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- Giunta Comunale e parità di genere
Comune e provincia, Designazione componenti giunta, Parità di genere – Obblighi del sindaco Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ai fini del rispetto della parità di genere nell'ambito della giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 46 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni al consiglio per i comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge; incombe pertanto sul sindaco l'onere di provare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile. (T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 1746 e TAR Campania 1087/2025) Giunta Comunale e parità di genere componenti giunta e Parità di gene Appartenenza politica Indifferenza Ai fini del rispetto della parità di genere la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti alla stessa lista o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco; ciò a maggior ragione in realtà locali non particolarmente estese, nelle quali sia il limitato numero di soggetti in astratto idonei sia la natura delle relazioni interpersonali rendono non eccentrica una simile soluzione. CdS 406/2016 Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Diritto Societario: L’amministratore di fatto e le esclusioni del codice dei contratti pubblici
L’amministratore di fatto definizione ai fini del codice dei contratti pubblici che determina l’esclusione automatic a in caso di violazioni commesse dal soggetto ritenuto titolare di funzioni gestori di fatto (art 94 co. 3 d.lgs 36/2023) nell’ambito di una gara pubblica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ma come qualificare un soggetto quale amministratore di fatto? la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ” (Cass. Pen., V, 28.2.2024, n. 16414) è inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “ non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (difatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto ” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ancora, una sentenza del Tribunale di #Napoli, (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “ l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazionepresuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori didiritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale ”, fermo restando che gli elementi sintomatici della sussistenza di poteri di amministrazione di fatto sono suscettibili di un diverso apprezzamento in sede penale, civile e amministrativa (TAR Campania, Salerno, I, 31.12.2021, n. 2949) attenzione che la prova “di essere di fatto amministratore” ai fini del codice dei contratti pubblici é meno rigorosa di quanto necessario invece in sede penale. La qualifica di amministratore di fatto quindi prende il posto di quello che nel precedente codice riguardava anche i soci di maggioranza e che oggi invece attiene a chi abbia una attività gestoria di fatto. Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti?
Ci viene chiesto di illustrare le sorti del processo amministrativo nel caso in cui il ricorso inizialmente avviato dal Farmacista – titolare individuale – venga “ereditato” dalla società di capitali, (SRL) neo costituita in cui detta partecipazione confluisca. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato E' possibile proseguire il procedimento amministrativo pendente avente ad oggetto una pretesa verso la pubblica amministrazione? La risposta è negativa ma la spiegazione fornita dalla giurisprudenza è tutt'altro che agevole, vediamo i tratti salienti. Leggi il blog sui casi delle Farmacie, trova il Tuo caso specifico oppure contattaci Va anzitutto premesso che la questione della trasferibilità dell’interesse legittimo è tema ampiamente controverso in giurisprudenza (oltre che in dottrina), strettamente correlato a quello più generale della disponibilità negoziale di detta posizione giuridica. Un primo orientamento, seguito in particolare dal precedente di questo Consiglio n. 1403 del 2013, ritiene che la regola generale sia quella della non trasferibilità , in quanto “ l’interesse è personale ” e “ si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare ”. Leggi pure: Il controllo regionale in farmacia Questa regola, conosce delle eccezioni (invero alquanto ampie) per effetto delle quali occorre distinguere “ tra casi in cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico ”. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo In questa prospettiva si legge nella sentenza che: i) “ così come è ammissibile il ricorso degli aventi causa del proprietario del suolo espropriato, venuto a mancare in pendenza del termine decadenziale per ricorrere, altrettanto non può dirsi per gli eredi del soggetto/pubblico dipendente trasferito di autorità: pur trattandosi, in entrambe le ipotesi, di interessi legittimi tradizionalmente classificabili come “oppositivi” ”; ii) “ allo stesso modo, mentre è ammissibile il ricorso proposto dagli aventi causa del proprietario cui è stato negato il permesso di costruire avverso tale atto di diniego, non può ritenersi altrettanto ammissibile il ricorso degli aventi causa di un soggetto escluso dalla partecipazione ad un pubblico concorso: ed in queste ipotesi - sempre secondo tradizionali classificazioni - si è sempre in presenza di interessi legittimi pretensivi ”. Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti? Accedono alla tesi della intrasferibilità dell’interesse legittimo, ma con minori spunti di approfondimento, Cons. Stato, sez. II, n. 9333 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 2606 del 2024. Altra parte della giurisprudenza ammette invece la “ cessione a titolo particolare ” dell’interesse legittimo, sia isolatamente che unitamente al trasferimento di un diritto soggettivo sottostante, precisando che le fattispecie considerate non trasmissibili dall’orientamento del 2013 si spiegano “ non nella logica del divieto di cessione quanto per la normale mancanza dell’interesse a ricorrere ” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520). Si registrano quindi due orientamenti del tutto inconciliabili che però come vedremo valorizzano il profilo soggettivo sottostante, e sarà questo profilo a dirimere la questione, come vedremo tra poco. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo Infatti è necessario distinguere – sul piano logico prima che giuridico – l’interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale che legittima l’iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui esso inerisce (Tar Napoli 3777/24) e che può essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo: negli esempi riportati nella sentenza n. 1403 del 2013 e nei quali si ammette la trasmissibilità dell’interesse legittimo in realtà ciò che viene trasmesso è detta posizione sottostante (il diritto soggettivo sul bene immobile interessato dalla procedura edilizia o espropriativa) e la traslazione in capo al cessionario dell’interesse legittimo - in particolare laddove il subentro avvenga nel corso del procedimento amministrativo - è soltanto una conseguenza del fatto che per effetto della successione è mutato il soggetto che sarà interessato e coinvolto dall’esercizio del potere amministrativo. Analogo, a ben vedere, è il caso trattato da Cons. Stato, sez. VI, n. 7520 del 2020 , poiché concernente una impugnativa di diniego di autorizzazione paesaggistica alla recinzione del fondo, dove si verifica analoga successione nell’interesse legittimo pretensivo unitamente - e come conseguenza - del trasferimento del diritto soggettivo avente ad oggetto il bene interessato dall’intervento di recinzione. Dopo di che si può discutere – e lo fa la dottrina – se in questi casi si abbia davvero un trasferimento dell’interesse legittimo o non piuttosto la nascita di un interesse legittimo nuovo e autonomo in capo al soggetto subentrante. Ma esiste un interesse trasferito un Farmacista titolare ad un nuovo titolare? Oppure si tratta di qualcosa di nuovo? i) anzitutto, oggetto della dedotta cessione è l’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica (o la titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475), non la sola azienda farmaceutica (intesa come complesso di beni organizzato all’esercizio dell’impresa, coincidente con i locali adibiti all’esercizio farmaceutico e con le dotazioni ad essa afferenti); ii) ai fini del valido trasferimento della titolarità della farmacia occorrono dunque, giusta il comma 7 dell’articolo 12 sopra citato, sia il contestuale trasferimento dell’azienda ovvero della sede farmaceutica sia - l’autorizzazione al trasferimento da parte dell’Amministrazione, rilasciabile all’esito della verifica di idoneità del farmacista subentrante. Hai un caso pratico? Contattaci Dunque, il trasferimento della Farmacia come “bene” aziendale costituisce una mera vicenda negoziale privata, rilevante quale presupposto per l’esercizio del potere amministrativo, ma è solo per effetto di quest’ultimo impulso pubblicistico che un soggetto diverso da quello originario subentra nella titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica. La fattispecie che viene qui ad integrarsi è quindi mista o complessa - perfezionandosi al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo, quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante - il che induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. Segui la pagina on line L’esclusione dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. Quindi del trasferimento consegue dunque al fatto che nel corso del giudizio non è avvenuto il trasferimento del “medesimo” interesse legittimo in origine sussistente in capo al cedente ma quell’interesse si è estinto ed è venuto ad esistenza un interesse nuovo in capo al suo avente causa; il che, peraltro, non consente di negare la sussistenza di strumenti di tutela in capo a quest’ultimo, poiché – ed è corollario del ragionamento sin qui svolto – proprio l’effetto novativo di questa complessa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza quindi che le sue ragioni possano dirsi pregiudicate dalle iniziative in precedenza assunte dal suo dante causa. CdS 104/2025. Leggi pure: "L'amministratore di fatto della Farmacia" In estrema sintesi quindi in caso di cessione – trasferimento di Farmacia, il nuovo titolare, sia esso un privato individuale che una società, avrà un nuovo ed autonomo potere verso la Pubblica Amministrazione, non derivato dal precedente titolare in quanto l'autorizzazione amministrativa costituirà uno sparti acque tra vecchio e nuovo soggetto, di cui la cessione aziendale, intesa come complesso di beni di carattere privatistico derivato ne è solo una costola che NON si riflette in termini processuali. Sperando di aver chiarito i “difficili” aspetti della vicenda, rimaniamo a disposizione nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli diritto farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati
Oggi trattiamo un argomento tecnico usato nella pratica per l’acquisto delle quote di una farmacia in forma societaria SRL mediante la stipula di due contratti senza ricorrere alla banca, ma utilizzando il flusso economico che lo stesso venditore potrà fornire tramite la promessa di mutuo ed il successivo di mutuo tra privati garantito dalle stesse quote. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Passo 1: la promessa di mutuo tra il cedente delle quote ed il promissario acquirente La promessa di mutuo per l’acquisto di quote di una farmacia S.r.l. o di quote della stessa, è un accordo in cui un privato (mutuante) si impegna a concedere un prestito a un’altra persona (mutuatario) per permettere l’acquisto delle quote sociali. Si tratta di un documento che richiede particolare attenzione, sia per la rilevanza dell’operazione che per gli aspetti fiscali e legali connessi. Struttura e contenuti della promessa di mutuo sulle quote della Farmacia 1. Intestazione e identificazione delle parti : • Dati anagrafici completi del mutuante e del mutuatario. • Eventuale indicazione della qualifica professionale o del legame con la farmacia (se rilevante). Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 2. Oggetto del contratto : • Precisazione che si tratta di una promessa di mutuo. • Specifica dell’importo del mutuo necessario per acquistare le quote della farmacia. • Indicazione del numero di quote da acquistare e il loro valore nominale. Tale passaggio é fondamentale per l’individuazione del valore e delle eventuali garanzie. 3. Condizioni del mutuo : • Importo : L’importo esatto del mutuo promesso. • Modalità di erogazione : Specifica della data o delle condizioni in cui il denaro sarà trasferito. • Interessi (se previsti) : Il tasso applicato (rispettando i limiti legali). • Modalità di restituzione : Tempi e modalità di rimborso (es. rate mensili, annuali, unico pagamento). 4. Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni, ipoteche o pegni, se concordati. • Eventuale clausola in cui le quote acquistate fungano da garanzia fino all’estinzione del debito. 5. Penali in caso di inadempimento : • Sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche di erogazione o restituzione. 6. Clausole accessorie : • Possibilità di modifica dell’accordo. • Clausole di riservatezza relative alla natura dell’operazione. 7. Dichiarazioni e obblighi : • Dichiarazione che il denaro sarà utilizzato esclusivamente per acquistare le quote della farmacia. • Conformità alla normativa sulle farmacie (es. eventuali requisiti di idoneità professionale per l’acquirente). 8. Data e firme : • Firma di entrambe le parti e, preferibilmente, autenticazione presso un notaio per dare certezza giuridica all’accordo. Aspetti legali e fiscali rilevanti 1. Autorizzazioni per l’acquisto delle quote : • L’acquirente deve essere in regola con i requisiti previsti dalla legge (es. farmacisti iscritti all’albo, se richiesto). 2. Verifica del tasso di interesse : • Il tasso di interesse applicato deve essere inferiore al tasso di usura, calcolabile sulla base delle tabelle pubblicate dalla Banca d’Italia. 3. Rilevanza fiscale : • Eventuali interessi sul mutuo devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. • L’operazione di acquisto delle quote potrebbe essere soggetta a imposta di registro e altre tasse specifiche. Hai un quesito? Contattaci senza impegno 4. Notifica alla S.r.l. : • La società (farmacia S.r.l.) deve essere informata dell’operazione di trasferimento delle quote, che potrebbe richiedere l’approvazione degli altri soci in base allo statuto. é opportuno tuttavia verificare lo statuto della farmacia S.r.l. , che potrebbe imporre limiti al trasferimento delle quote (ad esempio il diritto di prelazione degli altri soci o altri limiti di circolazione). Step 2 il mutuo vero e proprio per la farmacia tra privati Quanto al mutuo tra privati per finanziare l’acquisto di quote della propria società è un’operazione legale, successiva alla promessa, e praticabile in Italia, ma richiede particolare attenzione per rispettare le normative civili e fiscali, oltre a considerare eventuali implicazioni legate alla struttura societaria. Passaggi per la stipula del mutuo 1. Redazione del contratto di mutuo Il contratto di mutuo tra privati deve essere redatto in forma scritta, preferibilmente autenticato o registrato presso un notaio, per dare maggiore certezza legale e prevenire eventuali contestazioni. Elementi chiave del contratto : • Identificazione delle parti : Nome, cognome, codice fiscale, e residenza del mutuante e del mutuatario. • Importo del mutuo : Somma da finanziare, indicata chiaramente in numeri e lettere. • Finalità del mutuo : Specificare che il mutuo è destinato all’acquisto di quote della società. • Interessi (se applicabili) : • Specificare il tasso di interesse (rispettando i limiti anti-usura definiti dalla Banca d’Italia). • Indicare se si tratta di un mutuo gratuito (senza interessi). • Durata e modalità di restituzione : • Specificare il piano di rimborso (rate mensili, annuali, o unica soluzione). • Dettagliare le modalità di pagamento (bonifico bancario o altro strumento tracciabile). • Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni personali. • Pegno sulle quote acquistate al valore nominale. Ed ancora in tema di Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati • Clausole per inadempimento : Sanzioni o penali in caso di mancato pagamento. 2. Implicazioni societarie L’acquisto di quote della propria società con un mutuo tra privati potrebbe richiedere di considerare quanto segue: • Verifica dello statuto societario : Assicurati che non vi siano clausole di prelazione o di gradimento che richiedano il consenso degli altri soci per trasferire o acquistare quote. • Comunicazione alla società : In alcune società, l’acquisto di quote deve essere notificato agli organi societari o depositato presso il Registro delle Imprese e comunque per le Farmacie alla Asl di competenza. 3. Implicazioni fiscali Leggi pure Farmacie quando la cessione delle quote nasconde la cessione dell’intera farmacia • Dichiarazione degli interessi : Se il mutuo prevede interessi, il mutuante deve dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi come redditi da capitale. • Tracciabilità del denaro : Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, i trasferimenti di denaro devono avvenire tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegno non trasferibile, ecc.). • Imposta di registro : Il contratto di mutuo può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate pagando un’imposta fissa di 200 euro , anche se non è obbligatorio (a meno che non venga richiesto dalle parti o dal notaio). Segui la pagina on Line 4. Garanzie legali Se il mutuante desidera tutelarsi ulteriormente, è possibile: • Costituire un pegno sulle quote della società acquistate con il mutuo. Questo significa che, in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante potrà rivalersi direttamente sulle quote. • Stipulare una fideiussione con una terza parte come ulteriore garanzia. Leggi pure : Farmacie cedute quale sorte per i ricorsi pendenti? Considerazioni legali 1. Normativa anti-usura : Leggi pure: L’amministratore di fatto della Farmacia • Se sono previsti interessi, il tasso deve essere inferiore al limite di usura. Per calcolarlo, è possibile consultare le tabelle pubblicate trimestralmente dalla Banca d’Italia. 2. Regolamenti societari : • Verifica che l’acquisto delle quote sia conforme allo statuto della società e alle leggi che regolano la forma societaria (ad esempio, S.r.l. o S.p.A.). Leggi pure Farmacie e la fusione tra società di farmacia La possibilità di procedere quindi ad una operazione di cessione quote o cessione dell’intera farmacia (attenzione alla elusione fiscale in caso del trapasso del 100% delle quote leggi qui) tramite flussi di denaro tra privati senza ricorrere ad una Banca é un canale possibile e percorribile tra le stesse parti del contratto di compravendita con gli indubbi vantaggi di evitare il rating creditizio e la riservatezza dell’operazione che rimane tra privati. Vi sono stati casi pratici similari Cass. 18893/2024. Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie
Il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio in alcune fasi specifiche del procedimento di pianificazione e apertura di nuove farmacie, secondo la normativa vigente. Ecco i principali casi: Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 1. Pianificazione della Pianta Organica delle Farmacie • Normativa di riferimento : Art. 2 della Legge n. 475/1968 . • Ogni Comune è tenuto a predisporre e aggiornare la pianta organica delle farmacie , che definisce la distribuzione territoriale delle farmacie in base al numero di abitanti e alle esigenze del servizio farmaceutico. • Parere dell’Ordine : In questa fase, il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio ma non vincolante. Viene richiesto per garantire una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. 2. Revisione della Pianta Organica • Quando un Comune decide di modificare la pianta organica delle farmacie, ad esempio per istituire una nuova sede farmaceutica , deve acquisire il parere dell’Ordine dei Farmacisti. Anche in questo caso, il parere è obbligatorio ma non vincolante. 3. Apertura di una Farmacia Comunale • Se il Comune esercita il diritto di prelazione per la gestione diretta di una nuova farmacia, il parere dell’Ordine dei Farmacisti può essere richiesto per valutazioni generali, soprattutto nel contesto della pianta organica. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 4. Autorizzazione Regionale • La Regione può chiedere il parere dell’Ordine in caso di dispute o valutazioni legate al rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti di farmacie, anche se non è sempre obbligatorio. In sintesi, il parere dell’Ordine è particolarmente rilevante nella fase di pianificazione e distribuzione delle farmacie sul territorio, garantendo che il servizio farmaceutico soddisfi i bisogni della popolazione in modo equo e razionale. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie Parere ordine dei farmaci 💊 cosa accade in caso di mancata evasione? In caso di mancata evasione del parere obbligatorio ma non vincolante dell’Ordine dei Farmacisti, il Comune dispone di alcuni rimedi per procedere nel rispetto della normativa, senza essere bloccato dal ritardo o dall’inadempimento dell’Ordine. I principali rimedi sono i seguenti: 1. Diffida formale • Il Comune può inviare una diffida scritta all’Ordine dei Farmacisti, invitandolo a esprimere il parere entro un termine preciso. Tale termine deve essere congruo (di norma 30 giorni, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti locali). • Questo strumento serve a sollecitare l’adempimento e a formalizzare la richiesta. 2. Decadenza del termine • Se l’Ordine non esprime il parere entro il termine fissato dalla normativa o indicato dal Comune, il procedimento può comunque proseguire sulla base del principio del silenzio-rifiuto . • Riferimento normativo : Ai sensi dell’ art. 16, comma 1, della Legge n. 241/1990 , il parere obbligatorio, ma non vincolante, deve essere reso entro un termine prestabilito. Decorso tale termine, il Comune può procedere senza attendere ulteriormente il parere. Ai sensi del successivo comma 4 invece ove l’Ordine sospenda il procedimento per una sola volta é possibile un ulteriore termine di 15 giorni dalla integrazione documentale richiesta. 3. Proseguimento del procedimento • In mancanza del parere, il Comune può motivare la decisione di procedere basandosi sugli atti e sulle informazioni disponibili. • La decisione deve essere adeguatamente motivata , specificando che: • Il parere era stato richiesto. • L’Ordine non ha risposto entro il termine stabilito. • Sono state considerate altre fonti per valutare la situazione. 4. Segnalazione agli organi competenti • Il Comune può segnalare il mancato adempimento dell’Ordine ai suoi organi di vigilanza, come il Ministero della Salute o la Regione, se ritiene che l’inadempimento sia reiterato o immotivato. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie In sintesi , la mancata espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante, non impedisce al Comune di proseguire nel procedimento. È fondamentale, però, rispettare i termini procedurali, adottare atti motivati e, se necessario, ricorrere agli strumenti di legge per sollecitare o bypassare l’inerzia dell’Ordine dei Farmacisti. L’ articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i pareri obbligatori richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi e precisa che i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta , salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso. nella Applicazione pratica in merito ai pareri si devono distinguere • Parere non vincolante : L’amministrazione (ad esempio il Comune) può decidere autonomamente in caso di inerzia dell’ente consultivo, motivando adeguatamente la decisione. • Parere vincolante : Il procedimento rimane sospeso fino all’acquisizione del parere. In caso di inerzia, può essere richiesto l’intervento sostitutivo. L’articolo 16 garantisce il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, evitando che il mancato rilascio di un parere blocchi l’intero procedimento. In particolare, il TAR Campania, Napoli , nella sentenza n. 4123 del 2023, ha affrontato la questione dell’obbligatorietà della richiesta dei pareri alla ASL e all’Ordine dei Farmacisti in relazione alla revisione della pianta organica delle farmacie. Il tribunale ha ribadito che, sebbene tali pareri non siano vincolanti, è comunque obbligatorio per il Comune richiederli. L’assenza di tali pareri rende illegittima la revisione della pianta organica, poiché le Aziende Sanitarie Locali e gli Ordini provinciali dei farmacisti devono essere posti in condizione di esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale proposta programmatoria del Comune. Scopri il sito per farmacisti Inoltre, il Consiglio di Stato , nella sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017, ha affermato che i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se non necessariamente recepiti. Tuttavia, la motivazione del provvedimento comunale può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri. Queste pronunce sottolineano l’importanza procedurale di acquisire i pareri obbligatori, anche quando non vincolanti, per garantire la legittimità dei procedimenti amministrativi relativi alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio. Seguici on Line esistono pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) riguardanti la mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti nell’ambito di procedimenti amministrativi. In particolare, tali pronunce evidenziano che, sebbene i pareri dell’Ordine dei Farmacisti siano obbligatori ma non vincolanti, la loro acquisizione è fondamentale per la legittimità del procedimento. La mancata acquisizione di tali pareri, anche a causa del silenzio dell’Ordine, può portare all’annullamento degli atti adottati senza di essi. Ed infatti va ulteriormente precisato che Nell'attuale assetto normativo, la “pianta organica” non può operare come freno all'iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza, dovendo tale strumento regolatorio convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati nella legislazione nazionale, come risulta dall'art. 2 della legge n. 475 del 1968, che, come sopra evidenziato, fa ora riferimento ad una concetto di “zona” che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionale di “pianta organica”. Ne consegue che i provvedimenti di revisione della programmazione territoriale delle farmacie possono oggi intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero territorio comunale e l’adeguata distribuzione del servizio farmaceutico anche nelle zone scarsamente abitate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 luglio 2016, n. 2081 e giurisprudenza ivi richiamata). la revisione della pianta organica in pendenza di concorso farmacie Pertanto, soggiunge il TAR “anche a voler ritenere che la revisione in parola sia stata approvata per consentire alla Farmacia controinteressata di spostare la sua sede in un locale maggiormente idoneo a svolgere in maniera completa ed efficiente (in termini di prestazioni erogabili e di accessibilità) un servizio di pubblico rilievo, non necessariamente ciò implica un’ipotesi di sviamento, tanto più se la scelta è il frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti” In un altro caso, il TAR Marche sentenza n. 479/2019 ha evidenziato che, in assenza del parere dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione deve comunque procedere, motivando adeguatamente la decisione e considerando l’interesse pubblico prevalente. Tuttavia, l’adozione di atti senza aver acquisito i pareri obbligatori può esporre l’amministrazione al rischio di annullamento degli stessi per difetto di istruttoria. Leggi pure L’indennità al farmacista uscente Queste pronunce sottolineano l’importanza di acquisire i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, per garantire la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi. In caso di mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione dovrebbe sollecitare il parere e, se necessario, procedere motivando l’assenza del contributo consultivo, sempre nel rispetto dei principi di buona amministrazione e trasparenza. Hai un quesito? Contateci o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia
La Farmacia dei Servizi rappresenta un’evoluzione del ruolo tradizionale della farmacia, passando da un semplice luogo di dispensazione di farmaci a un centro polifunzionale di salute, in cui vengono offerti una serie di servizi aggiuntivi ai cittadini. Questo modello è stato promosso in Italia per migliorare l’accesso alle cure e alleggerire la pressione sui servizi sanitari tradizionali, come ospedali e ambulatori. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Normativa e contesto della Farmacia dei Servizi La Farmacia dei Servizi è regolamentata da diverse disposizioni normative, tra cui: • Decreto Legislativo 153/2009 , che istituisce formalmente la Farmacia dei Servizi. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 , che definisce i nuovi servizi erogabili dalle farmacie. • Leggi regionali e accordi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che possono variare l’attuazione dei servizi sul territorio. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nuovi servizi erogabili dalla farmacia Tra i servizi previsti dal modello della Farmacia dei Servizi, vi sono: 1. Prestazioni di primo livello : • Misurazione della pressione arteriosa. • Monitoraggio di parametri come glicemia, colesterolo e trigliceridi (servizi collegati alle analisi del sangue ). • Misurazione della saturazione dell’ossigeno. • Test per il monitoraggio del rischio cardiovascolare o del diabete. 2. Screening e prevenzione : • Test rapidi per malattie infettive (come COVID-19, influenza, HIV, epatite). • Screening oncologici (ad esempio per il tumore al colon-retto o al seno). 3. Servizi avanzati : • Somministrazione di vaccini (ad esempio antinfluenzali e anti-COVID-19). • Servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma (ECG) e holter cardiaco/pressorio, con refertazione da parte di un medico specialista. • Educazione sanitaria, come supporto per la cessazione dal fumo. 4. Servizi di assistenza integrata : • Supporto ai pazienti cronici, con monitoraggio dei piani terapeutici. • Prenotazione di visite mediche e specialistiche attraverso il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Analisi del sangue in farmacia Le analisi del sangue rappresentano un ambito particolarmente interessante per la Farmacia dei Servizi, soprattutto per la loro utilità nel monitoraggio e nella prevenzione. Tuttavia, è importante distinguere tra: 1. Misurazioni di parametri ematici rapidi : • Si tratta di analisi eseguibili direttamente in farmacia grazie a dispositivi Point of Care Testing (POCT), come: • Glicemia. • Colesterolo totale e HDL/LDL. • Trigliceridi. • INR (per monitorare la coagulazione del sangue). • Questi test sono semplici, immediati e non richiedono un laboratorio di analisi. • Sono permessi in base alla normativa vigente, purché il farmacista sia formato adeguatamente. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio : • Alcune farmacie possono offrire il servizio di prelievo del sangue per analisi più approfondite, grazie alla collaborazione con laboratori accreditati. • Questo servizio richiede personale sanitario qualificato (ad esempio infermieri ) e il rispetto delle normative locali per l’esecuzione di prelievi in ambiente diverso da un laboratorio. • Il farmacista, in questo caso, funge da intermediario tra il paziente e il laboratorio, garantendo la raccolta e il trasporto sicuro del campione. Requisiti normativi e autorizzativi Per offrire servizi come le analisi del sangue, la farmacia deve rispettare precise norme da richiedere alle rispettive Regioni, alle ASL previa informativa dell’Ordine e quindi: • Disporre di locali adeguati, separati dagli spazi principali di vendita e conformi alle normative igienico-sanitarie. • Garantire la presenza di personale sanitario formato e abilitato per i prelievi (quando previsti). • Utilizzare dispositivi certificati e conformi ai requisiti di sicurezza (ad esempio per i test rapidi). Le regioni italiane possono regolamentare in modo diverso questi servizi, per cui è fondamentale verificare le disposizioni specifiche nel territorio in cui si opera. Vantaggi del servizio di analisi in farmacia • Accessibilità : I cittadini possono accedere a servizi di monitoraggio senza dover prenotare visite in ospedale o presso ambulatori. • Prevenzione : Le farmacie diventano punti centrali per promuovere campagne di prevenzione e diagnosi precoce. • Riduzione della pressione sul SSN : Alleggerisce il carico su strutture pubbliche, migliorando la gestione delle risorse sanitarie. La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia La possibilità di effettuare analisi del sangue in farmacia dipende dal tipo di analisi e dalla normativa regionale, che regola i servizi offerti dalla Farmacia dei Servizi . Ecco una panoramica su quando e come ciò è possibile: 1. Test rapidi su parametri ematici (Point of Care Testing - POCT) Le farmacie possono eseguire test rapidi su piccoli campioni di sangue capillare (ottenuto tramite puntura del dito), utilizzando dispositivi certificati come glucometri o strumenti di analisi portatili. I parametri comunemente misurati includono: • Glicemia (livello di zucchero nel sangue). • Colesterolo totale, HDL e LDL . • Trigliceridi . • INR (tempo di coagulazione per chi assume anticoagulanti). • Emoglobina glicata (monitoraggio del diabete). Requisiti per questi test: • Non necessitano di personale sanitario qualificato per il prelievo (il farmacista, se formato, può eseguirli). • Devono essere effettuati in locali separati e conformi alle norme igienico-sanitarie. • I dispositivi utilizzati devono essere certificati come dispositivi medici CE. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio Alcune farmacie offrono il servizio di prelievo venoso per inviare i campioni a laboratori accreditati. Questo tipo di analisi è più approfondito e richiede: • Personale sanitario qualificato : Il prelievo deve essere eseguito da infermieri o medici abilitati. • Collaborazione con un laboratorio di analisi : La farmacia funge da punto di raccolta e intermediazione, inviando i campioni al laboratorio. • Autorizzazione sanitaria specifica : La farmacia deve ottenere l’autorizzazione dall’ASL o dall’autorità competente per offrire questo servizio. Quando è possibile offrire questo servizio: • Solo in presenza di accordi regionali o locali con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o laboratori privati. • È necessario rispettare requisiti strutturali, igienici e operativi definiti dalla normativa regionale. 3. Normativa di riferimento • Decreto Legislativo 153/2009 : Istituisce la Farmacia dei Servizi e definisce la possibilità di eseguire test diagnostici di primo livello. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 : Regola i requisiti tecnici e strutturali per le farmacie che vogliono offrire servizi di diagnostica. • Normative regionali : Ogni regione può regolamentare in modo autonomo la possibilità di effettuare prelievi venosi o test rapidi. 4. Limitazioni • Le farmacie non possono sostituirsi ai laboratori di analisi : i test effettuati in farmacia devono essere complementari al sistema sanitario tradizionale. • Le farmacie non possono eseguire analisi che richiedono processi complessi, come esami microbiologici o genetici. • Il farmacista non può emettere diagnosi, ma può fornire un referto tecnico o indirizzare il paziente al medico. 5. Regioni che consentono prelievi ematici Alcune regioni italiane (es. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) hanno già regolamentato la possibilità di effettuare prelievi ematici nelle farmacie, mentre altre richiedono procedure specifiche per ottenere autorizzazioni. Vantaggi per il paziente • Maggiore accessibilità ai test di base. • Riduzione dei tempi di attesa rispetto agli ambulatori tradizionali. • Possibilità di monitorare regolarmente la propria salute in un contesto familiare. Segui il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza
- Riconoscimento titoli professionali in Europa e prova attitudinale o tirocinio?
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, costantemente diretto alla massima armonizzazione delle procedure di riconoscimento, al fine di dare piena e completa attuazione alle libertà assicurate dagli articoli 45 e 49 TFUE. Sulla base di tale orientamento il giudice nazionale e l’amministrazione sono tenuti a fornire un’interpretazione elastica delle norme nazionali, al fine di non ostacolare la piena e compiuta attuazione delle suddette libertà. La Corte di Lussemburgo ha chiarito, con la sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14, che la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento delle libertà garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza. Questa considerazione si applica parimenti quando il cittadino di uno Stato membro ha ottenuto, in un altro Stato membro, una qualifica universitaria, della quale egli intenda avvalersi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Con la successiva sentenza dell’8 luglio 2021, C-166/20 la Corte ha poi precisato che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Infine, con la sentenza del 3 marzo 2022, C-634/20 la CGUE ha fornito un metro interpretativo generalmente valido in tema di riconoscimento dei titoli, statuendo che le direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, e in particolare la Direttiva 2005/36, non possano avere come obiettivo o come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate. Leggi pure "Sanità e Mala Sanità l'errore medico" Venendo alla cornice normativa - dall’art. 14, par. 2, della Direttiva n. 2005/36/CE, secondo cui “ se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascia al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale ”; - dall’art. 22 (“ Misure compensative ”) del D.lgs. n. 206/2007, che subordina il riconoscimento al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; Leggi pure: "Sanitari no vax ed il conflitto con gli ordini professionali" - dall’art. 23 del medesimo D.Lgs., commi 2 e 2 bis , che disciplina lo svolgimento della prova attitudinale, precisando che “ In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi ” e che “ le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. Ci si chiede quindi se un candidato non avendo superato la prova attitudinale per piu' volte possa modificare tale scelta in favore di un tirocini al fine di conseguire un grado di preparazione idoneo a consentirle lo svolgimento della professione in Italia. Leggi pure: "Massaggiatore e Capo bagnino degli Stabilimenti Professionali quale professione" Tale possibilità, inizialmente ritenuta ammissibile dal Ministero della Salute e posta in alternativa rispetto allo svolgimento della prova attitudinale, Leggi pure: "concorso farmacie, l'accesso agli atti ai fini del punteggio" A ben guardare, pertanto, lo svolgimento del tirocinio formativo rappresenta, in concreto, l’unica modalità rimasta a disposizione della parte che non abbia superato la prova attitudinale. Leggi pure: Riconoscimento titoli esteri la normativa per l'insegnante di sostegno A ciò deve anche aggiungersi un dovere per il Ministero di fornito indicazione in merito ad eventuali risoluzioni alternative della problematica, ai sensi del comma 2- bis dell’art. 23 cit., che pone in capo all’Autorità preposta il compito di individuare: “ il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. In mancanza di una prassi consolidata in tale senso, deve ritenersi ammissibile la possibilità di modifica della iniziale scelta dalla prova attitudinale al tirocinio formativo, anche all'esito di un risultato negativo della prova già espletata. (CdS 100/2025.) Leggi il blog e rimani aggiornato Leggi pure lo "Speciale Concorsi Pubblici" Studio Legale Angelini Lucarelli
- Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea?
I trattamenti PMA diventano gratis per tutti in tutta Italia, Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ma è davvero così? Articolo a cura dell’avvocato Ilaria Paletti A partire dal 01 gennaio 2025 le procedure di procreazione medicalmente assistita sono finalmente entrate nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La conferenza Stato-Regioni, infatti, con l'approvazione nel nuovo “Decreto Tariffe”ha inserito detti trattamenti tra le prestazioni sanitarie che saranno completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Su tutto il terrirorio nazionale, dunque, in maniera assolutamente uniforme e senza diseguaglianze regionali, sarà possibile accedere a dette prestazioni dietro il pagamento di un ticket che andrà da 100 a 300 euro in base ai trattamenti sanitari richiesti dalle coppie. Detto aggiornamento era atteso in Italia da circa 20 anni. Dalla Legge 40 del 2004, infatti, grazie alla quale sono state rese possibili diverse pratiche di fecondazione, l'ingresso della PMA nei nuovi LEA costituisce una svolta importantissima nella legittimazione delle cure ed al diritto della salute riproduttiva. Ma come funziona concretamente? -possono accedere a detti trattamenti le coppie fino all'età di 46 anni per un massimo di 6 tentativi; -le coppie pagheranno un ticket che andrà, in base al trattamento scelto, da 100 a 300 euro; -i rimborsi per le cliniche convenzionate sarà pari ad euro 2.700,00 per i trattamenti di omologa ed euro 3.000,00 per i trattamenti di eterologa; -tutte le regioni offriranno detti trattamenti allo stesso prezzo. Ma è davvero così nella realtà? Le strutture sanitarie, tuttavia, ritengono insufficienti i fondi stanziati a rimborso dallo Stato, pertanto si teme che alcuni trattamenti potrebbero rivelarsi non adeguati oppure aumentare notevolmente le liste d'attesa. Inoltre ricordiamo che le strutture pubbliche in Italia che effettuano trattamenti PMA sono soltanto 66 e solo 17 in Sicilia e Sardegna. Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea? Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea? Sicuramente l'aggiornamento LEA tende ad eliminare le differenze economiche che ostacolano l'accesso alle cure mediche (pensiamo che per un trattamento prima dei nuovi LEA le coppie spendevano in media 5.000,00 a ciclo) tuttavia la strada è ancora lunga per permettere alle coppie di poter usufruire di cure mediche con alti standard qualitativi in tempi brevi. Indubbiamente un grande passo è stato fatto. Avv Ilaria Paletti
- Il dispensario farmaceutico e le proposte migliorative
contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di lavori - Miglioria - Variante Cosa é una offerta migliorativa in una gara pubblica? Come si distingue una offerta migliorativa rispetto ad una variante? É possibile configurare una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico? É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune? Seguici on Line Per rispondere a tali domande riprendiamo i passi di una recente sentenza della giurisprudenza amministrativa (Tar Campania 506/25) secondo cui: La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro (oltre che, nel caso specifico, nella disciplina di gara) nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. Leggi pure Il dispensario farmaceutico a chi tocca gestirlo? Segui il blog In motivazione la sezione ha precisato che il disciplinare di gara consentiva espressamente offerte migliorative consistenti in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell’opera facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle “caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente”. É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune? Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Offerta migliorativa e dispensario farmaceutico Rispondere alla terza domanda a questo punto é direttamente conseguente, ed infatti é possibile avere una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico, si pensi al caso di una assegnazione di un dispensario farmaceutico offerto dal Comune a più farmacisti ugualmente vicini al presidio interessato, il farmacista offerente un servizio extra o un prolungamento di orario potrà, ad avviso di ciò scrive, essere considerato vincitore grazie al principio dell’o “offerta migliorativa” a meno che ciò non sia contrario all’avviso di gara pubblicato. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602; 5 febbraio 2021, n. 1080; 12 maggio 2020, n. 2969. Fonte giustizia amministrativa.
- La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti
Ci è stato posto un quesito da parte dei Farmacisti "storici" di un comune, i quali, raccolti in comitato hanno chiesto se il Comune è tenuto alla informazione dell'avvio del procedimento di revisione di una pianta organica, Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Quindi il quesito dovrebbe essere, Sussiste la violazione delle garanzie procedimentali, dovuto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revisione della pianta organica? La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti Per chi non ha tempo di leggere anticipiamo la nostra risposta, "NO" non sussiste la violazione dell'obbligo procedimentale nella maggior parte dei casi, vediamo il perché. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ed infatti il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652). La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012). Infatti l'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti, esclude l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. E quindi, Nella revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti non è secondario ma Come possono i Farmacisti esistenti tutelare la propria posizione nei confronti della revisione della pianta organica? Il ruolo dell'ordine dei Farmacisti Va premesso che non sussiste una diretta posizione del singolo farmacista verso il Comune, almeno lì dove il Farmacista titolare non veda lesa la propria perimetrazione, mentre invece in generale la partecipazione dei singoli farmacisti, del resto, è garantita attraverso la previa acquisizione del parere dell'Ordine professionale, come previsto dalla normativa vigente. La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti Prima di concludere una precisazione al riguardo, secondo la costante opinione giurisprudenziale però, una volta riconosciuta, la legittimità di una delibera modificativa della pianta organica delle sedi farmaceutiche, è legittimo il provvedimento di decentramento di una sede farmaceutica esistente che sia stato adottato in conformità all’operata revisione da parte dell'amministrazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 06/08/2018), ecco che da questo singolo e particolare episodio rinasce l'interesse del singolo farmacista potenzialmente leso a partecipare al procedimento. Sperando di aver chiarito i termini della questione. Hai un quesito? Leggi i nostri articoli per la Farmacia e Farmacisti in Diritto della Farmacia. Prima di chiudere riportiamo anche una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato 1144 del 12 febbraio 2025 secondo cui , la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini. Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. È inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza, salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- La vendita aziendale e l’ aggiustamento del prezzo
Parliamo della vendita aziendale ovvero del complesso dei beni dell’imprenditore o della sua famiglia. L’individuazione del prezzo di vendita é un momento chiave che spesso dipende da complessi meccanismi economici legali aziendali che richiedono particolare attenzione ‼️ in fase di trattativa. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Nel presente post parliamo delle clausole che possono modificare il prezzo di vendita o adeguarlo agli eventi che possono verificarsi tra la data di accordo e la data di vendita effettiva. Le clausole nei contratti di cessione/trasferimento di azienda Una clausola molto utilizzata é la clausola di aggiustamento del prezzo di vendita. Le clausole di aggiustamento del prezzo, o " price adjustment ", nei contratti di compravendita, specialmente in quelli di aziende o partecipazioni societarie, sono meccanismi contrattuali che consentono di modificare il prezzo di vendita dopo il perfezionamento della transazione (closing). L'obiettivo è allineare il prezzo finale al valore reale dell'azienda (es farmacia) al momento del closing, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute nel periodo tra la firma del contratto e il #closing stesso. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Ecco come funzionano generalmente: * Periodo di riferimento: * Viene definito un periodo di tempo, di solito tra la data di firma del contratto e quella del closing, durante il quale l'attività aziendale continua ad essere gestita dal venditore. Variazioni patrimoniali: * Si considerano le variazioni del patrimonio netto, del capitale circolante o di altri indicatori finanziari rilevanti dell'azienda. Queste variazioni possono essere dovute a diversi fattori, come risultati operativi, debiti, crediti, variazioni delle scorte, ecc. Meccanismo di calcolo : * Il contratto stabilisce un meccanismo di calcolo per determinare l'aggiustamento del prezzo. Questo meccanismo si basa sulla differenza tra il valore dell'azienda alla data di riferimento (di solito una data antecedente al closing) e il valore al momento del closing. Aggiustamento : * L'aggiustamento può comportare un aumento o una diminuzione del prezzo, a seconda delle variazioni riscontrate . Se il valore dell'azienda è aumentato, l'acquirente potrebbe dover pagare un importo aggiuntivo; se è diminuito, il venditore potrebbe dover restituire una parte del prezzo già pagato. Controversie Per evitare controversie, è fondamentale che il contratto definisca in modo chiaro e dettagliato il meccanismo di aggiustamento, i criteri di valutazione e le procedure di risoluzione delle eventuali contestazioni. Finalità delle clausole di aggiustamento del prezzo sono così sintetizzabili: Equità : * Garantiscono che il prezzo finale rifletta il valore reale dell'azienda al momento del trasferimento, tutelando gli interessi sia del compratore che del venditore. Flessibilità : * Consentono di gestire l'incertezza legata alle variazioni che possono verificarsi nel periodo tra la firma del contratto e il closing . Accordi : Facilitano il raggiungimento di un accordo tra le parti, permettendo di superare eventuali divergenze sul valore dell'azienda. È importante avere un legale e un consulente finanziario per la redazione e/o la contrattazione di clausole di aggiustamento del prezzo chiare e precise, in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi, se avete domande non esitate a contattarci . Vediamo ora nel dettaglio la normalizzazione del prezzo di vendita / acquisto La " clausola di normalizzazione del prezzo " è un meccanismo inserito nei contratti di compravendita, specialmente in quelli relativi a transazioni complesse come l'acquisizione di aziende (sedi industriali). Essa mira a garantire che il prezzo finale rifletta il valore effettivo dell'azienda alla data del closing, neutralizzando gli effetti di eventi o circostanze anche non ordinarie che potrebbero aver influenzato i risultati finanziari nel periodo interinale (il periodo tra la firma del contratto e il closing). Ecco alcuni aspetti chiave: Obiettivo: * L'obiettivo principale è "normalizzare" i risultati finanziari dell'azienda, eliminando distorsioni che potrebbero alterare la valutazione del suo valore intrinseco. Eventi straordinari : Questi eventi possono includere, ad esempio, cambiamenti significativi nella legislazione fiscale, eventi catastrofici, controversie legali di grande impatto, o altre situazioni che non rientrano nella normale attività operativa dell'azienda. Meccanismo di calcolo: La clausola specifica come questi eventi straordinari devono essere identificati e come il loro impatto finanziario deve essere calcolato e sottratto dai risultati finanziari del periodo interinale. La vendita aziendale e l’ aggiustamento del prezzo Esempio pratico per un’azienda industriale 🏭 che ha subito perdite a causa di eventi atmosferici (agricoltura) o per eventi straordinari (inondazione) Se un'azienda subisce una perdita significativa a causa di un evento naturale eccezionale, la clausola di normalizzazione può consentire di escludere questa perdita dal calcolo del prezzo di aggiustamento, in modo che l'acquirente non debba pagare un prezzo inferiore a causa di un evento non ricorrente. Clausola di Normalizzazione Differenze con le clausole di l'aggiustamento del prezzo : Mentre le clausole di aggiustamento del prezzo si concentrano sulle variazioni ordinarie del capitale circolante o di altri indicatori finanziari, la clausola di normalizzazione si focalizza spesso su eventi straordinari che potrebbero distorcere il quadro finanziario. In sintesi, la clausola di normalizzazione del prezzo aggiunge un livello di protezione sia per l'acquirente che per il venditore, assicurando che il prezzo finale sia basato su una valutazione più accurata e rappresentativa della reale performance dell'azienda. Hai un quesito o un caso pratico? Necessiti di assistenza? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Le penali nella vendita della farmacia
Nel contratto di cessione di una farmacia , é possibile inserire penali per garantire l’ adempimento degli obblighi post-vendita, tra cui la produzione dei documenti contabili necessari per la determinazione del prezzo definitivo e per eventuali verifiche da parte dell’acquirente. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Le penali nella vendita della farmacia Le possibili Penali in cui ci si può imbattere nel Contratto di Cessione della Farmacia sono: 1. Penale per Ritardata o mancata consegna dei documenti contabili Il venditore si impegna a fornire entro un termine prestabilito (es. 30-60 giorni dal closing) la documentazione contabile completa, come: Bilanci Registri IVA Libro giornale Situazione aggiornata del magazzino Estratti conto bancari Penale possibile: una somma fissa per ogni giorno di ritardo (es. 100-500 al giorno, fino a un massimo di 5-10% del prezzo di vendita, oltre tale soglia scatta infatti l’ipotesi della risoluzione dell’accordo) Segui la pagina sui social e rimani aggiornato 2. Penale per Irregolarità o inesattezze nei documenti contabili Se i documenti forniti risultano incompleti, inesatti o falsati, con impatto sulla determinazione del prezzo, il contratto puó prevedere: Una riduzione automatica del prezzo proporzionale alla differenza tra dati dichiarati e reali. Una penale fissa (es. 2-5% del prezzo di vendita). Obbligo di risarcire eventuali danni (es. multe fiscali o perdite subite dall’acquirente). 3. Obbligo di assistenza post-vendita e accesso ai documenti Il venditore puó essere obbligato a fornire assistenza o collaborazione per un periodo (es. 3-6 mesi) per rispondere a richieste su contabilità , rapporti con ASL e fornitori. La mancata collaborazione puó prevedere una penale forfettaria (es.€ 10.000-20.000) da detrarre sul prezzo di acquisito stante la difficoltà per l’acquirente di gestire l’azienda nei primi mesi di attività post contratto. 4. Mancato rispetto del meccanismo di aggiustamento del prezzo ( vedi altro post al riguardo) Se il venditore non fornisce i dati necessari per il calcolo degli aggiustamento del prezzo (es. valore esatto delle scorte di magazzino), l’acquirente potrà: Applicare un valore minimo stimato a suo favore. Prevedere una penale per ogni mese di ritardo. Risolvere il contratto 5. Risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave In caso di mancata consegna dei documenti essenziali o false dichiarazioni contabili, si potrà prevedere una clausola che consenta all’ acquirente di richiedere l’annullamento della vendita e/o il risarcimento del danno. Vediamo ora un esempio di Clausola Penale sulla Produzione dei Documenti Contabili “ Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente, entro e non oltre 30 giorni dalla data del closing, tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per il calcolo dell’aggiustamento del prezzo e per la gestione della farmacia, tra cui bilanci, registri IVA, situazione del magazzino e contratti con fornitori. In caso di ritardo nella consegna, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all’Acquirente una penale di € 200, per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.000. ” Leggi pure: Il contratto di vendita della farmacia attenzione alle clausole nascoste In caso di mancata consegna oltre 60 giorni, l’Acquirente avrà diritto a trattenere dal prezzo di vendita un importo pari al valore stimato dei documenti mancanti, salvo il risarcimento di ulteriori danni. I casi sopra rappresentati sono frequenti tuttavia ogni contratto é a sé, per ogni esigenza specifiche, possiamo strutturare una clausola su misura per il tuo caso oppure analizzare quella che proposta dall’acquirente. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli