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  • Le domande del concorso farmacie tra vecchio e nuovo modello

    Nel concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, la prova d'esame è basata su un test a risposte multiple. Le domande riguardano diverse materie professionali e legislative. le domande del concorso ordinario per le farmacie sono estratte da una banca dati ufficiale, solitamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sui siti istituzionali. Storicamente, il concorso ha fatto riferimento a una banca dati di 3000 domande. Le materie che tipicamente sono oggetto delle domande includono:  * Farmacologia: principi attivi, meccanismi d'azione dei farmaci, interazioni, effetti collaterali.  * Tecnica farmaceutica: preparazione di farmaci, galenica, norme di buona preparazione.  * Chimica farmaceutica: struttura dei farmaci e loro sintesi.  * Legislazione farmaceutica: normative che regolano la professione e l'esercizio della farmacia, come la legge 475/1968, la legge 362/1991 e altre disposizioni correlate.  * Farmacognosia: studio dei principi attivi di origine naturale.  * Tossicologia: sostanze tossiche e loro effetti.  * Farmacoeconomia: gestione e organizzazione della farmacia, aspetti economici del servizio farmaceutico.  * Diritto sanitario: legislazione che regola il sistema sanitario in generale, oltre alla specifica legislazione farmaceutica. Per prepararti al meglio, è fondamentale:  * Consultare il bando di concorso: ogni bando (pubblicato a livello regionale a cadenza almeno quadriennale) specifica esattamente le modalità della prova e l'eventuale banca dati di domande da cui verranno estratte.  * Studiare la normativa di riferimento: le leggi e i decreti che regolano la professione sono una parte cruciale del programma. Le domande del concorso farmacie tra vecchio e nuovo modello La base normativa é costituita dal Dpcm 298 del 1994 oltre alla normativa dettata dal decreto 269 del 2003 e dalla legge 362 del 1991. Le domande su base Regionale vengono invece estratte da una banca dati nazionale oggi aggiornata con il Decreto Legge 205 del 11 agosto 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2025. Link al nuovo decreto  * Utilizzare software di preparazione: esistono numerosi programmi e siti che simulano la prova d'esame con le domande ufficiali per permettere un'esercitazione mirata. Segui la pagina sui social È importante sottolineare che la procedura e le domande possono variare leggermente in base al bando specifico indetto dalla singola Regione le cui sedi sono aggiornate periodicamente a seguito delle revisioni biennali disposte dai Comuni. Leggi il blog in diritto farmaceutico É solo il caso di evidenziare che nel concorso ordinario finiscono le sedi non aperte nei precedenti concorsi (straordinario e ordinario) che siano state confermate dai Comuni in fase di approvazione e conferma della pianta organica. Leggi i post sui concorsi A ciò si aggiunga che a settembre 2025 sono stati pubblicati i nuovi quiz da parte del Ministero con le domande ma tali quesiti si dovrebbero applicare SOLO ai concorsi successivi a quelli indetti alla data di pubblicazione ecco quindi che al concorso Puglia si applicano i quiz della versione dell’anno 2011 sebbene tale scelta non sia condivisa dagli Ordini . Tale aspetto potrà essere oggetto anche di ricorsi amministrativi. Hai un dubbio? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Tv pirata e conseguenze per l’utente abusivo

    In caso di abbomanti o collegamenti pirata a Pay-tv a pagamento quali sono le conseguenze per l’utente finale? L'utilizzo di abbonamenti pirata per la visione di contenuti a pagamento (come nel caso dell'IPTV, noto come "pezzotto") costituisce un reato e può comportare conseguenze legali significative per l'utente finale. Ecco i principali rischi che i clienti abusivi possono affrontare: 1. Sanzioni Penali: La legge sul diritto d'autore punisce l'utilizzo fraudolento di apparati per la decodificazione di trasmissioni audiovisive. Le pene possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e multe che possono superare i 25.000 euro. In alcuni casi, si è parlato anche di pene più severe, a seconda del contesto e della gravità del reato. (Art 171 e segg legge 633/1941). Vi sono poi le ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico 615 ter cp e frode informatica 640 ter. Confisca dei dispositivi: In caso di condanna, le autorità possono disporre la confisca dei dispositivi utilizzati per la fruizione dei contenuti pirata, come televisori, decoder, computer o smartphone. 2. Sanzioni Amministrative: La visione di contenuti protetti da copyright attraverso canali non autorizzati espone l'utente a sanzioni amministrative. Le multe possono variare, ma in caso di recidiva possono raggiungere anche i 5.000 euro. Risarcimento danni: Le società detentrici dei diritti (le pay-tv) possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti, che possono ammontare a diverse migliaia di euro. 3. Rischi Tecnici e di Sicurezza: I servizi di streaming pirata sono spesso veicoli per la diffusione di malware e virus, mettendo a rischio i dati personali e la sicurezza dei dispositivi utilizzati. Attacchi hacker: L'utilizzo di piattaforme illegali espone gli utenti a rischi di attacchi informatici e furto di dati sensibili e furto di dati 📊 Ma Cosa c'è di nuovo? Negli ultimi anni, grazie a nuove leggi e all'evoluzione delle tecnologie investigative, le forze dell'ordine e le società titolari dei diritti sono diventate molto più efficaci nell'identificare e sanzionare gli utenti finali . Le indagini non si limitano più a colpire solo chi trasmette illegalmente, ma risalgono con facilità anche agli acquirenti dei servizi pirata, tracciando i pagamenti e gli indirizzi IP, basta leggere la cronaca di settembre 2025 . Le recenti operazioni di Guardia di Finanza e Polizia Postale, che hanno portato all'identificazione e alla sanzione di migliaia di utenti, dimostrano che il rischio di essere scoperti è diventato molto concreto. Tv pirata e conseguenze per l’utente abusivo ma quali sono le norme violate? La Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d'autore): L’ Art. 171-ter è una delle disposizioni centrali. Punisce chiunque, a fini fraudolenti, installa o utilizza apparati (come un decoder pirata o un servizio IPTV illegale) per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. La pena può essere la reclusione e una multa. L’Art. 171-octies: norma fondamentale, in quanto si riferisce specificamente all'utilizzo fraudolento di apparati o codici di accesso per la visione di programmi a pagamento. La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 ("Legge anti-pirateria"): tale legge ha introdotto modifiche significative alla normativa esistente, inasprendo le sanzioni e ampliando i poteri dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per contrastare più efficacemente il fenomeno. Le principali novità sono: Ultimamente si é giunti alI’inasprimento delle sanzioni per l'utente finale: La legge ha aumentato la sanzione amministrativa pecuniaria per chi fruisce illegalmente di contenuti audiovisivi, portandola fino a 5.000 euro. Esiste poi il “Blocco dinamico" delle trasmissioni: L'AGCOM ha ottenuto il potere di ordinare il blocco immediato (entro 30 minuti) delle piattaforme di streaming pirata, in particolare durante gli eventi sportivi in diretta. É opportuno però soffermarsi sulla differenza tra reato e illecito amministrativo: È importante distinguere tra la sanzione penale e quella amministrativa. Il reato penale (reclusione e/o multa salata) è solitamente contestato a chi vende, distribuisce o gestisce i servizi pirata, in quanto la loro condotta è finalizzata al lucro e alla diffusione illecita su larga scala. L'illecito amministrativo (multa) è quello che viene contestato più frequentemente all'utente finale che acquista l'abbonamento per uso personale, senza scopo di lucro . Tuttavia, la giurisprudenza ha anche riconosciuto in alcuni casi la possibilità di contestare il reato penale anche all'utente finale, a seconda della gravità del fatto e del contesto o se tale utente abbia ad esempio un civile o o una attività che a sua volta diffonde il servizio pirata. In tali casi si può arrivare anche a disposizioni di chiusura da parte dell’autorità. Segui il blog on Line Quindi per concludere l'utente finale di un abbonamento pirata ove individuato viola sia la legge sul diritto d'autore (con specifiche disposizioni penali e amministrative) sia la più recente legge anti-pirateria, che ha reso le sanzioni più severe e il rischio di essere scoperti molto più alto. Le disposizioni sulla violazione del diritto di autore colpiscono svariati comportamenti sia da parte degli autori che degli intermediari che dell’utente finale, con possibilità anche di ravvedimento e ammorbidimento delle sanzioni in caso di collaborazione. (Articoli da 171 e seguenti della legge 633/1941). L’analisi del singolo caso quindi é determinante per comprendere il tipo di illecito e di sanzione a cui si potrebbe essere esposti anche in modo incolpevole. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità

    Intestarsi un bene del defunto, come l'automobile, e poi rinunciare all'eredità, crea una situazione giuridica complessa e rischiosa in quanto determina la nullità della successiva rinuncia. La rinuncia all'eredità ha infatti un effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato a ereditare. Tuttavia, l'atto di "intestare" a proprio nome un bene che fa parte del patrimonio del defunto, come un veicolo, viene quasi sempre interpretato come un atto di accettazione tacita dell'eredità . L'accettazione tacita dell'eredità si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. segui la pagina su facebook Il passaggio di proprietà di un'automobile è considerato un atto di gestione o disposizione che va oltre la semplice conservazione dei beni. Pertanto, nel momento in cui un erede si intesta un bene, ad esempio una automobile, ha di fatto già accettato l'eredità in modo tacito. Conseguenze in caso di accettazione tacita dell'eredità L'atto di rinuncia all'eredità non avrà effetto.  Avendo già compiuto un'azione che configura un'accettazione tacita, la successiva rinuncia sarà considerata invalida. Si diventa eredi a tutti gli effetti: con l'accettazione tacita si diviene eredi a tutti gli effetti e responsabilità per tutti i debiti del defunto (ad esempio, mutui, debiti fiscali, debiti con fornitori, ecc.) anche oltre il valore dell'eredità (accettazione pura e semplice). Ma a chi compete il controllo dell'accettazione tacita? Come si viene "scoperti" dai creditori? L'accettazione tacita e la rinuncia all'eredità Ecco i principali soggetti che possono rilevare e far valere un'accettazione tacita: 1. Il Notaio Quando si effettua un atto che riguarda un bene ereditario (ad esempio, la vendita di un immobile o la voltura di un veicolo), il notaio ha il dovere di accertare la provenienza del bene. Se il venditore è un erede, il notaio deve accertare la sua qualità di erede. Nel caso in cui non ci sia stata un'accettazione espressa (tramite atto notarile o scrittura privata autenticata), il notaio deve verificare se il chiamato all'eredità ha compiuto atti che configurano un'accettazione tacita. Per l'atto di vendita, il notaio trascriverà l'accettazione tacita dell'eredità, dando così una pubblicità legale a questa condizione. 2. I Creditori del defunto Se il defunto ha lasciato dei debiti, i suoi creditori hanno un interesse diretto a individuare gli eredi per poter richiedere il pagamento. Se un chiamato all'eredità rinuncia, ma in precedenza ha compiuto un atto di accettazione tacita (come, ad esempio, l'intestazione di un bene), i creditori possono impugnare la rinuncia e agire in giudizio per far dichiarare l'accettazione tacita e, di conseguenza, richiedere all'erede il pagamento dei debiti. In questo caso, sarà il giudice, nell'ambito del processo civile, a valutare i comportamenti del chiamato e a stabilire se costituiscono o meno un'accettazione tacita. 3. Tutti gli altri chiamati all'eredità Anche gli altri potenziali eredi (ad esempio, fratelli o cugini) potrebbero avere interesse a contestare la rinuncia di un altro chiamato, specialmente se questa rinuncia ha un impatto sulle loro quote ereditarie o se pensano che il chiamato abbia già disposto di beni ereditari. Anche in questo caso, la questione verrebbe affrontata in tribunale. 4. L'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate può agire per riscuotere le imposte di successione o altri debiti fiscali del defunto. Se un chiamato all'eredità ha compiuto atti che presuppongono l'accettazione, ma ha omesso la dichiarazione di successione o ha cercato di rinunciare, l'Agenzia delle Entrate può accertare e richiedere il pagamento delle imposte e delle sanzioni, sostenendo che l'accettazione tacita è già avvenuta. In sintesi, il "controllo" sull'accettazione tacita avviene non in modo automatico da parte di un ente specifico, ma si manifesta in caso di necessità, ovvero quando un soggetto (come un notaio, un creditore o un altro erede) ha un interesse legittimo a far valere in sede legale la qualità di erede di chi ha compiuto determinati atti. Leggi il blog e trova il tuo caso con il motore di ricerca, se hai un caso specifico contattaci È importante sottolineare che, sebbene la presentazione della dichiarazione di successione non costituisca di per sé accettazione tacita (è un mero adempimento fiscale), il pagamento delle relative imposte con denaro proprio o la voltura catastale di un immobile sono considerati dalla giurisprudenza atti che manifestano la volontà di accettare. Leggi i pure gli altri post in tema di successioni ed eredità Famiglia Divorzio ed Eredità Successione ed Eredità quali rimedi in caso di lesione della legittima Testamento e quote di legittima Studio Legale Angelini Lucarelli diritto delle successione Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacista Socio di Sas ed incompatibilità

    Riprendiamo il tema caldo delle #incompatibilità in #farmacia per tornare su un tema più volte dibattuto ovvero la posizione non operativa del socio accomodante di SaS, una società di persone caratterizzata dalla differente posizione e responsabilità tra soci, per l’appunto accomandatari (amministratori ed illimitatamente responsabili) ed accomandanti (soci non operativi che possono avere anche una funzione di supporto) e quindi per evidenziare che un farmacista che è socio accomandante di una farmacia società in accomandita semplice (SAS) titolare di una farmacia non può operare in un'altra farmacia . E ciò in quanto come ben noto la Legge n. 362/1991, all'art. 8, comma 1, lettera b), stabilisce un'incompatibilità tra la partecipazione a una società titolare di farmacia e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (dipendente o lavoratore autonomo) di un'altra farmacia. socio di sas accomandante in farmacia Questa incompatibilità è considerata "assoluta" e si applica a tutti i soci, inclusi quelli accomandanti, anche se non hanno poteri di amministrazione o gestione . La ragione di tale norma è quella di evitare conflitti di interesse e di assicurare che il farmacista dedichi la sua attività professionale principalmente alla farmacia di cui è socio. A chi compente il controllo sulle incompatibilità di diritto farmaceutico? Il controllo é demandato alla Azienda Sanitaria locale a meno che non si tratti di procedura concorsuale nella quale il controllo é esercitato dagli uffici Regionali. Attenzione ⚠️ i controlli possono avvenire anche a distanza di tempo e portare all’avvio di procedimenti di sanzione/sospensione oppure all’avvio nei casi più severi di revoca o annullamento delle autorizzazioni regionali ottenute sulla base delle auto dichiarazioni del farmacista ritenute false o mendaci. Farmacia SaS e la pluripartecipazione Appare invece possibile che un farmacista sia socio accomandante di una farmacia possa avere la stessa posizione in altra farmacia a patto di non essere operativo in nessuna delle due e quindi a patto di non svolgere alcuna attività che possa generale conflitto di interessi. Tale impostazione valida per le società di capitali sembra replicabile anche nelle società di persone come la SaS ove l’accomandante non svolge attività gestorie Conclusivamente in tema di incompatibilità della legge 362/1991, anche se il socio accomandante non è coinvolto nella gestione quotidiana, la sua partecipazione in una farmacia SAS gli preclude la possibilità di lavorare in qualsiasi altra farmacia. Leggi pure: Le incompatibilità del socio nel concorso farmacie Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Societario Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacie e lo sconfinamento dalla zona assegnata

    In caso di sconfinamento dalla zona assegnata o prevista in pianta organica è possibile procedere a ricorso amministrativo nei termini di legge - 60 giorni - e chiedere l'annullamento degli atti autorizzativi. Questa la sintesi della sentenza con cui il Tar Napoli seguendo un pacifico orientamento sul tema, ha accolto il ricorso avverso la Regione Campania in una controversia che vedeva autorizzata una #farmacia ad aprire nella propria zona, pur invadendo con una pertinenza o una apertura la sede di altra farmacia. (Tar Napoli 5109/2025). Sul tema abbiamo scritto molto leggi pure: i confini della farmacia Tale sentenza segue il solco delineato dalla giurisprudenza in tema di "interesse a ricorrere" ovvero della possibilità di un #farmacista ad avviare un ricorso avverso le delibere istitutive autorizzative, sul tema si veda la sentenza Tar Napoli 869/2017 secondo cui: ".. è altrettanto indubitabile che sussiste in capo alle ricorrenti, già titolari di sede farmaceutica, una situazione soggettiva differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini e un interesse a che la collocazione della nuova farmacia sia rispettosa della zonizzazione comunale e dei limiti legali in tema di distanze in funzione della corretta distribuzione sul territorio comunale delle farmacie autorizzate e del principio di concorrenza.." Leggi pure: "L'interesse a ricorrere del farmacista" Prima di concludere una notazione pratica, è necessario valutare l'interesse a ricorrere PRIMA di procedere ad un ricorso" al fine di evitare problemi procedurali che nulla hanno a che vedere con il problema oggettivo riscontrato nel territorio La sentenza di Napoli 5109/25 infatti oggi è sospesa dal Consiglio di Stato, il quale dovrà pronunciarsi nel merito della vicenda. Attendiamo sviluppi. Seguici e rimani aggiornato, oppure contattaci per un Tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Le spese per la palestra dei figli nella separazione

    Le spese per la palestra dei figli sono spese straordinarie all’interno di una separazione tra coniugi? Generalmente le spese per la palestra dei figli sono considerate spese straordinarie in una separazione tra coniugi. Vediamo però la Differenza tra Spese Ordinarie e Straordinarie ⚖️ La distinzione è fondamentale in quanto: Le Spese ordinarie : sono quelle prevedibili, periodiche e necessarie per la vita di tutti i giorni del figlio. Rientrano nell'assegno di mantenimento mensile (es. vitto, abbigliamento, utenze, spese scolastiche di base). Le Spese straordinarie: sono imprevedibili, eccezionali o saltuarie, e solitamente di una certa rilevanza economica. Non rientrano nell'assegno mensile e devono essere ripartite tra i genitori, di norma al 50% (a meno di diversi accordi). Ecco quindi che le spese per le attività sportive e ricreative, come l'iscrizione in palestra, rientrano in quest'ultima categoria. Non bisogna dimettere però le regole applicative in tema Criteri e Consenso 🤔 delle spese di famiglia Per le spese straordinarie, il genitore che le sostiene deve generalmente seguire alcune regole: 1) Preventivo accordo : è fondamentale ottenere il consenso dell'altro genitore prima di sostenere la spesa. La richiesta può essere fatta via email, messaggio o raccomandata. Se l'altro genitore non risponde entro un certo periodo (solitamente stabilito nei protocolli dei tribunali, ad esempio 5-10-30 giorni), il silenzio può essere interpretato come assenso tacito. Attenzione però che questa non é una regola giudica ma una usanza che ricorre. Vi é poi da evitare conflitti su spese di modico valore che potrebbero rappresentare solo atti emulativi. Necessaria quindi una rilevanza economica: le spese devono essere di un importo significativo. Vi é poi il capitolo “ prove delle spese ” ovvero della documentazione: è necessario conservare le ricevute, le fatture o gli scontrini per poter richiedere il rimborso. Si tratta di rimborso quindi di spese che sono state anticipate Le spese per palestra dei figli nella separazione Leggi gli altri post in diritto di famiglia Il punto fondamentale é quello dell’ del minore: la spesa deve essere sostenuta nell'interesse del figlio ma compatibile con il tenore di vita dei genitori. ecco quindi per tornare al nostro quesito in tema di spese per la palestra, in alcuni casi specifici, se lo sport era già praticato dal figlio prima della separazione, il consenso può non essere strettamente necessario, a meno che non ci siano gravi motivi per cui un genitore si opponga, ad esempio motivi di salute o di sicurezza per il minore. Per le nuove attività, invece, l'accordo è sempre consigliabile. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • I benefit aziendali per i farmacisti

    In questo periodo di alta richiesta di personale qualificato per lavorare nelle farmacie e nelle aziende farmaceutiche ci viene chiesto quali possono essere i “benefit” da aggiungere alla busta paga per attirare nuove risorse. Da qui la domanda, Quali sono i benefit per i farmacisti dipendenti? I titolari possono offrire una varietà di benefit ai propri dipendenti, che rappresentano un'aggiunta alla retribuzione base. I benefit possono essere distinti in diverse categorie: * Welfare Aziendale : Questi benefit sono volti a migliorare il benessere dei dipendenti e includono: * Buoni pasto: per coprire le spese del pranzo, molto in voga in questo periodo. * Assicurazioni sanitarie integrative : per coprire visite mediche, esami e altre spese sanitarie non completamente coperte dal sistema sanitario nazionale, oppure assicurazioni per servizi accessori come le spese di diagnostica sanitaria di alta specializzazione. * Fondi pensione integrativi: per integrare la pensione futura. Da non sottovalutare in quanto rientranti in una retribuzione indiretta. Leggi gli articoli a tema in diritto farmaceutico * Asili nido o rimborsi per le spese scolastiche : per aiutare i genitori a conciliare lavoro e famiglia. Si pensi all’assistenza nelle città per le giovani coppie. * Convenzioni con palestre o centri benessere: per promuovere uno stile di vita sano. * Servizi di supporto psicologico : per gestire lo stress e migliorare il benessere psico mentale. Esistono poi i cd “ Fringe Benefit ” Si tratta di beni e servizi che l'azienda offre ai dipendenti, come ad esempio: * Auto aziendale: spesso concessa anche per uso personale, ad un farmacista già Q2 o direttore. * Telefoni cellulari e computer portatili: anche per uso personale. * Alloggi : in alcuni casi, la farmacia può fornire un alloggio al dipendente, si pensi alle sedi montane o alle farmacie succursali o al responsabile del dispensario farmaceutico di una zona disagiata o turistica. * Incentivi economici: Questi benefit sono direttamente legati alla performance del dipendente o dell'azienda, come ad esempio: * Bonus e premi di produzione: legati al raggiungimento di obiettivi individuali o di gruppo per determinati sevizi come quelli legati alla farmacia dei servizi. * Stock option o piani di azionariato diffuso : che permettono ai dipendenti di diventare azionisti dell'azienda. Questo tipo di benefit può riguardare grandi imprese o gruppi societari, non é il tipico caso legato alla farmacia Italiana. I benefit aziendali per i farmacisti L'introduzione di questi benefit può avere dei vantaggi fiscali sia per la farmacia o l’azienda del settore che per il dipendente, in quanto spesso sono esenti o parzialmente esenti da tassazione e contributi. I benefit non solo arricchiscono la retribuzione, ma possono anche aumentare la motivazione, la fedeltà e la soddisfazione dei dipendenti, rendendo l'azienda più competitiva sul mercato del lavoro. E tu di a quale benefit daresti maggior valore ? Prima di chiudere é opportuno fare una precisazione, il benefit solitamente é offerto dalla farmacia in fase di assunzione per attirare nuovi collaboratori ma nulla esclude che possa essere oggetto di trattativa anche in corso di rapporto lavorativo per il raggiungimento di obiettivi o per un periodo proficuo di lavoro. Seguici e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Il contratto di rent to buy ed i vantaggi nella gestione dei bonus

    Il "rent to buy" è un contratto atipico di carattere immobiliare che combina un contratto di locazione come l’affitto con un normale contratto preliminare di vendita, ma con lo scopo di permettere di acquistare l'immobile in non subito ma in un secondo momento godendo però dell’immobile sin da subito e poi detraendo dal prezzo finale tutto o una parte dei canoni di affitto già pagati. In sintesi l’affitto pagato andrà decurtato dal prezzo e costituirà come acconto del prezzo finale Il contratto di rent to buy ha più fasi poiché ad una prima parte di godimento dell’immobile che tecnicamente é in affitto (locazione) dietro il pagamento di un canone se ne affianca un’altra di acquisto vero e proprio dove parte del canone pagato verrà detratto dal prezzo finale. L’acquisto rimane comunque una possibilità e non un obbligo per il conduttore che avrà anche la possibile di avere indietro la parte di canoni pagati per la quota relativa al prezzo/valore dell’immobile. Immaginiamo infatti di avere un canone in cui a fronte di 500 euro pagati mese, la metà sia imputabile al godimento e l’altra metà avrà valore di acconto. In tale ipotesi in caso di mancato contratto finale di acquisto sarà restituita la parte che é stata pagata in virtù a dell’acquisto. Ma Perché procedere con il rent to buy? L’acquirente può ritardare l’acquisto e usare il bene sin da subito. in termini legali se Il contratto, se trascritto nei registri immobiliari, protegge il conduttore da eventuali vendite dell'immobile a terzi o da pignoramenti che potrebbero colpire il proprietario. il venditore dal proprio conto potrà aggirare (legalmente) i termini di rivendita, si pensi al caso dei vincoli per i bonus edilizi o alle plusvalenze, rimandando il perfezionamento della vendita nel futuro ma mettendo sin da subito a reddito il proprio patrimonio immobiliare. Vantaggi per il venditore (concedente): * Aumento del bacino di acquirenti: Il contratto attira persone che non possono accedere subito a un mutuo, ampliando il mercato. * Reddito immediato: Il proprietario riceve un canone mensile, garantendo un'entrata costante per tutto il periodo. * Mantenimento della proprietà: Mantiene la proprietà dell'immobile fino alla conclusione dell'affare, e in caso di mancato acquisto, può rientrarne in possesso. Svantaggi per il venditore (concedente): * Rinvio dell'incasso: L'incasso dell'intera somma viene posticipato nel tempo. * Rischio di inadempienza: In caso di mancato pagamento da parte del conduttore, il proprietario potrebbe dover affrontare una procedura legale per rientrare in possesso dell'immobile.

  • Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota

    Eredità e successioni: la Lesione della quota legittima ed il valore dell’asse ereditario da dividere Nel presente post affrontiamo il tipico caso in cui un familiare si sente leso dalle attività distrattive poste in essere dal defunto prima di morire che hanno impoverito l’asse ereditario. Ricostruiamo quindi un caso studio per comprendere quali siano i passaggi legali da affrontare in sede di successione ereditaria. Un farmacista (chiamiamolo nel nostro esempio Mario) ha due figli, un maschio (Paolo) e una femmina (Anna). In vita, Mario compie due atti che, dopo la sua morte, potrebbero aver leso la quota legittima del figlio Paolo e precisamente: L’aver donato un appartamento alla figlia Anna. L’aver donato il 30% delle quote della S.r.l. della farmacia al proprio fratello, zio di Paolo. Alla morte di Mario, quindi il figlio Paolo si accorge che il patrimonio ereditario del Padre defunto è composto solo da una piccola somma di denaro in banca e nota che le donazioni fatte in vita dal padre hanno ridotto drasticamente la sua parte di eredità, che per legge dovrebbe essere tutelata. Per far valere il suo diritto, Paolo decide quindi di agire in giudizio con l'azione di riduzione , chiedendo al Tribunale che le donazioni fatte dal padre siano ricalcolate nellasse ereditario e quindi “ridotte” in modo da ricostituire la sua quota legittima. In esecuzione del principio stabilito dalla recente sentenza della Cassazione n. 20954 del 2025, Paolo non dovrà preoccuparsi, nella fase iniziale della causa, di produrre una perizia dettagliata che quantifichi esattamente il valore dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni. Il problema infatti é sempre stato quello di dover assolvere all’onere di provare sin da subito la lesione della quota e l’individuazione della esatta quota. É questa la grande novità in tema di azioni a difesa della legittima Secondo il principio stabilito dalla Cassazione, a Paolo sarà sufficiente: Rendere verosimile la lesione : Nella sua domanda giudiziale, Paolo dovrà semplicemente allegare che le due donazioni del padre degli defunto (l'appartamento alla sorella Anna e la donazione delle quote della farmacia allo zio) hanno ecceduto la quota disponibile del padre, danneggiando la sua quota legittima di erede. Non deve allegare un calcolo matematico preciso, ma semplicemente dimostrare che le donazioni sono state effettuate e che, in linea di principio, potrebbero aver causato il danno. leggi pure in tema di eredità: Testamento successivo e quote di legittima La successione ereditaria della farmacia Dimostrare il quantum in corso di causa: Sarà poi nel corso del processo che il giudice, anche avvalendosi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU), stabilirà il valore esatto dell'appartamento e delle quote della S.r.l. al momento delle donazioni. Leggi pure Famiglia divorzio ed eredità In questo modo, verrà calcolata la " riunione fittizia" dell'intero patrimonio del defunto, e solo allora si potrà determinare con esattezza l'entità della lesione e, di conseguenza, la misura della riduzione necessaria per reintegrare la quota di Paolo. In conclusione , la sentenza del luglio 2025 in tema di successione e lesione della quota di legittima della Cassazione agevola l’erede che ritiene di essere stato leso consentendogli di avviare il processo senza dover sostenere subito i costi e la complessità di una perizia tecnica, che diventerà invece uno strumento probatorio fondamentale nelle fasi successive del giudizio. Tutela dell’Eredità quando si può agire senza conoscere la propria quota Secondo questa decisione, nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della quota di legittima ( la parte di eredità che spetta per legge agli eredi più stretti) vengano contestate in sede giudiziale, l'erede legittimario non ha (più) l'onere di quantificare con precisione l'entità della lesione fin dall'inizio. Patrimonio del defunto al momento della morte e ricostituzione fittizia ai fini del calcolo delle quote Prima di chiudere una precisazione, l’azione si riduzione opera sul patrimonio virtuale del defunto che viene fittiziamente ricalcolato. Ed infatti per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre al momento della morte e quindi per calcolare le quote , si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. Leggi i post dedicati al l’argomento se non trovi il tuo caso contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Risoluzione della concessione e indennizzo il caso farmacie comunali

    Nel presente post affrontiamo il tema della risoluzione di una concessione di servizio , sia esso Comunale Provinciale o Regionale, (si pensi ad una concessione di farmacia comunale) nel corso della quale l'Ente decida di risolvere il contratto. Quale è il meccanismo per calcolare l'indennità dovuta al privato concessionario che si è visto risolvere la concessione? Il tema è di preminente interesse per quelle attività in cui la concessione sia valida ed efficace, non invece per quelle che sono scadute e che continuano ad operare . Sul tema infatti già il Tar Bologna n. 904 del 2025 in tema di concessione della farmacia comunale ha escluso l'applicabilità dell'indennizzo in quanto trattavasi di concessione scaduta. assistenza legale per Comuni ed Enti pubblici e Farmacisti e Concessianori privati Sovente accade che i rapporti concessoria rimandino ad arbitrati, il ché tuttavia non muta il thema decidendum come accaduto nel leading case Cassazione n. 13406 del 2019 in cui il lodo arbitrale è stato impugnato dinanzi alla Corte di Appello per violazione della normativa di cui all'art. 24 del rd. 2578/1925. Risoluzione della concessione e indennizzo il caso farmacie comunali Giova premettere in diritto che i Comuni, quando decidono di assumere, nei modi ivi stabiliti l'impianto e l'esercizio diretto di uno dei pubblici servizi indicati, (risolvendo la concessione in corso) procedendo al riscatto, debbono pagare ai concessionari privati "... un'equa indennità , nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso.. b) Le anticipazioni o sussidi dati dai comuni.. c) Il profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto Nello specifico e sintetizzando il DPR 902 del 1986 art. 13 prevede: Il valore degli impianti, è determinato sulla base.. del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso per la ricostituzione dell'impianto stesso , deducendo dall'importo risultante: a) il valore del degrado fisico b) il valore degli impianti divenuti obsoleti La ratio della legge che, per la finalità di assicurare al concessionario il ristoro delle spese sostenute dovendo necessariamente coordinarsi quanto meno con i principi generali secondo i quali non vi può essere indennizzo rispetto a spese non sostenute ricorrendo in caso contrario un arricchimento senza causa. Leggi pure: "La risoluzione della concessione della farmacia comunale" Ma cosa accade nel caso in cui il privato si sia giovato di contributi a fondo perduto? Soggiunge la Cassazione, che non sono ripetibili affermando "Nè a diverse conclusioni può condurre la circostanza che la convenzione avesse previsto che il contributo dell'utente era a fondo perduto.. (Cass. 13406/2019). " Tutto ciò risulta in linea con le sentenze del Consiglio di Stato (n. 4905 del 3 settembre 2003) e dei Tribunali amministrativi regionali (TAR dell'Emilia Romagna, n. 638 dell'11/8/2001; TAR della Lombardia - sez. Brescia, n. 1528 del 4 agosto 2009) e secondo il principio di diritto espresso dalla Cassazione del 2019 secondo cui: "In tema di concessioni e di riscatto da parte dell'amministrazione concedente che decide di assumere l'impianto di erogazione del servizio dato in concessione finalizzato all'esercizio diretto, l'equa indennità prevista dall' art. 24 rd 2578 del 1925, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (previsto dal DPR 902 del 1986 art. 13) deve essere calcolata senza computare quella parte dell'impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dai privati per i singoli allacciamenti". segui la pagina sui social in tal modo viene garantito da una parte un equo indennizzo al privato e dall'altro un ingiustificato arricchimento per spese non sostenute. Leggi il blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • La riserva militare nei concorsi pubblici

    La riserva militare nei concorsi pubblici, inclusa la sua applicazione in caso di scorrimento di graduatoria, è un argomento che necessita di sintetizzare le questioni dell’ordinamento Militare con le regole concorsuali delle pubbliche amministrazioni e quindi con i bandi, cerchiamo di focalizzare i punti salienti della procedura. Leggi il blog e segui la pagina on Line La riserva per i militari volontari in congedo è prevista dalla legge , in particolare dagli articoli 1014 e 678 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010). Questa riserva è obbligatoria e si applica a tutti i concorsi pubblici per il personale non dirigente. In generale, la percentuale di posti riservati è del 30%. È importante sapere che questa riserva opera anche se non è esplicitamente menzionata nel bando di concorso. Calcolo della riserva e scorrimento della graduatoria La riserva si applica inizialmente sui posti messi a concorso . Leggi pure Il riproporzionato dei posti riservati nei concorsi pubblici Ove il bando preveda 10 posti, ad esempio, 3 (il 30%) sono teoricamente riservati ai candidati che hanno prestato servizio come volontari nelle Forze Armate. Il passo preliminare é lo studio del bando concorsuale La questione si fa più delicata quando si parla di scorrimento di graduatoria, cioè quando l'amministrazione decide di assumere un numero di candidati superiore a quello inizialmente previsto dal bando, attingendo dalla lista degli idonei. La riserva per i volontari delle Forze Armate si applica anche in caso di scorrimento della graduatoria. Ciò significa che ove un'amministrazione decidesse di assumere altri 5 candidati oltre ai 10 inizialmente previsti, anche su questi nuovi 5 posti dovrà essere applicata la percentuale di riserva. Fasi applicative della riserva in un concorso * Valutazione e graduatoria : Tutti i candidati, riservisti e non, partecipano alle prove e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale in base al punteggio ottenuto. * Applicazione della riserva sui posti a concorso: Sulla base dei posti messi a bando, si individua il numero di posti riservati (es. 30%). L'amministrazione procederà quindi a scorrere la graduatoria, assumendo i candidati che rientrano in queste posizioni riservate , purché abbiano superato tutte le prove e possiedano i requisiti. * Scorrimento della graduatoria Ove l'amministrazione decida di assumere ulteriori idonei, per ogni nuovo blocco di assunzioni (ad esempio, di 5 candidati) verrà nuovamente applicata la riserva . Di conseguenza, su questi 5 nuovi posti, un certo numero (calcolato sempre sulla percentuale del 30%) dovrà essere assegnato a candidati riservisti idonei, che hanno diritto di precedenza rispetto ai non riservisti, anche se questi ultimi hanno un punteggio leggermente superiore. Capitolo a se é quello relativo alle frazioni di posto Se il calcolo della riserva dà luogo a frazioni di posto (ad esempio, il 30% di 5 posti è 1,5), la frazione di posto (0,5 in questo caso) non viene persa, ma si cumula (dovrebbe) con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla stessa amministrazione. Possiamo quindi concludere precisando che * La riserva per i militari volontari è obbligatoria e vale il 30% per la maggior parte dei concorsi. * Si applica sia sui posti inizialmente previsti dal bando sia sulle successive assunzioni tramite scorrimento di graduatoria. * I candidati riservisti idonei hanno una precedenza sui candidati non riservisti, anche a parità (o in alcuni casi, con un leggero svantaggio) di punteggio, quando si tratta di coprire i posti riservati. * Le frazioni di posto derivanti dal calcolo della riserva si cumulano per i concorsi successivi. Questi principi vanno calati nel contesto del singolo concorso ecco quindi che lo studio del bando e delle regole concorsuali é importante per individuare il criterio applicato il tutto coadiuvato anche mediante Istanze di chiarimenti alla commissione pre partecipazione per eventuali chiarimenti applicativi. Hai un tema da approfondire? Leggi il blog se non trovi il tuo caso contattaci senza Impegno Studio Legale Angelini Lucarelli Normativa ed Assistenza per Concorsi

  • Quando possibile istituire dispensari in zone già servite dalla farmacia?

    Per rispondere a tale quesito riprendiamo le recentissime pronunce dei TAR che non da ultimo hanno evidenziato alcuni importanti principi in tema di distribuzione dei farmaci. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Il punto di partenza sta nel concetto che NON sussiste interferenza tra i dispensari farmaceutici con i principi inerenti il numero chiuso e l'esclusiva territoriale in ambito farmaceutico... e cio' in quanto permane nel nostro sistema una capacità di "reazione" da parte delle amministrazioni locali, dinanzi a carenze di distribuzione che si concretizzano a livello locale, anche se tali zone sono formalmente fornite della propria farmacia. https://www.farmadiritto.com/post/sas-farmacia-e-le-incompatibilità Abbiamo infatti già visto che il concetto di perimetro e di zona di pertinenza si sta sciogliendo dinanzi a nuove forme di territorialità collegate alla efficiente distribuzione dei farmaci, e sempre meno connesse con il rapporto con la popolazione. Il punto dirimente infatti sta nella considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non è riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. È quindi assodato, in giurisprudenza, che, nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario costituisce un rimedio suppletivo da cio' deriva l'inconferenza del dispensario sul numero chiuso delle farmacie. Resta ferma quindi la competenza legislativa statale, art. 1 L. 221/1968 spesso emendata ed specificata - ma non contraddetta - da normativa regionale come quella Toscana, Laziale o Campana, (il caso tipico dell'art. 54 della L.R. Campania n. 35) che hanno spostato l'ago della competenza a livello piu' prossimo, ovvero verso il Comune. Ecco quindi che l’a normativa in tema di " liberalizzazione delle farmacie " (art. 11, del d.l. 1/2012) ha poi coniugato due importanti finalità: da un lato, la razionalizzazione della rete distributiva dei farmaci, dall'altro la salvaguardia della redditività. (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2990/2013; n. 3681/2014). In un'ottica di equilibrato componimento di interessi, sussistono quindi due orientamenti condivisi nel 2022 dal Tar Campania, ovvero a) la prima ipotesi è quella in cui, ricorrendo entrambi i presupposti previsti dalla norma (sede prevista in pianta organica e farmacia non ancora aperta), le Regioni sono vincolate (dall'uso dell'indicativo: "istituiscono") ad aprire dispensari, al fine di garantire l'effettiva copertura dell'intero territorio comunale: b) una seconda e più restrittiva ipotesi è quella in cui, al di fuori del caso predetto, le Regioni avrebbero la semplice facoltà di aprire dispensari (non essendovi una preclusione espressa in tal senso nel testo della norma) - a fronte di una effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco e di un'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica viciniore ubicata in altra località. Nel primo caso il dispensario assume una funzione, "suppletiva" o "succedanea", di presidio temporaneo cui fare ricorso nelle more dell'apertura della farmacia prevista in pianta organica; nel secondo, una funzione "accessoria" o "ancillare" a quella del servizio farmaceutico ordinario. La concomitanza di dispensario e farmacia si pone come fattispecie atipica ed eccezionale rispetto ad un'ottimale articolazione del servizio, che dovrebbe realizzarsi pianificando le sedi farmaceutiche in modo tale che a ciascuna di esse venga assegnato un presidio in grado di soddisfare tutte le esigenze del territorio di pertinenza. D'altra parte, occorre anche evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario. #farmacia Quando possibile istituire dispensari in zone già servite dalla farmacia? Quando possibile istituire dispensari in zone già servite dalla farmacia? Dunque, l'interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario, proprio perché atipico ed eccezionale nel sistema sin qui descritto, va valutato dall'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale , ma con un onere motivazionale aggravato dalla considerazione che la presenza di una farmacia attiva può non ostare all'istituzione del dispensario solo in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà di distribuzione del farmaco. Secondo la giurisprudenza consolidata è da ritenere che, finanche a fronte dell'istituzione di una nuova farmacia , la sopravvivenza del dispensario può essere giustificata in ipotesi in cui sussista una particolare difficoltà di distribuzione del farmaco. In altri termini, la questione si risolve a prescindere da qualsiasi automatismo (sia nel senso della soppressione che della permanenza nel caso di sopravvenuta istituzione di una sede farmaceutica), ma, in considerazione della persistenza dell'interesse pubblico (alla corretta, equa e completa distribuzione della rete farmaceutica, nel rispetto del principio di "territorialità" ed "esclusività"), attraverso una scelta ponderata, valutata e adottata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale, censurabile dal giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi di evidente illogicità. L'applicazione di siffatta disposizione non comporta alcun pericolo di elusione del numero chiuso delle sedi farmaceutiche o della perimetrazione territoriale, posto che il dispensario non ha una autonoma gestione, essendo parte di una farmacia già esistente, formando un'unica azienda, e ne condivide la stessa zona al solo fine di migliorarne il servizio Segui la pagina dedicata Farma&Diritto Ecco quindi per Concludere che le sorti del dispensario non sono affatto segnate dallo sviluppo della rete di farmacie, in quanto sussiste ancora una conclamata competenza residuale delle amministrazioni locali che puo' giustificare sia la permanenza di dispensari precedentemente istituiti, sia addirittura l'instaurazione di dispensari in zone provviste di sede ordinaria, ma tali da necessitare di un "supplemento" ove tale rete non garantisce - a giudizio dell'amministrazione locale - un corretto e capillare servizio farmaceutico, l'ultima parola passa ai TAR chiamati a verificare la non arbitrarietà delle decisioni amministrative. Ci siamo occupati spesso di questo spinoso tema, che continua a fornire spunti interessanti, se hai un quesito, consulta gli articoli gratuiti nel sito, oppure Contattaci Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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