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- La proroga della Farmacia come servizio può essere imposta?
Ci viene chiesto se è possibile che un ente, come il Comune o Regione possa prorogare un servizio affidato ad un vincitore di concessione della farmacia comunale in una gara, anche senza il consenso del privato che svolge il servizio e con particolare riguardo alle modalità. Il privato che svolge il servizio è obbligato a proseguire in caso di proroga unilaterale alle stese condizioni? A tal domanda possiamo rispondere affermando che È illegittimo il provvedimento della Regione che imponga, in via unilaterale, la proroga dell’affidamento di un servizio pubblico , in quanto presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario. Ed inoltre in tema di danno e responsabilità ed ultra vigenza dell'affidamento: Ha natura di danno ingiusto e deve essere risarcito il pregiudizio patrimoniale subito dall’affidatario di un servizio pubblico che abbia continuato a svolgere il servizio alle medesime condizioni economiche nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario anche oltre lo svolgimento di una prima procedura andata deserta, in quanto, anche in presenza di una clausola contrattuale che ciò preveda, essa deve essere interpretata secondo buona fede ex art. 1366 c.c., con la conseguenza che la ultra-vigenza del corrispettivo può estendersi temporalmente fino all’espletamento della prima gara, ma non anche per tutto il successivo periodo di tempo necessario per l’espletamento di ulteriori gare, qualora la prima gara sia andata deserta . (Corte Giustizia Amministrativa 527/2024). Nel caso richiesto dal nostro lettore quindi non sembra possibile una proroga della concessione della farmacia comunale imposta per mancanza di partecipanti da parte di un Comune, la concessione infatti dovrà essere oggetto di nuova gara, e la proroga sarà legittimità solo per il tempo necessario ad espletare la nuova gara per l'affidamento. La proroga infatti è un termine usato per differire una scadenza e richiede solitamente il consenso di entrambe le parti in gioco, sebbene nel mondo amministrativo la proroga è "concessa" dalla pubblica amministrazione che è la titolare del potere esercitato, (apertura/decentramento farmacia) ed ha quindi un contenuto discrezionale nella concessione ove chiesta, ma non può essere imposta. La proroga della Farmacia come servizio può essere imposta? Leggi pure: La proroga del termine di apertura della farmacia è perentoria Può un Farmacia o un terzo impugnare la proroga concessa dal Comune all'apertura di una sede farmaceutica? La proroga concessa dalla Regione per l'apertura delle sede da concorso è un diritto del farmacista che ha vinto il concorso? Nel presente post affrontiamo il tema della "proroga" all'apertura di una farmacia, termine molto in voga da quando a seguito dei vari concorsi (straordinari o ordinari) le Regioni concedono il termine solitamente di 180 giorni per l'apertura della sede. Ma la proroga del termine all'apertura è un diritto del farmacista? I requisiti raccolti dalla pratica quotidiana, per richiedere una proroga sono sicuramente da rintracciare nell'obbligo di motivazione . Non sono ammesse infatti proroghe in bianche non sorrette da adeguata motivazione. Ricordiamo infatti che il termine di apertura è perentorio quindi l'amministrazione pubblica necessita di una motivazione per sorreggere la proroga che rimane un atto amministrativo. Oltre alla motivazione sarà necessario avere delle cause documentabili, come ad esempio vicende urbanistiche o cantieristiche, e comunque sempre nel rispetto del termine previsto, ovvero prima della scadenza del termine all'apertura. Questo aspetto è determinante perché una richiesta pervenuta fuori termine si trasforma in richiesta di nuovo termine e non in una proroga. La proroga in ogni caso è rimessa alla discrezionalità amministrativa e quindi non si può ritenere un diritto del farmacista, che rimane sempre obbligato al termine iniziale previsto nel bando o nella determina di assegnazione. E cosa dire di una procedura selettiva di decentramento della farmacia? E' possibile per un confinante opporsi alla proroga della procedura? No, il caso è stato affrontato dalla recente sentenza del Tar Napoli n. 6757/2025 secondo cui in carenza di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico da parte dei soggetti ricorrenti, l’impugnazione del provvedimento di concessione (d’uso a titolo oneroso) sia inammissibile (richiamo del principio della sentenza T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 18/10/2010, n. 702). Infatti, da un lato i ricorrenti non possono dolersi dei vizi (riguardanti la motivazione del provvedimento, lo svolgersi del procedimento e il rispetto della normativa urbanistica) interni ad una procedura alla quale non hanno partecipato; dall’altro essi non possono censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo, né nel presente giudizio né tantomeno entro i termini di legge. Quindi se la proroga da una parte non è un diritto di chi la ottiene, dall'altro è un provvedimento che non può essere impugnato da chi non fa parte del rapporto con la pubblica amministrazione Precisa il Tar Napoli: "La parte ricorrente lamenta che tali proroghe sarebbero incompatibili con la necessità di garantire celermente lo svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico. Ritiene tuttavia il Collegio che i ricorrenti debbano considerarsi, in primo luogo, privi della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché essi non sono portatori dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo piuttosto far valere in giudizio solo i propri interessi privati." Si condivide infatti il consolidato orientamento secondo cui « Nel caso in cui il ricorrente non ha dato sufficiente prova della sua legittimazione ad agire dopo l'eccezione sollevata dal resistente, il ricorso proposto è inammissibile » (Cons. Stato, sez. IV, n. 462/1990). In secondo luogo, in base a quanto ritenuto da un condivisibile indirizzo ermeneutico, il provvedimento regionale con cui è stata concessa la proroga dei termini per l’apertura di una sede farmaceutica non incide sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti (tanto più qualora queste non abbiano partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento), poiché « L’interesse a ricorrere deve essere (…) attuale e concreto, caratteri entrambi evidentemente assenti nella specie, essendo la proroga un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti a quelli che ne sono destinatari » (T.A.R. Puglia – Bari, n. 966/2022). Diverso invece il caso della proroga della concessione della farmacia comunale di cui ci siamo occupati in altro post. (Clicca qui). Leggi pure: Farmacia Comunale tra appalto di servizi e concessione Seguici sulla pagina social Hai un tema da affrontare? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Il silenzio assenso nella Valutazione di Impatto Ambientale
Il silenzio assenso orizzontale è un meccanismo del diritto amministrativo introdotto dall'articolo 17-bis della legge n. 241/1990. Si applica specificamente ai rapporti tra diverse amministrazioni pubbliche o tra pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici. In sostanza, questo istituto, ed in particolare il meccanismo previsto dai commi 2 e 3 stabilisce che, se un'amministrazione deve acquisire pareri, assensi o nulla osta da altre amministrazioni per concludere un procedimento, e queste ultime non rispondono entro un termine stabilito, il loro silenzio viene interpretato come assenso favorevole . Si definisce "silenzio orizzontale" poichè si differenzia dal silenzio assenso "verticale", che si applica invece ai rapporti tra il privato cittadino e la pubblica amministrazione. Le sue caratteristiche principali riguardano: Rapporto tra più Amministrazioni : Riguarda esclusivamente le comunicazioni tra enti pubblici. Non si applica all'istanza del privato, che rimane soggetta alle regole del silenzio assenso ordinario (se applicabile), si pensi al caso di Comune/Provincia, Comune/Anas, Comune/Regione Lo scopo è quello di ottenere una semplificazione e la celerità del procedimento : Nasce con l'obiettivo di snellire i procedimenti amministrativi complessi, evitando che l'inerzia di un'amministrazione blocchi l'intero iter. Riguarda pareri vincolanti : Si applica ai pareri che sono vincolanti per l'amministrazione procedente, ovvero quelli senza i quali il procedimento non può essere concluso. Prevede, come per altri istituti della legge 241/90 termini precisi : Il silenzio assenso orizzontale si forma decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di parere, a meno che non siano previsti termini diversi da specifiche normative. Il silenzio nella procedura di Via Un caso è l'autorizzazione paesaggistica ma esistono altri e numerosi casi, come per l'installazione di cartelli pubblicitari etc, e si è molto discusso ma poi chiarito di recente dalla giurisprudenza è l'applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere della Soprintendenza in un procedimento di autorizzazione paesaggistica. Sennonché il Tar Roma con la sentenza 12331 2025 ha statuito che in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) vi è l'esclusione del silenzio-assenso orizzontale su atto di concerto del Ministero della cultura precisa il Tribunale Amministrativo romano: Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) non è applicabile il silenzio - assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. (Tar Roma 2024, n. 19686 ). Leggi pure: "Diritto Ambientale chi inquina paga" In motivazione il Tar Roma (di cui esiste però corrente difforme si veda Tar Puglia n. 500/2024) ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di VIA postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata - che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Leggi il blog e rimani aggiornato, se hai un caso da sottoporci contattaci senza impegno Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed Ambientale Avv. Aldo Lucarelli
- L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento nel diritto di famiglia
Assegno divorzile ed Assegno di mantenimento quali differenze? Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina del matrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sono due istituti diversi. Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale pur nella condizione separativa, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025). Segui il blog L’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. Segui il blog in diritto di famiglia e trova il tuo caso altrimenti contattaci per assistenza specifica La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è quindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti; diversamente si farebbe riemerge il criterio del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale -in questo caso dell’unione civile- ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, come peraltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza a sezioni unite n. 35969/2023, «va ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza». In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale può parlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio di autoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio. La sola funzione assistenziale può giustificare l’assegno divorzile, ma in tal caso l’assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteri di cui all’art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023); diversamente, ove ricorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale . Cass. 25495/2025 Sempre aggiornati sulle ultime tendenze giurisprudenziali Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto di Famiglia
- L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano
Ormai si parla solo della capacità dell’intelligenza artificiale di elaborare e risolvere i problemi, sopratutto in quei campi dove la risposta può essere trovata o elaborata dall’algoritmo. Ma siamo sicuri che l’intelligenza artificiale abbia la risposta ai quesiti errati sin dell’origine ed alle incongruenze quotidiane come le mancanze e le disattenzioni umane? Mi spiego meglio. L’intelligenza artificiale elabora milioni di dati su base scientifica per giungere ad una risposta quanto più accurata possibile ma basandosi su alcuni presupposti ovvero che l’interlocutore capisca l’argomento di cui si stia parlando e che la parte a cui è destinata la risposta si comporti secondo le regole . L’intelligenza artificiale e le falle del sistema umano Nel mondo legale sarebbe sufficiente leggere una legge applicarla pedissequamente al caso per avere una risposta, ma così non è, o per lo meno non lo é sempre, e ciò in quando il “fattore” umano distorce spesso la realtà verso traguardi spesso dettati non dalla logica ma dalla pratica o peggio dalla necessità. Il punto è proprio questo. Ci si imbatte quotidianamente negli uffici e tra la gente in quesiti che vengono posti nel posto sbagliato e nel tempo sbagliato , (si pensi ad un appello fuori termine) sicché avere una risposta (corretta) da parte dell’intelligenza artificiale non aiuterà a trovare la risposta bensì finirà per confondere l’utente ignaro che quella sia la sua giusta posizione. Non è una critica all’intelligenza artificiale ma è un forte e fondato dubbio sul corretto uso che l’algoritmo abbia nelle mani di chi (come tutti noi) non abbia le competenze e conoscenze sufficienti a collocare le (corrette) risposte ricevute. Si pensi alle auto diagnosi mediche ove il sintomo viene scambiato per la causa del problema. L’intelligenza artificiale sarebbe imbattibile se avesse come interlocutore se stessa e non un essere umano. Sono solo alcune considerazioni personali sull’uso dell’intelligenza artificiale elaborate a seguito delle esperienze quotidiane del blog che cerca di comprendere le necessità dell’utente prima di trovare le risposte. Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia: il punteggio delle rurali nel Concorso ordinario
Farmacisti rurali, la maggiorazione del punteggio nel Concorso Ordinario dopo le esperienze del concorso straordinario farmacie Farmacie: Concorso straordinario per il Consiglio di Stato la maggiorazione del punteggio per ruralità non deve essere considerata aggiuntiva al tetto massimo dei 35 punti. Questa la pronuncia del Consiglio di Stato n 2312 del 2020 secondo cui la maggiorazione per la “ruralità” è una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti . Pertanto, il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti comporta che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della “titolarità”, il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per “ruralità” della sede. E ciò in quanto il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un 'premio' al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994)". Motiva il Collegio che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell’esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. Peraltro, l’attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto europeo, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti. Ad oggi quindi possiamo concludere che la ruralità dovrà essere ricompresa nei limiti già esistenti del punteggio massimo, almeno fino a nuovi orientamenti giurisprudenziali. Oggi la questione appare di rilievo per i nuovi concorsi ordinari in uscita, dopo l'Emilia Romagna e la Puglia, ma la vicenda appare sopita a seguito della legge 3/2018 artcolo 16 che con una norma di carattere interpretativo ha stabilito che il punteggio massimo di 35 punti per i titoli professionali è comprensivo della maggiorazione del 40% per l'attività svolta in farmacia rurale. Si legge nel testo di legge: Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 , è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall' articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 . Questo ha uniformato l'applicazione del punteggio in tutti i concorsi, sia ordinari che straordinari in tema di maggiorazione per i farmacisti rurali. Sei interessato? Visita la sezione Avv. Aldo Lucarelli diritto farmaceutico applicato alla farmacia come impresa Studio Legale Angelini Lucarelli Concorso Straordinario Farmacie, il punteggio delle sedi rurali.
- Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti?
Fare un preliminare di vendita oppure concludere oggi un contratto di vendita con effetti differiti? La differenza può essere ampia, dipenderà dalle esigenze e dalla verifica della presenza di condizioni che non consentono oggi di poter ottenere gli effetti desiderati, si pensi al caso di un immobile da costruzione oppure ad una vendita societaria, ad esempio una farmacia da concorso straordinario, che ha l’obbligo di gestione diretta del vincitore di concorso per un triennio, la cui vendita quindi non può che organizzarsi per il futuro. Leggi pure il blog con decide di articoli ed usa il motore di ricerca per trovare il tuo caso Esistono quindi motivi reali e concreti così come motivi giuridico normativi, per rinviare gli effetti del contratto. Seguici su Facebook Ma quale è la differenza? La differenza fondamentale risiede nella natura e negli effetti prodotti dai due tipi di contratto. * Contratto Preliminare di Vendita (o Compromesso) * È un contratto ad effetti obbligatori. Le parti (promittente venditore e promissario acquirente) si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita in un momento futuro. * Effetti: L'effetto principale che produce è l'obbligo di contrarre, cioè l'obbligo reciproco di stipulare il contratto definitivo. Non trasferisce immediatamente la proprietà del bene. * Tutele: In caso di inadempimento, la parte lesa può chiedere al giudice l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.). * Contratto di Vendita con Effetti Differiti (o Vendita Obbligatoria) * Natura: È un contratto di compravendita vero e proprio, un contratto ad effetti reali (il trasferimento della proprietà), ma in cui l'effetto reale (il trasferimento della proprietà) è posticipato a un momento successivo, mentre il contratto è immediatamente efficace e vincolante. * Effetti: Il contratto trasferisce la proprietà, ma ciò avviene non al momento del consenso, bensì al verificarsi di un determinato evento o condizione (come la venuta ad esistenza della cosa, l'acquisto della cosa da parte del venditore nella vendita di cosa altrui, o il pagamento dell'ultima rata nella vendita con riserva di proprietà o la scadenza di un termine minimo nel caso di vincoli normativi come il triennio per le farmacie del concorso straordinario) * Esempi: Vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, vendita con riserva di proprietà. L'obbligazione principale del venditore è quella di "fare acquistare la proprietà al compratore se l'acquisto non è effetto immediato del contratto" (art. 1476 c.c.). Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? Contratto preliminare o contratto di vendita ad effetti differiti? In sintesi, il preliminare obbliga a fare (stipulare il definitivo), mentre la vendita con effetti differiti è un contratto già concluso che obbliga a dare (far acquisire la proprietà) e l'effetto traslativo si realizza automaticamente al verificarsi della condizione o dell'evento previsto. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci La scelta tra l’uno o l’altro dipenderà dal tipo di tutela che si vuole avere in caso di inadempimento e dalla contro prestazione richiesta, ovvero il prezzo da pagare al momento della stipula, che sarà proporzionalmente inferiore e dilazionato in caso di preliminare. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Il decetramento della farmacie ed il calo demografico
Con la sentenza 7707/2025 il Consiglio di Stato torna sul tema del "decentramento" delle farmacie previsto dall'articolo 5 della legge 362 del 1991. In tema di decentramento è opportuno distinguere il decentramento previsto in sede di revisione della pianta organica quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana e anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, Ed il decentramento su istanza di parte per zone di nuovo insediamento : “ Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione … ”. Entrambe le formulazioni sono previste dall'art. 5 della legge 362 del 1991, diverso però è il procedimento, in quanto nel primo il primo caso è previsto in sede di revisione (biennale) della pianta organica per mutamenti della distribuzione della popolazione, il secondo invece su istanza del titolare della sede è rivolto a coprire zone di nuovo insediamento. Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi , a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione. Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “ nuovo insediamento abitativo ”. Onere del titolare di farmacia per sostenere una istanza di insediamento svincolato dalla revisione della pianta organica è quindi quello di provare la sussistenza di alcun “ nuovo insediamento abitativo ”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico. Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso Leggi pure Farmacie, il decentramento e le aspettative verso il Comune Il decentramento è quindi un atto di programmazione di geografica farmaceutica, relativo alla presenza sul territorio delle farmacie ammissibile sia in sede di revisione della pianta organica per mutamento nella distribuzione della popolazione anche senza variazione del numero di abitanti con lo scopo di garantire una ottimale distribuzione farmaceutica, oppure su istanza del singolo farmacista, quindi svincolato dalla revisione, e diretto a coprire una zona di "nuovo insediamento" (da provare però con dati alla mano si veda CdS 7707/25 e), rimanendo immutato il numero di farmacie in relazione alla popolazione. Leggi pure: Il decentramento della farmacia e le nuove sedi Decentramento su istanza di parte e calo demografico, una relazione "indifferente" Usiamo le parole del Consiglio di Stato per evidenziare che in tema di decentramento farmaceutico, il calo demografico non svolge un ruolo significativo , almeno per quanto attiene al decentramento su istanza di parte. Si legge nella sentenza 7707/2025 del Consiglio di Stato "La pretesa delle ricorrenti di vedere esaminata la loro domanda di trasferimento a prescindere da una revisione della pianta organica appare priva di supporto normativo . La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5, l. n. 362/1991 subordina infatti il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”, e tanto non risulta essere avvenuto nel caso di specie. Entrambe le richieste di decentramento avanzate dalle ricorrenti vengono giustificate non con tale circostanza, ma con il presunto calo della popolazione residente nella zona ove la farmacia è attualmente collocata e che comporterebbe un’elevata concentrazione di farmacie rispetto alle reali esigenze della popolazione. Tale conclusione non è conforme ai dati realistici, come si vedrà in seguito, ma ciò che rileva ai fini del decidere è che né l’una né l’altra delle istanze proposte dalle ricorrenti all’Amministrazione evidenziano l’insorgere di un nuovo insediamento abitativo nel comune che, solo, potrebbe giustificare il decentramento della loro farmacia... La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 2 ottobre 2019, n. 876, non è conferente al caso di specie. Tale pronuncia invero afferma il principio secondo cui la disciplina del trasferimento delle farmacie non contiene alcun richiamo ad atti prodromici di programmazione, ma tanto statuisce in riferimento al caso concretamente trattato ove era inesistente un piano generale di localizzazione delle farmacie. Nella fattispecie in esame invece il piano esiste e la domanda delle ricorrenti non è collegata con la necessità di fornire il servizio farmaceutico in una zona di nuovo insediamento abitativo, ma unicamente ad una asserita insufficienza dello stesso in una zona già esistente: ciò semmai determina la necessità di una rivisitazione complessiva della pianificazione del servizio del territorio comunale, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione che vi ha provveduto con la deliberazione giuntale" segui la pagina sui social E' solo il caso di evidenziare infatti che ove mutasse il rapporto tra abitanti e sedi di farmacie aperte, si assisterebbe all'astratta possibilità di prevedere nuove farmacie dopo la revisione della pianta organica in fase di indizione di nuovo concorso ordinario. Leggi pure: Farmacie di nuova istituzione ed assenza di locali Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Urbanistica quando non è ammessa la sanatoria parziale
In edilizia e urbanistica, è ammesso un l’accertamento di conformità per sanatoria parziale? È possibile realizzare una sanatoria parziale di edificio ritenuto abusivo? La risposta è negativa ed è consacrata nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato n.9220/2023 ripresa dal TAR Calabria 940/2025 Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 T.U. Edilizia. (CdS 9220/2023) Leggi il blog in diritto amministrativo per l’urbanistica In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione). Segui il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso
Quale è il ruolo della Farmacia succursale? Quando è prevista la farmacia succursale? La farmacia succursale deve chiudere automaticamente in presenza di una farmacia ordinaria aperta successivamente? La revisione della pianta organica può comportare la chiusura della farmacia succursale? Quale è la sorte del dispensario farmaceutico all'arrivo della Farmacia da concorso? Vi sono differenze tra il dispensario farmaceutico e la farmacia succursale? Le farmacie succursali, ai sensi dell’art. 116 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), possono essere istituite “per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura … limitatamente a un periodo dell’anno che viene determinato nel provvedimento di autorizzazione …” ; Dunque le farmacie succursali, pur non rientrando nella pianta organica in quanto legate ad esigenze transeunti, sono a tutti gli effetti presidi farmaceutici, seppur aventi carattere meramente integrativo e complementare in quanto ad essere può farsi ricorso soltanto ove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria. Leggi pure: Farmacia succursale e dispensario, quale è il confine? In altre parole, la funzione della farmacia succursale è proprio quella di integrare l’assistenza ordinariamente offerta dalle farmacie previste dalla pianta organica, fornendo “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale” nei luoghi in cui vi sia un afflusso tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente (C.d.S., Sez. III, n. 1653/2013). Ne deriva che l’unico dato che conta ai fini dell’esistenza della succursale, è il picco di popolazione stagionale cui la singola farmacia ordinaria non può fare fronte , posto che la ratio normativa della possibilità di istituzione della farmacia succursale riposa appunto sulla esigenza di assistere adeguatamente un numero abnorme di utenza in un ben determinato e circoscritto periodo temporale (fornendo appunto la citata “assistenza aggiuntiva a carattere stagionale”) quando la popolazione raggiunge il numero di migliaia unità in piu' rispetto alla normalità durante l'anno; a fronte del fatto che, a seguito della riforma del 2012 è previsto che ogni Comune deve avere in pianta organica una farmacia ordinaria ogni 3.300 abitanti. Farmacia Succursale e Dispensario dopo l'arrivo della Farmacia ordinaria da concorso La farmacia succursale come assistenza aggiuntiva a carattere stagionale Non può pertanto argomentarsi che il Comune, con la revisione della pianta organica (che è ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente) intendendo istituire una nuova sede farmaceutica ordinaria si riserva implicitamente di sopprimere la farmacia succursale, questo il pensiero del Consiglio di Stato n. 7578/25. La farmacia succursale convive con la farmacia ordinaria A chi compete l'istituzione e quindi la revoca delle farmacie succursali? Va inoltre rilevato che l’istituzione delle succursali - e quindi la loro revoca - sono di competenza della Regione e pertanto le farmacie succursali possono essere soppresse soltanto con analogo provvedimento adottato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale e, dunque, con una procedura uguale e contraria a quella posta in essere per la loro istituzione, senza alcuna necessaria interferenza con la pianta organica delle sedi farmaceutiche. (CdS 7578/25) Leggi l'articolo correlato su "Nuova Farmacia e Dispensario Farmaceutico" Non trovi il tuo caso? Contattaci Farmacia succursale e popolazione media Non è infatti possibile spalmare virtualmente i dati della popolazione che è presente in loco soltanto nel periodo estivo, nei 12 mesi dell’anno per ottenere una popolazione media coerente con il parametro dei 3.300 abitanti (che riguarda specificamente la popolazione residente), tant’è che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia prevista dalla Pianta organica e la farmacia succursale, né l’istituzione di una farmacia ordinaria determina automaticamente il venir meno dei presupposti per il mantenimento di una farmacia succursale; sarà infatti onere dell’Amministrazione competente valutare se tali presupposti siano o meno venuti meno e quindi valutare se permanga o meno l’esigenza di mantenere in esercizio la farmacia succursale. Ed invece in caso di Nuova Farmacia e dispensario, quale è il punto della giurisprudenza? Per quanto attiene invece al dispensario farmaceutico rileva il Consiglio di Stato che, per condivisa giurisprudenza l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale, possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona ”, essendo comunque necessario “ evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205). Differenza tra dispensario farmaceutico e farmacia succursale Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa, in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025) La farmacia succursale rimane quindi presidio per far fronte a picchi di popolazione in un periodo dell'anno e non ha un rapporto diretto con la piata organica. Cerca il tuo caso tra quelli svolti nel blog gratuito di diritto farmaceutico , se hai un caso specifico contattaci senza impegno. Segui la pagina social con articoli quotidiani Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Il dispensario farmaceutico dopo il concorso farmacie
Il dispensario farmaceutico chiude quando arriva la nuova farmacia se non ci sono motivi eccezionali Queste sono le conclusioni della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2025 con cui il Tribunale Amministrativo ha ribadito alcuni principi di giurisprudenza sul tema del diritto farmaceutico Premette anzitutto il Collegio che l’art. 1, comma 3, l. n. 221 del 1968 stabilisce che: “ Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lett. b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella Pianta Organica delle Farmacie si istituiscono Dispensari Ordinari ”. Ti può anche interessare: Quando é possibile istituire un dispensario farmaceutico Il successivo comma 4 stabilisce le modalità per l’affidamento della gestione (preferibilmente al titolare della sede più vicina) e la tipologia di specialità di medicinali di cui questi ultimi esercizi sono dotati. Hai un tema specifico? Contattaci senza impegno A livello regionale, l’art. 6 della L.R. Campania n. 8 del 2002 ha confermato i soli dispensari ordinari istituiti in forza dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, fino alla definizione della pianta organica delle farmacie. Successivamente, con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 il legislatore campano, nell’ottica di garantire e migliorare il servizio territoriale nelle zone turistiche erurali, ha demandato alle amministrazioni locali la competenza, dapprima regionale, in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’istituzione, apertura e chiusura di dispensari. Leggi il blog in diritto farmaceutico L’intervenuta L.R. n. 35 del 3 agosto 2020, interpretativa della precedente, ha chiarito le condizioni e le modalità cui devono tener conto le amministrazioni locali nel prevedere l’istituzione di tali esercizi, disponendo che i Comuni adottino i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi previste, ovverosia sede istituita in pianta organica. Segui la pagina social Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata pratica applicativa al caso di specie. Sul punto, rileva il Consiglio di Stato che, per condivisa giurisprudenza: l’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve ritenersi atipico ed eccezionale, possibili soltanto al fine di: “ dotare il sistema della capacità di fronteggiare anche situazioni del tutto peculiari in cui, pur a fronte di una razionale programmazione del servizio sul territorio, permangano, a causa della sfavorevole configurazione dei luoghi, aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona ”, essendo comunque necessario “ evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una ipercopertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (C.d.S, IV, 27.2.2018, n. 1205). Leggi il blog e rimani informato L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, proprio perché atipico ed eccezionale nel sistema, “ va valutato dall’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ma con un onere motivazionale aggravato dallaconsiderazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all’istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco ” (C.d.S, sent. n. 1205/18 cit.). Il dispensario farmaceutico dopo il concorso farmacie Pertanto, la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve di massima ritenersi esclusa, in quanto contraddice la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario, risultando la stessa altresì confliggente con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, che deve rispondere ai principi ispiratori della normativa statale, e segnatamente quello di assicurare la capillarità e l’adeguata distribuzione dell’assistenza farmaceutica, non tralasciando zone scoperte. (CdS n. 6799/2025) Leggi il post in tema di: Apertura nuova farmacia e sorte della farmacia succursale Cerca il tuo caso nel blog in diritto farmaceutico altrimenti contattaci senza impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- La funzione dell'assegno di mantenimento nell'unione civile
Con la recente sentenza del 17 settembre 2025 n. 25495 la Cassazione in tema di diritto di famiglia chiarisce la funzione dell'assegno divorzile anche nell'ambito di una unione civile, dettando le differenze tra assegno con funzione assistenziale ed assegno con funzione compensativa. «Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte». Leggi il blog con gli articoli in diritto di famiglia oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- La responsabilità erariale dei Consiglieri Comunali
La responsabilità erariale dei consiglieri comunali quando si configura? i consiglieri comunali possono essere chiamati a rispondere per responsabilità erariale per le spese che hanno approvato. Tuttavia, questa responsabilità non è automatica e si basa su diversi principi specifici. La responsabilità erariale degli amministratori locali, compresi i consiglieri comunali, è di tipo amministrativo-contabile . La Corte dei Conti può agire per ottenere il risarcimento del danno economico arrecato all'ente pubblico (in questo caso, il Comune) a causa di un comportamento illecito tramite un’indagine erariale che si conclude con una citazione a giudizio secondo le modalità dell’articolo 90 del codice di giustizia contabile. Affinché sorga la responsabilità, devono essere presenti i seguenti elementi: 1) Un comportamento (di azione od di omissione) dei consiglieri, in questo caso l'approvazione di spese. 2) L'elemento soggettivo del dolo (intenzionalità) o della colpa grave (negligenza estrema, imprudenza, o manifesta violazione di norme di legge). Infatti non basta la colpa lieve. 3) Un danno erariale, ovvero una perdita finanziaria concreta e quantificata esattamente per l'ente che si sarebbe potuto evitare. Serve a tal punto una prova rigorosa e quantizzata. 4) il nesso di causalità tra il comportamento dei consiglieri e il danno subito dal Comune. La responsabilità dei consiglieri comunali è legata alla loro funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Essi non sono responsabili della gestione quotidiana e dell'attuazione delle spese, che spetta invece ai dirigenti e ai funzionari secondo il principio di separazione tra politica e amministrazione. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza impegno Un consigliere non risponde in buona fede per un atto approvato che rientra nella competenza tecnica o amministrativa dei dirigenti. Tuttavia, la responsabilità può sussistere se il consigliere ha approvato una spesa di elementi chiave come: 1) assenza o in palese violazione di atti e pareri obbligatori (come il parere di regolarità contabile). 2) Con una condotta gravemente colposa, ad esempio ignorando evidenti segnali di illegittimità, irrazionalità o di spreco. 3) Per dolo, ad esempio per trarne un vantaggio personale o di partito, o in caso di illecito arricchimento. Un esempio classico è il riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese assunte senza la copertura finanziaria necessaria. In questi casi, la Corte dei Conti ha più volte riconosciuto una responsabilità condivisa e solidale tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale che hanno deliberato il riconoscimento del debito, violando le procedure contabili previste dalla legge. Segui la pagina on Line Prima di chiedere una precisazione, oggi il processo contabile erariale dinanzi alla Corte dei Conti é telematico ed é regolato dal dlgs 174/2016. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli























