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736 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Eredità e successione il caso della cassetta di sicurezza

    L'apertura di una cassetta di sicurezza in presenza di una cointestazione e di un erede minore è una procedura rigorosa che richiede il rispetto di passaggi legali precisi. Leggi il blog e trova il tuo caso in tema di Eredità altrimenti contattaci Come aprire la cassetta di sicurezza cointestata in caso di scomparsa di uno degli intestatari. Nonostante la cointestazione (spesso a firma disgiunta), alla morte di un cointestatario la banca blocca la cassetta non appena riceve la comunicazione del decesso. Per aprirla è necessaria la presenza di un Notaio o Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, attenzione non è possibile aprirla autonomamente, difatti la banca non lo permetterà non appena abbia la legale conoscenza del decesso di uno degli intestatari. È obbligatorio che l'apertura avvenga alla presenza di un notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per redigere l'inventario del contenuto. Devono essere convocati tutti gli eredi (il coniuge superstite e i rappresentanti dei figli). Ai fini della individuazione del valore è necessaria una Perizia degli oggetti: Se all'interno sono presenti gioielli o preziosi, il notaio solitamente richiede l'assistenza di un perito per stimarne il valore. Cosa accade in caso di figli minori? Ove tra gli eredi vi sia un minore, la legge prevede una tutela speciale per evitare conflitti di interesse o pregiudizi verso il suo patrimonio: L'autorizzazione del Giudice Tutelare: Per procedere all'apertura e alla successiva divisione dei beni (accettazione dell'eredità), il genitore superstite deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di residenza del minore. Accettazione con beneficio d'inventario: Per legge, i minori possono accettare l'eredità solo con il beneficio d'inventario. Questo protegge il minore: se il defunto avesse debiti, il minore risponderebbe solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Ma come dividere la somma ritrovata? Una volta inventariata la somma di denaro, la divisione segue le regole della successione legittima (se non c'è un testamento), quindi in caso di cointestazione ove la cassetta era cointestata tra i due coniugi, si presume che la metà del contenuto (50%) appartenga già al coniuge superstite. Solo l'altro 50% cade in successione. Le quote ereditarie (su quel 50% caduto in successione), al coniuge spetta 1/3 della quota del defunto, mentre per i figli si dividono i restanti 2/3 in parti uguali tra loro. Capitolo a sé merita la gestione della quota del minore La somma spettante al figlio minore non può essere spesa liberamente dal genitore. Il Giudice Tutelare disporrà che la somma venga depositata su un conto corrente vincolato intestato al minore. Il genitore potrà prelevare somme da quel conto solo previa autorizzazione del Giudice e solo per necessità urgenti o per l'interesse esclusivo del figlio. Leggi pure: L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità Studio Legale Angelini Lucarelli Aldo Lucarelli

  • Divorzio Assegno divorzile e 40% del TfR

    Diritto di Famiglia, in caso di Divorzio, quale é la sorte del Trattamento di fine rapporto ( t.f.r. )? TFR, la Quota del 40% prevista dall’Art. 12- bis , l. n. 898/1970, Spetta al congiunge anche in caso di Assegno divorzile attribuito con finalità esclusivamente assistenziali Il riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, della quota del quaranta per cento del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 12- bis , legge n. 898/1970 non può essere negato per il solo fatto che l’assegno divorzile sia stato attribuito con finalità esclusivamente assistenziali e non anche compensativo-perequative. Di fatti, l’art. 12- bis , su menzionato, rappresenta uno strumento per attuare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio. Leggi il blog in diritto di famiglia Si tratta di una misura diretta a favorire il coniuge divorziato, riconoscendo il diritto a godere almeno in parte di quella componente del patrimonio rappresentata dall’indennità di fine rapporto (t.f.r.), specie in considerazione della sua natura di retribuzione differita . (Cass 32910/2025) Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl

    Come si tutela il socio di minoranza in una Srl in caso di acquisto da un terzo della quota di maggioranza? Quali sono le funzioni dei patti parasociali? Quale é la differenza tra un patto parasociali ed una clausola della statuto? Patto parasociale e contratto preliminare di vendita delle quote Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tra i quesiti che ci sono stati posti con attenzione particolare ai rimedi per la tutela del socio di minoranza. È possibile tutelare il socio di minoranza in una S.r.l. in caso di acquisizione della società da parte di terzi, soprattutto se l'acquisizione comporta un cambio di controllo, attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei patti parasociali . Scopri la nostra esperienza in diritto societario Patti Parasociali Vs Clausole dello Statuto I patti parasociali sono accordi contrattuali stipulati tra i soci (o alcuni di essi) a latere del contratto di società, che vincolano i firmatari ad adottare un determinato comportamento, ma che non hanno efficacia esterna e non vincolano la società (a differenza dello statuto ). Di seguito sono elencate le clausole più comuni utilizzate per la tutela del socio di minoranza in un contesto di acquisizione: 1. Clausole di Co-Vendita Questa è la clausola più importante per la tutela del socio di minoranza in caso di cessione di controllo: • Diritto di Accodamento Se il socio di maggioranza (o un gruppo di soci che detiene il controllo) riceve un'offerta vincolante da un terzo per l'acquisto della propria partecipazione, il socio di minoranza ha il diritto  di vendere anche la propria quota allo stesso terzo acquirente e alle medesime condizioni economiche  (stesso prezzo e termini). Questo tipo di clausola garantisce al socio di minoranza una "via d'uscita" in caso di cambiamento della compagine sociale e gli permette di beneficiare del "premio di maggioranza" spesso incluso nel prezzo pagato per il pacchetto di controllo. 2. Clausole di Trascinamento con Bilanciamento Questa clausola è spesso richiesta dal socio di maggioranza o dal potenziale acquirente per garantire l'acquisto dell'intera società, ma deve essere bilanciata per la minoranza: • Diritto di Trascinamento ( Drag-Along ):   Obbliga il socio di minoranza a vendere la propria partecipazione insieme alla maggioranza, qualora quest'ultima riceva un'offerta per l'acquisto del 100%  delle quote. • Tutela per la Minoranza:  Per bilanciare questo obbligo, la clausola deve prevedere che la vendita avvenga alle medesime condizioni economiche  della maggioranza e, soprattutto, che l'offerta sia soggetta a un prezzo minimo  o a una valutazione oggettiva  della società, in modo da evitare che la minoranza sia costretta a vendere a un prezzo non equo. 3. Clausole di Blocco e Prelazione Queste clausole mirano a stabilizzare l'assetto proprietario e a impedire l'ingresso di soci non graditi: • Patto di Prelazione Se un socio intende vendere le proprie quote a un terzo, è obbligato a offrirle prima agli altri soci (inclusa la minoranza) alle stesse condizioni pattuite con il terzo. Consente alla minoranza di evitare l'ingresso di un terzo "sgradito" acquistando essa stessa la partecipazione in vendita. • Patto di Blocco (o non alienazione):   Un accordo che vincola i soci a non cedere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo determinato. 4. Clausole di Exit (Uscita) Offrono al socio di minoranza la possibilità di uscire dalla società in determinate circostanze: • Opzione di Vendita ( Put Option ):  Attribuisce al socio di minoranza il diritto di vendere la propria partecipazione al socio di maggioranza (o agli altri soci) a un prezzo predeterminato o determinabile, al verificarsi di determinate condizioni (es. cambio di controllo, mancato raggiungimento di specifici risultati, o violazione dei patti parasociali). 5. Tutela nella Governance e Amministrazione Sebbene non direttamente legate all'acquisizione, queste clausole sono essenziali per tutelare la minoranza in generale, anche dopo un cambio di controllo: • Diritto di Veto o Quorum Rafforzati:  Previsione di quorum deliberativi più elevati  (nello statuto o nei patti) per delibere relative a materie di particolare importanza (es. operazioni straordinarie, aumenti di capitale, modifica dell'oggetto sociale, nomina e revoca degli amministratori). Tale tipo di clausola conferisce al socio di minoranza un potere di blocco (veto power) su decisioni strategiche che potrebbero danneggiare i suoi interessi. Assistenza legale per società ed imprese • Nomina di un Amministratore (o di un Sindaco) di Minoranza:  Attribuzione alla minoranza del diritto di nominare uno o più membri dell'organo amministrativo o di controllo. Garantisce accesso alle informazioni e la possibilità di sorvegliare la gestione. Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl Quali patti parasociali per la tutela della minoranza in una Srl Attenzione, I patti parasociali hanno efficacia solo tra le parti firmatarie  (i soci che li sottoscrivono). In caso di violazione, la sanzione tipica è il risarcimento del danno , a meno che non siano previsti meccanismi diversi (come penali). Patto para sociale e preliminare di vendica di quote Altre tipologie di patti sono riferibili a prezzi di vendita quote ad una certa data o ad accordi preliminari di vendita da prevedere nel patto ma da collegare ad un contratto preliminare vero e proprio a cui il patto stesso rimanda. É il caso della vendita di quote con effetti successivi al patto e previsti in un apposito contratto preliminare di cessione quote. Leggi i casi svolti e trova ispirazione per risolvere il tuo caso specifico altrimenti contattaci In questa ipotesi specifica il patto parasociale è un contratto atipico  (spesso contenente clausole tipiche come sindacati di voto o di blocco) che ha la funzione di regolamentare  i rapporti tra i soci nel tempo, influenzando la governance o la circolazione delle partecipazioni. Mentre il contratto preliminare (o compromesso) è l'accordo con cui le parti si obbligano reciprocamente  a stipulare un futuro contratto definitivo, in questo caso, il contratto definitivo di cessione delle quote. Il caso qui descritto è l'esempio di un collegamento negoziale  tra i due contratti: • Il Patto Parasociale  definisce l' Obbligazione Condizionale (o Potestativa)  a vendere o acquistare (es. attraverso una Put Option esercitata dal socio di minoranza). Hai un quesito? O un tuo caso? Contattaci • Al momento dell' Esercizio dell'Opzione  (o del verificarsi della condizione) il Patto Parasociale fa nascere l' Obbligo di Stipulare  un ulteriore contratto: il Contratto Preliminare di Cessione Quote . Ma quali sono i vantaggi di questo doppio approccio, tra patto parasociale e preliminare di cessione quote? Certezza Legale (Patto):  Il patto fornisce la base legale e i criteri per la futura operazione di exit. Se il socio di maggioranza non rispetta l'obbligo nato dal patto, il socio di minoranza può richiedere il risarcimento del danno (e/o l'escussione di una penale). 2. Esecuzione Specifica (Preliminare):  Una volta stipulato il Contratto Preliminare, se la parte obbligata si rifiuta di stipulare il definitivo di cessione, la parte lesa può ricorrere al rimedio più potente: l' Esecuzione Specifica dell'Obbligo di Contrarre  (art. 2932 c.c.). Leggi il blog e trova il tuo caso Con tale meccanismo quindi si passa da una tutela risarcitoria (tipica del patto para sociale) ad una possibile sentenza (obbligo a contrarre ai sensi dell’art 2932 cc) che può produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso, trasferendo forzatamente le quote e ordinando il pagamento del prezzo, rendendo l'obbligo di vendita "reale" (anche se nato da un accordo obbligatorio). In tale prospettiva il Patto Parasociale crea l'obbligo di disciplinare l'uscita (la Put o Call), mentre il Contratto Preliminare è lo strumento che garantisce l'efficacia forzata dell'obbligo di trasferimento delle quote. In ogni caso per ottenere efficacia reale (opponibile alla società e ai terzi) è preferibile inserire le tutele più importanti direttamente nello Statuto  della S.r.l., quando possibile Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per L’impresa Avv Aldo Lucarelli

  • La Penale contrattuale e la Consistenza negativa nella risoluzione dell’appalto

    affrontiamo il tema della consistenza, ovvero il procedimento di calcolo avviato dalla Stazione Appaltante all’esito della risoluzione dell’appalto. Può la consistenza andare in negativo per l’applicazione delle penali contrattuali? Come si applica l’indennizzo assicurativo in caso di consistenza? La "Consistenza" (Conto Finale) non è un semplice conteggio dei lavori eseguiti, ma una liquidazione finale  che mette a confronto: 1. Crediti dell'Appaltatore:  Il valore delle opere regolarmente eseguite e contabilizzate fino alla data della risoluzione (secondo l'Allegato I.14). 2. Debiti dell'Appaltatore (Oneri Aggiuntivi). Quindi il verbale di consistenza  redatto a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore può andare in negativo . • Verbale di Consistenza:   ha lo scopo di accertare e quantificare le prestazioni che l'appaltatore ha regolarmente eseguito fino al momento della risoluzione. • Viene anche redatto l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che restano a disposizione della Stazione Appaltante (SA). • Calcolo del Credito/Debito:  A seguito della risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante procede al calcolo delle somme dovute, che includono: 1. Il valore delle opere regolarmente eseguite  (quantificate nel verbale di consistenza). 2. Le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento del danno  e/o penali  (se previste dal contratto). 3. Altre possibili pretese della SA (es. costi per la nuova esecuzione in danno, ecc.). La Penale contrattuale e la Consistenza negativa nella risoluzione dell’appalto Arriviamo al nostro caso ovvero Il Saldo Negativo (Consistenza in Negativo): • L'appaltatore ha diritto al pagamento solo del valore delle prestazioni già regolarmente eseguite  e dei materiali utili. • Da tale importo, la Stazione Appaltante ha il diritto di detrarre  (trattenere) le somme liquidate a titolo di penali  e/o risarcimento del danno  subite a causa dell'inadempimento dell'appaltatore (es. per il ritardo o la mancata conclusione dell'opera). • ove l'importo totale delle penali, dei risarcimenti e degli altri oneri a carico dell'appaltatore (di cui la SA ha diritto di trattenuta) supera  il valore delle prestazioni eseguite (il credito dell'appaltatore), il saldo finale del rapporto contrattuale risulterà negativo  per l'appaltatore. In questo caso, l'appaltatore non solo non riceverà alcun pagamento, ma sarà debitore  della Stazione Appaltante per la differenza. In sintesi, la consistenza in negativo non è un atto di per sé, ma è il risultato contabile  che si ottiene quando, dal credito dell'appaltatore per le opere eseguite, vengono sottratte le passività a suo carico, in primis le penali e i risarcimenti dovuti alla Stazione Appaltante. Gli articoli di riferimento sono l’art 108 del d.lgs 50/2016 del vecchio codice, oggi sostituto dalle procedure dell’articolo 122 del d.lgs 36/2023 in tema di “risoluzione per inadempimento” a cui si aggiunge l’articolo 126 in tema di penale . Ma come si calcola l’indennizzo assicurativo? L'indennizzo assicurativo ovvero la Cauzione Definitiva  (Art. 117 del D.Lgs. 36/2023), è tipicamente prestata tramite polizza fideiussoria assicurativa. La Cauzione Definitiva (solitamente pari al 10% dell'importo contrattuale) ha la funzione esplicita di garantire la Stazione Appaltante  contro gli oneri derivanti dall'inadempimento e dalla Le fasi sono così sintetizzabili: 1. Accertamento del Debito:  Il DL/DE e il RUP redigono lo Stato di Consistenza  e, successivamente, il Conto Finale  definitivo. Questo documento accerta l'ammontare preciso del debito  dell'appaltatore verso la SA (o della perdita netta della SA). 2. Escussione della Cauzione:  Se il Conto Finale risulta negativo per l'appaltatore, o se comunque la SA ha subito dei danni (es. costi per il completamento) che non può recuperare sui crediti residui dell'appaltatore, la SA attiva la procedura di escussione  della cauzione definitiva, notificando alla compagnia assicurativa (o alla banca) l'inadempimento e il danno subito. 3. Finalità dell'Indennizzo:  L'indennizzo (cioè il pagamento da parte della compagnia assicurativa) serve a coprire il gap finanziario. La SA utilizza la somma garantita dalla polizza per: • Coprire le penali  maturate non ancora trattenute. • Coprire le maggiori spese  sostenute per affidare l'esecuzione dei lavori a un terzo. • Coprire eventuali altri danni risarcibili  previsti dal contratto. La SA ha l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno subito per poter escutere la cauzione. La somma erogata dalla compagnia assicurativa non può superare l'importo garantito dalla polizza (ad esempio, il 10% del contratto) ed è destinata a coprire il saldo passivo emerso dal procedimento di Consistenza. In breve: il risultato negativo del calcolo di Consistenza (Conto Finale) è la prova del danno che la Stazione Appaltante utilizza per richiedere l'indennizzo alla compagnia che ha emesso la Cauzione Definitiva. Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto per l’impresa Avv Aldo Lucarelli

  • Deblistering farmacia e Case di Cura

    Il deblistering in farmacia opportunità per la farmacia, impegno aggiuntivo per le RSA e Case di cura Affrontiamo il tema del deblistering in farmacia in relazione al caso-scuola di un rapporto con una Casa di Cura con una pluralità di pazienti Il servizio di Sistema di Dosaggio Personalizzato (SDP), o deblistering, in una Casa di Cura (o Casa di Riposo/RSA) richiede una chiara documentazione per garantire la sicurezza del paziente, l'autorizzazione al riconfezionamento e il rispetto della normativa sulla privacy. Leggi i casi nel sito dedicato alle farmacie Il farmacista deve acquisire un'autorizzazione esplicita da parte del diretto interessato, in quanto si tratta di un servizio sanitario che coinvolge il trattamento dei suoi dati personali e la modifica della confezione originale del farmaco. • Consenso Informato al Servizio SDP e Informativa Privacy Passo due: Il servizio SDP si basa sul Piano Terapeutico del paziente e non può essere avviato senza l'assenso e la chiara definizione della posologia da parte del medico. • Prescrizione/Piano Terapeutico Dettagliato : Documento ufficiale del medico (Medico di Medicina Generale/MMG, specialista o medico responsabile della struttura) che attesta la terapia in corso e la posologia esatta (dose, via, frequenza e orario di somministrazione) per ogni singolo farmaco. • Autorizzazione alla Gestione Esterna (Implicita/Esplicita): In alcuni contesti, è richiesto un atto che attesti che il medico curante è a conoscenza e autorizza la gestione della terapia tramite SDP esterno (farmacia), accettando la collaborazione tra farmacia e staff della Casa di Riposo. Spesso questo è implicito nella prassi o in accordi di servizio, ma è sempre preferibile una chiara comunicazione. Deblistering farmacia e Case di Cura Deblistering farmacia e Case di Cura il problema di un accodo quadro chiaro e la necessità di un protocollo L’ accordo con casa di cura: Poiché il servizio è erogato in collaborazione con la struttura, devono esserci atti che formalizzino l'accordo e le procedure operative. • Accordo/Contratto di Servizio (Farmacia-Struttura) Si tratta di un atto formale che definisce i termini della collaborazione tra la farmacia e la Casa di Riposo. Questo documento dovrebbe ( ad avviso di chi scrive e salvo ratifica o osservazioni in sede Regionale ) includere: • Le responsabilità specifiche del farmacista e del personale infermieristico/sanitario della struttura (ad esempio: chi ordina, chi riceve, chi conserva, chi somministra). • Le Procedure Operative Standard ( POS) per la gestione, lo stoccaggio, la somministrazione e la gestione dei farmaci non riconfezionabili o di scorta. • Elenco Pazienti Aderenti : Un elenco della struttura che attesta quali ospiti hanno espresso il consenso e usufruiscono del servizio SDP tramite quella specifica farmacia, permettendo al personale sanitario interno di operare correttamente. Hai un caso? Contattaci • Documentazione di Tracciabilità : La farmacia deve conservare i fogli di lavorazione del riconfezionamento, in conformità con le Norme di Buona Preparazione (NBP) modalità inerenti gli aggiornamenti delle prescrizioni. In sintesi, l'approccio è triangolare:  1) Consenso del Paziente,  2) Prescrizione del Medico e  3) Accordo formale con la Struttura (che dovrebbe dotarsi di un suo protocollo)  Per la Casa di Riposo o RSA, l'atto più importante per il farmacista è l'Accordo/Contratto di Servizio siglato con la Direzione della Struttura. Tale documento non solo formalizza la collaborazione, ma stabilisce le procedure e le responsabilità, essenziali in un contesto residenziale. Leggi i casi per la farmacia sul blog dedicato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Risarcimento del danno per errore medico al coniuge separato

    Errore medico risarcimento del danno in caso di separazione, cosa prevede la giurisprudenza? In tema di responsabilità per errore medico , il coniuge superstite ha diritto al risarcimento del danno collegato al rapporto di famiglia/parentela anche ove sussista una separazione dal coniuge che ha subito il danno, e nel caso di specie, era deceduto. La sussistenza di una separazione infatti non collide con il diritto al risarcimento del danno parentale, spetta infatti al danneggiante, il questo caso il medico, dimostrare l’assenza o la dissoluzione del rapporto. Si applicheranno in tal caso le presunzioni di legge (art 2727 cc) per arrivare al rapporto affettivo. Leggi pure: Il risarcimento del danno da Malasanita responsabilità del medico e della struttura responsabilità per errore medico e separazione Questo il principio sancito dalla Cassazione 2025 n.31373 che ha sottoeago come sia irrilevante la sussistenza di una separazione tra coniugi al fine di escludere il risarcimento del danno parentale. Leggi il blog trova il tuo caso o contattaci Spetterà invece al danneggiante l’onere di provare (eventualmente) l’assenza di qualche legame affettivo. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Il risarcimento danni e l’incertezza eventistica

    Affrontiamo il delicato e complesso tema del risarcimento danni da perdita di chance alla luce delle coordinate del Consiglio di Stato e della Cassazione ove vi sia quel grado di incertezza definita come Incertezza eventistica o probabilistica. Il risarcimento dell’evento incerto e probabile Nella struttura dell’illecito civile, la chance si colloca nell’ambito dell’accertamento nesso di causalità materiale ed è una figura sostanzialmente elaborata per garantire una forma di ristoro nei casi in cui, applicando la regola del “più probabile che non” (c.d. probabilità cruciale), non sia raggiunta (o non sia possibile raggiungere) la prova che quella determinata condotta è causa dell’evento di evento. La giurisprudenza civile ha affrontato il tema della chance, soprattutto nel campo della responsabilità medica, seguendo impostazioni ermeneutiche differenti. La prima impostazione è costituita dalla tesi cd. eziologica che identifica la chance con un “bene astratto” e futuro, ossia un bene che il danneggiato avrebbe probabilmente ottenuto se non vi fosse stato il comportamento illecito altrui, appunto un’occasione persa: essa si configurerebbe, pertanto, come un mezzo per dimostrare in modo meno rigoroso, ove sia particolarmente difficile fornire la prova, il nesso intercorrente tra la condotta illecita e l’evento. Leggi il blog e trova il il tuo caso altrimenti contattaci In questa logica, la chance viene pertanto riportata nell’ambito del lucro cessante, e non del danno emergente, e viene ad integrare, oltre ad una particolare tipologia del cd. “danno futuro”, anche un sostanziale escamotage per superare le difficoltà dell’accertamento del nesso di causalità in ordine ad un evento finale auspicato dal danneggiato. Del tutto diversa l’impostazione della cd. tesi ontologica che, al contrario, identifica la chance con un bene che esiste nel patrimonio del danneggiato e che va risarcito quale danno attuale da tenere distinto dal bene finale che l’interessato aspira a ottenere o a conservare; in questo caso, il danno sarà pertanto da riportare alle categorie del danno attuale e del danno emergente ed il danneggiato dovrà provare, sotto il profilo causale, la lesione della chance , nella sua effettiva consistenza e nella sua derivazione causale dal comportamento del danneggiante e non la probabilità del cd. danno finale (in questi termini, sarebbe risarcibile, quale bene giuridico autonomo, la mera possibilità di raggiungere il risultato sperato). Entrambe le tesi non sono esenti da critiche. Ai sostenitori della c.d. chance eziologica si obietta di aver sovrapposto inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno, mentre a quelli della c.d. chance ontologica si contesta la creazione di una impredicabile fattispecie di danno in re ipsa , che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile. In questo contesto si inserisce una terza tesi, sostenuta recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993), che, nel condividere le critiche mosse alla teoria eziologica ed ontologica, ha proposto un nuovo sistema di classificazione della chance , introducendo la dicotomia chance patrimoniale - chance non patrimoniale: - la chance patrimoniale presuppone un interesse pretensivo e postula la preesistenza di un quid su cui incide la condotta sfavorevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione in senso migliorativo (il partecipante ad un concorso, ad esempio, è portatore di una preparazione che preesiste all’intervento soppressivo del preposto esame). - la chance non patrimoniale è connessa a diritti della persona, ha natura non pretensiva e opera in particolare nell’ambito della responsabilità sanitaria (l’intervento del sanitario sul quadro patologico del paziente crea una chance prima ancora che, eventualmente, pregiudicarla colpevolmente e, quindi, la condotta dell’agente si colloca su un piano di pregressa condizione sfavorevole non suscettibile di costituire un quid inteso quale preesistenza favorevole) Scopri i casi in tema di civile e risarcimento danni Per integrare gli estremi del danno risarcibile, secondo la Suprema Corte, “ la perdita di chance dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (la sottrazione di un biglietto della lotteria appare irrilevante a fini risarcitori), senza che ciò costituisca (come erroneamente opinato talvolta in dottrina) una "contraddizione in termini costituita dalla possibilità di istituire un nesso causale fondato sul più probabile che non con un evento di danno rappresentato da una possibilità non probabile", essendo evidente, in tale ricostruzione, la confusione concettuale tra l'analisi del nesso eziologico e quella dell'evento di danno lamentato. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento ” (sent. n. 28993/18 cit). Leggi il blog e trova il tuo caso La Suprema Corte, dunque, dopo aver superato la distinzione tra chance ontologica e chance ontologica, ha chiarito che la chance di tipo patrimoniale si caratterizza per la presenza degli ordinari elementi costitutivi della responsabilità civile, ma con la rilevante particolarità rappresentata dal fatto che essa trae origine, in presenza di peculiari fattispecie, da quella che la Cassazione definisce “ incertezza eventistica ”. Nel solco di detta nuova impostazione, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “ la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni; b) nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno, con la precisazione che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata) ” (così, Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25910). Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica (quando si imputa la mancata attivazione di una cura o intervento sanitario il cui esito sarebbe stato tuttavia incerto), nel campo del diritto amministrativo la lesione della chance viene invocata per riconoscere uno sbocco di tutela (sia pure per equivalente) a quelle delle aspettative andate irrimediabilmente deluse a seguito dell’illegittimo espletamento (ovvero del mancato espletamento) di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268). In particolare, il tema della chance è stato affrontato in diritto amministrativo , tenendo conto della specificità dell’illecito civile della pubblica amministrazione che, sotto il profilo strutturale, si caratterizza per le particolari modalità di prova del danno ingiusto, ovvero la dimostrazione della spettanza del bene della vita, da accertare secondo la logica del “più probabile che non” (sono ancora attuali le “parole” della Suprema Corte che, nella storica sentenza n. 500/99, subordinò la ristorabilità dell’interesse legittimo, oltre che al riscontro dell’illegittimità dell’atto lesivo, alla formulabilità di “ un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno dell’istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta ”). In caso di illegittimità del provvedimento vincolato (salvo che per vizi meramente formali o procedimentali), il giudizio di spettanza del bene della vita è senza dubbio più agevole, non incontrando il giudice i limiti del sindacato di merito dell’atto amministrativo. In caso di annullamento di un provvedimento discrezionale o tecnico-discrezionale, invece, laddove residuino margini valutativi in capo alla pubblica amministrazione procedente, al giudice è impedito il c.d. giudizio prognostico e, solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere, potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita. Vi sono tuttavia dei casi in cui, dopo l’annullamento dell’atto, alla pubblica amministrazione è oggettivamente impedita la riedizione del potere amministravo, con conseguente impossibilità di effettuare il giudizio di spettanza del bene della vita. Di fronte a tale evenienza, la giurisprudenza amministrativa è, parimenti a quella civile, divisa tra la teoria ontologica ed eziologica (la questione era stata portata anche all’attenzione dell’Adunanza Plenaria, che, tuttavia, con sent. n. 7/2018, non l’ha definita, restituendo gli atti alla Sezione remittente). Ritiene tuttavia il Collegio che il tema della risarcibilità della chance andrebbe vagliato alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che, come su osservato, individuano l’ ubi consistam della particolare figura giuridica in esame nella c.d. incertezza eventistica (in questi termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2647). L’incertezza eventiatica ed il risarcimento danni L’icastica espressione utilizzata dalla Suprema Corte può essere “calata” nel diritto amministrativo, per vagliare profilli di ristorabilità dell’interesse legittimo nei casi in cui, in nuce , sia impossibile effettuare il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita secondo il rigido schema causalistico del “più probabile che non”. Questa nuova “dimensione” del danno da perdita di chance può trovare cittadinanza anche nel settore della responsabilità civile della pubblica amministrazione, sempre che ricorrano i seguenti i seguenti elementi costitutivi: a) una condotta colpevole dell'agente; b) un evento di danno, consistente nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza della possibilità perduta di conseguire il bene della vita finale; c) la relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno (dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità; in altri termini, deve essere possibile formulare un giudizio di “spettanza della chance”), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità di conseguire il bene della vita si sarebbe comunque realizzata; dunque può dirsi che è incerto, sul piano eventistico, il giudizio di spettanza del bene della vita finale); d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non, che devono essere derivanti in modo diretto e immediato dal fatto lesivo (c.d. casualità giuridica). Così ricostruiti i termini del dibattito, va altresì osservato che la domanda risarcitoria per la perdita di chanc e è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato (la posizione della giurisprudenza, limitatamente a detto aspetto, appare ormai consolidata, come da ultimo affermato da Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 2892). Tornando dunque all’esame dell’azione risarcitoria, occorre evidenziare che la domanda della ricorrente ha ad oggetto il danno evento identificato nel mancato conseguimento del bene della vita finale (ovvero il conseguimento di una miglior canale) e non già quello derivante dalla definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo. Del resto, soltanto con l’adozione della gravata nota, che di fatto ha definitivamente consumato il potere del Ministero di pronunciarsi sulla travagliata vicenda in esame, si è cristallizzata l’impossibilità di formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, nei termini in precedenza chiariti dal Collegio. Pertanto, in questo quadro di irrisolvibile “incertezza eventistica”, stante l’assenza di una base conoscitiva solida che consenta di effettuare una gara virtuale vera e propria, e, conseguentemente, di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria, così come allo stato formulata dalla ricorrente, non può essere accolta Tar Lazio 8785/2025. Assistenza legale in giudizi di ogni ordine e grado . Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci

    Una farmacia nata da concorso o una farmacia con soci paritari, come può liberarsi ⛓️‍💥 dalle catene di una gestione insoddisfacente e liquidare i soci scomodi? Spesso per liquidare i soci il problema maggiore risiede nella ricerca dei fondi necessari e nella compatibilità che un’operazione del genere possa avere a livello farmaceutico e fiscale. Nel presente post affrontiamo il caso della trasformazione della farmacia con scopo di finanziamento e liquidazione dei soci scomodi L’ipotesi di partenza é la semplice trasformazione da Snc ad Srl seguita dalla vendita delle quote. Ne abbiamo parlato in altro post. Ma la semplice trasformazione da Snc a Srl, seguita dall'acquisto delle quote dei soci uscenti da parte della società, spesso fallisce perché non permette di far emergere l'avviamento (creando problemi di patrimonio netto) o perché la società non ha riserve sufficienti per l'acquisto di azioni proprie. Leggi pure Trasformazione della farmacia problemi e limiti operativi La soluzione tecnica più efficace in questo caso è strutturata come un Merger Leveraged Buyout (MLBO) usato in ambito commerciale e bancario con imprese che hanno grandi flussi di cassa (cash flow) ma adattato (ad avviso di chi scrive) anche alla realtà della farmacia e delle situazioni medie, sopratutto per quelle farmacie post concorso straordinario che vogliono “liberarsi” degli associati/soci non più interessati alla gestione della farmacia (dopo i tre anni) Leggi pure Concorso straordinario farmacie e la prescrizione dell’azione risarcitoria Lo scopo nel presente caso é quello di liquidare i soci con fondi esterni garantendo la tenuta patrimoniale e fiscale della farmacia. Vediamo nel dettaglio tale strada: A) il punto di partenza é la creazione di una nuova società chiamata New Company (NewCo) nella forma della Srl e valutare di procede ad una fusione inversa con la nostra farmacia. Consulta il sito dedicato alla farmacia Vedremo perché questo metodo può essere idoneo al nostro scopo rispetto ad altri. B) La Nuova società (poco capitalizzata) potrà quindi chiedere un finanziamento bancario , a società del settore che conoscono la redditività dell’operazione. Non perdetevi d’animo se la banca sotto casa non approva l’operazione, vi sono esperti del settore che ben conoscono le potenzialità dell’operazione per la stabilità dei flussi di cassa garantiti dalle #farmacie, a tal proposito un business plan vi sarà di aiuto. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci arriviamo quindi alla fase C) ovvero l’acquisizione delle quote. La Srl acquisterà il 100% delle quote della Snc (o la maggioranza di controllo). Seguici on Line Con tali 3 semplici passaggi si potranno liquidare i soci e la 💊 farmacia Snc diventerà una controllata al 100% della Nuova Srl. Abbiamo quindi liquidato gli ex soci/associati ma dobbiamo ora procedere alla incorporazione della farmacia nella Srl, quindi procediamo alla “fusione per incorporazione” . La situazione di arrivo in questa fase é quella di una nuova Srl che ha incorporato la Snc, dopo aver acquisto le sue quote. Il prezzo pagato dalla Srl spesso é un valore alto, che ha in sé un valore di mercato molto più alto del valore contabile (patrimonio netto contabile della Snc), avremo quindi nel bilancio post-fusione, una differenza contabile chiamata “ Disavanzo da fusione”. Ricordiamo infatti che il problema che ci é stato chiesto di affrontare riguarda la liquidazione di soci della Farmacia Snc con capitali che al momento non erano disponibili nella società e che sono stati creati con un finanziamento esterno. Qualcuno chiederà, ma perché non é stato contratto un finanziamento direttamente dalla Farmacia? L’apertura diretta di un finanziamento per liquidare i soci avrebbe creato un enorme debito a fronte di attività contabili basse (i mobili e le scorte), rischiando di erodere il capitale (art. 2482 ter c.c.). Con la fusione invece il disavanzo da fusione viene imputato nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Srl come Avviamento Il tutto ai sensi dell’ 2504-bis comma 4 Codice Civile (fusione e disavanzi) ed Art. 2426, punto 6 Codice Civile inerente i criteri di valutazione e ammortamento dell’avviamento. Farmacie Snc ed Srl e le strategie di liquidazione dei soci, quale é il risultato di questa operazione? Avremo ottenuto un finanziamento nel passivo, ma anche un grosso asset (l'Avviamento) nell'attivo della nostra Srl con un Patrimonio Netto positivo ed in equilibrio. Arriviamo quindi al secondo problema ovvero quello dell'Ammortamento Fiscale dell’avviamento. Civilisticamente l'avviamento emerso dal disavanzo è iscrivibile. Tuttavia, fiscalmente è neutrale (non deducibile) a meno che non si compia un atto specifico, ma quale? L’affrancamento del disavanzo pagando un’imposta sostitutiva sui valori affrancati e ottenendo la possibilità di ammortizzare fiscalmente l’avviamento. (15, comma 10-ter, del DPR 917/1986 ) lo scopo é quello di far diventare fiscalmente deducibile l’ammortamento dell’avviamento iscritto civilisticamente. Una volta affrancato, l'avviamento è ammortizzabile (generalmente in 18 anni). Farmacia ed Impresa due facce della stessa medaglia Andiamo verso la fine del percorso, il debito è ora in pancia alla Srl operativa (la farmacia). I flussi di cassa generati dalla vendita dei farmaci verranno utilizzati per pagare le rate del mutuo fatto per liquidare i soci. Poiché gli interessi passivi sono deducibili (ma entro il limite del 30% del ROL), si ottiene un ulteriore vantaggio fiscale. Conclusivamente nel lungo percorso descritto abbiamo 1) liquidato i soci, 2) trovato fondi esterni alla #farmacia, 3) mantenuto un equilibrio fiscale, 4) gestito la società trasformandola in una impresa più snella e trasparente. Per una alternativa a questa strada lunga ma interessante 🧐 vi sarà un altro post, leggi il blog in diritto societario e e farmaceutico e trova il tuo caso o contattaci Un consiglio pratico, operazioni societarie hanno un senso ove vengano pianificate con cura in anticipo sia in termini di costi che di sostenibilità futura. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza

  • Concorso Farmacie il danno da mancata apertura

    Tornano sempre le stesse domande sui dubbi da concorso straordinario e sugli strascichi delle aperture e delle mancate aperture. ma se avevamo vinto la farmacia ed uno degli associati si è tirato indietro, questo comportamento è fonte di danno da responsabilità? Se si di quale tipo di responsabilità si tratta? In quanto tempo si prescrive l'azione al risarcimento danni? Ma se è passato molto tempo dalla partecipazione del lontano 2013, come associato ero obbligato comunque ad aprire con gli altri associati? Tante domande a cui negli anni abbiamo sempre risposto, ora passando il tempo se ne aggiunge una ancora piu' interessante, Quanto tempo ho per fare causa all'associato che si è tirato indietro dall'associazione facendo perdere il diritto all'apertura di tutta l'associazione? Scopri il sito sul diritto farmaceutico ed i casi per farmacie e farmacisti Premesso quanto chiesto ora vediamo quanto segue. Secondo la giurisprudenza, il rapporto associativo in un concorso ha natura di rapporto di natura contrattuale. Ciò porta con sé alcune semplici e "drastiche" deduzioni in ordine alla responsabilità ed al tempo di prescrizione, per quello che segue. Si deve infatti osservare che il dott. Tizio il dott. Caio ed il dott. Sempronio nel lontano 2013 si erano uniti per partecipare al concorso farmacie sulla base di un vincolo associativo basato su matrice pubblica, ovvero un bando valido ed efficace, quindi sarà difficile sostenere che i rapporti tra loro non fossero correlati da un rapporto di natura contrattuale, sancito per l'appunto dall'associazione. Se quindi si tratta di rapporto di natura contrattuale andrà da sé che il mancato perfezionamento dell'apertura di una sede, per il recesso ad nutum (cioè ingiustificato) di un associato, sarà fonte di responsabilità ovvero di danno per gli altri rimasti coinvolti nella non apertura per il comportamento dell'associato "ribelle". Ma di quale danno? un danno di natura contrattuale, per l'appunto la cui prescrizione è di 10 anni dal fatto e non di soli "5" come se fosse stato un danno tra estranei, ovvero di un danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043. Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Farmacie da concorso straordinario, il danno da mancata apertura a causa dell'associato Sui punti sopra esposti abbiamo qualche cenno di giurisprudenza che sembra confermare tutti i nostri sospetti. ed infatti secondo il Tribunale di Napoli "... Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata, sebbene la fattispecie in esame vada ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale."  E' invero pacifico il principio secondo cui il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio.   Al riguardo la Suprema Corte con recente pronuncia ha, infatti, affermato che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della ### a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l'infezione sebbene l'originaria domanda fosse stata proposta dall'attore su fondamento extracontrattuale)”(cfr. Cass sent. n. 10049/2022). Hai un caso? leggi il blog o contattaci Ciò posto, in termini generali si osserva come il nostro ordinamento giuridico preveda due diverse ipotesi di responsabilità civile: la responsabilità contrattuale , derivante dall'inadempimento di un'obbligazione assunta e disciplinata dall'art. 1218 cc, il quale dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” e la responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem ledere, disciplinata dall'art. 2043 cc secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. segui la pagina on line Giova evidenziare come, contrariamente a quanto avvenga con la responsabilità extracontrattuale, che non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, ma solamente un comportamento che abbia violato il principio generale del neminem ledere, la responsabilità contrattuale basi la propria natura proprio sulla esplicita violazione di uno specifico dovere, che deriva da un vincolo obbligatorio sussistente tra le parti e rimasto inadempiuto. Quanto all'onere della prova gravante sulle parti, in caso di responsabilità contrattuale al creditore spetterà provare solo l'inadempimento del debitore ed il danno dallo stesso cagionato, mentre spetterà al debitore, al fine di sottrarsi dal risarcimento, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Fatte tali necessarie premesse, ritiene il Tribunale che, nella specie, tra le parti in lite si fosse perfezionato un accordo associativo finalizzato alla partecipazione, nella modalità della forma associata, al bando di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determina, la cui prova è data dalla stessa presentazione delle domande di partecipazione al bando in modalità di partecipazione associata da parte delle tre candidate, con indicazione della referente del gruppo nella persona di (cfr. domande partecipazione concorso) . Concorso Farmacie ed il vincolo scaturente dalla partecipazione Con la presentazione delle domande di ammissione al concorso in forma associata deve, pertanto, ritenersi sorto un vincolo obbligatorio tra le parti in relazione all'espletamento della indicata procedura concorsuale, la cui normativa - espressamente richiamata dal bando - prevedeva la sussistenza del gruppo per l'assegnazione della sede farmaceutica e per il suo mantenimento nel successivo periodo decennale, salvo forza maggiore, morte o sopravvenuta incapacità. ..." (cfr. Trib. Na. n. 10792/2022 del 02-12-2022) Ed il danno.. "... Da ultimo, deve ritenersi altresì sussistente il danno subito dalle attrici a seguito del recesso dalla partecipazione al concorso da parte della convenuta e consistente segnatamente nella mancata assegnazione della sede farmaceutica al gruppo associato rispetto alla quale si erano posizionate utilmente nella graduatoria definitiva. Quindi: Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per la mancata assegnazione alle attrici della sede farmaceutica di cui al concorso indetto .. (concorso straordinario farmacie indetto ai sensi dell'art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. conv. in L. 24 marzo 2012 n. 27) e per il quale le parti avevano presentato domanda in modalità di partecipazione associata, con il conseguente diritto delle attrici al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. ..." Conclusivamente sebbene il concorso sia terminato in quasi tutta Italia, gli strascichi delle sue vicende avranno vita per lo meno sino a che l'ultimo decennio dal fatto non sarà scaduto! Seguici per novità ed aggiornamenti in diritto farmaceutico. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Il post è un caso studio, frutto del pensiero del proprio autore, non è una guida né una consulenza,

  • Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare

    In questo post affrontiamo il riparto di responsabilità tra il Direttore di Farmacia ed il titolare dell’azienda Farmacia quale impresa  che può essere un privato così come spesso accade una società. In caso di ingiunzione di sanzione per l’assunzione di personale in Farmacia chi é il responsabile? nel nostro caso il contratto di lavoro del direttore della farmacia è stipulato con la società Srl quale titolare dell’esercizio farmaceutico. Il datore di lavoro è la società che può anche essere una società farmacia comunale. Nel caso che vedremo, relativo alla responsabilità ex art. 32 del RD 1706/1938 in tema di assunzioni la responsabilità per i motivi che sono di seguito affrontati ricade sulla titolare della farmacia, la società, mentre ove le attività poste in essere ricadano non nell'alveo della farmacia come azienda ma come presidio di dispensazione farmaci, prevarrà la responsabilità del direttore della farmacia. Ciò posto, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 30 settembre 1938 n.1706, come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, “ Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale [oggi azienda sanitaria] il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia  e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale ”. La disposizione richiamata è chiara nell’individuare il  titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso. Il direttore della farmacia  non è il titolare dell’esercizio stesso, ma un mero dipendente, seppure con funzioni di responsabilità – nella gestione dell’esercizio e, in generale, del servizio connesso, come meglio si dirà infra  – quale è il direttore. Nel caso di specie il titolare dell’esercizio farmaceutico è la società s.r.l. e non già la direttrice della farmacia . Hai un caso da risolvere? Contattaci Il legislatore ha dunque previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quello del direttore della farmacia , necessariamente una persona fisica. Certamente ben può verificarsi che il titolare dell’esercizio sia un farmacista, ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dovendosi trarre le necessarie conseguenze in punto di riparto di responsabilità tra la società comunale, titolare della farmacia , e la direttrice, odierna ricorrente, che ha con la società comunale un rapporto di lavoro subordinato  (cfr. Cass. Sez. Lavoro 1° settembre 2023 n. 25590). Va precisato che la responsabilità del direttore, che deve essere un farmacista, è connessa e funzionale all’esercizio del servizio che la farmacia è tenuta ad offrire, ovvero, in via principale, la dispensazione dei farmaci, esulando da tale responsabilità quanto invece connesso all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale. Deve rammentarsi che la giurisprudenza costituzionale inquadra l’attività di vendita al pubblico di farmaci al dettaglio nell'ambito dei servizi pubblici di natura economica dati in concessione (Corte Cost. n. 150 del 2011, 430 del 2007, 448 e 87 del 2006). Tale servizio costituisce un'attività economica, seppur disciplinata, vigilata, e soggetta a programmazione e pianificazione (cfr. L. n. 475/1968) (cfr. Ad. Plen. 14 aprile 2022 n. 5), in quanto, pur a fronte dell'indubbia natura commerciale dell'attività, vi è l’esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, atteso che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le farmacie, pubbliche e private, sono state ritenute parte integrante del Servizio stesso, il quale, previo convenzionamento, se ne avvale per erogare l'assistenza farmaceutica alla popolazione. Leggi il blog o segui la pagina sui social Nell’ambito dell’attività di vendita al pubblico di farmaci è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, con la logica conseguenza che non può che gravare sul titolare l’onere di effettuare le comunicazioni dei dati dei lavoratori, come previsto dall’art. 32 del R.D. n. 1706/1938. L’ordinanza ingiunzione (emessa dalla Asp/Asl in sede ispettiva) laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia  non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore. un ricorso pertanto, in relazione alla predetta ordinanza è meritevole di accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento dell’ordinanza (Tar Milano 3661/25) Quindi l'ordinanza emessa dalla ASL/ASP ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1706/1938 laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore. Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Ove invece con un provvedimento l’ATS contestati al direttore di aver erogato un farmaco con ricetta scaduta, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006, la responsabilità non sarà addebitabile al titolare. Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219, per quanto qui rileva, “ 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta». 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale…” . Hai un quesito? un tema da affrontare? Leggi il blog o contattaci per un tuo caso Va ricordato che ai sensi dell’art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362 la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. La previsione della specifica qualifica si spiega in ragione delle competenze necessarie alla gestione della farmacia quale presidio sociosanitario e centro di erogazione servizi sanitari. In particolare la vendita al pubblico di farmaci richiede il possesso della specifica professionalità in capo a tutti gli addetti all’esercizio. Il direttore poi è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci. Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare Il direttore rappresenta la figura apicale della struttura organizzativa, inquadrato nella categoria “quadro” del CCNL del comparto Farmacie Municipalizzate, chiamato a svolgere “ con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di responsabilità ” (cfr. art. 10 CCNL 2022-2024). L’art. 24 del Codice deontologico del farmacista (approvato dal Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani in data 7 maggio 2018) prevede che il direttore sia responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e debba curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. “ Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni ”. Considerato il ruolo proprio del direttore della farmacia , su questi incombe l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore. Non si tratta, come è evidente, di adempimenti formali, ma di un’attività cui è sottesa, in ultima analisi, la tutela della salute dei cittadini. Nella funzione affidata al direttore della farmacia – come qualunque soggetto apicale di una struttura organizzativa – è insito il potere di vigilanza sui collaboratori, al fine di garantire l’osservanza delle previsioni normative in questo delicato ambito. La responsabilità della violazione dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006 non può che ricadere sul direttore quale soggetto preposto da un lato all’osservanza delle disposizioni normative, dall’altro alla vigilanza dei collaboratori farmacisti. Ma qualle è la sanzione? Ai sensi dell’art. 148 comma 8 del D.lgs. n. 219/2006: “ Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni ”. Prima di chiudere una precisazione da evidenziare, ovvero che competente contro le ordinanze é il TAR. leggi il blog in diritto amministrativo e farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • L'impugnazione del piano regolatore e le sue varianti, quando e come

    Spesso viene richiesto quale sia il momento in cui il privato cittadino è chiamato a poter impugnare il piano regolatore comunale, una sua variante o una atto programmatorio, ritenuto lesivo, se nel momento iniziale relativo alla "adozione" da parte del Comune o dell'Ente della procedura da intraprendere o nella fase finale, quindi quella dell'approvazione? Adozione o approvazione del piano regolatore? Il punto è dirimente in quanto con l'attesa di rischia di perdere il diritto a far valere aspetti immediatamente lesivi dei propri interessi, con una impugnativa immediata invece si rischia di procedere avverso atti che non hanno un contenuto definitivo o che non siano lesivi. A tali interrogativi risponde il Consiglio di Stato con una ricostruzione del 2025 che fa proprie le coordinate ermeneutiche degli ultimi anni. Ritiene il Consiglio di Stato 2729/2025 di dover partire dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1983 n. 1, nella quale sono state fissate le seguenti coordinate ermeneutiche in tema di adozione e approvazione del piano regolatore in relazione agli effetti lesivi: a) l’approvazione  del piano regolatore dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente diverso da quello di adozione  del piano (diverso per l’efficacia giuridica, per l’autorità emanante, per l’esercizio di un’autonomia e piena discrezionalità): ciò comporta che contro di esso deve ammettersi piena tutela mediante una facoltà d’impugnazione altrettanto piena, senza altro limite che quello dell’eventuale giudicato formatosi sulla precedente delibera di adozione; b) è impugnabile la delibera comunale di adozione di un piano regolatore, in relazione ai vincoli concreti che da esso immediatamente derivano per le proprietà dei singoli; la mancata impugnazione rende inoppugnabile la successiva e consequenziale applicazione di misure di salvaguardia, ma non preclude l’impugnazione del piano regolatore una volta intervenuta l’approvazione regionale; la delibera comunale di adozione del piano regolatore generale è, contemporaneamente, atto dotato di efficacia esterna lesiva propria e atto interno di un procedimento ancora in corso, il quale si definisce solo attraverso il provvedimento regionale di approvazione: pertanto essa è immediatamente impugnabile solo in relazione al primo aspetto, mentre deve escludersi che una mancata o comunque non utile impugnazione della parte immediatamente lesiva dal piano adottato sia idonea a limitare le possibilità di tutela in ordine agli effetti lesivi conseguenti al successivo provvedimento di approvazione; Hai un quesito legale sul tema? Contattaci il provvedimento di adozione del piano regolatore generale, nella misura in cui è suscettibile di applicazione (mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge) è immediatamente lesivo e dunque suscettibile di diretta e autonoma impugnazione nello stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò è tradizionalmente ammesso per il provvedimento di approvazione: sono dunque direttamente impugnabili, del piano adottato, tutte le prescrizioni che tali sarebbero ritenute nel piano approvato, secondo i principi comunemente accettati; mentre saranno impugnabili solo congiuntamente agli atti applicativi quelle altre prescrizioni che, anche se appartenenti ad un piano approvato, non sarebbero ritenute direttamente impugnabili. Leggi il blog Nella successiva evoluzione giurisprudenziale è stato ripetutamente evidenziato (anche da parte di questa Sezione) che l’atto di adozione del piano regolatore può essere autonomamente impugnato, ove immediatamente lesivo della posizione giudica soggettiva del ricorrente, e che l’omessa impugnazione della deliberazione approvativa della variante di un piano regolatore generale non determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro la delibera comunale di adozione, in quanto l’eventuale annullamento di quest’ultima esplica effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, per la parte in cui la delibera di approvazione abbia confermato le previsioni già contenute nel piano adottato e oggetto di impugnativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2023 n. 4130; sez. II, 20 gennaio 2020 n. 456; sez. IV, 14 luglio 2014 n. 3654; 15 febbraio 2013 n. 921). Per pacifica giurisprudenza amministrativa, nel sistema della legislazione urbanistica statale e in quello regionale, i soli atti del procedimento di formazione del p.r.g. dotati di rilevanza esterna,  e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione e non , invece, l’atto, con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, proponendone alternativamente il rigetto o l’accoglimento, totale o parziale, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale, che assolve ad una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva nei confronti della Regione, cui compete la pronunzia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione del piano e ciò anche quando nuove determinazioni siano state assunte in tale fase, quale risultato dell'esame delle osservazioni presentate, essendo le stesse idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all'esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato dalla Regione (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 agosto 2008 , n. 3925);  in altri termini, la delibera comunale di esame delle controdeduzioni del privato alla delibera di adozione di variante di piano regolatore non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto endoprocedimentale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2009 n. 5002 e CdS 2729/2025) Leggi il blog e trova il tuo caso - contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avvocato Aldo Lucarelli

  • Il Project Financing della Farmacia Comunale

    Ci occupiamo del Project Financing della Farmacia Comunale ed i problemi procedurali in caso di contestazione delle attività da parte dei privati. In via preliminare è opportuno precisare che la "finanza di progetto" è un sistema di partenariato pubblico - privato basato sulla collaborazione del privato promotore verso il Comune per la realizzazione di opere infrastrutturali o di pubblica utilità. Il Project Financing della Farmacia Comunale Nel diritto farmaceutico si sta facendo strada come forma per l'apertura e la gestione delle farmacie comunali in concessione, il tutto tramite procedure aperte per l’affidamento di un partenariato pubblico privato, mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023 e con diritto di prelazione da parte del promotore, avente ad oggetto l’apertura e gestione in concessione della farmacia comunale per diversi anni, ad esempio 15/20 e con opzioni di rinnovo. Esistono casi già documentati relativi al project financing per l'apertura e la gestione in concessione delle farmacie comunali, mentre appare piu' difficile la strada da percorrere ove l'iniziativa sia posta direttamente dal privato senza passare per l'emanazione del bando pubblico. Vi sono già casi di bandi pubblici emanati dal Comune, con meccanismo quindi su impulso della Stazione appaltante, ma non si esclude l'applicazione della procedura su proposta privata, sempre nel rispetto dei passaggi dell'art. 193 del codice degli appalti e degli obblighi di trasparenza e gara. Chiarita quindi la natura innovativa ma reale del project financing farmaceutico , rimane da affrontare il successivo passaggio, ovvero, è possibile ricorrere contro una procedura di project financing farmaceutico? La domanda nasce dal dubbio del nostro lettore in relazione al fatto che la procedura non sia conclusa e che vi sia un dialogo tra il promotore privato ed il Comune. per rispondere in termini amministrativi il Tar Catania nella recente sentenza n 2970/2025 sul tema ha precisato che che p er consolidata giurisprudenza: “ nel procedimento di project financing l'atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, [è] immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica ” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1). Segui la pagina sui social in diritto farmaceutico Leggi il blog  o Contattaci L’interesse ad impugnare la determinazione amministrativa con la quale l’Amministrazione procedente chiude la prima fase di selezione della proposta è correlato al fatto che “... la selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest'ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore, o in caso contrario di ricevere il rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta ” (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766, cit.). Leggi pure: Farmacia Comunale e la congruità della concessione Il Project Financing della Farmacia Comunale È di tutta evidenza, invero, che nel project financing: " per i concorrenti non prescelti, la selezione di un altro promotore determina un definitivo arresto procedimentale, atteso che il loro progetto non sarà posto a base della successiva gara e che non vanteranno né il diritto ad essere aggiudicatari in mancanza di altre proposte, né il diritto di prelazione, né il diritto al rimborso delle spese sostenute " (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2012, cit.). Leggi pure: Risoluzione della concessione ed indennizzo per le farmacie comunali Analogamente, anche la presentazione di una formale manifestazione di interesse a prendere parte alla prima fase della procedura è suscettibile di determinare in capo all’operatore economico interessato un interesse concreto e attuale alla legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dall’ente pubblico in tale fase, così differenziandolo dal quisque de populo , tenuto conto, in particolare, che proprio la violazione delle regole di pubblicità disciplinanti tale fase – preordinate dal Legislatore al fine di favorirne un’utile partecipazione – risultano immediatamente lesive della sfera soggettiva del soggetto interessato, altrimenti sguarnito di tutela. Leggi pure: La gara pubblica per la concessione della Farmacia L’ampia discrezionalità amministrativa che connota la prima fase del procedimento di project financing , peraltro, non può esser ritenuta un limite al radicamento dell’interesse a ricorrere in capo a chi abbia manifestato il proprio interesse a presentare una proposta progettuale all’Amministrazione procedente; invero, una volta che sia stata selezionata la proposta di un’altra impresa concorrente, l’operatore interessato subisce la lesione del proprio interesse a conseguire l’affidamento dell’appalto o della concessione sulla base del proprio progetto, non rilevando che l’ente possa decidere, in seguito, di non dar seguito alla procedura di gara per l’affidamento né che l’impresa la cui proposta progettuale sia stata selezionata vanti solo una mera aspettativa condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in ordine alla opportunità di contrattare sulla base della proposta. Il project financing farmaceutico è quindi il punto di incontro tra la normativa di settore (art. 10 della legge 362/1991) la giurisprudenza (Tar Catania n. 2970/2025 e Tar Toscana 79/2024) sulla possibilità di ricorrere al codice degli appalti per la finanza di progetto (il caso San Giuliano) Segui la pagina sui social in diritto farmaceutico Leggi il blog o Contattaci Leggi i post qui sotto sulla Farmacia Comunale, la gestione, la gara e la concessione Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

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