordine dei #Farmacisti di poter emanare il parere, anche se poi detto parere non sia arrivato nei termini utili previsti dalla legge n. 27/2012, purché tale circostanza sia documentabile da parte dell'Ente comunale al fine di escludere la violazione di legge che aprirebbe la strada ad un sindacato giudiziale, quindi ad un ricorso. Home Concludiamo quindi nell'assunto che il parere dell'ordine avrà un contenuto importante, quale atto di indirizzo si utile ma non vincolante. Studio Legale Angelini Lucarelli A cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli

  • Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?

    #farmacia #concorso #associazione #farmacisti Pregi e difetti della associazione, poteri e responsabilità dell'associato referente al concorso. Vicende della associazione al vaglio della pratica da analizzare, sottoponici il tuo caso. Andiamo con ordine, ma se non hai tempo contattaci! Il concorso straordinario farmacie, come oramai ben noto da quasi un decennio, ha permesso la partecipazione dei candidati sia in forma individuale che in forma associata. L'associazione dei candidati ha permesso il raggiungimento di punteggi rilevanti ai fini della graduatoria in quanto la legge del concorso ha di fatto reso possibile il calcolo algebrico suddiviso per due decenni, dei titoli di studio e di carriera e delle esperienze professionali di ciascun partecipante. Non pochi sono stati i ricorsi avviati dinanzi alla Giustizia Amministrativa per contestare il criterio di attribuzione dei punteggi, soprattutto per quel meccanismo che avrebbe permesso di calcolare per un medesimo periodo temporale le esperienze professionali di ciascuno dei candidati associati, così creando una apparente disparità di trattamento con i candidati partecipanti in forma singola. Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati? Tra i requisiti poi previsti per l'apertura della farmacia sono stati sempre richiamati, l'iscrizione all'albo professionale, l'idoneità alla titolarità previsto dalla legge 892 del 1984, nonché l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 delle legge 475/1968, e quindi dalla nota e più volte applicata legge 362/1991 ed infine dalla legge 124 del 2017 che non poche perplessità ha destato nel rimodulare le possibilità di partecipazione in forma societaria ed associata. Tralasciando quindi gli aspetti sopra delineati, di cui ci siamo già occupati, oggi la maggiore richiesta di indagine attiene al caso di cui l'associazione vittoriosa, poiché posizionata utilmente in graduatoria in un secondo o terzo interpello, abbia al suo interno dei contrasti insanabili tra gli associati. Si pensi ai casi tutt'altro che infrequenti relativi ai conflitti sul luogo di apertura della sede, sulle somme da investire, sul nome, e via discorrendo, fino ad arrivare a contrasti che non permettano l'apertura della stessa sede, o ancora peggio che comportino il rischio di NON accettazione della stessa, proprio in quel periodo temporale che le singole Regioni concedono al referente per l'espressione della volontà associativa. Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati? E bene i problemi sono di due ordini, il primo attiene alla decisione “tirannica” del candidato referente che non interpelli gli associati, ed il secondo attiene alla impossibilità di funzionamento della associazione, tale da non permettere l'apertura per contrasti interni, una volta accettata la sede, e nei sei mesi concessi dalla Regione. Queste sono le due questioni che mi sono state poste da inizio anno. Ma come risolvere tali problematiche? Rispondere a tali quesiti non è agevole, anche perché rare per ora sono le pronunce dei Tribunali, ed anche ove esistenti si tratta di isolate pronunce di primo grado che per natura non dettano un indirizzo consolidato, insomma è ancora troppo presto per focalizzare un indirizzo consolidato, ma si possono avanzare delle soluzioni. E' quindi opportuno valutare la disciplina generale, e collocarla nel caso particolare. Allo stato oggi si può ipotizzare che nelle associazioni prevalga il principio maggioritario per le decisioni, ma ove questo non sia possibile, per parità dei soci, o per parità dei consensi, sarà ipotizzabile deferire la decisione ad un arbitratore esterno, ipotesi questa azzardata ma affascinante, e che il codice civile prevede nell'art. 1349 per quei contratti che necessitano una integrazione legale per la determinazione della prestazione oggetto del contratto associativo. Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati? Il limite per l'arbitratore sarà quello della mala fede, in tale caso la scelta sarà deferita dagli associati ad un soggetto terzo estraneo che dovrà agire utilizzando l'equo apprezzamento. Aldilà della ipotesi azzardata dal sottoscritto in tema di arbitratore, appare coerente ritenere che in caso di associazioni tra candidati farmacisti, il referente – a cui è demandato il compito di compiere atti – sarà tenuto ad osservare gli obblighi del mandatario. Istituto quello del mandato perfettamente regolato nel nostro codice dall'art. 1703, che prevede l'obbligo di compiere atti per conto dei candidati associati mandanti, e con la diligenza del buon padre di famiglia. Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati? Senza volersi dilungare oltre, è quindi possibile oggi ipotizzare che il referente sia considerato un mandatario, con tutte le conseguenze che attengono all'obbligo di rendicontazione, e di esecuzione, e correlate ipotesi di responsabilità verso gli associati da considerare quindi “mandanti”, verso i quali risponderà di eventuali danni derivanti quali conseguenze immediate e dirette delle proprie azioni, compiute in spregio degli obblighi del mandatario, quali ad esempio, l'adempimento degli obblighi informativi, e di rendicontazione. Supponiamo infatti che l'associato referente non interpelli i propri colleghi associati per una scelta dirimente, o esprima un diniego senza avere il consenso degli altri partecipanti alla associazione, o addirittura avvii una controversia senza interpellare i propri colleghi. Si profila quindi una ipotesi di responsabilizzazione oggettiva del socio referente, a cui si può anche ipotizzare che venga riconosciuta però una onerosità della attività, ovvero un “pagamento” come contrappeso per le attività demandate, in sintesi ove sorge una responsabilità allora potrà sussistere anche un compenso per l'attività prestata, il tutto basandosi sulla interpretazione estensiva dell'art. 1709 del codice civile. Sono tutte ipotesi queste al vaglio della pratica, vedremo come saranno affrontante nelle Regioni coinvolte, e dai farmacisti partecipanti, che a distanza di quasi dieci anni vengono chiamati nei nuovi interpelli. Il concorso farmacie prosegue il suo corso, e rimane una fonte inesauribile di problematiche e tematiche legali da affrontare caso per caso. Se anche tu hai un vicenda che ti ha coinvolto, oppure un dubbio, contattaci senza impegno. Leggi gli altri articoli nell'archivio dedicato. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Articolo di studio a cura dell'avv. Aldo Lucarelli.

  • Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni?

    Torniamo a parlare di Farmacia, società ed incompatibilità le nuove disposizioni della legge 124 del 2017 sono liberamente applicabili ai vincitori del concorso farmacie? No, almeno non tutte, vediamo perché. La farmacia dopo la riforma avvenuta nel 2017 della legge 362 del 1991 prevede all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8; all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile: a) nei casi di cui al citato art. 7; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Tali disposizioni devono essere rese compatibili con le norme in tema di società rese dalla legge 124 del 2017, e quindi richiamando le argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale 11 del 2020 secondo cui: "l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio." Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 Alla luce di tali argomentazioni vi è poi un ulteriore complicazione per quelle società costituite a seguito della partecipazione e vittoria al concorso straordinario Farmacie 2012 (D.L. 1/2012) da parte della Associazioni dei farmacisti vittoriosi. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Tali società anche ove costituite in esecuzione della riforma della legge 124/2017 sono tuttavia soggette ad “ulteriori” limitazioni come a titolo esemplificativo la parità di gestione il vincolo triennale di titolarità. Tali disposizioni, appunto “speciali” trovano fondamento dalla legge del concorso che pertanto andrà ad applicarsi in quanto specifica al caso di specie. La Corte Costituzionale ha ricordato che l’art. 8 della legge n. 362 del 1991, nel testo novellato, “riferisce l’incompatibilità (con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato) di cui alla denunciata lett. c) del suo comma 1, al soggetto che gestisca la farmacia” con l’aggiunta, però, “(o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione)”: la Corte ha quindi confermato (ai fini dell’incompatibilità in questione) l’identità di condizione in cui versano il socio che gestisce la società e quello che “in sede di assegnazione ne risulti associato, o comunque coinvolto nella gestione”. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Tale concetto è stato ribadito dalla Corte laddove ha precisato che in caso di titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, per i soggetti, “unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali)”, non sia più “riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991”: con tale affermazione si ribadisce il concetto in precedenza espresso, secondo cui non sussiste l’incompatibilità ex art. 8 comma 1, lett. c) cit. in capo ai soci unicamente titolari di quote del capitale sociale “e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali”. Da ciò deriva, ex converso, che l’incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il socio di capitale gestisce la farmacia, sia quando il socio è vincolato, in base ad una normativa speciale, ad esercitare l’attività gestoria e, quindi, “quando in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione”, situazione che ricorre nel caso di specie, in base alla previsione recata dall’art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012. Associazione di Farmacisti e Soci di Società, quali limitazioni? Nel caso del concorso straordinario, in base all’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, peraltro, non solo sussiste il vincolo della gestione associata, ma tale gestione deve essere pure paritaria, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 1/2020, con la conseguenza che - nonostante la tipologia di società prescelta (sullo specifico punto si fa rinvio ai punti nn. 30 e 31 del parere della Commissione speciale n. 69/2018) – l'associato non può ritenersi estraneo alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva. Ecco quindi che i profili delineati dalle aperture societarie della Legge 124/2017 sono limitati dalla lex specialis per i vincitori di concorso, almeno per un triennio, ed almeno per ciò che attiene alla gestione, che non potrà ritenersi esclusa dalla titolarità delle quote. Leggi il blog in Diritto Farmaceutico Leggi gli articoli in tema di "incompatibilità dei farmacisti" Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Concorso Farmacie, quali incompatibilità? Società tra farmacisti vincitori di concorso Farmacista socio di capitali Incompatibilità farmacisti concorso farmacie

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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